9.2023.2
Assistenza giudiziaria: obbligo del richiedente di comprovare lo stato di indigenza
5 ottobre 2023Italiano10 min
di assistenza giudiziaria, venendo a conoscenza del fatto unicamente mediante il
Source ti.ch
Incarto n.
9.2023.2
Lugano
5 ottobre 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di protezione del
Tribunale d'appello
Damiano
Bozzini
giudice
unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG
assistito
dalla
vicecancelliera
Mecca
sedente
per statuire nella causa che oppone
RE
1
patr.
da: PR 1
all’
Autorità
regionale di protezione __________,
per
quanto riguarda l’assistenza giudiziaria
giudicando
sul reclamo del 2 gennaio 2023 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il
21 dicembre 2022 dall'Autorità regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto
Fatti
A. PI 2 (2010) e PI 1
(2012) sono figli di __________ RE 1. I genitori sono separati ed è in corso la
procedura di divorzio.
B. Con decisione 24
marzo 2022, adottata in sede di udienza, l’Autorità regionale di protezione (in
seguito Autorità di protezione) ha istituito una curatela di rappresentanza a
favore dei figli e nominato l’avv. __________ quale curatrice. Inoltre, è stato
conferito all’Ufficio dell’aiuto e della protezione (in seguito UAP) un mandato
di controllo e informazione ex art. 307 cpv. 3 CC. Le relazioni personali
padre-figli sono state provvisoriamente sospese.
C. In sede della
predetta udienza RE 1, per il tramite della sua patrocinatrice avv. PR 1, ha
chiesto all’Autorità di protezione di essere posto al beneficio dell’assistenza
giudiziaria e del gratuito patrocinio.
D. In data 20 maggio
2022 l’Autorità di protezione ha conferito mandato per una valutazione delle
capacità genitoriali __________ e RE 1 e del bisogno di affidamento dei minori
a terzi.
E. Con decisione
cautelare 18 luglio 2022 il Pretore aggiunto del Distretto di __________,
diventato competente in seguito all’avvio della procedura di protezione
dell’unione coniugale promossa dalla moglie nei confronti del marito, ha
istituito una curatela educativa a favore dei minori, affidando all’Autorità di
protezione la nomina della persona del curatore o della curatrice. Con
decisione 19 luglio 2022 l’Autorità di protezione ha nominato __________ quale
curatrice educativa.
F. La patrocinatrice del
padre, l’avv. PR 1, ha presentato in data 28 ottobre 2022 all’Autorità di
protezione la sua nota professionale inerente il periodo da marzo a ottobre
2022.
G. Con scritto 17
novembre 2022 l’avv. PR 1 ha sollecitato l’evasione dell’istanza di assistenza
giudiziaria, allegando ai fini della prova dell’assenza di reddito la lettera
di disdetta del contratto di lavoro del 2 marzo 2022 nei confronti di RE 1.
H. Con decisione 21
dicembre 2022 l’Autorità di protezione ha respinto la domanda di assistenza
giudiziaria di RE 1, adducendo gli stessi motivi esposti nella decisione 25
ottobre 2022 relativa alla domanda di assistenza giudiziaria della moglie,
ovvero che in presenza della sostanza a disposizione della famiglia, non
sarebbe adempiuta la condizione dell’indigenza necessaria per la concessione
dell’assistenza giudiziaria.
I. Contro quest’ultima
decisione è insorto RE 1 con reclamo 2 gennaio 2023, chiedendo che la decisione
venga annullata e riformata nel senso di venir posto a beneficienza
dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio nella forma più estesa.
J. Con osservazioni 24
gennaio 2023 l’Autorità di protezione ha evidenziato che il reclamante avrebbe
sottaciuta la presenza di sostanza immobiliare nell’ambito della sua richiesta
di assistenza giudiziaria, venendo a conoscenza del fatto unicamente mediante il
relativo formulario presentato dalla moglie, ragione per la quale non si
potrebbe escludere la presenza di eventuali ulteriori beni patrimoniali
all’estero non indicati. L’Autorità di protezione ha ritenuto che il valore
dell’immobile sarebbe verosimilmente aumentato e che l’istante non avrebbe
dimostrato l’impossibilità di aumentare il mutuo ipotecario. Secondo
l’Autorità, l’oggetto immobiliare sarebbe monetizzabile mediante la vendita o
la locazione.
K. Con replica 27
febbraio 2023 il reclamante ha contestato il rimprovero dell’Autorità di
protezione, sottolineando di essere stato incarcerato e di non aver quindi
potuto accedere al relativo formulario municipale. L’oggetto immobiliare di sua
proprietà non potrebbe essere locato in quanto verrebbe attualmente abitato da
egli stesso, mentre l’aumento del mutuo ipotecario sarebbe escluso in quanto egli
sarebbe privo di reddito. Il reclamante ha rilevato di essere stato messo a
beneficio dell’assistenza giudiziaria anche dinnanzi il giudice civile.
L. In data 2 marzo 2023
l’Autorità di protezione si è limitata a riconfermarsi nella decisione impugnata
e nelle osservazioni.
Considerato
in diritto
Considerandi
1.
Le decisioni delle
Autorità regionali di protezione concernenti minorenni sono impugnabili
mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, nella
composizione di un giudice unico (art. 450 CC in relazione agli art. 314 cpv. 1
e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione e la procedura
in materia di protezione del minore e dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7
LOG). Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli
art. 450 segg. CC occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla
procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni
connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa (art.
99.
LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012
concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria,
alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).
2.
Le decisioni in
materia di assistenza giudiziaria sono impugnabili davanti all’Autorità
competente a decidere nel merito i ricorsi contro le decisioni dell’Autorità
concedente [art. 12 Legge sull’assistenza e sul gratuito patrocinio del 15
marzo 2011 (LAG)]. La competenza di questo giudice è pertanto data.
3.
Giusta l’art. 117
CPC, applicabile su rinvio dell’art. 13 LAG, ha diritto al gratuito patrocinio
chiunque: sia sprovvisto dei mezzi necessari (a) e la cui domanda non appaia
priva di probabilità di successo (b).
3.1
Il concetto di
mancanza dei mezzi necessari è la risultante dell’interrelazione tra risorse e
oneri e, di principio, è priva dei mezzi necessari la parte che non è in grado
di finanziare le spese del processo senza intaccare i cespiti necessari per la
copertura degli oneri necessari per il mantenimento suo e della sua famiglia.
Per determinare l’indigenza – requisito posto alla base della concessione del
gratuito patrocinio – va considerato l’insieme della situazione finanziaria del
richiedente al momento in cui la relativa domanda è stata presentata
(Commentario pratico al CPC, Francesco
Trezzini, art. 117, p. 582 e seg.).
3.2
I cespiti da
considerare riguardano sia il reddito che il patrimonio mobiliare e
immobiliare. Il reddito determinante è quello netto; per quanto riguarda invece
il patrimonio, sono compresi averi di qualsiasi natura e provenienza, mobili o
immobili, sempre che siano effettivi, realizzabili e il loro consumo possa
essere preteso dal richiedente (Commentario pratico al CPC, Francesco Trezzini, art. 117, p.
583.
e seg.).
3.3
Per quanto concerne la
determinazione degli oneri del richiedente, occorre partire dal minimo vitale
previsto dalla Legge federale sull’esecuzione e sul fallimento (LEF) e dalle
relative direttive per determinarlo. Va tuttavia evitato ogni schematismo al
riguardo, favorendo piuttosto le circostanze individuali di ogni singolo caso concreto,
tenendo conto che nel fabbisogno minimo rientra quanto necessario per condurre
una vita modesta e dignitosa (Commentario pratico al CPC, Francesco Trezzini, art. 117, p.
586).
3.4
Occorre infine fare il
confronto tra le risorse e gli oneri. Posto che il dato decisivo è il costo
prevedibile del processo e del patrocinio, di principio il saldo mensile
disponibile deve permettere di coprire ratealmente le spese giudiziarie (spese
processuali e ripetibili) nel periodo di un anno, per processi non particolarmente
dispendiosi, e nel corso di due anni, per gli altri. In sintesi, decisivo è il
quesito a sapere se la parte richiedente è in grado, utilizzando la sua
disponibilità mensile, di coprire le spese giudiziarie in un intervallo
prevedibile. Nel solco di questa flessibilità, si ammette che anche in presenza
di determinate eccedenze può essere dato il requisito dell’indigenza, in
particolare se il reddito è di poco superiore a quanto necessario per garantire
il mantenimento di base (Commentario pratico al CPC, Francesco Trezzini, art.
117, p. 588, DTF
8C_310/2016 del 7.12.2016 consid. 5.2.).
3.5
Nella tabella per il
calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo (art. 93
LEF), il minimo esistenziale per una persona che vive da sola è stabilito in
fr. 1'200.–. Se il debitore è domiciliato o dimora all’estero e il costo della
vita nel paese di domicilio o dimora è più basso rispetto a quello in Svizzera,
l’importo di base mensile va ridotto proporzionalmente. Per quanto attiene ai frontalieri,
ovvero domiciliati o dimoranti nella fascia di confine tra Svizzera e __________,
l’importo di base mensile dev’essere ridotto del 20%. Tale riduzione viene
adeguata in funzione degli eventuali cambiamenti del costo della vita nel paese
di riferimento rispetto alla Svizzera
(https://www4.ti.ch/poteri/giudiziario/giustizia-civile/tabella-dei-minimi-desistenza/).
4.
La domanda di
concessione dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio di RE 1 è
stata presentata verbalmente in sede di udienza 24 marzo 2022. La domanda non è
stata corredata da documenti giustificativi. L’unico documento che l’istante
aveva prodotto davanti all’Autorità di prime cure per dimostrare la sua
situazione economica e a comprova del suo stato di indigenza è la lettera di
disdetta del contratto di lavoro del 3 marzo 2022 (presentato dalla
patrocinatrice in data 17 novembre 2022).
È solo in seguito
all’emanazione della decisione impugnata che, in data 23 dicembre 2022,
l’istante ha inoltrato all’Autorità di protezione copia della lettera 6
dicembre 2022 indirizzata al giudice del divorzio con la quale ha comunicato di
essere proprietario dell’immobile situato a __________. Unicamente in sede di
reclamo sono stati presentati ulteriori documenti, segnatamente la copia del
contratto di compravendita dell’immobile sito in __________, il relativo
contratto di mutuo, un estratto conto della banca __________ datato 29 novembre
2022.
e due certificazioni (__________) relative al reddito ricevuto da lavoro
dipendente nel 2020. Agli atti non risulta nessun documento attestante le
entrate percepite e la sostanza detenuta dall’interessato durante il periodo in
cui era domiciliato a __________, ovvero dal mese di aprile 2021 a febbraio
2023.
Non solo manca il certificato municipale, che, contrariamente a quanto
sostenuto dalla legale, avrebbe potuto essere raccolto e prodotto dalla
patrocinatrice in nome e per conto dell’interessato, ma ogni altra indicazione
relativa alla sua situazione patrimoniale in generale, nonché al suo
fabbisogno. Palese quindi l’impossibilità dell’Autorità di protezione di accertarsi
della situazione economica dell’istante e pertanto di ammetterlo al beneficio
dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio.
5.
Alla luce di quanto
precede, per quanto attiene alla procedura davanti all’Autorità di prime cure,
non essendo stato comprovato lo stato di indigenza del richiedente, è a giusto
titolo che l’Autorità di protezione abbia (sebbene non per gli stessi motivi) respinto
la domanda di assistenza giudiziaria di RE 1. Il reclamo è infondato e va
quindi respinto.
6.
Il reclamante non ha
formulato una relativa domanda di assistenza giudiziaria dinnanzi alla
scrivente Camera di protezione. Ritenute nondimeno le concrete circostanze, si
rinuncia all’addebito di tasse e spese processuali.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. Il reclamo è
respinto.
2. Non si prelevano né
spese né tasse di giustizia.
3. Notificazione:
-
Comunicazione:
-
Il
presidente
La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95
a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72
segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è
ammissibile solo se il valore litigioso
ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge
tale importo, il ricorso in materia
civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di
importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in
materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in
materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.
116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal
caso dall'art. 115 LTF.