9.2023.128
Autorità parentale congiunta: decisione che ammonisce i genitori dal voler pubblicare foto riconoscibili dei figli sui propri social o account media
19 settembre 2024Italiano17 min
al padre (cfr. decisione 6 dicembre 2021 del Pretore del Distretto di __________),
Source ti.ch
Incarto n.
9.2023.128
Lugano
19 settembre 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di protezione del
Tribunale d'appello
Damiano
Bozzini
giudice
unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG
assistito
dalla
cancelliera
Baggi
Fiala
sedente
per statuire nella causa che oppone
RE
1
patr.
da: PR 1
all’
Autorità
regionale di protezione __________,
e
a
CO
2
patr.
da: PR 2
per
quanto riguarda i figli PI 1 e PI 2
giudicando
sul reclamo del 27 settembre 2023 presentato da RE 1 contro la decisione emessa
il 25 agosto 2023 dall'Autorità regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto
Fatti
A. PI 1 (2014) e PI 2 (
2016) sono figli di RE 1 e di CO 2.
I genitori sono divorziati
e detengono l’autorità parentale congiunta sui figli, che sono stati affidati
al padre (cfr. decisione 6 dicembre 2021 del Pretore del Distretto di __________),
con ampi diritti di visita alla madre (cfr. decisione 1. settembre 2023
dell’Autorità di protezione: un fine settimana ogni quindici giorni e il
mercoledì dal termine della scuola al giovedì mattina).
B. Con decisione 15
gennaio 2021 l’Autorità regionale di protezione __________ (in seguito Autorità
di protezione) ha nominato a PI 2 e PI 3 una curatrice educativa con lo scopo
di “assicurare i diritti di visita disposti dal Pretore” (cfr. decreto
14 dicembre 2020). Quale curatrice è stata nominata CURA 1.
Mediante decisione 1°
marzo 2023 l’Autorità di protezione ha nominato CURA 1 quale curatrice
educativa dei minori, in sostituzione della precedente.
C. Nel frattempo con
istanza 6 aprile 2022 CO 2 ha chiesto alla Pretura di __________ una misura di tutela
della personalità dei figli avverso la madre “per aver pubblicato foto dei
figli sui social network”.
Con successiva istanza 27
maggio 2023 il padre presenta la medesima richiesta all’Autorità di protezione,
chiedendo in sostanza di fare divieto alla madre di condividere foto/video in
cui sono riconoscibili i figli sui social e far ordine di eliminare foto/video.
Il 28 aprile 2022 la
Pretura di __________ ha stralciato la procedura dai ruoli trasmettendola
all’Autorità di protezione per competenza.
Con scritto 9 maggio 2022
e 30 giugno 2022 la madre si è opposta alla richiesta del padre, contestando di
violare i diritti della personalità dei figli.
D. Con decisione 25
agosto 2023 l’Autorità di protezione ha ammonito RE 1 ai sensi dell’art. 307
cpv. 3 CC dal voler nuovamente pubblicare foto riconoscibili dei figli sui
propri social media o accout media di ogni genere (disp. 1) e alla stessa ha
fatto ordine di procedere entro 30 giorni alla cancellazione delle foto
riconoscibili dei figli da ogni accout o social (disp. 2).
E. Con reclamo 27
settembre 2023 RE 1 si è opposta alla decisione postulandone l’annullamento, lamentando
che in concreto non vi sarebbe motivo di imporre una simile misura ed una
simile limitazione non essendo stata dimostrata alcuna violazione del benessere
dei minori.
Con osservazioni 6
novembre 2023 CO 2 chiede la conferma della decisione e la reiezione del
gravame. Il padre sostiene che il web presenta rischi per i minori e che i
figli non sono in grado di autodeterminarsi sulla questione, indicando che non
vi sarebbe in ogni caso alcuna necessità per gli stessi di essere esposti al
pubblico.
Mediante osservazioni 15
novembre 2023 l’Autorità di protezione ha chiesto la conferma della decisione,
con argomentazioni di cui si dirà in seguito.
Con replica 11 dicembre
2023 la reclamante lamenta che la misura non sarebbe giustificata, indicando
che l’Autorità di prime cure ha dichiarato che la misura è stata presa a titolo
preventivo visto l’acceso conflitto fra i genitori, negando che vi sia in
concreto una minaccia del bene dei minori.
Con duplica 10 gennaio
2024 il padre si riconferma nelle proprie osservazioni.
Considerato
in diritto
Considerandi
1.
Le decisioni delle
Autorità regionali di protezione concernenti minorenni sono impugnabili
mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, nella
composizione di un giudice unico (art. 450 CC in relazione agli art. 314 cpv. 1
e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione e la procedura
in materia di protezione del minore e dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7
LOG). Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli
art. 450 segg. CC occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla
procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni
connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa (art.
99.
LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012
concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria,
alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).
2.
Con la decisione
impugnata l’Autorità di protezione ha ammonito RE 1, ai sensi dell’art. 307
cpv. 3 CC, dal voler nuovamente pubblicare foto riconoscibili dei figli sui
propri social media o accout media e fatto ordine di procedere entro 30 giorni
alla cancellazione di tali foto da ogni accout o social.
L’Autorità ha indicato
che i minori, non capaci di discernimento, non sono in grado di dare il loro
consenso al riguardo. Di conseguenza “è opportuno mettere l’interesse dei
minori dinanzi quelli dei genitori e garantire l’integrità della vita privata a
scapito della libertà di espressione dei genitori”. L’Autorità ha concluso
che “alla limitata gravità dell’infrazione e del solo potenziale rischio per
i minori va quindi dato seguito ricordando ai genitori che, anche se sembra
incoerente con la moda e le abitudini del giorno d’oggi la pubblicazione di
fotografie riconoscibili e informazioni personali importanti senza il consenso
dei figli non è ammissibile”.
In sede d’osservazioni
ha precisando che “anche se non vi è una grave minaccia del bene dei minori,
in presenza di un acceso conflitto fra i genitori e in prevenzione dei rischi
legati alla diffusione di immagine sui socialmedia, la misura sia adeguata alla
protezione dei minori e proporzionalmente limitante dei diritti della madre”.
Ha inoltre indicato che la regolamentazione dei diritti di visita, l’adeguata
cura all’interno di una coppia genitoriale che non riesce ad uscire dal proprio
conflitto personale sono ben più importanti della pubblicazione di foto dei
minori sui social. Ha concluso che “una limitazione di un banale diritto a
mettere delle foto sui social, è sicuramente una misura preventiva del loro
benessere che è pienamente nell’interesse dei minori”.
Con il suo reclamo RE 1 si
oppone alla decisione. A mente della reclamante la decisione sarebbe
inopportuna oltre che contraria al diritto, ritenuto che, come ammesso
dall’Autorità di prime cure stessa, il benessere e lo sviluppo del minore non è
in concreto minacciato. Un rischio astratto non può giustificare una simile
misura. La reclamante precisa inoltre che i contenuti delle foto sono “privi
di pericoli” e non si scontrano con gli interessi dei minori. Rileva infine
che i suoi profili sociali sono accessibili solo alla ristretta cerchia di
amici, indicando che le misure di protezione dei minori non possono essere
utilizzate per motivi diversi dalla protezione dei minori.
3.
Ai sensi dell’art.
301.
cpv. 1 CC i genitori, in considerazione del bene del figlio, ne dirigono le
cure e l’educazione e, riservata la sua capacità, prendono le decisioni
necessarie. Il genitore che ha la cura del figlio può decidere autonomamente se
si tratta di affari quotidiani o urgenti (cpv. 1bis n. 1 CC) oppure se il
dispendio richiesto per raggiungere l’altro genitore non risulta ragionevole
(cpv. 1bis n. 2 CC).
3.1
Se due genitori che
detengono l’autorità parentale congiunta non riescono ad accordarsi in merito a
interessi essenziali del figlio (“non quotidiani”), l’Autorità di
protezione deve intervenire quando il disaccordo tra gli stessi mette a rischio
il bene del figlio.
In caso di autorità
parentale congiunta entrambi i genitori hanno per legge ampi poteri
decisionali. Ogni volta che un genitore ha la cura effettiva del figlio può
prendere autonomamente decisioni urgenti o di “affari quotidiani” oppure
altre decisioni se l’altro genitore non può essere raggiunto con uno sforzo
ragionevole. Tutte le altre decisioni devono essere prese congiuntamente dai
genitori, indipendentemente se vivano insieme o separati (COPMA, Guide pratique
Protection de l'enfant, 2017, n. 12.18, pag. 298).
L’Autorità di protezione
può ammonire i genitori, impartire loro istruzioni (art. 307 cpv. 3 CC) o
assegnare il potere decisionale ad uno dei genitori (art. 307 cpv. 1 CC) o
prendere la decisione al posto dei genitori (in analogia all’art. 392 CC) (cfr.
Raccomandazioni della COPMA del 13 giugno 2014: “Applicazione dell’autorità
parentale congiunta come regola”, consid. 5.2).
4.
Giusta l’art. 307
cpv. 1 CC se il bene del figlio è minacciato e i genitori non vi rimediano o
non sono in grado di rimediarvi, l’autorità di protezione dei minori ordina le
misure opportune per la protezione del figlio.
Nell’esecuzione di questa
incombenza, l’autorità di protezione gode di un ampio potere d’apprezzamento
quanto al modo di procedere (Meier/Stettler,
Droit de la filiation, 6ª ed., Losanna 2019, N. 1689, pag. 1101).
L’Autorità di
protezione può segnatamente ammonire i genitori, gli affilianti o il figlio,
impartire loro istruzioni per la cura, l’educazione o l’istruzione e designare
una persona o un ufficio idoneo che abbia diritto di controllo e informazione
(art. 307 cpv. 3 CC).
Le misure previste dagli
art. 307 segg. CC hanno lo scopo di proteggere il bambino da possibili minacce
al suo sviluppo fisico, psichico o morale. Non è necessario che ci sia stata una
violazione effettiva e che il danno sia già stato fatto (CR CC I, Meier, art. 307 N. 5; Hegnauer/Breitschmid, Grundriss des
Kindesrechts, 5ª edizione, pag. 206 n. 27.14). Esse sono volte dunque al bene
del minorenne e non dipendono da un'eventuale colpa dei genitori, né
costituiscono una sanzione nei loro confronti. L’eventuale colpa del padre o
della madre non configura una condizione di messa in atto della misura (CR CC
I, Meier, N. 28 ad Intro. art. 307–315b;
Breitschmid in: Kommentar zum
Schweizerischen Privatrecht, ZGB I, 6ͣ ed., Basilea 2018, N. 4 ad art. 307
CC). L’applicazione delle misure di protezione è retta dal principio di
proporzionalità che si traduce nella legge in una gradualità degli interventi,
che va dalla misura più leggera quella più incisiva (Meier/Stettler, op. cit., N. 1681 pag. 1095).
Nel dettaglio l’art. 307
cpv. 3 prevede una lista non esaustiva delle misure che l’Autorità può ordinare
a protezione del minore.
Affinché rispetti il principio della proporzionalità
la misura deve essere necessaria e sufficiente ad assicurare la protezione del
minore. L’Autorità potrà in primo luogo ammonire i genitori ai loro doveri,
dare loro consigli in ambito di cura, educazione e formazione del minore (ad
esempio: pareri medici, frequentazioni a corsi di cura, partecipazioni a corsi
per genitori). L’Autorità potrà anche consigliare i genitori ed orientarli
verso i Servizi competenti o ancora impartire loro istruzioni.
L’Autorità dispone di un
ampio potere d’apprezzamento nella scelta delle misure.
Benché tali misure (di
controllo e informazione) si trovino in basso alla scala delle misure di
protezione, anche in tal caso l’Autorità dovrà applicare il principio di
proporzionalità.
Tra le misure immaginabili
si può prevedere anche l’obbligo di accompagnare il minore dal medico per
sottoporlo a esami, di accompagnarlo periodicamente da un pediatra designato,
di collocarlo momentaneamente in una clinica o, brevemente, in un Istituto per
una perizia, di obbligarlo a seguire un corso di recupero scolastico, di
presentarlo al servizio psicologico scolastico, di accettare un intervento
esterno di natura sistemica, che permetta la sua permanenza al domicilio
piuttosto che il suo collocamento, di proteggerlo contro lo sfruttamento
commerciale di cui è vittima, di mantenere dei rapporti regolari con i
responsabili della formazione professionale, di proibire la modifica del suo
luogo di residenza, o ancora di adottare delle modalità di pubblicazione delle
fotografie del minore su internet rispettose del suo bene (Meier/Stettler, op. cit., N. 1692 pag.
1102-1103).
5.
Qualora i genitori
non riescano a mettersi d’accordo, l’autorità di protezione o il giudice
intervengono pertanto soltanto nel caso in cui il conflitto tra i genitori o la
continuazione dello status quo sia suscettibile di mettere a rischio il bene
del figlio (art. 307 e seguenti CC; Messaggio concernente la modifica del
Codice civile svizzero [Autorità parentale] del 16 novembre 2011, FF 2011 8025,
pag. 8053; COPMA, Guide pratique Protection de l'enfant, 2017, n. 12.24, pag.
301; DTF 146 III 313 consid. 6.2.1). Una divergenza tra i genitori mette in
pericolo il bene del minore quando la decisione appare necessaria nelle
circostanze concrete (protezione della salute, scolarizzazione, prosieguo della
formazione o scelta della professione, ecc.) ma non può essere adottata in
ragione del veto di uno dei genitori (DTF 146 III 313 consid. 6.2.1; CDP 1°
giugno 2021 inc. 9.2021.32).
Il legislatore parte dal
principio che i genitori detentori dell’autorità parentale congiunta possiedano
una certa capacità di comunicazione e di collaborazione, ma anche un’attitudine
minima al compromesso. Nel caso in cui i genitori non riescano a mettersi
d’accordo in merito ad una decisione importante riguardante il figlio, saranno
invitati a rivolgersi ad un servizio di consulenza genitoriale. L’Autorità di
protezione non è un organo di risoluzione delle controversie a cui i genitori
si possono rivolgere nell’esercizio delle loro responsabilità (COPMA, Guide
pratique Protection de l'enfant, n. 12.23 segg., pag. 301).
6.
Nel suo apprezzamento,
l'Autorità – in virtù del principio inquisitorio illimitato che governa il
diritto di filiazione – non è vincolata né alle dichiarazioni delle parti né
alle prove da loro fornite (DTF 130 III 734, consid. 2.2.2-2.2.3; 129 III 417,
consid. 2.1.1.-2.1.2; 128 III 411, consid. 3.2.1; 122 III 408, cons. 3d).
Il citato principio vale
anche per la regolamentazione delle relazioni personali (STF 5A_69/2011 del 27
febbraio 2012 consid. 2.3; 5C.58/2004 del 14 giugno 2004 cons. 2.1.2).
Esso impone all’autorità
di chiarire i fatti e prendere in considerazione d’ufficio tutti gli elementi
che possono essere importanti per rendere una decisione conforme al bene del
minore. L’Autorità può istruire la fattispecie secondo il proprio
apprezzamento, amministrando finanche le prove in modo inabituale (BSK ZPO, Mazan/Steck, ad art. 296 CPC; Meier/Stettler, op. cit. nota 1764 pag.
492; STF 5A_991/2015 del 29 settembre 2016, consid. 6.2, non pubblicato al DTF
142.
III 612), sollecitare rapporti, di propria iniziativa, anche se tale modo
di procedere non è previsto dal diritto di procedura cantonale (FamKomm
Erwachsenenschutz, Steck, art. 446
CC, N. 11; DTF 128 III 411, consid. 3.2.1).
Questo
principio non dispensa tuttavia le parti dal dovere di collaborare attivamente
alla procedura e di esporre le proprie tesi (STF 5A_69/2011 del 27 febbraio 2012, consid. 2.3).
7.
Contestata è la
pubblicazione di fotografie dei minori (sharenting) da parte della madre
senza il consenso del padre.
Come
rilevato dall’Autorità di prime cure e non contestato dalle parti, il diritto
alla propria immagine è un diritto della personalità tutelato dall’art. 28 CC. Pertanto
di principio la pubblicazione di
fotografie (o qualsiasi altro tipo di raffigurazione) su qualsiasi supporto
(social media o mass media tradizionali) senza il consenso della persona
interessata costituisce una violazione della personalità (DTF 147 III 205
consid. 4.3.3; 136 III 413 consid. 2.2.2; 136 III 404 consid. 5.2.1). Ognuno ha pertanto il diritto di
opporsi all’utilizzo della sua immagine da parte di terzi senza il proprio
consenso.
Trattandosi di un diritto (relativo)
altamente personale (art. 19c cpv. 2 CC; Hausheer/Aebi-Müller,
Das Personenrecht des Schweizerischen Zivilgesetzbuches, 5ª edizione, pag. 225,
n. 705), in caso di minorenni incapaci di discernimento il consenso verrà
rilasciato dal rappresentante legale (genitore che esercita l'autorità
parentale: art. 304 CC).
Neppure contestata dalla
reclamante la circostanza secondo cui, vista l’età dei minori (nel caso in
esame 10 anni e 7 anni), entrambi sono incapaci di discernimento al riguardo e
il consenso ricade ai detentori dell’autorità parentale.
Nel caso in esame i
genitori detengono l’autorità parentale congiunta e ritenuto che l’oggetto del
litigio non è un “affare quotidiano o urgente” ai sensi dell’art. 301
CC, la questione non può essere decisa autonomamente da un solo genitore, ma questi
devono decidere congiuntamente. Nessuno dei due ha infatti una voce preponderante
in merito.
L’Autorità di prime cure
ha rilevato che non essendo capaci di discernimento i minori ed essendo
difficile valutare con precisione come e in che misura il loro bene sia
minacciato, “è opportuno mettere l’interesse dei minori dinnanzi quelli dei
genitori e garantire l’integrità nella vita privata a scapito della libertà di
espressione dei genitori”.
7.1
In concreto, non
occorre entrare nel dettaglio delle fotografie pubblicate. Al riguardo si rivela
che neppure l’Autorità ritiene che la pubblicazione delle foto in prodotte
appare “un agire grave e sconsiderato da parte della madre”. Rimarca
semmai che è “la manifestazione di affetto e orgoglio della madre per i due
bambini e il tentativo di dare un’immagine di apparente normalità della
situazione”. L’Autorità, pur ammettendo il solo “potenziale” rischio
per il bene dei minori ha però ritenuto di dover dare seguito alla richiesta
del padre che nega il consenso alla madre.
La decisione, resiste alle
critiche della reclamante e va condivisa. Vista la particolare situazione genitoriale
e la già alta conflittualità, in concreto si giustifica di negare alla madre la
pubblicazione di fotografie riconoscibili senza il consenso dei figli, fino a
quando non saranno abbastanza maturi da poterlo, se del caso, dare.
Come indicato la minima limitazione
imposta alla madre dall’Autorità è giustifica dalla particolarità del caso,
dall’alta conflittualità e dalla mancanza di comunicazione fra i genitori.
Non potendo escludere un,
seppur potenziale, rischio per il bene dei minori anche futuro e non avendo CO
2.
dato il proprio consenso al riguardo, appare pertanto opportuno accogliere la
richiesta del padre, volta a non concedere alla madre l’autorizzazione a
pubblicare foto riconoscibili dei figli sui propri social media o accout.
L’interesse prioritario del bene dei minori è infatti superiore a quello della
madre. Vista la portata della vertenza, neppure si giustifica di nominare un
mediatore perché assista i genitori a trovare una soluzione condivisa in questo
ambito. Una simile soluzione sarebbe infatti giustificate in caso di dissensi
genitoriali, ad esempio, nell’ambito della cura del minore e dell’esercizio
delle relazioni personali.
La decisione, presa
nell’interesse del bene prioritario dei minori, appare proporzionata e va
pertanto confermata.
8.
Il reclamo nella
misura della sua ricevibilità, va pertanto respinto e la decisione impugnata
confermata.
Gli oneri del presente
giudizio seguono la soccombenza e vanno di conseguenza posti a carico della
reclamante, che rifonderà a CO 2 congrue ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. Il
reclamo è respinto.
2. Gli
oneri del reclamo consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 400.–
b)
spese fr. 100.–
fr. 500.–
sono
posti a carico di RE 1, che rifonderà a CO 2 fr. 500.– a titolo di
ripetibili.
3. Notificazione:
-
-
Comunicazione:
-
-
Il
presidente
La
cancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95
a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72
segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è
ammissibile solo se il valore litigioso
ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge
tale importo, il ricorso in materia
civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di
importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in
materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in
materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.
116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal
caso dall'art. 115 LTF.