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Decisione

9.2023.28

Sostituzione del curatore

25 settembre 2023Italiano15 min

domiciliato a __________, è al beneficio di una curatela di rappresentanza con amministrazione

Source ti.ch

Incarto n.

9.2023.28

Lugano

25 settembre 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il presidente della Camera di protezione del

Tribunale d'appello

Damiano

Bozzini

giudice

unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG

assistito

dalla

segretaria

Scheurich

sedente

per statuire nella causa che oppone

RE

1

all’

Autorità

regionale di protezione __________,

per

quanto riguarda la sostituzione del curatore,

giudicando

sul reclamo del 15 febbraio 2023 presentato da RE 1 contro la decisione emessa

il 6 febbraio 2023 dall'Autorità regionale di protezione __________;

letti ed esaminati gli atti,

ritenuto

in fatto

Fatti

A. PI 1, nato il 1959,

domiciliato a __________, è al beneficio di una curatela di rappresentanza con amministrazione

dei beni istituita in conformità degli art. 394 e 395 CC dall’Autorità

regionale di protezione __________ (in seguito: Autorità di protezione) con

decisione n. 843 del 10 dicembre 2015.

B. Come curatore è stato

designato il padre dell’interessato, RE 1, domiciliato a __________.

C. In precedenza, PI 1

beneficiava di un’inabilitazione istituita con decisione n. 154 del 6 di aprile

2006 dall’allora Commissione tutoria regionale di __________ in conformità

dell’art. 395 cpv. 1 e cpv. 2 vCC. Quale assistente era già stato nominato il

padre.

D. In data 31 ottobre

2022, RE 1 ha presentato le sue dimissioni dal ruolo di curatore, chiedendo di

essere sostituito dal primo gennaio 2023.

E. Si ricorda che la

complessa situazione personale e finanziaria del curatelato è intimamente

legata a quelle del fratello, della madre e, soprattutto, della moglie, tutte

persone soggette a misure di protezione. La curatrice del fratello, soggetto a

curatela generale (art. 398 CC), e della madre, al beneficio di una curatela di

rappresentanza con amministrazione dei beni (art. 394 e 395 CC), è __________.

La curatrice della moglie, pure soggetta a curatela generale (art. 398 CC), è

l’avv. CURA 1, domiciliata a __________.

F. In data 7 novembre

2022, l’avv. CURA 1 ha comunicato la sua disponibilità ad essere nominata

curatrice di PI 1. Pertanto, PI 1 e il suo curatore sono stati convocati per

formalizzare la sostituzione di quest’ultimo con l’avv. CURA 1, persona

peraltro a loro già nota.

G. Con lettere 14 e 16

novembre 2022 il curatore ha comunicato di opporsi alla nomina dell’avv. CURA 1,

proponendo quale curatrice __________, domiciliata a __________.

H. In occasione

dell’udienza del 28 novembre 2022 RE 1 ha ribadito il suo desiderio veder

nominata __________ quale curatrice del figlio. Egli ha indicato che, a suo

giudizio, se l’avv. CURA 1 fosse nominata curatrice del figlio, tale ruolo risulterebbe

in conflitto con quello di curatrice della moglie di quest’ultimo.

I. Sempre in occasione

della sopraccitata udienza, PI 1 ha comunicato che se __________ non avesse

accettato il mandato o se la sua nomina fosse stata ritenuta non adeguata,

avrebbe senz’altro accolto favorevolmente la nomina dell’avv. CURA 1.

J. In data 19 gennaio

2023, __________ ha comunicato di essere di principio disponibile ad essere

nominata curatrice di PI 1.

K. Con decisione 6

febbraio 2023 l’Autorità di protezione ha comunicato che l’avv. CURA 1 sostituirà

RE 1 quale curatrice di PI 1 con effetto dal primo marzo 2023.

L. Con reclamo 15

febbraio 2023 RE 1 è insorto contro la suddetta decisione opponendosi alla

nomina dell’avv. CURA 1 quale curatrice del figlio PI 1. Secondo il reclamante,

tale nomina comporta un palese conflitto d’interessi essendo l’avv. CURA 1 già

curatrice della moglie del curatelato. RE 1 ha anche chiesto di rivalutare la

nomina di __________ quale curatrice del figlio.

M. Con osservazioni 28

febbraio 2023 l’Autorità di protezione ha affermato di non ravvedere alcun

conflitto di interessi nella nomina dell’avv. CURA 1, sebbene la stessa ricopra

anche il ruolo di curatrice della moglie di PI 1; al contrario, il rapporto coniugale

agevola lo svolgimento del mandato, considerato in particolare il fatto che le

uniche entrate familiari sono quelle del marito. Su questo punto, l’Autorità di

protezione ha menzionato le “non poche difficoltà” ad ottenere dal

marito, per il tramite del di lui curatore nonché padre, gli importi necessari

per il pagamento delle spese relative alla moglie. Pertanto, anche nell’ottica

del contenimento delle spese, ha ritenuto adeguato non dare seguito alla

richiesta del curatore uscente di nominare __________ quale curatrice.

N. Con replica 29 marzo

2023 il reclamante ha contestato le allegazioni dell’Autorità di protezione

riguardo le difficoltà nell’ottenere gli importi necessari per il pagamento

delle spese della nuora. Inoltre, ha riproposto __________ quale curatrice del

figlio PI 1, lamentandosi di come l’Autorità di protezione non l’abbia mai

convocata. Infine, ha precisato che secondo lui le affermazioni del figlio nell’ambito

della procedura di sostituzione del curatore non hanno nessuna valenza in

quanto egli è al beneficio di una rendita AI a causa delle sue insufficienti

capacità cognitive.

O. Con duplica 17 aprile

2023 l’Autorità di protezione ha ribadito le motivazioni alla base della decisione

impugnata, ovvero essenzialmente il fatto che l’avv. CURA 1 già conosce la

situazione personale e finanziaria dei __________. Inoltre, ha rilevato che “le

problematiche da cui è affetto PI 1 non possono certo escludere il suo

coinvolgimento nell’ambito della procedura di sostituzione del curatore”.

Considerato

in diritto

Considerandi

1.

Le decisioni delle

Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni sono impugnabili

mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, nella

composizione di un giudice unico (art. 450 CC in relazione agli art. 314 cpv. 1

e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione e la procedura

in materia di protezione del minore e dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7

LOG). Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli

art. 450 segg. CC occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla

procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni

connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa (art.

99.

LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012

concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria,

alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).

2.

Nel suo

apprezzamento, l'Autorità – in virtù del principio inquisitorio illimitato che

governa il diritto di filiazione – non è vincolata né alle dichiarazioni delle

parti né alle prove da loro fornite (DTF 130 III 734, consid. 2.2.2-2.2.3; 129

III 417, consid. 2.1.1.-2.1.2; 128 III 411, consid. 3.2.1; 122 III 408, cons.

3d).

Il citato principio vale

anche per la regolamentazione delle relazioni personali (sentenze del Tribunale

federale 5A_69/2011 del 27 febbraio 2012 consid. 2.3; 5C.58/2004 del 14 giugno

2004.

cons. 2.1.2).

Esso impone all’autorità

di chiarire i fatti e prendere in considerazione d’ufficio tutti gli elementi

che possono essere importanti per rendere una decisione conforme al bene del

minore. L’Autorità può istruire la fattispecie secondo il proprio apprezzamento,

amministrando finanche le prove in modo inabituale (BSK ZPO, Mazan/Steck, ad

art. 296 CPC; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6° ed., 2019, nota 1764

pag. 492; sentenza del Tribunale federale 5A_991/2015 del 29 settembre 2016,

consid. 6.2, non pubblicato al DTF 142 III 612), sollecitare rapporti, di

propria iniziativa, anche se tale modo di procedere non è previsto dal diritto

di procedura cantonale (FamKomm Erwachsenenschutz, Steck, art. 446 CC n. 11;

DTF 128 III 411, consid. 3.2.1). Questo principio non dispensa tuttavia le

parti dal dovere di collaborare attivamente alla procedura e di esporre le

proprie tesi (sentenza del Tribunale federale 5A_69/2011 del 27 febbraio 2012,

consid. 2.3).

3.

Con il proprio

gravame RE 1 contesta la decisione relativa alla nomina dell’avv. CURA 1 quale

curatrice del figlio PI 1, lamentando un conflitto d’interessi legato al mandato

ricoperto dalla stessa quale curatrice della moglie del curatelato, e chiede

che venga nominata al suo posto __________.

3.1

Giusta l’art. 400 CC

l’Autorità di protezione degli adulti nomina quale curatore una persona fisica

che sia idonea, dal profilo personale e delle competenze, ad adempiere i

compiti previsti, disponga del tempo necessario e svolga personalmente i suoi

compiti, con possibilità in circostanze particolari di nominare più curatori

(cpv. 1); la persona nominata deve investirsi della curatela, salvo che motivi

gravi vi si oppongano (cpv. 2).

La persona nominata deve

essere idonea sia dal profilo personale che delle competenze a svolgere il

mandato affidatole. Per idoneità dal profilo personale e delle competenze si

intende un’idoneità globale che comprende competenze relazionali,

metodologiche, personali e professionali (COPMA, Guide pratique Protection de

l’adulte, pag. 181, n. 6.7 ss; CommFam Protection de l’adulte, HÄFELI, N. 10 ad

art. 400 CC). In ogni situazione concreta dovranno, al momento della nomina,

essere valutate le competenze personali e professionali del curatore alfine di

determinarne l’idoneità nella fattispecie. Il curatore nominato deve inoltre

disporre del tempo necessario per svolgere il mandato. Infine, il curatore non

deve trovarsi in una situazione di conflitto di interessi (STF 5A_221/2007 del

28.

agosto 2007 consid. 3).

3.1.1

Nel caso concreto, non

vi sono dubbi sull’idoneità dell’avv. CURA 1 a svolgere il mandato affidatole,

sia dal profilo personale che delle competenze. In primo luogo, il fatto di

essere un’avvocata costituisce un indubbio vantaggio tenuto conto della

complessità delle situazioni che negli anni hanno interessato PI 1, tra le

quali si ricorda la vendita dell’immobile di sua proprietà sito a __________ e

la gestione del capitale frutto di tale alienazione. Inoltre, l’avv. CURA 1 ha

già acquisito esperienza nel campo delle curatele svolgendo da anni il mandato

di curatrice della moglie dell’interessato.

3.2

L’art. 401 CC prevede

che quando l’interessato propone quale curatore una persona di sua fiducia,

l’Autorità di protezione degli adulti vi acconsente se la persona proposta è

idonea e disposta a investirsi della curatela (cpv. 1). Se l’interessato non

gradisce quale curatore una data persona, per quanto possibile, l’Autorità gli

dà soddisfazione (cpv. 2).

La considerazione dei

desideri dell’interessato consente di rispettare il suo diritto

all’autodeterminazione. Questo diritto di proposta è limitato dall’eventuale

non idoneità della persona proposta o dalla sua non disponibilità a investirsi

dell’ufficio (Messaggio concernente la modifica del CCS del 28 giugno 2006, FF

2006.

6391, art. 401 pag. 6439).

Diversamente dalle

proposte dell’interessato stesso (art. 401 cpv. 1 CC), ai sensi dell’art. 401

cpv. 2 CC i desideri dei famigliari o di altre persone vicine all’interessato

devono essere presi in considerazione unicamente “per quanto possibile”

e assumono un’importanza maggiore solo nei casi in cui l’interessato stesso non

vuole o non può pronunciarsi rispettivamente se la persona proposta non

possiede le competenze necessarie (COMPA, Guide pratique Protection de

l’adulte, loc. cit.; CommFam Protection de l’adulte, HÄFELI, art. 401 CC n. 2).

L’Autorità di protezione dispone dunque di un potere di apprezzamento più ampio

e può, in particolare, nominare un curatore che giudica più competente di quello

suggerito dai famigliari o dalle persone vicine all’interessato (STEINAUER/

FOUNTOULAKIS, Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, n.

1174.

pag. 552). L’autorità di protezione non è legata alle proposte di tali

persone, né tanto meno al rifiuto da loro opposto alla nomina di un determinato

curatore, disponendo essa di un ampio margine d’apprezzamento (CommFam, op.

cit., ad art. 401 CC n. 4-5). Non esiste peraltro neppure il diritto di

preferenza dei parenti ai sensi dell’art. 380 vCC (REUSSER, BSK

Erwachsenenschutz, ad art. 401 CC n. 2; CommFam, op. cit., ad art. 401 CC n.

2).

3.2.1

Nel caso in esame,

anzitutto non vi sono gli elementi necessari per considerare __________ come

persona di fiducia dell’interessato o della persona a lui vicina ai sensi

dell’art. 401 cpv. 1 CC, come giustamente rilevato dall’Autorità di protezione.

In effetti, in occasione dell’udienza del 28 novembre 2022 PI 1 ha affermato di

averla incontrata una sola volta, nell’ambito del suo lavoro di distribuzione

di materiale pubblicitario.

Per quanto riguarda

la nomina dell’avv. CURA 1, l’Autorità ha pertanto fatto uso del suo ampio

potere d’apprezzamento previsto dall’art. 401 cpv. 2 CC e ha considerato

quest’ultima più competente e idonea per svolgere il mandato di curatrice di PI

1.

rispetto alla persona proposta dal padre dell’interessato, essenzialmente

perché già al corrente della situazione personale e finanziaria dei coniugi __________.

Inoltre, considerando che al sostentamento della moglie provvede il marito PI 1,

non appare giustificabile nominare come curatore di quest’ultimo una terza

persona, anche al fine di contenere i costi.

La decisione dell’Autorità

di protezione non è quindi criticabile su questo punto.

3.3

In tema di puntuali

conflitti di interessi, l’art. 403 CC dispone che quando il curatore è impedito

di agire o i suoi interessi in un affare sono in collisione con quelli

dell’interessato, l’autorità di protezione degli adulti nomina un sostituto o

provvede essa stessa all’affare (cpv. 1); in caso di collisione di interessi, i

poteri del curatore decadono per legge nell’affare di cui si tratta (cpv. 2).

Il conflitto

d’interessi deve presentare una certa intensità; un rischio astratto è tuttavia

sufficiente (STEINAUER/ FOUNTOULAKIS, op. cit, n. 1164 pag. 519).

Vi è conflitto di interessi

fra il curatore e la persona interessata dal momento in cui esiste in

abstracto il rischio che il primo dia la priorità ai suoi interessi

piuttosto che a quelli del curatelato (Meier/Lukic, Introduction au nouveau

droit de la protection de l’adulte, n. 555, pag. 252). Il conflitto può essere

diretto, nella misura in cui un negozio giuridico riguarda il curatelato e il curatore

medesimi, oppure indiretto, quando esso mette in relazione il curatelato con un

terzo, che è in qualche modo legato al curatore (Steinauer/Fountoulakis,

op.cit., n. 1241-1242 pag. 550-551; Schmid, Erwachsenenschutz, ad art. 403 CC

n. 4; Reusser, BSK Erwachsenenschutz, ad art. 403 n. 14; per degli esempi pratici,

v. Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 3 ed. 1995, n. 1102a

pag. 402-403). In quest’ultima ipotesi, esiste tra il curatore e la controparte

uno stretto vincolo, suscettibile di far ritenere che il comportamento del curatore

possa essere influenzato dalla sua considerazione degli interessi della

controparte (DTF 107 II 104, consid. 4; 118 II 101 consid. 4; STF 5A_743/2009

del 4 marzo 2010, consid. 2.1; Reusser, BSK Erwachsenenschutz, ad art. 403 n.

14). Quanto stretto debba essere tale vincolo del curatore con il terzo, è una

questione che va valutata di caso in caso; è solitamente ammessa l’esistenza di

un conflitto di interessi nel caso in cui si tratti del coniuge o del partner,

di parenti in linea diretta, di fratelli e sorelle, di figliastri o di buoni

amici del curatore (Reusser, BSK Erwachsenenschutz, ad art. 403 n. 15). Le

qualità personali, l’integrità o l’affidabilità del curatore sono elementi che

non giocano alcun ruolo in tale valutazione (DTF 118 II 101 consid. 4c; Reusser,

BSK Erwachsenenschutz, ad art. 403 n. 14). Secondo giurisprudenza, le questioni

di conflitto d’interesse per i curatori non possono trovare una risposta

globale ma devono essere analizzate in ogni situazione concreta, tenendo conto

dell’insieme di tutte le circostanze del caso in rassegna (STF 5A_221/2007 del

28.

agosto 2007 consid. 3).

3.3.1

Per individuare

l’esistenza di un conflitto di interessi occorre dunque valutare il rapporto

esistente tra il curatore e la persona interessata, ovvero ricercare

l’esistenza di un potenziale rischio che il primo, nella gestione degli affari

del curatelato, dia la priorità ai suoi interessi (conflitto diretto) o agli

interessi di un terzo legato al curatore medesimo (conflitto indiretto). Nella

fattispecie, contrariamente a quanto lamentato dal reclamante, che si è

peraltro limitato ad esporre argomentazioni generiche al limite della

ricevibilità, sulla scorta delle risultanze dell’incarto non è possibile

ritenere alcun conflitto di interessi, e neppure un rischio astratto di tale

conflitto, nella nomina dell’avv. CURA 1 quale curatrice di PI 1. Non risulta

rilevante al riguardo il fatto che la stessa ricopra anche il ruolo di

curatrice della moglie di quest’ultimo. Al contrario, il rapporto coniugale

agevola lo svolgimento del mandato, considerato in particolare il fatto che le

uniche entrate familiari sono quelle del marito. Non vi sono quindi i

presupposti per ritenere che la curatrice nominata dall’Autorità di protezione

non possa serenamente adempiere il suo mandato a causa della collisione tra gli

interessi del curatelato e i suoi interessi personali o quelli di un terzo a

lei legato.

3.4

Per i motivi sopraesposti,

il reclamo di RE 1 merita di essere respinto.

4.

Gli oneri giudiziari

seguono la soccombenza del reclamante (art. 47 e 49 LPAmm). Non si assegnano

ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

1. Il

reclamo è respinto.

2. Gli

oneri del reclamo consistenti in:

a) tassa di

giustizia fr. 350.–

b) spese fr. 50.–

fr. 400.–

sono posti a carico di RE

1.

3. Notificazione:

-

Comunicazione:

-

-

Il

presidente

La

segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le

decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95

a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72

segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è

ammissibile solo se il valore litigioso

ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge

tale importo, il ricorso in materia

civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di

importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in

materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in

materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.

116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal

caso dall'art. 115 LTF.