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Decisione

9.2023.44

Mandato di presa a carico psicoterapeutica

11 luglio 2023Italiano16 min

di RE 1 e di CO 2. I genitori sono divorziati e hanno un’altra figlia (__________).

Source ti.ch

Incarto n.

9.2023.44

Lugano

11 luglio 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il presidente della Camera di protezione del

Tribunale d'appello

Damiano

Bozzini

giudice

unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG

assistito

dalla

vicecancelliera

Baggi

Fiala

sedente

per statuire nella causa che oppone

RE

1

all’

Autorità

regionale di protezione __________,

e

a

CO

2

patr.

dall’ PR 1

per

quanto riguarda il figlio PI 1;

giudicando

sul reclamo del 28 febbraio 2023 presentato da RE 1 contro la decisione emessa

il 23 febbraio 2023 dall'Autorità regionale di protezione __________;

letti ed esaminati gli atti,

ritenuto

in fatto

Fatti

A. PI 1 (2010) è figlio

di RE 1 e di CO 2. I genitori sono divorziati e hanno un’altra figlia (__________).

B. L’Autorità regionale

di protezione __________ (in seguito Autorità di protezione) si occupa da tempo

della situazione famigliare. Con decisione 19 febbraio 2019 ha istituito in

favore dei minori una curatela educativa e nominato quale curatrice __________.

C. Con decisione 30

dicembre 2020 il Pretore del Distretto di __________ ha assegnato la custodia

dei minori in via esclusiva al padre.

D. Con decisione 18

maggio 2022 l’Autorità di protezione ha conferito mandato di presa a carico

psicologica in favore di PI 1 alla psicologa __________ (art. 307 CC).

E. Mediante decisione supercautelare

19 agosto 2022 l’Autorità di protezione ha privato RE 1 e CO 2 del diritto di

determinare il luogo di dimora di PI 1, conferito mandato urgente all’UAP di

reperire una struttura per il collocamento del minore, sospeso le relazioni

personali con i genitori e ordinato una valutazione psicoaffettiva urgente. Il

23 agosto 2022 il minore è stato collocato presso il Centro __________.

F. Con decisione 7

ottobre 2022 l’Autorità di protezione, a conferma della decisione

supercautelare, ha incaricato la psicoterapeuta __________ di stilare una

valutazione dello stato psicoemotivo di PI 1, come pure sull’eventuale disagio

nei confronti dei genitori.

G. Mediante decisione 22

novembre 2022 l’Autorità di prime cure ha nominato l’avv. __________ quale

curatrice di rappresentanza in favore di PI 1.

H. Il 23 novembre 2022

la psicologa __________ ha trasmesso la valutazione psicoaffettiva, dalla quale

emerge l’importanza di garantire ad PI 1 una presa a carico psicoterapeutica

individuale.

I. Durante l’udienza

di discussione 31 gennaio 2023 l’operatrice sociale dell’UAP ha confermato la

necessità di un seguito terapeutico per PI 1 e riferito che lo stesso minore ha

dato il proprio consenso ad essere seguito dal Servizio medico-psicologico di __________

(SMP). Il padre e la curatrice di rappresentanza hanno dato la loro

approvazione, mentre la madre si è opposta, affermando che l’SMP non è un Servizio

adatto.

J. Mediante decisione

23 febbraio 2023 l’Autorità di protezione ha conferito mandato di presa a

carico in favore di PI 1 all’SMP, dandogli un sostegno di tipo

psicoterapeutico. La decisione è stata dichiarata immediatamente esecutiva.

K. Con reclamo 28 febbraio

2023 RE 1 si è aggravata avverso la predetta decisione chiedendo che:

-

la decisione venga annullata (n.

1);

-

la Camera di Protezione intervenga

e annulli la misura d’urgenza adottata arbitrariamente dall’APR e permetta

nell’immediatezza il rientro di PI 1 presso il domicilio della madre (n. 2);

-

che sia istituita la custodia

esclusiva di PI 1 alla madre (n. 3);

-

che vengano fatti gli accertamenti

da parte della Camera sull’impiego di psicologi non specializzati (n. 4);

-

che venga concesso alla madre

l’accompagnamento di una persona di fiducia alle udienze ARP (signor __________)

(n. 5);

-

che questo reclamo sia considerato

anche nella procedura di revoca del mandato all’avv. __________ (n. 6);

-

che sia tenuta in considerazione

la presa di posizione della madre, relativa alla valutazione psico-affettiva

della dr. __________ (n. 7);

-

che siano svolte verifiche in

merito alla dr. __________ in relazione alla sua dichiarata specializzazione in

ambito psicologico nel campo dell’infanzia (n. 8);

-

che la Camera di protezione

intervenga per consentire ad __________ il rientro presso il domicilio della

madre (n. 9);

- che sia emanata una decisione di custodia esclusiva di

__________ a favore della madre (n. 10).

L. Con istanza di

provvedimenti supercautelare 16 marzo 2023 RE 1 ha lamentato che il figlio è in

uno stato di sofferenza fisica e psicologica (si autoinfligge dei tagli) e

chiede che la Camera di protezione ordini l’audizione del figlio e che lo

affidi alla madre. Chiede che vengano ripresi gli incontri di psicoterapia con

la dr. __________, persona che già conosce PI 1.

M. Con ulteriore istanza

25 marzo 2023 RE 1 ha ribadito le richieste della precedente istanza 16 marzo e

formula richieste aggiuntive (cfr. n. 4-6).

N. Mediante osservazioni

27 marzo 2023 CO 2 ha chiesto che il reclamo e le istanze di RE 1 vengano

respinte. Il padre è preoccupato per il figlio e conferma la necessità del

sostegno deciso dall’Autorità.

Con osservazioni 29 marzo

2023 l’UAP, alla luce della situazione (cfr. aggiornamento __________ 29 marzo

2023), ha ritenuto essenziale che il minore possa beneficiare al più presto di

un accompagnamento psicoterapico (“come da lui stesso richiesto”) che

possa aiutarlo nell’affrontare l’attuale disagio emotivo.

Con osservazioni 4 aprile

2023 la curatrice di rappresentanza avv. __________, ha chiesto che il reclamo

e le istanze di RE 1 siano dichiarati in via preliminare irricevibili e in

via principale respinti.

Mediante separate

osservazioni 19 aprile 2023 l’Autorità di protezione ha chiesto che le istanze

16 e 25 marzo 2023 di RE 1 vengano entrambe respinte.

Con osservazioni 21 aprile

2023 l’Autorità di prime cure ha chiesto che il reclamo venga respinto.

Con replica 5 maggio 2023 RE

1 ha ribadito preoccupazione per entrambi i figli, chiedendo che il reclamo

venga accolto, che entrambi i figli vengano ascoltati e che PI 1 venga seguito

dalla dr. __________.

L’Autorità di protezione

ha rinunciato a presentare l’allegato di duplica.

Con duplica 17 maggio 2023

l’avv. __________ ha ribadito i contenuti delle precedenti osservazioni.

Mediante duplica 25 maggio

2023 il padre si è riconfermato nelle proprie osservazioni.

O. Nel frattempo 22

aprile 2023 RE 1 ha presentato un’ulteriore richiesta di provvedimenti urgenti.

Con decisioni 12 maggio

2023 l’Autorità di protezione ha ordinato al Servizio psico-sociale, di

esperire una perizia psichiatrica su entrambi i genitori di PI 1.

Mediante decisione 3 luglio

2023 l’Autorità di protezione ha confermato la privazione provvisoria ai

genitori del diritto di determinare il luogo di dimora di PI 1 e trasferito il

minore dal Centro __________.

Considerato

in diritto

Considerandi

1.

Le decisioni delle

Autorità regionali di protezione concernenti minorenni sono impugnabili

mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, nella

composizione di un giudice unico (art. 450 CC in relazione agli art. 314 cpv. 1

e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione e la procedura

in materia di protezione del minore e dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7

LOG). Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli

art. 450 segg. CC occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla

procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni

connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa (art.

99.

LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012

concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria,

alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).

2.

Giusta l’art. 307

cpv. 1 CC se il bene del figlio è minacciato e i genitori non vi rimediano o

non sono in grado di rimediarvi, l’autorità di protezione dei minori ordina le

misure opportune per la protezione del figlio.

Nell’esecuzione di questa incombenza, l’autorità di

protezione gode di un ampio potere d’apprezzamento quanto al modo di procedere

(Meier/Stettler, Droit de la filiation,

6ª ed., Losanna 2019, N. 1689, pag. 1101).

L’Autorità di protezione

può segnatamente ammonire i genitori, gli affilianti o il figlio, impartire

loro istruzioni per la cura, l’educazione o l’istruzione e designare una

persona o un ufficio idoneo che abbia diritto di controllo e informazione (art.

307.

cpv. 3 CC).

Le misure previste dagli

art. 307 segg. CC hanno lo scopo di proteggere il bambino da possibili minacce

al suo sviluppo fisico, psichico o morale (CR CC I, Meier, art. 307

N. 5; Hegnauer/Breitschmid, Grundriss

des Kindesrechts, 5ª edizione, pag. 206 n. 27.14). Esse sono volte dunque al

bene del minorenne e non dipendono da un'eventuale colpa dei genitori, né

costituiscono una sanzione nei loro confronti. L’eventuale colpa del padre o della

madre non configura una condizione di messa in atto della misura (CR CC I, Meier, N. 28 ad Intro. art. 307–315b; Breitschmid in: Kommentar zum

Schweizerischen Privatrecht, ZGB I, 6ͣ ed., Basilea 2018, N. 4 ad art. 307

CC). L’applicazione delle misure di protezione è retta dal principio di

proporzionalità che si traduce nella legge in una gradualità degli interventi,

che va dalla misura più leggera quella più incisiva (Meier/Stettler, op. cit., N. 1681 pag. 1095).

Nel dettaglio l’art. 307

cpv. 3 prevede una lista non esaustiva delle misure che l’Autorità può ordinare

a protezione del minore.

Affinché rispetti il

principio della proporzionalità la misura deve essere necessaria e sufficiente

ad assicurare la protezione del minore. L’Autorità potrà in primo luogo

ammonire i genitori ai loro doveri, dare loro consigli in ambito di cura,

educazione e formazione del minore (ad esempio: pareri medici, frequentazioni a

corsi di cura, partecipazioni a corsi per genitori). L’Autorità potrà anche

consigliare i genitori ed orientarli verso i Servizi competenti o ancora

impartire loro istruzioni.

L’art. 307 CC funge pure

da base legale per il disciplinamento di misure d’indagine, volte a determinare

l’eventuale messa in pericolo del bene del minore e la necessità di adottare

misure più incisive (esami medici ambulatoriali, osservazioni di durata

limitata presso un Istituto, perizie psichiche dei genitori in caso di sospetti

di abusi).

L’Autorità potrà infine

designare una persona (ad esempio assistente sociale, psicologo) o un ufficio

idoneo (servizi per la protezione dei minori) che abbia facoltà di controllo e

d’informazione (CR CC I, Meier,

art. 307 CC, N. 11–15 pag. 1879 e segg.).

Benché tali misure (di

controllo e informazione) si trovino in basso alla scala delle misure di

protezione, anche in tal caso l’Autorità dovrà applicare il principio di

proporzionalità.

Tra le misure immaginabili

si può prevedere anche l’obbligo di accompagnare il minore dal medico per

sottoporlo a esami, di accompagnarlo periodicamente da un pediatra designato,

di collocarlo momentaneamente in una clinica o, brevemente, in un Istituto per

una perizia, di obbligarlo a seguire un corso di recupero scolastico, di

presentarlo al servizio psicologico scolastico, di accettare un intervento

esterno di natura sistemica, che permetta la sua permanenza al domicilio

piuttosto che il suo collocamento, di proteggerlo contro lo sfruttamento

commerciale di cui è vittima, di mantenere dei rapporti regolari con i

responsabili della formazione professionale, di proibire la modifica del suo

luogo di residenza, o ancora di adottare delle modalità di pubblicazione delle

fotografie del minore su internet rispettose del suo bene (Meier/Stettler, op. cit., N. 1692 pag.

1102-1103).

3.

Nel suo

apprezzamento, l'Autorità – in virtù del principio inquisitorio illimitato che

governa il diritto di filiazione – non è vincolata né alle dichiarazioni delle

parti né alle prove da loro fornite (DTF 130 III 734, consid. 2.2.2-2.2.3; 129

III 417, consid. 2.1.1.-2.1.2; 128 III 411, consid. 3.2.1; 122 III 408, cons.

3d).

Esso impone all’autorità

di chiarire i fatti e prendere in considerazione d’ufficio tutti gli elementi

che possono essere importanti per rendere una decisione conforme al bene del

minore. L’Autorità può istruire la fattispecie secondo il proprio

apprezzamento, amministrando finanche le prove in modo inabituale (BSK ZPO,

MAZAN/STECK, ad art. 296 CPC; Meier/Stettler,

op. cit. nota 1764 pag. 492; STF 5A_991/2015 del 29 settembre 2016, consid. 6.2,

non pubblicato al DTF 142 III 612), sollecitare rapporti, di propria

iniziativa, anche se tale modo di procedere non è previsto dal diritto di

procedura cantonale (FamKomm Erwachsenenschutz, STECK, art. 446 CC, N. 11; DTF

128.

III 411, consid. 3.2.1).

Questo principio non dispensa tuttavia le parti dal

dovere di collaborare attivamente alla procedura e di esporre le proprie tesi

(STF 5A_69/2011 del 27 febbraio 2012, consid. 2.3).

4.

Con la decisione in

esame l’Autorità di protezione ha conferito mandato all’SMP di __________ di

una presa a carico psicoterapeutica per PI 1.

Va rilevato che, già in

passato, PI 1 ha beneficiato di una presa a carico psicologica. All’epoca,

quando ancora viveva a __________ con la famiglia, è stato seguito dalla

psicoterapeuta __________ (cfr. decisione 18 maggio 2020).

A seguito del collocamento

del minore e del suo trasferimento a __________, la necessità di una presa a

carico è stata riaffermata.

Nella valutazione psicoaffettiva del 23 novembre 2022

veniva evidenziata l’importanza di garantire al minore una presa a carico

psicoterapeutica. L’operatrice sociale dell’UAP ha confermato tale circostanza

(cfr. udienza 31 gennaio 2023 e osservazioni 29 marzo 2023). Anche la curatrice

di rappresentanza del minore ha dato l’approvazione, come pure il padre.

L’operatrice sociale dell’UAP ha riferito che anche PI 1 avrebbe dato il

proprio consenso.

Da più parti è stata

segnalata forte preoccupazione per lo stato in cui versa PI 1. L’Autorità di

protezione ha sentito i genitori e tutte le parti coinvolte. Il disagio di PI 1

e la forte conflittualità emergono con ogni evidenza dagli atti. La madre

stessa ha a più riprese espresso preoccupazione per la sofferenza fisica e psicologica

del figlio, affermando che egli si autoinfligge dei tagli alle braccia.

La madre avversa la

decisione, opponendosi al conferimento di un mandato all’SMP di __________ ed

indicando che sarebbe già in corso un mandato di sostegno psicologico con la

dr. __________ “di cui PI 1 si fida”.

In sostanza, RE 1 non nega

la necessità di una presa a carico per il figlio, e neppure la bontà della

misura, ma si limita a contestare il conferimento del mandato all’SMP di __________,

auspicando che il figlio venga seguito dalla psicologa __________.

La reclamante non spende

parola alcuna per illustrare quali sarebbero i motivi che osterebbero al conferimento

del mandato al SMP.

L’Autorità, dal canto suo,

ha ricordato che la precedente psicologa __________, “aveva assicurato un

sostengo ad PI 1 in occasione di un breve periodo”. A seguito del

trasferimento a __________ è pertanto stato necessario trovare un terapeuta in

zona. L’Autorità ha riferito che il __________ non era in grado di garantire

l’accompagnamento a __________ e ha ritenuto che “non sembrava il caso di

permettere ad un dodicenne in difficoltà dal punto di vista familiare che si

spostasse da solo in treno”. L’Autorità ha quindi concluso che l’SMP, con la

vicinanza al __________, fornisce la necessaria garanzia protettiva al minore e

non lo espone al disagio e allo stress originati dalla trasferta in solitario a

__________.

In simili circostanze, la

decisione dell’Autorità di ordinare una presa a carico all’SMP, debitamente

motivata e ponderata, e presa nell’interesse prioritario del minore, resiste

alle generiche critiche della reclamante e va confermata.

L’urgenza e la necessità

della misura per il bene del minore non possono essere negate. Al riguardo va

rilevato che la decisione è stata dichiarata immediatamente esecutiva e che la

reclamante non ha postulato il ripristino dell’effetto sospensivo al reclamo.

5.

Tutte le altre

pretese vantate da RE 1 in sede di reclamo vanno invece dichiarate

irricevibili, esulando dalla presente procedura. La reclamante postula infatti

il rientro a casa del figlio e della sorella __________ (estranea alla

procedura in questione) e che le venga attribuita la custodia esclusiva (n. 2,

3, 9 e 10). Chiede inoltre di esse autorizzata a farsi accompagnare da un terzo

alle udienze dinanzi all’autorità di prime cure (n. 5) e che il reclamo venga “considerato

anche nella procedura di revoca del mandato all’avv. __________” (n. 6). RE

1.

avversa altresì la valutazione psicoaffettiva del 23 novembre 2022 (n. 7).

Con ogni evidenza, tutte

questa nuove pretese vanno dichiarate irricevibili siccome esulano dalla

presente procedura, non si confrontano con la decisione e sono fatte valere per

la prima volta in sede di reclamo. Oggetto del presente procedimento è infatti

solo il conferimento di una presa a carico per PI 1 e non già il suo affidamento

o la sua custodia. Esprimendosi su tali richieste questo Giudice violerebbe il

principio del doppio grado di giudizio (cfr. sentenza CDP 30 novembre 2017,

inc. 9.2017.166, consid. 4.5).

Allo stesso modo entrambe

le istanze supercautelari presentate dalla reclamante vanno dichiarate

irricevibili, siccome esulano dalla presente procedura. Al riguardo l’Autorità

di prime cure ha rilevato l’irricevibilità delle stesse, essendo presentate per

la prima volta in seconda sede e precisato che su alcune si determinerà in

separata sede (cfr. osservazioni 19 e 21 aprile 2023).

6.

Gli oneri

processuali seguirebbero la soccombenza (art. 47 e 49 LPAmm) ma viste le

circostanze si prescinde, eccezionalmente, dal prelievo di tasse e spese di

giustizia. Non si assegnano ripetibili in quanto non richieste.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

1. Il

reclamo, nella misura della sua ricevibilità, è respinto.

2. Non

si prelevano né spese né tasse di giustizia.

Non

si assegnano ripetibili.

3. Notificazione:

-

Comunicazione:

-

-

-

-

Il

presidente

La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le

decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95

a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72

segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è

ammissibile solo se il valore litigioso

ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge

tale importo, il ricorso in materia

civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di

importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in

materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in

materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.

116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal

caso dall'art. 115 LTF.