9.2023.35
Regolamentazione delle relazioni personali tra il padre e il figlio di tre anni. Decisione cautelare dell'ARP in attesa dell'esito degli accertamenti istruttori richiesti presso le competenti autorità
4 maggio 2023Italiano17 min
detengono l’autorità parentale congiunta. Ad oggi non è stato omologato nessun accordo
Source ti.ch
Incarto n.
9.2023.35
Lugano
4 maggio 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di protezione del Tribunale
d’appello
Damiano
Bozzini
giudice
unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG
assistito
dalla
vicecancelliera
Villa
sedente
per statuire nella causa che oppone
RE
1
all’
Autorità
regionale di protezione __________,
e
a
CO
2
patrocinata
dall’ PR 1
per
quanto riguarda la regolamentazione delle relazioni personali del figlio PI 1
con il padre;
giudicando
sul reclamo del 23 febbraio 2023 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il
14 febbraio 2023 dall’Autorità regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto
Fatti
A. PI 1 (2020) è figlio di
CO 2 e di RE 1.
I genitori, non coniugati,
detengono l’autorità parentale congiunta. Ad oggi non è stato omologato nessun accordo
in merito all’obbligo al mantenimento e alle relazioni personali del minore col
padre.
B. Nel mese di settembre
2022 CO 2 ha informato – tramite la propria patrocinatrice – l’Autorità di protezione
__________ (in seguito: “Autorità di protezione” o “Autorità”) di volersi trasferire
con i propri figli PI 1 e __________ (quest’ultimo nato da una precedente relazione)
da __________ a __________.
C. Con istanza del 19 ottobre
2022, RE 1 ha chiesto – in via cautelare – all’Autorità di protezione la custodia
esclusiva sul figlio PI 1, nonché l’ottenimento del luogo di dimora di quest’ultimo
presso di lui ad __________.
Nelle sue osservazioni del
4 novembre 2023, CO 2 ha postulato la reiezione dell’istanza, la custodia esclusiva
sul figlio e la definizione – da parte dell’Autorità di protezione – delle relazioni
personali tra padre e figlio.
In occasione dell’udienza tenutasi
il 1° dicembre 2022, durante la quale è stata ampiamente discussa la situazione
personale e famigliare del minore, l’Autorità di protezione ha dato alle parti un
termine per tentare una soluzione concordata in merito alla custodia e ai diritti
di visita del genitore non affidatario, nonché all’assetto di vita del bambino nel
caso dovesse vivere con la madre o col padre, rendendole attente che, in assenza
di accordo, essa avrebbe deciso in via cautelare in attesa dell’esito degli accertamenti
istruttori nel frattempo intrapresi.
Nel frattempo, con due distinte
risoluzioni del 22 dicembre 2022 l’Autorità di protezione ha da una parte conferito
mandato all’Ufficio dell’aiuto e della protezione (UAP) di procedere con una valutazione
socio ambientale di CO 2 e RE 1 con riferimento all’attuale situazione personale,
famigliare e abitativa del minore, alla sua custodia parentale e alle sue relazioni
personali, con invito a suggerire eventuali necessarie e adeguate misure di protezione,
dall’altra ha incaricato la Clinica __________ di esaminare le capacità genitoriali
delle parti.
D. Considerate le divergenti
proposte di relazioni personali presentate da RE 1 e CO 2, con decisione del 14
febbraio 2023 l’Autorità regionale di protezione ha stabilito – in via cautelare
e tenuto conto delle attuali circostanze personali, familiari e lavorative del minore
e dei suoi genitori – i diritti di visita provvisori presso il domicilio del padre,
da esercitarsi nelle seguenti modalità:
-
un fine settimana il signor RE 1 prende
il figlio il venerdì alle ore 17.30 circa e lo riaccompagna la domenica alle ore
19.00 presso l’attuale domicilio materno;
-
il fine settimana successivo il padre
prende il figlio dal domicilio materno domenica alle ore 09.00 e lo riaccompagna
alla sera alle ore 19.00.
L’autorità ha inoltre dichiarato
l’assetto immediatamente esecutivo fino a sua diversa decisione e ha conferito l’autorizzazione
al Servizio dell’educazione precoce speciale (SEPS) per procedere a una valutazione
dello sviluppo di PI 1.
E. Contro la decisione appena
citata, il 23 febbraio 2023 RE 1 ha presentato reclamo davanti a questa Camera per
ottenere una modifica dell’assetto stabilito dall’Autorità di protezione, nel senso
di poter tenere il figlio presso il proprio domicilio settimanalmente, alternandosi
con la madre del bambino.
F. Con osservazioni rispettivamente
del 16 e del 20 marzo 2023, sia l’Autorità di protezione sia CO 2 hanno postulato
la conferma della decisione impugnata e la reiezione del reclamo.
G. Con ordinanza 20 marzo
2023, questa Camera ha assegnato a RE 1 un termine di quindici giorni per replicare.
Ritenuto che dal 1° marzo 2016 nelle procedure in materia di protezione del minore
e dell’adulto non vi sono più ferie giudiziarie (art. 24 LPMA, pubblicato in BU
9/2016) ed essendo la notifica avvenuta al reclamante il 21 marzo, il termine ha
iniziato a decorrere il giorno successivo ed è venuto quindi a scadere il 5 aprile
2023. Presentata solo il 12 aprile 2023, la replica è pertanto tardiva, sicché questa
Camera non l’ha intimata alla controparte e non ne ha tenuto conto nel presente
giudizio.
Considerato
in diritto
Considerandi
1.
Le decisioni delle Autorità
regionali di protezione concernenti minorenni sono impugnabili mediante reclamo
alla Camera di protezione del Tribunale di appello, nella composizione di un giudice
unico (art. 450 CC in relazione agli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv.
2.
della Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore
e dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7 LOG). Riguardo alla procedura applicabile,
per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi, in via sussidiaria,
alla Legge sulla procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti
le azioni connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa
(art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente
la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni
del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).
2.
Giusta l’art. 445 CC
– applicabile per analogia anche ai minorenni secondo l’art. 314 cpv. 1 CC – l’Autorità
di protezione può prendere d’ufficio tutti i provvedimenti necessari per la durata
del procedimento. L’art. 446 CC definisce i principi procedurali applicabili nell’ambito
della protezione degli adulti. Ai sensi della norma, l’Autorità di protezione esamina
d’ufficio i fatti (cpv. 1). Essa raccoglie le informazioni occorrenti e assume le
prove necessarie; può incaricare degli accertamenti una persona o un servizio idonei
e, se necessario, ordina che uno specialista effettui una perizia (cpv. 2). L’Autorità
di protezione non è vincolata dalle conclusioni delle persone che partecipano al
procedimento (cpv. 3) e applica d’ufficio il diritto (cpv. 4).
La norma sancisce il principio
inquisitorio illimitato, secondo il quale l’autorità è perfettamente libera nell’accertamento
dei fatti e nella valutazione delle prove: secondo consolidata giurisprudenza, in
base a tale principio l’Autorità può assumere e ricercare delle prove – secondo
il suo apprezzamento – anche secondo delle modalità inabituali e procurarsi d’ufficio
dei rapporti allestiti da terzi (v. DTF 128 III 413 consid. 3.2.1; v. anche STF
del 13 gennaio 2014, inc. 5A_843/2013, consid. 4.1 e 4.2, nonché il Messaggio, pag.
6465-6466).
2.1
Tale principio vale anche
per la regolamentazione delle relazioni personali (decisioni del Tribunale federale
5A_69/2011 del 27 febbraio 2012, consid. 2.3 e 5C.58/2004 del 14 giugno 2004, consid.
2.1.2) ed impone all’autorità di chiarire i fatti e prendere in considerazione d’ufficio
tutti gli elementi che possano essere importanti per rendere una decisione conforme
al bene del minore. L’autorità può istruire la fattispecie secondo il proprio apprezzamento,
amministrando finanche le prove in modo inabituale e sollecitare rapporti di propria
iniziativa (FamKomm Erwachsenenschutz, STECK, art. 446 CC n. 11; DTF 128 III 411,
consid. 3.2.1).
2.2
Nel suo esame, sempre ed
unicamente volto al bene del minore interessato), trattandosi di una procedura sfociante
in una misura provvisionale, l’autorità può limitarsi ad un esame sommario dei fatti.
Un esame approfondito delle circostanze non è possibile proprio a causa dell’urgenza
con la quale l’autorità è chiamata ad intervenire in pendenza della causa. Per l’adozione
di un provvedimento cautelare è sufficiente che la situazione di pericolo venga
resa verosimile, senza che quest’ultima debba essere comprovata (BSK Erw.Schutz,
AUER/MARTI, ad art. 445 CC n. 27 e segg). I presupposti per l’emanazione di una
decisione cautelare sono: la prognosi favorevole del procedimento principale (il
cosiddetto fumus boni iuris), l’urgenza della misura e la sua proporzionalità
(cfr. art. 389 cpv. 2 CC: la misura deve essere necessaria e idonea; BSK Erw.Schutz,
AUER/MARTI, ad art. 445 CC n. 6 e segg; sentenza CDP del 21 maggio 2014, inc. 9.2013.218,
consid. 5.2). ll reclamante può pertanto invocare unicamente il fatto che la misura
non sarebbe necessaria e che essa sarebbe illecita o sproporzionata (COPMA – Guide
pratique Protection de d’adulte, N1.187 pag. 75).
3.
Nella decisione impugnata,
l’Autorità di protezione ha stabilito in via cautelare l’assetto dei diritti
di visita provvisori di RE 1 dopo aver constatato le divergenti proposte di relazioni
personali contenute negli scritti dei genitori e in attesa di sapere l’esito degli
accertamenti istruttori (analisi socio-ambientali e valutazione delle capacità genitoriali)
richiesti presso le competenti autorità.
4.
Nel suo reclamo RE 1
si oppone all’assetto provvisoriamente stabilito dall’Autorità di protezione poiché
ritiene che non sussiste alcuna ragione per la quale PI 1 non possa trascorrere
più tempo con lui ad __________, dov’è cresciuto e ha vissuto fino a quando la madre
lo ha portato in un ambiente nuovo senza alcuna preparazione. Richiamato quanto
già indicato nello scritto del 9 gennaio 2023 trasmesso dalla propria patrocinatrice
all’Autorità, egli chiede che siano stabiliti dei “diritti di visita provvisori
equi” tali da permettere a suo figlio di mantenere un contatto costante ed equilibrato
con entrambi i genitori alfine di garantirgli un “normale sviluppo” e la
continuità nelle sue relazioni famigliari e con gli altri bambini con cui è cresciuto
nel __________. Circostanza che a suo dire difficilmente verrebbe a verificarsi
con dei diritti di visita più restrittivi. Propone quindi di modificare l’assetto
impugnato nel senso che il bambino trascorrerà una settimana intera (ossia da domenica
pomeriggio alle 18:00 alla domenica successiva alle 18:00) prima con l’uno e poi
con l’altro genitore, così da trascorrere equamente il tempo col proprio figlio.
5.
Nelle proprie osservazioni
al reclamo l’Autorità di protezione ha ricordato che l’autorità parentale congiunta
(art. 296 cpv. 2 CC) non implica necessariamente una custodia alternata e che nel
decidere in merito alla custodia del minore essa tiene conto del diritto del figlio
a intrattenere regolari relazioni personali con entrambi i genitori (conformemente
a quanto previsto dall’art. 298b cpv. 3 e 3bis CC). Richiamando una recente sentenza
del 31 marzo 2021 di questa Camera (inc. n. 9.2020.168) in cui vengono elencati
i criteri secondo i quali è possibile disporre una custodia alternata, l’Autorità
di protezione ha spiegato che una simile soluzione non è ad oggi possibile, sia
perché i necessari e opportuni accertamenti sono ancora in corso, sia poiché da
quanto finora verificato non appaiono esservi le basi chiare e sufficienti per poterla
riconoscere. L’Autorità ha infatti motivato la propria decisione osservando come,
attualmente, l’attività lavorativa di RE 1 – il quale si appoggerebbe all’aiuto
dei propri genitori per accudire PI 1, a differenza di CO 2 che non ha un’occupazione
– la distanza ora esistente tra la dimora materna e quella paterna nonché la tenera
età del bambino sottoporrebbero quest’ultimo a un continuo cambiamento di luogo
di vita e di persone di riferimento (seppure verosimilmente a lui legate, come i
nonni paterni). Una soluzione come quella proposta dal reclamante non collimerebbe
quindi, a mente dell’Autorità, con l’esigenza di tutelare il bene del minore. Anche
la rilevante conflittualità tra i genitori constatata in udienza e apparentemente
tuttora esistente non aiuterebbe ad attuare una custodia alternata. In conclusione
l’Autorità di protezione ritiene che la relazione padre e figlio vada sì preservata
e coltivata ma che ciò deve avvenire, allo stadio attuale e a fronte delle circostanze
concrete, secondo l’assetto stabilito in via cautelare.
Dello stesso parere è pure
CO 2, che nelle sue osservazioni si è limitata a sottolineare il carattere provvisorio
dell’assetto stabilito dall’Autorità di protezione, in attesa dell’esito della valutazione
socio-ambientale e delle capacità genitoriali delle parti. Ha pure ricordato che
ogni misura presa dall’Autorità è volta a garantire il bene del minore, evitando
continui o frequenti stravolgimenti a breve termine soprattutto se il benessere
di quest’ultimo non appare minacciato.
6.
L’Autorità parentale congiunta, ormai la regola (art. 296 cpv.
2.
CC), non implica necessariamente una custodia alternata.
Contestualmente alla decisione
sull’autorità parentale, l’autorità di protezione disciplina anche le altre questioni
litigiose: per decidere sulla custodia, sulle relazioni personali o la partecipazione
alla cura, l’autorità tiene conto del diritto del figlio ad intrattenere regolari
relazioni personali con entrambi i genitori (art. 298b cpv. 3 e 3bis CC).
In caso di esercizio congiunto dell’autorità parentale, ad istanza di uno dei genitori
o del figlio, l’autorità di protezione dei minori valuta se, per il bene del figlio,
sia opportuno disporre la custodia alternata (art. 298b cpv. 3ter CC).
Chiamato
a statuire in proposito, tuttavia, il giudice deve esaminare se una custodia alternata
sia possibile e compatibile con il bene del minore, (art. 298 cpv. 2ter CC), principio
fondamentale per l’attribuzione dei diritti parentali, al quale gli interessi dei
genitori devono cedere il passo (STF 5A_147/2019 del 25 marzo 2020, consid. 2.1).
Al giudice incombe verificare alla luce delle situazioni di fatto attuale e previgente
se una custodia alternata appare effettivamente idonea a preservare il bene del
minore (DTF 142 III 612 consid. 4.2).
Fra
i criteri da esaminare sono da citare le capacità educative dei genitori, che devono
essere date per entrambi, e l’esistenza di una buona capacità e volontà comunicativa,
essenziale viste le misure d’organizzazione e lo scambio regolare di informazioni
che un tale metodo di custodia richiede (cfr. già citata STF 5A_147/2019 consid.
2.1). Vanno altresì considerati il desiderio del figlio e la situazione previgente.
Fatta riserva per le capacità educative dei due genitori, evidentemente imprescindibili
per l’instaurazione della custodia alternata, tutti gli altri criteri sono indipendenti.
I criteri della stabilità e della possibilità di un genitore di occuparsi personalmente
di un figlio avranno un ruolo preminente in caso di lattanti e figli in bassa età.
La capacità di collaborazione dei genitori sarà di contro più importante quando
il figlio frequenta la scuola o quando la distanza fra i luoghi di residenza dei
genitori esige un’organizzazione più complessa.
Se
giunge alla conclusione che una custodia alternata non è nell’interesse del minore,
il giudice attribuisce la custodia ad uno dei genitori, prendendo in considerazione
essenzialmente i medesimi criteri, ai quali va aggiunto l’esame della capacità di
ognuno di loro di favorire i contatti del figlio con l’altro genitore.
Pertanto
i criteri da esaminare per l’attribuzione della custodia restano in principio quelli
definiti dalla giurisprudenza, quali le capacità educative dei genitori, le relazioni
personali fra genitori e figlio, l’attitudine dei genitori a prendersi cura dei
figli personalmente e a occuparsene. Dovrà essere scelta la soluzione che meglio
potrà assicurare al minore la stabilità delle relazioni necessarie ad uno sviluppo
armonioso dal punto di vista affettivo, psichico, morale e intellettuale. Nel caso
di capacità educative e di cura equivalenti fra i genitori dovrà essere privilegiata
la “stabilità delle relazioni” (cioè evitare cambiamenti inutili). Pure importante
è l’attitudine a favorire i contatti fra il figlio e l’altro genitore (Meier/Stettler, Droit
de filiation, N. 1155 segg. pag. 764).
6.1
Nel caso
in esame, i genitori di PI 1 – non coniugati – detengono congiuntamente l’autorità
parentale, come risulta dalla dichiarazione da essi rilasciata davanti all’ufficiale
dello stato civile di __________ il 20 aprile 2020. A seguito
della comunicazione, da parte di CO 2, di volersi trasferire con i figli PI 1 e
__________ (quest’ultimo nato da una precedente relazione) da __________ a __________,
RE 1 ha, come visto, presentato un’istanza volta ad ottenere la custodia esclusiva
del figlio e la fissazione del luogo di dimora di quest’ultimo ad __________ presso
l’abitazione del padre, per poi modificare la sua richiesta con una domanda – inoltrata
il 9 gennaio 2023 – di custodia alternata.
6.2
Orbene, nel
decidere l’assetto dei diritti di visita provvisori del reclamante, l’Autorità di
prime cure ha senz’altro tenuto conto delle circostanze attuali e concrete in cui
vive il piccolo PI 1. Essa si è pertanto a giusta ragione determinata sulla questione
a sapere quale fosse per il momento la soluzione più adeguata per il bene
del bambino in attesa dell’esito degli accertamenti richiesti presso le competenti
autorità, concludendo per un diritto di visita provvisorio del padre nei weekend
(una volta dal venerdì sera alla domenica sera e la volta dopo dalla domenica mattina
alla domenica sera) e affidando il minore alla madre per il resto della settimana.
La soluzione appare d’altronde giustificata già solo per il fatto – non contestato
– che durante la settimana RE 1 non potrebbe occuparsi personalmente di PI 1 come
la madre, essendo impegnato professionalmente, ma si vedrebbe costretto ad affidarlo
ai propri genitori. Pur non essendo in discussione che il piccolo sia legato anche
ai nonni paterni – con i quali ha vissuto assieme ai genitori nei suoi primi anni
di vita – una simile soluzione non sarebbe comunque idonea a concretizzare le condizioni
previste per una custodia alternata.
La possibilità
di tale tipo di custodia va d’altronde già negata ove si consideri che i principali
criteri per riconoscerla – in particolare le capacità educative dei genitori (che
devono essere date per entrambi) e l’esistenza di una buona capacità e volontà comunicativa,
essenziali viste le misure di organizzazione e la necessità di uno scambio regolare
d’informazione tra i genitori (v. sopra consid. 6) – non sono nella fattispecie
al momento adempiuti. Infatti, se da un lato la valutazione delle capacità genitoriali
è attualmente ancora al vaglio della Clinica __________, dall’altro
non sembra, perlomeno dagli atti, che tra le parti vi sia una sufficiente comunicazione
atta a garantire una ripartizione equa del tempo da trascorrere con il bambino e
che ne tuteli il suo bene.
7.
In definitiva,
come risulta dagli atti e senza che sia necessario dilungarsi oltre, l’assetto deciso
cautelativamente dall’Autorità di protezione in attesa della valutazione socio-ambientale
e quella sulle capacità genitoriali ordinate, oltre ad essere necessario e idoneo,
resiste alle generiche critiche del reclamante e va pertanto confermato. Va ad ogni
modo ricordato che lo stesso, proprio perché provvisorio, non è ancora definitivo
e una sua conferma o modifica dipenderà dalle risultanze degli accertamenti richiesti.
8.
Le spese
della decisione odierna seguono la soccombenza (art. 47 e 49 LPAmm). Tasse e spese
di giustizia vanno poste a carico di RE 1, che rifonderà a CO 2 adeguate ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. Il
reclamo è respinto.
2. Gli
oneri del reclamo consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 150.–
b) spese fr. 50.–
fr. 200.–
sono
posti a carico di RE 1, che rifonderà a CO 2 fr. 300.– a titolo di ripetibili.
3. Notificazione:
-
-
Comunicazione:
-
Il
presidente
La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni
previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro
il termine stabilito dall’art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause
di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando
il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne
una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione
a ricorrere è disciplinata dall’art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso
in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art.
113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art. 115
LTF.