9.2023.149
Decisione di conferimento di un mandato per una perizia psichiatrica: proporzionalità della misura
20 febbraio 2024Italiano12 min
l’Autorità di protezione ha convocato RE 1 ad un’udienza di discussione, durante
Source ti.ch
Incarto n.
9.2023.149
Lugano
20 febbraio 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di protezione del
Tribunale d'appello
Damiano
Bozzini
giudice
unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG
assistito
dalla
cancelliera
Baggi
Fiala
sedente
per statuire nella causa che oppone
RE
1
rappr.
da: RA 1
all’
Autorità
regionale di protezione __________,
per
quanto riguarda il conferimento di un mandato per una perizia psichiatrica;
giudicando
sul reclamo del 17 novembre 2023 presentato da RE 1 contro la decisione emessa
il 20 ottobre 2023 dall'Autorità regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto
Fatti
A. Mediante decisione supercautelare
30 giugno 2022 l’Autorità regionale di protezione __________ (in seguito
Autorità di protezione) ha istituito in favore di RE 1 (1992) una curatela di
rappresentanza con amministrazione del reddito e del patrimonio, designando RA
1 quale curatore.
B. Il 14 luglio 2022
l’Autorità di protezione ha convocato RE 1 ad un’udienza di discussione, durante
la quale è emerso che l’interessato (non presente) presentava una situazione
debitoria e rischiava per la terza volta lo sfratto. L’Autorità ha confermato
la decisione supercautelare e disposto che la decisione di merito sarebbe stata
emanata dopo la ricezione del certificato medico.
C. Con scritto 10 agosto
2022 l’Autorità di protezione ha chiesto al medico dell’interessato, dr. med. __________,
un certificato dettagliato che si esprima sulle cause e sul tipo di misura di
protezione più indicato per RE 1.
D. Con scritto 7
novembre 2022 il dr. med. __________ ha dichiarato che l’interessato non presenta
alcun disturbo psico-fisico.
E. Il 22 dicembre 2022
l’Autorità di prime cure ha sollecitato RE 1 di voler presentare un rapporto
medico sul suo stato psico-fisico.
F. Con scritto 16
gennaio 2023 il curatore ha rassegnato le proprie dimissioni, lamentando una
mancata collaborazione da parte del curatelato.
G. Mediante rapporto 25
gennaio 2023 il dr. med. __________ ha comunicato che il paziente “dal
profilo psichico non soffre al momento di alcuna patologia”, “dal
profilo medico appare in grado di occuparsi di tutto ciò che lo riguarda”,
che non è in pericolo né la sua né l’altrui sicurezza e che non può esprimersi
su eventuali provvedimenti da adottare.
H. Con scritto 5 giugno
2023 il curatore ha informato l’Autorità di protezione che il rapporto con il
curatelato è migliorato, indicando di essere disposto a proseguire con il
mandato.
I. Mediante decisione
20 ottobre 2023 l’Autorità di protezione ha incaricato il Servizio
Psico-sociale (SPS) di allestire una perizia psichiatrica su RE 1, per appurare
se l’interessato è affetto da infermità, debolezza di mente o disturbo
psichico, e se sono compromesse le capacità cognitive, volitive e
comportamentali (cfr. quesiti n. 1 A-O); la decisione è stata dichiarata
immediatamente esecutiva.
J. Con reclamo 17
novembre 2023 RE 1 e il curatore RA 1 hanno chiesto l’annullamento della
decisione e la restituzione dell’effetto sospensivo al reclamo. Contestato che RE
1 presenti un disturbo psico-fisico e che siano date le condizioni per ordinare
una perizia psichiatrica, i reclamanti hanno ribadito che ad oggi il rapporto
con il curatore è buono.
K. Con osservazioni 11
dicembre 2023 l’Autorità di protezione ha indicato che l’impugnativa è
inconsistente. La decisione impugnata sarebbe incidentale e il ricorrente non avrebbe
indicato quale sia il danno irreparabile che subirebbe a sottoporsi alla
perizia ordinata. L’Autorità di prime cure aggiunge che necessita “di
informazioni mediche corroboranti e convincenti” per poter decidere se
mantenere la misura disposta in via cautelare.
Con replica 29 dicembre
2023 RE 1 ha ribadito le richieste contenute nel reclamo precisando che “una
perizia psichiatrica sia una procedura invasiva che dovrebbe essere
giustificata sulla base di una grave situazione personale”.
Mediante duplica 22 gennaio
2024 l’Autorità di prime cure conferma i contenuti delle proprie osservazioni.
L. Nel frattempo con
decisione 14 dicembre 2023 questo Giudice ha accolto la richiesta di
restituzione dell’effetto sospensivo formulata da RE 1.
Considerato
in diritto
Considerandi
1.
Le decisioni delle
Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni sono impugnabili
mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, nella
composizione di un giudice unico (art. 450 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione
e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto [LPMA]; art.
48.
lett. f n. 7 LOG). Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già
regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla
Legge sulla procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le
azioni connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità
amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611
del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora
più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art.
450f CC).
2.
Per costante
giurisprudenza le decisioni di procedura o d’istruzione sono decisioni
incidentali, che statuiscono su questioni formali o materiali e rappresentano
una tappa nel corso della procedura, senza mettere fine alla medesima. Vanno
distinte dalle decisioni parziali, che statuiscono, in maniera finale, su una o
più parti di una domanda, ma rinviano all’esame di uno o altri argomenti ad
un’ulteriore decisione (DTF 5P.350/2004 del 10 maggio 2005, cons. 2.1; COPMA
Guide pratique Protection de l’adulte, pag. 63 n. 1.158).
Per costante
giurisprudenza le decisioni con cui un'autorità dispone l'assunzione di prove –
tra le quali vanno annoverate le perizie socio-ambientali, sulle capacità
genitoriali e sulle modalità delle parti di relazionarsi – sono decisioni
incidentali, poiché non mettono fine alla procedura (DTF 5P.350/2004 del 10
maggio 2005, cons. 2.1; COPMA, Guide pratique Protection de l’adulte, pag. 63
n. 1.158).
2.1
Giusta l’art. 66 cpv.
2.
lett. a) LPAmm questo genere di risoluzione è impugnabile unicamente nella
misura in cui arreca all'interessato un pregiudizio irreparabile, ovvero un
pregiudizio cui non si potrà più verosimilmente rimediare appieno neppure con
una decisione finale favorevole (DTF 134 III 426 consid. 1.3.1; 133 III 629
consid. 2.3.1; RtiD I-2005 pag. 783; sentenza CDP del 29 ottobre 2014, inc.
9.2014.175, consid. 4).
Le decisioni incidentali
possono pure essere impugnate a titolo indipendente se l’accoglimento del
ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale, consentendo di
evitare una procedura defatigante e dispendiosa (art. 66 cpv. 2 lett. b LPAmm).
L’applicazione di tale norma presuppone quindi che l'autorità di ricorso,
giudicando in modo diverso dall'istanza inferiore, possa concludere
immediatamente il procedimento senza dover retrocedere la causa all'istanza
inferiore per ulteriori accertamenti e nuova decisione (cfr. Messaggio del
Consiglio di Stato 23 maggio 2012 [n. 6645] sulla revisione totale della legge
di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966, pag. 40; sentenza
CDP del 13 ottobre 2015, inc. 9.2015.170).
3.
L’art. 446 CC
definisce i principi procedurali applicabili nell’ambito della protezione degli
adulti. Ai sensi della norma, l’Autorità di protezione esamina d’ufficio i
fatti (cpv. 1). Essa raccoglie le informazioni occorrenti e assume le prove
necessarie; può incaricare degli accertamenti una persona o un servizio idonei
e, se necessario, ordina che uno specialista effettui una perizia (cpv. 2).
L’Autorità di protezione non è vincolata dalle conclusioni delle persone che partecipano
al procedimento (cpv. 3) e applica d’ufficio il diritto (cpv. 4).
La norma sancisce il
principio inquisitorio illimitato, secondo il quale l’autorità è perfettamente
libera nell’accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove: secondo
consolidata giurisprudenza, in base a tale principio l’Autorità può assumere e
ricercare delle prove – secondo il suo apprezzamento – anche secondo delle
modalità inabituali e procurarsi d’ufficio dei rapporti allestiti da terzi (v.
DTF 128 III 413 consid. 3.2.1; v. anche STF del 13 gennaio 2014, inc.
5A_843/2013, consid. 4.1 e 4.2, e Messaggio, pag. 6465-6466).
Va ricordato che il
principio della massima inquisitoria non dispensa tuttavia le parti e i terzi
da una collaborazione attiva alla procedura (fra i tanti: DTF 128 III 411
consid. 3.2.1; STF 5A_360/2015 del 13 agosto 2015, consid. 3.2.2; sentenza CDP
del 13 agosto 2017, inc 9.2017.66, consid. 4.6); conformemente all’art. 448
cpv. 1 CC, se necessario, l’Autorità di protezione ordina l’esecuzione coattiva
dell’obbligo di collaborare.
4.
Nel caso in esame,
la decisione impugnata che ordina una perizia psichiatrica ai sensi dell’art.
446.
cpv. 2 CC, deve essere considerata una decisione incidentale ordinatoria e
come tale, è impugnabile alle
predette condizioni restrittive di cui al
precedente punto 2.1.
Con la decisione in
esame l’Autorità di prime cure ha ritenuto indispensabile incaricare il SPS
alfine di esperire una perizia psichiatrica considerato di essere “nell’impossibilità
di ottenere un rapporto medico dettagliato da parte dell’interessato e ritenuto
oltremodo necessario circa la conferma o meno” della misura di curatela di rappresentanza
ordinata”
In sede d’osservazioni ha
precisato di necessitare “di informazioni mediche corroboranti e convincenti”
per poter decidere se mantenere la misura (curatela di rappresentanza, art. 394
e 395 CC) disposta in via cautelare. Ha inoltre indicato che sono necessari
ulteriori approfondimenti istruttori perché il medico non ha escluso la
necessità di adottare delle misure di protezione, malgrado un quadro clinico
rassicurante, e dall’altro perché il parere medico secondo cui il reclamante
fosse in grado di occuparsi di tutto ciò che lo riguarda era in netto contrasto
con la realtà risultante dal fascicolo processuale (è stato colpito da due
sfratti, diverse procedure esecutive, non ha collaborato con il curatore e con
le varie autorità, ha avuto un atteggiamento oppositivo e un’instabilità
emotiva).
Da parte sua il
reclamante, ribadisce di aver attestato mediante rapporti medici di non
presentare alcun disturbo psico-fisico. Pur ammettendo di avere avuto delle
difficoltà di gestione delle proprie finanze, di essere stato sfrattato e di aver
avuto una scarsa comunicazione iniziale con il curatore, ha ricordato che la
situazione finanziaria si è nel frattempo stabilizzata, anche grazie all’aiuto
del curatore, con il quale ora collabora in modo positivo.
4.1
Dalla documentazione
agli atti emerge che il medico di RE 1 ha a due riprese dichiarato che lo
stesso non presenta alcun disturbo psico-fisico (cfr. 7 novembre 2022 e 25
gennaio 2023). Ha altresì attestato che “dal profilo psichico non soffre al
momento di alcuna patologia” e “dal profilo medico appare in grado di
occuparsi di tutto ciò che lo riguarda”, che non è in pericolo né la sua né
l’altrui sicurezza. Ha infine concluso di non potersi esprimersi su eventuali
provvedimenti da adottare.
Dagli atti emerge quindi
che l’interessato ha avuto difficoltà amministrative e di gestione dei propri
affari, presentava una situazione debitoria ed è stato sfrattato più di una
volta. Queste circostanze non sono contestate. A seguito di tale situazione
l’Autorità ha pertanto istituito, in via supercautelare, una curatela di
rappresentanza con gestione del reddito e del patrimonio (30 giugno 2022).
Inizialmente la
collaborazione con il curatore RA 1 è stata difficoltosa, ma per ammissione di
entrambi la situazione è migliorata nel tempo (cfr. scritto 5 giugno 2023 del
curatore). Il curatelato ha accettato di collaborare con il curatore che si è
dichiarato disposto a proseguire il mandato.
Alla luce di quanto
precede, indicato che l’Autorità non ha alcun modo prospettato di inasprire la
misura con una misura più incisiva, né di limitare il curatelato nei propri
diritti civili, la decisione di esperire una perizia psichiatrica risulta
abbondante ed eccessiva, e quindi sproporzionata. Nel rispetto dei principi di
proporzionalità e sussidiarietà, l’Autorità di protezione avrebbe dovuto meglio
ponderare le circostanze, anche alla luce dei nuovi aggiornamenti forniti dal
curatore stesso e convocare nuovamente curatore e curatelato al fine di
verificare se, nel frattempo, il curatelato aveva accettato la misura in questione.
Ora, ritenuto che lo
stesso RE 1 ha riconosciuto che la curatela potrebbe “continuare ancora per
un periodo”, in modo da permettergli di raggiungere “l’indipendenza
nella gestione del quotidiano”, e di fronte alle circostanze concrete della
fattispecie in oggetto, la perizia psichiatrica ordinata mediante la decisione
impugnata risulta sproporzionata.
Il gravame va pertanto
accolto e la decisione impugnata annullata.
5.
Gli oneri giudiziari
per il presente giudizio seguirebbero il principio della soccombenza, ma viste
le circostanze, si rinuncia all’addebito di tasse e spese processuali, che non
potrebbero per altro essere caricate all’Autorità di protezione (art. 47 cpv. 6
LPAmm).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. Il reclamo è
accolto.
1.1. Di conseguenza, la
risoluzione 20 ottobre 2023 dell’Autorità regionale di protezione __________ è
annullata.
2. Non si prelevano né
spese né tasse di giustizia.
3. Notificazione:
-
-
Il
presidente
La
cancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95
a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72
segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è
ammissibile solo se il valore litigioso
ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge
tale importo, il ricorso in materia
civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di
importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in
materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in
materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.
116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal
caso dall'art. 115 LTF.