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Decisione

9.2023.21

Privazione del diritto di determinare il luogo di dimora e collocamento del minore presso un centro educativo minorile con regolamentazione delle relazioni personali con i genitori; protezione del bene del figlio in attesa di ulteriori accertamenti peritali sul minore

28 giugno 2023Italiano29 min

mediatore tra i genitori e aiutarli a ricostruire una relazione serena e una capacità

Source ti.ch

Incarto n.

9.2023.21

Lugano

28 giugno 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il presidente della Camera di protezione del

Tribunale d'appello

Damiano

Bozzini

giudice

unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG

assistito

dalla

vicecancelliera

Mecca

sedente

per statuire nella causa che oppone

RE

1

RE

2

all’

Autorità

regionale di protezione __________,

per

quanto riguarda la privazione del diritto di determinare il luogo di dimora

della figlia e il collocamento della minore

giudicando

sul reclamo del 6 febbraio 2023 presentato da RE 1 e RE 2 contro la decisione

emessa il 17/27 gennaio 2023 dall'Autorità regionale di protezione __________;

letti ed esaminati gli atti,

ritenuto

in fatto

Fatti

A. PI 1 (2008) è figlia

di RE 2 e RE 1, genitori coniugati. In seguito alla separazione dei genitori

nel 2013, PI 1 è stata affidata alla madre, mentre al padre sono state

riservate relazioni personali con la figlia (cfr. decisione 2 luglio 2013 della

Pretura di __________).

B. In data 2 luglio 2013

la Pretura di __________ ha istituito a favore di PI 1 una curatela educativa

ex art. 308 CC con lo scopo di sorvegliare le relazioni personali con il padre

e la frequenza regolare della bambina alla scuola dell’infanzia. Con decisione

8/25 luglio 2013 l’Autorità regionale di protezione __________ (in seguito

Autorità di protezione) ha nominato CURA 1 quale curatrice educativa di PI 1.

C. Con rapporti di

aggiornamento del 5 e 20 aprile 2021 la curatrice educativa ha informato

l’Autorità di protezione di un peggioramento del rendimento scolastico di PI 1,

con un numero elevato di insufficienze e l’accumulo di ore di assenza. Dai

rapporti della Scuola media di __________ del 25 giugno 2021 e 2 novembre 2021

è emersa una situazione preoccupante in relazione alle ore di assenza

accumulate. Analogamente, i rapporti forniti dall’operatrice sociale __________

dell’UAP (2 giugno 2021 e 27 ottobre 2021) hanno evidenziato dei seri problemi

della minorenne, la quale rifiuterebbe di recarsi a scuola e di uscire di casa,

in parte anche a causa delle tensioni presenti in famiglia.

Di conseguenza, con decisione 2 dicembre

2021, l’Autorità di protezione ha esteso la sfera di compiti affidati alla

curatrice educativa chiedendole di: “a) consigliare ed aiutare i genitori

nella cura della figlia nella cura della figlia (art. 308 cpv. 1 CC), con il

compito affidato al curatore di vigilare sull’accudimento e l’educazione della

figlia (vegliando che sia attiva una sufficiente rete terapeutica) e fungere da

mediatore tra i genitori e aiutarli a ricostruire una relazione serena e una capacità

di dialogo; b) vigilare le relazioni di PI 1 con il padre, con relativa

calendarizzazione (art. 308 cpv. 2), intesa, oltre all’organizzazione della

frequenza dei diritti di visita, anche alla determinazione del luogo dove

questi debbano avvenire”. Ai genitori è stato fatto ordine, impartito sotto

comminatoria delle conseguenze previste dall’art. 292 CP, di rispettare

l’organizzazione dei diritti di visita come da calendario allestito dalla

curatrice educativa. È stato inoltre conferito un mandato al Servizio medico

psicologico di __________ (in seguito SMP) per una valutazione psicodiagnostica

di PI 1. Il reclamo presentato dalla madre avverso quest’ultima decisione è

stato dichiarato irricevibile da parte della scrivente Camera di protezione con

sentenza 25 gennaio 2022, mentre il reclamo del padre è stato respinto dalla

medesima Camera con sentenza 25 gennaio 2022.

D. Su richiesta della

Dr.ssa med. __________ del SMP, la valutazione psicodiagnostica è stata svolta

in regime stazionario presso l’Unità di degenza pedopsichiatrica dell’Ospedale __________,

tramite un ricovero volontario iniziato in data 23 febbraio 2022 e si è

conclusa il 4 aprile 2022.

Dalla valutazione del SMP

datata 13 aprile 2022 è emerso un quadro psicologico molto fragile, che

influirebbe “sul suo sviluppo psico-affettivo e cognitivo, andando a

sviluppare un falso sé, così come delle modalità relazionali disfunzionali,

indifferenziate e adesive”. I periti hanno proposto la frequenza scolastica

presso la Scuola speciale di __________, così come un esternato presso il

centro educativo __________, progetto accettato dalla famiglia, ma poco

condiviso da PI 1. È stato altresì proposto il mantenimento di una rete di

protezione a favore della minore, quale intervento “mirato alla promozione

delle abilità adattive e delle autonomie, in particolare quelle riguardanti il

vivere quotidiano, nel sostegno dello sviluppo, favorendo e se necessario

mediando la relazione con i pari”. Infine, è stato evidenziato che “qualora

gli interventi proposti non dovessero essere mantenuti a causa di difficoltà

della minore e/o della famiglia di ottemperare agli impegni presi, sarà opportuno

valutare la possibilità di frequentare un percorso di scolarizzazione speciale

in regime di internato”.

E. Con decisione 18

marzo 2022 l’Autorità di protezione ha designato l’Ufficio dell’aiuto e della

protezione (in seguito UAP) quale Ufficio di controllo e di informazione in

favore di PI 1, indicando che “il mandato viene esperito mediante colloqui

regolari con i genitori e con PI 1 per verificare la situazione personale; gli

operatori hanno inoltre diritto di effettuare visite a domicilio, e raccogliere

informazioni direttamente presso enti o servizi che si occupano della minore”.

F. Con rapporto di

aggiornamento 15 luglio 2022 l’UAP ha comunicato di aver, unitamente ai

genitori e alla curatrice educativa, concertato un progetto orientato a un

internato presso il centro minorile Associazione __________ (in seguito CEM __________),

soluzione che “permetterebbe a PI 1 di riprendere in mano la sua vita,

sperimentando un contesto educativo sano e adeguato, che le permetta di

riprendere una crescita sana, andando a superare i problemi psicosomatici che

manifesta”. Inoltre, “avendo la possibilità di frequentare la scuola

interna, questo le permetterebbe di riprendere i ritmi quotidiani adeguati,

senza avere le difficoltà di recarsi all’esterno verso la sede scolastica, che

in questo momento pare essere un obiettivo troppo grande per lei”.

G. Nel mese di settembre

2022 PI 1 ha iniziato un percorso in internato presso il CEM __________. Dai

rapporti della curatrice educativa del 9 novembre 2022 e 1°dicembre 2022, rispettivamente

dell’UAP del 2 dicembre 2022, così come dal rapporto di aggiornamento 3

dicembre 2022 del CEM __________, è risultato che una frequentazione regolare

non sarebbe stata possibile. PI 1 avrebbe infatti dimostrato di sapersi ben

integrare una volta presente presso la struttura, ma sarebbero i momenti del

rientro al centro in seguito ai fini settimana trascorsi a casa a far sorgere

difficoltà per la ragazza. La curatrice educativa ha quindi chiesto

all’Autorità di protezione di valutare la possibilità di ordinare un

collocamento di PI 1.

H. Con rapporto 3

dicembre 2022 il CEM __________ ha descritto l’andamento del progetto educativo

con PI 1.

I. Con scritto 15

dicembre 2022 l’Autorità di protezione ha invitato i genitori a pronunciarsi in

merito ai suddetti rapporti della rete e del CEM __________, così come sulla

segnalata proposta di provvedere al collocamento formale provvisorio di PI 1

presso il CEM in questione. I genitori sono rimasti silenti.

J. Con decisione

cautelare 27 gennaio 2023 l’Autorità di protezione ha privato i genitori del

diritto di determinare il luogo di dimora della figlia, statuendo il

collocamento di PI 1 presso il CEM __________ (dispositivo n. 1). Sempre in via

cautelare l’Autorità di protezione ha subordinato provvisoriamente le relazioni

personali di PI 1 con i genitori al nulla osta dei servizi sociali (UAP),

incaricando il medesimo servizio di provvedere al collocamento della minore e

autorizzandolo a sospendere i rientri a domicilio di PI 1 per il tempo

necessario al miglior inserimento della minore presso la struttura (dispositivo

n. 2). All’UAP è quindi stato richiesto la presentazione di un rapporto

esaustivo in merito all’inserimento di PI 1 presso il centro.

K. Contro quest’ultima

decisione sono insorti i genitori RE 1 e RE 2 con reclamo 6 febbraio 2023,

chiedendo di “bloccare” i dispositivi n. 1 e 2 e pretendendo un incontro

con l’Autorità di protezione per parlare della situazione e ai fini di trovare

una nuova soluzione scolastica per PI 1. I genitori hanno sostenuto che la

minore non potrebbe mai trovarsi bene in un posto come il CEM, dove fingerebbe,

poiché non potrebbe essere sé stessa, e dove perderebbe la vita sociale

costruita così come le sue attività di tempo libero. Il problema di PI 1

sarebbe stata la scuola regolare, in quanto non più in grado di gestire le sue

paure di non riuscire, mentre nel frattempo la minore avrebbe capito di voler

studiare e di non voler perdere le sue libertà. I genitori hanno quindi chiesto

che PI 1 potesse cominciare a frequentare la scuola media pubblica con una

classe ridotta, eventualmente una scuola privata, auspicando che PI 1 venisse

ascoltata, sostenendo che non vi sarebbe un buon rapporto tra la minore e la

curatrice educativa.

L. Con osservazioni 10

febbraio 2023 la curatrice educativa ha riassunto i passi intrapresi a favore

di PI 1, sottolineando di aver sempre informato i genitori su ogni possibilità

e tipologia di intervento. Sarebbe stata osservata una buona risposta da parte

di PI 1 all’interno del CEM __________, risultando ella collaborativa e

disponibile seppur nei pochi giorni di prova. L’organizzazione di incontri con

i genitori e la figlia sarebbe invece stata difficile, dovendo essere spesso

annullati all’ultimo momento per un’asserita mancata disponibilità da parte

della ragazza. La curatrice ha espresso la sua comprensione per le difficoltà

manifestate dalla minore e contestualmente dalla famiglia, evidenziando di

ritenere necessario un pronto intervento per inserire PI 1 in un contesto

neutro, ai fini di aiutarla a superare le resistenze ormai persistenti da lungo

tempo e tutti gli aspetti disfunzionali che le impedirebbero il regolare svolgimento

della vita scolastica.

M. Con osservazioni 16

febbraio 2023 l’Autorità di protezione si è riconfermata nella decisione

impugnata rinviando alle motivazioni ivi contenute.

N. Con replica 3 marzo

2023 i genitori hanno criticato il fatto che PI 1 non fosse stata sufficientemente

ascoltata e che nessuno l’abbia ancora capita. La minore avrebbe speranze di

poter studiare e ottenere il diploma delle scuole medie, ambizione alla quale

presso il CEM __________ non si darebbe importanza. PI 1 avrebbe perso già

troppo tempo e ora avrebbe “voglia di ricominciare a essere normale avendo una

coscienza dei suoi errori e rimediare e dimostrare che è pronta e che vuole

integrarsi nella scuola”. I genitori hanno inoltre chiesto una maggiore

presenza della curatrice educativa per conoscere meglio la ragazza. A loro

dire, presso il CEM __________ la figlia avrebbe finto di stare bene, ma

psicologicamente sarebbe stata peggio di prima, siccome non avrebbe potuto

studiare come desiderato, sentendosi così inutile. I genitori hanno pertanto

ribadito la richiesta di iscrizione di PI 1 alla scuola speciale del __________

in una classe ridotta, senza più un appoggio di un CEM e potendo così rimanere

domiciliata presso la madre.

O. Con duplica 16 marzo

2023 la curatrice educativa ha evidenziato la difficoltà riscontrata

nell’avvicinarsi alla minore e nell’organizzare degli incontri unitamente ai

genitori, riassumendo i più recenti interventi intrapresi, sia per la

scolarizzazione, sia per un percorso psicoterapeutico della minore.

P. In data 28 marzo 2023

l’Autorità di protezione si è nuovamente riconfermata nella decisione

impugnata, dichiarando di rinunciare a duplicare. Sono stati trasmessi degli scritti

recenti dei genitori e il verbale di udienza del 23 marzo 2023. È stato inoltre

rilevato che PI 1 non avrebbe ancora ripreso la frequenza scolastica.

Q. I genitori sono stati

sentiti in data 23 marzo 2023. Il padre ha riferito dell’avvenuta iscrizione di

PI 1 presso le Scuole speciali di __________ a partire dal 27 marzo 2023,

ritenuta l’asserita volontà della ragazza di ottenere la licenza di scuola media.

I genitori sono stati resi attenti sul loro obbligo genitoriale a garantire la

corretta e regolare scolarizzazione della figlia e che se il predetto percorso

scolastico non dovesse funzionare, si renderebbe necessario un nuovo

collocamento. I genitori hanno confermato che “qualora PI 1 non riuscirà a

riprendere la scuola già nei prossimi giorni e come da programma,

comunicheranno il loro accordo all’inserimento di PI 1 presso il CEM __________”.

R. Con rapporto 27

aprile 2023 indirizzato all’Autorità di protezione, la curatrice educativa ha

informato che in data 27 marzo 2023 PI 1 avrebbe ripreso a frequentare la

scuola, ma che già nel mese di aprile 2023 avrebbe iniziato nuovamente a

mancare a scuola per motivi non meglio precisati. I diversi medici contattati

dalla curatrice hanno confermato che non vi sono diagnosi specifiche atte a

giustificare un’impossibilità di frequentare la scuola, riservandosi di

svolgere degli esami per valutare un’eventuale dislessia o in disturbo simile.

La madre non avrebbe dato seguito alle richieste di informazione da parte della

scuola inerente le assenze.

S. Con missiva 27 aprile

2023 l’Autorità di protezione ha convocato PI 1 all’audizione prevista per il

giorno 11 maggio 2023, appuntamento al quale la minore non si è presentata a

causa dell’asserita “dimenticanza” da parte della madre. In data 6

giugno 2023 l’Autorità di protezione ha fissato l’audizione per il 22 giugno

2023.

T. In data 5 maggio 2023

la direzione delle Scuole speciali di __________ ha avvisato che sarebbe caduta

la disponibilità alla collaborazione, in quanto la scuola non disporrebbe “dell’autorità

per determinare condizioni di scolarizzazione e rispetto delle stesse”,

esprimendo allo stesso tempo preoccupazione per la ragazza che non frequenterebbe

più la scuola da diversi anni e ciò “non per impedimenti propri ma per un

contesto molto avverso che la sta segnando molto”. È stato rilevato come la

scuola avrebbe ritenuto di poter lavorare in classe con la ragazza solo a

condizione che non ci fossero state delle interferenze genitoriali. La madre

non sarebbe trasparente nelle comunicazioni, mentre il padre non avrebbe dato

un segnale di collaborazione.

Considerato

in diritto

Considerandi

1.

Le decisioni delle

Autorità regionali di protezione concernenti minorenni sono impugnabili

mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, nella

composizione di un giudice unico (art. 450 CC in relazione agli art. 314 cpv. 1

e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione e la procedura

in materia di protezione del minore e dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7

LOG). Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli

art. 450 segg. CC occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla

procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni

connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa (art.

99.

LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012

concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria,

alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).

2.

Giusta

l'art. 307 cpv. 1 CC, se il bene del figlio è minacciato e i genitori non vi

rimediano o non sono in grado di rimediarvi, l'autorità di protezione ordina le

misure opportune per la protezione del figlio.

L'art. 310 cpv. 1 CC (privazione

del diritto di determinare il luogo di dimora del figlio) prevede che quando il

figlio non possa essere altrimenti sottratto al pericolo, l’autorità di protezione

dei minori deve toglierlo alla custodia dei genitori, o dei terzi presso cui

egli si trova, e ricoverarlo convenientemente.

2.1

Il

pericolo giustificante il ritiro del diritto di determinare il luogo di dimora

del figlio deve risiedere nel fatto che quest’ultimo non sia così protetto o

sostenuto nell'ambiente dei genitori o del genitore come richiederebbe il suo

sviluppo fisico, intellettuale e morale. Le cause del pericolo sono

irrilevanti: esse possono risiedere nelle predisposizioni o in un comportamento

inadeguato del figlio, dei genitori o di altre persone della cerchia familiare.

Nemmeno il fatto che i genitori siano colpevoli della messa in pericolo ha

importanza: la misura non è una sanzione nei

confronti dei genitori ma persegue quale unico scopo la tutela del bene del

minore. Le circostanze al momento del ritiro sono determinanti: occorre

essere restrittivi nel loro apprezzamento, un ritiro essendo concepibile

soltanto se altre misure non hanno avuto successo o appaiano di primo acchito

insufficienti. La privazione del diritto di determinare il luogo di dimora è

pertanto ammissibile soltanto se il figlio non possa essere sottratto al

pericolo attraverso altre misure previste agli art. 307 e 308 CC (STF

5A_562/2019 del 9 ottobre 2019, consid. 2.1; STF 5A_724/2015 del 2 giugno 2016

consid. 6.3 non pubblicato in DTF 142 I 188; Sentenza CDP del 21 febbraio 2020,

inc. 9.2019.158, consid. 3.3 e rif.).

2.2

La misura di

protezione dell'art. 310 cpv. 1 CC consiste dunque nel togliere ai genitori il

diritto di determinare il luogo di residenza e le modalità di cura del figlio,

e a collocare in modo adeguato il minorenne presso terzi o un istituto (Meier/Stettler, Droit de filiation, Losanna-Ginevra

2019, n. 1291-1292 pag. 847). Nel caso i genitori vengano privati

di tale diritto, la sua titolarità passa all’Autorità di protezione, che

decidendone il collocamento, determina quindi il luogo di dimora del minore

(DTF 128 III 9, consid. 4a; Breitschmid,

BSK ZGB I, ad art. 310 CC n. 6; Meier,

CR CC I, 2010, ad art. 310 n. 7; Sentenza ICCA del 30 dicembre 2008, inc.

11.2008.28, consid. 9d). Tale collocamento deve essere, secondo

la norma, “conveniente” (approprié; angemessen):

esso deve dunque corrispondente alla personalità e ai bisogni del minore (Hegnauer, Grundriss

des Kindesrechts, n. 27.41 pag. 215; Breitschmid, BSK ZGB I, ad art. 310 CC n. 9; Sentenza

CDP del 30 luglio 2014, inc. 9.2014.76, consid. 5). I criteri da prendere in

considerazione sono in particolare l’età del bambino, la sua personalità, i

suoi bisogni educativi o, più in generale, i bisogni relativi alla sua presa a

carico, la stabilità e la continuità del suo ambiente di vita, l’opinione dei

genitori, e le relazioni di prossimità del bambino (v. più diffusamente, Meier, CR CC I, 2010, ad art. 310 n. 22;

v. anche Sentenza ICCA del 30 dicembre 2008, inc. 11.2008.28, consid. 5).

Decidendo il collocamento del minore, l’Autorità di protezione non trasferisce

il diritto di custodia – di cui rimane titolare – ma unicamente la custodia di

fatto del minore (faktische Obhut, garde de fait); tale

nozione comprende la cura quotidiana del figlio e l’esercizio dei diritti e dei

doveri legati a tali cure e all’educazione quotidiana (cfr. DTF 128 III

9.

consid. 4a e il commento di Stettler,

Garde de fait et droit de garde, in ZVW 2002, pag. 236 e seg.; Vez, CR CC I, 2010, ad art. 300 n. 1).

3.

Giusta l'art. 273

cpv. 1 CC i genitori che non sono detentori dell'autorità parentale o della

custodia nonché il figlio minorenne hanno reciprocamente il diritto di

conservare le relazioni personali indicate dalle circostanze. Se l’esercizio o

il mancato esercizio delle relazioni personali è pregiudizievole al figlio,

oppure altri motivi lo esigono, l’autorità di protezione può richiamare ai loro

doveri i genitori, gli affilianti o il figlio e dare loro istruzioni (cpv. 2).

Nella fissazione

del diritto di visita non importa tanto trovare un equilibrio tra gli interessi

dei genitori, quanto disciplinare le relazioni tra genitori e figlio

nell'interesse di quest'ultimo. Determinante è sempre il bene del figlio, da

valutare secondo le circostanze, mentre gli interessi dei genitori passano in

secondo piano (sentenza CDP del 2 maggio 2013, inc. 9.2013.46 consid. 3; DTF

127.

III 295 consid. 4a, 123 III 451, cons. 3b e 3c). Tra le circostanze da

tenere in considerazione per fissare la durata e la frequenza degli incontri si

annoverano ad esempio l'età del figlio, lo stato di salute di quest'ultimo e

del genitore titolare del diritto alle relazioni personali, la distanza dai

rispettivi domicili, le esigenze del figlio (frequentazione della scuola, di

corsi ecc.), i desideri espressi dal figlio capace di discernimento e così via

(Hegnauer in: RDT 1998 pag. 174 e

Berner Kommentar, ad art. 273 CC note 65 segg.). Per

il bene del figlio le relazioni personali di un minorenne con il genitore privo

di custodia parentale vanno commisurate – come si è appena detto – anche allo

sviluppo psicofisico del figlio stesso e all'evolversi delle sue esigenze (Meier/Stettler, Droit de la

filiation, 5ª ed., Ginevra-Losanna 2014, n. 766).

3.1

Giusta

l’art. 274 cpv. 2 CC il diritto alle relazioni personali può essere negato o

revocato se pregiudica il bene del figlio, se i genitori se ne sono avvalsi in

violazione dei loro doveri o non si sono curati seriamente del figlio, ovvero

per altri gravi motivi.

La norma menziona quattro situazioni nelle

quali deve essere considerato il rifiuto, la soppressione o la limitazione

tramite decisione dell’Autorità: il primo caso (messa in pericolo dello

sviluppo e dunque del bene del minore) è compreso, in modo implicito, negli

altri tre casi enumerati. Le quattro situazioni sono in sostanza il fatto che:

le relazioni personali compromettono lo sviluppo del minore; il beneficiario

del diritto viola i suoi doveri o non si cura seriamente del minore; sussistono

altri “gravi motivi” (Meier/Stettler, op. cit, n.

778.

segg.; CR CC I, Leuba, art. 274 cpv. 1 segg. 1720). La messa in pericolo può derivare dalla natura dei

contatti stabiliti tra il titolare del diritto ed il figlio (sospetto di abusi

o maltrattamenti, tossicodipendenza, alcolismo, disturbi psichici) o da una

relazione perturbata dei genitori, esasperata dalle visite; nel caso in cui i

rapporti tra il titolare del diritto e il figlio sono buoni, il conflitto tra i

genitori non deve in ogni caso condurre ad una restrizione importante o

duratura delle relazioni personali. Il rifiuto o revoca può entrare in

considerazione se il bene del minore lo esige imperativamente e se è

impossibile trovare una regolamentazione delle relazioni personali che ne

salvaguardi gli interessi: la norma ha per scopo di proteggere il minore e non

di punire il genitore (DTF 5A_398/2009 del 6 agosto 2009, cons. 2.1).

Secondo la giurisprudenza il rifiuto o la revoca

necessita di indizi concreti di messa in pericolo del bene del figlio (DTF 131

III 209, cons. 5; 5P.131/2006 del

25.

agosto 2006, cons. 3; Epiney-Colombo, Le relazioni personali,

2006, pag. 7), ossia che lo sviluppo fisico, psichico e morale del figlio sia

minacciato dalla presenza, anche solo limitata, del genitore beneficiario. Tra

gli “altri gravi motivi” rientrano negligenze, violenze fisiche o

psichiche (DTF 122 III 407, cons. 3b), in particolare abusi sessuali sul

minore. La revoca delle relazioni

personali è pur sempre l’ultima ratio (DTF 5A_716/2010 del 23 febbraio

2011, cons. 4; 122 III 404 cons. 3b pag. 407) e sulla base del principio di

proporzionalità occorre valutare se le temute conseguenze possano essere

sufficientemente limitate con la presenza di una terza persona (diritto di

visita sorvegliato; DTF 5A_92/2009 del 22 aprile 2009).

4.

Giusta l’art. 445 CC

– applicabile per analogia anche ai minorenni secondo l’art. 314 cpv. 1 CC

l’autorità di protezione degli adulti prende, ad istanza di una persona che

partecipa al procedimento, oppure d’ufficio, tutti i provvedimenti cautelari

necessari per la durata del procedimento; può in particolare ordinare a titolo

cautelare una misura di protezione degli adulti (cpv. 1). In caso di

particolare urgenza, l’autorità di protezione può immediatamente prendere

provvedimenti cautelari senza sentire le persone che partecipano al

procedimento; nel contempo dà loro l’opportunità di presentare osservazioni; in

seguito prende una nuova decisione (cpv. 2).

Le decisioni in

materia di provvedimenti cautelari possono essere impugnate con reclamo entro

dieci giorni dalla loro comunicazione (cpv. 3).

I presupposti per

l’emanazione di una decisione cautelare sono: la prognosi favorevole del

procedimento principale (il cosiddetto fumus boni iuris), l’urgenza

della misura e la sua proporzionalità (cfr. art. 389 cpv. 2 CC: la misura deve

essere necessaria e idonea; BSK Erw.Schutz, Auer/Marti,

ad art. 445 CC n. 6 e segg; sentenza CDP del 21 maggio 2014, inc. 9.2013.218,

consid. 5.2; Steck, CommFam

Protection de l’adulte, n. 7 pag. 848).

ll reclamante può pertanto invocare unicamente il

fatto che la misura non sarebbe necessaria e che essa sarebbe illecita o

sproporzionata (COPMA – Guide pratique Protection de d’adulte, N1.187 pag.

75).

4.1

Nel suo esame (sempre e unicamente volto al

bene del minore interessato), trattandosi di una procedura sfociante in una

misura provvisionale, l’autorità può limitarsi ad un esame sommario dei fatti.

Un esame approfondito delle circostanze non è possibile proprio a causa dell’urgenza

con la quale l’autorità è chiamata ad intervenire in pendenza della causa. Per

l’adozione di un provvedimento cautelare è sufficiente che la situazione di

pericolo venga resa verosimile, senza che quest’ultima debba essere comprovata

(BSK Erw.Schutz, Auer/Marti, ad art. 445 CC n. 27 e segg).

5.

In concreto, le contestate misure di protezione sono

state prese quale misura cautelare a favore di PI 1, essendo state decretate provvisoriamente

pendente causa. La decisione impugnata è stata emanata con il chiaro scopo di garantire

a PI 1, già durante la procedura (tutt’ora) in corso, di frequentare in modo

regolare e continuo il CEM __________, così da poter valutare la fattibilità di

un collocamento definitivo e ai fini di poter osservare lo stato psicoemotivo

della minore in seguito ad un inserimento e una frequentazione maggiore della

struttura, senza interruzioni frequenti e prolungate come fino a quel momento

avvenute.

Occorre

pertanto esaminare se i provvedimenti provvisori siano rispettosi dei requisiti

di validità di una decisione cautelare ai sensi dell’art. 445 CC, ovvero se sussistano

la prognosi favorevole del procedimento

principale (il cosiddetto fumus boni iuris), l’urgenza, rispettivamente

la necessità della misura e la sua proporzionalità.

5.1

La decisione cautelare

di privare i genitori __________ del diritto di determinare il luogo di dimora

della figlia PI 1 e di collocare quest’ultima presso il CEM __________ è

motivata da una situazione di forte malessere della minore, alla quale i

genitori non sarebbero riusciti a rimediare autonomamente, nonostante i

provvedimenti di protezione già in atto a favore della figlia. L’Autorità di

protezione ha evidenziato come “PI 1 vive in una situazione ormai cronica di

sofferenza psico-affettiva all’interno di un contesto familiare fortemente

disfunzionale, che la porta a non ingaggiarsi nei giochi della vita: sintomi

somatici multipli, grave assenteismo scolastico, gravissimo ritiro sociale,

impossibilità di svolgere qualunque attività propria della sua età”,

citando il relativo scritto 28 dicembre 2021 della Dr.ssa med. __________ del

SMP. Questa situazione di disagio personale di PI 1 perdura ormai da diversi

anni, durante i quali la rete di protezione allestita a favore della minore si

è attività in vari modi e direzioni al fine di trovare delle soluzioni di

integrazione sociale e di scolarizzazione meglio adatte ai suoi bisogni (in

particolare mediante dei sostegni educativi nell’ambito della scolarizzazione

regolare, percorsi di esternato, un collocamento volontario presso il CEM __________

e infine una scolarizzazione speciale). Sino ad oggi nessuno dei progetti

educativi valutati e adoperati hanno portato a un miglioramento della

situazione e dello stato psichico della minore, che si trova tutt’ora in uno

stato di “stallo” generale, senza alcun piano o obiettivo concreto per

quanto attiene alla sua situazione futura, né a livello personale, né di

formazione. Il più recente tentativo di scolarizzazione presso le Scuole

speciali di __________, fallito dopo poche settimane (e ritenuto quanto

segnalato a tal riguardo da parte della direttrice scolastica e dalla curatrice

educativa), è l’ulteriore prova della necessità di adottare urgentemente delle

concrete misure di protezione a favore di PI 1. Difatti, è diventata evidente

l’impossibilità dei genitori di gestire la situazione psicoemotiva e

psicosomatica della figlia senza un intervento specialistico esterno regolare e

continuo. La collaborazione iniziale dei genitori con la rete e con i vari

corpi scolastici è purtroppo venuta a meno, così da non poter più garantire una

sufficiente protezione degli interessi della figlia, che vanno oltre ai bisogni

puramente medici, contemplati i vari ambiti della vita, ossia anche quello

sociale e di formazione scolastica. Nelle concrete circostanze personali della

minore, un suo collocamento presso il CEM __________ (struttura presso la quale

viene garantita una sorveglianza personale e sociale, così come una

scolarizzazione interna), previa necessaria privazione del diritto dei genitori

di determinare il luogo di dimora della figlia, risulta pertanto una misura

assolutamente adeguata e, attualmente, necessaria. Difatti, appare indispensabile

che PI 1, ancora prima di affrontare seriamente un nuovo percorso di

scolarizzazione, ritrovi un ambiente che le garantisca stabilità e sicurezza, aiutandola

innanzitutto a far fronte alle questioni di quotidianità generale e a

interrompere le sue attitudini di isolamento sociale. Acquisita una nuova

sicurezza personale e ambientale, per PI 1 potrà poi diventare una priorità la

frequentazione scolastica. Difatti, dal rapporto 3 dicembre 2022 del CEM __________

si evince che, durante i momenti di presenza, PI 1 non ha mai riportato agli

operatori degli stati di malessere fisico e nemmeno essi hanno notato dei

sintomi di disturbi importanti. La ragazza si sarebbe messa adeguatamente in

relazione con l’educatrice, alla quale avrebbe saputo anche esprimere i suoi

desideri, bisogni e sentimenti. Anche nei lavori di gruppo PI 1 si sarebbe

integrata abbastanza bene e saputo relazionarsi con i pari. Viste le numerose

assenze, gli operatori hanno rilevato come fosse ancora presto per riferire

sulle dinamiche della ragazza con i famigliari. Per garantire una

stabilizzazione di PI 1, secondo gli operatori, sarebbe fondamentale la sua

presenza in struttura. I rientri dopo i fine settimane trascorsi a casa

sarebbero infatti diventati sempre più difficili, mentre gli obiettivi di

collocamento potrebbero essere perseguiti soltanto con una presenza regolare e

stabile presso la struttura. Gli operatori hanno inoltre auspicato un percorso

psicoterapeutico regolare per acquisire un distanziamento nella relazione con i

genitori. Simili osservazioni sono state formulate anche dall’UAP nel rapporto

2.

dicembre 2022, con il quale è stato richiesto un “collocamento di autorità”.

5.2

Dagli atti risulta

chiaramente come la rete di protezione abbia sempre ampiamente coinvolto PI 1 e

i suoi genitori nelle scelte e nelle decisioni educative adottate, anche in

relazione al progetto educativo presso il CEM __________. Difatti, l’iniziale

progetto educativo volontario è stato definito e concordato unitamente ai

genitori (cfr. rapporto 15 luglio 2022 dell’UAP). L’esecuzione del progetto

educativo è stato successivamente ostacolato dalle difficoltà della ragazza in

concomitanza con il rientro al centro dopo i giorni trascorsi a domicilio,

essendo comparse varie problematiche di asserita (ma non meglio comprovata)

malattia fisica di PI 1. Nel relativo periodo la curatrice educativa e l’UAP

hanno osservato che il contatto con i genitori è diventato sempre più

difficoltoso e le motivazioni da parte della madre in merito alle assenze della

figlia sono apparse poco trasparenti.

Sulla base

degli elementi di cui l’Autorità di protezione disponeva al momento

dell’emanazione della decisione impugnata si può quindi concludere che vi era

senz’altro un valido motivo per decidere un collocamento provvisorio nei

termini stabiliti, potendosi quindi ritenere data la prognosi favorevole

dell’esito della causa. Ciò vale a maggior ragione ritenuto il fatto che inizialmente

erano i genitori stessi ad appoggiare il collocamento della figlia presso il

CEM __________, così che si è potuto procedere al collocamento volontario nel

mese di settembre 2022. Va inoltre rilevato come a tutt’oggi tale soluzione non

viene osteggiata in modo categorico: in occasione della più recente audizione

del 23 marzo 2023 dei genitori davanti all’Autorità di protezione, essi hanno confermato

che “qualora PI 1 non riuscirà a riprendere la scuola già nei prossimi

giorni e come da programma, comunicheranno il loro accordo all’inserimento di PI

1.

presso il CEM __________” (cfr. verbale d’audizione). Visto il fallimento

del progetto educativo recentemente scelto dai genitori, al fine di evitare che

la situazione di ritiro sociale e di isolamento di PI 1 pregiudichi

ulteriormente il suo benessere e i suoi interessi, è pertanto necessario, nonché

urgente, che si proceda a un collocamento della minore. Per poter raggiungere

una stabilità e garantire la continuità educativa all’interno del CEM __________,

appare evidente che le relazioni personali con i genitori debbano

effettivamente essere regolamentate da parte degli operatori in base

all’andamento del collocamento e allo sviluppo dello stato psicoemotivo di PI 1.

Questa esigenza costituisce senz’altro un motivo per il quale si giustifica una

limitazione delle relazioni personali ex art. 274 CC, a maggior ragione in

quanto costituisce una misura cautelare. Trattandosi appunto di una decisione

cautelare, con il preciso scopo di inserire già la minore in un contesto

abitativo ed educativo stabile (nel quale potrà riattivarsi nella quotidianità e

confrontarsi con i suoi pari) permettendo nel contempo di sorvegliarne lo

sviluppo della situazione psicoaffettiva, e in attesa di un ascolto della

minore da parte dell’Autorità di protezione, le censure dei reclamanti incentrate

sull’esigenza di un reinserimento puramente scolastico sono premature e

infondate.

5.3

Per gli

stessi motivi, essendo necessario l’espletamento di ulteriori atti istruttori

(in particolare l’ascolto della minore), il collocamento provvisorio e la

regolamentazione delle relazioni personali tra la minore e i genitori da parte

dell’UAP, così come previsti dalla decisione impugnata, ossequiano il principio

dell’idoneità, ovvero dell’adeguatezza della misura, così come della

proporzionalità siccome le misure in atto e i tentativi autonomi dei genitori

sin qui adottati non hanno portato ad alcun miglioramento della situazione.

6.

Alla luce di quanto

precede, risultando le misure cautelari impugnate necessarie, idonee e urgenti,

a fronte di una prognosi favorevole del procedimento

principale, il gravame deve essere respinto.

7.

Tasse e spese

seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico dei reclamanti in

ragione di metà ciascuno.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

1. Il reclamo, nella

misura in cui è ricevibile, è respinto.

2. Gli oneri del

reclamo consistenti in:

a) tassa di

giustizia fr. 450.–

b) spese fr.

50.–

fr.

500.–

sono posti a carico di RE

1 e RE 2, in ragione di metà ciascuno.

3. Notificazione:

-

-

Comunicazione:

-

-

Il

presidente

La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le

decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95

a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72

segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è

ammissibile solo se il valore litigioso

ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge

tale importo, il ricorso in materia

civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di

importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in

materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in

materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.

116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal

caso dall'art. 115 LTF.