9.2023.44
Mandato di presa a carico psicoterapeutica
11 luglio 2023Italiano16 min
di RE 1 e di CO 2. I genitori sono divorziati e hanno un’altra figlia (__________).
Source ti.ch
Incarto n.
9.2023.44
Lugano
11 luglio 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di protezione del
Tribunale d'appello
Damiano
Bozzini
giudice
unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG
assistito
dalla
vicecancelliera
Baggi
Fiala
sedente
per statuire nella causa che oppone
RE
1
all’
Autorità
regionale di protezione __________,
e
a
CO
2
patr.
dall’ PR 1
per
quanto riguarda il figlio PI 1;
giudicando
sul reclamo del 28 febbraio 2023 presentato da RE 1 contro la decisione emessa
il 23 febbraio 2023 dall'Autorità regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto
Fatti
A. PI 1 (2010) è figlio
di RE 1 e di CO 2. I genitori sono divorziati e hanno un’altra figlia (__________).
B. L’Autorità regionale
di protezione __________ (in seguito Autorità di protezione) si occupa da tempo
della situazione famigliare. Con decisione 19 febbraio 2019 ha istituito in
favore dei minori una curatela educativa e nominato quale curatrice __________.
C. Con decisione 30
dicembre 2020 il Pretore del Distretto di __________ ha assegnato la custodia
dei minori in via esclusiva al padre.
D. Con decisione 18
maggio 2022 l’Autorità di protezione ha conferito mandato di presa a carico
psicologica in favore di PI 1 alla psicologa __________ (art. 307 CC).
E. Mediante decisione supercautelare
19 agosto 2022 l’Autorità di protezione ha privato RE 1 e CO 2 del diritto di
determinare il luogo di dimora di PI 1, conferito mandato urgente all’UAP di
reperire una struttura per il collocamento del minore, sospeso le relazioni
personali con i genitori e ordinato una valutazione psicoaffettiva urgente. Il
23 agosto 2022 il minore è stato collocato presso il Centro __________.
F. Con decisione 7
ottobre 2022 l’Autorità di protezione, a conferma della decisione
supercautelare, ha incaricato la psicoterapeuta __________ di stilare una
valutazione dello stato psicoemotivo di PI 1, come pure sull’eventuale disagio
nei confronti dei genitori.
G. Mediante decisione 22
novembre 2022 l’Autorità di prime cure ha nominato l’avv. __________ quale
curatrice di rappresentanza in favore di PI 1.
H. Il 23 novembre 2022
la psicologa __________ ha trasmesso la valutazione psicoaffettiva, dalla quale
emerge l’importanza di garantire ad PI 1 una presa a carico psicoterapeutica
individuale.
I. Durante l’udienza
di discussione 31 gennaio 2023 l’operatrice sociale dell’UAP ha confermato la
necessità di un seguito terapeutico per PI 1 e riferito che lo stesso minore ha
dato il proprio consenso ad essere seguito dal Servizio medico-psicologico di __________
(SMP). Il padre e la curatrice di rappresentanza hanno dato la loro
approvazione, mentre la madre si è opposta, affermando che l’SMP non è un Servizio
adatto.
J. Mediante decisione
23 febbraio 2023 l’Autorità di protezione ha conferito mandato di presa a
carico in favore di PI 1 all’SMP, dandogli un sostegno di tipo
psicoterapeutico. La decisione è stata dichiarata immediatamente esecutiva.
K. Con reclamo 28 febbraio
2023 RE 1 si è aggravata avverso la predetta decisione chiedendo che:
-
la decisione venga annullata (n.
1);
-
la Camera di Protezione intervenga
e annulli la misura d’urgenza adottata arbitrariamente dall’APR e permetta
nell’immediatezza il rientro di PI 1 presso il domicilio della madre (n. 2);
-
che sia istituita la custodia
esclusiva di PI 1 alla madre (n. 3);
-
che vengano fatti gli accertamenti
da parte della Camera sull’impiego di psicologi non specializzati (n. 4);
-
che venga concesso alla madre
l’accompagnamento di una persona di fiducia alle udienze ARP (signor __________)
(n. 5);
-
che questo reclamo sia considerato
anche nella procedura di revoca del mandato all’avv. __________ (n. 6);
-
che sia tenuta in considerazione
la presa di posizione della madre, relativa alla valutazione psico-affettiva
della dr. __________ (n. 7);
-
che siano svolte verifiche in
merito alla dr. __________ in relazione alla sua dichiarata specializzazione in
ambito psicologico nel campo dell’infanzia (n. 8);
-
che la Camera di protezione
intervenga per consentire ad __________ il rientro presso il domicilio della
madre (n. 9);
- che sia emanata una decisione di custodia esclusiva di
__________ a favore della madre (n. 10).
L. Con istanza di
provvedimenti supercautelare 16 marzo 2023 RE 1 ha lamentato che il figlio è in
uno stato di sofferenza fisica e psicologica (si autoinfligge dei tagli) e
chiede che la Camera di protezione ordini l’audizione del figlio e che lo
affidi alla madre. Chiede che vengano ripresi gli incontri di psicoterapia con
la dr. __________, persona che già conosce PI 1.
M. Con ulteriore istanza
25 marzo 2023 RE 1 ha ribadito le richieste della precedente istanza 16 marzo e
formula richieste aggiuntive (cfr. n. 4-6).
N. Mediante osservazioni
27 marzo 2023 CO 2 ha chiesto che il reclamo e le istanze di RE 1 vengano
respinte. Il padre è preoccupato per il figlio e conferma la necessità del
sostegno deciso dall’Autorità.
Con osservazioni 29 marzo
2023 l’UAP, alla luce della situazione (cfr. aggiornamento __________ 29 marzo
2023), ha ritenuto essenziale che il minore possa beneficiare al più presto di
un accompagnamento psicoterapico (“come da lui stesso richiesto”) che
possa aiutarlo nell’affrontare l’attuale disagio emotivo.
Con osservazioni 4 aprile
2023 la curatrice di rappresentanza avv. __________, ha chiesto che il reclamo
e le istanze di RE 1 siano dichiarati in via preliminare irricevibili e in
via principale respinti.
Mediante separate
osservazioni 19 aprile 2023 l’Autorità di protezione ha chiesto che le istanze
16 e 25 marzo 2023 di RE 1 vengano entrambe respinte.
Con osservazioni 21 aprile
2023 l’Autorità di prime cure ha chiesto che il reclamo venga respinto.
Con replica 5 maggio 2023 RE
1 ha ribadito preoccupazione per entrambi i figli, chiedendo che il reclamo
venga accolto, che entrambi i figli vengano ascoltati e che PI 1 venga seguito
dalla dr. __________.
L’Autorità di protezione
ha rinunciato a presentare l’allegato di duplica.
Con duplica 17 maggio 2023
l’avv. __________ ha ribadito i contenuti delle precedenti osservazioni.
Mediante duplica 25 maggio
2023 il padre si è riconfermato nelle proprie osservazioni.
O. Nel frattempo 22
aprile 2023 RE 1 ha presentato un’ulteriore richiesta di provvedimenti urgenti.
Con decisioni 12 maggio
2023 l’Autorità di protezione ha ordinato al Servizio psico-sociale, di
esperire una perizia psichiatrica su entrambi i genitori di PI 1.
Mediante decisione 3 luglio
2023 l’Autorità di protezione ha confermato la privazione provvisoria ai
genitori del diritto di determinare il luogo di dimora di PI 1 e trasferito il
minore dal Centro __________.
Considerato
in diritto
Considerandi
1.
Le decisioni delle
Autorità regionali di protezione concernenti minorenni sono impugnabili
mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, nella
composizione di un giudice unico (art. 450 CC in relazione agli art. 314 cpv. 1
e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione e la procedura
in materia di protezione del minore e dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7
LOG). Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli
art. 450 segg. CC occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla
procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni
connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa (art.
99.
LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012
concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria,
alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).
2.
Giusta l’art. 307
cpv. 1 CC se il bene del figlio è minacciato e i genitori non vi rimediano o
non sono in grado di rimediarvi, l’autorità di protezione dei minori ordina le
misure opportune per la protezione del figlio.
Nell’esecuzione di questa incombenza, l’autorità di
protezione gode di un ampio potere d’apprezzamento quanto al modo di procedere
(Meier/Stettler, Droit de la filiation,
6ª ed., Losanna 2019, N. 1689, pag. 1101).
L’Autorità di protezione
può segnatamente ammonire i genitori, gli affilianti o il figlio, impartire
loro istruzioni per la cura, l’educazione o l’istruzione e designare una
persona o un ufficio idoneo che abbia diritto di controllo e informazione (art.
307.
cpv. 3 CC).
Le misure previste dagli
art. 307 segg. CC hanno lo scopo di proteggere il bambino da possibili minacce
al suo sviluppo fisico, psichico o morale (CR CC I, Meier, art. 307
N. 5; Hegnauer/Breitschmid, Grundriss
des Kindesrechts, 5ª edizione, pag. 206 n. 27.14). Esse sono volte dunque al
bene del minorenne e non dipendono da un'eventuale colpa dei genitori, né
costituiscono una sanzione nei loro confronti. L’eventuale colpa del padre o della
madre non configura una condizione di messa in atto della misura (CR CC I, Meier, N. 28 ad Intro. art. 307–315b; Breitschmid in: Kommentar zum
Schweizerischen Privatrecht, ZGB I, 6ͣ ed., Basilea 2018, N. 4 ad art. 307
CC). L’applicazione delle misure di protezione è retta dal principio di
proporzionalità che si traduce nella legge in una gradualità degli interventi,
che va dalla misura più leggera quella più incisiva (Meier/Stettler, op. cit., N. 1681 pag. 1095).
Nel dettaglio l’art. 307
cpv. 3 prevede una lista non esaustiva delle misure che l’Autorità può ordinare
a protezione del minore.
Affinché rispetti il
principio della proporzionalità la misura deve essere necessaria e sufficiente
ad assicurare la protezione del minore. L’Autorità potrà in primo luogo
ammonire i genitori ai loro doveri, dare loro consigli in ambito di cura,
educazione e formazione del minore (ad esempio: pareri medici, frequentazioni a
corsi di cura, partecipazioni a corsi per genitori). L’Autorità potrà anche
consigliare i genitori ed orientarli verso i Servizi competenti o ancora
impartire loro istruzioni.
L’art. 307 CC funge pure
da base legale per il disciplinamento di misure d’indagine, volte a determinare
l’eventuale messa in pericolo del bene del minore e la necessità di adottare
misure più incisive (esami medici ambulatoriali, osservazioni di durata
limitata presso un Istituto, perizie psichiche dei genitori in caso di sospetti
di abusi).
L’Autorità potrà infine
designare una persona (ad esempio assistente sociale, psicologo) o un ufficio
idoneo (servizi per la protezione dei minori) che abbia facoltà di controllo e
d’informazione (CR CC I, Meier,
art. 307 CC, N. 11–15 pag. 1879 e segg.).
Benché tali misure (di
controllo e informazione) si trovino in basso alla scala delle misure di
protezione, anche in tal caso l’Autorità dovrà applicare il principio di
proporzionalità.
Tra le misure immaginabili
si può prevedere anche l’obbligo di accompagnare il minore dal medico per
sottoporlo a esami, di accompagnarlo periodicamente da un pediatra designato,
di collocarlo momentaneamente in una clinica o, brevemente, in un Istituto per
una perizia, di obbligarlo a seguire un corso di recupero scolastico, di
presentarlo al servizio psicologico scolastico, di accettare un intervento
esterno di natura sistemica, che permetta la sua permanenza al domicilio
piuttosto che il suo collocamento, di proteggerlo contro lo sfruttamento
commerciale di cui è vittima, di mantenere dei rapporti regolari con i
responsabili della formazione professionale, di proibire la modifica del suo
luogo di residenza, o ancora di adottare delle modalità di pubblicazione delle
fotografie del minore su internet rispettose del suo bene (Meier/Stettler, op. cit., N. 1692 pag.
1102-1103).
3.
Nel suo
apprezzamento, l'Autorità – in virtù del principio inquisitorio illimitato che
governa il diritto di filiazione – non è vincolata né alle dichiarazioni delle
parti né alle prove da loro fornite (DTF 130 III 734, consid. 2.2.2-2.2.3; 129
III 417, consid. 2.1.1.-2.1.2; 128 III 411, consid. 3.2.1; 122 III 408, cons.
3d).
Esso impone all’autorità
di chiarire i fatti e prendere in considerazione d’ufficio tutti gli elementi
che possono essere importanti per rendere una decisione conforme al bene del
minore. L’Autorità può istruire la fattispecie secondo il proprio
apprezzamento, amministrando finanche le prove in modo inabituale (BSK ZPO,
MAZAN/STECK, ad art. 296 CPC; Meier/Stettler,
op. cit. nota 1764 pag. 492; STF 5A_991/2015 del 29 settembre 2016, consid. 6.2,
non pubblicato al DTF 142 III 612), sollecitare rapporti, di propria
iniziativa, anche se tale modo di procedere non è previsto dal diritto di
procedura cantonale (FamKomm Erwachsenenschutz, STECK, art. 446 CC, N. 11; DTF
128.
III 411, consid. 3.2.1).
Questo principio non dispensa tuttavia le parti dal
dovere di collaborare attivamente alla procedura e di esporre le proprie tesi
(STF 5A_69/2011 del 27 febbraio 2012, consid. 2.3).
4.
Con la decisione in
esame l’Autorità di protezione ha conferito mandato all’SMP di __________ di
una presa a carico psicoterapeutica per PI 1.
Va rilevato che, già in
passato, PI 1 ha beneficiato di una presa a carico psicologica. All’epoca,
quando ancora viveva a __________ con la famiglia, è stato seguito dalla
psicoterapeuta __________ (cfr. decisione 18 maggio 2020).
A seguito del collocamento
del minore e del suo trasferimento a __________, la necessità di una presa a
carico è stata riaffermata.
Nella valutazione psicoaffettiva del 23 novembre 2022
veniva evidenziata l’importanza di garantire al minore una presa a carico
psicoterapeutica. L’operatrice sociale dell’UAP ha confermato tale circostanza
(cfr. udienza 31 gennaio 2023 e osservazioni 29 marzo 2023). Anche la curatrice
di rappresentanza del minore ha dato l’approvazione, come pure il padre.
L’operatrice sociale dell’UAP ha riferito che anche PI 1 avrebbe dato il
proprio consenso.
Da più parti è stata
segnalata forte preoccupazione per lo stato in cui versa PI 1. L’Autorità di
protezione ha sentito i genitori e tutte le parti coinvolte. Il disagio di PI 1
e la forte conflittualità emergono con ogni evidenza dagli atti. La madre
stessa ha a più riprese espresso preoccupazione per la sofferenza fisica e psicologica
del figlio, affermando che egli si autoinfligge dei tagli alle braccia.
La madre avversa la
decisione, opponendosi al conferimento di un mandato all’SMP di __________ ed
indicando che sarebbe già in corso un mandato di sostegno psicologico con la
dr. __________ “di cui PI 1 si fida”.
In sostanza, RE 1 non nega
la necessità di una presa a carico per il figlio, e neppure la bontà della
misura, ma si limita a contestare il conferimento del mandato all’SMP di __________,
auspicando che il figlio venga seguito dalla psicologa __________.
La reclamante non spende
parola alcuna per illustrare quali sarebbero i motivi che osterebbero al conferimento
del mandato al SMP.
L’Autorità, dal canto suo,
ha ricordato che la precedente psicologa __________, “aveva assicurato un
sostengo ad PI 1 in occasione di un breve periodo”. A seguito del
trasferimento a __________ è pertanto stato necessario trovare un terapeuta in
zona. L’Autorità ha riferito che il __________ non era in grado di garantire
l’accompagnamento a __________ e ha ritenuto che “non sembrava il caso di
permettere ad un dodicenne in difficoltà dal punto di vista familiare che si
spostasse da solo in treno”. L’Autorità ha quindi concluso che l’SMP, con la
vicinanza al __________, fornisce la necessaria garanzia protettiva al minore e
non lo espone al disagio e allo stress originati dalla trasferta in solitario a
__________.
In simili circostanze, la
decisione dell’Autorità di ordinare una presa a carico all’SMP, debitamente
motivata e ponderata, e presa nell’interesse prioritario del minore, resiste
alle generiche critiche della reclamante e va confermata.
L’urgenza e la necessità
della misura per il bene del minore non possono essere negate. Al riguardo va
rilevato che la decisione è stata dichiarata immediatamente esecutiva e che la
reclamante non ha postulato il ripristino dell’effetto sospensivo al reclamo.
5.
Tutte le altre
pretese vantate da RE 1 in sede di reclamo vanno invece dichiarate
irricevibili, esulando dalla presente procedura. La reclamante postula infatti
il rientro a casa del figlio e della sorella __________ (estranea alla
procedura in questione) e che le venga attribuita la custodia esclusiva (n. 2,
3, 9 e 10). Chiede inoltre di esse autorizzata a farsi accompagnare da un terzo
alle udienze dinanzi all’autorità di prime cure (n. 5) e che il reclamo venga “considerato
anche nella procedura di revoca del mandato all’avv. __________” (n. 6). RE
1.
avversa altresì la valutazione psicoaffettiva del 23 novembre 2022 (n. 7).
Con ogni evidenza, tutte
questa nuove pretese vanno dichiarate irricevibili siccome esulano dalla
presente procedura, non si confrontano con la decisione e sono fatte valere per
la prima volta in sede di reclamo. Oggetto del presente procedimento è infatti
solo il conferimento di una presa a carico per PI 1 e non già il suo affidamento
o la sua custodia. Esprimendosi su tali richieste questo Giudice violerebbe il
principio del doppio grado di giudizio (cfr. sentenza CDP 30 novembre 2017,
inc. 9.2017.166, consid. 4.5).
Allo stesso modo entrambe
le istanze supercautelari presentate dalla reclamante vanno dichiarate
irricevibili, siccome esulano dalla presente procedura. Al riguardo l’Autorità
di prime cure ha rilevato l’irricevibilità delle stesse, essendo presentate per
la prima volta in seconda sede e precisato che su alcune si determinerà in
separata sede (cfr. osservazioni 19 e 21 aprile 2023).
6.
Gli oneri
processuali seguirebbero la soccombenza (art. 47 e 49 LPAmm) ma viste le
circostanze si prescinde, eccezionalmente, dal prelievo di tasse e spese di
giustizia. Non si assegnano ripetibili in quanto non richieste.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. Il
reclamo, nella misura della sua ricevibilità, è respinto.
2. Non
si prelevano né spese né tasse di giustizia.
Non
si assegnano ripetibili.
3. Notificazione:
-
Comunicazione:
-
-
-
-
Il
presidente
La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95
a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72
segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è
ammissibile solo se il valore litigioso
ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge
tale importo, il ricorso in materia
civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di
importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in
materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in
materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.
116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal
caso dall'art. 115 LTF.