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Decisione

9.2023.25

Conferma di una curatela di rappresentanza con gestione del reddito e del patrimonio

28 settembre 2023Italiano20 min

impegnato a produrre un certificato medico che attesti di non necessitare alcuna

Source ti.ch

Incarto n.

9.2023.25

Lugano

28 settembre 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il presidente della Camera di protezione del

Tribunale d'appello

Damiano

Bozzini

giudice

unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG

assistito

dalla

vicecancelliera

Perucconi-Bernasconi

sedente

per statuire nella causa che oppone

RE

1

all’

Autorità

regionale di protezione __________,

per

quanto riguarda l’istituzione di una curatela di rappresentanza con

amministrazione del reddito e del patrimonio

giudicando

sul reclamo del 11 febbraio 2023 presentato da RE 1 contro la decisione emessa

il 12 gennaio 2023 dall'Autorità regionale di protezione __________;

letti ed esaminati gli atti,

ritenuto

in fatto

Fatti

A. La situazione di RE 1

(1993) è stata segnalata dalla curatrice della madre con scritto 14 febbraio

2022 allegato al rendiconto per il 2021. Essa in particolare ha precisato di

ritenere necessaria una misura di protezione a suo favore, informando che egli

viveva con la madre da circa due anni, in un contesto di isolamento, senza

lavorare, senza percepire rendite e senza contribuire alle spese quotidiane.

B. Dopo aver verificato

la situazione debitoria di RE 1 e constatato esecuzioni per fr. 23'808.69 e

attestati di carenza beni per fr. 24'895.75, l’Autorità regionale di protezione

__________ (di seguito: Autorità di protezione) ha tenuto un’udienza il 22

febbraio 2022 alla presenza del membro permanente e dell’interessato a cui sono

state spiegate le possibili misure di protezione ed è stato chiesto di

eventualmente indicare una persona di sua fiducia. Egli si è opposto

all’istituzione di qualsiasi misura, precisando di non avere persone di fiducia

da designare e chiarendo di non essere in cura da nessun medico. Si è pure

impegnato a produrre un certificato medico che attesti di non necessitare alcuna

misura di protezione.

C. Il 29 marzo 2022

l’Autorità di protezione ha presentato CURA 1 a RE 1, disposto ad assumere il

mandato di curatore. L’interessato ha ribadito il suo disaccordo nei confronti

dell’istituzione di una misura di protezione “estesa” ma di accettare la

scelta dell’Autorità, come pure di non avere obiezioni relative alla persona

del curatore.

D. Con scritto 7 aprile

2022 l’Autorità di protezione ha chiesto a RE 1 l’autorizzazione ad assumere

informazioni presso i suoi medici curanti. Nel formulario prestampato

l’interessato ha indicato di non svincolare i medici dal segreto medico e di

non conferire il consenso all’istituzione della misura, che ritiene “ingiusta

e illegale”.

E. Con decisione

cautelare del 23 maggio 2022 l’Autorità di protezione ha istituito una curatela

di rappresentanza con amministrazione del reddito e del patrimonio a favore di RE

1, nominando quale curatore CURA 1. Contestualmente ha conferito mandato al Servizio psico-sociale di __________ per una

perizia psichiatrica.

F. Il servizio

psico-sociale ha trasmesso la sua relazione peritale il 23 agosto 2022,

concludendo di ritenere necessaria l’istituzione di una curatela di

rappresentanza a favore di RE 1, che soffre di un disturbo della personalità

misto con tratti schizoidi, suscettibile di scarsi cambiamenti. Il 21 settembre

2022 l’interessato ha preso posizione sulla perizia, ritenendola errata e

incompleta.

G. RE 1 è stato

nuovamente sentito in un’udienza avvenuta il 3 novembre 2022, nella quale ha

ribadito di non ritenere opportuna l’istituzione di una curatela. CURA 1 ha

osservato di considerare necessaria una curatela di rappresentanza ma non

amministrativa, nel caso in cui l’assistenza si occupasse direttamente di

saldare il canone di locazione e il premio della cassa malati, in quanto la

rimanenza corrisponderebbe allo spillatico. L’Autorità di protezione ha pertanto

proposto di mantenere per un periodo limitato nel tempo la misura in essere ed

eventualmente in seguito sostituirla con una curatela di rappresentanza. RE 1

ha chiesto di istituire una curatela di sostegno, chiarendo che in tal caso

sarebbe stato d’accordo che il curatore non fosse sostituito. In caso contrario

desiderava invece cambiare curatore.

H. Con decisione 12

gennaio 2023 l’Autorità di protezione ha confermato la decisione cautelare del

23 maggio 2022 e di conseguenza l’istituzione di una curatela di rappresentanza

con gestione del reddito e del patrimonio ai sensi dei combinati disposti degli

art. 394 cpv. 1 e 395 cpv. 1 CC, affidando compiti precisi al curatore,

riconfermando il mandato a CURA 1. Nella medesima decisione l’Autorità di

protezione ha chiesto all’Autorità regionale di protezione __________ di

assumere al più presto la misura, alla crescita in giudicato, in ragione del

cambio di domicilio dell’interessato.

I. Contro la suddetta

decisione è insorto RE 1 con reclamo 13 febbraio 2023, chiedendo che sia

annullata e sostituita dall’istituzione di una curatela di sostegno. Egli nega

di necessitare della misura emanata a suo favore e contesta il contenuto della

perizia psichiatrica, ritenendo di avere semmai bisogno di assistenza in un

eventuale procedimento giudiziario nei confronti del suo precedente datore di

lavoro.

J. Il 1 marzo 2023 il

curatore CURA 1 ha presentato le proprie osservazioni al reclamo, chiarendo che

RE 1 dispone ora di una propria abitazione, beneficia del sostegno sociale ed è

coinvolto in un progetto dell’Ufficio Inserimento. Il curatore riferisce di

aver notato un “grande e positivo cambiamento nel suo approccio alla vita e

al suo futuro”, indicando che condividerà con l’Autorità di protezione una

proposta di cambiamento della misura di protezione con una curatela di sostegno

“non appena si concretizzerà un percorso professionale funzionale e duraturo”.

K. Con osservazioni 6

marzo 2023 l’Autorità di protezione ha chiesto la reiezione del reclamo,

precisando di ritenere adeguata la curatela istituita, in considerazione della

delicata situazione in cui si trova RE 1. In virtù della perizia psichiatrica

eseguita, risulta necessario un aiuto di tipo personale e gestionale e appare

difficile esprimersi sulla possibile evoluzione. L’Autorità di prima istanza

conclude quindi specificando di avere in ogni caso il compito di riesaminare

periodicamente la situazione per eventualmente adeguare la misura di protezione

e che procederà in tal senso, rivalutando i bisogni dell’interessato.

L. RE 1 ha inoltrato la

replica il 16 marzo 2023. Egli ribadisce quanto sostenuto nel reclamo,

ritenendo che l’istituzione della curatela non sarebbe a suo favore ma avrebbe

causato un peggioramento delle sue condizioni. Afferma di essere vittima di

pregiudizi, che la perizia eseguita sarebbe “sbagliata o almeno molto

parziale”, di aver sempre lavorato e che a torto ha pensato che l’Autorità di

protezione avrebbe potuto aiutarlo a risolvere una vertenza con il suo ex

datore di lavoro. Chiede infine, nel caso in cui non si possa istituire una

curatela di sostegno, di “annullare l’intera procedura”.

M. L’Autorità di

protezione il 3 aprile 2023 in duplica ha confermato le precedenti osservazioni

e sostenuto che le rimostranze di RE 1, che ritiene ingiustificate,

dimostrerebbero che egli “non ha completa critica della propria situazione”,

“essendo incline ad addossare a terzi -siano essi autorità o altri- la

responsabilità”.

Considerato

in diritto

Considerandi

1.

Le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale

di appello, nella composizione di un giudice unico (art. 450 CC; art. 2 cpv. 2

della Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del

minore e dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7 LOG). Riguardo alla procedura

applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre

riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in

particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di

competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del

Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut,

pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale

civile (CPC; v. art. 450f CC).

2.

Con la decisione 12

gennaio 2023 l’Autorità di protezione ha confermato la decisione cautelare 23

maggio 2022 e istituito a favore di RE 1 una curatela di rappresentanza con

amministrazione del reddito e del patrimonio (art. 394 e 395 CC), con le

seguenti sfere di compiti (disp. 1):

a.

se del caso, provvedere a una

situazione abitativa o a un alloggio adeguati e rappresentare l’interessato in

tutti gli atti necessari a questo proposito;

b.

se del caso, occuparsi dello stato

di salute dell’interessato e assicurargli una sufficiente assistenza medica,

anche rappresentandolo in tutti i provvedimenti necessari a questo scopo;

c.

promuovere il suo benessere

sociale e rappresentarlo in tutti i provvedimenti necessari a questo scopo;

d.

rappresentarlo nel disbrigo degli

affari amministrativi, in particolare anche nelle relazioni con le autorità,

uffici, banche, Posta, assicurazioni (sociali), altri istituti privati;

e.

rappresentarlo nel disbrigo degli

affari finanziari, in particolare amministrare con diligenza il suo reddito e

il suo patrimonio.

Quale curatore è stato

designato CURA 1 (disp. 2), con il compito di:

f.

allestire l’inventario dei beni

(art. 405 cpv. 2 CC);

g.

chiedere un addatamento della

misura in caso della modifica delle circostanze (art. 414 CC);

h.

consegnare il rendiconto

finanziario ed il rapporto annuali entro la fine di febbraio di ogni anno (art.

24.

ROPMA);

i.

chiedere i consensi di cui all’art.

416.

CC, se necessario.

3.

Con il

proprio reclamo RE 1 si oppone alla misura di protezione istituita a suo favore

e confermata con la decisione impugnata, contestando l’opportunità e la

necessità della stessa. Egli specifica di aver svolto il servizio militare e di

aver lavorato molti anni e critica le risultanze della valutazione peritale,

che a suo dire si basa su atti dell’Autorità di protezione e non tiene conto di

una perizia eseguita a 19 anni al reclutamento, dalla quale non è emerso nessun

disturbo della personalità. In sede di replica precisa di non avere fiducia nel

curatore, che attribuirebbe a torto all’intervento dell’Autorità di protezione

presunti miglioramenti della situazione.

4.

L’art. 390 CC elenca

i presupposti per l’istituzione di una curatela. In particolare, l’Autorità di

protezione degli adulti istituisce una curatela se una persona maggiorenne non

è in grado di provvedere ai propri interessi, o lo è solo in parte, a causa di

una disabilità mentale, di una turba psichica o di un analogo stato di

debolezza inerente alla sua persona (art. 390 cpv. 1 n. 1 CC).

Cause della

curatela, ai sensi dell’art. 390 CC, possono dunque essere tre alternativi

stati di debolezza, ovvero una disabilità mentale, una turba psichica o un

analogo stato di debolezza; l’elenco è esaustivo (Sentenza CDP del 12 ottobre

2018, inc. 9.2018.108, consid. 4.1; Sentenza CDP del 31 marzo 2017, inc. 9.2017.118

consid. 4.1-4.3; CommFam Protection de l’adulte, Meier, ad art. 390 CC n. 25; Meier,

Les nouvelles curatelles; systématique, conditions et effets, in: Guillod/Bohnet, Le nouveau droit de la

protection de l’adulte, Neuchâtel 2012, n. 26-27, pag. 106-107).

Conformemente

al principio della sussidiarietà, le misure ufficiali vanno ordinate soltanto

se l’assistenza alla persona bisognosa d’aiuto non può essere adeguatamente

garantita altrimenti (art. 389 cpv. 1 n. 1 CC; Messaggio del 28 giugno

2006, pag. 6432; COPMA, Droit de la protection de l’adulte, Guide

pratique, n. 5.11 pag. 138). Ogni misura ufficiale deve inoltre essere

necessaria e idonea (art. 389 cpv. 2 CC), in ossequio del principio della

proporzionalità (art. 5 cpv. 2 Cost.; COPMA, Droit de la protection de

l’adulte, Guide pratique, n. 5.11 pag. 138).

Per quanto riguarda l’ampia nozione di analogo stato di debolezza, la dottrina

sottolinea come essa vada interpretata restrittivamente (CommFam

Protection de l’adulte, Meier,

art. 390 CC n. 17; Meier/Lukic,

Introduction au nouveau droit de la protection de l’adulte, Ginevra 2011, n.

386, pag. 184; Meier, Les

nouvelles curatelles; systématique, conditions et effets, n. 36, pag. 110-111).

Secondo gli esempi citati dal Messaggio del Consiglio federale, tale nozione

consente di proteggere, ad esempio, le persone anziane affette da deficienze

analoghe a quelle delle persone afflitte da una disabilità mentale o da una turba

psichica; compresi sono anche i casi estremi di inesperienza o di cattiva

gestione, nonché rari casi di disabilità fisiche, per esempio i casi di

paralisi grave o quelli di persone nel contempo cieche e sorde (Messaggio

concernente la modifica del CC, protezione degli adulti, diritto delle persone

e diritto della filiazione del 28 giugno 2006, FF 2006 pag. 6391 e segg.; vedi

in particolare pag. 6432; v. anche BSK Erw.Schutz, Henkel, ad art. 390 CC n. 13; Schmid, Erwachsenenschutz Kommentar, Zurigo/San Gallo 2010,

ad art. 390 CC n. 6; CommFam Protection de l’adulte, Meier, art. 390 CC n. 17).

L’esistenza di uno stato

di debolezza non è ancora sufficiente per giustificare l’adozione di una

misura: occorre inoltre che l’interessato non sia in grado di provvedere

ai propri affari né di designare rappresentanti che possano farlo (Messaggio,

pag. 6432). Lo stato di debolezza (causa della curatela) deve dunque avere come

conseguenza un bisogno di protezione e di assistenza dell’interessato

(presupposto “sociale” della curatela) (Schmid,

Erwachsenenschutz Kommentar, ad art. 390 CC n. 1; BSK Erw.Schutz, Henkel, art. 390 CC n. 17; Meier/Lukic,

Introduction au nouveau droit de la protection de l’adulte, n. 405, pag. 193;

COPMA, Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique, n. 5.10 pag. 138; Sentenza

CDP del 12 ottobre 2018, inc. 9.2018.108, consid. 4.1).

L’incapacità è una nozione relativa, da interpretare in funzione del genere di

affari che l’interessato è chiamato a gestire; la loro importanza non è determinante

in sé per l’istituzione di una curatela, ma avrà un ruolo nella scelta del tipo

di curatela e nel determinare le sfere di compiti affidate al curatore (CommFam.

Protection de l’adulte, Meier,

art. 390 CC n. 20).

4.1

In

generale, le condizioni previste all’art. 390 CC devono essere adempiute per

l’istituzione di qualsiasi tipo di curatela; secondo la dottrina, è ad ogni

modo innegabile che il tipo di curatela che si intende adottare influenzerà “a

ritroso” l’esame delle condizioni, l’Autorità potendosi mostrare meno

esigente nel verificare l’adempimento delle condizioni nel caso in cui scelga

una curatela di sostegno, rispetto ad esempio ad una curatela generale (cfr. Meier, Les nouvelles curatelles, op.

cit., n. 23, pag. 105; v. anche Meier/Lukic,

op. cit., n. 403, pag. 192; cfr. sentenza CDP dell’11 marzo 2014, inc.

9.2013.175).

Giusta l’art. 391 cpv. 1 CC l’Autorità di protezione definisce le sfere

di compiti della curatela secondo i bisogni dell’interessato. Le sfere di

compiti riguardano la cura della persona, gli interessi patrimoniali o le

relazioni giuridiche (cpv. 2).

4.2

Conformemente

al principio della sussidiarietà, le misure ufficiali vanno ordinate soltanto

se l’assistenza alla persona bisognosa d’aiuto non può essere adeguatamente

garantita altrimenti (art. 389 cpv. 1 n. 1 CC; Messaggio, pag. 6432; COPMA,

Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique, n. 5.11 pag. 138). Ogni

misura ufficiale deve inoltre essere necessaria e idonea (art. 389 cpv. 2 CC),

in ossequio del principio della proporzionalità (art. 5 cpv. 2 Cost.; COPMA,

Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique, n. 5.11 pag. 138). Infine,

l’autorità deve prendere in considerazione l’onere che sopportano i congiunti e

i terzi, e la loro protezione, anche se tale aspetto non può giustificare, da

solo, l’istituzione di una curatela (390 cpv. 2 CC; Messaggio, pag. 6432; BSK

Erw. Schutz, Henkel,

ad art. 390 CC n. 27; CommFam, Meier,

ad art. 390 CC n. 27; COPMA, op. cit., 5.12 pag. 138).

4.3

Ai

sensi dell'art. 394 CC, se la persona bisognosa di aiuto non può provvedere a

determinati affari e deve pertanto essere rappresentata, è istituita una

curatela di rappresentanza (cpv. 1); l'Autorità di protezione può limitare di

conseguenza l'esercizio dei diritti civili dell'interessato (cpv. 2); anche se

non sono posti limiti al suo esercizio dei diritti civili, l'interessato è

obbligato dagli atti del curatore (cpv. 3). In virtù dell'art. 395 cpv. 1 CC,

se istituisce una curatela di rappresentanza per l'amministrazione dei beni,

l'Autorità di protezione designa i beni che devono essere amministrati dal

curatore; può porre sotto amministrazione del curatore determinati elementi del

reddito o del patrimonio, l'intero reddito o l'intero patrimonio o l'insieme di

reddito e patrimonio.

5.

L’art. 446 CC definisce i principi procedurali applicabili nell’ambito

della protezione degli adulti. Ai sensi della norma, l’Autorità di protezione

esamina d’ufficio i fatti (cpv. 1). Essa raccoglie le informazioni occorrenti e

assume le prove necessarie; può incaricare degli accertamenti una persona o un

servizio idonei e, se necessario, ordina che uno specialista effettui una

perizia (cpv. 2). L’Autorità di protezione non è vincolata dalle conclusioni

delle persone che partecipano al procedimento (cpv. 3) e applica d’ufficio il

diritto (cpv. 4).

La norma

sancisce il principio inquisitorio illimitato, secondo il quale l’autorità è

perfettamente libera nell’accertamento dei fatti e nella valutazione delle

prove: secondo consolidata giurisprudenza, in base a tale principio l’Autorità

può assumere e ricercare delle prove – secondo il suo apprezzamento – anche

secondo delle modalità inabituali e procurarsi d’ufficio dei rapporti allestiti

da terzi (v. DTF 128 III 413 consid. 3.2.1; v. anche STF del 13 gennaio 2014,

inc. 5A_843/2013, consid. 4.1 e 4.2, e Messaggio, pag. 6465-6466).

6.

L’esistenza di uno

stato di debolezza non è ancora sufficiente per giustificare l’adozione di una

misura: occorre inoltre che l’interessato non sia in grado di provvedere

ai propri affari né di designare rappresentanti che possano farlo.

Nel caso concreto,

la misura di protezione è scaturita dalla segnalazione della curatrice della

madre di RE 1 e dopo un accertamento della situazione e averlo sentito.

Considerato in particolare che egli abitava con la madre senza esercitare

nessuna attività, senza alcun guadagno, senza partecipare alle spese e in una

situazione di isolamento e di indebitamento (esecuzioni e ACB), l’Autorità di

prima istanza ha ritenuto dapprima necessaria l’istituzione in via cautelare,

con decisione 23 maggio 2022, di una curatela di rappresentanza con gestione

del reddito e del patrimonio, conferendo nel contempo mandato al Servizio

psico-sociale di __________ per una perizia psichiatrica. Preso atto delle

risultanze della perizia 23 agosto 2022, l’Autorità di protezione ha quindi

confermato la misura con la decisione del 12 gennaio 2023, qui contestata.

Dalla valutazione peritale agli atti emerge che RE 1 è affetto da un “disturbo

di personalità misto con tratti schizoidi (ICD-10 GM F61)”, che è tale da

non consentirgli di provvedere ai propri interessi dal punto di vista sia

personale che gestionale e che “la prognosi è scarsa trattandosi di un

disturbo durevole nel tempo, suscettibile di limitati cambiamenti”. In sede

di osservazioni al reclamo, l’Autorità di prime cure ha ribadito la necessità

di mantenere la misura, anche solo per un periodo limitato nel tempo, per

permettere all’interessato di ristabilire e stabilizzare la propria situazione,

già migliorata almeno dal punto di vista abitativo. Quanto alla perizia, l’Autorità

di protezione ha osservato che dalla stessa risulta una difficoltà per la

perita di esprimersi sulla possibile evoluzione in quanto essa specifica che “potrebbe

accadere che il paziente riesce ad attivarsi, trovare un lavoro, andare a

vivere da solo se possibile e recuperare quindi una buona funzionalità o

potrebbe avere bisogno di un sostegno e tutela costanti nel futuro”. Secondo

la perita la situazione “sarebbe da rivalutare nei prossimi anni in base

all’evoluzione”, mentre anche l’Autorità di protezione ha precisato un

riesame periodico dell’idoneità della misura istituita rientra nei suoi compiti.

In sede di duplica l’Autorità di prime cure ha pure evidenziato che RE 1 “non

ha completa critica della propria situazione, essendo incline ad addossare a

terzi -siano essi autorità o altri- la responsabilità”.

Il curatore, pur

descrivendo nelle proprie osservazioni al reclamo un miglioramento della situazione

sia personale che gestionale, ha confermato l’esigenza della misura di

protezione. In particolare ha illustrato alcuni risultati ottenuti in quanto RE

1.

ha potuto disporre di una propria abitazione e beneficiare del sostegno sociale,

oltre ad essere coinvolto in un programma dell’Ufficio Inserimento. Osservando

pertanto un “grande e positivo cambiamento nel suo approccio alla vita e al

suo futuro” CURA 1 ha affermato che se successivamente si concretizzerà un

progetto professionale duraturo, proporrà lui stesso un cambiamento della

misura di protezione con una curatela di sostegno.

Secondo questo giudice,

sulla scorta degli elementi agli atti, la misura di protezione confermata nella

decisione impugnata è appropriata a tutelare gli interessi di RE 1, la cui necessità

di aiuto emerge con evidenza ed è pure avvalorata dai risultati positivi già ottenuti.

Dal canto suo RE 1 non ha mai dimostrato (né nella procedura di primo grado né

nella presente) la fondatezza delle proprie critiche, che appaiono generiche e

ingiustificate. Il tenore dei suoi numerosi scritti attesta invece una

problematica che nemmeno l’interessato nega. In alcuni dei

numerosi messaggi di posta elettronica agli atti egli ammette pure di aver

beneficiato dell’intervento dell’Autorità di protezione e del curatore (ad

esempio nello scritto del 30 dicembre 2022, ore 14:54, indirizzato all’Autorità

di protezione, in cui afferma: “… riconosco che ho sbagliato molto, che

probabilmente mi serve aiuto per davvero e arp potrebbe aiutarmi. Non mi servono

ricoveri ho farmaci ma solo psicoterapia. La soluzione che ho pensato io è

questa, vado psicologo e firmo la rinuncia al segreto medico, ricomincio a

lavorare poi vedo come va. La curatela al momento può restare così e vedremo in

futuro quando e come sarà un buon momento per toglierla”).

Nelle circostanze

concrete, l’istituzione della curatela di rappresentanza con amministrazione

del reddito e del patrimonio resiste pertanto alle critiche del reclamante e va

confermata, in quanto idonea a proteggere i suoi interessi, necessaria e

proporzionata. Ciò che in ogni caso non esclude una rivalutazione regolare

(anche attraverso i rapporti del curatore) tesa a consentire all’Autorità di

protezione eventuali modifiche, come da lei stessa precisato in più occasioni.

A titolo abbondanziale si

rileva infine che una misura di amministrazione di sostegno (art. 393 CC), che RE

1.

chiede di istituire, può essere presa in considerazione esclusivamente con il

consenso dell’interessato. Di conseguenza, oltre a non rivelarsi idonea per i

motivi che precedono, non emerge palesemente nemmeno dal reclamo un accordo

dell’interessato, che da sempre nega l’esigenza di qualsiasi misura di

protezione e non sembra nemmeno averne capito la funzione (“chiedo che venga

annullata questa decisione e sostituita con un curatore di sostegno, figura che

comunque non mi serve ma magari può assistermi nell’ottenere giustizia con la

posta” -ex datore di lavoro, ndr-).

7.

Alla luce di quanto

precede il reclamo di RE 1 è respinto. In ragione della sua soccombenza tasse e

spese di giustizia andrebbero poste a suo carico, tuttavia, in considerazione

della particolare situazione, si prescinde dal loro prelievo.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

1. Il reclamo è respinto.

2. Non si prelevano

tasse e spese di giustizia.

3. Notificazione:

-

Comunicazione:

-

-

Il

presidente

La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le

decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95

a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72

segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è

ammissibile solo se il valore litigioso

ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge

tale importo, il ricorso in materia

civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di

importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in

materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in

materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.

116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal

caso dall'art. 115 LTF.