9.2023.130
Sostituzione del curatore
24 aprile 2024Italiano24 min
luglio 2017 l’incarto è stato assunto dall’Autorità regionale di protezione __________
Source ti.ch
Incarto n.
9.2023.130
Lugano
24 aprile 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di protezione del
Tribunale d'appello
Damiano
Bozzini
giudice
unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG
assistito
dalla
cancelliera
Perucconi-Bernasconi
sedente
per statuire nella causa che oppone
RE
1
all’
Autorità
regionale di protezione __________,
per
quanto riguarda la destituzione del curatore e la nomina di una nuova
curatrice
giudicando
sul reclamo del 6 ottobre 2023 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il
6 settembre 2023 dall'Autorità regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto
Fatti
A. A favore di RE 1
(1957) è in essere una curatela dal 1994, istituita dal __________ e in seguito
assunta dall’Autorità regionale di protezione __________, con decisione 4
febbraio 2014, che ha istituito una curatela di rappresentanza con
amministrazione dei beni ai sensi degli artt. 394 e 395 CC, designando quale
curatrice __________.
B. Tramite decisione 7
luglio 2017 l’incarto è stato assunto dall’Autorità regionale di protezione __________
(di seguito: Autorità di protezione), che ha confermato il mandato alla
curatrice nominata. Su richiesta di RE 1, con successiva decisione 20 agosto
2021, l’Autorità di protezione ha sostituito la curatrice, nominando CURA 2.
C. Il 15 agosto 2023 CURA
2 ha inoltrato all’Autorità di protezione una richiesta di sostituzione. Il 18
agosto 2023 RE 1 ha chiesto all’Autorità di protezione la verifica di alcune
operazioni bancarie, in particolare prelevamenti eseguiti dal curatore senza
autorizzazione.
D. L’Autorità di
protezione ha sentito RE 1 il 30 agosto 2023, che ha riferito di alcune
anomalie nella gestione dei suoi beni. Egli ha dato il suo accordo alla
sostituzione immediata del curatore con CURA 1.
Il medesimo giorno
l’Autorità di protezione ha sentito anche CURA 2, che ha confermato di aver
prelevato mensilmente fr. 200.–/300.– per il pagamento delle sue prestazioni.
E. Con decisione 6
settembre 2023 l’Autorità di protezione ha esonerato CURA 2 dal suo mandato di
curatore con effetto immediato. Contestualmente ha nominato CURA 1 in sua
sostituzione (disp. 2), con i compiti di “rappresentare il signor RE 1 nel
disbrigo degli affari amministrativi, in particolare anche nelle relazioni con
autorità, uffici, banche, Posta, assicurazioni (sociali), altri istituti e
privati (disp. 2.1); rappresentare il signor RE 1 nel disbrigo degli
affari finanziari, in particolare amministrare con diligenza il suo reddito e
il suo patrimonio (disp. 2.2); amministrare i beni dell’interessato ai
sensi del dispositivo no. 2.2 della presente risoluzione (disp. 2.3);
proporre l’adeguamento della misura ufficiale alle mutate circostanze, se
necessario (disp. 2.4); presentare all’Autorità regionale di protezione
i rendiconti finanziari e morali annui entro la fine del mese di febbraio ogni
anno (disp. 2.5); a chiedere, se necessario, i consensi previsti
all’art. 416 CC (disp. 2.6)”. Alla curatrice è stata riconosciuta un’indennità
oraria di fr. 60.– per un massimo di 50 ore annuali e la decisione è stata
dichiarata immediatamente esecutiva, essendo un eventuale reclamo privato
dell’effetto sospensivo.
F. Contro la suddetta
decisione è insorto RE 1 con reclamo 6/9 ottobre 2023. Egli descrive l’operato
del curatore CURA 2, in particolare illustrando quelle che ritiene essere
irregolarità e malversazioni, accertate insieme al proprietario della sua
abitazione __________, il quale lo avrebbe aiutato a verificare la contabilità.
Contesta alcune affermazioni contenute nella decisione impugnata e sostiene di
non essere stato posto in condizione di inoltrare reclamo contro l’approvazione
del rendiconto 2022, non avendolo ricevuto. Si oppone alla nomina di CURA 1 e
ritiene che i punti 2.1., 2.2. e 2.3 del dispositivo della decisione siano
imprecisi, chiedendo una definizione e descrizione più chiara delle competenze
della curatrice. Sulla scelta di CURA 1 ritiene di non essere stato sentito e
di avere il diritto di proporre un curatore. Si oppone all’importo fissato quale
onorario, ritenendo fr. 60.– orari una somma troppo elevata in relazione alla
semplicità del mandato e a eventuali spese straordinarie connesse con la
sostituzione del curatore (per esempio le trasferte della curatrice, alle quali
si è offerto di ovviare recandosi al suo domicilio), ritenendo che non
dipenderebbero da lui. RE 1 elenca infine le sue richieste, precisamente che
sia modificato parzialmente un considerando della decisione impugnata
relativamente ai prelevamenti svolti dal curatore destituito (a), che siano
annullati i rendiconti 2021 e 2022 e rivalutati (b), che non siano posti a suo
carico eventuali costi supplementari riguardanti la rivalutazione dei
rendiconti e la sostituzione del curatore (c e d), come pure l’onere relativo
all’allestimento della contabilità parziale per il periodo dal 1 gennaio al 6
settembre 2023 (e). Egli pretende il rimborso di un forfait di fr. 1'200.– per
i costi da lui sostenuti per “ricostruire la cronologia ed esaminare la
contabilità del periodo 2021-2023” (f), che sia annullata la nomina di CURA
2 e che sia nominato un curatore di sua scelta, proponendo __________ (g - i).
Postula l’annullamento della “misura ex art. 396” menzionata nella
decisione contestata, ipotizzando che potrebbe essere stata menzionata
erroneamente (h). Infine chiede che l’indennità oraria di fr. 60.– sia
modificata in fr. 40.–, ritenendola più adeguata alla difficoltà della sua
situazione (j).
G. L’Autorità di
protezione ha presentato le osservazioni al reclamo l’11 ottobre 2023,
chiedendone la reiezione e la conferma della decisione impugnata. Essa ritiene
che molte delle richieste di RE 1 siano irricevibili, esulando dal contesto
della decisione. Precisa di non aver ritenuto necessaria la presenza di un
interprete al momento della presentazione della nuova curatrice
all’interessato, in quanto egli non avrebbe evidenziato problemi di comprensione.
Quanto alle questioni sollevate in relazione all’operato del curatore
esonerato, l’Autorità di primo grado ha specificato che verranno semmai
trattate dal Ministero pubblico e di conseguenza l’importo indicato nella
decisione non sarà corrispondente al danno causato a RE 1, che sarà oggetto di
procedure separate, eventualmente anche tramite l’esercizio di un’azione in
responsabilità. In merito alle richieste ricevibili, l’Autorità di protezione
precisa che l’incontro avvenuto con la curatrice designata e l’interessato è
stato organizzato proprio per tutelare quest’ultimo e definire i dettagli del
mandato. Respinge quindi le critiche di RE 1, evidenziando come egli, per sua
stessa ammissione nel reclamo, non fosse “pronto a proporre un curatore”
al momento della nomina di CURA 1, come comprensibile vista l’esigenza di
destituire urgentemente CURA 2 (che a suo tempo era stato nominato su richiesta
del curatelato stesso). Secondo l’Autorità di prime cure la pretesa di
sostituire la nuova curatrice non sarebbe invece giustificata, ritenuto che
sarebbe dettata da incomprensioni. Infine, l’onorario fissato sarebbe adeguato
e proporzionato, mentre la tariffa minima di fr. 40.– sarebbe riservata a
curatori senza nessuna tipologia di competenza particolare, come è stato il
caso di CURA 2, scelto dall’interessato.
H. Tramite osservazioni
29 ottobre 2023 CURA 1 ha chiesto di respingere il reclamo, chiarendo che la
scelta di nominarla è stata condivisa da RE 1 nell’udienza del 30 agosto 2023
presso l’Autorità di protezione, come pure di essere stata da lui ben accolta
in un ulteriore incontro avvenuto l’11 settembre 2023 al domicilio del
curatelato, alla presenza pure del proprietario della sua abitazione __________.
Ha chiarito che quest’ultimo avrebbe criticato la sua persona e il suo operato,
presentando anche un verbale della riunione alla quale non è stato dato
seguito. Ha precisato che nei contatti avuti con RE 1 individualmente egli è
stato gentile e collaborativo, ritenendolo manipolato da __________.
I. Con osservazioni 30
ottobre 2023 CURA 2 chiede in via principale di giudicare il reclamo ricevibile
e in via subordinata che sia respinto nella misura della sua ricevibilità,
ritenendolo immotivato. Precisa che non essendo impugnato, il primo dispositivo
della decisione riguardante la sua destituzione sarebbe cresciuto in giudicato.
Contestando puntualmente tutte le allegazioni di RE 1 che lo riguardano,
sostiene di non entrare nel merito delle contestazioni riguardanti la nomina
della nuova curatrice, precisando in ogni caso di ritenerle immotivate e di
conseguenza irricevibili.
J. RE 1 ha presentato
la propria replica il 16/20 novembre 2023. Egli ribadisce la propria posizione,
precisando di non ricordare che CURA 1 gli sia stata presentata quale futura curatrice,
mentre nell’udienza tenutasi il 30 agosto 2023 si sarebbe discusso della
problematica relativa al precedente curatore. Quanto all’incontro a casa sua
alla presenza di CURA 1 e di __________ si sarebbe chiarito che quest’ultimo è
disposto ad aiutarlo nella gestione della sua economia. Precisa di avere un
rapporto di amicizia da oltre 25 anni e che lo aiuterebbe a esercitare i suoi
diritti. Sostiene di non poter collaborare con la curatrice, che nel frattempo
avrebbe perso completamente la sua fiducia e ribadisce di proporre __________.
Quanto al precedente curatore, conferma di voler adire le vie penali.
K. Il 21 novembre 2023
l’Autorità di protezione ha inoltrato la propria duplica. Ribadisce la
necessità di aiuto del reclamante per la gestione delle sue pratiche
amministrative e dei suoi averi, che sarebbe confermata dagli atti e dai suoi
scritti. Confermando le precedenti argomentazioni, ritiene di aver agito in
modo corretto e tempestivamente, segnalando la situazione anche al Ministero
pubblico.
L. Con scritto 23
novembre 2023 CURA 1 rinvia alle precedenti osservazioni e ribadisce di
contestare le critiche di RE 1.
M. CURA 2 ha presentato
una duplica il 12 dicembre 2023. Egli conferma la sua posizione e le richieste
formulate nelle sue osservazioni, contestando le affermazioni di RE 1 e
ritenendo infondate le sue accuse e insinuazioni.
Considerato
in diritto
Considerandi
1.
Le
decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni sono
impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di
appello, nella composizione di un giudice unico (art. 450 CC; art. 2 cpv. 2
della Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del
minore e dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7 LOG). Riguardo alla procedura
applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC, occorre
riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in
particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di
competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del
Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut,
pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto
processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).
2.
RE 1 contesta
parzialmente la decisione riguardante la revoca del mandato con effetto
immediato a CURA 2 e la sua sostituzione con CURA 1. Il reclamante appoggia
infatti la destituzione del precedente curatore, impugnando esclusivamente la
scelta della nuova curatrice, formulando inoltre numerose richieste che esulano
dalla decisione impugnata e sono pertanto irricevibili. In particolare non
possono essere oggetto della presente procedura tutte le questioni di
competenza penale o civile per eventuali responsabilità per atti o omissioni
illeciti, per le quali questo giudice non è competente. Si osserva peraltro che
dagli atti risulta essere già pendente un procedimento presso il Ministero
pubblico a seguito di una segnalazione formulata dall’Autorità di protezione il
25.
ottobre 2023 e che RE 1 ha la possibilità di adire il giudice civile. Sono
quindi dichiarate irricevibili le richieste formulate da RE 1 nel suo reclamo
che riguardano i rendiconti 2021 e 2022 (le cui decisioni di approvazione sono
cresciute in giudicato da tempo). Al proposito si ricorda che sia
l’approvazione del conto che l’approvazione del rapporto (o rapporto morale/rendiconto
morale) non hanno effetti diretti di diritto materiale e non hanno valore
di scarico (décharge) completo del curatore; in particolare,
l’approvazione di tali documenti non esclude l’esercizio di un’azione in
responsabilità nei confronti di quest’ultimo (STF 5A_274/2018 del 21 settembre
2018, consid. 4.3.1; STF 5A_714/2014 del 2 dicembre 2014, consid. 4.3; COPMA,
Droit de la protection de l’adulte, Guide Pratique, pag. 213 n. 7.29; Vogel, in: BSK
ZGB I, ad art. 415 CC n. 11). Ciò che sarà il caso se RE 1 lo riterrà
opportuno.
In definitiva, di tutte le
critiche contenute nel reclamo sono ricevibili soltanto quelle riguardanti la
nomina della nuova curatrice. Si precisa inoltre che il contenuto dei
considerandi della decisione non è impugnabile, in particolare a riguardo delle
spiegazioni relative ai motivi per destituire il curatore e al presunto danno
da lui causato, la cui valutazione, come detto, non compete alle Autorità di
protezione.
3.
L’art. 446 CC definisce i principi
procedurali applicabili nell’ambito della protezione degli adulti. Ai sensi
della norma, l’Autorità di protezione esamina d’ufficio i fatti (cpv. 1). Essa
raccoglie le informazioni occorrenti e assume le prove necessarie; può
incaricare degli accertamenti una persona o un servizio idonei e, se
necessario, ordina che uno specialista effettui una perizia (cpv. 2).
L’Autorità di protezione non è vincolata dalle conclusioni delle persone che
partecipano al procedimento (cpv. 3) e applica d’ufficio il diritto (cpv. 4).
La norma sancisce
il principio inquisitorio illimitato, secondo il quale l’Autorità è
perfettamente libera nell’accertamento dei fatti e nella valutazione delle
prove: secondo consolidata giurisprudenza, in base a tale principio l’Autorità può
assumere e ricercare delle prove – secondo il suo apprezzamento – anche secondo
delle modalità inabituali e procurarsi d’ufficio dei rapporti allestiti da
terzi (v. DTF 128 III 413 cosi. 3.2.1; v. anche STF del 13 gennaio 2014, in.
5A_843/2013, cosi. 4.1 e 4.2, e Messaggio, pag. 6465-6466).
4.
Ai
sensi dell’art. 400 cpv. 1 CC, l’autorità di protezione nomina quale curatore
una persona fisica che sia idonea, dal profilo personale e delle competenze, ad
adempiere i compiti previsti, che disponga del tempo necessario e svolga
personalmente i suoi compiti. Può segnatamente essere nominato un privato, uno
specialista impiegato da un servizio sociale privato o pubblico o un curatore
professionale. La disposizione rinuncia di proposito a stabilire una gerarchia
tra i diversi gruppi di persone che entrano in considerazione per tale funzione
e che non possono comunque essere chiaramente delimitati visto che la
condizione decisiva per la nomina di una persona è la sua idoneità (Messaggio
concernente la modifica del Codice civile svizzero [Protezione degli adulti,
diritto delle persone e diritto della filiazione] del 28 giugno 2006, FF 2006
6391.
pag. 6438). Ai sensi dell’art. 402 cpv. 1 CC, in circostanze particolari l’autorità di
protezione può conferire la curatela a più persone: in tal caso essa stabilisce
se la funzione va esercitata congiuntamente o ne ripartisce i compiti fra i
singoli curatori. L’esercizio congiunto di una curatela è disposto soltanto con
l’accordo delle persone alle quali essa è conferita. Questo s’impone in quanto
l’esercizio in comune di un mandato esige la disponibilità e la capacità di
collaborare strettamente (CommFam Protection de l’adulte, Häfeli., ad art. 402 CC n. 4).
La persona
nominata deve essere idonea sia dal profilo personale che delle competenze a
svolgere il mandato affidatole. Per idoneità dal profilo personale e delle
competenze si intende un’idoneità globale che comprende competenze relazionali,
metodologiche, personali e professionali (COPMA, Guide pratique
Protection de l’adulte, pag. 181, n. 6.7 ss). In ogni situazione
concreta dovranno, al momento della nomina, essere valutate le competenze
personali e professionali del curatore alfine di determinarne l’idoneità nella
fattispecie. Il curatore nominato deve inoltre disporre del tempo necessario
per svolgere il mandato. Infine, il curatore non deve trovarsi in una
situazione di conflitto di interessi. Secondo giurisprudenza, le
questioni di conflitto d’interesse per i curatori non possono trovare una risposta
globale ma devono essere analizzate in ogni situazione concreta, tenendo conto
dell’insieme di tutte le circostanze del caso in rassegna (STF 5A_221/2007 del
28.
agosto 2007 consid. 3).
4.1
L’art. 401 CC prevede
che quando l’interessato propone quale curatore una persona di sua fiducia,
l’autorità di protezione degli adulti vi acconsente se la persona proposta è
idonea e disposta a investirsi della curatela (cpv. 1). Se l’interessato non
gradisce quale curatore una data persona, per quanto possibile, l’autorità gli
dà soddisfazione (cpv. 2).
4.2
Diversamente dalle
proposte dell’interessato stesso (art. 401 cpv. 1 CC), ai sensi
dell’art. 401 cpv. 2 CC i desideri dei congiunti quanto alla persona del
curatore devono essere presi in considerazione unicamente “per quanto
possibile”: l’autorità di protezione dispone dunque di un potere di
apprezzamento più ampio e può, in particolare, nominare un curatore che giudica
più competente di quello suggerito dai famigliari o dalle persone vicine
all’interessato (Steinauer/ Fountoulakis,
Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, n. 1174 pag. 552).
L’autorità di protezione non è legata alle proposte di tali persone, né tanto
meno al rifiuto da loro opposto alla nomina di un determinato curatore,
disponendo essa di un ampio margine d’apprezzamento (CommFam Protection de
l’adulte, Häfeli, ad art. 401 CC
n. 4-5). Non esiste peraltro neppure il diritto di preferenza dei parenti ai
sensi dell’art. 380 vCC (BSK Erwachsenenschutz, Reusser, ad art. 401 CC n. 2; CommFam Protection de l’adulte,
Häfeli, ad art. 401 CC n. 2).
5.
In virtù dell’art.
423.
CC l’Autorità di protezione degli adulti dimette il curatore se non è più
idoneo ai compiti conferitigli o se sussiste un altro motivo grave. Se il
curatore cessa di adempiere le condizioni previste dall’art. 400 cpv. 1 CC per
la sua nomina, sussiste un motivo grave che ne causa la dimissione (Messaggio
concernente la modifica del CC, protezione degli adulti, diritto delle persone
e diritto di filiazione del 28 giugno 2006, FF 2006 pag. 6391).
L’art. 423 CC permette la
dimissione del curatore indipendentemente (e persino contro) la sua volontà.
Come per l’art. 445 al. 2 vCC, determinante è la messa in pericolo degli
interessi della persona da proteggere e non invece il fatto che ci sia stato o
meno un danno. La procedura è regolata dagli art. 443 ss CC, che comprendono
anche i provvedimenti cautelari (art. 445 CC) come la sospensione provvisoria
del mandatario. I mandatari devono partecipare alla procedura, in particolare
nel rispetto del diritto di essere informati e del diritto di essere sentiti
(art. 29 Cost., 447 ss CC) (CommFam Protection de l’adulte, Rosch, ad
art. 423 CC n. 5.).
Il mandatario può
essere dimesso se non è più idoneo ai compiti conferitigli o se sussiste un
altro motivo grave. Predominante è l’interesse della persona da proteggere.
In particolare
vanno prese in considerazioni le motivazioni legate alla fiducia verso
l’amministrazione e la funzione pubblica, come ad esempio il dovere di fedeltà
e lealtà nelle relazioni di servizio di diritto pubblico (insolvenza, abuso
delle sue attribuzioni o commissione di un’azione che dimostra che
l’interessato è indegno della fiducia in lui riposta, cfr. art. 445 vCC).
Questi motivi valgono indipendentemente dalla questione relativa
all’attitudine del mandatario di esercitare il mandato.
Anche qualora l’atto
commesso dal curatore non abbia forzatamente un impatto sulla gestione del
mandato, va in ogni caso esaminato se il comportamento dello stesso possa
danneggiare la funzione pubblica e la reputazione della persona da proteggere
in misura tale da rendere non più opportuno il mantenimento del mandato (CommFam Protection de l’adulte, Rosch, ad
art. 423 CC, N. 8).
6.
Nel caso in esame,
come già rammentato, non è contestata la destituzione di CURA 2 e la sua
segnalazione al Ministero pubblico e le critiche sollevate da RE 1 nei
confronti dell’Autorità di protezione meritano disamina esclusivamente in
relazione alla decisione impugnata e per quanto di competenza delle autorità di
protezione.
Di conseguenza, le
uniche contestazioni che possono essere oggetto della presente procedura riguardano
di fatto la designazione della nuova curatrice e i compiti attribuitile, il suo
onorario e la competenza di assumere informazioni necessarie per l’adempimento
dei suo compiti (punti 2, 4 e 5 del dispositivo della decisione impugnata).
6.1
Innanzitutto RE 1 dichiara
di non essere stato al corrente che durante l’udienza del 30 agosto 2023 gli
sarebbe stata presentata la candidata nuova curatrice e di conseguenza non era
“pronto a proporre un curatore” di sua scelta. Egli riferisce di non
aver capito quanto discusso nell’incontro e dopo aver letto il verbale di aver
quindi chiesto (con uno scritto 7 settembre 2023) di indire urgentemente un ulteriore
incontro, che tuttavia non è mai avvenuto in quanto era già stata emanata la
decisione di nomina, da lui ricevuta l’8 settembre 2024. In tali circostanze,
non si può quindi rimproverare all’Autorità di prima istanza di non aver tenuto
conto dell’espressione del reclamante che, come risulta dal verbale
dell’udienza, è stato adeguatamente sentito e informato di tutto il
procedimento e dei dettagli del mandato. Nessun elemento agli atti può dare
adito a dubbi sulla comprensione della procedura da parte di RE 1.
6.2
RE 1 sostiene di aver
avuto esperienze negative con i precedenti curatori, tali da giustificare ora
la sua esigenza di essere sostenuto da qualcuno di sua fiducia e che appoggi il
suo desiderio di rendersi progressivamente indipendente. A suo avviso ciò non
sarebbe possibile con CURA 1, che invece nelle proprie osservazioni afferma di
aver avuto con il curatelato individualmente dei contatti positivi, mentre lo ritiene
manipolato da __________, amico e proprietario della sua abitazione, che invece
sarebbe critico nei confronti della curatrice e della misura di protezione.
A mente di questo
giudice, la decisione impugnata resiste alle generiche critiche del reclamante
che non si esprime sull’idoneità della curatrice designata, chiedendo peraltro
per la prima volta in questa sede di valutare una persona di sua scelta (__________).
La curatrice è attiva ormai da diversi mesi (essendo nominata con decisione
immediatamente esecutiva e senza che il reclamante abbia chiesto la
restituzione dell’effetto sospensivo al reclamo) e questa Camera non ha nel
frattempo ricevuto indicazioni critiche in merito al buon svolgimento del mandato,
ciò che lascia supporre una conferma anche della collaborazione da parte del
reclamante. In ogni caso, sebbene dagli atti non risulta alcuna disattenzione
da parte dell’Autorità di prima sede alle richieste del reclamante (come
dimostrato anche dalla nomina del precedente curatore, scelto e proposto dallo
stesso), qualora si rivelasse necessario o opportuno sarà possibile in ogni
tempo svolgere una nuova valutazione dei desideri dell’interessato, in
considerazione dell’evoluzione della situazione.
6.3
Giusta l'art. 404 CC
il curatore ha diritto a un compenso adeguato e al rimborso delle spese
necessarie, pagati con i beni dell’interessato. In caso di curatore
professionale i relativi importi sono corrisposti al datore di lavoro (cpv. 1);
l’autorità di protezione degli adulti stabilisce l’importo del compenso. A tal
fine tiene conto in particolare dell’estensione e della complessità dei compiti
conferiti al curatore (cpv. 2); i Cantoni emanano le disposizioni d’esecuzione
e disciplinano il compenso e il rimborso delle spese per i casi in cui gli
stessi non possano essere pagati con i beni dell’interessato.
Ai sensi dell'art.
49.
LPMA i curatori hanno diritto a un compenso commisurato al lavoro svolto e
alla situazione patrimoniale del pupillo. In base all'art. 16 ROPMA i curatori
hanno diritto per le loro prestazioni a un compenso fissato dall’autorità di
nomina, nonché al rimborso delle spese (cpv. 1); all’assunzione del mandato
l’autorità di protezione definisce con il curatore la remunerazione oraria e il
tempo presumibilmente necessario per l’esecuzione del mandato (cpv. 2); la
domanda di indennità ed il conteggio delle spese vanno presentati per
approvazione all’autorità competente con il rendiconto annuale (cpv. 3); il
curatore può chiedere il rimborso delle spese o un anticipo sull’indennità già
nel corso dell’anno (cpv. 4).
In virtù dell'art. 17
ROPMA l’indennità è stabilita tenendo conto dell’estensione e della complessità
dei compiti conferiti (cpv. 1); è riconosciuta un’indennità compresa fra i fr.
40.– e i fr. 80.– l’ora (cpv. 3); il curatore è tenuto ad informare
tempestivamente l’autorità di protezione qualora l’impegno superi il tempo
lavoro concordato all’assunzione del mandato (cpv. 3); per le trasferte con
autoveicoli viene riconosciuta un’indennità di fr. 0.60/km; per le altre il
costo del biglietto di seconda classe dei mezzi di trasporto pubblici e, ove
indicato dal criterio di economicità, eventuali abbonamenti (cpv. 4).
Nel caso concreto, anche
le critiche relative all’indennizzo della curatrice non meritano tutela, avendo
l’Autorità di protezione ampio potere di apprezzamento nella valutazione della
complessità del mandato e dell’equità della remunerazione e situandosi nella
media l’indennità fissata di fr. 60.– l’ora per un massimo di 50 ore annuali (e
di conseguenza per un totale massimo di fr. 3'000.–). Nemmeno può essere
condivisa l’opinione di RE 1 che ritiene tale remunerazione del 50% più elevata
rispetto a quella del precedente curatore. Va infatti precisato che dagli atti (v.
verbale 30 agosto 2023 dell’udienza davanti all’Autorità di protezione) risulta
che CURA 2 avesse “rinunciato” a chiedere un onorario, prelevando di sua
iniziativa fr. 200.–/300.– al mese, ciò che corrisponde concretamente a fr.
2'400.–/3'600.– annui. Nel reclamo l’interessato chiarisce anche di aver
pensato che il precedente curatore non percepisse alcuna remunerazione, ma di
aver ricevuto una fattura di fr. 3'667.85 che lo aveva “stupito molto”,
facendo pure riferimento a un ulteriore fattura di fr. 7'200.–.
7.
RE 1 lamenta una
modifica della misura di protezione, in quanto la curatela a suo favore è “sempre
stata ex artt. 394 e 395”, mentre nella decisione impugnata risulta essere
ex artt. 394 e 396. Nei propri allegati l’Autorità di protezione non precisa se
si tratti di un errore di scrittura, come ipotizzato anche dal reclamante.
Nemmeno nella decisione impugnata vi è traccia di un eventuale cambiamento
della misura e il tenore del dispositivo appare preciso (“nell’ambito della
curatela istituita a favore del signor RE 1 (curatela di rappresentanza con
amministrazione dei beni ex artt. 394 e 396 CC) il signor CURA 2 è esonerato
dall’incarico di curatore con effetto dalla data odierna”). A questo
giudice appare pertanto plausibile che si tratti di una svista, essendo
definita chiaramente la misura e non essendo mai menzionata la curatela di
cooperazione di cui all’art. 396 CC. Il riferimento alla “curatela istituita”
può inoltre chiarire ogni dubbio del curatelato sul fatto che non si tratta di
una misura nuova.
8.
Tra le critiche
esposte dal reclamante, che tuttavia non riprende nell’enumerazione delle
richieste a questa Camera (pag. 9 e 10 del reclamo), vi è la “vaghezza dei
punti 2.1., 2.2. e 2.3 della decisione”, che a suo dire non garantirebbero
sicurezza nella relazione tra la curatrice e l’interessato, non essendo
sufficientemente dettagliati. Nemmeno a tali lamentele di RE 1 si può aderire, apparendo
del tutto ingiustificate. L’Autorità di protezione è tenuta ad adottare le
misure idonee a garantire l’assistenza e la protezione della persona bisognosa
di aiuto (art. 388 cpv. 1 CC), nel rispetto dei principi di sussidiarietà e di
proporzionalità (art. 389 cpv. 2 CC) e definendo ai sensi dell’art. 391 CC le
sfere di compiti della curatela secondo i bisogni dell’interessato, che possono
riguardare “la cura della persona, quella degli interessi patrimoniali o le
relazioni giuridiche” (cpv. 2). Tale norma esprime uno dei principi
fondamentali della protezione dell’adulto, ovvero che l’obiettivo della misura
deve essere stabilito concretamente per ogni provvedimento e che i compiti
assegnati al curatore vengono pertanto definiti per ogni interessato in maniera
puntuale in base ai suoi bisogni. Nel caso specifico nulla può essere
rimproverato all’Autorità di primo grado, che secondo questo giudice ha
definito correttamente e con chiarezza i compiti della curatrice.
9.
Visto quanto
precede, nella misura della sua ricevibilità il reclamo è respinto e la
decisione impugnata confermata. Gli
oneri processuali seguono la soccombenza e devono dunque essere posti a carico
del reclamante.
CURA 2 ha chiesto
l’assegnazione di ripetibili, che si giustifica di concedere ridotte, avendo
egli presentato osservazioni a contestazioni che di fatto, come da lui stesso ammesso,
non sono ricevibili e neppure concernono la sua destituzione. Su tale oggetto,
che sarebbe l’unico che avrebbe potuto interessarlo, la decisione non è infatti
impugnata e di conseguenza, non è questa la sede dove presentare gli argomenti
che ha proposto.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. Il reclamo, per
quanto ricevibile, è respinto.
2. Gli oneri del
reclamo consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 150.–
b) spese fr.
50.–
fr.
200.–
sono posti a carico di RE
1, che verserà fr. 300.– a CURA 2 a titolo di ripetibili.
3. Notificazione:
-
Comunicazione:
-
-
-
Il
presidente
La
cancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95
a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72
segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è
ammissibile solo se il valore litigioso
ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge
tale importo, il ricorso in materia
civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di
importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in
materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in
materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.
116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal
caso dall'art. 115 LTF.