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Decisione

9.2023.47

Richiesta formulata dai nonni di poter esercitare diritti di visita (vacanze)

23 maggio 2023Italiano11 min

portare in vacanza a __________ la nipote PI 1 (dal 29 luglio al 15 agosto 2023,

Source ti.ch

Incarto n.

9.2023.47

Lugano

23 maggio 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il presidente della Camera di protezione del

Tribunale d'appello

Damiano

Bozzini

giudice

unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 9 LOG

assistito

dalla

vicecancelliera

Baggi

Fiala

sedente

per statuire nella causa che oppone

RE

1

patr.

dall’avv. __________,

all’

Autorità

regionale di protezione __________,

e

a

PI

4

patr.

dall’ PR 2

per

quanto riguarda le relazioni personali con la nipote PI 1;

giudicando

sul reclamo del 13 marzo 2023 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 15

febbraio 2023 dall'Autorità regionale di protezione __________;

letti ed esaminati gli atti,

ritenuto

A. PI 1 (2019) è figlia

di PI 2 (2001) e di PI 3 (2002).

Al momento della

nascita entrambi i genitori erano minorenni.

B. Mediante decisione 19

giugno 2019 la __________ (allora competente) ha istituito in favore di PI 1

una tutela (art. 298b cpv. 4 CC), nominando la nonna materna __________ quale

tutrice della minore (“fino al compimento della maggiore età di PI 2).

C. Dopo vicissitudini

note alle parti, mediante decisione 17 ottobre 2019 l’Autorità regionale di

protezione __________ (in seguito Autorità di protezione) ha nominato il signor

__________ (UAP) quale tutore di PI 1, revocando il mandato di tutrice

attribuito alla nonna. Nel contempo ha privato PI 2 dell’autorità parentale

sulla figlia PI 1.

D. Nel frattempo, con

decisione 30 ottobre 2019 l’Autorità di protezione ha collocato madre e figlia

presso __________, fino al compimento della maggiore età della madre.

E. Con decisione 3

novembre 2020 ha istituito in favore di PI 2 una curatela generale (art. 398

CC), nominando __________ quale curatrice.

F. Con decisione 16

luglio 2021 l’Autorità di protezione ha nominato l’avv. __________ quale

curatrice di rappresentanza di PI 1.

G. Dopo aver sentito le

parti ed esperito le necessarie valutazioni, mediante decisione 22 settembre

2021 l’Autorità di protezione ha confermato la privazione del diritto di

determinare il luogo di dimora dei genitori sulla figlia PI 1 e disposto il

collocamento della minore presso idonea famiglia affidataria family.

L’Autorità di prime cure ha deciso che “le relazioni personali fra PI 1 e i

genitori sono da discutere e stabilire nelle modalità e nei tempi più opportuni

unitamente alla rete e in funzione della nuova organizzazione di vita in

famiglia affidataria della minore”.

H. Mediante decisione 17

febbraio 2022 l’Autorità di protezione ha respinto l’istanza del padre volta ad

ottenere l’autorità parentale sulla figlia.

Con decisione 13 ottobre

2022 questa Camera ha parzialmente accolto il reclamo inoltrato da PI 3 avverso

la predetta decisione e ritornato l’incarto all’Autorità di prime cure per

nuova decisione, da adottare sulla base di più approfondite valutazioni (inc. CDP

9.2022.41).

Fatti

I. Nel frattempo, con

istanza 28 novembre 2022 i nonni materni RE 1 e PI 2 hanno chiesto di poter

portare in vacanza a __________ la nipote PI 1 (dal 29 luglio al 15 agosto 2023,

con la madre PI 3), auspicando che la vacanza in famiglia possa diventare per PI

1 una “routine”.

Con osservazioni 16

dicembre 2022 PI 4 si è opposto alla richiesta dei coniugi RE 1, rilevando che

i genitori di PI 1 hanno diritti di visita limitati con la figlia (la madre due

ore e lui un giorno ogni due settimane) e negando che i nonni materni possano

avere particolari diritti al riguardo.

Con scritto 22 dicembre

2022 il tutore __________ e l’operatrice sociale dell’UAP __________ reputano

che la richiesta dei nonni “appare

fuori luogo, soprattutto se si

considera la sproporzione rispetto alle relazioni personali con i genitori”.

Pure la curatrice di

rappresentanza avv.__________ si è opposta considerando la richiesta dei nonni “sproporzionata”

(3 giugno 2023).

Con ulteriore scritto 24

gennaio 2023 RE 1 e PI 2 hanno sollecitato l’evasione della richiesta.

J. Mediante decisione

16 febbraio 2023 l’Autorità di protezione ha respinto l’istanza di RE 1 e PI 2,

ritenendola “sproporzionata e non rientrante nel prioritario interesse e

bene della minore”.

K. Con reclamo 13 marzo

2023 RE 1 si è aggravata avverso la decisione, ribadendo la pretesa di poter

portare la nipote in vacanza, considerando nonni una “risorsa ed una

ricchezza per i nipoti”.

L. Con osservazioni 22

marzo 2023 la curatrice di rappresentanza della minore ha chiesto che il

reclamo venga respinto.

Mediante osservazioni 29

marzo 2023 l’Autorità di protezione ha chiesto la conferma della propria

decisione, ritenendo il reclamo inammissibile per carente motivazione.

Con osservazioni 6 aprile 2023

PI 4 ha confermato la propria contrarietà all’istanza di RE 1, ribadendo che la

richiesta è sproporzionata e contraria al bene della figlia.

M. Mediante replica 19

maggio 2023 RE 1 ha confermato la propria pretesa, contestando che vi sia

conflittualità tra lei e la figlia, ribadendo l’importanza per PI 1 di “avere

la presenza dei nonni nella propria vita”.

N. Nel frattempo, con

decisione 16 febbraio 2023 l’Autorità di protezione ha nominato __________

(UAP) quale curatrice generale di PI 2 (art. 398 CC) in sostituzione della

precedente dimissionaria.

O. Visto l’esito del

giudizio risulta superfluo attendere l’inoltro delle eventuali dupliche.

Considerato

in diritto

Considerandi

1.

Le decisioni delle

Autorità regionali di protezione concernenti minorenni sono impugnabili

mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, nella

composizione di un giudice unico (art. 450 CC in relazione agli art. 314 cpv. 1

e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione e la procedura

in materia di protezione del minore e dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7

LOG). Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli

art. 450 segg. CC occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla

procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni

connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa (art.

99.

LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012

concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria,

alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).

2.

Nella decisione

impugnata l’Autorità di prime cure ha respinto la richiesta di RE 1, di poter

portare la nipote in vacanza all’estero durante l’estate, in quanto

sproporzionata e non rientrante nell’interesse prioritario di PI 1.

3.

Nel suo reclamo RE 1

ribadisce l’importanza che PI 1 mantenga dei rapporti con i nonni, oltre che

con i genitori, auspicando che possa trascorrere una vacanza all’estero con

loro.

4.

Secondo l’art. 274a

CCS in “circostanze straordinarie” il diritto alle relazioni personali

può essere accordato anche ad altre persone, segnatamente ai parenti, in quanto

ciò serva al bene del figlio. “Circostanze straordinarie” sono – tra l’altro

– cambiamenti famigliari che non permettono più a tali parenti di mantenere un

rapporto instauratosi con il minorenne, come per esempio in caso di

scioglimento della comunione domestica dei famigliari (MEIER/STETTLER, Droit de

la filiation, 6. ed., pag. 631; HEGNAUER in: Berner Kommentar, edizione 1991,

n. 19 ad art. 274a CC).

Diversamente dalle

relazioni personali tra genitore e figlio, infatti, le relazioni tra i terzi e

il figlio devono orientarsi esclusivamente al bene di quest’ultimo; l’interesse

dei terzi che desiderano intrattenere relazioni personali con il minorenne

importa poco (HEGNAUER in: Berner Kommentar, op. cit., n. 15 ad art. 274a CC;

analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2004.116 del 26 marzo 2007, consid. 5).

In concreto solo l'interesse del figlio è determinante, non quello della

persona con la quale costui può o deve intrattenere delle relazioni personali

(FamPra.ch 1/2004, pag. 159). Il diritto di visita dei terzi deve pertanto

servire positivamente al bene del minore, segnatamente deve contribuire

concretamente al suo benessere. Non è sufficiente che la relazione non gli

causi un pregiudizio. Il diritto alle relazioni personali sarà di principio

giudicato nell’interesse del minore qualora il medesimo (capace di

discernimento rispetto a tale questione) esprime chiaramente il bisogno di

restare in contatto con la persona in questione, la quale gli procura o

rafforza un sentimento di protezione, ciò tuttavia a condizione che non vi

siano da temere degli effetti pregiudizievoli (MEIER/STETTLER, Droit de la

filiation, 6. Edizione, pag. 631).

5.

Nel suo

apprezzamento, l'Autorità – in virtù del principio inquisitorio illimitato che

governa il diritto di filiazione – non è vincolata né alle dichiarazioni delle

parti né alle prove da loro fornite (DTF 130 III 734, consid. 2.2.2-2.2.3; 129

III 417, consid. 2.1.1.-2.1.2; 128 III 411, consid. 3.2.1; 122 III 408, cons.

3d). Il citato principio vale anche per la regolamentazione delle relazioni

personali (decisioni del Tribunale federale 5A_69/2011 del 27 febbraio 2012

consid. 2.3; 5C.58/2004 del 14 giugno 2004 cons. 2.1.2). Esso impone

all’Autorità di chiarire i fatti e prendere in considerazione d’ufficio tutti

gli elementi che possono essere importanti per rendere una decisione conforme al

bene del minore. L’Autorità può istruire la fattispecie secondo il proprio

apprezzamento, amministrando le prove finanche in modo inabituale, sollecitare

rapporti, di propria iniziativa, anche se tale modo di procedere non è previsto

dal diritto di procedura cantonale (FamKomm Erwachsenenschutz, STECK, art. 446

CC n. 11; DTF 128 III 411, consid. 3.2.1).

6.

Nel caso in esame,

come rilevato dall’Autorità di protezione e confermato dalla curatrice di

rappresentanza, la richiesta della nonna materna è da respingere siccome sproporzionata

e non nell’interesse prioritario del bene di PI 1.

La piccola, che ha appena

quattro anni, è collocata presso una famiglia family da luglio 2021. Da allora PI

1.

vede la madre e il padre ogni due settimane per poche ore. L’Autorità e la

Rete stanno valutando l’estensione di tali diritti di visita. Per il momento non

sono invece stati previsti diritti di visita con i nonni.

In simili circostanze è

pertanto a giusta ragione che l’Autorità abbia respinto l’istanza dei nonni

materni di poter portare in vacanza la nipote. Una vacanza all’estero di ben 18

giorni con i nonni e la madre, con la quale non ha più trascorso che alcune ore

consecutive con scadenza bisettimanale non appare con evidenza, al momento

attuale, nell’interesse della minore.

La circostanza secondo cui

la reclamante e la figlia non abbiano una situazione conflittuale, seppur

apprezzabile e indubbiamente positiva per tutte le parti, non muta in ogni caso

l’esito della presente vertenza.

In concreto, viste le

circostanze e indipendentemente dalla situazione famigliare, la decisione

dell’Autorità di prime cure resiste alle generiche critiche della reclamante,

che neppure si confronta con le motivazioni contenute nella decisione.

Nella misura della sua ricevibilità,

il reclamo va di conseguenza respinto.

7.

RE 1 ha chiesto di

essere ammesso al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito

patrocinio. Ai sensi dell’art. 117 CPC, applicabile su rinvio dell’art. 13 LAG,

ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi necessari

(lett. a), la cui domanda non appaia priva di probabilità di successo (lett.

b).

Ritenuto la rifusione di

adeguate ripetibili, che questo giudice quantifica in fr. 1'000.–, la domanda

di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria presentata da PI 3

diviene priva d’oggetto (cfr. STF 2C_182/2012 del 18 luglio 2012, consid. 6.3;

STF 5A_389/2009 del 7 agosto 2009, consid. 7; sentenza CDP del 10 maggio 2017,

inc. 9.2017.33 consid. 6; sentenza CDP del 20 novembre 2017, inc. 9.2017.166

consid. 5, sentenza CDP del 19 febbraio 2019, inc. 9.2018.195, consid. 6).

Le spese dell’attuale

giudizio seguono la soccombenza (art. 47 e 49 LPAmm) e vanno poste a carico della

reclamante.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

1. Il reclamo, nella

misura della sua ricevibilità, è respinto.

2. Gli oneri del

reclamo consistenti in:

a) tassa di

giustizia fr. 350.–

b) spese fr.

50.–

fr.

400.–

sono posti a carico di RE

1, che rifonderà a PI 4 fr. 1'000.– a titolo di ripetibili.

3. L’istanza di

ammissione a beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio

presentata da PI 4 è respinta.

4. Notificazione:

-

-

Comunicazione:

-

-

-

-

-

Il

presidente

La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le

decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95

a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72

segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è

ammissibile solo se il valore litigioso

ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge

tale importo, il ricorso in materia

civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di

importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in

materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in

materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.

116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal

caso dall'art. 115 LTF.