Lexipedia

Decisione

9.2023.130

Sostituzione del curatore

24 aprile 2024Italiano24 min

luglio 2017 l’incarto è stato assunto dall’Autorità regionale di protezione __________

Source ti.ch

Incarto n.

9.2023.130

Lugano

24 aprile 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il presidente della Camera di protezione del

Tribunale d'appello

Damiano

Bozzini

giudice

unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG

assistito

dalla

cancelliera

Perucconi-Bernasconi

sedente

per statuire nella causa che oppone

RE

1

all’

Autorità

regionale di protezione __________,

per

quanto riguarda la destituzione del curatore e la nomina di una nuova

curatrice

giudicando

sul reclamo del 6 ottobre 2023 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il

6 settembre 2023 dall'Autorità regionale di protezione __________;

letti ed esaminati gli atti,

ritenuto

in fatto

Fatti

A. A favore di RE 1

(1957) è in essere una curatela dal 1994, istituita dal __________ e in seguito

assunta dall’Autorità regionale di protezione __________, con decisione 4

febbraio 2014, che ha istituito una curatela di rappresentanza con

amministrazione dei beni ai sensi degli artt. 394 e 395 CC, designando quale

curatrice __________.

B. Tramite decisione 7

luglio 2017 l’incarto è stato assunto dall’Autorità regionale di protezione __________

(di seguito: Autorità di protezione), che ha confermato il mandato alla

curatrice nominata. Su richiesta di RE 1, con successiva decisione 20 agosto

2021, l’Autorità di protezione ha sostituito la curatrice, nominando CURA 2.

C. Il 15 agosto 2023 CURA

2 ha inoltrato all’Autorità di protezione una richiesta di sostituzione. Il 18

agosto 2023 RE 1 ha chiesto all’Autorità di protezione la verifica di alcune

operazioni bancarie, in particolare prelevamenti eseguiti dal curatore senza

autorizzazione.

D. L’Autorità di

protezione ha sentito RE 1 il 30 agosto 2023, che ha riferito di alcune

anomalie nella gestione dei suoi beni. Egli ha dato il suo accordo alla

sostituzione immediata del curatore con CURA 1.

Il medesimo giorno

l’Autorità di protezione ha sentito anche CURA 2, che ha confermato di aver

prelevato mensilmente fr. 200.–/300.– per il pagamento delle sue prestazioni.

E. Con decisione 6

settembre 2023 l’Autorità di protezione ha esonerato CURA 2 dal suo mandato di

curatore con effetto immediato. Contestualmente ha nominato CURA 1 in sua

sostituzione (disp. 2), con i compiti di “rappresentare il signor RE 1 nel

disbrigo degli affari amministrativi, in particolare anche nelle relazioni con

autorità, uffici, banche, Posta, assicurazioni (sociali), altri istituti e

privati (disp. 2.1); rappresentare il signor RE 1 nel disbrigo degli

affari finanziari, in particolare amministrare con diligenza il suo reddito e

il suo patrimonio (disp. 2.2); amministrare i beni dell’interessato ai

sensi del dispositivo no. 2.2 della presente risoluzione (disp. 2.3);

proporre l’adeguamento della misura ufficiale alle mutate circostanze, se

necessario (disp. 2.4); presentare all’Autorità regionale di protezione

i rendiconti finanziari e morali annui entro la fine del mese di febbraio ogni

anno (disp. 2.5); a chiedere, se necessario, i consensi previsti

all’art. 416 CC (disp. 2.6)”. Alla curatrice è stata riconosciuta un’indennità

oraria di fr. 60.– per un massimo di 50 ore annuali e la decisione è stata

dichiarata immediatamente esecutiva, essendo un eventuale reclamo privato

dell’effetto sospensivo.

F. Contro la suddetta

decisione è insorto RE 1 con reclamo 6/9 ottobre 2023. Egli descrive l’operato

del curatore CURA 2, in particolare illustrando quelle che ritiene essere

irregolarità e malversazioni, accertate insieme al proprietario della sua

abitazione __________, il quale lo avrebbe aiutato a verificare la contabilità.

Contesta alcune affermazioni contenute nella decisione impugnata e sostiene di

non essere stato posto in condizione di inoltrare reclamo contro l’approvazione

del rendiconto 2022, non avendolo ricevuto. Si oppone alla nomina di CURA 1 e

ritiene che i punti 2.1., 2.2. e 2.3 del dispositivo della decisione siano

imprecisi, chiedendo una definizione e descrizione più chiara delle competenze

della curatrice. Sulla scelta di CURA 1 ritiene di non essere stato sentito e

di avere il diritto di proporre un curatore. Si oppone all’importo fissato quale

onorario, ritenendo fr. 60.– orari una somma troppo elevata in relazione alla

semplicità del mandato e a eventuali spese straordinarie connesse con la

sostituzione del curatore (per esempio le trasferte della curatrice, alle quali

si è offerto di ovviare recandosi al suo domicilio), ritenendo che non

dipenderebbero da lui. RE 1 elenca infine le sue richieste, precisamente che

sia modificato parzialmente un considerando della decisione impugnata

relativamente ai prelevamenti svolti dal curatore destituito (a), che siano

annullati i rendiconti 2021 e 2022 e rivalutati (b), che non siano posti a suo

carico eventuali costi supplementari riguardanti la rivalutazione dei

rendiconti e la sostituzione del curatore (c e d), come pure l’onere relativo

all’allestimento della contabilità parziale per il periodo dal 1 gennaio al 6

settembre 2023 (e). Egli pretende il rimborso di un forfait di fr. 1'200.– per

i costi da lui sostenuti per “ricostruire la cronologia ed esaminare la

contabilità del periodo 2021-2023” (f), che sia annullata la nomina di CURA

2 e che sia nominato un curatore di sua scelta, proponendo __________ (g - i).

Postula l’annullamento della “misura ex art. 396” menzionata nella

decisione contestata, ipotizzando che potrebbe essere stata menzionata

erroneamente (h). Infine chiede che l’indennità oraria di fr. 60.– sia

modificata in fr. 40.–, ritenendola più adeguata alla difficoltà della sua

situazione (j).

G. L’Autorità di

protezione ha presentato le osservazioni al reclamo l’11 ottobre 2023,

chiedendone la reiezione e la conferma della decisione impugnata. Essa ritiene

che molte delle richieste di RE 1 siano irricevibili, esulando dal contesto

della decisione. Precisa di non aver ritenuto necessaria la presenza di un

interprete al momento della presentazione della nuova curatrice

all’interessato, in quanto egli non avrebbe evidenziato problemi di comprensione.

Quanto alle questioni sollevate in relazione all’operato del curatore

esonerato, l’Autorità di primo grado ha specificato che verranno semmai

trattate dal Ministero pubblico e di conseguenza l’importo indicato nella

decisione non sarà corrispondente al danno causato a RE 1, che sarà oggetto di

procedure separate, eventualmente anche tramite l’esercizio di un’azione in

responsabilità. In merito alle richieste ricevibili, l’Autorità di protezione

precisa che l’incontro avvenuto con la curatrice designata e l’interessato è

stato organizzato proprio per tutelare quest’ultimo e definire i dettagli del

mandato. Respinge quindi le critiche di RE 1, evidenziando come egli, per sua

stessa ammissione nel reclamo, non fosse “pronto a proporre un curatore”

al momento della nomina di CURA 1, come comprensibile vista l’esigenza di

destituire urgentemente CURA 2 (che a suo tempo era stato nominato su richiesta

del curatelato stesso). Secondo l’Autorità di prime cure la pretesa di

sostituire la nuova curatrice non sarebbe invece giustificata, ritenuto che

sarebbe dettata da incomprensioni. Infine, l’onorario fissato sarebbe adeguato

e proporzionato, mentre la tariffa minima di fr. 40.– sarebbe riservata a

curatori senza nessuna tipologia di competenza particolare, come è stato il

caso di CURA 2, scelto dall’interessato.

H. Tramite osservazioni

29 ottobre 2023 CURA 1 ha chiesto di respingere il reclamo, chiarendo che la

scelta di nominarla è stata condivisa da RE 1 nell’udienza del 30 agosto 2023

presso l’Autorità di protezione, come pure di essere stata da lui ben accolta

in un ulteriore incontro avvenuto l’11 settembre 2023 al domicilio del

curatelato, alla presenza pure del proprietario della sua abitazione __________.

Ha chiarito che quest’ultimo avrebbe criticato la sua persona e il suo operato,

presentando anche un verbale della riunione alla quale non è stato dato

seguito. Ha precisato che nei contatti avuti con RE 1 individualmente egli è

stato gentile e collaborativo, ritenendolo manipolato da __________.

I. Con osservazioni 30

ottobre 2023 CURA 2 chiede in via principale di giudicare il reclamo ricevibile

e in via subordinata che sia respinto nella misura della sua ricevibilità,

ritenendolo immotivato. Precisa che non essendo impugnato, il primo dispositivo

della decisione riguardante la sua destituzione sarebbe cresciuto in giudicato.

Contestando puntualmente tutte le allegazioni di RE 1 che lo riguardano,

sostiene di non entrare nel merito delle contestazioni riguardanti la nomina

della nuova curatrice, precisando in ogni caso di ritenerle immotivate e di

conseguenza irricevibili.

J. RE 1 ha presentato

la propria replica il 16/20 novembre 2023. Egli ribadisce la propria posizione,

precisando di non ricordare che CURA 1 gli sia stata presentata quale futura curatrice,

mentre nell’udienza tenutasi il 30 agosto 2023 si sarebbe discusso della

problematica relativa al precedente curatore. Quanto all’incontro a casa sua

alla presenza di CURA 1 e di __________ si sarebbe chiarito che quest’ultimo è

disposto ad aiutarlo nella gestione della sua economia. Precisa di avere un

rapporto di amicizia da oltre 25 anni e che lo aiuterebbe a esercitare i suoi

diritti. Sostiene di non poter collaborare con la curatrice, che nel frattempo

avrebbe perso completamente la sua fiducia e ribadisce di proporre __________.

Quanto al precedente curatore, conferma di voler adire le vie penali.

K. Il 21 novembre 2023

l’Autorità di protezione ha inoltrato la propria duplica. Ribadisce la

necessità di aiuto del reclamante per la gestione delle sue pratiche

amministrative e dei suoi averi, che sarebbe confermata dagli atti e dai suoi

scritti. Confermando le precedenti argomentazioni, ritiene di aver agito in

modo corretto e tempestivamente, segnalando la situazione anche al Ministero

pubblico.

L. Con scritto 23

novembre 2023 CURA 1 rinvia alle precedenti osservazioni e ribadisce di

contestare le critiche di RE 1.

M. CURA 2 ha presentato

una duplica il 12 dicembre 2023. Egli conferma la sua posizione e le richieste

formulate nelle sue osservazioni, contestando le affermazioni di RE 1 e

ritenendo infondate le sue accuse e insinuazioni.

Considerato

in diritto

Considerandi

1.

Le

decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni sono

impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di

appello, nella composizione di un giudice unico (art. 450 CC; art. 2 cpv. 2

della Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del

minore e dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7 LOG). Riguardo alla procedura

applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC, occorre

riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in

particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di

competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del

Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut,

pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto

processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).

2.

RE 1 contesta

parzialmente la decisione riguardante la revoca del mandato con effetto

immediato a CURA 2 e la sua sostituzione con CURA 1. Il reclamante appoggia

infatti la destituzione del precedente curatore, impugnando esclusivamente la

scelta della nuova curatrice, formulando inoltre numerose richieste che esulano

dalla decisione impugnata e sono pertanto irricevibili. In particolare non

possono essere oggetto della presente procedura tutte le questioni di

competenza penale o civile per eventuali responsabilità per atti o omissioni

illeciti, per le quali questo giudice non è competente. Si osserva peraltro che

dagli atti risulta essere già pendente un procedimento presso il Ministero

pubblico a seguito di una segnalazione formulata dall’Autorità di protezione il

25.

ottobre 2023 e che RE 1 ha la possibilità di adire il giudice civile. Sono

quindi dichiarate irricevibili le richieste formulate da RE 1 nel suo reclamo

che riguardano i rendiconti 2021 e 2022 (le cui decisioni di approvazione sono

cresciute in giudicato da tempo). Al proposito si ricorda che sia

l’approvazione del conto che l’approvazione del rapporto (o rapporto morale/rendiconto

morale) non hanno effetti diretti di diritto materiale e non hanno valore

di scarico (décharge) completo del curatore; in particolare,

l’approvazione di tali documenti non esclude l’esercizio di un’azione in

responsabilità nei confronti di quest’ultimo (STF 5A_274/2018 del 21 settembre

2018, consid. 4.3.1; STF 5A_714/2014 del 2 dicembre 2014, consid. 4.3; COPMA,

Droit de la protection de l’adulte, Guide Pratique, pag. 213 n. 7.29; Vogel, in: BSK

ZGB I, ad art. 415 CC n. 11). Ciò che sarà il caso se RE 1 lo riterrà

opportuno.

In definitiva, di tutte le

critiche contenute nel reclamo sono ricevibili soltanto quelle riguardanti la

nomina della nuova curatrice. Si precisa inoltre che il contenuto dei

considerandi della decisione non è impugnabile, in particolare a riguardo delle

spiegazioni relative ai motivi per destituire il curatore e al presunto danno

da lui causato, la cui valutazione, come detto, non compete alle Autorità di

protezione.

3.

L’art. 446 CC definisce i principi

procedurali applicabili nell’ambito della protezione degli adulti. Ai sensi

della norma, l’Autorità di protezione esamina d’ufficio i fatti (cpv. 1). Essa

raccoglie le informazioni occorrenti e assume le prove necessarie; può

incaricare degli accertamenti una persona o un servizio idonei e, se

necessario, ordina che uno specialista effettui una perizia (cpv. 2).

L’Autorità di protezione non è vincolata dalle conclusioni delle persone che

partecipano al procedimento (cpv. 3) e applica d’ufficio il diritto (cpv. 4).

La norma sancisce

il principio inquisitorio illimitato, secondo il quale l’Autorità è

perfettamente libera nell’accertamento dei fatti e nella valutazione delle

prove: secondo consolidata giurisprudenza, in base a tale principio l’Autorità può

assumere e ricercare delle prove – secondo il suo apprezzamento – anche secondo

delle modalità inabituali e procurarsi d’ufficio dei rapporti allestiti da

terzi (v. DTF 128 III 413 cosi. 3.2.1; v. anche STF del 13 gennaio 2014, in.

5A_843/2013, cosi. 4.1 e 4.2, e Messaggio, pag. 6465-6466).

4.

Ai

sensi dell’art. 400 cpv. 1 CC, l’autorità di protezione nomina quale curatore

una persona fisica che sia idonea, dal profilo personale e delle competenze, ad

adempiere i compiti previsti, che disponga del tempo necessario e svolga

personalmente i suoi compiti. Può segnatamente essere nominato un privato, uno

specialista impiegato da un servizio sociale privato o pubblico o un curatore

professionale. La disposizione rinuncia di proposito a stabilire una gerarchia

tra i diversi gruppi di persone che entrano in considerazione per tale funzione

e che non possono comunque essere chiaramente delimitati visto che la

condizione decisiva per la nomina di una persona è la sua idoneità (Messaggio

concernente la modifica del Codice civile svizzero [Protezione degli adulti,

diritto delle persone e diritto della filiazione] del 28 giugno 2006, FF 2006

6391.

pag. 6438). Ai sensi dell’art. 402 cpv. 1 CC, in circostanze particolari l’autorità di

protezione può conferire la curatela a più persone: in tal caso essa stabilisce

se la funzione va esercitata congiuntamente o ne ripartisce i compiti fra i

singoli curatori. L’esercizio congiunto di una curatela è disposto soltanto con

l’accordo delle persone alle quali essa è conferita. Questo s’impone in quanto

l’esercizio in comune di un mandato esige la disponibilità e la capacità di

collaborare strettamente (CommFam Protection de l’adulte, Häfeli., ad art. 402 CC n. 4).

La persona

nominata deve essere idonea sia dal profilo personale che delle competenze a

svolgere il mandato affidatole. Per idoneità dal profilo personale e delle

competenze si intende un’idoneità globale che comprende competenze relazionali,

metodologiche, personali e professionali (COPMA, Guide pratique

Protection de l’adulte, pag. 181, n. 6.7 ss). In ogni situazione

concreta dovranno, al momento della nomina, essere valutate le competenze

personali e professionali del curatore alfine di determinarne l’idoneità nella

fattispecie. Il curatore nominato deve inoltre disporre del tempo necessario

per svolgere il mandato. Infine, il curatore non deve trovarsi in una

situazione di conflitto di interessi. Secondo giurisprudenza, le

questioni di conflitto d’interesse per i curatori non possono trovare una risposta

globale ma devono essere analizzate in ogni situazione concreta, tenendo conto

dell’insieme di tutte le circostanze del caso in rassegna (STF 5A_221/2007 del

28.

agosto 2007 consid. 3).

4.1

L’art. 401 CC prevede

che quando l’interessato propone quale curatore una persona di sua fiducia,

l’autorità di protezione degli adulti vi acconsente se la persona proposta è

idonea e disposta a investirsi della curatela (cpv. 1). Se l’interessato non

gradisce quale curatore una data persona, per quanto possibile, l’autorità gli

dà soddisfazione (cpv. 2).

4.2

Diversamente dalle

proposte dell’interessato stesso (art. 401 cpv. 1 CC), ai sensi

dell’art. 401 cpv. 2 CC i desideri dei congiunti quanto alla persona del

curatore devono essere presi in considerazione unicamente “per quanto

possibile”: l’autorità di protezione dispone dunque di un potere di

apprezzamento più ampio e può, in particolare, nominare un curatore che giudica

più competente di quello suggerito dai famigliari o dalle persone vicine

all’interessato (Steinauer/ Fountoulakis,

Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, n. 1174 pag. 552).

L’autorità di protezione non è legata alle proposte di tali persone, né tanto

meno al rifiuto da loro opposto alla nomina di un determinato curatore,

disponendo essa di un ampio margine d’apprezzamento (CommFam Protection de

l’adulte, Häfeli, ad art. 401 CC

n. 4-5). Non esiste peraltro neppure il diritto di preferenza dei parenti ai

sensi dell’art. 380 vCC (BSK Erwachsenenschutz, Reusser, ad art. 401 CC n. 2; CommFam Protection de l’adulte,

Häfeli, ad art. 401 CC n. 2).

5.

In virtù dell’art.

423.

CC l’Autorità di protezione degli adulti dimette il curatore se non è più

idoneo ai compiti conferitigli o se sussiste un altro motivo grave. Se il

curatore cessa di adempiere le condizioni previste dall’art. 400 cpv. 1 CC per

la sua nomina, sussiste un motivo grave che ne causa la dimissione (Messaggio

concernente la modifica del CC, protezione degli adulti, diritto delle persone

e diritto di filiazione del 28 giugno 2006, FF 2006 pag. 6391).

L’art. 423 CC permette la

dimissione del curatore indipendentemente (e persino contro) la sua volontà.

Come per l’art. 445 al. 2 vCC, determinante è la messa in pericolo degli

interessi della persona da proteggere e non invece il fatto che ci sia stato o

meno un danno. La procedura è regolata dagli art. 443 ss CC, che comprendono

anche i provvedimenti cautelari (art. 445 CC) come la sospensione provvisoria

del mandatario. I mandatari devono partecipare alla procedura, in particolare

nel rispetto del diritto di essere informati e del diritto di essere sentiti

(art. 29 Cost., 447 ss CC) (CommFam Protection de l’adulte, Rosch, ad

art. 423 CC n. 5.).

Il mandatario può

essere dimesso se non è più idoneo ai compiti conferitigli o se sussiste un

altro motivo grave. Predominante è l’interesse della persona da proteggere.

In particolare

vanno prese in considerazioni le motivazioni legate alla fiducia verso

l’amministrazione e la funzione pubblica, come ad esempio il dovere di fedeltà

e lealtà nelle relazioni di servizio di diritto pubblico (insolvenza, abuso

delle sue attribuzioni o commissione di un’azione che dimostra che

l’interessato è indegno della fiducia in lui riposta, cfr. art. 445 vCC).

Questi motivi valgono indipendentemente dalla questione relativa

all’attitudine del mandatario di esercitare il mandato.

Anche qualora l’atto

commesso dal curatore non abbia forzatamente un impatto sulla gestione del

mandato, va in ogni caso esaminato se il comportamento dello stesso possa

danneggiare la funzione pubblica e la reputazione della persona da proteggere

in misura tale da rendere non più opportuno il mantenimento del mandato (CommFam Protection de l’adulte, Rosch, ad

art. 423 CC, N. 8).

6.

Nel caso in esame,

come già rammentato, non è contestata la destituzione di CURA 2 e la sua

segnalazione al Ministero pubblico e le critiche sollevate da RE 1 nei

confronti dell’Autorità di protezione meritano disamina esclusivamente in

relazione alla decisione impugnata e per quanto di competenza delle autorità di

protezione.

Di conseguenza, le

uniche contestazioni che possono essere oggetto della presente procedura riguardano

di fatto la designazione della nuova curatrice e i compiti attribuitile, il suo

onorario e la competenza di assumere informazioni necessarie per l’adempimento

dei suo compiti (punti 2, 4 e 5 del dispositivo della decisione impugnata).

6.1

Innanzitutto RE 1 dichiara

di non essere stato al corrente che durante l’udienza del 30 agosto 2023 gli

sarebbe stata presentata la candidata nuova curatrice e di conseguenza non era

“pronto a proporre un curatore” di sua scelta. Egli riferisce di non

aver capito quanto discusso nell’incontro e dopo aver letto il verbale di aver

quindi chiesto (con uno scritto 7 settembre 2023) di indire urgentemente un ulteriore

incontro, che tuttavia non è mai avvenuto in quanto era già stata emanata la

decisione di nomina, da lui ricevuta l’8 settembre 2024. In tali circostanze,

non si può quindi rimproverare all’Autorità di prima istanza di non aver tenuto

conto dell’espressione del reclamante che, come risulta dal verbale

dell’udienza, è stato adeguatamente sentito e informato di tutto il

procedimento e dei dettagli del mandato. Nessun elemento agli atti può dare

adito a dubbi sulla comprensione della procedura da parte di RE 1.

6.2

RE 1 sostiene di aver

avuto esperienze negative con i precedenti curatori, tali da giustificare ora

la sua esigenza di essere sostenuto da qualcuno di sua fiducia e che appoggi il

suo desiderio di rendersi progressivamente indipendente. A suo avviso ciò non

sarebbe possibile con CURA 1, che invece nelle proprie osservazioni afferma di

aver avuto con il curatelato individualmente dei contatti positivi, mentre lo ritiene

manipolato da __________, amico e proprietario della sua abitazione, che invece

sarebbe critico nei confronti della curatrice e della misura di protezione.

A mente di questo

giudice, la decisione impugnata resiste alle generiche critiche del reclamante

che non si esprime sull’idoneità della curatrice designata, chiedendo peraltro

per la prima volta in questa sede di valutare una persona di sua scelta (__________).

La curatrice è attiva ormai da diversi mesi (essendo nominata con decisione

immediatamente esecutiva e senza che il reclamante abbia chiesto la

restituzione dell’effetto sospensivo al reclamo) e questa Camera non ha nel

frattempo ricevuto indicazioni critiche in merito al buon svolgimento del mandato,

ciò che lascia supporre una conferma anche della collaborazione da parte del

reclamante. In ogni caso, sebbene dagli atti non risulta alcuna disattenzione

da parte dell’Autorità di prima sede alle richieste del reclamante (come

dimostrato anche dalla nomina del precedente curatore, scelto e proposto dallo

stesso), qualora si rivelasse necessario o opportuno sarà possibile in ogni

tempo svolgere una nuova valutazione dei desideri dell’interessato, in

considerazione dell’evoluzione della situazione.

6.3

Giusta l'art. 404 CC

il curatore ha diritto a un compenso adeguato e al rimborso delle spese

necessarie, pagati con i beni dell’interessato. In caso di curatore

professionale i relativi importi sono corrisposti al datore di lavoro (cpv. 1);

l’autorità di protezione degli adulti stabilisce l’importo del compenso. A tal

fine tiene conto in particolare dell’estensione e della complessità dei compiti

conferiti al curatore (cpv. 2); i Cantoni emanano le disposizioni d’esecuzione

e disciplinano il compenso e il rimborso delle spese per i casi in cui gli

stessi non possano essere pagati con i beni dell’interessato.

Ai sensi dell'art.

49.

LPMA i curatori hanno diritto a un compenso commisurato al lavoro svolto e

alla situazione patrimoniale del pupillo. In base all'art. 16 ROPMA i curatori

hanno diritto per le loro prestazioni a un compenso fissato dall’autorità di

nomina, nonché al rimborso delle spese (cpv. 1); all’assunzione del mandato

l’autorità di protezione definisce con il curatore la remunerazione oraria e il

tempo presumibilmente necessario per l’esecuzione del mandato (cpv. 2); la

domanda di indennità ed il conteggio delle spese vanno presentati per

approvazione all’autorità competente con il rendiconto annuale (cpv. 3); il

curatore può chiedere il rimborso delle spese o un anticipo sull’indennità già

nel corso dell’anno (cpv. 4).

In virtù dell'art. 17

ROPMA l’indennità è stabilita tenendo conto dell’estensione e della complessità

dei compiti conferiti (cpv. 1); è riconosciuta un’indennità compresa fra i fr.

40.– e i fr. 80.– l’ora (cpv. 3); il curatore è tenuto ad informare

tempestivamente l’autorità di protezione qualora l’impegno superi il tempo

lavoro concordato all’assunzione del mandato (cpv. 3); per le trasferte con

autoveicoli viene riconosciuta un’indennità di fr. 0.60/km; per le altre il

costo del biglietto di seconda classe dei mezzi di trasporto pubblici e, ove

indicato dal criterio di economicità, eventuali abbonamenti (cpv. 4).

Nel caso concreto, anche

le critiche relative all’indennizzo della curatrice non meritano tutela, avendo

l’Autorità di protezione ampio potere di apprezzamento nella valutazione della

complessità del mandato e dell’equità della remunerazione e situandosi nella

media l’indennità fissata di fr. 60.– l’ora per un massimo di 50 ore annuali (e

di conseguenza per un totale massimo di fr. 3'000.–). Nemmeno può essere

condivisa l’opinione di RE 1 che ritiene tale remunerazione del 50% più elevata

rispetto a quella del precedente curatore. Va infatti precisato che dagli atti (v.

verbale 30 agosto 2023 dell’udienza davanti all’Autorità di protezione) risulta

che CURA 2 avesse “rinunciato” a chiedere un onorario, prelevando di sua

iniziativa fr. 200.–/300.– al mese, ciò che corrisponde concretamente a fr.

2'400.–/3'600.– annui. Nel reclamo l’interessato chiarisce anche di aver

pensato che il precedente curatore non percepisse alcuna remunerazione, ma di

aver ricevuto una fattura di fr. 3'667.85 che lo aveva “stupito molto”,

facendo pure riferimento a un ulteriore fattura di fr. 7'200.–.

7.

RE 1 lamenta una

modifica della misura di protezione, in quanto la curatela a suo favore è “sempre

stata ex artt. 394 e 395”, mentre nella decisione impugnata risulta essere

ex artt. 394 e 396. Nei propri allegati l’Autorità di protezione non precisa se

si tratti di un errore di scrittura, come ipotizzato anche dal reclamante.

Nemmeno nella decisione impugnata vi è traccia di un eventuale cambiamento

della misura e il tenore del dispositivo appare preciso (“nell’ambito della

curatela istituita a favore del signor RE 1 (curatela di rappresentanza con

amministrazione dei beni ex artt. 394 e 396 CC) il signor CURA 2 è esonerato

dall’incarico di curatore con effetto dalla data odierna”). A questo

giudice appare pertanto plausibile che si tratti di una svista, essendo

definita chiaramente la misura e non essendo mai menzionata la curatela di

cooperazione di cui all’art. 396 CC. Il riferimento alla “curatela istituita”

può inoltre chiarire ogni dubbio del curatelato sul fatto che non si tratta di

una misura nuova.

8.

Tra le critiche

esposte dal reclamante, che tuttavia non riprende nell’enumerazione delle

richieste a questa Camera (pag. 9 e 10 del reclamo), vi è la “vaghezza dei

punti 2.1., 2.2. e 2.3 della decisione”, che a suo dire non garantirebbero

sicurezza nella relazione tra la curatrice e l’interessato, non essendo

sufficientemente dettagliati. Nemmeno a tali lamentele di RE 1 si può aderire, apparendo

del tutto ingiustificate. L’Autorità di protezione è tenuta ad adottare le

misure idonee a garantire l’assistenza e la protezione della persona bisognosa

di aiuto (art. 388 cpv. 1 CC), nel rispetto dei principi di sussidiarietà e di

proporzionalità (art. 389 cpv. 2 CC) e definendo ai sensi dell’art. 391 CC le

sfere di compiti della curatela secondo i bisogni dell’interessato, che possono

riguardare “la cura della persona, quella degli interessi patrimoniali o le

relazioni giuridiche” (cpv. 2). Tale norma esprime uno dei principi

fondamentali della protezione dell’adulto, ovvero che l’obiettivo della misura

deve essere stabilito concretamente per ogni provvedimento e che i compiti

assegnati al curatore vengono pertanto definiti per ogni interessato in maniera

puntuale in base ai suoi bisogni. Nel caso specifico nulla può essere

rimproverato all’Autorità di primo grado, che secondo questo giudice ha

definito correttamente e con chiarezza i compiti della curatrice.

9.

Visto quanto

precede, nella misura della sua ricevibilità il reclamo è respinto e la

decisione impugnata confermata. Gli

oneri processuali seguono la soccombenza e devono dunque essere posti a carico

del reclamante.

CURA 2 ha chiesto

l’assegnazione di ripetibili, che si giustifica di concedere ridotte, avendo

egli presentato osservazioni a contestazioni che di fatto, come da lui stesso ammesso,

non sono ricevibili e neppure concernono la sua destituzione. Su tale oggetto,

che sarebbe l’unico che avrebbe potuto interessarlo, la decisione non è infatti

impugnata e di conseguenza, non è questa la sede dove presentare gli argomenti

che ha proposto.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

1. Il reclamo, per

quanto ricevibile, è respinto.

2. Gli oneri del

reclamo consistenti in:

a) tassa di

giustizia fr. 150.–

b) spese fr.

50.–

fr.

200.–

sono posti a carico di RE

1, che verserà fr. 300.– a CURA 2 a titolo di ripetibili.

3. Notificazione:

-

Comunicazione:

-

-

-

Il

presidente

La

cancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le

decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95

a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72

segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è

ammissibile solo se il valore litigioso

ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge

tale importo, il ricorso in materia

civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di

importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in

materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in

materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.

116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal

caso dall'art. 115 LTF.