9.2023.151
Madre minorenne: attribuzione dell'autorità parentale al padre
12 luglio 2024Italiano16 min
assegni AFI e API per la nipote PI 2, evidenziando che RE 1 potrà chiedere l’assistenza
Source ti.ch
Incarto n.
9.2023.151
Lugano
12 luglio 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di protezione del
Tribunale d'appello
Damiano
Bozzini
giudice
unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG
assistito
dalla
cancelliera
Baggi
Fiala
sedente
per statuire nella causa che oppone
RE
1
RE
2
tutti
patr. da: PR 1
all’
Autorità
regionale di protezione __________,
per
quanto riguarda la minore PI 2;
giudicando
sul reclamo del 23 novembre 2023 presentato da RE 1 e RE 2 contro la decisione
emessa il 26 ottobre 2023 dall'Autorità regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto
Fatti
A. PI 2 (2023) è figlia
di RE 1 (2006) e di PI 1.
B. Mediante decisione supercautelare
1° settembre 2023 l’Autorità regionale di protezione __________ (in seguito
Autorità di protezione) ha assegnato l’autorità parentale esclusiva di PI 2 al
padre, indicando che al raggiungimento della maggiore età della madre, i
genitori disporranno dell’autorità parentale congiunta.
C. PI 2 e la madre
vivono con la nonna materna RE 2, mentre il padre vive in __________.
D. La nonna materna RE 2
ha informato l’Autorità di protezione di aver ricevuto risposta negativa
dall’Ufficio delle assicurazioni sociali alla richiesta di poter ottenere gli
assegni AFI e API per la nipote PI 2, evidenziando che RE 1 potrà chiedere l’assistenza
solo per sé stessa.
E. Con decisione 26
ottobre 2023 (cfr. verbale d’udienza) l’Autorità di protezione ha confermato la
decisione supercautelare 1° ottobre 2023 (disp. 1) e:
-
assegnato l’autorità parentale di PI
2 in via esclusiva al padre, precisando che il padre dispone del diritto di
determinare il luogo di dimora della figlia e che egli ha stabilito che la
stessa sarà accudita dalla madre e dalla nonna materna (disp. 1.1);
-
indicato che al raggiungimento
della maggiore età della madre, i genitori disporranno dell’autorità parentale
congiunta (disp. 1.2);
-
dato il consenso a per la
richiesta di prestazioni, tra cui l’assistenza per la madre, anticipi
alimentari, assegni famigliare integrativo e assegno di prima infanzia, ed ogni
altra utile a coprire il fabbisogno dei componenti della famiglia RE 1 (disp.
2);
-
autorizzato la valutazione della
situazione tramite un legale per due ore di consulenza, con l’obbligo in caso
di reclamo e istanze formali in materia di assicurazioni sociali di chiedere
l’assistenza giudiziaria presso uffici, autorità, tribunali;
-
la decisione è stata dichiarata
immediatamente esecutiva (disp. 5).
F. Con reclamo 23
novembre 2023 RE 1 e la madre RE 2 si sono aggravate avverso la decisione 26 ottobre
2023 chiedendo il ripristino dell’effetto sospensivo al reclamo e
l’annullamento della decisione: in particolare indicano che l’Autorità di prime
cure in relazione all’attribuzione dell’autorità parentale avrebbe dovuto
trovare una soluzione che non minacciasse l’aiuto sociale garantito,
permettendo a PI 2 di far capo al riconoscimento degli assegni integrativi e di
prima infanzia, oltre che all’aiuto assistenziale.
Con osservazioni 6
dicembre 2023 l’Autorità di protezione “nel merito della paternità,
dell’assunzione di responsabilità, della presenza-vicinanza, delle intenzioni
verso il futuro” ha rilevato che non vi erano elementi per decidere
diversamente. Quanto al “criterio economico” ha rilevato che il padre
non ha manifestato l’intenzione di rinunciare alle sue prerogative.
Mediante replica 19
febbraio 2024 le reclamanti hanno chiesto la conferma del gravame.
Con duplica 1° marzo 2024
l’Autorità di protezione ha chiesto la conferma della decisione. Ipotizzando che
vi potrebbe essere una lacuna legislativa, indica che il padre non ha nessuna
colpa della situazione economica, neppure di quella giuridica e “che non può
essere privato dell’autorità parentale unicamente al fine di palliare alla
questione economica”.
G. Nel frattempo con decisione
18 gennaio 2024 il presidente di questa Camera ha respinto la richiesta di
restituzione dell’effetto sospensivo contenuta nel reclamo.
Considerato
in diritto
Considerandi
1.
Le decisioni delle
Autorità regionali di protezione concernenti minorenni sono impugnabili
mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, nella
composizione di un giudice unico (art. 450 CC in relazione agli art. 314 cpv. 1
e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione e la procedura
in materia di protezione del minore e dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7
LOG). Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli
art. 450 segg. CC, occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla
procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni
connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa (art.
99.
LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012
concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria,
alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).
2.
Con la decisione
impugnata l’Autorità di prime cure ha attribuito, in via esclusiva, al padre
l’autorità parentale sulla figlia, indicando che al raggiungimento della
maggiore età della madre, i genitori disporranno dell’autorità parentale
congiunta. È inoltre stato stabilito che il padre dispone del diritto di
determinare il luogo di dimora della figlia e che questa sarà accudita dalla
madre e dalla nonna materna. L’Autorità ha in particolare indicato che “la
maggiore età e le regole sull’autorità parentale non possono essere modificate
e non vi è alcun motivo di privare il padre dell’autorità parentale, che sta
esercitando in coscienza e nell’interesse della neonata”.
3.
Le reclamanti hanno
avversato la decisione nella misura in cui attribuisce l’autorità parentale di PI
2.
al padre, lamentando che l’autorità di protezione deve decidere conformemente
al bene della minore. Hanno indicato che “il sostentamento di PI 2 è
l’elemento cardine nella presente fattispecie”. Il padre non avrebbe un
reddito sufficiente per sopperire ai bisogni della figlia. L’Autorità avrebbe
pertanto dovuto trovare una soluzione che “non minacciasse l’aiuto sociale
garantito”.
4.
Nel suo
apprezzamento l'Autorità non è vincolata, in virtù del principio inquisitorio
illimitato che governa il diritto di filiazione, né alle dichiarazioni delle
parti né alle prove da loro fornite (DTF 122 III 408, cons. 3d).
Il citato principio vale
anche per la regolamentazione delle relazioni personali (sentenze del Tribunale
federale 5A_69/2011 del 27 febbraio 2012 consid. 2.3; 5C.58/2004
del 14 giugno 2004 cons. 2.1.2).
Esso impone all’autorità
di chiarire i fatti e prendere in considerazione d’ufficio tutti gli elementi
che possono essere importanti per rendere una decisione conforme al bene del
minore. L’Autorità può istruire la fattispecie secondo il proprio
apprezzamento, amministrando finanche le prove in modo inabituale, di propria
iniziativa, sollecitare rapporti, anche se tale modo di procedere non è
previsto dal diritto di procedura cantonale (DTF 128 III 411, cons. 3.2.1, pag.
413).
Questo principio non
dispensa tuttavia le parti dal collaborare attivamente alla procedura e di
esporre le proprie tesi (sentenza del Tribunale federale
5A_69/2011 del 27 febbraio 2012, cons. 2.3).
5.
Il 1° luglio 2014 è
entrata in vigore la legge federale del 21 giugno 2013 relativa all’autorità
parentale (Messaggio del 16 novembre 2011, FF 2011 8025) che ha introdotto un
cambiamento di paradigma e che prevede oramai l’attribuzione dell’autorità
parentale congiunta (art. 296 cpv. 2 CC) indipendentemente dallo stato civile dei
genitori (sposati o meno) e della loro situazione (comunione domestica o
domicili distinti; cfr. FF 2011 8040). Da questo punto di vista i genitori sono
oramai trattati in maniera uguale.
Tuttavia, per i genitori
non uniti in matrimonio, la madre è sin dalla nascita del figlio, ovvero sin
dall’instaurazione del rapporto di filiazione, titolare dell’autorità parentale
(cfr. 298a cpv. 5 CC) mentre, per il padre, il rapporto di filiazione
giuridico istituito con una dichiarazione di riconoscimento o mediante sentenza
non basta per attribuirgli automaticamente l’autorità parentale. L’autorità parentale
congiunta è, in effetti, istituita con una dichiarazione comune dei genitori
(art. 298a CC) o con una decisione dell’autorità di protezione (art. 298b
CC) o del giudice (art. 298c CC).
5.1
In virtù dell’art. 296
CC, l’autorità parentale è volta a garantire il bene del figlio (cpv. 1);
finché minorenni i figli sono soggetti all’autorità parentale congiunta del
padre e della madre (cpv. 2). I genitori minorenni o sotto curatela generale
non hanno autorità parentale. Raggiunta la maggiore età, ottengono l’autorità
parentale. Se viene revocata la curatela generale, l’autorità decide in merito
all’attribuzione dell’autorità parentale conformemente al bene del figlio (cpv.
3).
5.2
L’art. 298b cpv.
4.
CC prevede che se la madre è minorenne o sotto curatela generale, l’autorità
di protezione dei minori trasferisce l’autorità parentale al padre o nomina un
tutore scegliendo la soluzione più adatta a tutelare il bene del figlio (art.
298b cpv. 4 CC).
Se la madre è minorenne e
il padre maggiorenne al momento della nascita, l’Autorità di protezione
attribuisce l’autorità parentale al padre (che non l’ottiene d’ufficio) o
nomina un tutore secondo il bene del minore. In entrambi i casi la madre
ottiene l’autorità parentale al raggiungimento della maggiore età (Meier/Stettler, Droit de la filiation,
6ª ed., 2019, N. 787 pag. 527).
L’autorità parentale ha
sempre la priorità sulla tutela, le due istituzioni si escludono reciprocamente.
Ma una delle due deve essere presente per ogni figlio minorenne (COPMA, Droit
de la protection de l’enfant, Guide pratique, N. 12.13 p. 297).
La decisione deve prendere
in considerazione gli interessi della madre: si tratta di evitare che il padre,
che esercita solo l’autorità parentale, prenda decisioni che possano nuocere
l’esercizio di questa autorità da parte della madre, nel caso in cui questa è
vicina alla maggiore età. L’attribuzione dell’autorità parentale al padre è in
ogni caso prioritaria (Meier/Stettler,
op. cit., N. 787, nota pie pagina 1889; BSK ZGB, Lienhard/Affolter, Art. 327 a N. 8 e N. 20).
5.3
La
legge rinuncia a una definizione legale dell’autorità parentale; tuttavia ne
descrive il contenuto e ne disciplina singoli aspetti. L’autorità parentale
implica che i genitori, sempre in considerazione del bene del figlio, ne
dirigano la cura e l’educazione e prendano le decisioni necessarie, tenendo
presente la sua capacità, in particolare anche tutelandone i diritti
strettamente personali (art. 301 cpv. 1 CC e art. 19c CC). Detto
altrimenti, l’autorità parentale è un diritto–dovere irrinunciabile dei
genitori a educare il figlio minorenne, a rappresentarlo, ad amministrarne la
sostanza e a decidere nel caso in cui questi sia incapace di discernimento.
Singole questioni sono disciplinate nelle disposizioni seguenti: sviluppo
fisico, intellettuale e morale (art. 301 cpv. 1 CC); istruzione e formazione
(art. 302 cpv. 2 CC); religione e concezioni (art. 303 CC); luogo di
dimora/custodia (art. 301 cpv. 3 CC); prenome (art. 301 cpv. 4 CC);
rappresentanza del figlio (art. 304 CC); amministrazione della sostanza del
figlio (art. 318 CC) (COPMA, raccomandazioni del 13 giugno 2014 n. 5.1.).
5.4
Conformemente all'art.
311.
cpv. 1 CC se altre misure di protezione del figlio (segnatamente quelle
previste agli art. 307 segg. CC) sono rimaste infruttuose o sembrano a priori
insufficienti, l'Autorità di protezione dei minori priva i genitori della loro
autorità quando per inesperienza, malattia, infermità, assenza o analoghi
motivi non sono in grado di esercitarla debitamente (cifra 1) oppure quando i
genitori non si sono curati seriamente del figlio o hanno violato gravemente i
loro doveri nei suoi confronti (cifra 2).
È unicamente nel
caso in cui il genitore è incapace di partecipare all’educazione (a seguito di
malattia psichica o d’assenza senza regolari contatti con il figlio) che una
revoca dell’autorità parentale entra in linea di conto. Nel caso in cui un
genitore si oppone sistematicamente a qualsiasi intervento e non dissocia
l’interesse del figlio dal conflitto con l’altro genitore può essere ammessa
un’incapacità durevole, assimilabile ad un “motivo analogo”,
giustificante una revoca dell’autorità parentale (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6ª ed., 2019, N. 1759
pag. 1148).
La privazione
dell'autorità parentale non presuppone una colpa dei genitori, ma un'incapacità
obiettiva e durevole (Hegnauer/Meier,
Droit suisse de la filiation e de la famille, 5ª ed., 2014, n. 1314, pag. 862;
DTF 5A_213/2012 consid. 4.1).
L'applicazione di tale
norma implica un rigoroso apprezzamento di tutte le circostanze. Configurando
la revoca dell'autorità parentale la perdita di un diritto della personalità;
essa è ammissibile solo se altre misure per la protezione del figlio – ossia le
misure opportune (art. 307 CC), la curatela educativa (art. 308 CC) e la
privazione del diritto di determinare il luogo di dimora (art. 310 CC) –
appaiono vane o d'acchito insufficienti (TUOR/SCHNYDER/SCHMID/RUMO-JUNGO, Das
schweizerisce zivilgesetzbuch, 13ª ed., 2009, n. 22 § 44).
Al fine di valutare la
proporzionalità dell’intervento dovrà essere infatti valutato se il bisogno di
protezione non può essere soddisfatto facendo ricorso ad altre misure meno
incisive, quali la privazione del diritto di determinare il luogo di dimora
(art. 310 CC) o l’istituzione ad esempio di una curatela per salvaguardare il
diritto al mantenimento (art. 308 cpv. 2 CC) (Meier/Stettler,
Droit de la filiation, 6ª ed., 2019, N. 1759 pag. 1148).
Quando i genitori
non riescono ad adempiere ai loro doveri, sgorganti dagli art. 301-306 CC, è in
genere sufficiente il ritiro del diritto di custodia; per la privazione
dell’autorità parentale è invece necessario un motivo supplementare, come una
malattia psichica, un’infermità, una debolezza di mente o l’incapacità di
partecipare all’educazione data al minore da terzi a causa di assenza senza
possibilità di contatti regolari (BSK ZGB I, BREITSCHIMID, 4ª ed., ad art. 311
CC no. 7). L’art. 311 CC è la base legale della misura più incisiva nel catalogo
delle misure di protezione del diritto civile: la revoca dell’autorità
parentale è l’ultima ratio e richiede un esame attento in particolare riguardo
alla proporzionalità e alla protezione della vita famigliare (art. 8 CEDU) (CR
CC I, MEIER, art. 311 n. 1).
In ogni caso, alla luce
del principio di proporzionalità, si tratta sempre dell’ultima ratio
(MEIER/STETTLER, op. cit., N. 1759 pag. 1148).
L’Autorità dovrà
prendere in considerazione le possibili conseguenze negative di una revoca
dell’autorità parentale (effetto demotivante sui genitori, rischi di
disinteresse, rottura delle relazioni personali, violazione degli obblighi di
mantenimento) al momento in cui valuta soluzioni alternative. Dovrà agire in
maniera “progressiva”, tentando soluzioni alternative prima di arrivare
a questa misura estrema (MEIER/STETTLER, op. cit., N. 1760 pag. 1149).
6.
Nel caso in esame va
anzitutto rilevato che PI 1 ha riconosciuto la figlia immediatamente dopo la
nascita. Su richiesta dell’Autorità padre e madre hanno sottoscritto un accordo
di principio sul tema dell’autorità parentale, che disponeva l’affido
temporaneo alla nonna materna (cfr. 1° settembre 2023). Con decisione 1°
settembre 2023, non avendo rilevato “elementi ostativi”, l’Autorità di
prime cure ha attribuito, in via supercautelare, l’autorità parentale al
padre.
Con decisione 26 ottobre
2023.
emanata in sede d’udienza alla presenza di tutte le parti, l’Autorità ha evidenziato
che la maggiore età e le regole sull’autorità parentale non possono essere
modificate e che “non vi è nessun motivo di privare il padre dell’autorità
parentale, che sta esercitando in coscienza e nell’interesse della neonata”.
In concreto si tratta di
esaminare l’attribuzione al padre dell’autorità parentale fondandosi sul bene
prioritario della figlia, riservata una revoca fondata sugli artt. 311/312 CC.
Come indicato
dall’Autorità di protezione, non vi erano elementi per non attribuire
l’autorità parentale al padre. PI 1 ha sottoscritto l’accordo che prevedeva che
la figlia venisse accudita dalla madre e dalla nonna materna, nel pieno interesse
del bene prioritario della stessa. È inoltre già stato stabilito che al
compimento della maggiore età della madre, i genitori disporranno dell’autorità
parentale congiunta.
Neppure le reclamanti
pretendono che vi siano elementi alla base di una revoca dell’autorità
parentale ai sensi degli artt. 311/312 CC. Le stesse riconoscono che PI 1 è “un
padre presente e attento alla figlia” e che non vi è contenzioso alcuno fra
i genitori. Hanno altresì dichiarato che “nessuno si è mai permesso di
contestare l’assunzione di responsabilità del padre nei confronti della figlia”.
In simili circostanze, pur
comprendendo la delicatezza della situazione, con ogni evidenza il padre non
può essere privato dell’autorità parentale sulla figlia a causa del suo “modesto
reddito” o della “distanza”, come preteso dalle reclamanti. Neppure
il fatto che le prestazioni assistenziali non siano state riconosciute alla
neonata permette di giungere a diversa conclusione. Privare il padre
dell’autorità parentale con una simile motivazione costituirebbe un’elusione
della legge.
Al riguardo si ricorda che
l’Autorità di protezione ha dato mandato ad un legale allo scopo di valutare la
situazione relativa alla richiesta di prestazioni sociali e di assistenza per
la piccola (cfr. disp. 3 sentenza).
7.
Il reclamo va
pertanto respinto e la decisione impugnata confermata.
RE 1 e RE 2 hanno chiesto
di essere poste a beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito
patrocinio. Ai sensi dell’art. 117 CP, applicabile su rinvio dell’art. 14 LAG,
ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi necessari
(lett. a), la cui domanda non appaia priva di probabilità di successo (lett.
b). Alla luce della documentazione agli atti, nel caso concreto l’istanza va
accolta.
Gli oneri seguirebbero la
soccombenza, ma viste le circostanze, si prescinde, eccezionalmente dal
prelievo di tasse e spese. Non si assegnano ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. Il reclamo è
respinto.
2. Non si prelevano né
spese né tasse di giustizia.
3. L’istanza di
ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio
presentata da RE 1 e RE 2 è accolta.
4. Notificazione:
-
Comunicazione:
-
-
Il
presidente
La
cancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95
a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72
segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è
ammissibile solo se il valore litigioso
ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge
tale importo, il ricorso in materia
civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di
importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in
materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in
materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.
116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal
caso dall'art. 115 LTF.