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Decisione

9.2023.129

Legittimazione attiva al reclamo assistente sociale e curatrice educativa

8 novembre 2023Italiano27 min

PI 2, nato il 2015, cittadini della __________ del __________ e residenti a __________,

Source ti.ch

Incarto n.

9.2023.129

Lugano

8 novembre 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il presidente della Camera di protezione del

Tribunale d'appello

Damiano

Bozzini

giudice

unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG

assistito

dalla

vicecancelliera

Decristophoris

sedente

per statuire nella causa che oppone

RE

1

RE

2

all’

Autorità

regionale di protezione __________,

per

quanto riguarda il ripristino in modalità libera con modalità di passaggio

nell’ambito del procedimento concernente le relazioni personali materne con i

minori PI 1 e PI 2;

giudicando

sul reclamo del 29 settembre 2023 presentato da RE 1 e RE 2 contro la decisione

emessa il 12/21 settembre 2023 dall'Autorità regionale di protezione __________

letti ed esaminati gli atti,

ritenuto

in fatto

Fatti

A. PI 1, nata il 2012, e

PI 2, nato il 2015, cittadini della __________ del __________ e residenti a __________,

sono figli di PI 3 e di padre ignoto. L’autorità parentale su entrambi i figli

è pertanto esercitata dalla sola madre.

B. Con risoluzione

cautelare 8/9 settembre 2020 (ris. n. 2432/2020) dell’Autorità di protezione __________

(di seguito Autorità di protezione), PI 3 è stata privata del diritto di

determinare il luogo di dimora dei figli attualmente collocati presso il Centro

educativo per minorenni (di seguito CEM) __________ (di seguito __________).

Con ulteriore decisione 22/23 ottobre 2020 (ris. n. 2848/2020) è stata

istituita a favore dei minori una curatela di rappresentanza ex art. 314abis

CC nella persona dell’avv. RA 1, con il compito di rappresentarli nella

procedura dinnanzi all’Autorità di protezione.

C. Le relazioni

personali dei due figli con la madre sono state previste in modalità

strettamente sorvegliata ed esercitate presso __________, Studio Consulenze Pedagogiche,

__________, con una cadenza settimanale e per la durata indicativa di un’ora

per ogni bambino, così come da decisione cautelare del 24/25 novembre 2021

(ris. n. 3104/2021).

D. Con risoluzione

cautelare 10/11 febbraio 2021 (ris. n. 432/2021) RE 1, collaboratrice

dell’Ufficio dell’aiuto e della protezione, settore delle curatele e delle

tutele, __________ (di seguito UAP) è stata nominata curatrice educativa nei

confronti di PI 1 e PI 2 con i compiti di consigliare ed aiutare la madre nella

cura dei figli (art. 308 cpv. 1 CC), vigilare le relazioni personali dei minori

con PI 3, con relativa calendarizzazione (art. 308 cpv. 2 CC) e di

rappresentarli negli ambiti medico e scolastico per quanto non di competenza

del CEM e/o in caso di irreperibilità della genitrice (art. 308 cpv. 2 CC).

In favore dei

minori sono state istituiti ulteriori provvedimenti di protezione, quali misure

opportune relative alla frequenza scolastica e una curatela di rappresentanza

ex art. 306 cpv. 2 CC con il compito di rappresentarli nell’ambito del

procedimento penale a carico della madre, per i comportamenti ascrivibili al

verificarsi di lesioni personali nei confronti dei minori nell’ambito del loro

accudimento, nonché ogni altro comportamento illecito perseguibile (cfr.

decisione 10/11 febbraio 2021 ris. 433/2021).

E. A fronte, in

particolare, degli esiti della rivalutazione/aggiornamento sulle capacità

genitoriali della madre 16/20 febbraio 2023 da parte della dott.ssa __________,

dei rapporti 12/15 giugno 2023 del CEM __________ e 15/26 giugno 2023 del

Servizio medico-psicologico, __________ (di seguito SMP) in merito alla presa a

carico psicoterapeutica dei minori, nonché dello scritto 27 giugno 2023 di __________

sull’andamento dei diritti di visita, con risoluzione 12/21 settembre 2023

(ris. n. 2590/2023) l’Autorità di protezione ha deciso in via cautelare di:

ristabilire in forma libera e con modalità di passaggio le relazioni personali

di PI 1 e PI 2 con la madre, da esercitarsi presso PI 4, Studio Consulenze

Pedagogiche, __________, con una cadenza settimanale e per la durata indicativa

di un’ora per ogni bambino, con possibilità di estensione sino a due ore massimo

(cfr. pto. 1 del dispositivo); far organizzare i diritti di visita per il

tramite della curatrice educativa RE 1, la quale potrà predisporre dei diritti

di visita supplementari o sostitutivi al passaggio che dovrà essere sempre

garantito da un privato o professionista terzo individuato da quest’ultima

(cfr. pto. 1 del dispositivo).

F. Con reclamo 29

settembre 2023, oggetto del presente procedimento, RE 1 e RE 2 – entrambi collaboratori

attivi presso l’UAP e con le funzioni di curatrice educativa, rispettivamente

operatore sociale dei minori – sono insorti contro tale decisione. Essi,

nell’ottica dell’interesse primario dei minori, postulano l’annullamento in

attesa dell’esito del procedimento penale aperto nei confronti della madre,

chiedendo che i diritti di visita siano ripristinati in forma libera a

condizione che vi sia un accompagnamento da parte di PI 4 (cfr. pag. 4 del

reclamo). In questo senso, riportano inoltre un passaggio delle osservazioni di

PI 4 – che si occupa di sorvegliare i diritti di visita – secondo cui

l’incontro 22 agosto 2023 “è stato particolarmente impegnativo” (cfr.

pag. 3 del reclamo). Chiedono altresì che l’Autorità di protezione indica

un’udienza con tutte le parti e gli operatori coinvolti in modo da giungere ad

una visione condivisa della situazione (cfr. pag. 4 del reclamo). I reclamanti

si lamentano di non aver preso visione della valutazione peritale 16/20

febbraio 2023 della dott.ssa __________ sulle capacità genitoriali di PI 3, del

rapporto medico 13 aprile 2023 della curante della madre dott.ssa __________, così

come del rapporto 15/26 giugno 2023 del SMP, non potendo pertanto “conoscere

quanto emerso e per capire come rispondere ai bisogni dei minori” (cfr.

pag. 2 del reclamo). Gli insorgenti osservano altresì che la madre è oggetto di

un procedimento penale per i reati di lesioni semplici qualificate, vie di

fatto reiterate e violazione del dovere di assistenza o dell’educazione nei

confronti dei figli, ritenendo che bisognava attendere l’esito di tale

procedimento penale prima di adottare una decisione sui diritti di visita (cfr.

pag. 3 del reclamo). Da ultimo, censurano il comportamento poco collaborativo e

contrariato di PI 3 nei confronti della rete e del collocamento dei figli,

ulteriore dinamica in contrasto rispetto al ripristino dei diritti di visita in

forma libera (cfr. pag. 3 del reclamo).

G. Con osservazioni 11

ottobre 2023, seppur confermando il clima di sfiducia nei confronti del CEM e

della rete, come pure la fatica ad accettare il collocamento dei figli e la

decisione di far capo ad una struttura per incontrarli, PI 4 ha d’altra parte

contestualizzato le proprie osservazioni riportate nel reclamo (cfr. pag. 3 del

reclamo) riferendo di un attaccamento affettivo evidente della madre nei

confronti dei figli, la quale, durante gli incontri, è capace di riprenderli

anche sugli aspetti educativi. La consulente aggiunge che in un contesto del

tutto differente, più rilassante e adeguato anche alle esigenze dei bambini (ne

è un esempio la trasferta a __________ in data 7 giugno 2023), PI 3 ha saputo

essere normativa in alcune circostanze, alternando anche momenti di forte

complicità e affettività.

H. Mediante osservazioni

17 ottobre 2023 PI 3, per il tramite del suo patrocinatore avv. __________,

contesta anzitutto la legittimazione ad interporre reclamo da parte di RE 1 e RE

2 riferita alla loro funzione statale e alla loro richiesta mirante a imporre

varianti alla decisione dell’Autorità di protezione sui diritti di visita tra

madre e figli. Nel merito delle richieste, PI 3 evidenzia in particolare che il

procedimento penale che la vedeva coinvolta si è concluso con il suo

proscioglimento da tutti i reati a lei contestati, ragione per la quale la

richiesta di annullamento della decisione impugnata è divenuta priva di

oggetto. Aggiunge “che dopo la riunione di parte della rete, tenutasi il 4

ottobre 2023 di mattina, proprio al momento in cui si svolgeva il dibattimento

penale presso la Pretura penale terminato con l’assoluzione della madre

(assente quindi per forza maggiore, come pure assente la curatrice di

rappresentanza) eventuali ulteriori rapporti potrebbero apparire sospetti.

Stupisce invero che i reclamanti non abbiano saputo del dibattimento penale del

4.10.2023 (fissato da tempo) e abbiamo indicato che lo stesso verrà celebrato

verosimilmente a breve”. Per quanto concerne le istanze per il ripristino

dei diritti di visita con accompagnamento esterno e per ottenere un’udienza

indotta dall’Autorità di protezione alla presenza di tutte le parti coinvolte,

al di là delle ragioni fattuali, la madre sottolinea che tali richieste sono

irricevibili essendo esse di esclusiva competenza decisionale dell’Autorità di

prime cure oltre a non poter costituire oggetto di domanda in un reclamo ex

art. 450 CC. Ella postula pertanto in via preliminare, subordinatamente

supercautelare, inaudita parte: in via principale la revoca dell’effetto

sospensivo del reclamo e che il punto 1 del petitum sia dichiarato privo di

oggetto, mentre in via subordinata, la revoca dell’effetto sospensivo e che i

diritti di visiti vengano ripristinati come richiesto nel petitum fino a nuova

decisione dell’Autorità. Nel merito, PI 3 chiede in via principale che il

reclamo sia dichiarato irricevibile e pertanto respinto, in via subordinata che

il punto 1 del petitum sia dichiarato privo di oggetto e il punto 3 irricevibile.

In entrambi i casi ella postula l’ammissione all’assistenza giudiziaria e al

gratuito patrocinio.

I. Con presa di

posizione 23 ottobre 2023, la curatrice di rappresentanza dei minori, avv. RA 1,

ha chiesto la reiezione del reclamo 29 settembre 2023 e la conferma della

decisione impugnata. Ella evidenzia per prima cosa la sofferenza riscontrata

nei bambini, che chiedono a gran voce di trascorrere più tempo con la madre. Prosegue

confermando il proscioglimento della madre da tutti i capi di accusa e la

rispettiva crescita in giudicato della decisione di assoluzione, sottolineando

come il probabile esito del procedimento penale era peraltro stato più volte

anticipato alla rete e che nel reclamo è stata sottaciuta a questa Camera la

data del dibattimento. Non intravedendo come l’assenza di collaborazione da

parte della madre con la rete possa costituire motivo di ostacolo ad un

allentamento delle misure di protezione, la curatrice assevera altresì che, al

contrario, il mantenimento dell’attuale assetto dei diritti di visita sarebbe

contrario all’interesse dei minori, i quali, si ribadisce, “chiedono a gran

voce di trascorrere più tempo con la madre, ciò che si ripete è noto ai

reclamanti e non può essere tralasciato” e che “l’incisiva restrizione

delle relazioni personali (mai allentata finora) sia conseguente al dire della

figlia PI 1, che ha riportato, in più occasioni, di essere, unitamente al

fratellino, maltrattata dalla madre”.

Da ultimo, per quanto

riguarda l’asserita mancata intimazione di alcuni atti all’attenzione di RE 1 e

RE 2 la curatrice “ritiene che i contenuti degli stessi non influenzino la

decisione impugnata dai reclamanti. Sia come sia, per la curatrice di

rappresentanza tale censura non è atta a sostanziare la richiesta di

accoglimento de reclamo, ritenuto come l’UAP, che ha contatti regolari con la

signora PI 4 ha piena contezza dei rapporti presentati a scadenza regolare da

quest’ultima. Al proposito non può sfuggire che così come indicato dall’ARP,

tali rapporti sono da considerarsi positivi nella relazione della madre con i

figli”.

L. Con osservazioni 24

ottobre 2023, l’Autorità di protezione si è riconfermata nella propria

decisione 12/21 settembre 2023, rinviando alle motivazioni già esposte e

chiedendo pertanto che il reclamo venga integralmente respinto. In merito alla

legittimazione in capo ai reclamanti, l’Autorità di prime cure ritiene che tale

presupposto processuale non sia sufficientemente comprovato. La modifica dei

diritti di visita è stata autorizzata in ragione dell’evoluzione della

situazione e dello stato di sofferenza evidenziato dai minori nel contesto

dell’intervento di protezione, alleggerimento dell’assetto ancora più

giustificato in considerazione del proscioglimento della madre da tutte le

accuse penali. Precisa inoltre di non essere chiamata a richiedere alla rete

sistematicamente di prendere posizione sugli accertamenti esperiti – e dunque

di intimarle tutti gli atti del procedimento – ma di farlo quando necessita

nella propria istruttoria di chiarire o approfondire determinati aspetti. Per

quanto riguarda la richiesta dei collaboratori dell’UAP di indire un’udienza

con tutte le parti, l’Autorità di protezione rileva il ruolo della rete così

come la propria indipendenza nelle decisioni prese, essendo tali incontri non finalizzati

a trovare una visione condivisa, che semmai occorre che si trovi nell’ambito di

un lavoro di rete per un riscontro, se possibile, unitario e successivo

all’attenzione dell’Autorità. Aggiunge ad ogni modo che un’udienza è prevista

nel momento in cui saranno terminati gli accertamenti in corso.

M. Con missiva 2

novembre 2022 (recte 2023), l’avv. __________ ha confermato la trasmissione del

rapporto 13.4.2023 della dott.ssa __________ alla curatrice educativa RE 1,

sollecitando nel contempo una decisione da parte di questa Camera in merito

alla sua richiesta supercautelare.

N. Mediante scritto 26

ottobre 2023 questa Camera ha dato a RE 1 e a RE 2 la facoltà di replicare limitatamente

alla questione della loro legittimazione ad interporre reclamo.

O. Con

osservazioni/replica 6 novembre 2023, i reclamanti hanno sostanziato la loro

legittimazione, asserendo di essere parte attiva della rete di sostegno, di

aver partecipato a tutti gli incontri assieme agli altri operatori e di essere

pertanto vicini ai due minori PI 1 e PI 2. La curatrice educativa riferisce

inoltre di non aver mai ricevuto il rapporto 13.4.2023 della dott.ssa __________.

Considerato

in diritto

Considerandi

1.

Occorre in primo

luogo chinarsi sulla legittimazione al reclamo di RE 1 e RE 2 messa in dubbio

dall’Autorità di protezione e da PI 3.

2.

Nel loro reclamo RE

1, curatrice educativa e RE 2, operatore sociale, si dolgono anzitutto di non

aver ricevuto parte degli accertamenti richiesti dall’Autorità di prime cure,

fra cui la valutazione peritale 16/20 febbraio 2023 sulle capacità genitoriali ad

opera della dott.ssa __________, il rapporto 13 aprile 2023 della dott.ssa __________,

nonché il rapporto 15/26 giugno 2023 del SMP, non potendo pertanto esprimersi

in merito, capire i bisogni dei minori e accompagnare il nucleo familiare. Già

per questo motivo la risoluzione andrebbe annullata (cfr. pag. 2 del reclamo). Essi

impugnano la decisione dell’Autorità di protezione, con particolare riferimento

al ristabilimento in modalità libera dei diritti di visita fra PI 3 e i due

figli minorenni asserendo che “sarebbe stato opportuno, prima di procedere

al rispristino in modalità libera con unicamente la modalità di passaggio,

attendere l’esito del procedimento penale nei confronti della madre. Si teme

infatti che allentare in questo momento le forme di protezione nei confronti

dei minori sia precipitoso. L’obbiettivo rimane certamente un ripristino dei

diritti di visita in forma libera, ma la tempistica dev’essere ben valutata tenendo

anche conto dei rischi” (cfr. pag. 4 del reclamo). Alla luce della

decisione cautelare dell’Autorità di prime cure e dell’assenza di

collaborazione da parte della madre con la rete e con il CEM, i reclamanti

ritengono che il rischio che il conflitto di lealtà dei minori aumenti (nei

confronti del CEM poiché criticato dalla madre) è molto alto e questo non

gioverebbe al loro benessere (cfr. pag. 4 del reclamo). Osservano inoltre che

l’allentamento dei diritti di visita così come deciso dall’Autorità di

protezione non rispecchi quanto ipotizzato dalla perita dott.ssa __________ nel

proprio rapporto peritale (cfr. pag. 4 del reclamo).

Nelle loro richieste

di giudizio i reclamanti postulano pertanto l’annullamento della decisione

impugnata in attesa dell’esito del procedimento penale (cfr. pag. 4 del

reclamo), il ripristino dei diritti di visita in forma libera a condizione che

vi sia un accompagnamento da parte di PI 4 fuori dallo studio di Consulenze,

con le tempistiche che andranno valutate con la rete di protezione (cfr. pag. 4

del reclamo), nonché un’udienza indetta da parte dell’Autorità di protezione

con tutte le parti coinvolte (CEM, terapeute dei minori, terapeuta della madre,

curatrice educativa, operatore sociale e avvocati) così da poter condividere

gli elementi raccolti da predetta Autorità e giungere ad una visione condivisa

della situazione (cfr. pag. 4 del reclamo).

In sede di replica/osservazioni

RE 1 e RE 2 si sono espressi sulle censure rivolte alla loro legittimazione al

reclamo, ribadendo la loro vicinanza ai minori e il ruolo attivo nella rete,

concludendo che, visto che la decisione cautelare 12/21 settembre 2023 è stata

a loro intimata, essi sono autorizzati a interporre reclamo ai sensi dell’art.

450.

cpv. 2 n. 2 CC.

2.1

Ai sensi dell’art. 450

cpv. 2 CC sono legittimate al reclamo le persone che partecipano al

procedimento (n. 1); le persone vicine all’interessato (n. 2); le persone che

hanno un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica

della decisione impugnata (n. 3).

Le persone che

partecipano al procedimento giusta l’art. 450 cpv. 2 n. 1 CC sono anzitutto le

persone interessate, ossia le persone fisiche direttamente toccate dal provvedimento

ufficiale in quanto bisognose d’aiuto o beneficiarie di protezione (STF

5A_979/2013 del 28 marzo 2014, consid. 6; Steck, CommFam, Protection de

l’adulte, 2013, n. 21 ad art. 450 CC): nei procedimenti di protezione dei

minori, questo include generalmente non soltanto il minore stesso (STF

5A_618/2016 del 26 giugno 2017, consid. 1.2), ma anche i suoi genitori (STF

5A_979/2013 del 28 marzo 2014, consid. 6; Murphy/Steck, in:

FHB Kindes- und Erwachsenenschutzrecht, 2016, n. 19.20; Steck, CommFam,

Protection de l’adulte, 2013, n. 21 ad art. 450 CC). Il semplice fatto

che una persona sia stata invitata a prendere posizione, sia stata sentita nel

procedimento di prima istanza o che la decisione le sia stata comunicata non le

conferisce automaticamente il diritto di appellarsi contro tale decisione (STF

5A_165/2019 del 16 agosto 2019, consid. 3.2 e rif.; STF 5A_979/2013 del 28

marzo 2014, consid. 6; Droese/Steck, in: BSK ZGB I, 6a ed. 2018, ad art. 450 CC

n. 29; Meier, Droit de la protection de l’adulte, 2016, n. 254; Dell’Oro/de

Luze, La legittimazione al reclamo nel diritto di protezione: particolarità del

ruolo delle persone vicine all’interessato e dei terzi, in: RtiD II-2021, pag.

799, pag. 803-804).

Oltre alle parti al

procedimento, nel diritto di protezione la legittimazione al reclamo è

conferita anche alle persone vicine all’interessato (art. 450 cpv. 2 n. 2 CC) e

alle persone che hanno un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o

alla modifica della decisione impugnata (art. 450 cpv. 2 n. 3 CC).

Secondo la giurisprudenza,

possono essere considerate persone vicine all'interessato ai sensi dell’art.

450.

cpv. 2 n. 2 CC non solo i parenti stretti e le persone conviventi (per i

quali sussiste una sorta di praesumtio hominis), ma addirittura istituzioni

quali una banca, a condizione che agiscano nell'interesse della persona

bisognosa (STF 5A_668/2016 del 27 ottobre 2016, consid. 2.1.1 e rinvii;

sentenza CDP del 21 febbraio 2020, inc. 9.2019.118, consid. 2.2).

Per le altre figure

esterne alla famiglia, secondo la dottrina non è possibile fondarsi su una

presunzione per determinare la qualità di persona vicina, ma occorre esaminare

più approfonditamente la reale vicinanza all’interessato. Determinante non è

tanto il fatto che la persona vicina conosca bene l’interessato (e viceversa),

quanto il fatto che il rapporto tra i due sia caratterizzato da un ruolo di

responsabilità della persona vicina nel benessere dell’interessato (“es sich

um eine von Verantwortung der nahestehenden Person für das Wohlergehen des

Betroffenen geprägte Beziehung handelt”, STF 5A_663/2013 del 5 novembre

2013, consid. 4.1; Dell’Oro/de Luze, op.cit., in: RtiD II-2021, pag. 807-808 e

nota 39). La dottrina ritiene che possono essere qualificate come persone

vicine all'interessato anche il medico, l’assistente sociale, l’educatore e i

servizi di protezione della gioventù, ma sempre a condizione che facciano

valere una lesione degli interessi del minore (sentenza CDP del 21 febbraio

2020, inc. 9.2019.118, consid. 2.2; cfr. Meier/Stettler, Droit

de la filiation, 6a ed. 2019, n. 1807; Meier/De Luze, Le recours des proches au

Tribunal fédéral en matière de protection de l’adulte – une

Prozessstandschaft?, in: Fankhauser/Widmer Lüchinger/Klingler/Seiler, Das

Zivilrecht und seine Durchsetzung, Festschrift für Professor Sutter-Somm, 2016,

pag. 850, 852, 853 e nota 28).

Qualora

la persona vicina non agisca nell’interesse del curatelato, deve essere

trattata come se fosse un terzo ai sensi dell’art. 450 cpv. 2 n. 3 CC e deve

dunque fondare la sua legittimazione su un interesse giuridico proprio,

specialmente protetto (sentenza CDP del 21 febbraio 2020, inc. 9.2019.118,

consid. 2.2; Meier/De Luze, Le recours des proches au Tribunal

fédéral en matière de protection de l’adulte – une Prozessstandschaft?, pag. 852).

Ai

sensi dell’art. 450 cpv. 2 n. 3 CC anche i terzi possono infatti presentare

reclamo, purché abbiano un interesse giuridico che deve essere tutelato dal

diritto di protezione o che abbia un legame diretto con la misura di

protezione; un semplice interesse di fatto non basta (sentenza CDP del 21

febbraio 2020, inc. 9.2019.118, consid. 2.2; STF 5A_668/2016 del 27 ottobre

2016, consid. 2.1.2.2; STF 5A_112/2015 del 7 dicembre 2015, consid. 2.5.1.3;

Messaggio concernente la modifica del CC [Protezione degli adulti, diritto

delle persone e diritto della filiazione], FF 2006 pag. 6391, pag. 6471;

Meier/Stettler, Droit de la filiation, n. 1808; Meier/De Luze, Le recours des

proches au Tribunal fédéral en matière de protection de l’adulte – une

Prozessstandschaft?, pag. 851 e 853; Dell’Oro/de Luze, op.cit., in: RtiD

II-2021, pag. 810-811). Essi sono quindi legittimati a presentare reclamo

soltanto se fanno valere una violazione dei propri diritti; non lo sono invece

se pretendono di difendere gli interessi della persona in causa non essendo in

realtà a lei vicini (sentenza CDP del 21 febbraio 2020, inc. 9.2019.118,

consid. 2.2; STF 5A_112/2015 del 7 dicembre 2015, consid. 2.5.1.3; Messaggio,

pag. 6471).

2.2

Nel loro memoriale,

così come nell’allegato di replica, i reclamanti non hanno motivato in alcun

modo la loro legittimazione attiva ai sensi dell’art. 450 cpv. 2 CC, se non limitandosi

ad asserire di rivestire la funzione di curatrice educativa, rispettivamente di

operatore sociale, di fare parte della rete di sostegno e di seguire da diversi

anni i minori. Essi non possono essere qualificati come “parti coinvolte”

nel procedimento come implicitamente indicato “(…) considerato che la

decisione cautelare dell’ARP __________ del 21/22.9.2023 è stata comunicata sia

alla curatrice educativa sia all’operatore sociale dell’UAP, secondo l’art. 450

al. 2 cpv. 2 del Codice Civile sono legittimati ad interporre reclamo alle

decisioni dell’Autorità”. Tale denominazione appare infatti impropria e non

corrisponde alla nozione vista sopra di “persone che partecipano al

procedimento” ai sensi dell’art. 450 cpv. 2 n. 1 CC. I reclamanti fanno

sicuramente parte degli attori di rete che gravitano attorno ai due minori, ma,

nella situazione attuale, non sono parti al procedimento che li concerne

riguardante l’esercizio delle loro relazioni personali con la madre. Non sono

dunque legittimati ad impugnare la decisione dell’Autorità di protezione a tale

titolo.

Per il resto, in assenza

di argomentazioni precise concernenti la contestata legittimazione attiva, nel

caso che qui ci occupa non si dispone di elementi che permettano di stabilire con

certezza un legame di speciale vicinanza ex art. 450 cpv. 2 n. 2 CC tra i

reclamanti e i minori (in particolare con RE 2, il cui intervento quale

assistente sociale deriva da un incarico assegnato internamente all’UAP e non ad

personam). A tal proposito, questo Giudice condivide e fa proprie le

motivazioni dell’Autorità di prime cure, secondo cui “nulla si dice in

merito alla conoscenza concreta dell’op. soc. RE 2 rispetto ai due minori e

all’osservazione per quanto attiene i diritti di visita di PI 1 e PI 2 con la

madre signora PI 3. Pacifico inoltre come la curatrice educativa, la quale da

tempo sembrerebbe non avere più rapporti con la madre signora PI 3 (se non

sporadici contatti) non intervenga da tempo in maniera effettiva nell’ambito

dell’esercizio dei diritti di visita”, tutte circostanze concrete che altro

non fanno che suffragare l’assenza di una sufficiente conoscenza fattuale rispetto

ai soggetti in causa e alla regolamentazione dei diritti di visita della madre

con i figli. A maggior ragione se si considera, come più volte ribadito dagli

stessi reclamanti, che quest’ultimi non erano a conoscenza della valutazione

peritale 16/20 febbraio 2023, dei rapporti del SMP e della dott.ssa __________,

così come del dibattimento penale agendato al 4 ottobre 2023, motivo per il

quale sia PI 3 che la rappresentante dei minori, avv. RA 1, non erano presenti

all’incontro di rete.

A tal proposito, giova altresì

evidenziare che, ai sensi dell’art., 450 cpv. 2 n. 2 CC, possono essere

qualificate come persone vicine al curatelato – e avvalersi pertanto della

legittimazione attiva al reclamo – unicamente quelle che agiscano

nell’interesse di quest’ultimo e/o che facciano valere una lesione dei suoi

interessi, condizione imprescindibile e assente nella fattispecie in esame.

Orbene, come è emerso

dalla documentazione riversata agli atti e come correttamente evidenziato

dall’Autorità di protezione, dopo quasi due anni dall’implementazione di questo

assetto, strettamente sorvegliato e fortemente limitante, non si può non

constare come “entrambi i minori esprimono sofferenza rispetto ai diritti di

visita restrittivi con la madre, che perdurano da tempo in maniera strettamente

sorvegliata, citiamo: (…) è una bambina solare e vivace ma nell’ultimo periodo

è apparsa un po' più cupa e pensierosa. In CEM è apparsa più volte la nostalgia

della madre. Se interpellata a proposito di come si trovi in istituto e come

vanno i ddv la minore cambia versione a dipendenza del momento; ultimamente ha

avanzato l’ipotesi di svolgere i ddv anche all’aria aperta e di allungarli (…)”

(cfr. rapporto 12 giugno 2023 CEM __________), “(…) nelle ultime settimane

ripresenta momenti di tristezza e rabbia in cui è in grande difficoltà a

gestire la frustrazione e a manifestare le emozioni in maniera adeguata (…)

manifesta nostalgia di rado più che altro quando è inondato a livello emotivo e

conclude la crisi esprimendo di voler tornare a casa (…)”. (cfr. rapporto

12.

giugno 2023 CEM __________ e decisione Autorità di protezione 12/21

settembre a pag. 5 e 6). I rapporti sui diritti di visita sono infatti da

considerarsi favorevoli nella relazione della madre con i figli. Nonostante le

criticità, che sono principalmente da ricondurre al quadro di protezione e

meglio alle dinamiche di comunicazione tra la madre e la rete, i diritti di

visita esercitati scevri da tali dinamiche si sono svolti invece in maniera

positiva.

L’unica contestazione

sollevata dai reclamanti nel loro atto ricorsuale che avrebbe potuto

giustificare la tutela degli interessi dei minori è stata la loro domanda di

giudizio tesa a procrastinare un alleggerimento dell’assetto dei diritti di

visita fino all’esito del procedimento penale, condizione tuttavia venuta meno

stante il proscioglimento di PI 3 da ogni capo di accusa imputatole per

presunti atti nei confronti dei due figli. Viceversa, come già indicato nei

precedenti considerandi, l’incisiva restrizione delle relazioni personali è

conseguente alle accuse penali mosse da PI 1 nei confronti della madre. Sempre

poi nell’ottica dell’interesse oggettivo dei minori, contrariamente da quanto

asseverato dai reclamanti – stabilito che i minori restano collocati presso il

CEM e i diritti di visita vengono sempre organizzati con il passaggio e rientro

presso PI 4 in supporto alla madre – l’apertura dei diritti di visita è in

perfetta linea con quanto indicato dalla dott.ssa __________ nel proprio

rapporto peritale 16/20 febbraio 2023, che se da una parte dovevano rimanere invariati

– ad ogni modo limitatamente nel momento della valutazione – dall’altra era

fondamentale “cercare di allentare la sorveglianza passando progressivamente

a un setting diverso dove sia possibile monitorare la situazione senza essere

troppo interventisti”, modalità adottate dall’Autorità di prime cure nella

propria risoluzione.

Checché ne dicano RE 1 e RE

2, questo Giudice ritiene pertanto che, oltre a essere più che dubbio

l’effettivo rapporto di vicinanza fra i minori e i collaboratori dell’UAP – in

special modo con l’operatore sociale RE 2 – le richieste contenute nel loro

reclamo riferite all’assetto dei diritti di visita sorvegliate, allo stadio

attuale della procedura, non possono essere ritenute in alcun modo quali

provvedimenti atti a salvaguardare gli interessi di PI 1 e di PI 2.

Ad analoga

conclusione si giunge con riferimento alla legittimazione dei reclamanti in

qualità di terzi ai sensi dell’art. 450 cpv. 2 n. 3 CC. Nella vertenza

concernente i due minori, RE 1 e RE 2 non fanno infatti valere alcun interesse

giuridico proprio che sia tutelato dal diritto di protezione o che abbia un legame

diretto con la misura di protezione.

2.3

La loro impugnativa

non può pertanto che essere respinta per difetto di legittimazione a reclamare

(cfr. Trezzini, Commentario pratico al CPC, 2017, ad art. 66 CPC, n. 21 e

rif.).

3.

In via abbondanziale,

anche nell’ipotesi in cui si volesse confermare la legittimazione attiva dei

reclamanti, le loro censure nel merito sarebbero da respingere. Come riassunto

nei precedenti considerandi e ripercorrendo le singole richieste del petitum,

occorre anzitutto ribadire che PI 3 è stata prosciolta dalle accuse per i fatti

ascrittile commessi nei confronti dei figli; la relativa sentenza penale è

cresciuta in giudicato. Per questa ragione, la domanda di annullare la

decisione cautelare dell’Autorità regionale di protezione in attesa dell’esito

del procedimento penale è divenuta priva di oggetto in quanto superata dagli

eventi (cfr. pag. 4 del reclamo).

Per quanto concerne invece

le domande di causa di cui ai punti 2 e 3 (cfr. pag. 4 del reclamo), a mente di

chi scrive, oltre a non giustificarsi rispetto alla maturata situazione attuale

e al benessere dei minori – i quali, si ripete, hanno manifestato uno stato di

sofferenza significativo nel contesto dell’intervento di protezione – sono

irricevibili, rientrando nell’esclusiva competenza decisionale esercitata in

tutta indipendenza dell’Autorità di protezione, la quale, in futuro, qualora lo

riterrà necessario e in conformità alla mutazione degli eventi fattuali e alla

conclusione degli atti istruttori del caso, avrà facoltà di indire udienze e

modificare le misure di protezione messe in atto.

A tal proposito si collega

altresì la contestazione in merito alla ricezione di tutti gli accertamenti

espletati da parte dell’Autorità di prime cure, censura che non può sostanziare

la richiesta di accoglimento del reclamo laddove, come già sopra menzionato, essa

non è tenuta a trasmettere tutti gli atti se non quelli prettamente necessari e

utili alla propria istruttoria – ricordato anche come i qui reclamanti non sono

da qualificare quali “parti al procedimento” – senza omettere poi che la

documentazione citata supporta il rispristino in forma libera dei diritti di

visita fra madre e figli, non contrapponendosi pertanto in alcun modo alla

decisione impugnata.

Di conseguenza, anche se RE

1.

e RE 2 fossero attivamente legittimati a interporre reclamo, le loro

richieste di giudizio sarebbero da respingere e le misure ordinate

dall’Autorità di protezione con ris. no. 2590/2023 sono pertanto confermate.

4.

Nell proprie

osservazioni 17 ottobre 2023, PI 3 postula l’ammissione al beneficio

dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio.

Ai sensi dell’art. 29 cpv.

3.

Cost., chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità della

procedura se la sua causa non sembra priva di probabilità di successo; ha

diritto al patrocinio gratuito qualora la presenza di un legale sia necessaria

per tutelare i suoi diritti. In virtù dell’art. 117 CPC, applicabile su rinvio

dell’art. 13 LAG, ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei

mezzi necessari (lett. a), la cui domanda non appaia priva di probabilità di

successo (lett. b). Alla luce della evidente situazione di indigenza della

madre, la domanda può essere accolta.

5.

Gli oneri

processuali seguono la soccombenza ma viste le circostanze, si rinuncia

eccezionalmente all’addebito di tasse e spese di giustizia per la presente

decisione.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

1. Nella misura della

sua ricevibilità, il reclamo è respinto.

2. Non si prelevano né

tasse né spese di giustizia.

3. La domanda di

ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio

di PI 3 è accolta.

4. Notificazione:

-

-

Comunicazione:

-

-

-

-

Il

presidente

La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le

decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95

a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72

segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è

ammissibile solo se il valore litigioso

ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge

tale importo, il ricorso in materia

civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di

importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in

materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in

materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.

116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal

caso dall'art. 115 LTF.