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Decisione

9.2023.37

Mancata approvazione rendiconto finanziario e rapporto morale

24 ottobre 2023Italiano26 min

chiede altresì che PI 1 possa tornare a vivere assieme a lui e alla coniuge, __________,

Source ti.ch

Incarto n.

9.2023.37

Lugano

24 ottobre 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il presidente della Camera di protezione del

Tribunale d'appello

Damiano

Bozzini

giudice

unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG

assistito

dalla

vicecancelliera

Decristophoris

sedente

per statuire nella causa che oppone

RE

1

patr.

da: PR 1

all’

Autorità

regionale di protezione __________,

per

quanto riguarda la mancata approvazione del rendiconto finanziario e del

rapporto morale 2021, il rispettivo esonero di RE 1 quale curatore e la

nomina di CURA 1 quale curatrice di PI 1;

giudicando

sul reclamo del 28 febbraio 2023 presentato da RE 1 contro la decisione emessa

il 1 febbraio 2023 dall'Autorità regionale di protezione __________;

letti ed esaminati gli atti,

ritenuto

in fatto

Fatti

A. PI 1, nato l’ 1960,

domiciliato ad __________ e attualmente residente a __________, ha vissuto

presso l’abitazione dei coniugi RE 1 e __________ dapprima a __________,

dall’anno 2011 al 2018, e in seguito ad __________ fino al 28 febbraio 2023.

B. Con decisione 17

febbraio 2021 dell’Autorità regionale di protezione __________ (di seguito

Autorità regionale di protezione o Autorità), a favore di PI 1 è stata

istituita una curatela di rappresentanza e di amministrazione dei beni ai sensi

degli art. 394 e 395 CC nominando RE 1 quale curatore (ris. no. 33/17.02.2021).

C. Con risoluzione

supercautelare 23 novembre 2022, l’Autorità regionale di protezione non ha

approvato il rendiconto finanziario e il rapporto morale relativi all’anno 2021

presentati dal curatore, esonerando pertanto dall’incarico RE 1 con effetto

immediato e nominando CURA 1 quale nuova curatrice. Nel contempo, sono stati

estesi i compiti nell’ambito della curatela secondo quanto previsto dagli art.

394 e 395 CC.

I suddetti provvedimenti

supercautelari sono stati confermati con ulteriore decisione datata 1. febbraio

2023 (ris. no. 11/01.02.2023), sede in cui l’Autorità non ha altresì dato

scarico a RE 1 delle responsabilità per gli atti e le omissioni compiuti

nell’esercizio del suo mandato (cfr. punto 1.3 del dispositivo) autorizzando

nel frattempo la nuova curatrice a dare mandato ad un legale affinché potesse

agire in rappresentanza di PI 1 nell’ambito di tutte le procedure volte

all’eventuale restituzione di importi da parte del curatore uscente (cfr. punto

2 del dispositivo).

La risoluzione è stata

resa immediatamente esecutiva denegando pertanto ad un eventuale reclamo

l’effetto sospensivo (cfr. punto 6 del dispositivo).

D. Avverso la suddetta

decisione è insorto RE 1 con scritto 28 febbraio 2023, mediante il quale ha

postulato lo scarico per il proprio operato, sostenendo di essere “cosciente

di non aver svolto il mio incarico con disciplina ma ero preso dall’accudimento

di PI 1 e mi sono comportato come finora (al precedente curatore andava bene)

ma ho comunque tutelato gli interessi di PI 1 preparando le dichiarazioni le

fiscali e pagando tutte le sue fatture (cassa malati, medici, ecc.)”. Egli

chiede altresì che PI 1 possa tornare a vivere assieme a lui e alla coniuge, __________,

essendo questa la volontà del curatelato.

E. Nel mentre, a seguito

dell’incarico dell’8 febbraio 2023 conferito al Servizio psicosociale, __________

(di seguito SPS) di presentare una perizia psichiatrica su PI 1, con decisione

supercautelare 22 febbraio 2023, l’Autorità di prime cure ha altresì deciso di

limitare il curatelato nell’esercizio dei diritti civili ex art. 394 cpv. 2 CC

per quanto riguarda mandati a legali, fiduciarie, ad agenzie immobiliari, ad

assicurazioni e ogni altro contratto a titolo oneroso, quali contratti di

locazione ecc…, conferendo alla curatrice il potere di rappresentanza in tali

ambiti (ris. no. 33/22.02.2023).

F. Con scritto 2 marzo

2023, __________ ha presentato davanti a questa Camera una segnalazione contro

le decisioni adottate dall’Autorità di protezione e dalla curatrice, asserendo,

sostanzialmente, che il loro agire non corrisponde alle volontà e ai desideri

di PI 1 – il quale vorrebbe continuare a vivere presso i coniugi __________ –

chiedendo pertanto di “intervenire nei confronti dell’ARP per aiutare PI 1 e

nominare me quale curatrice trovando una soluzione come previsto dall’art. 420

CC dispensandomi di dover tenere gli scontrini di ogni singola spesa e

conteggiare quelle più importanti. Aggiungendo un contratto di badante per noi

in modo che possiamo tornare ad occuparci di lui”. Per quanto attiene alla

nomina conferita al marito RE 1, ella ammette che quest’ultimo ha svolto

l’incarico di curatore in modo negligente, ciò, tuttavia, in quanto preso

dall’accudimento di PI 1 e giustificato dal fatto di aver sempre gestito la

situazione suddividendo le spese per tre, modo di procedere assecondato anche

dal precedente curatore. Osservazioni spontanee alle quali l’Autorità di

protezione e la curatrice non hanno replicato.

G. Con ulteriore

risoluzione 22 marzo 2022 (ris. no. 54/22.03.2023) l’Autorità di Protezione ha

confermato le misure adottate mediante decisione supercautelare 22 febbraio

2023, (ris. no. 33/22.02.2023), mentre, in data 12 aprile 2022, ha autorizzato

la curatrice a dare mandato ad un legale, al fine di verificare se l’agire e le

eventuali omissioni del precedente curatore, RE 1, potessero configurare anche gli

estremi di un reato penale (ris. no. 101/12.04.2023).

H. Con scritto 3 aprile

2023, l’attuale curatrice, CURA 1, ha sottolineato le numerose incongruenze

emerse nella gestione finanziaria della sostanza del curatelato da parte dei

coniugi __________, come pure le contraddizioni rispetto al loro agire negli

interessi di PI 1 e all’effettiva cura personale di quest’ultimo, chiedendo

pertanto la reiezione del reclamo presentato da RE 1.

I. Frattanto, con

osservazioni 12 aprile 2023 al gravame 28 febbraio 2023, anche l’Autorità di

protezione si è riconfermata nelle proprie argomentazioni e richieste di causa,

osservando che la gestione finanziaria del curatelato ha posto in evidenza

gravi lacune e che “RE 1 ha disatteso crassamente il dettame di cui all’art.

413 CC e non è stato in grado di esibire un rendiconto finanziario corredato di

tutti i giustificativi. Nominato curatore, gli incombevano ben precisi obblighi

tra i quali la tenuta della contabilità come prescritto dall’art. 411 CC. Tanto

più che nemmeno poteva avvalersi dell’art. 420 CC, non rientrando egli nella

cerchia delle persone elencate nel citato disposto”. L’Autorità di prime

cure evidenzia come l’accudimento da parte di RE 1 e di __________ ha

occasionato al curatelato costi di notevole entità e come i numerosi

prelevamenti in contanti, gli ordini permanenti a favore del conto bancario

intestato ad entrambi e le spese da loro causate prive di giustificativi, non

possono in alcun modo essere equiparate al giusto compenso per il ruolo da

badante assertivamente svolto da parte del reclamante e della di lui consorte.

Aggiunge che, viceversa, dalla documentazione riversata agli atti, risulta che

“lo stato di PI 1 al domicilio con la presenza dei coniugi __________ era

tutt’altro che idoneo a salvaguardarne convenientemente il benessere”. In

merito all’affermazione del reclamante secondo cui il curatelato ha sempre

approvato quanto fatto dai coniugi __________ ed è suo desiderio continuare a

vivere con loro, l’Autorità ha espresso dubbi circa la capacità di intendere e

di volere in capo a PI 1, rilevando inoltre come la richiesta di rientro presso

il domicilio del reclamante sia irricevibile, essendo tale cambiamento

intervenuto grazie alla curatrice nello svolgimento dei compiti a lei

attribuiti.

L. Mediante replica

aprile 2023, ricevuta da questa Camera in data 26 aprile 2023, l’insorgente ha

contestato le osservazioni della curatrice e dell’Autorità di protezione. A

mente di RE 1 – seppur ammesso il suo unico errore che “è stato quello di

non essermi occupato della gestione finanziaria in modo adeguato” – PI 1

era capace di intendere e di volere e non vi erano pertanto ragioni per

allontanarlo dal precedente domicilio presso i coniugi __________. Conclude

lamentandosi dell’operato, a sua detta, poco professionale della curatrice, la

quale “ha agito senza tener conto della volontà di PI 1 (si vede il verbale

21 dicembre 2022) NON era suo compito privarlo della nostra presenza e

trasferirlo e allontanarlo da noi senza una perizia e contro la volontà di PI 1

che è stato sempre certificato dal suo medico che era capace di intendere e

volere”.

M. Con osservazioni

entrambe datate 10 maggio 2023, sia la curatrice CURA 1, che l’Autorità di

protezione, si sono riconfermate integralmente con il contenuto delle loro

precedenti prese di posizione, rimarcando il fatto che tutte le allegazioni

riguardanti il trasferimento del curatelato esulano dal tema della decisione

impugnata e che RE 1, nel proprio atto ricorsuale così come nei suoi successivi

scritti, non ha fatto alcun accenno al rendiconto finanziario oggetto del

reclamo.

N. In data 17 maggio

2023 il SPS, ha inoltrato una perizia psichiatrica, stilata il giorno

precedente, dalla quale risulta che “l’analisi della documentazione clinica

in nostro possesso, unitamente al confronto con l’attuale valutazione ci

confronta con un peggioramento progressivo e ingravescente della disabilità

acquisita nel corso degli anni: tale considerazione è indicativa anche a

livello prognostico in quanto non vi è possibilità di una restitutio in

integrim, bensì ci si può aspettare un graduale, ma ulteriore peggioramento

psico-organico. Il peggioramento sarà più aspro, rapido e invalidante se il

signor PI 1 non potrà beneficiare di adeguati presidi di cura e assistenza…il

signor PI 1 è totalmente anosognosico del quadro clinico di cui è affetto e, a

livello comportamentale e funzionale è totalmente dipendente da terzi…la natura

della disabilità sovradescritta compromette le capacità cognitive, volitive e

comportamentali del peritando…il signor PI 1 è totalmente incapace di

provvedere ai propri interessi, sia da un punto di vista gestionale, sia da un

punto di vista personale…a nostro avviso appare lecito proporvi di considerare

l’istituzione di una curatela generale”, ricordato come già in data 15

marzo 2023 il Dr. __________ e la Dr.ssa __________ avevano certificato un

funzionamento cognitivo e psichico compromesso in capo al curatelato che non

avrebbe reso possibile la sua audizione in relazione alla rispettiva

limitazione dell’esercizio dei diritti civili.

O. Alla luce di quanto

precede, con risoluzione 17 maggio 2023 (ris. no. 136/17.5.2023), l’Autorità

regionale di protezione ha dunque revocato la curatela di rappresentanza con

amministrazione dei beni istituita il 17 febbraio 2021 a favore di PI 1, ordinando

una curatela generale ex art. 398 CC – per effetto della quale l’interessato è

stato privato dell’esercizio dei diritti civili – (cfr. punti 1 e 2 del

dispositivo), nominando nel contempo quale curatrice CURA 1 (cfr. punto 2 del

dispositivo) e denegando ad un eventuale reclamo l’effetto sospensivo ai sensi

dell’art. 450 CC (cfr. punto 10 del dispositivo). Le contestazioni sollevate

avverso questa decisione da parte di __________ sono state respinte con

decisione parallela di questa Camera dell’11 luglio 2023 (CDP 9.2023.83).

Considerato

in diritto

Considerandi

1.

Le decisioni delle

Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni sono impugnabili

mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, nella

composizione di un giudice unico (art. 450 CC in relazione agli art. 314 cpv. 1

e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione e la procedura

in materia di protezione del minore e dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7

LOG). Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli

art. 450 segg. CC occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla

procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni

connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa (art.

99.

LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012

concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria,

alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).

2.

Nella decisione

impugnata – dalla documentazione finanziaria in suo possesso – l’Autorità di

protezione giunge alla conclusione che vi sono delle posizioni debitorie a

carico di PI 1 non riconducibili alla gestione e alla cura della sua persona.

In questo senso, nonostante i vari solleciti e proroghe nei confronti di RE 1

finalizzati ad ottenere le pezze giustificative per i numerosi prelevamenti in

contanti, per i bonifici sul proprio conto personale da quello di PI 1 e per la

suddivisione delle spese a carico del curatelato all’interno e fuori

dell’economia domestica, il reclamante ha presentato una contabilità lacunosa e

i cui importi riportati sono risultati poco credibili a confronto con l’allora

situazione personale e abitativa dell’interessato. Alla luce di tutto quanto

sopra, ricordati altresì tutti i prelevamenti effettuati dal curatore sul conto

di PI 1 per un totale complessivo di fr. 38'963.65 come pure i bonifici bancari

a suo favore e a carico del curatelato per fr. 50'000.– (cfr. estratto conto __________

periodo 1.3.2021/31.12.2021), l’Autorità di protezione non ha approvato il

rendiconto e il rapporto morale inerenti all’anno 2021, esonerando pertanto

dall’incarico RE 1 e procedendo alla nomina di una nuova curatrice a favore di PI

1.

3.

Nel suo memoriale,

seppur ammettendo di non aver svolto il proprio incarico con disciplina e di

aver reso la contabilità confusa, il reclamante precisa “che le spese che

non ho potuto giustificare per PI 1 nel rendiconto possono essere calcolate

come compenso per il nostro ruolo di badante e per la nostra dedizione in tutti

questi anni e per i costi affrontati per lui difficilmente dimostrabili”,

aggiungendo che “in tutti questi 11 anni noi non abbiamo mai chiesto tutti

questi soldi a PI 1, sarebbero stati fr. 96'000.00 all’anno e fr. 1'056'000.–

dal 2011, ma abbiamo comunque cercato di farlo vivere bene allo stesso livello

nostro. Praticamente tutte le entrate annuali di PI 1 avrebbero dovuto servire

per pagare noi due come badanti, ma se invece avessi preso tre badanti estranee

i soldi non sarebbero neppure stati sufficienti…”. Egli si duole inoltre

dell’agire adottato dalla nuova curatrice nominata dall’Autorità di prime cure,

la quale metterebbe in agitazione il curatelato e lo terrebbe lontano dai

coniugi __________, rifiutandosi altresì di consegnare loro del denaro per le

spese inerenti a PI 1. RE 1 osserva che è desiderio del curatelato continuare a

vivere con lui e __________, che quest’ultimo ha sempre approvato quanto fatto

per lui – fra cui le spese eseguite nel suo interesse – e che è capace di

intendere e volere. Sulla base delle argomentazioni fornite, conclude chiedendo

pertanto lo scarico per il proprio operato quale curatore e che l’interessato

possa tornare a vivere con lui e con sua moglie.

4.

Ai sensi dell’art.

410.

cpv. 1 CC il curatore tiene la contabilità e la presenta per approvazione

all’autorità di protezione degli adulti alle scadenze da essa fissate, ma

almeno ogni due anni. Giusta l’art. 411 cpv. 1 CC ogniqualvolta sia necessario,

ma almeno ogni due anni, il curatore rimette all’autorità di protezione degli

adulti un rapporto sulla situazione dell’interessato e sull’esercizio della

curatela.

L’art. 24 cpv. 1 del

Regolamento della legge sull’organizzazione e la procedura in materia di

protezione del minore e dell’adulto (ROPMA) prevede che ogni anno, entro la

fine del mese di febbraio, il curatore deve presentare all’autorità regionale

di protezione il rapporto morale e/o il rendiconto finanziario; per

giustificati motivi l’autorità regionale di protezione può accordare una

proroga.

Il curatore adempie i suoi

compiti con la stessa diligenza cui è tenuto il mandatario secondo le

disposizioni del Codice delle obbligazioni (art. 413 cpv. 1 CC; CommFam,

Häfeli, art. 413 CC n. 2). Secondo l’art. 11 dell’Ordinanza

sull'amministrazione di beni nell'ambito di una curatela o di una tutela

(OABCT) il curatore o il tutore deve documentare accuratamente ed

esaurientemente tutte le decisioni inerenti all'amministrazione dei beni.

5.1

Per quanto riguarda

l’esame dei rapporti e dei conti periodici, ai sensi dell’art. 415 CC

l’Autorità di protezione degli adulti verifica la contabilità, approvandola o

rifiutandola; se necessario ne chiede la rettifica (cpv. 1). Essa esamina il

rapporto e, se necessario, chiede che sia completato (cpv. 2). Se del caso,

adotta misure adeguate per salvaguardare gli interessi dell’interessato (cpv.

3).

L’Autorità di

protezione esamina se i conti (o rendiconti finanziari) sono formalmente

esatti, ma anche se l’amministrazione è appropriata e conforme alle

disposizioni legali (COPMA, Droit de la protection de l’adulte, Guide Pratique,

2012, pag. 213 n. 7.29). La contabilità deve dunque essere formalmente

corretta, ovvero completa e veritiera, ma il controllo dell’autorità di

protezione deve anche portare sull’adeguatezza e la legalità

dell’amministrazione da parte del curatore (Messaggio concernente la modifica

del Codice civile svizzero [Protezione degli adulti, diritto delle persone e

diritto della filiazione] del 28 giugno 2006, FF 2006 6391, pag. 6444; Schmid,

Erwachsenenschutz Kommentar, 2010, ad art. 415 CC n. 4 e 9; ad art. 425 CC n.

13; Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte,

2011, n. 608 pag. 272 e n. 654 pag. 293; Langenegger, Erwachsenenschutzrecht,

2015, ad art. 415 CC n. 1).

Dal profilo

materiale, l’Autorità di protezione deve in particolare valutare se le pretese

esigibili sono state liquidate in tempo, se delle pretese ingiustificate sono

state respinte (ad es. spese di incasso, v. art. 27 cpv. 2 LEF) e se le

prestazioni derivanti dalle assicurazioni sociali e tutte le deduzioni

possibili in ambito fiscale sono state fatte valere tempestivamente (Vogel, in:

BSK ZGB I, 6 ed. 2018, ad art. 415 CC n. 7; Biberost, in: CommFam, Protection

de l’adulte, 2013, ad art.415 CC n. 4).

Sia l’approvazione

del conto che l’approvazione del rapporto (o rapporto morale/rendiconto morale)

non hanno effetti diretti di diritto materiale e non hanno valore di scarico

(décharge) completo del curatore; in particolare, l’approvazione di tali

documenti non esclude l’esercizio di un’azione in responsabilità nei confronti

di quest’ultimo (STF 5A_274/2018 del 21 settembre 2018, consid. 4.3.1; STF

5A_714/2014 del 2 dicembre 2014, consid. 4.3; COPMA, Droit de la protection de

l’adulte, Guide Pratique, pag. 213 n. 7.29; Vogel, in: BSK ZGB I, ad art. 415

CC n. 11).

Occorre tuttavia

tenere in considerazione che l’approvazione del conto gli conferisce

un’accresciuta forza probante e dunque una presunzione di correttezza, non solo

dal profilo formale (STF 5A_714/2014 del 2 dicembre 2014, consid. 4.3;

Langenegger, Erwachsenenschutzrecht, 2015, ad art. 415 CC n. 4).

5.2

Con riferimento alla

mancata approvazione del rendiconto finanziario e del rapporto morale

presentati dal reclamante, così come al mancato scarico per la gestione della

curatela occorre osservare quanto segue.

Questo giudice rileva

anzitutto come il reclamante, a seguito delle numerose proroghe concesse

dall’Autorità di protezione, ha trasmesso in data 5 ottobre 2022 una

documentazione lacunosa in merito al rendiconto finanziario relativo all’anno

2021.

Come già riassunto nei precedenti considerandi, dalla documentazione –

seppure incompleta e confusa – trasmessa dal curatore all’attenzione

dell’Autorità di prime cure, sono emerse numerose spese senza giustificazione

alcuna per l’interesse e l’accudimento di PI 1, bensì più riconducibili al

fabbisogno dei coniugi __________ sia all’interno che all’esterno delle mura

domestiche. Ne sono un esempio l’acquisto di un quadro per l’arredo della loro

abitazione, il saldo delle fatture relative alla telefonia mobile e fissa/TV

internet poste integralmente a carico dell’interessato, i numerosi acquisti

effettuati presso i vari negozi di alimentari così come gli importi forfettari ascritti

totalmente a PI 1 (fr. 6'000.– per alimenti e ristorante e fr. 3'000.– a titolo

spillatico) e i costi per la benzina e il diesel pari a fr. 4'000.–, nonostante

quest’ultimo non possegga e conduca un veicolo, ma attribuiti al suo trasporto

presso i vari studi medici; tutte spese ingenti e nemmeno lontanamente

verosimili a confronto delle allora effettive necessità fisiche e mediche del

curatelato (cfr. tabella PI 1).

A ciò vanno aggiunti i

costi riguardanti l’economia domestica indicati dall’insorgente, spese prive di

fatture che ne comprovino la veridicità e poco credibili in relazione alla

quota parte dell’interessato in un nucleo familiare composto, per un certo

periodo, da quattro persone, laddove, a titolo di esempio, a PI 1 sono state

attribuite la tassa rifiuti e canalizzazione per fr. 500.– come pure la legna e

il giardino per fr. 2'000.– (cfr. tabella PI 1), senza omettere poi che dal 27

luglio 2020 al 31 maggio 2021 quest’ultimo è stato degente presso la casa

anziani __________ sita a __________ ragione per cui le deduzioni relative alle

spese di casa inerenti al suddetto periodo sono state stralciate.

Da marzo 2021 a dicembre

2021, RE 1 ha altresì costantemente attinto dagli averi personali di PI 1 per

un totale complessivo di fr. 38'963.65 oltre che ad accreditare, sulla propria

relazione bancaria, fr. 50'000.– a carico del conto personale del curatelato

(cfr. estratto conto __________ 1.3.2021/31.12.2021). Anche in merito a questo

aspetto, nonostante le richieste di delucidazioni da parte dell’Autorità di

protezione, il curatore non è stato in grado di presentare tutte le relative

pezze giustificative riguardanti i numerosi prelevamenti dal conto bancario di PI

1, adducendo la scusa del trasloco e di fare il “il possibile per poter

trovare altri giustificativi per quanto concerne gli alberghi in cui siamo

stati e altro”.

Come visto, l’inventario

presenta un saldo al 31.12.2021 di fr. 1'541.20 (cfr. rendiconto finanziario

2021.

e estratto __________ 2021) con entrate per fr. 94'720.95 e uscite di fr.

94'707.50 (cfr. tabella PI 1 contabilità 2021). Ciò significa, in sostanza, che

tutte le entrate mensili di PI 1 si sono estinte in esito a bonifici e

pagamenti da parte di RE 1. Orbene nel 2021 l’interessato ha beneficiato di

entrate economiche pari a fr. 8'481.26 al mese (fr. 4'187.– mensili quale

rendita, fr. 12'282.80 trimestrali quali invalidità __________ e fr. 200.–

mensili da “__________”) Tenuto conto del periodo in cui ha soggiornato presso

una casa anziani (fino al 1. giugno 2021) – rispettivamente dell’importo di fr.

19'603.30 a titolo di retta per la suddetta struttura (cfr. tabella PI 1

contabilità 2021) – ne consegue che la gestione del curatelato da parte di RE 1

presso la sua abitazione nei restanti sette mesi ha comportato una spesa di fr.

82'171.82, e meglio, quasi fr. 12'000.– al mese, ciò che risulta incomprensibile

e non trova spiegazione alcuna, già solo se si considera che PI 1 non presenta

problemi fisici particolari ed è ancora autosufficiente in molti ambiti.

A quanto appena evocato si

aggiunge che nel conto del curatelato non vi è traccia di accrediti effettuati

dalla sua cassa malati per fatture cura-medici, anche se il curatore ha

comunque indicato nella tabella costi prodotta spese mediche per fr. 1'863.–

(cfr. tabella PI 1). Nella rispettiva contabilità egli non si è premurato di

allegare le fatture, asseritamente, pagate e i rimborsi ricevuti.

5.3

Seppure ammettendo la

propria negligenza nella gestione delle finanze di PI 1 e la confusione della

contabilità tenuta, al di là dei continui tentativi di minimizzazione contenuti

nel reclamo e nelle proprie osservazioni, l’amministrazione del curatore non

può essere considerata pertanto adeguata e conforme alle esigenze legali.

Come visto le spiegazioni

che RE 1 adduce nel reclamo non appaiono supportate da giustificativi

sufficienti atti a confermare le proprie tesi e tantomeno può essere accolta la

sua allegazione laddove assevera che le spese non giustificate possono essere “calcolate

come compenso per il nostro ruolo da badante e per la nostra dedizione in tutti

questi anni e per i costi affrontati per lui difficilmente dimostrabili”. RE

1.

ha attinto a più riprese dai conti del curatelato, prelevando e trasferendo a

suo favore mensilmente e in via permanente degli importi consistenti

(complessivamente fr. 88'963.65 per il 2021) cifre, come riassunto nei

precedenti considerandi, ingiustificate rispetto alle necessità effettive del

curatelato e non potendo ignorare che tale modo di procedere non era conforme

alle norme applicabili. Nel periodo della sua nomina quale curatore egli si è

garantito pertanto una continua e cospicua remunerazione attingendo dagli averi

di PI 1, su cui aveva libero accesso, senza mai premurarsi di presentare una

formale domanda di indennità e/o di conteggio di spese ulteriormente sostenute,

che era suo dovere presentare unitamente al rendiconto annuale (cfr. art. 16

cpv. 3 ROPMA;) e che pure avrebbero dovuto passare al vaglio dell’Autorità di

protezione.

Si rileva inoltre che

l’asserito lavoro svolto come badante e le rispettive spese supportate da RE 1

per l’accudimento dell’interessato, risultano ancor più arbitrarie in

considerazione della degenza di PI 1 presso una casa anziani per un lungo periodo,

come pure dell’attivato servizio __________ che già si occupava della spesa,

della pulizia personale e dell’abitazione, dei pasti e della preparazione alla

notte a favore del curatelato.

A titolo abbondanziale, per

quanto concerne invece l’ipotetica remunerazione osservata per il lavoro

eseguito negli anni precedenti a favore di PI 1, benché non sia oggetto della

decisione impugnata, occorre evidenziare che il reclamante, sino agli eventi

recenti dinanzi all’Autorità di protezione, non aveva mai formulato

all’attenzione di predetta Autorità un’istanza in tale senso, premesso che, a

mente di questo Giudice, il prezzo di favore concesso dal curatelato per l’acquisto

della proprietà immobiliare da parte dei coniugi __________, e di cui meglio si

dirà in seguito, compenserebbe esaurientemente le pretese pecuniarie oggi vantate

nei confronti di PI 1.

Ne consegue che alla luce

di tali macroscopiche mancanze merita dunque conferma in questa sede la

decisione dell’Autorità di prime cure di non dare scarico a RE 1 per la

gestione della curatela nell’anno 2021 e di non approvare il rendiconto

finanziario e il rapporto morale da lui presentati.

6.

Nel suo reclamo RE 1

osserva inoltre che il curatelato ha sempre approvato quanto fatto per il suo

interesse da parte dei coniugi __________. Sostenendolo capace di intendere e

di volere, il reclamante, in aiuto alla propria tesi ricorsuale, richiama a tal

proposito una dichiarazione manoscritta e firmata da parte di PI 1 in data 6

settembre 2018, per mezzo della quale avrebbe autorizzato il curatore e la di

lui consorte ad amministrarne le entrate economiche mensili.

Ora, come già indicato nei

precedenti considerandi, PI 1 presenta un peggioramento progressivo e

ingravescente della disabilità acquisita nel corso degli anni, condizione

mentale che compromette le sue capacità cognitive, volitive e comportamentali.

Proprio a causa di tale durevole disabilità – e del fatto che dalla perizia

psichiatrica è emerso che il curatelato è totalmente incapace di provvedere ai

propri interessi, sia da un punto di vista gestazionale, sia da quello

personale – è stato posto sotto curatela generale (art. 398 cpv. 1 CC; cfr.

esiti della perizia psichiatrica del SPS sociale e decisione dell’Autorità di

protezione del 17 maggio 2023). Questo Giudice, in una sua precedente

decisione, si era inoltre già ampiamente chinato sulle motivazioni fattuali e

giuridiche secondo le quali il curatelato non ha capacità processuale e presenta

una durevole incapacità di intendere e volere (cfr. sentenza CDP 9.2023.27 del

4.

settembre 2023), condizione peraltro già manifestatasi nel 2015, così come pacificamente

attestato nel rapporto SPS del 15 luglio 2015, nella valutazione

neuropsicologica della Clinica __________ del 23 giugno 2015 e nella lettera del

30.

marzo 23 giugno 2015 dell’avv. __________ .

Utile, per capire meglio

tale aspetto, segnalare come il curatelato, nel gennaio 2015, ha venduto proprio

a __________ l’immobile di suo proprietà dove attualmente risiedono i coniugi __________

ad un prezzo irrisorio e nettamente inferiore rispetto al valore effettivo,

circostanza dunque a suo sfavore e che altro non fa che suffragare l’incapacità

cognitiva dell’interessato.

La validità della

dichiarazione ad opera di PI 1 appare pertanto più che dubbia alla luce dei duratori

rapporti interpersonali del curatelato con i coniugi __________, come pure della

già attestata fragilità mentale al momento della redazione dell’atto giuridico

in parola. Non può pertanto essere evocata quale legittimazione del curatore

uscente a dilapidare i fondi di PI 1 per proprie necessità estranee agli

interessi del curatelato.

Ne consegue che, anche su

questo punto, la censura dell’insorgente non merita accoglimento.

7.

Da ultimo, nel

proprio gravame così come nella sua successiva presa di posizione, il

reclamante contesta l’agire della nuova curatrice e chiede che PI 1 possa

tornare a vivere con lui e la sua consorte. Premesso che tale richiesta è

irricevibile essendo oggetto della decisione impugnata la non approvazione del

rendiconto e del rapporto morale inerenti all’anno 2021 – oltre al fatto che il

cambiamento del luogo di vita è intervenuto per decisione della curatrice – abbondanzialmente

si rileva che quest’ultima svolge ad oggi compiti più estesi rispetto a RE 1 e

la qualità di vita del curatelato è migliorata in modo notevole per quanto

attiene la quotidianità e il piano logistico. Viste altresì le lacune e le

contraddizioni del rendiconto finanziario presentato dal precedente curatore,

tutt’ora oggetto di chiarimenti da parte dell’autorità preposte e al vaglio di

quanto più probabili richieste di risarcimento nei confronti di RE 1, sommate all’influenza

esercitata dai coniugi __________ e al durevole e progressivo tracollo

psico/organico del curatelato, l’unica misura che entra in considerazione è

pertanto la curatela generale ad opera di una terza persona estranea all’intero

contesto, così da poter tutelare PI 1 in modo imparziale e disinteressato.

Condizioni queste imprescindibili che non sarebbero in alcun modo adempiute

qualora il curatelato tornasse a convivere con i coniugi __________ e/o fosse

nominata __________ quale sua curatrice, come richiesto da quest’ultima nelle

sue osservazioni spontanee 2 marzo 2023.

8.

Sulla scorta di

tutte le considerazioni di cui sopra, la decisione dell’Autorità di protezione

merita pertanto conferma e il reclamo di RE 1 deve essere respinto. Gli oneri

processuali seguono la soccombenza e devono dunque essere posti a carico del

reclamante.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

1. Il reclamo è

respinto.

2. Gli

oneri del reclamo consistenti in:

a) tassa di

giustizia fr. 450.–

b) spese fr.

50.–

fr.

500 –

sono posti a carico di RE

1.

3. Notificazione:

-

Comunicazione:

-

-

Il

presidente

La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le

decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95

a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72

segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è

ammissibile solo se il valore litigioso

ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge

tale importo, il ricorso in materia

civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di

importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in

materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in

materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.

116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal

caso dall'art. 115 LTF.