9.2023.20
Relazioni personali: richiesta di forma sorvegliata. Conflitto di lealtà
16 marzo 2023Italiano19 min
dovuto occupare di riportare PI 1 a casa dopo il diritto di visita con il padre.
Source ti.ch
Incarto n.
9.2023.20
Lugano
16 marzo 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di protezione del
Tribunale d'appello
Damiano
Bozzini
giudice
unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG
assistito
dalla
vicecancelliera
Baggi
Fiala
sedente
per statuire nella causa che oppone
RE
1
patr.
da: PR 1
all’
Autorità
regionale di protezione __________,
e
a
CO
2
per
quanto riguarda la regolamentazione delle relazioni personali del figlio PI 1
con il padre;
giudicando
sul reclamo del 3 febbraio 2023 presentato da RE 1 contro la decisione emessa
il 26 gennaio 2023 dall'Autorità regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto
Fatti
A. PI 1 (2010) è figlio
di RE 1 e di CO 2.
I genitori detengono
l’autorità parentale congiunta.
B. Mediante decisione 23
agosto 2019 l’Autorità regionale di protezione __________ (in seguito Autorità
di protezione) ha istituito in favore di PI 1 una curatela educativa, nominando
CURA 1 quale curatrice.
C. Con decisione 20
settembre 2021 il Pretore del Distretto di __________ ha affidato il minore
alla madre e statuito sulle relazioni personali padre-figlio (un fine settimana
ogni quindici giorni, dal venerdì sera alla domenica sera e un mercoledì sera
ogni quindici giorni, cfr. decisione 20 settembre 2021).
D. Dopo vicissitudini
note alle parti, che non occorre qui rievocare, con scritto 28 novembre 2022 RE
1 ha chiesto all’Autorità di protezione la sospensione dei diritti di visita
padre-figlio a seguito del comportamento “inaccettabile e gravemente lesivo”
del padre nei confronti di PI 1 (avvenimenti del 27 novembre 2022).
E. Con decisione supercautelare
29 novembre 2022 l’Autorità di protezione ha accolto l’istanza della madre e
sospeso provvisoriamente le relazioni personali padre-figlio, conferendo alle
parti un termine per formulare osservazioni.
F. Dal rapporto di
segnalazione 1. dicembre 2022 della Polizia comunale di __________ (disagio
famigliare) emerge che la sera del 27 novembre CO 2 ha avuto “un
comportamento non collaborante e aggressivo” con gli agenti e che PI 1
piangeva cercando di calmare il padre. In quella circostanza CO 2 ha dichiarato
agli agenti che il figlio è sempre libero di lasciare l’appartamento e il
figlio ha riferito che il padre non avrebbe mai avuto atteggiamenti violenti
nei suoi confronti. Il padre ha altresì confermato di non essere più in
possesso di armi, che infatti non sono state rinvenute nell’appartamento (cfr.
verbale agli atti).
G. Mediante osservazioni
9 dicembre 2022 l’avv. CURA 2 (rappresentante legale del minore), dopo aver
discusso dell’accaduto con PI 1, ha chiesto la revoca della sospensione dei
diritti di visita padre-figlio, proponendo “correttivi per il rientro a casa”
(in autonomia dal minore con i mezzi pubblici). Il minore le avrebbe espresso
il desiderio di poter continuare a vedere il padre e precisato che le
difficoltà, la sera dei fatti, erano sorte perché nessuno dei due genitori era
disposto a riportarlo a casa.
H. Con osservazioni 9
dicembre 2022 la curatrice educativa ha narrato quanto avvenuto la sera del 27
novembre, confermando il mancato accordo fra i genitori per chi si sarebbe
dovuto occupare di riportare PI 1 a casa dopo il diritto di visita con il padre.
I. Con scritto 23
dicembre 2022 CO 2, alla luce delle osservazioni della curatrice di
rappresentanza, ha chiesto il ripristino delle relazioni personali con il
figlio.
J. Mediante decisione cautelare
26 dicembre 2022 l’Autorità di protezione ha deciso:
-
la revoca della decisione 29
novembre 2022 (di sospensione dei diritti di visita) (disp. 1);
-
assegnato un termine alla madre
per determinarsi sulla sua istanza di merito rispetto ad un’eventuale modifica
dei diritti di visita, proponendo eventuali mezzi di prova (disp. 2);
-
dato istruzione ai genitori in
merito al rientro a casa di PI 1 dal diritto di visita del padre (rientrerà
accompagnato dal padre o con i mezzi pubblici) (disp. 3);
-
invitato la curatrice educativa a
trasmettere un rapporto d’aggiornamento (disp. 4).
K. Con istanza, supercautelare
e cautelare, 30 dicembre 2022 RE 1 ha chiesto all’Autorità di protezione
che il diritto di visita padre-figlio sia previsto in forma sorvegliata presso
un Punto d’incontro e che vengano assunte tutta una serie di “prove”
(valutazione specialistica sull’attuale stato di salute psico-fisico di PI 1, valutazione
sulle capacità genitoriali di CO 2, valutazione psico-diagnostica del padre,
richiamo al Ministero pubblico dell’incarto penale che concerne il padre
sfociato in un decreto di non luogo a procedere; richiamo dalla Polizia del
rapporto di segnalazione 1° dicembre, richiesta alla curatrice educativa di
inoltrare un rapporto dettagliato in merito all’andamento dei diritti di visita
nel corso del 2022).
L. Con decisione 2
gennaio 2023 l’Autorità di protezione ha respinto l’istanza supercautelare 30
dicembre 2022 di RE 1 e dato al padre e alla curatrice di rappresentanza un
termine per esprimersi al riguardo.
M. Con osservazioni 11
gennaio 2023 CO 2 chiede che l’istanza 30 dicembre venga respinta, opponendosi
alle prove richieste da RE 1.
N. Mediante osservazioni
13 gennaio 2023 l’avv. CURA 2 chiede che l’istanza venga respinta, non
intravvedendo motivi per decretare dei diritti di visita sorvegliati. La
curatrice segnala che PI 1 ha espresso il desiderio di poter esercitare diritti
di visita liberi con il padre e che la forte conflittualità genitoriale, “non ascrivibile
ad un solo genitore”, ha delle ripercussioni negative sul benessere del minore.
Quanto alle valutazioni richieste, la curatrice suggerisce che vengano estese a
tutto il nucleo famigliare.
O. Nel frattempo, con
decisione 22 febbraio 2023 questo Giudice ha revocato l’effetto sospensivo al
reclamo 30 dicembre 2022 inoltrato da RE 1, avverso la decisione 23 dicembre “apparendo
pregiudizievole per il bene prioritario del minore il fatto di mantenere la
sospensione dei diritti di visita con il padre nelle more del procedimento”.
Lo stesso sarà oggetto di separata decisione (inc. CDP 9.2023.1).
P. Con decisione cautelare
26 gennaio 2023 l’Autorità di protezione ha:
-
respinto l’istanza cautelare
30 dicembre 2022 presentata da RE 1 (disp. 1);
-
confermato l’assetto dei diritti
di visita attuali deciso dal Pretore (disp. 2);
-
intimato alle parti gli atti
(istanza di merito di RE 1 e relative osservazioni) (disp. 3);
-
assegnato al padre e alla
curatrice di rappresentanza, un termine di 30 giorni, per esprimersi sulle
pretese materne di modifica del diritto di visita e alle prove richieste
nell’ambito della procedura di merito (valutazioni specialistiche, capacità
genitoriali, …) (disp. 4);
-
dato istruzione ai genitori in
merito al rientro a casa di PI 1 dal diritto di visita del padre (rientrerà
accompagnato dal padre o con i mezzi pubblici) (disp. 5);
-
invitato la curatrice educativa a
trasmettere un rapporto d’aggiornamento (disp. 6);
-
dichiarato immediatamente esecutiva
la decisione (disp. 8).
Q. Mediante reclamo 3
febbraio 2023 RE 1 ha avversato la decisione 26 gennaio 2023, postulando la
concessione dell’effetto sospensivo al gravame, in via principale
l’annullamento della decisione, e in via subordinata che i diritti di
visita vengano previsti in forma sorvegliata (oppure con passaggio al Punto d’incontro).
R. Con osservazioni 10
febbraio 2023 l’Autorità di protezione chiede la reiezione del gravame,
precisando di avere il “dovere di tutelare il minore dal contenzioso
genitoriale incessante”. Mantenere sospese le relazioni personali rischia
di danneggiare ulteriormente il minore, che chiede di vedere liberamente il
padre. Non vi sarebbero motivi per modificare l’assetto pretorile in essere. L’Autorità
di prime cure non ritiene indicata un ulteriore audizione di PI 1.
Con osservazioni 13
febbraio 2023 l’avv. CURA 2 ha chiesto che il reclamo venga respinto,
postulando che allo stesso venga revocato l’effetto sospensivo. La rappresentante
legale riconferma e richiama le proprie osservazioni 18 gennaio 2023 (inc. CDP 9.2003.1).
Ribadisce che PI 1 ha bisogno di tranquillità, indicando di non comprendere in
che modo prevedere diritti di visita sorvegliati o con passaggio al Punto
d’incontro possa giovare al conflitto di lealtà di cui è afflitto il minore.
Chiede che la richiesta del minore, dodicenne, di mantenere immutati i diritti
di visita con il padre, venga accolta.
S. Il 14 marzo 2023 RE 1
ha presentato il proprio allegato di replica.
Visto l’esito del giudizio
è superfluo l’intimazione dell’atto per un’eventuale duplica.
Considerato
in diritto
Considerandi
1.
Le decisioni delle
Autorità regionali di protezione concernenti minorenni sono impugnabili
mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, nella
composizione di un giudice unico (art. 450 CC in relazione agli art. 314 cpv. 1
e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione e la procedura
in materia di protezione del minore e dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7
LOG). Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli
art. 450 segg. CC occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla
procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni
connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa (art.
99.
LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012
concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria,
alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).
2.
Nel caso in esame, dopo
aver sospeso le relazioni personali di CO 2 con il figlio PI 1 (29 novembre), a
seguito della segnalazione della madre, l’Autorità di protezione, dopo aver
sentito le parti, ha revocato la decisione supercautelare (23 dicembre
2023). Con ulteriore decisione cautelare 26 gennaio 2023 l’Autorità ha
respinto l’istanza 30 dicembre 2023 di RE 1 che chiedeva che le relazioni
personali padre-figlio vengano svolte in forma sorvegliata e in via subordinata
con passaggio al Punto d’incontro (disp. 1).
L’Autorità di protezione
ha precisato che non è stata comprovata l’esistenza di un pregiudizio per il
minore ad esercitare le relazioni personali libere con il padre. Neppure vi
sarebbero elementi che possano far propendere per l’imposizione di una
limitazione delle stesse. Nella decisione impugnata ha quindi confermato
l’assetto dei diritti di visita attuali decisi dalla Pretura (disp. 2) e
conferito alle parti un termine per esprimersi sulle pretese materne di
modifica del diritto di visita e alle prove richieste nell’ambito della
procedura di merito (disp. 4).
In sede d’osservazione ha
sottolineato l’importanza di tutelare il minore dalla conflittualità
genitoriale e ribadito che PI 1 ha espresso il desiderio di continuare a vedere
il padre.
3.
Con reclamo RE 1
avversa la decisione cautelare 26 gennaio 2023, ribadendo la richiesta che le
relazioni personali padre-figlio vengano ordinate in forma sorvegliata, e in
via supercautelare con scambio al Punto d’incontro. A mente della madre,
visto “il grave e irrisolto conflitto fra i genitori” è necessario che i
diritti di visita avvengano in forma sorvegliata “così che lo stato di
salute di PI 1 possa venir accertato direttamente da un operatore o prontamente
segnalato”. Il figlio sarebbe sottoposto a pericolo e soffrirebbe di un
grave disagio.
4.
In concreto, va innanzitutto
precisato che la reclamante nelle proprie motivazioni al reclamo avversa la
decisione limitatamente ai dispositivi 1, 2 e 5 (assetto relazioni personali
padre-figlio).
In simili circostanze
i dispositivi 3, 4 e 6 sono da considerare cresciuti in giudicato incontestati.
5.
Giusta l'art. 273 cpv. 1 CC i genitori che
non sono detentori dell'autorità parentale o della custodia nonché il figlio
minorenne hanno reciprocamente il diritto di conservare le relazioni personali
indicate dalle circostanze. Il diritto alle relazioni personali è considerato
come un diritto della personalità del figlio, e va definito prioritariamente
secondo il bene di quest’ultimo, alla luce delle circostanze concrete (DTF 131
III 209 consid. 5; DTF 130 III 585; STF 5A_238/2020 del 28 luglio 2020, consid.
3.1). L’interazione di un minorenne con entrambi i genitori è oggigiorno
unanimemente ritenuta un fattore essenziale per lo sviluppo psichico e per il
processo di ricerca d'identità (DTF 130 III 590 consid. 2.2.2 con rif.; STF
5A_618/2017 del 2 febbraio 2018, consid. 4.2).
5.1
Ai sensi dell’art. 274
CC padre e madre devono astenersi da tutto ciò che alteri i rapporti del figlio
con l’altro genitore o intralci il compito dell’educatore.
L’autorità chiamata a
sanzionare una violazione del dovere di lealtà avrà l’arduo compito di
stabilire se il beneficiario del diritto di visita perturba volontariamente o
inconsciamente la relazione con l’altro genitore. Il diritto alle relazioni
personali deve permettere di stabilire una relazione tra il figlio e i due
genitori, e servire alla costruzione della sua identità (MEIER/STETTLER, op.
cit., N. 998 pag. 648).
Il dovere di lealtà è
reciproco: il genitore affidatario si asterrà dall’influenzare negativamente il
figlio nei confronti del beneficiario del diritto di visita; deve al contrario
cercare di promuovere un’attitudine positiva per rapporto all’altro genitore,
non solo in relazione alle visite, ma in modo generale (p. es. nessun giudizio
svalorizzante o insultante davanti al figlio). Deve preparare il figlio in modo
positivo alle visite e agli altri contatti messi in atto (telefonici, WhatsApp,
FaceTime, Skype, ecc.). Il rispetto di questo dovere è particolarmente
importante quando è stata decisa una soluzione avente per obbiettivo di
ristabilire progressivamente il diritto di visita, con delle misure di
accompagnamento (MEIER/STETTLER, op. cit., N. 999, pag. 648).
Prima di immaginare
un’eventuale limitazione del diritto alle relazioni personali, conviene
attirare l’attenzione del padre e dalla madre sui loro rispettivi doveri.
L’Autorità di protezione può fornire loro indicazioni e istruzioni,
conformemente all’art. 307 cpv. 1 e 3 CC; questa competenza gli appartiene
anche se il diritto è stato fissato dal giudice civile. L’art 273 cpv 2 CC gli
attribuisce espressamente la missione di ricordare ai genitori, ai genitori
affidatari, o al figlio i loro doveri e di dare loro istruzioni quando
l’esercizio del diritto o la sua mancanza sia pregiudizievole per il figlio, o
che altri motivi lo esigono. Quali esempi di ingiunzioni vi possono essere:
l’interdizione di frequentare certi luoghi o certe persone, l’interdizione di
consumare alcool o stupefacenti durante le visite, l’intenzione di lasciare il
suolo Svizzero, l’obbligo di mediazione. Queste ingiunzioni possono essere date
con la comminatoria delle sanzioni previste dall’art. 292 CP. Quando queste
ingiunzioni sono sufficienti, non c’è motivo di istituire una curatela la
sorveglianza ai sensi dell’art. 308 cpv. 2 CC (MEIER/STETTLER, op. cit., N.
1000.
pag. 649).
5.2
Il diritto alle
relazioni personali non è assoluto.
Ai sensi dell’art. 274 cpv. 2 CC esso può essere negato o revocato se pregiudica il bene del figlio, se i genitori se ne
sono avvalsi in violazione dei loro doveri o non si sono curati seriamente del
figlio, ovvero per altri gravi motivi. Una
limitazione delle relazioni personali deve rispondere in ogni modo al principio
della proporzionalità; una soppressione dei medesimi entra in linea di conto
solo come ultima ratio, qualora agli effetti negativi di un diritto di
visita per il minore non possa ovviarsi altrimenti (DTF 122 III 407 consid. 3b, DTF 120 II
229.
consid. 3b/aa; STF 5A_618/2017 del 2
febbraio 2018, consid. 4.2; STF 5A_699/2017 del 24 ottobre 2017, consid.
5.1; STF 5A_184/2017 del 9 giugno 2017, consid. 4.1; STF 5A_618/2017 del 2 febbraio 2018, consid. 4.2).
5.3
Tra le condizioni particolari
che possono essere fissate per lo svolgimento degli incontri – sulla base di
un’applicazione combinata degli art. 273 cpv. 2 e 274 cpv. 2 CC – vi sono: il
divieto di lasciare la Svizzera col figlio; il deposito del passaporto al fine
di evitare il rischio di sequestro; l’obbligo per i genitori di seguire una
mediazione familiare; una terapia (eventualmente tramite il gioco) durante i
diritti di visita (DTF 5P.263/2005 del 27 settembre 2005, cons. 2.2); la
presenza di un terzo durante gli stessi; lo svolgimento degli incontri in un
luogo neutro o in un luogo protetto specifico; il passaggio del minore da un
genitore all’altro in presenza di un terzo o in un luogo neutro, per esempio un
Punto d’incontro (MEIER/STETTLER, op. cit., n. 1018-1019).
6.
Nel suo
apprezzamento, l'Autorità – in virtù del principio inquisitorio illimitato che
governa il diritto di filiazione – non è vincolata né alle dichiarazioni delle
parti né alle prove da loro fornite (DTF 130 III 734, consid. 2.2.2-2.2.3; 129
III 417, consid. 2.1.1.-2.1.2; 128 III 411, consid. 3.2.1; 122 III 408, cons.
3d).
Il citato principio vale
anche per la regolamentazione delle relazioni personali (STF 5A_69/2011 del 27
febbraio 2012 consid. 2.3; 5C.58/2004 del 14 giugno 2004 cons. 2.1.2).
Esso impone all’autorità
di chiarire i fatti e prendere in considerazione d’ufficio tutti gli elementi
che possono essere importanti per rendere una decisione conforme al bene del
minore. L’Autorità può istruire la fattispecie secondo il proprio apprezzamento,
amministrando finanche le prove in modo inabituale (BSK ZPO, MAZAN/STECK, ad
art. 296 CPC; MEIER/STETTLER, op. cit. nota 1764 pag. 492; STF 5A_991/2015 del
29.
settembre 2016, consid. 6.2, non pubblicato al DTF 142 III 612), sollecitare
rapporti, di propria iniziativa, anche se tale modo di procedere non è previsto
dal diritto di procedura cantonale (FamKomm Erwachsenenschutz, STECK, art. 446
CC, N. 11; DTF 128 III 411, consid. 3.2.1).
Questo principio non
dispensa tuttavia le parti dal dovere di collaborare attivamente alla procedura
e di esporre le proprie tesi (STF 5A_69/2011 del 27 febbraio 2012, consid.
2.3).
7.
Nel caso in esame,
l’importante conflittualità genitoriale emerge con ogni evidenza dagli atti, è ammessa
da entrambe le parti ed è stata pure attestata dai vari specialisti della Rete
che sono stati coinvolti dall’Autorità di prime cure.
Pure palese è la gravosa
ripercussione negativa che tale conflittualità ha sul minore, che soffre di un
grave ed evidente conflitto di lealtà.
Tali circostanze emergono
come detto dagli atti e non è pertanto il caso di dilungarsi ulteriormente al
riguardo.
In concreto va ricordato
che il minore, ora dodicenne, ha espressamente dichiarato alla curatrice di
rappresentanza di voler continuare a vedere liberamente il padre, come avveniva
in passato. Egli si è espressamente opposto allo svolgimento di relazioni
personali sorvegliate come pure allo scambio presso il Punto d’incontro.
Come a giusto titolo
rilevato dalla curatrice avv. CURA 2 mal si comprende come la soluzione
prospettata dalla madre possa in qualche modo giovare al conflitto di lealtà.
La curatrice ha peraltro indicato che “sono le continue vertenze e
discussioni fra i genitori ad avere ripercussioni negative sul benessere del
minore” (cfr. osservazioni 13 febbraio 2023).
La madre, nel proprio
gravame non comprova il pericolo al quale sarebbe sottoposto il figlio. “Gli
avvenimenti del 27 novembre”, ai quali rimanda genericamente la madre, sono
già stati ampiamente chiariti e circostanziati dalle parti e nella sentenza
impugnata. La reclamante, pur avversando la stessa, non si confronta con le
dettagliate considerazioni e motivazioni contenute nella decisione
dell’Autorità di prime cure, alle quali si rimanda.
Come indicato appare
evidente che la forte conflittualità genitoriale, non può essere limitata con l’obbligo
di relazioni personali sorvegliate. Questo non sarebbe con ogni evidenza
nell’interesse prioritario del minore e non porterebbe allo stesso alcun
beneficio.
Diversamente da quanto
cerca di far credere la reclamante, tale conflittualità non può in ogni caso
essere attribuita al solo padre.
7.1
Quanto alle istruzioni
conferite ai genitori in merito al rientro di PI 1 dal diritto di visita dal
padre (disp. 5), va rilevato che le stesse, come indicato dalla curatrice di
rappresentanza, hanno lo scopo “di evitare che il rispetto degli orari e
delle decisioni dipenda dalla volontà e dalla disponibilità dei genitori”.
Come precisato dall’Autorità di protezione e riconosciuto dagli stessi
genitori, PI 1 è in grado di rientrare dai diritti di visita in totale
autonomia.
7.2
Tutto quanto
considerato, la decisione dell’Autorità di protezione, che conferma l’assetto
dei diritti di visita decisi dalla Pretura, resiste alle generiche critiche
della reclamante, appare proporzionata e adottata nell’interesse prioritario
del minore. La stessa va pertanto confermata.
In considerazione
dell’odierna decisione, la richiesta di concessione dell’effetto sospensivo al
reclamo è divenuta priva d’oggetto.
8.
A titolo
abbondanziale va ricordato ai genitori, nell’interesse del bene del minore, il
loro dovere di astenersi da tutto ciò che alteri i rapporti con del figlio con
l’altro genitore.
L’Autorità di protezione
va dal canto suo invitata a verificare che le relazioni personali padre-figlio
vengano immediatamente riprese e regolarmente svolte, senza intralcio alcuno, come
peraltro desiderato dallo stesso minore.
9.
Gli oneri processuali
seguono la soccombenza.
Tasse e spese di
giustizia sono quindi accollate a RE 1, tenuta a versare a CO 2 adeguate
ripetibili, quantificate in fr. 1'200.–. Va al riguardo rilevato che, per
questa sede, il legale di CO 2 si è limitato a presentare l’allegato di
osservazioni alla richiesta di restituzione dell’effetto sospensivo di RE 1. In
simili circostanze la cifra pretesa dallo stesso risulta con ogni evidenza
eccessiva.
Vista la rifusione di ripetibili
la richiesta di concessione dell’assistenza giudiziaria e del gratuito
patrocinio presentata da CO 2 è da respingere.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. Il
reclamo è respinto.
2. Gli
oneri del reclamo consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 350.–
b) spese fr.
150.–
fr.
500.–
sono posti a carico di RE
1 che rifonderà a CO 2 fr. 1'200.– a titolo di ripetibili.
3. L’istanza di
assistenza giudiziaria di CO 2 con il gratuito patrocinio dell’avv. __________
è respinta.
4. Notificazione:
-
-
Comunicazione:
-
-
-
Il
presidente
La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95
a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72
segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è
ammissibile solo se il valore litigioso
ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge
tale importo, il ricorso in materia
civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di
importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in
materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in
materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.
116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal
caso dall'art. 115 LTF.