9.2022.90
Misure opportune Curatela educativa: modifica dei compiti
30 agosto 2022Italiano27 min
fanciulli, violazione del dovere d’assistenza e vie di fatto nei confronti del padre
Source ti.ch
Incarto n.
9.2022.90
9.2022.91
Lugano
30 agosto 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di protezione del
Tribunale d'appello
Damiano
Bozzini
giudice
unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG
assistito
dalla
vicecancelliera
Baggi
Fiala
sedente
per statuire nella causa che oppone
RE
1
e
RE
2
entrambi
patr. dall’ PR 1
all’
Autorità regionale di protezione __________,
per
quanto riguarda il figlio PI 1;
giudicando
sul reclamo del 7 giugno 2022 presentato da RE 1 e RE 2 contro le decisioni 20
maggio 2022 (ris. n. 852/2022) e 29 aprile 2022 (ris. n. 717/2022) dell'Autorità
regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto
Fatti
A. PI 1 (2007) è figlio
di RE 1 e RE 2. I genitori detengono l’autorità parentale congiunta.
B. A seguito di una
segnalazione è stato avviato un procedimento penale per atti sessuali con
fanciulli, violazione del dovere d’assistenza e vie di fatto nei confronti del padre
(inc. MP 2014.5614), che è stato sentito (cfr. verbale 16 giugno 2014) e messo
in stato di fermo. Madre e figlio sono stati collocati in protezione.
Nel frattempo, nell’ambito
della procedura di protezione dell’unione, con decisione 1° dicembre 2014 il
Pretore aggiunto del distretto di __________ ha ordinato la nomina di un
curatore educativo a favore del minore (disp. 2) e ordinato una presa a carico
del minore da parte del dr. med. __________ (disp. 3).
C. Con decisione 2 marzo
2015 l’Autorità regionale di protezione __________ (in seguito Autorità di
protezione) ha nominato quale curatore educativo a favore di PI 1 il signor CURA
1 dell’Ufficio aiuto e protezione (UAP) assegnandogli i seguenti compiti: organizzare
la gestione e il monitoraggio dei diritti di visita tra il minore e i nonni
paterni e tra il minore e il padre secondo le indicazioni del terapeuta e della
Pretura; mantenere i contatti con la rete che si occupa di PI 1 e segnalare
eventuali altre misure che si rendesse necessario istituire a favore del
minore; presentare all’Autorità di protezione i rapporti morali annuali
(disp. 1). È poi stato stabilito che la mercede a favore del curatore sarebbe
stata anticipata dalla Cassa comunale del Comune di domicilio del minore e
fatturata in seguito ai genitori in ragione di ½ ciascuno (disp. 3).
D. Il 13 marzo 2015 RE 1
ha deciso di collocare il figlio presso l’Istituto __________, a causa delle
gravi difficoltà da lei riscontrate nella gestione del figlio. Il collocamento
è avvenuto in collaborazione con il curatore educativo e il Servizio __________.
E. Nel frattempo, con
decisione 12 gennaio 2016 il Procuratore pubblico ha abbandonato il
procedimento penale nei confronti di RE 2, per mancanza di elementi oggettivi in
merito al reato imputato.
F. Con scritto 10 maggio
2016 il curatore educativo ha aggiornato l’Autorità di protezione sulla
situazione, segnalando preoccupazione per lo stato del minore (riportando in
particolare le segnalazioni della scuola).
G. Durante l’udienza 2
giugno 2016 il Pretore ha preso atto della riconciliazione dei genitori e della
richiesta di stralcio della procedura di misure a protezione dell’unione
coniugale, precisando che sarebbero state mantenute la curatela educativa e la
permanenza in internato del minore presso l’Istituto __________.
H. Con scritto 21 giugno
2016 il curatore educativo ha informato che PI 1 ha fatto rientro a casa e che
ciò “è avvenuto per scelta unilaterale dei genitori” e in contrasto con
quanto stabilito dal Pretore.
Il 30 giugno 2016
l’Autorità di protezione ha convocato le parti per un’udienza di discussione. I
genitori hanno dichiarato che il figlio sta bene, chiesto che tutte le misure
vengano chiuse ed informato di non essere in grado di sostenere le spese
della psicologa. Il curatore educativo segnala preoccupazione e riferisce che
la psicoterapeuta che segue il minore ha comunicato che PI 1 non sta bene.
Al termine della discussione è stato verbalizzato che “i genitori hanno accettato
il sostegno del SAE, l’inserimento del figlio all’USD del Istituto __________ e
la continuazione della psicoterapia, problemi finanziari permettendo”.
I. Con scritto 19
agosto 2016 il curatore educativo ha comunicato all’Autorità di protezione la
preoccupazione circa la decisione dei genitori di interrompere la psicoterapia
del figlio.
Con ulteriore scritto 30
giugno 2016 il curatore educativo ha riferito che il sostegno del SAE “è
rimasto in sospeso” a causa della mancata collaborazione dei genitori, che
il padre avrebbe riferito di “non volere più intorno nessuno” e che alla
salute del figlio ci avrebbero pensato i genitori. La direttrice dell’USD ha
riferito al curatore che PI 1 è un bambino fragile, irrequieto, che mostra segni
di una grande sofferenza.
J. Durante l’udienza di
discussione 30 marzo 2017 i genitori hanno informato che da febbraio 2017 PI 1
è stato preso a carico dallo psicologo e psicoterapeuta __________ con incontri
settimanali. L’Autorità ha comunicato la preoccupazione per gli atteggiamenti
del minore (segnalati dal curatore e dalla scuola) e informato che avrebbe dato
mandato di valutazione socio-ambientale all’UAP. I genitori si sono detti
contrari e hanno postulato la revoca della curatela educativa.
Mediante decisione 5
maggio 2017 l’Autorità di prime cure ha conferito mandato all’UAP di esperire
una valutazione socio-ambientale del nucleo famigliare.
K. Dalla valutazione 9
marzo 2018 dell’UAP è emersa una mancata collaborazione di RE 2 con il servizio
e la Rete di sostegno, mentre RE 1 si è posta in modo contradditorio e
ambivalente per timore del marito. La relazione coniugale è stata ritenuta
critica e i bisogni educativi non condivisi. In conclusione l’UAP ritiene utile
un sostegno accompagnatorio a domicilio (SAE) e il proseguimento della presa a
carico terapeutica, come pure il mantenimento della curatela educativa, che
deve essere adeguata alla situazione (con un ruolo attivo e costante a sostegno
del nucleo famigliare insieme alla Rete).
L. Con rapporto 8 maggio
2018 l’USD riporta un percorso scolastico discontinuo in merito al comportamento
e adattamento, rispettivamente una costante fatica nell’apprendimento. Dalla
valutazione cognitiva sono emersi risultati inferiori alla media e una mancanza
di fiducia nelle proprie capacità. La scuola riferisce inoltre di una certa
difficoltà dei genitori nel comprendere le problematiche del figlio.
M. Mediante scritto 18
maggio 2018 i genitori di PI 1 hanno chiesto all’Autorità di protezione la revoca
del mandato di curatela educativa ritenuto non più giustificato.
N. Con rapporto 11
dicembre 2019 il curatore CURA 1 ha comunicato che da settembre 2019 PI 1 ha
iniziato la scuola media speciale e che è stato riscontrato un netto
miglioramento del comportamento e una buona collaborazione dei genitori. La
presa a carico terapeutica è invece stata ridotta. Ha inoltre riferito di non
aver presenziato ad alcune riunioni con la scuola siccome la sua presenza non
era ben accettata dai genitori.
O. Il 20 gennaio 2020 la
docente della scuola speciale frequentata da PI 1 ha trasmesso un rapporto
sull’andamento scolastico.
P. Con scritto 3 marzo
2020 il pediatra dr. med. __________ ha informato che il seguito
psicoterapeutico di PI 1 è stato interrotto dall’estate del 2019 e che il padre
si sarebbe rivolto allo studio per rinnovare la terapia farmacologica per il
farmaco nel frattempo somministrato al figlio per l’ADHD (disturbo da deficit
di attenzione/iperattività).
Q. Con scritto 20 luglio
2020 il SPS, che segue da anni RE 1, ha segnalato all’Autorità di prime cure
che la signora avrebbe riferito di essere stata percossa dal figlio, mostrando
escoriazioni e lividi, ma si rifiuterebbe di sporgere denuncia temendo
ripercussioni dal marito.
R. Durante l’udienza 20
ottobre 2020 le parti hanno preso posizione in merito alla segnalazione del
SPS. La madre ha sminuito i fatti, il padre ha confermato che il figlio sta bene
e ribadito la richiesta di revoca della misura di curatela educativa.
S. Con decisione 17
dicembre 2020 l’Autorità di protezione ha conferito al SMP mandato di
valutazione dello stato psico-fisico di PI 1.
T. Il 1° dicembre 2021
l’SMP ha trasmetto la valutazione richiesta. A mente dei periti il
comportamento aggressivo di PI 1 avrebbe un’origine “polifattoriale”
ovvero riconducibile alla fragilità intellettiva, al disturbo ADHD, nonché ai
tratti di personalità descritti nella perizia (fragilità cognitiva, poco sopra
il limite del ritardo mentale lieve e immaturità affettiva). Le misure di
protezione raccomandate comprendono l’intervento sinergico di diversi
Servizi (un supporto educativo SAE, un controllo al contesto famigliare da
parte del curatore educativo e un sostegno specifico del minore, ovvero
l’inserimento in un gruppo del progetto __________). Il rapporto è
stato trasmesso alle parti.
U. Con scritto 21
gennaio 2021 i genitori di PI 1 dichiarano di non opporsi alle misure proposte
dal SMP, ma ribadiscono la richiesta di revoca della curatela educativa.
V. Mediante scritto 8
febbraio 2022 CURA 1, alla luce della recente perizia e al rimarcato bisogno di
protezione del minore, ribadisce la sua disponibilità alla continuazione del
mandato, chiedendo che i compiti a lui attribuiti vengano specificati (tale richiesta
sarebbe già stata formulata più volte in passato).
W. Il 20 aprile 2022
l’Autorità di protezione ha provveduto all’ascolto di PI 1 che si si è opposto
alla figura del SAE e al curatore (“non serve”).
X. Con decisione 20
maggio 2022 (ris. n. 852/2022) l’Autorità di protezione ha:
-
respinto l’istanza dei genitori
volta alla revoca della curatela educativa (disp. 1);
-
assegnato al curatore i seguenti
compiti (disp. 2):
o
mantenere contatti con la rete e
segnalare eventuali altre misure necessarie (2.1);
o
mantenere il controllo del
contesto famigliare verificando la presenza della collaborazione del nucleo
famigliare (2.2);
o
fungere da supporto per il minore
(2.3);
o
presentare all’ARP i rapporti
morali annuali (2.4);
-
ordinato per PI 1 la partecipazione
al programma __________ (disp. 3).
La decisione è stata
dichiarata immediatamente esecutiva.
Y. Con reclamo 7 giugno
2022 RE 1 e RE 2 si sono aggravati avverso la predetta decisione, postulando la
revoca della curatela educativa istituita in favore del figlio e l’annullamento
di tutte le altre misure ordinate. A mente dei genitori la curatela sarebbe nel
frattempo diventata inutile. Le altre misure ordinate, oltre che inutili e
avversate dal figlio, avrebbero quale conseguenza la perdita di ore scolastiche
e problemi per il futuro del figlio.
Z. Mediante osservazioni
24 giugno 2022 l’Autorità di protezione ha ribadito l’esigenza delle misure ordinate,
fondandosi sulle valutazioni dei Servizi attivi sulla situazione, che avrebbero
una visione oggettiva.
Con replica 11 luglio 2022
i genitori hanno confermato le conclusioni contenute nel reclamo.
Con duplica 14 luglio 2022
l’Autorità di protezione ha confermato la decisione, precisando che
l’istituzione di misure di protezione può prescindere dall’accordo delle parti
e del minore. “Tanto più in casi dove la consapevolezza della presenza di
problematiche e la collaborazione sono sempre state latenti, come nel caso in
esame”.
AA. In precedenza, con
decisione 29 aprile 2022 (ris. n. 717/2022) la medesima Autorità di protezione
aveva approvato e messo a carico dei coniugi RE 1 e RE 2, in parti uguali, la
nota d’onorario del 14 marzo 2022 di fr. 1'297,15 dell’Organizzazione
sociopsichiatrica cantonale, relativa alla valutazione dello stato psicofisico
di PI 1, ordinata il 17 dicembre 2020.
BB. Pure questa decisione è
stata impugnata con il summenzionato reclamo. Senza contestare la congruità
della nota e il principio della messa a carico secondo la soccombenza, i
reclamanti hanno rilevato che una loro soccombenza e il relativo onere non
potevano essere confermati, siccome le misure proposte e adottate erano
ingiustificate e oggetto di impugnazione.
Con osservazioni 24 giugno
2022 l’Autorità di protezione ha chiesto la conferma della sua decisione di
tassazione e messa a carico dei relativi oneri.
Con replica 11 luglio 2022
e duplica 14 luglio 2022 sono state ribadite le contrapposte tesi e domande.
Considerato
in diritto
Considerandi
1.
Le decisioni delle
Autorità regionali di protezione concernenti minorenni sono impugnabili
mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, nella
composizione di un giudice unico (art. 450 CC in relazione agli art. 314 cpv. 1
e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione e la procedura
in materia di protezione del minore e dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7
LOG). Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli
art. 450 segg. CC occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla
procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni
connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa (art.
99.
LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012
concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria,
alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).
2.
Nella decisione 20
maggio 2022 impugnata (ris. n. 852/2022), l’Autorità di protezione ha in
particolare respinto l’istanza dei genitori volta alla revoca della curatela
educativa (disp. 1) e assegnato al curatore i seguenti compiti (disp. 2),
ossia: mantenere contatti con la rete e segnalare eventuali altre misure
necessarie (2.1), mantenere il controllo del contesto famigliare verificando la
presenza della collaborazione del nucleo famigliare (2.2), fungere da supporto
per il minore (2.3) e presentare all’ARP i rapporti morali annuali (2.4). Ha
inoltre ordinato per PI 1 la partecipazione al programma __________ (disp. 3).
3.
Nel suo reclamo RE 1
e RE 2 hanno ribadito la richiesta di revoca della curatela educativa istituita
in favore del figlio sostenendo che sarebbe nel divenuta inutile. Ritenuto che
si sono riconciliati non vi sarebbe più la necessità di un curatore che li
consigli e aiuti con il figlio. Fondandosi sulla contrarietà di PI 1, si
oppongono pure alle altre misure di protezione ordinate dall’Autorità di prime
cure.
4.
Giusta l’art. 307
cpv. 1 CC se il bene del figlio è minacciato e i genitori non vi rimediano o
non sono in grado di rimediarvi, l’autorità di protezione dei minori ordina le
misure opportune per la protezione del figlio.
Nell’esecuzione di questa
incombenza, l’autorità di protezione gode di un ampio potere d’apprezzamento
quanto al modo di procedere (Meier/Stettler,
Droit de la filiation, 6ª ed., Losanna 2019, N. 1689, pag. 1101).
L’Autorità di
protezione può segnatamente ammonire i genitori, gli affilianti o il figlio,
impartire loro istruzioni per la cura, l’educazione o l’istruzione e designare
una persona o un ufficio idoneo che abbia diritto di controllo e informazione
(art. 307 cpv. 3 CC).
Le misure previste dagli
art. 307 segg. CC hanno lo scopo di proteggere il bambino da possibili minacce
al suo sviluppo fisico, psichico o morale (CR CC I, Meier, art. 307 N. 5; Hegnauer/Breitschmid,
Grundriss des Kindesrechts, 5ª edizione, pag. 206 n.
27.14). Esse sono volte dunque al bene del minorenne e non dipendono da
un'eventuale colpa dei genitori, né costituiscono una sanzione nei loro
confronti. L’eventuale colpa del padre o della madre non configura una
condizione di messa in atto della misura (CR CC I, Meier, N. 28 ad Intro. art. 307–315b; Breitschmid in: Kommentar
zum Schweizerischen Privatrecht, ZGB I, 6ͣ ed., Basilea 2018, N. 4
ad art. 307 CC). L’applicazione delle misure di protezione è retta dal
principio di proporzionalità che si traduce nella legge in una gradualità degli
interventi, che va dalla misura più leggera quella più incisiva (Meier/Stettler, op. cit., N. 1681 pag.
1095).
Nel dettaglio l’art. 307
cpv. 3 prevede una lista non esaustiva delle misure che l’Autorità può ordinare
a protezione del minore.
Affinché rispetti il
principio della proporzionalità la misura deve essere necessaria e sufficiente
ad assicurare la protezione del minore. L’Autorità potrà in primo luogo
ammonire i genitori ai loro doveri, dare loro consigli in ambito di cura,
educazione e formazione del minore (ad esempio: pareri medici, frequentazioni a
corsi di cura, partecipazioni a corsi per genitori). L’Autorità potrà anche
consigliare i genitori ed orientarli verso i Servizi competenti o ancora
impartire loro istruzioni.
L’art. 307 CC funge pure
da base legale per il disciplinamento di misure d’indagine, volte a determinare
l’eventuale messa in pericolo del bene del minore e la necessità di adottare
misure più incisive (esami medici ambulatoriali, osservazioni di durata
limitata presso un Istituto, perizie psichiche dei genitori in caso di sospetti
di abusi).
L’Autorità potrà infine
designare una persona (ad esempio assistente sociale, psicologo) o un ufficio
idoneo (servizi per la protezione dei minori) che abbia facoltà di controllo e
d’informazione (CR CC I, Meier,
art. 307 CC, N. 11–15 pag. 1879 e segg.).
Benché tali misure (di
controllo e informazione) si trovino in basso alla scala delle misure di
protezione, anche in tal caso l’Autorità dovrà applicare il principio di
proporzionalità.
Tra le misure immaginabili
si può prevedere anche l’obbligo di accompagnare il minore dal medico per
sottoporlo a esami, di accompagnarlo periodicamente da un pediatra designato,
di collocarlo momentaneamente in una clinica o, brevemente, in un Istituto per
una perizia, di obbligarlo a seguire un corso di recupero scolastico, di
presentarlo al servizio psicologico scolastico, di accettare un intervento
esterno di natura sistemica, che permetta la sua permanenza al domicilio
piuttosto che il suo collocamento, di proteggerlo contro lo sfruttamento
commerciale di cui è vittima, di mantenere dei rapporti regolari con i
responsabili della formazione professionale, di proibire la modifica del suo
luogo di residenza, o ancora di adottare delle modalità di pubblicazione delle
fotografie del minore su internet rispettose del suo bene (Meier/Stettler, op. cit., N. 1692 pag.
1102-1103).
4.1
Se le circostanze lo
richiedono, l’Autorità di protezione nomina al figlio un curatore, perché
consigli e aiuti i genitori nella cura del figlio (art. 308 cpv. 1 CC).
Ai sensi dell’art. 313
cpv. 1 CC, in caso di modificazione delle circostanze le misure prese per
proteggere il figlio sono adattate alla nuova situazione. La norma concretizza
il principio di proporzionalità, che impone all’Autorità di protezione di adottare
le misure adottate quando le medesime si rivelano non (più) adeguate in ragione
dell’evoluzione della situazione (STF 5A_981/2018 del 29 gennaio 2019, consid.
3.3.2.1; Meier, CR CC I, 2010, ad
Intro art. 307-315b CC n. 36 e ad art. 313 CC n. 2). Una modifica delle misure
di protezione adottate in favore di un minore esige tuttavia un cambiamento
duraturo e significativo nelle circostanze che sono state all'origine della
loro pronuncia, l'importanza del nuovo fatto deve essere valutata secondo i
principi di stabilità e continuità della presa a carico del minore. Una
modifica implica peraltro, in una certa misura, una prognosi sull’evoluzione
futura delle circostanze determinanti; prognosi che dipende in larga misura dal
comportamento precedente delle persone interessate. Le misure di protezione dei
minori mirano a migliorare la situazione e devono pertanto essere
"ottimizzate" a intervalli regolari, fino a quando gli effetti da
loro prodotti non le rendano inutili (STF 5A_981/2018 del 29 gennaio 2019
consid. 3.3.2.1; STF 5A_715/2011 del 31 gennaio 2012 consid. 2 e cit.; Meier, CR CC I, 2010, ad art. 313 CC n.
5). Se una misura, nella sua forma attuale, si rivela non più necessaria, deve
essere annullata o sostituita da una misura meno severa (STF 5A_981/2018 del 29
gennaio 2019 consid. 3.3.2.1; STF 5A_736/2014 del 8 gennaio 2015 consid.
3.4.3). Più la misura è stata incisiva, più la diminuzione della protezione
dovrà compiersi per gradi, salvo casi eccezionali di cambiamento radicale delle
circostanze (STF 5A_981/2018 del 29 gennaio 2019 consid. 3.3.2.1). Quando i
fatti che hanno fondato il provvedimento non sono più di attualità, il giudice
può, al bisogno, aggiornare i suoi atti in applicazione della massima
inquisitoria (art. 446 al. 1 CC, su rinvio dell'art. 314 cpv. 1 CC), in
particolar modo attraverso una perizia complementare che verta sulla questione
di sapere se e in quale misura la situazione è cambiata e necessita se del caso
un adattamento della misura (STF 5A_981/2018 del 29 gennaio 2019 consid. 3.3.2.1;
STF 5C.294/2005 del 27 febbraio 2006 consid. 4.3, in FamPra.ch 2006 p. 772; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6ͣ
ed, n. 1685 p. 1098).
5.
Nel suo
apprezzamento, l'Autorità – in virtù del principio inquisitorio illimitato che
governa il diritto di filiazione – non è vincolata né alle dichiarazioni delle
parti né alle prove da loro fornite (DTF 130 III 734, consid. 2.2.2-2.2.3; 129
III 417, consid. 2.1.1.-2.1.2; 128 III 411, consid. 3.2.1; 122 III 408, cons.
3d).
Il citato principio vale
anche per la regolamentazione delle relazioni personali (STF 5A_69/2011 del 27
febbraio 2012 consid. 2.3; 5C.58/2004 del 14 giugno 2004 cons. 2.1.2).
Esso impone all’autorità
di chiarire i fatti e prendere in considerazione d’ufficio tutti gli elementi
che possono essere importanti per rendere una decisione conforme al bene del
minore. L’Autorità può istruire la fattispecie secondo il proprio apprezzamento,
amministrando finanche le prove in modo inabituale (BSK ZPO, Mazan/Steck, ad art. 296 CPC; Meier/Stettler, op. cit. nota 1764 pag.
492; STF 5A_991/2015 del 29 settembre 2016, consid. 6.2, non pubblicato al DTF
142.
III 612), sollecitare rapporti, di propria iniziativa, anche se tale modo
di procedere non è previsto dal diritto di procedura cantonale (FamKomm
Erwachsenenschutz, Steck, art. 446
CC, N. 11; DTF 128 III 411, consid. 3.2.1).
Questo principio non
dispensa tuttavia le parti dal dovere di collaborare attivamente alla procedura
e di esporre le proprie tesi (STF 5A_69/2011 del 27 febbraio
2012, consid. 2.3).
6.
Nel caso in esame,
diversamente da quanto sostenuto dai reclamanti, la necessità per il bene del
minore di mantenere la curatela educativa nei suoi confronti risulta con ogni
evidenza dalla dettagliata documentazione agli atti.
Il curatore CURA 1 era
stato inizialmente nominato a seguito del procedimento penale aperto nei
confronti del padre e della procedura di protezione dell’unione coniugale,
oltre che per monitorare i diritti di visita padre-figlio, mantenere i
contatti con la Rete che si occupava di PI 1 e segnalare eventuali altre
misure che si rendessero necessarie (cfr. decisione 2 marzo 2015).
Nel frattempo, visto
l’evolvere della situazione e il fatto che i genitori erano ritornati a
convivere, il curatore stesso ha più volte sollecitato l’Autorità di protezione
a voler adeguare e modificare i compiti a lui attribuiti (cfr. 11 dicembre
2019, 24 settembre 2020, udienza 20 ottobre 2020, 8 febbraio 2022). CURA 1 ha
più volte ribadito l’importanza di mantenere la misura, per il bene del minore
e in considerazione del “rimarcato bisogno di protezione”.
La necessità del
mantenimento della misura è stata inoltre da più parti confermata. Nella
valutazione socio-ambientale 9 marzo 2018 del nucleo famigliare esperita dall’UAP
(che aveva confermato che la criticità della relazione coniugale e la non
condivisione dei bisogni educativi), veniva già consigliato di mantenere la
curatela educativa, con la precisazione che la stessa doveva essere adeguata
alla situazione. Veniva altresì suggerito che il curatore potesse avere un
ruolo attivo e costante a sostegno del nucleo famigliare.
La scuola (USD) frequentata
da PI 1 aveva pure confermato la fatica dei genitori nel comprendere le
difficoltà del figlio. Il SPS, che seguiva la madre, aveva poi espresso
preoccupazione per la situazione famigliare.
Nella valutazione dello
stato psico-fisico del minore (1° dicembre 2021) i periti del SPS avevano
consigliato un “controllo del contesto famigliare da parte del curatore
educativo”. Dalla perizia emergeva infatti una fragilità cognitiva poco
sopra il limite del ritardo mentale lieve e un’immaturità affettiva e veniva confermata
una fragilità del minore (oltre che agiti aggressivi, difficoltà scolastiche e
comportamentali e disturbo ADHD).
Dagli atti emerge quindi
che la fragilità del minore (segnalata e diagnosticata) si accompagna alla
scarsa consapevolezza dei genitori dei reali bisogni del figlio e alla forte chiusura
degli stessi, in particolare del padre, verso la Rete di sostegno (cfr. verbali
di udienza agli atti).
Il fatto che i genitori
abbiano ripreso la convivenza non permette di giungere a diversa conclusione.
Come indicato nella valutazione socio ambientale dell’UAP la relazione
coniugale risulta infatti ancora critica e i bisogni educativi e di coppia non
condivisi. Tali difficoltà sono state da più parti confermate.
È pertanto a giusta
ragione che l’Autorità di protezione ha modificato i compiti assegnati al
curatore, attribuendogli il compito di “mantenere contatti con la rete e
segnalare eventuali altre misure necessarie, mantenere il controllo del
contesto famigliare verificando la presenza della collaborazione del nucleo
famigliare, fungere da supporto per il minore”.
Questo Giudice non può che
esortare i reclamanti a collaborare con le persone che si stanno occupando del loro
figlio, il cui benessere dipende anche dall’atteggiamento degli stessi genitori.
Vista la necessità di tutelare il bene del minore anche nel contesto famigliare
la misura di protezione, poco incisiva, appare adeguata e proporzionata e
merita quindi conferma.
La decisione dell’Autorità
di protezione che ha respinto la richiesta di revoca della misura e modificato
i compiti attribuiti al curatore resiste pertanto alle critiche dei reclamanti
e va pertanto confermata.
7.
Quanto alle
ulteriori misure ordinate dall’Autorità di protezione: partecipazione al
programma __________ (disp. 3) e sostegno educativo SAE (disp. 4) si osserva
quanto segue.
Già dal 2014, momento in
cui è stata segnalata la situazione famigliare all’Autorità di protezione, era
emersa la fragilità e il bisogno di PI 1. Dagli atti risulta che il minore ha
manifestato disagio a seguito della situazione famigliare e a seguito delle sue
fragilità. I rapporti scolastici trasmessi confermano tale disagio e l’evidente
difficoltà di gestione del minore stesso (comportamenti aggressivi). Le
richieste di collaborazione per la condizione di PI 1 si sono susseguite negli
anni (preoccupazioni per il suo benessere e per i suoi atteggiamenti
violenti: scritti della scuola dal 2014, Istituto __________, USD, curatore
educativo, SPS). Come evidenziato dagli atti traspare altresì una scarsa consapevolezza
dei genitori e una marcata chiusura degli stessi verso ogni tipo di aiuto a
loro offerto.
Diversamente da quanto
ritengono i reclamanti, la necessità delle misure ordinate dall’Autorità di
prime cure, a tutela del bene di PI 1, emerge con ogni evidenza dagli atti.
Va peraltro rilevato che
gli stessi avevano inizialmente acconsentito a tali misure (cfr. scritto 21
gennaio 2021) e solo in un secondo momento hanno dichiarato di opporvisi. Gli
stessi si sono peraltro limitati a rilevare genericamente che il figlio non
aveva acconsentito lamentando di perdere tempo scolastico.
La fragilità del minore,
le difficoltà da lui riscontrate e la situazione famigliare di forte chiusura e
la messa in pericolo del benessere del minore non possono essere negate: la
situazione, segnalata da anni, è stata confermata da più parti (scuole, UAP,
curatore, SMP).
In simili circostanze, la
decisione dell’Autorità di protezione, dopo aver esperito le necessarie
valutazioni, di ordinare un sostegno educativo SAE (peraltro già deciso in
passato e mai messo in atto) per tutta la famiglia e ordinare a PI 1 di
partecipare al programma __________ (programma terapeutico per ragazzi che
presentano comportamenti aggressivi e violenti, __________) appare quindi proporzionata
e resiste alle generiche critiche dei reclamanti.
Il fatto che il minore si
opponga alle misure, vista peraltro la sua fragile condizione, non permette di
giungere a diversa conclusione.
In considerazione
dell’odierna decisione, la richiesta di concessione dell’effetto sospensivo al
reclamo postulata è divenuta priva d’oggetto.
L’Autorità di protezione
va invitata a particolare rigore, a voler monitorare la situazione e verificare
la reale messa in atto delle misure ordinate, evitando di procrastinare
ulteriormente la situazione.
Il reclamo 7 giugno
2022.
(inc. ARP n. 852/2022 e 9.2022.91 di questa Camera) va pertanto respinto e
la decisione impugnata confermata.
8.
Visto l’esito dell’impugnazione
delle misure ordinate, deve essere respinto anche il reclamo 7 giugno 2022 per quanto
riguarda la contestazione della decisione 29 aprile 2022 (inc. ARP n. 717/2022
e 9.2022.90 di questa Camera).
8.1
Giusta l’art. 29 cpv.
2.
LPMA, le Autorità regionali di protezione possono condannare la parte
soccombente al pagamento delle spese o chiedere anticipi sulle stesse; sono
applicabili per analogia il Codice di diritto processuale civile (CPC) e la
Legge sulla tariffa giudiziaria. I costi relativi al procedimento di protezione
– diversamente dai costi di gestione della misura di protezione ai sensi
dell’art. 19 cpv. 1 LPMA – non rientrano infatti negli oneri di mantenimento a
carico dei genitori ma seguono l’esito del procedimento e dunque il principio
della soccombenza (fra le tante: sentenza CDP del 17 ottobre 2019, inc.
9.2018.199, consid. 4; sentenza CDP del 12 settembre 2019, inc. 9.2017.121,
consid. 4; Breitschmid, BSK ZGB I, 4a ed. 2010, ad art. 276 CC n. 22). Secondo
la giurisprudenza e la dottrina, qualora la procedura si concluda con
l'emanazione di misure protettrici, tali costi devono essere addebitati al
figlio, che viene dunque considerato soccombente (sentenza CDP del 17 ottobre
2019, inc. 9.2018.199, consid. 4: sentenza CDP del 12 settembre 2019, inc.
9.2017.121, consid. 4; sentenza CDP del 17 gennaio 2013, inc. 9.2013.15,
consid. 3, confermata con STF 10 ottobre 2013, inc. 5A_96/2013; Breitschmid,
BSK ZGB I, ad art. 276 CC n. 22).
In tal caso, i
genitori devono farsene carico, non in forza dei loro doveri di mantenimento,
bensì in virtù dei loro doveri generali di assistenza nei confronti del figlio.
Questo dovere generale dei genitori è indissolubilmente legato al rapporto di
filiazione, non si modifica con la privazione dell’autorità parentale e prevale
sul dovere di assistenza dello Stato sgorgante dal diritto all’assistenza
giudiziaria (sentenza CDP del 17 ottobre 2019, inc. 9.2018.199, consid. 4;
sentenza CDP del 12 settembre 2019, inc. 9.2017.121, consid. 4; DTF 119 Ia 134,
consid. 4).
Per contro, se la
procedura a protezione del figlio si conclude senza che l'Autorità di
protezione abbia adottato misure concrete, le spese di procedura non possono
essere accollate al figlio – che non può essere considerato soccombente – né ai
genitori, salvo che questi o il figlio le abbiano provocate con un
comportamento reprensibile (sentenza CDP del 17 ottobre 2019, inc. 9.2018.199,
consid. 4; sentenza CDP del 12 settembre 2019, inc. 9.2017.121, consid. 4).
8.2
Nel caso in esame, i
reclamanti non censurano l’applicazione dei principi legali richiamati,
applicabili anche alla valutazione dello stato psicofisico di PI 1
commissionata in concreto dall’Autorità di protezione all’Organizzazione
sociopsichiatrica cantonale, che ha dato luogo all’adozione di misure di
protezione. In particolare, non è contestato che la fattura del perito
rappresenti un costo relativo al procedimento di protezione ai sensi dell’art.
29.
cpv. 2 LPMA, ovvero un costo che segue l’esito della procedura e dunque la
soccombenza al procedimento. Neppure è messo in discussione il fatto che le
spese peritali debbano essere poste a carico dei genitori in virtù dei loro
doveri generali di assistenza nei confronti del figlio.
Confermata la congruità
delle misure ordinate e vista la soccombenza dei reclamanti, si giustifica la
conferma della messa a loro carico delle spese relative alle misure di
protezione ordinate a favore del figlio PI 1.
Anche la decisione del 29
aprile 2022 (ris. n. 717/2022) resta quindi confermata.
9.
Gli oneri
processuali seguono la soccombenza (art. 47 e 49 LPAmm). Tasse e spese di
giustizia vanno poste a carico dei reclamanti.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. Il reclamo è
respinto. Le decisioni n. 717/2022 del 29 aprile 2022 e n. 852/2022 del 20
maggio 2022 dell’Autorità regionale di protezione __________, sono confermate.
2. Gli
oneri del reclamo consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 400.–
b) spese fr.
100.–
fr.
500.–
sono posti a carico di RE
1 e RE 2, in solido. Non si assegnano ripetibili.
3. Notificazione:
-
Comunicazione:
-
-
Il
presidente
La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95
a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72
segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è
ammissibile solo se il valore litigioso
ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge
tale importo, il ricorso in materia
civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di
importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in
materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in
materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.
116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal
caso dall'art. 115 LTF.