9.2022.87
Denegata giustizia Confusione tra compiti e responsabilità in relazione al collocamento di un curatelato
24 gennaio 2023Italiano12 min
favore di RE 1 (14 maggio 1965) una tutela volontaria ai sensi dell’art. 372 vCC.
Source ti.ch
Incarto n.
9.2022.87
Lugano
24 gennaio 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di protezione del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Bozzini,
presidente,
Grisanti
e Stefani
vicecancelliera
Baggi
Fiala
sedente
per statuire nella causa promossa con istanza marzo 2022 da
RE
1
contro
Autorità
regionale di protezione __________,
per
quanto riguarda la sostituzione del curatore
giudicando ora sul reclamo per denegata giustizia presentato
da RE 1 il 31
giugno 2022 nei confronti dell’Autorità regionale di protezione __________
esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto
Fatti
A. Con decisione 20
agosto 2002 l’allora Commissione tutoria regionale __________ ha istituito in
favore di RE 1 (14 maggio 1965) una tutela volontaria ai sensi dell’art. 372 vCC.
Negli anni si sono succeduti vari tutori.
Mediante decisione 12
novembre 2015 l’Autorità regionale di protezione __________ ha confermato la
curatela generale (art. 398 CC) cui RE 1 è stato automaticamente sottoposto per
legge a partire dal 1° gennaio 2013. Attuale curatore generale è __________
(cfr. decisione 8 maggio 2018 dell’Autorità regionale di protezione __________,
in seguito Autorità di protezione, subentrata alla precedente Autorità).
B. Dal 25 novembre 2021 RE
1 è in regime di ricovero volontario presso la Clinica psichiatrica cantonale
(CPC) di __________.
C. Con scritto pervenuto
all’Autorità di protezione il 1° marzo 2022 RE 1 ha chiesto la sostituzione del
curatore __________, lamentando che questi non gli avrebbe sottoposto i
resoconti finanziari per visione, che lo intralcerebbe nei suoi progetti, non
gli farebbe mai visita e gli avrebbe sottratto del denaro.
D. Nei mesi successivi alla
richiesta di RE 1, vi è stato un considerevole scambio di corrispondenza tra
l’Autorità di protezione, la CPC e il curatore, in relazione alla situazione
dell’interessato e alla possibilità di trovare una struttura idonea che lo potesse
accogliere (cfr. scritti 6 aprile e 9 maggio 2022 CPC all’indirizzo dell’ARP
con richiesta di sostituzione del curatore e di elaborazione di un progetto di
vita fuori dalla Clinica).
E. Con scritto 17 marzo
2022 l’Autorità ha comunicato che la sostituzione del curatore non è “attualmente
in discussione” e che tale questione entrerà in considerazione “il
giorno in cui il signor RE 1 avrà formalmente trasferito il suo domicilio”
a __________.
F. Con reclamo per
denegata giustizia 31 giugno 2022 RE 1 lamenta che malgrado diversi solleciti, suoi
e della CPC (l’ultimo del 6 aprile 2022), “tendenti a sollecitare una decisione
formale dell’ARP e una sollecitazione nei confronti del mio curatore”, non
ha mai avuto un riscontro formale. RE 1 si duole che da troppo tempo aspetta un
riscontro che tenga conto del suo diritto di poter vivere serenamente e non in
una clinica psichiatrica.
G. Con osservazioni 22
giugno 2022 l’Autorità di protezione nega di aver trattato il caso di RE 1 in
modo insufficiente, avendo già comunicato alle parti che la sostituzione del
curatore non poteva essere presa in considerazione e ribadendo che la soluzione
più adeguata fosse rappresentata dal collocamento in una struttura protetta. Ha
informato che, malgrado i notevoli sforzi messi in atto dal curatore, non è
ancora stato possibile concretizzare alcuna soluzione in questo senso.
L’Autorità ha altresì precisato
che, a causa delle difficoltà psichiatriche e comportamentali e del grosso
disagio sociopersonale e sociale in cui versa RE 1, un reinserimento sul
territorio è sempre risultato molto difficoltoso. Negli anni è infatti stato
ricoverato numerose volte e qualsiasi tentativo di reinserimento sociale è
fallito (cfr. resoconto dei vari collocamenti e dei tanti ricoveri a scopo
d’assistenza).
In relazione alla
sostituzione del curatore, l’Autorità ha precisato che “gli enormi sforzi
messi in atto dal curatore per trovare una sistemazione abitativa adeguata sono
risultati vani a causa del comportamento e dei precedenti del curatelato” e
che l’ARP stessa ha appoggiato l’operato del curatore e l’ha sostenuto nella
ricerca di adeguate strutture che potessero accoglierlo. L’Autorità precisa che
il curatore ha chiesto nuovamente al __________, “unica struttura
effettivamente adatta alle esigenze del reclamante”, lamentando però che
tale possibilità sarebbe stata osteggiata dalla stessa CPC.
H. Nel frattempo, con
scritto 25 luglio 2022, la CPC si è rivolta direttamente a questa Camera
indicando che RE 1 ha bisogno di essere dimesso per poter essere preso a carico
dai servizi territoriali e che la Clinica non può essere pensata come un luogo
abitativo, chiedendo una presa di posizione in merito alla situazione.
Con scritto 3
agosto 2022 l’Autorità di prime cure ha informato che il curatore avrebbe nel
frattempo trovato una struttura disposta ad accogliere RE 1.
Con scritto 11 novembre
2022 il curatore ha trasmesso alla CPC un dettagliato resoconto di tutte le
azioni che ha intrapreso a tutela di RE 1. In sintesi ha indicato “numerosi
tentativi intrapresi per trovare una soluzione esterna, ma considerato
l’ambiente di assistenza e cura richiesto e con esigenze di attività
terapeutiche diversificate per tipologia ed intensità e di un accompagnamento
specialistico continuo, nessuna delle possibilità ricercate hanno dato un esito
positivo”.
Con ulteriore scritto email
19 gennaio 2023 la CPC ha informato che RE 1 sarebbe nel frattempo stato
dimesso dalla Clinica e trasferito presso la Struttura abitativa di __________.
L’assistente sociale CPC auspica che il curatore di RE 1 venga sostituito con
un curatore professionista.
Considerato
in diritto
Considerandi
1.
Ai
sensi dell’art. 450a cpv. 2 CC il diniego di giustizia e il ritardo
ingiustificato delle Autorità di protezione sono assimilati a delle decisioni e
possono essere oggetto di reclamo. Il reclamo per denegata o ritardata
giustizia può essere interposto in ogni tempo (art. 450b cpv. 3 CC) alla Camera
di protezione (art. 48 lett. f n. 2 LOG).
Il diniego di giustizia
consiste nel rifiuto dell'Autorità di occuparsi di un procedimento; vi è invece
ritardata giustizia quando l'Autorità procrastina in modo inabituale e senza
giustificazioni legittime la trattazione di un caso che rientra nelle sue
attribuzioni (Messaggio concernente la modifica del CC, protezione degli
adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione del 28 giugno 2006, FF
2006.
pag. 6472; Steck, Basler
Kommentar Erwachsenenschutz, Basilea 2012, ad art. 450a CC, n. 21; Schmid, Erwachsenenschutz Kommentar,
Zurigo/San Gallo 2010, ad art. 450a CC, n. 6; Meier/Lukic,
Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte, Ginevra, Zurigo,
Basilea 2011, n. 131 pag. 60-61; STF 5A_721/2015 del 20 novembre 2015, consid.
3.2).
L’Autorità commette una
ritardata giustizia – e viola dunque il precetto costituzionale della celerità
sancito all’art. 29 cpv. 1 Cost. – quando non prende una decisione che le
incombe in un termine previsto dalla legge o in un termine che la natura del
procedimento e tutte le altre circostanze del caso fanno apparire ragionevole.
Sapere se la durata di un procedimento ecceda quella “ragionevole” dipende
dalle circostanze concrete, e meglio dal tipo di procedura, dalla complessità
del caso, dal comportamento dell’autorità e dell’interessato (DTF 135 I 265
consid. 4.4; 130 I 312 consid. 5.1 e 5.2; STF 5A_609/2018 del 13 agosto 2018
consid. 2; sentenza CDP del 1° ottobre 2014, inc. 9.2014.70, consid. 1; Meier/Lukic, Introduction au nouveau
droit de la protection de l'adulte, Ginevra, Zurigo, Basilea 2011, nota 121
pag. 61; DTF 135 I 277 consid. 4.4, pag. 5).
2.
Nel suo reclamo 2022
RE 1 lamenta che malgrado diversi interventi “tendenti a sollecitare una
decisione formale dell’ARP e una sollecitazione” (nei confronti del
curatore), non ha mai avuto un riscontro formale. Il reclamante precisa che da
troppo tempo aspetta un riscontro che tenga conto del suo diritto di poter
vivere serenamente e non in una clinica psichiatrica.
Con osservazioni 22
giugno 2022 l’Autorità di prima istanza ha dal canto suo precisato di aver già
comunicato a più riprese che la sostituzione del curatore non poteva essere
presa in considerazione e che l’unica soluzione adeguata al caso sarebbe stata
una struttura protetta. L’Autorità ha sottolineato che il curatore non era
ancora riuscito a trovare una struttura idonea alle esigenze di RE 1 disposta
ad accoglierlo. Ritenute le difficoltà psichiatriche e comportamentali e il
grosso disagio sociale e personale, un reinserimento nel territorio risultava pertanto
difficoltoso. I vari tentativi e gli enormi sforzi messi in atto dal curatore
per trovare una soluzione abitativa adeguata erano appunto risultati vani. L’Autorità
di prime cure ha altresì ribadito che il curatore aveva chiesto disponibilità
al __________, ritenuta l’unica struttura effettivamente adatta alle esigenze
del reclamante, ma che tale possibilità sarebbe stata “osteggiata dalla
stessa CPC”.
3.
Dall’esame degli
atti non emerge concretamente che siano adempiute le condizioni per confermare un
ritardo o diniego di giustizia.
A seguito della
richiesta di RE 1 (1° marzo 2022) l’Autorità di prime cure, ha infatti proceduto
correttamente e senza ritardo nei suoi incombenti: ha sentito il curatore e
intrattenuto regolari contatti con la Clinica psichiatrica cantonale dove era
ricoverato, al fine di formalizzare un progetto volto a trovare una sistemazione
adeguata alle esigenze del reclamante.
Come risulta chiaramente
dal dettagliato incarto agli atti, dopo essere stato collocato volontariamente
presso la struttura __________, nel giugno 2021 RE 1 è stato dimesso,
assecondando le sue innumerevoli richieste di autonomia. Questo malgrado il
curatore fosse contrario, in quanto preoccupato per il bene di RE 1. Dagli atti
risulta chiaramente che, malgrado l’aiuto del curatore e della Rete, tale
tentativo è risultato fallimentare. A novembre 2021 il progetto abitativo
presso un appartamento a __________ è pure fallito, con rilevanti e onerose
conseguenze. Tale circostanza risulta con ogni evidenza dagli atti e non può
essere messa in discussione.
Lo scritto 11 novembre
2022.
del curatore, che elenca nel dettaglio le azioni intraprese dallo stesso
curatore nella ricerca di un collocamento idoneo, comprova la circostanza.
È dunque infondata la
critica secondo cui il curatore o l’Autorità di protezione non volessero
assecondare il desiderio d’autonomia del reclamante. Neppure può essere messo
in discussione che il curatore si sia attivato per trovare una struttura idonea
pronta ad accogliere RE 1 (cfr. lista richieste elencate nello scritto: __________).
Il curatore si è pure
attivato per trovare una sistemazione esterna per RE 1 che rispondesse alle sue
esigenze. Questa Camera può pertanto condividere quanto valutato dall’Autorità
di protezione relativamente alla sostituzione del curatore, ritenuto che la
questione appariva direttamente connessa con un progetto più ampio e pertanto
prematura.
Il reclamante, peraltro,
non giustifica né documenta l’asserita inattività dell’Autorità di protezione,
limitandosi a lamentarsi dell’assenza di una decisione sulla sua istanza, senza
tuttavia confrontarsi concretamente con la situazione.
4.
A titolo
abbondanziale, questa Camera non può esimersi dall’osservare che dalla
corrispondenza intercorsa tra la Clinica psichiatrica cantonale e l’Autorità di
prime cure risultava una certa confusione tra compiti e responsabilità delle
diverse istituzioni: entrambe sembravano in attesa della realizzazione di un
progetto a favore del curatelato. Da ciò risultava una situazione di “stallo”:
a mente della CPC l’interessato appariva dimissibile dalla Clinica, ma
concretamente ciò sembrava non poter avvenire finché non fossero state
stabilite le condizioni abitative e organizzative. Da un lato la Clinica riteneva
che il curatelato potesse ritornare a vivere in un proprio appartamento, mentre
dall’altro l’Autorità di protezione indicava di non essere ancora riuscita a
concretizzare un progetto abitativo in una Struttura idonea.
Ora, alla luce della
recente dimissione di RE 1 dalla CPC, non ci può esimere dal rilevare che le
circostanze sono nel frattempo notevolmente mutate (cfr. email 19
gennaio 2023).
L’Autorità di protezione
sarà pertanto tenuta a valutare quali misure appaiono necessarie a tutela del
curatelato. Ritenuta la presenza della misura di curatela generale, le decisioni
circa le soluzioni relative all’organizzazione della vita dell’interessato al
di fuori della Clinica non spettano infatti a quest’ultima, ma sono di
competenza dell’Autorità di protezione.
In definitiva, nelle
circostanze descritte l’Autorità di protezione va pertanto invitata a farsi da
subito parte attiva nel compito che a lei compete di dirigere e coordinare la Rete
e i relativi Servizi, perché venga concretizzato l’auspicato progetto a favore
del curatelato (di organizzazione della sua vita al di fuori dalla Clinica CPC),
emettendo celermente le decisioni che le competono. L’Autorità di prime cure è
inoltre tenuta a valutare la richiesta di sostituzione del curatore generale alla
luce delle nuove circostanze e della dichiarazione della stessa Autorità
secondo cui un’eventuale sostituzione sarebbe entrata “in considerazione il
giorno in cui il signor RE 1 avrà formalmente trasferito il suo domicilio”
(cfr. scritto email 17 marzo 2022 agli atti).
5.
Visto quanto precede,
il reclamo, nella misura in cui non è irricevibile per carente motivazione, va
respinto. L’incarto è ritornato all’Autorità di protezione perché proceda senza
indugio ad emettere le decisioni che le competono.
Gli oneri del presente
giudizio seguirebbero la soccombenza, tuttavia, in considerazione di tutte le
circostanze ed eccezionalmente, si prescinde dal loro prelievo.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. Il reclamo è
respinto.
2. Non si prelevano né spese
né tasse di giustizia.
3. Notificazione:
-
Comunicazione:
-
-
Per la Camera di protezione del Tribunale d’appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95
a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72
segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è
ammissibile solo se il valore litigioso
ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge
tale importo, il ricorso in materia
civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di
importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in
materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in
materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.
116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal
caso dall'art. 115 LTF.