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Decisione

9.2023.39

Incapacità genitoriale, presupposti privazione dell'autorità parentale

2 agosto 2023Italiano37 min

supercautelare del giorno successivo, l’Autorità regionale di protezione __________

Source ti.ch

Incarto n.

9.2023.39

Lugano

2 agosto 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il presidente della Camera di protezione del

Tribunale d'appello

Damiano

Bozzini

giudice

unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG

assistito

dalla

vicecancelliera

Decristophoris

sedente

per statuire nella causa che oppone

RE

1,

patr.

dall’ PR 1

all’

Autorità

regionale di protezione __________,

per quanto riguarda la

privazione dell’autorità parentale sul figlio

PI

1,

giudicando

sul reclamo 6 marzo 2023 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 2

febbraio 2023 dall'Autorità regionale di protezione __________ (ris. no. 35 / 2

febbraio 2023);

letti ed esaminati gli atti,

ritenuto

in fatto

Fatti

A. PI 1, nato il 2020 e

attualmente collocato presso una famiglia affidataria a __________, è figlio di

RE 1 e, verosimilmente, di __________, persona al beneficio di curatela

generale.

B. A seguito di una

segnalazione di polizia dopo che erano state riscontrate gravi fratture e

lesioni sul minore in occasione di una visita pediatrica e successivamente

durante una visita al pronto soccorso dell’ospedale __________, il 4 febbraio

2021 il Servizio di picchetto dell’Ufficio dell’aiuto e della protezione (di

seguito UAP) ha disposto in urgenza il ricovero presso il suddetto nosocomio in

vista del trasferimento di PI 1 all’ospedale pediatrico di __________, in

quanto ritenuto in “serio pericolo d’incolumità per presunti maltrattamenti

(sospetta sindrome del bambino scosso, “baby shaken syndrome)”.

C. Con decisione

supercautelare del giorno successivo, l’Autorità regionale di protezione __________

(di seguito Autorità di protezione o Autorità) ha privato RE 1 del diritto di

determinare il luogo di dimora del figlio ex art. 310 CC, ordinando che

quest’ultimo rimanesse ricoverato/collocato presso l’ospedale __________ per

ricevere tutte le cure e le terapie mediche necessarie e che non lasciasse la

struttura senza autorizzazione. L’Autorità di protezione ha inoltre nominato in

favore di PI 1 una curatrice (art. 308 CC), nella persona di CURA 1, con il

compito di rappresentare il minore nella sfera medica, a livello decisionale e

nei relativi adempimenti burocratici (cassa malati, uffici pubblici e privati),

limitando in tal modo l’autorità parentale della madre.

D. Nel frattempo, nei

confronti di RE 1, è stato avviato un procedimento penale tuttora pendente per i

titoli di lesioni gravi colpose (art. 125 CP) e violazione del dovere di

assistenza o di educazione (art. 219 CP).

E. Il 10 febbraio 2021

(ris. no. 37 bis / 10 febbraio 2021) l’Autorità di protezione ha confermato in

via cautelare la propria decisione 5 febbraio 2021, conferendo nel contempo all’UAP

di __________ l’incarico di reperire un Centro educativo minorile (CEM) o una

famiglia in affido idonei ad accogliere il bambino una volta dimesso

dall’ospedale di __________ ai sensi dell’art. 307 CC. Ha altresì riconosciuto

un diritto di visita tra madre e figlio da svolgersi in maniera sorvegliata, e

ciò secondo i regolamenti della struttura di accoglienza e con l’ausilio

organizzativo della curatrice laddove necessario (art. 273 CC).

F. Con risoluzione no. 44

del 24 febbraio 2021, l’Autorità di protezione ha approvato il progetto

educativo di affido del minore in famiglia SOS a partire dal 26 febbraio 2021,

revocando quindi il precedente collocamento in regime ospedaliero presso

l’ospedale __________.

G. In vista della

scadenza del termine dell’affido provvisorio del minore e alla luce della richiesta

di RE 1 di ottenere la custodia del figlio con conseguente revoca della misura

di privazione del diritto di determinarne il luogo di dimora, con decisione 17

marzo 2022 (ris. n. 58 / 17 marzo 2022) l’Autorità di protezione ha dunque

conferito al Servizio medico-psicologico di __________ (di seguito SMP) l’incarico

di verificare le capacità genitoriali della madre.

H. Frattanto, con

decisione 21 marzo 2022 (ris. n. 61 / 21 marzo 2022) l’Autorità di protezione

ha altresì approvato il progetto di affido di PI 1 presso una famiglia di __________

con effetto dal 19 marzo 2022, revocando pertanto il precedente collocamento /

affido in famiglia SOS.

I. Il 1° dicembre 2022

l’SMP ha trasmesso all’Autorità di protezione l’esito della perizia in merito

alle capacità genitoriali di RE 1, da cui sono in particolare emerse

l’incapacità genitoriale di quest’ultima e la necessità di affido a lungo

termine del minore presso una famiglia con diritto di visita sorvegliato a

cadenza quindicinale (cfr. perizia, pag. 26); i periti hanno inoltre ritenuto

importante, considerata la gravità del disturbo psichico della madre – con

conseguente e significativa instabilità emotiva – e al fine di garantire

maggior tutela al bambino già notevolmente provato nel suo sviluppo

psico-fisico, di privare RE 1 dell’autorità parentale (cfr. perizia, pag. 27).

Da ultimo, sempre in relazione alla gravità dello stato psichico di RE 1, è

stato indicato di fornire a quest’ultima aiuto amministrativo e tutela, nonché

un accompagnamento nella lettura della valutazione peritale (cfr. perizia, pag.

26).

J. Con presa di

posizione 5 gennaio 2023 RE 1, per il tramite del suo patrocinatore, ha

contestato le risultanze della suddetta perizia asserendo sostanzialmente che “se

infatti da un lato si sostiene che dal WAIS-IV sarebbe emerso un risultato QIT

di 59, dall’altro si pretende aver validamente somministrato vari test

multifasici e proiettivi che – con un QI troppo basso – non avrebbero potuto

essere condotti con valenza clinica. In altri termini, i risultati del test QI

non sono compatibili con gli altri test che sarebbero inevitabilmente non

validi. È d’altronde lo stesso psicologo-psicoterapeuta che ha in cura la

signora RE 1 a ritenere che il risultato di 59 QIT (indicatore di un ritardo

mentale, assimilabile a quello di un bambino di 7-8 anni) non descrive

assolutamente le capacità e le risorse dell’interessata. Ne consegue che, per

le ragioni che precedono, i risultati della valutazione psicodiagnostica

risultano essere sfalsati ed ambivalenti … Prescindendo dai risultati

dell’indagine psicodiagnostica (la cui affidabilità come poc’anzi visto è

contestata) ed affidandosi al parere dei professionisti che seguono con

costanza RE 1 emerge un quadro ben differente delle di lei capacità”. RE 1

chiede pertanto nuovamente la revoca della privazione del diritto alla

determinazione del luogo di dimora del figlio PI 1, pur con definizione delle

condizioni ritenute necessarie alla corretta presa a carico del bambino.

K. Ritenuta dunque l’inidoneità

della genitrice e non risultando altre misure sufficienti a tutela del

benessere del minore, con decisione 2 febbraio 2023 (ris. n. 35 / 2 febbraio

2023) l’Autorità di protezione ha in particolare:

-

privato RE 1 dell’esercizio

dell’autorità parentale sul figlio PI 1 (disp. 1);

-

istituito in favore del minore una

tutela ai sensi dell’art. 327a CC, designando a tale ruolo la signora CURA 1

dell’UAP di __________ (disp. 2 e 2.1) con conseguente revoca della curatela

educativa ai sensi dell’art. 308 CC (disp. 4);

-

confermato il diritto di visita

sorvegliato tra madre e figlio, da svolgersi due volte al mese per la durata di

un’ora /un’ora e mezza a dipendenza dei riscontri emotivi di PI 1 (disp. 5);

-

ammesso RE 1 al beneficio

dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio a cura dell’avv. PR 1 di __________

(disp. 6);

-

disposto che la decisione è

immediatamente esecutiva e che ad un eventuale reclamo è tolto l’effetto

sospensivo (disp. 7).

L. Avverso la suddetta

risoluzione il 6 marzo 2023 RE 1 ha presentato reclamo davanti a questa Camera

per ottenerne – previo conferimento dell’effetto sospensivo e ammissione

all’assistenza giudiziaria e al gratuito patrocinio – l’annullamento e meglio,

in via principale, la revoca della misura di privazione del diritto di

determinare il luogo di dimora del figlio o, in via subordinata, il rinvio

dell’incarto all’Autorità di protezione al fine di far effettuare ulteriori

approfondimenti. In entrambi i casi sono state protestate tasse, spese e

ripetibili.

M. Con osservazioni 13

marzo 2023 l’Autorità di protezione ha richiesto la conferma della revoca

dell’effetto sospensivo e della nomina di un tutore, precisando che tali misure

sono state dettate “dalla necessità di tutelare al meglio, già nelle more

della procedura, gli interessi e i bisogni del minore, già notevolmente provato

nel suo sviluppo psico-fisico e quindi bisognoso di maggior stabilità e

coerenza possibili”. Per il resto, ribadendo l’assetto psicologico

psicotico e instabile di RE 1 nonché le sue lacune nel dar seguito alle

richieste della rete relative al figlio, essa ha postulato la reiezione del gravame

e la conferma della decisione impugnata.

N. Nel frattempo, con

decisione 14 aprile 2023 questa Camera ha respinto la richiesta di restituzione

dell’effetto sospensivo contenuta nel reclamo di RE 1 rilevando “che già

solo il fatto che PI 1 vive da più di un anno (ossia dal marzo 2022) presso

terzi, con iniziale consenso della madre, gioca a sfavore di un ripristino

dell’effetto sospensivo … una ponderazione degli interessi in gioco non può far

propendere in favore della concessione dell’effetto postulato: un ripristino

del medesimo sarebbe piuttosto pregiudizievole al bene del minore, bisognoso di

una situazione di equilibrio … la privazione dell’effetto sospensivo al reclamo

contro la decisione di revoca dell’autorità parentale e la nomina di un tutore

è stata dettata dalla necessità di tutelare al meglio gli interessi e i bisogni

di PI 1”.

O. Con replica 2 maggio

2023, RE 1 ha contestato i contenuti della risposta riconfermandosi nelle

proprie allegazioni e domande di giudizio, mentre, con scritto 10 maggio 2023,

l’Autorità di protezione ha comunicato alla Camera di rinunciare a presentare

una duplica.

Considerato

in diritto

Considerandi

1.

Le decisioni delle

Autorità regionali di protezione concernenti minorenni sono impugnabili

mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, nella

composizione di un giudice unico (art. 450 CC in relazione agli art. 314 cpv. 1

e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione e la procedura

in materia di protezione del minore e dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7 e

9.

LOG). Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli

art. 450 segg. CC, occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla

procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni

connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa (art.

99.

LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012

concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria,

alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).

2.

Con la decisione

impugnata l’Autorità di prime cure ha privato RE 1 dell’esercizio dell’autorità

parentale sul figlio PI 1 e istituito a favore di quest’ultimo una tutela ex

art. 327a CC e ciò dopo aver preso atto delle risultanze peritali ricevute dall’SMP,

dalle quali è emersa l’incapacità genitoriale della madre, carente di risorse cognitive

e psichiche minime indispensabili per potersi occupare del figlio. Ha inoltre

ritenuto inammissibili e non pertinenti le riserve sollevate da RE 1 sul valore

di tale perizia, giacché per il suo allestimento gli specialisti dell’SMP hanno

seguito i dovuti protocolli in uso, ragion per cui non vi è fondato motivo di

dubitare dell’incompatibilità della testistica adoperata. A mente dell’Autorità

basterebbe la rilevazione del quoziente di intelligenza totale (QIT) a

pregiudicare la capacità della madre ad esercitare l’autorità parentale, oltre

al fatto che i periti hanno raccomandato – considerata la gravità del suo stato

psichico rilevato – una misura di protezione per la stessa RE 1. Non essendovi

altre misure sufficienti a tutela del benessere del bambino, l’Autorità ha

pertanto concluso per la privazione dell’autorità parentale.

3.

Nel suo gravame RE 1

rimprovera all’Autorità di protezione di aver aderito integralmente alla perizia

commissionata all’SMP senza approfondire le censure da lei sollevate in

occasione della presa di posizione sulla stessa. Nello specifico – e sulla

scorta di quanto dichiarato per email all’avv. PR 1 (doc. C) da un

professionista del settore (lo psicologo __________) – la reclamante sostiene

che le risultanze della perizia sono tra loro “discrepanti e incongruenti”,

che i risultati di almeno uno dei test (QI) era già di primo acchito errato e

che i test non hanno tenuto conto delle contingenze della perizianda, la quale

ha affrontato gli esami in modo “oppositivo e sospettoso” giacché non le

erano state preliminarmente spiegate le finalità dell’intervento.

La reclamante osserva anzitutto

che dalla relazione psicodiagnostica i test a lei somministrati porterebbero a

ritenere il suo QIT ad un livello di 59, ossia al di sotto della deficitarietà.

Nondimeno un simile risultato – che dati gli estremi dovrebbe essere evidente

nel quotidiano – non risulta mai essere stato riscontrato né da chi la segue né

dalla stessa Autorità di protezione, che nel mese di aprile 2021 ha persino

revocato la curatela a suo tempo istituita in suo favore. Nemmeno in occasione

dei verbali esperiti nel procedimento penale sarebbero emersi dubbi sulle sue capacità

Dispositivo

cognitive e/o psicologiche. Già solo per questi motivi RE 1 ritiene che non vi

erano i presupposti per poter accettare la perizia così come ricevuta, essendo

necessario un approfondimento della stessa.

Oltre a ciò la reclamante

si duole che l’Autorità di protezione non si è confrontata con le relazioni di

coloro che si rapportano regolarmente con lei, quindi dei professionisti che

dispongono di un quadro più realistico e completo della sua persona rispetto ai

test effettuati dai periti dell’SMP. Dai rapporti degli psicoterapeuti __________

(secondo cui ella sarebbe in grado di accogliere e supportare il figlio, seppur

con un supporto pedagogico) e __________ (la quale ribadisce a più riprese la

capacità della reclamante di rapportarsi con PI 1), nonché le dichiarazioni

rilasciate dalla pediatra e dall’infermiera pediatrica nel procedimento penale

– quindi da persone che hanno avuto modo di passare più tempo con lei –

risulterebbe infatti la sua adeguatezza nello svolgimento del ruolo di madre. A

suo dire gli elementi forniti avrebbero dovuto imporre all’Autorità di prime

cure di approfondire il contenuto della perizia richiesta, e ciò sia in merito

alla relazione psicodiagnostica, sia per quanto concerne la valutazione delle

capacità genitoriali. RE 1 chiede pertanto l’annullamento della decisione

impugnata, da lei ritenuta “arbitraria ancor prima che erronea nelle

conclusioni”.

4. Con osservazioni al

reclamo, l’Autorità di protezione ha integralmente confermato le proprie

motivazioni, sottolineando che il quadro descritto dai periti nella valutazione

delle capacità genitoriali di RE 1 è di una “gravità estrema” e “senza

rimedio apparente”. Precisa inoltre di non aver ritenuto necessario

chiedere ai periti un’ulteriore presa di posizione, apparendo le censure della

reclamante relative alla perizia e alla validità della testistica sottoposta di

primo acchito ininfluenti.

Nella replica la

reclamante ribadisce l’esistenza di “fondati e concreti dubbi sulla

testistica”, riscontrati anche da un professionista del settore, ciò che a

suo dire avrebbe quantomeno imposto di approfondire la questione. Ribadisce

inoltre che i risultati della perizia risultano in chiaro contrasto con le

osservazioni effettuate dal personale specializzato che ha avuto modo di

seguirla nel quotidiano. Per quando concerne le lacune nel dar seguito alle

richieste della rete, RE 1 contesta anzitutto che i ritardi siano a lei

imputabili e sostiene che occorre anche contestualizzare gli eventi con cui

essa si è vista confrontata con la privazione del figlio.

5. Nel suo

apprezzamento l'Autorità non è vincolata, in virtù del principio inquisitorio

illimitato che governa il diritto di filiazione, né alle dichiarazioni delle

parti né alle prove da loro fornite (DTF 122 III 408, cons. 3d).

Il citato principio vale

anche per la regolamentazione delle relazioni personali (sentenze del Tribunale

federale 5A_69/2011 del 27 febbraio 2012 consid. 2.3; 5C.58/2004

del 14 giugno 2004 cons. 2.1.2).

Esso impone all’autorità

di chiarire i fatti e prendere in considerazione d’ufficio tutti gli elementi

che possono essere importanti per rendere una decisione conforme al bene del

minore. L’Autorità può istruire la fattispecie secondo il proprio

apprezzamento, amministrando finanche le prove in modo inabituale, di propria

iniziativa, sollecitare rapporti, anche se tale modo di procedere non è

previsto dal diritto di procedura cantonale (DTF 128 III 411, cons. 3.2.1, pag.

413).

Questo principio non

dispensa tuttavia le parti dal collaborare attivamente alla procedura e di

esporre le proprie tesi (sentenza del Tribunale federale

5A_69/2011 del 27 febbraio 2012, cons. 2.3).

6. Conformemente

all'art. 311 cpv. 1 CC se altre misure di protezione del figlio (segnatamente

quelle previste agli art. 307 segg. CC) sono rimaste infruttuose o sembrano a

priori insufficienti, l'Autorità di protezione dei minori priva i genitori

della loro autorità quando per inesperienza, malattia, infermità, assenza o

analoghi motivi non sono in grado di esercitarla debitamente (cifra 1) oppure

quando i genitori non si sono curati seriamente del figlio o hanno violato

gravemente i loro doveri nei suoi confronti (cifra 2).

È unicamente nel caso in

cui il genitore è incapace di partecipare all’educazione (a seguito di malattia

psichica o d’assenza senza regolari contatti con il figlio) che una revoca

dell’autorità parentale entra in linea di conto. Nel caso in cui un genitore si

oppone sistematicamente a qualsiasi intervento e non dissocia l’interesse del

figlio dal conflitto con l’altro genitore può essere ammessa un’incapacità

durevole, assimilabile ad un “motivo analogo”, giustificante una revoca

dell’autorità parentale (MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 6ª ed., 2019,

N. 1759 pag. 1148).

6.1. La privazione

dell'autorità parentale non presuppone una colpa dei genitori, ma un'incapacità

obiettiva e durevole (HEGNAUER/MEIER, Droit suisse de la filiation e de la

famille, 5ª ed., 2014, n. 1314, pag. 862; DTF 5A_213/2012 consid. 4.1).

L'applicazione di tale

norma implica un rigoroso apprezzamento di tutte le circostanze. Configurando

la revoca dell'autorità parentale la perdita di un diritto della personalità;

essa è ammissibile solo se altre misure per la protezione del figlio – ossia le

misure opportune (art. 307 CC), la curatela educativa (art. 308 CC) e la

privazione del diritto di determinare il luogo di dimora (art. 310 CC) –

appaiono vane o d'acchito insufficienti (TUOR/SCHNYDER/SCHMID/RUMO-JUNGO, Das

schweizerisce zivilgesetzbuch, 13ª ed., 2009, n. 22 § 44).

Al fine di valutare la

proporzionalità dell’intervento dovrà essere infatti valutato se il bisogno di

protezione non può essere soddisfatto facendo ricorso ad altre misure meno

incisive, quali la privazione del diritto di determinare il luogo di dimora

(art. 310 CC) o l’istituzione ad esempio di una curatela per salvaguardare il

diritto al mantenimento (art. 308 cpv. 2 CC) (MEIER/STETTLER, Droit de la

filiation, 6ª ed., 2019, N. 1759 pag. 1148).

6.2. Quando i genitori non

riescono ad adempiere ai loro doveri, sgorganti dagli art. 301-306 CC, è in

genere sufficiente il ritiro del diritto di custodia; per la privazione

dell’autorità parentale è invece necessario un motivo supplementare, come una

malattia psichica, un’infermità, una debolezza di mente o l’incapacità di

partecipare all’educazione data al minore da terzi a causa di assenza senza

possibilità di contatti regolari (BSK ZGB I, BREITSCHIMID, 4ª ed., ad art. 311

CC no. 7). L’art. 311 CC è la base legale della misura più incisiva nel

catalogo delle misure di protezione del diritto civile: la revoca dell’autorità

parentale è l’ultima ratio e richiede un esame attento in particolare riguardo

alla proporzionalità e alla protezione della vita famigliare (art. 8 CEDU) (CR

CC I, MEIER, art. 311 n. 1).

In ogni caso, alla luce

del principio di proporzionalità, si tratta sempre dell’ultima ratio

(MEIER/STETTLER, op. cit., N. 1759 pag. 1148). L’Autorità dovrà prendere in

considerazione le possibili conseguenze negative di una revoca dell’autorità

parentale (effetto demotivante sui genitori, rischi di disinteresse, rottura

delle relazioni personali, violazione degli obblighi di mantenimento) al

momento in cui valuta soluzioni alternative. Dovrà agire in maniera “progressiva”,

tentando soluzioni alternative prima di arrivare a questa misura estrema

(MEIER/STETTLER, op. cit., N. 1760 pag. 1149).

7. Occorre dunque

valutare se l’Autorità di protezione abbia vagliato correttamente gli esiti del

referto psicodiagnostico e ne abbia a giusta ragione dedotto l’incapacità

genitoriale di RE 1 e la conseguente necessità di privazione dell’autorità

parentale sul figlio PI 1.

8. Nel caso in disamina

va anzitutto rilevato che, a far tempo dal 1. maggio 2016, a favore di RE 1 era

già stata istituita dall’allora competente Autorità di protezione una misura di

curatela di rappresentanza con amministrazione dei beni ex 394 CC nella persona

di __________ quale curatrice. A quel tempo la reclamante risiedeva in un

appartamento esterno al __________ e riceveva un supporto psicologico

settimanale. Rimasta incinta, a suo dire, a seguito di una relazione con __________

– persona al beneficio di una curatela generale – la reclamante ha dato alla

luce il figlio PI 1 in data 22 settembre 2020. Già durante l’usuale visita

pediatrica del primo mese di vita, all’infante è stato riscontrato un calo

ponderale importante, ciò che ha reso necessario un suo ricovero presso l’ospedale

__________ assieme alla madre, degenza durante la quale il bambino è cresciuto di

peso regolarmente. Con lettera di dimissioni 29 ottobre 2020 i medici curanti

hanno infatti attestato che “in considerazione dell’evoluzione rapidamente

favorevole con un buon incremento ponderale, si ritiene che il calo di peso

possa essere legato ad una non corretta gestione dell’alimentazione a domicilio”,

procedendo dunque alla dimissione del minore. In questo contesto, l’UAP,

Settore delle famiglie e dei minorenni, __________ aveva già manifestato all’

Autorità di protezione le sue preoccupazioni in merito alle capacità

genitoriali di RE 1, chiedendone un mandato di valutazione e suggerendo pertanto

il suo collocamento con il figlio presso __________, visto, da una parte, come

la reclamante si recava in modo sempre più sporadico presso la sua terapeuta, __________,

dall’altra osservando “che la signora RE 1 volesse dimostrare di riuscire a

crescere il figlio in autonomia (senza curatrice, senza terapeuta, senza

Servizi…). Per quanto questo intento sia ammirevole, non possiamo sostenerlo,

se non le permette di chiedere e accettare gli aiuti necessari alla crescita di

un figlio; aiuti che qualsiasi madre necessita, a maggior ragione se giovane,

primipera e senza poter contare sulla presenza del padre del bambino” (cfr.

rapporti UAP 29 ottobre 2020, pag. 2 e 22 luglio 2021, pag. 2). La reclamante

ha per contro sempre rifiutato le misure proposte dall’UAP e da terzi. Per

quanto concerne PI 1, il bambino non vive più con la madre naturale dal 4

febbraio 2021, ossia da quando gli sono state riscontrate le lesioni fisiche al

capo, ai polsi e alla gamba sinistra riconducili alla sindrome del bambino

scosso. Il minore è stato dapprima collocato presso una famiglia affidataria

SOS, nello specifico dal 26 febbraio 2021, per poi, nell’ambito del progetto

educativo di affidamento, essere affidato ad una famiglia del __________ dal 19

marzo 2022 (ris. no. 61 / 21 marzo 2022), presso la quale PI 1 risiede tutt’ora,

che si occupa dei suoi particolari bisogni. Il minore presenta infatti un lieve

ritardo evolutivo di circa 6-8 mesi rispetto ai suoi coetanei, ragione per cui

il medesimo è sottoposto settimanalmente a sedute di fisioterapia ed

ergoterapia. Durante questo periodo, attraverso i diritti di visita sorvegliati,

madre e figlio si sono potuti incontrare regolarmente. A prescindere dagli

esiti peritali che verranno approfonditi nel prosieguo, già da questi elementi

parziali se ne deduce la seria difficoltà da parte della reclamante ad

espletare correttamente il suo ruolo di genitrice e ad occuparsi in modo adeguato

ed esaustivo dei bisogni educativi e medici del figlio PI 1.

9. La valutazione

peritale 1. dicembre 2022 dell’SMP agli atti è chiara. In merito all’assetto

psicologico, RE 1 presenta “una struttura di personalità organizzativa a livello

psicotico, con un bisogno ancora fusionale dell’altro a sostegno di una

struttura identitaria estremamente deficitaria e fragile ma nello stesso tempo

con un vissuto persecutorio della relazione stessa…Dal punto di vista cognitivo

emergono serie complessualità in quanto viene messo in evidenza un livello

attuale delle abilità cognitive della signora RE 1 ascrivibile ad un quoziente

intellettivo molto basso, ben al di sotto del limite della deficitarietà… Il

coping quotidiano riesce comunque ad essere efficace, pur con un discreto

livello di ansia generalizzata messa in luce dai risultati dei test. Vi è

tuttavia da notare come la signora RE 1 mostri la tendenza, a fronte di

situazioni stressanti, alla fuga difensiva nella fantasia e ciò potrebbe

costituire un problema nel momento in cui tale fuga fosse diretta verso un

mondo interno fantastico che, come già delineato, è caratterizzato da una

lettura distorta della realtà” (cfr. perizia, pag. 24).

In prima analisi, nel

merito della validità della relazione psicodiagnostica, rispettivamente delle

sue conclusioni, ripercorrendo le censure sollevate dalla reclamante nel

proprio gravame e riassunte nei precedenti considerandi, occorre anzitutto

segnalare che gli esperti dell’SMP giungono a tali risultati non solo sulla

base dei test diagnostici – contestati – bensì, soprattutto, in considerazione

della sua osservazione clinica, dei dati anamnestici remoti e recenti e delle

informazioni raccolte presso terzi sulla genitorialità e sul suo stato

psico-affettivo. Questo approfondimento clinico e personologico – che ha messo

in luce un contesto strutturale di personalità maggiormente deficitario – trova

riscontro nelle diagnosi formulate nella prima infanzia e nelle prese a carico

precedenti di RE 1, rilevando pertanto una coerente continuità nella

valutazione della sua personalità psico/emotiva nel corso degli anni. Del

resto, anche la valutazione espressa dallo psicologo-psicoterapeuta __________ –

il quale ha comunque diagnosticato a RE 1 un disturbo misto ansioso depressivo

– esplicitamente ricordata dalla reclamante (cfr. reclamo, pag. 8) non è di

aiuto alla sua tesi ricorsuale. Come correttamente evidenziato dai periti

dell’SMP, “il signor __________ presuppone che in futuro la signora potrebbe

beneficiare di un supporto pedagogico alla cura del figlio, considerato che dal

punto di vista psicologico sembra in grado di accoglierlo e supportarlo. Egli

esprime il proprio parere facendo unicamente riferimento alle comunicazioni

della paziente senza integrare aspetti di realtà (perizia, pag. 20). In

effetti, il citato psicologo non dispone del quadro generale completo circoscritto

alla reclamante, ossia degli apprezzamenti di tutto il personale sanitario,

sociale e di rete che ha avuto modo di rapportarsi con essa nel quotidiano,

elementi per contro assunti dall’SMP e inglobati nella relativa relazione.

9.1. Giova evidenziare che

dagli atti non emerge alcun elemento per confutare, o quanto meno mettere in

dubbio, la correttezza delle indagini effettuate da parte degli esperti

incaricati. Fino a prova del contrario, condividendo le osservazioni

dell’Autorità di prime cure, i periti dell’SMP – nel caso concreto ben tre

specialisti nel settore si sono occupati di redigere la perizia psicodiagnostica

– hanno seguito i protocolli in uso per lo svolgimento della valutazione. Se da

una parte, a mente di chi scrive, già potrebbe risultare sufficiente la

rilevazione del quoziente d’intelligenza totale QIT a compromettere la capacità

di RE 1 ad accudire debitamente il figlio e, dunque, ad esercitare l’autorità

parentale, dall’altra, a tale grave deficit si aggiunge una “struttura di

personalità organizzata a livello psicotico” iscritta in un quadro emotivo

instabile, con perdite di controllo di tipo impulsivo e rischio di scivolamento

in comportamenti impulsivi di acting-out, oltre ad un “disturbo del

pensiero, connotato da un esame di realtà francamente distorto, senza

possibilità di convenzionalità né di una percezione degli elementi estremamente

comuni del contesto” (cfr. perizia, pag. 24). Le suddette risultanze

peritali trovano perfetta rispondenza non solo con la pregressa storia clinica

e individuale della reclamante, bensì, nella fattispecie, con tutto quanto

accaduto dal momento della nascita di suo figlio PI 1: le difficoltà concrete

di occuparsi di lui – ne è un esempio la gestione dei pasti del neonato e la

forma piatta del suo cranio causata dal fatto di essere stato posto nella

stessa posizione nei primi mesi di vita (cfr. scritto UAP 13 agosto 2021) – la

negazione delle proprie responsabilità e la proiezione delle colpe verso terzi

quali la curatrice, la psicologa e la rete di supporto generale a fronte delle

molteplici fratture riscontrate a PI 1 (cfr. rapporto di segnalazione 4

febbraio 2021), il volersi giustificare nel suo ruolo di madre asserendo di

aver notato cosa non andava in suo figlio e di averlo riferito alla levatrice e

all’infermiera pediatrica, le quali l’avrebbero rassicurata (cfr. perizia, pag.

13), nonché il suo persistente rifiuto di ogni tipo di supporto e intervento da

parte del personale sanitario e della sua rete volti a tutelare il bene della

madre e del minore. Tutte queste circostanze concorrono a suffragare

ulteriormente l’atteggiamento fuori dalla realtà e privo di consapevolezza di RE

1 descritto nella perizia: “gli intenti dichiarati dalla signora di essere

disponibile all’aiuto e al sostegno per sé e per il bambino vengono smentiti

dai fatti precedentemente esposti che l’hanno vista rifiutare diverse proposte

in tal senso, piuttosto che chiedere con toni e modalità aggressive e rivendicative

l’interruzione della curatela. Per quanto comprensibile in una giovane donna e

madre un desiderio di indipendenza, le modalità messe in atto (e le

dichiarazioni più volte espresse di volersi liberare da ogni ingerenza esterna,

sottolineano l’inconsapevolezza della signora riguardo ai propri limiti e

incoerenze” (cfr. perizia, pag. 25). Proprio in questo senso, al contrario

di quanto asseverato dalla reclamante (cfr. reclamo, pag. 8), per quanto

riguarda gli incontri tra madre e figlio alla presenza della psicologa – psicoterapeuta

__________, se da un lato viene confermata l’adeguatezza di RE 1 di rapportarsi

con il figlio – ciò tuttavia limitatamente ai diritti di visita – dall’altra si

accentua come la madre biologica non riconosca l’utilità dello spazio d’incontro

con il bambino e di quanto le facilitazioni della psicologa influenzino

positivamente l’andamento degli incontri, indicando una sua mancanza di

consapevolezza dei propri limiti intrinseci (cfr. perizia, pag. 23). La marcata

reticenza di RE 1 e la rispettiva fuga dal mondo reale si rileva pertanto quale

costante nel suo modo di affrontare le situazioni, non solo conflittuali ma di

vita comune, che gli si propongono davanti. Ciò si verifica, in special modo,

per tutto quello che riguarda la sfera del figlio, ove la reclamante pare non voler

accettare alcun tipo di consiglio e supporto. Emblematici a dimostrazione di

questo risultano l’interruzione dei suoi incontri presso la psicologa __________,

la sua richiesta di revoca della curatela amministrativa istituita a suo

favore, il rifiuto di inserire il figlio all’Asilo nido Comunale di __________

in quanto, fra le altre ragioni “fatica ad accettare l’ingerenza di terzi

(siano essi professionisti) nella sua quotidianità” (cfr. rapporto UAP 29

ottobre 2020, pag. 2),

come pure le sue resistenze al ricovero in

ospedale a seguito del parto viste le proprie difficoltà e al proposto

inserimento a __________.

Aggiungasi che

anche dai verbali d’interrogatorio dinanzi alle autorità penali, traspare una

visione non conforme alla realtà da parte di RE 1, laddove quest’ultima,

affrancandosi ad un’identità di madre stereotipata (cfr. perizia, pag. 25), afferma

a più riprese di aver notato e indicato a diverse persone alcune delle

problematiche alimentari e fisiche del figlio PI 1, fatti tuttavia ridimensionati

e/o addirittura smentiti dai diretti interessati, in special modo dal personale

sanitario/infermieristico.

9.2. Riassumendo e con

riguardo alla specifica contestazione della validità della perizia in esame, sulla

scorta delle considerazioni di cui sopra, le censure sollevate dalla reclamante

appaiono ininfluenti e infondate e non giustificano in alcun modo la riedizione

e/o l’espletamento di ulteriori accertamenti peritali, essendo peraltro i dati

– non solo di natura psicodiagnostica, ma anche clinica e anamnestica – nonché

le relazioni raccolte presso terzi sulla personalità di RE 1, più che

sufficienti per permettere a questo Giudice di giungere al proprio

convincimento.

A titolo

abbondanziale, anche nella denegata ipotesi in cui il QIT ascritto a RE 1 non

raggiungesse i livelli indicati nel referto – premesso che, per le ragioni già

sopra esposte, non vi sono ragioni per dubitare in merito alla testistica sottoposta

e alle rispettive risultanze – l’incapacità genitoriale della reclamante

sarebbe ad ogni modo comprovata alla luce del grave stato psichico in cui versa

e delle collegate comorbilità emotive/emozionali, le quali non sarebbero solo

frutto teorico ed errato degli esami psicodiagnostici ma, come si è visto, si

sono esplicitamente riscontrate nei comportamenti, nel modus vivendi della

reclamante, nella gestione della sua persona, del figlio e in molteplici circostanze

di vita ad esso legate nel quotidiano, sfociando in situazioni critiche suscettibili

di pregiudicare lo sviluppo fisico ed emotivo del minore.

10. Sebbene la revoca

dell’autorità parentale costituisca l’ultima ratio nonché la misura più

incisiva nel catalogo delle misure di protezione del diritto civile, l’Autorità

di protezione ha la facoltà di ordinarla qualora altri provvedimenti appaiano

di primo acchito insufficienti o privi di chances di successo. Nel caso

concreto, assodata la sua validità, nel merito delle conclusioni peritali, la

valutazione psicodiagnostica ha attestato l’inesistenza delle capacità

genitoriali di RE 1 (cfr. perizia a pag. 26). Al di là della gravità dello

stato psichico diagnosticato alla reclamante – elemento di per sé sufficiente

per pregiudicare la sua capacità genitoriale e per giustificare la revoca

dell’autorità parentale ai sensi della dottrina citata – il suo atteggiamento

di chiusura e di non collaborazione nei confronti dell’Autorità di protezione,

della rete di supporto e di terze persone in generale coinvolte

nell’accudimento di PI 1 (quali ad esempio la curatrice educativa e la famiglia

affidataria) avrebbe reso vani tutti gli interventi protettivi meno incisivi ai

sensi degli art. 307, 308 e 310 CC. Sebbene la reclamante non lo invochi

espressamente, già solo per questo motivo il principio della proporzionalità

non risulta dunque violato dall’Autorità di prime cure, a maggior ragione,

vista la disposta continuità dell’assetto di visita sorvegliato fra madre e figlio

(cfr. perizia pag. 26).

11. Come indicato,

l’incapacità della genitrice deve inoltre risultare obiettiva e durevole. A

giusto titolo, nella propria decisione in merito all’idoneità e alla privazione

dell’autorità parentale, l’Autorità di protezione evoca e fa proprie le

considerazioni dell’SMP in merito alla prospettiva futura di RE 1, secondo cui

il suo funzionamento cognitivo e psichico “non risultano modificabili

all’interno di un lavoro terapeutico sulla genitorialità, data la pervasività

del disturbo psichico, oltre alla difficoltà della signora ad accettare

autenticamente le proprie difficoltà, di mettersi in discussione e integrare i

contenuti esterni ai propri (stante anche il deterioramento cognitivo e il

funzionamento mentale). Anche rispetto a un percorso psicologico per la madre,

per quanto auspicabile, la difficoltà psicologica è di una gravità tale per cui

una terapia regolare e ben condotta comporterebbe sicuramente dei benefici alla

signora, ma non sufficienti a garantire una competenza genitoriale sufficiente

ed in tempi compatibili con i bisogni attuali del bambino e dei suoi tempi di

accudimento “(perizia, a pag. 26). Tali conclusioni si rilevano coerenti

con il vissuto della reclamante e con la sua condotta a seguito della nascita

del figlio (aspetti già affrontati da questo Giudice, ma qui ancora utili da

richiamare, quali la totale mancanza di consapevolezza, la proiezione delle

proprie colpe verso terzi, nonché il rifiuto generale dell’intervento di altri

nella gestione della propria persona e del figlio), circostanze il cui

possibile cambiamento nel breve termine o quanto meno in un futuro, appare ad

oggi escluso.

12. Inoltre, data la

gravità del disturbo psichico emerso di cui è affetta RE 1 e della rispettiva

instabilità emotiva, i periti hanno ritenuto importante revocarle l’autorità

parentale, al fine di garantire maggior tutela al bambino (cfr. perizia, pag.

27). PI 1, a seguito dei fatti oggetto di segnalazione da parte dell’UAP in

data 4 febbraio 2021, ha infatti subito due interventi alla testa per rimuovere

l’emorragia sottocutanea. Il minore non vive più con la madre naturale dal

giorno in cui gli sono state riscontrate le lesioni fisiche agli arti e al capo

(quindi dai cinque mesi di età) e risiede attualmente presso una famiglia

nell’ottica del progetto educativo di affidamento. A causa di un lieve ritardo

rispetto ai suoi coetanei, PI 1 si sottopone regolarmente a frequenti visite

pediatriche, mediche specialistiche e a delle sedute settimanali di

fisioterapia ed ergoterapia (cfr. rapporto morale 2022). Oltre a ciò, il suo

stato di salute necessita particolare attenzione, specialmente per quanto

riguarda gli avvenimenti di febbre che potrebbero causare al minore episodi di

convulsioni e/o crisi epilettiche. Pacifico che dal profilo non solo

organizzativo ma anche medico, PI 1 risulta essere un bambino di gran lunga più

impegnativo rispetto alla norma, ciò che richiede cure e costanza continue per

la salvaguardia dei suoi bisogni e affinché possa progredire correttamente nel

suo sviluppo psico-fisico. Attenzioni particolari che la madre naturale non risulta

in grado di garantirgli, essendo stata a lei stessa vivamente raccomandata una

misura di protezione per fornirle aiuto amministrativo e tutela (cfr. perizia, pag.

26). In effetti, dalla documentazione versata agli atti, traspaiono non solo le

difficolta amministrative e organizzative in capo a RE 1 (a titolo di esempio

l’irreperibilità per concordare i diritti di visita con il figlio e i ritardi nei

pagamenti), ma anche le sue mancanze nel dare seguito a dei semplici e piccoli

compiti, come quello di provvedere a portare dei giocattoli e/o delle immagini

di animali a PI 1 durante i loro incontri, sede nella quale la reclamante, di

fronte alle sue ripetute inadempienze, ha addotto una serie di scuse a propria

giustificazione: “…la signora RE 1, in risposta all’educatrice, afferma di

non aver portato nulla di quanto concordato nei colloqui propedeutici

all’attivazione delle visite. L’educatrice approfondisce e la signora spiega

che le cose vecchie (quelle che già possiede), sono in cantina e ci vuole un

po' di tempo per cercarle. In quanto alle immagini di animali che si era

concordato stampasse per il bimbo (non è chiaro se si ricordasse o se il

ricordo sia sopraggiunto quanto l’operatrice ne ha parlato) la signora afferma:

“Per il momento se devo metterci impegno nelle cose, devo raggiungere degli

obiettivi (cfr. rapporto incontro sorvegliato 14-02-2023)”; “…La signora

lo precisa in risposta all’operatrice che le domanda se abbia portato il gioco

concordato (che aveva detto si trovava negli scatoloni) e se abbia stampato le

schede con gli animali per il figliol La donna riporta che gli scatoloni non

sono ancora stati aperti, non sa se riuscirà a farlo e a portare il gioco per

la prossima volta. Non si è recata all’ospedale del giocattolo e non ha

stampato nulla per PI 1, pur confermando di avere un PC e una stampante in

bianco e nero (cfr. rapporto incontro sorvegliato 13-04-2023); “…afferma

di aver dimenticato la mappetta che conteneva le stampe degli animali della

canzone La vecchia fattoria, che nella precedente visita aveva concordato di

preparare per il figlio. Non ha con sé il gioco Winnie the Pooh…” (cfr.

rapporto incontro sorvegliato 4-05-2023).

Focalizzando l’attenzione

sul bene del minore, questa Camera non può pertanto che confermare i

provvedimenti adottati dell’Autorità di protezione, non essendovi altre misure

sufficienti a tutela del benessere di PI 1. Questo si impone alla luce delle

sue particolari necessità terapeutiche e mediche, ma pure per garantire la

miglior evoluzione possibile, siccome egli necessita di poter attuare

processi di attaccamento a figure genitoriali stabili

che non vengano

destabilizzate da una figura materna incoerente (cfr. perizia pag. 26). Il

minore sta infatti seguendo tale percorso di crescita con buoni risultati grazie

al suo collocamento a lungo termine presso la famiglia in affido, luogo in cui

egli è ben inserito e risulta essere affettuoso, sorridente e curioso verso il

mondo che lo circonda (cfr. scritto UAP 6 ottobre 2022). Questo lascia

presagire la possibilità di un recupero importante nelle sue capacità. A tal

riguardo, proprio nell’ottica di garantire una certa stabilità, si ricorda altresì

l’andamento incostante della reclamante nell’esercitare i diritti di visita,

dapprima sospesi e poi richiesti nuovamente secondo le sue volontà.

Anche da questo punto di

vista, le conclusioni riepilogate nella valutazione sulle capacità genitoriali

così come quelle dell’Autorità di protezione, risultano quindi sufficienti a

motivare il diniego dell’autorità parentale a RE 1 nell’interesse del bene e

dello sviluppo del minore, ora sottoposto a tutela.

13. Da ultimo e a titolo

abbondanziale, sebbene questa Camera non fondi il proprio convincimento sulla

base dell’incarto penale – che non viene richiamato essendo peraltro gli atti a

disposizione più che sufficienti per il giudizio – appare comunque indicato

ricordarne alcuni elementi. Dalle relazioni del medico legale emerge che fra il

2° e 3° mese di vita di PI 1 si è verificata un’espansione della scatola

cranica correlata allo sviluppo di un’emorragia celebrale di origine traumatica.

A causare tale emorragia sarebbe stato un afferramento del piccolo dalla

caviglia con suo successivo scuotimento con direzione cranio-caudale (cfr. relazione

medico legale 8.2.2021, pag. 7). Al minore, sono state altresì riscontrate

delle fratture ossee ad entrambi i polsi e alla gamba sinistra nonché delle emorragie

celebrali ripetute, ciò che, a mente del medico legale, porta a concludere che

“si possono documentare almeno due eventi traumatici fratturativi, sebbene i

meccanismi traumatici causativi di emorragia celebrale potrebbero essere stati

più numerosi” (cfr. relazione del medico legale 19 aprile 2021, pag. 2 e

3). La dr. med. __________ aggiunge che i segni riscontrati su PI 1 “in

neonati incapaci di deambulazione autonoma, sono tipicamente osservati nei di

maltrattamento” (cfr. relazione medico legale 21 aprile 2021, pag. 2). Va

tenuto conto che l’inchiesta penale non è conclusa e non è ancora stato

identificato l’autore degli atti che, fino a prova del contrario, non sono

imputabili a RE 1. Tuttavia questo Giudice, nella valutazione complessiva – e

ricordato come nel proprio apprezzamento è tenuto a considerare tutti gli

elementi che possono essere importanti per rendere una decisione conforme al

bene del minore – non può prescindere dai gravi avvenimenti accaduti nei

confronti di PI 1, non solo alla luce della loro ripetitività in un lasso di

tempo molto breve (meno di un mese), ma visto anche come gli stessi siano comunque

avvenuti quando il piccolo si trovava sotto la custodia della madre la quale,

al contrario di quanto da lei sostenuto, non si sarebbe accorta di nulla.

14. Sulla scorta di tutte

le considerazioni di cui sopra, la decisione dell’Autorità di protezione merita

pertanto conferma e il reclamo di RE 1 deve essere respinto.

15. La reclamante postula

l’ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito

patrocinio. Ai sensi dell’art. 29 cpv. 3 Cost., chi non dispone dei mezzi

necessari ha diritto alla gratuità della procedura se la sua causa non sembra

priva di probabilità di successo; ha diritto al patrocinio gratuito qualora la

presenza di un legale sia necessaria per tutelare i suoi diritti. In virtù

dell’art. 117 CPC, applicabile su rinvio dell’art. 13 LAG, ha diritto al

gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi necessari (lett. a), la

cui domanda non appaia priva di probabilità di successo (lett. b). Alla luce

della documentazione agli atti e della pacifica situazione di indigenza della

reclamante, la domanda può essere accolta.

16. Gli oneri processuali

seguono la soccombenza. In considerazione dell’ammissione della reclamante al

beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio, tali oneri

sono posti a carico del Cantone (art. 118 cpv. 1 lett. b CPC e art. 122 cpv. 1

lett. b CPC).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

1. Il reclamo è

respinto.

2. La domanda di

ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio

presentata da RE 1 è accolta.

3. Gli oneri del

reclamo, consistenti in:

a) tassa di giustizia fr.

500.–

b) spese fr.

100.–

fr.

600.–

sono posti a carico dello

Stato del Canton Ticino.

4. Notificazione:

-

Comunicazione:

-

-

Il

presidente

La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le

decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95

a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72

segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è

ammissibile solo se il valore litigioso

ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge

tale importo, il ricorso in materia

civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di

importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in

materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in

materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.

116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal

caso dall'art. 115 LTF.