9.2023.21
Privazione del diritto di determinare il luogo di dimora e collocamento del minore presso un centro educativo minorile con regolamentazione delle relazioni personali con i genitori; protezione del bene del figlio in attesa di ulteriori accertamenti peritali sul minore
28 giugno 2023Italiano29 min
mediatore tra i genitori e aiutarli a ricostruire una relazione serena e una capacità
Source ti.ch
Incarto n.
9.2023.21
Lugano
28 giugno 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di protezione del
Tribunale d'appello
Damiano
Bozzini
giudice
unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG
assistito
dalla
vicecancelliera
Mecca
sedente
per statuire nella causa che oppone
RE
1
RE
2
all’
Autorità
regionale di protezione __________,
per
quanto riguarda la privazione del diritto di determinare il luogo di dimora
della figlia e il collocamento della minore
giudicando
sul reclamo del 6 febbraio 2023 presentato da RE 1 e RE 2 contro la decisione
emessa il 17/27 gennaio 2023 dall'Autorità regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto
Fatti
A. PI 1 (2008) è figlia
di RE 2 e RE 1, genitori coniugati. In seguito alla separazione dei genitori
nel 2013, PI 1 è stata affidata alla madre, mentre al padre sono state
riservate relazioni personali con la figlia (cfr. decisione 2 luglio 2013 della
Pretura di __________).
B. In data 2 luglio 2013
la Pretura di __________ ha istituito a favore di PI 1 una curatela educativa
ex art. 308 CC con lo scopo di sorvegliare le relazioni personali con il padre
e la frequenza regolare della bambina alla scuola dell’infanzia. Con decisione
8/25 luglio 2013 l’Autorità regionale di protezione __________ (in seguito
Autorità di protezione) ha nominato CURA 1 quale curatrice educativa di PI 1.
C. Con rapporti di
aggiornamento del 5 e 20 aprile 2021 la curatrice educativa ha informato
l’Autorità di protezione di un peggioramento del rendimento scolastico di PI 1,
con un numero elevato di insufficienze e l’accumulo di ore di assenza. Dai
rapporti della Scuola media di __________ del 25 giugno 2021 e 2 novembre 2021
è emersa una situazione preoccupante in relazione alle ore di assenza
accumulate. Analogamente, i rapporti forniti dall’operatrice sociale __________
dell’UAP (2 giugno 2021 e 27 ottobre 2021) hanno evidenziato dei seri problemi
della minorenne, la quale rifiuterebbe di recarsi a scuola e di uscire di casa,
in parte anche a causa delle tensioni presenti in famiglia.
Di conseguenza, con decisione 2 dicembre
2021, l’Autorità di protezione ha esteso la sfera di compiti affidati alla
curatrice educativa chiedendole di: “a) consigliare ed aiutare i genitori
nella cura della figlia nella cura della figlia (art. 308 cpv. 1 CC), con il
compito affidato al curatore di vigilare sull’accudimento e l’educazione della
figlia (vegliando che sia attiva una sufficiente rete terapeutica) e fungere da
mediatore tra i genitori e aiutarli a ricostruire una relazione serena e una capacità
di dialogo; b) vigilare le relazioni di PI 1 con il padre, con relativa
calendarizzazione (art. 308 cpv. 2), intesa, oltre all’organizzazione della
frequenza dei diritti di visita, anche alla determinazione del luogo dove
questi debbano avvenire”. Ai genitori è stato fatto ordine, impartito sotto
comminatoria delle conseguenze previste dall’art. 292 CP, di rispettare
l’organizzazione dei diritti di visita come da calendario allestito dalla
curatrice educativa. È stato inoltre conferito un mandato al Servizio medico
psicologico di __________ (in seguito SMP) per una valutazione psicodiagnostica
di PI 1. Il reclamo presentato dalla madre avverso quest’ultima decisione è
stato dichiarato irricevibile da parte della scrivente Camera di protezione con
sentenza 25 gennaio 2022, mentre il reclamo del padre è stato respinto dalla
medesima Camera con sentenza 25 gennaio 2022.
D. Su richiesta della
Dr.ssa med. __________ del SMP, la valutazione psicodiagnostica è stata svolta
in regime stazionario presso l’Unità di degenza pedopsichiatrica dell’Ospedale __________,
tramite un ricovero volontario iniziato in data 23 febbraio 2022 e si è
conclusa il 4 aprile 2022.
Dalla valutazione del SMP
datata 13 aprile 2022 è emerso un quadro psicologico molto fragile, che
influirebbe “sul suo sviluppo psico-affettivo e cognitivo, andando a
sviluppare un falso sé, così come delle modalità relazionali disfunzionali,
indifferenziate e adesive”. I periti hanno proposto la frequenza scolastica
presso la Scuola speciale di __________, così come un esternato presso il
centro educativo __________, progetto accettato dalla famiglia, ma poco
condiviso da PI 1. È stato altresì proposto il mantenimento di una rete di
protezione a favore della minore, quale intervento “mirato alla promozione
delle abilità adattive e delle autonomie, in particolare quelle riguardanti il
vivere quotidiano, nel sostegno dello sviluppo, favorendo e se necessario
mediando la relazione con i pari”. Infine, è stato evidenziato che “qualora
gli interventi proposti non dovessero essere mantenuti a causa di difficoltà
della minore e/o della famiglia di ottemperare agli impegni presi, sarà opportuno
valutare la possibilità di frequentare un percorso di scolarizzazione speciale
in regime di internato”.
E. Con decisione 18
marzo 2022 l’Autorità di protezione ha designato l’Ufficio dell’aiuto e della
protezione (in seguito UAP) quale Ufficio di controllo e di informazione in
favore di PI 1, indicando che “il mandato viene esperito mediante colloqui
regolari con i genitori e con PI 1 per verificare la situazione personale; gli
operatori hanno inoltre diritto di effettuare visite a domicilio, e raccogliere
informazioni direttamente presso enti o servizi che si occupano della minore”.
F. Con rapporto di
aggiornamento 15 luglio 2022 l’UAP ha comunicato di aver, unitamente ai
genitori e alla curatrice educativa, concertato un progetto orientato a un
internato presso il centro minorile Associazione __________ (in seguito CEM __________),
soluzione che “permetterebbe a PI 1 di riprendere in mano la sua vita,
sperimentando un contesto educativo sano e adeguato, che le permetta di
riprendere una crescita sana, andando a superare i problemi psicosomatici che
manifesta”. Inoltre, “avendo la possibilità di frequentare la scuola
interna, questo le permetterebbe di riprendere i ritmi quotidiani adeguati,
senza avere le difficoltà di recarsi all’esterno verso la sede scolastica, che
in questo momento pare essere un obiettivo troppo grande per lei”.
G. Nel mese di settembre
2022 PI 1 ha iniziato un percorso in internato presso il CEM __________. Dai
rapporti della curatrice educativa del 9 novembre 2022 e 1°dicembre 2022, rispettivamente
dell’UAP del 2 dicembre 2022, così come dal rapporto di aggiornamento 3
dicembre 2022 del CEM __________, è risultato che una frequentazione regolare
non sarebbe stata possibile. PI 1 avrebbe infatti dimostrato di sapersi ben
integrare una volta presente presso la struttura, ma sarebbero i momenti del
rientro al centro in seguito ai fini settimana trascorsi a casa a far sorgere
difficoltà per la ragazza. La curatrice educativa ha quindi chiesto
all’Autorità di protezione di valutare la possibilità di ordinare un
collocamento di PI 1.
H. Con rapporto 3
dicembre 2022 il CEM __________ ha descritto l’andamento del progetto educativo
con PI 1.
I. Con scritto 15
dicembre 2022 l’Autorità di protezione ha invitato i genitori a pronunciarsi in
merito ai suddetti rapporti della rete e del CEM __________, così come sulla
segnalata proposta di provvedere al collocamento formale provvisorio di PI 1
presso il CEM in questione. I genitori sono rimasti silenti.
J. Con decisione
cautelare 27 gennaio 2023 l’Autorità di protezione ha privato i genitori del
diritto di determinare il luogo di dimora della figlia, statuendo il
collocamento di PI 1 presso il CEM __________ (dispositivo n. 1). Sempre in via
cautelare l’Autorità di protezione ha subordinato provvisoriamente le relazioni
personali di PI 1 con i genitori al nulla osta dei servizi sociali (UAP),
incaricando il medesimo servizio di provvedere al collocamento della minore e
autorizzandolo a sospendere i rientri a domicilio di PI 1 per il tempo
necessario al miglior inserimento della minore presso la struttura (dispositivo
n. 2). All’UAP è quindi stato richiesto la presentazione di un rapporto
esaustivo in merito all’inserimento di PI 1 presso il centro.
K. Contro quest’ultima
decisione sono insorti i genitori RE 1 e RE 2 con reclamo 6 febbraio 2023,
chiedendo di “bloccare” i dispositivi n. 1 e 2 e pretendendo un incontro
con l’Autorità di protezione per parlare della situazione e ai fini di trovare
una nuova soluzione scolastica per PI 1. I genitori hanno sostenuto che la
minore non potrebbe mai trovarsi bene in un posto come il CEM, dove fingerebbe,
poiché non potrebbe essere sé stessa, e dove perderebbe la vita sociale
costruita così come le sue attività di tempo libero. Il problema di PI 1
sarebbe stata la scuola regolare, in quanto non più in grado di gestire le sue
paure di non riuscire, mentre nel frattempo la minore avrebbe capito di voler
studiare e di non voler perdere le sue libertà. I genitori hanno quindi chiesto
che PI 1 potesse cominciare a frequentare la scuola media pubblica con una
classe ridotta, eventualmente una scuola privata, auspicando che PI 1 venisse
ascoltata, sostenendo che non vi sarebbe un buon rapporto tra la minore e la
curatrice educativa.
L. Con osservazioni 10
febbraio 2023 la curatrice educativa ha riassunto i passi intrapresi a favore
di PI 1, sottolineando di aver sempre informato i genitori su ogni possibilità
e tipologia di intervento. Sarebbe stata osservata una buona risposta da parte
di PI 1 all’interno del CEM __________, risultando ella collaborativa e
disponibile seppur nei pochi giorni di prova. L’organizzazione di incontri con
i genitori e la figlia sarebbe invece stata difficile, dovendo essere spesso
annullati all’ultimo momento per un’asserita mancata disponibilità da parte
della ragazza. La curatrice ha espresso la sua comprensione per le difficoltà
manifestate dalla minore e contestualmente dalla famiglia, evidenziando di
ritenere necessario un pronto intervento per inserire PI 1 in un contesto
neutro, ai fini di aiutarla a superare le resistenze ormai persistenti da lungo
tempo e tutti gli aspetti disfunzionali che le impedirebbero il regolare svolgimento
della vita scolastica.
M. Con osservazioni 16
febbraio 2023 l’Autorità di protezione si è riconfermata nella decisione
impugnata rinviando alle motivazioni ivi contenute.
N. Con replica 3 marzo
2023 i genitori hanno criticato il fatto che PI 1 non fosse stata sufficientemente
ascoltata e che nessuno l’abbia ancora capita. La minore avrebbe speranze di
poter studiare e ottenere il diploma delle scuole medie, ambizione alla quale
presso il CEM __________ non si darebbe importanza. PI 1 avrebbe perso già
troppo tempo e ora avrebbe “voglia di ricominciare a essere normale avendo una
coscienza dei suoi errori e rimediare e dimostrare che è pronta e che vuole
integrarsi nella scuola”. I genitori hanno inoltre chiesto una maggiore
presenza della curatrice educativa per conoscere meglio la ragazza. A loro
dire, presso il CEM __________ la figlia avrebbe finto di stare bene, ma
psicologicamente sarebbe stata peggio di prima, siccome non avrebbe potuto
studiare come desiderato, sentendosi così inutile. I genitori hanno pertanto
ribadito la richiesta di iscrizione di PI 1 alla scuola speciale del __________
in una classe ridotta, senza più un appoggio di un CEM e potendo così rimanere
domiciliata presso la madre.
O. Con duplica 16 marzo
2023 la curatrice educativa ha evidenziato la difficoltà riscontrata
nell’avvicinarsi alla minore e nell’organizzare degli incontri unitamente ai
genitori, riassumendo i più recenti interventi intrapresi, sia per la
scolarizzazione, sia per un percorso psicoterapeutico della minore.
P. In data 28 marzo 2023
l’Autorità di protezione si è nuovamente riconfermata nella decisione
impugnata, dichiarando di rinunciare a duplicare. Sono stati trasmessi degli scritti
recenti dei genitori e il verbale di udienza del 23 marzo 2023. È stato inoltre
rilevato che PI 1 non avrebbe ancora ripreso la frequenza scolastica.
Q. I genitori sono stati
sentiti in data 23 marzo 2023. Il padre ha riferito dell’avvenuta iscrizione di
PI 1 presso le Scuole speciali di __________ a partire dal 27 marzo 2023,
ritenuta l’asserita volontà della ragazza di ottenere la licenza di scuola media.
I genitori sono stati resi attenti sul loro obbligo genitoriale a garantire la
corretta e regolare scolarizzazione della figlia e che se il predetto percorso
scolastico non dovesse funzionare, si renderebbe necessario un nuovo
collocamento. I genitori hanno confermato che “qualora PI 1 non riuscirà a
riprendere la scuola già nei prossimi giorni e come da programma,
comunicheranno il loro accordo all’inserimento di PI 1 presso il CEM __________”.
R. Con rapporto 27
aprile 2023 indirizzato all’Autorità di protezione, la curatrice educativa ha
informato che in data 27 marzo 2023 PI 1 avrebbe ripreso a frequentare la
scuola, ma che già nel mese di aprile 2023 avrebbe iniziato nuovamente a
mancare a scuola per motivi non meglio precisati. I diversi medici contattati
dalla curatrice hanno confermato che non vi sono diagnosi specifiche atte a
giustificare un’impossibilità di frequentare la scuola, riservandosi di
svolgere degli esami per valutare un’eventuale dislessia o in disturbo simile.
La madre non avrebbe dato seguito alle richieste di informazione da parte della
scuola inerente le assenze.
S. Con missiva 27 aprile
2023 l’Autorità di protezione ha convocato PI 1 all’audizione prevista per il
giorno 11 maggio 2023, appuntamento al quale la minore non si è presentata a
causa dell’asserita “dimenticanza” da parte della madre. In data 6
giugno 2023 l’Autorità di protezione ha fissato l’audizione per il 22 giugno
2023.
T. In data 5 maggio 2023
la direzione delle Scuole speciali di __________ ha avvisato che sarebbe caduta
la disponibilità alla collaborazione, in quanto la scuola non disporrebbe “dell’autorità
per determinare condizioni di scolarizzazione e rispetto delle stesse”,
esprimendo allo stesso tempo preoccupazione per la ragazza che non frequenterebbe
più la scuola da diversi anni e ciò “non per impedimenti propri ma per un
contesto molto avverso che la sta segnando molto”. È stato rilevato come la
scuola avrebbe ritenuto di poter lavorare in classe con la ragazza solo a
condizione che non ci fossero state delle interferenze genitoriali. La madre
non sarebbe trasparente nelle comunicazioni, mentre il padre non avrebbe dato
un segnale di collaborazione.
Considerato
in diritto
Considerandi
1.
Le decisioni delle
Autorità regionali di protezione concernenti minorenni sono impugnabili
mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, nella
composizione di un giudice unico (art. 450 CC in relazione agli art. 314 cpv. 1
e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione e la procedura
in materia di protezione del minore e dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7
LOG). Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli
art. 450 segg. CC occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla
procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni
connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa (art.
99.
LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012
concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria,
alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).
2.
Giusta
l'art. 307 cpv. 1 CC, se il bene del figlio è minacciato e i genitori non vi
rimediano o non sono in grado di rimediarvi, l'autorità di protezione ordina le
misure opportune per la protezione del figlio.
L'art. 310 cpv. 1 CC (privazione
del diritto di determinare il luogo di dimora del figlio) prevede che quando il
figlio non possa essere altrimenti sottratto al pericolo, l’autorità di protezione
dei minori deve toglierlo alla custodia dei genitori, o dei terzi presso cui
egli si trova, e ricoverarlo convenientemente.
2.1
Il
pericolo giustificante il ritiro del diritto di determinare il luogo di dimora
del figlio deve risiedere nel fatto che quest’ultimo non sia così protetto o
sostenuto nell'ambiente dei genitori o del genitore come richiederebbe il suo
sviluppo fisico, intellettuale e morale. Le cause del pericolo sono
irrilevanti: esse possono risiedere nelle predisposizioni o in un comportamento
inadeguato del figlio, dei genitori o di altre persone della cerchia familiare.
Nemmeno il fatto che i genitori siano colpevoli della messa in pericolo ha
importanza: la misura non è una sanzione nei
confronti dei genitori ma persegue quale unico scopo la tutela del bene del
minore. Le circostanze al momento del ritiro sono determinanti: occorre
essere restrittivi nel loro apprezzamento, un ritiro essendo concepibile
soltanto se altre misure non hanno avuto successo o appaiano di primo acchito
insufficienti. La privazione del diritto di determinare il luogo di dimora è
pertanto ammissibile soltanto se il figlio non possa essere sottratto al
pericolo attraverso altre misure previste agli art. 307 e 308 CC (STF
5A_562/2019 del 9 ottobre 2019, consid. 2.1; STF 5A_724/2015 del 2 giugno 2016
consid. 6.3 non pubblicato in DTF 142 I 188; Sentenza CDP del 21 febbraio 2020,
inc. 9.2019.158, consid. 3.3 e rif.).
2.2
La misura di
protezione dell'art. 310 cpv. 1 CC consiste dunque nel togliere ai genitori il
diritto di determinare il luogo di residenza e le modalità di cura del figlio,
e a collocare in modo adeguato il minorenne presso terzi o un istituto (Meier/Stettler, Droit de filiation, Losanna-Ginevra
2019, n. 1291-1292 pag. 847). Nel caso i genitori vengano privati
di tale diritto, la sua titolarità passa all’Autorità di protezione, che
decidendone il collocamento, determina quindi il luogo di dimora del minore
(DTF 128 III 9, consid. 4a; Breitschmid,
BSK ZGB I, ad art. 310 CC n. 6; Meier,
CR CC I, 2010, ad art. 310 n. 7; Sentenza ICCA del 30 dicembre 2008, inc.
11.2008.28, consid. 9d). Tale collocamento deve essere, secondo
la norma, “conveniente” (approprié; angemessen):
esso deve dunque corrispondente alla personalità e ai bisogni del minore (Hegnauer, Grundriss
des Kindesrechts, n. 27.41 pag. 215; Breitschmid, BSK ZGB I, ad art. 310 CC n. 9; Sentenza
CDP del 30 luglio 2014, inc. 9.2014.76, consid. 5). I criteri da prendere in
considerazione sono in particolare l’età del bambino, la sua personalità, i
suoi bisogni educativi o, più in generale, i bisogni relativi alla sua presa a
carico, la stabilità e la continuità del suo ambiente di vita, l’opinione dei
genitori, e le relazioni di prossimità del bambino (v. più diffusamente, Meier, CR CC I, 2010, ad art. 310 n. 22;
v. anche Sentenza ICCA del 30 dicembre 2008, inc. 11.2008.28, consid. 5).
Decidendo il collocamento del minore, l’Autorità di protezione non trasferisce
il diritto di custodia – di cui rimane titolare – ma unicamente la custodia di
fatto del minore (faktische Obhut, garde de fait); tale
nozione comprende la cura quotidiana del figlio e l’esercizio dei diritti e dei
doveri legati a tali cure e all’educazione quotidiana (cfr. DTF 128 III
9.
consid. 4a e il commento di Stettler,
Garde de fait et droit de garde, in ZVW 2002, pag. 236 e seg.; Vez, CR CC I, 2010, ad art. 300 n. 1).
3.
Giusta l'art. 273
cpv. 1 CC i genitori che non sono detentori dell'autorità parentale o della
custodia nonché il figlio minorenne hanno reciprocamente il diritto di
conservare le relazioni personali indicate dalle circostanze. Se l’esercizio o
il mancato esercizio delle relazioni personali è pregiudizievole al figlio,
oppure altri motivi lo esigono, l’autorità di protezione può richiamare ai loro
doveri i genitori, gli affilianti o il figlio e dare loro istruzioni (cpv. 2).
Nella fissazione
del diritto di visita non importa tanto trovare un equilibrio tra gli interessi
dei genitori, quanto disciplinare le relazioni tra genitori e figlio
nell'interesse di quest'ultimo. Determinante è sempre il bene del figlio, da
valutare secondo le circostanze, mentre gli interessi dei genitori passano in
secondo piano (sentenza CDP del 2 maggio 2013, inc. 9.2013.46 consid. 3; DTF
127.
III 295 consid. 4a, 123 III 451, cons. 3b e 3c). Tra le circostanze da
tenere in considerazione per fissare la durata e la frequenza degli incontri si
annoverano ad esempio l'età del figlio, lo stato di salute di quest'ultimo e
del genitore titolare del diritto alle relazioni personali, la distanza dai
rispettivi domicili, le esigenze del figlio (frequentazione della scuola, di
corsi ecc.), i desideri espressi dal figlio capace di discernimento e così via
(Hegnauer in: RDT 1998 pag. 174 e
Berner Kommentar, ad art. 273 CC note 65 segg.). Per
il bene del figlio le relazioni personali di un minorenne con il genitore privo
di custodia parentale vanno commisurate – come si è appena detto – anche allo
sviluppo psicofisico del figlio stesso e all'evolversi delle sue esigenze (Meier/Stettler, Droit de la
filiation, 5ª ed., Ginevra-Losanna 2014, n. 766).
3.1
Giusta
l’art. 274 cpv. 2 CC il diritto alle relazioni personali può essere negato o
revocato se pregiudica il bene del figlio, se i genitori se ne sono avvalsi in
violazione dei loro doveri o non si sono curati seriamente del figlio, ovvero
per altri gravi motivi.
La norma menziona quattro situazioni nelle
quali deve essere considerato il rifiuto, la soppressione o la limitazione
tramite decisione dell’Autorità: il primo caso (messa in pericolo dello
sviluppo e dunque del bene del minore) è compreso, in modo implicito, negli
altri tre casi enumerati. Le quattro situazioni sono in sostanza il fatto che:
le relazioni personali compromettono lo sviluppo del minore; il beneficiario
del diritto viola i suoi doveri o non si cura seriamente del minore; sussistono
altri “gravi motivi” (Meier/Stettler, op. cit, n.
778.
segg.; CR CC I, Leuba, art. 274 cpv. 1 segg. 1720). La messa in pericolo può derivare dalla natura dei
contatti stabiliti tra il titolare del diritto ed il figlio (sospetto di abusi
o maltrattamenti, tossicodipendenza, alcolismo, disturbi psichici) o da una
relazione perturbata dei genitori, esasperata dalle visite; nel caso in cui i
rapporti tra il titolare del diritto e il figlio sono buoni, il conflitto tra i
genitori non deve in ogni caso condurre ad una restrizione importante o
duratura delle relazioni personali. Il rifiuto o revoca può entrare in
considerazione se il bene del minore lo esige imperativamente e se è
impossibile trovare una regolamentazione delle relazioni personali che ne
salvaguardi gli interessi: la norma ha per scopo di proteggere il minore e non
di punire il genitore (DTF 5A_398/2009 del 6 agosto 2009, cons. 2.1).
Secondo la giurisprudenza il rifiuto o la revoca
necessita di indizi concreti di messa in pericolo del bene del figlio (DTF 131
III 209, cons. 5; 5P.131/2006 del
25.
agosto 2006, cons. 3; Epiney-Colombo, Le relazioni personali,
2006, pag. 7), ossia che lo sviluppo fisico, psichico e morale del figlio sia
minacciato dalla presenza, anche solo limitata, del genitore beneficiario. Tra
gli “altri gravi motivi” rientrano negligenze, violenze fisiche o
psichiche (DTF 122 III 407, cons. 3b), in particolare abusi sessuali sul
minore. La revoca delle relazioni
personali è pur sempre l’ultima ratio (DTF 5A_716/2010 del 23 febbraio
2011, cons. 4; 122 III 404 cons. 3b pag. 407) e sulla base del principio di
proporzionalità occorre valutare se le temute conseguenze possano essere
sufficientemente limitate con la presenza di una terza persona (diritto di
visita sorvegliato; DTF 5A_92/2009 del 22 aprile 2009).
4.
Giusta l’art. 445 CC
– applicabile per analogia anche ai minorenni secondo l’art. 314 cpv. 1 CC –
l’autorità di protezione degli adulti prende, ad istanza di una persona che
partecipa al procedimento, oppure d’ufficio, tutti i provvedimenti cautelari
necessari per la durata del procedimento; può in particolare ordinare a titolo
cautelare una misura di protezione degli adulti (cpv. 1). In caso di
particolare urgenza, l’autorità di protezione può immediatamente prendere
provvedimenti cautelari senza sentire le persone che partecipano al
procedimento; nel contempo dà loro l’opportunità di presentare osservazioni; in
seguito prende una nuova decisione (cpv. 2).
Le decisioni in
materia di provvedimenti cautelari possono essere impugnate con reclamo entro
dieci giorni dalla loro comunicazione (cpv. 3).
I presupposti per
l’emanazione di una decisione cautelare sono: la prognosi favorevole del
procedimento principale (il cosiddetto fumus boni iuris), l’urgenza
della misura e la sua proporzionalità (cfr. art. 389 cpv. 2 CC: la misura deve
essere necessaria e idonea; BSK Erw.Schutz, Auer/Marti,
ad art. 445 CC n. 6 e segg; sentenza CDP del 21 maggio 2014, inc. 9.2013.218,
consid. 5.2; Steck, CommFam
Protection de l’adulte, n. 7 pag. 848).
ll reclamante può pertanto invocare unicamente il
fatto che la misura non sarebbe necessaria e che essa sarebbe illecita o
sproporzionata (COPMA – Guide pratique Protection de d’adulte, N1.187 pag.
75).
4.1
Nel suo esame (sempre e unicamente volto al
bene del minore interessato), trattandosi di una procedura sfociante in una
misura provvisionale, l’autorità può limitarsi ad un esame sommario dei fatti.
Un esame approfondito delle circostanze non è possibile proprio a causa dell’urgenza
con la quale l’autorità è chiamata ad intervenire in pendenza della causa. Per
l’adozione di un provvedimento cautelare è sufficiente che la situazione di
pericolo venga resa verosimile, senza che quest’ultima debba essere comprovata
(BSK Erw.Schutz, Auer/Marti, ad art. 445 CC n. 27 e segg).
5.
In concreto, le contestate misure di protezione sono
state prese quale misura cautelare a favore di PI 1, essendo state decretate provvisoriamente
pendente causa. La decisione impugnata è stata emanata con il chiaro scopo di garantire
a PI 1, già durante la procedura (tutt’ora) in corso, di frequentare in modo
regolare e continuo il CEM __________, così da poter valutare la fattibilità di
un collocamento definitivo e ai fini di poter osservare lo stato psicoemotivo
della minore in seguito ad un inserimento e una frequentazione maggiore della
struttura, senza interruzioni frequenti e prolungate come fino a quel momento
avvenute.
Occorre
pertanto esaminare se i provvedimenti provvisori siano rispettosi dei requisiti
di validità di una decisione cautelare ai sensi dell’art. 445 CC, ovvero se sussistano
la prognosi favorevole del procedimento
principale (il cosiddetto fumus boni iuris), l’urgenza, rispettivamente
la necessità della misura e la sua proporzionalità.
5.1
La decisione cautelare
di privare i genitori __________ del diritto di determinare il luogo di dimora
della figlia PI 1 e di collocare quest’ultima presso il CEM __________ è
motivata da una situazione di forte malessere della minore, alla quale i
genitori non sarebbero riusciti a rimediare autonomamente, nonostante i
provvedimenti di protezione già in atto a favore della figlia. L’Autorità di
protezione ha evidenziato come “PI 1 vive in una situazione ormai cronica di
sofferenza psico-affettiva all’interno di un contesto familiare fortemente
disfunzionale, che la porta a non ingaggiarsi nei giochi della vita: sintomi
somatici multipli, grave assenteismo scolastico, gravissimo ritiro sociale,
impossibilità di svolgere qualunque attività propria della sua età”,
citando il relativo scritto 28 dicembre 2021 della Dr.ssa med. __________ del
SMP. Questa situazione di disagio personale di PI 1 perdura ormai da diversi
anni, durante i quali la rete di protezione allestita a favore della minore si
è attività in vari modi e direzioni al fine di trovare delle soluzioni di
integrazione sociale e di scolarizzazione meglio adatte ai suoi bisogni (in
particolare mediante dei sostegni educativi nell’ambito della scolarizzazione
regolare, percorsi di esternato, un collocamento volontario presso il CEM __________
e infine una scolarizzazione speciale). Sino ad oggi nessuno dei progetti
educativi valutati e adoperati hanno portato a un miglioramento della
situazione e dello stato psichico della minore, che si trova tutt’ora in uno
stato di “stallo” generale, senza alcun piano o obiettivo concreto per
quanto attiene alla sua situazione futura, né a livello personale, né di
formazione. Il più recente tentativo di scolarizzazione presso le Scuole
speciali di __________, fallito dopo poche settimane (e ritenuto quanto
segnalato a tal riguardo da parte della direttrice scolastica e dalla curatrice
educativa), è l’ulteriore prova della necessità di adottare urgentemente delle
concrete misure di protezione a favore di PI 1. Difatti, è diventata evidente
l’impossibilità dei genitori di gestire la situazione psicoemotiva e
psicosomatica della figlia senza un intervento specialistico esterno regolare e
continuo. La collaborazione iniziale dei genitori con la rete e con i vari
corpi scolastici è purtroppo venuta a meno, così da non poter più garantire una
sufficiente protezione degli interessi della figlia, che vanno oltre ai bisogni
puramente medici, contemplati i vari ambiti della vita, ossia anche quello
sociale e di formazione scolastica. Nelle concrete circostanze personali della
minore, un suo collocamento presso il CEM __________ (struttura presso la quale
viene garantita una sorveglianza personale e sociale, così come una
scolarizzazione interna), previa necessaria privazione del diritto dei genitori
di determinare il luogo di dimora della figlia, risulta pertanto una misura
assolutamente adeguata e, attualmente, necessaria. Difatti, appare indispensabile
che PI 1, ancora prima di affrontare seriamente un nuovo percorso di
scolarizzazione, ritrovi un ambiente che le garantisca stabilità e sicurezza, aiutandola
innanzitutto a far fronte alle questioni di quotidianità generale e a
interrompere le sue attitudini di isolamento sociale. Acquisita una nuova
sicurezza personale e ambientale, per PI 1 potrà poi diventare una priorità la
frequentazione scolastica. Difatti, dal rapporto 3 dicembre 2022 del CEM __________
si evince che, durante i momenti di presenza, PI 1 non ha mai riportato agli
operatori degli stati di malessere fisico e nemmeno essi hanno notato dei
sintomi di disturbi importanti. La ragazza si sarebbe messa adeguatamente in
relazione con l’educatrice, alla quale avrebbe saputo anche esprimere i suoi
desideri, bisogni e sentimenti. Anche nei lavori di gruppo PI 1 si sarebbe
integrata abbastanza bene e saputo relazionarsi con i pari. Viste le numerose
assenze, gli operatori hanno rilevato come fosse ancora presto per riferire
sulle dinamiche della ragazza con i famigliari. Per garantire una
stabilizzazione di PI 1, secondo gli operatori, sarebbe fondamentale la sua
presenza in struttura. I rientri dopo i fine settimane trascorsi a casa
sarebbero infatti diventati sempre più difficili, mentre gli obiettivi di
collocamento potrebbero essere perseguiti soltanto con una presenza regolare e
stabile presso la struttura. Gli operatori hanno inoltre auspicato un percorso
psicoterapeutico regolare per acquisire un distanziamento nella relazione con i
genitori. Simili osservazioni sono state formulate anche dall’UAP nel rapporto
2.
dicembre 2022, con il quale è stato richiesto un “collocamento di autorità”.
5.2
Dagli atti risulta
chiaramente come la rete di protezione abbia sempre ampiamente coinvolto PI 1 e
i suoi genitori nelle scelte e nelle decisioni educative adottate, anche in
relazione al progetto educativo presso il CEM __________. Difatti, l’iniziale
progetto educativo volontario è stato definito e concordato unitamente ai
genitori (cfr. rapporto 15 luglio 2022 dell’UAP). L’esecuzione del progetto
educativo è stato successivamente ostacolato dalle difficoltà della ragazza in
concomitanza con il rientro al centro dopo i giorni trascorsi a domicilio,
essendo comparse varie problematiche di asserita (ma non meglio comprovata)
malattia fisica di PI 1. Nel relativo periodo la curatrice educativa e l’UAP
hanno osservato che il contatto con i genitori è diventato sempre più
difficoltoso e le motivazioni da parte della madre in merito alle assenze della
figlia sono apparse poco trasparenti.
Sulla base
degli elementi di cui l’Autorità di protezione disponeva al momento
dell’emanazione della decisione impugnata si può quindi concludere che vi era
senz’altro un valido motivo per decidere un collocamento provvisorio nei
termini stabiliti, potendosi quindi ritenere data la prognosi favorevole
dell’esito della causa. Ciò vale a maggior ragione ritenuto il fatto che inizialmente
erano i genitori stessi ad appoggiare il collocamento della figlia presso il
CEM __________, così che si è potuto procedere al collocamento volontario nel
mese di settembre 2022. Va inoltre rilevato come a tutt’oggi tale soluzione non
viene osteggiata in modo categorico: in occasione della più recente audizione
del 23 marzo 2023 dei genitori davanti all’Autorità di protezione, essi hanno confermato
che “qualora PI 1 non riuscirà a riprendere la scuola già nei prossimi
giorni e come da programma, comunicheranno il loro accordo all’inserimento di PI
1.
presso il CEM __________” (cfr. verbale d’audizione). Visto il fallimento
del progetto educativo recentemente scelto dai genitori, al fine di evitare che
la situazione di ritiro sociale e di isolamento di PI 1 pregiudichi
ulteriormente il suo benessere e i suoi interessi, è pertanto necessario, nonché
urgente, che si proceda a un collocamento della minore. Per poter raggiungere
una stabilità e garantire la continuità educativa all’interno del CEM __________,
appare evidente che le relazioni personali con i genitori debbano
effettivamente essere regolamentate da parte degli operatori in base
all’andamento del collocamento e allo sviluppo dello stato psicoemotivo di PI 1.
Questa esigenza costituisce senz’altro un motivo per il quale si giustifica una
limitazione delle relazioni personali ex art. 274 CC, a maggior ragione in
quanto costituisce una misura cautelare. Trattandosi appunto di una decisione
cautelare, con il preciso scopo di inserire già la minore in un contesto
abitativo ed educativo stabile (nel quale potrà riattivarsi nella quotidianità e
confrontarsi con i suoi pari) permettendo nel contempo di sorvegliarne lo
sviluppo della situazione psicoaffettiva, e in attesa di un ascolto della
minore da parte dell’Autorità di protezione, le censure dei reclamanti incentrate
sull’esigenza di un reinserimento puramente scolastico sono premature e
infondate.
5.3
Per gli
stessi motivi, essendo necessario l’espletamento di ulteriori atti istruttori
(in particolare l’ascolto della minore), il collocamento provvisorio e la
regolamentazione delle relazioni personali tra la minore e i genitori da parte
dell’UAP, così come previsti dalla decisione impugnata, ossequiano il principio
dell’idoneità, ovvero dell’adeguatezza della misura, così come della
proporzionalità siccome le misure in atto e i tentativi autonomi dei genitori
sin qui adottati non hanno portato ad alcun miglioramento della situazione.
6.
Alla luce di quanto
precede, risultando le misure cautelari impugnate necessarie, idonee e urgenti,
a fronte di una prognosi favorevole del procedimento
principale, il gravame deve essere respinto.
7.
Tasse e spese
seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico dei reclamanti in
ragione di metà ciascuno.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. Il reclamo, nella
misura in cui è ricevibile, è respinto.
2. Gli oneri del
reclamo consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 450.–
b) spese fr.
50.–
fr.
500.–
sono posti a carico di RE
1 e RE 2, in ragione di metà ciascuno.
3. Notificazione:
-
-
Comunicazione:
-
-
Il
presidente
La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95
a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72
segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è
ammissibile solo se il valore litigioso
ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge
tale importo, il ricorso in materia
civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di
importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in
materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in
materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.
116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal
caso dall'art. 115 LTF.