9.2023.39
Incapacità genitoriale, presupposti privazione dell'autorità parentale
2 agosto 2023Italiano37 min
supercautelare del giorno successivo, l’Autorità regionale di protezione __________
Source ti.ch
Incarto n.
9.2023.39
Lugano
2 agosto 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di protezione del
Tribunale d'appello
Damiano
Bozzini
giudice
unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG
assistito
dalla
vicecancelliera
Decristophoris
sedente
per statuire nella causa che oppone
RE
1,
patr.
dall’ PR 1
all’
Autorità
regionale di protezione __________,
per quanto riguarda la
privazione dell’autorità parentale sul figlio
PI
1,
giudicando
sul reclamo 6 marzo 2023 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 2
febbraio 2023 dall'Autorità regionale di protezione __________ (ris. no. 35 / 2
febbraio 2023);
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto
Fatti
A. PI 1, nato il 2020 e
attualmente collocato presso una famiglia affidataria a __________, è figlio di
RE 1 e, verosimilmente, di __________, persona al beneficio di curatela
generale.
B. A seguito di una
segnalazione di polizia dopo che erano state riscontrate gravi fratture e
lesioni sul minore in occasione di una visita pediatrica e successivamente
durante una visita al pronto soccorso dell’ospedale __________, il 4 febbraio
2021 il Servizio di picchetto dell’Ufficio dell’aiuto e della protezione (di
seguito UAP) ha disposto in urgenza il ricovero presso il suddetto nosocomio in
vista del trasferimento di PI 1 all’ospedale pediatrico di __________, in
quanto ritenuto in “serio pericolo d’incolumità per presunti maltrattamenti
(sospetta sindrome del bambino scosso, “baby shaken syndrome)”.
C. Con decisione
supercautelare del giorno successivo, l’Autorità regionale di protezione __________
(di seguito Autorità di protezione o Autorità) ha privato RE 1 del diritto di
determinare il luogo di dimora del figlio ex art. 310 CC, ordinando che
quest’ultimo rimanesse ricoverato/collocato presso l’ospedale __________ per
ricevere tutte le cure e le terapie mediche necessarie e che non lasciasse la
struttura senza autorizzazione. L’Autorità di protezione ha inoltre nominato in
favore di PI 1 una curatrice (art. 308 CC), nella persona di CURA 1, con il
compito di rappresentare il minore nella sfera medica, a livello decisionale e
nei relativi adempimenti burocratici (cassa malati, uffici pubblici e privati),
limitando in tal modo l’autorità parentale della madre.
D. Nel frattempo, nei
confronti di RE 1, è stato avviato un procedimento penale tuttora pendente per i
titoli di lesioni gravi colpose (art. 125 CP) e violazione del dovere di
assistenza o di educazione (art. 219 CP).
E. Il 10 febbraio 2021
(ris. no. 37 bis / 10 febbraio 2021) l’Autorità di protezione ha confermato in
via cautelare la propria decisione 5 febbraio 2021, conferendo nel contempo all’UAP
di __________ l’incarico di reperire un Centro educativo minorile (CEM) o una
famiglia in affido idonei ad accogliere il bambino una volta dimesso
dall’ospedale di __________ ai sensi dell’art. 307 CC. Ha altresì riconosciuto
un diritto di visita tra madre e figlio da svolgersi in maniera sorvegliata, e
ciò secondo i regolamenti della struttura di accoglienza e con l’ausilio
organizzativo della curatrice laddove necessario (art. 273 CC).
F. Con risoluzione no. 44
del 24 febbraio 2021, l’Autorità di protezione ha approvato il progetto
educativo di affido del minore in famiglia SOS a partire dal 26 febbraio 2021,
revocando quindi il precedente collocamento in regime ospedaliero presso
l’ospedale __________.
G. In vista della
scadenza del termine dell’affido provvisorio del minore e alla luce della richiesta
di RE 1 di ottenere la custodia del figlio con conseguente revoca della misura
di privazione del diritto di determinarne il luogo di dimora, con decisione 17
marzo 2022 (ris. n. 58 / 17 marzo 2022) l’Autorità di protezione ha dunque
conferito al Servizio medico-psicologico di __________ (di seguito SMP) l’incarico
di verificare le capacità genitoriali della madre.
H. Frattanto, con
decisione 21 marzo 2022 (ris. n. 61 / 21 marzo 2022) l’Autorità di protezione
ha altresì approvato il progetto di affido di PI 1 presso una famiglia di __________
con effetto dal 19 marzo 2022, revocando pertanto il precedente collocamento /
affido in famiglia SOS.
I. Il 1° dicembre 2022
l’SMP ha trasmesso all’Autorità di protezione l’esito della perizia in merito
alle capacità genitoriali di RE 1, da cui sono in particolare emerse
l’incapacità genitoriale di quest’ultima e la necessità di affido a lungo
termine del minore presso una famiglia con diritto di visita sorvegliato a
cadenza quindicinale (cfr. perizia, pag. 26); i periti hanno inoltre ritenuto
importante, considerata la gravità del disturbo psichico della madre – con
conseguente e significativa instabilità emotiva – e al fine di garantire
maggior tutela al bambino già notevolmente provato nel suo sviluppo
psico-fisico, di privare RE 1 dell’autorità parentale (cfr. perizia, pag. 27).
Da ultimo, sempre in relazione alla gravità dello stato psichico di RE 1, è
stato indicato di fornire a quest’ultima aiuto amministrativo e tutela, nonché
un accompagnamento nella lettura della valutazione peritale (cfr. perizia, pag.
26).
J. Con presa di
posizione 5 gennaio 2023 RE 1, per il tramite del suo patrocinatore, ha
contestato le risultanze della suddetta perizia asserendo sostanzialmente che “se
infatti da un lato si sostiene che dal WAIS-IV sarebbe emerso un risultato QIT
di 59, dall’altro si pretende aver validamente somministrato vari test
multifasici e proiettivi che – con un QI troppo basso – non avrebbero potuto
essere condotti con valenza clinica. In altri termini, i risultati del test QI
non sono compatibili con gli altri test che sarebbero inevitabilmente non
validi. È d’altronde lo stesso psicologo-psicoterapeuta che ha in cura la
signora RE 1 a ritenere che il risultato di 59 QIT (indicatore di un ritardo
mentale, assimilabile a quello di un bambino di 7-8 anni) non descrive
assolutamente le capacità e le risorse dell’interessata. Ne consegue che, per
le ragioni che precedono, i risultati della valutazione psicodiagnostica
risultano essere sfalsati ed ambivalenti … Prescindendo dai risultati
dell’indagine psicodiagnostica (la cui affidabilità come poc’anzi visto è
contestata) ed affidandosi al parere dei professionisti che seguono con
costanza RE 1 emerge un quadro ben differente delle di lei capacità”. RE 1
chiede pertanto nuovamente la revoca della privazione del diritto alla
determinazione del luogo di dimora del figlio PI 1, pur con definizione delle
condizioni ritenute necessarie alla corretta presa a carico del bambino.
K. Ritenuta dunque l’inidoneità
della genitrice e non risultando altre misure sufficienti a tutela del
benessere del minore, con decisione 2 febbraio 2023 (ris. n. 35 / 2 febbraio
2023) l’Autorità di protezione ha in particolare:
-
privato RE 1 dell’esercizio
dell’autorità parentale sul figlio PI 1 (disp. 1);
-
istituito in favore del minore una
tutela ai sensi dell’art. 327a CC, designando a tale ruolo la signora CURA 1
dell’UAP di __________ (disp. 2 e 2.1) con conseguente revoca della curatela
educativa ai sensi dell’art. 308 CC (disp. 4);
-
confermato il diritto di visita
sorvegliato tra madre e figlio, da svolgersi due volte al mese per la durata di
un’ora /un’ora e mezza a dipendenza dei riscontri emotivi di PI 1 (disp. 5);
-
ammesso RE 1 al beneficio
dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio a cura dell’avv. PR 1 di __________
(disp. 6);
-
disposto che la decisione è
immediatamente esecutiva e che ad un eventuale reclamo è tolto l’effetto
sospensivo (disp. 7).
L. Avverso la suddetta
risoluzione il 6 marzo 2023 RE 1 ha presentato reclamo davanti a questa Camera
per ottenerne – previo conferimento dell’effetto sospensivo e ammissione
all’assistenza giudiziaria e al gratuito patrocinio – l’annullamento e meglio,
in via principale, la revoca della misura di privazione del diritto di
determinare il luogo di dimora del figlio o, in via subordinata, il rinvio
dell’incarto all’Autorità di protezione al fine di far effettuare ulteriori
approfondimenti. In entrambi i casi sono state protestate tasse, spese e
ripetibili.
M. Con osservazioni 13
marzo 2023 l’Autorità di protezione ha richiesto la conferma della revoca
dell’effetto sospensivo e della nomina di un tutore, precisando che tali misure
sono state dettate “dalla necessità di tutelare al meglio, già nelle more
della procedura, gli interessi e i bisogni del minore, già notevolmente provato
nel suo sviluppo psico-fisico e quindi bisognoso di maggior stabilità e
coerenza possibili”. Per il resto, ribadendo l’assetto psicologico
psicotico e instabile di RE 1 nonché le sue lacune nel dar seguito alle
richieste della rete relative al figlio, essa ha postulato la reiezione del gravame
e la conferma della decisione impugnata.
N. Nel frattempo, con
decisione 14 aprile 2023 questa Camera ha respinto la richiesta di restituzione
dell’effetto sospensivo contenuta nel reclamo di RE 1 rilevando “che già
solo il fatto che PI 1 vive da più di un anno (ossia dal marzo 2022) presso
terzi, con iniziale consenso della madre, gioca a sfavore di un ripristino
dell’effetto sospensivo … una ponderazione degli interessi in gioco non può far
propendere in favore della concessione dell’effetto postulato: un ripristino
del medesimo sarebbe piuttosto pregiudizievole al bene del minore, bisognoso di
una situazione di equilibrio … la privazione dell’effetto sospensivo al reclamo
contro la decisione di revoca dell’autorità parentale e la nomina di un tutore
è stata dettata dalla necessità di tutelare al meglio gli interessi e i bisogni
di PI 1”.
O. Con replica 2 maggio
2023, RE 1 ha contestato i contenuti della risposta riconfermandosi nelle
proprie allegazioni e domande di giudizio, mentre, con scritto 10 maggio 2023,
l’Autorità di protezione ha comunicato alla Camera di rinunciare a presentare
una duplica.
Considerato
in diritto
Considerandi
1.
Le decisioni delle
Autorità regionali di protezione concernenti minorenni sono impugnabili
mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, nella
composizione di un giudice unico (art. 450 CC in relazione agli art. 314 cpv. 1
e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione e la procedura
in materia di protezione del minore e dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7 e
9.
LOG). Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli
art. 450 segg. CC, occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla
procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni
connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa (art.
99.
LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012
concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria,
alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).
2.
Con la decisione
impugnata l’Autorità di prime cure ha privato RE 1 dell’esercizio dell’autorità
parentale sul figlio PI 1 e istituito a favore di quest’ultimo una tutela ex
art. 327a CC e ciò dopo aver preso atto delle risultanze peritali ricevute dall’SMP,
dalle quali è emersa l’incapacità genitoriale della madre, carente di risorse cognitive
e psichiche minime indispensabili per potersi occupare del figlio. Ha inoltre
ritenuto inammissibili e non pertinenti le riserve sollevate da RE 1 sul valore
di tale perizia, giacché per il suo allestimento gli specialisti dell’SMP hanno
seguito i dovuti protocolli in uso, ragion per cui non vi è fondato motivo di
dubitare dell’incompatibilità della testistica adoperata. A mente dell’Autorità
basterebbe la rilevazione del quoziente di intelligenza totale (QIT) a
pregiudicare la capacità della madre ad esercitare l’autorità parentale, oltre
al fatto che i periti hanno raccomandato – considerata la gravità del suo stato
psichico rilevato – una misura di protezione per la stessa RE 1. Non essendovi
altre misure sufficienti a tutela del benessere del bambino, l’Autorità ha
pertanto concluso per la privazione dell’autorità parentale.
3.
Nel suo gravame RE 1
rimprovera all’Autorità di protezione di aver aderito integralmente alla perizia
commissionata all’SMP senza approfondire le censure da lei sollevate in
occasione della presa di posizione sulla stessa. Nello specifico – e sulla
scorta di quanto dichiarato per email all’avv. PR 1 (doc. C) da un
professionista del settore (lo psicologo __________) – la reclamante sostiene
che le risultanze della perizia sono tra loro “discrepanti e incongruenti”,
che i risultati di almeno uno dei test (QI) era già di primo acchito errato e
che i test non hanno tenuto conto delle contingenze della perizianda, la quale
ha affrontato gli esami in modo “oppositivo e sospettoso” giacché non le
erano state preliminarmente spiegate le finalità dell’intervento.
La reclamante osserva anzitutto
che dalla relazione psicodiagnostica i test a lei somministrati porterebbero a
ritenere il suo QIT ad un livello di 59, ossia al di sotto della deficitarietà.
Nondimeno un simile risultato – che dati gli estremi dovrebbe essere evidente
nel quotidiano – non risulta mai essere stato riscontrato né da chi la segue né
dalla stessa Autorità di protezione, che nel mese di aprile 2021 ha persino
revocato la curatela a suo tempo istituita in suo favore. Nemmeno in occasione
dei verbali esperiti nel procedimento penale sarebbero emersi dubbi sulle sue capacità
Dispositivo
cognitive e/o psicologiche. Già solo per questi motivi RE 1 ritiene che non vi
erano i presupposti per poter accettare la perizia così come ricevuta, essendo
necessario un approfondimento della stessa.
Oltre a ciò la reclamante
si duole che l’Autorità di protezione non si è confrontata con le relazioni di
coloro che si rapportano regolarmente con lei, quindi dei professionisti che
dispongono di un quadro più realistico e completo della sua persona rispetto ai
test effettuati dai periti dell’SMP. Dai rapporti degli psicoterapeuti __________
(secondo cui ella sarebbe in grado di accogliere e supportare il figlio, seppur
con un supporto pedagogico) e __________ (la quale ribadisce a più riprese la
capacità della reclamante di rapportarsi con PI 1), nonché le dichiarazioni
rilasciate dalla pediatra e dall’infermiera pediatrica nel procedimento penale
– quindi da persone che hanno avuto modo di passare più tempo con lei –
risulterebbe infatti la sua adeguatezza nello svolgimento del ruolo di madre. A
suo dire gli elementi forniti avrebbero dovuto imporre all’Autorità di prime
cure di approfondire il contenuto della perizia richiesta, e ciò sia in merito
alla relazione psicodiagnostica, sia per quanto concerne la valutazione delle
capacità genitoriali. RE 1 chiede pertanto l’annullamento della decisione
impugnata, da lei ritenuta “arbitraria ancor prima che erronea nelle
conclusioni”.
4. Con osservazioni al
reclamo, l’Autorità di protezione ha integralmente confermato le proprie
motivazioni, sottolineando che il quadro descritto dai periti nella valutazione
delle capacità genitoriali di RE 1 è di una “gravità estrema” e “senza
rimedio apparente”. Precisa inoltre di non aver ritenuto necessario
chiedere ai periti un’ulteriore presa di posizione, apparendo le censure della
reclamante relative alla perizia e alla validità della testistica sottoposta di
primo acchito ininfluenti.
Nella replica la
reclamante ribadisce l’esistenza di “fondati e concreti dubbi sulla
testistica”, riscontrati anche da un professionista del settore, ciò che a
suo dire avrebbe quantomeno imposto di approfondire la questione. Ribadisce
inoltre che i risultati della perizia risultano in chiaro contrasto con le
osservazioni effettuate dal personale specializzato che ha avuto modo di
seguirla nel quotidiano. Per quando concerne le lacune nel dar seguito alle
richieste della rete, RE 1 contesta anzitutto che i ritardi siano a lei
imputabili e sostiene che occorre anche contestualizzare gli eventi con cui
essa si è vista confrontata con la privazione del figlio.
5. Nel suo
apprezzamento l'Autorità non è vincolata, in virtù del principio inquisitorio
illimitato che governa il diritto di filiazione, né alle dichiarazioni delle
parti né alle prove da loro fornite (DTF 122 III 408, cons. 3d).
Il citato principio vale
anche per la regolamentazione delle relazioni personali (sentenze del Tribunale
federale 5A_69/2011 del 27 febbraio 2012 consid. 2.3; 5C.58/2004
del 14 giugno 2004 cons. 2.1.2).
Esso impone all’autorità
di chiarire i fatti e prendere in considerazione d’ufficio tutti gli elementi
che possono essere importanti per rendere una decisione conforme al bene del
minore. L’Autorità può istruire la fattispecie secondo il proprio
apprezzamento, amministrando finanche le prove in modo inabituale, di propria
iniziativa, sollecitare rapporti, anche se tale modo di procedere non è
previsto dal diritto di procedura cantonale (DTF 128 III 411, cons. 3.2.1, pag.
413).
Questo principio non
dispensa tuttavia le parti dal collaborare attivamente alla procedura e di
esporre le proprie tesi (sentenza del Tribunale federale
5A_69/2011 del 27 febbraio 2012, cons. 2.3).
6. Conformemente
all'art. 311 cpv. 1 CC se altre misure di protezione del figlio (segnatamente
quelle previste agli art. 307 segg. CC) sono rimaste infruttuose o sembrano a
priori insufficienti, l'Autorità di protezione dei minori priva i genitori
della loro autorità quando per inesperienza, malattia, infermità, assenza o
analoghi motivi non sono in grado di esercitarla debitamente (cifra 1) oppure
quando i genitori non si sono curati seriamente del figlio o hanno violato
gravemente i loro doveri nei suoi confronti (cifra 2).
È unicamente nel caso in
cui il genitore è incapace di partecipare all’educazione (a seguito di malattia
psichica o d’assenza senza regolari contatti con il figlio) che una revoca
dell’autorità parentale entra in linea di conto. Nel caso in cui un genitore si
oppone sistematicamente a qualsiasi intervento e non dissocia l’interesse del
figlio dal conflitto con l’altro genitore può essere ammessa un’incapacità
durevole, assimilabile ad un “motivo analogo”, giustificante una revoca
dell’autorità parentale (MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 6ª ed., 2019,
N. 1759 pag. 1148).
6.1. La privazione
dell'autorità parentale non presuppone una colpa dei genitori, ma un'incapacità
obiettiva e durevole (HEGNAUER/MEIER, Droit suisse de la filiation e de la
famille, 5ª ed., 2014, n. 1314, pag. 862; DTF 5A_213/2012 consid. 4.1).
L'applicazione di tale
norma implica un rigoroso apprezzamento di tutte le circostanze. Configurando
la revoca dell'autorità parentale la perdita di un diritto della personalità;
essa è ammissibile solo se altre misure per la protezione del figlio – ossia le
misure opportune (art. 307 CC), la curatela educativa (art. 308 CC) e la
privazione del diritto di determinare il luogo di dimora (art. 310 CC) –
appaiono vane o d'acchito insufficienti (TUOR/SCHNYDER/SCHMID/RUMO-JUNGO, Das
schweizerisce zivilgesetzbuch, 13ª ed., 2009, n. 22 § 44).
Al fine di valutare la
proporzionalità dell’intervento dovrà essere infatti valutato se il bisogno di
protezione non può essere soddisfatto facendo ricorso ad altre misure meno
incisive, quali la privazione del diritto di determinare il luogo di dimora
(art. 310 CC) o l’istituzione ad esempio di una curatela per salvaguardare il
diritto al mantenimento (art. 308 cpv. 2 CC) (MEIER/STETTLER, Droit de la
filiation, 6ª ed., 2019, N. 1759 pag. 1148).
6.2. Quando i genitori non
riescono ad adempiere ai loro doveri, sgorganti dagli art. 301-306 CC, è in
genere sufficiente il ritiro del diritto di custodia; per la privazione
dell’autorità parentale è invece necessario un motivo supplementare, come una
malattia psichica, un’infermità, una debolezza di mente o l’incapacità di
partecipare all’educazione data al minore da terzi a causa di assenza senza
possibilità di contatti regolari (BSK ZGB I, BREITSCHIMID, 4ª ed., ad art. 311
CC no. 7). L’art. 311 CC è la base legale della misura più incisiva nel
catalogo delle misure di protezione del diritto civile: la revoca dell’autorità
parentale è l’ultima ratio e richiede un esame attento in particolare riguardo
alla proporzionalità e alla protezione della vita famigliare (art. 8 CEDU) (CR
CC I, MEIER, art. 311 n. 1).
In ogni caso, alla luce
del principio di proporzionalità, si tratta sempre dell’ultima ratio
(MEIER/STETTLER, op. cit., N. 1759 pag. 1148). L’Autorità dovrà prendere in
considerazione le possibili conseguenze negative di una revoca dell’autorità
parentale (effetto demotivante sui genitori, rischi di disinteresse, rottura
delle relazioni personali, violazione degli obblighi di mantenimento) al
momento in cui valuta soluzioni alternative. Dovrà agire in maniera “progressiva”,
tentando soluzioni alternative prima di arrivare a questa misura estrema
(MEIER/STETTLER, op. cit., N. 1760 pag. 1149).
7. Occorre dunque
valutare se l’Autorità di protezione abbia vagliato correttamente gli esiti del
referto psicodiagnostico e ne abbia a giusta ragione dedotto l’incapacità
genitoriale di RE 1 e la conseguente necessità di privazione dell’autorità
parentale sul figlio PI 1.
8. Nel caso in disamina
va anzitutto rilevato che, a far tempo dal 1. maggio 2016, a favore di RE 1 era
già stata istituita dall’allora competente Autorità di protezione una misura di
curatela di rappresentanza con amministrazione dei beni ex 394 CC nella persona
di __________ quale curatrice. A quel tempo la reclamante risiedeva in un
appartamento esterno al __________ e riceveva un supporto psicologico
settimanale. Rimasta incinta, a suo dire, a seguito di una relazione con __________
– persona al beneficio di una curatela generale – la reclamante ha dato alla
luce il figlio PI 1 in data 22 settembre 2020. Già durante l’usuale visita
pediatrica del primo mese di vita, all’infante è stato riscontrato un calo
ponderale importante, ciò che ha reso necessario un suo ricovero presso l’ospedale
__________ assieme alla madre, degenza durante la quale il bambino è cresciuto di
peso regolarmente. Con lettera di dimissioni 29 ottobre 2020 i medici curanti
hanno infatti attestato che “in considerazione dell’evoluzione rapidamente
favorevole con un buon incremento ponderale, si ritiene che il calo di peso
possa essere legato ad una non corretta gestione dell’alimentazione a domicilio”,
procedendo dunque alla dimissione del minore. In questo contesto, l’UAP,
Settore delle famiglie e dei minorenni, __________ aveva già manifestato all’
Autorità di protezione le sue preoccupazioni in merito alle capacità
genitoriali di RE 1, chiedendone un mandato di valutazione e suggerendo pertanto
il suo collocamento con il figlio presso __________, visto, da una parte, come
la reclamante si recava in modo sempre più sporadico presso la sua terapeuta, __________,
dall’altra osservando “che la signora RE 1 volesse dimostrare di riuscire a
crescere il figlio in autonomia (senza curatrice, senza terapeuta, senza
Servizi…). Per quanto questo intento sia ammirevole, non possiamo sostenerlo,
se non le permette di chiedere e accettare gli aiuti necessari alla crescita di
un figlio; aiuti che qualsiasi madre necessita, a maggior ragione se giovane,
primipera e senza poter contare sulla presenza del padre del bambino” (cfr.
rapporti UAP 29 ottobre 2020, pag. 2 e 22 luglio 2021, pag. 2). La reclamante
ha per contro sempre rifiutato le misure proposte dall’UAP e da terzi. Per
quanto concerne PI 1, il bambino non vive più con la madre naturale dal 4
febbraio 2021, ossia da quando gli sono state riscontrate le lesioni fisiche al
capo, ai polsi e alla gamba sinistra riconducili alla sindrome del bambino
scosso. Il minore è stato dapprima collocato presso una famiglia affidataria
SOS, nello specifico dal 26 febbraio 2021, per poi, nell’ambito del progetto
educativo di affidamento, essere affidato ad una famiglia del __________ dal 19
marzo 2022 (ris. no. 61 / 21 marzo 2022), presso la quale PI 1 risiede tutt’ora,
che si occupa dei suoi particolari bisogni. Il minore presenta infatti un lieve
ritardo evolutivo di circa 6-8 mesi rispetto ai suoi coetanei, ragione per cui
il medesimo è sottoposto settimanalmente a sedute di fisioterapia ed
ergoterapia. Durante questo periodo, attraverso i diritti di visita sorvegliati,
madre e figlio si sono potuti incontrare regolarmente. A prescindere dagli
esiti peritali che verranno approfonditi nel prosieguo, già da questi elementi
parziali se ne deduce la seria difficoltà da parte della reclamante ad
espletare correttamente il suo ruolo di genitrice e ad occuparsi in modo adeguato
ed esaustivo dei bisogni educativi e medici del figlio PI 1.
9. La valutazione
peritale 1. dicembre 2022 dell’SMP agli atti è chiara. In merito all’assetto
psicologico, RE 1 presenta “una struttura di personalità organizzativa a livello
psicotico, con un bisogno ancora fusionale dell’altro a sostegno di una
struttura identitaria estremamente deficitaria e fragile ma nello stesso tempo
con un vissuto persecutorio della relazione stessa…Dal punto di vista cognitivo
emergono serie complessualità in quanto viene messo in evidenza un livello
attuale delle abilità cognitive della signora RE 1 ascrivibile ad un quoziente
intellettivo molto basso, ben al di sotto del limite della deficitarietà… Il
coping quotidiano riesce comunque ad essere efficace, pur con un discreto
livello di ansia generalizzata messa in luce dai risultati dei test. Vi è
tuttavia da notare come la signora RE 1 mostri la tendenza, a fronte di
situazioni stressanti, alla fuga difensiva nella fantasia e ciò potrebbe
costituire un problema nel momento in cui tale fuga fosse diretta verso un
mondo interno fantastico che, come già delineato, è caratterizzato da una
lettura distorta della realtà” (cfr. perizia, pag. 24).
In prima analisi, nel
merito della validità della relazione psicodiagnostica, rispettivamente delle
sue conclusioni, ripercorrendo le censure sollevate dalla reclamante nel
proprio gravame e riassunte nei precedenti considerandi, occorre anzitutto
segnalare che gli esperti dell’SMP giungono a tali risultati non solo sulla
base dei test diagnostici – contestati – bensì, soprattutto, in considerazione
della sua osservazione clinica, dei dati anamnestici remoti e recenti e delle
informazioni raccolte presso terzi sulla genitorialità e sul suo stato
psico-affettivo. Questo approfondimento clinico e personologico – che ha messo
in luce un contesto strutturale di personalità maggiormente deficitario – trova
riscontro nelle diagnosi formulate nella prima infanzia e nelle prese a carico
precedenti di RE 1, rilevando pertanto una coerente continuità nella
valutazione della sua personalità psico/emotiva nel corso degli anni. Del
resto, anche la valutazione espressa dallo psicologo-psicoterapeuta __________ –
il quale ha comunque diagnosticato a RE 1 un disturbo misto ansioso depressivo
– esplicitamente ricordata dalla reclamante (cfr. reclamo, pag. 8) non è di
aiuto alla sua tesi ricorsuale. Come correttamente evidenziato dai periti
dell’SMP, “il signor __________ presuppone che in futuro la signora potrebbe
beneficiare di un supporto pedagogico alla cura del figlio, considerato che dal
punto di vista psicologico sembra in grado di accoglierlo e supportarlo. Egli
esprime il proprio parere facendo unicamente riferimento alle comunicazioni
della paziente senza integrare aspetti di realtà (perizia, pag. 20). In
effetti, il citato psicologo non dispone del quadro generale completo circoscritto
alla reclamante, ossia degli apprezzamenti di tutto il personale sanitario,
sociale e di rete che ha avuto modo di rapportarsi con essa nel quotidiano,
elementi per contro assunti dall’SMP e inglobati nella relativa relazione.
9.1. Giova evidenziare che
dagli atti non emerge alcun elemento per confutare, o quanto meno mettere in
dubbio, la correttezza delle indagini effettuate da parte degli esperti
incaricati. Fino a prova del contrario, condividendo le osservazioni
dell’Autorità di prime cure, i periti dell’SMP – nel caso concreto ben tre
specialisti nel settore si sono occupati di redigere la perizia psicodiagnostica
– hanno seguito i protocolli in uso per lo svolgimento della valutazione. Se da
una parte, a mente di chi scrive, già potrebbe risultare sufficiente la
rilevazione del quoziente d’intelligenza totale QIT a compromettere la capacità
di RE 1 ad accudire debitamente il figlio e, dunque, ad esercitare l’autorità
parentale, dall’altra, a tale grave deficit si aggiunge una “struttura di
personalità organizzata a livello psicotico” iscritta in un quadro emotivo
instabile, con perdite di controllo di tipo impulsivo e rischio di scivolamento
in comportamenti impulsivi di acting-out, oltre ad un “disturbo del
pensiero, connotato da un esame di realtà francamente distorto, senza
possibilità di convenzionalità né di una percezione degli elementi estremamente
comuni del contesto” (cfr. perizia, pag. 24). Le suddette risultanze
peritali trovano perfetta rispondenza non solo con la pregressa storia clinica
e individuale della reclamante, bensì, nella fattispecie, con tutto quanto
accaduto dal momento della nascita di suo figlio PI 1: le difficoltà concrete
di occuparsi di lui – ne è un esempio la gestione dei pasti del neonato e la
forma piatta del suo cranio causata dal fatto di essere stato posto nella
stessa posizione nei primi mesi di vita (cfr. scritto UAP 13 agosto 2021) – la
negazione delle proprie responsabilità e la proiezione delle colpe verso terzi
quali la curatrice, la psicologa e la rete di supporto generale a fronte delle
molteplici fratture riscontrate a PI 1 (cfr. rapporto di segnalazione 4
febbraio 2021), il volersi giustificare nel suo ruolo di madre asserendo di
aver notato cosa non andava in suo figlio e di averlo riferito alla levatrice e
all’infermiera pediatrica, le quali l’avrebbero rassicurata (cfr. perizia, pag.
13), nonché il suo persistente rifiuto di ogni tipo di supporto e intervento da
parte del personale sanitario e della sua rete volti a tutelare il bene della
madre e del minore. Tutte queste circostanze concorrono a suffragare
ulteriormente l’atteggiamento fuori dalla realtà e privo di consapevolezza di RE
1 descritto nella perizia: “gli intenti dichiarati dalla signora di essere
disponibile all’aiuto e al sostegno per sé e per il bambino vengono smentiti
dai fatti precedentemente esposti che l’hanno vista rifiutare diverse proposte
in tal senso, piuttosto che chiedere con toni e modalità aggressive e rivendicative
l’interruzione della curatela. Per quanto comprensibile in una giovane donna e
madre un desiderio di indipendenza, le modalità messe in atto (e le
dichiarazioni più volte espresse di volersi liberare da ogni ingerenza esterna,
sottolineano l’inconsapevolezza della signora riguardo ai propri limiti e
incoerenze” (cfr. perizia, pag. 25). Proprio in questo senso, al contrario
di quanto asseverato dalla reclamante (cfr. reclamo, pag. 8), per quanto
riguarda gli incontri tra madre e figlio alla presenza della psicologa – psicoterapeuta
__________, se da un lato viene confermata l’adeguatezza di RE 1 di rapportarsi
con il figlio – ciò tuttavia limitatamente ai diritti di visita – dall’altra si
accentua come la madre biologica non riconosca l’utilità dello spazio d’incontro
con il bambino e di quanto le facilitazioni della psicologa influenzino
positivamente l’andamento degli incontri, indicando una sua mancanza di
consapevolezza dei propri limiti intrinseci (cfr. perizia, pag. 23). La marcata
reticenza di RE 1 e la rispettiva fuga dal mondo reale si rileva pertanto quale
costante nel suo modo di affrontare le situazioni, non solo conflittuali ma di
vita comune, che gli si propongono davanti. Ciò si verifica, in special modo,
per tutto quello che riguarda la sfera del figlio, ove la reclamante pare non voler
accettare alcun tipo di consiglio e supporto. Emblematici a dimostrazione di
questo risultano l’interruzione dei suoi incontri presso la psicologa __________,
la sua richiesta di revoca della curatela amministrativa istituita a suo
favore, il rifiuto di inserire il figlio all’Asilo nido Comunale di __________
in quanto, fra le altre ragioni “fatica ad accettare l’ingerenza di terzi
(siano essi professionisti) nella sua quotidianità” (cfr. rapporto UAP 29
ottobre 2020, pag. 2),
come pure le sue resistenze al ricovero in
ospedale a seguito del parto viste le proprie difficoltà e al proposto
inserimento a __________.
Aggiungasi che
anche dai verbali d’interrogatorio dinanzi alle autorità penali, traspare una
visione non conforme alla realtà da parte di RE 1, laddove quest’ultima,
affrancandosi ad un’identità di madre stereotipata (cfr. perizia, pag. 25), afferma
a più riprese di aver notato e indicato a diverse persone alcune delle
problematiche alimentari e fisiche del figlio PI 1, fatti tuttavia ridimensionati
e/o addirittura smentiti dai diretti interessati, in special modo dal personale
sanitario/infermieristico.
9.2. Riassumendo e con
riguardo alla specifica contestazione della validità della perizia in esame, sulla
scorta delle considerazioni di cui sopra, le censure sollevate dalla reclamante
appaiono ininfluenti e infondate e non giustificano in alcun modo la riedizione
e/o l’espletamento di ulteriori accertamenti peritali, essendo peraltro i dati
– non solo di natura psicodiagnostica, ma anche clinica e anamnestica – nonché
le relazioni raccolte presso terzi sulla personalità di RE 1, più che
sufficienti per permettere a questo Giudice di giungere al proprio
convincimento.
A titolo
abbondanziale, anche nella denegata ipotesi in cui il QIT ascritto a RE 1 non
raggiungesse i livelli indicati nel referto – premesso che, per le ragioni già
sopra esposte, non vi sono ragioni per dubitare in merito alla testistica sottoposta
e alle rispettive risultanze – l’incapacità genitoriale della reclamante
sarebbe ad ogni modo comprovata alla luce del grave stato psichico in cui versa
e delle collegate comorbilità emotive/emozionali, le quali non sarebbero solo
frutto teorico ed errato degli esami psicodiagnostici ma, come si è visto, si
sono esplicitamente riscontrate nei comportamenti, nel modus vivendi della
reclamante, nella gestione della sua persona, del figlio e in molteplici circostanze
di vita ad esso legate nel quotidiano, sfociando in situazioni critiche suscettibili
di pregiudicare lo sviluppo fisico ed emotivo del minore.
10. Sebbene la revoca
dell’autorità parentale costituisca l’ultima ratio nonché la misura più
incisiva nel catalogo delle misure di protezione del diritto civile, l’Autorità
di protezione ha la facoltà di ordinarla qualora altri provvedimenti appaiano
di primo acchito insufficienti o privi di chances di successo. Nel caso
concreto, assodata la sua validità, nel merito delle conclusioni peritali, la
valutazione psicodiagnostica ha attestato l’inesistenza delle capacità
genitoriali di RE 1 (cfr. perizia a pag. 26). Al di là della gravità dello
stato psichico diagnosticato alla reclamante – elemento di per sé sufficiente
per pregiudicare la sua capacità genitoriale e per giustificare la revoca
dell’autorità parentale ai sensi della dottrina citata – il suo atteggiamento
di chiusura e di non collaborazione nei confronti dell’Autorità di protezione,
della rete di supporto e di terze persone in generale coinvolte
nell’accudimento di PI 1 (quali ad esempio la curatrice educativa e la famiglia
affidataria) avrebbe reso vani tutti gli interventi protettivi meno incisivi ai
sensi degli art. 307, 308 e 310 CC. Sebbene la reclamante non lo invochi
espressamente, già solo per questo motivo il principio della proporzionalità
non risulta dunque violato dall’Autorità di prime cure, a maggior ragione,
vista la disposta continuità dell’assetto di visita sorvegliato fra madre e figlio
(cfr. perizia pag. 26).
11. Come indicato,
l’incapacità della genitrice deve inoltre risultare obiettiva e durevole. A
giusto titolo, nella propria decisione in merito all’idoneità e alla privazione
dell’autorità parentale, l’Autorità di protezione evoca e fa proprie le
considerazioni dell’SMP in merito alla prospettiva futura di RE 1, secondo cui
il suo funzionamento cognitivo e psichico “non risultano modificabili
all’interno di un lavoro terapeutico sulla genitorialità, data la pervasività
del disturbo psichico, oltre alla difficoltà della signora ad accettare
autenticamente le proprie difficoltà, di mettersi in discussione e integrare i
contenuti esterni ai propri (stante anche il deterioramento cognitivo e il
funzionamento mentale). Anche rispetto a un percorso psicologico per la madre,
per quanto auspicabile, la difficoltà psicologica è di una gravità tale per cui
una terapia regolare e ben condotta comporterebbe sicuramente dei benefici alla
signora, ma non sufficienti a garantire una competenza genitoriale sufficiente
ed in tempi compatibili con i bisogni attuali del bambino e dei suoi tempi di
accudimento “(perizia, a pag. 26). Tali conclusioni si rilevano coerenti
con il vissuto della reclamante e con la sua condotta a seguito della nascita
del figlio (aspetti già affrontati da questo Giudice, ma qui ancora utili da
richiamare, quali la totale mancanza di consapevolezza, la proiezione delle
proprie colpe verso terzi, nonché il rifiuto generale dell’intervento di altri
nella gestione della propria persona e del figlio), circostanze il cui
possibile cambiamento nel breve termine o quanto meno in un futuro, appare ad
oggi escluso.
12. Inoltre, data la
gravità del disturbo psichico emerso di cui è affetta RE 1 e della rispettiva
instabilità emotiva, i periti hanno ritenuto importante revocarle l’autorità
parentale, al fine di garantire maggior tutela al bambino (cfr. perizia, pag.
27). PI 1, a seguito dei fatti oggetto di segnalazione da parte dell’UAP in
data 4 febbraio 2021, ha infatti subito due interventi alla testa per rimuovere
l’emorragia sottocutanea. Il minore non vive più con la madre naturale dal
giorno in cui gli sono state riscontrate le lesioni fisiche agli arti e al capo
(quindi dai cinque mesi di età) e risiede attualmente presso una famiglia
nell’ottica del progetto educativo di affidamento. A causa di un lieve ritardo
rispetto ai suoi coetanei, PI 1 si sottopone regolarmente a frequenti visite
pediatriche, mediche specialistiche e a delle sedute settimanali di
fisioterapia ed ergoterapia (cfr. rapporto morale 2022). Oltre a ciò, il suo
stato di salute necessita particolare attenzione, specialmente per quanto
riguarda gli avvenimenti di febbre che potrebbero causare al minore episodi di
convulsioni e/o crisi epilettiche. Pacifico che dal profilo non solo
organizzativo ma anche medico, PI 1 risulta essere un bambino di gran lunga più
impegnativo rispetto alla norma, ciò che richiede cure e costanza continue per
la salvaguardia dei suoi bisogni e affinché possa progredire correttamente nel
suo sviluppo psico-fisico. Attenzioni particolari che la madre naturale non risulta
in grado di garantirgli, essendo stata a lei stessa vivamente raccomandata una
misura di protezione per fornirle aiuto amministrativo e tutela (cfr. perizia, pag.
26). In effetti, dalla documentazione versata agli atti, traspaiono non solo le
difficolta amministrative e organizzative in capo a RE 1 (a titolo di esempio
l’irreperibilità per concordare i diritti di visita con il figlio e i ritardi nei
pagamenti), ma anche le sue mancanze nel dare seguito a dei semplici e piccoli
compiti, come quello di provvedere a portare dei giocattoli e/o delle immagini
di animali a PI 1 durante i loro incontri, sede nella quale la reclamante, di
fronte alle sue ripetute inadempienze, ha addotto una serie di scuse a propria
giustificazione: “…la signora RE 1, in risposta all’educatrice, afferma di
non aver portato nulla di quanto concordato nei colloqui propedeutici
all’attivazione delle visite. L’educatrice approfondisce e la signora spiega
che le cose vecchie (quelle che già possiede), sono in cantina e ci vuole un
po' di tempo per cercarle. In quanto alle immagini di animali che si era
concordato stampasse per il bimbo (non è chiaro se si ricordasse o se il
ricordo sia sopraggiunto quanto l’operatrice ne ha parlato) la signora afferma:
“Per il momento se devo metterci impegno nelle cose, devo raggiungere degli
obiettivi (cfr. rapporto incontro sorvegliato 14-02-2023)”; “…La signora
lo precisa in risposta all’operatrice che le domanda se abbia portato il gioco
concordato (che aveva detto si trovava negli scatoloni) e se abbia stampato le
schede con gli animali per il figliol La donna riporta che gli scatoloni non
sono ancora stati aperti, non sa se riuscirà a farlo e a portare il gioco per
la prossima volta. Non si è recata all’ospedale del giocattolo e non ha
stampato nulla per PI 1, pur confermando di avere un PC e una stampante in
bianco e nero (cfr. rapporto incontro sorvegliato 13-04-2023); “…afferma
di aver dimenticato la mappetta che conteneva le stampe degli animali della
canzone La vecchia fattoria, che nella precedente visita aveva concordato di
preparare per il figlio. Non ha con sé il gioco Winnie the Pooh…” (cfr.
rapporto incontro sorvegliato 4-05-2023).
Focalizzando l’attenzione
sul bene del minore, questa Camera non può pertanto che confermare i
provvedimenti adottati dell’Autorità di protezione, non essendovi altre misure
sufficienti a tutela del benessere di PI 1. Questo si impone alla luce delle
sue particolari necessità terapeutiche e mediche, ma pure per garantire la
miglior evoluzione possibile, siccome egli necessita di poter attuare
processi di attaccamento a figure genitoriali stabili
che non vengano
destabilizzate da una figura materna incoerente (cfr. perizia pag. 26). Il
minore sta infatti seguendo tale percorso di crescita con buoni risultati grazie
al suo collocamento a lungo termine presso la famiglia in affido, luogo in cui
egli è ben inserito e risulta essere affettuoso, sorridente e curioso verso il
mondo che lo circonda (cfr. scritto UAP 6 ottobre 2022). Questo lascia
presagire la possibilità di un recupero importante nelle sue capacità. A tal
riguardo, proprio nell’ottica di garantire una certa stabilità, si ricorda altresì
l’andamento incostante della reclamante nell’esercitare i diritti di visita,
dapprima sospesi e poi richiesti nuovamente secondo le sue volontà.
Anche da questo punto di
vista, le conclusioni riepilogate nella valutazione sulle capacità genitoriali
così come quelle dell’Autorità di protezione, risultano quindi sufficienti a
motivare il diniego dell’autorità parentale a RE 1 nell’interesse del bene e
dello sviluppo del minore, ora sottoposto a tutela.
13. Da ultimo e a titolo
abbondanziale, sebbene questa Camera non fondi il proprio convincimento sulla
base dell’incarto penale – che non viene richiamato essendo peraltro gli atti a
disposizione più che sufficienti per il giudizio – appare comunque indicato
ricordarne alcuni elementi. Dalle relazioni del medico legale emerge che fra il
2° e 3° mese di vita di PI 1 si è verificata un’espansione della scatola
cranica correlata allo sviluppo di un’emorragia celebrale di origine traumatica.
A causare tale emorragia sarebbe stato un afferramento del piccolo dalla
caviglia con suo successivo scuotimento con direzione cranio-caudale (cfr. relazione
medico legale 8.2.2021, pag. 7). Al minore, sono state altresì riscontrate
delle fratture ossee ad entrambi i polsi e alla gamba sinistra nonché delle emorragie
celebrali ripetute, ciò che, a mente del medico legale, porta a concludere che
“si possono documentare almeno due eventi traumatici fratturativi, sebbene i
meccanismi traumatici causativi di emorragia celebrale potrebbero essere stati
più numerosi” (cfr. relazione del medico legale 19 aprile 2021, pag. 2 e
3). La dr. med. __________ aggiunge che i segni riscontrati su PI 1 “in
neonati incapaci di deambulazione autonoma, sono tipicamente osservati nei di
maltrattamento” (cfr. relazione medico legale 21 aprile 2021, pag. 2). Va
tenuto conto che l’inchiesta penale non è conclusa e non è ancora stato
identificato l’autore degli atti che, fino a prova del contrario, non sono
imputabili a RE 1. Tuttavia questo Giudice, nella valutazione complessiva – e
ricordato come nel proprio apprezzamento è tenuto a considerare tutti gli
elementi che possono essere importanti per rendere una decisione conforme al
bene del minore – non può prescindere dai gravi avvenimenti accaduti nei
confronti di PI 1, non solo alla luce della loro ripetitività in un lasso di
tempo molto breve (meno di un mese), ma visto anche come gli stessi siano comunque
avvenuti quando il piccolo si trovava sotto la custodia della madre la quale,
al contrario di quanto da lei sostenuto, non si sarebbe accorta di nulla.
14. Sulla scorta di tutte
le considerazioni di cui sopra, la decisione dell’Autorità di protezione merita
pertanto conferma e il reclamo di RE 1 deve essere respinto.
15. La reclamante postula
l’ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito
patrocinio. Ai sensi dell’art. 29 cpv. 3 Cost., chi non dispone dei mezzi
necessari ha diritto alla gratuità della procedura se la sua causa non sembra
priva di probabilità di successo; ha diritto al patrocinio gratuito qualora la
presenza di un legale sia necessaria per tutelare i suoi diritti. In virtù
dell’art. 117 CPC, applicabile su rinvio dell’art. 13 LAG, ha diritto al
gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi necessari (lett. a), la
cui domanda non appaia priva di probabilità di successo (lett. b). Alla luce
della documentazione agli atti e della pacifica situazione di indigenza della
reclamante, la domanda può essere accolta.
16. Gli oneri processuali
seguono la soccombenza. In considerazione dell’ammissione della reclamante al
beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio, tali oneri
sono posti a carico del Cantone (art. 118 cpv. 1 lett. b CPC e art. 122 cpv. 1
lett. b CPC).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. Il reclamo è
respinto.
2. La domanda di
ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio
presentata da RE 1 è accolta.
3. Gli oneri del
reclamo, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr.
500.–
b) spese fr.
100.–
fr.
600.–
sono posti a carico dello
Stato del Canton Ticino.
4. Notificazione:
-
Comunicazione:
-
-
Il
presidente
La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95
a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72
segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è
ammissibile solo se il valore litigioso
ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge
tale importo, il ricorso in materia
civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di
importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in
materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in
materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.
116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal
caso dall'art. 115 LTF.