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Decisione

9.2023.115

Presupposti curatela di rappresentanza, collocamento del minore

26 settembre 2023Italiano39 min

oggetto di un intervento da parte della Polizia Cantonale in data 20 maggio 2022,

Source ti.ch

Incarto n.

9.2023.115

Lugano

26 settembre 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il presidente della Camera di protezione del

Tribunale d'appello

Damiano

Bozzini

giudice

unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG

assistito

dalla

vicecancelliera

Decristophoris

sedente

per statuire nella causa che oppone

RE

1

RE

2

tutti

patr. da: PR 1

all’

Autorità

regionale di protezione __________,

per

quanto riguarda la nomina di una curatrice di rappresentanza in favore di PI

1 nell’ambito dell’istituzione di misure di protezione nei suoi confronti

giudicando

sul reclamo del 16 agosto 2023 presentato da RE 1 e RE 2 contro la decisione

emessa il 10 luglio 2023 (ris. n.1899/2023) dall'Autorità regionale di

protezione __________;

letti ed esaminati gli atti,

ritenuto

in fatto

Fatti

A. PI 1, nato il 2009 a __________

è figlio di RE 1 e RE 2. Il minore è stato adottato, unitamente alla sorella

gemella __________, all’età di 4-5 anni. La famiglia è domiciliata a __________

ed entrambi i genitori detengono l’autorità parentale.

B. A seguito del

rapporto informativo / disagio famigliare 17 settembre 2022 della Polizia

Cantonale – conseguente al fatto che il minore non era rientrato presso il

proprio domicilio e una volta rintracciato spiegava di avere “da diverso

tempo ormai diverbi costanti con i genitori i quali, a sua detta, sono troppo

rigidi nei suoi confronti”– l’Autorità di protezione __________ (di seguito

solo Autorità di protezione o Autorità) ha avviato una procedura tesa a

verificare la necessità di istituire misure di protezione in favore di PI 1.

I medesimi genitori hanno

riferito che la convivenza con il figlio è diventata impegnativa e che

quest’ultimo presenta una serie di atteggiamenti aggressivi nel momento in cui

gli si rifiuta qualcosa. Il minore, su domanda della madre, era già stato

oggetto di un intervento da parte della Polizia Cantonale in data 20 maggio 2022,

in quanto minacciava di volersi buttare dalla finestra della propria camera da

letto.

C. In data 17 novembre

2022 l’Ufficio dell’aiuto e della protezione, Settore delle famiglie e dei

minorenni, __________ (di seguito UAP), ha segnalato all’Autorità di protezione

le problematiche relative ai figli, in particolare alla loro gestione

educativa, da parte di RE 1 e RE 2, i quali si erano già autosegnalati al sopracitato

Servizio in data 8 febbraio 2022 dietro consiglio della psicoterapeuta che ha

in cura il figlio. Dal rapporto UAP è emerso sostanzialmente che i primi

problemi tra genitori e PI 1 sono sorti dopo il 2020 e che il minore “è

molto agitato e mette in atto una serie di comportamenti a rischio sia all’interno

di casa con la madre che al di fuori del contesto di casa”. L’UAP ha

altresì aggiunto che le escalation di liti e di violenze hanno portato sempre

più a situazioni di conflitto anche a livello fisico, circostanze in cui la

madre sovente ne è uscita con lividi sul corpo. I tentativi di mediazione familiare

non sono purtroppo andati a buon fine, mentre a far tempo da marzo 2022, per

sostenere la famiglia, è stata attivata la figura dell’operatrice del Servizio

di sostegno e accompagnamento educativo (di seguito SAE) __________. In considerazione

del rifiuto da parte dei genitori di un inserimento del figlio presso il Centro

__________, quali azioni operative, il Servizio ha proposto pertanto di

procedere con una valutazione socio-ambientale – alfine di comprendere le

dinamiche familiari e sociali e chiarire meglio le necessità del nucleo familiare

e dei minori medesimi – nonché di inserire l’intervento a domicilio della __________

per la durata di tre mesi con un provvedimento educativo massiccio.

D. In occasione dell’incontro

18 novembre 2022 con l’Autorità di protezione, i genitori di PI 1 non hanno

escluso a priori la possibilità di un successivo intervento di collocamento

temporaneo del figlio presso il __________, seppur precisando di ritenere tale

soluzione più un danno che un aiuto per il minore, e asserendo altresì di voler

verificare prima se l’intervento di tutta la rete di supporto messa in atto (SAE,

__________, presa a carico psicologica da parte della Dott.ssa __________ oltre

i curanti già attivi sulla situazione e l’ulteriore supporto scolastico) potesse

sortire un miglioramento della loro situazione familiare.

E. Con valutazione

pedopsichiatrica 5 dicembre 2022 della Clinica Psiche, la Dott.ssa __________,

dal punto di vista clinico, non ha riscontrato in PI 1 un’irrequietezza motoria

e/o deficit attentivi. Rispetto alle sue condizioni generali e alle dinamiche

familiari, ella ha spiegato che “PI 1 cognitivamente appare fragile, come da

valutazioni cognitive effettuate nel 2020 (dr. __________ e nel 2021 (dr. __________),

pertanto per il ragazzo può risultare complicato comprendere appieno e

decifrare alcune dinamiche razionali o situazioni quotidiane, con il rischio

conseguente di relazioni inadeguate. Questo aspetto, unito ad una difficoltà

nella regolamentazione emotiva e ai vissuti di abbandono e verosimile

trascuratezza emotiva bei primi anni di vita – a cui consegue un importante

vuoto identitario – determinano in PI 1 stati emotivi dirompenti, che si

estrinsecano in un disturbo del comportamento in diversi contesti…Il contesto

famigliare, dove la carica emotiva in gioco è più intensa, diventa

inevitabilmente quello più coinvolto dalle dinamiche di cui sopra.

Parallelamente i signori __________ sembrano faticare a trovare una

linea educativa comune, stabilendo in modo congiunto le priorità educative e

quindi sostenendosi vicendevolmente”.

Con

ulteriore scritto 15 febbraio 2023, la Dott.ssa __________ ha aggiunto che il

minore presenta un profilo comportamentale compatibile con un disturbo della

condotta e che gli sforzi messi in atto dai genitori non risultano sufficienti

a contenerne la conflittualità. La stessa giunge alla conclusione che, vista la

non collaborazione del minore e in assenza di un cambiamento della sua

situazione, il collocamento appare essere l’unica soluzione.

F. Dai susseguenti

rapporti 7.2.2023, 21.2.2023 e 23.2.2023 da parte dell’UAP, 15.2.2023 del __________

e dallo scritto 3.2.2023 di RE 2 sono emersi un peggioramento significativo del

comportamento di PI 1 – il quale “sta velocemente procedendo in

un’escalation di comportamenti aggressivi e depressivi” – nonché un

costante evolversi in negativo delle dinamiche familiari. Il minore si è reso

autore di diversi atti delinquenziali – per cui è stato fermato più volte dalla

polizia – i cui contenuti sono al vaglio della Magistratura dei minorenni. Il

ragazzo si è altresì più volte rifiutato di recarsi agli appuntamenti con gli

operatori della propria rete di supporto e anche la scuola media da lui

frequentata ha avuto grandi difficoltà nel gestirlo alla luce delle numerose

assenze, dei suoi comportamenti non consoni in classe e degli episodi delinquenziali

fuori dalla scuola. A fronte di questa situazione il __________ ha sollecitato

un intervento urgente da parte dell’Autorità di protezione e dei professionisti

della rete “per confrontarsi su quali altre strategie di intervento poter

attuare a protezione del minore”, mentre i servizi sociali hanno richiesto un

collocamento educativo in internato e l’allontanamento da __________ del

minore, nonché l’allestimento di una valutazione socio-ambientale.

Con ulteriore

scritto/osservazioni 17.3.2023 i genitori di PI 1 hanno comunicato all’Autorità

di protezione di essersi rivolti all’UAP per poter avviare in autonomia il

collocamento temporaneo del figlio presso un Centro educativo per minorenni (di

seguito CEM), aggiungendo altresì di essere favorevoli all’espletamento di un

mandato di valutazione socio-ambientale, con riferimento particolare alla

figlia __________.

G. Con decisione 31

marzo 2023 (ris n. 899/2023) – in attesa di un collocamento provvisorio del

minore come in accordo con i genitori – l’Autorità di Protezione ha nel

frattempo conferito mandato all’UAP di __________ per un’indagine

socio-familiare, ex art. 446 CC, del nucleo familiare di PI 1, della sorella __________,

nonché dei genitori RE 1 e RE 2.

H. Con aggiornamento 30

marzo 2023 il SAE ha sollecitato all’Autorità di protezione delle misure a

tutela e protezione della famiglia, sottolineando come “il clima di costante

tensione che può sfociare in agiti di violenza, mette in pericolo l’incolumità

di tutti i membri della famiglia” e che “il lavoro di sostegno ai

bisogni di __________ non sia attuabile in questo contesto”.

I. In occasione

dell’udienza 26 aprile 2023 dinanzi all’Autorità di protezione, rispetto

all’ipotesi di istituire in favore del figlio una curatela di rappresentanza ai

sensi dell’art. 314abis CC nella persona dell’avv. CURA 1 – e ciò,

in particolare, qualora fossero state istituite delle misure di protezione di

una certa entità – i genitori di PI 1 hanno dichiarato non esservi una loro

adesione congiunta in merito alla curatela proposta. Al contrario da quanto

loro postulato nello scritto 24 aprile 2023 – ovvero la richiesta di adottare con

urgenza delle misure atte ad allontanare PI 1 dal proprio domicilio e di collocarlo

in una struttura chiusa – in sede di udienza RE 1 e RE 2 hanno cambiato

opinione rispetto alla loro precedente istanza di intervento, dichiarandosi in

attesa di capire se potesse prendere avvio la valutazione del figlio da loro

richiesta da parte della Dott.ssa __________ presso l’Ospedale __________.

L. Frattanto il minore è stato posto in stato di fermo

a seguito di una colluttazione e, successivamente, in stato di arresto sino al

4 maggio 2023. Parallelamente, a seguito della sua scarcerazione e nell’ambito

del procedimento penale avviato per i reati di lesioni semplici, vie di fatto,

tentato furto, tentata rapina, tentata estorsione e contravvenzione alla Legge

federale sugli stupefacenti, la Magistratura dei minorenni ha decretato nei

confronti di PI 1 delle norme di condotta da seguire (frequentazione regolare

della scuola, rispetto delle regole presso il centro di collocamento, buona

condotta in generale e assenza di contatti con gli altri correi indagati per

aggressione). Tali misure sono state mantenute e aggiornate con ulteriore

decreto dell’Autorità penale datato 21 luglio 2023.

Con decreto 7 luglio 2023 PI

1 è stato altresì condannato a fornire 10 giornate di prestazioni personali per

i titoli di ripetuto furto di lieve entità, ripetuta violazione di domicilio e

danneggiamento.

M. Con rapporto di

aggiornamento 26 maggio 2023 l’UAP ha informato l’Autorità di protezione in

merito al progetto di collocamento temporaneo di PI 1 presso la fondazione __________

progetto al quale il minore si è interessato, accettando la situazione e

mostrandosi aperto al dialogo. PI 1 è entrato bene in relazione con tutti gli

educatori del __________, dimostrandosi collaborativo e ponendosi in maniera

educata, adeguata e rispettosa. Per queste ragioni, al termine delle prime due

settimane conoscitive, si è accordato con il minore un collocamento al __________

della durata totale di tre mesi con scadenza all’8 agosto 2023. Tali

considerazioni sono state ribadite con rapporto intermedio 20 giugno 2023 del __________,

il quale ha spiegato che “l’obiettivo primario fissato con il ragazzo e la

famiglia consiste nel lavorare verso il rientro a casa di PI 1. Per poterlo

raggiungere sarebbe necessario che il ragazzo ridimensioni i suoi agiti

devianti e che i genitori riescano a trovare un approccio educativo funzionale

con il ragazzo. L’obbiettivo è ricostruire un maggior grado di serenità

attraverso la ricostruzione di un rapporto di fiducia. Coscienti che si tratti,

di un lavoro molto difficile, soprattutto con le tempistiche del nostro

servizio, forse è necessario pensare ad un ulteriore passaggio in un’altra

struttura per continuare il lavoro iniziato in questo periodo”.

N. A seguito della ribadita

necessità di nominare a favore di PI 1 un curatore per la sua rappresentanza segnalata

dall’Autorità di protezione nello scritto 7 giugno 2023, con osservazioni 19

giugno 2023 i genitori del minore hanno per contro confermato la loro

opposizione alla misura di cui sopra, non intravedendo alcuna situazione di

pericolo a carico del figlio.

O. Alla luce di quanto

precede, con risoluzione 10 luglio 2023 (ris. n. 1899/2023) l’Autorità di

protezione ha istituito a favore di PI 1 una curatela di rappresentanza ai

sensi dell’art. 314abis CC (cfr. n. 1 del dispositivo) designando quale

curatrice l’avv. CURA 1 – con il compito di rappresentare il minore nella

procedura pendente dinnanzi l’Autorità di protezione – (cfr. n. 2 del

dispositivo) ponendo i costi della curatela e delle tasse di giustizia a carico

di RE 1 e RE 2 (cfr. n. 3 e 4 del dispositivo). La decisione è stata dichiarata

immediatamente esecutiva, denegando pertanto l’effetto sospensivo ad un

eventuale reclamo (cfr. n. 5 del dispositivo).

P. RE 1 e RE 2, per il

tramite del loro patrocinatore, sono insorti a questa Camera contro la

decisione 10 luglio 2023 (ris. 1899/2023) mediante reclamo 16 agosto 2023, chiedendo,

in via preliminare, che il dispositivo n. 5 della risoluzione in parola venga

revocato e che pertanto al reclamo venga concesso l’effetto sospensivo, e in

via principale, che la decisione impugnata venga annullata. In entrambi i casi

viene richiesto che tasse di giustizia, spese e ripetibili siano poste a carico

dell’Autorità di protezione. I reclamanti sostengono che la decisione impugnata

è carente di motivazione tanto da non “permettere loro di valutare le

ragioni per cui l’istituzione della curatela di rappresentanza è stata ritenuta

necessaria” (cfr. pag. 6 e 7 del reclamo). Nel loro gravame essi

censurano altresì il mancato coinvolgimento del figlio nella procedura tesa

alla nomina di un rappresentante e che pertanto vi è una violazione del diritto

di essere sentito di PI 1 ai sensi dell’art. 29 Cost. (cfr. pag. 7 e 8 del

reclamo). Già solo per queste ragioni, a mente dei reclamanti, la risoluzione

dell’Autorità di protezione andrebbe annullata. Da ultimo, RE 1 e RE 2

contestano che vi siano gli estremi fattuali e giuridici che giustifichino

l’applicazione dell’art. 314abis CC, sostenendo che la decisione

risulta pertanto arbitraria nell’apprezzamento, essendo inutile e non necessaria

l’istituzione della figura di rappresentanza a favore di PI 1 (cfr. pag. 8 e 9

del reclamo).

Q. Con scritto 28 agosto

2023 l’Autorità di protezione ha rinunciato a presentare osservazioni,

rinviando alle motivazioni già espresse nella decisione impugnata, chiedendone

pertanto conferma e la reiezione del gravame. Con missiva 28 agosto 2023, anche

l’avv. CURA 1 non ha presentato una presa di posizione, rimettendosi al

giudizio di questa Camera sia per l’effetto sospensivo che nel merito.

Considerato

in diritto

Considerandi

1.

Le decisioni delle

Autorità regionali di protezione concernenti minorenni sono impugnabili

mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, nella

composizione di un giudice unico (art. 450 CC in relazione agli art. 314 cpv. 1

e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione e la procedura

in materia di protezione del minore e dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7

LOG). Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli

art. 450 segg. CC occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla

procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni

connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa (art.

99.

LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012

concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria,

alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).

2.

Con risoluzione 10

luglio 2023 (ris. n. 1899/2023), dopo aver ricordato minuziosamente i fatti, la

situazione di disagio ascritta a PI 1 sia all’interno che fuori dal nucleo

familiare, come pure tutti gli interventi intrapresi a suo favore e non andati

a buon fine da parte dei servizi sociali e della sua rete di supporto,

l’Autorità di protezione ha deciso di istituire a favore del minore una

rappresentanza processuale ai sensi dell’art. 314abis CC. L’Autorità

di prime cure ha considerato che, vista “l’ambivalenza dei genitori nei

confronti dell’intervento di sostegno e protezione del figlio, la cui

progettualità è al momento ancora in divenire”, congiunta alla possibilità

che quest’ultimo possa passare ad un altro percorso istituzionale e/o continuare

il proprio collocamento quale misura protettiva in ambito penale minorile, la

nomina di un legale risulta necessaria al fine di garantirgli una

rappresentanza in suddetta procedura (cfr. pag. 9 e 10 della decisione).

3.

Nel proprio reclamo,

gli insorgenti lamentano l’assenza di motivazione della decisione impugnata da

parte dell’Autorità di protezione, ciò che impedirebbe loro di verificare

l’esigenza della misura di protezione istituita a favore del figlio (cfr. pag.

6.

del reclamo). Contestano altresì che nel caso concreto sia data una delle

casistiche contemplate dall’art. 314abis CC, evidenziando che “se

il problema dell’Autorità è che potrebbe presentarsi la necessità di un

ricovero (in istituto, nel caso che qui ci concerne) i genitori hanno già

dimostrato, in passato, di aver affrontato il tema tanto che, ad oggi, il

ragazzo è collocato, pure se temporaneamente” (cfr. pag. 9 del reclamo).

Essi aggiungono che se la situazione dovesse peggiorare saranno i primi a

essere compatti nel prendere decisioni inerenti al figlio ciò che – anche

nell’ipotesi in cui il progetto di rientro al domicilio di PI 1 con la ripresa

del calcio e un programma scolastico ad hoc dovesse funzionare – renderebbe

vana la figura del curatore. Da ultimo, i reclamanti sostengono che il figlio

sia perfettamente in grado di esprimere il proprio punto di vista e che andava

dunque interpellato dall’Autorità, temendo inoltre che la nomina di un curatore

possa, al contrario, frapporre un ulteriore elemento di divisione fra i

genitori e PI 1 (cfr. pag. 7 e 10 del reclamo).

4.

Ora, occorre

anzitutto valutare se l’Autorità di protezione abbia vagliato correttamente le

condizioni fattuali e giuridiche per l’istituzione di una curatela di

rappresentanza a favore di PI 1 ai sensi dell’art. 314abis CC e

l’abbia, a giusta ragione, ritenuta necessaria nel caso in disamina.

5.

Gli articoli 314

segg. CC, entrati in vigore il 1° gennaio 2013, regolamentano in modo specifico

la procedura applicabile dall’Autorità di protezione nei procedimenti

riguardanti i minori (Messaggio concernente la modifica del Codice civile

svizzero [Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione]

del 28 giugno 2006, FF 2006 6391, pag. 6488). Lo scopo di questi disposti è

quello di tutelare il bene del bambino/minore: la nomina di un curatore si deve

in principio limitare dunque ai casi in cui sia necessario (DTF142 III 153

consid 5.1.1.e referenze citate; cfr. anche in relazione all’art. 146 vCC,

EPINEY-COLOMBO, Il curatore nella procedura giudiziaria, BOA 2000 nr. 20 pag.

13).

5.1

L’art. 314abis

CC elenca delle situazioni in cui la nomina di un rappresentante a favore del

figlio poterebbe rivelarsi necessaria. In particolare questo disposto di legge

indica che l’Autorità di protezione deve esaminare se occorra disporre una

rappresentanza nel caso in cui il procedimento concerne il ricovero del figlio

(cfr. cpv. 2 n. 1). Analogo principio è sancito anche dall’art. 449a CC,

applicabile in modo esteso al diritto di protezione del minore e dell’adulto

(Steck, CommFam Protection de l’adulte, ad art. 449a CC n. 4).

Il disposto prevede un

dovere, a carico dell’Autorità di protezione di valutare d’ufficio se è

necessario predisporre un rappresentante del minore, nella forma di un

curatore, esperto in questioni assistenziali e giuridiche. Tuttavia, anche in

tale caso, l’obbligo posto a carico dell’autorità si limita unicamente alla valutazione

dell’opportunità della nomina (DTF 5A_400/2015 del 25 febbraio 2016 consid.

2.3.; 5A_465/2012 del 18 settembre 2012 consid. 4.1.2.). In applicazione del

potere discrezionale dell’Autorità, essa potrà dunque decidere di non nominare

alcun curatore di rappresentanza per il minore (BREITSCHMID, BSK ZGB I, 5ª ed.

2014, ad art. 314a CC n. 6). Poiché le decisioni da prendere sono in generale

importanti per il futuro del minore, la rinuncia alla nomina di un curatore di

rappresentanza deve, comunque, rimanere l’eccezione (COTTIER, Commentaire du

droit de la famille, Protection de l’adulte, ad art. 314a bis n. 5).

5.2

Il curatore nominato

in applicazione dell’art. 314abis CC svolge un mandato di

rappresentanza degli interessi giuridici del minore durante la procedura

dinanzi all’Autorità di protezione: egli deve farsi un’idea concreta della

situazione in cui versa il minore e del suo punto di vista e riferire le

proprie constatazioni all’Autorità (DTF 142 III 153 consid. 5.2.3.1. e

referenze citate). Al curatore incombe dunque di svolgere la propria

istruttoria che comprenderà non solo il contatto personale con il minore ma

anche più ampi contatti con le persone di fiducia e i rappresentanti dei

diversi settori professionali relativi al vissuto del minore (COTTIER,

Commentaire du droit de la famille, Protection de l’adulte, ad art. 314a bis n.

12). Lo scopo perseguito dalla rappresentanza del minore dipende sia dalla sua

età che dalle circostanze specifiche del caso concreto (DTF142 III 153 consid.

5.2.3

e referenze citate). Per il tramite del rappresentante, la volontà del

minore capace di discernimento verrà in tal modo espressa nella procedura che

lo vede coinvolto (DTF142 III 153 consid. 5.2.4. e referenze citate). La curatela

non deve tuttavia limitarsi a situazioni in cui sono coinvolti minori capaci di

discernimento: anche per i bambini in tenera età, il curatore di rappresentanza

può rivelarsi utile in quanto “traduttore”, istaurando un dialogo con

l’Autorità che permetta di tenere conto della percezione del minore su

questioni importanti che lo concernono.

6.

Come accennato nei

consideranti introduttivi, la relazione fra PI 1 e i propri genitori, in

special modo la madre, è compromessa da diversi anni, tanto da spingere i

reclamanti ad autosegnalarsi all’UAP a febbraio 2022 per ricevere il supporto

adeguato in merito alla gestione educativa dei figli, sia all’interno che

all’esterno delle mura domestiche. Come emerso dalla documentazione versata

agli atti, PI 1 presenta una serie di atteggiamenti aggressivi ed estremamente

conflittuali con i genitori, con i quali non è riuscito ad oggi a trovare un

punto di incontro comune, atteggiamenti che sono spesso sfociati in liti

violente e in situazioni a rischio per l’incolumità fisica sia del minore che

dei reclamanti (si veda a titolo di esempio le fughe di casa di PI 1, la sua

minaccia di gettarsi dalla finestra della propria camera, nonché le ripetute

vie di fatto nei confronti di RE 1). Nonostante l’intervento e il supporto di

tutti gli operatori della rete di sostegno attivata a favore di PI 1 e i

tentativi educativi e disciplinari da parte dei suoi genitori, la situazione di

grande disagio e tensione all’interno del nucleo familiare non ha fatto altro

che peggiorare, conducendo a sempre più frequenti episodi di agiti e di liti

violente, contesto in cui il minore, oltre a sganciarsi da qualsiasi tipo di

sostegno, ha deciso di sospendere le sedute settimanali con la psicoterapeuta __________

(cfr. aggiornamento SAE 30.3.2023 e rapporto di aggiornamento __________

20.6.2023). Aggiungasi che anche al di fuori del contesto familiare PI 1 è risultato

ingestibile e completamente alla deriva, non frequentando regolarmente la

scuola, circondatosi di cattive compagnie e, circostanza ancor più grave, si è

reso autore di svariati reati penali per i quali è stato oggetto di condanna da

parte della Magistratura dei minorenni. Già solo da questo breve quadro

riassuntivo risulta imprescindibile l’istituzione di misure di protezione, non

solo a tutela di PI 1, bensì per la salvaguardia dei bisogni e del benessere di

tutti i membri della sua famiglia, in special modo, di sua sorella __________,

la quale è “costretta ad assistere ogni giorno a liti furibonde, ai

comportamenti devianti del fratello, ad assistere allo sgretolamento di una

famiglia totalmente assorbita dalla figura di PI 1” (cfr. scritto RE 1 e RE

2.

24.4.2023). In tale clima di ostilità e di completa sfiducia nei riguardi, non

solo dei genitori, ma dell’intera rete di supporto, PI 1 si è dichiarato

predisposto al cambiamento e dimostrato collaborativo unicamente nell’ambito

del suo collocamento provvisorio presso il __________, luogo in cui ha mostrato

una buona condotta generale, un’apertura relazionale con l’equipe educativa e

un notevole margine di miglioramento per quanto attiene il rispetto delle

regole, tanto da essere stata valutata – alla scadenza dei tre mesi di

collocamento – l’ipotesi del passaggio del ragazzo in un’altra struttura per

proseguire il percorso (cfr. rapporto __________ 20.6.2023 e scritto UAP

10.7.2023).

Ad oggi, il collocamento

di PI 1 è risultato dunque l’unica misura in grado di arginare i suoi atteggiamenti

devianti, nel cui contesto il minore ha manifestato una presa di coscienza di

quanto commesso e un desiderio di cambiamento, al contrario degli altri

provvedimenti finalizzati alla conservazione della vita nel nucleo familiare

che si sono rivelati, come si è visto, insufficienti nel caso concreto. A mente

di questo Giudice, la continuità dell’atteggiamento conflittuale e di forte

chiusura da parte di PI 1 nei confronti dei genitori e dei servizi sociali,

impedisce di fatto la messa in atto di provvedimenti in suo favore meno

incisivi a fronte della chiara situazione di disagio e di violenza domestica

che emerge dagli atti e che si trascina da diverso tempo.

Orbene, in considerazione

di tutto quanto esposto, nell’ottica di un più che presumibile passaggio di PI

1.

ad un altro percorso istituzionale a lungo termine fuori dal contesto

familiare – e ciò anche in considerazione della misura protettiva istituita da

parte della Magistratura dei minorenni in ambito penale minorile – non potendo

essere pertanto esclusa l’adozione da parte dell’Autorità di protezione di un

provvedimento che andrebbe ad incidere sugli aspetti essenziali di vita del

minore, la decisione impugnata non può che essere confermata e ciò anche per i

seguenti motivi.

6.1

L’art. 314abis

CC dispone che l’Autorità di protezione può, se necessario, ordinare che il

figlio sia rappresentato da un curatore, esperto in questioni assistenziali e

giuridiche, dando a questo la competenza di proporre conclusioni e di

presentare impugnazioni nella procedura dinanzi a suddetta Autorità. In

situazioni che rivestono un carattere importante per la vita del figlio

segnatamente quando il procedimento concerne il suo ricovero, il capoverso 2

dello stesso articolo prevede un dovere a carico dell’Autorità di protezione di

valutare l’opportunità della nomina di un curatore. Sicché, data l’importanza che

avrà la decisione sottoposta alla valutazione dell’Autorità di protezione e la

conflittualità inerente al rapporto tra i genitori e il figlio, la fattispecie

in esame rientra indubbiamente nelle situazioni elencate dall’art. 314abis

cpv. 2 CC e nel dovere di valutazione dell’Autorità di prima sede. Appare

infatti utile ricordare che, contrariamente da quanto evocato dagli insorgenti

nel loro gravame (cfr. pag. 8 del reclamo), pur trattandosi di un progetto

ancora in divenire, allo stadio attuale della procedura sussistono già elementi

oggettivi più che sufficienti atti a preavvisare favorevolmente e a

giustificare un collocamento di PI 1 fuori dal nucleo familiare, piuttosto che

un suo rientro al domicilio, allorquando lo stesso minore ha espresso

frustrazione e rabbia verso i genitori, riconoscendo che un ritorno a casa in

famiglia porterebbe solamente ad un aumento della sua rabbia e aggressività

(cfr. rapporto UAP 26.5.2023). In questo senso, nel suo rapporto 10 luglio 2023

– quindi solo un mese prima della scadenza all’8 agosto 2023 del collocamento

del minore presso il __________ – anche l’UAP ha ritenuto che un rientro

definitivo a casa di PI 1 non fosse ancora la soluzione attuabile (cfr. rapporto

__________ 10.6.2023 e scritto UAP 10.7.2023).

6.2

L’esame degli atti

all’incarto permette di ritenere non solo un’esacerbata conflittualità dei rapporti

fra PI 1 e i propri genitori qui reclamanti ma pure che questi ultimi hanno

prospettato conclusioni divergenti in merito all’educazione del figlio e al suo

collocamento. Rispetto agli interventi da parte dei servizi sociali, degli

operatori della rete di supporto del minore, così come della stessa Autorità di

protezione, RE 1 e RE 2 non hanno proposto lo stesso approccio educativo e una

linea comune di intervento: “In concomitanza, fin dall’inizio, il padre

riportava difficoltà nella comunicazione e nella costruzione di un sufficiente

allineamento genitoriale: lui mediatore, permissivo e fiducioso nei figli, lei

preoccupata e maggiormente rigida nelle regole…La lettura dei genitori è di

deposito dei doveri presso i servizi ma al contempo di richiesta di sostegno a

loro in quanto genitori. Le aspettative dei genitori nei confronti dei Servizi

tendono a essere molto alte e non sempre confacenti al reale intervento (p.es.

a quello che un servizio a domicilio può fare, cioè dare un sostegno

genitoriale); essi tendono a leggere l’intervento a domicilio come un aiuto che

debba sostituire il loro ruolo genitoriale (p.es. i genitori si aspettano che

l’educatrice si sostituisca a loro per aspetti di autorità, come mettere le

regole, sgridare il figlio, ecc.). Questo rende faticoso e poco utile il lavoro

di un educatore al domicilio…Non sappiamo quanto siano solo questi elementi a

portare i genitori a non condividere questa ipotesi (vi sono anche riflessioni

inerenti evitare l’allontanamento di un minore adottato); quello che risulta è

che vi è un’ambivalenza legata al figlio (non farcela più ma non riuscire

prendere temporaneamente distanza), ma anche ai servizi (richiedere molti aiuti

a casa ma al contempo l’impressione dei genitori è che nessuno assuma il

proprio ruolo come dovrebbe, i servizi dovrebbero sostituirsi a loro in

determinate situazioni da loro valutate sul momento” (cfr. rapporto UAP

17.11.2022); “In merito alla dimensione relazionale che lega giovane e

genitori, c’è un’oscillazione tra importante presenza e assenza in particolare

della madre (iperprotezione-espulsività), una coerenza non sempre presente, una

difficoltà (con momenti più proficui di altri) di confronto, tra operatori e

genitori (in particolare la madre) sul piano educativo” (cfr. scritto UAP

21.

febbraio 2023).

Come sopra

evidenziato e correttamente riportato dall’Autorità di prime cure, i genitori

di PI 1 hanno manifestato sotto diversi punti di vista una marcata ambivalenza

riguardo ai provvedimenti intrapresi a favore del figlio, fra cui,

giustappunto, il suo collocamento. Utile infatti ricordare come inizialmente

gli insorgenti fossero contrari ad un progetto di collocamento in internato per

PI 1 (cfr. udienza ARP 18 novembre 2018 e rapporto UAP 23 febbraio 2023) per

poi invece intraprendere in via autonoma tale percorso, arrivando a sollecitare

con urgenza l’Autorità di protezione affinché provvedesse quanto prima ad

allontanare il figlio dal nucleo familiare a fronte delle seguenti loro

considerazioni: “Stimate istituzioni, oggi poco dopo aver recuperato per

l’ennesima volta nostro figlio PI 1 in polizia (correità in furto) scriviamo

queste parole nell’urgenza e nella disperazione e quello che ci esce è un grido

di aiuto….Mia moglie ed io vi chiediamo con la forza dell’esasperazione di non

attendere oltre prima di prendere delle misure atte ad allontanare PI 1 dal

domicilio fino a quando ciò si rivelerà necessario” (cfr. scritto RE 1 e RE

2.

24.4.2023). Istanza tuttavia ritirata in occasione dell’udienza con l’Autorità

di protezione di data 26 aprile 2023, sede nella quale hanno altresì palesato

la loro contrarietà rispetto all’istituzione di una tutela a favore di PI 1.

L’atteggiamento ambiguo nei

confronti dell’intervento di sostegno e protezione del figlio si è palesato

anche nella concretizzazione del progetto __________, dove la madre di PI 1 è

risultata “angosciata ed esprime preoccupazioni per il figlio. Attualmente

abbiamo costruito un buon dialogo riflessivo con entrambi i genitori, anche se

notiamo un’importante rigidità da parte della madre che fatica a mettersi in

discussione. La comunicazione è costante e se da una parte spesso risulta

funzionale per capire i movimenti del minore e comprendere a pieno il suo

funzionamento all’esterno della struttura, dall’altra spesso gli scambi

telefonici con la Signora RE 1 vertono verso il controllo ed una richiesta di

limitazioni delle azioni del figlio” (cfr. rapporto __________ 20.6.2023).

A giusto titolo l’Autorità

di protezione ha pertanto concluso circa la necessità di nominare a favore di PI

1.

un curatore di rappresentanza in applicazione dell’art. 314abis

cpv. 2 n. 1 CC nella persona dell’avv. CURA 1, figura professionale esterna al

nucleo familiare che possa, in modo indipendente e imparziale, farsi un’idea e

portare avanti i desideri soggettivi e i bisogni oggettivi del minore in modo

indipendente dai genitori i quali, in quanto parti al procedimento, come si è

visto, possono avere opinioni contrastanti a quelle del minore nell’ambito del

procedimento dinanzi all’Autorità di prime cure per decidere sul collocamento fuori

dal domicilio. Alla luce delle circostanze concrete e in attesa degli ulteriori

accertamenti del caso quali la valutazione socio-ambientale e la presa di

posizione della Magistratura dei minorenni riguardo al mantenimento del decretato

collocamento ai sensi dell’art. 15 DPmin, la rappresentanza di PI 1 risulta

dunque necessaria, visto come allo stadio attuale della procedura non possa

essere escluso un suo allontanamento da casa, provvedimento che ad oggi sembrerebbe

più indicato a rispondere alle esigenze di PI 1 e a quelle della sua famiglia.

7.

Non può inoltre

essere seguito il paragone effettuato dai reclamanti tra la fattispecie qui in

esame e quella della nomina, a favore di PI 1, di un curatore in applicazione

dell’art. 306 cpv. 2 CC (cfr. pag. 10 del reclamo). La curatela di

rappresentanza del minore nella procedura che oppone due genitori sulla

questione del collocamento deve essere distinta dalla curatela di cui all’art.

306.

cpv. 2. Lo scopo principale perseguito dal legislatore con predetta norma è

quello di nominare una rappresentanza al minore se i genitori sono impediti di

agire o i loro interessi in un affare sono in collisione con quelli del figlio.

L’esempio tipico di un possibile conflitto d’interessi si verifica ad esempio

quando genitore e figlio sono entrambi membri di una comunione ereditaria

(Basler Kommentar, ZGB – I, Schwenzer/Cottier, N. 11 art. 318 CC) o quando si è

in presenza di azioni di accertamento o di contestazione del rapporto di

filiazione (accertamento e contestazione di paternità o contestazione del

riconoscimento) (Meier/Stettler, Droit de filiation, 5ª ed., Losanna 2014, n.

939-944 pag. 624-627).

Nel caso in disamina non

entra in considerazione nessuna delle casistiche tutelate dall’art. 306 cpv. 2

CC, non essendoci un conflitto di interessi tra genitori e figlio come inteso

dal disposto in parola. La curatela di rappresentanza processuale istituita

dall’art. 314abis CC ha, al contrario, come unico scopo la

salvaguardia dei bisogni oggettivi del figlio nel procedimento che lo vede

coinvolto allorché potenzialmente in contrasto con la posizione dei genitori,

ciò che, come indicato nei precedenti considerandi, potrebbe corrispondere al

caso di PI 1 nell’ipotesi di un suo ricovero.

8.

Quanto alla censura

relativa alla carente motivazione (cfr. pag. 6 e 7 del reclamo), la stessa non

può essere accolta. Nella propria decisione l’Autorità di protezione si è

chinata dettagliatamente sulle circostanze e sui fatti che hanno condotto

all’istituzione di una curatela di rappresentanza a favore di PI 1, descrivendo

in modo esaustivo il rapporto conflittuale con i genitori oltre al loro

atteggiamento irresoluto nei confronti del collocamento del figlio.

Abbondanzialmente

occorre sottolineare che le considerazioni di questa Camera non mettono in

dubbio le capacità genitoriali di RE 1 e RE 2, che non sono qui oggetto di giudizio

e non sono ritenute concausa della risoluzione dell’Autorità di protezione, ma

nemmeno può essere negata la loro oggettiva difficoltà nella gestione del

minore e l’accentuata ostilità fra genitori e figlio. La misura non va dunque

intesa come sanzione nei confronti dei reclamanti, bensì come uno strumento a

tutela del bene di PI 1, dei suoi interessi/desideri e delle sue necessità, che

potrebbero non coincidere, o addirittura collidere, con quanto invece auspicato

da parte dei genitori. Come si è visto, i provvedimenti da loro fino ad oggi intrapresi

– coadiuvati dalla rete di sostegno – nei confronti del minore non sono stati sufficienti

e la situazione familiare non ha fatto altro che degenerare ulteriormente.

9.

I reclamanti

proseguono nel loro gravame chiedendo l’annullamento della decisione impugnata,

invocando una violazione del diritto di essere sentito di PI 1 ai sensi

dell’art. 29 Cost. In aiuto alla propria tesi ricorsuale essi richiamano la Chekliste

die Kinderanwaltschaft Schweiz sull’applicazione dell’art. 314abis

CC la quale “prevede che, una volta stabilità la necessità della nomina di

un rappresentante, l’ARP sottoponga la proposta al figlio. In caso di rifiuto

da parte di quest’ultimo, dopo che sia stato verificato che ne abbia colto la

portata, l’ARP deve rinunciare all’istituzione di una curatela di rappresentanza”

(cfr. pag. 7 e 8 del reclamo). Per queste ragioni, considerato che PI 1 non è

stato in alcun modo interpellato in merito alla proposta di istituire una

curatela di rappresentanza, concludono ritenendo la decisione illegittima.

9.1

Il diritto di essere

sentito è una garanzia costituzionale di natura formale, la cui violazione

comporta, di principio, l'annullamento della decisione impugnata,

indipendentemente dalle possibilità di successo nel merito (DTF 137 I 195

consid. 2.2; STF del 29 novembre 2013, inc. 5A_699/2013 consid. 2.2). La

giurisprudenza ha dedotto dall'art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale della

Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101) il diritto

dell'interessato di esprimersi prima che una decisione che lo concerne sia

presa, di fornire prove sui fatti suscettibili di influire sul procedimento, di

consultare gli atti di causa, di partecipare all'assunzione delle prove, di

prenderne conoscenza e di determinarsi in merito (DTF 136 I 265 consid. 3.2;

DTF 135 I 279 consid. 2.3; DTF 133 I 270 consid. 3.1; DTF 132 V 368 consid. 3.1

con rinvii; STF del 3 dicembre 2013, inc. 5A_540/2013 consid. 3.1.1, non

pubblicato in DTF 140 III 1; STF 5A_299/2013 del 6 giugno 2013, consid. 5.1 non

pubblicato in DTF 139 III 257) ma non garantisce di per sé stesso il diritto di

esprimersi oralmente (DTF 125 I 209 consid. 9b; STF del 3 dicembre 2013, inc.

5A_540/2013 consid. 3.1.1, non pubblicato in DTF 140 III 1; STF 5A_863/2019 del

5.

novembre 2019, consid. 5.2). Ogni presa di posizione o nuovo documento

versato agli atti deve essere comunicato alle parti per permettere loro di

decidere se vogliono o meno far uso della loro facoltà di determinarsi (fra i

tanti: DTF 138 I 484 consid. 2.1; STF 5A_44/2017 del 15 marzo 2017, consid. 4).

Tali diritti sono ora ancorati nel titolo II della LPAmm, entrata in vigore il

1° marzo 2014 (art. 34 e seg. LPAmm).

In materia di protezione

dei minori e degli adulti, il diritto di essere sentito va oltre le prerogative

che derivano dalla norma costituzionale suddetta. L'art. 447 cpv. 1 CC

garantisce infatti alla persona interessata (non al curatore, né ad altri

terzi) il diritto di essere sentito personalmente e oralmente dall'Autorità di

protezione che decide la misura (STF del 12 febbraio 2018, inc. 5A_706/2017

consid. 4.3.1; STF del 3 dicembre 2013, inc. 5A_540/2013 consid. 3.1.1, non

pubblicato in DTF 140 III 1; Maranta/Auer/Marti, in: BSK ZGB I, 6a ed. 2018, ad

art. 447 CC n. 9). Tale garanzia è ribadita dall’art. 23 LPMA.

9.2

In merito alla mancata

audizione di PI 1 nella procedura di nomina dell’avv. CURA 1 quale sua

curatrice di rappresentanza, occorre nondimeno imperativamente sottolineare

quanto segue.

9.3

L'art. 16 CC definisce

capace di discernimento qualunque persona che non sia privata della facoltà di

agire ragionevolmente per effetto della sua età infantile o di infermità o

debolezza mentale, di ebbrezza o stato consimile (art. 16 CC). Per consolidata giurisprudenza

e dottrina, la nozione di capacità di discernimento racchiude due elementi

distinti: da un lato, una componente intellettuale, ovvero la capacità di

valutare il senso, l'opportunità e gli effetti di un atto determinato,

dall'altro, una componente volitiva, legata al carattere stesso della persona,

consistente nella facoltà di agire in funzione di questa comprensione

ragionevole e di saper opporre un'efficace resistenza ad eventuali influenze

esterne (DTF 124 III 5 consid. 1a; 117 II 231 consid. 2a; Eugen Bucher,

Commentario bernese, n. 44 e segg. ad art. 16 CC). La capacità di discernimento

è di natura relativa: essa va valutata nel singolo caso, in relazione ad un

atto determinato, avuto riguardo alla sua natura e alla sua importanza, e non invece

in modo astratto (DTF 118 Ia 236 consid. 2b; Deschenaux/Steinauer, Personnes

physiques et tutelle, 4a ed., Berna 2001, n. 76 e segg., pagg. 24-25). Più

l’oggetto del contendere è astratto, meno si può ipotizzare una capacità di

discernimento del minore (DTF 5A_52/2015 del 17 dicembre 2015, consid. 5.4.2.).

9.4

Dalle raccomandazioni

richiamate dei reclamanti denominate “Einsetzung einer Rechtsvertretung des

Kindes im Sinne von Art. 314abis ZGB im Kindesschutzverfahren” e

pertanto qui riprese, emerge che l’Autorità di protezione, nel momento in cui

vi sia l’indicazione per una curatela di rappresentanza, sottopone al minore

capace di discernimento tale proposta. Predetta procedura non è tuttavia

contemplata allorquando la persona interessata sia incapace discernimento,

situazione in cui l’autorità è pertanto autorizzata a procedere con la nomina di

un rappresentante legale a favore del minore senza prima interpellarlo (cfr.

punto2.3.2 in https://www.kinderanwaltschaft.ch/sites/default/files/uploads/KiAn_Rechtsvertretung_RV_Checkliste_Kindesschutz_v03_20201207.pdf,

consultato al 12.9.2023).

9.5

PI 1 ha 14 anni e non

dispone ancora dei diritti civili ai sensi dell’art. 17 CC. Una sua presa di

posizione riguardo all’istituzione di una curatela di rappresentanza deve

essere richiesta alla condizione che quest’ultimo risulti capace di

discernimento in relazione all’oggetto di causa dinanzi all’Autorità di prime

cure.

9.6

Premesso che dalla

ratio legis dell’art. 314abis CC così come dalla interpretazione che

vi ha dato il Tribunale federale, emerge che sia il principio della nomina del

curatore di rappresentanza che la scelta della figura professionale cui

affidare l’incarico sono di competenza dell’Autorità di protezione, per quanto

attiene alla capacità di discernimento, essa deve essere data in relazione

all’oggetto del contendere. Nel caso concreto, occorre anzitutto valutare se PI

1.

sia capace di comprendere il significato e la portata dell’incarico conferito

all’avv. CURA 1 ai fini di far valere la sua volontà e i suoi bisogni oggettivi

dinanzi all’Autorità di protezione, nell’ambito anche di un suo possibile collocamento

di lunga durata fuori casa. Va altresì esaminato se il minore sia in grado di

capire il significato di ricovero ai sensi dell’art. 314abis CC e

cosa comporterebbe per lui e per i suoi famigliari tale misura. Vista la sua giovane

età di 14 anni e tenuto altresì conto che fino ad oggi il minore non è mai stato

coinvolto, mai stato sentito personalmente e non è mai intervenuto in nome e

per conto proprio dinanzi all’Autorità di prime cure – attenendosi unicamente

ai provvedimenti che i terzi (genitori, servizi sociali, Autorità di protezione

e Magistratura dei minorenni) disponevano a suo favore e tutela – si può

indubbiamente concludere che PI 1 non sia al momento capace di discernimento in

relazione allo scopo prefisso tramite la nomina di rappresentanza e quindi

all’oggetto del contendere, il quale è sostanzialmente indirizzato al suo

ricovero fuori casa, anche per lunga durata, con possibile privazione del

diritto dei genitori di determinarne il luogo di dimora. Come visto, da una

parte il ragazzo presenta delle difficoltà a comprendere dei concetti astratti

e versa in una situazione particolare di grande ribellione nei confronti dei

genitori e degli operatori della sua rete di supporto. Dall’altra, egli risulta

confuso per quanto attiene al collocamento e al suo futuro: “Il ragazzo ha

forti difficoltà scolastiche e mostra debolezze psichiche a livello cognitivo,

è in grado d’interagire bene con tutti, ma ha delle difficoltà nei pensieri

astratti, spesso non capendo bene inventa delle sue spiegazioni piuttosto che

approfondire l’argomento…Dopo un primo periodo, l’insofferenza per la

situazione comincia leggermente ad emergere con qualche allontanamento da

scuola un’ora prima del termine per andare in centro ad incontrare l’amico __________

e altri ragazzi, per poi repentinamente fare una fuga di 48 ore da venerdì 9 a

domenica 11 giugno 2023. Durante l’allontanamento non è stato reperibile ma

abbiamo avuto numerose informazioni dalla madre e dai social. Il minore non ha

mai risposto ai nostri tentativi di contattarlo sino a domenica in cui ha

dichiarato di essere intenzionato a rientrare presso il __________… PI 1

è disponibile al dialogo, ma ha delle difficoltà nella comprensione di concetti

astratti, spesso per farsi comprendere è necessario riformulare le tematiche

apportando esempi semplici… i suoi desideri per il prossimo anno sono

confusi, cambia spesso idea; a volte dichiara di voler cambiare sede

scolastica, altre concorda con la visione della scuola di continuare con chi lo

conosce e ha già una differenziazione curriculare, altre ancora dichiara di non

avere più a che fare con la scuola” (cfr. rapporto __________ 20.6.2023). Tutti

elementi che inducono a negare una sufficiente maturità da parte di PI 1 in relazione

ai suoi bisogni attuali e ad una sua sistemazione collocativa futura. Alla luce

di quanto esposto,

non si ravvede pertanto la capacità del minore di

comprendere il significato e l’estensione della nomina in suo favore e di

esprimere autonomamente la sua posizione rispetto alla sua situazione. Contrariamente

a quanto eccepito da RE 1 e RE 2, questa Camera condivide pertanto l’agire

procedurale adottato dall’Autorità di prime cure nell’istituzione della curatrice

a favore di PI 1. Anche su questo punto, la critica mossa nei confronti

dell’Autorità di protezione è infondata.

10.

L’Autorità di

protezione ha tolto l’effetto sospensivo ad un’eventuale reclamo contro la

decisione impugnata

“…affinché la rappresentante legale designata

possa entrare immediatamente in funzione. Qualora la presente decisione non

fosse immediatamente esecutiva, anche a seguito della probabile, o anche solo

possibile, lunghezza dei tempi del reclamo, la procedura potrebbe dilatarsi

senza la possibilità di adottare tempestivamente delle misure di protezione

anche importanti garantendo al minore la giusta rappresentanza” (pag. 10

della decisione).

I reclamanti contestano a

titolo preliminare la tolta dell’effetto sospensivo

asserendo

sostanzialmente che non si comprende la curatela di rappresentanza e l’urgenza

di rendere operativa detta figura, senza omettere poi che la decisione

dell’Autorità di protezione limita l’esercizio dell’autorità parentale e pone a

loro carico dei costi non giustificati (pag. 3 e 4 del reclamo).

Premettendo che l'emanazione

del presente giudizio rende priva di oggetto, nella misura in cui è superata

dagli eventi, l'istanza di restituzione dell’effetto sospensivo contenuta nel

reclamo, a titolo abbondaziale si rileva che il mantenimento dell’effetto

sospensivo era comunque giustificato già solo in considerazione della perdurata

e ancora attuale ostilità di PI 1 nei confronti dei genitori, nonché alla luce

della scadenza del collocamento temporaneo del minore presso il __________.

11.

Ne consegue che, il

reclamo interposto da RE 1 e RE 2 è respinto. Gli oneri processuali seguono la

soccombenza e vanno dunque messi a carico dei reclamanti.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

1. Nella misura in cui

è ricevibile, il reclamo del 16 agosto 2023 di RE 1 e RE 2 è respinto.

2. Gli

oneri del reclamo consistenti in:

a) tassa di

giustizia fr. 550.–

b) spese fr. 50.–

fr. 600.–

sono posti a carico di RE

1 e RE 2 in solido.

3. Notificazione:

-

Comunicazione:

-

-

Il

presidente

La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le

decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95

a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72

segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è

ammissibile solo se il valore litigioso

ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge

tale importo, il ricorso in materia

civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di

importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in

materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in

materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.

116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal

caso dall'art. 115 LTF.