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Decisione

9.2023.149

Decisione di conferimento di un mandato per una perizia psichiatrica: proporzionalità della misura

20 febbraio 2024Italiano12 min

l’Autorità di protezione ha convocato RE 1 ad un’udienza di discussione, durante

Source ti.ch

Incarto n.

9.2023.149

Lugano

20 febbraio 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il presidente della Camera di protezione del

Tribunale d'appello

Damiano

Bozzini

giudice

unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG

assistito

dalla

cancelliera

Baggi

Fiala

sedente

per statuire nella causa che oppone

RE

1

rappr.

da: RA 1

all’

Autorità

regionale di protezione __________,

per

quanto riguarda il conferimento di un mandato per una perizia psichiatrica;

giudicando

sul reclamo del 17 novembre 2023 presentato da RE 1 contro la decisione emessa

il 20 ottobre 2023 dall'Autorità regionale di protezione __________;

letti ed esaminati gli atti,

ritenuto

in fatto

Fatti

A. Mediante decisione supercautelare

30 giugno 2022 l’Autorità regionale di protezione __________ (in seguito

Autorità di protezione) ha istituito in favore di RE 1 (1992) una curatela di

rappresentanza con amministrazione del reddito e del patrimonio, designando RA

1 quale curatore.

B. Il 14 luglio 2022

l’Autorità di protezione ha convocato RE 1 ad un’udienza di discussione, durante

la quale è emerso che l’interessato (non presente) presentava una situazione

debitoria e rischiava per la terza volta lo sfratto. L’Autorità ha confermato

la decisione supercautelare e disposto che la decisione di merito sarebbe stata

emanata dopo la ricezione del certificato medico.

C. Con scritto 10 agosto

2022 l’Autorità di protezione ha chiesto al medico dell’interessato, dr. med. __________,

un certificato dettagliato che si esprima sulle cause e sul tipo di misura di

protezione più indicato per RE 1.

D. Con scritto 7

novembre 2022 il dr. med. __________ ha dichiarato che l’interessato non presenta

alcun disturbo psico-fisico.

E. Il 22 dicembre 2022

l’Autorità di prime cure ha sollecitato RE 1 di voler presentare un rapporto

medico sul suo stato psico-fisico.

F. Con scritto 16

gennaio 2023 il curatore ha rassegnato le proprie dimissioni, lamentando una

mancata collaborazione da parte del curatelato.

G. Mediante rapporto 25

gennaio 2023 il dr. med. __________ ha comunicato che il paziente “dal

profilo psichico non soffre al momento di alcuna patologia”, “dal

profilo medico appare in grado di occuparsi di tutto ciò che lo riguarda”,

che non è in pericolo né la sua né l’altrui sicurezza e che non può esprimersi

su eventuali provvedimenti da adottare.

H. Con scritto 5 giugno

2023 il curatore ha informato l’Autorità di protezione che il rapporto con il

curatelato è migliorato, indicando di essere disposto a proseguire con il

mandato.

I. Mediante decisione

20 ottobre 2023 l’Autorità di protezione ha incaricato il Servizio

Psico-sociale (SPS) di allestire una perizia psichiatrica su RE 1, per appurare

se l’interessato è affetto da infermità, debolezza di mente o disturbo

psichico, e se sono compromesse le capacità cognitive, volitive e

comportamentali (cfr. quesiti n. 1 A-O); la decisione è stata dichiarata

immediatamente esecutiva.

J. Con reclamo 17

novembre 2023 RE 1 e il curatore RA 1 hanno chiesto l’annullamento della

decisione e la restituzione dell’effetto sospensivo al reclamo. Contestato che RE

1 presenti un disturbo psico-fisico e che siano date le condizioni per ordinare

una perizia psichiatrica, i reclamanti hanno ribadito che ad oggi il rapporto

con il curatore è buono.

K. Con osservazioni 11

dicembre 2023 l’Autorità di protezione ha indicato che l’impugnativa è

inconsistente. La decisione impugnata sarebbe incidentale e il ricorrente non avrebbe

indicato quale sia il danno irreparabile che subirebbe a sottoporsi alla

perizia ordinata. L’Autorità di prime cure aggiunge che necessita “di

informazioni mediche corroboranti e convincenti” per poter decidere se

mantenere la misura disposta in via cautelare.

Con replica 29 dicembre

2023 RE 1 ha ribadito le richieste contenute nel reclamo precisando che “una

perizia psichiatrica sia una procedura invasiva che dovrebbe essere

giustificata sulla base di una grave situazione personale”.

Mediante duplica 22 gennaio

2024 l’Autorità di prime cure conferma i contenuti delle proprie osservazioni.

L. Nel frattempo con

decisione 14 dicembre 2023 questo Giudice ha accolto la richiesta di

restituzione dell’effetto sospensivo formulata da RE 1.

Considerato

in diritto

Considerandi

1.

Le decisioni delle

Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni sono impugnabili

mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, nella

composizione di un giudice unico (art. 450 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione

e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto [LPMA]; art.

48.

lett. f n. 7 LOG). Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già

regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla

Legge sulla procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le

azioni connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità

amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611

del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora

più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art.

450f CC).

2.

Per costante

giurisprudenza le decisioni di procedura o d’istruzione sono decisioni

incidentali, che statuiscono su questioni formali o materiali e rappresentano

una tappa nel corso della procedura, senza mettere fine alla medesima. Vanno

distinte dalle decisioni parziali, che statuiscono, in maniera finale, su una o

più parti di una domanda, ma rinviano all’esame di uno o altri argomenti ad

un’ulteriore decisione (DTF 5P.350/2004 del 10 maggio 2005, cons. 2.1; COPMA

Guide pratique Protection de l’adulte, pag. 63 n. 1.158).

Per costante

giurisprudenza le decisioni con cui un'autorità dispone l'assunzione di prove –

tra le quali vanno annoverate le perizie socio-ambientali, sulle capacità

genitoriali e sulle modalità delle parti di relazionarsi – sono decisioni

incidentali, poiché non mettono fine alla procedura (DTF 5P.350/2004 del 10

maggio 2005, cons. 2.1; COPMA, Guide pratique Protection de l’adulte, pag. 63

n. 1.158).

2.1

Giusta l’art. 66 cpv.

2.

lett. a) LPAmm questo genere di risoluzione è impugnabile unicamente nella

misura in cui arreca all'interessato un pregiudizio irreparabile, ovvero un

pregiudizio cui non si potrà più verosimilmente rimediare appieno neppure con

una decisione finale favorevole (DTF 134 III 426 consid. 1.3.1; 133 III 629

consid. 2.3.1; RtiD I-2005 pag. 783; sentenza CDP del 29 ottobre 2014, inc.

9.2014.175, consid. 4).

Le decisioni incidentali

possono pure essere impugnate a titolo indipendente se l’accoglimento del

ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale, consentendo di

evitare una procedura defatigante e dispendiosa (art. 66 cpv. 2 lett. b LPAmm).

L’applicazione di tale norma presuppone quindi che l'autorità di ricorso,

giudicando in modo diverso dall'istanza inferiore, possa concludere

immediatamente il procedimento senza dover retrocedere la causa all'istanza

inferiore per ulteriori accertamenti e nuova decisione (cfr. Messaggio del

Consiglio di Stato 23 maggio 2012 [n. 6645] sulla revisione totale della legge

di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966, pag. 40; sentenza

CDP del 13 ottobre 2015, inc. 9.2015.170).

3.

L’art. 446 CC

definisce i principi procedurali applicabili nell’ambito della protezione degli

adulti. Ai sensi della norma, l’Autorità di protezione esamina d’ufficio i

fatti (cpv. 1). Essa raccoglie le informazioni occorrenti e assume le prove

necessarie; può incaricare degli accertamenti una persona o un servizio idonei

e, se necessario, ordina che uno specialista effettui una perizia (cpv. 2).

L’Autorità di protezione non è vincolata dalle conclusioni delle persone che partecipano

al procedimento (cpv. 3) e applica d’ufficio il diritto (cpv. 4).

La norma sancisce il

principio inquisitorio illimitato, secondo il quale l’autorità è perfettamente

libera nell’accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove: secondo

consolidata giurisprudenza, in base a tale principio l’Autorità può assumere e

ricercare delle prove – secondo il suo apprezzamento – anche secondo delle

modalità inabituali e procurarsi d’ufficio dei rapporti allestiti da terzi (v.

DTF 128 III 413 consid. 3.2.1; v. anche STF del 13 gennaio 2014, inc.

5A_843/2013, consid. 4.1 e 4.2, e Messaggio, pag. 6465-6466).

Va ricordato che il

principio della massima inquisitoria non dispensa tuttavia le parti e i terzi

da una collaborazione attiva alla procedura (fra i tanti: DTF 128 III 411

consid. 3.2.1; STF 5A_360/2015 del 13 agosto 2015, consid. 3.2.2; sentenza CDP

del 13 agosto 2017, inc 9.2017.66, consid. 4.6); conformemente all’art. 448

cpv. 1 CC, se necessario, l’Autorità di protezione ordina l’esecuzione coattiva

dell’obbligo di collaborare.

4.

Nel caso in esame,

la decisione impugnata che ordina una perizia psichiatrica ai sensi dell’art.

446.

cpv. 2 CC, deve essere considerata una decisione incidentale ordinatoria e

come tale, è impugnabile alle

predette condizioni restrittive di cui al

precedente punto 2.1.

Con la decisione in

esame l’Autorità di prime cure ha ritenuto indispensabile incaricare il SPS

alfine di esperire una perizia psichiatrica considerato di essere “nell’impossibilità

di ottenere un rapporto medico dettagliato da parte dell’interessato e ritenuto

oltremodo necessario circa la conferma o meno” della misura di curatela di rappresentanza

ordinata”

In sede d’osservazioni ha

precisato di necessitare “di informazioni mediche corroboranti e convincenti”

per poter decidere se mantenere la misura (curatela di rappresentanza, art. 394

e 395 CC) disposta in via cautelare. Ha inoltre indicato che sono necessari

ulteriori approfondimenti istruttori perché il medico non ha escluso la

necessità di adottare delle misure di protezione, malgrado un quadro clinico

rassicurante, e dall’altro perché il parere medico secondo cui il reclamante

fosse in grado di occuparsi di tutto ciò che lo riguarda era in netto contrasto

con la realtà risultante dal fascicolo processuale (è stato colpito da due

sfratti, diverse procedure esecutive, non ha collaborato con il curatore e con

le varie autorità, ha avuto un atteggiamento oppositivo e un’instabilità

emotiva).

Da parte sua il

reclamante, ribadisce di aver attestato mediante rapporti medici di non

presentare alcun disturbo psico-fisico. Pur ammettendo di avere avuto delle

difficoltà di gestione delle proprie finanze, di essere stato sfrattato e di aver

avuto una scarsa comunicazione iniziale con il curatore, ha ricordato che la

situazione finanziaria si è nel frattempo stabilizzata, anche grazie all’aiuto

del curatore, con il quale ora collabora in modo positivo.

4.1

Dalla documentazione

agli atti emerge che il medico di RE 1 ha a due riprese dichiarato che lo

stesso non presenta alcun disturbo psico-fisico (cfr. 7 novembre 2022 e 25

gennaio 2023). Ha altresì attestato che “dal profilo psichico non soffre al

momento di alcuna patologia” e “dal profilo medico appare in grado di

occuparsi di tutto ciò che lo riguarda”, che non è in pericolo né la sua né

l’altrui sicurezza. Ha infine concluso di non potersi esprimersi su eventuali

provvedimenti da adottare.

Dagli atti emerge quindi

che l’interessato ha avuto difficoltà amministrative e di gestione dei propri

affari, presentava una situazione debitoria ed è stato sfrattato più di una

volta. Queste circostanze non sono contestate. A seguito di tale situazione

l’Autorità ha pertanto istituito, in via supercautelare, una curatela di

rappresentanza con gestione del reddito e del patrimonio (30 giugno 2022).

Inizialmente la

collaborazione con il curatore RA 1 è stata difficoltosa, ma per ammissione di

entrambi la situazione è migliorata nel tempo (cfr. scritto 5 giugno 2023 del

curatore). Il curatelato ha accettato di collaborare con il curatore che si è

dichiarato disposto a proseguire il mandato.

Alla luce di quanto

precede, indicato che l’Autorità non ha alcun modo prospettato di inasprire la

misura con una misura più incisiva, né di limitare il curatelato nei propri

diritti civili, la decisione di esperire una perizia psichiatrica risulta

abbondante ed eccessiva, e quindi sproporzionata. Nel rispetto dei principi di

proporzionalità e sussidiarietà, l’Autorità di protezione avrebbe dovuto meglio

ponderare le circostanze, anche alla luce dei nuovi aggiornamenti forniti dal

curatore stesso e convocare nuovamente curatore e curatelato al fine di

verificare se, nel frattempo, il curatelato aveva accettato la misura in questione.

Ora, ritenuto che lo

stesso RE 1 ha riconosciuto che la curatela potrebbe “continuare ancora per

un periodo”, in modo da permettergli di raggiungere “l’indipendenza

nella gestione del quotidiano”, e di fronte alle circostanze concrete della

fattispecie in oggetto, la perizia psichiatrica ordinata mediante la decisione

impugnata risulta sproporzionata.

Il gravame va pertanto

accolto e la decisione impugnata annullata.

5.

Gli oneri giudiziari

per il presente giudizio seguirebbero il principio della soccombenza, ma viste

le circostanze, si rinuncia all’addebito di tasse e spese processuali, che non

potrebbero per altro essere caricate all’Autorità di protezione (art. 47 cpv. 6

LPAmm).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

1. Il reclamo è

accolto.

1.1. Di conseguenza, la

risoluzione 20 ottobre 2023 dell’Autorità regionale di protezione __________ è

annullata.

2. Non si prelevano né

spese né tasse di giustizia.

3. Notificazione:

-

-

Il

presidente

La

cancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le

decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95

a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72

segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è

ammissibile solo se il valore litigioso

ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge

tale importo, il ricorso in materia

civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di

importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in

materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in

materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.

116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal

caso dall'art. 115 LTF.