9.2023.116
Condizioni curatela di rappresentanza con amministrazione dei beni e blocco conti, stato di debolezza
19 febbraio 2024Italiano33 min
la Dr.ssa med. __________ ha richiesto all’Autorità regionale di protezione __________
Source ti.ch
Incarto n.
9.2023.116
Lugano
19 febbraio 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di protezione del
Tribunale d'appello
Damiano
Bozzini
giudice
unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n.
7 LOG
assistito
dalla
cancelliera
Decristophoris
sedente
per statuire nella causa che oppone
RE
1
patr.
da: PR 1
all’
Autorità
regionale di protezione __________,
per
quanto riguarda l’istituzione di una curatela di rappresentanza con
amministrazione dei beni e con blocco dell’accesso a dati beni (conti bancari
e postali) ex art. 394 e 395 cpv. 3 CC;
giudicando
sul reclamo del 22 agosto 2023 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il
17/21 luglio 2023 dall'Autorità regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto
Fatti
A. RE 1, nato il 1976 e
domiciliato a __________ unitamente alla madre __________ (1942), presenta un
ritardo dello sviluppo psicomotorio, intellettivo e linguistico, con immaturità
affettiva in ragione della quale è stato posto al beneficio di una rendita AI e
di prestazioni complementari.
B. Con scritto 3 marzo 2022
la Dr.ssa med. __________ ha richiesto all’Autorità regionale di protezione __________
(di seguito Autorità di protezione) l’istituzione di una misura di curatela a
favore di RE 1, ritenendolo non in grado di comprendere i rischi del suo agire
e ciò a causa di una patologia psichica, come pure di una debolezza di mente
congenita, che lo rende esposto a inganni, raggiri e truffe, soprattutto in
certi ambiti, quali, ad esempio, quelli affettivi. Ella attesta altresì una
mancanza di consapevolezza dei propri limiti e delle difficoltà di RE 1, il
quale non si è reso collaborante – viceversa contrariato – nei confronti
dell’aiuto e dell’appoggio della rete nella gestione dei suoi affari e dei suoi
interessi.
C. RE 1 è stato di
seguito sentito in data 16 maggio 2022 dal delegato dell’Autorità di
protezione, sede nella quale ha indicato di opporsi ad un eventuale misura di
curatela di rappresentanza con amministrazione dei beni, volendo egli stesso
gestire i propri averi finanziari, precisando nel contempo di prendere in
considerazione unicamente una curatela di sostegno. Sua presa di posizione
ribadita durante l’udienza dinanzi all’Autorità di protezione di data 25 luglio
2022, occasione durante la quale, pur rimanendo contrariato alla misura di
curatela, ha tuttavia conosciuto e accettato la nomina di __________,
collaboratrice del servizio dell’Accompagnamento Sociale della Città di __________,
quale sua curatrice.
D. Dagli estratti datati
7 marzo 2022 e 5 maggio 2023 del registro delle esecuzioni dell’Ufficio di esecuzione
di __________ richiamati dall’Autorità di protezione, è emerso che RE 1
presenta una situazione debitoria disastrosa – esecuzioni per un conteggio
totale di fr. 217'171.40 e attestati carenza beni per fr. 214'300.65 –
condizione analoga alla madre convivente e di cui il figlio ha più volte
indicato di prendersene personalmente cura, anche per quanto riguarda gli aspetti
amministrativi e finanziari.
E. Frattanto sono pure
giunti all’attenzione dell’Autorità di protezione il rapporto medico 14 giugno 2022
del Servizio psico-sociale, __________ (di seguito SPS), nonché gli esiti della
perizia psichiatrica 30 marzo 2023 ad opera dei Dr. med. __________ e __________,
dai quali si evince che l’interessato presenta “un ritardo mentale, stimato
come lieve, con significativa compromissione comportamentale (…) e una totale
assenza di critica in merito a ciò, affermando di essere, a suo avviso,
perfettamente in grado di amministrare le proprie finanze” e che “la
fragilità cognitiva del peritando lo espone al rischio di fare delle scelte in
ambito finanziario che non rappresentano il suo interesse e possono causargli
delle difficoltà economiche. La refrattarietà già dimostrata ad accettare un
aiuto nella gestione delle sue finanze rischia di manifestarsi in comportamenti
disfunzionali per quanto riguarda la gestione del denaro anche se potesse far
riferimento a una persona incaricata di consigliarla. Per tale motivo, appare
utile che il peritando sia privato dell’accesso ai propri beni, e incaricare un
curatore amministrativo della copertura dei costi legati alle questioni
primarie”.
Con successivo
scritto 5 giugno 2023, rispondendo alle domande di delucidazione peritale
presentate da RE 1 per il tramite del suo legale, i periti hanno altresì
evidenziato come la sua condizione sia di natura cronica e poco suscettibile a
miglioramento, ribadendo ancora una volta che l’interessato non è “autonomo
nella gestione delle sue finanze e delle pratiche amministrative”.
F. Dal 1. marzo 2022 RE
1 è risultato altresì in arretrato con il pagamento delle pigioni
dell’appartamento che condivide con la madre, __________, circostanza che ha
condotto l’amministrazione __________ a trasmettere loro le disdette del
contratto di locazione datate 14 giugno 2023.
G. A fronte di tutto quanto
precede, con risoluzione n. 2004/2023 del 17/21 luglio 2023 l’Autorità di
protezione ha pertanto: istituito a favore di RE 1 una curatela di
rappresentanza con amministrazione dei beni con blocco dell’accesso a dati beni
(conti bancari e postali) ai sensi dell’art. 394 CC in relazione con l’art. 395
CC (dispositivo n. 1); nominato alla funzione di curatrice __________,
(dispositivo n. 3), la quale è stata autorizzata a deviare presso il suo
domicilio la corrispondenza del curatelato e ad aprire quella in ambito del
proprio mandato ai sensi dell’art. 391 cpv. 3 CC (dispositivo n. 2); privato RE
1 dell’accesso a tutti i conti bancari o postali intestati a suo nome e
incaricato la curatrice di mettere a disposizione dell’interessato importi
adeguati per il suo sostentamento su un conto specifico o brevi manu
(dispositivo n. 1); dichiarato la decisione immediatamente esecutiva e denegato
l’effetto sospensivo ad un eventuale reclamo (dispositivo n. 10).
H. Avverso la suddetta
decisione il 22 agosto 2023 RE 1, per il tramite del suo patrocinatore, ha
presentato reclamo davanti a questa Camera per ottenerne – previo conferimento
dell’effetto sospensivo e ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria e
del gratuito patrocinio – l’annullamento e, in via principale, la revoca della
misura di protezione istituita, mentre, in via subordinata, la revoca della
misura di protezione istituita e la nomina di una misura di amministrazione di
sostegno ai sensi dell’art. 393 CC.
I. Con osservazioni 25
agosto 2023 l’Autorità di protezione ha chiesto la conferma della decisione 17/21
luglio 2023 (ris. n. 2004/2023) riguardo alla tolta dell’effetto sospensivo
facendo valere che “vi è urgenza di risolvere questioni che hanno richiesto
e impongono ancora ad oggi un intervento immediato della curatrice; nel caso in
cui venisse concesso al reclamo l’effetto sospensivo, vi sarebbe quindi il
rischio che durante la procedura di reclamo, il signor RE 1 e la di lui madre
vengano espulsi dall’appartamento in cui abitano, senza riuscire a trovare una
nuova situazione adeguata (considerato che ad oggi non risulta si siano
attivati in tal senso) e con il rischio di accumulare ulteriori debiti”. Nel
merito, con successiva presa di posizione 8 settembre 2023, l’Autorità di prime
cure rileva come, nel caso concreto, si avverano le condizioni fattuali e
giuridiche per l’istituzione di una curatela ai sensi dell’art. 390 CC. Precisa
che lo stato di debolezza del curatelato è attestato dai vari rapporti medici riversati
agli atti mentre, per quanto attiene al bisogno di assistenza e di protezione,
dall’istruttoria è emerso che il reclamante presenta delle criticità importanti
in merito alla gestione delle proprie questioni amministrative/finanziarie e della
sua abitazione. In merito alle altre corroborate argomentazioni dell’Autorità
di protezione, si dirà, per quanto utile, nei considerandi in diritto.
J. Nel frattempo, con
decisione 11 settembre 2023, questa Camera ha respinto la richiesta di
restituzione dell’effetto sospensivo contenuta nel reclamo di RE 1 osservando
che a fronte del suo stato di debolezza e della sua precaria situazione
finanziaria “è imprescindibile che venga mantenuta l’attuale curatela a suo
favore, rendendo quindi necessaria l’immediata esecutività della decisione
impugnata, in modo che la curatrice possa da subito adoperarsi nella
regolamentazione degli affari amministrativi, dell’amministrazione dei redditi
e della sostanza di RE 1 – evitando in tale modo un aggravo della sua già
delicata situazione debitoria e, di riflesso, di quella di __________ – nonché
nell’ambito della situazione abitativa, al fine di garantire al curatelato e
alla madre di 81 anni un alloggio adeguato”.
K. RE 1, nel termine
fissato, non ha presentato un memoriale di replica alle allegazioni dell’Autorità
di protezione datate 8 settembre 2023.
Considerato
in diritto
Considerandi
1.
Le decisioni delle
Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni sono impugnabili
mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, nella
composizione di un giudice unico (art. 450 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge
sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e
dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7 LOG). Riguardo alla procedura
applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre
riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in
particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di
competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del
Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut,
pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto
processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).
2.
Mediante la
decisione impugnata è stata istituita a favore di RE 1 una curatela di
rappresentanza con amministrazione dei beni con blocco di accesso a dati beni (conti
bancari e postali) ex art. 394 e 395 CC Sulla base dei referti medici agli
atti – che attestano una patologia psichica e uno stato di debolezza cognitivo/comportamentale
a carico del curatelato – nonché della sua importante situazione debitoria, l’Autorità
di prime cure ha ritenuto che “dal punto di vista amministrativo e
finanziario sono emersi diversi elementi di criticità relativi alla capacità
del signor RE 1 di gestire in modo sufficientemente oculato i propri interessi.
In particolare dall’istruttoria è emerso che l’interessato non è in grado di
agire con competenza per quanto concerne le proprie questioni amministrative e
finanziarie”. La difficoltà dell’insorgente a comprendere l’importanza di
avere una corretta gestione amministrativa e finanziaria sarebbe altresì dimostrata
dalle disdette del contratto di locazione dell’appartamento in cui vive
assieme
all’anziana madre a seguito del mancato pagamento delle pigioni a far tempo dal
1.
marzo 2022. Per quanto riguarda i principi di sussidiarietà e di
proporzionalità, l’Autorità di prime cure precisa che negli anni RE 1 è sempre
stato sostenuto dai servizi privati o pubblici presenti sul territorio.
Tuttavia, in considerazione della sua acriticità rispetto ai suoi bisogni e
dell’atteggiamento oppositivo nei confronti della rete di sostegno, il suo
stato economico non ha fatto altro che aggravarsi, ragione per la quale un
supporto di tale natura appare non essere più sufficiente a sostenerlo nelle
questioni amministrative e finanziarie. Visto quanto precede e alla luce di un
più che probabile sfratto del curatelato e della di lui madre dalla loro
abitazione, l’Autorità di protezione ha ritenuto necessario mettere a
disposizione della curatrice nominata tutte le informazioni essenziali per
l’espletamento del proprio mandato (attraverso la deviazione della
corrispondenza) come pure mettere in protezione le entrate mensili di RE 1 e la
conservazione del suo patrimonio, al fine di evitare ulteriori atti
pregiudizievoli dei suoi beni e di garantire le spese mensili correnti (blocco
di accesso ai conti).
3.
Nel proprio
memoriale ricorsuale, RE 1 osserva di svolgere un’attività lavorativa dove si
occupa della fatturazione, della verbalizzazione delle riunioni e della
gestione di cassa, circostanza che cozza con le risultanze della perizia
psichiatrica 30 marzo 2023 secondo la quale non sarebbe capace di curare i
propri interessi amministrativi e finanziari (cfr. pag. 6 del reclamo).
Aggiunge che le problematiche economiche sono dovute alla gestione degli
aspetti amministrativi e finanziari congiuntamente alla madre, la quale, a sua
detta – e previa consegna a quest’ultima della sua quota parte – era responsabile
del pagamento delle pigioni (cfr. pag. 4 del reclamo). Per quanto attiene al
blocco all’accesso dei conti, rileva che non vi sia valida giustificazione per
tale misura, specificando che nell’ambito, sempre, della valutazione peritale,
non è stato ravvisato il rischio che il curatelato venga esposto a inganni,
raggiri e truffe (cfr. pag. 6 e 7 del reclamo). Lamenta altresì che siano date le
condizioni per giustificare la deviazione della sua corrispondenza alla curatrice.
Da ultimo, richiamati i principi di sussidiarietà e di proporzionalità e
postulato in via principale l’annullamento della decisione avversata, il
reclamante indica di essere, se del caso, d’accordo all’eventuale nomina di una
curatela di sostegno ex art. 393 CC, chiedendo pertanto di rinviare gli atti
all’Autorità di prime cure affinché possa vagliare la possibilità di istituire
tale misura.
4.
Ora, occorre
anzitutto valutare se l’Autorità di protezione abbia vagliato correttamente le
condizioni fattuali e giuridiche per l’istituzione di una curatela di
rappresentanza con amministrazione dei beni ai sensi degli art. 394 e 395 CC e
l’abbia, a giusta ragione, ritenuta necessaria nel caso di specie.
5.
L’art. 390 CC elenca
i presupposti per l’istituzione di una curatela. In particolare, l’Autorità di
protezione degli adulti istituisce una curatela se una persona maggiorenne non
è in grado di provvedere ai propri interessi, o lo è solo in parte, a causa di
una disabilità mentale, di una turba psichica o di un analogo stato di
debolezza inerente alla sua persona (art. 390 cpv. 1 n. 1 CC).
5.1
Cause della curatela,
ai sensi dell’art. 390 CC, possono dunque essere tre alternativi stati di
debolezza, ovvero una disabilità mentale, una turba psichica o un analogo stato
di debolezza; l’elenco è esaustivo (Meier, Commentaire du droit de la famille,
Protection de l’adulte, Berna 2013, ad art. 390 CC n. 25; Meier, Les nouvelles
curatelles; systématique, conditions et effets, in: Guillod/Bohnet, Le nouveau
droit de la protection de l’adulte, Neuchâtel 2012, n. 26-27, pag. 106-107).
Per quanto riguarda
l’ampia nozione di "analogo stato di debolezza”, la dottrina
sottolinea come essa vada interpretata restrittivamente (CommFam Protection de
l’adulte, Meier, ad art. 390 CC n. 17; Meier/Lukic, Introduction au nouveau
droit de la protection de l’adulte, Ginevra 2011, n. 386, pag. 184; Meier, Les
nouvelles curatelles; systématique, conditions et effets, n. 36, pag. 110-111).
Secondo gli esempi citati dal Messaggio del Consiglio federale, tale nozione
consente di proteggere, ad esempio, le persone anziane affette da deficienze analoghe
come quelle delle persone afflitte da una disabilità mentale o da una turba
psichica. Compresi sono anche i casi estremi di inesperienza, riluttanza,
cattiva gestione, nonché rari casi di disabilità fisiche, per esempio i casi di
paralisi grave o quelli di persone nel contempo cieche e sorde. Questa nozione
permette quindi di fornire assistenza anche nei casi in cui lo stato di
debolezza non può essere chiaramente sussunto sotto il termine "disabilità
mentale" o “turba psichica”, ma impedisca comunque alla persona
interessata di occuparsi adeguatamente dei propri affari. (Messaggio
concernente la modifica del CC, protezione degli adulti, diritto delle persone
e diritto della filiazione del 28 giugno 2006, FF 2006 pag. 6391 e segg.; vedi
in particolare pag. 6432; v. anche Henkel, BSK Erwachsenenschutz, ad art. 390
CC n. 13 e 14; Schmid, Erwachsenenschutz Kommentar, Zurigo/San Gallo 2010, ad
art. 390 CC n. 6; CommFam Protection de l’adulte, Meier, ad art. 390 CC n. 17;
Sentenza CDP del 12 ottobre 2018, inc. 9.2018.108, consid. 4.1).
5.2
L’esistenza di uno “stato
di debolezza” non è ancora sufficiente per giustificare l’adozione di una
misura: occorre inoltre che l’interessato non sia in grado di provvedere ai
propri affari né di designare rappresentanti che possano farlo (Messaggio del
28.
giugno 2006, pag. 6432). Lo stato di debolezza (causa della curatela) deve
dunque avere come conseguenza un bisogno di protezione e di assistenza
dell’interessato (presupposto “sociale” della curatela) (Schmid, Erwachsenenschutz
Kommentar, ad art. 390 CC n. 1; Henkel, Basler Kommentar Erwachsenenschutz, ad
art. 390 CC n. 17; Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection
de l’adulte, n. 405, pag. 193; COPMA, Droit de la protection de l’adulte, Guide
pratique, n. 5.10 pag. 138; Sentenza CDP del 12 ottobre 2018, inc. 9.2018.108,
consid. 4.1). L’incapacità è una nozione relativa, da interpretare in funzione
del genere di affari che l’interessato è chiamato a gestire; la loro importanza
non è determinante in sé per l’istituzione di una curatela, ma avrà un ruolo
nella scelta del tipo di curatela e nel determinare le sfere di compiti
affidate al curatore (CommFam Protection de l’adulte, Meier, ad art. 390 CC n.
20; Sentenza CDP del 12 ottobre 2018, inc. 9.2018.108, consid. 4.1).
5.3
Conformemente al
principio della sussidiarietà, le misure ufficiali vanno ordinate soltanto se
l’assistenza alla persona bisognosa d’aiuto non può essere adeguatamente
garantita altrimenti (art. 389 cpv. 1 n. 1 CC; Messaggio, pag. 6432; COPMA,
Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique, n. 5.11 pag. 138). Ogni
misura ufficiale deve inoltre essere necessaria e idonea (art. 389 cpv. 2 CC),
in ossequio del principio della proporzionalità (art. 5 cpv. 2 Cost.; COPMA,
Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique, n. 5.11 pag. 138).
6.
Ai sensi dell’art.
399.
cpv. 2 CC, appena non vi sia più motivo di mantenerla, l’Autorità di
protezione degli adulti revoca la curatela su domanda dell’interessato, di una
persona a lui vicina o d’ufficio. L’art. 414 CC prevede che il curatore informa
senza indugio l’Autorità di protezione degli adulti sulle circostanze che
richiedono una modifica della misura o consentono la revoca della curatela.
7.
L’art. 446 CC
definisce i principi procedurali applicabili nell’ambito della protezione degli
adulti. Ai sensi della norma, l’autorità di protezione esamina d’ufficio i
fatti (cpv. 1). Essa raccoglie le informazioni occorrenti e assume le prove
necessarie; può incaricare degli accertamenti una persona o un servizio idonei
e, se necessario, ordina che uno specialista effettui una perizia (cpv. 2).
L’Autorità di protezione non è vincolata dalle conclusioni delle persone che
partecipano al procedimento (cpv. 3) e applica d’ufficio il diritto (cpv. 4).
La norma sancisce
il principio inquisitorio illimitato, secondo il quale l’Autorità è
perfettamente libera nell’accertamento dei fatti e nella valutazione delle
prove: secondo consolidata giurisprudenza, in base a tale principio l’Autorità
può assumere e ricercare delle prove – secondo il suo apprezzamento – anche
secondo delle modalità inabituali e procurarsi d’ufficio dei rapporti allestiti
da terzi (v. DTF 128 III 413 consid. 3.2.1; v. anche STF del 13 gennaio 2014,
inc. 5A_843/2013, consid. 4.1 e 4.2, e Messaggio, pag. 6465-6466). Va ricordato
che il principio della massima inquisitoria non dispensa tuttavia le parti e i
terzi da una collaborazione attiva alla procedura (fra i tanti: DTF 128 III 411
consid. 3.2.1; STF 5A_360/2015 del 13 agosto 2015, consid. 3.2.2; sentenza CDP
del 13 agosto 2017, inc 9.2017.66, consid. 4.6); conformemente all’art. 448
cpv. 1 CC, se necessario, l’Autorità di protezione ordina l’esecuzione coattiva
dell’obbligo di collaborare.
8.
Nel caso in disamina,
il rapporto medico, le valutazioni del SPS datate 14 giugno 2022 e 27 ottobre
2022, nonché il referto peritale 30 marzo 2023 con le susseguenti risposte alle
domande di delucidazione peritale del 5 giugno 2023, dimostrano esplicitamente la
precaria situazione psichica, sociale e finanziaria in cui si trova RE 1. La
sua delicata condizione di salute psico-fisica, la totale assenza di coscienza
in merito ai propri limiti e alle autonome capacità, nonché il continuo
minimizzare, rispettivamente, essere acritico, riguardo alla sua situazione
personale e debitoria, rendono il curatelato incapace di provvedere ai suoi interessi
amministrativi e finanziari e a quelli della madre convivente. Come attestato
dai fatti concreti (svariati debiti, mancato pagamento dei pasti al domicilio, dei
servizi di economia domestica e delle pigioni, disdetta del contratto di
locazione, ingenti somme di denaro versate a terze persone senza ragione alcuna,
ecc…), i provvedimenti sin d’ora adottati – particolarmente il supporto fornito
dai servizi sul territorio, dalla rete di sostegno e da una persona di sua
fiducia quale il suo legale – si sono rivelati del tutto insufficienti ai fini
di tutelare gli interessi del reclamante. La necessità di istituire una misura
di protezione nei termini stabiliti con la decisione contestata è pertanto
condivisa dalla scrivente Camera. Difatti, la causa della curatela (ossia lo
stato di debolezza di RE 1) per il quale egli necessita di bisogno di
protezione e di assistenza, sia a livello finanziario che amministrativo, è
data e la misura risulta necessaria, nonché adeguata e proporzionale. Tutto
quanto ciò a fronte delle seguenti motivazioni.
8.1
Con perizia
psichiatrica 30 marzo 2023 all’insorgente è stata diagnosticata una “disabilità
intellettiva di grado lieve con disturbo del comportamento evidente”
(ICD-10 F70.1). I periti hanno osservato che se da una parte RE 1 è in grado di
gestire in modo autonomo le aree basiche dell’economia domestica – ambiti nei
quali la misura di curatela qui oggetto di contestazione non ha posto
limitazioni – dall’altra egli “non possiede delle capacità di ragionamento,
intese come piena comprensione e capacità di risoluzione dei problemi, in
riferimento alla cura dei propri interessi in ambito
amministrativo/finanziario. (…) Il profilo cognitivo del peritando implica che
lo stesso potrebbe deficitare globalmente nella cura dei propri interessi
finanziari, amministrativi e giuridici in tutti gli ambiti, soprattutto in
situazioni complesse (…) La debolezza cognitiva riscontrata è compatibile col
rischio che possa mettere RE 1 a rischio di concludere atti giuridici a suo
svantaggio in tutti gli ambiti riportati (…) la debolezza cognitiva di cui è
affetto il peritando non è dettata da fattori suscettibili di miglioramento nel
tempo, ma rappresenta una condizione persistente e quindi durevole” (cfr.
perizia 30 marzo 2023 punto 5 “Valutazioni e Conclusioni”). Nella
loro successiva presa di posizione i periti hanno inoltre ritenuto fondamentale
che RE 1 benefici di una curatela, affinché possa essere supportato nelle
scelte più complesse di tipo amministrativo, quali la gestione degli affitti,
delle fatture correnti da onorare, nonché in relazione a eventuali investimenti
o interessi economici di altro tipo (cfr. punto 9 delle risposte alle domande di
delucidazione peritale 5 giugno 2023); ed è proprio in tali ambiti che è stata
istituita la misura di protezione nei suoi confronti, affidando la gestione e
la rappresentanza delle incombenze descritte alla curatrice nominata.
Ad analoghe
conclusioni erano del resto già precedentemente giunti il SPS e la Dr.ssa med. __________
la quale per anni ha avuto in cura l’interessato, diagnosticandogli i seguenti
disturbi psichiatrici: sindrome non specificata da alterazione globale dello
sviluppo psicologico (ICD-10; F84.9), ritardo mentale – stimato in forma lieve
con alta compromissione comportamentale – (ICD-10; F70.8), disturbo della
personalità misto (ICD-10; F61.0) e bulimia nervosa (ICD10; F50.2) (cfr.
scritto 3 marzo 2022 Dr.ssa. med. __________).
Alla luce delle
diverse valutazioni mediche esperite nei confronti del reclamante, delle cui
conclusioni, a mente di questa Camera, non vi è alcuna ragione per dubitare e/o
per discostarsi, risulta pertanto data la condizione dello stato di debolezza
(causa della misura di curartela) stabilita dalla dottrina e giurisprudenza
sopracitate.
8.2
Come riassunto nei
precedenti considerandi, oltre alle indubbie patologie psichiche/cognitive di
cui è affetto RE 1 – motivo tra l’altro per cui il curatelato beneficia di una
rendita AI e di prestazioni complementari – dalle more istruttorie sono emerse
concretamente le sue difficoltà nella gestione delle proprie (così come quelle
della madre) questioni amministrative/finanziarie e della situazione abitativa.
Ripercorrendo in via sommaria gli eventi ascritti al reclamante nel corso degli
ultimi anni, si nota ad esempio il suo coinvolgimento in raggiri e truffe,
laddove quest’ultimo ha frequentato diverse donne, verosimilmente prostitute, a
cui elargiva regolarmente somme di denaro e regali tanto da essere arrivato, in
un caso particolare, a pagare fr. 74'000.– a favore di una ex compagna (cfr.
scritto 3 marzo 2022 Dr.ssa med. __________). A suo carico vi sono numerose
procedure esecutive e attestati carenza beni. In particolare l’estratto
dell’esecuzioni dimostra che già in passato l’interessato non era in grado di
gestire le proprie entrate economiche in modo adeguato, risultando a suo carico
procedure debitorie per mancato pagamento di prestazioni primarie come premi
cassa malati, imposte, servizi di cure a domicilio e abbonamenti per mezzi
pubblici, così come, prima dell’ottenimento della rendita AI, egli non si era
adoperato a richiedere gli aiuti sociali necessari al fine di far fronte alle
spese mensili correnti (come l’avvio di una procedura per ottenere il salario
non percepito, l’assistenza, il sussidio per i premi cassa malati ecc…).
Ennesimo segnale rispetto all’incapacità di RE 1 di far fronte autonomamente
alle incombenze amministrative è la questione del mancato pagamento del canone
di locazione riguardo all’appartamento condiviso con l’anziana madre. Come
visto dall’incartamento dell’Autorità di prime cure, il reclamante e la di lui
madre hanno ricevuto le disdette datate 14 giugno 2023 con effetto al 31 luglio
2023.
del contratto di locazione in essere, siccome, a far tempo dal 1. marzo
2022, non hanno corrisposto la pigione, tanto che, al momento della decisione
impugnata datata 17/21 luglio 2023, emergeva uno scoperto pari a fr. 27'365.–.
A questo proposito utile sottolineare che ad oggi, se il curatelato e la madre __________
possono ancora usufruire di questo alloggio, è proprio grazie all’intervento
della curatrice nominata dall’Autorità di prime cure. L’amministrazione dello
stabile è stata infatti disposta a rivalutare la disdetta a condizione che vi
fosse la garanzia del pagamento delle pigioni ad opera di un curatore (cfr.
scritto 10 luglio 2023 dell’amministrazione __________ e scritti 3 e 7 agosto
2023.
della curatrice __________). Inoltre, come si dirà meglio in seguito, nonostante
RE 1 avesse più volte confermato di avere accesso ai conti della madre, non è
stato altresì in grado di riferire i motivi per cui, durante un così lungo
periodo, le pigioni non sono state versate e il conto della madre è divenuto privo
di risparmi (cfr. scritti 3 e 7 agosto 2023 curatrice __________).
Già da questo primo
sommario esame delle circostanze di fatto questo giudice non può pertanto che
condividere e fare proprie le conclusioni a qui è giunta l’Autorità di
protezione secondo cui è dato il bisogno di protezione e di assistenza al
reclamante.
8.3
Il contesto di vita di
RE 1, rispettivamente di __________, appare ancora più preoccupante e
suscettibile ad un intervento mirato da parte dell’Autorità di protezione, a
fronte delle numerose dichiarazioni istruttorie del reclamante secondo cui si
occuperebbe della cura personale di sua madre – che si ricorda avere 82 anni –
delle pratiche amministrative e della gestione personale dei suoi averi (cfr.
rapporto 27 maggio 2022 __________, incontro 25 luglio 2022 e scritto 25 maggio
2023.
avv. PR 1). Il reclamante disponeva infatti di procura sul conto postale
della madre e doveva pertanto occuparsi di far fronte alle spese correnti
dell’economia domestica così come della cura di __________ da parte
dell’assistenza domiciliare. Così non è stato. Come testimoniano gli atti
dell’Autorità di prime cure, la madre non è stata in grado di verificare la
gestione ad opera del figlio e, a seguito di tale cattiva gestione, si è
ritrovata anch’essa con una situazione debitoria e abitativa disastrosa. Ne
sono prova le numerose procedure esecutive inoltrate anche nei suoi confronti
per, ad esempio, il mancato pagamento degli aiuti domiciliari ottenuti – in
particolare per i pasti a domicilio e per il servizio di economia domestica –
(cfr. rapporto 27 maggio 2022 __________ e rapporto 13 aprile 2023 __________),
nonché le pigioni non corrisposte. In merito a questo ultimo aspetto, utile
rilevare come __________ fosse completamente ignara del motivo per cui lei e il
figlio hanno ricevuto la disdetta del contratto di locazione, così come non era
al corrente della situazione debitoria nei confronti del proprietario dell’abitazione
e dei numerosi prelevamenti e/o pagamenti effettuati da RE 1 mediante la sua
carta postale (cfr. scritto 3 agosto 2023 curatrice __________), tutte
circostanze di fatto che altro non fanno che suffragare ancora una volta
l’incapacità di RE 1 ad occuparsi autonomamente delle proprie questioni
amministrative e finanziarie come pure delle incombenze di sua madre.
8.4
Ad aggravio a tale
situazione si aggiunge che RE 1 pare non aver alcuna consapevolezza in merito
ai propri limiti – dettati soprattutto dalle sue condizioni psico-cognitive –
all’importante situazione debitoria in cui versano lui e la madre (minimizzando
in quanto si tratterebbero di procedure esecutive passate) e alle sue oggettive
difficoltà nell’eseguimento indipendente delle pratiche amministrative e
finanziarie, aspetto emerso e condiviso anche dalle diverse valutazioni mediche
esperite nei suoi confronti: “(…) Purtroppo come riporta anche la
documentazione passata, sia lui che la madre non solo non sono mai stati
consapevoli delle difficoltà segnalate, ma hanno anche nel tempo rifiutato il
confronto con questa realtà, vivendo in modo persecutorio chiunque abbia
cercato di ridimensionare le aspettative riguardanti le risorse e le capacità
del paziente (…)” (cfr. scritto 3 marzo 2023 Dr.ssa med. __________), “(…)
è da segnalare che il paziente presenta una totale assenza di critica in merito
a ciò, affermando di essere, a suo avviso, perfettamente in grado di
amministrare le proprie finanze” (cfr. rapporto 14 giugno 2022 del SPS). Anche
mediante il proprio reclamo ricorsuale, l’insorgente ha dimostrato ancora una
volta tale acriticità rispetto alla sua effettiva necessità di protezione,
sminuendo la propria situazione debitoria, accavallando tutta una serie di
scuse in merito al mancato pagamento della pigione e mettendo in dubbio,
invano, le conclusioni diagnostiche dei referti medici agli atti. Aldilà della
generalità e debolezza delle contestazioni sollevate da RE 1, esse neppure si
conciliano in alcun modo con le circostanze concrete e con quanto da lui più
volte riferito durante le more istruttorie. Ne è un esempio il suo convincimento
ad essere idoneo alla gestione autonoma degli aspetti finanziari, vantando ed
enfatizzando una sua attività professionale secondo cui, a sua detta, “si
occupa della fatturazione, della verbalizzazione delle riunioni e della
gestione di cassa” (cfr. pag. 6 del reclamo), ciò che, come visto, non
corrisponde alla realtà, percependo il curatelato una rendita AI e prestazioni
complementari (proprio per via delle sue patologie psichiche) e svolgendo, di
fatto, unicamente delle ore quale cassiere presso un Centro diurno del SPS di __________.
Si tratta dunque di “un’attività lavorativa” in ambito protetto e controllato,
che appare compatibile con il modo in cui la sua condizione psichiatrica si
manifesta e con la diagnosi posta (cfr. punto 7 delle risposte alle domande di
delucidazione peritale 5 giugno 2023). Nemmeno risulta credibile l’asserita
responsabilità di __________ relativa al mancato pagamento delle pigioni
dell’appartamento condiviso (cfr. pag. 4 del reclamo). Non solo tale asserzione
cozza con quanto ripetutamente indicato dallo stesso curatelato, ossia di
occuparsi personalmente di tutte le questioni amministrative e finanziarie
(cfr. rapporto 27 maggio di __________ e incontro 25 luglio 2022), bensì anche
con gli eventi fattuali, assodato che RE 1 disponeva di procura sui conti della
madre e, proprio attraverso tali, si sarebbe dovuto occupare del saldo di tutte
le spesse correnti, compresa la pigione. Appare altresì più che dubbio che il
reclamante possa aver costantemente consegnato la sua quota parte della pigione
alla madre, viste le sue esigue entrate economiche. A prescindere da tutto
quando ciò e dal fatto che per l’ennesima volta il curatelato tenta di sminuire
le proprie manchevolezze dando la colpa all’anziana madre di 82 anni, anche
nell’ipotesi – denegata – in cui quest’ultima si sarebbe dovuta effettivamente
occupare di questa incombenza, non si può non sottolineare che l’insorgente non
si è comunque mai preoccupato della questione del mancato pagamento, non
contestando la disdetta inoltrata e nemmeno cercando una soluzione abitativa
alternativa. Lo scenario dimostra chiaramente che RE 1 non ha mai avuto
l’intenzione e la capacità di verificare quanto stava accadendo con il saldo
del canone di locazione, anche dopo la segnalazione datata 27 ottobre 2022 da
parte del SPS. A seguito di tale notifica, se egli fosse stato in grado di
comprendere la gravità di quanto stava accadendo, si sarebbe attivato per
verificare la situazione in essere, compresi i motivi per i quali il pagamento
delle pigioni non fosse intervenuto, cercando di risolvere la problematica. Ciò
non è accaduto. Viceversa, il reclamante non si è mai confrontato con le
proprie responsabilità, ma ha continuamente adotto una serie di giustificazioni,
producendo anche svariata documentazione a suo favore, la cui veridicità, a
mente dello scrivente giudice, appare alquanto dubbia.
8.5
Da ultimo, nemmeno le
censure in merito al rispetto dei principi di sussidiarietà e di
proporzionalità, con la contestuale richiesta del reclamante volta a istituire una
misura meno incisiva quale una curatela di sostegno ex art. 393 CC (cfr.
reclamo pag. 7 e 8), possono trovare accoglimento in questa sede.
In realtà, il primo
presupposto per nominare tale curatela è il consenso e la collaborazione della
persona interessata ed è proprio per questo che non può entrare in linea di
conto; è manifesto che il reclamante si oppone di principio all’istituzione di
una misura di protezione in suo favore siccome non la ritiene necessaria, non
riconoscendo, né durante l’istruttoria né in sede di reclamo, i suoi bisogni e
le sue difficoltà. Tale aspetto era del resto già emerso e condiviso dalle
considerazioni dei periti, secondo i quali “lo stesso signor RE 1 ha
confermato che si è sempre rifiutato di avvalersi degli aiuti offerti,
percependoli come un’invasione dei miei affari personali, dimostrando quindi
come una figura di supporto debba avere la facoltà di accedere alla gestione
delle finanze del peritando e provvedere alle spese anche senza il consenso
dello stesso, dal momento che ci si può aspettare anche in futuro un persistere
di questa refrattarietà ad accettare l’aiuto da terzi” (perizia 30 marzo
2023.
punto 5 “Valutazione e Conclusioni”).;
“(…) Il peritando ha
confermato la veridicità di quanto scritto dai colleghi rispetto alla sua
resistenza in tal senso, non mostrando critica a riguardo e verbalizzando
chiaramente che questo rifiuto ci sarebbe anche in futuro, ritenendo che avere
una figura di supporto nella cura dei suoi interessi finanziari sarebbe invadere
la sua privacy (…)” (cfr. punto 10 delle domande delucidazioni peritali 5
giugno 2023). Per tutte queste ragioni – unite al fatto che il sostegno della
sua rete, dei servizi sul territorio e del suo patrocinatore non sono risultati
sufficienti per tutelare i bisogni del curatelato – una misura meno incisiva,
rispetto a quella istituita mediante la decisione avversata, non può nella
situazione attuale essere ritenuta adeguata e sufficiente. Inoltre, come
correttamente evidenziato dall’Autorità di prime cure, la curatela richiesta
non prevede la possibilità per la curatrice di rappresentare RE 1 nelle
questioni amministrative e finanziarie, con il rischio concreto che, vista la
mancata collaborazione e l’assenza di coscienza del curatelato rispetto ai suoi
limiti, quest’ultimo non fornisca le informazioni complete alla curatrice e non
le permetta di espletare correttamente il suo mandato, con la conseguenza che
le sue questioni amministrative e la sua situazione abitativa continuino ad
essere gestite in modo non adeguato.
8.6
Per le analoghe
motivazioni di cui sopra e contrariamente da quanto lui postulato in sede di
reclamo (cfr. pag. 6 e 7 del reclamo), risulta altresì necessario la
limitazione di accesso ai propri conti (art. 395 cpv. 3 CC), così come la
deviazione della corrispondenza (391 cpv. 3 CC). Come già indicato ai precedenti
considerandi, RE 1 non è stato in grado di riferire le ragioni per cui non ha
provveduto al pagamento delle pigioni, ai sostegni domiciliari ricevuti e alle
spese generali dell’economia domestica. A mente di questa Camera, se il
curatelato dovesse avere ancora libero accesso ai propri conti, vi sarebbe il
rischio concreto che quest’ultimo continui ad utilizzare le sue entrate economiche
in modo inadeguato e non dando la priorità al pagamento delle spese correnti
mensili. Ciò, soprattutto, in considerazione degli eventi passati – che lo
hanno visto, senza alcuna giustificazione e/o garanzia di rimborso,
corrispondere ingenti somme di denaro alle donne che frequentava – e della sua diagnosticata
fragilità che lo porta ad essere soggetto a raggiri, inganni e truffe o a
scelte in ambito finanziario non nel suo interesse (cfr. scritto 3 marzo 2023
Dr.ssa med. __________ e perizia 30 marzo 2023 punto 5 “Valutazioni e Conclusioni”).
Per quanto riguarda la deviazione della corrispondenza alla curatrice __________
– che come visto, nonostante le superflue lamentele del curatelato (cfr. pag. 7
del reclamo), l’Autorità di protezione ha, a giusto titolo, limitato fino al 21
luglio 2024 (cfr. n. 2 decisione) – alla luce della già evidenziata
refrattarietà e non collaborazione da parte di RE 1, risulta imprescindibile
che alla curatrice venga comunque garantita una visione completa, affinché
possa intervenire, laddove necessario, a tutela degli interessi del reclamante.
9.
Sulla scorta di
tutte le considerazioni di cui sopra, la decisione dell’Autorità di protezione
merita pertanto conferma e il reclamo interposto da RE 1 deve essere respinto.
10.
Il reclamante postula
l’ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito
patrocinio. Giusta l’art. 117 CPC, applicabile su rinvio dell’art. 13 LAG, ha
diritto al gratuito patrocinio chiunque: sia sprovvisto dei mezzi necessari (a)
e la cui domanda non appaia priva di probabilità di successo (b). Premesso che nel
caso concreto la realizzazione della seconda condizione prevista dalla norma in
parola appare dubbia, visto come agli atti vi fossero più che sufficienti
elementi per confermare la necessità della curatela istituita e a presagire la
reiezione del reclamo in oggetto, alla luce delle particolari circostanze e
della situazione economica precaria in capo al reclamante, la sua domanda viene
tuttavia accolta.
11.
Gli oneri giudiziari seguirebbero
il principio della soccombenza. In considerazione dell’ammissione di RE 1 al
beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio, tali oneri
sono posti a carico del Cantone (art. 118 cpv. 1 lett. b CPC e art. 122 cpv. 1
lett. b CPC).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. Il reclamo è
respinto.
2. La domanda di
ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio
presentata da RE 1 è accolta.
3. Gli oneri del
reclamo consistenti in:
a) tassa di giustizia fr.
300.–
b) spese fr.
100.–
fr.
400.–
sono posti a carico dello
Stato del Canton Ticino.
4. Notificazione:
-
Comunicazione:
-
Il
presidente
La
cancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95
a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72
segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è
ammissibile solo se il valore litigioso
ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge
tale importo, il ricorso in materia
civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di
importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in
materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in
materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.
116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal
caso dall'art. 115 LTF.