9.2023.150
Scelta del curatore di rappresentanza: imparzialità
24 gennaio 2024Italiano13 min
16 ottobre 2023 il Ministero pubblico ha chiesto all’Autorità di protezione, nell’ambito
Source ti.ch
Incarto n.
9.2023.150
Lugano
24 gennaio 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di protezione del
Tribunale d'appello
Damiano
Bozzini
giudice
unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG
assistito
dalla
cancelliera
Baggi
Fiala
sedente
per statuire nella causa che oppone
RE
1
all’
Autorità
regionale di protezione __________,
e
a
CO
2
patr.
da: PR 1
per
quanto riguarda la nomina di una curatrice di rappresentanza in favore di PI
1;
giudicando
sul reclamo del 20 novembre 2023 presentato da RE 1 contro la decisione emessa
il 24 ottobre 2023 dall'Autorità regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto
Fatti
A. PI 1 (2016) è figlio
di CO 2 e di RE 1.
Con sentenza 17 agosto
2022 il Pretore di __________ ha assegnato l’autorità parentale esclusiva alla
madre, alla quale ha affidato PI 1.
Mediante decisione 24
marzo 2023 l’Autorità regionale di protezione __________ (in seguito Autorità
di protezione) ha assunto la curatela educativa istituita in favore di PI 1,
confermando CURA 2 quale curatrice del minore.
B. Con decisione 8 marzo
2023 la Corte dei reclami penali del Tribunale d’appello ha stabilito che deve
essere nominato un curatore di rappresentanza a PI 1 che lo rappresenti
nell’ambito della procedura penale (che lo vedeva coinvolto quale vittima e
quale presunta autrice la di lui madre). L’Autorità di protezione ha pertanto
istituito in favore di PI 1 una curatela di rappresentanza (ai sensi degli art.
306 cpv. 2 e 308 cpv. 2 CC), nominando l’avv. CURA 1 quale curatrice (decisione
31 marzo 2023).
C. Con ulteriore scritto
16 ottobre 2023 il Ministero pubblico ha chiesto all’Autorità di protezione, nell’ambito
di un nuovo procedimento penale, che vede coinvolti gli stessi soggetti, di
valutare l’estensione della rappresentanza dell’attuale curatore anche a detto
procedimento.
D. Mediante decisione 24
ottobre 2023 l’Autorità di protezione ha esteso la rappresentanza di PI 1 da
parte dell’avv. CURA 1, quale curatrice di rappresentanza ai sensi degli art.
306 cpv. 2 e 308 cpv. 2 CC, anche al procedimento penale inc. 2023/1511/SB/GUV.
E. Con reclamo 20
novembre 2023 RE 1 si è aggravato avverso la predetta decisione chiedendo che
venga annullata e che l’Autorità di protezione venga incaricata di “individuare
un nuovo curatore di rappresentanza che non abbia mai avuto nulla a che fare
con la fattispecie in esame”.
F. Con osservazioni 27
novembre 2023 la curatrice avv. CURA 1 si è rimessa al giudizio di questa
Camera.
Con osservazioni 12
dicembre 2023 CO 2 ha chiesto la conferma della decisione.
L’Autorità di protezione
non ha presentato osservazioni al reclamo.
Considerato
in diritto
Considerandi
1.
Le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti minorenni sono
impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di
appello, nella composizione di un giudice unico (art. 450 CC in
relazione agli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2
della Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del
minore e dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7 LOG). Riguardo alla procedura
applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC, occorre riferirsi,
in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in particolare
alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di competenza
dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di
Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8) e,
in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale civile
(CPC; v. art. 450f CC).
2.
Nella decisione
impugnata, su richiesta del Ministero pubblico, l’Autorità di protezione ha
nominato l’avv. CURA 1 curatrice di rappresentanza di PI 1 nell’ambito di un
nuovo procedimento penale che vede coinvolta la madre del minore (art. 306 cpv.
2.
e 308 cpv. 2 CC).
3.
Nel proprio reclamo RE
1.
avversa la decisione, postulando che l’Autorità di prime cure venga
incaricata di “individuare un nuovo curatore di rappresentanza”. A mente
del reclamante, che non mette in discussione le capacità professionali
dell’avv. CURA 1, è opportuno che a rappresentare il figlio sia qualcuno che
non conosce e mai ha avuto a che fare con “la nostra” vicenda famigliare.
4.
Secondo l’art. 306
cpv. 2 CC, se i genitori sono impediti di agire o i loro interessi in un affare
sono in collisione con quelli del figlio, l’Autorità di protezione dei minori
nomina un curatore o provvede essa stessa all’affare.
La curatela di
rappresentanza ai sensi dell’articolo citato deve intervenire in tutti i casi
in cui gli interessi del minore sono in opposizione con quelli del
rappresentante legale (Meier/Stettler,
Droit de filiation, 6ª ed., Losanna 2019, n. 1225-1130 pag. 808 segg.).
L’esistenza di un conflitto di interessi (sia esso diretto o indiretto) si
determina in modo astratto e non concreto (Basler Kommentar, ZGB – I, Schwenzer/Cottier, N. 4 ad art. 306 CC).
L’esistenza di un conflitto d’interessi astratto (una semplice possibilità
d’interessi divergenti, poco importa se in realtà i genitori difendano
oggettivamente gli interessi del minore o no) è sufficiente (COPMA, Guide
pratique Protection du mineur, N. 2.127 pag. 73). Un possibile conflitto
d’interessi si verifica ad esempio nei procedimenti di divorzio in generale,
nei procedimenti di collocamento extrafamigliare del minore, nonché nei casi di
reati penali all’interno della famiglia, il conflitto d’interessi non può
essere scartato a priori. Il testo normativo non lascia dubbi sulla conseguenza
giuridica dell’esistenza di un conflitto d’interessi: il potere di
rappresentanza dei genitori viene automaticamente annullato, anche se non è
stato ancora nominato un curatore (Basler Kommentar, ZGB – I, Schwenzer/Cottier, N. 5-6 art. 306 CC).
La misura ha un largo
campo d’applicazione. La rappresentanza degli interessi del minore si può
fondare anche su un procedimento penale nei confronti di un genitore accusato
di aver commesso un reato penale nei confronti del figlio (COMPA, op. cit., N.
2.127).
4.1
L'art. 308 cpv. 2 CC
prevede che l'autorità di protezione dei minori può conferire al curatore
speciali poteri, segnatamente la rappresentanza del figlio per l’accertamento
della paternità, per salvaguardarne il diritto al mantenimento o diritti
d’altra natura e la vigilanza delle relazioni personali.
5.
Giusta l’art. 400 CC l’autorità di protezione degli adulti nomina quale
curatore una persona fisica che sia idonea, dal profilo personale e delle
competenze, ad adempiere i compiti previsti, disponga del tempo necessario e
svolga personalmente i suoi compiti (cpv. 1); la persona nominata deve
investirsi della curatela, salvo che motivi gravi vi si oppongano (cpv. 2).
La persona
nominata deve essere idonea sia dal profilo personale che delle competenze a
svolgere il mandato affidatole. Per idoneità dal profilo personale e delle
competenze si intende un’idoneità globale che comprende competenze relazionali,
metodologiche, personali e professionali (COPMA, Guide pratique
Protection de l’adulte, pag. 181, n. 6.7 ss; CommFam Protection de l’adulte, Häfeli, N. 10 ad
art. 400 CC). In ogni situazione concreta,
al momento della nomina devono essere valutate le competenze personali e
professionali del curatore alfine di determinarne l’idoneità nella fattispecie.
Infine, il curatore non deve trovarsi in una situazione di conflitto di interessi.
Secondo giurisprudenza, le questioni di conflitto d’interesse per i curatori
non possono trovare una risposta globale ma devono essere analizzate in ogni
situazione concreta, tenendo conto dell’insieme di tutte le circostanze del
caso in rassegna (STF 5A_221/2007 del 28 agosto 2007 consid. 3).
5.1
Diversamente dalle
proposte dell’interessato stesso (art. 401 cpv. 1 CC), ai sensi
dell’art. 401 cpv. 2 CC i desideri dei famigliari o di altre persone
vicine all’interessato devono essere presi in considerazione unicamente “per
quanto possibile” e assumono un’importanza maggiore solo nei casi in cui
l’interessato stesso non vuole o non può pronunciarsi
rispettivamente se la persona proposta non possiede le competenze necessarie
(COMPA, Guide pratique Protection de l’adulte, loc. cit.; CommFam Protection
de l’adulte, Häfeli,
art. 401 CC n. 2). L’Autorità di protezione dispone dunque di un potere
di apprezzamento più ampio e può, in particolare, nominare un curatore che
giudica più competente di quello suggerito dai famigliari o dalle persone
vicine all’interessato (Steinauer/
Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de
l’adulte, n. 1174 pag. 552). L’autorità di protezione non è legata alle
proposte di tali persone, né tanto meno al rifiuto da loro opposto alla nomina
di un determinato curatore, disponendo essa di un ampio margine d’apprezzamento
(CommFam, op. cit., ad art. 401 CC n. 4-5). Non esiste peraltro neppure il
diritto di preferenza dei parenti ai sensi dell’art. 380 vCC (Reusser, BSK Erwachsenenschutz, ad art.
401.
CC n. 2; CommFam, op. cit., ad art. 401 CC n. 2).
Le
disposizioni degli art. 400 e seguenti, sono in principio applicabili alla
curatela dell’art. 306 cpv. 2 CC. Occorre tuttavia prestare la massima prudenza
relativamente alle proposte dei genitori per la designazione del curatore,
ritenuto che potrebbe sussistere un conflitto d’interessi con il curatore
medesimo (COPMA, Guide pratique Protection de l’enfant, N. 2.130 pag.
74).
6.
L’art.
446.
CC definisce i principi procedurali applicabili nell’ambito della
protezione degli adulti. Ai sensi della norma, l’Autorità di protezione esamina
d’ufficio i fatti (cpv. 1). Essa raccoglie le informazioni occorrenti e assume
le prove necessarie; può incaricare degli accertamenti una persona o un
servizio idonei e, se necessario, ordina che uno specialista effettui una
perizia (cpv. 2). L’Autorità di protezione non è vincolata dalle conclusioni
delle persone che partecipano al procedimento (cpv. 3) e applica d’ufficio il
diritto (cpv. 4).
La norma
sancisce il principio inquisitorio illimitato, secondo il quale l’Autorità è
perfettamente libera nell’accertamento dei fatti e nella valutazione delle
prove: secondo consolidata giurisprudenza, in base a tale principio l’Autorità
può assumere e ricercare delle prove – secondo il suo apprezzamento – anche
secondo delle modalità inabituali e procurarsi d’ufficio dei rapporti allestiti
da terzi (v. DTF 128 III 413 consid. 3.2.1; v. anche STF del 13 gennaio 2014,
inc. 5A_843/2013, consid. 4.1 e 4.2, e Messaggio, pag. 6465-6466).
Nel suo apprezzamento,
l'Autorità – in virtù del principio inquisitorio illimitato che governa il
diritto di filiazione – non è vincolata né alle dichiarazioni delle parti né
alle prove da loro fornite (DTF 130 III 734, consid. 2.2.2-2.2.3; 129 III 417,
consid. 2.1.1.-2.1.2; 128 III 411, consid. 3.2.1; 122 III 408, consid. 3d).
Il citato principio vale
anche per la regolamentazione delle relazioni personali (STF 5A_69/2011 del 27
febbraio 2012 consid. 2.3; 5C.58/2004 del 14 giugno 2004 cons. 2.1.2).
Esso impone all’autorità
di chiarire i fatti e prendere in considerazione d’ufficio tutti gli elementi
che possono essere importanti per rendere una decisione conforme al bene del
minore. L’Autorità può istruire la fattispecie secondo il proprio
apprezzamento, amministrando finanche le prove in modo inabituale (BSK ZPO,
MAZAN/STECK, ad art. 296 CPC; MEIER/STETTLER, op. cit. nota 1764 pag. 492; STF
5A_991/2015 del 29 settembre 2016, consid. 6.2, non pubblicato al DTF 142 III
612), sollecitare rapporti, di propria iniziativa, anche se tale modo di
procedere non è previsto dal diritto di procedura cantonale (FamKomm
Erwachsenenschutz, STECK, art. 446 CC, N. 11; DTF 128 III 411, consid. 3.2.1).
Questo principio non dispensa
tuttavia le parti dal dovere di collaborare attivamente alla procedura e di
esporre le proprie tesi (STF 5A_69/2011 del 27 febbraio 2012, consid. 2.3).
7.
Nel caso in esame,
come già rilevato, contestata dal reclamante è unicamente la scelta del curatore
operata dall’Autorità di protezione (disp. 2) e non già la misura in quanto
tale (disp. 1). Non è infatti messa in discussione l’istituzione di una misura
di protezione in favore di PI 1.
RE 1 chiede che
venga incaricato un nuovo curatore di rappresentanza che non abbia mai avuto
nulla a che fare con la fattispecie in esame.
Al riguardo il reclamante
informa che nel precedente procedimento penale la curatrice avv. CURA 1 aveva
comunicato di non ritenere necessario procedere ad ulteriori accertamenti sul
minore, precisando di condividere la decisione del procuratore pubblico di
respingere l’istanza probatoria del padre.
Il padre non pretende di
poter scegliere il curatore del figlio, ma auspica che venga nominato un altro
curatore estrano alla fattispecie.
In concreto la curatrice ha
precisato che il fatto di conoscere la vicenda famigliare dei minori non è un
motivo che ne ostacola la nomina, trattandosi di procedimenti distinti con
fattispecie e titoli di reato diversi. La curatrice ha a giusto titolo rilevato
che il fatto di non aver aderito all’istanza probatoria chiesta dal padre nella
precedente procedura penale non preclude la capacità di valutare in moto
oggettivo come salvaguardare al meglio gli interessi di PI 1 in questa
ulteriore procedura penale.
La conoscenza della
fattispecie e delle parti può al contrario essere un vantaggio. Mantenere lo
stesso patrocinatore legale, che già si è occupato della pratica, potrà infatti
facilitare la procedura, in quanto a celerità ed efficienza.
Le
censure sollevate dal reclamante non possono dunque trovare accoglimento. L’imparzialità
della curatrice di rappresentanza non può essere messa in discussione per il
semplice fatto che la stessa non ha aderito, in una precedente procedura
penale, alle pretese del padre del proprio curatelato. Il reclamo va respinto e
la decisione impugnata confermata.
7.1
La richiesta di RE 1
che ritiene necessario che il figlio venga valutato da personale medico
specializzato in psichiatria infantile “che abbia strumenti e competenze
necessarie per decodificare la realtà che i bambini sono stati e sono costretti
a subire e fare chiarezza per quanto riguarda la sussistenza o meno di reati”,
esula con ogni evidenza dalla presente procedura e dovrà essere fatta valere in
prima sede.
7.2
La decisione
dell’Autorità di protezione, presa nell’interesse prioritario del minore,
risulta pertanto proporzionata e resiste alle critiche della reclamante e va di
conseguenza confermata.
Il reclamo, nella misura
della sua ricevibilità, è respinto.
8.
Gli oneri
processuali seguono la soccombenza (art. 47 e 49 LPAmm). Viste le circostanze,
si prescinde eccezionalmente dal prelievo di tasse e spese di giustizia. Non si
assegnano ripetibili, peraltro neppure richieste.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. Il reclamo è
respinto.
2. Non si prelevano né
spese né tasse di giustizia. Non si assegnano ripetibili.
3. Notificazione:
-
Comunicazione:
-
-
-
-
Il
presidente
La
cancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95
a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72
segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è
ammissibile solo se il valore litigioso
ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge
tale importo, il ricorso in materia
civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di
importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in
materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in
materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.
116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal
caso dall'art. 115 LTF.