Lexipedia

Decisione

9.2023.20

Relazioni personali: richiesta di forma sorvegliata. Conflitto di lealtà

16 marzo 2023Italiano19 min

dovuto occupare di riportare PI 1 a casa dopo il diritto di visita con il padre.

Source ti.ch

Incarto n.

9.2023.20

Lugano

16 marzo 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il presidente della Camera di protezione del

Tribunale d'appello

Damiano

Bozzini

giudice

unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG

assistito

dalla

vicecancelliera

Baggi

Fiala

sedente

per statuire nella causa che oppone

RE

1

patr.

da: PR 1

all’

Autorità

regionale di protezione __________,

e

a

CO

2

per

quanto riguarda la regolamentazione delle relazioni personali del figlio PI 1

con il padre;

giudicando

sul reclamo del 3 febbraio 2023 presentato da RE 1 contro la decisione emessa

il 26 gennaio 2023 dall'Autorità regionale di protezione __________;

letti ed esaminati gli atti,

ritenuto

in fatto

Fatti

A. PI 1 (2010) è figlio

di RE 1 e di CO 2.

I genitori detengono

l’autorità parentale congiunta.

B. Mediante decisione 23

agosto 2019 l’Autorità regionale di protezione __________ (in seguito Autorità

di protezione) ha istituito in favore di PI 1 una curatela educativa, nominando

CURA 1 quale curatrice.

C. Con decisione 20

settembre 2021 il Pretore del Distretto di __________ ha affidato il minore

alla madre e statuito sulle relazioni personali padre-figlio (un fine settimana

ogni quindici giorni, dal venerdì sera alla domenica sera e un mercoledì sera

ogni quindici giorni, cfr. decisione 20 settembre 2021).

D. Dopo vicissitudini

note alle parti, che non occorre qui rievocare, con scritto 28 novembre 2022 RE

1 ha chiesto all’Autorità di protezione la sospensione dei diritti di visita

padre-figlio a seguito del comportamento “inaccettabile e gravemente lesivo”

del padre nei confronti di PI 1 (avvenimenti del 27 novembre 2022).

E. Con decisione supercautelare

29 novembre 2022 l’Autorità di protezione ha accolto l’istanza della madre e

sospeso provvisoriamente le relazioni personali padre-figlio, conferendo alle

parti un termine per formulare osservazioni.

F. Dal rapporto di

segnalazione 1. dicembre 2022 della Polizia comunale di __________ (disagio

famigliare) emerge che la sera del 27 novembre CO 2 ha avuto “un

comportamento non collaborante e aggressivo” con gli agenti e che PI 1

piangeva cercando di calmare il padre. In quella circostanza CO 2 ha dichiarato

agli agenti che il figlio è sempre libero di lasciare l’appartamento e il

figlio ha riferito che il padre non avrebbe mai avuto atteggiamenti violenti

nei suoi confronti. Il padre ha altresì confermato di non essere più in

possesso di armi, che infatti non sono state rinvenute nell’appartamento (cfr.

verbale agli atti).

G. Mediante osservazioni

9 dicembre 2022 l’avv. CURA 2 (rappresentante legale del minore), dopo aver

discusso dell’accaduto con PI 1, ha chiesto la revoca della sospensione dei

diritti di visita padre-figlio, proponendo “correttivi per il rientro a casa”

(in autonomia dal minore con i mezzi pubblici). Il minore le avrebbe espresso

il desiderio di poter continuare a vedere il padre e precisato che le

difficoltà, la sera dei fatti, erano sorte perché nessuno dei due genitori era

disposto a riportarlo a casa.

H. Con osservazioni 9

dicembre 2022 la curatrice educativa ha narrato quanto avvenuto la sera del 27

novembre, confermando il mancato accordo fra i genitori per chi si sarebbe

dovuto occupare di riportare PI 1 a casa dopo il diritto di visita con il padre.

I. Con scritto 23

dicembre 2022 CO 2, alla luce delle osservazioni della curatrice di

rappresentanza, ha chiesto il ripristino delle relazioni personali con il

figlio.

J. Mediante decisione cautelare

26 dicembre 2022 l’Autorità di protezione ha deciso:

-

la revoca della decisione 29

novembre 2022 (di sospensione dei diritti di visita) (disp. 1);

-

assegnato un termine alla madre

per determinarsi sulla sua istanza di merito rispetto ad un’eventuale modifica

dei diritti di visita, proponendo eventuali mezzi di prova (disp. 2);

-

dato istruzione ai genitori in

merito al rientro a casa di PI 1 dal diritto di visita del padre (rientrerà

accompagnato dal padre o con i mezzi pubblici) (disp. 3);

-

invitato la curatrice educativa a

trasmettere un rapporto d’aggiornamento (disp. 4).

K. Con istanza, supercautelare

e cautelare, 30 dicembre 2022 RE 1 ha chiesto all’Autorità di protezione

che il diritto di visita padre-figlio sia previsto in forma sorvegliata presso

un Punto d’incontro e che vengano assunte tutta una serie di “prove”

(valutazione specialistica sull’attuale stato di salute psico-fisico di PI 1, valutazione

sulle capacità genitoriali di CO 2, valutazione psico-diagnostica del padre,

richiamo al Ministero pubblico dell’incarto penale che concerne il padre

sfociato in un decreto di non luogo a procedere; richiamo dalla Polizia del

rapporto di segnalazione 1° dicembre, richiesta alla curatrice educativa di

inoltrare un rapporto dettagliato in merito all’andamento dei diritti di visita

nel corso del 2022).

L. Con decisione 2

gennaio 2023 l’Autorità di protezione ha respinto l’istanza supercautelare 30

dicembre 2022 di RE 1 e dato al padre e alla curatrice di rappresentanza un

termine per esprimersi al riguardo.

M. Con osservazioni 11

gennaio 2023 CO 2 chiede che l’istanza 30 dicembre venga respinta, opponendosi

alle prove richieste da RE 1.

N. Mediante osservazioni

13 gennaio 2023 l’avv. CURA 2 chiede che l’istanza venga respinta, non

intravvedendo motivi per decretare dei diritti di visita sorvegliati. La

curatrice segnala che PI 1 ha espresso il desiderio di poter esercitare diritti

di visita liberi con il padre e che la forte conflittualità genitoriale, “non ascrivibile

ad un solo genitore”, ha delle ripercussioni negative sul benessere del minore.

Quanto alle valutazioni richieste, la curatrice suggerisce che vengano estese a

tutto il nucleo famigliare.

O. Nel frattempo, con

decisione 22 febbraio 2023 questo Giudice ha revocato l’effetto sospensivo al

reclamo 30 dicembre 2022 inoltrato da RE 1, avverso la decisione 23 dicembre “apparendo

pregiudizievole per il bene prioritario del minore il fatto di mantenere la

sospensione dei diritti di visita con il padre nelle more del procedimento”.

Lo stesso sarà oggetto di separata decisione (inc. CDP 9.2023.1).

P. Con decisione cautelare

26 gennaio 2023 l’Autorità di protezione ha:

-

respinto l’istanza cautelare

30 dicembre 2022 presentata da RE 1 (disp. 1);

-

confermato l’assetto dei diritti

di visita attuali deciso dal Pretore (disp. 2);

-

intimato alle parti gli atti

(istanza di merito di RE 1 e relative osservazioni) (disp. 3);

-

assegnato al padre e alla

curatrice di rappresentanza, un termine di 30 giorni, per esprimersi sulle

pretese materne di modifica del diritto di visita e alle prove richieste

nell’ambito della procedura di merito (valutazioni specialistiche, capacità

genitoriali, …) (disp. 4);

-

dato istruzione ai genitori in

merito al rientro a casa di PI 1 dal diritto di visita del padre (rientrerà

accompagnato dal padre o con i mezzi pubblici) (disp. 5);

-

invitato la curatrice educativa a

trasmettere un rapporto d’aggiornamento (disp. 6);

-

dichiarato immediatamente esecutiva

la decisione (disp. 8).

Q. Mediante reclamo 3

febbraio 2023 RE 1 ha avversato la decisione 26 gennaio 2023, postulando la

concessione dell’effetto sospensivo al gravame, in via principale

l’annullamento della decisione, e in via subordinata che i diritti di

visita vengano previsti in forma sorvegliata (oppure con passaggio al Punto d’incontro).

R. Con osservazioni 10

febbraio 2023 l’Autorità di protezione chiede la reiezione del gravame,

precisando di avere il “dovere di tutelare il minore dal contenzioso

genitoriale incessante”. Mantenere sospese le relazioni personali rischia

di danneggiare ulteriormente il minore, che chiede di vedere liberamente il

padre. Non vi sarebbero motivi per modificare l’assetto pretorile in essere. L’Autorità

di prime cure non ritiene indicata un ulteriore audizione di PI 1.

Con osservazioni 13

febbraio 2023 l’avv. CURA 2 ha chiesto che il reclamo venga respinto,

postulando che allo stesso venga revocato l’effetto sospensivo. La rappresentante

legale riconferma e richiama le proprie osservazioni 18 gennaio 2023 (inc. CDP 9.2003.1).

Ribadisce che PI 1 ha bisogno di tranquillità, indicando di non comprendere in

che modo prevedere diritti di visita sorvegliati o con passaggio al Punto

d’incontro possa giovare al conflitto di lealtà di cui è afflitto il minore.

Chiede che la richiesta del minore, dodicenne, di mantenere immutati i diritti

di visita con il padre, venga accolta.

S. Il 14 marzo 2023 RE 1

ha presentato il proprio allegato di replica.

Visto l’esito del giudizio

è superfluo l’intimazione dell’atto per un’eventuale duplica.

Considerato

in diritto

Considerandi

1.

Le decisioni delle

Autorità regionali di protezione concernenti minorenni sono impugnabili

mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, nella

composizione di un giudice unico (art. 450 CC in relazione agli art. 314 cpv. 1

e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione e la procedura

in materia di protezione del minore e dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7

LOG). Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli

art. 450 segg. CC occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla

procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni

connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa (art.

99.

LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012

concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria,

alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).

2.

Nel caso in esame, dopo

aver sospeso le relazioni personali di CO 2 con il figlio PI 1 (29 novembre), a

seguito della segnalazione della madre, l’Autorità di protezione, dopo aver

sentito le parti, ha revocato la decisione supercautelare (23 dicembre

2023). Con ulteriore decisione cautelare 26 gennaio 2023 l’Autorità ha

respinto l’istanza 30 dicembre 2023 di RE 1 che chiedeva che le relazioni

personali padre-figlio vengano svolte in forma sorvegliata e in via subordinata

con passaggio al Punto d’incontro (disp. 1).

L’Autorità di protezione

ha precisato che non è stata comprovata l’esistenza di un pregiudizio per il

minore ad esercitare le relazioni personali libere con il padre. Neppure vi

sarebbero elementi che possano far propendere per l’imposizione di una

limitazione delle stesse. Nella decisione impugnata ha quindi confermato

l’assetto dei diritti di visita attuali decisi dalla Pretura (disp. 2) e

conferito alle parti un termine per esprimersi sulle pretese materne di

modifica del diritto di visita e alle prove richieste nell’ambito della

procedura di merito (disp. 4).

In sede d’osservazione ha

sottolineato l’importanza di tutelare il minore dalla conflittualità

genitoriale e ribadito che PI 1 ha espresso il desiderio di continuare a vedere

il padre.

3.

Con reclamo RE 1

avversa la decisione cautelare 26 gennaio 2023, ribadendo la richiesta che le

relazioni personali padre-figlio vengano ordinate in forma sorvegliata, e in

via supercautelare con scambio al Punto d’incontro. A mente della madre,

visto “il grave e irrisolto conflitto fra i genitori” è necessario che i

diritti di visita avvengano in forma sorvegliata “così che lo stato di

salute di PI 1 possa venir accertato direttamente da un operatore o prontamente

segnalato”. Il figlio sarebbe sottoposto a pericolo e soffrirebbe di un

grave disagio.

4.

In concreto, va innanzitutto

precisato che la reclamante nelle proprie motivazioni al reclamo avversa la

decisione limitatamente ai dispositivi 1, 2 e 5 (assetto relazioni personali

padre-figlio).

In simili circostanze

i dispositivi 3, 4 e 6 sono da considerare cresciuti in giudicato incontestati.

5.

Giusta l'art. 273 cpv. 1 CC i genitori che

non sono detentori dell'autorità parentale o della custodia nonché il figlio

minorenne hanno reciprocamente il diritto di conservare le relazioni personali

indicate dalle circostanze. Il diritto alle relazioni personali è considerato

come un diritto della personalità del figlio, e va definito prioritariamente

secondo il bene di quest’ultimo, alla luce delle circostanze concrete (DTF 131

III 209 consid. 5; DTF 130 III 585; STF 5A_238/2020 del 28 luglio 2020, consid.

3.1). L’interazione di un minorenne con entrambi i genitori è oggigiorno

unanimemente ritenuta un fattore essenziale per lo sviluppo psichico e per il

processo di ricerca d'identità (DTF 130 III 590 consid. 2.2.2 con rif.; STF

5A_618/2017 del 2 febbraio 2018, consid. 4.2).

5.1

Ai sensi dell’art. 274

CC padre e madre devono astenersi da tutto ciò che alteri i rapporti del figlio

con l’altro genitore o intralci il compito dell’educatore.

L’autorità chiamata a

sanzionare una violazione del dovere di lealtà avrà l’arduo compito di

stabilire se il beneficiario del diritto di visita perturba volontariamente o

inconsciamente la relazione con l’altro genitore. Il diritto alle relazioni

personali deve permettere di stabilire una relazione tra il figlio e i due

genitori, e servire alla costruzione della sua identità (MEIER/STETTLER, op.

cit., N. 998 pag. 648).

Il dovere di lealtà è

reciproco: il genitore affidatario si asterrà dall’influenzare negativamente il

figlio nei confronti del beneficiario del diritto di visita; deve al contrario

cercare di promuovere un’attitudine positiva per rapporto all’altro genitore,

non solo in relazione alle visite, ma in modo generale (p. es. nessun giudizio

svalorizzante o insultante davanti al figlio). Deve preparare il figlio in modo

positivo alle visite e agli altri contatti messi in atto (telefonici, WhatsApp,

FaceTime, Skype, ecc.). Il rispetto di questo dovere è particolarmente

importante quando è stata decisa una soluzione avente per obbiettivo di

ristabilire progressivamente il diritto di visita, con delle misure di

accompagnamento (MEIER/STETTLER, op. cit., N. 999, pag. 648).

Prima di immaginare

un’eventuale limitazione del diritto alle relazioni personali, conviene

attirare l’attenzione del padre e dalla madre sui loro rispettivi doveri.

L’Autorità di protezione può fornire loro indicazioni e istruzioni,

conformemente all’art. 307 cpv. 1 e 3 CC; questa competenza gli appartiene

anche se il diritto è stato fissato dal giudice civile. L’art 273 cpv 2 CC gli

attribuisce espressamente la missione di ricordare ai genitori, ai genitori

affidatari, o al figlio i loro doveri e di dare loro istruzioni quando

l’esercizio del diritto o la sua mancanza sia pregiudizievole per il figlio, o

che altri motivi lo esigono. Quali esempi di ingiunzioni vi possono essere:

l’interdizione di frequentare certi luoghi o certe persone, l’interdizione di

consumare alcool o stupefacenti durante le visite, l’intenzione di lasciare il

suolo Svizzero, l’obbligo di mediazione. Queste ingiunzioni possono essere date

con la comminatoria delle sanzioni previste dall’art. 292 CP. Quando queste

ingiunzioni sono sufficienti, non c’è motivo di istituire una curatela la

sorveglianza ai sensi dell’art. 308 cpv. 2 CC (MEIER/STETTLER, op. cit., N.

1000.

pag. 649).

5.2

Il diritto alle

relazioni personali non è assoluto.

Ai sensi dell’art. 274 cpv. 2 CC esso può essere negato o revocato se pregiudica il bene del figlio, se i genitori se ne

sono avvalsi in violazione dei loro doveri o non si sono curati seriamente del

figlio, ovvero per altri gravi motivi. Una

limitazione delle relazioni personali deve rispondere in ogni modo al principio

della proporzionalità; una soppressione dei medesimi entra in linea di conto

solo come ultima ratio, qualora agli effetti negativi di un diritto di

visita per il minore non possa ovviarsi altrimenti (DTF 122 III 407 consid. 3b, DTF 120 II

229.

consid. 3b/aa; STF 5A_618/2017 del 2

febbraio 2018, consid. 4.2; STF 5A_699/2017 del 24 ottobre 2017, consid.

5.1; STF 5A_184/2017 del 9 giugno 2017, consid. 4.1; STF 5A_618/2017 del 2 febbraio 2018, consid. 4.2).

5.3

Tra le condizioni particolari

che possono essere fissate per lo svolgimento degli incontri – sulla base di

un’applicazione combinata degli art. 273 cpv. 2 e 274 cpv. 2 CC – vi sono: il

divieto di lasciare la Svizzera col figlio; il deposito del passaporto al fine

di evitare il rischio di sequestro; l’obbligo per i genitori di seguire una

mediazione familiare; una terapia (eventualmente tramite il gioco) durante i

diritti di visita (DTF 5P.263/2005 del 27 settembre 2005, cons. 2.2); la

presenza di un terzo durante gli stessi; lo svolgimento degli incontri in un

luogo neutro o in un luogo protetto specifico; il passaggio del minore da un

genitore all’altro in presenza di un terzo o in un luogo neutro, per esempio un

Punto d’incontro (MEIER/STETTLER, op. cit., n. 1018-1019).

6.

Nel suo

apprezzamento, l'Autorità – in virtù del principio inquisitorio illimitato che

governa il diritto di filiazione – non è vincolata né alle dichiarazioni delle

parti né alle prove da loro fornite (DTF 130 III 734, consid. 2.2.2-2.2.3; 129

III 417, consid. 2.1.1.-2.1.2; 128 III 411, consid. 3.2.1; 122 III 408, cons.

3d).

Il citato principio vale

anche per la regolamentazione delle relazioni personali (STF 5A_69/2011 del 27

febbraio 2012 consid. 2.3; 5C.58/2004 del 14 giugno 2004 cons. 2.1.2).

Esso impone all’autorità

di chiarire i fatti e prendere in considerazione d’ufficio tutti gli elementi

che possono essere importanti per rendere una decisione conforme al bene del

minore. L’Autorità può istruire la fattispecie secondo il proprio apprezzamento,

amministrando finanche le prove in modo inabituale (BSK ZPO, MAZAN/STECK, ad

art. 296 CPC; MEIER/STETTLER, op. cit. nota 1764 pag. 492; STF 5A_991/2015 del

29.

settembre 2016, consid. 6.2, non pubblicato al DTF 142 III 612), sollecitare

rapporti, di propria iniziativa, anche se tale modo di procedere non è previsto

dal diritto di procedura cantonale (FamKomm Erwachsenenschutz, STECK, art. 446

CC, N. 11; DTF 128 III 411, consid. 3.2.1).

Questo principio non

dispensa tuttavia le parti dal dovere di collaborare attivamente alla procedura

e di esporre le proprie tesi (STF 5A_69/2011 del 27 febbraio 2012, consid.

2.3).

7.

Nel caso in esame,

l’importante conflittualità genitoriale emerge con ogni evidenza dagli atti, è ammessa

da entrambe le parti ed è stata pure attestata dai vari specialisti della Rete

che sono stati coinvolti dall’Autorità di prime cure.

Pure palese è la gravosa

ripercussione negativa che tale conflittualità ha sul minore, che soffre di un

grave ed evidente conflitto di lealtà.

Tali circostanze emergono

come detto dagli atti e non è pertanto il caso di dilungarsi ulteriormente al

riguardo.

In concreto va ricordato

che il minore, ora dodicenne, ha espressamente dichiarato alla curatrice di

rappresentanza di voler continuare a vedere liberamente il padre, come avveniva

in passato. Egli si è espressamente opposto allo svolgimento di relazioni

personali sorvegliate come pure allo scambio presso il Punto d’incontro.

Come a giusto titolo

rilevato dalla curatrice avv. CURA 2 mal si comprende come la soluzione

prospettata dalla madre possa in qualche modo giovare al conflitto di lealtà.

La curatrice ha peraltro indicato che “sono le continue vertenze e

discussioni fra i genitori ad avere ripercussioni negative sul benessere del

minore” (cfr. osservazioni 13 febbraio 2023).

La madre, nel proprio

gravame non comprova il pericolo al quale sarebbe sottoposto il figlio. “Gli

avvenimenti del 27 novembre”, ai quali rimanda genericamente la madre, sono

già stati ampiamente chiariti e circostanziati dalle parti e nella sentenza

impugnata. La reclamante, pur avversando la stessa, non si confronta con le

dettagliate considerazioni e motivazioni contenute nella decisione

dell’Autorità di prime cure, alle quali si rimanda.

Come indicato appare

evidente che la forte conflittualità genitoriale, non può essere limitata con l’obbligo

di relazioni personali sorvegliate. Questo non sarebbe con ogni evidenza

nell’interesse prioritario del minore e non porterebbe allo stesso alcun

beneficio.

Diversamente da quanto

cerca di far credere la reclamante, tale conflittualità non può in ogni caso

essere attribuita al solo padre.

7.1

Quanto alle istruzioni

conferite ai genitori in merito al rientro di PI 1 dal diritto di visita dal

padre (disp. 5), va rilevato che le stesse, come indicato dalla curatrice di

rappresentanza, hanno lo scopo “di evitare che il rispetto degli orari e

delle decisioni dipenda dalla volontà e dalla disponibilità dei genitori”.

Come precisato dall’Autorità di protezione e riconosciuto dagli stessi

genitori, PI 1 è in grado di rientrare dai diritti di visita in totale

autonomia.

7.2

Tutto quanto

considerato, la decisione dell’Autorità di protezione, che conferma l’assetto

dei diritti di visita decisi dalla Pretura, resiste alle generiche critiche

della reclamante, appare proporzionata e adottata nell’interesse prioritario

del minore. La stessa va pertanto confermata.

In considerazione

dell’odierna decisione, la richiesta di concessione dell’effetto sospensivo al

reclamo è divenuta priva d’oggetto.

8.

A titolo

abbondanziale va ricordato ai genitori, nell’interesse del bene del minore, il

loro dovere di astenersi da tutto ciò che alteri i rapporti con del figlio con

l’altro genitore.

L’Autorità di protezione

va dal canto suo invitata a verificare che le relazioni personali padre-figlio

vengano immediatamente riprese e regolarmente svolte, senza intralcio alcuno, come

peraltro desiderato dallo stesso minore.

9.

Gli oneri processuali

seguono la soccombenza.

Tasse e spese di

giustizia sono quindi accollate a RE 1, tenuta a versare a CO 2 adeguate

ripetibili, quantificate in fr. 1'200.–. Va al riguardo rilevato che, per

questa sede, il legale di CO 2 si è limitato a presentare l’allegato di

osservazioni alla richiesta di restituzione dell’effetto sospensivo di RE 1. In

simili circostanze la cifra pretesa dallo stesso risulta con ogni evidenza

eccessiva.

Vista la rifusione di ripetibili

la richiesta di concessione dell’assistenza giudiziaria e del gratuito

patrocinio presentata da CO 2 è da respingere.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

1. Il

reclamo è respinto.

2. Gli

oneri del reclamo consistenti in:

a) tassa di

giustizia fr. 350.–

b) spese fr.

150.–

fr.

500.–

sono posti a carico di RE

1 che rifonderà a CO 2 fr. 1'200.– a titolo di ripetibili.

3. L’istanza di

assistenza giudiziaria di CO 2 con il gratuito patrocinio dell’avv. __________

è respinta.

4. Notificazione:

-

-

Comunicazione:

-

-

-

Il

presidente

La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le

decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95

a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72

segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è

ammissibile solo se il valore litigioso

ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge

tale importo, il ricorso in materia

civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di

importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in

materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in

materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.

116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal

caso dall'art. 115 LTF.