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Decisione

9.2022.90

Misure opportune Curatela educativa: modifica dei compiti

30 agosto 2022Italiano27 min

fanciulli, violazione del dovere d’assistenza e vie di fatto nei confronti del padre

Source ti.ch

Incarto n.

9.2022.90

9.2022.91

Lugano

30 agosto 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il presidente della Camera di protezione del

Tribunale d'appello

Damiano

Bozzini

giudice

unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG

assistito

dalla

vicecancelliera

Baggi

Fiala

sedente

per statuire nella causa che oppone

RE

1

e

RE

2

entrambi

patr. dall’ PR 1

all’

Autorità regionale di protezione __________,

per

quanto riguarda il figlio PI 1;

giudicando

sul reclamo del 7 giugno 2022 presentato da RE 1 e RE 2 contro le decisioni 20

maggio 2022 (ris. n. 852/2022) e 29 aprile 2022 (ris. n. 717/2022) dell'Autorità

regionale di protezione __________;

letti ed esaminati gli atti,

ritenuto

in fatto

Fatti

A. PI 1 (2007) è figlio

di RE 1 e RE 2. I genitori detengono l’autorità parentale congiunta.

B. A seguito di una

segnalazione è stato avviato un procedimento penale per atti sessuali con

fanciulli, violazione del dovere d’assistenza e vie di fatto nei confronti del padre

(inc. MP 2014.5614), che è stato sentito (cfr. verbale 16 giugno 2014) e messo

in stato di fermo. Madre e figlio sono stati collocati in protezione.

Nel frattempo, nell’ambito

della procedura di protezione dell’unione, con decisione 1° dicembre 2014 il

Pretore aggiunto del distretto di __________ ha ordinato la nomina di un

curatore educativo a favore del minore (disp. 2) e ordinato una presa a carico

del minore da parte del dr. med. __________ (disp. 3).

C. Con decisione 2 marzo

2015 l’Autorità regionale di protezione __________ (in seguito Autorità di

protezione) ha nominato quale curatore educativo a favore di PI 1 il signor CURA

1 dell’Ufficio aiuto e protezione (UAP) assegnandogli i seguenti compiti: organizzare

la gestione e il monitoraggio dei diritti di visita tra il minore e i nonni

paterni e tra il minore e il padre secondo le indicazioni del terapeuta e della

Pretura; mantenere i contatti con la rete che si occupa di PI 1 e segnalare

eventuali altre misure che si rendesse necessario istituire a favore del

minore; presentare all’Autorità di protezione i rapporti morali annuali

(disp. 1). È poi stato stabilito che la mercede a favore del curatore sarebbe

stata anticipata dalla Cassa comunale del Comune di domicilio del minore e

fatturata in seguito ai genitori in ragione di ½ ciascuno (disp. 3).

D. Il 13 marzo 2015 RE 1

ha deciso di collocare il figlio presso l’Istituto __________, a causa delle

gravi difficoltà da lei riscontrate nella gestione del figlio. Il collocamento

è avvenuto in collaborazione con il curatore educativo e il Servizio __________.

E. Nel frattempo, con

decisione 12 gennaio 2016 il Procuratore pubblico ha abbandonato il

procedimento penale nei confronti di RE 2, per mancanza di elementi oggettivi in

merito al reato imputato.

F. Con scritto 10 maggio

2016 il curatore educativo ha aggiornato l’Autorità di protezione sulla

situazione, segnalando preoccupazione per lo stato del minore (riportando in

particolare le segnalazioni della scuola).

G. Durante l’udienza 2

giugno 2016 il Pretore ha preso atto della riconciliazione dei genitori e della

richiesta di stralcio della procedura di misure a protezione dell’unione

coniugale, precisando che sarebbero state mantenute la curatela educativa e la

permanenza in internato del minore presso l’Istituto __________.

H. Con scritto 21 giugno

2016 il curatore educativo ha informato che PI 1 ha fatto rientro a casa e che

ciò “è avvenuto per scelta unilaterale dei genitori” e in contrasto con

quanto stabilito dal Pretore.

Il 30 giugno 2016

l’Autorità di protezione ha convocato le parti per un’udienza di discussione. I

genitori hanno dichiarato che il figlio sta bene, chiesto che tutte le misure

vengano chiuse ed informato di non essere in grado di sostenere le spese

della psicologa. Il curatore educativo segnala preoccupazione e riferisce che

la psicoterapeuta che segue il minore ha comunicato che PI 1 non sta bene.

Al termine della discussione è stato verbalizzato che “i genitori hanno accettato

il sostegno del SAE, l’inserimento del figlio all’USD del Istituto __________ e

la continuazione della psicoterapia, problemi finanziari permettendo”.

I. Con scritto 19

agosto 2016 il curatore educativo ha comunicato all’Autorità di protezione la

preoccupazione circa la decisione dei genitori di interrompere la psicoterapia

del figlio.

Con ulteriore scritto 30

giugno 2016 il curatore educativo ha riferito che il sostegno del SAE “è

rimasto in sospeso” a causa della mancata collaborazione dei genitori, che

il padre avrebbe riferito di “non volere più intorno nessuno” e che alla

salute del figlio ci avrebbero pensato i genitori. La direttrice dell’USD ha

riferito al curatore che PI 1 è un bambino fragile, irrequieto, che mostra segni

di una grande sofferenza.

J. Durante l’udienza di

discussione 30 marzo 2017 i genitori hanno informato che da febbraio 2017 PI 1

è stato preso a carico dallo psicologo e psicoterapeuta __________ con incontri

settimanali. L’Autorità ha comunicato la preoccupazione per gli atteggiamenti

del minore (segnalati dal curatore e dalla scuola) e informato che avrebbe dato

mandato di valutazione socio-ambientale all’UAP. I genitori si sono detti

contrari e hanno postulato la revoca della curatela educativa.

Mediante decisione 5

maggio 2017 l’Autorità di prime cure ha conferito mandato all’UAP di esperire

una valutazione socio-ambientale del nucleo famigliare.

K. Dalla valutazione 9

marzo 2018 dell’UAP è emersa una mancata collaborazione di RE 2 con il servizio

e la Rete di sostegno, mentre RE 1 si è posta in modo contradditorio e

ambivalente per timore del marito. La relazione coniugale è stata ritenuta

critica e i bisogni educativi non condivisi. In conclusione l’UAP ritiene utile

un sostegno accompagnatorio a domicilio (SAE) e il proseguimento della presa a

carico terapeutica, come pure il mantenimento della curatela educativa, che

deve essere adeguata alla situazione (con un ruolo attivo e costante a sostegno

del nucleo famigliare insieme alla Rete).

L. Con rapporto 8 maggio

2018 l’USD riporta un percorso scolastico discontinuo in merito al comportamento

e adattamento, rispettivamente una costante fatica nell’apprendimento. Dalla

valutazione cognitiva sono emersi risultati inferiori alla media e una mancanza

di fiducia nelle proprie capacità. La scuola riferisce inoltre di una certa

difficoltà dei genitori nel comprendere le problematiche del figlio.

M. Mediante scritto 18

maggio 2018 i genitori di PI 1 hanno chiesto all’Autorità di protezione la revoca

del mandato di curatela educativa ritenuto non più giustificato.

N. Con rapporto 11

dicembre 2019 il curatore CURA 1 ha comunicato che da settembre 2019 PI 1 ha

iniziato la scuola media speciale e che è stato riscontrato un netto

miglioramento del comportamento e una buona collaborazione dei genitori. La

presa a carico terapeutica è invece stata ridotta. Ha inoltre riferito di non

aver presenziato ad alcune riunioni con la scuola siccome la sua presenza non

era ben accettata dai genitori.

O. Il 20 gennaio 2020 la

docente della scuola speciale frequentata da PI 1 ha trasmesso un rapporto

sull’andamento scolastico.

P. Con scritto 3 marzo

2020 il pediatra dr. med. __________ ha informato che il seguito

psicoterapeutico di PI 1 è stato interrotto dall’estate del 2019 e che il padre

si sarebbe rivolto allo studio per rinnovare la terapia farmacologica per il

farmaco nel frattempo somministrato al figlio per l’ADHD (disturbo da deficit

di attenzione/iperattività).

Q. Con scritto 20 luglio

2020 il SPS, che segue da anni RE 1, ha segnalato all’Autorità di prime cure

che la signora avrebbe riferito di essere stata percossa dal figlio, mostrando

escoriazioni e lividi, ma si rifiuterebbe di sporgere denuncia temendo

ripercussioni dal marito.

R. Durante l’udienza 20

ottobre 2020 le parti hanno preso posizione in merito alla segnalazione del

SPS. La madre ha sminuito i fatti, il padre ha confermato che il figlio sta bene

e ribadito la richiesta di revoca della misura di curatela educativa.

S. Con decisione 17

dicembre 2020 l’Autorità di protezione ha conferito al SMP mandato di

valutazione dello stato psico-fisico di PI 1.

T. Il 1° dicembre 2021

l’SMP ha trasmetto la valutazione richiesta. A mente dei periti il

comportamento aggressivo di PI 1 avrebbe un’origine “polifattoriale”

ovvero riconducibile alla fragilità intellettiva, al disturbo ADHD, nonché ai

tratti di personalità descritti nella perizia (fragilità cognitiva, poco sopra

il limite del ritardo mentale lieve e immaturità affettiva). Le misure di

protezione raccomandate comprendono l’intervento sinergico di diversi

Servizi (un supporto educativo SAE, un controllo al contesto famigliare da

parte del curatore educativo e un sostegno specifico del minore, ovvero

l’inserimento in un gruppo del progetto __________). Il rapporto è

stato trasmesso alle parti.

U. Con scritto 21

gennaio 2021 i genitori di PI 1 dichiarano di non opporsi alle misure proposte

dal SMP, ma ribadiscono la richiesta di revoca della curatela educativa.

V. Mediante scritto 8

febbraio 2022 CURA 1, alla luce della recente perizia e al rimarcato bisogno di

protezione del minore, ribadisce la sua disponibilità alla continuazione del

mandato, chiedendo che i compiti a lui attribuiti vengano specificati (tale richiesta

sarebbe già stata formulata più volte in passato).

W. Il 20 aprile 2022

l’Autorità di protezione ha provveduto all’ascolto di PI 1 che si si è opposto

alla figura del SAE e al curatore (“non serve”).

X. Con decisione 20

maggio 2022 (ris. n. 852/2022) l’Autorità di protezione ha:

-

respinto l’istanza dei genitori

volta alla revoca della curatela educativa (disp. 1);

-

assegnato al curatore i seguenti

compiti (disp. 2):

o

mantenere contatti con la rete e

segnalare eventuali altre misure necessarie (2.1);

o

mantenere il controllo del

contesto famigliare verificando la presenza della collaborazione del nucleo

famigliare (2.2);

o

fungere da supporto per il minore

(2.3);

o

presentare all’ARP i rapporti

morali annuali (2.4);

-

ordinato per PI 1 la partecipazione

al programma __________ (disp. 3).

La decisione è stata

dichiarata immediatamente esecutiva.

Y. Con reclamo 7 giugno

2022 RE 1 e RE 2 si sono aggravati avverso la predetta decisione, postulando la

revoca della curatela educativa istituita in favore del figlio e l’annullamento

di tutte le altre misure ordinate. A mente dei genitori la curatela sarebbe nel

frattempo diventata inutile. Le altre misure ordinate, oltre che inutili e

avversate dal figlio, avrebbero quale conseguenza la perdita di ore scolastiche

e problemi per il futuro del figlio.

Z. Mediante osservazioni

24 giugno 2022 l’Autorità di protezione ha ribadito l’esigenza delle misure ordinate,

fondandosi sulle valutazioni dei Servizi attivi sulla situazione, che avrebbero

una visione oggettiva.

Con replica 11 luglio 2022

i genitori hanno confermato le conclusioni contenute nel reclamo.

Con duplica 14 luglio 2022

l’Autorità di protezione ha confermato la decisione, precisando che

l’istituzione di misure di protezione può prescindere dall’accordo delle parti

e del minore. “Tanto più in casi dove la consapevolezza della presenza di

problematiche e la collaborazione sono sempre state latenti, come nel caso in

esame”.

AA. In precedenza, con

decisione 29 aprile 2022 (ris. n. 717/2022) la medesima Autorità di protezione

aveva approvato e messo a carico dei coniugi RE 1 e RE 2, in parti uguali, la

nota d’onorario del 14 marzo 2022 di fr. 1'297,15 dell’Organizzazione

sociopsichiatrica cantonale, relativa alla valutazione dello stato psicofisico

di PI 1, ordinata il 17 dicembre 2020.

BB. Pure questa decisione è

stata impugnata con il summenzionato reclamo. Senza contestare la congruità

della nota e il principio della messa a carico secondo la soccombenza, i

reclamanti hanno rilevato che una loro soccombenza e il relativo onere non

potevano essere confermati, siccome le misure proposte e adottate erano

ingiustificate e oggetto di impugnazione.

Con osservazioni 24 giugno

2022 l’Autorità di protezione ha chiesto la conferma della sua decisione di

tassazione e messa a carico dei relativi oneri.

Con replica 11 luglio 2022

e duplica 14 luglio 2022 sono state ribadite le contrapposte tesi e domande.

Considerato

in diritto

Considerandi

1.

Le decisioni delle

Autorità regionali di protezione concernenti minorenni sono impugnabili

mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, nella

composizione di un giudice unico (art. 450 CC in relazione agli art. 314 cpv. 1

e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione e la procedura

in materia di protezione del minore e dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7

LOG). Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli

art. 450 segg. CC occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla

procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni

connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa (art.

99.

LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012

concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria,

alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).

2.

Nella decisione 20

maggio 2022 impugnata (ris. n. 852/2022), l’Autorità di protezione ha in

particolare respinto l’istanza dei genitori volta alla revoca della curatela

educativa (disp. 1) e assegnato al curatore i seguenti compiti (disp. 2),

ossia: mantenere contatti con la rete e segnalare eventuali altre misure

necessarie (2.1), mantenere il controllo del contesto famigliare verificando la

presenza della collaborazione del nucleo famigliare (2.2), fungere da supporto

per il minore (2.3) e presentare all’ARP i rapporti morali annuali (2.4). Ha

inoltre ordinato per PI 1 la partecipazione al programma __________ (disp. 3).

3.

Nel suo reclamo RE 1

e RE 2 hanno ribadito la richiesta di revoca della curatela educativa istituita

in favore del figlio sostenendo che sarebbe nel divenuta inutile. Ritenuto che

si sono riconciliati non vi sarebbe più la necessità di un curatore che li

consigli e aiuti con il figlio. Fondandosi sulla contrarietà di PI 1, si

oppongono pure alle altre misure di protezione ordinate dall’Autorità di prime

cure.

4.

Giusta l’art. 307

cpv. 1 CC se il bene del figlio è minacciato e i genitori non vi rimediano o

non sono in grado di rimediarvi, l’autorità di protezione dei minori ordina le

misure opportune per la protezione del figlio.

Nell’esecuzione di questa

incombenza, l’autorità di protezione gode di un ampio potere d’apprezzamento

quanto al modo di procedere (Meier/Stettler,

Droit de la filiation, 6ª ed., Losanna 2019, N. 1689, pag. 1101).

L’Autorità di

protezione può segnatamente ammonire i genitori, gli affilianti o il figlio,

impartire loro istruzioni per la cura, l’educazione o l’istruzione e designare

una persona o un ufficio idoneo che abbia diritto di controllo e informazione

(art. 307 cpv. 3 CC).

Le misure previste dagli

art. 307 segg. CC hanno lo scopo di proteggere il bambino da possibili minacce

al suo sviluppo fisico, psichico o morale (CR CC I, Meier, art. 307 N. 5; Hegnauer/Breitschmid,

Grundriss des Kindesrechts, 5ª edizione, pag. 206 n.

27.14). Esse sono volte dunque al bene del minorenne e non dipendono da

un'eventuale colpa dei genitori, né costituiscono una sanzione nei loro

confronti. L’eventuale colpa del padre o della madre non configura una

condizione di messa in atto della misura (CR CC I, Meier, N. 28 ad Intro. art. 307–315b; Breitschmid in: Kommentar

zum Schweizerischen Privatrecht, ZGB I, 6ͣ ed., Basilea 2018, N. 4

ad art. 307 CC). L’applicazione delle misure di protezione è retta dal

principio di proporzionalità che si traduce nella legge in una gradualità degli

interventi, che va dalla misura più leggera quella più incisiva (Meier/Stettler, op. cit., N. 1681 pag.

1095).

Nel dettaglio l’art. 307

cpv. 3 prevede una lista non esaustiva delle misure che l’Autorità può ordinare

a protezione del minore.

Affinché rispetti il

principio della proporzionalità la misura deve essere necessaria e sufficiente

ad assicurare la protezione del minore. L’Autorità potrà in primo luogo

ammonire i genitori ai loro doveri, dare loro consigli in ambito di cura,

educazione e formazione del minore (ad esempio: pareri medici, frequentazioni a

corsi di cura, partecipazioni a corsi per genitori). L’Autorità potrà anche

consigliare i genitori ed orientarli verso i Servizi competenti o ancora

impartire loro istruzioni.

L’art. 307 CC funge pure

da base legale per il disciplinamento di misure d’indagine, volte a determinare

l’eventuale messa in pericolo del bene del minore e la necessità di adottare

misure più incisive (esami medici ambulatoriali, osservazioni di durata

limitata presso un Istituto, perizie psichiche dei genitori in caso di sospetti

di abusi).

L’Autorità potrà infine

designare una persona (ad esempio assistente sociale, psicologo) o un ufficio

idoneo (servizi per la protezione dei minori) che abbia facoltà di controllo e

d’informazione (CR CC I, Meier,

art. 307 CC, N. 11–15 pag. 1879 e segg.).

Benché tali misure (di

controllo e informazione) si trovino in basso alla scala delle misure di

protezione, anche in tal caso l’Autorità dovrà applicare il principio di

proporzionalità.

Tra le misure immaginabili

si può prevedere anche l’obbligo di accompagnare il minore dal medico per

sottoporlo a esami, di accompagnarlo periodicamente da un pediatra designato,

di collocarlo momentaneamente in una clinica o, brevemente, in un Istituto per

una perizia, di obbligarlo a seguire un corso di recupero scolastico, di

presentarlo al servizio psicologico scolastico, di accettare un intervento

esterno di natura sistemica, che permetta la sua permanenza al domicilio

piuttosto che il suo collocamento, di proteggerlo contro lo sfruttamento

commerciale di cui è vittima, di mantenere dei rapporti regolari con i

responsabili della formazione professionale, di proibire la modifica del suo

luogo di residenza, o ancora di adottare delle modalità di pubblicazione delle

fotografie del minore su internet rispettose del suo bene (Meier/Stettler, op. cit., N. 1692 pag.

1102-1103).

4.1

Se le circostanze lo

richiedono, l’Autorità di protezione nomina al figlio un curatore, perché

consigli e aiuti i genitori nella cura del figlio (art. 308 cpv. 1 CC).

Ai sensi dell’art. 313

cpv. 1 CC, in caso di modificazione delle circostanze le misure prese per

proteggere il figlio sono adattate alla nuova situazione. La norma concretizza

il principio di proporzionalità, che impone all’Autorità di protezione di adottare

le misure adottate quando le medesime si rivelano non (più) adeguate in ragione

dell’evoluzione della situazione (STF 5A_981/2018 del 29 gennaio 2019, consid.

3.3.2.1; Meier, CR CC I, 2010, ad

Intro art. 307-315b CC n. 36 e ad art. 313 CC n. 2). Una modifica delle misure

di protezione adottate in favore di un minore esige tuttavia un cambiamento

duraturo e significativo nelle circostanze che sono state all'origine della

loro pronuncia, l'importanza del nuovo fatto deve essere valutata secondo i

principi di stabilità e continuità della presa a carico del minore. Una

modifica implica peraltro, in una certa misura, una prognosi sull’evoluzione

futura delle circostanze determinanti; prognosi che dipende in larga misura dal

comportamento precedente delle persone interessate. Le misure di protezione dei

minori mirano a migliorare la situazione e devono pertanto essere

"ottimizzate" a intervalli regolari, fino a quando gli effetti da

loro prodotti non le rendano inutili (STF 5A_981/2018 del 29 gennaio 2019

consid. 3.3.2.1; STF 5A_715/2011 del 31 gennaio 2012 consid. 2 e cit.; Meier, CR CC I, 2010, ad art. 313 CC n.

5). Se una misura, nella sua forma attuale, si rivela non più necessaria, deve

essere annullata o sostituita da una misura meno severa (STF 5A_981/2018 del 29

gennaio 2019 consid. 3.3.2.1; STF 5A_736/2014 del 8 gennaio 2015 consid.

3.4.3). Più la misura è stata incisiva, più la diminuzione della protezione

dovrà compiersi per gradi, salvo casi eccezionali di cambiamento radicale delle

circostanze (STF 5A_981/2018 del 29 gennaio 2019 consid. 3.3.2.1). Quando i

fatti che hanno fondato il provvedimento non sono più di attualità, il giudice

può, al bisogno, aggiornare i suoi atti in applicazione della massima

inquisitoria (art. 446 al. 1 CC, su rinvio dell'art. 314 cpv. 1 CC), in

particolar modo attraverso una perizia complementare che verta sulla questione

di sapere se e in quale misura la situazione è cambiata e necessita se del caso

un adattamento della misura (STF 5A_981/2018 del 29 gennaio 2019 consid. 3.3.2.1;

STF 5C.294/2005 del 27 febbraio 2006 consid. 4.3, in FamPra.ch 2006 p. 772; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6ͣ

ed, n. 1685 p. 1098).

5.

Nel suo

apprezzamento, l'Autorità – in virtù del principio inquisitorio illimitato che

governa il diritto di filiazione – non è vincolata né alle dichiarazioni delle

parti né alle prove da loro fornite (DTF 130 III 734, consid. 2.2.2-2.2.3; 129

III 417, consid. 2.1.1.-2.1.2; 128 III 411, consid. 3.2.1; 122 III 408, cons.

3d).

Il citato principio vale

anche per la regolamentazione delle relazioni personali (STF 5A_69/2011 del 27

febbraio 2012 consid. 2.3; 5C.58/2004 del 14 giugno 2004 cons. 2.1.2).

Esso impone all’autorità

di chiarire i fatti e prendere in considerazione d’ufficio tutti gli elementi

che possono essere importanti per rendere una decisione conforme al bene del

minore. L’Autorità può istruire la fattispecie secondo il proprio apprezzamento,

amministrando finanche le prove in modo inabituale (BSK ZPO, Mazan/Steck, ad art. 296 CPC; Meier/Stettler, op. cit. nota 1764 pag.

492; STF 5A_991/2015 del 29 settembre 2016, consid. 6.2, non pubblicato al DTF

142.

III 612), sollecitare rapporti, di propria iniziativa, anche se tale modo

di procedere non è previsto dal diritto di procedura cantonale (FamKomm

Erwachsenenschutz, Steck, art. 446

CC, N. 11; DTF 128 III 411, consid. 3.2.1).

Questo principio non

dispensa tuttavia le parti dal dovere di collaborare attivamente alla procedura

e di esporre le proprie tesi (STF 5A_69/2011 del 27 febbraio

2012, consid. 2.3).

6.

Nel caso in esame,

diversamente da quanto sostenuto dai reclamanti, la necessità per il bene del

minore di mantenere la curatela educativa nei suoi confronti risulta con ogni

evidenza dalla dettagliata documentazione agli atti.

Il curatore CURA 1 era

stato inizialmente nominato a seguito del procedimento penale aperto nei

confronti del padre e della procedura di protezione dell’unione coniugale,

oltre che per monitorare i diritti di visita padre-figlio, mantenere i

contatti con la Rete che si occupava di PI 1 e segnalare eventuali altre

misure che si rendessero necessarie (cfr. decisione 2 marzo 2015).

Nel frattempo, visto

l’evolvere della situazione e il fatto che i genitori erano ritornati a

convivere, il curatore stesso ha più volte sollecitato l’Autorità di protezione

a voler adeguare e modificare i compiti a lui attribuiti (cfr. 11 dicembre

2019, 24 settembre 2020, udienza 20 ottobre 2020, 8 febbraio 2022). CURA 1 ha

più volte ribadito l’importanza di mantenere la misura, per il bene del minore

e in considerazione del “rimarcato bisogno di protezione”.

La necessità del

mantenimento della misura è stata inoltre da più parti confermata. Nella

valutazione socio-ambientale 9 marzo 2018 del nucleo famigliare esperita dall’UAP

(che aveva confermato che la criticità della relazione coniugale e la non

condivisione dei bisogni educativi), veniva già consigliato di mantenere la

curatela educativa, con la precisazione che la stessa doveva essere adeguata

alla situazione. Veniva altresì suggerito che il curatore potesse avere un

ruolo attivo e costante a sostegno del nucleo famigliare.

La scuola (USD) frequentata

da PI 1 aveva pure confermato la fatica dei genitori nel comprendere le

difficoltà del figlio. Il SPS, che seguiva la madre, aveva poi espresso

preoccupazione per la situazione famigliare.

Nella valutazione dello

stato psico-fisico del minore (1° dicembre 2021) i periti del SPS avevano

consigliato un “controllo del contesto famigliare da parte del curatore

educativo”. Dalla perizia emergeva infatti una fragilità cognitiva poco

sopra il limite del ritardo mentale lieve e un’immaturità affettiva e veniva confermata

una fragilità del minore (oltre che agiti aggressivi, difficoltà scolastiche e

comportamentali e disturbo ADHD).

Dagli atti emerge quindi

che la fragilità del minore (segnalata e diagnosticata) si accompagna alla

scarsa consapevolezza dei genitori dei reali bisogni del figlio e alla forte chiusura

degli stessi, in particolare del padre, verso la Rete di sostegno (cfr. verbali

di udienza agli atti).

Il fatto che i genitori

abbiano ripreso la convivenza non permette di giungere a diversa conclusione.

Come indicato nella valutazione socio ambientale dell’UAP la relazione

coniugale risulta infatti ancora critica e i bisogni educativi e di coppia non

condivisi. Tali difficoltà sono state da più parti confermate.

È pertanto a giusta

ragione che l’Autorità di protezione ha modificato i compiti assegnati al

curatore, attribuendogli il compito di “mantenere contatti con la rete e

segnalare eventuali altre misure necessarie, mantenere il controllo del

contesto famigliare verificando la presenza della collaborazione del nucleo

famigliare, fungere da supporto per il minore”.

Questo Giudice non può che

esortare i reclamanti a collaborare con le persone che si stanno occupando del loro

figlio, il cui benessere dipende anche dall’atteggiamento degli stessi genitori.

Vista la necessità di tutelare il bene del minore anche nel contesto famigliare

la misura di protezione, poco incisiva, appare adeguata e proporzionata e

merita quindi conferma.

La decisione dell’Autorità

di protezione che ha respinto la richiesta di revoca della misura e modificato

i compiti attribuiti al curatore resiste pertanto alle critiche dei reclamanti

e va pertanto confermata.

7.

Quanto alle

ulteriori misure ordinate dall’Autorità di protezione: partecipazione al

programma __________ (disp. 3) e sostegno educativo SAE (disp. 4) si osserva

quanto segue.

Già dal 2014, momento in

cui è stata segnalata la situazione famigliare all’Autorità di protezione, era

emersa la fragilità e il bisogno di PI 1. Dagli atti risulta che il minore ha

manifestato disagio a seguito della situazione famigliare e a seguito delle sue

fragilità. I rapporti scolastici trasmessi confermano tale disagio e l’evidente

difficoltà di gestione del minore stesso (comportamenti aggressivi). Le

richieste di collaborazione per la condizione di PI 1 si sono susseguite negli

anni (preoccupazioni per il suo benessere e per i suoi atteggiamenti

violenti: scritti della scuola dal 2014, Istituto __________, USD, curatore

educativo, SPS). Come evidenziato dagli atti traspare altresì una scarsa consapevolezza

dei genitori e una marcata chiusura degli stessi verso ogni tipo di aiuto a

loro offerto.

Diversamente da quanto

ritengono i reclamanti, la necessità delle misure ordinate dall’Autorità di

prime cure, a tutela del bene di PI 1, emerge con ogni evidenza dagli atti.

Va peraltro rilevato che

gli stessi avevano inizialmente acconsentito a tali misure (cfr. scritto 21

gennaio 2021) e solo in un secondo momento hanno dichiarato di opporvisi. Gli

stessi si sono peraltro limitati a rilevare genericamente che il figlio non

aveva acconsentito lamentando di perdere tempo scolastico.

La fragilità del minore,

le difficoltà da lui riscontrate e la situazione famigliare di forte chiusura e

la messa in pericolo del benessere del minore non possono essere negate: la

situazione, segnalata da anni, è stata confermata da più parti (scuole, UAP,

curatore, SMP).

In simili circostanze, la

decisione dell’Autorità di protezione, dopo aver esperito le necessarie

valutazioni, di ordinare un sostegno educativo SAE (peraltro già deciso in

passato e mai messo in atto) per tutta la famiglia e ordinare a PI 1 di

partecipare al programma __________ (programma terapeutico per ragazzi che

presentano comportamenti aggressivi e violenti, __________) appare quindi proporzionata

e resiste alle generiche critiche dei reclamanti.

Il fatto che il minore si

opponga alle misure, vista peraltro la sua fragile condizione, non permette di

giungere a diversa conclusione.

In considerazione

dell’odierna decisione, la richiesta di concessione dell’effetto sospensivo al

reclamo postulata è divenuta priva d’oggetto.

L’Autorità di protezione

va invitata a particolare rigore, a voler monitorare la situazione e verificare

la reale messa in atto delle misure ordinate, evitando di procrastinare

ulteriormente la situazione.

Il reclamo 7 giugno

2022.

(inc. ARP n. 852/2022 e 9.2022.91 di questa Camera) va pertanto respinto e

la decisione impugnata confermata.

8.

Visto l’esito dell’impugnazione

delle misure ordinate, deve essere respinto anche il reclamo 7 giugno 2022 per quanto

riguarda la contestazione della decisione 29 aprile 2022 (inc. ARP n. 717/2022

e 9.2022.90 di questa Camera).

8.1

Giusta l’art. 29 cpv.

2.

LPMA, le Autorità regionali di protezione possono condannare la parte

soccombente al pagamento delle spese o chiedere anticipi sulle stesse; sono

applicabili per analogia il Codice di diritto processuale civile (CPC) e la

Legge sulla tariffa giudiziaria. I costi relativi al procedimento di protezione

– diversamente dai costi di gestione della misura di protezione ai sensi

dell’art. 19 cpv. 1 LPMA – non rientrano infatti negli oneri di mantenimento a

carico dei genitori ma seguono l’esito del procedimento e dunque il principio

della soccombenza (fra le tante: sentenza CDP del 17 ottobre 2019, inc.

9.2018.199, consid. 4; sentenza CDP del 12 settembre 2019, inc. 9.2017.121,

consid. 4; Breitschmid, BSK ZGB I, 4a ed. 2010, ad art. 276 CC n. 22). Secondo

la giurisprudenza e la dottrina, qualora la procedura si concluda con

l'emanazione di misure protettrici, tali costi devono essere addebitati al

figlio, che viene dunque considerato soccombente (sentenza CDP del 17 ottobre

2019, inc. 9.2018.199, consid. 4: sentenza CDP del 12 settembre 2019, inc.

9.2017.121, consid. 4; sentenza CDP del 17 gennaio 2013, inc. 9.2013.15,

consid. 3, confermata con STF 10 ottobre 2013, inc. 5A_96/2013; Breitschmid,

BSK ZGB I, ad art. 276 CC n. 22).

In tal caso, i

genitori devono farsene carico, non in forza dei loro doveri di mantenimento,

bensì in virtù dei loro doveri generali di assistenza nei confronti del figlio.

Questo dovere generale dei genitori è indissolubilmente legato al rapporto di

filiazione, non si modifica con la privazione dell’autorità parentale e prevale

sul dovere di assistenza dello Stato sgorgante dal diritto all’assistenza

giudiziaria (sentenza CDP del 17 ottobre 2019, inc. 9.2018.199, consid. 4;

sentenza CDP del 12 settembre 2019, inc. 9.2017.121, consid. 4; DTF 119 Ia 134,

consid. 4).

Per contro, se la

procedura a protezione del figlio si conclude senza che l'Autorità di

protezione abbia adottato misure concrete, le spese di procedura non possono

essere accollate al figlio – che non può essere considerato soccombente – né ai

genitori, salvo che questi o il figlio le abbiano provocate con un

comportamento reprensibile (sentenza CDP del 17 ottobre 2019, inc. 9.2018.199,

consid. 4; sentenza CDP del 12 settembre 2019, inc. 9.2017.121, consid. 4).

8.2

Nel caso in esame, i

reclamanti non censurano l’applicazione dei principi legali richiamati,

applicabili anche alla valutazione dello stato psicofisico di PI 1

commissionata in concreto dall’Autorità di protezione all’Organizzazione

sociopsichiatrica cantonale, che ha dato luogo all’adozione di misure di

protezione. In particolare, non è contestato che la fattura del perito

rappresenti un costo relativo al procedimento di protezione ai sensi dell’art.

29.

cpv. 2 LPMA, ovvero un costo che segue l’esito della procedura e dunque la

soccombenza al procedimento. Neppure è messo in discussione il fatto che le

spese peritali debbano essere poste a carico dei genitori in virtù dei loro

doveri generali di assistenza nei confronti del figlio.

Confermata la congruità

delle misure ordinate e vista la soccombenza dei reclamanti, si giustifica la

conferma della messa a loro carico delle spese relative alle misure di

protezione ordinate a favore del figlio PI 1.

Anche la decisione del 29

aprile 2022 (ris. n. 717/2022) resta quindi confermata.

9.

Gli oneri

processuali seguono la soccombenza (art. 47 e 49 LPAmm). Tasse e spese di

giustizia vanno poste a carico dei reclamanti.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

1. Il reclamo è

respinto. Le decisioni n. 717/2022 del 29 aprile 2022 e n. 852/2022 del 20

maggio 2022 dell’Autorità regionale di protezione __________, sono confermate.

2. Gli

oneri del reclamo consistenti in:

a) tassa di

giustizia fr. 400.–

b) spese fr.

100.–

fr.

500.–

sono posti a carico di RE

1 e RE 2, in solido. Non si assegnano ripetibili.

3. Notificazione:

-

Comunicazione:

-

-

Il

presidente

La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le

decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95

a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72

segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è

ammissibile solo se il valore litigioso

ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge

tale importo, il ricorso in materia

civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di

importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in

materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in

materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.

116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal

caso dall'art. 115 LTF.