Lexipedia

Decisione

9.2023.150

Scelta del curatore di rappresentanza: imparzialità

24 gennaio 2024Italiano13 min

16 ottobre 2023 il Ministero pubblico ha chiesto all’Autorità di protezione, nell’ambito

Source ti.ch

Incarto n.

9.2023.150

Lugano

24 gennaio 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il presidente della Camera di protezione del

Tribunale d'appello

Damiano

Bozzini

giudice

unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG

assistito

dalla

cancelliera

Baggi

Fiala

sedente

per statuire nella causa che oppone

RE

1

all’

Autorità

regionale di protezione __________,

e

a

CO

2

patr.

da: PR 1

per

quanto riguarda la nomina di una curatrice di rappresentanza in favore di PI

1;

giudicando

sul reclamo del 20 novembre 2023 presentato da RE 1 contro la decisione emessa

il 24 ottobre 2023 dall'Autorità regionale di protezione __________;

letti ed esaminati gli atti,

ritenuto

in fatto

Fatti

A. PI 1 (2016) è figlio

di CO 2 e di RE 1.

Con sentenza 17 agosto

2022 il Pretore di __________ ha assegnato l’autorità parentale esclusiva alla

madre, alla quale ha affidato PI 1.

Mediante decisione 24

marzo 2023 l’Autorità regionale di protezione __________ (in seguito Autorità

di protezione) ha assunto la curatela educativa istituita in favore di PI 1,

confermando CURA 2 quale curatrice del minore.

B. Con decisione 8 marzo

2023 la Corte dei reclami penali del Tribunale d’appello ha stabilito che deve

essere nominato un curatore di rappresentanza a PI 1 che lo rappresenti

nell’ambito della procedura penale (che lo vedeva coinvolto quale vittima e

quale presunta autrice la di lui madre). L’Autorità di protezione ha pertanto

istituito in favore di PI 1 una curatela di rappresentanza (ai sensi degli art.

306 cpv. 2 e 308 cpv. 2 CC), nominando l’avv. CURA 1 quale curatrice (decisione

31 marzo 2023).

C. Con ulteriore scritto

16 ottobre 2023 il Ministero pubblico ha chiesto all’Autorità di protezione, nell’ambito

di un nuovo procedimento penale, che vede coinvolti gli stessi soggetti, di

valutare l’estensione della rappresentanza dell’attuale curatore anche a detto

procedimento.

D. Mediante decisione 24

ottobre 2023 l’Autorità di protezione ha esteso la rappresentanza di PI 1 da

parte dell’avv. CURA 1, quale curatrice di rappresentanza ai sensi degli art.

306 cpv. 2 e 308 cpv. 2 CC, anche al procedimento penale inc. 2023/1511/SB/GUV.

E. Con reclamo 20

novembre 2023 RE 1 si è aggravato avverso la predetta decisione chiedendo che

venga annullata e che l’Autorità di protezione venga incaricata di “individuare

un nuovo curatore di rappresentanza che non abbia mai avuto nulla a che fare

con la fattispecie in esame”.

F. Con osservazioni 27

novembre 2023 la curatrice avv. CURA 1 si è rimessa al giudizio di questa

Camera.

Con osservazioni 12

dicembre 2023 CO 2 ha chiesto la conferma della decisione.

L’Autorità di protezione

non ha presentato osservazioni al reclamo.

Considerato

in diritto

Considerandi

1.

Le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti minorenni sono

impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di

appello, nella composizione di un giudice unico (art. 450 CC in

relazione agli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2

della Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del

minore e dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7 LOG). Riguardo alla procedura

applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC, occorre riferirsi,

in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in particolare

alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di competenza

dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di

Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8) e,

in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale civile

(CPC; v. art. 450f CC).

2.

Nella decisione

impugnata, su richiesta del Ministero pubblico, l’Autorità di protezione ha

nominato l’avv. CURA 1 curatrice di rappresentanza di PI 1 nell’ambito di un

nuovo procedimento penale che vede coinvolta la madre del minore (art. 306 cpv.

2.

e 308 cpv. 2 CC).

3.

Nel proprio reclamo RE

1.

avversa la decisione, postulando che l’Autorità di prime cure venga

incaricata di “individuare un nuovo curatore di rappresentanza”. A mente

del reclamante, che non mette in discussione le capacità professionali

dell’avv. CURA 1, è opportuno che a rappresentare il figlio sia qualcuno che

non conosce e mai ha avuto a che fare con “la nostra” vicenda famigliare.

4.

Secondo l’art. 306

cpv. 2 CC, se i genitori sono impediti di agire o i loro interessi in un affare

sono in collisione con quelli del figlio, l’Autorità di protezione dei minori

nomina un curatore o provvede essa stessa all’affare.

La curatela di

rappresentanza ai sensi dell’articolo citato deve intervenire in tutti i casi

in cui gli interessi del minore sono in opposizione con quelli del

rappresentante legale (Meier/Stettler,

Droit de filiation, 6ª ed., Losanna 2019, n. 1225-1130 pag. 808 segg.).

L’esistenza di un conflitto di interessi (sia esso diretto o indiretto) si

determina in modo astratto e non concreto (Basler Kommentar, ZGB – I, Schwenzer/Cottier, N. 4 ad art. 306 CC).

L’esistenza di un conflitto d’interessi astratto (una semplice possibilità

d’interessi divergenti, poco importa se in realtà i genitori difendano

oggettivamente gli interessi del minore o no) è sufficiente (COPMA, Guide

pratique Protection du mineur, N. 2.127 pag. 73). Un possibile conflitto

d’interessi si verifica ad esempio nei procedimenti di divorzio in generale,

nei procedimenti di collocamento extrafamigliare del minore, nonché nei casi di

reati penali all’interno della famiglia, il conflitto d’interessi non può

essere scartato a priori. Il testo normativo non lascia dubbi sulla conseguenza

giuridica dell’esistenza di un conflitto d’interessi: il potere di

rappresentanza dei genitori viene automaticamente annullato, anche se non è

stato ancora nominato un curatore (Basler Kommentar, ZGB – I, Schwenzer/Cottier, N. 5-6 art. 306 CC).

La misura ha un largo

campo d’applicazione. La rappresentanza degli interessi del minore si può

fondare anche su un procedimento penale nei confronti di un genitore accusato

di aver commesso un reato penale nei confronti del figlio (COMPA, op. cit., N.

2.127).

4.1

L'art. 308 cpv. 2 CC

prevede che l'autorità di protezione dei minori può conferire al curatore

speciali poteri, segnatamente la rappresentanza del figlio per l’accertamento

della paternità, per salvaguardarne il diritto al mantenimento o diritti

d’altra natura e la vigilanza delle relazioni personali.

5.

Giusta l’art. 400 CC l’autorità di protezione degli adulti nomina quale

curatore una persona fisica che sia idonea, dal profilo personale e delle

competenze, ad adempiere i compiti previsti, disponga del tempo necessario e

svolga personalmente i suoi compiti (cpv. 1); la persona nominata deve

investirsi della curatela, salvo che motivi gravi vi si oppongano (cpv. 2).

La persona

nominata deve essere idonea sia dal profilo personale che delle competenze a

svolgere il mandato affidatole. Per idoneità dal profilo personale e delle

competenze si intende un’idoneità globale che comprende competenze relazionali,

metodologiche, personali e professionali (COPMA, Guide pratique

Protection de l’adulte, pag. 181, n. 6.7 ss; CommFam Protection de l’adulte, Häfeli, N. 10 ad

art. 400 CC). In ogni situazione concreta,

al momento della nomina devono essere valutate le competenze personali e

professionali del curatore alfine di determinarne l’idoneità nella fattispecie.

Infine, il curatore non deve trovarsi in una situazione di conflitto di interessi.

Secondo giurisprudenza, le questioni di conflitto d’interesse per i curatori

non possono trovare una risposta globale ma devono essere analizzate in ogni

situazione concreta, tenendo conto dell’insieme di tutte le circostanze del

caso in rassegna (STF 5A_221/2007 del 28 agosto 2007 consid. 3).

5.1

Diversamente dalle

proposte dell’interessato stesso (art. 401 cpv. 1 CC), ai sensi

dell’art. 401 cpv. 2 CC i desideri dei famigliari o di altre persone

vicine all’interessato devono essere presi in considerazione unicamente “per

quanto possibile” e assumono un’importanza maggiore solo nei casi in cui

l’interessato stesso non vuole o non può pronunciarsi

rispettivamente se la persona proposta non possiede le competenze necessarie

(COMPA, Guide pratique Protection de l’adulte, loc. cit.; CommFam Protection

de l’adulte, Häfeli,

art. 401 CC n. 2). L’Autorità di protezione dispone dunque di un potere

di apprezzamento più ampio e può, in particolare, nominare un curatore che

giudica più competente di quello suggerito dai famigliari o dalle persone

vicine all’interessato (Steinauer/

Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de

l’adulte, n. 1174 pag. 552). L’autorità di protezione non è legata alle

proposte di tali persone, né tanto meno al rifiuto da loro opposto alla nomina

di un determinato curatore, disponendo essa di un ampio margine d’apprezzamento

(CommFam, op. cit., ad art. 401 CC n. 4-5). Non esiste peraltro neppure il

diritto di preferenza dei parenti ai sensi dell’art. 380 vCC (Reusser, BSK Erwachsenenschutz, ad art.

401.

CC n. 2; CommFam, op. cit., ad art. 401 CC n. 2).

Le

disposizioni degli art. 400 e seguenti, sono in principio applicabili alla

curatela dell’art. 306 cpv. 2 CC. Occorre tuttavia prestare la massima prudenza

relativamente alle proposte dei genitori per la designazione del curatore,

ritenuto che potrebbe sussistere un conflitto d’interessi con il curatore

medesimo (COPMA, Guide pratique Protection de l’enfant, N. 2.130 pag.

74).

6.

L’art.

446.

CC definisce i principi procedurali applicabili nell’ambito della

protezione degli adulti. Ai sensi della norma, l’Autorità di protezione esamina

d’ufficio i fatti (cpv. 1). Essa raccoglie le informazioni occorrenti e assume

le prove necessarie; può incaricare degli accertamenti una persona o un

servizio idonei e, se necessario, ordina che uno specialista effettui una

perizia (cpv. 2). L’Autorità di protezione non è vincolata dalle conclusioni

delle persone che partecipano al procedimento (cpv. 3) e applica d’ufficio il

diritto (cpv. 4).

La norma

sancisce il principio inquisitorio illimitato, secondo il quale l’Autorità è

perfettamente libera nell’accertamento dei fatti e nella valutazione delle

prove: secondo consolidata giurisprudenza, in base a tale principio l’Autorità

può assumere e ricercare delle prove – secondo il suo apprezzamento – anche

secondo delle modalità inabituali e procurarsi d’ufficio dei rapporti allestiti

da terzi (v. DTF 128 III 413 consid. 3.2.1; v. anche STF del 13 gennaio 2014,

inc. 5A_843/2013, consid. 4.1 e 4.2, e Messaggio, pag. 6465-6466).

Nel suo apprezzamento,

l'Autorità – in virtù del principio inquisitorio illimitato che governa il

diritto di filiazione – non è vincolata né alle dichiarazioni delle parti né

alle prove da loro fornite (DTF 130 III 734, consid. 2.2.2-2.2.3; 129 III 417,

consid. 2.1.1.-2.1.2; 128 III 411, consid. 3.2.1; 122 III 408, consid. 3d).

Il citato principio vale

anche per la regolamentazione delle relazioni personali (STF 5A_69/2011 del 27

febbraio 2012 consid. 2.3; 5C.58/2004 del 14 giugno 2004 cons. 2.1.2).

Esso impone all’autorità

di chiarire i fatti e prendere in considerazione d’ufficio tutti gli elementi

che possono essere importanti per rendere una decisione conforme al bene del

minore. L’Autorità può istruire la fattispecie secondo il proprio

apprezzamento, amministrando finanche le prove in modo inabituale (BSK ZPO,

MAZAN/STECK, ad art. 296 CPC; MEIER/STETTLER, op. cit. nota 1764 pag. 492; STF

5A_991/2015 del 29 settembre 2016, consid. 6.2, non pubblicato al DTF 142 III

612), sollecitare rapporti, di propria iniziativa, anche se tale modo di

procedere non è previsto dal diritto di procedura cantonale (FamKomm

Erwachsenenschutz, STECK, art. 446 CC, N. 11; DTF 128 III 411, consid. 3.2.1).

Questo principio non dispensa

tuttavia le parti dal dovere di collaborare attivamente alla procedura e di

esporre le proprie tesi (STF 5A_69/2011 del 27 febbraio 2012, consid. 2.3).

7.

Nel caso in esame,

come già rilevato, contestata dal reclamante è unicamente la scelta del curatore

operata dall’Autorità di protezione (disp. 2) e non già la misura in quanto

tale (disp. 1). Non è infatti messa in discussione l’istituzione di una misura

di protezione in favore di PI 1.

RE 1 chiede che

venga incaricato un nuovo curatore di rappresentanza che non abbia mai avuto

nulla a che fare con la fattispecie in esame.

Al riguardo il reclamante

informa che nel precedente procedimento penale la curatrice avv. CURA 1 aveva

comunicato di non ritenere necessario procedere ad ulteriori accertamenti sul

minore, precisando di condividere la decisione del procuratore pubblico di

respingere l’istanza probatoria del padre.

Il padre non pretende di

poter scegliere il curatore del figlio, ma auspica che venga nominato un altro

curatore estrano alla fattispecie.

In concreto la curatrice ha

precisato che il fatto di conoscere la vicenda famigliare dei minori non è un

motivo che ne ostacola la nomina, trattandosi di procedimenti distinti con

fattispecie e titoli di reato diversi. La curatrice ha a giusto titolo rilevato

che il fatto di non aver aderito all’istanza probatoria chiesta dal padre nella

precedente procedura penale non preclude la capacità di valutare in moto

oggettivo come salvaguardare al meglio gli interessi di PI 1 in questa

ulteriore procedura penale.

La conoscenza della

fattispecie e delle parti può al contrario essere un vantaggio. Mantenere lo

stesso patrocinatore legale, che già si è occupato della pratica, potrà infatti

facilitare la procedura, in quanto a celerità ed efficienza.

Le

censure sollevate dal reclamante non possono dunque trovare accoglimento. L’imparzialità

della curatrice di rappresentanza non può essere messa in discussione per il

semplice fatto che la stessa non ha aderito, in una precedente procedura

penale, alle pretese del padre del proprio curatelato. Il reclamo va respinto e

la decisione impugnata confermata.

7.1

La richiesta di RE 1

che ritiene necessario che il figlio venga valutato da personale medico

specializzato in psichiatria infantile “che abbia strumenti e competenze

necessarie per decodificare la realtà che i bambini sono stati e sono costretti

a subire e fare chiarezza per quanto riguarda la sussistenza o meno di reati”,

esula con ogni evidenza dalla presente procedura e dovrà essere fatta valere in

prima sede.

7.2

La decisione

dell’Autorità di protezione, presa nell’interesse prioritario del minore,

risulta pertanto proporzionata e resiste alle critiche della reclamante e va di

conseguenza confermata.

Il reclamo, nella misura

della sua ricevibilità, è respinto.

8.

Gli oneri

processuali seguono la soccombenza (art. 47 e 49 LPAmm). Viste le circostanze,

si prescinde eccezionalmente dal prelievo di tasse e spese di giustizia. Non si

assegnano ripetibili, peraltro neppure richieste.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

1. Il reclamo è

respinto.

2. Non si prelevano né

spese né tasse di giustizia. Non si assegnano ripetibili.

3. Notificazione:

-

Comunicazione:

-

-

-

-

Il

presidente

La

cancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le

decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95

a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72

segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è

ammissibile solo se il valore litigioso

ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge

tale importo, il ricorso in materia

civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di

importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in

materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in

materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.

116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal

caso dall'art. 115 LTF.