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Decisione

9.2023.109

Sostituzione del curatore educativo

9 ottobre 2023Italiano15 min

2019 la psicologa __________, su mandato dell’Autorità regionale di protezione __________

Source ti.ch

Incarto n.

9.2023.109

Lugano

9 ottobre 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il presidente della Camera di protezione del

Tribunale d'appello

Damiano

Bozzini

giudice

unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG

assistito

dalla

segretaria

Scheurich

sedente

per statuire nella causa che oppone

RE

1

patr.

da: PR 1

all’

Autorità

regionale di protezione __________,

per

quanto riguarda la sostituzione del curatore educativo;

giudicando

sul reclamo del 4 agosto 2023 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 10

luglio 2023 dall'Autorità regionale di protezione __________;

letti ed esaminati gli atti,

ritenuto

in fatto

Fatti

A. PI 1, nata il 2012, e

PI 2, nato il 2018, entrambi domiciliati a __________, sono figli di RE 1 e PI

3.

B. Con perizia 7 giugno

2019 la psicologa __________, su mandato dell’Autorità regionale di protezione __________

(in seguito: Autorità di protezione), ha consigliato l’istituzione di una

curatela educativa professionale ai sensi dell’art. 308 CC a favore dei minori,

“che possa effettuare un controllo educativo e delle dinamiche familiari, e

nella quale il curatore può fungere da mediatore che favorisce la lettura delle

situazioni e la comunicazione dei bisogni tra i coniugi”.

C. RE 1 e PI 3 vivono

separati dal 2020. L’Autorità parentale è esercitata congiuntamente, mentre la

custodia dei figli è stata affidata alla madre.

D. Con decisione 17

settembre 2021 il Pretore aggiunto della Pretura del distretto di __________ ha

istituito una curatela educativa ai sensi dell’art. 308 CC in favore di PI 1.

E. Con decisione 2

novembre 2021 l’Autorità di protezione ha nominato quale curatore educativo CURA

1, domiciliato a __________, con il compito di mediare tra i genitori nello

scambio delle informazioni relative ai figli e di redigere un calendario dei

diritti di vista a favore del padre, secondo le indicazioni predisposte dalla

Pretura.

F. Con istanza 15/16

febbraio 2023 RE 1 ha chiesto la sostituzione del curatore educativo “a

causa di un’insanabile mancanza di fiducia nei suoi confronti”. L’approccio

del curatore sarebbe inadeguato e non risponderebbe alle concrete necessità dei

figli e dei genitori. Sarebbe quindi necessario predisporre l’intervento di un

curatore con una formazione in psicologia e conoscenze di mediazione.

G. Con osservazioni 7

aprile 2023 CURA 1 ha risposto alle critiche dell’istante, rilevando come “l’asserita

mancanza di fiducia da parte della madre sia legata alle sue richieste di imporre/obbligare

il padre a fare tutto quanto in ordine alla volontà della stessa, in

considerazione del fatto che solo lei svolgerebbe un lavoro impegnativo, solo

lei si occuperebbe dei problemi si salute di PI 2 e solo lei sarebbe in grado

di occuparsi del figlio ciò che, dal punto di vista oggettivo, non corrisponde

alla situazione fattuale”.

H. Con osservazioni

26/27 aprile 2023 PI 3 ha contestato integralmente i contenuti dell’istanza di

sostituzione del curatore, chiedendo il suo respingimento. Anche secondo il

padre le asserite incomprensioni non possono che essere ricondotte alla

mancanza di collaborazione della madre.

I. Con decisione 10

luglio 2023 l’Autorità di protezione ha respinto l’istanza 15/16 febbraio 2023

tesa alla sostituzione di CURA 1 quale curatore educativo. La madre si è

limitata a sollevare generiche lamentele che non possono essere qualificate di

inadempienze atte a giustificare la sostituzione del curatore. Sulla base degli

atti è possibile ritenere che all’origine dell’asserita insanabile mancanza di

fiducia maturata da RE 1 nei confronti del curatore non vi siano suoi

comportamenti inadeguati bensì la difficoltà della madre a collaborare con il curatore

per il bene dei figli.

J. Con reclamo 4 agosto

2023 RE 1 è insorta

contro la suddetta decisione chiedendo il suo

annullamento e la nomina da parte dell’Autorità di protezione di un nuovo

curatore educativo in favore dei figli, che disponga di competenze specifiche

in materia di mediazione.

Considerato

in diritto

Considerandi

1.

Le decisioni delle

Autorità regionali di protezione concernenti minorenni sono impugnabili

mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, nella

composizione di un giudice unico (art. 450 CC in relazione agli art. 314 cpv. 1

e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione e la procedura

in materia di protezione del minore e dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7

LOG). Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli

art. 450 segg. CC occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla

procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni

connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa (art.

99.

LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012

concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria,

alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).

2.

Nel suo

apprezzamento, l'Autorità – in virtù del principio inquisitorio illimitato che

governa il diritto di filiazione – non è vincolata né alle dichiarazioni delle

parti né alle prove da loro fornite (DTF 130 III 734, consid. 2.2.2-2.2.3; 129

III 417, consid. 2.1.1.-2.1.2; 128 III 411, consid. 3.2.1; 122 III 408, consid.

3d).

Il citato principio vale

anche per la regolamentazione delle relazioni personali (sentenze del Tribunale

federale 5A_69/2011 del 27 febbraio 2012 consid. 2.3; 5C.58/2004 del 14 giugno

2004.

consid. 2.1.2).

Esso impone all’autorità

di chiarire i fatti e prendere in considerazione d’ufficio tutti gli elementi

che possono essere importanti per rendere una decisione conforme al bene del

minore. L’Autorità può istruire la fattispecie secondo il proprio

apprezzamento, amministrando finanche le prove in modo inabituale (BSK ZPO,

Mazan/Steck, ad art. 296 CPC; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6° ed.,

2019, nota 1764 pag. 492; sentenza del Tribunale federale 5A_991/2015 del 29

settembre 2016, consid. 6.2, non pubblicato al DTF 142 III 612), sollecitare

rapporti, di propria iniziativa, anche se tale modo di procedere non è previsto

dal diritto di procedura cantonale (FamKomm Erwachsenenschutz, Steck, art. 446 CC

n. 11; DTF 128 III 411, consid. 3.2.1). Questo principio non dispensa tuttavia

le parti dal dovere di collaborare attivamente alla procedura e di esporre le

proprie tesi (sentenza del Tribunale federale 5A_69/2011 del 27 febbraio 2012,

consid. 2.3).

3.

Con il suo gravame, RE

1.

censura l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente

rilevanti da parte dell’Autorità di protezione (art. 450a cpv. 2 n. 2 CC) e

chiede l’annullamento della decisione impugnata.

3.1

La reclamante

rimprovera al curatore di non aver adempiuto al suo compito, ovvero di mediare

tra i genitori nello scambio delle informazioni relative ai figli e di redigere

un calendario dei diritti di vista a favore del padre. Inoltre, la sua nomina

presupponeva un intervento di mediazione atto a migliorare i rapporti

genitoriali nell’esclusivo bene dei figli. Tuttavia, su stessa ammissione del

curatore, la relazione tra i genitori sarebbe invece in progressivo

peggioramento, ciò che potrebbe avere delle ripercussioni negative sull’equilibrio

psico-fisico ed emotivo dei minori e di conseguenza metterne in pericolo gli

interessi. A mente della reclamante, queste critiche dimostrerebbero “una

lacuna professionale o un’incapacità gestionale” da parte di CURA 1 e

sarebbero pertanto atte a giustificare una destituzione del medesimo quale

curatore educativo a norma dell’art. 423 CC.

Al contrario,

l’Autorità di protezione avrebbe stabilito, senza basarsi su elementi oggettivi

né perlomeno specificando su quali elementi si stesse basando per maturare tale

conclusione, che all’origine dell’asserita insanabile mancanza di fiducia

maturata da RE 1 nei confronti del curatore non vi siano suoi comportamenti

inadeguati bensì la difficoltà della madre a collaborare con il curatore per il

bene dei figli.

3.2

Giusta gli art. 400 ss

CC, che trovano applicazione per analogia in ambito della protezione dei minori

(STF 5A_869/2015 del 18 marzo 2016 consid. 2.2.1), la designazione del curatore

è di competenza dell’Autorità di protezione. Ai sensi dell’art. 400 cpv. 1 CC

l’Autorità di protezione nomina quale curatore una persona fisica che sia

idonea, dal profilo personale e delle competenze, ad adempiere i compiti

previsti, che disponga del tempo necessario e svolga personalmente i suoi

compiti. In circostanze particolari possono essere nominati più curatori. Può

segnatamente essere nominato un privato, uno specialista impiegato da un

servizio sociale privato o pubblico o un curatore professionale. La

disposizione rinuncia di proposito a stabilire una gerarchia tra i diversi

gruppi di persone che entrano in considerazione per l’ufficio e che non possono

comunque essere chiaramente delimitati visto che la condizione decisiva per la

nomina di una persona è la sua idoneità (Messaggio concernente la modifica del Codice

civile svizzero, Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della

filiazione, del 28 giugno 2006, FF 2006 6391 pag. 6438).

3.3

Il criterio

dell’idoneità si valuta sia dal profilo personale che da quello delle

competenze necessarie a svolgere il mandato affidato. Come tali le competenze

vengono valutate in modo generale ma anche in relazione al mandato in questione

(CommFam, Protection de l’adulte, Häfeli, art. 400 CC N. 10). Per idoneità dal

profilo personale e delle competenze si intende un’idoneità globale che

comprende competenze relazionali, metodologiche, personali e professionali

(COPMA, Guide pratique Protection de l’adulte, N. 6.7-6.11). Le competenze

professionali del curatore devono, in particolare, permettergli di cogliere i

molteplici aspetti della problematica a cui è confrontato il beneficiario della

misura. Non sono dunque un mero accumulo di conoscenze quanto la capacità

cognitiva che permetta al curatore di effettuare l’analisi pertinente e la

critica delle situazioni, di approfondire e valutare i risultati di tale

analisi. Tramite le proprie competenze metodologiche, il curatore è atto a

trovare soluzioni concrete nella situazione specifica. La competenza sociale

richiesta al curatore gli permette di lavorare in modo professionale, mettendo

in campo competenze relazionali e capacità di gestire, mantenere e sviluppare relazioni

professionali. Infine, le competenze personali del curatore che devono essere

valutate consistono segnatamente nella capacità di investirsi pienamente, nei

limiti della propria attività professionale, a favore del beneficiario della

misura (CommFam Protecton de l’adulte, Häfeli, art. 400 CC N. 12ss).

3.4

Ai sensi dell’art. 423

CC, l’Autorità di protezione dimette il curatore se non è più idoneo ai compiti

conferitigli (n. 1) o se sussiste un altro motivo grave (n. 2).

Se il curatore cessa

di adempiere le condizioni previste all’art. 400 cpv. 1 CC per la sua nomina,

sussiste un motivo grave che ne causa la dimissione (Messaggio concernente la

modifica del Codice civile svizzero, Protezione degli adulti, diritto delle

persone e diritto della filiazione, del 28 giugno 2006, FF 2006 6391 pag. 6449).

La norma permette la

dimissione del curatore indipendentemente (e persino contro) la sua volontà:

materialmente, più che una dimissione, si tratta di una revoca o di una

destituzione (Meier, Droit de la protection de l’adulte,2016, N. 1147).

Determinante non è la colpa del curatore o l’insorgenza di un danno, bensì la

messa in pericolo astratta degli interessi della persona da proteggere (STF 5A_391/2016

del 4 ottobre 2016 consid. 5.2.1; sentenza

CDP del 1° settembre 2020, inc. 9.2020.22, consid. 2.3 ; Vogel, in: BSK

ZGB I, 6a ed. 2018, ad art. 421-424 CC n. 22 ; Langenegger, in :

Erwachsenenschutzrecht, 2a ed. 2015, ad art 421-425 CC N. 7; Meier, Droit de la

protection de l’adulte, 2016, N. 1147 nota 191; Steinauer/Fountoulakis, Droit

des personnes physiques et de la protection de l’adulte, 2014, N. 1267). I

criteri per valutare se il curatore sia ancora idoneo ai compiti conferitigli

sono gli stessi da prendere in considerazione al momento della nomina

(Langenegger, in : Erwachsenenschutzrecht, 2a ed. 2015, ad art 421-425 CC N.

7). Non tutte le inadempienze nell’espletamento del mandato giustificano

tuttavia la dimissione del curatore: la messa in pericolo degli interessi della

persona da proteggere deve infatti raggiungere un certo grado di gravità (COPMA,

Guide pratique Protection de l’adulte, N. 8.9-8.10).

Possono in particolare

essere presi in considerazioni i motivi esplicitamente evocati nel diritto

previgente, ovvero quando il curatore si rende colpevole di una grave

negligenza o di un abuso delle sue attribuzioni o commette un’azione tale da

dimostrarlo indegno della fiducia in lui riposta od è diventato insolvente

(cfr. art. 445 vCC; cfr. Vogel, in: BSK ZGB I, ad art. 421-424 CC n. 24; COPMA,

Droit de la protection de l’adulte, Guide Pratique, n. 8.10 pag. 229). Si

tratta di motivazioni legate alla fiducia verso l’amministrazione e la funzione

pubblica, come ad esempio il dovere di fedeltà e lealtà nelle relazioni di

servizio di diritto pubblico: questi motivi valgono indipendentemente dalla questione

relativa all’attitudine del mandatario di esercitare il mandato in questione

(sentenza CDP dell’11 gennaio 2022, inc. 9.2021.112, consid. 6.1).

Anche qualora l’atto

commesso dal curatore non abbia forzatamente un impatto sulla gestione del

mandato, va in ogni caso esaminato se il comportamento dello stesso possa

danneggiare la funzione pubblica e la reputazione della persona da proteggere

in misura tale da rendere non più opportuno il mantenimento del mandato (Rosch,

CommFam Protection de l’adulte, ad art. 423 CC, N. 8).

3.5

Le critiche espresse

dalla reclamante avverso lo svolgimento del mandato da parte del curatore non

sono certamente atte a giustificare una destituzione del medesimo a norma

dell’art. 423 CC. I singoli episodi evocati dalla reclamante non sono di una

rilevanza tale da dimostrare una lacuna professionale o un’incapacità

gestionale da parte di CURA 1. Inoltre, dall’incarto non emergono né

inadempienze nell’espletamento dell’incarico né concrete messe in pericolo

degli interessi delle persone da proteggere, cioè i minori, tali da

giustificare una destituzione del curatore. La mancata mediazione e il

conseguente peggioramento del rapporto tra i genitori non possono certamente

essere imputati ad un’incapacità professionale del curatore, ma piuttosto ad

una conflittualità molto intensa tra il padre e la madre. Pertanto, appare

plausibile che sia la mancanza di collaborazione della madre con il curatore ad

esacerbare la conflittualità genitoriale e a rendere vani i tentativi di mediazione.

3.6

Stante così le cose

non si intravvedono motivi per dimettere CURA 1 dal ruolo di curatore educativo

dei minori, lo stesso risultando del tutto idoneo all’espletamento delle sue

funzioni. La reclamante va invitata a collaborare con il curatore, e ciò nel

prioritario interessa dei figli. Il reclamo va pertanto respinto e la decisione

impugnata confermata.

4.

La reclamante ha

chiesto di beneficiare dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio ai

sensi dell’art. 117 CPC, applicabile su rinvio dell’art. 13 LAG, in base al

quale ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi

necessari (lett. a) e la cui domanda non appaia priva di probabilità di

successo (lett. b).

4.1

La giurisprudenza

definisce come prive di probabilità di successo le cause dove questa

probabilità è notevolmente più ridotta rispetto ai rischi di sconfitta, tanto

da non potersi definire serie. Decisivo è il quesito a sapere se una parte, che

ha i mezzi finanziari necessari, si determinerebbe ad intraprendere quella

causa in base ad una valutazione di ragionevolezza. Difatti, se una parte

decide di desistere dal processare, qualora dovesse finanziare lei stessa i

costi del processo, non deve poter presentare causa per il solo fatto che quel

processo non le costa nulla (DTF 139 III 475, consid. 2; 138 III 217, consid.

2.2.4; 133 III 614, consid. 5; Trezzini, Commentario pratico CPC, vol. 1, p.

589, N 38).

4.2

Nella fattispecie, per

i motivi di cui sopra, la reclamante non oppone alcun argomento sostanziale

avverso la decisione di primo grado, di modo che la sua iniziativa processuale

risulta immediatamente infondata. La richiesta di ammissione al beneficio

dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio della reclamante va

pertanto respinta.

4.3

A titolo abbondanziale

va rilevato che anche se la domanda della reclamante non fosse apparsa priva di

ogni probabilità di successo, essa sarebbe comunque da respingere poiché RE 1

non versa in una situazione di indigenza disponendo di una sostanza di oltre

fr. 120'000.–.

5.

Gli oneri giudiziari

seguono la soccombenza della reclamante (art. 47 e 49 LPAmm). Non si assegnano

ripetibili siccome il reclamo non è stato intimato.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

1. Il reclamo è

respinto.

2. Gli oneri del

reclamo consistenti in:

a) tassa di

giustizia fr. 400.–

b) spese fr.

100.–

fr.

500.–

sono posti a carico di RE

1. Non si assegnano ripetibili.

3. La richiesta di

ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio

di RE 1 è respinta.

4. Notificazione:

-

Comunicazione:

-

Il

presidente

La

segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le

decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95

a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72

segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è

ammissibile solo se il valore litigioso

ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge

tale importo, il ricorso in materia

civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di

importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in

materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in

materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.

116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal

caso dall'art. 115 LTF.