Lexipedia

Decisione

9.2023.120

Retribuzione di prestazioni posteriori al decesso del curatelato

22 novembre 2023Italiano13 min

giugno 2013 la Camera di protezione del Tribunale d’appello ha posto † PI 1 a beneficio di una

Source ti.ch

Incarto n.

9.2023.120

Lugano

22 novembre 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il presidente della Camera di protezione del

Tribunale d'appello

Damiano

Bozzini

giudice

unico ai sensi dell’art. 47 lett. f n. 7 LOG

assistito

dalla

vicecancelliera

Perucconi-Bernasconi

sedente

per statuire nella causa che oppone

RE

1

all’

Autorità

regionale di protezione __________,

per

quanto riguarda la nota d’onorario e spese per la curatela di sostegno a

favore di † PI 1

giudicando

sul reclamo del 31 agosto 2023 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il

8 agosto 2023 dall'Autorità regionale di protezione __________;

letti ed esaminati gli atti,

ritenuto

in fatto

Fatti

A. Con decisione 27

giugno 2013 la Camera di protezione del Tribunale d’appello ha posto † PI 1 a beneficio di una

curatela di sostegno ai sensi dell’art. 393 CC, facendo ordine all’allora

competente Autorità regionale di protezione __________ di provvedere a nominare

un curatore con il compito di consigliarlo e sostenerlo nell’amministrazione

del proprio patrimonio e dei propri redditi. Quest’ultima Autorità ha quindi

nominato RE 1 quale curatrice, con decisione 31 ottobre 2013. † PI 1 è deceduto il 2023.

B. In data 10/17

febbraio 2023 RE 1 ha presentato all’ Autorità regionale di protezione __________

(di seguito: Autorità di protezione), divenuta nel frattempo competente, il

rapporto morale finale e la richiesta di rimborso spese l’anno 2023, per un

totale di fr. 643.80 (11 h a fr. 40.–, fr. 6.– di trasferte e fr. 197.80 di “rimborso

spese diverse”). Con scritto 20/24 marzo 2023 RE 1 ha fornito alcune

precisazioni relative al decesso di †

PI 1 e alle prestazioni fornite posteriormente.

C. Con decisione 8/17

agosto 2023 l’Autorità di protezione ha revocato la curatela, approvando il

rapporto morale finale di RE 1 e sollevandola dal mandato con i ringraziamenti

per il lavoro svolto. Le è quindi stata riconosciuta un’indennità di fr.

117.70, pari a fr. 72.70 quale mercede e 45.– di rimborso spese, ponendola a

carico dell’eredità giacente. In particolare l’Autorità di prime cure non le ha

accolto il rimborso di mercede e spese per prestazioni fornite successivamente

al decesso del curatelato.

D. Contro la suddetta

decisione è insorta RE 1 chiedendone la modifica nel senso di riconoscerle l’indennità

totale richiesta di fr. 643.80 (fr. 440.– di mercede e fr. 203.80 di spese).

Essa sostiene che le prestazioni fornite dopo il decesso di † PI 1 erano dovute in virtù

della Circolare n. 1 emanata dall’ispettorato della Camera di protezione del

Tribunale d’Appello il 7 febbraio 2014.

E. L’Autorità di

protezione ha presentato le proprie osservazioni al reclamo in data 25

settembre 2023, chiedendone la reiezione. In particolare precisa che dalla Circolare

citata dalla reclamante emergerebbe il contrario di quanto da lei sostenuto,

ovvero che l’Autorità può eventualmente affidare al curatore compiti a

protezione della sostanza e per favorire la liquidazione della successione, ma

ciò è strettamente connesso con il potere di rappresentanza amministrativo e

patrimoniale conferitogli con la decisione di istituzione della misura di

protezione. Nel caso specifico l’Autorità di primo grado ha precisato che

trattandosi di una curatela di sostegno, alla curatrice era precluso qualsiasi

atto di rappresentanza sia durante la gestione della curatela che successivamente

alla morte dell’interessato.

F. RE 1 ha ribadito le

proprie argomentazioni con replica 6/10 ottobre 2023, sostenendo che dalla Circolare

già citata risulterebbe una distinzione tra questioni finanziarie e

amministrative. La mercede da lei richiesta riguarderebbe “atti

amministrativi necessari alla conservazione e al trasferimento della sostanza”,

che ritiene fosse autorizzata a svolgere, in particolare poiché si è “trattato

di informare locatari, istituti, assicurazioni sociali, autorità e tribunali”.

G. Con scritto 23

ottobre 2023 l’Autorità di protezione ha comunicato di rinunciare alla

presentazione della duplica, ribadendo la richiesta di conferma integrale della

decisione impugnata e riconfermandosi nelle motivazioni esposte con

osservazioni 25 settembre 2023.

Considerato

in diritto

Considerandi

1.

Le decisioni delle

Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni sono impugnabili

mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, nella

composizione di un giudice unico (art. 450 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge

sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e

dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7 LOG). Riguardo alla procedura

applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre

riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in

particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di

competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del

Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut,

pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale

civile (CPC; v. art. 450f CC).

2.

Nel caso in esame,

la curatrice RE 1 ha chiesto all’Autorità di protezione la retribuzione di prestazioni

eseguite dopo il decesso del curatelato, ritenendo che la Circolare n. 1

dell’ispettorato della Camera di protezione del Tribunale d’appello la

autorizzasse a svolgerle. L’Autorità di primo grado ha invece giudicato che

tali prestazioni non siano da remunerare, in quanto svolte sostanzialmente

senza un mandato specifico.

3.

Ai sensi dell’art.

399.

cpv. 1 CC, la curatela prende fine con la morte dell’interessato. Giusta

l’art. 421 cifra 2 CC, con la fine della curatela, termina per legge anche

l’ufficio di curatore.

Il curatore perde quindi

legalmente ogni potere di accompagnamento, di rappresentazione o gestione e i

suoi compiti residui sono la presentazione del rapporto e del conto finale (Henkel, BSK Erw. Schutz, Basilea 2012,

ad art. 399 CC n. 12), oltre al trasferimento materiale del patrimonio del

curatelato agli eredi (COPMA,

Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique, Zurigo/San Gallo 2012, n.

8.1

pag. 227; Steinauer/Fountoulakis,

Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, Berna 2014, n.

1270.

pag. 559 e 1275 pag. 561).

I diritti e obblighi del

defunto passano agli eredi ipso iure con l’apertura della successione,

al decesso dell’interessato (art. 560 CC). In caso di decesso della persona

sotto curatela il curatore non è tenuto di assicurare una gestione provvisoria

degli affari di cui il trattamento non possa essere differito (art. 424 CC). Può

per contro essere tenuto ad alcuni doveri (morali e/o giuridici) di

informazione all’indirizzo degli eredi o terzi (indicazioni sui desideri per i

funerali, trasmissione di indirizzi di contatto, per esempio procedere alla

rescissione di abbonamenti; preservazione del luogo di vita, con la rimozione

di alimenti deperibili; consegna di un eventuale testamento all’autorità, art.

556.

CC) (cfr. Meier, Droit de la

protection de l'adulte, 2e éd., Ginevra/Zurigo/Basilea 2022, n. 915 e 916 ss.,

p. 482 ss., con riferimenti).

Nell’ipotesi di

un’amministrazione d’ufficio della successione (art. 554 CC), il curatore

diviene l’amministratore della successione se la persona deceduta era posta a

favore di una curatela che comprendeva la gestione del patrimonio (art. 554

cpv. 3). Questa funzione non è tuttavia automatica ma viene attribuita al

curatore esclusivamente tramite una decisione dell’autorità competente in

materia successoria. Appartiene a questa autorità di verificare preventivamente

l’attitudine del curatore a eseguire il compito, può se lo considera

necessario, designare un’altra persona o rinunciare a ordinare un’amministrazione

d’ufficio della successione (cfr. Meier,

op. cit., n. 917, p. 483, con riferimenti).

Il curatore può pure

proseguire validamente la sua rappresentazione o la gestione dei beni, in

qualità di rappresentante degli eredi. Ciò richiede una procura da parte loro,

eventualmente tacita o apparente (art. 32 ss. CO) (CommFam, Protection de l’adulte, Meier, ad art. 399, CC N. 13, con

riferimenti).

4.

I

principi applicabili e le indicazioni su come procedere al decesso di una

persona posta a favore di una misura di protezione sono stati riassunti nella

Circolare n. 1 del 7 febbraio 2014 della Camera di protezione, inviata in

qualità di autorità di vigilanza all’attenzione di tutte le Autorità di

protezione. In tale circolare si indica chiaramente che alla morte

dell’interessato, i poteri di rappresentanza e di amministrazione del

patrimonio che il curatore ha fino ad allora esercitato decadono, come pure le

funzioni dell’autorità di protezione (pag. 1). Il curatore deve astenersi da

ogni atto di rappresentanza o gestione – l’amministrazione del patrimonio è

responsabilità degli eredi – limitando il suo intervento agli atti

amministrativi necessari alla conservazione ed al trasferimento della sostanza

(pag. 1-2) (cfr. anche decisione CDP del 15 novembre 2015 inc. no. 9.2015.126/140).

Nella pratica, in

particolare quando il deceduto non aveva contatti familiari, può esserci

incertezza su chi si deve occupare delle formalità funerarie, del saldo dei

debiti e della liquidazione dell’eredità.

Per questioni etiche e

morali è talvolta il curatore che svolge questi compiti. Il rischio è però di

compiere atti indebiti con il patrimonio di spettanza degli eredi che, senza

speciale procura o mandato, egli non è legittimato a rappresentare.

Eventuali atti compiuti

senza specifica autorizzazione degli eredi rientrano nella gestione di affari

senza mandato (art. 419 CO), in tal caso il curatore è responsabile per ogni

negligenza commessa.

Senza specifico mandato è

ragionevole agire e regolare le questioni finanziarie post mortem solo quando

la situazione patrimoniale è chiara, quando ancora è possibile attingere ai

beni del defunto e se non ci sono dubbi sulla presumibile volontà degli eredi.

Per contro, il curatore si asterrà dall’agire se gli è precluso l’accesso ai

beni del defunto, se gli eredi sono comunque in grado di agire loro medesimi o

quando uno di loro già si è proposto per effettuare tali operazioni. Il

curatore deve in ogni caso evitare una gestione di affari senza mandato quando

vi è il concreto rischio che la successione è passiva o che siano favoriti dei

creditori rispetto ad altri, atti questi che potrebbero avere conseguenze anche

di ordine penale.

L’autorità di protezione

non può ordinare al curatore di assumere l'amministrazione dell'eredità ex art.

554.

cpv. 3 CC, né autorizzare atti di disposizione sulla sostanza successoria

(pag. 3).

5.

In concreto,

l’Autorità di protezione ha riconosciuto a RE 1 un importo complessivo di fr.

117.70

per il periodo dal 1 gennaio al 2023, data del decesso del curatelato,

pari a fr. 72.70 di mercede e fr. 45.– per il rimborso delle spese. Non ha

invece ammesso alcunché per il successivo periodo.

RE 1 ritiene che le

prestazioni effettuate dopo il 2023 erano operazioni che era autorizzata e

persino tenuta a svolgere, trattandosi degli avvisi del decesso al locatario,

agli istituti e alle assicurazioni, della disdetta del contratto di locazione e

delle informazioni alla Pretura sulla situazione debitoria, con la richiesta di

incaricare l’Ufficio fallimenti della gestione dell’eredità giacente. La

reclamante ne chiede quindi la retribuzione, sulla base della Circolare citata,

in particolare riportando il passaggio nel quale viene chiarito che “dal

profilo pratico, a protezione della sostanza e per favorire l’organizzazione

della liquidazione della successione, il curatore può compiere i seguenti

compiti, non espressamente previsti dalla legge e che non hanno influenza

diretta sulla posizione giuridica degli eredi:

-

bloccare gli ordini permanenti

(es. pagamento premi cassa malati), salvo se non risultano da contratti di

lunga durata che devono essere rescissi dagli eredi (es. contratto di affitto);

- informare i parenti e persone prossime;

- informare locatari, istituti, assicurazioni sociali,

partner contrattuali, assistenti a domicilio, ecc.;

- informare autorità e tribunali nel caso di

procedimenti pendenti;

- raccogliere le fatture pendenti da rimettere agli

eredi, a esecutori testamentari o all’ufficio fallimenti nel caso di

liquidazione d’ufficio.

Dal canto suo, l’Autorità

di protezione sostiene, correttamente, che trattandosi di una amministrazione

di sostegno giusta l’art. 393 CC, alla curatrice era precluso qualsiasi atto di

rappresentanza, sia durante la gestione della curatela che successivamente alla

morte dell’interessato (cfr. osservazioni 25 settembre 2023, pag. 2).

Va peraltro osservato che

in ogni caso, dalla medesima Circolare citata da RE 1 risulta che il curatore

deve limitare il suo intervento agli atti amministrativi necessari alla

conservazione e al trasferimento della sostanza, essendo escluse azioni di

rappresentanza o gestione. Esaminando la nota d’onorario presentata dalla

curatrice, ma pure da quanto da lei sostenuto nel reclamo, si evince che la

parte mercede negata riguarda prestazioni di rappresentanza che non è stata

autorizzata a svolgere e che erano di competenza degli eredi del curatelato,

come pure ricordato dall’Autorità di protezione. Nemmeno dalla Circolare citata

è deducibile il contrario, in particolare osservando quanto indicato appena

successivamente al paragrafo da lei riportato, ovvero che il curatore “se

non ci sono familiari o eredi può:

- gettare la merce deperibile;

- chiarire le modalità di sepoltura con le onoranze

funebri;

- prevenire inutili costi o evitabili diminuzioni della

sostanza;

- fornire disposizioni urgenti, per evitare imminenti e

altrimenti inevitabili danni.”

E che “solo con

specifico mandato degli eredi potrà invece:

- richiedere i rimborsi della cassa malati;

- richiedere i rimborsi di premi, abbonamenti, imposte;

- disdire l’appartamento, chiedere il rimborso della

cauzione;

- assegnare mandati in relazione al funerale, alla

sepoltura e alla tenuta tomba;

- affidare altri mandati che spettano alla comunione

ereditaria.”

In definitiva, quindi, è a

giusta ragione che l’Autorità di protezione non ha retribuito le prestazioni

svolte dalla curatrice dopo il decesso del curatelato, non essendo state eseguite

a seguito di un mandato conferito dall’Autorità o dagli eredi. La decisione

impugnata va pertanto integralmente confermata.

6.

Visto quanto

precede, il reclamo va respinto. Tasse e spese di giustizia seguono la

soccombenza e vanno pertanto poste a carico della reclamante.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

1. Il reclamo è

respinto.

2. Gli oneri del

reclamo consistenti in:

a) tassa di

giustizia fr. 100.–

b) spese fr.

50.–

fr.

150.–

sono posti a carico di RE

1.

3. Notificazione:

-

Comunicazione:

-

Il

presidente

La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le

decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95

a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72

segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è

ammissibile solo se il valore litigioso

ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge

tale importo, il ricorso in materia

civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di

importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in

materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in

materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.

116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal

caso dall'art. 115 LTF.