9.2023.142
Adeguamento della misura di protezione, privazione dell'esercizio dei diritti civili
11 aprile 2024Italiano21 min
seguito: Autorità di protezione) il 9 gennaio 2023 dal Delegato comunale di __________,
Source ti.ch
Incarto n.
9.2023.142
Lugano
11 aprile 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di protezione del
Tribunale d'appello
Damiano
Bozzini
giudice
unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG
assistito
dalla
cancelliera
Perucconi-Bernasconi
sedente
per statuire nella causa che oppone
RE
1
patr.
da: PR 1
all’
Autorità
regionale di protezione __________,
per
quanto riguarda le misure di protezione istituite a suo favore
giudicando
sul reclamo del 1° novembre 2023 presentato da RE 1 contro la decisione emessa
il 5 ottobre 2023 dall'Autorità regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto
Fatti
A. La situazione di RE 1
(1938) è stata segnalata all’Autorità regionale di protezione __________ (di
seguito: Autorità di protezione) il 9 gennaio 2023 dal Delegato comunale di __________,
dove essa è domiciliata. In particolare egli ha descritto le condizioni
dell’anziana, a lui comunicate dal medico curante e dall’assistente sociale del
Comune, preoccupati del bisogno di aiuti esterni che non possono esserle
forniti da famigliari, tutti residenti in __________. Il Delegato comunale ha
riferito di aver già incontrato l’interessata, che si è dichiarata d’accordo
con la necessità e l’utilità di una curatela.
B. RE 1 è stata sentita
dall’Autorità di protezione il 7 febbraio 2023, unitamente a un candidato
curatore. In tale occasione l’Autorità di prime cure ha proposto all’interessata
l’istituzione di una curatela di rappresentanza con amministrazione dei beni
senza limitazione dell’esercizio dei diritti civili. Essa ha confermato il suo
consenso alla nomina di CURA 1.
C. Con decisione 17
febbraio 2023 l’Autorità di protezione ha istituito a favore di RE 1 una
curatela di rappresentanza con amministrazione dei beni senza limitazione dei
diritti civili con effetto a decorrere dal 1 marzo 2023, con i compiti di
rappresentare l’interessata nel quadro dei propri affari amministrativi, in
particolare nel rapporto con le autorità, i servizi amministrativi e sociali,
gli istituti bancari e di credito, la posta, le assicurazioni private e sociali
e, all’occorrenza, ogni atra istituzione di diritto privato o pubblico e
persona privata (disp. 1.1.); vegliare sul suo stato di salute
garantendone una sufficiente assistenza medica, potendo avere accesso a tutte
le informazioni necessarie per raggiungere tale scopo e se necessario definire
e mettere in atto l’eventuale seguito terapeutico necessario (art. 391 cpv. 2
CC), riservate eventuali direttive del paziente (art. 370 CC) e poteri di
rappresentanza per legge (art. 374 CC) (disp. 1.2); gestire con la
diligenza richiesta il patrimonio e i redditi dell’interessata (art. 408 ss
CC) (disp. 1.3); vegliare al benessere sociale e rappresentare l’interessata
in tutti gli atti necessari a tal fine (disp. 1.4). RE 1 è stata
limitata nei suoi diritti come segue: ai sensi dell’art. 395 cpv. 3 CC è
privata dell’accesso al conto che verrà aperto a suo nome dal curatore per la
gestione delle sue entrate e uscite, come pure degli eventuali redditi e
sostanze e che sarà da lei gestito e amministrato con firma individuale
(disp. 2.1); il curatore è stato autorizzato ad aprire la corrispondenza
inerente al proprio mandato, ad esclusione di quella che appaia manifestamente
di carattere personale (art. 391 cpv. 3 CC) (disp. 2.2) e in conformità
dell’art. 395 cpv. 4 CC a RE 1 è stato fatto divieto di disporre del bene
immobiliare fondo n. __________ RFD del Comune di __________, per il quale è
stata ordinata la relativa menzione di blocco a Registro fondiario (dis. 2.3).
Quale curatore è stato nominato CURA 1, a cui è stato riconosciuto un compenso
orario di fr. 60.– per un massimo di 50 ore, corrispondenti a fr. 3'000.–.
D. Il 20/21 luglio 2023
il curatore CURA 1 ha formulato all’Autorità di protezione una richiesta di
provvedimenti cautelari al fine di tutelare in modo più mirato gli interessi di
RE 1, esprimendo preoccupazione sulla sua influenzabilità e fragilità, maggiormente
emerse dopo una breve degenza in Clinica __________.
Medesima richiesta
è stata formulata il 20/21 luglio 2023 dall’avv. __________, contattato
dall’interessata, che ha illustrato la sua preoccupazione e segnalato la sua
disponibilità a fornire assistenza al curatore, “a titolo puramente
volontario e gratuito”.
E. Dopo aver sentito
personalmente RE 1 il 14 settembre 2023 e aver svolto accertamenti medici, con
decisione 5 ottobre 2023 l’Autorità di protezione ha parzialmente modificato la
misura di protezione con effetto a decorrere dall’1 ottobre 2023, limitando
l’esercizio dei diritti civili dell’interessata per quanto riguarda
l’amministrazione e l’uso dei suoi redditi, della sua sostanza mobiliare e
immobiliare, delle sue entrate e delle sue uscite, come pure nell’ambito della
stipulazione di contratti, in particolare quelli di compravendita, mutuo,
locazione, donazione, abbonamenti di telefonia, leasing, assicurativi, ecc..
F. Contro la suddetta
decisione RE 1 è insorta con reclamo 1/3 novembre 2023. Essa chiede la revoca
dell’estensione della curatela, ritenendo che la misura di protezione
precedentemente istituita senza limitazione dell’esercizio dei diritti civili
sia adeguata e sufficiente. Allega un certificato medico del Dr. med. __________
e della Neuropsicologa __________ dell’Ospedale __________, Clinica __________.
G. L’Autorità di
protezione con osservazioni 23 novembre 2023 ha chiesto l’integrale reiezione
del reclamo. Essa chiarisce di aver emanato la decisione contestata in risposta
a un’istanza di CURA 1, in relazione con le fragilità e l’influenzabilità di RE
1, per tutelarne gli interessi. In particolare i medici curanti hanno
riscontrato difficoltà che giustificherebbero un sostegno più mirato e una
maggior protezione. L’assenza di aiuti da parte di famigliari e la presenza di
terze persone che “cercano di occuparsi anche degli interessi finanziari”
motiverebbe l’esigenza di tutelare maggiormente RE 1. L’Autorità di protezione
ritiene pertanto che la soluzione adottata sia necessaria e adeguata, conforme
ai principi di proporzionalità e sussidiarietà.
H. Tramite osservazioni
27 novembre 2023 CURA 1 conferma la sua preoccupazione relativamente alla
situazione della curatelata, facendo riferimento al parere dei medici curanti e
alla segnalazione dell’Avv. __________.
I. RE 1 ha presentato
la replica l’11 dicembre 2023. Essa ribadisce la richiesta di annullare la
decisione impugnata, ritenendo ingiustificata la misura emanata il 5 ottobre
2023 e considerando i compiti precedentemente attribuiti al curatore già
sufficienti alla protezione dei suoi interessi. Chiarisce di aver redatto un
mandato precauzionale il 6 agosto 2023 in forma olografa in lingua __________
che ha consegnato all’Autorità di protezione e con il quale ha pure chiesto di
affiancare il curatore con una persona di sua fiducia, __________, marito di __________,
che già la aiuta in varie incombenze di tipo pratico. RE 1
postula in particolare che egli la segua prevalentemente per le questioni di
salute e vigilando sul rispetto della sua volontà di poter rimanere nella
propria abitazione il più a lungo possibile.
J. Con duplica 19
dicembre 2023 l’Autorità di protezione ha ribadito le motivazioni alla base
della decisione emanata, della quale ha chiesto conferma. Asserisce nuovamente
che dai certificati medici RE 1 risulta “capace di intendere e volere”
ma pure che i disturbi neurocognitivi di cui soffre ne determinano “una
certa fragilità e possibile influenzabilità”. Confermando quindi la
necessità e l’obbligo di provvedere alla protezione gli interessi economici e
personali della reclamante, l’Autorità di primo grado ribadisce la conformità
della misura contestata ai principi di proporzionalità e sussidiarietà. Essa
osserva infine che nel frattempo CURA 1 sta gestendo gli interessi di RE 1,
ipotizzando che possa essersi creato con lei un rapporto di collaborazione e
fiducia. Quanto al mandato precauzionale, precisa che lo stesso, prodotto
dall’interessata in udienza il 6 agosto 2023, comprende l’assegnazione anche di
compiti amministrativi e finanziari e che può essere convalidato esclusivamente
in caso di un’accertata incapacità di discernimento totale, ciò che non è il
caso concretamente.
K. Il 15 gennaio 2024
questa Camera ha dichiarato concluso lo scambio di allegati.
Il 6 marzo 2024 RE 1 ha
trasmesso uno scritto della Dr.ssa __________, indicando di averlo inviato
anche all’Autorità di prima sede. Lo stesso non è stato intimato, non fornendo
elementi rilevanti per la presente procedura ed essendo già in possesso
dell’Autorità di prima istanza.
Considerato
in diritto
Considerandi
1.
Le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del
Tribunale di appello, nella composizione di un giudice unico (art. 450 CC; art.
2.
cpv. 2 della Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di
protezione del minore e dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7 LOG). Riguardo
alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC
occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura
amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il
diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr.
Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica
della LTut, pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del
diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).
2.
Con la
decisione impugnata l’Autorità di protezione ha esteso il mandato
precedentemente attribuito al curatore CURA 1, limitando RE 1 nell’esercizio
dei diritti civili “per quanto riguarda l’amministrazione e l’uso dei suoi
redditi, della sua sostanza mobiliare e immobiliare, delle sue entrate e delle
sue uscite, come pure nell’ambito della stipulazione di contratti, in particolare
quelli di compravendita, mutuo, locazione, donazione, abbonamenti di telefonia,
leasing, assicurativi, ecc.”. In particolare l’Autorità di primo grado ha
rilevato che il curatore e l’avv. __________, con richieste separate datate
20/21 luglio 2023 hanno segnalato il bisogno di una protezione più mirata degli
interessi della curatelata, in considerazione della sua vulnerabilità. Sentito
il parere dei medici curanti dell’interessata, l’Autorità di protezione ha
ridefinito le sfere di compiti della curatela, adeguandole ai bisogni dell’interessata,
giudicando necessario tutelarla meglio anche in ragione dell’assenza di
famigliari, in quanto tutti residenti all’estero.
3.
RE 1
si è opposta alla decisione, chiedendone l’annullamento in quanto ritiene
sufficiente la misura di curatela istituita senza limitazione dell’esercizio
dei diritti civili. In particolare in replica ha menzionato un mandato
precauzionale, che costituirebbe la sua espressione della volontà di affidare
anche compiti amministrativi a __________, marito della signora che attualmente
la aiuta in varie incombenze di tipo pratico. A mente della reclamante la sua
capacità di discernimento non è compromessa e non vi sarebbero elementi agli
atti tali da far temere disposizioni finanziarie lesive dei suoi interessi.
Essa desidera quindi “affiancare all’attuale curatore una persona di sua
fiducia, il signor __________, marito della signora __________, con il compito
di seguirla prevalentemente per le questioni di salute (pto 1.3. della
risoluzione 619) e di vigilare sul rispetto della sua volontà, più volte
espressa, di poter rimanere nella propria abitazione il più a lungo possibile”.
4.
L’art. 390 CC elenca
i presupposti per l’istituzione di una curatela. In particolare, l’Autorità di
protezione degli adulti istituisce una curatela se una persona maggiorenne non
è in grado di provvedere ai propri interessi, o lo è solo in parte, a causa di
una disabilità mentale, di una turba psichica o di un analogo stato di
debolezza inerente alla sua persona (art. 390 cpv. 1 n. 1 CC).
Cause della
curatela, ai sensi dell’art. 390 CC, possono dunque essere tre alternativi
stati di debolezza, ovvero una disabilità mentale, una turba psichica o un
analogo stato di debolezza; l’elenco è esaustivo (Sentenza CDP del 12 ottobre
2018, inc. 9.2018.108, consid. 4.1; Sentenza CDP del 31 marzo 2017, inc.
9.2017.118
consid. 4.1-4.3; CommFam Protection de l’adulte, Meier, ad art. 390 CC n. 25; Meier, Les nouvelles curatelles;
systématique, conditions et effets, in: Guillod/Bohnet,
Le nouveau droit de la protection de l’adulte, Neuchâtel 2012, n. 26-27, pag.
106-107).
Conformemente
al principio della sussidiarietà, le misure ufficiali vanno ordinate soltanto
se l’assistenza alla persona bisognosa d’aiuto non può essere adeguatamente
garantita altrimenti (art. 389 cpv. 1 n. 1 CC; Messaggio del 28 giugno
2006, pag. 6432; COPMA, Droit de la protection de l’adulte, Guide
pratique, n. 5.11 pag. 138). Ogni misura ufficiale deve inoltre essere
necessaria e idonea (art. 389 cpv. 2 CC), in ossequio del principio della
proporzionalità (art. 5 cpv. 2 Cost.; COPMA, Droit de la protection de
l’adulte, Guide pratique, n. 5.11 pag. 138).
Per quanto riguarda l’ampia nozione di analogo stato di debolezza, la dottrina sottolinea
come essa vada interpretata restrittivamente (CommFam Protection de
l’adulte, Meier, art. 390 CC n.
17; Meier/Lukic, Introduction au
nouveau droit de la protection de l’adulte, Ginevra 2011, n. 386, pag. 184; Meier, Les nouvelles curatelles; systématique,
conditions et effets, n. 36, pag. 110-111). Secondo gli esempi citati dal
Messaggio del Consiglio federale, tale nozione consente di proteggere, ad
esempio, le persone anziane affette da deficienze analoghe a quelle delle
persone afflitte da una disabilità mentale o da una turba psichica; compresi
sono anche i casi estremi di inesperienza o di cattiva gestione, nonché rari
casi di disabilità fisiche, per esempio i casi di paralisi grave o quelli di
persone nel contempo cieche e sorde (Messaggio concernente la modifica del CC,
protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione del
28.
giugno 2006, FF 2006 pag. 6391 e segg.; vedi in particolare pag. 6432; v.
anche BSK Erw.Schutz, Henkel, ad
art. 390 CC n. 13; Schmid,
Erwachsenenschutz Kommentar, Zurigo/San Gallo 2010, ad art. 390 CC n. 6;
CommFam Protection de l’adulte, Meier,
art. 390 CC n. 17).
L’esistenza di uno stato
di debolezza non è ancora sufficiente per giustificare l’adozione di una
misura: occorre inoltre che l’interessato non sia in grado di
provvedere ai propri affari né di designare rappresentanti che possano farlo
(Messaggio, pag. 6432). Lo stato di debolezza (causa della curatela) deve
dunque avere come conseguenza un bisogno di protezione e di assistenza dell’interessato
(presupposto “sociale” della curatela) (Schmid,
Erwachsenenschutz Kommentar, ad art. 390 CC n. 1; BSK Erw.Schutz, Henkel, art. 390 CC n. 17; Meier/Lukic,
Introduction au nouveau droit de la protection de l’adulte, n. 405, pag. 193;
COPMA, Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique, n. 5.10 pag. 138; Sentenza
CDP del 12 ottobre 2018, inc. 9.2018.108, consid. 4.1).
L’incapacità è una nozione relativa, da interpretare in funzione del genere di
affari che l’interessato è chiamato a gestire; la loro importanza non è
determinante in sé per l’istituzione di una curatela, ma avrà un ruolo nella
scelta del tipo di curatela e nel determinare le sfere di compiti affidate al
curatore (CommFam. Protection de l’adulte, Meier,
art. 390 CC n. 20).
4.1
In
generale, le condizioni previste all’art. 390 CC devono essere adempiute per
l’istituzione di qualsiasi tipo di curatela; secondo la dottrina, è ad ogni
modo innegabile che il tipo di curatela che si intende adottare influenzerà “a
ritroso” l’esame delle condizioni, l’Autorità potendosi mostrare meno
esigente nel verificare l’adempimento delle condizioni nel caso in cui scelga
una curatela di sostegno, rispetto ad esempio ad una curatela generale (cfr. Meier, Les nouvelles curatelles, op.
cit., n. 23, pag. 105; v. anche Meier/Lukic,
op. cit., n. 403, pag. 192; cfr. sentenza CDP dell’11 marzo 2014, inc.
9.2013.175).
Giusta l’art. 391 cpv. 1 CC l’Autorità di protezione definisce le sfere
di compiti della curatela secondo i bisogni dell’interessato. Le sfere di
compiti riguardano la cura della persona, gli interessi patrimoniali o le
relazioni giuridiche (cpv. 2).
4.2
Conformemente
al principio della sussidiarietà, le misure ufficiali vanno ordinate soltanto
se l’assistenza alla persona bisognosa d’aiuto non può essere adeguatamente
garantita altrimenti (art. 389 cpv. 1 n. 1 CC; Messaggio, pag. 6432; COPMA,
Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique, n. 5.11 pag. 138). Ogni
misura ufficiale deve inoltre essere necessaria e idonea (art. 389 cpv. 2 CC),
in ossequio del principio della proporzionalità (art. 5 cpv. 2 Cost.; COPMA,
Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique, n. 5.11 pag. 138). Infine,
l’autorità deve prendere in considerazione l’onere che sopportano i congiunti e
i terzi, e la loro protezione, anche se tale aspetto non può giustificare, da
solo, l’istituzione di una curatela (390 cpv. 2 CC; Messaggio, pag. 6432; BSK
Erw. Schutz, Henkel,
ad art. 390 CC n. 27; CommFam, Meier,
ad art. 390 CC n. 27; COPMA, op. cit., 5.12 pag. 138).
4.3
Ai
sensi dell'art. 394 CC, se la persona bisognosa di aiuto non può provvedere a
determinati affari e deve pertanto essere rappresentata, è istituita una
curatela di rappresentanza (cpv. 1); l'Autorità di protezione può limitare di
conseguenza l'esercizio dei diritti civili dell'interessato (cpv. 2); anche se
non sono posti limiti al suo esercizio dei diritti civili, l'interessato è
obbligato dagli atti del curatore (cpv. 3). In virtù dell'art. 395 cpv. 1 CC,
se istituisce una curatela di rappresentanza per l'amministrazione dei beni,
l'Autorità di protezione designa i beni che devono essere amministrati dal
curatore; può porre sotto amministrazione del curatore determinati elementi del
reddito o del patrimonio, l'intero reddito o l'intero patrimonio o l'insieme di
reddito e patrimonio.
5.
L’art. 446 CC definisce i principi procedurali applicabili nell’ambito
della protezione degli adulti. Ai sensi della norma, l’Autorità di protezione
esamina d’ufficio i fatti (cpv. 1). Essa raccoglie le informazioni occorrenti e
assume le prove necessarie; può incaricare degli accertamenti una persona o un
servizio idonei e, se necessario, ordina che uno specialista effettui una
perizia (cpv. 2). L’Autorità di protezione non è vincolata dalle conclusioni
delle persone che partecipano al procedimento (cpv. 3) e applica d’ufficio il
diritto (cpv. 4).
La norma
sancisce il principio inquisitorio illimitato, secondo il quale l’autorità è
perfettamente libera nell’accertamento dei fatti e nella valutazione delle
prove: secondo consolidata giurisprudenza, in base a tale principio l’Autorità
può assumere e ricercare delle prove – secondo il suo apprezzamento – anche
secondo delle modalità inabituali e procurarsi d’ufficio dei rapporti allestiti
da terzi (v. DTF 128 III 413 consid. 3.2.1; v. anche STF del 13 gennaio 2014,
inc. 5A_843/2013, consid. 4.1 e 4.2, e Messaggio, pag. 6465-6466).
6.
Nel caso in esame,
la causa di curatela non è posta in discussione e nemmeno il mandato attribuito
a CURA 1, ampiamente cresciuto in giudicato. Ad essere contestata è la
decisione di adeguamento della misura nel senso di limitare l’esercizio dei
diritti civili di RE 1 in ambito economico.
Concretamente,
occorre anzitutto rilevare che il reclamo non appare adeguatamente motivato,
essendosi la reclamante limitata a chiedere la revoca della decisione
sostenendo che “la decisione della curatela di rappresentanza e
amministrazione dei beni, SENZA LIMITAZIONE dell’esercizio dei (…) diritti
civili (…) sia adeguatamente e ampiamente sufficiente” e allegando un
certificato medico del 14 aprile 2023. Essa non si confronta quindi adeguatamente
con i motivi addotti dall’Autorità di protezione per giustificare l’adeguamento
della misura, e meglio una condizione di fragilità e influenzabilità, osservate
e segnalate dal curatore, dall’Avv. __________ ma anche chiarite attraverso
rapporti medici. In particolare il Dr. med. __________, in un rapporto del 25
luglio 2023 ha rimarcato una vulnerabilità della sua (ex) paziente, preoccupato
della possibilità che alcune persone vicine avrebbero potuto approfittare delle
sue debolezze. Da un suo primo certificato medico redatto il 16 gennaio 2023
risulta che a quel momento era “conservato l’orientamento tempo-spaziale e
la capacità di discernimento”, mentre successivamente, con rapporto 22
marzo 2023 all’Autorità di protezione ha segnalato che ella risultava “capace
di intendere e di volere, come confermato anche dal geriatra ma con un
carattere debole e facilmente influenzabile”. Il medico sosteneva quindi
che RE 1 “con l’aiuto improvviso del suo vicino di casa” stava “prendendo
delle decisioni completamente lontane dal suo pensiero” di pochi giorni
prima, e concludeva indicando di essere “molto preoccupato per il futuro
della cara paziente”. Da un ulteriore rapporto del 25 luglio 2023 del Dr.
Med. __________, risulta che la reclamante soffre di un “disturbo
neurocognitivo minore alzheimeriana-DD con componente depressiva di origine
mista (vascolare e alzheimeriana)” e che “è affetta da un decadimento
cognitivo importante e una grave instabilità dell’equilibrio di origine
multifattoriale invalidante. Considerando il quadro clinico generale la
paziente potrebbe ritrovarsi in circostanze famigliari che le farebbero
stipulare contratti o atti che non tutelino i suoi rispettivi interessi”.
Le preoccupazioni espresse
dai vari osservatori sono state a giusta ragione condivise dall’Autorità di
protezione che ha emanato la misura contestata anche in considerazione
dell’assenza di relazioni personali famigliari. In tal senso, la limitazione
dell’esercizio dei diritti civili come indicato nella decisione impugnata
resiste pertanto alle critiche di RE 1, la cui vulnerabilità è dimostrata dalle
attestazioni mediche ma anche dalle osservazioni del curatore. Si
rammenta al proposito che la curatela di rappresentanza con amministrazione dei
beni ha per scopo di proteggere le persone che non sono capaci di gestire da
sole i loro beni senza nuocere ai loro interessi (cfr. STF dell’11 luglio 2022,
5A_126/2022, consid. 6.1.). L’Autorità di protezione ha la competenza e il
compito di istituire le misure di protezione necessarie, come pure di limitare
puntualmente l’esercizio dei diritti civili e di adeguare i provvedimenti anche
in relazione alle informazioni ricevute dal curatore (COPMA, Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique,
Zurigo/San Gallo 2012, n. 5.95. pag. 175). In tal senso
nulla si può quindi rimproverare all’Autorità di prime cure, che ha correttamente
svolto le necessarie verifiche, valutando tutti i rischi connessi con le
condizioni e la situazione dell’interessata. Peraltro, ai sensi dell’art. 394
cpv. 3 CC, anche se non sono posti limiti al suo esercizio dei diritti civili,
l'interessato è obbligato dagli atti del curatore, nell’ambito dei compiti a
lui attribuiti (CommFam, Protection de l’adulte, Meier, ad art. 394, CC N. 15,
con riferimenti).
RE 1 non ha saputo
peraltro dimostrare che la misura in essere sia sufficiente a proteggerla
concretamente, insistendo sulla sua capacità di discernimento (che non è posta
in discussione dall’Autorità di prime cure e dagli operatori e specialisti che
hanno osservato la sua situazione) ma senza confrontarsi con le cause che hanno
giustificato l’adozione della decisione impugnata. Alla luce degli elementi
agli atti, la scelta di una protezione più mirata risulta pertanto
proporzionata e va confermata, a esclusivo interesse e favore della reclamante.
Va peraltro evidenziato che il curatore è tenuto al rispetto delle volontà e
dei bisogni di RE 1 e di conseguenza appare pure ingiustificata la sua
richiesta (formulata in sede di replica) di affiancare al
curatore __________ prevalentemente in relazione a questioni di salute e vigilando
sul rispetto della sua volontà di poter rimanere nella propria abitazione il
più a lungo possibile. Nessun elemento agli atti e nemmeno gli argomenti della
reclamante permettono infatti di motivare l’asserita necessità di assegnare un
simile compito, peraltro già di competenza del curatore (tenuto, come detto, al
rispetto dei desideri e delle esigenze della curatelata). D’altro canto, il
sostegno già fornito a RE 1 dai coniugi __________ non è oggetto di critiche o
posto in discussione, ciò che ha ricordato anche l’Autorità di primo grado che
in sede di duplica ha evidenziato di non intendere negare il legame di
collaborazione e amicizia. Come richiesto dall’interessata, __________ è
addirittura stato sentito durante l’udienza del 14 settembre 2023.
7.
Visto
quanto precede la decisione, che ha per unico scopo la protezione degli
interessi di RE 1, resiste alle sue critiche. Il reclamo è quindi integralmente
respinto e la decisione impugnata confermata.
Tasse e
spese di giustizia seguono la soccombenza e vanno poste a carico della
reclamante.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. Il reclamo è
respinto.
2. Gli oneri del
reclamo consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 350.–
b) spese fr.
150.–
fr.
500.–
sono posti a carico di RE
1.
3. Notificazione:
-
Comunicazione:
-
-
Il
presidente
La
cancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95
a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72
segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è
ammissibile solo se il valore litigioso
ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge
tale importo, il ricorso in materia
civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di
importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in
materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in
materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.
116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal
caso dall'art. 115 LTF.