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Decisione

9.2023.128

Autorità parentale congiunta: decisione che ammonisce i genitori dal voler pubblicare foto riconoscibili dei figli sui propri social o account media

19 settembre 2024Italiano17 min

al padre (cfr. decisione 6 dicembre 2021 del Pretore del Distretto di __________),

Source ti.ch

Incarto n.

9.2023.128

Lugano

19 settembre 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il presidente della Camera di protezione del

Tribunale d'appello

Damiano

Bozzini

giudice

unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG

assistito

dalla

cancelliera

Baggi

Fiala

sedente

per statuire nella causa che oppone

RE

1

patr.

da: PR 1

all’

Autorità

regionale di protezione __________,

e

a

CO

2

patr.

da: PR 2

per

quanto riguarda i figli PI 1 e PI 2

giudicando

sul reclamo del 27 settembre 2023 presentato da RE 1 contro la decisione emessa

il 25 agosto 2023 dall'Autorità regionale di protezione __________;

letti ed esaminati gli atti,

ritenuto

in fatto

Fatti

A. PI 1 (2014) e PI 2 (

2016) sono figli di RE 1 e di CO 2.

I genitori sono divorziati

e detengono l’autorità parentale congiunta sui figli, che sono stati affidati

al padre (cfr. decisione 6 dicembre 2021 del Pretore del Distretto di __________),

con ampi diritti di visita alla madre (cfr. decisione 1. settembre 2023

dell’Autorità di protezione: un fine settimana ogni quindici giorni e il

mercoledì dal termine della scuola al giovedì mattina).

B. Con decisione 15

gennaio 2021 l’Autorità regionale di protezione __________ (in seguito Autorità

di protezione) ha nominato a PI 2 e PI 3 una curatrice educativa con lo scopo

di “assicurare i diritti di visita disposti dal Pretore” (cfr. decreto

14 dicembre 2020). Quale curatrice è stata nominata CURA 1.

Mediante decisione 1°

marzo 2023 l’Autorità di protezione ha nominato CURA 1 quale curatrice

educativa dei minori, in sostituzione della precedente.

C. Nel frattempo con

istanza 6 aprile 2022 CO 2 ha chiesto alla Pretura di __________ una misura di tutela

della personalità dei figli avverso la madre “per aver pubblicato foto dei

figli sui social network”.

Con successiva istanza 27

maggio 2023 il padre presenta la medesima richiesta all’Autorità di protezione,

chiedendo in sostanza di fare divieto alla madre di condividere foto/video in

cui sono riconoscibili i figli sui social e far ordine di eliminare foto/video.

Il 28 aprile 2022 la

Pretura di __________ ha stralciato la procedura dai ruoli trasmettendola

all’Autorità di protezione per competenza.

Con scritto 9 maggio 2022

e 30 giugno 2022 la madre si è opposta alla richiesta del padre, contestando di

violare i diritti della personalità dei figli.

D. Con decisione 25

agosto 2023 l’Autorità di protezione ha ammonito RE 1 ai sensi dell’art. 307

cpv. 3 CC dal voler nuovamente pubblicare foto riconoscibili dei figli sui

propri social media o accout media di ogni genere (disp. 1) e alla stessa ha

fatto ordine di procedere entro 30 giorni alla cancellazione delle foto

riconoscibili dei figli da ogni accout o social (disp. 2).

E. Con reclamo 27

settembre 2023 RE 1 si è opposta alla decisione postulandone l’annullamento, lamentando

che in concreto non vi sarebbe motivo di imporre una simile misura ed una

simile limitazione non essendo stata dimostrata alcuna violazione del benessere

dei minori.

Con osservazioni 6

novembre 2023 CO 2 chiede la conferma della decisione e la reiezione del

gravame. Il padre sostiene che il web presenta rischi per i minori e che i

figli non sono in grado di autodeterminarsi sulla questione, indicando che non

vi sarebbe in ogni caso alcuna necessità per gli stessi di essere esposti al

pubblico.

Mediante osservazioni 15

novembre 2023 l’Autorità di protezione ha chiesto la conferma della decisione,

con argomentazioni di cui si dirà in seguito.

Con replica 11 dicembre

2023 la reclamante lamenta che la misura non sarebbe giustificata, indicando

che l’Autorità di prime cure ha dichiarato che la misura è stata presa a titolo

preventivo visto l’acceso conflitto fra i genitori, negando che vi sia in

concreto una minaccia del bene dei minori.

Con duplica 10 gennaio

2024 il padre si riconferma nelle proprie osservazioni.

Considerato

in diritto

Considerandi

1.

Le decisioni delle

Autorità regionali di protezione concernenti minorenni sono impugnabili

mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, nella

composizione di un giudice unico (art. 450 CC in relazione agli art. 314 cpv. 1

e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione e la procedura

in materia di protezione del minore e dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7

LOG). Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli

art. 450 segg. CC occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla

procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni

connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa (art.

99.

LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012

concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria,

alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).

2.

Con la decisione

impugnata l’Autorità di protezione ha ammonito RE 1, ai sensi dell’art. 307

cpv. 3 CC, dal voler nuovamente pubblicare foto riconoscibili dei figli sui

propri social media o accout media e fatto ordine di procedere entro 30 giorni

alla cancellazione di tali foto da ogni accout o social.

L’Autorità ha indicato

che i minori, non capaci di discernimento, non sono in grado di dare il loro

consenso al riguardo. Di conseguenza “è opportuno mettere l’interesse dei

minori dinanzi quelli dei genitori e garantire l’integrità della vita privata a

scapito della libertà di espressione dei genitori”. L’Autorità ha concluso

che “alla limitata gravità dell’infrazione e del solo potenziale rischio per

i minori va quindi dato seguito ricordando ai genitori che, anche se sembra

incoerente con la moda e le abitudini del giorno d’oggi la pubblicazione di

fotografie riconoscibili e informazioni personali importanti senza il consenso

dei figli non è ammissibile”.

In sede d’osservazioni

ha precisando che “anche se non vi è una grave minaccia del bene dei minori,

in presenza di un acceso conflitto fra i genitori e in prevenzione dei rischi

legati alla diffusione di immagine sui socialmedia, la misura sia adeguata alla

protezione dei minori e proporzionalmente limitante dei diritti della madre”.

Ha inoltre indicato che la regolamentazione dei diritti di visita, l’adeguata

cura all’interno di una coppia genitoriale che non riesce ad uscire dal proprio

conflitto personale sono ben più importanti della pubblicazione di foto dei

minori sui social. Ha concluso che “una limitazione di un banale diritto a

mettere delle foto sui social, è sicuramente una misura preventiva del loro

benessere che è pienamente nell’interesse dei minori”.

Con il suo reclamo RE 1 si

oppone alla decisione. A mente della reclamante la decisione sarebbe

inopportuna oltre che contraria al diritto, ritenuto che, come ammesso

dall’Autorità di prime cure stessa, il benessere e lo sviluppo del minore non è

in concreto minacciato. Un rischio astratto non può giustificare una simile

misura. La reclamante precisa inoltre che i contenuti delle foto sono “privi

di pericoli” e non si scontrano con gli interessi dei minori. Rileva infine

che i suoi profili sociali sono accessibili solo alla ristretta cerchia di

amici, indicando che le misure di protezione dei minori non possono essere

utilizzate per motivi diversi dalla protezione dei minori.

3.

Ai sensi dell’art.

301.

cpv. 1 CC i genitori, in considerazione del bene del figlio, ne dirigono le

cure e l’educazione e, riservata la sua capacità, prendono le decisioni

necessarie. Il genitore che ha la cura del figlio può decidere autonomamente se

si tratta di affari quotidiani o urgenti (cpv. 1bis n. 1 CC) oppure se il

dispendio richiesto per raggiungere l’altro genitore non risulta ragionevole

(cpv. 1bis n. 2 CC).

3.1

Se due genitori che

detengono l’autorità parentale congiunta non riescono ad accordarsi in merito a

interessi essenziali del figlio (“non quotidiani”), l’Autorità di

protezione deve intervenire quando il disaccordo tra gli stessi mette a rischio

il bene del figlio.

In caso di autorità

parentale congiunta entrambi i genitori hanno per legge ampi poteri

decisionali. Ogni volta che un genitore ha la cura effettiva del figlio può

prendere autonomamente decisioni urgenti o di “affari quotidiani” oppure

altre decisioni se l’altro genitore non può essere raggiunto con uno sforzo

ragionevole. Tutte le altre decisioni devono essere prese congiuntamente dai

genitori, indipendentemente se vivano insieme o separati (COPMA, Guide pratique

Protection de l'enfant, 2017, n. 12.18, pag. 298).

L’Autorità di protezione

può ammonire i genitori, impartire loro istruzioni (art. 307 cpv. 3 CC) o

assegnare il potere decisionale ad uno dei genitori (art. 307 cpv. 1 CC) o

prendere la decisione al posto dei genitori (in analogia all’art. 392 CC) (cfr.

Raccomandazioni della COPMA del 13 giugno 2014: “Applicazione dell’autorità

parentale congiunta come regola”, consid. 5.2).

4.

Giusta l’art. 307

cpv. 1 CC se il bene del figlio è minacciato e i genitori non vi rimediano o

non sono in grado di rimediarvi, l’autorità di protezione dei minori ordina le

misure opportune per la protezione del figlio.

Nell’esecuzione di questa

incombenza, l’autorità di protezione gode di un ampio potere d’apprezzamento

quanto al modo di procedere (Meier/Stettler,

Droit de la filiation, 6ª ed., Losanna 2019, N. 1689, pag. 1101).

L’Autorità di

protezione può segnatamente ammonire i genitori, gli affilianti o il figlio,

impartire loro istruzioni per la cura, l’educazione o l’istruzione e designare

una persona o un ufficio idoneo che abbia diritto di controllo e informazione

(art. 307 cpv. 3 CC).

Le misure previste dagli

art. 307 segg. CC hanno lo scopo di proteggere il bambino da possibili minacce

al suo sviluppo fisico, psichico o morale. Non è necessario che ci sia stata una

violazione effettiva e che il danno sia già stato fatto (CR CC I, Meier, art. 307 N. 5; Hegnauer/Breitschmid, Grundriss des

Kindesrechts, 5ª edizione, pag. 206 n. 27.14). Esse sono volte dunque al bene

del minorenne e non dipendono da un'eventuale colpa dei genitori, né

costituiscono una sanzione nei loro confronti. L’eventuale colpa del padre o

della madre non configura una condizione di messa in atto della misura (CR CC

I, Meier, N. 28 ad Intro. art. 307–315b;

Breitschmid in: Kommentar zum

Schweizerischen Privatrecht, ZGB I, 6ͣ ed., Basilea 2018, N. 4 ad art. 307

CC). L’applicazione delle misure di protezione è retta dal principio di

proporzionalità che si traduce nella legge in una gradualità degli interventi,

che va dalla misura più leggera quella più incisiva (Meier/Stettler, op. cit., N. 1681 pag. 1095).

Nel dettaglio l’art. 307

cpv. 3 prevede una lista non esaustiva delle misure che l’Autorità può ordinare

a protezione del minore.

Affinché rispetti il principio della proporzionalità

la misura deve essere necessaria e sufficiente ad assicurare la protezione del

minore. L’Autorità potrà in primo luogo ammonire i genitori ai loro doveri,

dare loro consigli in ambito di cura, educazione e formazione del minore (ad

esempio: pareri medici, frequentazioni a corsi di cura, partecipazioni a corsi

per genitori). L’Autorità potrà anche consigliare i genitori ed orientarli

verso i Servizi competenti o ancora impartire loro istruzioni.

L’Autorità dispone di un

ampio potere d’apprezzamento nella scelta delle misure.

Benché tali misure (di

controllo e informazione) si trovino in basso alla scala delle misure di

protezione, anche in tal caso l’Autorità dovrà applicare il principio di

proporzionalità.

Tra le misure immaginabili

si può prevedere anche l’obbligo di accompagnare il minore dal medico per

sottoporlo a esami, di accompagnarlo periodicamente da un pediatra designato,

di collocarlo momentaneamente in una clinica o, brevemente, in un Istituto per

una perizia, di obbligarlo a seguire un corso di recupero scolastico, di

presentarlo al servizio psicologico scolastico, di accettare un intervento

esterno di natura sistemica, che permetta la sua permanenza al domicilio

piuttosto che il suo collocamento, di proteggerlo contro lo sfruttamento

commerciale di cui è vittima, di mantenere dei rapporti regolari con i

responsabili della formazione professionale, di proibire la modifica del suo

luogo di residenza, o ancora di adottare delle modalità di pubblicazione delle

fotografie del minore su internet rispettose del suo bene (Meier/Stettler, op. cit., N. 1692 pag.

1102-1103).

5.

Qualora i genitori

non riescano a mettersi d’accordo, l’autorità di protezione o il giudice

intervengono pertanto soltanto nel caso in cui il conflitto tra i genitori o la

continuazione dello status quo sia suscettibile di mettere a rischio il bene

del figlio (art. 307 e seguenti CC; Messaggio concernente la modifica del

Codice civile svizzero [Autorità parentale] del 16 novembre 2011, FF 2011 8025,

pag. 8053; COPMA, Guide pratique Protection de l'enfant, 2017, n. 12.24, pag.

301; DTF 146 III 313 consid. 6.2.1). Una divergenza tra i genitori mette in

pericolo il bene del minore quando la decisione appare necessaria nelle

circostanze concrete (protezione della salute, scolarizzazione, prosieguo della

formazione o scelta della professione, ecc.) ma non può essere adottata in

ragione del veto di uno dei genitori (DTF 146 III 313 consid. 6.2.1; CDP 1°

giugno 2021 inc. 9.2021.32).

Il legislatore parte dal

principio che i genitori detentori dell’autorità parentale congiunta possiedano

una certa capacità di comunicazione e di collaborazione, ma anche un’attitudine

minima al compromesso. Nel caso in cui i genitori non riescano a mettersi

d’accordo in merito ad una decisione importante riguardante il figlio, saranno

invitati a rivolgersi ad un servizio di consulenza genitoriale. L’Autorità di

protezione non è un organo di risoluzione delle controversie a cui i genitori

si possono rivolgere nell’esercizio delle loro responsabilità (COPMA, Guide

pratique Protection de l'enfant, n. 12.23 segg., pag. 301).

6.

Nel suo apprezzamento,

l'Autorità – in virtù del principio inquisitorio illimitato che governa il

diritto di filiazione – non è vincolata né alle dichiarazioni delle parti né

alle prove da loro fornite (DTF 130 III 734, consid. 2.2.2-2.2.3; 129 III 417,

consid. 2.1.1.-2.1.2; 128 III 411, consid. 3.2.1; 122 III 408, cons. 3d).

Il citato principio vale

anche per la regolamentazione delle relazioni personali (STF 5A_69/2011 del 27

febbraio 2012 consid. 2.3; 5C.58/2004 del 14 giugno 2004 cons. 2.1.2).

Esso impone all’autorità

di chiarire i fatti e prendere in considerazione d’ufficio tutti gli elementi

che possono essere importanti per rendere una decisione conforme al bene del

minore. L’Autorità può istruire la fattispecie secondo il proprio

apprezzamento, amministrando finanche le prove in modo inabituale (BSK ZPO, Mazan/Steck, ad art. 296 CPC; Meier/Stettler, op. cit. nota 1764 pag.

492; STF 5A_991/2015 del 29 settembre 2016, consid. 6.2, non pubblicato al DTF

142.

III 612), sollecitare rapporti, di propria iniziativa, anche se tale modo

di procedere non è previsto dal diritto di procedura cantonale (FamKomm

Erwachsenenschutz, Steck, art. 446

CC, N. 11; DTF 128 III 411, consid. 3.2.1).

Questo

principio non dispensa tuttavia le parti dal dovere di collaborare attivamente

alla procedura e di esporre le proprie tesi (STF 5A_69/2011 del 27 febbraio 2012, consid. 2.3).

7.

Contestata è la

pubblicazione di fotografie dei minori (sharenting) da parte della madre

senza il consenso del padre.

Come

rilevato dall’Autorità di prime cure e non contestato dalle parti, il diritto

alla propria immagine è un diritto della personalità tutelato dall’art. 28 CC. Pertanto

di principio la pubblicazione di

fotografie (o qualsiasi altro tipo di raffigurazione) su qualsiasi supporto

(social media o mass media tradizionali) senza il consenso della persona

interessata costituisce una violazione della personalità (DTF 147 III 205

consid. 4.3.3; 136 III 413 consid. 2.2.2; 136 III 404 consid. 5.2.1). Ognuno ha pertanto il diritto di

opporsi all’utilizzo della sua immagine da parte di terzi senza il proprio

consenso.

Trattandosi di un diritto (relativo)

altamente personale (art. 19c cpv. 2 CC; Hausheer/Aebi-Müller,

Das Personenrecht des Schweizerischen Zivilgesetzbuches, 5ª edizione, pag. 225,

n. 705), in caso di minorenni incapaci di discernimento il consenso verrà

rilasciato dal rappresentante legale (genitore che esercita l'autorità

parentale: art. 304 CC).

Neppure contestata dalla

reclamante la circostanza secondo cui, vista l’età dei minori (nel caso in

esame 10 anni e 7 anni), entrambi sono incapaci di discernimento al riguardo e

il consenso ricade ai detentori dell’autorità parentale.

Nel caso in esame i

genitori detengono l’autorità parentale congiunta e ritenuto che l’oggetto del

litigio non è un “affare quotidiano o urgente” ai sensi dell’art. 301

CC, la questione non può essere decisa autonomamente da un solo genitore, ma questi

devono decidere congiuntamente. Nessuno dei due ha infatti una voce preponderante

in merito.

L’Autorità di prime cure

ha rilevato che non essendo capaci di discernimento i minori ed essendo

difficile valutare con precisione come e in che misura il loro bene sia

minacciato, “è opportuno mettere l’interesse dei minori dinnanzi quelli dei

genitori e garantire l’integrità nella vita privata a scapito della libertà di

espressione dei genitori”.

7.1

In concreto, non

occorre entrare nel dettaglio delle fotografie pubblicate. Al riguardo si rivela

che neppure l’Autorità ritiene che la pubblicazione delle foto in prodotte

appare “un agire grave e sconsiderato da parte della madre”. Rimarca

semmai che è “la manifestazione di affetto e orgoglio della madre per i due

bambini e il tentativo di dare un’immagine di apparente normalità della

situazione”. L’Autorità, pur ammettendo il solo “potenziale” rischio

per il bene dei minori ha però ritenuto di dover dare seguito alla richiesta

del padre che nega il consenso alla madre.

La decisione, resiste alle

critiche della reclamante e va condivisa. Vista la particolare situazione genitoriale

e la già alta conflittualità, in concreto si giustifica di negare alla madre la

pubblicazione di fotografie riconoscibili senza il consenso dei figli, fino a

quando non saranno abbastanza maturi da poterlo, se del caso, dare.

Come indicato la minima limitazione

imposta alla madre dall’Autorità è giustifica dalla particolarità del caso,

dall’alta conflittualità e dalla mancanza di comunicazione fra i genitori.

Non potendo escludere un,

seppur potenziale, rischio per il bene dei minori anche futuro e non avendo CO

2.

dato il proprio consenso al riguardo, appare pertanto opportuno accogliere la

richiesta del padre, volta a non concedere alla madre l’autorizzazione a

pubblicare foto riconoscibili dei figli sui propri social media o accout.

L’interesse prioritario del bene dei minori è infatti superiore a quello della

madre. Vista la portata della vertenza, neppure si giustifica di nominare un

mediatore perché assista i genitori a trovare una soluzione condivisa in questo

ambito. Una simile soluzione sarebbe infatti giustificate in caso di dissensi

genitoriali, ad esempio, nell’ambito della cura del minore e dell’esercizio

delle relazioni personali.

La decisione, presa

nell’interesse del bene prioritario dei minori, appare proporzionata e va

pertanto confermata.

8.

Il reclamo nella

misura della sua ricevibilità, va pertanto respinto e la decisione impugnata

confermata.

Gli oneri del presente

giudizio seguono la soccombenza e vanno di conseguenza posti a carico della

reclamante, che rifonderà a CO 2 congrue ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

1. Il

reclamo è respinto.

2. Gli

oneri del reclamo consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 400.–

b)

spese fr. 100.–

fr. 500.–

sono

posti a carico di RE 1, che rifonderà a CO 2 fr. 500.– a titolo di

ripetibili.

3. Notificazione:

-

-

Comunicazione:

-

-

Il

presidente

La

cancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le

decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95

a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72

segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è

ammissibile solo se il valore litigioso

ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge

tale importo, il ricorso in materia

civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di

importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in

materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in

materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.

116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal

caso dall'art. 115 LTF.