9.2023.37
Mancata approvazione rendiconto finanziario e rapporto morale
24 ottobre 2023Italiano26 min
chiede altresì che PI 1 possa tornare a vivere assieme a lui e alla coniuge, __________,
Source ti.ch
Incarto n.
9.2023.37
Lugano
24 ottobre 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di protezione del
Tribunale d'appello
Damiano
Bozzini
giudice
unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG
assistito
dalla
vicecancelliera
Decristophoris
sedente
per statuire nella causa che oppone
RE
1
patr.
da: PR 1
all’
Autorità
regionale di protezione __________,
per
quanto riguarda la mancata approvazione del rendiconto finanziario e del
rapporto morale 2021, il rispettivo esonero di RE 1 quale curatore e la
nomina di CURA 1 quale curatrice di PI 1;
giudicando
sul reclamo del 28 febbraio 2023 presentato da RE 1 contro la decisione emessa
il 1 febbraio 2023 dall'Autorità regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto
Fatti
A. PI 1, nato l’ 1960,
domiciliato ad __________ e attualmente residente a __________, ha vissuto
presso l’abitazione dei coniugi RE 1 e __________ dapprima a __________,
dall’anno 2011 al 2018, e in seguito ad __________ fino al 28 febbraio 2023.
B. Con decisione 17
febbraio 2021 dell’Autorità regionale di protezione __________ (di seguito
Autorità regionale di protezione o Autorità), a favore di PI 1 è stata
istituita una curatela di rappresentanza e di amministrazione dei beni ai sensi
degli art. 394 e 395 CC nominando RE 1 quale curatore (ris. no. 33/17.02.2021).
C. Con risoluzione
supercautelare 23 novembre 2022, l’Autorità regionale di protezione non ha
approvato il rendiconto finanziario e il rapporto morale relativi all’anno 2021
presentati dal curatore, esonerando pertanto dall’incarico RE 1 con effetto
immediato e nominando CURA 1 quale nuova curatrice. Nel contempo, sono stati
estesi i compiti nell’ambito della curatela secondo quanto previsto dagli art.
394 e 395 CC.
I suddetti provvedimenti
supercautelari sono stati confermati con ulteriore decisione datata 1. febbraio
2023 (ris. no. 11/01.02.2023), sede in cui l’Autorità non ha altresì dato
scarico a RE 1 delle responsabilità per gli atti e le omissioni compiuti
nell’esercizio del suo mandato (cfr. punto 1.3 del dispositivo) autorizzando
nel frattempo la nuova curatrice a dare mandato ad un legale affinché potesse
agire in rappresentanza di PI 1 nell’ambito di tutte le procedure volte
all’eventuale restituzione di importi da parte del curatore uscente (cfr. punto
2 del dispositivo).
La risoluzione è stata
resa immediatamente esecutiva denegando pertanto ad un eventuale reclamo
l’effetto sospensivo (cfr. punto 6 del dispositivo).
D. Avverso la suddetta
decisione è insorto RE 1 con scritto 28 febbraio 2023, mediante il quale ha
postulato lo scarico per il proprio operato, sostenendo di essere “cosciente
di non aver svolto il mio incarico con disciplina ma ero preso dall’accudimento
di PI 1 e mi sono comportato come finora (al precedente curatore andava bene)
ma ho comunque tutelato gli interessi di PI 1 preparando le dichiarazioni le
fiscali e pagando tutte le sue fatture (cassa malati, medici, ecc.)”. Egli
chiede altresì che PI 1 possa tornare a vivere assieme a lui e alla coniuge, __________,
essendo questa la volontà del curatelato.
E. Nel mentre, a seguito
dell’incarico dell’8 febbraio 2023 conferito al Servizio psicosociale, __________
(di seguito SPS) di presentare una perizia psichiatrica su PI 1, con decisione
supercautelare 22 febbraio 2023, l’Autorità di prime cure ha altresì deciso di
limitare il curatelato nell’esercizio dei diritti civili ex art. 394 cpv. 2 CC
per quanto riguarda mandati a legali, fiduciarie, ad agenzie immobiliari, ad
assicurazioni e ogni altro contratto a titolo oneroso, quali contratti di
locazione ecc…, conferendo alla curatrice il potere di rappresentanza in tali
ambiti (ris. no. 33/22.02.2023).
F. Con scritto 2 marzo
2023, __________ ha presentato davanti a questa Camera una segnalazione contro
le decisioni adottate dall’Autorità di protezione e dalla curatrice, asserendo,
sostanzialmente, che il loro agire non corrisponde alle volontà e ai desideri
di PI 1 – il quale vorrebbe continuare a vivere presso i coniugi __________ –
chiedendo pertanto di “intervenire nei confronti dell’ARP per aiutare PI 1 e
nominare me quale curatrice trovando una soluzione come previsto dall’art. 420
CC dispensandomi di dover tenere gli scontrini di ogni singola spesa e
conteggiare quelle più importanti. Aggiungendo un contratto di badante per noi
in modo che possiamo tornare ad occuparci di lui”. Per quanto attiene alla
nomina conferita al marito RE 1, ella ammette che quest’ultimo ha svolto
l’incarico di curatore in modo negligente, ciò, tuttavia, in quanto preso
dall’accudimento di PI 1 e giustificato dal fatto di aver sempre gestito la
situazione suddividendo le spese per tre, modo di procedere assecondato anche
dal precedente curatore. Osservazioni spontanee alle quali l’Autorità di
protezione e la curatrice non hanno replicato.
G. Con ulteriore
risoluzione 22 marzo 2022 (ris. no. 54/22.03.2023) l’Autorità di Protezione ha
confermato le misure adottate mediante decisione supercautelare 22 febbraio
2023, (ris. no. 33/22.02.2023), mentre, in data 12 aprile 2022, ha autorizzato
la curatrice a dare mandato ad un legale, al fine di verificare se l’agire e le
eventuali omissioni del precedente curatore, RE 1, potessero configurare anche gli
estremi di un reato penale (ris. no. 101/12.04.2023).
H. Con scritto 3 aprile
2023, l’attuale curatrice, CURA 1, ha sottolineato le numerose incongruenze
emerse nella gestione finanziaria della sostanza del curatelato da parte dei
coniugi __________, come pure le contraddizioni rispetto al loro agire negli
interessi di PI 1 e all’effettiva cura personale di quest’ultimo, chiedendo
pertanto la reiezione del reclamo presentato da RE 1.
I. Frattanto, con
osservazioni 12 aprile 2023 al gravame 28 febbraio 2023, anche l’Autorità di
protezione si è riconfermata nelle proprie argomentazioni e richieste di causa,
osservando che la gestione finanziaria del curatelato ha posto in evidenza
gravi lacune e che “RE 1 ha disatteso crassamente il dettame di cui all’art.
413 CC e non è stato in grado di esibire un rendiconto finanziario corredato di
tutti i giustificativi. Nominato curatore, gli incombevano ben precisi obblighi
tra i quali la tenuta della contabilità come prescritto dall’art. 411 CC. Tanto
più che nemmeno poteva avvalersi dell’art. 420 CC, non rientrando egli nella
cerchia delle persone elencate nel citato disposto”. L’Autorità di prime
cure evidenzia come l’accudimento da parte di RE 1 e di __________ ha
occasionato al curatelato costi di notevole entità e come i numerosi
prelevamenti in contanti, gli ordini permanenti a favore del conto bancario
intestato ad entrambi e le spese da loro causate prive di giustificativi, non
possono in alcun modo essere equiparate al giusto compenso per il ruolo da
badante assertivamente svolto da parte del reclamante e della di lui consorte.
Aggiunge che, viceversa, dalla documentazione riversata agli atti, risulta che
“lo stato di PI 1 al domicilio con la presenza dei coniugi __________ era
tutt’altro che idoneo a salvaguardarne convenientemente il benessere”. In
merito all’affermazione del reclamante secondo cui il curatelato ha sempre
approvato quanto fatto dai coniugi __________ ed è suo desiderio continuare a
vivere con loro, l’Autorità ha espresso dubbi circa la capacità di intendere e
di volere in capo a PI 1, rilevando inoltre come la richiesta di rientro presso
il domicilio del reclamante sia irricevibile, essendo tale cambiamento
intervenuto grazie alla curatrice nello svolgimento dei compiti a lei
attribuiti.
L. Mediante replica
aprile 2023, ricevuta da questa Camera in data 26 aprile 2023, l’insorgente ha
contestato le osservazioni della curatrice e dell’Autorità di protezione. A
mente di RE 1 – seppur ammesso il suo unico errore che “è stato quello di
non essermi occupato della gestione finanziaria in modo adeguato” – PI 1
era capace di intendere e di volere e non vi erano pertanto ragioni per
allontanarlo dal precedente domicilio presso i coniugi __________. Conclude
lamentandosi dell’operato, a sua detta, poco professionale della curatrice, la
quale “ha agito senza tener conto della volontà di PI 1 (si vede il verbale
21 dicembre 2022) NON era suo compito privarlo della nostra presenza e
trasferirlo e allontanarlo da noi senza una perizia e contro la volontà di PI 1
che è stato sempre certificato dal suo medico che era capace di intendere e
volere”.
M. Con osservazioni
entrambe datate 10 maggio 2023, sia la curatrice CURA 1, che l’Autorità di
protezione, si sono riconfermate integralmente con il contenuto delle loro
precedenti prese di posizione, rimarcando il fatto che tutte le allegazioni
riguardanti il trasferimento del curatelato esulano dal tema della decisione
impugnata e che RE 1, nel proprio atto ricorsuale così come nei suoi successivi
scritti, non ha fatto alcun accenno al rendiconto finanziario oggetto del
reclamo.
N. In data 17 maggio
2023 il SPS, ha inoltrato una perizia psichiatrica, stilata il giorno
precedente, dalla quale risulta che “l’analisi della documentazione clinica
in nostro possesso, unitamente al confronto con l’attuale valutazione ci
confronta con un peggioramento progressivo e ingravescente della disabilità
acquisita nel corso degli anni: tale considerazione è indicativa anche a
livello prognostico in quanto non vi è possibilità di una restitutio in
integrim, bensì ci si può aspettare un graduale, ma ulteriore peggioramento
psico-organico. Il peggioramento sarà più aspro, rapido e invalidante se il
signor PI 1 non potrà beneficiare di adeguati presidi di cura e assistenza…il
signor PI 1 è totalmente anosognosico del quadro clinico di cui è affetto e, a
livello comportamentale e funzionale è totalmente dipendente da terzi…la natura
della disabilità sovradescritta compromette le capacità cognitive, volitive e
comportamentali del peritando…il signor PI 1 è totalmente incapace di
provvedere ai propri interessi, sia da un punto di vista gestionale, sia da un
punto di vista personale…a nostro avviso appare lecito proporvi di considerare
l’istituzione di una curatela generale”, ricordato come già in data 15
marzo 2023 il Dr. __________ e la Dr.ssa __________ avevano certificato un
funzionamento cognitivo e psichico compromesso in capo al curatelato che non
avrebbe reso possibile la sua audizione in relazione alla rispettiva
limitazione dell’esercizio dei diritti civili.
O. Alla luce di quanto
precede, con risoluzione 17 maggio 2023 (ris. no. 136/17.5.2023), l’Autorità
regionale di protezione ha dunque revocato la curatela di rappresentanza con
amministrazione dei beni istituita il 17 febbraio 2021 a favore di PI 1, ordinando
una curatela generale ex art. 398 CC – per effetto della quale l’interessato è
stato privato dell’esercizio dei diritti civili – (cfr. punti 1 e 2 del
dispositivo), nominando nel contempo quale curatrice CURA 1 (cfr. punto 2 del
dispositivo) e denegando ad un eventuale reclamo l’effetto sospensivo ai sensi
dell’art. 450 CC (cfr. punto 10 del dispositivo). Le contestazioni sollevate
avverso questa decisione da parte di __________ sono state respinte con
decisione parallela di questa Camera dell’11 luglio 2023 (CDP 9.2023.83).
Considerato
in diritto
Considerandi
1.
Le decisioni delle
Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni sono impugnabili
mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, nella
composizione di un giudice unico (art. 450 CC in relazione agli art. 314 cpv. 1
e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione e la procedura
in materia di protezione del minore e dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7
LOG). Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli
art. 450 segg. CC occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla
procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni
connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa (art.
99.
LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012
concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria,
alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).
2.
Nella decisione
impugnata – dalla documentazione finanziaria in suo possesso – l’Autorità di
protezione giunge alla conclusione che vi sono delle posizioni debitorie a
carico di PI 1 non riconducibili alla gestione e alla cura della sua persona.
In questo senso, nonostante i vari solleciti e proroghe nei confronti di RE 1
finalizzati ad ottenere le pezze giustificative per i numerosi prelevamenti in
contanti, per i bonifici sul proprio conto personale da quello di PI 1 e per la
suddivisione delle spese a carico del curatelato all’interno e fuori
dell’economia domestica, il reclamante ha presentato una contabilità lacunosa e
i cui importi riportati sono risultati poco credibili a confronto con l’allora
situazione personale e abitativa dell’interessato. Alla luce di tutto quanto
sopra, ricordati altresì tutti i prelevamenti effettuati dal curatore sul conto
di PI 1 per un totale complessivo di fr. 38'963.65 come pure i bonifici bancari
a suo favore e a carico del curatelato per fr. 50'000.– (cfr. estratto conto __________
periodo 1.3.2021/31.12.2021), l’Autorità di protezione non ha approvato il
rendiconto e il rapporto morale inerenti all’anno 2021, esonerando pertanto
dall’incarico RE 1 e procedendo alla nomina di una nuova curatrice a favore di PI
1.
3.
Nel suo memoriale,
seppur ammettendo di non aver svolto il proprio incarico con disciplina e di
aver reso la contabilità confusa, il reclamante precisa “che le spese che
non ho potuto giustificare per PI 1 nel rendiconto possono essere calcolate
come compenso per il nostro ruolo di badante e per la nostra dedizione in tutti
questi anni e per i costi affrontati per lui difficilmente dimostrabili”,
aggiungendo che “in tutti questi 11 anni noi non abbiamo mai chiesto tutti
questi soldi a PI 1, sarebbero stati fr. 96'000.00 all’anno e fr. 1'056'000.–
dal 2011, ma abbiamo comunque cercato di farlo vivere bene allo stesso livello
nostro. Praticamente tutte le entrate annuali di PI 1 avrebbero dovuto servire
per pagare noi due come badanti, ma se invece avessi preso tre badanti estranee
i soldi non sarebbero neppure stati sufficienti…”. Egli si duole inoltre
dell’agire adottato dalla nuova curatrice nominata dall’Autorità di prime cure,
la quale metterebbe in agitazione il curatelato e lo terrebbe lontano dai
coniugi __________, rifiutandosi altresì di consegnare loro del denaro per le
spese inerenti a PI 1. RE 1 osserva che è desiderio del curatelato continuare a
vivere con lui e __________, che quest’ultimo ha sempre approvato quanto fatto
per lui – fra cui le spese eseguite nel suo interesse – e che è capace di
intendere e volere. Sulla base delle argomentazioni fornite, conclude chiedendo
pertanto lo scarico per il proprio operato quale curatore e che l’interessato
possa tornare a vivere con lui e con sua moglie.
4.
Ai sensi dell’art.
410.
cpv. 1 CC il curatore tiene la contabilità e la presenta per approvazione
all’autorità di protezione degli adulti alle scadenze da essa fissate, ma
almeno ogni due anni. Giusta l’art. 411 cpv. 1 CC ogniqualvolta sia necessario,
ma almeno ogni due anni, il curatore rimette all’autorità di protezione degli
adulti un rapporto sulla situazione dell’interessato e sull’esercizio della
curatela.
L’art. 24 cpv. 1 del
Regolamento della legge sull’organizzazione e la procedura in materia di
protezione del minore e dell’adulto (ROPMA) prevede che ogni anno, entro la
fine del mese di febbraio, il curatore deve presentare all’autorità regionale
di protezione il rapporto morale e/o il rendiconto finanziario; per
giustificati motivi l’autorità regionale di protezione può accordare una
proroga.
Il curatore adempie i suoi
compiti con la stessa diligenza cui è tenuto il mandatario secondo le
disposizioni del Codice delle obbligazioni (art. 413 cpv. 1 CC; CommFam,
Häfeli, art. 413 CC n. 2). Secondo l’art. 11 dell’Ordinanza
sull'amministrazione di beni nell'ambito di una curatela o di una tutela
(OABCT) il curatore o il tutore deve documentare accuratamente ed
esaurientemente tutte le decisioni inerenti all'amministrazione dei beni.
5.1
Per quanto riguarda
l’esame dei rapporti e dei conti periodici, ai sensi dell’art. 415 CC
l’Autorità di protezione degli adulti verifica la contabilità, approvandola o
rifiutandola; se necessario ne chiede la rettifica (cpv. 1). Essa esamina il
rapporto e, se necessario, chiede che sia completato (cpv. 2). Se del caso,
adotta misure adeguate per salvaguardare gli interessi dell’interessato (cpv.
3).
L’Autorità di
protezione esamina se i conti (o rendiconti finanziari) sono formalmente
esatti, ma anche se l’amministrazione è appropriata e conforme alle
disposizioni legali (COPMA, Droit de la protection de l’adulte, Guide Pratique,
2012, pag. 213 n. 7.29). La contabilità deve dunque essere formalmente
corretta, ovvero completa e veritiera, ma il controllo dell’autorità di
protezione deve anche portare sull’adeguatezza e la legalità
dell’amministrazione da parte del curatore (Messaggio concernente la modifica
del Codice civile svizzero [Protezione degli adulti, diritto delle persone e
diritto della filiazione] del 28 giugno 2006, FF 2006 6391, pag. 6444; Schmid,
Erwachsenenschutz Kommentar, 2010, ad art. 415 CC n. 4 e 9; ad art. 425 CC n.
13; Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte,
2011, n. 608 pag. 272 e n. 654 pag. 293; Langenegger, Erwachsenenschutzrecht,
2015, ad art. 415 CC n. 1).
Dal profilo
materiale, l’Autorità di protezione deve in particolare valutare se le pretese
esigibili sono state liquidate in tempo, se delle pretese ingiustificate sono
state respinte (ad es. spese di incasso, v. art. 27 cpv. 2 LEF) e se le
prestazioni derivanti dalle assicurazioni sociali e tutte le deduzioni
possibili in ambito fiscale sono state fatte valere tempestivamente (Vogel, in:
BSK ZGB I, 6 ed. 2018, ad art. 415 CC n. 7; Biberost, in: CommFam, Protection
de l’adulte, 2013, ad art.415 CC n. 4).
Sia l’approvazione
del conto che l’approvazione del rapporto (o rapporto morale/rendiconto morale)
non hanno effetti diretti di diritto materiale e non hanno valore di scarico
(décharge) completo del curatore; in particolare, l’approvazione di tali
documenti non esclude l’esercizio di un’azione in responsabilità nei confronti
di quest’ultimo (STF 5A_274/2018 del 21 settembre 2018, consid. 4.3.1; STF
5A_714/2014 del 2 dicembre 2014, consid. 4.3; COPMA, Droit de la protection de
l’adulte, Guide Pratique, pag. 213 n. 7.29; Vogel, in: BSK ZGB I, ad art. 415
CC n. 11).
Occorre tuttavia
tenere in considerazione che l’approvazione del conto gli conferisce
un’accresciuta forza probante e dunque una presunzione di correttezza, non solo
dal profilo formale (STF 5A_714/2014 del 2 dicembre 2014, consid. 4.3;
Langenegger, Erwachsenenschutzrecht, 2015, ad art. 415 CC n. 4).
5.2
Con riferimento alla
mancata approvazione del rendiconto finanziario e del rapporto morale
presentati dal reclamante, così come al mancato scarico per la gestione della
curatela occorre osservare quanto segue.
Questo giudice rileva
anzitutto come il reclamante, a seguito delle numerose proroghe concesse
dall’Autorità di protezione, ha trasmesso in data 5 ottobre 2022 una
documentazione lacunosa in merito al rendiconto finanziario relativo all’anno
2021.
Come già riassunto nei precedenti considerandi, dalla documentazione –
seppure incompleta e confusa – trasmessa dal curatore all’attenzione
dell’Autorità di prime cure, sono emerse numerose spese senza giustificazione
alcuna per l’interesse e l’accudimento di PI 1, bensì più riconducibili al
fabbisogno dei coniugi __________ sia all’interno che all’esterno delle mura
domestiche. Ne sono un esempio l’acquisto di un quadro per l’arredo della loro
abitazione, il saldo delle fatture relative alla telefonia mobile e fissa/TV
internet poste integralmente a carico dell’interessato, i numerosi acquisti
effettuati presso i vari negozi di alimentari così come gli importi forfettari ascritti
totalmente a PI 1 (fr. 6'000.– per alimenti e ristorante e fr. 3'000.– a titolo
spillatico) e i costi per la benzina e il diesel pari a fr. 4'000.–, nonostante
quest’ultimo non possegga e conduca un veicolo, ma attribuiti al suo trasporto
presso i vari studi medici; tutte spese ingenti e nemmeno lontanamente
verosimili a confronto delle allora effettive necessità fisiche e mediche del
curatelato (cfr. tabella PI 1).
A ciò vanno aggiunti i
costi riguardanti l’economia domestica indicati dall’insorgente, spese prive di
fatture che ne comprovino la veridicità e poco credibili in relazione alla
quota parte dell’interessato in un nucleo familiare composto, per un certo
periodo, da quattro persone, laddove, a titolo di esempio, a PI 1 sono state
attribuite la tassa rifiuti e canalizzazione per fr. 500.– come pure la legna e
il giardino per fr. 2'000.– (cfr. tabella PI 1), senza omettere poi che dal 27
luglio 2020 al 31 maggio 2021 quest’ultimo è stato degente presso la casa
anziani __________ sita a __________ ragione per cui le deduzioni relative alle
spese di casa inerenti al suddetto periodo sono state stralciate.
Da marzo 2021 a dicembre
2021, RE 1 ha altresì costantemente attinto dagli averi personali di PI 1 per
un totale complessivo di fr. 38'963.65 oltre che ad accreditare, sulla propria
relazione bancaria, fr. 50'000.– a carico del conto personale del curatelato
(cfr. estratto conto __________ 1.3.2021/31.12.2021). Anche in merito a questo
aspetto, nonostante le richieste di delucidazioni da parte dell’Autorità di
protezione, il curatore non è stato in grado di presentare tutte le relative
pezze giustificative riguardanti i numerosi prelevamenti dal conto bancario di PI
1, adducendo la scusa del trasloco e di fare il “il possibile per poter
trovare altri giustificativi per quanto concerne gli alberghi in cui siamo
stati e altro”.
Come visto, l’inventario
presenta un saldo al 31.12.2021 di fr. 1'541.20 (cfr. rendiconto finanziario
2021.
e estratto __________ 2021) con entrate per fr. 94'720.95 e uscite di fr.
94'707.50 (cfr. tabella PI 1 contabilità 2021). Ciò significa, in sostanza, che
tutte le entrate mensili di PI 1 si sono estinte in esito a bonifici e
pagamenti da parte di RE 1. Orbene nel 2021 l’interessato ha beneficiato di
entrate economiche pari a fr. 8'481.26 al mese (fr. 4'187.– mensili quale
rendita, fr. 12'282.80 trimestrali quali invalidità __________ e fr. 200.–
mensili da “__________”) Tenuto conto del periodo in cui ha soggiornato presso
una casa anziani (fino al 1. giugno 2021) – rispettivamente dell’importo di fr.
19'603.30 a titolo di retta per la suddetta struttura (cfr. tabella PI 1
contabilità 2021) – ne consegue che la gestione del curatelato da parte di RE 1
presso la sua abitazione nei restanti sette mesi ha comportato una spesa di fr.
82'171.82, e meglio, quasi fr. 12'000.– al mese, ciò che risulta incomprensibile
e non trova spiegazione alcuna, già solo se si considera che PI 1 non presenta
problemi fisici particolari ed è ancora autosufficiente in molti ambiti.
A quanto appena evocato si
aggiunge che nel conto del curatelato non vi è traccia di accrediti effettuati
dalla sua cassa malati per fatture cura-medici, anche se il curatore ha
comunque indicato nella tabella costi prodotta spese mediche per fr. 1'863.–
(cfr. tabella PI 1). Nella rispettiva contabilità egli non si è premurato di
allegare le fatture, asseritamente, pagate e i rimborsi ricevuti.
5.3
Seppure ammettendo la
propria negligenza nella gestione delle finanze di PI 1 e la confusione della
contabilità tenuta, al di là dei continui tentativi di minimizzazione contenuti
nel reclamo e nelle proprie osservazioni, l’amministrazione del curatore non
può essere considerata pertanto adeguata e conforme alle esigenze legali.
Come visto le spiegazioni
che RE 1 adduce nel reclamo non appaiono supportate da giustificativi
sufficienti atti a confermare le proprie tesi e tantomeno può essere accolta la
sua allegazione laddove assevera che le spese non giustificate possono essere “calcolate
come compenso per il nostro ruolo da badante e per la nostra dedizione in tutti
questi anni e per i costi affrontati per lui difficilmente dimostrabili”. RE
1.
ha attinto a più riprese dai conti del curatelato, prelevando e trasferendo a
suo favore mensilmente e in via permanente degli importi consistenti
(complessivamente fr. 88'963.65 per il 2021) cifre, come riassunto nei
precedenti considerandi, ingiustificate rispetto alle necessità effettive del
curatelato e non potendo ignorare che tale modo di procedere non era conforme
alle norme applicabili. Nel periodo della sua nomina quale curatore egli si è
garantito pertanto una continua e cospicua remunerazione attingendo dagli averi
di PI 1, su cui aveva libero accesso, senza mai premurarsi di presentare una
formale domanda di indennità e/o di conteggio di spese ulteriormente sostenute,
che era suo dovere presentare unitamente al rendiconto annuale (cfr. art. 16
cpv. 3 ROPMA;) e che pure avrebbero dovuto passare al vaglio dell’Autorità di
protezione.
Si rileva inoltre che
l’asserito lavoro svolto come badante e le rispettive spese supportate da RE 1
per l’accudimento dell’interessato, risultano ancor più arbitrarie in
considerazione della degenza di PI 1 presso una casa anziani per un lungo periodo,
come pure dell’attivato servizio __________ che già si occupava della spesa,
della pulizia personale e dell’abitazione, dei pasti e della preparazione alla
notte a favore del curatelato.
A titolo abbondanziale, per
quanto concerne invece l’ipotetica remunerazione osservata per il lavoro
eseguito negli anni precedenti a favore di PI 1, benché non sia oggetto della
decisione impugnata, occorre evidenziare che il reclamante, sino agli eventi
recenti dinanzi all’Autorità di protezione, non aveva mai formulato
all’attenzione di predetta Autorità un’istanza in tale senso, premesso che, a
mente di questo Giudice, il prezzo di favore concesso dal curatelato per l’acquisto
della proprietà immobiliare da parte dei coniugi __________, e di cui meglio si
dirà in seguito, compenserebbe esaurientemente le pretese pecuniarie oggi vantate
nei confronti di PI 1.
Ne consegue che alla luce
di tali macroscopiche mancanze merita dunque conferma in questa sede la
decisione dell’Autorità di prime cure di non dare scarico a RE 1 per la
gestione della curatela nell’anno 2021 e di non approvare il rendiconto
finanziario e il rapporto morale da lui presentati.
6.
Nel suo reclamo RE 1
osserva inoltre che il curatelato ha sempre approvato quanto fatto per il suo
interesse da parte dei coniugi __________. Sostenendolo capace di intendere e
di volere, il reclamante, in aiuto alla propria tesi ricorsuale, richiama a tal
proposito una dichiarazione manoscritta e firmata da parte di PI 1 in data 6
settembre 2018, per mezzo della quale avrebbe autorizzato il curatore e la di
lui consorte ad amministrarne le entrate economiche mensili.
Ora, come già indicato nei
precedenti considerandi, PI 1 presenta un peggioramento progressivo e
ingravescente della disabilità acquisita nel corso degli anni, condizione
mentale che compromette le sue capacità cognitive, volitive e comportamentali.
Proprio a causa di tale durevole disabilità – e del fatto che dalla perizia
psichiatrica è emerso che il curatelato è totalmente incapace di provvedere ai
propri interessi, sia da un punto di vista gestazionale, sia da quello
personale – è stato posto sotto curatela generale (art. 398 cpv. 1 CC; cfr.
esiti della perizia psichiatrica del SPS sociale e decisione dell’Autorità di
protezione del 17 maggio 2023). Questo Giudice, in una sua precedente
decisione, si era inoltre già ampiamente chinato sulle motivazioni fattuali e
giuridiche secondo le quali il curatelato non ha capacità processuale e presenta
una durevole incapacità di intendere e volere (cfr. sentenza CDP 9.2023.27 del
4.
settembre 2023), condizione peraltro già manifestatasi nel 2015, così come pacificamente
attestato nel rapporto SPS del 15 luglio 2015, nella valutazione
neuropsicologica della Clinica __________ del 23 giugno 2015 e nella lettera del
30.
marzo 23 giugno 2015 dell’avv. __________ .
Utile, per capire meglio
tale aspetto, segnalare come il curatelato, nel gennaio 2015, ha venduto proprio
a __________ l’immobile di suo proprietà dove attualmente risiedono i coniugi __________
ad un prezzo irrisorio e nettamente inferiore rispetto al valore effettivo,
circostanza dunque a suo sfavore e che altro non fa che suffragare l’incapacità
cognitiva dell’interessato.
La validità della
dichiarazione ad opera di PI 1 appare pertanto più che dubbia alla luce dei duratori
rapporti interpersonali del curatelato con i coniugi __________, come pure della
già attestata fragilità mentale al momento della redazione dell’atto giuridico
in parola. Non può pertanto essere evocata quale legittimazione del curatore
uscente a dilapidare i fondi di PI 1 per proprie necessità estranee agli
interessi del curatelato.
Ne consegue che, anche su
questo punto, la censura dell’insorgente non merita accoglimento.
7.
Da ultimo, nel
proprio gravame così come nella sua successiva presa di posizione, il
reclamante contesta l’agire della nuova curatrice e chiede che PI 1 possa
tornare a vivere con lui e la sua consorte. Premesso che tale richiesta è
irricevibile essendo oggetto della decisione impugnata la non approvazione del
rendiconto e del rapporto morale inerenti all’anno 2021 – oltre al fatto che il
cambiamento del luogo di vita è intervenuto per decisione della curatrice – abbondanzialmente
si rileva che quest’ultima svolge ad oggi compiti più estesi rispetto a RE 1 e
la qualità di vita del curatelato è migliorata in modo notevole per quanto
attiene la quotidianità e il piano logistico. Viste altresì le lacune e le
contraddizioni del rendiconto finanziario presentato dal precedente curatore,
tutt’ora oggetto di chiarimenti da parte dell’autorità preposte e al vaglio di
quanto più probabili richieste di risarcimento nei confronti di RE 1, sommate all’influenza
esercitata dai coniugi __________ e al durevole e progressivo tracollo
psico/organico del curatelato, l’unica misura che entra in considerazione è
pertanto la curatela generale ad opera di una terza persona estranea all’intero
contesto, così da poter tutelare PI 1 in modo imparziale e disinteressato.
Condizioni queste imprescindibili che non sarebbero in alcun modo adempiute
qualora il curatelato tornasse a convivere con i coniugi __________ e/o fosse
nominata __________ quale sua curatrice, come richiesto da quest’ultima nelle
sue osservazioni spontanee 2 marzo 2023.
8.
Sulla scorta di
tutte le considerazioni di cui sopra, la decisione dell’Autorità di protezione
merita pertanto conferma e il reclamo di RE 1 deve essere respinto. Gli oneri
processuali seguono la soccombenza e devono dunque essere posti a carico del
reclamante.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. Il reclamo è
respinto.
2. Gli
oneri del reclamo consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 450.–
b) spese fr.
50.–
fr.
500 –
sono posti a carico di RE
1.
3. Notificazione:
-
Comunicazione:
-
-
Il
presidente
La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95
a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72
segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è
ammissibile solo se il valore litigioso
ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge
tale importo, il ricorso in materia
civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di
importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in
materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in
materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.
116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal
caso dall'art. 115 LTF.