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Decisione

9.2022.93

Scelta del curatore di rappresentanza: nel caso in esame il curatore non ha dato il proprio consenso

12 maggio 2023Italiano10 min

A. L’8 aprile 2022 il

Source ti.ch

Incarto n.

9.2022.93

Lugano

12 maggio 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il presidente della Camera di protezione del

Tribunale d'appello

Damiano

Bozzini

giudice

unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG

assistito

dalla

vicecancelliera

Baggi

Fiala

sedente

per statuire nella causa che oppone

RE

1

all’

Autorità

regionale di protezione __________,

per

quanto riguarda l’istituzione di una misura di protezione in suo favore

giudicando

sul reclamo dell’8 giugno 2022 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il

10 maggio 2022 dall'Autorità regionale di protezione __________;

letti ed esaminati gli atti,

ritenuto

in fatto

Fatti

A. L’8 aprile 2022 il

delegato dell’Autorità regionale di protezione __________ (in seguito Autorità

di protezione) si è recato presso il domicilio della signora RE 1 (1936) al

fine di discutere della segnalazione di un conoscente. Al termine dell’incontro

l’interessata si è dichiarata d’accorto con l’istituzione di una misura di

protezione in suo favore, informando di non avere nessuna persona da proporre

come suo curatore.

B. Il 14 aprile 2022

l’Autorità di protezione ha indetto una visita al domicilio di RE 1, durante la

quale le è stata presentata l’avv. __________, quale curatrice di

rappresentanza.

C. Mediante decisione 13

maggio 2022 l’Autorità di protezione ha istituito in favore di RE 1 una

curatela di rappresentanza con amministrazione dei beni (art. 394 e 395 CC),

privandola dell’accesso a tutti i suoi conti bancari e postali. Quale curatrice

è stata nominata l’avv. __________.

D. Con reclamo 8 giugno

2022 RE 1 ha comunicato di non essere d’accordo con la decisione che istituiva

una misura di curatela, chiedendo che venga “tenuto conto del mandato

precauzionale allegato” (del 9 marzo 2022) ed esigendo che “si discuta

la questione con il figlio __________”.

E. Con osservazioni

1°luglio 2022 l’Autorità di protezione ha dichiarato di non essere a conoscenza

dell’esistenza di un mandato precauzionale e che in sede d’udienza RE 1 aveva

dichiarato di non averne redatto alcuno. Conferma di non aver preso contatto

con il figlio, in quanto l’interessata aveva dichiarato di avere avuto delle

problematiche con lo stesso. L’Autorità ha pertanto informato che avrebbe

proceduto a esperire tutti gli accertamenti necessari, postulando che nel

frattempo la decisione venisse comunque confermata, posto che non è stata

contestata la misura in quanto tale.

Con scritto 13 luglio 2022

l’Autorità di prime cure ha riferito che è in corso la valutazione per la

convalida del mandato precauzionale.

Con scritto 11 luglio 2022

RE 1 ha confermato di non essere in grado di svolgere determinati atti ma di

essere in grado di decidere da chi desidera essere rappresentata.

Mediante duplica 25 luglio

2022 l’Autorità di protezione ha confermato che sono in corso accertamenti.

Che il 29 settembre 2022

l’Autorità di protezione ha convocato RE 1 e il figlio __________ ad un’udienza

di discussione, durante la quale l’Autorità ha precisato che devono essere

fatti degli accertamenti sul mandato precauzionale al fine di essere

convalidato (in relazione alla capacità di discernimento dell’interessata al

momento della confezione del mandato). Madre e figlio hanno confermato

l’intenzione di attivare il mandato precauzionale.

L’Autorità ha nuovamente

convocato le parti ad un’udienza il 30 gennaio 2023, al termine della quale RE

1 ha dichiarato che “rifletterà e comunicherà” se intende accettare o

meno il mandato precauzionale.

Considerato

in diritto

Considerandi

1.

Le decisioni delle

Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni sono impugnabili

mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, nella

composizione di un giudice unico (art. 450 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge

sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e

dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7 LOG). Riguardo alla procedura

applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre

riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in

particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di

competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del

Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut,

pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto

processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).

2.

Con la decisione in

esame l’Autorità di protezione ha istituito in favore di RE 1 una curatela di

rappresentanza con amministrazione dei beni, nominando quale curatrice l’avv. __________.

3.

Con il proprio

gravame RE 1 contesta la decisione nella misura in cui è prevista la nomina dell’avv.

__________, chiedendo che venga tenuto conto del mandato precauzionale 9 marzo

2022.

e che in sostanza venga nominato quale suo curatore il figlio __________.

4.

Le condizioni per

l’istituzione di una misura di curatela sono indicate all’art. 390 CC.

Giusta l’art. 400 CC

l’Autorità di protezione degli adulti nomina quale curatore una persona fisica

che sia idonea, dal profilo personale e delle competenze, ad adempiere i

compiti previsti, disponga del tempo necessario e svolga personalmente i suoi

compiti, con possibilità in circostanze particolari di nominare più curatori

(cpv. 1); la persona nominata deve investirsi della curatela, salvo che motivi

gravi vi si oppongano (cpv. 2).

La persona nominata deve

essere idonea sia dal profilo personale che delle competenze a svolgere il

mandato affidatole. Per idoneità dal profilo personale e delle competenze si

intende un’idoneità globale che comprende competenze relazionali,

metodologiche, personali e professionali (COPMA, Guide pratique Protection de

l’adulte, pag. 181, n. 6.7 ss; CommFam Protection de l’adulte, HÄFELI, N. 10 ad

art. 400 CC). In ogni situazione concreta dovranno, al momento della nomina,

essere valutate le competenze personali e professionali del curatore alfine di

determinarne l’idoneità nella fattispecie. Il curatore nominato deve inoltre

disporre del tempo necessario per svolgere il mandato. Infine, il curatore non

deve trovarsi in una situazione di conflitto di interessi (STF 5A_221/2007 del

28.

agosto 2007 consid. 3).

4.1

L’art. 401 CC prevede

che quando l’interessato propone quale curatore una persona di sua fiducia,

l’Autorità di protezione degli adulti vi acconsente se la persona proposta è

idonea e disposta a investirsi della curatela (cpv. 1). Se l’interessato non

gradisce quale curatore una data persona, per quanto possibile, l’Autorità gli

dà soddisfazione (cpv. 2).

La considerazione dei

desideri dell’interessato consente di rispettare il suo diritto

all’autodeterminazione. Questo diritto di proposta è limitato dall’eventuale

non idoneità della persona proposta o dalla sua non disponibilità a investirsi

dell’ufficio (Messaggio concernente la modifica del CCS del 28 giugno 2006, FF

2006.

6391, art. 401 pag. 6439).

La questione a sapere se

su questo tema occorre sentire l’interessato oralmente o se una presa di

posizione scritta può essere sufficiente deve essere esaminata alla base delle

circostanze del caso concreto. La giurisprudenza ammette che una violazione

dell’art. 401 CC possa essere sanata in seconda istanza, dinnanzi ad

un’autorità che dispone di un pieno potere di cognizione, che si estende anche

al controllo dell’opportunità (art. 450a cpv. 1 cifra 3 CC; STF del 3 dicembre

2013, inc. 5A_540/2013 consid. 3.1.1, non pubblicato in DTF 140 III 1; in

relazione al previgente art. 381 vCC, v. STF del 17 gennaio 2003, inc.

5P.394/2002 consid. 3.1.2).

5.

L’art. 446 CC

definisce i principi procedurali applicabili nell’ambito della protezione degli

adulti. Ai sensi della norma, l’Autorità di protezione esamina d’ufficio i

fatti (cpv. 1). Essa raccoglie le informazioni occorrenti e assume le prove

necessarie; può incaricare degli accertamenti una persona o un servizio idonei

e, se necessario, ordina che uno specialista effettui una perizia (cpv. 2).

L’Autorità di protezione non è vincolata dalle conclusioni delle persone che

partecipano al procedimento (cpv. 3) e applica d’ufficio il diritto (cpv. 4).

La norma sancisce il

principio inquisitorio illimitato, secondo il quale l’Autorità è perfettamente

libera nell’accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove: secondo

consolidata giurisprudenza, in base a tale principio l’Autorità può assumere e

ricercare delle prove – secondo il suo apprezzamento – anche secondo delle

modalità inabituali e procurarsi d’ufficio dei rapporti allestiti da terzi (v.

DTF 128 III 413 consid. 3.2.1; v. anche STF del 13 gennaio 2014, inc.

5A_843/2013, consid. 4.1 e 4.2, e Messaggio, pag. 6465-6466).

6.

Nella fattispecie,

come già rilevato, contestata è unicamente la scelta del curatore operata

dall’Autorità di protezione (disp. 2) e non già la misura in quanto tale (disp.

1). Non è infatti messa in discussione l’istituzione di una misura di

protezione in suo favore.

RE 1 si limita a chiedere

che, al posto dell’avv. __________, quale suo curatore venga nominato il figlio

__________, così come da lei previsto nel mandato precauzionale agli atti (cfr.

9.

marzo 2022) che ha trasmesso.

L’esame della

validità formale del mandato precauzionale non è invece oggetto della presente.

6.1

Come risulta dagli

atti, contrariamente a quanto auspicato da RE 1 in sede di reclamo, e

indipendentemente dalla validità formale e dai contenuti del mandato

precauzionale, concretamente __________ non ha mai espressamente dichiarato di

assumere il mandato. Benché abbia inizialmente dato la propria disponibilità a impegnarsi

nel ruolo di curatore della madre (cfr. udienza 29 settembre 2022 e 30 gennaio

2023), dichiarando di volerci riflettere e di “prendere in considerazione la

questione”, ma di fatto non ha poi dato alcun seguito, benché più volte sollecitato

dall’Autorità di prime cure.

Ritenuto che né

l’interessata, né l’Autorità di prime cure hanno potuto confermare la reale

disponibilità del figlio, la decisione impugnata resiste alle generiche

critiche di RE 1 e va pertanto confermata. E’ pertanto a giusta ragione che

l’Autorità di protezione ha confermato la nomina dell’avv. __________ quale suo

curatrice di rappresentanza, la cui idoneità non è messa in discussione dalla

reclamante.

7.

Il reclamo, nella

misura della sua ricevibilità, va di conseguenza respinto.

Tasse e spese di

giustizia seguirebbero la soccombenza. Nel caso in esame si giustifica tuttavia

eccezionalmente di prescindere dal loro prelievo.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

1. Il reclamo è

respinto.

2. Non si prelevano né

spese né tasse di giustizia. Non si assegnano ripetibili.

3. Notificazione:

-

Comunicazione:

-

-

Il

presidente

La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le

decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95

a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72

segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è

ammissibile solo se il valore litigioso

ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge

tale importo, il ricorso in materia

civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di

importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in

materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in

materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.

116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal

caso dall'art. 115 LTF.