9.2023.133
Contestazione del mandato per una valutazione delle capacità genitoriali - impugnazione di una decisione di natura incidentale ordinatoria
30 gennaio 2024Italiano19 min
curatela educativa a favore di __________ e quale curatrice è stata nominata __________
Source ti.ch
Incarto n.
9.2023.133
Lugano
30 gennaio 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di protezione del
Tribunale d'appello
Damiano
Bozzini
giudice
unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG
assistito
dalla
vicecancelliera
Mecca
sedente
per statuire nella causa che oppone
RE
1
patr.
da: PR 1
all’
Autorità
regionale di protezione __________,
per
quanto riguarda la valutazione delle capacità genitoriali nei confronti della
figlia
giudicando
sul reclamo del 11 ottobre 2023 presentato da RE 1 contro la decisione emessa
il 7 settembre 2023 dall'Autorità regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto
Fatti
A. PI 1 (2022) è figlia
di PI 2 e RE 1, genitori non coniugati che vivono separatamente.
B. PI
2 ha una figlia primogenita, __________ (2019), nata da una relazione
precedente. A causa delle difficoltà genitoriali riscontrate nella madre,
l’Autorità regionale di protezione __________ (in seguito Autorità di
protezione) è stata chiamata a intervenire a protezione della bambina e sono
state adottate diverse misure di protezione a suo favore: con risoluzione 7
settembre 2021 l’Ufficio dell’aiuto e della protezione (in seguito UAP) è stato
designato quale ufficio di controllo e di informazione ex art. 307 cpv. 3 CC;
il 18 ottobre 2021 è stata istituita una curatela ex art. 308 cpv. 2 CC ai fini
dell’accertamento della paternità; dal 15 ottobre 2021 __________ è stata
affidata a una famiglia SOS; con decisione 19 maggio 2022 è stata istituita una
curatela educativa a favore di __________ e quale curatrice è stata nominata __________
dell’UAP.
C. Con decisione 9
dicembre 2021 l’Autorità di protezione ha istituito a favore della madre PI 2 una
curatela di rappresentanza con amministrazione dei beni ex art. 394 e 395 CC
Quale curatrice è stata nominata __________.
D. In data 1 giugno 2022
PI 2 è stata sentita dall’Autorità di protezione in merito al suo nuovo stato
di gravidanza e in merito ai suoi progetti futuri. L’Autorità di protezione ha
informato la madre delle misure previste a protezione del nascituro, quale
l’espletamento di un’indagine socio-ambientale e di una perizia sulle capacità
genitoriali, nonché dell’eventuale necessità di privarla del diritto di
determinare il luogo di dimora della figlia.
E. Con risoluzione 16
maggio 2022 l’Autorità di protezione ha conferito all’UAP un mandato per
un’indagine socio-ambientale del nucleo famigliare della madre, referto
ultimato e presentato in data 19 gennaio 2023.
F. Con decisione 22
settembre 2022 l’Autorità di protezione ha conferito mandato alla Dr.ssa __________,
Istituto __________, per una valutazione delle capacità genitoriali di PI 2 nei
confronti della figlia __________ e del nascituro.
G. In data 2022 è nata PI
1.
H. Con scritto 2
febbraio 2023 la curatrice della madre ha chiesto all’Autorità di protezione di
provvedere a nominare una rappresentanza per PI 1, in quanto il padre non
avrebbe ancora riconosciuto la figlia o stipulato un contratto di mantenimento.
Con decisione 9 febbraio 2023 l’Autorità di protezione ha istituito a favore di
PI 1 una curatela ex art. 308 cpv. 2 CC, nominando l’avv. __________ quale
curatrice di rappresentanza con il compito di rappresentare la minore per
l’accertamento della paternità. ln data 27 giugno 2023 il padre ha riconosciuto
la figlia e i genitori hanno sottoscritto la dichiarazione concernente l’autorità
parentale congiunta.
I. Con scritti entrambi
datati il 26 luglio 2023 l’Autorità di protezione ha informato il padre dell’intenzione
di estendere il mandato di controllo e di informazione conferito all’UAP anche a
favore di PI 1, e di estendere il mandato per la valutazione delle capacità
genitoriali anche nei suoi confronti quale padre, invitandolo a esprimersi
entro un termine di 10 giorni. Il padre è rimasto silente.
J. Con decisione 22
agosto/11 settembre 2023 l’Autorità di protezione ha designato l’UAP quale
ufficio di controllo e di informazione a favore di PI 1. La decisione è rimasta
incontestata.
K. Con decisione 22
agosto/7 settembre 2023 l’Autorità di protezione ha dato mandato alla Dr.ssa __________,
Istituto __________, di procedere a una valutazione delle capacità genitoriali
di RE 1 nei confronti della figlia PI 1. La decisione è stata dichiarata
immediatamente esecutiva e a un eventuale reclamo è stato denegato l’effetto
sospensivo.
L. Contro quest’ultima
decisione è insorto RE 1 con reclamo 11 ottobre 2023, chiedendo l’annullamento
della decisione impugnata e la restituzione dell’effetto sospensivo. Il
reclamante ha fatto valere che i quesiti peritali sarebbero invasivi e che non sarebbero
in relazione alla fattispecie. A sostegno della sua richiesta di restituire al
reclamo l’effetto sospensivo, il reclamante ha rilevato che i suoi ritmi di
lavoro nell’ambito di uno stage non gli permetterebbero di congedarsi per gli
incontri necessari per l’espletamento della perizia, contestando l’urgenza
della misura. Il reclamante ha osservato che dalla valutazione socio-ambientale
non emergerebbe alcun aspetto negativo in merito al suo ruolo genitoriale, né a
quello della madre. I fatti accertati dall’Autorità di protezione sarebbero
falsi per quanto attiene al domicilio dei genitori, in quanto essi non convivrebbero.
Il reclamante ha contestato la formulazione del quesito peritale di cui al
punto 1.1.2. della decisione impugnata, sottolineando di non aver mai
esercitato la custodia sulla figlia. I genitori sarebbero in ottimi rapporti e
il reclamante avrebbe anche un buon rapporto sia con PI 1 che con __________,
la primogenita della madre. Il reclamante ha criticato l’Autorità di protezione
per non aver spiegato in che modo i genitori avrebbero commesso azioni a danno
dei figli o quali sarebbero i disagi vissuti dalle bambine dovuti alla
situazione familiare. La decisione impugnata lederebbe la sfera privata del
reclamante e della figlia, e impedirebbe al padre di prendere posizione sui
quesiti peritali dinnanzi all’autorità di prima grado o di sottrarsi alla
valutazione. Secondo il reclamante, il mandato conferito all’UAP per un mandato
di controllo e informazione in favore di PI 1 sarebbe sufficiente ai fini di
verificare il contesto familiare.
M. Con osservazioni 18
ottobre 2023 l’Autorità di protezione si è riconfermata nella decisione
impugnata. L’Autorità ha negato una violazione del diritto di essere sentito,
ricordando che il reclamante era stato informato in data 26 luglio 2023 della
prevista estensione della perizia sulle capacità genitoriali ma di non essersi
pronunciato. È stato osservato come ogni esito della perizia verrebbe discusso
con le parti prima dell’adozione di ulteriori misure di protezione, garantendo
quindi al reclamante il diritto di prendere posizione. L’Autorità di protezione
ha sottolineato che la fragilità del nucleo famigliare giustificherebbe la
misura contestata, la quale non sarebbe una manovra né defatigante né
dispendiosa. Sono stati richiamati gli incarti relativi alla primogenita __________,
nonché quello relativo al padre stesso, oggetto di una separata istruttoria da
parte della stessa Autorità di protezione, nell’ambito della quale emergerebbe
una sua situazione personale altrettanto instabile. L’agire dell’Autorità
sarebbe quindi prudente e protettivo nei confronti di PI 1 e dei componenti
della famiglia chiamati a sostenerla.
N. Con decreto 2
novembre 2023 la scrivente Camera di protezione ha respinto la richiesta di
restituzione dell’effetto sospensivo contemplato nel reclamo qui in esame.
O. Con scritto 2
novembre 2023 la madre ha comunicato di condividere le richieste del reclamante,
chiedendo che venga accolto il gravame.
P. Con replica 23
novembre 2023 il padre ha nuovamente postulato l’annullamento della decisione
impugnata. Il reclamante ha contestato il rapporto dell’UAP del 14 settembre
2023 e quanto sostenuto dall’Autorità di protezione in merito allo sfratto
subito dalla madre, esponendo la sua versione dei fatti sui relativi episodi
accaduti, sottolineando come i genitori sarebbero in perfetta sintonia per
quanto attiene alla tutela di PI 1. La procedura dinnanzi l’Autorità di
protezione aperta nei suoi confronti sarebbe unicamente in relazione a una vertenza
in ambito del diritto della locazione e, malgrado abbia avuto in passato
problemi di natura finanziaria, egli non avrebbe mai chiesto delle indennità di
disoccupazione o di assistenza sociale. Secondo il reclamante l’Autorità di
protezione avrebbe omesso di indicare dei motivi validi per i quali egli
dovrebbe sottoporsi a una perizia delle sue capacità genitoriali e non sarebbero
stati presi in considerazione i progressi della madre nelle sue capacità di
occuparsi delle figlie. I fatti evocati dall’Autorità di protezione non
sarebbero quindi sufficienti ai fini di giustificare l’espletamento della
contestata perizia nei suoi confronti, risultando pertanto la misura sproporzionata
e lesiva dei principi di sussidiarietà, complementarietà e legalità.
Q. Con duplica 12
dicembre 2023 l’Autorità di protezione si è riconfermata nella decisione
impugnata, contestando l’agire contradditorio del reclamante che avrebbe nel
frattempo dato il suo consenso a cooperare per il bene della figlia e a
presentarsi agli incontri con la perita, citando il verbale dell’udienza del 16
novembre 2023. La riluttanza del padre nel sottoporsi agli accertamenti non
sarebbe comprensibile alla luce di voler trovare una soluzione per il bene
della figlia.
R. La madre non si è
pronunciata in merito alla replica.
Considerato
in diritto
Considerandi
1.
Le decisioni delle
Autorità regionali di protezione concernenti minorenni sono impugnabili
mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, nella
composizione di un giudice unico (art. 450 CC in relazione agli art. 314 cpv. 1
e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione e la procedura
in materia di protezione del minore e dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7
LOG). Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli
art. 450 segg. CC occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla
procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni
connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa (art.
99.
LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012
concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria,
alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).
2.
Per costante
giurisprudenza le decisioni con cui un'autorità dispone l'assunzione di prove –
tra le quali vanno annoverate le perizie socio-ambientali, sulle capacità
genitoriali e sulle modalità delle parti di relazionarsi – sono decisioni
incidentali, poiché non mettono fine alla procedura (DTF 5P.350/2004 del 10
maggio 2005, cons. 2.1; Copma,
Guide pratique Protection de l’adulte, pag. 63 n. 1.158).
2.1
Giusta
l’art. 66 cpv. 2 lett. a) LPAmm questo genere di risoluzione è impugnabile
unicamente nella misura in cui arreca all'interessato un pregiudizio
irreparabile, ovvero un pregiudizio
cui non si potrà più verosimilmente rimediare appieno neppure con una decisione
finale favorevole (DTF 134 III 426 consid. 1.3.1; 133 III 629 consid. 2.3.1;
RtiD I-2005 pag. 783; sentenza CDP del 29 ottobre 2014, inc. 9.2014.175,
consid. 4).
2.2
Le decisioni incidentali possono pure essere impugnate a
titolo indipendente se l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente
una decisione finale, consentendo di evitare una procedura defatigante e
dispendiosa (art. 66 cpv. 2 lett. b LPAmm).
L’applicazione di tale norma presuppone quindi che l'autorità di ricorso,
giudicando in modo diverso dall'istanza inferiore, possa concludere
immediatamente il procedimento senza dover retrocedere la causa all'istanza
inferiore per ulteriori accertamenti e nuova decisione (cfr. Messaggio del
Consiglio di Stato 23 maggio 2012 [n. 6645] sulla revisione totale della legge di procedura per le cause amministrative
del 19 aprile 1966, pag. 40; sentenza CDP del 13 ottobre 2015, inc.
9.2015.170).
3.
L’art. 446 CC definisce i principi procedurali applicabili nell’ambito
della protezione degli adulti. Ai sensi della norma, l’Autorità di protezione
esamina d’ufficio i fatti (cpv. 1). Essa raccoglie le informazioni occorrenti e
assume le prove necessarie; può incaricare degli accertamenti una persona o un
servizio idonei e, se necessario, ordina che uno specialista effettui una
perizia (cpv. 2). L’Autorità di protezione non è vincolata dalle conclusioni
delle persone che partecipano al procedimento (cpv. 3) e applica d’ufficio il
diritto (cpv. 4).
La norma
sancisce il principio inquisitorio illimitato, secondo il quale l’autorità è
perfettamente libera nell’accertamento dei fatti e nella valutazione delle
prove: secondo consolidata giurisprudenza, in base a tale principio l’Autorità
può assumere e ricercare delle prove – secondo il suo apprezzamento – anche
secondo delle modalità inabituali e procurarsi d’ufficio dei rapporti allestiti
da terzi (v. DTF 128 III 413 consid. 3.2.1; v. anche STF del 13 gennaio 2014,
inc. 5A_843/2013, consid. 4.1 e 4.2, e Messaggio, pag. 6465-6466).
Va ricordato che il
principio della massima inquisitoria non dispensa tuttavia le parti e i terzi
da una collaborazione attiva alla procedura (fra i tanti: DTF 128
III 411 consid. 3.2.1; STF 5A_360/2015 del 13 agosto 2015, consid. 3.2.2;
sentenza CDP del 13 agosto 2017, inc 9.2017.66, consid. 4.6); conformemente
all’art. 448 cpv. 1 CC, se necessario, l’Autorità di protezione
ordina l’esecuzione coattiva dell’obbligo di collaborare.
3.1
Come la procedura di
adozione di misure di protezione, anche il relativo procedimento probatorio è
parimenti soggetto ai principi di proporzionalità, sussidiarietà,
complementarietà e legalità previsti dagli artt. 5 e 36 della Costituzione
federale e dall’art. 307 CC. Di conseguenza, anche le decisioni istruttorie
devono pertanto: servire l'interesse superiore del minore; essere idonei e
necessari per ottenere le informazioni necessarie sul bisogno di protezione del
minore; evitare di imporre alle persone interessate più oneri di quanto
beneficio ne trarrebbero; coinvolgere terzi nell’istruttoria solo nella misura
in cui la situazione non può essere adeguatamente chiarita con la persona
interessata stessa o sulla base di dati tangibili; essere limitati alle sfere
di vita che sono oggetto dell’intervento; avvenire unicamente mediante metodi
istruttori legali (KOKES-Praxisanleitung Kindesschutz, N. 3.21, pag. 86).
4.
In concreto, la risoluzione impugnata, nella misura in cui ordina una perizia
sulle capacità genitoriali ai sensi dell’art. 446 cpv. 2 CC, deve essere
considerata una decisione incidentale ordinatoria. Come tale, è impugnabile
alle predette condizioni restrittive di cui al punto 2.1. sopra.
4.1
Nonostante
il reclamante abbia correttamente evidenziato i requisiti per la contestazione
di una decisione di natura incidentale ordinatoria come quella in questione,
egli ha tuttavia omesso di specificare quale danno irreparabile la perizia
sulle capacità genitoriali nei suoi confronti potrebbe arrecargli, limitandosi
invece a criticare in modo alquanto generico la necessità e la proporzionalità
della perizia.
La perizia in questione è finalizzata a stabilire in che
modo l’interessato risulta (o meno) capace di garantire il bene della figlia,
segnatamente quali modalità educative e di accudimento il padre riesce a
mettere in atto per salvaguardare lo sviluppo corretto della minore. Di
conseguenza e relativamente al caso concreto, la perizia sulle capacità
genitoriali del padre serve ad accertare se le misure di protezione in atto a
favore di PI 1 (ufficio di controllo e di informazione ex art. 307 cpv. 3 CC) siano
sufficienti o se piuttosto risulti necessaria l’adozione di misure più
incisive. La critica del reclamante secondo cui la perizia andrebbe a ledere la
sfera privata e personale di padre e figlia non è sufficiente ai fini della
prova di un danno irreparabile. Dapprima in quanto l’interesse e lo scopo della
perizia (ovvero l’accertamento delle capacità del padre a saper tutelare il
bene della figlia) è indubbiamente preponderante rispetto all’ingerenza che i
colloqui peritali potrebbero causare al reclamante. Inoltre, alla luce del
fatto che il reclamante non contesta l’estensione del mandato di informazione e
di controllo ex art. 307 cpv. 3 CC anche a PI 1, accettando pertanto i relativi
termini nella forma di colloqui regolari con i genitori mediante visite a
domicilio, egli acconsente già a una determinata interferenza nella sfera
privata e personale propria e della figlia. Inoltre, nell’ambito del più
recente incontro, il padre non si è nemmeno più esplicitamente opposto all’espletamento
della perizia nei suoi confronti.
Ad
ogni modo, visto l’esito del giudizio, può comunque rimanere indecisa la
questione relativa al rischio che la perizia sulle capacità genitoriali possa
provocare un pregiudizio irreparabile, ovvero un pregiudizio a cui non si potrà
più verosimilmente rimediare appieno neppure con una decisione finale favorevole,
ovvero all’adempimento della condizione di cui all’art. 66
cpv. 2 lett. a) LPAmm e alla conseguente
ammissibilità del reclamo.
4.2
Ulteriore
ostacolo alla ricevibilità del reclamo appare altresì l’impossibilità da parte
della scrivente Camera di protezione di procedere all’annullamento della
decisione impugnata concludendo il procedimento mediante il presente giudizio
(art. 66 cpv. 2 lett. b LPAmm).
5.
Come
visto sopra, la questione della ricevibilità può rimanere indecisa siccome il
reclamo è comunque infondato, la necessità e l’utilità della perizia sulle
capacità genitoriali essendo palesi.
Nella decisione impugnata è stato evidenziato che la
perizia sulle capacità genitoriali è stata disposta a causa del “fragile
assetto della situazione famigliare” e delle “criticità personali
dei
genitori di PI 1”, circostanze che emergono distintamente dagli atti (valutazione
socio-ambientale 19 gennaio 2023 dell’UAP, valutazione delle capacità
genitoriali della madre del 8 febbraio 2023, rapporto 13 e 14 settembre 2023
dell’UAP, verbale di udienza 16 novembre 2023). È vero che la madre ha
dimostrato dei miglioramenti per quanto attiene alle sue capacità accuditive
(cfr. valutazione socio-ambientale 19 gennaio 2023), accertamento che tuttavia
non lascia concludere alcunché sulle capacità genitoriali del padre. Anzi, è
proprio alla luce del fatto che il padre non convive con la figlia (e madre),
che occorre esaminare le sue capacità genitoriali, e ciò nella misura in cui
dovranno ancora essere regolamentate delle relazioni personali con dei diritti
di visita tra padre e figlia. È quindi a maggior ragione che l’Autorità di
protezione abbia chiesto alla perita di esprimersi sulle capacità di
accudimento del padre. In questo senso si osserva che la contestata formulazione
del quesito n. 1.1.2. (“…indichi la perita se è ipotizzabile il mantenimento
della custodia della figlia al padre”) è effettivamente basata su un
accertamento erroneo della situazione abitativa dei genitori, che difatti non
convivono, inesattezza che per i predetti motivi rimane tuttavia del tutto
irrilevante ai fini del presente giudizio. I genitori non hanno ancora
concretizzato un futuro progetto famigliare, né comune, né individuale,
risultando le loro posizioni e intenzioni poco consistenti (cfr. rapporto 13
settembre 2023 dell’UAP, verbale d’udienza 16 novembre 2023), rimanendo
pertanto l’assetto educativo e di accudimento di PI 1 tutt’ora incerto e
irrisolto. Il padre ha sostenuto di essere molto presente nella vita della
figlia e di essere intenzionato a provvedere personalmente anche al sostegno
finanziario della famiglia, elementi senz’altro positivi e atti a dimostrare la
sua buona volontà di assumere la sua funzione genitoriale nei confronti di PI 1,
ma cionondimeno elementi insufficienti a comprovare che egli sia in grado di capire
le esigenze educative e accuditive della bambina. L’unico accertamento idoneo a
tal fine è una perizia sulle capacità genitoriali, nell’ambito della quale
verrà osservato come il padre si relaziona con la bambina e come si pone di
fronte alle sue necessità, il tutto anche indipendentemente dalla madre. Le
visite di controllo nell’ambito della relativa misura in vigore ex art. 307
cpv. 3 CC non potrebbero infatti accertare in modo sufficientemente
approfondito le capacità genitoriali del padre e la relazione tra padre e
figlia, risultando pertanto la decisione impugnata senz’altro conforme anche al
principio della sussidiarietà. Ritenuto poi che il reclamante fa valere
l’assenza di qualsiasi motivo per il quale si potrebbe dubitare delle sue
capacità genitoriali (rilevando che persino i rapporti con la sorella maggiore
di PI 1 sarebbero ottimi), dovrebbe essere nel suo interesse voler comprovare
ai periti di saper svolgere la funzione genitoriale nei confronti della figlia
e tutelare così i suoi diritti.
Per quanto attiene invece ai quesiti peritali, essi
appaiono del tutto adeguati ai fini dell’accertamento richiesto, oltre ad
essere formulati in modo tale da poter appurare in che misura l’interessato
risulta effettivamente in grado di svolgere il suo ruolo genitoriale nei
confronti di PI 1 (indipendentemente dall’accertamento erroneo della situazione
abitativa dei genitori e del fatto che il padre non esercita la custodia sulla
figlia). Avendo il padre saputo della prevista estensione della perizia sulle
capacità genitoriali nei suoi confronti, egli poteva quindi presumere che i
relativi quesiti avrebbero avuto un simile contenuto, ragione per la quale le
sue critiche in tale senso risultano infondate.
6.
Infine,
le critiche sollevate dal reclamante circa un’asserita violazione del diritto di
essere sentito da parte dell’Autorità di prime cure sono manifestamente
inconsistenti e ingiustificate, avendo quest’ultima permesso all’interessato di
esprimersi in merito ai provvedimenti e ai passi istruttori prospettati (cfr.
lettera 26 luglio 2023). Ciononostante il padre è rimasto silente in merito. La
relativa censura è pertanto infondata.
7.
Alla
luce di quanto precede, ritenuta la situazione instabile e indubbiamente “fragile”
di PI 1, la cui situazione educativa e accuditiva dovrà ancora essere regolamentata
(in particolare le relazioni personali tra padre e figlia), è a giusto titolo
che l’Autorità di protezione abbia optato per una verifica delle capacità
genitoriali del padre.
A
titolo abbondanziale, ma considerate le concrete fattispecie, appare opportuno
ricordare che le misure di protezione dei minori, volte
al bene del minorenne, non dipendono da un'eventuale colpa dei genitori, né
costituiscono una sanzione nei loro confronti. L’eventuale colpa del padre o
della madre non configura una condizione di messa in atto delle misure (CR CC
I, MEIER, N. 28 ad Intro. art. 307–315b; BREITSCHMID in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, ZGB I, 6ͣ
ed., Basilea 2018, N. 4 ad art. 307 CC).
8.
Gli oneri della presente
decisione seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico del
reclamante.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. Il
reclamo, nella misura in cui è ricevibile, è respinto.
2. Gli
oneri del reclamo consistenti in:
a) tassa di giustizia fr.
300.–
b) spese fr.
50.–
fr.
350.–
sono posti a carico di RE
1.
3. Notificazione:
-
Comunicazione:
-
-
Il
presidente
La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95
a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72
segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è
ammissibile solo se il valore litigioso
ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge
tale importo, il ricorso in materia
civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di
importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in
materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in
materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.
116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal
caso dall'art. 115 LTF.