9.2022.93
Scelta del curatore di rappresentanza: nel caso in esame il curatore non ha dato il proprio consenso
12 maggio 2023Italiano10 min
A. L’8 aprile 2022 il
Source ti.ch
Incarto n.
9.2022.93
Lugano
12 maggio 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di protezione del
Tribunale d'appello
Damiano
Bozzini
giudice
unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG
assistito
dalla
vicecancelliera
Baggi
Fiala
sedente
per statuire nella causa che oppone
RE
1
all’
Autorità
regionale di protezione __________,
per
quanto riguarda l’istituzione di una misura di protezione in suo favore
giudicando
sul reclamo dell’8 giugno 2022 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il
10 maggio 2022 dall'Autorità regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto
Fatti
A. L’8 aprile 2022 il
delegato dell’Autorità regionale di protezione __________ (in seguito Autorità
di protezione) si è recato presso il domicilio della signora RE 1 (1936) al
fine di discutere della segnalazione di un conoscente. Al termine dell’incontro
l’interessata si è dichiarata d’accorto con l’istituzione di una misura di
protezione in suo favore, informando di non avere nessuna persona da proporre
come suo curatore.
B. Il 14 aprile 2022
l’Autorità di protezione ha indetto una visita al domicilio di RE 1, durante la
quale le è stata presentata l’avv. __________, quale curatrice di
rappresentanza.
C. Mediante decisione 13
maggio 2022 l’Autorità di protezione ha istituito in favore di RE 1 una
curatela di rappresentanza con amministrazione dei beni (art. 394 e 395 CC),
privandola dell’accesso a tutti i suoi conti bancari e postali. Quale curatrice
è stata nominata l’avv. __________.
D. Con reclamo 8 giugno
2022 RE 1 ha comunicato di non essere d’accordo con la decisione che istituiva
una misura di curatela, chiedendo che venga “tenuto conto del mandato
precauzionale allegato” (del 9 marzo 2022) ed esigendo che “si discuta
la questione con il figlio __________”.
E. Con osservazioni
1°luglio 2022 l’Autorità di protezione ha dichiarato di non essere a conoscenza
dell’esistenza di un mandato precauzionale e che in sede d’udienza RE 1 aveva
dichiarato di non averne redatto alcuno. Conferma di non aver preso contatto
con il figlio, in quanto l’interessata aveva dichiarato di avere avuto delle
problematiche con lo stesso. L’Autorità ha pertanto informato che avrebbe
proceduto a esperire tutti gli accertamenti necessari, postulando che nel
frattempo la decisione venisse comunque confermata, posto che non è stata
contestata la misura in quanto tale.
Con scritto 13 luglio 2022
l’Autorità di prime cure ha riferito che è in corso la valutazione per la
convalida del mandato precauzionale.
Con scritto 11 luglio 2022
RE 1 ha confermato di non essere in grado di svolgere determinati atti ma di
essere in grado di decidere da chi desidera essere rappresentata.
Mediante duplica 25 luglio
2022 l’Autorità di protezione ha confermato che sono in corso accertamenti.
Che il 29 settembre 2022
l’Autorità di protezione ha convocato RE 1 e il figlio __________ ad un’udienza
di discussione, durante la quale l’Autorità ha precisato che devono essere
fatti degli accertamenti sul mandato precauzionale al fine di essere
convalidato (in relazione alla capacità di discernimento dell’interessata al
momento della confezione del mandato). Madre e figlio hanno confermato
l’intenzione di attivare il mandato precauzionale.
L’Autorità ha nuovamente
convocato le parti ad un’udienza il 30 gennaio 2023, al termine della quale RE
1 ha dichiarato che “rifletterà e comunicherà” se intende accettare o
meno il mandato precauzionale.
Considerato
in diritto
Considerandi
1.
Le decisioni delle
Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni sono impugnabili
mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, nella
composizione di un giudice unico (art. 450 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge
sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e
dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7 LOG). Riguardo alla procedura
applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre
riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in
particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di
competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del
Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut,
pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto
processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).
2.
Con la decisione in
esame l’Autorità di protezione ha istituito in favore di RE 1 una curatela di
rappresentanza con amministrazione dei beni, nominando quale curatrice l’avv. __________.
3.
Con il proprio
gravame RE 1 contesta la decisione nella misura in cui è prevista la nomina dell’avv.
__________, chiedendo che venga tenuto conto del mandato precauzionale 9 marzo
2022.
e che in sostanza venga nominato quale suo curatore il figlio __________.
4.
Le condizioni per
l’istituzione di una misura di curatela sono indicate all’art. 390 CC.
Giusta l’art. 400 CC
l’Autorità di protezione degli adulti nomina quale curatore una persona fisica
che sia idonea, dal profilo personale e delle competenze, ad adempiere i
compiti previsti, disponga del tempo necessario e svolga personalmente i suoi
compiti, con possibilità in circostanze particolari di nominare più curatori
(cpv. 1); la persona nominata deve investirsi della curatela, salvo che motivi
gravi vi si oppongano (cpv. 2).
La persona nominata deve
essere idonea sia dal profilo personale che delle competenze a svolgere il
mandato affidatole. Per idoneità dal profilo personale e delle competenze si
intende un’idoneità globale che comprende competenze relazionali,
metodologiche, personali e professionali (COPMA, Guide pratique Protection de
l’adulte, pag. 181, n. 6.7 ss; CommFam Protection de l’adulte, HÄFELI, N. 10 ad
art. 400 CC). In ogni situazione concreta dovranno, al momento della nomina,
essere valutate le competenze personali e professionali del curatore alfine di
determinarne l’idoneità nella fattispecie. Il curatore nominato deve inoltre
disporre del tempo necessario per svolgere il mandato. Infine, il curatore non
deve trovarsi in una situazione di conflitto di interessi (STF 5A_221/2007 del
28.
agosto 2007 consid. 3).
4.1
L’art. 401 CC prevede
che quando l’interessato propone quale curatore una persona di sua fiducia,
l’Autorità di protezione degli adulti vi acconsente se la persona proposta è
idonea e disposta a investirsi della curatela (cpv. 1). Se l’interessato non
gradisce quale curatore una data persona, per quanto possibile, l’Autorità gli
dà soddisfazione (cpv. 2).
La considerazione dei
desideri dell’interessato consente di rispettare il suo diritto
all’autodeterminazione. Questo diritto di proposta è limitato dall’eventuale
non idoneità della persona proposta o dalla sua non disponibilità a investirsi
dell’ufficio (Messaggio concernente la modifica del CCS del 28 giugno 2006, FF
2006.
6391, art. 401 pag. 6439).
La questione a sapere se
su questo tema occorre sentire l’interessato oralmente o se una presa di
posizione scritta può essere sufficiente deve essere esaminata alla base delle
circostanze del caso concreto. La giurisprudenza ammette che una violazione
dell’art. 401 CC possa essere sanata in seconda istanza, dinnanzi ad
un’autorità che dispone di un pieno potere di cognizione, che si estende anche
al controllo dell’opportunità (art. 450a cpv. 1 cifra 3 CC; STF del 3 dicembre
2013, inc. 5A_540/2013 consid. 3.1.1, non pubblicato in DTF 140 III 1; in
relazione al previgente art. 381 vCC, v. STF del 17 gennaio 2003, inc.
5P.394/2002 consid. 3.1.2).
5.
L’art. 446 CC
definisce i principi procedurali applicabili nell’ambito della protezione degli
adulti. Ai sensi della norma, l’Autorità di protezione esamina d’ufficio i
fatti (cpv. 1). Essa raccoglie le informazioni occorrenti e assume le prove
necessarie; può incaricare degli accertamenti una persona o un servizio idonei
e, se necessario, ordina che uno specialista effettui una perizia (cpv. 2).
L’Autorità di protezione non è vincolata dalle conclusioni delle persone che
partecipano al procedimento (cpv. 3) e applica d’ufficio il diritto (cpv. 4).
La norma sancisce il
principio inquisitorio illimitato, secondo il quale l’Autorità è perfettamente
libera nell’accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove: secondo
consolidata giurisprudenza, in base a tale principio l’Autorità può assumere e
ricercare delle prove – secondo il suo apprezzamento – anche secondo delle
modalità inabituali e procurarsi d’ufficio dei rapporti allestiti da terzi (v.
DTF 128 III 413 consid. 3.2.1; v. anche STF del 13 gennaio 2014, inc.
5A_843/2013, consid. 4.1 e 4.2, e Messaggio, pag. 6465-6466).
6.
Nella fattispecie,
come già rilevato, contestata è unicamente la scelta del curatore operata
dall’Autorità di protezione (disp. 2) e non già la misura in quanto tale (disp.
1). Non è infatti messa in discussione l’istituzione di una misura di
protezione in suo favore.
RE 1 si limita a chiedere
che, al posto dell’avv. __________, quale suo curatore venga nominato il figlio
__________, così come da lei previsto nel mandato precauzionale agli atti (cfr.
9.
marzo 2022) che ha trasmesso.
L’esame della
validità formale del mandato precauzionale non è invece oggetto della presente.
6.1
Come risulta dagli
atti, contrariamente a quanto auspicato da RE 1 in sede di reclamo, e
indipendentemente dalla validità formale e dai contenuti del mandato
precauzionale, concretamente __________ non ha mai espressamente dichiarato di
assumere il mandato. Benché abbia inizialmente dato la propria disponibilità a impegnarsi
nel ruolo di curatore della madre (cfr. udienza 29 settembre 2022 e 30 gennaio
2023), dichiarando di volerci riflettere e di “prendere in considerazione la
questione”, ma di fatto non ha poi dato alcun seguito, benché più volte sollecitato
dall’Autorità di prime cure.
Ritenuto che né
l’interessata, né l’Autorità di prime cure hanno potuto confermare la reale
disponibilità del figlio, la decisione impugnata resiste alle generiche
critiche di RE 1 e va pertanto confermata. E’ pertanto a giusta ragione che
l’Autorità di protezione ha confermato la nomina dell’avv. __________ quale suo
curatrice di rappresentanza, la cui idoneità non è messa in discussione dalla
reclamante.
7.
Il reclamo, nella
misura della sua ricevibilità, va di conseguenza respinto.
Tasse e spese di
giustizia seguirebbero la soccombenza. Nel caso in esame si giustifica tuttavia
eccezionalmente di prescindere dal loro prelievo.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. Il reclamo è
respinto.
2. Non si prelevano né
spese né tasse di giustizia. Non si assegnano ripetibili.
3. Notificazione:
-
Comunicazione:
-
-
Il
presidente
La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95
a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72
segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è
ammissibile solo se il valore litigioso
ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge
tale importo, il ricorso in materia
civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di
importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in
materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in
materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.
116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal
caso dall'art. 115 LTF.