9.2023.109
Sostituzione del curatore educativo
9 ottobre 2023Italiano15 min
2019 la psicologa __________, su mandato dell’Autorità regionale di protezione __________
Source ti.ch
Incarto n.
9.2023.109
Lugano
9 ottobre 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di protezione del
Tribunale d'appello
Damiano
Bozzini
giudice
unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG
assistito
dalla
segretaria
Scheurich
sedente
per statuire nella causa che oppone
RE
1
patr.
da: PR 1
all’
Autorità
regionale di protezione __________,
per
quanto riguarda la sostituzione del curatore educativo;
giudicando
sul reclamo del 4 agosto 2023 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 10
luglio 2023 dall'Autorità regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto
Fatti
A. PI 1, nata il 2012, e
PI 2, nato il 2018, entrambi domiciliati a __________, sono figli di RE 1 e PI
3.
B. Con perizia 7 giugno
2019 la psicologa __________, su mandato dell’Autorità regionale di protezione __________
(in seguito: Autorità di protezione), ha consigliato l’istituzione di una
curatela educativa professionale ai sensi dell’art. 308 CC a favore dei minori,
“che possa effettuare un controllo educativo e delle dinamiche familiari, e
nella quale il curatore può fungere da mediatore che favorisce la lettura delle
situazioni e la comunicazione dei bisogni tra i coniugi”.
C. RE 1 e PI 3 vivono
separati dal 2020. L’Autorità parentale è esercitata congiuntamente, mentre la
custodia dei figli è stata affidata alla madre.
D. Con decisione 17
settembre 2021 il Pretore aggiunto della Pretura del distretto di __________ ha
istituito una curatela educativa ai sensi dell’art. 308 CC in favore di PI 1.
E. Con decisione 2
novembre 2021 l’Autorità di protezione ha nominato quale curatore educativo CURA
1, domiciliato a __________, con il compito di mediare tra i genitori nello
scambio delle informazioni relative ai figli e di redigere un calendario dei
diritti di vista a favore del padre, secondo le indicazioni predisposte dalla
Pretura.
F. Con istanza 15/16
febbraio 2023 RE 1 ha chiesto la sostituzione del curatore educativo “a
causa di un’insanabile mancanza di fiducia nei suoi confronti”. L’approccio
del curatore sarebbe inadeguato e non risponderebbe alle concrete necessità dei
figli e dei genitori. Sarebbe quindi necessario predisporre l’intervento di un
curatore con una formazione in psicologia e conoscenze di mediazione.
G. Con osservazioni 7
aprile 2023 CURA 1 ha risposto alle critiche dell’istante, rilevando come “l’asserita
mancanza di fiducia da parte della madre sia legata alle sue richieste di imporre/obbligare
il padre a fare tutto quanto in ordine alla volontà della stessa, in
considerazione del fatto che solo lei svolgerebbe un lavoro impegnativo, solo
lei si occuperebbe dei problemi si salute di PI 2 e solo lei sarebbe in grado
di occuparsi del figlio ciò che, dal punto di vista oggettivo, non corrisponde
alla situazione fattuale”.
H. Con osservazioni
26/27 aprile 2023 PI 3 ha contestato integralmente i contenuti dell’istanza di
sostituzione del curatore, chiedendo il suo respingimento. Anche secondo il
padre le asserite incomprensioni non possono che essere ricondotte alla
mancanza di collaborazione della madre.
I. Con decisione 10
luglio 2023 l’Autorità di protezione ha respinto l’istanza 15/16 febbraio 2023
tesa alla sostituzione di CURA 1 quale curatore educativo. La madre si è
limitata a sollevare generiche lamentele che non possono essere qualificate di
inadempienze atte a giustificare la sostituzione del curatore. Sulla base degli
atti è possibile ritenere che all’origine dell’asserita insanabile mancanza di
fiducia maturata da RE 1 nei confronti del curatore non vi siano suoi
comportamenti inadeguati bensì la difficoltà della madre a collaborare con il curatore
per il bene dei figli.
J. Con reclamo 4 agosto
2023 RE 1 è insorta
contro la suddetta decisione chiedendo il suo
annullamento e la nomina da parte dell’Autorità di protezione di un nuovo
curatore educativo in favore dei figli, che disponga di competenze specifiche
in materia di mediazione.
Considerato
in diritto
Considerandi
1.
Le decisioni delle
Autorità regionali di protezione concernenti minorenni sono impugnabili
mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, nella
composizione di un giudice unico (art. 450 CC in relazione agli art. 314 cpv. 1
e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione e la procedura
in materia di protezione del minore e dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7
LOG). Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli
art. 450 segg. CC occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla
procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni
connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa (art.
99.
LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012
concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria,
alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).
2.
Nel suo
apprezzamento, l'Autorità – in virtù del principio inquisitorio illimitato che
governa il diritto di filiazione – non è vincolata né alle dichiarazioni delle
parti né alle prove da loro fornite (DTF 130 III 734, consid. 2.2.2-2.2.3; 129
III 417, consid. 2.1.1.-2.1.2; 128 III 411, consid. 3.2.1; 122 III 408, consid.
3d).
Il citato principio vale
anche per la regolamentazione delle relazioni personali (sentenze del Tribunale
federale 5A_69/2011 del 27 febbraio 2012 consid. 2.3; 5C.58/2004 del 14 giugno
2004.
consid. 2.1.2).
Esso impone all’autorità
di chiarire i fatti e prendere in considerazione d’ufficio tutti gli elementi
che possono essere importanti per rendere una decisione conforme al bene del
minore. L’Autorità può istruire la fattispecie secondo il proprio
apprezzamento, amministrando finanche le prove in modo inabituale (BSK ZPO,
Mazan/Steck, ad art. 296 CPC; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6° ed.,
2019, nota 1764 pag. 492; sentenza del Tribunale federale 5A_991/2015 del 29
settembre 2016, consid. 6.2, non pubblicato al DTF 142 III 612), sollecitare
rapporti, di propria iniziativa, anche se tale modo di procedere non è previsto
dal diritto di procedura cantonale (FamKomm Erwachsenenschutz, Steck, art. 446 CC
n. 11; DTF 128 III 411, consid. 3.2.1). Questo principio non dispensa tuttavia
le parti dal dovere di collaborare attivamente alla procedura e di esporre le
proprie tesi (sentenza del Tribunale federale 5A_69/2011 del 27 febbraio 2012,
consid. 2.3).
3.
Con il suo gravame, RE
1.
censura l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente
rilevanti da parte dell’Autorità di protezione (art. 450a cpv. 2 n. 2 CC) e
chiede l’annullamento della decisione impugnata.
3.1
La reclamante
rimprovera al curatore di non aver adempiuto al suo compito, ovvero di mediare
tra i genitori nello scambio delle informazioni relative ai figli e di redigere
un calendario dei diritti di vista a favore del padre. Inoltre, la sua nomina
presupponeva un intervento di mediazione atto a migliorare i rapporti
genitoriali nell’esclusivo bene dei figli. Tuttavia, su stessa ammissione del
curatore, la relazione tra i genitori sarebbe invece in progressivo
peggioramento, ciò che potrebbe avere delle ripercussioni negative sull’equilibrio
psico-fisico ed emotivo dei minori e di conseguenza metterne in pericolo gli
interessi. A mente della reclamante, queste critiche dimostrerebbero “una
lacuna professionale o un’incapacità gestionale” da parte di CURA 1 e
sarebbero pertanto atte a giustificare una destituzione del medesimo quale
curatore educativo a norma dell’art. 423 CC.
Al contrario,
l’Autorità di protezione avrebbe stabilito, senza basarsi su elementi oggettivi
né perlomeno specificando su quali elementi si stesse basando per maturare tale
conclusione, che all’origine dell’asserita insanabile mancanza di fiducia
maturata da RE 1 nei confronti del curatore non vi siano suoi comportamenti
inadeguati bensì la difficoltà della madre a collaborare con il curatore per il
bene dei figli.
3.2
Giusta gli art. 400 ss
CC, che trovano applicazione per analogia in ambito della protezione dei minori
(STF 5A_869/2015 del 18 marzo 2016 consid. 2.2.1), la designazione del curatore
è di competenza dell’Autorità di protezione. Ai sensi dell’art. 400 cpv. 1 CC
l’Autorità di protezione nomina quale curatore una persona fisica che sia
idonea, dal profilo personale e delle competenze, ad adempiere i compiti
previsti, che disponga del tempo necessario e svolga personalmente i suoi
compiti. In circostanze particolari possono essere nominati più curatori. Può
segnatamente essere nominato un privato, uno specialista impiegato da un
servizio sociale privato o pubblico o un curatore professionale. La
disposizione rinuncia di proposito a stabilire una gerarchia tra i diversi
gruppi di persone che entrano in considerazione per l’ufficio e che non possono
comunque essere chiaramente delimitati visto che la condizione decisiva per la
nomina di una persona è la sua idoneità (Messaggio concernente la modifica del Codice
civile svizzero, Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della
filiazione, del 28 giugno 2006, FF 2006 6391 pag. 6438).
3.3
Il criterio
dell’idoneità si valuta sia dal profilo personale che da quello delle
competenze necessarie a svolgere il mandato affidato. Come tali le competenze
vengono valutate in modo generale ma anche in relazione al mandato in questione
(CommFam, Protection de l’adulte, Häfeli, art. 400 CC N. 10). Per idoneità dal
profilo personale e delle competenze si intende un’idoneità globale che
comprende competenze relazionali, metodologiche, personali e professionali
(COPMA, Guide pratique Protection de l’adulte, N. 6.7-6.11). Le competenze
professionali del curatore devono, in particolare, permettergli di cogliere i
molteplici aspetti della problematica a cui è confrontato il beneficiario della
misura. Non sono dunque un mero accumulo di conoscenze quanto la capacità
cognitiva che permetta al curatore di effettuare l’analisi pertinente e la
critica delle situazioni, di approfondire e valutare i risultati di tale
analisi. Tramite le proprie competenze metodologiche, il curatore è atto a
trovare soluzioni concrete nella situazione specifica. La competenza sociale
richiesta al curatore gli permette di lavorare in modo professionale, mettendo
in campo competenze relazionali e capacità di gestire, mantenere e sviluppare relazioni
professionali. Infine, le competenze personali del curatore che devono essere
valutate consistono segnatamente nella capacità di investirsi pienamente, nei
limiti della propria attività professionale, a favore del beneficiario della
misura (CommFam Protecton de l’adulte, Häfeli, art. 400 CC N. 12ss).
3.4
Ai sensi dell’art. 423
CC, l’Autorità di protezione dimette il curatore se non è più idoneo ai compiti
conferitigli (n. 1) o se sussiste un altro motivo grave (n. 2).
Se il curatore cessa
di adempiere le condizioni previste all’art. 400 cpv. 1 CC per la sua nomina,
sussiste un motivo grave che ne causa la dimissione (Messaggio concernente la
modifica del Codice civile svizzero, Protezione degli adulti, diritto delle
persone e diritto della filiazione, del 28 giugno 2006, FF 2006 6391 pag. 6449).
La norma permette la
dimissione del curatore indipendentemente (e persino contro) la sua volontà:
materialmente, più che una dimissione, si tratta di una revoca o di una
destituzione (Meier, Droit de la protection de l’adulte,2016, N. 1147).
Determinante non è la colpa del curatore o l’insorgenza di un danno, bensì la
messa in pericolo astratta degli interessi della persona da proteggere (STF 5A_391/2016
del 4 ottobre 2016 consid. 5.2.1; sentenza
CDP del 1° settembre 2020, inc. 9.2020.22, consid. 2.3 ; Vogel, in: BSK
ZGB I, 6a ed. 2018, ad art. 421-424 CC n. 22 ; Langenegger, in :
Erwachsenenschutzrecht, 2a ed. 2015, ad art 421-425 CC N. 7; Meier, Droit de la
protection de l’adulte, 2016, N. 1147 nota 191; Steinauer/Fountoulakis, Droit
des personnes physiques et de la protection de l’adulte, 2014, N. 1267). I
criteri per valutare se il curatore sia ancora idoneo ai compiti conferitigli
sono gli stessi da prendere in considerazione al momento della nomina
(Langenegger, in : Erwachsenenschutzrecht, 2a ed. 2015, ad art 421-425 CC N.
7). Non tutte le inadempienze nell’espletamento del mandato giustificano
tuttavia la dimissione del curatore: la messa in pericolo degli interessi della
persona da proteggere deve infatti raggiungere un certo grado di gravità (COPMA,
Guide pratique Protection de l’adulte, N. 8.9-8.10).
Possono in particolare
essere presi in considerazioni i motivi esplicitamente evocati nel diritto
previgente, ovvero quando il curatore si rende colpevole di una grave
negligenza o di un abuso delle sue attribuzioni o commette un’azione tale da
dimostrarlo indegno della fiducia in lui riposta od è diventato insolvente
(cfr. art. 445 vCC; cfr. Vogel, in: BSK ZGB I, ad art. 421-424 CC n. 24; COPMA,
Droit de la protection de l’adulte, Guide Pratique, n. 8.10 pag. 229). Si
tratta di motivazioni legate alla fiducia verso l’amministrazione e la funzione
pubblica, come ad esempio il dovere di fedeltà e lealtà nelle relazioni di
servizio di diritto pubblico: questi motivi valgono indipendentemente dalla questione
relativa all’attitudine del mandatario di esercitare il mandato in questione
(sentenza CDP dell’11 gennaio 2022, inc. 9.2021.112, consid. 6.1).
Anche qualora l’atto
commesso dal curatore non abbia forzatamente un impatto sulla gestione del
mandato, va in ogni caso esaminato se il comportamento dello stesso possa
danneggiare la funzione pubblica e la reputazione della persona da proteggere
in misura tale da rendere non più opportuno il mantenimento del mandato (Rosch,
CommFam Protection de l’adulte, ad art. 423 CC, N. 8).
3.5
Le critiche espresse
dalla reclamante avverso lo svolgimento del mandato da parte del curatore non
sono certamente atte a giustificare una destituzione del medesimo a norma
dell’art. 423 CC. I singoli episodi evocati dalla reclamante non sono di una
rilevanza tale da dimostrare una lacuna professionale o un’incapacità
gestionale da parte di CURA 1. Inoltre, dall’incarto non emergono né
inadempienze nell’espletamento dell’incarico né concrete messe in pericolo
degli interessi delle persone da proteggere, cioè i minori, tali da
giustificare una destituzione del curatore. La mancata mediazione e il
conseguente peggioramento del rapporto tra i genitori non possono certamente
essere imputati ad un’incapacità professionale del curatore, ma piuttosto ad
una conflittualità molto intensa tra il padre e la madre. Pertanto, appare
plausibile che sia la mancanza di collaborazione della madre con il curatore ad
esacerbare la conflittualità genitoriale e a rendere vani i tentativi di mediazione.
3.6
Stante così le cose
non si intravvedono motivi per dimettere CURA 1 dal ruolo di curatore educativo
dei minori, lo stesso risultando del tutto idoneo all’espletamento delle sue
funzioni. La reclamante va invitata a collaborare con il curatore, e ciò nel
prioritario interessa dei figli. Il reclamo va pertanto respinto e la decisione
impugnata confermata.
4.
La reclamante ha
chiesto di beneficiare dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio ai
sensi dell’art. 117 CPC, applicabile su rinvio dell’art. 13 LAG, in base al
quale ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi
necessari (lett. a) e la cui domanda non appaia priva di probabilità di
successo (lett. b).
4.1
La giurisprudenza
definisce come prive di probabilità di successo le cause dove questa
probabilità è notevolmente più ridotta rispetto ai rischi di sconfitta, tanto
da non potersi definire serie. Decisivo è il quesito a sapere se una parte, che
ha i mezzi finanziari necessari, si determinerebbe ad intraprendere quella
causa in base ad una valutazione di ragionevolezza. Difatti, se una parte
decide di desistere dal processare, qualora dovesse finanziare lei stessa i
costi del processo, non deve poter presentare causa per il solo fatto che quel
processo non le costa nulla (DTF 139 III 475, consid. 2; 138 III 217, consid.
2.2.4; 133 III 614, consid. 5; Trezzini, Commentario pratico CPC, vol. 1, p.
589, N 38).
4.2
Nella fattispecie, per
i motivi di cui sopra, la reclamante non oppone alcun argomento sostanziale
avverso la decisione di primo grado, di modo che la sua iniziativa processuale
risulta immediatamente infondata. La richiesta di ammissione al beneficio
dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio della reclamante va
pertanto respinta.
4.3
A titolo abbondanziale
va rilevato che anche se la domanda della reclamante non fosse apparsa priva di
ogni probabilità di successo, essa sarebbe comunque da respingere poiché RE 1
non versa in una situazione di indigenza disponendo di una sostanza di oltre
fr. 120'000.–.
5.
Gli oneri giudiziari
seguono la soccombenza della reclamante (art. 47 e 49 LPAmm). Non si assegnano
ripetibili siccome il reclamo non è stato intimato.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. Il reclamo è
respinto.
2. Gli oneri del
reclamo consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 400.–
b) spese fr.
100.–
fr.
500.–
sono posti a carico di RE
1. Non si assegnano ripetibili.
3. La richiesta di
ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio
di RE 1 è respinta.
4. Notificazione:
-
Comunicazione:
-
Il
presidente
La
segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95
a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72
segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è
ammissibile solo se il valore litigioso
ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge
tale importo, il ricorso in materia
civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di
importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in
materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in
materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.
116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal
caso dall'art. 115 LTF.