9.2023.28
Sostituzione del curatore
25 settembre 2023Italiano15 min
domiciliato a __________, è al beneficio di una curatela di rappresentanza con amministrazione
Source ti.ch
Incarto n.
9.2023.28
Lugano
25 settembre 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di protezione del
Tribunale d'appello
Damiano
Bozzini
giudice
unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG
assistito
dalla
segretaria
Scheurich
sedente
per statuire nella causa che oppone
RE
1
all’
Autorità
regionale di protezione __________,
per
quanto riguarda la sostituzione del curatore,
giudicando
sul reclamo del 15 febbraio 2023 presentato da RE 1 contro la decisione emessa
il 6 febbraio 2023 dall'Autorità regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto
Fatti
A. PI 1, nato il 1959,
domiciliato a __________, è al beneficio di una curatela di rappresentanza con amministrazione
dei beni istituita in conformità degli art. 394 e 395 CC dall’Autorità
regionale di protezione __________ (in seguito: Autorità di protezione) con
decisione n. 843 del 10 dicembre 2015.
B. Come curatore è stato
designato il padre dell’interessato, RE 1, domiciliato a __________.
C. In precedenza, PI 1
beneficiava di un’inabilitazione istituita con decisione n. 154 del 6 di aprile
2006 dall’allora Commissione tutoria regionale di __________ in conformità
dell’art. 395 cpv. 1 e cpv. 2 vCC. Quale assistente era già stato nominato il
padre.
D. In data 31 ottobre
2022, RE 1 ha presentato le sue dimissioni dal ruolo di curatore, chiedendo di
essere sostituito dal primo gennaio 2023.
E. Si ricorda che la
complessa situazione personale e finanziaria del curatelato è intimamente
legata a quelle del fratello, della madre e, soprattutto, della moglie, tutte
persone soggette a misure di protezione. La curatrice del fratello, soggetto a
curatela generale (art. 398 CC), e della madre, al beneficio di una curatela di
rappresentanza con amministrazione dei beni (art. 394 e 395 CC), è __________.
La curatrice della moglie, pure soggetta a curatela generale (art. 398 CC), è
l’avv. CURA 1, domiciliata a __________.
F. In data 7 novembre
2022, l’avv. CURA 1 ha comunicato la sua disponibilità ad essere nominata
curatrice di PI 1. Pertanto, PI 1 e il suo curatore sono stati convocati per
formalizzare la sostituzione di quest’ultimo con l’avv. CURA 1, persona
peraltro a loro già nota.
G. Con lettere 14 e 16
novembre 2022 il curatore ha comunicato di opporsi alla nomina dell’avv. CURA 1,
proponendo quale curatrice __________, domiciliata a __________.
H. In occasione
dell’udienza del 28 novembre 2022 RE 1 ha ribadito il suo desiderio veder
nominata __________ quale curatrice del figlio. Egli ha indicato che, a suo
giudizio, se l’avv. CURA 1 fosse nominata curatrice del figlio, tale ruolo risulterebbe
in conflitto con quello di curatrice della moglie di quest’ultimo.
I. Sempre in occasione
della sopraccitata udienza, PI 1 ha comunicato che se __________ non avesse
accettato il mandato o se la sua nomina fosse stata ritenuta non adeguata,
avrebbe senz’altro accolto favorevolmente la nomina dell’avv. CURA 1.
J. In data 19 gennaio
2023, __________ ha comunicato di essere di principio disponibile ad essere
nominata curatrice di PI 1.
K. Con decisione 6
febbraio 2023 l’Autorità di protezione ha comunicato che l’avv. CURA 1 sostituirà
RE 1 quale curatrice di PI 1 con effetto dal primo marzo 2023.
L. Con reclamo 15
febbraio 2023 RE 1 è insorto contro la suddetta decisione opponendosi alla
nomina dell’avv. CURA 1 quale curatrice del figlio PI 1. Secondo il reclamante,
tale nomina comporta un palese conflitto d’interessi essendo l’avv. CURA 1 già
curatrice della moglie del curatelato. RE 1 ha anche chiesto di rivalutare la
nomina di __________ quale curatrice del figlio.
M. Con osservazioni 28
febbraio 2023 l’Autorità di protezione ha affermato di non ravvedere alcun
conflitto di interessi nella nomina dell’avv. CURA 1, sebbene la stessa ricopra
anche il ruolo di curatrice della moglie di PI 1; al contrario, il rapporto coniugale
agevola lo svolgimento del mandato, considerato in particolare il fatto che le
uniche entrate familiari sono quelle del marito. Su questo punto, l’Autorità di
protezione ha menzionato le “non poche difficoltà” ad ottenere dal
marito, per il tramite del di lui curatore nonché padre, gli importi necessari
per il pagamento delle spese relative alla moglie. Pertanto, anche nell’ottica
del contenimento delle spese, ha ritenuto adeguato non dare seguito alla
richiesta del curatore uscente di nominare __________ quale curatrice.
N. Con replica 29 marzo
2023 il reclamante ha contestato le allegazioni dell’Autorità di protezione
riguardo le difficoltà nell’ottenere gli importi necessari per il pagamento
delle spese della nuora. Inoltre, ha riproposto __________ quale curatrice del
figlio PI 1, lamentandosi di come l’Autorità di protezione non l’abbia mai
convocata. Infine, ha precisato che secondo lui le affermazioni del figlio nell’ambito
della procedura di sostituzione del curatore non hanno nessuna valenza in
quanto egli è al beneficio di una rendita AI a causa delle sue insufficienti
capacità cognitive.
O. Con duplica 17 aprile
2023 l’Autorità di protezione ha ribadito le motivazioni alla base della decisione
impugnata, ovvero essenzialmente il fatto che l’avv. CURA 1 già conosce la
situazione personale e finanziaria dei __________. Inoltre, ha rilevato che “le
problematiche da cui è affetto PI 1 non possono certo escludere il suo
coinvolgimento nell’ambito della procedura di sostituzione del curatore”.
Considerato
in diritto
Considerandi
1.
Le decisioni delle
Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni sono impugnabili
mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, nella
composizione di un giudice unico (art. 450 CC in relazione agli art. 314 cpv. 1
e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione e la procedura
in materia di protezione del minore e dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7
LOG). Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli
art. 450 segg. CC occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla
procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni
connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa (art.
99.
LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012
concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria,
alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).
2.
Nel suo
apprezzamento, l'Autorità – in virtù del principio inquisitorio illimitato che
governa il diritto di filiazione – non è vincolata né alle dichiarazioni delle
parti né alle prove da loro fornite (DTF 130 III 734, consid. 2.2.2-2.2.3; 129
III 417, consid. 2.1.1.-2.1.2; 128 III 411, consid. 3.2.1; 122 III 408, cons.
3d).
Il citato principio vale
anche per la regolamentazione delle relazioni personali (sentenze del Tribunale
federale 5A_69/2011 del 27 febbraio 2012 consid. 2.3; 5C.58/2004 del 14 giugno
2004.
cons. 2.1.2).
Esso impone all’autorità
di chiarire i fatti e prendere in considerazione d’ufficio tutti gli elementi
che possono essere importanti per rendere una decisione conforme al bene del
minore. L’Autorità può istruire la fattispecie secondo il proprio apprezzamento,
amministrando finanche le prove in modo inabituale (BSK ZPO, Mazan/Steck, ad
art. 296 CPC; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6° ed., 2019, nota 1764
pag. 492; sentenza del Tribunale federale 5A_991/2015 del 29 settembre 2016,
consid. 6.2, non pubblicato al DTF 142 III 612), sollecitare rapporti, di
propria iniziativa, anche se tale modo di procedere non è previsto dal diritto
di procedura cantonale (FamKomm Erwachsenenschutz, Steck, art. 446 CC n. 11;
DTF 128 III 411, consid. 3.2.1). Questo principio non dispensa tuttavia le
parti dal dovere di collaborare attivamente alla procedura e di esporre le
proprie tesi (sentenza del Tribunale federale 5A_69/2011 del 27 febbraio 2012,
consid. 2.3).
3.
Con il proprio
gravame RE 1 contesta la decisione relativa alla nomina dell’avv. CURA 1 quale
curatrice del figlio PI 1, lamentando un conflitto d’interessi legato al mandato
ricoperto dalla stessa quale curatrice della moglie del curatelato, e chiede
che venga nominata al suo posto __________.
3.1
Giusta l’art. 400 CC
l’Autorità di protezione degli adulti nomina quale curatore una persona fisica
che sia idonea, dal profilo personale e delle competenze, ad adempiere i
compiti previsti, disponga del tempo necessario e svolga personalmente i suoi
compiti, con possibilità in circostanze particolari di nominare più curatori
(cpv. 1); la persona nominata deve investirsi della curatela, salvo che motivi
gravi vi si oppongano (cpv. 2).
La persona nominata deve
essere idonea sia dal profilo personale che delle competenze a svolgere il
mandato affidatole. Per idoneità dal profilo personale e delle competenze si
intende un’idoneità globale che comprende competenze relazionali,
metodologiche, personali e professionali (COPMA, Guide pratique Protection de
l’adulte, pag. 181, n. 6.7 ss; CommFam Protection de l’adulte, HÄFELI, N. 10 ad
art. 400 CC). In ogni situazione concreta dovranno, al momento della nomina,
essere valutate le competenze personali e professionali del curatore alfine di
determinarne l’idoneità nella fattispecie. Il curatore nominato deve inoltre
disporre del tempo necessario per svolgere il mandato. Infine, il curatore non
deve trovarsi in una situazione di conflitto di interessi (STF 5A_221/2007 del
28.
agosto 2007 consid. 3).
3.1.1
Nel caso concreto, non
vi sono dubbi sull’idoneità dell’avv. CURA 1 a svolgere il mandato affidatole,
sia dal profilo personale che delle competenze. In primo luogo, il fatto di
essere un’avvocata costituisce un indubbio vantaggio tenuto conto della
complessità delle situazioni che negli anni hanno interessato PI 1, tra le
quali si ricorda la vendita dell’immobile di sua proprietà sito a __________ e
la gestione del capitale frutto di tale alienazione. Inoltre, l’avv. CURA 1 ha
già acquisito esperienza nel campo delle curatele svolgendo da anni il mandato
di curatrice della moglie dell’interessato.
3.2
L’art. 401 CC prevede
che quando l’interessato propone quale curatore una persona di sua fiducia,
l’Autorità di protezione degli adulti vi acconsente se la persona proposta è
idonea e disposta a investirsi della curatela (cpv. 1). Se l’interessato non
gradisce quale curatore una data persona, per quanto possibile, l’Autorità gli
dà soddisfazione (cpv. 2).
La considerazione dei
desideri dell’interessato consente di rispettare il suo diritto
all’autodeterminazione. Questo diritto di proposta è limitato dall’eventuale
non idoneità della persona proposta o dalla sua non disponibilità a investirsi
dell’ufficio (Messaggio concernente la modifica del CCS del 28 giugno 2006, FF
2006.
6391, art. 401 pag. 6439).
Diversamente dalle
proposte dell’interessato stesso (art. 401 cpv. 1 CC), ai sensi dell’art. 401
cpv. 2 CC i desideri dei famigliari o di altre persone vicine all’interessato
devono essere presi in considerazione unicamente “per quanto possibile”
e assumono un’importanza maggiore solo nei casi in cui l’interessato stesso non
vuole o non può pronunciarsi rispettivamente se la persona proposta non
possiede le competenze necessarie (COMPA, Guide pratique Protection de
l’adulte, loc. cit.; CommFam Protection de l’adulte, HÄFELI, art. 401 CC n. 2).
L’Autorità di protezione dispone dunque di un potere di apprezzamento più ampio
e può, in particolare, nominare un curatore che giudica più competente di quello
suggerito dai famigliari o dalle persone vicine all’interessato (STEINAUER/
FOUNTOULAKIS, Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, n.
1174.
pag. 552). L’autorità di protezione non è legata alle proposte di tali
persone, né tanto meno al rifiuto da loro opposto alla nomina di un determinato
curatore, disponendo essa di un ampio margine d’apprezzamento (CommFam, op.
cit., ad art. 401 CC n. 4-5). Non esiste peraltro neppure il diritto di
preferenza dei parenti ai sensi dell’art. 380 vCC (REUSSER, BSK
Erwachsenenschutz, ad art. 401 CC n. 2; CommFam, op. cit., ad art. 401 CC n.
2).
3.2.1
Nel caso in esame,
anzitutto non vi sono gli elementi necessari per considerare __________ come
persona di fiducia dell’interessato o della persona a lui vicina ai sensi
dell’art. 401 cpv. 1 CC, come giustamente rilevato dall’Autorità di protezione.
In effetti, in occasione dell’udienza del 28 novembre 2022 PI 1 ha affermato di
averla incontrata una sola volta, nell’ambito del suo lavoro di distribuzione
di materiale pubblicitario.
Per quanto riguarda
la nomina dell’avv. CURA 1, l’Autorità ha pertanto fatto uso del suo ampio
potere d’apprezzamento previsto dall’art. 401 cpv. 2 CC e ha considerato
quest’ultima più competente e idonea per svolgere il mandato di curatrice di PI
1.
rispetto alla persona proposta dal padre dell’interessato, essenzialmente
perché già al corrente della situazione personale e finanziaria dei coniugi __________.
Inoltre, considerando che al sostentamento della moglie provvede il marito PI 1,
non appare giustificabile nominare come curatore di quest’ultimo una terza
persona, anche al fine di contenere i costi.
La decisione dell’Autorità
di protezione non è quindi criticabile su questo punto.
3.3
In tema di puntuali
conflitti di interessi, l’art. 403 CC dispone che quando il curatore è impedito
di agire o i suoi interessi in un affare sono in collisione con quelli
dell’interessato, l’autorità di protezione degli adulti nomina un sostituto o
provvede essa stessa all’affare (cpv. 1); in caso di collisione di interessi, i
poteri del curatore decadono per legge nell’affare di cui si tratta (cpv. 2).
Il conflitto
d’interessi deve presentare una certa intensità; un rischio astratto è tuttavia
sufficiente (STEINAUER/ FOUNTOULAKIS, op. cit, n. 1164 pag. 519).
Vi è conflitto di interessi
fra il curatore e la persona interessata dal momento in cui esiste in
abstracto il rischio che il primo dia la priorità ai suoi interessi
piuttosto che a quelli del curatelato (Meier/Lukic, Introduction au nouveau
droit de la protection de l’adulte, n. 555, pag. 252). Il conflitto può essere
diretto, nella misura in cui un negozio giuridico riguarda il curatelato e il curatore
medesimi, oppure indiretto, quando esso mette in relazione il curatelato con un
terzo, che è in qualche modo legato al curatore (Steinauer/Fountoulakis,
op.cit., n. 1241-1242 pag. 550-551; Schmid, Erwachsenenschutz, ad art. 403 CC
n. 4; Reusser, BSK Erwachsenenschutz, ad art. 403 n. 14; per degli esempi pratici,
v. Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 3 ed. 1995, n. 1102a
pag. 402-403). In quest’ultima ipotesi, esiste tra il curatore e la controparte
uno stretto vincolo, suscettibile di far ritenere che il comportamento del curatore
possa essere influenzato dalla sua considerazione degli interessi della
controparte (DTF 107 II 104, consid. 4; 118 II 101 consid. 4; STF 5A_743/2009
del 4 marzo 2010, consid. 2.1; Reusser, BSK Erwachsenenschutz, ad art. 403 n.
14). Quanto stretto debba essere tale vincolo del curatore con il terzo, è una
questione che va valutata di caso in caso; è solitamente ammessa l’esistenza di
un conflitto di interessi nel caso in cui si tratti del coniuge o del partner,
di parenti in linea diretta, di fratelli e sorelle, di figliastri o di buoni
amici del curatore (Reusser, BSK Erwachsenenschutz, ad art. 403 n. 15). Le
qualità personali, l’integrità o l’affidabilità del curatore sono elementi che
non giocano alcun ruolo in tale valutazione (DTF 118 II 101 consid. 4c; Reusser,
BSK Erwachsenenschutz, ad art. 403 n. 14). Secondo giurisprudenza, le questioni
di conflitto d’interesse per i curatori non possono trovare una risposta
globale ma devono essere analizzate in ogni situazione concreta, tenendo conto
dell’insieme di tutte le circostanze del caso in rassegna (STF 5A_221/2007 del
28.
agosto 2007 consid. 3).
3.3.1
Per individuare
l’esistenza di un conflitto di interessi occorre dunque valutare il rapporto
esistente tra il curatore e la persona interessata, ovvero ricercare
l’esistenza di un potenziale rischio che il primo, nella gestione degli affari
del curatelato, dia la priorità ai suoi interessi (conflitto diretto) o agli
interessi di un terzo legato al curatore medesimo (conflitto indiretto). Nella
fattispecie, contrariamente a quanto lamentato dal reclamante, che si è
peraltro limitato ad esporre argomentazioni generiche al limite della
ricevibilità, sulla scorta delle risultanze dell’incarto non è possibile
ritenere alcun conflitto di interessi, e neppure un rischio astratto di tale
conflitto, nella nomina dell’avv. CURA 1 quale curatrice di PI 1. Non risulta
rilevante al riguardo il fatto che la stessa ricopra anche il ruolo di
curatrice della moglie di quest’ultimo. Al contrario, il rapporto coniugale
agevola lo svolgimento del mandato, considerato in particolare il fatto che le
uniche entrate familiari sono quelle del marito. Non vi sono quindi i
presupposti per ritenere che la curatrice nominata dall’Autorità di protezione
non possa serenamente adempiere il suo mandato a causa della collisione tra gli
interessi del curatelato e i suoi interessi personali o quelli di un terzo a
lei legato.
3.4
Per i motivi sopraesposti,
il reclamo di RE 1 merita di essere respinto.
4.
Gli oneri giudiziari
seguono la soccombenza del reclamante (art. 47 e 49 LPAmm). Non si assegnano
ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. Il
reclamo è respinto.
2. Gli
oneri del reclamo consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 350.–
b) spese fr. 50.–
fr. 400.–
sono posti a carico di RE
1.
3. Notificazione:
-
Comunicazione:
-
-
Il
presidente
La
segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95
a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72
segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è
ammissibile solo se il valore litigioso
ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge
tale importo, il ricorso in materia
civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di
importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in
materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in
materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.
116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal
caso dall'art. 115 LTF.