9.2023.120
Retribuzione di prestazioni posteriori al decesso del curatelato
22 novembre 2023Italiano13 min
giugno 2013 la Camera di protezione del Tribunale d’appello ha posto † PI 1 a beneficio di una
Source ti.ch
Incarto n.
9.2023.120
Lugano
22 novembre 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di protezione del
Tribunale d'appello
Damiano
Bozzini
giudice
unico ai sensi dell’art. 47 lett. f n. 7 LOG
assistito
dalla
vicecancelliera
Perucconi-Bernasconi
sedente
per statuire nella causa che oppone
RE
1
all’
Autorità
regionale di protezione __________,
per
quanto riguarda la nota d’onorario e spese per la curatela di sostegno a
favore di † PI 1
giudicando
sul reclamo del 31 agosto 2023 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il
8 agosto 2023 dall'Autorità regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto
Fatti
A. Con decisione 27
giugno 2013 la Camera di protezione del Tribunale d’appello ha posto † PI 1 a beneficio di una
curatela di sostegno ai sensi dell’art. 393 CC, facendo ordine all’allora
competente Autorità regionale di protezione __________ di provvedere a nominare
un curatore con il compito di consigliarlo e sostenerlo nell’amministrazione
del proprio patrimonio e dei propri redditi. Quest’ultima Autorità ha quindi
nominato RE 1 quale curatrice, con decisione 31 ottobre 2013. † PI 1 è deceduto il 2023.
B. In data 10/17
febbraio 2023 RE 1 ha presentato all’ Autorità regionale di protezione __________
(di seguito: Autorità di protezione), divenuta nel frattempo competente, il
rapporto morale finale e la richiesta di rimborso spese l’anno 2023, per un
totale di fr. 643.80 (11 h a fr. 40.–, fr. 6.– di trasferte e fr. 197.80 di “rimborso
spese diverse”). Con scritto 20/24 marzo 2023 RE 1 ha fornito alcune
precisazioni relative al decesso di †
PI 1 e alle prestazioni fornite posteriormente.
C. Con decisione 8/17
agosto 2023 l’Autorità di protezione ha revocato la curatela, approvando il
rapporto morale finale di RE 1 e sollevandola dal mandato con i ringraziamenti
per il lavoro svolto. Le è quindi stata riconosciuta un’indennità di fr.
117.70, pari a fr. 72.70 quale mercede e 45.– di rimborso spese, ponendola a
carico dell’eredità giacente. In particolare l’Autorità di prime cure non le ha
accolto il rimborso di mercede e spese per prestazioni fornite successivamente
al decesso del curatelato.
D. Contro la suddetta
decisione è insorta RE 1 chiedendone la modifica nel senso di riconoscerle l’indennità
totale richiesta di fr. 643.80 (fr. 440.– di mercede e fr. 203.80 di spese).
Essa sostiene che le prestazioni fornite dopo il decesso di † PI 1 erano dovute in virtù
della Circolare n. 1 emanata dall’ispettorato della Camera di protezione del
Tribunale d’Appello il 7 febbraio 2014.
E. L’Autorità di
protezione ha presentato le proprie osservazioni al reclamo in data 25
settembre 2023, chiedendone la reiezione. In particolare precisa che dalla Circolare
citata dalla reclamante emergerebbe il contrario di quanto da lei sostenuto,
ovvero che l’Autorità può eventualmente affidare al curatore compiti a
protezione della sostanza e per favorire la liquidazione della successione, ma
ciò è strettamente connesso con il potere di rappresentanza amministrativo e
patrimoniale conferitogli con la decisione di istituzione della misura di
protezione. Nel caso specifico l’Autorità di primo grado ha precisato che
trattandosi di una curatela di sostegno, alla curatrice era precluso qualsiasi
atto di rappresentanza sia durante la gestione della curatela che successivamente
alla morte dell’interessato.
F. RE 1 ha ribadito le
proprie argomentazioni con replica 6/10 ottobre 2023, sostenendo che dalla Circolare
già citata risulterebbe una distinzione tra questioni finanziarie e
amministrative. La mercede da lei richiesta riguarderebbe “atti
amministrativi necessari alla conservazione e al trasferimento della sostanza”,
che ritiene fosse autorizzata a svolgere, in particolare poiché si è “trattato
di informare locatari, istituti, assicurazioni sociali, autorità e tribunali”.
G. Con scritto 23
ottobre 2023 l’Autorità di protezione ha comunicato di rinunciare alla
presentazione della duplica, ribadendo la richiesta di conferma integrale della
decisione impugnata e riconfermandosi nelle motivazioni esposte con
osservazioni 25 settembre 2023.
Considerato
in diritto
Considerandi
1.
Le decisioni delle
Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni sono impugnabili
mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, nella
composizione di un giudice unico (art. 450 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge
sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e
dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7 LOG). Riguardo alla procedura
applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre
riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in
particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di
competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del
Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut,
pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale
civile (CPC; v. art. 450f CC).
2.
Nel caso in esame,
la curatrice RE 1 ha chiesto all’Autorità di protezione la retribuzione di prestazioni
eseguite dopo il decesso del curatelato, ritenendo che la Circolare n. 1
dell’ispettorato della Camera di protezione del Tribunale d’appello la
autorizzasse a svolgerle. L’Autorità di primo grado ha invece giudicato che
tali prestazioni non siano da remunerare, in quanto svolte sostanzialmente
senza un mandato specifico.
3.
Ai sensi dell’art.
399.
cpv. 1 CC, la curatela prende fine con la morte dell’interessato. Giusta
l’art. 421 cifra 2 CC, con la fine della curatela, termina per legge anche
l’ufficio di curatore.
Il curatore perde quindi
legalmente ogni potere di accompagnamento, di rappresentazione o gestione e i
suoi compiti residui sono la presentazione del rapporto e del conto finale (Henkel, BSK Erw. Schutz, Basilea 2012,
ad art. 399 CC n. 12), oltre al trasferimento materiale del patrimonio del
curatelato agli eredi (COPMA,
Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique, Zurigo/San Gallo 2012, n.
8.1
pag. 227; Steinauer/Fountoulakis,
Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, Berna 2014, n.
1270.
pag. 559 e 1275 pag. 561).
I diritti e obblighi del
defunto passano agli eredi ipso iure con l’apertura della successione,
al decesso dell’interessato (art. 560 CC). In caso di decesso della persona
sotto curatela il curatore non è tenuto di assicurare una gestione provvisoria
degli affari di cui il trattamento non possa essere differito (art. 424 CC). Può
per contro essere tenuto ad alcuni doveri (morali e/o giuridici) di
informazione all’indirizzo degli eredi o terzi (indicazioni sui desideri per i
funerali, trasmissione di indirizzi di contatto, per esempio procedere alla
rescissione di abbonamenti; preservazione del luogo di vita, con la rimozione
di alimenti deperibili; consegna di un eventuale testamento all’autorità, art.
556.
CC) (cfr. Meier, Droit de la
protection de l'adulte, 2e éd., Ginevra/Zurigo/Basilea 2022, n. 915 e 916 ss.,
p. 482 ss., con riferimenti).
Nell’ipotesi di
un’amministrazione d’ufficio della successione (art. 554 CC), il curatore
diviene l’amministratore della successione se la persona deceduta era posta a
favore di una curatela che comprendeva la gestione del patrimonio (art. 554
cpv. 3). Questa funzione non è tuttavia automatica ma viene attribuita al
curatore esclusivamente tramite una decisione dell’autorità competente in
materia successoria. Appartiene a questa autorità di verificare preventivamente
l’attitudine del curatore a eseguire il compito, può se lo considera
necessario, designare un’altra persona o rinunciare a ordinare un’amministrazione
d’ufficio della successione (cfr. Meier,
op. cit., n. 917, p. 483, con riferimenti).
Il curatore può pure
proseguire validamente la sua rappresentazione o la gestione dei beni, in
qualità di rappresentante degli eredi. Ciò richiede una procura da parte loro,
eventualmente tacita o apparente (art. 32 ss. CO) (CommFam, Protection de l’adulte, Meier, ad art. 399, CC N. 13, con
riferimenti).
4.
I
principi applicabili e le indicazioni su come procedere al decesso di una
persona posta a favore di una misura di protezione sono stati riassunti nella
Circolare n. 1 del 7 febbraio 2014 della Camera di protezione, inviata in
qualità di autorità di vigilanza all’attenzione di tutte le Autorità di
protezione. In tale circolare si indica chiaramente che alla morte
dell’interessato, i poteri di rappresentanza e di amministrazione del
patrimonio che il curatore ha fino ad allora esercitato decadono, come pure le
funzioni dell’autorità di protezione (pag. 1). Il curatore deve astenersi da
ogni atto di rappresentanza o gestione – l’amministrazione del patrimonio è
responsabilità degli eredi – limitando il suo intervento agli atti
amministrativi necessari alla conservazione ed al trasferimento della sostanza
(pag. 1-2) (cfr. anche decisione CDP del 15 novembre 2015 inc. no. 9.2015.126/140).
Nella pratica, in
particolare quando il deceduto non aveva contatti familiari, può esserci
incertezza su chi si deve occupare delle formalità funerarie, del saldo dei
debiti e della liquidazione dell’eredità.
Per questioni etiche e
morali è talvolta il curatore che svolge questi compiti. Il rischio è però di
compiere atti indebiti con il patrimonio di spettanza degli eredi che, senza
speciale procura o mandato, egli non è legittimato a rappresentare.
Eventuali atti compiuti
senza specifica autorizzazione degli eredi rientrano nella gestione di affari
senza mandato (art. 419 CO), in tal caso il curatore è responsabile per ogni
negligenza commessa.
Senza specifico mandato è
ragionevole agire e regolare le questioni finanziarie post mortem solo quando
la situazione patrimoniale è chiara, quando ancora è possibile attingere ai
beni del defunto e se non ci sono dubbi sulla presumibile volontà degli eredi.
Per contro, il curatore si asterrà dall’agire se gli è precluso l’accesso ai
beni del defunto, se gli eredi sono comunque in grado di agire loro medesimi o
quando uno di loro già si è proposto per effettuare tali operazioni. Il
curatore deve in ogni caso evitare una gestione di affari senza mandato quando
vi è il concreto rischio che la successione è passiva o che siano favoriti dei
creditori rispetto ad altri, atti questi che potrebbero avere conseguenze anche
di ordine penale.
L’autorità di protezione
non può ordinare al curatore di assumere l'amministrazione dell'eredità ex art.
554.
cpv. 3 CC, né autorizzare atti di disposizione sulla sostanza successoria
(pag. 3).
5.
In concreto,
l’Autorità di protezione ha riconosciuto a RE 1 un importo complessivo di fr.
117.70
per il periodo dal 1 gennaio al 2023, data del decesso del curatelato,
pari a fr. 72.70 di mercede e fr. 45.– per il rimborso delle spese. Non ha
invece ammesso alcunché per il successivo periodo.
RE 1 ritiene che le
prestazioni effettuate dopo il 2023 erano operazioni che era autorizzata e
persino tenuta a svolgere, trattandosi degli avvisi del decesso al locatario,
agli istituti e alle assicurazioni, della disdetta del contratto di locazione e
delle informazioni alla Pretura sulla situazione debitoria, con la richiesta di
incaricare l’Ufficio fallimenti della gestione dell’eredità giacente. La
reclamante ne chiede quindi la retribuzione, sulla base della Circolare citata,
in particolare riportando il passaggio nel quale viene chiarito che “dal
profilo pratico, a protezione della sostanza e per favorire l’organizzazione
della liquidazione della successione, il curatore può compiere i seguenti
compiti, non espressamente previsti dalla legge e che non hanno influenza
diretta sulla posizione giuridica degli eredi:
-
bloccare gli ordini permanenti
(es. pagamento premi cassa malati), salvo se non risultano da contratti di
lunga durata che devono essere rescissi dagli eredi (es. contratto di affitto);
- informare i parenti e persone prossime;
- informare locatari, istituti, assicurazioni sociali,
partner contrattuali, assistenti a domicilio, ecc.;
- informare autorità e tribunali nel caso di
procedimenti pendenti;
- raccogliere le fatture pendenti da rimettere agli
eredi, a esecutori testamentari o all’ufficio fallimenti nel caso di
liquidazione d’ufficio.
Dal canto suo, l’Autorità
di protezione sostiene, correttamente, che trattandosi di una amministrazione
di sostegno giusta l’art. 393 CC, alla curatrice era precluso qualsiasi atto di
rappresentanza, sia durante la gestione della curatela che successivamente alla
morte dell’interessato (cfr. osservazioni 25 settembre 2023, pag. 2).
Va peraltro osservato che
in ogni caso, dalla medesima Circolare citata da RE 1 risulta che il curatore
deve limitare il suo intervento agli atti amministrativi necessari alla
conservazione e al trasferimento della sostanza, essendo escluse azioni di
rappresentanza o gestione. Esaminando la nota d’onorario presentata dalla
curatrice, ma pure da quanto da lei sostenuto nel reclamo, si evince che la
parte mercede negata riguarda prestazioni di rappresentanza che non è stata
autorizzata a svolgere e che erano di competenza degli eredi del curatelato,
come pure ricordato dall’Autorità di protezione. Nemmeno dalla Circolare citata
è deducibile il contrario, in particolare osservando quanto indicato appena
successivamente al paragrafo da lei riportato, ovvero che il curatore “se
non ci sono familiari o eredi può:
- gettare la merce deperibile;
- chiarire le modalità di sepoltura con le onoranze
funebri;
- prevenire inutili costi o evitabili diminuzioni della
sostanza;
- fornire disposizioni urgenti, per evitare imminenti e
altrimenti inevitabili danni.”
E che “solo con
specifico mandato degli eredi potrà invece:
- richiedere i rimborsi della cassa malati;
- richiedere i rimborsi di premi, abbonamenti, imposte;
- disdire l’appartamento, chiedere il rimborso della
cauzione;
- assegnare mandati in relazione al funerale, alla
sepoltura e alla tenuta tomba;
- affidare altri mandati che spettano alla comunione
ereditaria.”
In definitiva, quindi, è a
giusta ragione che l’Autorità di protezione non ha retribuito le prestazioni
svolte dalla curatrice dopo il decesso del curatelato, non essendo state eseguite
a seguito di un mandato conferito dall’Autorità o dagli eredi. La decisione
impugnata va pertanto integralmente confermata.
6.
Visto quanto
precede, il reclamo va respinto. Tasse e spese di giustizia seguono la
soccombenza e vanno pertanto poste a carico della reclamante.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. Il reclamo è
respinto.
2. Gli oneri del
reclamo consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 100.–
b) spese fr.
50.–
fr.
150.–
sono posti a carico di RE
1.
3. Notificazione:
-
Comunicazione:
-
Il
presidente
La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95
a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72
segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è
ammissibile solo se il valore litigioso
ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge
tale importo, il ricorso in materia
civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di
importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in
materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in
materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.
116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal
caso dall'art. 115 LTF.