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Decisione

9.2023.132

Relazioni personali, provvedimento cautelare, diritto di essere sentito

13 febbraio 2024Italiano55 min

decisione mediante la quale la custodia del minore è stata affidata alla madre e

Source ti.ch

Incarto n.

9.2023.132

9.2023.136

Lugano

13 febbraio 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il presidente della Camera di protezione del

Tribunale d'appello

Damiano

Bozzini

giudice

unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG

assistito

dalla

cancelliera

Decristophoris

sedente

per statuire nella causa che oppone

RE

1

patr.

da: PR 1

all’

Autorità

regionale di protezione __________,

e

a

CO

2, __________

patr.

da: PR 2, __________

per

quanto riguarda la regolamentazione, rispettivamente l’esercizio, dei diritti

di visita fra PI 1 e CO 2;

giudicando

sui reclami presentati da RE 1 in data 9 ottobre 2023 con contestuali domande

supercautelari e cautelari contro la decisione emessa il 28 settembre 2023 dall'Autorità

regionale di protezione __________ (inc. 9.2023.132) e in data 16 ottobre 2023

avverso la decisione 4 ottobre 2023 dell’Autorità regionale di protezione __________

in materia di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio (inc.

9.2023.136);

letti ed esaminati gli atti,

ritenuto

in fatto

Fatti

A. PI 1, nato il 2016 e

con domicilio a __________, è figlio di RE 1 e CO 2. I genitori sono divorziati

così come da sentenza 26 luglio 2021 della Pretura del distretto di __________,

decisione mediante la quale la custodia del minore è stata affidata alla madre e

sono state altresì regolate le relazioni personali con il padre. Già in data 27

maggio 2020 l’allora Autorità regionale di protezione competente aveva

istituito una curatela educativa ex art. 308 cpv. 1 CC, al fine di consigliare

e di supportare i genitori per la cura del figlio, come pure mediare fra di

loro in merito alla regolamentazione dei diritti di visita.

B. Nelle more

istruttorie dinanzi all’Autorità regionale di protezione __________ (di seguito

solo Autorità di protezione o Autorità) è emersa l’elevata conflittualità e

mancanza di collaborazione fra i genitori, i quali hanno avanzato accuse

reciproche e inoltrato a più riprese numerose istanze cautelari e

supercautelari con oggetto le relazioni personali fra PI 1 e il padre. In

particolare, con decisione 29 novembre 2022 (ris. no. 478/29 novembre 2022)

l’Autorità di protezione ha riconosciuto un diritto di visita tra padre e

figlio di un fine settimana ogni 15 giorni, dalle ore 18:30 del venerdì alle

ore 18:30 della domenica, come pure una sera infrasettimanale da concordarsi

fra le parti. Parallelamente, con l’accordo di entrambi i genitori, l’autorità

parentale è stata attribuita in via esclusiva a RE 1, con l’auspicio che ciò

potesse “portare alla diminuzione della conflittualità esistente, agevolando

nel contempo, un miglioramento della situazione generale tra i genitori e, di

riflesso, di PI 1”.

Successivamente la

curatrice educativa nominata, CURA 1 ha predisposto un calendario relativo

all’anno 2023 sui diritti di visita fra padre e figlio che è stato approvato

dall’Autorità regionale di protezione in data 21 dicembre 2022.

C. A seguito del

rapporto del 17 aprile 2023 della Dr. med. __________, Studio __________ –

incaricata della presa a carico psicoterapeutica di PI 1 – la quale ha osservato

che “(…)

appare importante rendere note le rivelazioni del bambino e

la sofferenza espressa per immaginare soluzioni di diritti di visita che

preservino il rapporto con il padre soprattutto in termini qualitativi e

proteggano PI 1 da vissuti di paura (…) questo potrebbe essere raggiunto con

diritti di visita regolari solo con il padre

(…)” – in data 19

maggio 2023 RE 1, per il tramite della sua patrocinatrice, ha presentato

un’istanza supercautelare, cautelare e di merito postulando che le relazioni

personali fra CO 2 e il figlio si svolgessero con cadenza settimanale,

alternativamente il sabato e la domenica, senza il pernottamento di

quest’ultimo e in assenza della moglie del padre o, in via subordinata, un incontro

settimanale presso un punto d’incontro in modalità sorvegliata.

D. Con risposta/istanza

24 maggio 2023 CO 2 ha chiesto che i diritti di visita continuassero con

l’usuale frequenza ma introducendo il passaggio del bambino tramite il punto

d’incontro “affinché una persona neutra si assicuri dello stato psicofisico

del minore prima e dopo il diritto di visita”. Egli ha altresì indicato di

rinunciare ad esercitare i diritti di visita sin tanto che non fosse stato

attivata la modalità richiesta per vedere PI 1. Entrambe le istanze sono state

respinte in via supercautelare dall’Autorità regionale di protezione con

decisione 25 maggio 2023 (ris. no. 257/25 maggio 2023).

Né è susseguito un

ulteriore scambio di allegati scritti fra i genitori attraverso i quali si sono

riconfermati nelle loro richieste.

E. Con scritto 16 agosto

2023, CO 2 ha chiesto che venisse “ordinato alla signora RE 1, già in via

supercautelare, di rispettare il diritto di visita del padre, così come pure le

telefonate sotto la comminatoria dell’art. 292 CP”, ulteriore istanza

supercautelare rigettata dall’Autorità mediante risoluzione 17 agosto 2023, adducendo

come la scelta di sospendere i diritti di visita fosse stata adottata in via

unilaterale dal padre, non da predetta Autorità e che pertanto quest’ultimo

potesse esigere nei confronti della madre la ripresa dell’assetto omologato e

precedentemente riconosciutogli.

F. In occasione

dell’udienza 20 settembre 2023 dinanzi all’Autorità di protezione, i genitori

hanno ribadito le reciproche richieste presentate nelle more istruttorie, manifestando

il loro accordo a sottoporsi ad un esame delle capacità genitoriali, come pure a

intraprendere un percorso di mediazione per appianare la conflittualità e

acquisire gli strumenti necessari alla cogenitorialità.

G. Mediante risoluzione 28

settembre 2023 (ris. no. 447/28 settembre 2023) l’Autorità regionale di

protezione ha accolto parzialmente in via cautelare l’istanza 19 maggio 2023 di

RE 1, ordinando la ripresa dei diritti di visita fra il minore e il padre che “(…)

per i primi tre incontri avrà luogo a cadenza settimanale, o il sabato o la

domenica, presso il domicilio del padre, dalle ore 14.00 alle ore 18.00 (…) e

in seguito facendo capo alla curatrice”. (cfr. n. 1 e 2 del dispositivo),

con la precisazione che a partire dal quarto incontro sarebbe tornato “automaticamente

in vigore il calendario omologato il 21 dicembre 2022” (cfr. n. 3 del

dispositivo). È stata altresì respinta l’istanza 24 maggio 2023 presentata da CO

2 (cfr. n. 4 del dispositivo).

H. Con reclamo 9 ottobre

2023 RE 1 si è aggravata avverso la decisione 28 settembre 2023, postulando in

via supercautelare, cautelare e nel merito che le relazioni personali padre – figlio

vengano esercitate con un incontro settimanale, alternativamente il sabato o la

domenica, senza pernottamento dalle ore 14.00 alle ore 18.00 in assenza della

moglie del padre, __________. In via subordinata, la reclamante chiede che i

diritti di visita si svolgano con un incontro settimanale presso un punto

d’incontro in modalità sorvegliata per la durata di due ore. La madre censura

l’assetto deciso dall’Autorità di protezione laddove, nella decisione

impugnata, non si sarebbe minimamente confrontata né con il disagio ed il

rifiuto espresso dal minore nella relazione con __________, né con il rapporto

redatto da parte della Dr. med. __________ (cfr. pag. 9 e 10 del reclamo).

Lamenta una violazione del diritto di essere sentito ex art. 29 cpv. 2 Cost.

siccome, nonostante la prevista audizione del minore al 5 luglio 2023, il suo

ascolto non è stato eseguito (cfr. pag. 9 del reclamo). A sua detta, la

decisione sarebbe immotivata e sproporzionata, lesiva del bene del figlio e non

terrebbe minimamente in considerazione le esigenze di quest’ultimo. Viceversa,

la modalità dei diritti di visita postulata dalla reclamante risulterebbe

proporzionata e tutelante del benessere del minore e della regolarità delle

relazioni padre e figlio (cfr. reclamo pag. 11). Da ultimo, RE 1 chiede di

essere messa al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito

patrocinio.

I. Con osservazioni 25

ottobre 2023, CO 2, per il tramite della sua patrocinatrice, ha chiesto la reiezione

del gravame e la conferma della decisione impugnata, osservando che le

problematiche sollevate dalla reclamante sono già state oggetto di verifica da

parte dell’Autorità di prime cure, che il disagio espresso dal minore è “conseguenza

delle pressioni fatte su di lui per ottenere quanto desiderato dalla madre”

oltre al fatto che PI 1 soffrirebbe di un pesante conflitto di lealtà dovuto

all’alta conflittualità fra genitori. Precisa inoltre che durante gli ultimi

diritti di visita il bambino si è dimostrato sereno e pacifico, chiedendo di

poter vedere la moglie del padre __________ e i suoi fratelli. Egli postula

infine di essere ammesso al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del

gratuito patrocinio.

Con ulteriore scritto

datato 27 ottobre 2023, il padre lamenta che la madre limiterebbe i suoi

diritti di visita, negandogli i pernottamenti e proponendogli un tempo orario

di permanenza con il figlio irrisorio.

J. Con scritto 25

ottobre 2023 l’Autorità di protezione ha rinunciato a presentare osservazioni,

rimettendosi al giudizio di questa Corte, mentre, con missiva 31 ottobre 2023,

la curatrice CURA 1 ha sottolineato nuovamente le difficoltà dei genitori a

trovare un’intesa sulle relazioni personali padre e figlio, ribadendo

l’inefficacia della curatela educativa.

K. Mediante lettera 27

dicembre 2023, il padre si è personalmente rivolto all’Autorità di protezione,

rimarcando le varie problematiche riscontrate nell’esercitare i diritti di

visita con PI 1, così come il rispettivo poco tempo trascorso assieme al

figlio, chiedendo infine di “avere chiare indicazioni sullo svolgimento e la

regolarità dei DDV e che le stesse vengano trasmesse alla sig.ra RE 1 in modo

che possa finalmente comprendere il modo giusto di agire nel rispetto del

rapporto padre – figlio”.

L. Con replica e

osservazioni 4 gennaio 2023 (recte 4 gennaio 2024), RE 1 si è riconfermata

nelle proprie domande di causa 9 ottobre 2023, sottolineando l’utilità del

ruolo della curatrice nell’elaborazione dei calendari mensili delle visite.

Ella aggiunge di non contrastare e/o impedire le relazioni personali tra il

figlio e il padre ma di formulare le proposte per le visite sulla base delle

attività e delle esigenze di PI 1 così come degli impegni lavorativi. A questo

proposito precisa altresì che “il calendario approvato a dicembre 2022 – per

lungo tempo non attuato per volontà del padre – attualmente non è neppure

attuabile. Ciò in primis perché disciplinava le relazioni solo fine a dicembre

2023 e tra l’altro anche perché impraticabile per lo stesso padre, poiché egli

sostiene essere incompatibile con i suoi impegni lavorativi a turni. Come già

avveniva in passato, pertanto, con l’intervento della curatrice nominata

precisamente a tale scopo, i genitori predispongono mensilmente un calendario

degli incontri”. Contesta inoltre di esercitare delle pressioni di

qualsivoglia natura su PI 1, rilevando che le istanze rivolte alla modifica dei

diritti di visita fra padre e figlio – con particolare riferimento al timore e

al disagio alla presenza della moglie del padre e richiesta di poterlo vedere

in sua assenza – oltre ad essere motivate sono state inoltrate esclusivamente a

seguito del malessere manifestato dal minore e da quanto lui spontaneamente

riferito, affermazioni che sarebbero state riconfermate anche dalla rete.

M. Con scritto 8 gennaio

2024, la curatrice educativa ha aggiunto che “i genitori in questi mesi

hanno concordato alcune date in cui effettuare le visite”.

N. Con duplica e replica

spontanea datate 24 gennaio 2024, il padre ha contestato nuovamente le

allegazioni della reclamante in merito all’esercizio delle relazioni personali

con il figlio, precisando di godere di pochi incontri con quest’ultimo, durante

i quali era a volte presente anche __________, “senza alcuna esternazioni di

disagio o irrequietezza del piccolo”. Ribadisce che le tematiche sollevate

da PI 1 sono state ingigantite dalla madre, la quale ad oggi concede diritti di

visita con il figlio estremamente limitativi, escludendo i week end e le

vacanze scolastiche. Chiede pertanto di respingere le richieste supercautelari

e cautelari presentate da RE 1 e di ripristinare dei diritti di visita padre e

figlio adeguati.

Considerato

in diritto

Considerandi

I. Reclamo di cui all’inc.

9.2023.132

1.

Le decisioni delle

Autorità regionali di protezione concernenti minorenni sono impugnabili

mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, nella

composizione di un giudice unico (art. 450 CC in relazione agli art. 314 cpv. 1

e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione e la procedura

in materia di protezione del minore e dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7

LOG). Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli

art. 450 segg. CC occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla

procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni

connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa (art.

99.

LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012

concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria,

alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).

2.

Nella decisione

impugnata, l’Autorità di protezione ha stabilito in via cautelare l’assetto dei

diritti di visita di CO 2 con il figlio PI 1 dopo aver constatato le divergenti

proposte di relazioni personali contenute negli scritti dei genitori.

L’Autorità di prime cure ha ritenuto che il minore non corresse alcun pericolo

durante l’esercizio dei diritti di visita con il padre, precisando che il

rapporto medico redatto dalla Dr. med. __________ non sarebbe esaustivo, in

quanto “si è limitata a riportare i racconti del minore, senza collocarli

temporanealmente e senza ritenere di doversi confrontare con entrambi i

genitori e la curatrice” e che da tale resoconto “non sono emerse

problematiche particolari per quanto attiene i diritti di visita”.

Ripristinando la ripresa graduale dei diritti di visita con CO 2 – inizialmente

presso il suo domicilio con cadenza settimanale il sabato o la domenica per la

durata di 4 ore e in seguito facendo capo alla curatrice educativa – l’Autorità

di protezione non ha pertanto ritenuto di dover attivare il passaggio presso il

punto d’incontro, respingendo altresì la richiesta formulata dalla reclamante

volta a impedire la presenza della consorte del padre durante gli incontri con

il figlio.

3.

Nel suo reclamo RE 1

si oppone all’assetto provvisoriamente stabilito dall’Autorità di protezione

poiché lo ritiene lesivo del bene del minore, non tenendo il medesimo in

considerazione le esigenze di quest’ultimo, approfondite ed attestate dalla sua

terapeuta nel proprio referto medico e del tutto trascurate dall’Autorità.

L’insorgente censura l’operato dell’Autorità di primo grado, la quale, prima di

adottare la decisione in oggetto, non ha proceduto con l’audizione di PI 1 non

si sarebbe confrontata “con il disagio ed il rifiuto espresso dal minore

nella relazione con la moglie del padre, a più riprese confermato da tutta la

rete”, e nemmeno si sarebbe attivata a richiedere ulteriori verifiche in

merito a quanto evidenziato dal Dr. med. __________ in violazione al suo dovere

di chiarire i fatti e prendere in considerazione tutti gli elementi importanti

per rendere una decisione conforme al bene del minore.

Richiamato quanto

precede, ella chiede in via cautelare, super cautelare e nel merito, un diritto

di visita pomeridiano dalle ore 14:00 alle ore 18:00 senza pernottamento e in

assenza di __________ in modo da rendere “sin da subito attuabile e adeguato

per il bene del bambino lo svolgimento delle relazioni con il padre,

permettendogli di affrontare serenamente anche le sue preoccupazioni e paure e

a limitare lo stress rispetto ai timori di abbandono che le volontarie interruzioni

delle relazioni da parte del padre alimentano” (cfr. reclamo a pag. 11); o,

in via subordinata, lo svolgimento delle relazioni personali fra padre e figlio

presso un punto d’incontro in modalità sorvegliata per la durata di due ore.

4.

Nei susseguenti

allegati scritti, i genitori hanno ribadito le proprie ragioni, riconfermandosi

nelle rispettive motivazioni e richieste relative all’assetto dei diritti di

visita fra PI 1 e CO 2.

5.

Ai sensi dell’art.

445.

cpv. 1 CC – applicabile per analogia anche ai minorenni secondo l’art. 314

cpv. 1 CC – l’Autorità di protezione può prendere, ad istanza di una persona

che partecipa al procedimento o d’ufficio, tutti i provvedimenti cautelari

necessari per la durata del procedimento. In caso di particolare urgenza,

giusta l’art. 445 cpv. 2 CC l’autorità di protezione degli adulti può

immediatamente prendere provvedimenti cautelari senza sentire le persone che

partecipano al procedimento; nel contempo dà loro l’opportunità di presentare

osservazioni e, in seguito, prende una nuova decisione.

5.1

L’art. 446 CC

definisce i principi procedurali applicabili nell’ambito della protezione degli

adulti. Ai sensi della norma, l’Autorità di protezione esamina d’ufficio i

fatti (cpv. 1). Essa raccoglie le informazioni occorrenti e assume le prove

necessarie; può incaricare degli accertamenti una persona o un servizio idonei

e, se necessario, ordina che uno specialista effettui una perizia (cpv. 2).

L’Autorità di protezione non è vincolata dalle conclusioni delle persone che

partecipano al procedimento (cpv. 3) e applica d’ufficio il diritto (cpv. 4).

La norma sancisce il

principio inquisitorio illimitato, secondo il quale l’autorità è perfettamente

libera nell’accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove: secondo

consolidata giurisprudenza, in base a tale principio l’Autorità può assumere e

ricercare delle prove – secondo il suo apprezzamento – anche secondo delle

modalità inabituali e procurarsi d’ufficio dei rapporti allestiti da terzi (v.

DTF 128 III 413 consid. 3.2.1; v. anche STF del 13 gennaio 2014, inc.

5A_843/2013, consid. 4.1 e 4.2, nonché il Messaggio, pag. 6465-6466).

5.2

Tale principio vale

anche per la regolamentazione delle relazioni personali (decisioni del

Tribunale federale 5A_69/2011 del 27 febbraio 2012, consid. 2.3 e 5C.58/2004

del 14 giugno 2004, consid. 2.1.2) ed impone all’autorità di chiarire i fatti e

prendere in considerazione d’ufficio tutti gli elementi che possano essere

importanti per rendere una decisione conforme al bene del minore. L’autorità

può istruire la fattispecie secondo il proprio apprezzamento, amministrando

finanche le prove in modo inabituale e sollecitare rapporti di propria

iniziativa (FamKomm Erwachsenenschutz, STECK, art. 446 CC n. 11; DTF 128 III

411, consid. 3.2.1).

5.3

Nel suo esame, sempre

ed unicamente volto al bene del minore interessato), trattandosi di una

procedura sfociante in una misura provvisionale, l’autorità può limitarsi ad un

esame sommario dei fatti. Un esame approfondito delle circostanze non è

possibile proprio a causa dell’urgenza con la quale l’autorità è chiamata ad

intervenire in pendenza della causa. Per l’adozione di un provvedimento

cautelare è sufficiente che la situazione di pericolo venga resa verosimile,

senza che quest’ultima debba essere comprovata (BSK Erw.Schutz, AUER/MARTI, ad

art. 445 CC n. 27 e segg). I presupposti per l’emanazione di una decisione

cautelare sono: la prognosi favorevole del procedimento principale (il

cosiddetto fumus boni iuris), l’urgenza della misura e la sua

proporzionalità (cfr. art. 389 cpv. 2 CC: la misura deve essere necessaria e

idonea; BSK Erw.Schutz, AUER/MARTI, ad art. 445 CC n. 6 e segg; sentenza CDP

del 21 maggio 2014, inc. 9.2013.218, consid. 5.2). ll reclamante può pertanto

invocare unicamente il fatto che la misura non sarebbe necessaria e che essa

sarebbe illecita o sproporzionata (COPMA – Guide pratique Protection de

d’adulte, N1.187 pag. 75).

6.

In concreto il

contestato assetto sulle relazioni personali fra PI 1 e CO 2 è stato reso dall’Autorità

di prime cure quale provvedimento cautelare con lo scopo di garantire al

bambino, già durante la procedura (tutt’ora) in corso, di frequentare in modo

regolare e continuo il padre. Tutto ciò prescindendo dall’ascolto del minore,

nonostante la sua audizione fosse stata prevista da parte dell’Autorità di

protezione e ritenuta “necessaria, come prevede la procedura, e va fatta

prima di emanare la nostra decisione a seguito dello scambio di allegati”

(cfr. email Autorità di protezione 3 luglio 2023). Occorre pertanto anzitutto

esaminare se il provvedimento provvisorio sia rispettoso dei requisiti di

validità di una decisione cautelare ai sensi dell’art. 445 CC, ovvero se

sussistano la prognosi favorevole del procedimento principale (il cosiddetto fumus

boni iuris), l’urgenza, rispettivamente la necessità della misura e la sua

proporzionalità.

6.1

Come già indicato nei

precedenti considerandi introduttivi, nella fattispecie i genitori hanno

presentato a più riprese diverse istanze cautelari e supercautelari volte a

regolamentare i diritti di visita padre e figlio, richieste puntualmente

respinte dall’Autorità di protezione e che sono sfociate nel calendario

relativo all’anno 2023 omologato in data 21 dicembre 2022. Dall’incartamento

dell’Autorità di prime cure è emerso che PI 1 avrebbe manifestato disagio e

malessere a seguito delle relazioni personali con il padre alla presenza anche della

di lui compagna, così come attestato dalla sua terapeuta Dr. med. __________ “(…)

La __________ mi fa male (…) il papà non c’era e le dice di non farlo, io

voglio vedere solo lui (…) se avessi una bacchetta magica cosa desidereresti?

–Vedere il papà senza __________” (cfr. rapporto Studio __________ 17

aprile 2023) e confermato da parte della curatrice educativa del minore con scritto

12.

maggio 2023 “(…) Durante il colloquio con me PI 1 ha detto di voler bene

al padre e di essere felice di incontrarlo ma che è difficile (…) Personalmente

sono molto contenta che PI 1 sia seguito da una specialista e mi chiedo se non

sia il caso di sostenerlo maggiormente facendo capo ad un Punto di incontro che

possa permettergli di vedere il padre liberandolo dalla preoccupazione di ciò

che potrebbe accadere a casa” e in occasione dell’udienza 20 settembre

2023: “(…) “La curatrice educativa conferma che PI 1 le ha detto di non

voler vedere la moglie del papà”. Circostanze che hanno spinto la qui

insorgente in data 19 maggio 2023 a presentare nuovamente un’istanza

supercautelare volta alla modifica dell’assetto dei diritti di visita,

richiesta respinta dall’Autorità di protezione stante la parallela domanda di CO

2.

di rinunciare ad esercitarli fintanto che non fosse stato attivato il

passaggio tramite il punto d’incontro. È utile sottolineare che nel periodo

intercorso fra la risoluzione supercautelare appena citata (ris. no. 257 / 25

maggio 2023) e la decisione qui avversata (quindi circa quattro mesi), al padre

non è stato impedito di vedere il figlio, se non per sua decisione unilaterale “(…)

A fronte di quanto sopra, l’assetto delle relazioni personali, ad oggi, è

rimasto invariato e, di conseguenza, le stesse sono garantite. Se ad oggi il

suo mandante non vede il figlio, non è per decisione della scrivente ma per una

sua libera scelta (…) (cfr. email Autorità di protezione 2 agosto 2023). Visto

tutto quanto precede e premesso che a CO 2 non è mai stato fatto ordine di Autorità

di interrompere le relazioni personali con il figlio e che le richieste

presentate in tale senso dalla reclamante (fra cui l’ultima supercautelare

datata 18 agosto 2023) sono state rigettate, questa Camera non condivide e non

ravvede nel caso di specie le condizioni prescritte dalla dottrina e dalla

giurisprudenza pocanzi sopracitate per l’emanazione di una decisione di natura

cautelare così come da risoluzione impugnata 28 settembre 2023 (ris. no. 447 /

28.

settembre 2023) e ciò anche sulla base dei seguenti motivi.

6.2

Mediante calendario approvato

in data 21 dicembre 2022 da parte dell’Autorità di protezione sono stati regolamentati

per l’anno 2023, oltre che i periodi di vacanza con i rispettivi genitori, i

diritti di visita fra PI 1 e il padre con cadenza – quasi regolarmente – quindicinale

presso il domicilio di quest’ultimo dal venerdì dalle ore 18:30 alla domenica alle

ore 18:30. Con la sua decisione cautelare 28 settembre 2023 (ris. no. 447/28

settembre 2023), salvo per i primi tre incontri – di natura più restrittiva

rispetto a quelli precedentemente esercitati –, nel proprio dispositivo

l’Autorità di prime cure si è limitata a stabilire e confermare che “(…) è

ordinata la ripresa dei diritti di visita (…)” e che “(…) tornerà

automaticamente in vigore il calendario omologato 21 dicembre 2022 (…)”,

assetto che tuttavia, al quel momento, non era stato modificato ed era ancora in

vigore (così come del resto più volte ricordato ai genitori, cfr. email

Autorità di protezione 2 agosto 2023 e risoluzione 17 agosto 2023: “(…) in

effetti la sospensione dei diritti di visita tra il minore e il padre era stata

decisa unilaterale dal qui istante, ad oggi, nessuna decisione d’autorità, che

vincoli le parti, è stata emanata a riguardo (…) si rammenta alle parti che ad

oggi vi è un calendario dei diritti di visita cui attenersi (…)”), dacché, in

particolare, la decisione di astenersi dall’esercitare gli incontri con PI 1 era

stata adottata autonomamente da CO 2. L’Autorità di protezione ha pertanto utilizzato

lo strumento della decisione cautelare – che si ricorda deve avere carattere di

urgenza – dirimendo su una questione di diritto (relazioni personali padre e

figlio) già così in essere. Eventualmente e qualora necessario vista l’alta

conflittualità fra i genitori, in attesa di una decisione di merito e dell’espletamento

degli atti istruttori, l’Autorità di prime cure si sarebbe potuta limitare a

ricordare ad entrambi (come del resto già fatto) la modalità dei diritti di

visita concordata e a richiamare alla loro attenzione la funzione della

curatrice educativa, nominata a tale scopo proprio con il compito di assisterli

nelle relazioni personali con il figlio, fra cui, per l’appunto, la mediazione

per la ripresa graduale degli incontri con CO 2.

A titolo abbondanziale si

rileva inoltre che la risoluzione qui impugnata nemmeno risulta urgente e

necessaria laddove, oltre a non aver ristrutturato le relazioni padre e figlio,

l’Autorità di prime cure non si è curata, ad esempio, di prevedere e/o già

stabilire dei diritti di visita nel periodo successivo alla scadenza prossima

del calendario. Differente e giustificato sarebbe stato il caso in cui,

mediante un provvedimento cautelare, l’Autorità avesse inasprito l’esercizio

delle relazioni personali in attesa della già prevista audizione del minore (accertamento

che non è avvenuto e di cui meglio si dirà in seguito) e delle verifiche che,

in considerazione del principio inquisitorio illimitato e del bene del minore,

è tenuta ad espletare.

7.

La reclamante

prosegue nel suo gravame chiedendo l’annullamento della decisione impugnata,

invocando una violazione del diritto di essere sentito di PI 1 ai sensi

dell’art. 29 cpv. 2 Cost., siccome l’audizione del minore fissata al 5 luglio

2023.

non è stata eseguita e nemmeno più riagendata (cfr. reclamo a pag. 9).

7.1

Il diritto di essere

sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.) è un diritto di ordine formale la cui violazione

implica l’annullamento della decisione impugnata, indipendentemente dalle

possibilità di successo nel merito del reclamo (DTF 137 I 195 consid. 2.2; DTF

5A_540/2013 del 3 dicembre 2013 consid. 3.1.1; sentenza CDP del 13 giugno 2013,

inc. 9.2013.160; sentenza CDP del 30 settembre 2016, inc. 9.2016.110). Il

diritto di essere sentito implica varie facoltà, segnatamente quella di

esprimersi sugli elementi essenziali prima che una decisione sia presa, di

fornire prove sui fatti suscettibili di influire sul procedimento, di consultare

gli atti di causa, di partecipare all’assunzione delle prove, di prenderne

conoscenza e di determinarsi in merito (DTF 133 I 270 consid. 3.1; STF del 3

dicembre 2013, inc. 5A_540/2013 consid. 3.1.1; DTF 132 V 368 consid. 3.1 con

rinvii) ma non garantisce di per sé stesso il diritto di esprimersi oralmente

(DTF 125 I 209 consid. 9b; STF del 3 dicembre 2013, inc. 5A_540/2013 consid.

3.1.1). Tali diritti sono ancorati anche nel titolo II° della LPAmm (art. 34 ss

LPAmm). Eccezionalmente, una violazione del diritto d’essere sentito commessa

da un’Autorità inferiore può, in determinate situazioni, essere sanata

dall’Autorità di ricorso o reputarsi sanata qualora l’interessato possa far

valere le sue argomentazioni davanti a un’Autorità di ricorso munita di pieno potere

cognitivo in fatto e in diritto (DTF 137 I 195 consid. 2.3.2; 133 I 201 consid.

2.2). La sanatoria rimane l’eccezione segnatamente in presenza di gravi

violazioni (DTF 116 V 182 consid. 3c con rinvii). Una riparazione entra inoltre

in considerazione solo se la persona interessata non subisce un pregiudizio

dalla concessione successiva del diritto di essere sentito, rispettivamente

dalla sanatoria (DTF 129 I 129 consid. 2.2.3).

7.2

In materia di

protezione dei minori e degli adulti, il diritto di essere sentito va oltre le

prerogative che derivano dalla norma costituzionale suddetta: l’art. 447 cpv. 1

CC garantendo infatti alla persona interessata il diritto di essere sentito

personalmente e oralmente dall’Autorità di protezione che decide la misura

(Auer/Marti, BSK Erwachsenenschutz, Basilea 2012, ad art. 447 CC n. 13).

Eccezioni al suddetto principio sono ammissibili se l’audizione appare

sproporzionata a motivo delle circostanze, a protezione di prevalenti interessi

pubblici o privati o di un’istruttoria in corso o se ciò risulta inopportuno

dal profilo medico (art. 23 cpv. 3 a 4 LPMA; Messaggio concernente la modifica

del CC, protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della

filiazione del 28 giugno 2006, FF 2006 pag. 6466; Auer/Marti, BSK

Erwachsenenschutz, ad art. 447 CC n. 26 e seg.; sentenza CDP del 28 gennaio

2014, inc. 9.2013.286, consid. 4).

7.3

Nel caso in esame,

come meglio sarà chiarito nel seguito, il diritto del figlio ad essere sentito

in un procedimento che lo vede coinvolto, emana dall’art. 314 a CC, che ne

prescrive l’ascolto (Meier/Stettler, Droit de filiation, 6ͣ ed,

Losanna-Ginevra 2019, n. 1041 pag. 682; sul dovere dell’autorità di sentire il

figlio nelle controversie relative ai diritti di visita, v. anche sentenza CEDU

nella causa Sahin e Sommerfeld c. Germania dell’8 luglio 2003, menzionata alla

nota 2447, pag. 681 dell’opera citata).

Di principio il figlio

deve essere sentito personalmente e in maniera adeguata dall’Autorità di

protezione dei minori o da un terzo incaricato, eccetto che la sua età o altri

gravi motivi vi si oppongano (art. 314a CC). Tale disposto traspone nell’ambito

del diritto della protezione quanto previsto dall’art. 298 cpv. 1 CPC nelle

procedure del diritto di famiglia.

La norma prevede che, di

principio, l’audizione del minore sia effettuata dall’autorità stessa.

Tuttavia, in particolare in caso di alta conflittualità famigliare o di

dissensi concernenti i figli, l’audizione può essere delegata ad uno specialista

(DTF 133 III 553 consid. 4, STF 5A_354/2015 del 3 agosto 2015 consid. 3.1. e

rif.).

L’opinione del figlio

sulle relazioni personali deve essere tenuta in considerazione nella misura del

possibile. Tuttavia il parere del minorenne non è di per sé decisivo e occorre

valutare in ogni singolo caso i motivi per i quali il figlio presenta un

atteggiamento di difesa verso un genitore e se l’esercizio del diritto di

visita rischia di incidere negativamente sul suo bene (FamPra.ch 2003, pag.

603; DTF 127 III 298).

7.4

Il punto di vista del

ragazzo risulta viepiù importante nella misura in cui – a motivo dell’età e del

suo sviluppo – il suo desiderio appaia come una decisione consolidata e sia

l'espressione di una stretta relazione affettiva con il genitore (DTF 127 III 298,

cons. 4a). Il bene del minore non si determina unicamente in funzione del suo

punto di vista soggettivo secondo il suo benessere momentaneo, bensì anche in

maniera oggettiva in considerazione del suo sviluppo futuro (FamPra.ch 2009 p.

513; DTF 5A 341/2008 del 23 dicembre 2008; SJ 2016 I p. 133, 136). Quale peso

occorra prestare al parere del minore dipende dalla sua età e dalla sua

capacità di prendere una decisione autonoma – che interviene in genere verso i

12.

anni compiuti – così come la costanza del suo parere. Qualora il figlio

adotti un atteggiamento negativo nei confronti del genitore non detentore della

custodia, occorre statuire sui relativi motivi del minore e sul fatto a sapere

se l’esercizio del diritto di visita rischi realmente di pregiudicare i suoi

interessi. L’Autorità di protezione deve apprezzare equamente l’insieme delle

circostanze e adottare le misure che più appaiono opportune perché meglio

salvaguardano il bene del minore. (DTF 130 III 585 c. 2.2.2; 127 III 2952 c.

4).

7.5

L’audizione non

presuppone che il minore abbia la capacità di discernimento ai sensi dell’art.

16.

CC (DTF 131 III 553 consid. 1.2.3; STF 5A_354/2015 del 3 agosto 2015,

consid. 3.1; v. anche sentenza CDP 31 maggio 2017, inc. 9.2016.146, consid.

4.2).

Secondo le linee guida

stabilite dalla giurisprudenza del Tribunale federale i bambini sono sentiti

dopo il sesto anno di età (DTF 133 III 553 consid. 3; 131 III 553 consid.

1.2.3; STF 5A_53/2017 del 23 marzo 2017, consid. 4.1; 5A_354/2015 del 3 agosto

2015.

consid. 3.1).

7.6

Per quanto attiene

all’età, come sviluppato al considerando precedente, in base alla

giurisprudenza del Tribunale federale possono essere sentiti personalmente i

bambini di più di sei anni, o eventualmente anche prima, se le circostanze lo giustificano.

Appartiene invece al potere di apprezzamento dell’autorità giudicante valutare

quali altri gravi motivi giustifichino di rinunciare all’audizione del minore;

la giurisprudenza menziona il rifiuto del figlio di essere sentito (benché

occorra accertarsi che tale comportamento non sia indotto da uno dei genitori),

il timore che il minore sia poi vittima di rappresaglie da parte dell’uno o

dell’altro genitore oppure il fatto che egli sia stato già sentito da un perito

pochi mesi prima (sicché una nuova audizione sarebbe da lui avvertita come

vessatoria), l’esistenza di un ritardo psichico del minore, una sua assenza

durevole all’estero o la particolare urgenza del provvedimento (DTF 131 III

553, consid. 1.3.1 e rif.). Non è invece considerato un grave motivo, il fatto

di voler evitare una sofferenza al minore, ad esempio in presenza di un

conflitto di lealtà: per rinunciare all’audizione occorre invece che il

conflitto di lealtà sia particolarmente grave o che l’audizione rischi di

compromettere la salute psichica o fisica del minore (DTF 131 III 553, consid.

1.3.3).

Se il minore è stato già

sentito, secondo l’Alta Corte occorre prescindere da nuove audizioni in caso di

conflitto di lealtà particolarmente grave, nei casi in cui si può presumere che

non emergeranno nuovi elementi utili, e nei casi in cui l’auspicata utilità di

tale ascolto non sia proporzionata con la sofferenza provocata al minore

dall’ulteriore audizione (DTF 133 III 553, consid. 4).

7.7

Nel caso in esame,

dagli atti emerge una situazione di importante conflitto tra i genitori e un

disagio del minore giudicato dai vari servizi che operano da anni a sua

protezione.

Criticata dalla madre è

innanzitutto l’assenza di audizione di PI 1 in relazione al malessere e alla

agitazione espresse dal figlio prima e a seguito degli incontri con il padre alla

presenza della moglie __________, circostanza che avrebbe condotto la reclamante

alla richiesta di inasprire le relazioni personali in tale modalità. In questo

frangente, nella propria decisione, l’Autorità di protezione non ha addotto alcuna

giustificazione a favore della scelta di non sentire il minore se non indicare

che “è stato previsto l’ascolto del minore, da parte del Membro permanente

dell’ARP, per il 5 luglio 2023”.

7.8

Ai sensi dell’art.

314a cpv. 1 CC l’Autorità di protezione può rinunciare all’audizione del minore

qualora la sua età o un grave motivo vi si opponga. Come riassunto nei

precedenti considerandi, PI 1 ha manifestato nei confronti di terze figure di

sua fiducia estranee al contesto della madre (quali la Dr. med. __________, la

Dr. med. __________ e la curatrice educativa CURA 1) il proprio disagio alla

partecipazione di __________ durante i diritti di visita. Il minore ha ormai

compiuto 7 anni e nel corso delle more istruttorie era già stato sentito dal

membro permanente dell’Autorità di protezione in data 28 settembre 2022 a

fronte dell’asserito pizzicotto ricevuto dalla moglie del padre. Ora, nonostante

dall’ultima audizione di PI 1 sia trascorso più di un anno – periodo durante il

quale quest’ultimo ha comunque nuovamente ribadito il desiderio di vedere solo

il padre “(…) però senza __________ (la moglie del padre) perché lo tratta

male” (cfr. scritti curatrice educativa 12 maggio 2023 e 24 agosto 2023)

l’Autorità di protezione ha emanato la decisione qui impugnata confermando il

previgente calendario dei diritti di visita senza prima procedere all’audizione

del minore in merito a tale assetto e/o quanto meno premurarsi di verificarne sia

la fondatezza delle dichiarazioni che quella giuridica, in particolare,

l’esistenza di una concreta messa in pericolo del benessere del figlio derivante

dall’esercizio dei diritti di visita. Se da una parte corrisponde al vero che

l’ascolto del minore è stato rimandato per degli impedimenti ascritti alla

reclamante, dall’altra, a mente di questo Giudice, nel contesto delle relazioni

personali con i genitori e della salvaguardia del bene del bambino, l’Autorità

di protezione non poteva prescindere dal suo ascolto prima della decisione qui

avversata, la quale, come visto, non risultava necessaria e nemmeno aveva

carattere di urgenza. Nel caso specifico – seppur la ratio legis della norma

(art. 445 cpv. 1 CC) non lo presuma – lo strumento del provvedimento cautelare

non può pertanto giustificare il negato ascolto del minore. A maggior ragione

laddove mediante la stessa risoluzione – al contrario di quanto sarebbe

chiamata a fare in un esame sommario delle circostanze concrete – l’Autorità di

protezione pare già prendere posizione nel merito di alcuni aspetti rilevanti

per la definizione delle modalità dei diritti di visita, non ritenendo

esaustivo e motivo di preoccupazione il rapporto redatto dalla terapeuta del

minore ed escludendo a priori – senza pertanto riservarsi la facoltà di postulare

aggiornamenti in merito e/o attendere gli esiti degli ulteriori accertamenti

istruttori – un ipotetico pericolo per il benessere di PI 1 durante l’esercizio

dei diritti di visita con il padre. Tutto quanto ciò ancor prima dell’ascolto

del figlio e di verificare quanto avrebbe potuto riferire a distanza di un anno

con l’evolversi della situazione. L’Autorità di prima istanza non ha inoltre minimamente

chiarito i motivi per cui non ha atteso l’audizione del minore o le gravi

ragioni che si opporrebbero al suo ascolto. Nemmeno potrebbe essere evocata

quale giustificazione la sua irrilevanza ai fini del giudizio, ricordato come la

stessa Autorità di protezione aveva temporeggiato nell’emanazione di una

decisione sulla modalità delle relazioni personali, ritenendo l’audizione di PI

1.

“necessaria, come prevede la procedura, e va fatta prima di emanare la

nostra decisione a seguito dello scambio di allegati” (cfr. email Autorità

di protezione 3 luglio 2023). Si osserva peraltro che il minore ha una

curatrice educativa ed è seguito da un’ampia rete: non sembrano quindi mancare

i presupposti e le possibilità affinché il suo ascolto e la sua posizione

rispetto alle relazioni personali con il padre – anche, ad esempio, attraverso

un riaggiornamento da parte della sua terapeuta Dr. med. __________, figura

professionale che PI 1 già conosce e gode della sua fiducia – possa avvenire in

modo competente e adeguato alla sua situazione, nel rispetto del suo benessere,

prioritario.

Premettendo che qui in

discussione non è in alcun modo la condotta dei genitori e/o della compagna del

padre – su cui, in particolare, non si ha alcuna riserva e/o dubbio – occorre

nondimeno sottolineare che rientra nelle incombenze dell’Autorità di prime cure

accertare le ragioni alla base dei timori di PI 1 e cercare di porvi rimedio,

richiamando i genitori alla collaborazione e a un lavoro sulla cogenitorialità,

e, soprattutto, strutturando un assetto delle relazioni personali con CO 2 che

collimi in modo progressivo a quanto riferirà il minore, all’evolversi delle

sue esigenze, al suo bene e che lo faccia sentire protetto e a suo agio nel

contesto paterno.

Viceversa, a mente di

questo giudice, in assenza dell’ascolto di PI 1 e soprassedendo, a torto, sulle

valutazioni della sua rete di sostegno, si correrebbe il rischio di adottare,

anche se provvisoriamente, una decisione sulle modalità dei diritti di visita

non in linea con il bene prioritario del bambino, con il rischio di dover poi modificare

nuovamente assetto, andando pertanto ad incidere negativamente sulla linearità

e costanza di cui ora PI 1 ha bisogno nelle relazioni personali con CO 2.

7.9

In definitiva l’Autorità

di protezione, nella valutazione delle istanze dei genitori in merito alle relazioni

personali con il figlio – in particolare alla richiesta della madre – ha indebitamente

omesso di sentire quest’ultimo. Alla luce di quanto appena esposto, l’audizione

del minore andava invece eseguita, non opponendosi gravi motivi ed essendo

necessaria per accertare la reale posizione di PI 1 rispetto ai suoi desideri e

alla relazione con il padre. Di conseguenza – seppur in parte divenuta priva di

oggetto in quanto superata dagli eventi, stante la giunta a termine al

31.12.2023

del calendario omologato sui diritti di visita – questo giudice

ritiene necessario rinviare gli atti all’Autorità di primo grado affinché

proceda all’ascolto di PI 1 e decida nuovamente, anche a titolo provvisorio, non

potendo invece, per le medesime motivazioni di cui sopra, accogliere la

richiesta supercautelare e cautelare di RE 1 di esprimersi già ora su una

restrizione dei diritti di visita padre e figlio.

8.

Va altresì

evidenziato che, nel caso in disamina, neppure il presupposto dell’adeguata

motivazione della decisione si avvera, risultando la risoluzione impugnata

carente, senza minimamente soffermarsi sulle circostanze di fatto e di diritto

che conducono alla necessità e all’urgenza di una decisione cautelare, all’inosservanza

dell’audizione del minore, alla reputata irrilevanza delle conclusioni della

Dr. med. __________ e alla conseguente conferma dei diritti di visita

previgenti. L’obbligo di motivazione – che rappresenta anch’esso una componente

del diritto di essere sentito delle parti (cfr. il già richiamato art. 29 cpv.

2.

Cost.) – implica che il destinatario della sentenza possa capire per quale

motivo il giudice abbia deciso in un senso piuttosto che in un altro e che

l'autorità di ricorso sia in grado di verificare se la decisione sia conforme

al diritto (DTF 136 I 236 consid. 5.2). Nella decisione avversata, la

motivazione è a dir poco succinta e si esaurisce nel menzionare in maniera

telegrafica i fatti e il rapporto medico, senza tuttavia addentrarsi negli

esiti, bensì limitandosi a osservare che il medico riporta i racconti del

minore senza collocarli temporalmente (ciò che non corrisponde al vero) e senza

confrontarsi con la curatrice e i genitori, concludendo che “una tale

verifica avrebbe permesso di avere un quadro più completo ed oggettivo della

situazione”. Già in merito a questo ultimo aspetto sollevato, occorre richiamare

ad un maggior rigore l’Autorità di protezione, ricordandole che l’apprezzamento

delle circostanze di fatto per definire il diritto alle relazioni personali –

ovvero, la determinazione della loro portata giuridica – è una questione di

diritto (STF 5A_238/2020 del 28 luglio 2020, consid. 3.1; STF 5A_422/2015 del

10.

febbraio 2016, consid. 4.2 non pubblicato in DTF 142 III 193) e come tale

deve essere vagliata dall’autorità giudicante, che non può abdicare al suo

ruolo omettendo, qualora lo ritenga utile per una decisione conforme al bene

del minore, di richiedere e/o effettuare lei stessa le verifiche necessarie. Le

argomentazioni risultano altresì carenti, laddove l’Autorità assevera che le

dichiarazioni del minore sugli incontri con il padre alla presenza della moglie

sarebbero state smentite da parte della sua rete di sostegno, ciò che tuttavia risulta

non corrispondere al vero se già solo si considerano le osservazioni a riguardo

da parte della curatrice educativa. Non vi è inoltre alcun riferimento alle

norme applicabili, ai principi giuridici pertinenti (fatta eccezione per il

riferimento all’art. 445 CC nel titolo della pronuncia), all’urgenza, alla

prognosi favorevole del procedimento principale, nonché alla adeguatezza della

decisione cautelare rispetto al fine prospettato. L’Autorità di protezione deve

dunque essere richiamata ad un accresciuto rigore nel sostanziare la decisione

adottata, tanto più se giunge ad escludere un rischio per il benessere del minore

senza procedere al suo ascolto e basandosi su circostanze fattuali incomplete e

in parte inesatte.

Ne consegue che anche in

merito a questo punto, la censura della reclamante merita accoglimento.

9.

Da ultimo, per

quanto concerne le domande supercautelari, cautelari e nel merito contenute nel

gravame miranti, in via principale, all’esercizio dei diritti di visita fra PI

1.

e CO 2 con “un incontro settimanale alternativamente il sabato o la

domenica, senza pernottamento, dalle 14.00 alle 18.00 (…) in assenza della

moglie del padre __________ (…) o, in via subordinata, presso un Punto

d’incontro in modalità sorvegliata per la durata di due ore” e benché, come

del resto già indicato, tale richiesta appare in parte divenuta priva di

oggetto siccome superata degli eventi, questa Camera non ravvede le condizioni

per un inasprimento delle relazioni personali padre e figlio secondo la modalità

richiesta dalla madre.

9.1

Giusta l'art. 273 cpv.

1.

CC i genitori che non sono detentori dell'autorità parentale o della custodia

nonché il figlio minorenne hanno reciprocamente il diritto di conservare le

relazioni personali indicate dalle circostanze. Il diritto alle relazioni personali

è considerato come un diritto della personalità del figlio, e va definito

prioritariamente secondo il bene di quest’ultimo, alla luce delle circostanze

concrete (DTF 131 III 209 consid. 5; DTF 130 III 585; STF 5A_238/2020 del 28

luglio 2020, consid. 3.1). L’interazione di un minorenne con entrambi i

genitori è oggigiorno unanimemente ritenuta un fattore essenziale per lo

sviluppo psichico e per il processo di ricerca d'identità (DTF 130 III 590

consid. 2.2.2 con rif.; STF 5A_618/2017 del 2 febbraio 2018, consid. 4.2).

9.2

Il diritto alle

relazioni personali non è assoluto. Ai sensi dell’art. 274 cpv. 2 CC esso può

essere negato o revocato se pregiudica il bene del figlio, se i genitori se ne

sono avvalsi in violazione dei loro doveri o non si sono curati seriamente del

figlio, ovvero per altri gravi motivi. Una limitazione delle relazioni

personali deve rispondere in ogni modo al principio della proporzionalità; una

soppressione dei medesimi entra in linea di conto solo come ultima ratio, qualora

agli effetti negativi di un diritto di visita per il minore non possa ovviarsi

altrimenti (DTF 122 III 407 consid. 3b, DTF 120 II 229 consid. 3b/aa; STF

5A_618/2017 del 2 febbraio 2018, consid. 4.2; STF 5A_699/2017 del 24 ottobre

2017, consid. 5.1; STF 5A_184/2017 del 9 giugno 2017, consid. 4.1; STF

5A_618/2017 del 2 febbraio 2018, consid. 4.2).

9.3

Una delle modalità

particolari cui è immaginabile sottoporre l’esercizio delle relazioni

personali, sulla base di un’applicazione combinata degli art. 273 cpv. 2 e 274

cpv. 2 CC, è l’organizzazione degli incontri in un luogo protetto specifico,

quale un punto di incontro o un altro luogo analogo, con o senza curatela di

sorveglianza ex art. 308 cpv. 2 CC (STF 5A_699/2017 del 24 ottobre 2017,

consid. 5.1; STF 5A_184/2017 del 9 giugno 2017, consid. 4.1; STF 5A_618/2017

del 2 febbraio 2018, consid. 4.2; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6ª

ed., Ginevra-Losanna 2019, n. 1014 e 1018). Il diritto di visita accompagnato,

in presenza di una o più persone terze, può essere ordinato nel caso in cui vi

siano indizi concreti di messa in pericolo del bene del figlio. Il bene del

figlio è pregiudicato qualora il comportamento del genitore non affidatario

metta a repentaglio – o concorra a mettere a repentaglio – lo sviluppo fisico,

psichico o morale del minorenne (DTF 122 III 407 consid. 3b; STF 5A_53/2017 del

23.

marzo 2017, consid. 5.1). Non è invece sufficiente un rischio astratto di

subire una cattiva influenza da parte del genitore non affidatario (STF

5A_184/2017 del 9 giugno 2017, consid. 4.1 e rif.; STF 5A_618/2017 del 2

febbraio 2018, consid. 4.2). Una restrizione durevole non si giustifica per i

soli conflitti che oppongono i genitori, tanto meno se i rapporti del genitore

non affidatario con il figlio sono buoni (DTF 131 III 211 consid. 4; STF

5A_295/2017 del 9 novembre 2017, consid. 4.2.4). Il diritto di visita

sorvegliato costituisce una restrizione importante del diritto alle relazioni

personali ed è dunque di principio una soluzione provvisoria, che può essere

ordinata solo per un periodo limitato (STF 5A_618/2017 del 2 febbraio 2018,

consid. 4.2; Wirz, in: Schwenzer, Praxiskommentar Scheidungsrecht, Basilea

2000, ad art. 274 CC n. 22; sentenza CDP del 16 dicembre 2013, inc. 9.2013.248

consid. 5), che occorre ammettere facendo prova di un certo riserbo (STF

5A_699/2017 del 24 ottobre 2017, consid. 5.1; STF 5A_401/2014 del 18 agosto

2014, consid. 3.2.2; STF 5A_699/2007 del 26 febbraio 2008, consid. 2.1; STF

5A_618/2017 del 2 febbraio 2018, consid. 4.2). Vanno tuttavia riservati i casi

in cui fin dall'inizio risulta chiaro che le relazioni personali non potranno

aver luogo senza accompagnamento (STF 5A_568/2017 del 21 novembre 2017, consid.

5.1; STF 5A_699/2017 del 24 ottobre 2017, consid. 5.1; STF 5A_728/2015 del 25

agosto 2016, consid. 2.2 e rif.; STF 5A_618/2017 del 2 febbraio 2018, consid.

4.2).

10.

Le richieste della

reclamante riguardo all’esercizio dei diritti di visita in assenza della moglie

del padre e/o in modalità sorvegliata non possono essere qui accolte. Se da una

parte, come appurato, corrisponde al vero che l’Autorità di protezione non ha

proceduto all’ascolto del figlio e a verificare se sussistevano circostanze

concrete lesive del benessere del minore durante le relazioni personali con CO 2,

dall’altra, sulla base degli elementi riversati agli atti, una decisione così

incisiva delle relazioni padre e figlio, anche se in via provvisoria e per un

periodo limitato, appare prematura a questo stadio della procedura, risulterebbe

sproporzionata rispetto al fine prospettato (il bene prioritario di PI 1, il

quale desidera continuare a vedere il padre) e non trova alcun fondamento

giuridico in concreto. Tutto quanto ciò, premesso che l’Autorità di protezione

è chiamata a disporre in tempi celeri gli ulteriori passi istruttori – che si

invita ad espletare quanto prima possibile – (quali, prima di tutto, l’audizione

del minore e, se del caso, l’aggiornamento da parte della Dr. med. __________

sul percorso terapeutico di PI 1 e sulla mediazione/supporto intrapreso dai

genitori, la valutazione sulle capacità genitoriali e tutto quanto altro

riterrà necessario per giungere a un giudizio conforme al bene del minore)

occorre nel frattempo preservare il diritto alla continuità delle relazioni

personali fra CO 2 e il figlio, facendo sì che quest’ultimo risenta il meno

possibile della conflittualità esistente fra i genitori.

Orbene, come emerso,

la validità del previgente assetto dei diritti di visita concordato dai

genitori è giunta a scadenza a fine 2023. Dagli atti si evince che nel frattempo

RE 1 e CO 2, sulla base delle esigenze e degli impegni propri e del minore,

predispongono mensilmente i diritti di visita coadiuvati, all’occorrenza, dalla

curatrice educativa CURA 1. In particolare, si ricorda che il padre ha

cominciato un’attività lavorativa a turni e che pertanto non risulta possibile

definire un calendario a lungo termine (cfr. duplica 24 gennaio 2024). Viste dunque

le attuali circostanze, questa Camera condivide e appoggia la modalità delle

relazioni personali strutturata dai genitori (di mese in mese), ritenendo

tuttavia imprescindibile – riservati accordi di incontri più ampi da loro

autonomamente fissati – garantire un assetto minimo dei diritti di visita fra PI

1.

e CO 2 nella misura di almeno un incontro settimanale della durata di 4 ore; ciò,

soprattutto, nell’ottica di assicurare al bambino una routine e una linearità

negli incontri con il padre.

Da ultimo e a titolo

abbondanziale, si rileva che ad oggi ciò che di sicuro nuoce al minore è l’esposizione

alla conflittualità fra i genitori, che vengono pertanto invitati a mettere da

parte le loro rispettive riserve nei confronti uno dell’altro per il bene

prioritario del figlio. Già solo dagli scambi di messaggi di posta elettronica

agli atti si evince il continuo polemizzare da parte di CO 2, il mettere in

dubbio l’operato della curatrice educativa e la veridicità degli impegni

scolastici ed extrascolastici di PI 1, attività volute dal minore e che di

certo non possono essere sospese e/o limitate perché così richiesto dal padre

(cfr. replica spontanea 24 gennaio 2024). Dall’altra parte, anche RE 1 è tenuta

a non ostacolare in alcun modo i diritti di visita fra padre e figlio, a garantire

l’assetto minimo delle relazioni personali qui stabilito e a favorirne, quanto

più possibile, altre, rammentatole che ciò corrisponde al desiderio di PI 1. Per

queste ragioni, la curatrice educativa CURA 1 appare tutt’altro che superflua, ma

al contrario figura neutrale con cui i genitori sono chiamati a cooperare nell’agendazione

dei diritti di visita e che, qualora necessario, potrà occuparsi del passaggio

del minore fra padre e madre per scongiurare che PI 1 assista all’eventuale conflittualità

scatenata dai loro incontri.

11.

Visto tutto quanto

precede, il reclamo dev'essere parzialmente accolto per motivi in parte diversi

da quelli indicati nel gravame, con conseguente annullamento, seppure ormai ampiamente

superata dagli eventi, della decisione impugnata e retrocessione dell'incarto

all'Autorità di prima sede perché proceda come sopra indicato con l’ascolto di PI

1.

12.

Gli oneri processuali

seguono la soccombenza. In considerazione del parziale accoglimento del

reclamo, tali oneri dovrebbero essere ripartiti tra le parti risultate soccombenti,

nella fattispecie la reclamante e l’Autorità di protezione. Ciononostante,

l’accoglimento della censura riguardante l’audizione del minore equivale a

un’integrale soccombenza dell’Autorità di protezione. Tuttavia, ai sensi

dell’art. 46 cpv. 6 LPAmm non possono essere addossate spese processuali agli

enti pubblici e agli organismi incaricati di compiti di diritto pubblico,

ragion per cui si prescinde in concreto dal prelievo di tali oneri.

Quanto alle ripetibili,

già in passato la giurisprudenza aveva sancito che le Autorità di protezione

risultate soccombenti possono essere tenute alla rifusione di ripetibili a

reclamanti vittoriosi ove abbiano partecipato alla lite quali uniche

antagoniste della parte che ha avuto successo, mentre ove esse abbiano

partecipato alla lite unitamente a privati cittadini, risultando sconfitte

insieme con questi ultimi, le ripetibili vanno addebitate di regola ai privati

che si sono battuti senza successo al loro fianco (RtiD II–2011 n. 14c pag.

692, sentenza CDP del 23 giugno 2017, inc. 9.2016.126). Non vi sono motivi per

scostarsi, oggi, da tali principi consolidati. Nel caso concreto, considerata

la particolarità della situazione che ha portato alla soccombenza dell’Autorità

di protezione e che nei propri memoriali CO 2 si è determinato manifestamente

in merito all’audizione del minore opponendosi, senza successo, al reclamo, si

giustifica una ripartizione di ripetibili ridotte (visto il parziale

accoglimento del reclamo e la reiezione delle domande supercautelari e cautelari),

quantificate in fr. 1’000.–, in ragione di metà ciascuno tra CO 2 e l’Autorità

di protezione.

13.

Sia RE 1 che CO 2

hanno postulato di essere ammessi al beneficio dell’assistenza giudiziaria e

del gratuito patrocinio.

Ai sensi dell’art. 117

CPC, applicabile su rinvio dell’art. 13 LAG, ha diritto al gratuito patrocinio

chiunque sia sprovvisto dei mezzi necessari (lett. a), la cui domanda non

appaia priva di probabilità di successo (lett. b). Alla luce della documentazione

agli atti attestante la situazione finanziaria di entrambi e richiamando in

particolare le motivazioni già annoverate dall’Autorità di prime cure nelle

proprie decisioni di diniego all’ammissione dell’assistenza giudiziaria e del

gratuito patrocinio datate 4 ottobre 2023 (ris. no. 449 e 450/ 4 ottobre 2023)

qui condivise da questa Camera, le domande di cui sopra non possono trovare

accoglimento per manifesto difetto dei presupposti dell'art. 117 lett. a CPC,

il che rende superfluo l'esame della seconda condizione (probabilità di

successo: art. 117 lett. b CPC, evidenziato altresì come la maggior parte delle

allegazioni contenute nei memoriali presentati dei genitori altro non sono che

accuse personali reciproche, assolutamente superflue e non pertinenti all’oggetto

della decisione).

13.1

Per quanto riguarda in

particolare RE 1 – premesso che la sua domanda in questa sede diviene in parte

priva d’oggetto a seguito della rifusione di ripetibili quantificate da questo

giudice in fr. 1'000. – (cfr. STF 2C_182/2012 del 18 luglio 2012, consid. 6.3;

STF 5A_389/2009 del 7 agosto 2009, consid. 7; sentenza CDP del 10 maggio 2017,

inc. 9.2017.33 consid. 6; sentenza CDP del 20 no-vembre 2017, inc. 9.2017.166

consid. 5, sentenza CDP del 19 feb-braio 2019, inc. 9.2018.195, consid. 6) – della

sua attuale situazione finanziaria si dirà meglio nel prosieguo della

decisione, dacché la valutazione del suo stato di indigenza ad opera

dell’Autorità di prime cure è stato pure oggetto di contestazione dinanzi a

questa Camera.

II.

Reclamo di cui

all’inc. 9.2023.136

14.

Con scritto 16 ottobre

2023.

RE 1 ha successivamente impugnato anche la decisione 4 ottobre 2023 dell’Autorità

di protezione (ris n. 450/4.10.2023), mediante la quale è stata respinta la sua

richiesta di ammissione all’assistenza giudiziaria e al gratuito patrocinio.

Nel proprio gravame la reclamante rileva che il calcolo dell’eccedenza

disponibile adottato dall’Autorità di prime cure non è corretto, siccome il “fabbisogno

familiare complessivo è stato sottratto dai redditi complessivi” e che “tale

metodo di calcolo non si applica invece fra concubini dove, non essendovi alcun

obbligo di reciproco mantenimento, non sussiste neppure alcuna pretesa

esigibile di un cofinanziamento dei debiti e dei costi di procedura”.

Conclude, attestando un reddito personale mensile pari a fr. 1'890. – a fronte

di un fabbisogno di fr. 2'580.75 (senza considerare aggiuntive assicurazioni,

spese mediche e di trasporto). Postula pertanto l’annullamento della decisione aggravata

e l’accoglimento dell’istanza di gratuito patrocinio.

15.

Con scritto 25 ottobre

2023, l’Autorità di protezione non ha presentando osservazioni rimettendosi al

giudizio di questa Camera.

16.

Ai sensi dell’art. 12

cpv. 1 della Legge sull’assistenza e sul gratuito patrocinio del 15 marzo 2011

(LAG), le decisioni in materia di assistenza giudiziaria e di patrocinio

d’ufficio sono impugnabili davanti all’autorità competente a decidere nel

merito i ricorsi contro le decisioni dell’autorità concedente. Le decisioni delle

Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni e minorenni sono

impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di

appello, che decide nella composizione di un giudice unico [art. 450 CC in

relazione agli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge

sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e

dell’adulto (LPMA); art. 48 lett. f n. 7 LOG].

La competenza di questo

giudice è pertanto data.

16.1

In merito alla

procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC, ai

sensi dell’art. 450f CC occorre riferirsi, in via sussidiaria, al diritto

cantonale – in particolare, in questo ambito, alla già citata LAG e al suo

regolamento di applicazione – e in via ancora più sussidiaria, alle

disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. in particolare gli art.

117.

e segg. CPC in materia di assistenza giudiziaria e patrocinio d’ufficio,

cui peraltro anche l’art. 13 LAG rinvia).

16.2

Ai sensi dell’art. 2 LAG,

l’assistenza giudiziaria garantisce a chi non dispone dei mezzi per assumersi

gli oneri della procedura o le spese di patrocinio la possibilità di tutelare i

suoi diritti davanti alle autorità giudiziarie e amministrative.

16.3

Secondo il già menzionato

art. 117 CPC (applicabile in tema di protezione giusta il rinvio dell’art. 13

LAG), ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi

necessari (letto. a) qualora la sua domanda non appaia priva di probabilità di

successo (lett. b). Le due condizioni sono cumulative.

Il beneficiario avrà

diritto al gratuito patrocinio se nell’esporre la sua situazione di reddito e

di sostanza ai sensi dell'art. 119 cpv. 2 CPC rende verosimile la sua

impossibilità a sostenere il procedimento giudiziario (spese legali e di

procedura) senza intaccare il suo fabbisogno minimo e quello della famiglia

(DTF 135 I 221 consid. 5.1; 128 I 225 consid. 2.5.1; Commentario pratico al

Codice di diritto processuale civile svizzero, Trezzini, IIa ed., Vol. 1, art. 117

CPC n. 14; Rüegg, in: BSK ZPO, 2010, ad art. 117 n. 7).

16.4

I cespiti da

considerare riguardano sia il reddito che il patrimonio mobiliare e

immobiliare, sempre che – per quest’ultimo – sia monetizzato o facilmente

realizzabile. Per quanto riguarda il patrimonio, sono compresi gli averi di

qualsiasi natura e provenienza, mobili o immobili, sempre che siano effettivi,

realizzabili e il loro consumo possa essere preteso dal richiedente. La logica

giurisprudenziale è volta alla presunzione che il richiedente proprietario

d’immobili è in grado d’ipotecarli, cosicché incombe a costui l’onere di

dimostrare che non è invece il caso, rispettivamente che non ha potuto ottenere

un aumento del mutuo ipotecario rispetto a quello esistente (Commentario

pratico al CPC, op. cit., art. 117 CPC n. 18-23).

16.5

Giusta l’art. 119 cpv.

2.

CPC l’istante deve esporre la sua situazione reddituale e patrimoniale e

pronunciarsi sul merito e sui mezzi di prova che intende proporre. In ambito di

gratuito patrocinio è applicabile il principio inquisitorio limitato. In virtù

dell’interesse pubblico il giudice deve accertare d’ufficio i fatti. Questo

principio non libera la parte richiedente dall’onere di rendere perfettamente

trasparente la sua situazione finanziaria, illustrandola e comprovandola, anche

(e soprattutto) se la stessa è complessa.

16.6

In applicazione

dell’art. 97 CPC il tribunale è tenuto ad informare sul gratuito patrocinio

soltanto la parte non patrocinata da un avvocato, invitandola a completare le

sue argomentazioni e le sue prove. Per quanto riguarda invece la parte

patrocinata da un avvocato, il giudice non è obbligato, in applicazione

dell’art. 97 a fissare un termine suppletorio per migliorare l’istanza

incompleta o poco chiara (Commentario pratico al CPC, op. cit., art. 119 CPC n.

15-19).

17.

Orbene le censure

sollevate dalla reclamante in merito alla quantificazione del suo minimo di

esistenza agli effetti del diritto esecutivo (art. 93 LEF) non possono trovare

accoglimento in questa sede. Occorre infatti evidenziare che il computo globale

dei redditi dei concubini per dirimere il presupposto dell’indigenza di uno dei

conviventi è già stato oggetto di sentenze dell’Alta Corte (cfr. STF

2P.242/2003 del 12 gennaio 2004, consid. 2.3 e, più recentemente, DTF 142 III

36, consid. 2.3; v. anche Trezzini, Commentario al CPC, ad art. 117 CPC, pag.

460.

e rif.), la quale ha stabilito che l’esistenza della comunione domestica

può essere presa in considerazione per la valutazione dell'indigenza del

concubino che conduce il processo e, in particolare, che un rapporto di

convivenza da cui sono nati dei figli va sostanzialmente trattato alla stregua

di un rapporto di famiglia di coniugi dal punto di vista della determinazione

del fabbisogno. In altre parole – basandosi per analogia al principio della

determinazione del minimo esistenziale secondo le norme della LEF – qualora il

debitore escusso viva in concubinato e abbia con il convivente un figlio in

comune egli viene allora equiparato, ai fini della determinazione del suo

minimo vitale, al debitore coniugato (DTF 130 III 767, 106 III 17 consid. 3/d;

sentenza della CEF 15.2017.43 del 27 luglio 2017 consid. 3.1 con rinvii). Come

visto, RE 1 convive da tempo con il suo nuovo compagno, __________, dal quale

ha avuto una seconda figlia nata il 2022. Con riferimento ai concetti

dottrinali e giurisprudenziali sopra menzionati, è quindi a giusto titolo che

l’Autorità di protezione ha tenuto altresì conto del reddito del suo convivente

nella valutazione globale della situazione finanziaria della reclamante,

deducendone l’assenza di una situazione di indigenza a suo carico.

Del resto, la

reclamante nemmeno ha specificato in cosa consistano le spese aggiuntive

indicate nel suo memoriale quali “assicurazioni, spese di trasporto, spese

mediche non coperte, non considerate”.

Applicandosi alla

fattispecie il principio inquisitorio limitato ed essendo patrocinata da un

legale, non spetta a questo giudice verificare nel dettaglio l’effettiva

situazione finanziaria della reclamante, in particolare in relazione alle spese

aggiuntive sostenute, in assenza di adeguate spiegazioni.

In simili circostanze, la

documentazione prodotta da RE 1 congiunta alle precisazioni relative al reddito

e alle spese a suo carico (come il reddito di __________ pari a fr. 4'432.70 e

il canone di locazione per fr. 1'890.–) non permette di giungere a diversa

conclusione se non quella di ribadire una sua sufficiente eccedenza mensile per

il pagamento, se del caso anche in forma rateizzata, delle spese legali

sostenute nel procedimento di prime cure.

18.

Gli oneri processuali

seguono la soccombenza e andrebbero posti a carico di RE 1. Tuttavia, visto in

particolare il tema trattato, si prescinde da loro prelevamento.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

1. Nella misura della

sua ricevibilità, il reclamo di cui all’inc. 9.2023.132 è parzialmente accolto.

§ Di conseguenza

1.1. La decisione cautelare

28 settembre 2023 (ris. no. 447/28 settembre 2023) dell'Autorità regionale di

protezione __________ è annullata.

1.2. Gli atti sono ritornati

alla medesima Autorità affinché proceda come indicato nei considerandi, in

particolare all’audizione di PI 1.

1.3. Nel corso delle more

istruttorie e fino a nuova decisione da parte dell’Autorità regionale di

protezione __________, riservati più ampi diritti di visita concordati

autonomamente dai genitori, è stabilito un assetto minimo delle relazioni personali

fra CO 2 e PI 1 nella misura di un incontro settimanale della durata di 4 ore.

1.4. Le domande

supercautelari e cautelari presentate da RE 1 sono respinte.

2. Per quanto non

divenuta priva di oggetto, la domanda di ammissione all’assistenza giudiziaria

e al gratuito patrocinio di RE 1 è respinta.

3. La domanda di

ammissione all’assistenza giudiziaria e al gratuito patrocinio presentata da CO

2 è respinta.

4. Non si prelevano né

spese né tasse di giustizia.

L’Autorità regionale di

protezione __________ e CO 2 sono condannati a versare ognuno fr. 500.– (per un

totale di fr. 1’000.–) a RE 1 a titolo di ripetibili ridotte.

5. Il reclamo di cui

all’inc. 9.2023.136 è respinto.

6. Non si prelevano né

spese né tasse di giustizia.

7. Notificazione:

-

-

Comunicazione (invio in

omissis solo per quanto di loro competenza):

-

-

Il

presidente

La

cancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le

decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95

a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72

segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è

ammissibile solo se il valore litigioso

ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge

tale importo, il ricorso in materia

civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di

importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in

materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in

materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.

116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal

caso dall'art. 115 LTF.