9.2023.115
Presupposti curatela di rappresentanza, collocamento del minore
26 settembre 2023Italiano39 min
oggetto di un intervento da parte della Polizia Cantonale in data 20 maggio 2022,
Source ti.ch
Incarto n.
9.2023.115
Lugano
26 settembre 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di protezione del
Tribunale d'appello
Damiano
Bozzini
giudice
unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG
assistito
dalla
vicecancelliera
Decristophoris
sedente
per statuire nella causa che oppone
RE
1
RE
2
tutti
patr. da: PR 1
all’
Autorità
regionale di protezione __________,
per
quanto riguarda la nomina di una curatrice di rappresentanza in favore di PI
1 nell’ambito dell’istituzione di misure di protezione nei suoi confronti
giudicando
sul reclamo del 16 agosto 2023 presentato da RE 1 e RE 2 contro la decisione
emessa il 10 luglio 2023 (ris. n.1899/2023) dall'Autorità regionale di
protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto
Fatti
A. PI 1, nato il 2009 a __________
è figlio di RE 1 e RE 2. Il minore è stato adottato, unitamente alla sorella
gemella __________, all’età di 4-5 anni. La famiglia è domiciliata a __________
ed entrambi i genitori detengono l’autorità parentale.
B. A seguito del
rapporto informativo / disagio famigliare 17 settembre 2022 della Polizia
Cantonale – conseguente al fatto che il minore non era rientrato presso il
proprio domicilio e una volta rintracciato spiegava di avere “da diverso
tempo ormai diverbi costanti con i genitori i quali, a sua detta, sono troppo
rigidi nei suoi confronti”– l’Autorità di protezione __________ (di seguito
solo Autorità di protezione o Autorità) ha avviato una procedura tesa a
verificare la necessità di istituire misure di protezione in favore di PI 1.
I medesimi genitori hanno
riferito che la convivenza con il figlio è diventata impegnativa e che
quest’ultimo presenta una serie di atteggiamenti aggressivi nel momento in cui
gli si rifiuta qualcosa. Il minore, su domanda della madre, era già stato
oggetto di un intervento da parte della Polizia Cantonale in data 20 maggio 2022,
in quanto minacciava di volersi buttare dalla finestra della propria camera da
letto.
C. In data 17 novembre
2022 l’Ufficio dell’aiuto e della protezione, Settore delle famiglie e dei
minorenni, __________ (di seguito UAP), ha segnalato all’Autorità di protezione
le problematiche relative ai figli, in particolare alla loro gestione
educativa, da parte di RE 1 e RE 2, i quali si erano già autosegnalati al sopracitato
Servizio in data 8 febbraio 2022 dietro consiglio della psicoterapeuta che ha
in cura il figlio. Dal rapporto UAP è emerso sostanzialmente che i primi
problemi tra genitori e PI 1 sono sorti dopo il 2020 e che il minore “è
molto agitato e mette in atto una serie di comportamenti a rischio sia all’interno
di casa con la madre che al di fuori del contesto di casa”. L’UAP ha
altresì aggiunto che le escalation di liti e di violenze hanno portato sempre
più a situazioni di conflitto anche a livello fisico, circostanze in cui la
madre sovente ne è uscita con lividi sul corpo. I tentativi di mediazione familiare
non sono purtroppo andati a buon fine, mentre a far tempo da marzo 2022, per
sostenere la famiglia, è stata attivata la figura dell’operatrice del Servizio
di sostegno e accompagnamento educativo (di seguito SAE) __________. In considerazione
del rifiuto da parte dei genitori di un inserimento del figlio presso il Centro
__________, quali azioni operative, il Servizio ha proposto pertanto di
procedere con una valutazione socio-ambientale – alfine di comprendere le
dinamiche familiari e sociali e chiarire meglio le necessità del nucleo familiare
e dei minori medesimi – nonché di inserire l’intervento a domicilio della __________
per la durata di tre mesi con un provvedimento educativo massiccio.
D. In occasione dell’incontro
18 novembre 2022 con l’Autorità di protezione, i genitori di PI 1 non hanno
escluso a priori la possibilità di un successivo intervento di collocamento
temporaneo del figlio presso il __________, seppur precisando di ritenere tale
soluzione più un danno che un aiuto per il minore, e asserendo altresì di voler
verificare prima se l’intervento di tutta la rete di supporto messa in atto (SAE,
__________, presa a carico psicologica da parte della Dott.ssa __________ oltre
i curanti già attivi sulla situazione e l’ulteriore supporto scolastico) potesse
sortire un miglioramento della loro situazione familiare.
E. Con valutazione
pedopsichiatrica 5 dicembre 2022 della Clinica Psiche, la Dott.ssa __________,
dal punto di vista clinico, non ha riscontrato in PI 1 un’irrequietezza motoria
e/o deficit attentivi. Rispetto alle sue condizioni generali e alle dinamiche
familiari, ella ha spiegato che “PI 1 cognitivamente appare fragile, come da
valutazioni cognitive effettuate nel 2020 (dr. __________ e nel 2021 (dr. __________),
pertanto per il ragazzo può risultare complicato comprendere appieno e
decifrare alcune dinamiche razionali o situazioni quotidiane, con il rischio
conseguente di relazioni inadeguate. Questo aspetto, unito ad una difficoltà
nella regolamentazione emotiva e ai vissuti di abbandono e verosimile
trascuratezza emotiva bei primi anni di vita – a cui consegue un importante
vuoto identitario – determinano in PI 1 stati emotivi dirompenti, che si
estrinsecano in un disturbo del comportamento in diversi contesti…Il contesto
famigliare, dove la carica emotiva in gioco è più intensa, diventa
inevitabilmente quello più coinvolto dalle dinamiche di cui sopra.
Parallelamente i signori __________ sembrano faticare a trovare una
linea educativa comune, stabilendo in modo congiunto le priorità educative e
quindi sostenendosi vicendevolmente”.
Con
ulteriore scritto 15 febbraio 2023, la Dott.ssa __________ ha aggiunto che il
minore presenta un profilo comportamentale compatibile con un disturbo della
condotta e che gli sforzi messi in atto dai genitori non risultano sufficienti
a contenerne la conflittualità. La stessa giunge alla conclusione che, vista la
non collaborazione del minore e in assenza di un cambiamento della sua
situazione, il collocamento appare essere l’unica soluzione.
F. Dai susseguenti
rapporti 7.2.2023, 21.2.2023 e 23.2.2023 da parte dell’UAP, 15.2.2023 del __________
e dallo scritto 3.2.2023 di RE 2 sono emersi un peggioramento significativo del
comportamento di PI 1 – il quale “sta velocemente procedendo in
un’escalation di comportamenti aggressivi e depressivi” – nonché un
costante evolversi in negativo delle dinamiche familiari. Il minore si è reso
autore di diversi atti delinquenziali – per cui è stato fermato più volte dalla
polizia – i cui contenuti sono al vaglio della Magistratura dei minorenni. Il
ragazzo si è altresì più volte rifiutato di recarsi agli appuntamenti con gli
operatori della propria rete di supporto e anche la scuola media da lui
frequentata ha avuto grandi difficoltà nel gestirlo alla luce delle numerose
assenze, dei suoi comportamenti non consoni in classe e degli episodi delinquenziali
fuori dalla scuola. A fronte di questa situazione il __________ ha sollecitato
un intervento urgente da parte dell’Autorità di protezione e dei professionisti
della rete “per confrontarsi su quali altre strategie di intervento poter
attuare a protezione del minore”, mentre i servizi sociali hanno richiesto un
collocamento educativo in internato e l’allontanamento da __________ del
minore, nonché l’allestimento di una valutazione socio-ambientale.
Con ulteriore
scritto/osservazioni 17.3.2023 i genitori di PI 1 hanno comunicato all’Autorità
di protezione di essersi rivolti all’UAP per poter avviare in autonomia il
collocamento temporaneo del figlio presso un Centro educativo per minorenni (di
seguito CEM), aggiungendo altresì di essere favorevoli all’espletamento di un
mandato di valutazione socio-ambientale, con riferimento particolare alla
figlia __________.
G. Con decisione 31
marzo 2023 (ris n. 899/2023) – in attesa di un collocamento provvisorio del
minore come in accordo con i genitori – l’Autorità di Protezione ha nel
frattempo conferito mandato all’UAP di __________ per un’indagine
socio-familiare, ex art. 446 CC, del nucleo familiare di PI 1, della sorella __________,
nonché dei genitori RE 1 e RE 2.
H. Con aggiornamento 30
marzo 2023 il SAE ha sollecitato all’Autorità di protezione delle misure a
tutela e protezione della famiglia, sottolineando come “il clima di costante
tensione che può sfociare in agiti di violenza, mette in pericolo l’incolumità
di tutti i membri della famiglia” e che “il lavoro di sostegno ai
bisogni di __________ non sia attuabile in questo contesto”.
I. In occasione
dell’udienza 26 aprile 2023 dinanzi all’Autorità di protezione, rispetto
all’ipotesi di istituire in favore del figlio una curatela di rappresentanza ai
sensi dell’art. 314abis CC nella persona dell’avv. CURA 1 – e ciò,
in particolare, qualora fossero state istituite delle misure di protezione di
una certa entità – i genitori di PI 1 hanno dichiarato non esservi una loro
adesione congiunta in merito alla curatela proposta. Al contrario da quanto
loro postulato nello scritto 24 aprile 2023 – ovvero la richiesta di adottare con
urgenza delle misure atte ad allontanare PI 1 dal proprio domicilio e di collocarlo
in una struttura chiusa – in sede di udienza RE 1 e RE 2 hanno cambiato
opinione rispetto alla loro precedente istanza di intervento, dichiarandosi in
attesa di capire se potesse prendere avvio la valutazione del figlio da loro
richiesta da parte della Dott.ssa __________ presso l’Ospedale __________.
L. Frattanto il minore è stato posto in stato di fermo
a seguito di una colluttazione e, successivamente, in stato di arresto sino al
4 maggio 2023. Parallelamente, a seguito della sua scarcerazione e nell’ambito
del procedimento penale avviato per i reati di lesioni semplici, vie di fatto,
tentato furto, tentata rapina, tentata estorsione e contravvenzione alla Legge
federale sugli stupefacenti, la Magistratura dei minorenni ha decretato nei
confronti di PI 1 delle norme di condotta da seguire (frequentazione regolare
della scuola, rispetto delle regole presso il centro di collocamento, buona
condotta in generale e assenza di contatti con gli altri correi indagati per
aggressione). Tali misure sono state mantenute e aggiornate con ulteriore
decreto dell’Autorità penale datato 21 luglio 2023.
Con decreto 7 luglio 2023 PI
1 è stato altresì condannato a fornire 10 giornate di prestazioni personali per
i titoli di ripetuto furto di lieve entità, ripetuta violazione di domicilio e
danneggiamento.
M. Con rapporto di
aggiornamento 26 maggio 2023 l’UAP ha informato l’Autorità di protezione in
merito al progetto di collocamento temporaneo di PI 1 presso la fondazione __________
progetto al quale il minore si è interessato, accettando la situazione e
mostrandosi aperto al dialogo. PI 1 è entrato bene in relazione con tutti gli
educatori del __________, dimostrandosi collaborativo e ponendosi in maniera
educata, adeguata e rispettosa. Per queste ragioni, al termine delle prime due
settimane conoscitive, si è accordato con il minore un collocamento al __________
della durata totale di tre mesi con scadenza all’8 agosto 2023. Tali
considerazioni sono state ribadite con rapporto intermedio 20 giugno 2023 del __________,
il quale ha spiegato che “l’obiettivo primario fissato con il ragazzo e la
famiglia consiste nel lavorare verso il rientro a casa di PI 1. Per poterlo
raggiungere sarebbe necessario che il ragazzo ridimensioni i suoi agiti
devianti e che i genitori riescano a trovare un approccio educativo funzionale
con il ragazzo. L’obbiettivo è ricostruire un maggior grado di serenità
attraverso la ricostruzione di un rapporto di fiducia. Coscienti che si tratti,
di un lavoro molto difficile, soprattutto con le tempistiche del nostro
servizio, forse è necessario pensare ad un ulteriore passaggio in un’altra
struttura per continuare il lavoro iniziato in questo periodo”.
N. A seguito della ribadita
necessità di nominare a favore di PI 1 un curatore per la sua rappresentanza segnalata
dall’Autorità di protezione nello scritto 7 giugno 2023, con osservazioni 19
giugno 2023 i genitori del minore hanno per contro confermato la loro
opposizione alla misura di cui sopra, non intravedendo alcuna situazione di
pericolo a carico del figlio.
O. Alla luce di quanto
precede, con risoluzione 10 luglio 2023 (ris. n. 1899/2023) l’Autorità di
protezione ha istituito a favore di PI 1 una curatela di rappresentanza ai
sensi dell’art. 314abis CC (cfr. n. 1 del dispositivo) designando quale
curatrice l’avv. CURA 1 – con il compito di rappresentare il minore nella
procedura pendente dinnanzi l’Autorità di protezione – (cfr. n. 2 del
dispositivo) ponendo i costi della curatela e delle tasse di giustizia a carico
di RE 1 e RE 2 (cfr. n. 3 e 4 del dispositivo). La decisione è stata dichiarata
immediatamente esecutiva, denegando pertanto l’effetto sospensivo ad un
eventuale reclamo (cfr. n. 5 del dispositivo).
P. RE 1 e RE 2, per il
tramite del loro patrocinatore, sono insorti a questa Camera contro la
decisione 10 luglio 2023 (ris. 1899/2023) mediante reclamo 16 agosto 2023, chiedendo,
in via preliminare, che il dispositivo n. 5 della risoluzione in parola venga
revocato e che pertanto al reclamo venga concesso l’effetto sospensivo, e in
via principale, che la decisione impugnata venga annullata. In entrambi i casi
viene richiesto che tasse di giustizia, spese e ripetibili siano poste a carico
dell’Autorità di protezione. I reclamanti sostengono che la decisione impugnata
è carente di motivazione tanto da non “permettere loro di valutare le
ragioni per cui l’istituzione della curatela di rappresentanza è stata ritenuta
necessaria” (cfr. pag. 6 e 7 del reclamo). Nel loro gravame essi
censurano altresì il mancato coinvolgimento del figlio nella procedura tesa
alla nomina di un rappresentante e che pertanto vi è una violazione del diritto
di essere sentito di PI 1 ai sensi dell’art. 29 Cost. (cfr. pag. 7 e 8 del
reclamo). Già solo per queste ragioni, a mente dei reclamanti, la risoluzione
dell’Autorità di protezione andrebbe annullata. Da ultimo, RE 1 e RE 2
contestano che vi siano gli estremi fattuali e giuridici che giustifichino
l’applicazione dell’art. 314abis CC, sostenendo che la decisione
risulta pertanto arbitraria nell’apprezzamento, essendo inutile e non necessaria
l’istituzione della figura di rappresentanza a favore di PI 1 (cfr. pag. 8 e 9
del reclamo).
Q. Con scritto 28 agosto
2023 l’Autorità di protezione ha rinunciato a presentare osservazioni,
rinviando alle motivazioni già espresse nella decisione impugnata, chiedendone
pertanto conferma e la reiezione del gravame. Con missiva 28 agosto 2023, anche
l’avv. CURA 1 non ha presentato una presa di posizione, rimettendosi al
giudizio di questa Camera sia per l’effetto sospensivo che nel merito.
Considerato
in diritto
Considerandi
1.
Le decisioni delle
Autorità regionali di protezione concernenti minorenni sono impugnabili
mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, nella
composizione di un giudice unico (art. 450 CC in relazione agli art. 314 cpv. 1
e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione e la procedura
in materia di protezione del minore e dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7
LOG). Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli
art. 450 segg. CC occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla
procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni
connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa (art.
99.
LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012
concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria,
alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).
2.
Con risoluzione 10
luglio 2023 (ris. n. 1899/2023), dopo aver ricordato minuziosamente i fatti, la
situazione di disagio ascritta a PI 1 sia all’interno che fuori dal nucleo
familiare, come pure tutti gli interventi intrapresi a suo favore e non andati
a buon fine da parte dei servizi sociali e della sua rete di supporto,
l’Autorità di protezione ha deciso di istituire a favore del minore una
rappresentanza processuale ai sensi dell’art. 314abis CC. L’Autorità
di prime cure ha considerato che, vista “l’ambivalenza dei genitori nei
confronti dell’intervento di sostegno e protezione del figlio, la cui
progettualità è al momento ancora in divenire”, congiunta alla possibilità
che quest’ultimo possa passare ad un altro percorso istituzionale e/o continuare
il proprio collocamento quale misura protettiva in ambito penale minorile, la
nomina di un legale risulta necessaria al fine di garantirgli una
rappresentanza in suddetta procedura (cfr. pag. 9 e 10 della decisione).
3.
Nel proprio reclamo,
gli insorgenti lamentano l’assenza di motivazione della decisione impugnata da
parte dell’Autorità di protezione, ciò che impedirebbe loro di verificare
l’esigenza della misura di protezione istituita a favore del figlio (cfr. pag.
6.
del reclamo). Contestano altresì che nel caso concreto sia data una delle
casistiche contemplate dall’art. 314abis CC, evidenziando che “se
il problema dell’Autorità è che potrebbe presentarsi la necessità di un
ricovero (in istituto, nel caso che qui ci concerne) i genitori hanno già
dimostrato, in passato, di aver affrontato il tema tanto che, ad oggi, il
ragazzo è collocato, pure se temporaneamente” (cfr. pag. 9 del reclamo).
Essi aggiungono che se la situazione dovesse peggiorare saranno i primi a
essere compatti nel prendere decisioni inerenti al figlio ciò che – anche
nell’ipotesi in cui il progetto di rientro al domicilio di PI 1 con la ripresa
del calcio e un programma scolastico ad hoc dovesse funzionare – renderebbe
vana la figura del curatore. Da ultimo, i reclamanti sostengono che il figlio
sia perfettamente in grado di esprimere il proprio punto di vista e che andava
dunque interpellato dall’Autorità, temendo inoltre che la nomina di un curatore
possa, al contrario, frapporre un ulteriore elemento di divisione fra i
genitori e PI 1 (cfr. pag. 7 e 10 del reclamo).
4.
Ora, occorre
anzitutto valutare se l’Autorità di protezione abbia vagliato correttamente le
condizioni fattuali e giuridiche per l’istituzione di una curatela di
rappresentanza a favore di PI 1 ai sensi dell’art. 314abis CC e
l’abbia, a giusta ragione, ritenuta necessaria nel caso in disamina.
5.
Gli articoli 314
segg. CC, entrati in vigore il 1° gennaio 2013, regolamentano in modo specifico
la procedura applicabile dall’Autorità di protezione nei procedimenti
riguardanti i minori (Messaggio concernente la modifica del Codice civile
svizzero [Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione]
del 28 giugno 2006, FF 2006 6391, pag. 6488). Lo scopo di questi disposti è
quello di tutelare il bene del bambino/minore: la nomina di un curatore si deve
in principio limitare dunque ai casi in cui sia necessario (DTF142 III 153
consid 5.1.1.e referenze citate; cfr. anche in relazione all’art. 146 vCC,
EPINEY-COLOMBO, Il curatore nella procedura giudiziaria, BOA 2000 nr. 20 pag.
13).
5.1
L’art. 314abis
CC elenca delle situazioni in cui la nomina di un rappresentante a favore del
figlio poterebbe rivelarsi necessaria. In particolare questo disposto di legge
indica che l’Autorità di protezione deve esaminare se occorra disporre una
rappresentanza nel caso in cui il procedimento concerne il ricovero del figlio
(cfr. cpv. 2 n. 1). Analogo principio è sancito anche dall’art. 449a CC,
applicabile in modo esteso al diritto di protezione del minore e dell’adulto
(Steck, CommFam Protection de l’adulte, ad art. 449a CC n. 4).
Il disposto prevede un
dovere, a carico dell’Autorità di protezione di valutare d’ufficio se è
necessario predisporre un rappresentante del minore, nella forma di un
curatore, esperto in questioni assistenziali e giuridiche. Tuttavia, anche in
tale caso, l’obbligo posto a carico dell’autorità si limita unicamente alla valutazione
dell’opportunità della nomina (DTF 5A_400/2015 del 25 febbraio 2016 consid.
2.3.; 5A_465/2012 del 18 settembre 2012 consid. 4.1.2.). In applicazione del
potere discrezionale dell’Autorità, essa potrà dunque decidere di non nominare
alcun curatore di rappresentanza per il minore (BREITSCHMID, BSK ZGB I, 5ª ed.
2014, ad art. 314a CC n. 6). Poiché le decisioni da prendere sono in generale
importanti per il futuro del minore, la rinuncia alla nomina di un curatore di
rappresentanza deve, comunque, rimanere l’eccezione (COTTIER, Commentaire du
droit de la famille, Protection de l’adulte, ad art. 314a bis n. 5).
5.2
Il curatore nominato
in applicazione dell’art. 314abis CC svolge un mandato di
rappresentanza degli interessi giuridici del minore durante la procedura
dinanzi all’Autorità di protezione: egli deve farsi un’idea concreta della
situazione in cui versa il minore e del suo punto di vista e riferire le
proprie constatazioni all’Autorità (DTF 142 III 153 consid. 5.2.3.1. e
referenze citate). Al curatore incombe dunque di svolgere la propria
istruttoria che comprenderà non solo il contatto personale con il minore ma
anche più ampi contatti con le persone di fiducia e i rappresentanti dei
diversi settori professionali relativi al vissuto del minore (COTTIER,
Commentaire du droit de la famille, Protection de l’adulte, ad art. 314a bis n.
12). Lo scopo perseguito dalla rappresentanza del minore dipende sia dalla sua
età che dalle circostanze specifiche del caso concreto (DTF142 III 153 consid.
5.2.3
e referenze citate). Per il tramite del rappresentante, la volontà del
minore capace di discernimento verrà in tal modo espressa nella procedura che
lo vede coinvolto (DTF142 III 153 consid. 5.2.4. e referenze citate). La curatela
non deve tuttavia limitarsi a situazioni in cui sono coinvolti minori capaci di
discernimento: anche per i bambini in tenera età, il curatore di rappresentanza
può rivelarsi utile in quanto “traduttore”, istaurando un dialogo con
l’Autorità che permetta di tenere conto della percezione del minore su
questioni importanti che lo concernono.
6.
Come accennato nei
consideranti introduttivi, la relazione fra PI 1 e i propri genitori, in
special modo la madre, è compromessa da diversi anni, tanto da spingere i
reclamanti ad autosegnalarsi all’UAP a febbraio 2022 per ricevere il supporto
adeguato in merito alla gestione educativa dei figli, sia all’interno che
all’esterno delle mura domestiche. Come emerso dalla documentazione versata
agli atti, PI 1 presenta una serie di atteggiamenti aggressivi ed estremamente
conflittuali con i genitori, con i quali non è riuscito ad oggi a trovare un
punto di incontro comune, atteggiamenti che sono spesso sfociati in liti
violente e in situazioni a rischio per l’incolumità fisica sia del minore che
dei reclamanti (si veda a titolo di esempio le fughe di casa di PI 1, la sua
minaccia di gettarsi dalla finestra della propria camera, nonché le ripetute
vie di fatto nei confronti di RE 1). Nonostante l’intervento e il supporto di
tutti gli operatori della rete di sostegno attivata a favore di PI 1 e i
tentativi educativi e disciplinari da parte dei suoi genitori, la situazione di
grande disagio e tensione all’interno del nucleo familiare non ha fatto altro
che peggiorare, conducendo a sempre più frequenti episodi di agiti e di liti
violente, contesto in cui il minore, oltre a sganciarsi da qualsiasi tipo di
sostegno, ha deciso di sospendere le sedute settimanali con la psicoterapeuta __________
(cfr. aggiornamento SAE 30.3.2023 e rapporto di aggiornamento __________
20.6.2023). Aggiungasi che anche al di fuori del contesto familiare PI 1 è risultato
ingestibile e completamente alla deriva, non frequentando regolarmente la
scuola, circondatosi di cattive compagnie e, circostanza ancor più grave, si è
reso autore di svariati reati penali per i quali è stato oggetto di condanna da
parte della Magistratura dei minorenni. Già solo da questo breve quadro
riassuntivo risulta imprescindibile l’istituzione di misure di protezione, non
solo a tutela di PI 1, bensì per la salvaguardia dei bisogni e del benessere di
tutti i membri della sua famiglia, in special modo, di sua sorella __________,
la quale è “costretta ad assistere ogni giorno a liti furibonde, ai
comportamenti devianti del fratello, ad assistere allo sgretolamento di una
famiglia totalmente assorbita dalla figura di PI 1” (cfr. scritto RE 1 e RE
2.
24.4.2023). In tale clima di ostilità e di completa sfiducia nei riguardi, non
solo dei genitori, ma dell’intera rete di supporto, PI 1 si è dichiarato
predisposto al cambiamento e dimostrato collaborativo unicamente nell’ambito
del suo collocamento provvisorio presso il __________, luogo in cui ha mostrato
una buona condotta generale, un’apertura relazionale con l’equipe educativa e
un notevole margine di miglioramento per quanto attiene il rispetto delle
regole, tanto da essere stata valutata – alla scadenza dei tre mesi di
collocamento – l’ipotesi del passaggio del ragazzo in un’altra struttura per
proseguire il percorso (cfr. rapporto __________ 20.6.2023 e scritto UAP
10.7.2023).
Ad oggi, il collocamento
di PI 1 è risultato dunque l’unica misura in grado di arginare i suoi atteggiamenti
devianti, nel cui contesto il minore ha manifestato una presa di coscienza di
quanto commesso e un desiderio di cambiamento, al contrario degli altri
provvedimenti finalizzati alla conservazione della vita nel nucleo familiare
che si sono rivelati, come si è visto, insufficienti nel caso concreto. A mente
di questo Giudice, la continuità dell’atteggiamento conflittuale e di forte
chiusura da parte di PI 1 nei confronti dei genitori e dei servizi sociali,
impedisce di fatto la messa in atto di provvedimenti in suo favore meno
incisivi a fronte della chiara situazione di disagio e di violenza domestica
che emerge dagli atti e che si trascina da diverso tempo.
Orbene, in considerazione
di tutto quanto esposto, nell’ottica di un più che presumibile passaggio di PI
1.
ad un altro percorso istituzionale a lungo termine fuori dal contesto
familiare – e ciò anche in considerazione della misura protettiva istituita da
parte della Magistratura dei minorenni in ambito penale minorile – non potendo
essere pertanto esclusa l’adozione da parte dell’Autorità di protezione di un
provvedimento che andrebbe ad incidere sugli aspetti essenziali di vita del
minore, la decisione impugnata non può che essere confermata e ciò anche per i
seguenti motivi.
6.1
L’art. 314abis
CC dispone che l’Autorità di protezione può, se necessario, ordinare che il
figlio sia rappresentato da un curatore, esperto in questioni assistenziali e
giuridiche, dando a questo la competenza di proporre conclusioni e di
presentare impugnazioni nella procedura dinanzi a suddetta Autorità. In
situazioni che rivestono un carattere importante per la vita del figlio
segnatamente quando il procedimento concerne il suo ricovero, il capoverso 2
dello stesso articolo prevede un dovere a carico dell’Autorità di protezione di
valutare l’opportunità della nomina di un curatore. Sicché, data l’importanza che
avrà la decisione sottoposta alla valutazione dell’Autorità di protezione e la
conflittualità inerente al rapporto tra i genitori e il figlio, la fattispecie
in esame rientra indubbiamente nelle situazioni elencate dall’art. 314abis
cpv. 2 CC e nel dovere di valutazione dell’Autorità di prima sede. Appare
infatti utile ricordare che, contrariamente da quanto evocato dagli insorgenti
nel loro gravame (cfr. pag. 8 del reclamo), pur trattandosi di un progetto
ancora in divenire, allo stadio attuale della procedura sussistono già elementi
oggettivi più che sufficienti atti a preavvisare favorevolmente e a
giustificare un collocamento di PI 1 fuori dal nucleo familiare, piuttosto che
un suo rientro al domicilio, allorquando lo stesso minore ha espresso
frustrazione e rabbia verso i genitori, riconoscendo che un ritorno a casa in
famiglia porterebbe solamente ad un aumento della sua rabbia e aggressività
(cfr. rapporto UAP 26.5.2023). In questo senso, nel suo rapporto 10 luglio 2023
– quindi solo un mese prima della scadenza all’8 agosto 2023 del collocamento
del minore presso il __________ – anche l’UAP ha ritenuto che un rientro
definitivo a casa di PI 1 non fosse ancora la soluzione attuabile (cfr. rapporto
__________ 10.6.2023 e scritto UAP 10.7.2023).
6.2
L’esame degli atti
all’incarto permette di ritenere non solo un’esacerbata conflittualità dei rapporti
fra PI 1 e i propri genitori qui reclamanti ma pure che questi ultimi hanno
prospettato conclusioni divergenti in merito all’educazione del figlio e al suo
collocamento. Rispetto agli interventi da parte dei servizi sociali, degli
operatori della rete di supporto del minore, così come della stessa Autorità di
protezione, RE 1 e RE 2 non hanno proposto lo stesso approccio educativo e una
linea comune di intervento: “In concomitanza, fin dall’inizio, il padre
riportava difficoltà nella comunicazione e nella costruzione di un sufficiente
allineamento genitoriale: lui mediatore, permissivo e fiducioso nei figli, lei
preoccupata e maggiormente rigida nelle regole…La lettura dei genitori è di
deposito dei doveri presso i servizi ma al contempo di richiesta di sostegno a
loro in quanto genitori. Le aspettative dei genitori nei confronti dei Servizi
tendono a essere molto alte e non sempre confacenti al reale intervento (p.es.
a quello che un servizio a domicilio può fare, cioè dare un sostegno
genitoriale); essi tendono a leggere l’intervento a domicilio come un aiuto che
debba sostituire il loro ruolo genitoriale (p.es. i genitori si aspettano che
l’educatrice si sostituisca a loro per aspetti di autorità, come mettere le
regole, sgridare il figlio, ecc.). Questo rende faticoso e poco utile il lavoro
di un educatore al domicilio…Non sappiamo quanto siano solo questi elementi a
portare i genitori a non condividere questa ipotesi (vi sono anche riflessioni
inerenti evitare l’allontanamento di un minore adottato); quello che risulta è
che vi è un’ambivalenza legata al figlio (non farcela più ma non riuscire
prendere temporaneamente distanza), ma anche ai servizi (richiedere molti aiuti
a casa ma al contempo l’impressione dei genitori è che nessuno assuma il
proprio ruolo come dovrebbe, i servizi dovrebbero sostituirsi a loro in
determinate situazioni da loro valutate sul momento” (cfr. rapporto UAP
17.11.2022); “In merito alla dimensione relazionale che lega giovane e
genitori, c’è un’oscillazione tra importante presenza e assenza in particolare
della madre (iperprotezione-espulsività), una coerenza non sempre presente, una
difficoltà (con momenti più proficui di altri) di confronto, tra operatori e
genitori (in particolare la madre) sul piano educativo” (cfr. scritto UAP
21.
febbraio 2023).
Come sopra
evidenziato e correttamente riportato dall’Autorità di prime cure, i genitori
di PI 1 hanno manifestato sotto diversi punti di vista una marcata ambivalenza
riguardo ai provvedimenti intrapresi a favore del figlio, fra cui,
giustappunto, il suo collocamento. Utile infatti ricordare come inizialmente
gli insorgenti fossero contrari ad un progetto di collocamento in internato per
PI 1 (cfr. udienza ARP 18 novembre 2018 e rapporto UAP 23 febbraio 2023) per
poi invece intraprendere in via autonoma tale percorso, arrivando a sollecitare
con urgenza l’Autorità di protezione affinché provvedesse quanto prima ad
allontanare il figlio dal nucleo familiare a fronte delle seguenti loro
considerazioni: “Stimate istituzioni, oggi poco dopo aver recuperato per
l’ennesima volta nostro figlio PI 1 in polizia (correità in furto) scriviamo
queste parole nell’urgenza e nella disperazione e quello che ci esce è un grido
di aiuto….Mia moglie ed io vi chiediamo con la forza dell’esasperazione di non
attendere oltre prima di prendere delle misure atte ad allontanare PI 1 dal
domicilio fino a quando ciò si rivelerà necessario” (cfr. scritto RE 1 e RE
2.
24.4.2023). Istanza tuttavia ritirata in occasione dell’udienza con l’Autorità
di protezione di data 26 aprile 2023, sede nella quale hanno altresì palesato
la loro contrarietà rispetto all’istituzione di una tutela a favore di PI 1.
L’atteggiamento ambiguo nei
confronti dell’intervento di sostegno e protezione del figlio si è palesato
anche nella concretizzazione del progetto __________, dove la madre di PI 1 è
risultata “angosciata ed esprime preoccupazioni per il figlio. Attualmente
abbiamo costruito un buon dialogo riflessivo con entrambi i genitori, anche se
notiamo un’importante rigidità da parte della madre che fatica a mettersi in
discussione. La comunicazione è costante e se da una parte spesso risulta
funzionale per capire i movimenti del minore e comprendere a pieno il suo
funzionamento all’esterno della struttura, dall’altra spesso gli scambi
telefonici con la Signora RE 1 vertono verso il controllo ed una richiesta di
limitazioni delle azioni del figlio” (cfr. rapporto __________ 20.6.2023).
A giusto titolo l’Autorità
di protezione ha pertanto concluso circa la necessità di nominare a favore di PI
1.
un curatore di rappresentanza in applicazione dell’art. 314abis
cpv. 2 n. 1 CC nella persona dell’avv. CURA 1, figura professionale esterna al
nucleo familiare che possa, in modo indipendente e imparziale, farsi un’idea e
portare avanti i desideri soggettivi e i bisogni oggettivi del minore in modo
indipendente dai genitori i quali, in quanto parti al procedimento, come si è
visto, possono avere opinioni contrastanti a quelle del minore nell’ambito del
procedimento dinanzi all’Autorità di prime cure per decidere sul collocamento fuori
dal domicilio. Alla luce delle circostanze concrete e in attesa degli ulteriori
accertamenti del caso quali la valutazione socio-ambientale e la presa di
posizione della Magistratura dei minorenni riguardo al mantenimento del decretato
collocamento ai sensi dell’art. 15 DPmin, la rappresentanza di PI 1 risulta
dunque necessaria, visto come allo stadio attuale della procedura non possa
essere escluso un suo allontanamento da casa, provvedimento che ad oggi sembrerebbe
più indicato a rispondere alle esigenze di PI 1 e a quelle della sua famiglia.
7.
Non può inoltre
essere seguito il paragone effettuato dai reclamanti tra la fattispecie qui in
esame e quella della nomina, a favore di PI 1, di un curatore in applicazione
dell’art. 306 cpv. 2 CC (cfr. pag. 10 del reclamo). La curatela di
rappresentanza del minore nella procedura che oppone due genitori sulla
questione del collocamento deve essere distinta dalla curatela di cui all’art.
306.
cpv. 2. Lo scopo principale perseguito dal legislatore con predetta norma è
quello di nominare una rappresentanza al minore se i genitori sono impediti di
agire o i loro interessi in un affare sono in collisione con quelli del figlio.
L’esempio tipico di un possibile conflitto d’interessi si verifica ad esempio
quando genitore e figlio sono entrambi membri di una comunione ereditaria
(Basler Kommentar, ZGB – I, Schwenzer/Cottier, N. 11 art. 318 CC) o quando si è
in presenza di azioni di accertamento o di contestazione del rapporto di
filiazione (accertamento e contestazione di paternità o contestazione del
riconoscimento) (Meier/Stettler, Droit de filiation, 5ª ed., Losanna 2014, n.
939-944 pag. 624-627).
Nel caso in disamina non
entra in considerazione nessuna delle casistiche tutelate dall’art. 306 cpv. 2
CC, non essendoci un conflitto di interessi tra genitori e figlio come inteso
dal disposto in parola. La curatela di rappresentanza processuale istituita
dall’art. 314abis CC ha, al contrario, come unico scopo la
salvaguardia dei bisogni oggettivi del figlio nel procedimento che lo vede
coinvolto allorché potenzialmente in contrasto con la posizione dei genitori,
ciò che, come indicato nei precedenti considerandi, potrebbe corrispondere al
caso di PI 1 nell’ipotesi di un suo ricovero.
8.
Quanto alla censura
relativa alla carente motivazione (cfr. pag. 6 e 7 del reclamo), la stessa non
può essere accolta. Nella propria decisione l’Autorità di protezione si è
chinata dettagliatamente sulle circostanze e sui fatti che hanno condotto
all’istituzione di una curatela di rappresentanza a favore di PI 1, descrivendo
in modo esaustivo il rapporto conflittuale con i genitori oltre al loro
atteggiamento irresoluto nei confronti del collocamento del figlio.
Abbondanzialmente
occorre sottolineare che le considerazioni di questa Camera non mettono in
dubbio le capacità genitoriali di RE 1 e RE 2, che non sono qui oggetto di giudizio
e non sono ritenute concausa della risoluzione dell’Autorità di protezione, ma
nemmeno può essere negata la loro oggettiva difficoltà nella gestione del
minore e l’accentuata ostilità fra genitori e figlio. La misura non va dunque
intesa come sanzione nei confronti dei reclamanti, bensì come uno strumento a
tutela del bene di PI 1, dei suoi interessi/desideri e delle sue necessità, che
potrebbero non coincidere, o addirittura collidere, con quanto invece auspicato
da parte dei genitori. Come si è visto, i provvedimenti da loro fino ad oggi intrapresi
– coadiuvati dalla rete di sostegno – nei confronti del minore non sono stati sufficienti
e la situazione familiare non ha fatto altro che degenerare ulteriormente.
9.
I reclamanti
proseguono nel loro gravame chiedendo l’annullamento della decisione impugnata,
invocando una violazione del diritto di essere sentito di PI 1 ai sensi
dell’art. 29 Cost. In aiuto alla propria tesi ricorsuale essi richiamano la Chekliste
die Kinderanwaltschaft Schweiz sull’applicazione dell’art. 314abis
CC la quale “prevede che, una volta stabilità la necessità della nomina di
un rappresentante, l’ARP sottoponga la proposta al figlio. In caso di rifiuto
da parte di quest’ultimo, dopo che sia stato verificato che ne abbia colto la
portata, l’ARP deve rinunciare all’istituzione di una curatela di rappresentanza”
(cfr. pag. 7 e 8 del reclamo). Per queste ragioni, considerato che PI 1 non è
stato in alcun modo interpellato in merito alla proposta di istituire una
curatela di rappresentanza, concludono ritenendo la decisione illegittima.
9.1
Il diritto di essere
sentito è una garanzia costituzionale di natura formale, la cui violazione
comporta, di principio, l'annullamento della decisione impugnata,
indipendentemente dalle possibilità di successo nel merito (DTF 137 I 195
consid. 2.2; STF del 29 novembre 2013, inc. 5A_699/2013 consid. 2.2). La
giurisprudenza ha dedotto dall'art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale della
Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101) il diritto
dell'interessato di esprimersi prima che una decisione che lo concerne sia
presa, di fornire prove sui fatti suscettibili di influire sul procedimento, di
consultare gli atti di causa, di partecipare all'assunzione delle prove, di
prenderne conoscenza e di determinarsi in merito (DTF 136 I 265 consid. 3.2;
DTF 135 I 279 consid. 2.3; DTF 133 I 270 consid. 3.1; DTF 132 V 368 consid. 3.1
con rinvii; STF del 3 dicembre 2013, inc. 5A_540/2013 consid. 3.1.1, non
pubblicato in DTF 140 III 1; STF 5A_299/2013 del 6 giugno 2013, consid. 5.1 non
pubblicato in DTF 139 III 257) ma non garantisce di per sé stesso il diritto di
esprimersi oralmente (DTF 125 I 209 consid. 9b; STF del 3 dicembre 2013, inc.
5A_540/2013 consid. 3.1.1, non pubblicato in DTF 140 III 1; STF 5A_863/2019 del
5.
novembre 2019, consid. 5.2). Ogni presa di posizione o nuovo documento
versato agli atti deve essere comunicato alle parti per permettere loro di
decidere se vogliono o meno far uso della loro facoltà di determinarsi (fra i
tanti: DTF 138 I 484 consid. 2.1; STF 5A_44/2017 del 15 marzo 2017, consid. 4).
Tali diritti sono ora ancorati nel titolo II della LPAmm, entrata in vigore il
1° marzo 2014 (art. 34 e seg. LPAmm).
In materia di protezione
dei minori e degli adulti, il diritto di essere sentito va oltre le prerogative
che derivano dalla norma costituzionale suddetta. L'art. 447 cpv. 1 CC
garantisce infatti alla persona interessata (non al curatore, né ad altri
terzi) il diritto di essere sentito personalmente e oralmente dall'Autorità di
protezione che decide la misura (STF del 12 febbraio 2018, inc. 5A_706/2017
consid. 4.3.1; STF del 3 dicembre 2013, inc. 5A_540/2013 consid. 3.1.1, non
pubblicato in DTF 140 III 1; Maranta/Auer/Marti, in: BSK ZGB I, 6a ed. 2018, ad
art. 447 CC n. 9). Tale garanzia è ribadita dall’art. 23 LPMA.
9.2
In merito alla mancata
audizione di PI 1 nella procedura di nomina dell’avv. CURA 1 quale sua
curatrice di rappresentanza, occorre nondimeno imperativamente sottolineare
quanto segue.
9.3
L'art. 16 CC definisce
capace di discernimento qualunque persona che non sia privata della facoltà di
agire ragionevolmente per effetto della sua età infantile o di infermità o
debolezza mentale, di ebbrezza o stato consimile (art. 16 CC). Per consolidata giurisprudenza
e dottrina, la nozione di capacità di discernimento racchiude due elementi
distinti: da un lato, una componente intellettuale, ovvero la capacità di
valutare il senso, l'opportunità e gli effetti di un atto determinato,
dall'altro, una componente volitiva, legata al carattere stesso della persona,
consistente nella facoltà di agire in funzione di questa comprensione
ragionevole e di saper opporre un'efficace resistenza ad eventuali influenze
esterne (DTF 124 III 5 consid. 1a; 117 II 231 consid. 2a; Eugen Bucher,
Commentario bernese, n. 44 e segg. ad art. 16 CC). La capacità di discernimento
è di natura relativa: essa va valutata nel singolo caso, in relazione ad un
atto determinato, avuto riguardo alla sua natura e alla sua importanza, e non invece
in modo astratto (DTF 118 Ia 236 consid. 2b; Deschenaux/Steinauer, Personnes
physiques et tutelle, 4a ed., Berna 2001, n. 76 e segg., pagg. 24-25). Più
l’oggetto del contendere è astratto, meno si può ipotizzare una capacità di
discernimento del minore (DTF 5A_52/2015 del 17 dicembre 2015, consid. 5.4.2.).
9.4
Dalle raccomandazioni
richiamate dei reclamanti denominate “Einsetzung einer Rechtsvertretung des
Kindes im Sinne von Art. 314abis ZGB im Kindesschutzverfahren” e
pertanto qui riprese, emerge che l’Autorità di protezione, nel momento in cui
vi sia l’indicazione per una curatela di rappresentanza, sottopone al minore
capace di discernimento tale proposta. Predetta procedura non è tuttavia
contemplata allorquando la persona interessata sia incapace discernimento,
situazione in cui l’autorità è pertanto autorizzata a procedere con la nomina di
un rappresentante legale a favore del minore senza prima interpellarlo (cfr.
punto2.3.2 in https://www.kinderanwaltschaft.ch/sites/default/files/uploads/KiAn_Rechtsvertretung_RV_Checkliste_Kindesschutz_v03_20201207.pdf,
consultato al 12.9.2023).
9.5
PI 1 ha 14 anni e non
dispone ancora dei diritti civili ai sensi dell’art. 17 CC. Una sua presa di
posizione riguardo all’istituzione di una curatela di rappresentanza deve
essere richiesta alla condizione che quest’ultimo risulti capace di
discernimento in relazione all’oggetto di causa dinanzi all’Autorità di prime
cure.
9.6
Premesso che dalla
ratio legis dell’art. 314abis CC così come dalla interpretazione che
vi ha dato il Tribunale federale, emerge che sia il principio della nomina del
curatore di rappresentanza che la scelta della figura professionale cui
affidare l’incarico sono di competenza dell’Autorità di protezione, per quanto
attiene alla capacità di discernimento, essa deve essere data in relazione
all’oggetto del contendere. Nel caso concreto, occorre anzitutto valutare se PI
1.
sia capace di comprendere il significato e la portata dell’incarico conferito
all’avv. CURA 1 ai fini di far valere la sua volontà e i suoi bisogni oggettivi
dinanzi all’Autorità di protezione, nell’ambito anche di un suo possibile collocamento
di lunga durata fuori casa. Va altresì esaminato se il minore sia in grado di
capire il significato di ricovero ai sensi dell’art. 314abis CC e
cosa comporterebbe per lui e per i suoi famigliari tale misura. Vista la sua giovane
età di 14 anni e tenuto altresì conto che fino ad oggi il minore non è mai stato
coinvolto, mai stato sentito personalmente e non è mai intervenuto in nome e
per conto proprio dinanzi all’Autorità di prime cure – attenendosi unicamente
ai provvedimenti che i terzi (genitori, servizi sociali, Autorità di protezione
e Magistratura dei minorenni) disponevano a suo favore e tutela – si può
indubbiamente concludere che PI 1 non sia al momento capace di discernimento in
relazione allo scopo prefisso tramite la nomina di rappresentanza e quindi
all’oggetto del contendere, il quale è sostanzialmente indirizzato al suo
ricovero fuori casa, anche per lunga durata, con possibile privazione del
diritto dei genitori di determinarne il luogo di dimora. Come visto, da una
parte il ragazzo presenta delle difficoltà a comprendere dei concetti astratti
e versa in una situazione particolare di grande ribellione nei confronti dei
genitori e degli operatori della sua rete di supporto. Dall’altra, egli risulta
confuso per quanto attiene al collocamento e al suo futuro: “Il ragazzo ha
forti difficoltà scolastiche e mostra debolezze psichiche a livello cognitivo,
è in grado d’interagire bene con tutti, ma ha delle difficoltà nei pensieri
astratti, spesso non capendo bene inventa delle sue spiegazioni piuttosto che
approfondire l’argomento…Dopo un primo periodo, l’insofferenza per la
situazione comincia leggermente ad emergere con qualche allontanamento da
scuola un’ora prima del termine per andare in centro ad incontrare l’amico __________
e altri ragazzi, per poi repentinamente fare una fuga di 48 ore da venerdì 9 a
domenica 11 giugno 2023. Durante l’allontanamento non è stato reperibile ma
abbiamo avuto numerose informazioni dalla madre e dai social. Il minore non ha
mai risposto ai nostri tentativi di contattarlo sino a domenica in cui ha
dichiarato di essere intenzionato a rientrare presso il __________… PI 1
è disponibile al dialogo, ma ha delle difficoltà nella comprensione di concetti
astratti, spesso per farsi comprendere è necessario riformulare le tematiche
apportando esempi semplici… i suoi desideri per il prossimo anno sono
confusi, cambia spesso idea; a volte dichiara di voler cambiare sede
scolastica, altre concorda con la visione della scuola di continuare con chi lo
conosce e ha già una differenziazione curriculare, altre ancora dichiara di non
avere più a che fare con la scuola” (cfr. rapporto __________ 20.6.2023). Tutti
elementi che inducono a negare una sufficiente maturità da parte di PI 1 in relazione
ai suoi bisogni attuali e ad una sua sistemazione collocativa futura. Alla luce
di quanto esposto,
non si ravvede pertanto la capacità del minore di
comprendere il significato e l’estensione della nomina in suo favore e di
esprimere autonomamente la sua posizione rispetto alla sua situazione. Contrariamente
a quanto eccepito da RE 1 e RE 2, questa Camera condivide pertanto l’agire
procedurale adottato dall’Autorità di prime cure nell’istituzione della curatrice
a favore di PI 1. Anche su questo punto, la critica mossa nei confronti
dell’Autorità di protezione è infondata.
10.
L’Autorità di
protezione ha tolto l’effetto sospensivo ad un’eventuale reclamo contro la
decisione impugnata
“…affinché la rappresentante legale designata
possa entrare immediatamente in funzione. Qualora la presente decisione non
fosse immediatamente esecutiva, anche a seguito della probabile, o anche solo
possibile, lunghezza dei tempi del reclamo, la procedura potrebbe dilatarsi
senza la possibilità di adottare tempestivamente delle misure di protezione
anche importanti garantendo al minore la giusta rappresentanza” (pag. 10
della decisione).
I reclamanti contestano a
titolo preliminare la tolta dell’effetto sospensivo
asserendo
sostanzialmente che non si comprende la curatela di rappresentanza e l’urgenza
di rendere operativa detta figura, senza omettere poi che la decisione
dell’Autorità di protezione limita l’esercizio dell’autorità parentale e pone a
loro carico dei costi non giustificati (pag. 3 e 4 del reclamo).
Premettendo che l'emanazione
del presente giudizio rende priva di oggetto, nella misura in cui è superata
dagli eventi, l'istanza di restituzione dell’effetto sospensivo contenuta nel
reclamo, a titolo abbondaziale si rileva che il mantenimento dell’effetto
sospensivo era comunque giustificato già solo in considerazione della perdurata
e ancora attuale ostilità di PI 1 nei confronti dei genitori, nonché alla luce
della scadenza del collocamento temporaneo del minore presso il __________.
11.
Ne consegue che, il
reclamo interposto da RE 1 e RE 2 è respinto. Gli oneri processuali seguono la
soccombenza e vanno dunque messi a carico dei reclamanti.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. Nella misura in cui
è ricevibile, il reclamo del 16 agosto 2023 di RE 1 e RE 2 è respinto.
2. Gli
oneri del reclamo consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 550.–
b) spese fr. 50.–
fr. 600.–
sono posti a carico di RE
1 e RE 2 in solido.
3. Notificazione:
-
Comunicazione:
-
-
Il
presidente
La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95
a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72
segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è
ammissibile solo se il valore litigioso
ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge
tale importo, il ricorso in materia
civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di
importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in
materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in
materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.
116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal
caso dall'art. 115 LTF.