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Decisione

9.2023.2

Assistenza giudiziaria: obbligo del richiedente di comprovare lo stato di indigenza

5 ottobre 2023Italiano10 min

di assistenza giudiziaria, venendo a conoscenza del fatto unicamente mediante il

Source ti.ch

Incarto n.

9.2023.2

Lugano

5 ottobre 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il presidente della Camera di protezione del

Tribunale d'appello

Damiano

Bozzini

giudice

unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG

assistito

dalla

vicecancelliera

Mecca

sedente

per statuire nella causa che oppone

RE

1

patr.

da: PR 1

all’

Autorità

regionale di protezione __________,

per

quanto riguarda l’assistenza giudiziaria

giudicando

sul reclamo del 2 gennaio 2023 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il

21 dicembre 2022 dall'Autorità regionale di protezione __________;

letti ed esaminati gli atti,

ritenuto

in fatto

Fatti

A. PI 2 (2010) e PI 1

(2012) sono figli di __________ RE 1. I genitori sono separati ed è in corso la

procedura di divorzio.

B. Con decisione 24

marzo 2022, adottata in sede di udienza, l’Autorità regionale di protezione (in

seguito Autorità di protezione) ha istituito una curatela di rappresentanza a

favore dei figli e nominato l’avv. __________ quale curatrice. Inoltre, è stato

conferito all’Ufficio dell’aiuto e della protezione (in seguito UAP) un mandato

di controllo e informazione ex art. 307 cpv. 3 CC. Le relazioni personali

padre-figli sono state provvisoriamente sospese.

C. In sede della

predetta udienza RE 1, per il tramite della sua patrocinatrice avv. PR 1, ha

chiesto all’Autorità di protezione di essere posto al beneficio dell’assistenza

giudiziaria e del gratuito patrocinio.

D. In data 20 maggio

2022 l’Autorità di protezione ha conferito mandato per una valutazione delle

capacità genitoriali __________ e RE 1 e del bisogno di affidamento dei minori

a terzi.

E. Con decisione

cautelare 18 luglio 2022 il Pretore aggiunto del Distretto di __________,

diventato competente in seguito all’avvio della procedura di protezione

dell’unione coniugale promossa dalla moglie nei confronti del marito, ha

istituito una curatela educativa a favore dei minori, affidando all’Autorità di

protezione la nomina della persona del curatore o della curatrice. Con

decisione 19 luglio 2022 l’Autorità di protezione ha nominato __________ quale

curatrice educativa.

F. La patrocinatrice del

padre, l’avv. PR 1, ha presentato in data 28 ottobre 2022 all’Autorità di

protezione la sua nota professionale inerente il periodo da marzo a ottobre

2022.

G. Con scritto 17

novembre 2022 l’avv. PR 1 ha sollecitato l’evasione dell’istanza di assistenza

giudiziaria, allegando ai fini della prova dell’assenza di reddito la lettera

di disdetta del contratto di lavoro del 2 marzo 2022 nei confronti di RE 1.

H. Con decisione 21

dicembre 2022 l’Autorità di protezione ha respinto la domanda di assistenza

giudiziaria di RE 1, adducendo gli stessi motivi esposti nella decisione 25

ottobre 2022 relativa alla domanda di assistenza giudiziaria della moglie,

ovvero che in presenza della sostanza a disposizione della famiglia, non

sarebbe adempiuta la condizione dell’indigenza necessaria per la concessione

dell’assistenza giudiziaria.

I. Contro quest’ultima

decisione è insorto RE 1 con reclamo 2 gennaio 2023, chiedendo che la decisione

venga annullata e riformata nel senso di venir posto a beneficienza

dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio nella forma più estesa.

J. Con osservazioni 24

gennaio 2023 l’Autorità di protezione ha evidenziato che il reclamante avrebbe

sottaciuta la presenza di sostanza immobiliare nell’ambito della sua richiesta

di assistenza giudiziaria, venendo a conoscenza del fatto unicamente mediante il

relativo formulario presentato dalla moglie, ragione per la quale non si

potrebbe escludere la presenza di eventuali ulteriori beni patrimoniali

all’estero non indicati. L’Autorità di protezione ha ritenuto che il valore

dell’immobile sarebbe verosimilmente aumentato e che l’istante non avrebbe

dimostrato l’impossibilità di aumentare il mutuo ipotecario. Secondo

l’Autorità, l’oggetto immobiliare sarebbe monetizzabile mediante la vendita o

la locazione.

K. Con replica 27

febbraio 2023 il reclamante ha contestato il rimprovero dell’Autorità di

protezione, sottolineando di essere stato incarcerato e di non aver quindi

potuto accedere al relativo formulario municipale. L’oggetto immobiliare di sua

proprietà non potrebbe essere locato in quanto verrebbe attualmente abitato da

egli stesso, mentre l’aumento del mutuo ipotecario sarebbe escluso in quanto egli

sarebbe privo di reddito. Il reclamante ha rilevato di essere stato messo a

beneficio dell’assistenza giudiziaria anche dinnanzi il giudice civile.

L. In data 2 marzo 2023

l’Autorità di protezione si è limitata a riconfermarsi nella decisione impugnata

e nelle osservazioni.

Considerato

in diritto

Considerandi

1.

Le decisioni delle

Autorità regionali di protezione concernenti minorenni sono impugnabili

mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, nella

composizione di un giudice unico (art. 450 CC in relazione agli art. 314 cpv. 1

e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione e la procedura

in materia di protezione del minore e dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7

LOG). Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli

art. 450 segg. CC occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla

procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni

connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa (art.

99.

LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012

concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria,

alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).

2.

Le decisioni in

materia di assistenza giudiziaria sono impugnabili davanti all’Autorità

competente a decidere nel merito i ricorsi contro le decisioni dell’Autorità

concedente [art. 12 Legge sull’assistenza e sul gratuito patrocinio del 15

marzo 2011 (LAG)]. La competenza di questo giudice è pertanto data.

3.

Giusta l’art. 117

CPC, applicabile su rinvio dell’art. 13 LAG, ha diritto al gratuito patrocinio

chiunque: sia sprovvisto dei mezzi necessari (a) e la cui domanda non appaia

priva di probabilità di successo (b).

3.1

Il concetto di

mancanza dei mezzi necessari è la risultante dell’interrelazione tra risorse e

oneri e, di principio, è priva dei mezzi necessari la parte che non è in grado

di finanziare le spese del processo senza intaccare i cespiti necessari per la

copertura degli oneri necessari per il mantenimento suo e della sua famiglia.

Per determinare l’indigenza – requisito posto alla base della concessione del

gratuito patrocinio – va considerato l’insieme della situazione finanziaria del

richiedente al momento in cui la relativa domanda è stata presentata

(Commentario pratico al CPC, Francesco

Trezzini, art. 117, p. 582 e seg.).

3.2

I cespiti da

considerare riguardano sia il reddito che il patrimonio mobiliare e

immobiliare. Il reddito determinante è quello netto; per quanto riguarda invece

il patrimonio, sono compresi averi di qualsiasi natura e provenienza, mobili o

immobili, sempre che siano effettivi, realizzabili e il loro consumo possa

essere preteso dal richiedente (Commentario pratico al CPC, Francesco Trezzini, art. 117, p.

583.

e seg.).

3.3

Per quanto concerne la

determinazione degli oneri del richiedente, occorre partire dal minimo vitale

previsto dalla Legge federale sull’esecuzione e sul fallimento (LEF) e dalle

relative direttive per determinarlo. Va tuttavia evitato ogni schematismo al

riguardo, favorendo piuttosto le circostanze individuali di ogni singolo caso concreto,

tenendo conto che nel fabbisogno minimo rientra quanto necessario per condurre

una vita modesta e dignitosa (Commentario pratico al CPC, Francesco Trezzini, art. 117, p.

586).

3.4

Occorre infine fare il

confronto tra le risorse e gli oneri. Posto che il dato decisivo è il costo

prevedibile del processo e del patrocinio, di principio il saldo mensile

disponibile deve permettere di coprire ratealmente le spese giudiziarie (spese

processuali e ripetibili) nel periodo di un anno, per processi non particolarmente

dispendiosi, e nel corso di due anni, per gli altri. In sintesi, decisivo è il

quesito a sapere se la parte richiedente è in grado, utilizzando la sua

disponibilità mensile, di coprire le spese giudiziarie in un intervallo

prevedibile. Nel solco di questa flessibilità, si ammette che anche in presenza

di determinate eccedenze può essere dato il requisito dell’indigenza, in

particolare se il reddito è di poco superiore a quanto necessario per garantire

il mantenimento di base (Commentario pratico al CPC, Francesco Trezzini, art.

117, p. 588, DTF

8C_310/2016 del 7.12.2016 consid. 5.2.).

3.5

Nella tabella per il

calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo (art. 93

LEF), il minimo esistenziale per una persona che vive da sola è stabilito in

fr. 1'200.–. Se il debitore è domiciliato o dimora all’estero e il costo della

vita nel paese di domicilio o dimora è più basso rispetto a quello in Svizzera,

l’importo di base mensile va ridotto proporzionalmente. Per quanto attiene ai frontalieri,

ovvero domiciliati o dimoranti nella fascia di confine tra Svizzera e __________,

l’importo di base mensile dev’essere ridotto del 20%. Tale riduzione viene

adeguata in funzione degli eventuali cambiamenti del costo della vita nel paese

di riferimento rispetto alla Svizzera

(https://www4.ti.ch/poteri/giudiziario/giustizia-civile/tabella-dei-minimi-desistenza/).

4.

La domanda di

concessione dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio di RE 1 è

stata presentata verbalmente in sede di udienza 24 marzo 2022. La domanda non è

stata corredata da documenti giustificativi. L’unico documento che l’istante

aveva prodotto davanti all’Autorità di prime cure per dimostrare la sua

situazione economica e a comprova del suo stato di indigenza è la lettera di

disdetta del contratto di lavoro del 3 marzo 2022 (presentato dalla

patrocinatrice in data 17 novembre 2022).

È solo in seguito

all’emanazione della decisione impugnata che, in data 23 dicembre 2022,

l’istante ha inoltrato all’Autorità di protezione copia della lettera 6

dicembre 2022 indirizzata al giudice del divorzio con la quale ha comunicato di

essere proprietario dell’immobile situato a __________. Unicamente in sede di

reclamo sono stati presentati ulteriori documenti, segnatamente la copia del

contratto di compravendita dell’immobile sito in __________, il relativo

contratto di mutuo, un estratto conto della banca __________ datato 29 novembre

2022.

e due certificazioni (__________) relative al reddito ricevuto da lavoro

dipendente nel 2020. Agli atti non risulta nessun documento attestante le

entrate percepite e la sostanza detenuta dall’interessato durante il periodo in

cui era domiciliato a __________, ovvero dal mese di aprile 2021 a febbraio

2023.

Non solo manca il certificato municipale, che, contrariamente a quanto

sostenuto dalla legale, avrebbe potuto essere raccolto e prodotto dalla

patrocinatrice in nome e per conto dell’interessato, ma ogni altra indicazione

relativa alla sua situazione patrimoniale in generale, nonché al suo

fabbisogno. Palese quindi l’impossibilità dell’Autorità di protezione di accertarsi

della situazione economica dell’istante e pertanto di ammetterlo al beneficio

dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio.

5.

Alla luce di quanto

precede, per quanto attiene alla procedura davanti all’Autorità di prime cure,

non essendo stato comprovato lo stato di indigenza del richiedente, è a giusto

titolo che l’Autorità di protezione abbia (sebbene non per gli stessi motivi) respinto

la domanda di assistenza giudiziaria di RE 1. Il reclamo è infondato e va

quindi respinto.

6.

Il reclamante non ha

formulato una relativa domanda di assistenza giudiziaria dinnanzi alla

scrivente Camera di protezione. Ritenute nondimeno le concrete circostanze, si

rinuncia all’addebito di tasse e spese processuali.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

1. Il reclamo è

respinto.

2. Non si prelevano né

spese né tasse di giustizia.

3. Notificazione:

-

Comunicazione:

-

Il

presidente

La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le

decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95

a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72

segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è

ammissibile solo se il valore litigioso

ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge

tale importo, il ricorso in materia

civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di

importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in

materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in

materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.

116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal

caso dall'art. 115 LTF.