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Decisione

9.2023.11

Reclamo contro l'autorizzazione ad accedere all'abitazione

24 aprile 2023Italiano9 min

designato __________, in sostituzione di CURA 1. Quest’ultimo, attivo quale collaboratore

Source ti.ch

Incarto n.

9.2023.11

Lugano

24 aprile 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il presidente della Camera di protezione del

Tribunale d’appello

Damiano

Bozzini

giudice

unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG

assistito

dalla

vicecancelliera

Villa

sedente

per statuire nella causa che oppone

RE

1

all’

Autorità

regionale di protezione __________,

per

quanto riguarda l’autorizzazione del curatore ad accedere all’a­bitazione dell’interessata

giudicando

sul reclamo del 23 gennaio 2023 presentato da RE 1 contro la decisione emessa

il 16 gennaio 2023 dall’Autorità regionale di protezione __________;

letti ed esaminati gli atti,

ritenuto

in fatto

Fatti

A. Da alcuni anni le

Autorità regionali di protezione (prima la sede di __________, in seguito

quella di __________) si stanno occupando della situazione personale di RE 1

(1944).

B. Con decisione 14

agosto 2013 l’allora competente Autorità regionale di protezione __________

aveva istituito in favore di RE 1 una curatela di rappresentanza con

amministrazione dei beni (art. 394 e 395 CC). Quale curatore era stato

designato __________, in sostituzione di CURA 1. Quest’ultimo, attivo quale collaboratore

del Servizio dell’Accompagnamento sociale della Città di __________, è

nuovamente subentrato nel ruolo di curatore a partire dal 1° luglio 2016.

C. Nell’ambito della sua

funzione, in occasione di un sopralluogo presso l’abitazione di RE 1, CURA 1 ha

constatato “una situazione di accumulo preoccupante” nell’appartamento. Egli

ha in particolare osservato come la camera da letto fosse inaccessibile e il

terrazzo completamente ostruito da scatole e oggetti. Memore delle simili

situazioni di accumulo patologico riscontrate presso le precedenti abitazioni –

divenute invivibili – e data la mancanza di collaborazione dell’interessata,

con scritto del 2 dicembre 2022 il curatore ha pertanto chiesto all’Autorità regionale

di protezione __________ (in seguito: “Autorità di protezione” o “Autorità”) di

ottenere l’autorizzazione ad intervenire con una ditta specializzata “in

modo da riportare l’appartamento in uno stato di decoro”. Egli ha altresì comunicato

di essersi attivato con la figlia di RE 1 affinché le visite a domicilio da

parte del nipote venissero interrotte finché l’appartamento non fosse stato

ripristinato.

D. Invitata dall’Autorità

di protezione a presentare le proprie osservazioni in merito allo scritto del

curatore, RE 1 è rimasta silente.

E. Con decisione del 16

gennaio 2023 l’Autorità di protezione ha autorizzato il curatore CURA 1 ad

accedere all’abitazione di RE 1 in via __________ a __________, nonché a

procedere allo sgombero e alla pulizia della medesima, con tutti gli atti utili

e necessari, anche mediante ditte specializzate.

F. Contro la decisione

appena citata, il 23 gennaio 2023 RE 1 ha presentato “opposizione” (recte:

reclamo) davanti a questa Camera chiedendo che le venga concesso un termine di

tre mesi “per sistemare le cose”.

G. Con osservazioni del

14 febbraio 2023, il curatore ha rimarcato che la necessità della sua richiesta

all’Autorità di protezione era dovuta alla mancata collaborazione da parte dell’interessata

la quale, nonostante le innumerevoli rassicurazioni verbali, non ha mai dato

seguito ai suoi inviti di accettare gli aiuti per ripristinare l’ordine. Egli

ha inoltre ricordato che simili situazioni “di grave accumulo” si erano

già verificate in passato, precludendo a RE 1 di vivere in un ambiente

decoroso.

H. Con osservazioni del

7 marzo 2023 l’Autorità di protezione ha confermato la propria decisione,

precisando che RE 1 non ha preso posizione – pur essendone venuta a conoscenza

– sulla segnalazione del 2 dicembre 2022 di CURA 1, e questo nonostante le sia

stato dato più tempo rispetto a quello impartitole. Visto il mancato riscontro

da parte dell’interessata e onde evitare un ulteriore degrado dell’appartamento,

l’Autorità ha quindi concesso l’autorizzazione richiesta dal curatore al fine

di garantire alla reclamante un’abitazione vivibile e ordinata, e ciò a tutela

del suo benessere e della sua salute.

I. Adducendo che nello

stabile in cui vive sono appena iniziati i lavori per la sostituzione dell’ascensore

– che a suo dire sarebbero terminati il 21 aprile 2023 – con replica del 17

marzo 2023 RE 1 chiede che il termine dello sgombero le sia fissato dopo 15

giorni da tale data. Asserisce di essersi nel frattempo “attivata per l’affitto

di un deposito con il benestare del curatore” e di aver iniziato, grazie a

due infermiere che l’aiutano anche a “tenere un grado di pulizia e igiene

adeguato”, a ricercare e a separare i pochi oggetti cui è affettivamente

legata.

Considerato

in diritto

Considerandi

1.

Le

decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del

Tribunale di appello, nella composizione di un giudice unico (art. 450 CC; art.

2.

cpv. 2 della Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di

protezione del minore e dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7 LOG). Riguardo

alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC

occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura

amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il

diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio

del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della

LTut, pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto

processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).

2.

Con la

decisione impugnata, ai sensi dell’art. 391 cpv. 3 CC l’Auto­rità

di protezione ha – come visto – autorizzato il curatore di RE 1 ad accedere all’abitazione

di quest’ultima per procedere allo sgombero e alla pulizia dell’appartamento, facendo

capo a tutti i mezzi necessari, anche tramite ditte specializzate. L’Autorità

ha motivato la necessità di tale misura con riferimento a quanto indicato dal

curatore nella segnalazione del 2 dicembre 2022, quindi alle precedenti

situazioni “di accumulo patologico da parte dell’interessata, che comportavano

l’invivibilità degli appartamenti”, allo stato di degrado in cui versano

gli oggetti e i locali della sua attuale abitazione, nonché alla mancanza di

collaborazione da parte di RE 1. Nella replica l’Autorità di protezione ha

inoltre rimarcato che tale provvedimento è stato preso nell’interesse della curatelata,

“per garantirle un’abitazione vivibile e ordinata” al fine di tutelare

il suo benessere e la sua salute, giacché da quanto riferito dal curatore non è

neppure chiaro dove essa dorma, la sua camera da letto risultando

inaccessibile.

3.

Con il proprio

reclamo RE 1 si dichiara “alquanto perplessa” della decisione presa dall’Autorità

di protezione, lasciando intendere che il curatore non le avrebbe mai detto le

proprie impressioni sul suo appartamento. Anzi, sostiene che col suo consenso essa

ha potuto sistemare le proprie cose – allora depositate in magazzino – sul

balcone, ma che per motivi anagrafici e di salute non è riuscita a selezionare

ciò che veramente le serviva per potersi così disfare del superfluo. Chiede al

proposito che le vengano concessi tre mesi per terminare il suo lavoro, allo

scadere dei quali il curatore potrà controllare quanto da lei svolto. Ritiene che

l’intrusione in casa sua da parte di una ditta specializzata costituisce una “violenza

e un abuso di diritto” ch’essa non può accettare.

4.

L’art. 391 cpv. 3 CC

prevede la possibilità, per il curatore, di aprire la corrispondenza o accedere

all’abitazione dell’interessato senza il suo consenso soltanto se l’Autorità di

protezione degli adulti gliene ha espressamente conferito il potere.

4.1

Nel caso in esame, sulla

scorta degli elementi agli atti – in particolare sulla segnalazione del 2

dicembre 2022 trasmessa dal curatore CURA 1 all’Autorità di protezione – e

tenuto conto del fatto, non contestato dalla reclamante, che in passato vi

erano state situazioni di accumulo patologico tali da rendere invivibili i

precedenti appartamenti occupati dall’interessata, la misura emanata nei

confronti della reclamante appare d’acchito idonea a proteggere la sua salute,

il suo benessere e i suoi bisogni. Ai sensi della norma appena citata, l’Autorità

di protezione era pertanto legittimata ad autorizzare il curatore ad accedere all’abitazione

della reclamante.

4.2

Non può ad ogni modo essere

messo in discussione che RE 1 necessiti di aiuto per sistemare e liberare la sua

abitazione. Come già rilevato dall’Autorità di protezione nelle proprie

osservazioni, è d’altronde lei stessa a riconoscere, col proprio reclamo, la

presenza di scatole e oggetti da selezionare e quindi la necessità di

riordinare il proprio luogo di dimora momentaneamente inadeguato per

l’eccessivo accumulo. Ciò detto, la richiesta di concessione di un termine di

tre mesi per “sistemare le cose” formulata da RE 1 in coda al suo

gravame oltre che irricevibile appare superato dagli eventi, già solo per il

fatto che dal contenuto della replica, trasmessa a questa Camera a distanza di

quasi due mesi dal reclamo, si evince che nel frattempo nulla è stato

intrapreso per sgomberare l’abitazione al fine di renderla più vivibile. Né

risultano d’altronde indizi che potrebbero portare a credere il contrario.

Anzi, la reclamante adduce nuove giustificazioni – come i lavori per la

sostituzione dell’ascensore all’interno dello stabile in cui vive – per

ulteriormente procrastinare la messa in atto del suo intento. Sennonché,

proprio per il suo bene, l’intervento da parte del curatore e di un’eventuale

ditta specializzata non può essere ulteriormente rinviato.

5.

In definitiva, in un

simile contesto la decisione dell’Autorità di protezione resiste alle critiche

della reclamante, in quanto risponde adeguatamente ad un suo bisogno di

protezione attuale e concreto. Il reclamo va di conseguenza respinto.

6.

Gli

oneri del presente giudizio seguirebbero il principio della soccombenza, ma

viste le circostanze, si rinuncia all’addebito di tasse e spese processuali.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

1. Il

reclamo è respinto.

2. Non

si prelevano né spese né tasse di giustizia.

3. Notificazione:

-

Comunicazione:

-

-

Il

presidente

La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le

decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95

a 98 LTF entro il termine stabilito dall’art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72

segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è

ammissibile solo se il valore litigioso

ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge

tale importo, il ricorso in materia

civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di

importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata dall’art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in

materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in

materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art.

116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal

caso dall’art. 115 LTF.