9.2023.114
Diniego di autorizzazione alla scelta di una formazione scolastica all'estero
13 marzo 2024Italiano25 min
personali tra padre e figlia, con decisione 17 giugno 2013 l’allora competente Autorità
Source ti.ch
Incarto n.
9.2023.114
Lugano
13 marzo 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di protezione del
Tribunale d'appello
Damiano
Bozzini
giudice
unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG
assistito
dalla
cancelliera
Perucconi-Bernasconi
sedente
per statuire nella causa che oppone
RE
1
patr.
da: PR 1
all’
Autorità
regionale di protezione __________,
e
a
PI
2
patr.
da: PR 2
per
quanto riguarda l’autorizzazione al progetto educativo e a trasferire il
luogo di dimora della figlia PI 1
giudicando
sul reclamo del 16 agosto 2023 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il
14 luglio 2023 dall'Autorità regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto
Fatti
A. PI 1 (2008) è nata
dalla relazione tra RE 1 e PI 2. I genitori sono separati dal 1 luglio 2011. Le
Autorità di protezione si sono occupate della minore sin dal momento della
separazione, al fine di stipulare una convenzione di mantenimento e per il
diritto alle relazioni personali. Con decisione 28 novembre 2012 il Pretore
aggiunto __________ ha omologato un accordo sul mantenimento della figlia da
parte del padre.
B. In considerazione di
un’importante conflittualità tra i genitori relativamente alle relazioni
personali tra padre e figlia, con decisione 17 giugno 2013 l’allora competente Autorità
regionale di protezione __________ ha istituito una curatela educativa a favore
di PI 1, nominando __________. Parallelamente ha disciplinato i diritti di
visita. L’autorità parentale è esercitata congiuntamente dal
2015.
C. In vista della
conclusione della scuola media (nel mese di giugno 2023), il 22 novembre 2022 la
madre ha presentato un’istanza all’ Autorità regionale di protezione __________,
nel frattempo divenuta competente, tendente all’autorizzazione a trasferire a __________
la dimora della figlia PI 1 a partire dal settembre 2023, tenuto conto del
disaccordo del padre PI 2. Il progetto per la figlia era quello di frequentare
la “__________”, e risiedere presso la compagna della madre.
D. Dopo aver sentito il
padre che si è dichiarato contrario alla richiesta di trasferimento ritenendo
che sarebbero mancate sufficienti informazioni sul progetto educativo,
l’Autorità di protezione ha tenuto un’udienza con i genitori il 19 gennaio
2023, durante la quale entrambi sono rimasti sulle loro posizioni. La figlia è
stata sentita dall’Autorità di protezione il 2 marzo 2023.
E. Con decisione 14
luglio 2023 l’Autorità di protezione ha respinto la richiesta di RE 1 di
autorizzazione al trasferimento del luogo di dimora della figlia PI 1, come
pure per l’iscrizione presso la “__________” (disp. 1, disp. 1.1). Ha inoltre
respinto ogni altra domanda procedurale o di merito (disp. 2) e intimato le
osservazioni 21/24 aprile 2023 del padre e 27/28 aprile 2023 della madre (disp.
3). Ha infine posto a carico di RE 1 tasse di fr. 500.– e spese in fr. 150.–,
condannandola a rifondere al padre fr. 1'000.– di ripetibili (disp. 4). L’Autorità
di prime cure ha ritenuto che il progetto formativo non sarebbe nell’interesse
della minore, che potrebbe ottenere la medesima formazione in Ticino, mentre il
suo allontanamento dai genitori non ne garantirebbe un luogo di dimora idoneo
ai bisogni di cure, educazione e affetto necessari. PI 1 risiederebbe a __________
con una persona terza per la quale non sarebbero state fornite sufficienti
indicazioni e assicurazioni della sua idoneità e la volontà espressa dalla
ragazza sarebbe caratterizzata da aspettative generiche relative alla futura
professione. Il trasferimento non fornirebbe quindi garanzie rispetto alla cura
da parte di terzi, in una città che non sarebbe “rassicurante”, con il
rischio di compromettere le relazioni personali con il padre.
F. Contro la suddetta
decisione è insorta RE 1 con reclamo 16/18 agosto 2023. Essa chiede in via
principale l’autorizzazione a iscrivere la figlia PI 1 all’istituto “__________”
e al trasferimento della sua dimora a titolo di studio. In via subordinata
postula che la decisione sia annullata e che l’incarto rinviato all’Autorità di
protezione per “l’istruttoria, il contraddittorio e una nuova decisione”.
Protesta tasse, spese e ripetibili.
La reclamante
contesta all’Autorità di protezione di non aver organizzato un’udienza nella
forma del contraddittorio, ma che il 19 gennaio 2023 si sarebbe tenuta solamente
un’udienza conciliativa, verbalizzata unicamente sulle posizioni di principio
delle parti. Secondo la madre, dall’ascolto della figlia emergerebbe chiara la
sua volontà di svolgere un percorso formativo all’estero, in particolare nella
scuola scelta a __________, ciò che non sarebbe stato tenuto adeguatamente in
considerazione, anche in virtù del grado di maturità della minore. Considerando
che il trasferimento sia subordinato e conseguente alla scelta del percorso
formativo, ritiene arbitraria la decisione dell’Autorità di protezione, in
quanto emanata in assenza di un contraddittorio, insufficientemente motivata e
carente di una concreta valutazione del bene della minore.
G. Con
osservazioni 4 ottobre 2023 PI 2 si è opposto al reclamo, chiedendo che sia
respinto. Egli contesta tutte le argomentazioni di RE 1, ritenendo di non
essere stato sufficientemente informato del progetto formativo all’estero.
Appoggia la decisione impugnata, sostenendo che l’autorizzazione dell’Autorità
di protezione al soggiorno, anche per motivi di studio, sia necessaria in
quanto non si tratterebbe di una situazione temporanea, ma di un trasferimento
di dimora ai sensi dell’art. 301a CC. Considerando che la figlia non sarebbe
sufficientemente matura per valutarne le conseguenze e che si tratterebbe di
una decisione della madre, chiede che sia sentita la curatrice educativa.
H. L’Autorità
di protezione ha presentato le proprie osservazioni il 13 ottobre 2023. Essa
conferma la decisione impugnata, precisando che i genitori hanno avuto modo di
esprimersi e documentare le loro posizioni. Sostiene che la madre non avrebbe fornito
sufficienti informazioni sul progetto di studio e sulle condizioni abitative
della figlia e in particolare non avrebbe indicato in quale luogo avrebbe
alloggiato la minore, poiché la sua compagna di vita non si è ancora trasferita
da __________ a __________. L’Autorità di protezione ritiene di aver menzionato
le alternative scolastiche della minore nell’ottica di una valutazione di un
corretto esercizio da parte della madre della sua autorità parentale. Solleva
quindi dubbi sulle sue capacità genitoriali, con riferimento anche
all’interruzione, posteriore all’emanazione della decisione, delle relazioni
personali di PI 1 con il padre.
I. RE
1 con replica 2/5 novembre 2023 ha confermato le proprie argomentazioni,
ribadendo nuovamente che l’udienza tenuta avrebbe avuto carattere di
conciliazione e che non sarebbe fallita già durante il suo svolgimento, ma
soltanto in seguito. Di conseguenza ritiene che prima dell’emanazione della
decisione l’Autorità di protezione avrebbe dovuto formalizzare l’istruttoria,
con la possibilità di fornire tutte le informazioni considerate necessarie
dall’Autorità di prime cure. Chiarisce di aver giudicato prematura la ricerca
di una soluzione abitativa, in quanto dipendente dall’accordo del padre e dell’Autorità
sul progetto di studio della figlia. Reputa infine necessaria l’audizione di PI
1da parte del Presidente di questa Camera, in quanto la registrazione del suo
ascolto dinnanzi all’autorità inferiore è andata persa e il relativo verbale
scritto fornirebbe solo un’indicazione parziale e di massima.
J. Tramite duplica 15
novembre 2024 l’Autorità di protezione ha precisato di non avere ulteriori
osservazioni ma che a seguito dell’interruzione da parte di PI 1 delle
relazioni con il padre, avvenuta dopo l’emanazione della decisione impugnata,
la minore è stata nuovamente sentita il 26 ottobre 2023. Visto l’esito positivo
dell’ascolto, l’Autorità di protezione ha annunciato l’intenzione di
organizzare un’udienza alla presenza del padre e della figlia.
K. Il 22 novembre 2023 PI
2 ha presentato la sua duplica, ribadendo quanto esposto in precedenza e
contestando integralmente le argomentazioni contenute nella replica di RE 1. In
particolare conferma di ritenere inconciliabili le rispettive posizioni e di
non considerare che possa essere rimproverata all’Autorità di protezione una
conduzione irrituale del procedimento o lesiva del diritto di essere sentita
della madre, che peccherebbe quindi di eccesso di formalismo. Conferma che i
rapporti tra i genitori e la figlia sarebbero in evoluzione, anche tenuto conto
della procedura dinnanzi all’Autorità di protezione tendente a riavvicinare PI
1 al padre.
Considerato
in diritto
Considerandi
1.
Le
decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti minorenni sono
impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di
appello, nella composizione di un giudice unico (art. 450 CC in
relazione agli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2
della Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del
minore e dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7 LOG). Riguardo alla procedura
applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre
riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in
particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di
competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del
Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut,
pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto
processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).
2.
Nella fattispecie
l’Autorità di protezione ha negato l’autorizzazione a RE 1 a trasferire la
dimora della figlia PI 1 in applicazione dell’art. 301a CC. Nemmeno le ha
concesso l’autorizzazione all’iscrizione in una scuola superiore all’estero,
tenuto conto del disaccordo del padre PI 2 e considerando che il progetto non
sia sufficientemente chiaro e nell’interesse della minore.
Alla decisione si
oppone RE 1, ritenendola insufficientemente motivata e contestando all’Autorità
di primo grado di non aver svolto correttamente l’istruttoria, non avendole
dato modo di esprimersi con prove documentali. Siccome la registrazione dell’ascolto
della figlia è andata persa per ragioni tecniche, chiede sia svolto nuovamente
in sede di reclamo, al fine di chiarire la volontà e il bene della minore, del
quale a suo dire l’Autorità di prime cure non si sarebbe curata.
Il padre si oppone al
reclamo, postulando la conferma della decisione contestata. Egli reputa che la
procedura si sia svolta correttamente e critica a RE 1 di non aver saputo
fornire sufficienti informazioni sul progetto, come pure di non aver dimostrato
l’interesse della figlia a frequentare una scuola all’estero, risiedendo presso
terzi, invece che svolgere la sua formazione in Ticino. Egli considera inoltre
che tale scelta pregiudicherebbe le sue relazioni personali con la figlia.
3.
Ai sensi dell’art.
301a cpv. 1 CC, l’autorità parentale include il diritto di determinare il luogo
di dimora del figlio. Diversamente dal diritto previgente, secondo cui il
diritto di determinare il luogo di residenza del figlio era incluso nel diritto
di custodia (cfr. DTF 136 III 353), tale diritto rientra oggi nelle prerogative
dell’autorità parentale.
Se i genitori
esercitano l’autorità parentale congiuntamente, un genitore può modificare il
luogo di dimora del figlio soltanto con il consenso dell’altro genitore oppure
per decisione del giudice o dell’autorità di protezione dei minori, qualora il
nuovo luogo di dimora si trovi all’estero o qualora la modifica del luogo di
dimora abbia ripercussioni rilevanti sull’esercizio dell’autorità parentale da
parte dell’altro genitore e sulle relazioni personali (art. 301a cpv. 2, let. a
e b CC). Contrariamente ai casi di trasferimento all’interno della Svizzera,
ove il consenso dell’altro genitore o l’autorizzazione del
giudice/dell’autorità di protezione è necessario solo se il cambiamento di dimora
del figlio ha ripercussioni rilevanti sull’autorità parentale o sulle relazioni
personali (cfr. art. 301a cpv. 2 lett. b e DTF 142 III 502, consid. 2.4.2; v.
anche sentenza CDP dell’8 novembre 2018, inc. 9.2018.112, consid. 5.3,
confermata con STF 5A_951/2018 del 6 febbraio 2019; sentenza CDP dell’11 agosto
2017, inc. 9.2017.66, consid. 4.3 e relativa STF del 17 ottobre 2017, inc.
5A_634/2017, consid. 2; sentenza CDP del 10 maggio 2017, inc. 9.2017.33,
consid. 3.3, pubblicata in RTiD II-2017 n. 9c pag. 784), il trasferimento del
minore all’estero è sempre subordinato al consenso dell’altro genitore. In
assenza di tale consenso, è pertanto d’obbligo richiedere l’autorizzazione da
parte del giudice o dell’autorità di protezione (cfr. art. 301a cpv. 2 lett.
a).
3.1
Secondo la
giurisprudenza dell’Alta Corte, nel rispetto delle libertà costituzionali dei
genitori (in particolare, della loro libertà di domicilio e di movimento), non
sono rilevanti i motivi che spingono uno di loro a trasferirsi, né occorre stabilire
se per il bene del figlio sarebbe preferibile che il genitore non si
trasferisse. Il quesito determinante è quello di sapere se il bene del figlio
viene meglio garantito seguendo il genitore che intende trasferirsi oppure
rimanendo con quello che continua a risiedere nel luogo originario, ciò che
eventualmente può implicare una modifica della custodia (DTF 142 III 502,
consid. 2.5; DTF 142 III 481, consid. 2.5; DTF 142 III 498 consid. 4.3 non
pubblicato). La risposta deve essere data considerando in primo luogo il bene
del figlio e dipende dall’insieme delle circostanze del caso concreto (DTF 142
III 502, consid. 2.5; DTF 142 III 481, consid. 2.6). Il giudice deve partire
dal modello attuale di presa a carico del figlio: se un genitore ha l’affidamento
esclusivo, tendenzialmente si partirà dal presupposto che un trasferimento dei
figli con il medesimo tutela meglio il loro interesse. Se, al contrario,
entrambi i genitori si occupano in maniera più o meno paritaria dei figli e
sono pronti ad occuparsene anche in futuro, la situazione di partenza è neutra
e occorre allora ricorrere ad altri criteri per determinare il bene del figlio,
che corrispondono a quelli utilizzati dalla giurisprudenza per decidere
dell’affidamento in caso di separazione o divorzio (DTF 142 III 502, consid.
2.5; DTF 142 III 481 consid. 2.7; DTF 142 III 498 consid. 4.4; STF 5A_375/2008
dell’11 agosto 2008, consid. 2). Occorre determinare quali sono le relazioni
personali tra genitori e figli, le capacità educative di ogni genitore, la loro
attitudine e disponibilità ad occuparsene e curarli personalmente; va
privilegiata la situazione che, nelle circostanze concrete, appare la più
adatta ad assicurare al figlio la stabilità delle relazioni personali che è
necessaria ad uno sviluppo armonioso dal punto di vista affettivo, psichico,
morale ed intellettuale; gli interessi dei genitori vanno considerati in
secondo piano (DTF 142 III 498, consid. 4.4; v. anche STF 5A_375/2008 dell’11
agosto 2008, consid. 2; DTF 142 III 617 consid. 3.2.3; DTF 141 III 328 consid.
5.4; DTF 136 I 178 consid. 5.3; DTF 131 III 209 consid. 5). Secondo la
giurisprudenza, è necessario esaminare i contorni del trasferimento: l’ambiente
familiare al futuro domicilio e le prospettive economiche del genitore che se ne
va, la lingua parlata sul posto, la frequentazione scolastica, l’esistenza di
particolari bisogni di salute dei bambini, la loro età e il loro parere (DTF
142.
III 481 consid. 2.7).
Come visto, le circostanze
del caso concreto sono determinanti: se i figli sono piccoli, per cui più
legati alle persone che al luogo di vita, difficilmente si penserà ad un
cambiamento di custodia per affidarli al genitore che non si trasferisce. Per
contro, in presenza di figli più grandi avrà maggior peso il criterio del luogo
di vita e di scolarizzazione, la cerchia delle amicizie, le prospettive
lavorative, ciò che potrebbe condurre ad una modifica della custodia e
all’affidamento del figlio all’altro genitore (DTF 142 III 481 consid. 2.7; v.
anche DTF 142 III 498, consid. 4.5).
Il Tribunale federale ha
osservato che sovente il genitore che si oppone al trasferimento obietta che
esso è finalizzato a sottrargli il figlio. In realtà, frequentemente il
trasferimento avviene in un luogo ove esiste una base o una prospettiva economica,
oppure è motivato da solide ragioni quali il ritorno al paese di provenienza o
nella propria famiglia d’origine, il ricongiungimento con il nuovo partner o
un’offerta d’impiego vantaggiosa. Qualora non vi siano motivi plausibili che
giustifichino la partenza, oppure se risulti palese che il trasferimento sia
motivato dall’intenzione di allontanare il figlio dall’altro genitore, può
invece essere rimessa in discussione la capacità genitoriale e valutato un
cambio di custodia (DTF 142 III 481 consid. 2.7; DTF 136 III 353 consid. 3.3;
sempre che il cambio di custodia sia possibile, v. STF 5A_47/2017 del 6
novembre 2017, consid. 3.2 e 5).
4.
Nel suo
apprezzamento l’autorità non è vincolata, in virtù del principio inquisitorio
illimitato che governa il diritto di filiazione, né alle dichiarazioni delle
parti né alle loro offerte di prova (DTF 122 III 408 consid. 3b, 120 II 231
consid. 1c, 119 II 203 consid. 1). Esso impone all’autorità di chiarire i fatti
e prendere in considerazione d’ufficio tutti gli elementi che possono essere
importanti per rendere una decisione conforme al bene del minore. L’autorità
può istruire la fattispecie secondo il proprio apprezzamento, amministrando
finanche le prove in modo inabituale, sollecitare rapporti, di propria iniziativa,
anche se tale modo di procedere non è previsto dal diritto di procedura
cantonale (FamKomm Erwachsenenschutz, Steck, art. 446 CC n. 11; DTF 128 III
411, consid. 3.2.1).
5.
RE
1.
contesta innanzitutto lo svolgimento corretto della procedura di primo grado,
sostenendo che l’Autorità di prime cure si sarebbe limitata a svolgere
un’udienza conciliativa, che è fallita, mentre sarebbe mancata la possibilità
successiva di esprimersi nuovamente con prove documentali. Essa ritiene inoltre
necessario che questo Giudice proceda nuovamente all’ascolto della figlia, in
quanto la registrazione dell’udienza avvenuta dinnanzi all’autorità di prime
cure è andata persa. Come meglio sarà chiarito nel seguito, le censure relative
alla procedura possono rimanere indecise, in considerazione dell’esito del
presente procedimento e del rinvio degli atti all’Autorità di prime cure per
l’emanazione di una nuova decisione motivata e dopo una nuova audizione di PI 1.
6.
In concreto,
l’Autorità di protezione, in applicazione dell’art. 301a cpv. 2 CC ha negato a RE
1.
l’autorizzazione a trasferire all’estero il luogo di dimora della minore per
ragioni di studio, in circostanze che non prevedono il trasferimento della
madre, che ne esercita la custodia. La reclamante ritiene necessario accertare che,
contrariamente da quanto valutato dall’Autorità di prime cure, lo spostamento
all’estero della minore e la delega delle sue cure a terze persone dipende
esclusivamente dal progetto formativo proposto e non corrisponde di fatto a un
cambiamento del luogo di dimora.
Secondo questo
giudice, gli argomenti dell’Autorità di protezione non resistono alle critiche
della reclamante, che a giusta ragione lamenta l’insufficiente motivazione
della decisione. In definitiva, le giustificazioni fornite a sostegno del
diniego di approvare il progetto formativo proposto non possono trovare
conferma, apparendo confermato dagli atti (e ulteriormente suffragato dagli
avvenimenti successivi all’emanazione della decisione impugnata) che il
trasferimento all’estero di PI 1 dipende esclusivamente dalla prospettata frequentazione
di una scuola, mentre si può certamente considerare che il centro di interessi
di PI 1 rimarrà in Ticino, dove manterrà le amicizie e le relazioni attuali.
Diversamente da quanto dichiarato da PI 2, che a sostegno della decisione
impugnata asserisce che la frequentazione della scuola all’estero maschererebbe
un trasferimento definitivo di madre e figlia, allontanando quest’ultima da
lui, nessun elemento può far dubitare concretamente della volontà della ragazza
di rientrare regolarmente durante i fine settimana e le vacanze scolastiche,
anche per incontrare il padre, in modo da non pregiudicare le relazioni
personali. Al proposito si osserva che la distanza è percorribile in treno in
poco più di tre ore e dagli appunti relativi al suo ascolto dinnanzi
all’Autorità di protezione emerge altresì che l’argomento è stato trattato con PI
1.
che non sembra aver mostrato preoccupazione, diversamente dall’Autorità e dal
padre. Di conseguenza, a mente di questo giudice, in considerazione della
situazione concreta, vista l’età e la situazione della minore, un soggiorno per
ragioni di studio non pone in discussione il centro di interessi della minore,
che rimarrà in Ticino, mentre nessuna delle argomentazioni del padre o
dell’Autorità di primo grado permettono di dubitare che il soggiorno di PI 1 a __________
possa essere di altra natura.
7.
Le motivazioni
dell’Autorità di protezione per contestare il progetto formativo proposto da RE
1.
non appaiono oggettivamente sufficienti e non possono pertanto essere
condivise.
7.1
L’Autorità di
protezione rimprovera alla madre di non fornire garanzie circa la persona presso
cui risiederebbe la figlia. La reclamante specifica di aver informato
l’Autorità di prime cure sulle generalità e la disponibilità a un incontro
della persona con cui vivrebbe PI 1, a __________ (di fatto non un’estranea ma
sua compagna di vita). In effetti, dal verbale di audizione del 19 gennaio 2023
risulta che “la permanenza a __________ durante la settimana sarebbe
garantita dall’accoglienza di sua figlia dalla compagna della madre __________,
fisioterapista in __________ che trasferirà nel corso di questa estate la sua
abitazione in __________ e tutti i fine settimana la figlia farebbe ritorno una
volta a casa della madre e una volta a casa del padre in Ticino, viaggiando di principio
sul treno”. Né il padre, né l’Autorità di protezione, hanno fornito
elementi che possano far dubitare dell’idoneità di questa persona
all’accoglienza di PI 1 e nemmeno questo giudice ritiene date le condizioni per
mettere in discussione le capacità della madre di valutare eventuali pericoli per
la figlia o di non rispettarne il bene e gli interessi. Non appaiono infatti
sostenibili le preoccupazioni dell’Autorità di protezione che ritiene ci sia “da
domandarsi se il bene di lei sia meglio preservato con il cambiamento del luogo
di dimora nel luogo prospettato dalla madre, ossia la figlia da sola con terzi
a __________, oppure se rimanere con la madre quale genitore affidatario e
mantenere relazioni personali con il padre ex art. 273 ss CC come ora di un
fine settimana ogni due”. Nemmeno il padre fornisce consistenti motivazioni
circa l’asserita fragilità del progetto educativo proposto. Egli sostiene
peraltro che avrebbe acconsentito al soggiorno della figlia a __________ per
motivi di studio a condizione di ricevere “debite e verificabili rassicurazioni”,
reputando che PI 1 abbia “una insufficiente maturità (…) nel valutare le
implicazioni e, soprattutto, le possibili difficoltà connesse con un suo
prematuro trasferimento all’estero per motivi di studio”. Difficoltà su cui
è impossibile esprimersi, non essendo circostanziate. Abbondanzialmente si
rileva che un confronto tra padre e figlia anche su tali aspetti potrebbe
giovare alla relazione e chiarire, dove necessario, le varie posizioni.
7.2
Questo giudice non
trova conferme concrete nemmeno relativamente ai pericoli specifici espressi
dall’Autorità di protezione sulla città dove PI 1 soggiornerebbe per motivi di
studio (“__________ è una grande città portuale internazionale, il cui
contesto sociale residenziale e quello provvisorio legato agli equipaggi navali
non è certamente rassicurante per una quindicenne che vivrebbe ospite di una
persona che non ha legami famigliari con lei e senza obblighi di responsabilità
educativa e normativa verso di lei”). È innegabile il cambiamento di contesto
tra __________ e __________, tuttavia quanto sostenuto dalla madre, che ritiene
la figlia una “ragazza con la testa sulle spalle” con le necessarie
competenze per frequentare una scuola in una grande città, “dove migliaia di
adolescenti vivono, crescono e studiano” è peraltro confermato da elementi
oggettivi, come pure non risulta che i genitori non dispongano di sufficienti
strumenti per salvaguardare il bene della figlia e controllare, anche a
distanza, il buon andamento del progetto formativo, adottando se del caso i
provvedimenti che si dovessero supporre.
7.4
Nella decisione
impugnata l’Autorità di protezione sostiene che rimanendo in Ticino a PI 1 non
sarebbe preclusa nessuna strada formativa, potendo ella frequentare “ogni
tipo di scuola medio superiore”, mentre la scuola scelta a __________
avrebbe una sede anche in Ticino, a __________. Anche il padre concorda con
l’Autorità di protezione sulla possibilità che avrebbe la figlia di ottenere in
Ticino una formazione simile a quella all’estero. Al proposito la madre
giustifica la scelta della scuola in ragione del suo prestigio e anche per il costo,
che la nonna materna non sarebbe disposta e in grado di finanziare in Ticino. RE
1.
chiarisce inoltre che il padre da anni non contribuirebbe, o lo farebbe solo
parzialmente, al mantenimento della figlia, con conseguenti procedure esecutive
in corso. Con ogni evidenza, la scelta di rimanere in Ticino e frequentare una
qualsiasi altra scuola non può pertanto essere considerata identica al progetto
propugnato dalla reclamante, che di conseguenza a giusta ragione critica all’Autorità
di protezione di non aver motivato nemmeno tale argomento.
8.
Nelle circostanze
descritte, anche secondo questo Giudice all’Autorità di protezione si può rimproverare
di non aver non aver valutato concretamente se la scelta formativa sia
nell’interesse della figlia e di non aver fornito sufficienti giustificazioni a
sostegno del suo diniego ad autorizzare il progetto a cui il padre non ha
acconsentito. Si osserva peraltro che risulta dagli atti che PI 1, delusa dal rifiuto
paterno e dell’Autorità di aderire alle sue richieste, ha in seguito respinto
qualsiasi progetto di formazione alternativo e ciò contrariamente al suo bene.
Dagli atti emerge inoltre che per alcuni mesi ella ha pure interrotto le
relazioni personali con il padre.
Al proposito, non si può
esimersi dall’osservare che la volontà a suo tempo espressa dalla minore non
può essere concretamente chiarita, anche a causa della perdita della videoregistrazione
del suo ascolto presso l’Autorità di protezione e quanto giudicato
dall’Autorità di protezione e sostenuto dal padre relativamente
all’insufficiente maturità di PI 1 non è supportato da elementi concreti.
Considerata la sua età e capacità di discernimento, nulla permette pertanto di
giudicare che essa non sia in grado di valutare e esprimere le scelte e
preferenze che meglio rispettino il suo bene e i suoi interessi, ponderando
eventuali aspetti negativi o rischi. D’altra parte, gli effetti provocati dalla
decisione impugnata, dopo la quale la ragazza ha rifiutato altre opzioni e ha
interrotto le relazioni con il padre, lasciano supporre che la sua reale
volontà non sia stata concretamente ascoltata e rispettata. Ciò che appare confermato
pure dal breve riassunto del suo ascolto, dal quale emerge il suo desiderio di
frequentare la scuola di __________ (“rimarrei molto delusa se non ci
potessi andare”). Di conseguenza, l’impossibilità di verificare l’espressione
della volontà della ragazza in quanto la videoregistrazione non è disponibile
per un guasto tecnico, impone a questo giudice di ritornare l’incarto
all’Autorità di prime cure affinché proceda nuovamente con l’ascolto e possa
accertare con la necessaria precisione i suoi reali bisogni.
Abbondanzialmente
si evidenzia che emerge dagli atti che PI 1 è stata sentita a riguardo delle
relazioni personali con il padre il 26 ottobre 2023, mentre l’Autorità di
protezione avrebbe tenuto un’udienza con lei e il padre il 23 novembre 2021
(cfr. duplica 22 novembre 2023 di PI 2). Essendosi nel frattempo conclusa
l’istruttoria dinnanzi alla scrivente Camera e non avendo ricevuto alcun
aggiornamento da parte dell’Autorità di protezione, non è dato di sapere quali
siano attualmente i rapporti tra padre e figlia, che in ogni caso si auspica
siano migliorati e possano permettere un dialogo costruttivo anche in relazione
al suo futuro scolastico.
9.
Visto quanto
precede, il reclamo merita accoglimento ai sensi dei considerandi. La decisione
impugnata è quindi annullata e l’incarto è rinviato all’Autorità di prime cure,
affinché statuisca nuovamente e senza indugio sulla questione, emanando in
termini brevi una nuova decisione adeguatamente motivata, sulla base di un
ascolto aggiornato di PI 1.
10.
Gli oneri giudiziari per il presente giudizio seguono il principio della
soccombenza, ma viste le concrete circostanze, si rinuncia all’addebito di
tasse e spese processuali, che non potrebbero per altro essere caricate
all’Autorità di protezione (art. 47 cpv. 6 LPAmm).
Quanto
alle ripetibili, già in passato la giurisprudenza aveva sancito che le Autorità
di protezione risultate soccombenti possono essere tenute alla rifusione di
ripetibili a reclamanti vittoriosi ove abbiano partecipato alla lite quali
uniche antagoniste della parte che ha avuto successo, mentre ove esse abbiano
partecipato alla lite unitamente a privati cittadini, risultando sconfitte
insieme con questi ultimi, le ripetibili vanno addebitate di regola ai privati
che si sono battuti senza successo al loro fianco (sentenza ICCA del 24 agosto
2011, inc. 11.2011.60, consid. 4; sentenza ICCA del 19 aprile 2011, inc.
11.2009.188, consid. 3, pubblicata in: RtiD II–2011 n. 14c pag. 692). Nella
concreta fattispecie, PI 2 ha fiancheggiato l’Autorità di protezione nella
proposta di respingere il reclamo e si giustifica pertanto di condannarlo alla
rifusione di ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. Il reclamo è
accolto.
1.1. Di conseguenza la
decisione 14 luglio 2023 dell’Autorità regionale di protezione __________ è
annullata. L’incarto viene rinviato all’Autorità di prima sede affinché
statuisca nuovamente ai sensi dei considerandi.
2. Non si prelevano né
spese né tasse di giustizia. PI 2 rifonderà a RE 1 fr. 1’000.– di ripetibili.
3. Notificazione:
-
-
-
Comunicazione:
-
Il
presidente
La
cancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95
a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72
segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è
ammissibile solo se il valore litigioso
ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge
tale importo, il ricorso in materia
civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di
importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in
materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in
materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.
116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal
caso dall'art. 115 LTF.