Lexipedia

Decisione

9.2022.92

Sostituzione curatore

27 ottobre 2022Italiano14 min

regionale di protezione __________ (di seguito: Autorità di protezione) ha trasformato

Source ti.ch

Incarto n.

9.2022.92

Lugano

27 ottobre 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il presidente della Camera di protezione del

Tribunale d'appello

Damiano

Bozzini

giudice

unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG

assistito

dalla

vicecancelliera

Perucconi-Bernasconi

sedente

per statuire nella causa che oppone

RE

1

all’

Autorità

regionale di protezione __________,

per

quanto riguarda la sostituzione della curatrice

giudicando

sul reclamo del 7 giugno 2022 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 30

maggio 2022 dall'Autorità regionale di protezione __________;

letti ed esaminati gli atti,

ritenuto

in fatto

Fatti

A. RE 1 (1966) è a

beneficio di una curatela generale dal 9 gennaio 2018, quando l’Autorità

regionale di protezione __________ (di seguito: Autorità di protezione) ha trasformato

la tutela emanata nel 2008 a seguito dell’interdizione decretata dall’allora

Autorità di vigilanza sulle tutele con decisione 1 febbraio 2008. Con la

medesima decisione sono stati confermati anche i co-curatori, __________,

dell’Ufficio dell’aiuto e della protezione, sezione curatele e tutele, __________,

(nominata nel 2015 in sostituzione a causa del pensionamento del precedente

curatore, in carica dal 2009) e avv. __________, nominato con decisione 27

luglio 2009.

B. Con scritto 22

ottobre 2021 RE 1 ha informato l’Autorità di protezione del desiderio di

trasferirsi in __________. Durante l’udienza indetta il 17 novembre 2021 essa

ha confermato tale volontà e chiesto la sostituzione della curatrice __________.

L’Autorità di protezione ha quindi verificato la disponibilità di un altro

curatore dell’Ufficio dell’aiuto e della protezione, sezione curatele e tutele,

ad assumere la carica.

C. RE 1 con scritto 24

gennaio 2022 ha proposto la sostituzione della signora __________ con la

signora __________. Essa ha pure postulato “un allentamento progressivo

della curatela”, come indicato pure dal dr. Med. __________ in un rapporto

24 dicembre 2021.

Nella primavera del

2022 l’interessata, con l’aiuto della curatrice, ha traslocato in un nuovo

alloggio.

D. In occasione

dell’udienza tenutasi il 4 maggio 2022 l’Autorità di protezione ha presentato a

RE 1 __________, dell’Ufficio dell’aiuto e della protezione, __________,

disponibile ad assumere il mandato dal 1 giugno 2022. L’interessata ha

rifiutato la designazione di qualsiasi curatore.

E. Con decisione 30

maggio 2022 l’Autorità di protezione ha confermato la curatela generale a

favore di RE 1 (disp. 3), revocando il mandato a __________ dell’Ufficio

dell’aiuto e della protezione di __________ con effetto 31 maggio 2022 (disp.

1) e designando al suo posto __________, del medesimo ufficio, quale sostituto

(disp. 2). L’Autorità di protezione ha precisato la privazione del diritto di

accedere ai conti bancari e postali e il compito al curatore di mettere a

disposizione un conto “spillatico” sul quale verrà versato l’adeguato importo

che l’interessata potrà gestire liberamente (disp. 4).

F. Contro la suddetta

decisione è insorta RE 1 con reclamo 7 giugno 2022. Essa si oppone alla nomina

di __________ dell’Ufficio dell’aiuto e della protezione, designato

dall’Autorità di protezione, precisando che non le “piace come persona”.

Chiede quindi che sia nominata in sostituzione di __________ la signora __________.

Essa lamenta di non poter prelevare denaro dal suo conto, sostenendo di essere

in grado di eseguire in autonomia pagamenti e critica l’operato dell’Autorità

di protezione, in particolare della segretaria __________, che non le “piace”.

G. Nelle proprie

osservazioni 18 luglio 2022, l’Autorità di protezione si rimette al giudizio

della Camera di protezione, precisando di aver esaudito con la decisione

impugnata il desiderio di RE 1 di sostituire la curatrice __________ ma di

essere disposta anche a “ritornare sulle proprie decisioni e mantenere la

precedente quale curatrice”. Ritiene invece inidonea la persona proposta

dall’interessata, in quanto “non rispetta i criteri di legge”. In

relazione alle lamentele sulle possibilità di prelevare, afferma che ci sarebbe

stata un’”incomprensione”, in quanto RE 1 “può, come prima, accedere

al proprio conto spillatico”.

H. RE 1 ha presentato la

propria replica il 29 luglio 2022, ribadendo di desiderare che la signora __________

diventi curatrice e indicando che essa già la “segue nel preparare i

pagamenti”. Riafferma di non gradire il signor __________ e sostiene che da

quando avrebbe “tolto diversi pagamenti” alla ex curatrice non sarebbero

mai arrivati richiami. Infine sostiene che il Presidente e la segretaria

dell’Autorità di protezione non conoscerebbero di persona e si sarebbero

espressi sulla signora __________ “solo per sentito dire”, ribadendo che

essa “le piace molto di più” della precedente curatrice.

I. Alla replica

precitata l’Autorità di protezione non ha duplicato e di conseguenza lo scambio

di allegati si è concluso.

Considerato

in diritto

Considerandi

1.

Le

decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni sono

impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di

appello, nella composizione di un giudice unico (art. 450 CC; art. 2 cpv. 2

della Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del

minore e dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7 LOG). Riguardo alla procedura

applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC, occorre

riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in

particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di

competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del

Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut,

pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale

civile (CPC; v. art. 450f CC).

2.

RE 1 chiede nel

proprio reclamo di nominare quale curatrice la signora __________, persona di

sua fiducia, invece di __________ dell’Ufficio dell’aiuto e della protezione,

designato dall’Autorità di protezione, in quanto afferma che quest’ultimo non

le “piace come persona”, così come la segretaria dell’Autorità di

protezione, __________. Essa lamenta inoltre di non poter prelevare denaro dal

suo conto, desiderando poter svolgere autonomamente i pagamenti.

3.

L’Autorità di

protezione ritiene che la richiesta di RE 1 non possa essere accolta, in quanto

la persona da lei suggerita per la sostituzione della curatrice in carica non è

considerata idonea. L’Autorità di protezione chiarisce tuttavia di essere

disposta a rivedere la propria decisione, annullandola e mantenendo quale

curatrice __________, precisando inoltre che ci sarebbe stato un malinteso

sulla possibilità della curatelata di prelevare dal suo conto bancario, che non

sarebbe modificata dalla decisione impugnata rispetto al passato.

4.

Ai

sensi dell’art. 400 cpv. 1 CC, l’autorità di protezione nomina quale curatore

una persona fisica che sia idonea, dal profilo personale e delle competenze, ad

adempiere i compiti previsti, che disponga del tempo necessario e svolga

personalmente i suoi compiti. Può segnatamente essere nominato un privato, uno

specialista impiegato da un servizio sociale privato o pubblico o un curatore

professionale. La disposizione rinuncia di proposito a stabilire una gerarchia

tra i diversi gruppi di persone che entrano in considerazione per tale funzione

e che non possono comunque essere chiaramente delimitati visto che la

condizione decisiva per la nomina di una persona è la sua idoneità (Messaggio

concernente la modifica del Codice civile svizzero [Protezione degli adulti,

diritto delle persone e diritto della filiazione] del 28 giugno 2006, FF 2006

6391.

pag. 6438). Ai sensi dell’art. 402 cpv. 1 CC, in circostanze particolari l’autorità di

protezione può conferire la curatela a più persone: in tal caso essa stabilisce

se la funzione va esercitata congiuntamente o ne ripartisce i compiti fra i

singoli curatori. L’esercizio congiunto di una curatela è disposto soltanto con

l’accordo delle persone alle quali essa è conferita. Questo s’impone in quanto

l’esercizio in comune di un mandato esige la disponibilità e la capacità di

collaborare strettamente (CommFam Protection de l’adulte, Häfeli., ad art. 402 CC n. 4).

La persona

nominata deve essere idonea sia dal profilo personale che delle competenze a

svolgere il mandato affidatole. Per idoneità dal profilo personale e delle

competenze si intende un’idoneità globale che comprende competenze relazionali,

metodologiche, personali e professionali (COPMA, Guide pratique

Protection de l’adulte, pag. 181, n. 6.7 ss). In ogni situazione

concreta dovranno, al momento della nomina, essere valutate le competenze

personali e professionali del curatore alfine di determinarne l’idoneità nella

fattispecie. Il curatore nominato deve inoltre disporre del tempo necessario

per svolgere il mandato. Infine, il curatore non deve trovarsi in una

situazione di conflitto di interessi. Secondo giurisprudenza, le

questioni di conflitto d’interesse per i curatori non possono trovare una

risposta globale ma devono essere analizzate in ogni situazione concreta,

tenendo conto dell’insieme di tutte le circostanze del caso in rassegna (STF

5A_221/2007 del 28 agosto 2007 consid. 3).

4.1

L’art. 401 CC prevede

che quando l’interessato propone quale curatore una persona di sua fiducia,

l’autorità di protezione degli adulti vi acconsente se la persona proposta è

idonea e disposta a investirsi della curatela (cpv. 1). Se l’interessato non gradisce

quale curatore una data persona, per quanto possibile, l’autorità gli dà

soddisfazione (cpv. 2).

4.2

Diversamente dalle

proposte dell’interessato stesso (art. 401 cpv. 1 CC), ai sensi

dell’art.

401.

cpv. 2 CC i desideri dei congiunti quanto alla persona

del curatore devono essere presi in considerazione unicamente “per quanto

possibile”: l’autorità di protezione dispone dunque di un potere di

apprezzamento più ampio e può, in particolare, nominare un curatore che giudica

più competente di quello suggerito dai famigliari o dalle persone vicine

all’interessato (Steinauer/ Fountoulakis,

Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, n. 1174 pag. 552).

L’autorità di protezione non è legata alle proposte di tali persone, né tanto

meno al rifiuto da loro opposto alla nomina di un determinato curatore,

disponendo essa di un ampio margine d’apprezzamento (CommFam Protection de

l’adulte, Häfeli, ad art. 401 CC

n. 4-5). Non esiste peraltro neppure il diritto di preferenza dei parenti ai

sensi dell’art. 380 vCC (BSK Erwachsenenschutz, Reusser, ad art. 401 CC n. 2; CommFam Protection de l’adulte,

Häfeli, ad art. 401 CC n. 2).

5.

In virtù dell’art.

423.

CC l’Autorità di protezione degli adulti dimette il curatore se non è più

idoneo ai compiti conferitigli o se sussiste un altro motivo grave. Se il

curatore cessa di adempiere le condizioni previste dall’art. 400 cpv. 1 CC per

la sua nomina, sussiste un motivo grave che ne causa la dimissione (Messaggio

concernente la modifica del CC, protezione degli adulti, diritto delle persone

e diritto di filiazione del 28 giugno 2006, FF 2006 pag. 6391).

L’art. 423 CC permette la

dimissione del curatore indipendentemente (e persino contro) la sua volontà.

Come per l’art. 445 al. 2 vCC, determinante è la messa in pericolo degli

interessi della persona da proteggere e non invece il fatto che ci sia stato o

meno un danno. La procedura è regolata dagli art. 443 ss CC, che comprendono

anche i provvedimenti cautelari (art. 445 CC) come la sospensione provvisoria

del mandatario. I mandatari devono partecipare alla procedura, in particolare

nel rispetto del diritto di essere informati e del diritto di essere sentiti

(art. 29 Cost., 447 ss CC) (CommFam Protection de l’adulte, Rosch, ad

art. 423 CC n. 5.).

Il mandatario può

essere dimesso se non è più idoneo ai compiti conferitigli o se sussiste un

altro motivo grave. Predominante è l’interesse della persona da proteggere.

In particolare

vanno prese in considerazioni le motivazioni legate alla fiducia verso l’amministrazione

e la funzione pubblica, come ad esempio il dovere di fedeltà e lealtà nelle relazioni

di servizio di diritto pubblico (insolvenza, abuso delle sue attribuzioni o

commissione di un’azione che dimostra che l’interessato è indegno della fiducia

in lui riposta, cfr. art. 445 vCC). Questi motivi valgono

indipendentemente dalla questione relativa all’attitudine del mandatario di

esercitare il mandato.

Anche qualora l’atto

commesso dal curatore non abbia forzatamente un impatto sulla gestione del mandato,

va in ogni caso esaminato se il comportamento dello stesso possa danneggiare la

funzione pubblica e la reputazione della persona da proteggere in misura tale

da rendere non più opportuno il mantenimento del mandato (CommFam Protection de l’adulte, Rosch, ad

art. 423 CC, N. 8).

6.

In concreto, oggetto

di impugnazione è la sostituzione della curatrice __________ con __________,

entrambi occupati presso l’Ufficio dell’aiuto e della protezione ed entrambi

soggetti a critiche da parte di RE 1, che chiede invece la nomina di una

conoscente, giudicata inidonea alla carica dall’Autorità di protezione. La

reclamante non ha replicato a quanto indicato dall’Autorità di protezione circa

la disponibilità ad annullare la sostituzione oggetto della decisione (tornando

alla situazione precedente) ribadendo soltanto che il curatore designato “non

le piace”.

Gli scarsi argomenti della

reclamante, la cui ricevibilità del reclamo potrebbe anche essere posta in

discussione per insufficienza di motivazione, non possono essere condivisi da

questo giudice.

6.1

Preso atto delle spiegazioni

dell’Autorità di primo grado e ricordato che nella scelta del

curatore essa non è vincolata dalle preferenze dell’interessata e

dispone di un potere di apprezzamento ampio, l’annullamento della

decisione impugnata non può essere

ritenuta nell’interesse di RE 1, fermo restando che l’Autorità di prime cure ha

comunque manifestato la disponibilità ad eventualmente rinominare la precedente

curatrice, se sarà preferita dall’interessata. Si evidenzia infatti che la

scelta del curatore e il controllo del suo operato spetta esclusivamente

all’Autorità di protezione, che può tenere conto i desideri del

curatelato a condizione che questi non siano contrari ai suoi interessi. In

concreto, l’Autorità di prime cure ha stabilito l’inidoneità della persona che RE

1.

avrebbe preferito in carica quale curatrice, confermando un operatore

dell’Ufficio dell’aiuto e della protezione e precisando di sostituire la

precedente curatrice esclusivamente per andare incontro alle esigenze

dell’interessata. Si è anche mostrata disponibile a rinominarla, nel caso

quest’ultima la preferisse al nuovo designato. Procedura che non si presta a

critiche e va quindi confermata da questo giudice.

6.2

Quanto

invece alla contestazione della reclamante relativa alla sua possibilità di prelevare

denaro, occorre rilevare che al dispositivo 4 della decisione impugnata

l’Autorità di protezione ha definito che “l’interessata è privata del

diritto di accedere ai conti bancari o postali” evidenziando che “il

curatore mette a disposizione un conto “spillatico” sul quale verrà versato

l’adeguato importo che l’interessata potrà gestire liberamente”. Nelle

proprie osservazioni al reclamo, ha poi precisato che RE 1 avrebbe mal compreso

la decisione, in quanto essa “può, come prima, accedere al proprio conto

spillatico”. In effetti, nella decisione 9 gennaio 2018 di istituzione

della curatela generale (mai contestata dall’interessata) era indicato

chiaramente al dispositivo 1.1. che “la curatela generale comprende tutto

quanto concerne la cura della persona, degli interessi patrimoniali e delle

relazioni giuridiche” e al dispositivo 1.2. che “l’interessata è

conseguentemente privata dell’esercizio dei diritti civili”. In altri

termini, nella decisione impugnata l’Autorità di protezione ha quindi

confermato la privazione dell’accesso ai conti bancari o postali già disposta

in forma generica nella decisione di istituzione della curatela generale,

precisando che viene messo a disposizione un “conto spillatico” al quale

RE 1 può accedere liberamente, come avviene d’abitudine in questo tipo di

mandato. Di conseguenza, anche in questo caso, la lamentela della reclamante va

respinta per quanto ricevibile, in quanto il dispositivo 4 della decisione

impugnata non ha sostanzialmente modificato una situazione già definita in una

decisione da tempo regolarmente cresciuta in giudicato.

7.

Visto quanto

precede, nella misura della sua ricevibilità, il reclamo va respinto e la

decisione impugnata integralmente confermata. Gli

oneri processuali seguono la soccombenza.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

1. Il reclamo, per

quanto ricevibile, è respinto.

2. Gli oneri del

reclamo consistenti in:

a) tassa di

giustizia fr. 150.–

b) spese fr.

50.–

fr.

200.–

sono posti a carico di RE

1.

3. Notificazione:

-

Comunicazione:

-

-

Il

presidente

La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le

decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95

a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72

segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è

ammissibile solo se il valore litigioso

ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge

tale importo, il ricorso in materia

civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di

importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in

materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in

materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.

116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal

caso dall'art. 115 LTF.