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Decisione

9.2022.87

Denegata giustizia Confusione tra compiti e responsabilità in relazione al collocamento di un curatelato

24 gennaio 2023Italiano12 min

favore di RE 1 (14 maggio 1965) una tutela volontaria ai sensi dell’art. 372 vCC.

Source ti.ch

Incarto n.

9.2022.87

Lugano

24 gennaio 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di protezione del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Bozzini,

presidente,

Grisanti

e Stefani

vicecancelliera

Baggi

Fiala

sedente

per statuire nella causa promossa con istanza marzo 2022 da

RE

1

contro

Autorità

regionale di protezione __________,

per

quanto riguarda la sostituzione del curatore

giudicando ora sul reclamo per denegata giustizia presentato

da RE 1 il 31

giugno 2022 nei confronti dell’Autorità regionale di protezione __________

esaminati gli atti,

ritenuto

in fatto

Fatti

A. Con decisione 20

agosto 2002 l’allora Commissione tutoria regionale __________ ha istituito in

favore di RE 1 (14 maggio 1965) una tutela volontaria ai sensi dell’art. 372 vCC.

Negli anni si sono succeduti vari tutori.

Mediante decisione 12

novembre 2015 l’Autorità regionale di protezione __________ ha confermato la

curatela generale (art. 398 CC) cui RE 1 è stato automaticamente sottoposto per

legge a partire dal 1° gennaio 2013. Attuale curatore generale è __________

(cfr. decisione 8 maggio 2018 dell’Autorità regionale di protezione __________,

in seguito Autorità di protezione, subentrata alla precedente Autorità).

B. Dal 25 novembre 2021 RE

1 è in regime di ricovero volontario presso la Clinica psichiatrica cantonale

(CPC) di __________.

C. Con scritto pervenuto

all’Autorità di protezione il 1° marzo 2022 RE 1 ha chiesto la sostituzione del

curatore __________, lamentando che questi non gli avrebbe sottoposto i

resoconti finanziari per visione, che lo intralcerebbe nei suoi progetti, non

gli farebbe mai visita e gli avrebbe sottratto del denaro.

D. Nei mesi successivi alla

richiesta di RE 1, vi è stato un considerevole scambio di corrispondenza tra

l’Autorità di protezione, la CPC e il curatore, in relazione alla situazione

dell’interessato e alla possibilità di trovare una struttura idonea che lo potesse

accogliere (cfr. scritti 6 aprile e 9 maggio 2022 CPC all’indirizzo dell’ARP

con richiesta di sostituzione del curatore e di elaborazione di un progetto di

vita fuori dalla Clinica).

E. Con scritto 17 marzo

2022 l’Autorità ha comunicato che la sostituzione del curatore non è “attualmente

in discussione” e che tale questione entrerà in considerazione “il

giorno in cui il signor RE 1 avrà formalmente trasferito il suo domicilio”

a __________.

F. Con reclamo per

denegata giustizia 31 giugno 2022 RE 1 lamenta che malgrado diversi solleciti, suoi

e della CPC (l’ultimo del 6 aprile 2022), “tendenti a sollecitare una decisione

formale dell’ARP e una sollecitazione nei confronti del mio curatore”, non

ha mai avuto un riscontro formale. RE 1 si duole che da troppo tempo aspetta un

riscontro che tenga conto del suo diritto di poter vivere serenamente e non in

una clinica psichiatrica.

G. Con osservazioni 22

giugno 2022 l’Autorità di protezione nega di aver trattato il caso di RE 1 in

modo insufficiente, avendo già comunicato alle parti che la sostituzione del

curatore non poteva essere presa in considerazione e ribadendo che la soluzione

più adeguata fosse rappresentata dal collocamento in una struttura protetta. Ha

informato che, malgrado i notevoli sforzi messi in atto dal curatore, non è

ancora stato possibile concretizzare alcuna soluzione in questo senso.

L’Autorità ha altresì precisato

che, a causa delle difficoltà psichiatriche e comportamentali e del grosso

disagio sociopersonale e sociale in cui versa RE 1, un reinserimento sul

territorio è sempre risultato molto difficoltoso. Negli anni è infatti stato

ricoverato numerose volte e qualsiasi tentativo di reinserimento sociale è

fallito (cfr. resoconto dei vari collocamenti e dei tanti ricoveri a scopo

d’assistenza).

In relazione alla

sostituzione del curatore, l’Autorità ha precisato che “gli enormi sforzi

messi in atto dal curatore per trovare una sistemazione abitativa adeguata sono

risultati vani a causa del comportamento e dei precedenti del curatelato” e

che l’ARP stessa ha appoggiato l’operato del curatore e l’ha sostenuto nella

ricerca di adeguate strutture che potessero accoglierlo. L’Autorità precisa che

il curatore ha chiesto nuovamente al __________, “unica struttura

effettivamente adatta alle esigenze del reclamante”, lamentando però che

tale possibilità sarebbe stata osteggiata dalla stessa CPC.

H. Nel frattempo, con

scritto 25 luglio 2022, la CPC si è rivolta direttamente a questa Camera

indicando che RE 1 ha bisogno di essere dimesso per poter essere preso a carico

dai servizi territoriali e che la Clinica non può essere pensata come un luogo

abitativo, chiedendo una presa di posizione in merito alla situazione.

Con scritto 3

agosto 2022 l’Autorità di prime cure ha informato che il curatore avrebbe nel

frattempo trovato una struttura disposta ad accogliere RE 1.

Con scritto 11 novembre

2022 il curatore ha trasmesso alla CPC un dettagliato resoconto di tutte le

azioni che ha intrapreso a tutela di RE 1. In sintesi ha indicato “numerosi

tentativi intrapresi per trovare una soluzione esterna, ma considerato

l’ambiente di assistenza e cura richiesto e con esigenze di attività

terapeutiche diversificate per tipologia ed intensità e di un accompagnamento

specialistico continuo, nessuna delle possibilità ricercate hanno dato un esito

positivo”.

Con ulteriore scritto email

19 gennaio 2023 la CPC ha informato che RE 1 sarebbe nel frattempo stato

dimesso dalla Clinica e trasferito presso la Struttura abitativa di __________.

L’assistente sociale CPC auspica che il curatore di RE 1 venga sostituito con

un curatore professionista.

Considerato

in diritto

Considerandi

1.

Ai

sensi dell’art. 450a cpv. 2 CC il diniego di giustizia e il ritardo

ingiustificato delle Autorità di protezione sono assimilati a delle decisioni e

possono essere oggetto di reclamo. Il reclamo per denegata o ritardata

giustizia può essere interposto in ogni tempo (art. 450b cpv. 3 CC) alla Camera

di protezione (art. 48 lett. f n. 2 LOG).

Il diniego di giustizia

consiste nel rifiuto dell'Autorità di occuparsi di un procedimento; vi è invece

ritardata giustizia quando l'Autorità procrastina in modo inabituale e senza

giustificazioni legittime la trattazione di un caso che rientra nelle sue

attribuzioni (Messaggio concernente la modifica del CC, protezione degli

adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione del 28 giugno 2006, FF

2006.

pag. 6472; Steck, Basler

Kommentar Erwachsenenschutz, Basilea 2012, ad art. 450a CC, n. 21; Schmid, Erwachsenenschutz Kommentar,

Zurigo/San Gallo 2010, ad art. 450a CC, n. 6; Meier/Lukic,

Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte, Ginevra, Zurigo,

Basilea 2011, n. 131 pag. 60-61; STF 5A_721/2015 del 20 novembre 2015, consid.

3.2).

L’Autorità commette una

ritardata giustizia – e viola dunque il precetto costituzionale della celerità

sancito all’art. 29 cpv. 1 Cost. – quando non prende una decisione che le

incombe in un termine previsto dalla legge o in un termine che la natura del

procedimento e tutte le altre circostanze del caso fanno apparire ragionevole.

Sapere se la durata di un procedimento ecceda quella “ragionevole” dipende

dalle circostanze concrete, e meglio dal tipo di procedura, dalla complessità

del caso, dal comportamento dell’autorità e dell’interessato (DTF 135 I 265

consid. 4.4; 130 I 312 consid. 5.1 e 5.2; STF 5A_609/2018 del 13 agosto 2018

consid. 2; sentenza CDP del 1° ottobre 2014, inc. 9.2014.70, consid. 1; Meier/Lukic, Introduction au nouveau

droit de la protection de l'adulte, Ginevra, Zurigo, Basilea 2011, nota 121

pag. 61; DTF 135 I 277 consid. 4.4, pag. 5).

2.

Nel suo reclamo 2022

RE 1 lamenta che malgrado diversi interventi “tendenti a sollecitare una

decisione formale dell’ARP e una sollecitazione” (nei confronti del

curatore), non ha mai avuto un riscontro formale. Il reclamante precisa che da

troppo tempo aspetta un riscontro che tenga conto del suo diritto di poter

vivere serenamente e non in una clinica psichiatrica.

Con osservazioni 22

giugno 2022 l’Autorità di prima istanza ha dal canto suo precisato di aver già

comunicato a più riprese che la sostituzione del curatore non poteva essere

presa in considerazione e che l’unica soluzione adeguata al caso sarebbe stata

una struttura protetta. L’Autorità ha sottolineato che il curatore non era

ancora riuscito a trovare una struttura idonea alle esigenze di RE 1 disposta

ad accoglierlo. Ritenute le difficoltà psichiatriche e comportamentali e il

grosso disagio sociale e personale, un reinserimento nel territorio risultava pertanto

difficoltoso. I vari tentativi e gli enormi sforzi messi in atto dal curatore

per trovare una soluzione abitativa adeguata erano appunto risultati vani. L’Autorità

di prime cure ha altresì ribadito che il curatore aveva chiesto disponibilità

al __________, ritenuta l’unica struttura effettivamente adatta alle esigenze

del reclamante, ma che tale possibilità sarebbe stata “osteggiata dalla

stessa CPC”.

3.

Dall’esame degli

atti non emerge concretamente che siano adempiute le condizioni per confermare un

ritardo o diniego di giustizia.

A seguito della

richiesta di RE 1 (1° marzo 2022) l’Autorità di prime cure, ha infatti proceduto

correttamente e senza ritardo nei suoi incombenti: ha sentito il curatore e

intrattenuto regolari contatti con la Clinica psichiatrica cantonale dove era

ricoverato, al fine di formalizzare un progetto volto a trovare una sistemazione

adeguata alle esigenze del reclamante.

Come risulta chiaramente

dal dettagliato incarto agli atti, dopo essere stato collocato volontariamente

presso la struttura __________, nel giugno 2021 RE 1 è stato dimesso,

assecondando le sue innumerevoli richieste di autonomia. Questo malgrado il

curatore fosse contrario, in quanto preoccupato per il bene di RE 1. Dagli atti

risulta chiaramente che, malgrado l’aiuto del curatore e della Rete, tale

tentativo è risultato fallimentare. A novembre 2021 il progetto abitativo

presso un appartamento a __________ è pure fallito, con rilevanti e onerose

conseguenze. Tale circostanza risulta con ogni evidenza dagli atti e non può

essere messa in discussione.

Lo scritto 11 novembre

2022.

del curatore, che elenca nel dettaglio le azioni intraprese dallo stesso

curatore nella ricerca di un collocamento idoneo, comprova la circostanza.

È dunque infondata la

critica secondo cui il curatore o l’Autorità di protezione non volessero

assecondare il desiderio d’autonomia del reclamante. Neppure può essere messo

in discussione che il curatore si sia attivato per trovare una struttura idonea

pronta ad accogliere RE 1 (cfr. lista richieste elencate nello scritto: __________).

Il curatore si è pure

attivato per trovare una sistemazione esterna per RE 1 che rispondesse alle sue

esigenze. Questa Camera può pertanto condividere quanto valutato dall’Autorità

di protezione relativamente alla sostituzione del curatore, ritenuto che la

questione appariva direttamente connessa con un progetto più ampio e pertanto

prematura.

Il reclamante, peraltro,

non giustifica né documenta l’asserita inattività dell’Autorità di protezione,

limitandosi a lamentarsi dell’assenza di una decisione sulla sua istanza, senza

tuttavia confrontarsi concretamente con la situazione.

4.

A titolo

abbondanziale, questa Camera non può esimersi dall’osservare che dalla

corrispondenza intercorsa tra la Clinica psichiatrica cantonale e l’Autorità di

prime cure risultava una certa confusione tra compiti e responsabilità delle

diverse istituzioni: entrambe sembravano in attesa della realizzazione di un

progetto a favore del curatelato. Da ciò risultava una situazione di “stallo”:

a mente della CPC l’interessato appariva dimissibile dalla Clinica, ma

concretamente ciò sembrava non poter avvenire finché non fossero state

stabilite le condizioni abitative e organizzative. Da un lato la Clinica riteneva

che il curatelato potesse ritornare a vivere in un proprio appartamento, mentre

dall’altro l’Autorità di protezione indicava di non essere ancora riuscita a

concretizzare un progetto abitativo in una Struttura idonea.

Ora, alla luce della

recente dimissione di RE 1 dalla CPC, non ci può esimere dal rilevare che le

circostanze sono nel frattempo notevolmente mutate (cfr. email 19

gennaio 2023).

L’Autorità di protezione

sarà pertanto tenuta a valutare quali misure appaiono necessarie a tutela del

curatelato. Ritenuta la presenza della misura di curatela generale, le decisioni

circa le soluzioni relative all’organizzazione della vita dell’interessato al

di fuori della Clinica non spettano infatti a quest’ultima, ma sono di

competenza dell’Autorità di protezione.

In definitiva, nelle

circostanze descritte l’Autorità di protezione va pertanto invitata a farsi da

subito parte attiva nel compito che a lei compete di dirigere e coordinare la Rete

e i relativi Servizi, perché venga concretizzato l’auspicato progetto a favore

del curatelato (di organizzazione della sua vita al di fuori dalla Clinica CPC),

emettendo celermente le decisioni che le competono. L’Autorità di prime cure è

inoltre tenuta a valutare la richiesta di sostituzione del curatore generale alla

luce delle nuove circostanze e della dichiarazione della stessa Autorità

secondo cui un’eventuale sostituzione sarebbe entrata “in considerazione il

giorno in cui il signor RE 1 avrà formalmente trasferito il suo domicilio”

(cfr. scritto email 17 marzo 2022 agli atti).

5.

Visto quanto precede,

il reclamo, nella misura in cui non è irricevibile per carente motivazione, va

respinto. L’incarto è ritornato all’Autorità di protezione perché proceda senza

indugio ad emettere le decisioni che le competono.

Gli oneri del presente

giudizio seguirebbero la soccombenza, tuttavia, in considerazione di tutte le

circostanze ed eccezionalmente, si prescinde dal loro prelievo.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

1. Il reclamo è

respinto.

2. Non si prelevano né spese

né tasse di giustizia.

3. Notificazione:

-

Comunicazione:

-

-

Per la Camera di protezione del Tribunale d’appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le

decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95

a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72

segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è

ammissibile solo se il valore litigioso

ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge

tale importo, il ricorso in materia

civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di

importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in

materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in

materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.

116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal

caso dall'art. 115 LTF.