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Decisione

9.2023.133

Contestazione del mandato per una valutazione delle capacità genitoriali - impugnazione di una decisione di natura incidentale ordinatoria

30 gennaio 2024Italiano19 min

curatela educativa a favore di __________ e quale curatrice è stata nominata __________

Source ti.ch

Incarto n.

9.2023.133

Lugano

30 gennaio 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il presidente della Camera di protezione del

Tribunale d'appello

Damiano

Bozzini

giudice

unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG

assistito

dalla

vicecancelliera

Mecca

sedente

per statuire nella causa che oppone

RE

1

patr.

da: PR 1

all’

Autorità

regionale di protezione __________,

per

quanto riguarda la valutazione delle capacità genitoriali nei confronti della

figlia

giudicando

sul reclamo del 11 ottobre 2023 presentato da RE 1 contro la decisione emessa

il 7 settembre 2023 dall'Autorità regionale di protezione __________;

letti ed esaminati gli atti,

ritenuto

in fatto

Fatti

A. PI 1 (2022) è figlia

di PI 2 e RE 1, genitori non coniugati che vivono separatamente.

B. PI

2 ha una figlia primogenita, __________ (2019), nata da una relazione

precedente. A causa delle difficoltà genitoriali riscontrate nella madre,

l’Autorità regionale di protezione __________ (in seguito Autorità di

protezione) è stata chiamata a intervenire a protezione della bambina e sono

state adottate diverse misure di protezione a suo favore: con risoluzione 7

settembre 2021 l’Ufficio dell’aiuto e della protezione (in seguito UAP) è stato

designato quale ufficio di controllo e di informazione ex art. 307 cpv. 3 CC;

il 18 ottobre 2021 è stata istituita una curatela ex art. 308 cpv. 2 CC ai fini

dell’accertamento della paternità; dal 15 ottobre 2021 __________ è stata

affidata a una famiglia SOS; con decisione 19 maggio 2022 è stata istituita una

curatela educativa a favore di __________ e quale curatrice è stata nominata __________

dell’UAP.

C. Con decisione 9

dicembre 2021 l’Autorità di protezione ha istituito a favore della madre PI 2 una

curatela di rappresentanza con amministrazione dei beni ex art. 394 e 395 CC

Quale curatrice è stata nominata __________.

D. In data 1 giugno 2022

PI 2 è stata sentita dall’Autorità di protezione in merito al suo nuovo stato

di gravidanza e in merito ai suoi progetti futuri. L’Autorità di protezione ha

informato la madre delle misure previste a protezione del nascituro, quale

l’espletamento di un’indagine socio-ambientale e di una perizia sulle capacità

genitoriali, nonché dell’eventuale necessità di privarla del diritto di

determinare il luogo di dimora della figlia.

E. Con risoluzione 16

maggio 2022 l’Autorità di protezione ha conferito all’UAP un mandato per

un’indagine socio-ambientale del nucleo famigliare della madre, referto

ultimato e presentato in data 19 gennaio 2023.

F. Con decisione 22

settembre 2022 l’Autorità di protezione ha conferito mandato alla Dr.ssa __________,

Istituto __________, per una valutazione delle capacità genitoriali di PI 2 nei

confronti della figlia __________ e del nascituro.

G. In data 2022 è nata PI

1.

H. Con scritto 2

febbraio 2023 la curatrice della madre ha chiesto all’Autorità di protezione di

provvedere a nominare una rappresentanza per PI 1, in quanto il padre non

avrebbe ancora riconosciuto la figlia o stipulato un contratto di mantenimento.

Con decisione 9 febbraio 2023 l’Autorità di protezione ha istituito a favore di

PI 1 una curatela ex art. 308 cpv. 2 CC, nominando l’avv. __________ quale

curatrice di rappresentanza con il compito di rappresentare la minore per

l’accertamento della paternità. ln data 27 giugno 2023 il padre ha riconosciuto

la figlia e i genitori hanno sottoscritto la dichiarazione concernente l’autorità

parentale congiunta.

I. Con scritti entrambi

datati il 26 luglio 2023 l’Autorità di protezione ha informato il padre dell’intenzione

di estendere il mandato di controllo e di informazione conferito all’UAP anche a

favore di PI 1, e di estendere il mandato per la valutazione delle capacità

genitoriali anche nei suoi confronti quale padre, invitandolo a esprimersi

entro un termine di 10 giorni. Il padre è rimasto silente.

J. Con decisione 22

agosto/11 settembre 2023 l’Autorità di protezione ha designato l’UAP quale

ufficio di controllo e di informazione a favore di PI 1. La decisione è rimasta

incontestata.

K. Con decisione 22

agosto/7 settembre 2023 l’Autorità di protezione ha dato mandato alla Dr.ssa __________,

Istituto __________, di procedere a una valutazione delle capacità genitoriali

di RE 1 nei confronti della figlia PI 1. La decisione è stata dichiarata

immediatamente esecutiva e a un eventuale reclamo è stato denegato l’effetto

sospensivo.

L. Contro quest’ultima

decisione è insorto RE 1 con reclamo 11 ottobre 2023, chiedendo l’annullamento

della decisione impugnata e la restituzione dell’effetto sospensivo. Il

reclamante ha fatto valere che i quesiti peritali sarebbero invasivi e che non sarebbero

in relazione alla fattispecie. A sostegno della sua richiesta di restituire al

reclamo l’effetto sospensivo, il reclamante ha rilevato che i suoi ritmi di

lavoro nell’ambito di uno stage non gli permetterebbero di congedarsi per gli

incontri necessari per l’espletamento della perizia, contestando l’urgenza

della misura. Il reclamante ha osservato che dalla valutazione socio-ambientale

non emergerebbe alcun aspetto negativo in merito al suo ruolo genitoriale, né a

quello della madre. I fatti accertati dall’Autorità di protezione sarebbero

falsi per quanto attiene al domicilio dei genitori, in quanto essi non convivrebbero.

Il reclamante ha contestato la formulazione del quesito peritale di cui al

punto 1.1.2. della decisione impugnata, sottolineando di non aver mai

esercitato la custodia sulla figlia. I genitori sarebbero in ottimi rapporti e

il reclamante avrebbe anche un buon rapporto sia con PI 1 che con __________,

la primogenita della madre. Il reclamante ha criticato l’Autorità di protezione

per non aver spiegato in che modo i genitori avrebbero commesso azioni a danno

dei figli o quali sarebbero i disagi vissuti dalle bambine dovuti alla

situazione familiare. La decisione impugnata lederebbe la sfera privata del

reclamante e della figlia, e impedirebbe al padre di prendere posizione sui

quesiti peritali dinnanzi all’autorità di prima grado o di sottrarsi alla

valutazione. Secondo il reclamante, il mandato conferito all’UAP per un mandato

di controllo e informazione in favore di PI 1 sarebbe sufficiente ai fini di

verificare il contesto familiare.

M. Con osservazioni 18

ottobre 2023 l’Autorità di protezione si è riconfermata nella decisione

impugnata. L’Autorità ha negato una violazione del diritto di essere sentito,

ricordando che il reclamante era stato informato in data 26 luglio 2023 della

prevista estensione della perizia sulle capacità genitoriali ma di non essersi

pronunciato. È stato osservato come ogni esito della perizia verrebbe discusso

con le parti prima dell’adozione di ulteriori misure di protezione, garantendo

quindi al reclamante il diritto di prendere posizione. L’Autorità di protezione

ha sottolineato che la fragilità del nucleo famigliare giustificherebbe la

misura contestata, la quale non sarebbe una manovra né defatigante né

dispendiosa. Sono stati richiamati gli incarti relativi alla primogenita __________,

nonché quello relativo al padre stesso, oggetto di una separata istruttoria da

parte della stessa Autorità di protezione, nell’ambito della quale emergerebbe

una sua situazione personale altrettanto instabile. L’agire dell’Autorità

sarebbe quindi prudente e protettivo nei confronti di PI 1 e dei componenti

della famiglia chiamati a sostenerla.

N. Con decreto 2

novembre 2023 la scrivente Camera di protezione ha respinto la richiesta di

restituzione dell’effetto sospensivo contemplato nel reclamo qui in esame.

O. Con scritto 2

novembre 2023 la madre ha comunicato di condividere le richieste del reclamante,

chiedendo che venga accolto il gravame.

P. Con replica 23

novembre 2023 il padre ha nuovamente postulato l’annullamento della decisione

impugnata. Il reclamante ha contestato il rapporto dell’UAP del 14 settembre

2023 e quanto sostenuto dall’Autorità di protezione in merito allo sfratto

subito dalla madre, esponendo la sua versione dei fatti sui relativi episodi

accaduti, sottolineando come i genitori sarebbero in perfetta sintonia per

quanto attiene alla tutela di PI 1. La procedura dinnanzi l’Autorità di

protezione aperta nei suoi confronti sarebbe unicamente in relazione a una vertenza

in ambito del diritto della locazione e, malgrado abbia avuto in passato

problemi di natura finanziaria, egli non avrebbe mai chiesto delle indennità di

disoccupazione o di assistenza sociale. Secondo il reclamante l’Autorità di

protezione avrebbe omesso di indicare dei motivi validi per i quali egli

dovrebbe sottoporsi a una perizia delle sue capacità genitoriali e non sarebbero

stati presi in considerazione i progressi della madre nelle sue capacità di

occuparsi delle figlie. I fatti evocati dall’Autorità di protezione non

sarebbero quindi sufficienti ai fini di giustificare l’espletamento della

contestata perizia nei suoi confronti, risultando pertanto la misura sproporzionata

e lesiva dei principi di sussidiarietà, complementarietà e legalità.

Q. Con duplica 12

dicembre 2023 l’Autorità di protezione si è riconfermata nella decisione

impugnata, contestando l’agire contradditorio del reclamante che avrebbe nel

frattempo dato il suo consenso a cooperare per il bene della figlia e a

presentarsi agli incontri con la perita, citando il verbale dell’udienza del 16

novembre 2023. La riluttanza del padre nel sottoporsi agli accertamenti non

sarebbe comprensibile alla luce di voler trovare una soluzione per il bene

della figlia.

R. La madre non si è

pronunciata in merito alla replica.

Considerato

in diritto

Considerandi

1.

Le decisioni delle

Autorità regionali di protezione concernenti minorenni sono impugnabili

mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, nella

composizione di un giudice unico (art. 450 CC in relazione agli art. 314 cpv. 1

e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione e la procedura

in materia di protezione del minore e dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7

LOG). Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli

art. 450 segg. CC occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla

procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni

connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa (art.

99.

LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012

concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria,

alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).

2.

Per costante

giurisprudenza le decisioni con cui un'autorità dispone l'assunzione di prove –

tra le quali vanno annoverate le perizie socio-ambientali, sulle capacità

genitoriali e sulle modalità delle parti di relazionarsi – sono decisioni

incidentali, poiché non mettono fine alla procedura (DTF 5P.350/2004 del 10

maggio 2005, cons. 2.1; Copma,

Guide pratique Protection de l’adulte, pag. 63 n. 1.158).

2.1

Giusta

l’art. 66 cpv. 2 lett. a) LPAmm questo genere di risoluzione è impugnabile

unicamente nella misura in cui arreca all'interessato un pregiudizio

irreparabile, ovvero un pregiudizio

cui non si potrà più verosimilmente rimediare appieno neppure con una decisione

finale favorevole (DTF 134 III 426 consid. 1.3.1; 133 III 629 consid. 2.3.1;

RtiD I-2005 pag. 783; sentenza CDP del 29 ottobre 2014, inc. 9.2014.175,

consid. 4).

2.2

Le decisioni incidentali possono pure essere impugnate a

titolo indipendente se l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente

una decisione finale, consentendo di evitare una procedura defatigante e

dispendiosa (art. 66 cpv. 2 lett. b LPAmm).

L’applicazione di tale norma presuppone quindi che l'autorità di ricorso,

giudicando in modo diverso dall'istanza inferiore, possa concludere

immediatamente il procedimento senza dover retrocedere la causa all'istanza

inferiore per ulteriori accertamenti e nuova decisione (cfr. Messaggio del

Consiglio di Stato 23 maggio 2012 [n. 6645] sulla revisione totale della legge di procedura per le cause amministrative

del 19 aprile 1966, pag. 40; sentenza CDP del 13 ottobre 2015, inc.

9.2015.170).

3.

L’art. 446 CC definisce i principi procedurali applicabili nell’ambito

della protezione degli adulti. Ai sensi della norma, l’Autorità di protezione

esamina d’ufficio i fatti (cpv. 1). Essa raccoglie le informazioni occorrenti e

assume le prove necessarie; può incaricare degli accertamenti una persona o un

servizio idonei e, se necessario, ordina che uno specialista effettui una

perizia (cpv. 2). L’Autorità di protezione non è vincolata dalle conclusioni

delle persone che partecipano al procedimento (cpv. 3) e applica d’ufficio il

diritto (cpv. 4).

La norma

sancisce il principio inquisitorio illimitato, secondo il quale l’autorità è

perfettamente libera nell’accertamento dei fatti e nella valutazione delle

prove: secondo consolidata giurisprudenza, in base a tale principio l’Autorità

può assumere e ricercare delle prove – secondo il suo apprezzamento – anche

secondo delle modalità inabituali e procurarsi d’ufficio dei rapporti allestiti

da terzi (v. DTF 128 III 413 consid. 3.2.1; v. anche STF del 13 gennaio 2014,

inc. 5A_843/2013, consid. 4.1 e 4.2, e Messaggio, pag. 6465-6466).

Va ricordato che il

principio della massima inquisitoria non dispensa tuttavia le parti e i terzi

da una collaborazione attiva alla procedura (fra i tanti: DTF 128

III 411 consid. 3.2.1; STF 5A_360/2015 del 13 agosto 2015, consid. 3.2.2;

sentenza CDP del 13 agosto 2017, inc 9.2017.66, consid. 4.6); conformemente

all’art. 448 cpv. 1 CC, se necessario, l’Autorità di protezione

ordina l’esecuzione coattiva dell’obbligo di collaborare.

3.1

Come la procedura di

adozione di misure di protezione, anche il relativo procedimento probatorio è

parimenti soggetto ai principi di proporzionalità, sussidiarietà,

complementarietà e legalità previsti dagli artt. 5 e 36 della Costituzione

federale e dall’art. 307 CC. Di conseguenza, anche le decisioni istruttorie

devono pertanto: servire l'interesse superiore del minore; essere idonei e

necessari per ottenere le informazioni necessarie sul bisogno di protezione del

minore; evitare di imporre alle persone interessate più oneri di quanto

beneficio ne trarrebbero; coinvolgere terzi nell’istruttoria solo nella misura

in cui la situazione non può essere adeguatamente chiarita con la persona

interessata stessa o sulla base di dati tangibili; essere limitati alle sfere

di vita che sono oggetto dell’intervento; avvenire unicamente mediante metodi

istruttori legali (KOKES-Praxisanleitung Kindesschutz, N. 3.21, pag. 86).

4.

In concreto, la risoluzione impugnata, nella misura in cui ordina una perizia

sulle capacità genitoriali ai sensi dell’art. 446 cpv. 2 CC, deve essere

considerata una decisione incidentale ordinatoria. Come tale, è impugnabile

alle predette condizioni restrittive di cui al punto 2.1. sopra.

4.1

Nonostante

il reclamante abbia correttamente evidenziato i requisiti per la contestazione

di una decisione di natura incidentale ordinatoria come quella in questione,

egli ha tuttavia omesso di specificare quale danno irreparabile la perizia

sulle capacità genitoriali nei suoi confronti potrebbe arrecargli, limitandosi

invece a criticare in modo alquanto generico la necessità e la proporzionalità

della perizia.

La perizia in questione è finalizzata a stabilire in che

modo l’interessato risulta (o meno) capace di garantire il bene della figlia,

segnatamente quali modalità educative e di accudimento il padre riesce a

mettere in atto per salvaguardare lo sviluppo corretto della minore. Di

conseguenza e relativamente al caso concreto, la perizia sulle capacità

genitoriali del padre serve ad accertare se le misure di protezione in atto a

favore di PI 1 (ufficio di controllo e di informazione ex art. 307 cpv. 3 CC) siano

sufficienti o se piuttosto risulti necessaria l’adozione di misure più

incisive. La critica del reclamante secondo cui la perizia andrebbe a ledere la

sfera privata e personale di padre e figlia non è sufficiente ai fini della

prova di un danno irreparabile. Dapprima in quanto l’interesse e lo scopo della

perizia (ovvero l’accertamento delle capacità del padre a saper tutelare il

bene della figlia) è indubbiamente preponderante rispetto all’ingerenza che i

colloqui peritali potrebbero causare al reclamante. Inoltre, alla luce del

fatto che il reclamante non contesta l’estensione del mandato di informazione e

di controllo ex art. 307 cpv. 3 CC anche a PI 1, accettando pertanto i relativi

termini nella forma di colloqui regolari con i genitori mediante visite a

domicilio, egli acconsente già a una determinata interferenza nella sfera

privata e personale propria e della figlia. Inoltre, nell’ambito del più

recente incontro, il padre non si è nemmeno più esplicitamente opposto all’espletamento

della perizia nei suoi confronti.

Ad

ogni modo, visto l’esito del giudizio, può comunque rimanere indecisa la

questione relativa al rischio che la perizia sulle capacità genitoriali possa

provocare un pregiudizio irreparabile, ovvero un pregiudizio a cui non si potrà

più verosimilmente rimediare appieno neppure con una decisione finale favorevole,

ovvero all’adempimento della condizione di cui all’art. 66

cpv. 2 lett. a) LPAmm e alla conseguente

ammissibilità del reclamo.

4.2

Ulteriore

ostacolo alla ricevibilità del reclamo appare altresì l’impossibilità da parte

della scrivente Camera di protezione di procedere all’annullamento della

decisione impugnata concludendo il procedimento mediante il presente giudizio

(art. 66 cpv. 2 lett. b LPAmm).

5.

Come

visto sopra, la questione della ricevibilità può rimanere indecisa siccome il

reclamo è comunque infondato, la necessità e l’utilità della perizia sulle

capacità genitoriali essendo palesi.

Nella decisione impugnata è stato evidenziato che la

perizia sulle capacità genitoriali è stata disposta a causa del “fragile

assetto della situazione famigliare” e delle “criticità personali

dei

genitori di PI 1”, circostanze che emergono distintamente dagli atti (valutazione

socio-ambientale 19 gennaio 2023 dell’UAP, valutazione delle capacità

genitoriali della madre del 8 febbraio 2023, rapporto 13 e 14 settembre 2023

dell’UAP, verbale di udienza 16 novembre 2023). È vero che la madre ha

dimostrato dei miglioramenti per quanto attiene alle sue capacità accuditive

(cfr. valutazione socio-ambientale 19 gennaio 2023), accertamento che tuttavia

non lascia concludere alcunché sulle capacità genitoriali del padre. Anzi, è

proprio alla luce del fatto che il padre non convive con la figlia (e madre),

che occorre esaminare le sue capacità genitoriali, e ciò nella misura in cui

dovranno ancora essere regolamentate delle relazioni personali con dei diritti

di visita tra padre e figlia. È quindi a maggior ragione che l’Autorità di

protezione abbia chiesto alla perita di esprimersi sulle capacità di

accudimento del padre. In questo senso si osserva che la contestata formulazione

del quesito n. 1.1.2. (“…indichi la perita se è ipotizzabile il mantenimento

della custodia della figlia al padre”) è effettivamente basata su un

accertamento erroneo della situazione abitativa dei genitori, che difatti non

convivono, inesattezza che per i predetti motivi rimane tuttavia del tutto

irrilevante ai fini del presente giudizio. I genitori non hanno ancora

concretizzato un futuro progetto famigliare, né comune, né individuale,

risultando le loro posizioni e intenzioni poco consistenti (cfr. rapporto 13

settembre 2023 dell’UAP, verbale d’udienza 16 novembre 2023), rimanendo

pertanto l’assetto educativo e di accudimento di PI 1 tutt’ora incerto e

irrisolto. Il padre ha sostenuto di essere molto presente nella vita della

figlia e di essere intenzionato a provvedere personalmente anche al sostegno

finanziario della famiglia, elementi senz’altro positivi e atti a dimostrare la

sua buona volontà di assumere la sua funzione genitoriale nei confronti di PI 1,

ma cionondimeno elementi insufficienti a comprovare che egli sia in grado di capire

le esigenze educative e accuditive della bambina. L’unico accertamento idoneo a

tal fine è una perizia sulle capacità genitoriali, nell’ambito della quale

verrà osservato come il padre si relaziona con la bambina e come si pone di

fronte alle sue necessità, il tutto anche indipendentemente dalla madre. Le

visite di controllo nell’ambito della relativa misura in vigore ex art. 307

cpv. 3 CC non potrebbero infatti accertare in modo sufficientemente

approfondito le capacità genitoriali del padre e la relazione tra padre e

figlia, risultando pertanto la decisione impugnata senz’altro conforme anche al

principio della sussidiarietà. Ritenuto poi che il reclamante fa valere

l’assenza di qualsiasi motivo per il quale si potrebbe dubitare delle sue

capacità genitoriali (rilevando che persino i rapporti con la sorella maggiore

di PI 1 sarebbero ottimi), dovrebbe essere nel suo interesse voler comprovare

ai periti di saper svolgere la funzione genitoriale nei confronti della figlia

e tutelare così i suoi diritti.

Per quanto attiene invece ai quesiti peritali, essi

appaiono del tutto adeguati ai fini dell’accertamento richiesto, oltre ad

essere formulati in modo tale da poter appurare in che misura l’interessato

risulta effettivamente in grado di svolgere il suo ruolo genitoriale nei

confronti di PI 1 (indipendentemente dall’accertamento erroneo della situazione

abitativa dei genitori e del fatto che il padre non esercita la custodia sulla

figlia). Avendo il padre saputo della prevista estensione della perizia sulle

capacità genitoriali nei suoi confronti, egli poteva quindi presumere che i

relativi quesiti avrebbero avuto un simile contenuto, ragione per la quale le

sue critiche in tale senso risultano infondate.

6.

Infine,

le critiche sollevate dal reclamante circa un’asserita violazione del diritto di

essere sentito da parte dell’Autorità di prime cure sono manifestamente

inconsistenti e ingiustificate, avendo quest’ultima permesso all’interessato di

esprimersi in merito ai provvedimenti e ai passi istruttori prospettati (cfr.

lettera 26 luglio 2023). Ciononostante il padre è rimasto silente in merito. La

relativa censura è pertanto infondata.

7.

Alla

luce di quanto precede, ritenuta la situazione instabile e indubbiamente “fragile”

di PI 1, la cui situazione educativa e accuditiva dovrà ancora essere regolamentata

(in particolare le relazioni personali tra padre e figlia), è a giusto titolo

che l’Autorità di protezione abbia optato per una verifica delle capacità

genitoriali del padre.

A

titolo abbondanziale, ma considerate le concrete fattispecie, appare opportuno

ricordare che le misure di protezione dei minori, volte

al bene del minorenne, non dipendono da un'eventuale colpa dei genitori, né

costituiscono una sanzione nei loro confronti. L’eventuale colpa del padre o

della madre non configura una condizione di messa in atto delle misure (CR CC

I, MEIER, N. 28 ad Intro. art. 307–315b; BREITSCHMID in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, ZGB I, 6ͣ

ed., Basilea 2018, N. 4 ad art. 307 CC).

8.

Gli oneri della presente

decisione seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico del

reclamante.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

1. Il

reclamo, nella misura in cui è ricevibile, è respinto.

2. Gli

oneri del reclamo consistenti in:

a) tassa di giustizia fr.

300.–

b) spese fr.

50.–

fr.

350.–

sono posti a carico di RE

1.

3. Notificazione:

-

Comunicazione:

-

-

Il

presidente

La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le

decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95

a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72

segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è

ammissibile solo se il valore litigioso

ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge

tale importo, il ricorso in materia

civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di

importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in

materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in

materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.

116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal

caso dall'art. 115 LTF.