9.2023.11
Reclamo contro l'autorizzazione ad accedere all'abitazione
24 aprile 2023Italiano9 min
designato __________, in sostituzione di CURA 1. Quest’ultimo, attivo quale collaboratore
Source ti.ch
Incarto n.
9.2023.11
Lugano
24 aprile 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di protezione del
Tribunale d’appello
Damiano
Bozzini
giudice
unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG
assistito
dalla
vicecancelliera
Villa
sedente
per statuire nella causa che oppone
RE
1
all’
Autorità
regionale di protezione __________,
per
quanto riguarda l’autorizzazione del curatore ad accedere all’abitazione dell’interessata
giudicando
sul reclamo del 23 gennaio 2023 presentato da RE 1 contro la decisione emessa
il 16 gennaio 2023 dall’Autorità regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto
Fatti
A. Da alcuni anni le
Autorità regionali di protezione (prima la sede di __________, in seguito
quella di __________) si stanno occupando della situazione personale di RE 1
(1944).
B. Con decisione 14
agosto 2013 l’allora competente Autorità regionale di protezione __________
aveva istituito in favore di RE 1 una curatela di rappresentanza con
amministrazione dei beni (art. 394 e 395 CC). Quale curatore era stato
designato __________, in sostituzione di CURA 1. Quest’ultimo, attivo quale collaboratore
del Servizio dell’Accompagnamento sociale della Città di __________, è
nuovamente subentrato nel ruolo di curatore a partire dal 1° luglio 2016.
C. Nell’ambito della sua
funzione, in occasione di un sopralluogo presso l’abitazione di RE 1, CURA 1 ha
constatato “una situazione di accumulo preoccupante” nell’appartamento. Egli
ha in particolare osservato come la camera da letto fosse inaccessibile e il
terrazzo completamente ostruito da scatole e oggetti. Memore delle simili
situazioni di accumulo patologico riscontrate presso le precedenti abitazioni –
divenute invivibili – e data la mancanza di collaborazione dell’interessata,
con scritto del 2 dicembre 2022 il curatore ha pertanto chiesto all’Autorità regionale
di protezione __________ (in seguito: “Autorità di protezione” o “Autorità”) di
ottenere l’autorizzazione ad intervenire con una ditta specializzata “in
modo da riportare l’appartamento in uno stato di decoro”. Egli ha altresì comunicato
di essersi attivato con la figlia di RE 1 affinché le visite a domicilio da
parte del nipote venissero interrotte finché l’appartamento non fosse stato
ripristinato.
D. Invitata dall’Autorità
di protezione a presentare le proprie osservazioni in merito allo scritto del
curatore, RE 1 è rimasta silente.
E. Con decisione del 16
gennaio 2023 l’Autorità di protezione ha autorizzato il curatore CURA 1 ad
accedere all’abitazione di RE 1 in via __________ a __________, nonché a
procedere allo sgombero e alla pulizia della medesima, con tutti gli atti utili
e necessari, anche mediante ditte specializzate.
F. Contro la decisione
appena citata, il 23 gennaio 2023 RE 1 ha presentato “opposizione” (recte:
reclamo) davanti a questa Camera chiedendo che le venga concesso un termine di
tre mesi “per sistemare le cose”.
G. Con osservazioni del
14 febbraio 2023, il curatore ha rimarcato che la necessità della sua richiesta
all’Autorità di protezione era dovuta alla mancata collaborazione da parte dell’interessata
la quale, nonostante le innumerevoli rassicurazioni verbali, non ha mai dato
seguito ai suoi inviti di accettare gli aiuti per ripristinare l’ordine. Egli
ha inoltre ricordato che simili situazioni “di grave accumulo” si erano
già verificate in passato, precludendo a RE 1 di vivere in un ambiente
decoroso.
H. Con osservazioni del
7 marzo 2023 l’Autorità di protezione ha confermato la propria decisione,
precisando che RE 1 non ha preso posizione – pur essendone venuta a conoscenza
– sulla segnalazione del 2 dicembre 2022 di CURA 1, e questo nonostante le sia
stato dato più tempo rispetto a quello impartitole. Visto il mancato riscontro
da parte dell’interessata e onde evitare un ulteriore degrado dell’appartamento,
l’Autorità ha quindi concesso l’autorizzazione richiesta dal curatore al fine
di garantire alla reclamante un’abitazione vivibile e ordinata, e ciò a tutela
del suo benessere e della sua salute.
I. Adducendo che nello
stabile in cui vive sono appena iniziati i lavori per la sostituzione dell’ascensore
– che a suo dire sarebbero terminati il 21 aprile 2023 – con replica del 17
marzo 2023 RE 1 chiede che il termine dello sgombero le sia fissato dopo 15
giorni da tale data. Asserisce di essersi nel frattempo “attivata per l’affitto
di un deposito con il benestare del curatore” e di aver iniziato, grazie a
due infermiere che l’aiutano anche a “tenere un grado di pulizia e igiene
adeguato”, a ricercare e a separare i pochi oggetti cui è affettivamente
legata.
Considerato
in diritto
Considerandi
1.
Le
decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del
Tribunale di appello, nella composizione di un giudice unico (art. 450 CC; art.
2.
cpv. 2 della Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di
protezione del minore e dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7 LOG). Riguardo
alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC
occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura
amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il
diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio
del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della
LTut, pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto
processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).
2.
Con la
decisione impugnata, ai sensi dell’art. 391 cpv. 3 CC l’Autorità
di protezione ha – come visto – autorizzato il curatore di RE 1 ad accedere all’abitazione
di quest’ultima per procedere allo sgombero e alla pulizia dell’appartamento, facendo
capo a tutti i mezzi necessari, anche tramite ditte specializzate. L’Autorità
ha motivato la necessità di tale misura con riferimento a quanto indicato dal
curatore nella segnalazione del 2 dicembre 2022, quindi alle precedenti
situazioni “di accumulo patologico da parte dell’interessata, che comportavano
l’invivibilità degli appartamenti”, allo stato di degrado in cui versano
gli oggetti e i locali della sua attuale abitazione, nonché alla mancanza di
collaborazione da parte di RE 1. Nella replica l’Autorità di protezione ha
inoltre rimarcato che tale provvedimento è stato preso nell’interesse della curatelata,
“per garantirle un’abitazione vivibile e ordinata” al fine di tutelare
il suo benessere e la sua salute, giacché da quanto riferito dal curatore non è
neppure chiaro dove essa dorma, la sua camera da letto risultando
inaccessibile.
3.
Con il proprio
reclamo RE 1 si dichiara “alquanto perplessa” della decisione presa dall’Autorità
di protezione, lasciando intendere che il curatore non le avrebbe mai detto le
proprie impressioni sul suo appartamento. Anzi, sostiene che col suo consenso essa
ha potuto sistemare le proprie cose – allora depositate in magazzino – sul
balcone, ma che per motivi anagrafici e di salute non è riuscita a selezionare
ciò che veramente le serviva per potersi così disfare del superfluo. Chiede al
proposito che le vengano concessi tre mesi per terminare il suo lavoro, allo
scadere dei quali il curatore potrà controllare quanto da lei svolto. Ritiene che
l’intrusione in casa sua da parte di una ditta specializzata costituisce una “violenza
e un abuso di diritto” ch’essa non può accettare.
4.
L’art. 391 cpv. 3 CC
prevede la possibilità, per il curatore, di aprire la corrispondenza o accedere
all’abitazione dell’interessato senza il suo consenso soltanto se l’Autorità di
protezione degli adulti gliene ha espressamente conferito il potere.
4.1
Nel caso in esame, sulla
scorta degli elementi agli atti – in particolare sulla segnalazione del 2
dicembre 2022 trasmessa dal curatore CURA 1 all’Autorità di protezione – e
tenuto conto del fatto, non contestato dalla reclamante, che in passato vi
erano state situazioni di accumulo patologico tali da rendere invivibili i
precedenti appartamenti occupati dall’interessata, la misura emanata nei
confronti della reclamante appare d’acchito idonea a proteggere la sua salute,
il suo benessere e i suoi bisogni. Ai sensi della norma appena citata, l’Autorità
di protezione era pertanto legittimata ad autorizzare il curatore ad accedere all’abitazione
della reclamante.
4.2
Non può ad ogni modo essere
messo in discussione che RE 1 necessiti di aiuto per sistemare e liberare la sua
abitazione. Come già rilevato dall’Autorità di protezione nelle proprie
osservazioni, è d’altronde lei stessa a riconoscere, col proprio reclamo, la
presenza di scatole e oggetti da selezionare e quindi la necessità di
riordinare il proprio luogo di dimora momentaneamente inadeguato per
l’eccessivo accumulo. Ciò detto, la richiesta di concessione di un termine di
tre mesi per “sistemare le cose” formulata da RE 1 in coda al suo
gravame oltre che irricevibile appare superato dagli eventi, già solo per il
fatto che dal contenuto della replica, trasmessa a questa Camera a distanza di
quasi due mesi dal reclamo, si evince che nel frattempo nulla è stato
intrapreso per sgomberare l’abitazione al fine di renderla più vivibile. Né
risultano d’altronde indizi che potrebbero portare a credere il contrario.
Anzi, la reclamante adduce nuove giustificazioni – come i lavori per la
sostituzione dell’ascensore all’interno dello stabile in cui vive – per
ulteriormente procrastinare la messa in atto del suo intento. Sennonché,
proprio per il suo bene, l’intervento da parte del curatore e di un’eventuale
ditta specializzata non può essere ulteriormente rinviato.
5.
In definitiva, in un
simile contesto la decisione dell’Autorità di protezione resiste alle critiche
della reclamante, in quanto risponde adeguatamente ad un suo bisogno di
protezione attuale e concreto. Il reclamo va di conseguenza respinto.
6.
Gli
oneri del presente giudizio seguirebbero il principio della soccombenza, ma
viste le circostanze, si rinuncia all’addebito di tasse e spese processuali.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. Il
reclamo è respinto.
2. Non
si prelevano né spese né tasse di giustizia.
3. Notificazione:
-
Comunicazione:
-
-
Il
presidente
La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95
a 98 LTF entro il termine stabilito dall’art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72
segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è
ammissibile solo se il valore litigioso
ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge
tale importo, il ricorso in materia
civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di
importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata dall’art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in
materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in
materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art.
116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal
caso dall’art. 115 LTF.