9.2023.129
Legittimazione attiva al reclamo assistente sociale e curatrice educativa
8 novembre 2023Italiano27 min
PI 2, nato il 2015, cittadini della __________ del __________ e residenti a __________,
Source ti.ch
Incarto n.
9.2023.129
Lugano
8 novembre 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di protezione del
Tribunale d'appello
Damiano
Bozzini
giudice
unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG
assistito
dalla
vicecancelliera
Decristophoris
sedente
per statuire nella causa che oppone
RE
1
RE
2
all’
Autorità
regionale di protezione __________,
per
quanto riguarda il ripristino in modalità libera con modalità di passaggio
nell’ambito del procedimento concernente le relazioni personali materne con i
minori PI 1 e PI 2;
giudicando
sul reclamo del 29 settembre 2023 presentato da RE 1 e RE 2 contro la decisione
emessa il 12/21 settembre 2023 dall'Autorità regionale di protezione __________
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto
Fatti
A. PI 1, nata il 2012, e
PI 2, nato il 2015, cittadini della __________ del __________ e residenti a __________,
sono figli di PI 3 e di padre ignoto. L’autorità parentale su entrambi i figli
è pertanto esercitata dalla sola madre.
B. Con risoluzione
cautelare 8/9 settembre 2020 (ris. n. 2432/2020) dell’Autorità di protezione __________
(di seguito Autorità di protezione), PI 3 è stata privata del diritto di
determinare il luogo di dimora dei figli attualmente collocati presso il Centro
educativo per minorenni (di seguito CEM) __________ (di seguito __________).
Con ulteriore decisione 22/23 ottobre 2020 (ris. n. 2848/2020) è stata
istituita a favore dei minori una curatela di rappresentanza ex art. 314abis
CC nella persona dell’avv. RA 1, con il compito di rappresentarli nella
procedura dinnanzi all’Autorità di protezione.
C. Le relazioni
personali dei due figli con la madre sono state previste in modalità
strettamente sorvegliata ed esercitate presso __________, Studio Consulenze Pedagogiche,
__________, con una cadenza settimanale e per la durata indicativa di un’ora
per ogni bambino, così come da decisione cautelare del 24/25 novembre 2021
(ris. n. 3104/2021).
D. Con risoluzione
cautelare 10/11 febbraio 2021 (ris. n. 432/2021) RE 1, collaboratrice
dell’Ufficio dell’aiuto e della protezione, settore delle curatele e delle
tutele, __________ (di seguito UAP) è stata nominata curatrice educativa nei
confronti di PI 1 e PI 2 con i compiti di consigliare ed aiutare la madre nella
cura dei figli (art. 308 cpv. 1 CC), vigilare le relazioni personali dei minori
con PI 3, con relativa calendarizzazione (art. 308 cpv. 2 CC) e di
rappresentarli negli ambiti medico e scolastico per quanto non di competenza
del CEM e/o in caso di irreperibilità della genitrice (art. 308 cpv. 2 CC).
In favore dei
minori sono state istituiti ulteriori provvedimenti di protezione, quali misure
opportune relative alla frequenza scolastica e una curatela di rappresentanza
ex art. 306 cpv. 2 CC con il compito di rappresentarli nell’ambito del
procedimento penale a carico della madre, per i comportamenti ascrivibili al
verificarsi di lesioni personali nei confronti dei minori nell’ambito del loro
accudimento, nonché ogni altro comportamento illecito perseguibile (cfr.
decisione 10/11 febbraio 2021 ris. 433/2021).
E. A fronte, in
particolare, degli esiti della rivalutazione/aggiornamento sulle capacità
genitoriali della madre 16/20 febbraio 2023 da parte della dott.ssa __________,
dei rapporti 12/15 giugno 2023 del CEM __________ e 15/26 giugno 2023 del
Servizio medico-psicologico, __________ (di seguito SMP) in merito alla presa a
carico psicoterapeutica dei minori, nonché dello scritto 27 giugno 2023 di __________
sull’andamento dei diritti di visita, con risoluzione 12/21 settembre 2023
(ris. n. 2590/2023) l’Autorità di protezione ha deciso in via cautelare di:
ristabilire in forma libera e con modalità di passaggio le relazioni personali
di PI 1 e PI 2 con la madre, da esercitarsi presso PI 4, Studio Consulenze
Pedagogiche, __________, con una cadenza settimanale e per la durata indicativa
di un’ora per ogni bambino, con possibilità di estensione sino a due ore massimo
(cfr. pto. 1 del dispositivo); far organizzare i diritti di visita per il
tramite della curatrice educativa RE 1, la quale potrà predisporre dei diritti
di visita supplementari o sostitutivi al passaggio che dovrà essere sempre
garantito da un privato o professionista terzo individuato da quest’ultima
(cfr. pto. 1 del dispositivo).
F. Con reclamo 29
settembre 2023, oggetto del presente procedimento, RE 1 e RE 2 – entrambi collaboratori
attivi presso l’UAP e con le funzioni di curatrice educativa, rispettivamente
operatore sociale dei minori – sono insorti contro tale decisione. Essi,
nell’ottica dell’interesse primario dei minori, postulano l’annullamento in
attesa dell’esito del procedimento penale aperto nei confronti della madre,
chiedendo che i diritti di visita siano ripristinati in forma libera a
condizione che vi sia un accompagnamento da parte di PI 4 (cfr. pag. 4 del
reclamo). In questo senso, riportano inoltre un passaggio delle osservazioni di
PI 4 – che si occupa di sorvegliare i diritti di visita – secondo cui
l’incontro 22 agosto 2023 “è stato particolarmente impegnativo” (cfr.
pag. 3 del reclamo). Chiedono altresì che l’Autorità di protezione indica
un’udienza con tutte le parti e gli operatori coinvolti in modo da giungere ad
una visione condivisa della situazione (cfr. pag. 4 del reclamo). I reclamanti
si lamentano di non aver preso visione della valutazione peritale 16/20
febbraio 2023 della dott.ssa __________ sulle capacità genitoriali di PI 3, del
rapporto medico 13 aprile 2023 della curante della madre dott.ssa __________, così
come del rapporto 15/26 giugno 2023 del SMP, non potendo pertanto “conoscere
quanto emerso e per capire come rispondere ai bisogni dei minori” (cfr.
pag. 2 del reclamo). Gli insorgenti osservano altresì che la madre è oggetto di
un procedimento penale per i reati di lesioni semplici qualificate, vie di
fatto reiterate e violazione del dovere di assistenza o dell’educazione nei
confronti dei figli, ritenendo che bisognava attendere l’esito di tale
procedimento penale prima di adottare una decisione sui diritti di visita (cfr.
pag. 3 del reclamo). Da ultimo, censurano il comportamento poco collaborativo e
contrariato di PI 3 nei confronti della rete e del collocamento dei figli,
ulteriore dinamica in contrasto rispetto al ripristino dei diritti di visita in
forma libera (cfr. pag. 3 del reclamo).
G. Con osservazioni 11
ottobre 2023, seppur confermando il clima di sfiducia nei confronti del CEM e
della rete, come pure la fatica ad accettare il collocamento dei figli e la
decisione di far capo ad una struttura per incontrarli, PI 4 ha d’altra parte
contestualizzato le proprie osservazioni riportate nel reclamo (cfr. pag. 3 del
reclamo) riferendo di un attaccamento affettivo evidente della madre nei
confronti dei figli, la quale, durante gli incontri, è capace di riprenderli
anche sugli aspetti educativi. La consulente aggiunge che in un contesto del
tutto differente, più rilassante e adeguato anche alle esigenze dei bambini (ne
è un esempio la trasferta a __________ in data 7 giugno 2023), PI 3 ha saputo
essere normativa in alcune circostanze, alternando anche momenti di forte
complicità e affettività.
H. Mediante osservazioni
17 ottobre 2023 PI 3, per il tramite del suo patrocinatore avv. __________,
contesta anzitutto la legittimazione ad interporre reclamo da parte di RE 1 e RE
2 riferita alla loro funzione statale e alla loro richiesta mirante a imporre
varianti alla decisione dell’Autorità di protezione sui diritti di visita tra
madre e figli. Nel merito delle richieste, PI 3 evidenzia in particolare che il
procedimento penale che la vedeva coinvolta si è concluso con il suo
proscioglimento da tutti i reati a lei contestati, ragione per la quale la
richiesta di annullamento della decisione impugnata è divenuta priva di
oggetto. Aggiunge “che dopo la riunione di parte della rete, tenutasi il 4
ottobre 2023 di mattina, proprio al momento in cui si svolgeva il dibattimento
penale presso la Pretura penale terminato con l’assoluzione della madre
(assente quindi per forza maggiore, come pure assente la curatrice di
rappresentanza) eventuali ulteriori rapporti potrebbero apparire sospetti.
Stupisce invero che i reclamanti non abbiano saputo del dibattimento penale del
4.10.2023 (fissato da tempo) e abbiamo indicato che lo stesso verrà celebrato
verosimilmente a breve”. Per quanto concerne le istanze per il ripristino
dei diritti di visita con accompagnamento esterno e per ottenere un’udienza
indotta dall’Autorità di protezione alla presenza di tutte le parti coinvolte,
al di là delle ragioni fattuali, la madre sottolinea che tali richieste sono
irricevibili essendo esse di esclusiva competenza decisionale dell’Autorità di
prime cure oltre a non poter costituire oggetto di domanda in un reclamo ex
art. 450 CC. Ella postula pertanto in via preliminare, subordinatamente
supercautelare, inaudita parte: in via principale la revoca dell’effetto
sospensivo del reclamo e che il punto 1 del petitum sia dichiarato privo di
oggetto, mentre in via subordinata, la revoca dell’effetto sospensivo e che i
diritti di visiti vengano ripristinati come richiesto nel petitum fino a nuova
decisione dell’Autorità. Nel merito, PI 3 chiede in via principale che il
reclamo sia dichiarato irricevibile e pertanto respinto, in via subordinata che
il punto 1 del petitum sia dichiarato privo di oggetto e il punto 3 irricevibile.
In entrambi i casi ella postula l’ammissione all’assistenza giudiziaria e al
gratuito patrocinio.
I. Con presa di
posizione 23 ottobre 2023, la curatrice di rappresentanza dei minori, avv. RA 1,
ha chiesto la reiezione del reclamo 29 settembre 2023 e la conferma della
decisione impugnata. Ella evidenzia per prima cosa la sofferenza riscontrata
nei bambini, che chiedono a gran voce di trascorrere più tempo con la madre. Prosegue
confermando il proscioglimento della madre da tutti i capi di accusa e la
rispettiva crescita in giudicato della decisione di assoluzione, sottolineando
come il probabile esito del procedimento penale era peraltro stato più volte
anticipato alla rete e che nel reclamo è stata sottaciuta a questa Camera la
data del dibattimento. Non intravedendo come l’assenza di collaborazione da
parte della madre con la rete possa costituire motivo di ostacolo ad un
allentamento delle misure di protezione, la curatrice assevera altresì che, al
contrario, il mantenimento dell’attuale assetto dei diritti di visita sarebbe
contrario all’interesse dei minori, i quali, si ribadisce, “chiedono a gran
voce di trascorrere più tempo con la madre, ciò che si ripete è noto ai
reclamanti e non può essere tralasciato” e che “l’incisiva restrizione
delle relazioni personali (mai allentata finora) sia conseguente al dire della
figlia PI 1, che ha riportato, in più occasioni, di essere, unitamente al
fratellino, maltrattata dalla madre”.
Da ultimo, per quanto
riguarda l’asserita mancata intimazione di alcuni atti all’attenzione di RE 1 e
RE 2 la curatrice “ritiene che i contenuti degli stessi non influenzino la
decisione impugnata dai reclamanti. Sia come sia, per la curatrice di
rappresentanza tale censura non è atta a sostanziare la richiesta di
accoglimento de reclamo, ritenuto come l’UAP, che ha contatti regolari con la
signora PI 4 ha piena contezza dei rapporti presentati a scadenza regolare da
quest’ultima. Al proposito non può sfuggire che così come indicato dall’ARP,
tali rapporti sono da considerarsi positivi nella relazione della madre con i
figli”.
L. Con osservazioni 24
ottobre 2023, l’Autorità di protezione si è riconfermata nella propria
decisione 12/21 settembre 2023, rinviando alle motivazioni già esposte e
chiedendo pertanto che il reclamo venga integralmente respinto. In merito alla
legittimazione in capo ai reclamanti, l’Autorità di prime cure ritiene che tale
presupposto processuale non sia sufficientemente comprovato. La modifica dei
diritti di visita è stata autorizzata in ragione dell’evoluzione della
situazione e dello stato di sofferenza evidenziato dai minori nel contesto
dell’intervento di protezione, alleggerimento dell’assetto ancora più
giustificato in considerazione del proscioglimento della madre da tutte le
accuse penali. Precisa inoltre di non essere chiamata a richiedere alla rete
sistematicamente di prendere posizione sugli accertamenti esperiti – e dunque
di intimarle tutti gli atti del procedimento – ma di farlo quando necessita
nella propria istruttoria di chiarire o approfondire determinati aspetti. Per
quanto riguarda la richiesta dei collaboratori dell’UAP di indire un’udienza
con tutte le parti, l’Autorità di protezione rileva il ruolo della rete così
come la propria indipendenza nelle decisioni prese, essendo tali incontri non finalizzati
a trovare una visione condivisa, che semmai occorre che si trovi nell’ambito di
un lavoro di rete per un riscontro, se possibile, unitario e successivo
all’attenzione dell’Autorità. Aggiunge ad ogni modo che un’udienza è prevista
nel momento in cui saranno terminati gli accertamenti in corso.
M. Con missiva 2
novembre 2022 (recte 2023), l’avv. __________ ha confermato la trasmissione del
rapporto 13.4.2023 della dott.ssa __________ alla curatrice educativa RE 1,
sollecitando nel contempo una decisione da parte di questa Camera in merito
alla sua richiesta supercautelare.
N. Mediante scritto 26
ottobre 2023 questa Camera ha dato a RE 1 e a RE 2 la facoltà di replicare limitatamente
alla questione della loro legittimazione ad interporre reclamo.
O. Con
osservazioni/replica 6 novembre 2023, i reclamanti hanno sostanziato la loro
legittimazione, asserendo di essere parte attiva della rete di sostegno, di
aver partecipato a tutti gli incontri assieme agli altri operatori e di essere
pertanto vicini ai due minori PI 1 e PI 2. La curatrice educativa riferisce
inoltre di non aver mai ricevuto il rapporto 13.4.2023 della dott.ssa __________.
Considerato
in diritto
Considerandi
1.
Occorre in primo
luogo chinarsi sulla legittimazione al reclamo di RE 1 e RE 2 messa in dubbio
dall’Autorità di protezione e da PI 3.
2.
Nel loro reclamo RE
1, curatrice educativa e RE 2, operatore sociale, si dolgono anzitutto di non
aver ricevuto parte degli accertamenti richiesti dall’Autorità di prime cure,
fra cui la valutazione peritale 16/20 febbraio 2023 sulle capacità genitoriali ad
opera della dott.ssa __________, il rapporto 13 aprile 2023 della dott.ssa __________,
nonché il rapporto 15/26 giugno 2023 del SMP, non potendo pertanto esprimersi
in merito, capire i bisogni dei minori e accompagnare il nucleo familiare. Già
per questo motivo la risoluzione andrebbe annullata (cfr. pag. 2 del reclamo). Essi
impugnano la decisione dell’Autorità di protezione, con particolare riferimento
al ristabilimento in modalità libera dei diritti di visita fra PI 3 e i due
figli minorenni asserendo che “sarebbe stato opportuno, prima di procedere
al rispristino in modalità libera con unicamente la modalità di passaggio,
attendere l’esito del procedimento penale nei confronti della madre. Si teme
infatti che allentare in questo momento le forme di protezione nei confronti
dei minori sia precipitoso. L’obbiettivo rimane certamente un ripristino dei
diritti di visita in forma libera, ma la tempistica dev’essere ben valutata tenendo
anche conto dei rischi” (cfr. pag. 4 del reclamo). Alla luce della
decisione cautelare dell’Autorità di prime cure e dell’assenza di
collaborazione da parte della madre con la rete e con il CEM, i reclamanti
ritengono che il rischio che il conflitto di lealtà dei minori aumenti (nei
confronti del CEM poiché criticato dalla madre) è molto alto e questo non
gioverebbe al loro benessere (cfr. pag. 4 del reclamo). Osservano inoltre che
l’allentamento dei diritti di visita così come deciso dall’Autorità di
protezione non rispecchi quanto ipotizzato dalla perita dott.ssa __________ nel
proprio rapporto peritale (cfr. pag. 4 del reclamo).
Nelle loro richieste
di giudizio i reclamanti postulano pertanto l’annullamento della decisione
impugnata in attesa dell’esito del procedimento penale (cfr. pag. 4 del
reclamo), il ripristino dei diritti di visita in forma libera a condizione che
vi sia un accompagnamento da parte di PI 4 fuori dallo studio di Consulenze,
con le tempistiche che andranno valutate con la rete di protezione (cfr. pag. 4
del reclamo), nonché un’udienza indetta da parte dell’Autorità di protezione
con tutte le parti coinvolte (CEM, terapeute dei minori, terapeuta della madre,
curatrice educativa, operatore sociale e avvocati) così da poter condividere
gli elementi raccolti da predetta Autorità e giungere ad una visione condivisa
della situazione (cfr. pag. 4 del reclamo).
In sede di replica/osservazioni
RE 1 e RE 2 si sono espressi sulle censure rivolte alla loro legittimazione al
reclamo, ribadendo la loro vicinanza ai minori e il ruolo attivo nella rete,
concludendo che, visto che la decisione cautelare 12/21 settembre 2023 è stata
a loro intimata, essi sono autorizzati a interporre reclamo ai sensi dell’art.
450.
cpv. 2 n. 2 CC.
2.1
Ai sensi dell’art. 450
cpv. 2 CC sono legittimate al reclamo le persone che partecipano al
procedimento (n. 1); le persone vicine all’interessato (n. 2); le persone che
hanno un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica
della decisione impugnata (n. 3).
Le persone che
partecipano al procedimento giusta l’art. 450 cpv. 2 n. 1 CC sono anzitutto le
persone interessate, ossia le persone fisiche direttamente toccate dal provvedimento
ufficiale in quanto bisognose d’aiuto o beneficiarie di protezione (STF
5A_979/2013 del 28 marzo 2014, consid. 6; Steck, CommFam, Protection de
l’adulte, 2013, n. 21 ad art. 450 CC): nei procedimenti di protezione dei
minori, questo include generalmente non soltanto il minore stesso (STF
5A_618/2016 del 26 giugno 2017, consid. 1.2), ma anche i suoi genitori (STF
5A_979/2013 del 28 marzo 2014, consid. 6; Murphy/Steck, in:
FHB Kindes- und Erwachsenenschutzrecht, 2016, n. 19.20; Steck, CommFam,
Protection de l’adulte, 2013, n. 21 ad art. 450 CC). Il semplice fatto
che una persona sia stata invitata a prendere posizione, sia stata sentita nel
procedimento di prima istanza o che la decisione le sia stata comunicata non le
conferisce automaticamente il diritto di appellarsi contro tale decisione (STF
5A_165/2019 del 16 agosto 2019, consid. 3.2 e rif.; STF 5A_979/2013 del 28
marzo 2014, consid. 6; Droese/Steck, in: BSK ZGB I, 6a ed. 2018, ad art. 450 CC
n. 29; Meier, Droit de la protection de l’adulte, 2016, n. 254; Dell’Oro/de
Luze, La legittimazione al reclamo nel diritto di protezione: particolarità del
ruolo delle persone vicine all’interessato e dei terzi, in: RtiD II-2021, pag.
799, pag. 803-804).
Oltre alle parti al
procedimento, nel diritto di protezione la legittimazione al reclamo è
conferita anche alle persone vicine all’interessato (art. 450 cpv. 2 n. 2 CC) e
alle persone che hanno un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o
alla modifica della decisione impugnata (art. 450 cpv. 2 n. 3 CC).
Secondo la giurisprudenza,
possono essere considerate persone vicine all'interessato ai sensi dell’art.
450.
cpv. 2 n. 2 CC non solo i parenti stretti e le persone conviventi (per i
quali sussiste una sorta di praesumtio hominis), ma addirittura istituzioni
quali una banca, a condizione che agiscano nell'interesse della persona
bisognosa (STF 5A_668/2016 del 27 ottobre 2016, consid. 2.1.1 e rinvii;
sentenza CDP del 21 febbraio 2020, inc. 9.2019.118, consid. 2.2).
Per le altre figure
esterne alla famiglia, secondo la dottrina non è possibile fondarsi su una
presunzione per determinare la qualità di persona vicina, ma occorre esaminare
più approfonditamente la reale vicinanza all’interessato. Determinante non è
tanto il fatto che la persona vicina conosca bene l’interessato (e viceversa),
quanto il fatto che il rapporto tra i due sia caratterizzato da un ruolo di
responsabilità della persona vicina nel benessere dell’interessato (“es sich
um eine von Verantwortung der nahestehenden Person für das Wohlergehen des
Betroffenen geprägte Beziehung handelt”, STF 5A_663/2013 del 5 novembre
2013, consid. 4.1; Dell’Oro/de Luze, op.cit., in: RtiD II-2021, pag. 807-808 e
nota 39). La dottrina ritiene che possono essere qualificate come persone
vicine all'interessato anche il medico, l’assistente sociale, l’educatore e i
servizi di protezione della gioventù, ma sempre a condizione che facciano
valere una lesione degli interessi del minore (sentenza CDP del 21 febbraio
2020, inc. 9.2019.118, consid. 2.2; cfr. Meier/Stettler, Droit
de la filiation, 6a ed. 2019, n. 1807; Meier/De Luze, Le recours des proches au
Tribunal fédéral en matière de protection de l’adulte – une
Prozessstandschaft?, in: Fankhauser/Widmer Lüchinger/Klingler/Seiler, Das
Zivilrecht und seine Durchsetzung, Festschrift für Professor Sutter-Somm, 2016,
pag. 850, 852, 853 e nota 28).
Qualora
la persona vicina non agisca nell’interesse del curatelato, deve essere
trattata come se fosse un terzo ai sensi dell’art. 450 cpv. 2 n. 3 CC e deve
dunque fondare la sua legittimazione su un interesse giuridico proprio,
specialmente protetto (sentenza CDP del 21 febbraio 2020, inc. 9.2019.118,
consid. 2.2; Meier/De Luze, Le recours des proches au Tribunal
fédéral en matière de protection de l’adulte – une Prozessstandschaft?, pag. 852).
Ai
sensi dell’art. 450 cpv. 2 n. 3 CC anche i terzi possono infatti presentare
reclamo, purché abbiano un interesse giuridico che deve essere tutelato dal
diritto di protezione o che abbia un legame diretto con la misura di
protezione; un semplice interesse di fatto non basta (sentenza CDP del 21
febbraio 2020, inc. 9.2019.118, consid. 2.2; STF 5A_668/2016 del 27 ottobre
2016, consid. 2.1.2.2; STF 5A_112/2015 del 7 dicembre 2015, consid. 2.5.1.3;
Messaggio concernente la modifica del CC [Protezione degli adulti, diritto
delle persone e diritto della filiazione], FF 2006 pag. 6391, pag. 6471;
Meier/Stettler, Droit de la filiation, n. 1808; Meier/De Luze, Le recours des
proches au Tribunal fédéral en matière de protection de l’adulte – une
Prozessstandschaft?, pag. 851 e 853; Dell’Oro/de Luze, op.cit., in: RtiD
II-2021, pag. 810-811). Essi sono quindi legittimati a presentare reclamo
soltanto se fanno valere una violazione dei propri diritti; non lo sono invece
se pretendono di difendere gli interessi della persona in causa non essendo in
realtà a lei vicini (sentenza CDP del 21 febbraio 2020, inc. 9.2019.118,
consid. 2.2; STF 5A_112/2015 del 7 dicembre 2015, consid. 2.5.1.3; Messaggio,
pag. 6471).
2.2
Nel loro memoriale,
così come nell’allegato di replica, i reclamanti non hanno motivato in alcun
modo la loro legittimazione attiva ai sensi dell’art. 450 cpv. 2 CC, se non limitandosi
ad asserire di rivestire la funzione di curatrice educativa, rispettivamente di
operatore sociale, di fare parte della rete di sostegno e di seguire da diversi
anni i minori. Essi non possono essere qualificati come “parti coinvolte”
nel procedimento come implicitamente indicato “(…) considerato che la
decisione cautelare dell’ARP __________ del 21/22.9.2023 è stata comunicata sia
alla curatrice educativa sia all’operatore sociale dell’UAP, secondo l’art. 450
al. 2 cpv. 2 del Codice Civile sono legittimati ad interporre reclamo alle
decisioni dell’Autorità”. Tale denominazione appare infatti impropria e non
corrisponde alla nozione vista sopra di “persone che partecipano al
procedimento” ai sensi dell’art. 450 cpv. 2 n. 1 CC. I reclamanti fanno
sicuramente parte degli attori di rete che gravitano attorno ai due minori, ma,
nella situazione attuale, non sono parti al procedimento che li concerne
riguardante l’esercizio delle loro relazioni personali con la madre. Non sono
dunque legittimati ad impugnare la decisione dell’Autorità di protezione a tale
titolo.
Per il resto, in assenza
di argomentazioni precise concernenti la contestata legittimazione attiva, nel
caso che qui ci occupa non si dispone di elementi che permettano di stabilire con
certezza un legame di speciale vicinanza ex art. 450 cpv. 2 n. 2 CC tra i
reclamanti e i minori (in particolare con RE 2, il cui intervento quale
assistente sociale deriva da un incarico assegnato internamente all’UAP e non ad
personam). A tal proposito, questo Giudice condivide e fa proprie le
motivazioni dell’Autorità di prime cure, secondo cui “nulla si dice in
merito alla conoscenza concreta dell’op. soc. RE 2 rispetto ai due minori e
all’osservazione per quanto attiene i diritti di visita di PI 1 e PI 2 con la
madre signora PI 3. Pacifico inoltre come la curatrice educativa, la quale da
tempo sembrerebbe non avere più rapporti con la madre signora PI 3 (se non
sporadici contatti) non intervenga da tempo in maniera effettiva nell’ambito
dell’esercizio dei diritti di visita”, tutte circostanze concrete che altro
non fanno che suffragare l’assenza di una sufficiente conoscenza fattuale rispetto
ai soggetti in causa e alla regolamentazione dei diritti di visita della madre
con i figli. A maggior ragione se si considera, come più volte ribadito dagli
stessi reclamanti, che quest’ultimi non erano a conoscenza della valutazione
peritale 16/20 febbraio 2023, dei rapporti del SMP e della dott.ssa __________,
così come del dibattimento penale agendato al 4 ottobre 2023, motivo per il
quale sia PI 3 che la rappresentante dei minori, avv. RA 1, non erano presenti
all’incontro di rete.
A tal proposito, giova altresì
evidenziare che, ai sensi dell’art., 450 cpv. 2 n. 2 CC, possono essere
qualificate come persone vicine al curatelato – e avvalersi pertanto della
legittimazione attiva al reclamo – unicamente quelle che agiscano
nell’interesse di quest’ultimo e/o che facciano valere una lesione dei suoi
interessi, condizione imprescindibile e assente nella fattispecie in esame.
Orbene, come è emerso
dalla documentazione riversata agli atti e come correttamente evidenziato
dall’Autorità di protezione, dopo quasi due anni dall’implementazione di questo
assetto, strettamente sorvegliato e fortemente limitante, non si può non
constare come “entrambi i minori esprimono sofferenza rispetto ai diritti di
visita restrittivi con la madre, che perdurano da tempo in maniera strettamente
sorvegliata, citiamo: (…) è una bambina solare e vivace ma nell’ultimo periodo
è apparsa un po' più cupa e pensierosa. In CEM è apparsa più volte la nostalgia
della madre. Se interpellata a proposito di come si trovi in istituto e come
vanno i ddv la minore cambia versione a dipendenza del momento; ultimamente ha
avanzato l’ipotesi di svolgere i ddv anche all’aria aperta e di allungarli (…)”
(cfr. rapporto 12 giugno 2023 CEM __________), “(…) nelle ultime settimane
ripresenta momenti di tristezza e rabbia in cui è in grande difficoltà a
gestire la frustrazione e a manifestare le emozioni in maniera adeguata (…)
manifesta nostalgia di rado più che altro quando è inondato a livello emotivo e
conclude la crisi esprimendo di voler tornare a casa (…)”. (cfr. rapporto
12.
giugno 2023 CEM __________ e decisione Autorità di protezione 12/21
settembre a pag. 5 e 6). I rapporti sui diritti di visita sono infatti da
considerarsi favorevoli nella relazione della madre con i figli. Nonostante le
criticità, che sono principalmente da ricondurre al quadro di protezione e
meglio alle dinamiche di comunicazione tra la madre e la rete, i diritti di
visita esercitati scevri da tali dinamiche si sono svolti invece in maniera
positiva.
L’unica contestazione
sollevata dai reclamanti nel loro atto ricorsuale che avrebbe potuto
giustificare la tutela degli interessi dei minori è stata la loro domanda di
giudizio tesa a procrastinare un alleggerimento dell’assetto dei diritti di
visita fino all’esito del procedimento penale, condizione tuttavia venuta meno
stante il proscioglimento di PI 3 da ogni capo di accusa imputatole per
presunti atti nei confronti dei due figli. Viceversa, come già indicato nei
precedenti considerandi, l’incisiva restrizione delle relazioni personali è
conseguente alle accuse penali mosse da PI 1 nei confronti della madre. Sempre
poi nell’ottica dell’interesse oggettivo dei minori, contrariamente da quanto
asseverato dai reclamanti – stabilito che i minori restano collocati presso il
CEM e i diritti di visita vengono sempre organizzati con il passaggio e rientro
presso PI 4 in supporto alla madre – l’apertura dei diritti di visita è in
perfetta linea con quanto indicato dalla dott.ssa __________ nel proprio
rapporto peritale 16/20 febbraio 2023, che se da una parte dovevano rimanere invariati
– ad ogni modo limitatamente nel momento della valutazione – dall’altra era
fondamentale “cercare di allentare la sorveglianza passando progressivamente
a un setting diverso dove sia possibile monitorare la situazione senza essere
troppo interventisti”, modalità adottate dall’Autorità di prime cure nella
propria risoluzione.
Checché ne dicano RE 1 e RE
2, questo Giudice ritiene pertanto che, oltre a essere più che dubbio
l’effettivo rapporto di vicinanza fra i minori e i collaboratori dell’UAP – in
special modo con l’operatore sociale RE 2 – le richieste contenute nel loro
reclamo riferite all’assetto dei diritti di visita sorvegliate, allo stadio
attuale della procedura, non possono essere ritenute in alcun modo quali
provvedimenti atti a salvaguardare gli interessi di PI 1 e di PI 2.
Ad analoga
conclusione si giunge con riferimento alla legittimazione dei reclamanti in
qualità di terzi ai sensi dell’art. 450 cpv. 2 n. 3 CC. Nella vertenza
concernente i due minori, RE 1 e RE 2 non fanno infatti valere alcun interesse
giuridico proprio che sia tutelato dal diritto di protezione o che abbia un legame
diretto con la misura di protezione.
2.3
La loro impugnativa
non può pertanto che essere respinta per difetto di legittimazione a reclamare
(cfr. Trezzini, Commentario pratico al CPC, 2017, ad art. 66 CPC, n. 21 e
rif.).
3.
In via abbondanziale,
anche nell’ipotesi in cui si volesse confermare la legittimazione attiva dei
reclamanti, le loro censure nel merito sarebbero da respingere. Come riassunto
nei precedenti considerandi e ripercorrendo le singole richieste del petitum,
occorre anzitutto ribadire che PI 3 è stata prosciolta dalle accuse per i fatti
ascrittile commessi nei confronti dei figli; la relativa sentenza penale è
cresciuta in giudicato. Per questa ragione, la domanda di annullare la
decisione cautelare dell’Autorità regionale di protezione in attesa dell’esito
del procedimento penale è divenuta priva di oggetto in quanto superata dagli
eventi (cfr. pag. 4 del reclamo).
Per quanto concerne invece
le domande di causa di cui ai punti 2 e 3 (cfr. pag. 4 del reclamo), a mente di
chi scrive, oltre a non giustificarsi rispetto alla maturata situazione attuale
e al benessere dei minori – i quali, si ripete, hanno manifestato uno stato di
sofferenza significativo nel contesto dell’intervento di protezione – sono
irricevibili, rientrando nell’esclusiva competenza decisionale esercitata in
tutta indipendenza dell’Autorità di protezione, la quale, in futuro, qualora lo
riterrà necessario e in conformità alla mutazione degli eventi fattuali e alla
conclusione degli atti istruttori del caso, avrà facoltà di indire udienze e
modificare le misure di protezione messe in atto.
A tal proposito si collega
altresì la contestazione in merito alla ricezione di tutti gli accertamenti
espletati da parte dell’Autorità di prime cure, censura che non può sostanziare
la richiesta di accoglimento del reclamo laddove, come già sopra menzionato, essa
non è tenuta a trasmettere tutti gli atti se non quelli prettamente necessari e
utili alla propria istruttoria – ricordato anche come i qui reclamanti non sono
da qualificare quali “parti al procedimento” – senza omettere poi che la
documentazione citata supporta il rispristino in forma libera dei diritti di
visita fra madre e figli, non contrapponendosi pertanto in alcun modo alla
decisione impugnata.
Di conseguenza, anche se RE
1.
e RE 2 fossero attivamente legittimati a interporre reclamo, le loro
richieste di giudizio sarebbero da respingere e le misure ordinate
dall’Autorità di protezione con ris. no. 2590/2023 sono pertanto confermate.
4.
Nell proprie
osservazioni 17 ottobre 2023, PI 3 postula l’ammissione al beneficio
dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio.
Ai sensi dell’art. 29 cpv.
3.
Cost., chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità della
procedura se la sua causa non sembra priva di probabilità di successo; ha
diritto al patrocinio gratuito qualora la presenza di un legale sia necessaria
per tutelare i suoi diritti. In virtù dell’art. 117 CPC, applicabile su rinvio
dell’art. 13 LAG, ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei
mezzi necessari (lett. a), la cui domanda non appaia priva di probabilità di
successo (lett. b). Alla luce della evidente situazione di indigenza della
madre, la domanda può essere accolta.
5.
Gli oneri
processuali seguono la soccombenza ma viste le circostanze, si rinuncia
eccezionalmente all’addebito di tasse e spese di giustizia per la presente
decisione.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. Nella misura della
sua ricevibilità, il reclamo è respinto.
2. Non si prelevano né
tasse né spese di giustizia.
3. La domanda di
ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio
di PI 3 è accolta.
4. Notificazione:
-
-
Comunicazione:
-
-
-
-
Il
presidente
La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95
a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72
segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è
ammissibile solo se il valore litigioso
ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge
tale importo, il ricorso in materia
civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di
importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in
materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in
materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.
116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal
caso dall'art. 115 LTF.