9.2022.92
Sostituzione curatore
27 ottobre 2022Italiano14 min
regionale di protezione __________ (di seguito: Autorità di protezione) ha trasformato
Source ti.ch
Incarto n.
9.2022.92
Lugano
27 ottobre 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di protezione del
Tribunale d'appello
Damiano
Bozzini
giudice
unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG
assistito
dalla
vicecancelliera
Perucconi-Bernasconi
sedente
per statuire nella causa che oppone
RE
1
all’
Autorità
regionale di protezione __________,
per
quanto riguarda la sostituzione della curatrice
giudicando
sul reclamo del 7 giugno 2022 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 30
maggio 2022 dall'Autorità regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto
Fatti
A. RE 1 (1966) è a
beneficio di una curatela generale dal 9 gennaio 2018, quando l’Autorità
regionale di protezione __________ (di seguito: Autorità di protezione) ha trasformato
la tutela emanata nel 2008 a seguito dell’interdizione decretata dall’allora
Autorità di vigilanza sulle tutele con decisione 1 febbraio 2008. Con la
medesima decisione sono stati confermati anche i co-curatori, __________,
dell’Ufficio dell’aiuto e della protezione, sezione curatele e tutele, __________,
(nominata nel 2015 in sostituzione a causa del pensionamento del precedente
curatore, in carica dal 2009) e avv. __________, nominato con decisione 27
luglio 2009.
B. Con scritto 22
ottobre 2021 RE 1 ha informato l’Autorità di protezione del desiderio di
trasferirsi in __________. Durante l’udienza indetta il 17 novembre 2021 essa
ha confermato tale volontà e chiesto la sostituzione della curatrice __________.
L’Autorità di protezione ha quindi verificato la disponibilità di un altro
curatore dell’Ufficio dell’aiuto e della protezione, sezione curatele e tutele,
ad assumere la carica.
C. RE 1 con scritto 24
gennaio 2022 ha proposto la sostituzione della signora __________ con la
signora __________. Essa ha pure postulato “un allentamento progressivo
della curatela”, come indicato pure dal dr. Med. __________ in un rapporto
24 dicembre 2021.
Nella primavera del
2022 l’interessata, con l’aiuto della curatrice, ha traslocato in un nuovo
alloggio.
D. In occasione
dell’udienza tenutasi il 4 maggio 2022 l’Autorità di protezione ha presentato a
RE 1 __________, dell’Ufficio dell’aiuto e della protezione, __________,
disponibile ad assumere il mandato dal 1 giugno 2022. L’interessata ha
rifiutato la designazione di qualsiasi curatore.
E. Con decisione 30
maggio 2022 l’Autorità di protezione ha confermato la curatela generale a
favore di RE 1 (disp. 3), revocando il mandato a __________ dell’Ufficio
dell’aiuto e della protezione di __________ con effetto 31 maggio 2022 (disp.
1) e designando al suo posto __________, del medesimo ufficio, quale sostituto
(disp. 2). L’Autorità di protezione ha precisato la privazione del diritto di
accedere ai conti bancari e postali e il compito al curatore di mettere a
disposizione un conto “spillatico” sul quale verrà versato l’adeguato importo
che l’interessata potrà gestire liberamente (disp. 4).
F. Contro la suddetta
decisione è insorta RE 1 con reclamo 7 giugno 2022. Essa si oppone alla nomina
di __________ dell’Ufficio dell’aiuto e della protezione, designato
dall’Autorità di protezione, precisando che non le “piace come persona”.
Chiede quindi che sia nominata in sostituzione di __________ la signora __________.
Essa lamenta di non poter prelevare denaro dal suo conto, sostenendo di essere
in grado di eseguire in autonomia pagamenti e critica l’operato dell’Autorità
di protezione, in particolare della segretaria __________, che non le “piace”.
G. Nelle proprie
osservazioni 18 luglio 2022, l’Autorità di protezione si rimette al giudizio
della Camera di protezione, precisando di aver esaudito con la decisione
impugnata il desiderio di RE 1 di sostituire la curatrice __________ ma di
essere disposta anche a “ritornare sulle proprie decisioni e mantenere la
precedente quale curatrice”. Ritiene invece inidonea la persona proposta
dall’interessata, in quanto “non rispetta i criteri di legge”. In
relazione alle lamentele sulle possibilità di prelevare, afferma che ci sarebbe
stata un’”incomprensione”, in quanto RE 1 “può, come prima, accedere
al proprio conto spillatico”.
H. RE 1 ha presentato la
propria replica il 29 luglio 2022, ribadendo di desiderare che la signora __________
diventi curatrice e indicando che essa già la “segue nel preparare i
pagamenti”. Riafferma di non gradire il signor __________ e sostiene che da
quando avrebbe “tolto diversi pagamenti” alla ex curatrice non sarebbero
mai arrivati richiami. Infine sostiene che il Presidente e la segretaria
dell’Autorità di protezione non conoscerebbero di persona e si sarebbero
espressi sulla signora __________ “solo per sentito dire”, ribadendo che
essa “le piace molto di più” della precedente curatrice.
I. Alla replica
precitata l’Autorità di protezione non ha duplicato e di conseguenza lo scambio
di allegati si è concluso.
Considerato
in diritto
Considerandi
1.
Le
decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni sono
impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di
appello, nella composizione di un giudice unico (art. 450 CC; art. 2 cpv. 2
della Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del
minore e dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7 LOG). Riguardo alla procedura
applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC, occorre
riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in
particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di
competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del
Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut,
pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale
civile (CPC; v. art. 450f CC).
2.
RE 1 chiede nel
proprio reclamo di nominare quale curatrice la signora __________, persona di
sua fiducia, invece di __________ dell’Ufficio dell’aiuto e della protezione,
designato dall’Autorità di protezione, in quanto afferma che quest’ultimo non
le “piace come persona”, così come la segretaria dell’Autorità di
protezione, __________. Essa lamenta inoltre di non poter prelevare denaro dal
suo conto, desiderando poter svolgere autonomamente i pagamenti.
3.
L’Autorità di
protezione ritiene che la richiesta di RE 1 non possa essere accolta, in quanto
la persona da lei suggerita per la sostituzione della curatrice in carica non è
considerata idonea. L’Autorità di protezione chiarisce tuttavia di essere
disposta a rivedere la propria decisione, annullandola e mantenendo quale
curatrice __________, precisando inoltre che ci sarebbe stato un malinteso
sulla possibilità della curatelata di prelevare dal suo conto bancario, che non
sarebbe modificata dalla decisione impugnata rispetto al passato.
4.
Ai
sensi dell’art. 400 cpv. 1 CC, l’autorità di protezione nomina quale curatore
una persona fisica che sia idonea, dal profilo personale e delle competenze, ad
adempiere i compiti previsti, che disponga del tempo necessario e svolga
personalmente i suoi compiti. Può segnatamente essere nominato un privato, uno
specialista impiegato da un servizio sociale privato o pubblico o un curatore
professionale. La disposizione rinuncia di proposito a stabilire una gerarchia
tra i diversi gruppi di persone che entrano in considerazione per tale funzione
e che non possono comunque essere chiaramente delimitati visto che la
condizione decisiva per la nomina di una persona è la sua idoneità (Messaggio
concernente la modifica del Codice civile svizzero [Protezione degli adulti,
diritto delle persone e diritto della filiazione] del 28 giugno 2006, FF 2006
6391.
pag. 6438). Ai sensi dell’art. 402 cpv. 1 CC, in circostanze particolari l’autorità di
protezione può conferire la curatela a più persone: in tal caso essa stabilisce
se la funzione va esercitata congiuntamente o ne ripartisce i compiti fra i
singoli curatori. L’esercizio congiunto di una curatela è disposto soltanto con
l’accordo delle persone alle quali essa è conferita. Questo s’impone in quanto
l’esercizio in comune di un mandato esige la disponibilità e la capacità di
collaborare strettamente (CommFam Protection de l’adulte, Häfeli., ad art. 402 CC n. 4).
La persona
nominata deve essere idonea sia dal profilo personale che delle competenze a
svolgere il mandato affidatole. Per idoneità dal profilo personale e delle
competenze si intende un’idoneità globale che comprende competenze relazionali,
metodologiche, personali e professionali (COPMA, Guide pratique
Protection de l’adulte, pag. 181, n. 6.7 ss). In ogni situazione
concreta dovranno, al momento della nomina, essere valutate le competenze
personali e professionali del curatore alfine di determinarne l’idoneità nella
fattispecie. Il curatore nominato deve inoltre disporre del tempo necessario
per svolgere il mandato. Infine, il curatore non deve trovarsi in una
situazione di conflitto di interessi. Secondo giurisprudenza, le
questioni di conflitto d’interesse per i curatori non possono trovare una
risposta globale ma devono essere analizzate in ogni situazione concreta,
tenendo conto dell’insieme di tutte le circostanze del caso in rassegna (STF
5A_221/2007 del 28 agosto 2007 consid. 3).
4.1
L’art. 401 CC prevede
che quando l’interessato propone quale curatore una persona di sua fiducia,
l’autorità di protezione degli adulti vi acconsente se la persona proposta è
idonea e disposta a investirsi della curatela (cpv. 1). Se l’interessato non gradisce
quale curatore una data persona, per quanto possibile, l’autorità gli dà
soddisfazione (cpv. 2).
4.2
Diversamente dalle
proposte dell’interessato stesso (art. 401 cpv. 1 CC), ai sensi
dell’art.
401.
cpv. 2 CC i desideri dei congiunti quanto alla persona
del curatore devono essere presi in considerazione unicamente “per quanto
possibile”: l’autorità di protezione dispone dunque di un potere di
apprezzamento più ampio e può, in particolare, nominare un curatore che giudica
più competente di quello suggerito dai famigliari o dalle persone vicine
all’interessato (Steinauer/ Fountoulakis,
Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, n. 1174 pag. 552).
L’autorità di protezione non è legata alle proposte di tali persone, né tanto
meno al rifiuto da loro opposto alla nomina di un determinato curatore,
disponendo essa di un ampio margine d’apprezzamento (CommFam Protection de
l’adulte, Häfeli, ad art. 401 CC
n. 4-5). Non esiste peraltro neppure il diritto di preferenza dei parenti ai
sensi dell’art. 380 vCC (BSK Erwachsenenschutz, Reusser, ad art. 401 CC n. 2; CommFam Protection de l’adulte,
Häfeli, ad art. 401 CC n. 2).
5.
In virtù dell’art.
423.
CC l’Autorità di protezione degli adulti dimette il curatore se non è più
idoneo ai compiti conferitigli o se sussiste un altro motivo grave. Se il
curatore cessa di adempiere le condizioni previste dall’art. 400 cpv. 1 CC per
la sua nomina, sussiste un motivo grave che ne causa la dimissione (Messaggio
concernente la modifica del CC, protezione degli adulti, diritto delle persone
e diritto di filiazione del 28 giugno 2006, FF 2006 pag. 6391).
L’art. 423 CC permette la
dimissione del curatore indipendentemente (e persino contro) la sua volontà.
Come per l’art. 445 al. 2 vCC, determinante è la messa in pericolo degli
interessi della persona da proteggere e non invece il fatto che ci sia stato o
meno un danno. La procedura è regolata dagli art. 443 ss CC, che comprendono
anche i provvedimenti cautelari (art. 445 CC) come la sospensione provvisoria
del mandatario. I mandatari devono partecipare alla procedura, in particolare
nel rispetto del diritto di essere informati e del diritto di essere sentiti
(art. 29 Cost., 447 ss CC) (CommFam Protection de l’adulte, Rosch, ad
art. 423 CC n. 5.).
Il mandatario può
essere dimesso se non è più idoneo ai compiti conferitigli o se sussiste un
altro motivo grave. Predominante è l’interesse della persona da proteggere.
In particolare
vanno prese in considerazioni le motivazioni legate alla fiducia verso l’amministrazione
e la funzione pubblica, come ad esempio il dovere di fedeltà e lealtà nelle relazioni
di servizio di diritto pubblico (insolvenza, abuso delle sue attribuzioni o
commissione di un’azione che dimostra che l’interessato è indegno della fiducia
in lui riposta, cfr. art. 445 vCC). Questi motivi valgono
indipendentemente dalla questione relativa all’attitudine del mandatario di
esercitare il mandato.
Anche qualora l’atto
commesso dal curatore non abbia forzatamente un impatto sulla gestione del mandato,
va in ogni caso esaminato se il comportamento dello stesso possa danneggiare la
funzione pubblica e la reputazione della persona da proteggere in misura tale
da rendere non più opportuno il mantenimento del mandato (CommFam Protection de l’adulte, Rosch, ad
art. 423 CC, N. 8).
6.
In concreto, oggetto
di impugnazione è la sostituzione della curatrice __________ con __________,
entrambi occupati presso l’Ufficio dell’aiuto e della protezione ed entrambi
soggetti a critiche da parte di RE 1, che chiede invece la nomina di una
conoscente, giudicata inidonea alla carica dall’Autorità di protezione. La
reclamante non ha replicato a quanto indicato dall’Autorità di protezione circa
la disponibilità ad annullare la sostituzione oggetto della decisione (tornando
alla situazione precedente) ribadendo soltanto che il curatore designato “non
le piace”.
Gli scarsi argomenti della
reclamante, la cui ricevibilità del reclamo potrebbe anche essere posta in
discussione per insufficienza di motivazione, non possono essere condivisi da
questo giudice.
6.1
Preso atto delle spiegazioni
dell’Autorità di primo grado e ricordato che nella scelta del
curatore essa non è vincolata dalle preferenze dell’interessata e
dispone di un potere di apprezzamento ampio, l’annullamento della
decisione impugnata non può essere
ritenuta nell’interesse di RE 1, fermo restando che l’Autorità di prime cure ha
comunque manifestato la disponibilità ad eventualmente rinominare la precedente
curatrice, se sarà preferita dall’interessata. Si evidenzia infatti che la
scelta del curatore e il controllo del suo operato spetta esclusivamente
all’Autorità di protezione, che può tenere conto i desideri del
curatelato a condizione che questi non siano contrari ai suoi interessi. In
concreto, l’Autorità di prime cure ha stabilito l’inidoneità della persona che RE
1.
avrebbe preferito in carica quale curatrice, confermando un operatore
dell’Ufficio dell’aiuto e della protezione e precisando di sostituire la
precedente curatrice esclusivamente per andare incontro alle esigenze
dell’interessata. Si è anche mostrata disponibile a rinominarla, nel caso
quest’ultima la preferisse al nuovo designato. Procedura che non si presta a
critiche e va quindi confermata da questo giudice.
6.2
Quanto
invece alla contestazione della reclamante relativa alla sua possibilità di prelevare
denaro, occorre rilevare che al dispositivo 4 della decisione impugnata
l’Autorità di protezione ha definito che “l’interessata è privata del
diritto di accedere ai conti bancari o postali” evidenziando che “il
curatore mette a disposizione un conto “spillatico” sul quale verrà versato
l’adeguato importo che l’interessata potrà gestire liberamente”. Nelle
proprie osservazioni al reclamo, ha poi precisato che RE 1 avrebbe mal compreso
la decisione, in quanto essa “può, come prima, accedere al proprio conto
spillatico”. In effetti, nella decisione 9 gennaio 2018 di istituzione
della curatela generale (mai contestata dall’interessata) era indicato
chiaramente al dispositivo 1.1. che “la curatela generale comprende tutto
quanto concerne la cura della persona, degli interessi patrimoniali e delle
relazioni giuridiche” e al dispositivo 1.2. che “l’interessata è
conseguentemente privata dell’esercizio dei diritti civili”. In altri
termini, nella decisione impugnata l’Autorità di protezione ha quindi
confermato la privazione dell’accesso ai conti bancari o postali già disposta
in forma generica nella decisione di istituzione della curatela generale,
precisando che viene messo a disposizione un “conto spillatico” al quale
RE 1 può accedere liberamente, come avviene d’abitudine in questo tipo di
mandato. Di conseguenza, anche in questo caso, la lamentela della reclamante va
respinta per quanto ricevibile, in quanto il dispositivo 4 della decisione
impugnata non ha sostanzialmente modificato una situazione già definita in una
decisione da tempo regolarmente cresciuta in giudicato.
7.
Visto quanto
precede, nella misura della sua ricevibilità, il reclamo va respinto e la
decisione impugnata integralmente confermata. Gli
oneri processuali seguono la soccombenza.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. Il reclamo, per
quanto ricevibile, è respinto.
2. Gli oneri del
reclamo consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 150.–
b) spese fr.
50.–
fr.
200.–
sono posti a carico di RE
1.
3. Notificazione:
-
Comunicazione:
-
-
Il
presidente
La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95
a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72
segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è
ammissibile solo se il valore litigioso
ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge
tale importo, il ricorso in materia
civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di
importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in
materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in
materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.
116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal
caso dall'art. 115 LTF.