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Decisione

9.2023.114

Diniego di autorizzazione alla scelta di una formazione scolastica all'estero

13 marzo 2024Italiano25 min

personali tra padre e figlia, con decisione 17 giugno 2013 l’allora competente Autorità

Source ti.ch

Incarto n.

9.2023.114

Lugano

13 marzo 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il presidente della Camera di protezione del

Tribunale d'appello

Damiano

Bozzini

giudice

unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG

assistito

dalla

cancelliera

Perucconi-Bernasconi

sedente

per statuire nella causa che oppone

RE

1

patr.

da: PR 1

all’

Autorità

regionale di protezione __________,

e

a

PI

2

patr.

da: PR 2

per

quanto riguarda l’autorizzazione al progetto educativo e a trasferire il

luogo di dimora della figlia PI 1

giudicando

sul reclamo del 16 agosto 2023 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il

14 luglio 2023 dall'Autorità regionale di protezione __________;

letti ed esaminati gli atti,

ritenuto

in fatto

Fatti

A. PI 1 (2008) è nata

dalla relazione tra RE 1 e PI 2. I genitori sono separati dal 1 luglio 2011. Le

Autorità di protezione si sono occupate della minore sin dal momento della

separazione, al fine di stipulare una convenzione di mantenimento e per il

diritto alle relazioni personali. Con decisione 28 novembre 2012 il Pretore

aggiunto __________ ha omologato un accordo sul mantenimento della figlia da

parte del padre.

B. In considerazione di

un’importante conflittualità tra i genitori relativamente alle relazioni

personali tra padre e figlia, con decisione 17 giugno 2013 l’allora competente Autorità

regionale di protezione __________ ha istituito una curatela educativa a favore

di PI 1, nominando __________. Parallelamente ha disciplinato i diritti di

visita. L’autorità parentale è esercitata congiuntamente dal

2015.

C. In vista della

conclusione della scuola media (nel mese di giugno 2023), il 22 novembre 2022 la

madre ha presentato un’istanza all’ Autorità regionale di protezione __________,

nel frattempo divenuta competente, tendente all’autorizzazione a trasferire a __________

la dimora della figlia PI 1 a partire dal settembre 2023, tenuto conto del

disaccordo del padre PI 2. Il progetto per la figlia era quello di frequentare

la “__________”, e risiedere presso la compagna della madre.

D. Dopo aver sentito il

padre che si è dichiarato contrario alla richiesta di trasferimento ritenendo

che sarebbero mancate sufficienti informazioni sul progetto educativo,

l’Autorità di protezione ha tenuto un’udienza con i genitori il 19 gennaio

2023, durante la quale entrambi sono rimasti sulle loro posizioni. La figlia è

stata sentita dall’Autorità di protezione il 2 marzo 2023.

E. Con decisione 14

luglio 2023 l’Autorità di protezione ha respinto la richiesta di RE 1 di

autorizzazione al trasferimento del luogo di dimora della figlia PI 1, come

pure per l’iscrizione presso la “__________” (disp. 1, disp. 1.1). Ha inoltre

respinto ogni altra domanda procedurale o di merito (disp. 2) e intimato le

osservazioni 21/24 aprile 2023 del padre e 27/28 aprile 2023 della madre (disp.

3). Ha infine posto a carico di RE 1 tasse di fr. 500.– e spese in fr. 150.–,

condannandola a rifondere al padre fr. 1'000.– di ripetibili (disp. 4). L’Autorità

di prime cure ha ritenuto che il progetto formativo non sarebbe nell’interesse

della minore, che potrebbe ottenere la medesima formazione in Ticino, mentre il

suo allontanamento dai genitori non ne garantirebbe un luogo di dimora idoneo

ai bisogni di cure, educazione e affetto necessari. PI 1 risiederebbe a __________

con una persona terza per la quale non sarebbero state fornite sufficienti

indicazioni e assicurazioni della sua idoneità e la volontà espressa dalla

ragazza sarebbe caratterizzata da aspettative generiche relative alla futura

professione. Il trasferimento non fornirebbe quindi garanzie rispetto alla cura

da parte di terzi, in una città che non sarebbe “rassicurante”, con il

rischio di compromettere le relazioni personali con il padre.

F. Contro la suddetta

decisione è insorta RE 1 con reclamo 16/18 agosto 2023. Essa chiede in via

principale l’autorizzazione a iscrivere la figlia PI 1 all’istituto “__________”

e al trasferimento della sua dimora a titolo di studio. In via subordinata

postula che la decisione sia annullata e che l’incarto rinviato all’Autorità di

protezione per “l’istruttoria, il contraddittorio e una nuova decisione”.

Protesta tasse, spese e ripetibili.

La reclamante

contesta all’Autorità di protezione di non aver organizzato un’udienza nella

forma del contraddittorio, ma che il 19 gennaio 2023 si sarebbe tenuta solamente

un’udienza conciliativa, verbalizzata unicamente sulle posizioni di principio

delle parti. Secondo la madre, dall’ascolto della figlia emergerebbe chiara la

sua volontà di svolgere un percorso formativo all’estero, in particolare nella

scuola scelta a __________, ciò che non sarebbe stato tenuto adeguatamente in

considerazione, anche in virtù del grado di maturità della minore. Considerando

che il trasferimento sia subordinato e conseguente alla scelta del percorso

formativo, ritiene arbitraria la decisione dell’Autorità di protezione, in

quanto emanata in assenza di un contraddittorio, insufficientemente motivata e

carente di una concreta valutazione del bene della minore.

G. Con

osservazioni 4 ottobre 2023 PI 2 si è opposto al reclamo, chiedendo che sia

respinto. Egli contesta tutte le argomentazioni di RE 1, ritenendo di non

essere stato sufficientemente informato del progetto formativo all’estero.

Appoggia la decisione impugnata, sostenendo che l’autorizzazione dell’Autorità

di protezione al soggiorno, anche per motivi di studio, sia necessaria in

quanto non si tratterebbe di una situazione temporanea, ma di un trasferimento

di dimora ai sensi dell’art. 301a CC. Considerando che la figlia non sarebbe

sufficientemente matura per valutarne le conseguenze e che si tratterebbe di

una decisione della madre, chiede che sia sentita la curatrice educativa.

H. L’Autorità

di protezione ha presentato le proprie osservazioni il 13 ottobre 2023. Essa

conferma la decisione impugnata, precisando che i genitori hanno avuto modo di

esprimersi e documentare le loro posizioni. Sostiene che la madre non avrebbe fornito

sufficienti informazioni sul progetto di studio e sulle condizioni abitative

della figlia e in particolare non avrebbe indicato in quale luogo avrebbe

alloggiato la minore, poiché la sua compagna di vita non si è ancora trasferita

da __________ a __________. L’Autorità di protezione ritiene di aver menzionato

le alternative scolastiche della minore nell’ottica di una valutazione di un

corretto esercizio da parte della madre della sua autorità parentale. Solleva

quindi dubbi sulle sue capacità genitoriali, con riferimento anche

all’interruzione, posteriore all’emanazione della decisione, delle relazioni

personali di PI 1 con il padre.

I. RE

1 con replica 2/5 novembre 2023 ha confermato le proprie argomentazioni,

ribadendo nuovamente che l’udienza tenuta avrebbe avuto carattere di

conciliazione e che non sarebbe fallita già durante il suo svolgimento, ma

soltanto in seguito. Di conseguenza ritiene che prima dell’emanazione della

decisione l’Autorità di protezione avrebbe dovuto formalizzare l’istruttoria,

con la possibilità di fornire tutte le informazioni considerate necessarie

dall’Autorità di prime cure. Chiarisce di aver giudicato prematura la ricerca

di una soluzione abitativa, in quanto dipendente dall’accordo del padre e dell’Autorità

sul progetto di studio della figlia. Reputa infine necessaria l’audizione di PI

1da parte del Presidente di questa Camera, in quanto la registrazione del suo

ascolto dinnanzi all’autorità inferiore è andata persa e il relativo verbale

scritto fornirebbe solo un’indicazione parziale e di massima.

J. Tramite duplica 15

novembre 2024 l’Autorità di protezione ha precisato di non avere ulteriori

osservazioni ma che a seguito dell’interruzione da parte di PI 1 delle

relazioni con il padre, avvenuta dopo l’emanazione della decisione impugnata,

la minore è stata nuovamente sentita il 26 ottobre 2023. Visto l’esito positivo

dell’ascolto, l’Autorità di protezione ha annunciato l’intenzione di

organizzare un’udienza alla presenza del padre e della figlia.

K. Il 22 novembre 2023 PI

2 ha presentato la sua duplica, ribadendo quanto esposto in precedenza e

contestando integralmente le argomentazioni contenute nella replica di RE 1. In

particolare conferma di ritenere inconciliabili le rispettive posizioni e di

non considerare che possa essere rimproverata all’Autorità di protezione una

conduzione irrituale del procedimento o lesiva del diritto di essere sentita

della madre, che peccherebbe quindi di eccesso di formalismo. Conferma che i

rapporti tra i genitori e la figlia sarebbero in evoluzione, anche tenuto conto

della procedura dinnanzi all’Autorità di protezione tendente a riavvicinare PI

1 al padre.

Considerato

in diritto

Considerandi

1.

Le

decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti minorenni sono

impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di

appello, nella composizione di un giudice unico (art. 450 CC in

relazione agli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2

della Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del

minore e dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7 LOG). Riguardo alla procedura

applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre

riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in

particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di

competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del

Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut,

pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto

processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).

2.

Nella fattispecie

l’Autorità di protezione ha negato l’autorizzazione a RE 1 a trasferire la

dimora della figlia PI 1 in applicazione dell’art. 301a CC. Nemmeno le ha

concesso l’autorizzazione all’iscrizione in una scuola superiore all’estero,

tenuto conto del disaccordo del padre PI 2 e considerando che il progetto non

sia sufficientemente chiaro e nell’interesse della minore.

Alla decisione si

oppone RE 1, ritenendola insufficientemente motivata e contestando all’Autorità

di primo grado di non aver svolto correttamente l’istruttoria, non avendole

dato modo di esprimersi con prove documentali. Siccome la registrazione dell’ascolto

della figlia è andata persa per ragioni tecniche, chiede sia svolto nuovamente

in sede di reclamo, al fine di chiarire la volontà e il bene della minore, del

quale a suo dire l’Autorità di prime cure non si sarebbe curata.

Il padre si oppone al

reclamo, postulando la conferma della decisione contestata. Egli reputa che la

procedura si sia svolta correttamente e critica a RE 1 di non aver saputo

fornire sufficienti informazioni sul progetto, come pure di non aver dimostrato

l’interesse della figlia a frequentare una scuola all’estero, risiedendo presso

terzi, invece che svolgere la sua formazione in Ticino. Egli considera inoltre

che tale scelta pregiudicherebbe le sue relazioni personali con la figlia.

3.

Ai sensi dell’art.

301a cpv. 1 CC, l’autorità parentale include il diritto di determinare il luogo

di dimora del figlio. Diversamente dal diritto previgente, secondo cui il

diritto di determinare il luogo di residenza del figlio era incluso nel diritto

di custodia (cfr. DTF 136 III 353), tale diritto rientra oggi nelle prerogative

dell’autorità parentale.

Se i genitori

esercitano l’autorità parentale congiuntamente, un genitore può modificare il

luogo di dimora del figlio soltanto con il consenso dell’altro genitore oppure

per decisione del giudice o dell’autorità di protezione dei minori, qualora il

nuovo luogo di dimora si trovi all’estero o qualora la modifica del luogo di

dimora abbia ripercussioni rilevanti sull’esercizio dell’autorità parentale da

parte dell’altro genitore e sulle relazioni personali (art. 301a cpv. 2, let. a

e b CC). Contrariamente ai casi di trasferimento all’interno della Svizzera,

ove il consenso dell’altro genitore o l’autorizzazione del

giudice/dell’autorità di protezione è necessario solo se il cambiamento di dimora

del figlio ha ripercussioni rilevanti sull’autorità parentale o sulle relazioni

personali (cfr. art. 301a cpv. 2 lett. b e DTF 142 III 502, consid. 2.4.2; v.

anche sentenza CDP dell’8 novembre 2018, inc. 9.2018.112, consid. 5.3,

confermata con STF 5A_951/2018 del 6 febbraio 2019; sentenza CDP dell’11 agosto

2017, inc. 9.2017.66, consid. 4.3 e relativa STF del 17 ottobre 2017, inc.

5A_634/2017, consid. 2; sentenza CDP del 10 maggio 2017, inc. 9.2017.33,

consid. 3.3, pubblicata in RTiD II-2017 n. 9c pag. 784), il trasferimento del

minore all’estero è sempre subordinato al consenso dell’altro genitore. In

assenza di tale consenso, è pertanto d’obbligo richiedere l’autorizzazione da

parte del giudice o dell’autorità di protezione (cfr. art. 301a cpv. 2 lett.

a).

3.1

Secondo la

giurisprudenza dell’Alta Corte, nel rispetto delle libertà costituzionali dei

genitori (in particolare, della loro libertà di domicilio e di movimento), non

sono rilevanti i motivi che spingono uno di loro a trasferirsi, né occorre stabilire

se per il bene del figlio sarebbe preferibile che il genitore non si

trasferisse. Il quesito determinante è quello di sapere se il bene del figlio

viene meglio garantito seguendo il genitore che intende trasferirsi oppure

rimanendo con quello che continua a risiedere nel luogo originario, ciò che

eventualmente può implicare una modifica della custodia (DTF 142 III 502,

consid. 2.5; DTF 142 III 481, consid. 2.5; DTF 142 III 498 consid. 4.3 non

pubblicato). La risposta deve essere data considerando in primo luogo il bene

del figlio e dipende dall’insieme delle circostanze del caso concreto (DTF 142

III 502, consid. 2.5; DTF 142 III 481, consid. 2.6). Il giudice deve partire

dal modello attuale di presa a carico del figlio: se un genitore ha l’affidamento

esclusivo, tendenzialmente si partirà dal presupposto che un trasferimento dei

figli con il medesimo tutela meglio il loro interesse. Se, al contrario,

entrambi i genitori si occupano in maniera più o meno paritaria dei figli e

sono pronti ad occuparsene anche in futuro, la situazione di partenza è neutra

e occorre allora ricorrere ad altri criteri per determinare il bene del figlio,

che corrispondono a quelli utilizzati dalla giurisprudenza per decidere

dell’affidamento in caso di separazione o divorzio (DTF 142 III 502, consid.

2.5; DTF 142 III 481 consid. 2.7; DTF 142 III 498 consid. 4.4; STF 5A_375/2008

dell’11 agosto 2008, consid. 2). Occorre determinare quali sono le relazioni

personali tra genitori e figli, le capacità educative di ogni genitore, la loro

attitudine e disponibilità ad occuparsene e curarli personalmente; va

privilegiata la situazione che, nelle circostanze concrete, appare la più

adatta ad assicurare al figlio la stabilità delle relazioni personali che è

necessaria ad uno sviluppo armonioso dal punto di vista affettivo, psichico,

morale ed intellettuale; gli interessi dei genitori vanno considerati in

secondo piano (DTF 142 III 498, consid. 4.4; v. anche STF 5A_375/2008 dell’11

agosto 2008, consid. 2; DTF 142 III 617 consid. 3.2.3; DTF 141 III 328 consid.

5.4; DTF 136 I 178 consid. 5.3; DTF 131 III 209 consid. 5). Secondo la

giurisprudenza, è necessario esaminare i contorni del trasferimento: l’ambiente

familiare al futuro domicilio e le prospettive economiche del genitore che se ne

va, la lingua parlata sul posto, la frequentazione scolastica, l’esistenza di

particolari bisogni di salute dei bambini, la loro età e il loro parere (DTF

142.

III 481 consid. 2.7).

Come visto, le circostanze

del caso concreto sono determinanti: se i figli sono piccoli, per cui più

legati alle persone che al luogo di vita, difficilmente si penserà ad un

cambiamento di custodia per affidarli al genitore che non si trasferisce. Per

contro, in presenza di figli più grandi avrà maggior peso il criterio del luogo

di vita e di scolarizzazione, la cerchia delle amicizie, le prospettive

lavorative, ciò che potrebbe condurre ad una modifica della custodia e

all’affidamento del figlio all’altro genitore (DTF 142 III 481 consid. 2.7; v.

anche DTF 142 III 498, consid. 4.5).

Il Tribunale federale ha

osservato che sovente il genitore che si oppone al trasferimento obietta che

esso è finalizzato a sottrargli il figlio. In realtà, frequentemente il

trasferimento avviene in un luogo ove esiste una base o una prospettiva economica,

oppure è motivato da solide ragioni quali il ritorno al paese di provenienza o

nella propria famiglia d’origine, il ricongiungimento con il nuovo partner o

un’offerta d’impiego vantaggiosa. Qualora non vi siano motivi plausibili che

giustifichino la partenza, oppure se risulti palese che il trasferimento sia

motivato dall’intenzione di allontanare il figlio dall’altro genitore, può

invece essere rimessa in discussione la capacità genitoriale e valutato un

cambio di custodia (DTF 142 III 481 consid. 2.7; DTF 136 III 353 consid. 3.3;

sempre che il cambio di custodia sia possibile, v. STF 5A_47/2017 del 6

novembre 2017, consid. 3.2 e 5).

4.

Nel suo

apprezzamento l’autorità non è vincolata, in virtù del principio inquisitorio

illimitato che governa il diritto di filiazione, né alle dichiarazioni delle

parti né alle loro offerte di prova (DTF 122 III 408 consid. 3b, 120 II 231

consid. 1c, 119 II 203 consid. 1). Esso impone all’autorità di chiarire i fatti

e prendere in considerazione d’ufficio tutti gli elementi che possono essere

importanti per rendere una decisione conforme al bene del minore. L’autorità

può istruire la fattispecie secondo il proprio apprezzamento, amministrando

finanche le prove in modo inabituale, sollecitare rapporti, di propria iniziativa,

anche se tale modo di procedere non è previsto dal diritto di procedura

cantonale (FamKomm Erwachsenenschutz, Steck, art. 446 CC n. 11; DTF 128 III

411, consid. 3.2.1).

5.

RE

1.

contesta innanzitutto lo svolgimento corretto della procedura di primo grado,

sostenendo che l’Autorità di prime cure si sarebbe limitata a svolgere

un’udienza conciliativa, che è fallita, mentre sarebbe mancata la possibilità

successiva di esprimersi nuovamente con prove documentali. Essa ritiene inoltre

necessario che questo Giudice proceda nuovamente all’ascolto della figlia, in

quanto la registrazione dell’udienza avvenuta dinnanzi all’autorità di prime

cure è andata persa. Come meglio sarà chiarito nel seguito, le censure relative

alla procedura possono rimanere indecise, in considerazione dell’esito del

presente procedimento e del rinvio degli atti all’Autorità di prime cure per

l’emanazione di una nuova decisione motivata e dopo una nuova audizione di PI 1.

6.

In concreto,

l’Autorità di protezione, in applicazione dell’art. 301a cpv. 2 CC ha negato a RE

1.

l’autorizzazione a trasferire all’estero il luogo di dimora della minore per

ragioni di studio, in circostanze che non prevedono il trasferimento della

madre, che ne esercita la custodia. La reclamante ritiene necessario accertare che,

contrariamente da quanto valutato dall’Autorità di prime cure, lo spostamento

all’estero della minore e la delega delle sue cure a terze persone dipende

esclusivamente dal progetto formativo proposto e non corrisponde di fatto a un

cambiamento del luogo di dimora.

Secondo questo

giudice, gli argomenti dell’Autorità di protezione non resistono alle critiche

della reclamante, che a giusta ragione lamenta l’insufficiente motivazione

della decisione. In definitiva, le giustificazioni fornite a sostegno del

diniego di approvare il progetto formativo proposto non possono trovare

conferma, apparendo confermato dagli atti (e ulteriormente suffragato dagli

avvenimenti successivi all’emanazione della decisione impugnata) che il

trasferimento all’estero di PI 1 dipende esclusivamente dalla prospettata frequentazione

di una scuola, mentre si può certamente considerare che il centro di interessi

di PI 1 rimarrà in Ticino, dove manterrà le amicizie e le relazioni attuali.

Diversamente da quanto dichiarato da PI 2, che a sostegno della decisione

impugnata asserisce che la frequentazione della scuola all’estero maschererebbe

un trasferimento definitivo di madre e figlia, allontanando quest’ultima da

lui, nessun elemento può far dubitare concretamente della volontà della ragazza

di rientrare regolarmente durante i fine settimana e le vacanze scolastiche,

anche per incontrare il padre, in modo da non pregiudicare le relazioni

personali. Al proposito si osserva che la distanza è percorribile in treno in

poco più di tre ore e dagli appunti relativi al suo ascolto dinnanzi

all’Autorità di protezione emerge altresì che l’argomento è stato trattato con PI

1.

che non sembra aver mostrato preoccupazione, diversamente dall’Autorità e dal

padre. Di conseguenza, a mente di questo giudice, in considerazione della

situazione concreta, vista l’età e la situazione della minore, un soggiorno per

ragioni di studio non pone in discussione il centro di interessi della minore,

che rimarrà in Ticino, mentre nessuna delle argomentazioni del padre o

dell’Autorità di primo grado permettono di dubitare che il soggiorno di PI 1 a __________

possa essere di altra natura.

7.

Le motivazioni

dell’Autorità di protezione per contestare il progetto formativo proposto da RE

1.

non appaiono oggettivamente sufficienti e non possono pertanto essere

condivise.

7.1

L’Autorità di

protezione rimprovera alla madre di non fornire garanzie circa la persona presso

cui risiederebbe la figlia. La reclamante specifica di aver informato

l’Autorità di prime cure sulle generalità e la disponibilità a un incontro

della persona con cui vivrebbe PI 1, a __________ (di fatto non un’estranea ma

sua compagna di vita). In effetti, dal verbale di audizione del 19 gennaio 2023

risulta che “la permanenza a __________ durante la settimana sarebbe

garantita dall’accoglienza di sua figlia dalla compagna della madre __________,

fisioterapista in __________ che trasferirà nel corso di questa estate la sua

abitazione in __________ e tutti i fine settimana la figlia farebbe ritorno una

volta a casa della madre e una volta a casa del padre in Ticino, viaggiando di principio

sul treno”. Né il padre, né l’Autorità di protezione, hanno fornito

elementi che possano far dubitare dell’idoneità di questa persona

all’accoglienza di PI 1 e nemmeno questo giudice ritiene date le condizioni per

mettere in discussione le capacità della madre di valutare eventuali pericoli per

la figlia o di non rispettarne il bene e gli interessi. Non appaiono infatti

sostenibili le preoccupazioni dell’Autorità di protezione che ritiene ci sia “da

domandarsi se il bene di lei sia meglio preservato con il cambiamento del luogo

di dimora nel luogo prospettato dalla madre, ossia la figlia da sola con terzi

a __________, oppure se rimanere con la madre quale genitore affidatario e

mantenere relazioni personali con il padre ex art. 273 ss CC come ora di un

fine settimana ogni due”. Nemmeno il padre fornisce consistenti motivazioni

circa l’asserita fragilità del progetto educativo proposto. Egli sostiene

peraltro che avrebbe acconsentito al soggiorno della figlia a __________ per

motivi di studio a condizione di ricevere “debite e verificabili rassicurazioni”,

reputando che PI 1 abbia “una insufficiente maturità (…) nel valutare le

implicazioni e, soprattutto, le possibili difficoltà connesse con un suo

prematuro trasferimento all’estero per motivi di studio”. Difficoltà su cui

è impossibile esprimersi, non essendo circostanziate. Abbondanzialmente si

rileva che un confronto tra padre e figlia anche su tali aspetti potrebbe

giovare alla relazione e chiarire, dove necessario, le varie posizioni.

7.2

Questo giudice non

trova conferme concrete nemmeno relativamente ai pericoli specifici espressi

dall’Autorità di protezione sulla città dove PI 1 soggiornerebbe per motivi di

studio (“__________ è una grande città portuale internazionale, il cui

contesto sociale residenziale e quello provvisorio legato agli equipaggi navali

non è certamente rassicurante per una quindicenne che vivrebbe ospite di una

persona che non ha legami famigliari con lei e senza obblighi di responsabilità

educativa e normativa verso di lei”). È innegabile il cambiamento di contesto

tra __________ e __________, tuttavia quanto sostenuto dalla madre, che ritiene

la figlia una “ragazza con la testa sulle spalle” con le necessarie

competenze per frequentare una scuola in una grande città, “dove migliaia di

adolescenti vivono, crescono e studiano” è peraltro confermato da elementi

oggettivi, come pure non risulta che i genitori non dispongano di sufficienti

strumenti per salvaguardare il bene della figlia e controllare, anche a

distanza, il buon andamento del progetto formativo, adottando se del caso i

provvedimenti che si dovessero supporre.

7.4

Nella decisione

impugnata l’Autorità di protezione sostiene che rimanendo in Ticino a PI 1 non

sarebbe preclusa nessuna strada formativa, potendo ella frequentare “ogni

tipo di scuola medio superiore”, mentre la scuola scelta a __________

avrebbe una sede anche in Ticino, a __________. Anche il padre concorda con

l’Autorità di protezione sulla possibilità che avrebbe la figlia di ottenere in

Ticino una formazione simile a quella all’estero. Al proposito la madre

giustifica la scelta della scuola in ragione del suo prestigio e anche per il costo,

che la nonna materna non sarebbe disposta e in grado di finanziare in Ticino. RE

1.

chiarisce inoltre che il padre da anni non contribuirebbe, o lo farebbe solo

parzialmente, al mantenimento della figlia, con conseguenti procedure esecutive

in corso. Con ogni evidenza, la scelta di rimanere in Ticino e frequentare una

qualsiasi altra scuola non può pertanto essere considerata identica al progetto

propugnato dalla reclamante, che di conseguenza a giusta ragione critica all’Autorità

di protezione di non aver motivato nemmeno tale argomento.

8.

Nelle circostanze

descritte, anche secondo questo Giudice all’Autorità di protezione si può rimproverare

di non aver non aver valutato concretamente se la scelta formativa sia

nell’interesse della figlia e di non aver fornito sufficienti giustificazioni a

sostegno del suo diniego ad autorizzare il progetto a cui il padre non ha

acconsentito. Si osserva peraltro che risulta dagli atti che PI 1, delusa dal rifiuto

paterno e dell’Autorità di aderire alle sue richieste, ha in seguito respinto

qualsiasi progetto di formazione alternativo e ciò contrariamente al suo bene.

Dagli atti emerge inoltre che per alcuni mesi ella ha pure interrotto le

relazioni personali con il padre.

Al proposito, non si può

esimersi dall’osservare che la volontà a suo tempo espressa dalla minore non

può essere concretamente chiarita, anche a causa della perdita della videoregistrazione

del suo ascolto presso l’Autorità di protezione e quanto giudicato

dall’Autorità di protezione e sostenuto dal padre relativamente

all’insufficiente maturità di PI 1 non è supportato da elementi concreti.

Considerata la sua età e capacità di discernimento, nulla permette pertanto di

giudicare che essa non sia in grado di valutare e esprimere le scelte e

preferenze che meglio rispettino il suo bene e i suoi interessi, ponderando

eventuali aspetti negativi o rischi. D’altra parte, gli effetti provocati dalla

decisione impugnata, dopo la quale la ragazza ha rifiutato altre opzioni e ha

interrotto le relazioni con il padre, lasciano supporre che la sua reale

volontà non sia stata concretamente ascoltata e rispettata. Ciò che appare confermato

pure dal breve riassunto del suo ascolto, dal quale emerge il suo desiderio di

frequentare la scuola di __________ (“rimarrei molto delusa se non ci

potessi andare”). Di conseguenza, l’impossibilità di verificare l’espressione

della volontà della ragazza in quanto la videoregistrazione non è disponibile

per un guasto tecnico, impone a questo giudice di ritornare l’incarto

all’Autorità di prime cure affinché proceda nuovamente con l’ascolto e possa

accertare con la necessaria precisione i suoi reali bisogni.

Abbondanzialmente

si evidenzia che emerge dagli atti che PI 1 è stata sentita a riguardo delle

relazioni personali con il padre il 26 ottobre 2023, mentre l’Autorità di

protezione avrebbe tenuto un’udienza con lei e il padre il 23 novembre 2021

(cfr. duplica 22 novembre 2023 di PI 2). Essendosi nel frattempo conclusa

l’istruttoria dinnanzi alla scrivente Camera e non avendo ricevuto alcun

aggiornamento da parte dell’Autorità di protezione, non è dato di sapere quali

siano attualmente i rapporti tra padre e figlia, che in ogni caso si auspica

siano migliorati e possano permettere un dialogo costruttivo anche in relazione

al suo futuro scolastico.

9.

Visto quanto

precede, il reclamo merita accoglimento ai sensi dei considerandi. La decisione

impugnata è quindi annullata e l’incarto è rinviato all’Autorità di prime cure,

affinché statuisca nuovamente e senza indugio sulla questione, emanando in

termini brevi una nuova decisione adeguatamente motivata, sulla base di un

ascolto aggiornato di PI 1.

10.

Gli oneri giudiziari per il presente giudizio seguono il principio della

soccombenza, ma viste le concrete circostanze, si rinuncia all’addebito di

tasse e spese processuali, che non potrebbero per altro essere caricate

all’Autorità di protezione (art. 47 cpv. 6 LPAmm).

Quanto

alle ripetibili, già in passato la giurisprudenza aveva sancito che le Autorità

di protezione risultate soccombenti possono essere tenute alla rifusione di

ripetibili a reclamanti vittoriosi ove abbiano partecipato alla lite quali

uniche antagoniste della parte che ha avuto successo, mentre ove esse abbiano

partecipato alla lite unitamente a privati cittadini, risultando sconfitte

insieme con questi ultimi, le ripetibili vanno addebitate di regola ai privati

che si sono battuti senza successo al loro fianco (sentenza ICCA del 24 agosto

2011, inc. 11.2011.60, consid. 4; sentenza ICCA del 19 aprile 2011, inc.

11.2009.188, consid. 3, pubblicata in: RtiD II–2011 n. 14c pag. 692). Nella

concreta fattispecie, PI 2 ha fiancheggiato l’Autorità di protezione nella

proposta di respingere il reclamo e si giustifica pertanto di condannarlo alla

rifusione di ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

1. Il reclamo è

accolto.

1.1. Di conseguenza la

decisione 14 luglio 2023 dell’Autorità regionale di protezione __________ è

annullata. L’incarto viene rinviato all’Autorità di prima sede affinché

statuisca nuovamente ai sensi dei considerandi.

2. Non si prelevano né

spese né tasse di giustizia. PI 2 rifonderà a RE 1 fr. 1’000.– di ripetibili.

3. Notificazione:

-

-

-

Comunicazione:

-

Il

presidente

La

cancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le

decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95

a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72

segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è

ammissibile solo se il valore litigioso

ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge

tale importo, il ricorso in materia

civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di

importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in

materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in

materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.

116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal

caso dall'art. 115 LTF.