9.2023.47
Richiesta formulata dai nonni di poter esercitare diritti di visita (vacanze)
23 maggio 2023Italiano11 min
portare in vacanza a __________ la nipote PI 1 (dal 29 luglio al 15 agosto 2023,
Source ti.ch
Incarto n.
9.2023.47
Lugano
23 maggio 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di protezione del
Tribunale d'appello
Damiano
Bozzini
giudice
unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 9 LOG
assistito
dalla
vicecancelliera
Baggi
Fiala
sedente
per statuire nella causa che oppone
RE
1
patr.
dall’avv. __________,
all’
Autorità
regionale di protezione __________,
e
a
PI
4
patr.
dall’ PR 2
per
quanto riguarda le relazioni personali con la nipote PI 1;
giudicando
sul reclamo del 13 marzo 2023 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 15
febbraio 2023 dall'Autorità regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
A. PI 1 (2019) è figlia
di PI 2 (2001) e di PI 3 (2002).
Al momento della
nascita entrambi i genitori erano minorenni.
B. Mediante decisione 19
giugno 2019 la __________ (allora competente) ha istituito in favore di PI 1
una tutela (art. 298b cpv. 4 CC), nominando la nonna materna __________ quale
tutrice della minore (“fino al compimento della maggiore età di PI 2).
C. Dopo vicissitudini
note alle parti, mediante decisione 17 ottobre 2019 l’Autorità regionale di
protezione __________ (in seguito Autorità di protezione) ha nominato il signor
__________ (UAP) quale tutore di PI 1, revocando il mandato di tutrice
attribuito alla nonna. Nel contempo ha privato PI 2 dell’autorità parentale
sulla figlia PI 1.
D. Nel frattempo, con
decisione 30 ottobre 2019 l’Autorità di protezione ha collocato madre e figlia
presso __________, fino al compimento della maggiore età della madre.
E. Con decisione 3
novembre 2020 ha istituito in favore di PI 2 una curatela generale (art. 398
CC), nominando __________ quale curatrice.
F. Con decisione 16
luglio 2021 l’Autorità di protezione ha nominato l’avv. __________ quale
curatrice di rappresentanza di PI 1.
G. Dopo aver sentito le
parti ed esperito le necessarie valutazioni, mediante decisione 22 settembre
2021 l’Autorità di protezione ha confermato la privazione del diritto di
determinare il luogo di dimora dei genitori sulla figlia PI 1 e disposto il
collocamento della minore presso idonea famiglia affidataria family.
L’Autorità di prime cure ha deciso che “le relazioni personali fra PI 1 e i
genitori sono da discutere e stabilire nelle modalità e nei tempi più opportuni
unitamente alla rete e in funzione della nuova organizzazione di vita in
famiglia affidataria della minore”.
H. Mediante decisione 17
febbraio 2022 l’Autorità di protezione ha respinto l’istanza del padre volta ad
ottenere l’autorità parentale sulla figlia.
Con decisione 13 ottobre
2022 questa Camera ha parzialmente accolto il reclamo inoltrato da PI 3 avverso
la predetta decisione e ritornato l’incarto all’Autorità di prime cure per
nuova decisione, da adottare sulla base di più approfondite valutazioni (inc. CDP
9.2022.41).
Fatti
I. Nel frattempo, con
istanza 28 novembre 2022 i nonni materni RE 1 e PI 2 hanno chiesto di poter
portare in vacanza a __________ la nipote PI 1 (dal 29 luglio al 15 agosto 2023,
con la madre PI 3), auspicando che la vacanza in famiglia possa diventare per PI
1 una “routine”.
Con osservazioni 16
dicembre 2022 PI 4 si è opposto alla richiesta dei coniugi RE 1, rilevando che
i genitori di PI 1 hanno diritti di visita limitati con la figlia (la madre due
ore e lui un giorno ogni due settimane) e negando che i nonni materni possano
avere particolari diritti al riguardo.
Con scritto 22 dicembre
2022 il tutore __________ e l’operatrice sociale dell’UAP __________ reputano
che la richiesta dei nonni “appare
fuori luogo, soprattutto se si
considera la sproporzione rispetto alle relazioni personali con i genitori”.
Pure la curatrice di
rappresentanza avv.__________ si è opposta considerando la richiesta dei nonni “sproporzionata”
(3 giugno 2023).
Con ulteriore scritto 24
gennaio 2023 RE 1 e PI 2 hanno sollecitato l’evasione della richiesta.
J. Mediante decisione
16 febbraio 2023 l’Autorità di protezione ha respinto l’istanza di RE 1 e PI 2,
ritenendola “sproporzionata e non rientrante nel prioritario interesse e
bene della minore”.
K. Con reclamo 13 marzo
2023 RE 1 si è aggravata avverso la decisione, ribadendo la pretesa di poter
portare la nipote in vacanza, considerando nonni una “risorsa ed una
ricchezza per i nipoti”.
L. Con osservazioni 22
marzo 2023 la curatrice di rappresentanza della minore ha chiesto che il
reclamo venga respinto.
Mediante osservazioni 29
marzo 2023 l’Autorità di protezione ha chiesto la conferma della propria
decisione, ritenendo il reclamo inammissibile per carente motivazione.
Con osservazioni 6 aprile 2023
PI 4 ha confermato la propria contrarietà all’istanza di RE 1, ribadendo che la
richiesta è sproporzionata e contraria al bene della figlia.
M. Mediante replica 19
maggio 2023 RE 1 ha confermato la propria pretesa, contestando che vi sia
conflittualità tra lei e la figlia, ribadendo l’importanza per PI 1 di “avere
la presenza dei nonni nella propria vita”.
N. Nel frattempo, con
decisione 16 febbraio 2023 l’Autorità di protezione ha nominato __________
(UAP) quale curatrice generale di PI 2 (art. 398 CC) in sostituzione della
precedente dimissionaria.
O. Visto l’esito del
giudizio risulta superfluo attendere l’inoltro delle eventuali dupliche.
Considerato
in diritto
Considerandi
1.
Le decisioni delle
Autorità regionali di protezione concernenti minorenni sono impugnabili
mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, nella
composizione di un giudice unico (art. 450 CC in relazione agli art. 314 cpv. 1
e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione e la procedura
in materia di protezione del minore e dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7
LOG). Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli
art. 450 segg. CC occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla
procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni
connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa (art.
99.
LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012
concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria,
alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).
2.
Nella decisione
impugnata l’Autorità di prime cure ha respinto la richiesta di RE 1, di poter
portare la nipote in vacanza all’estero durante l’estate, in quanto
sproporzionata e non rientrante nell’interesse prioritario di PI 1.
3.
Nel suo reclamo RE 1
ribadisce l’importanza che PI 1 mantenga dei rapporti con i nonni, oltre che
con i genitori, auspicando che possa trascorrere una vacanza all’estero con
loro.
4.
Secondo l’art. 274a
CCS in “circostanze straordinarie” il diritto alle relazioni personali
può essere accordato anche ad altre persone, segnatamente ai parenti, in quanto
ciò serva al bene del figlio. “Circostanze straordinarie” sono – tra l’altro
– cambiamenti famigliari che non permettono più a tali parenti di mantenere un
rapporto instauratosi con il minorenne, come per esempio in caso di
scioglimento della comunione domestica dei famigliari (MEIER/STETTLER, Droit de
la filiation, 6. ed., pag. 631; HEGNAUER in: Berner Kommentar, edizione 1991,
n. 19 ad art. 274a CC).
Diversamente dalle
relazioni personali tra genitore e figlio, infatti, le relazioni tra i terzi e
il figlio devono orientarsi esclusivamente al bene di quest’ultimo; l’interesse
dei terzi che desiderano intrattenere relazioni personali con il minorenne
importa poco (HEGNAUER in: Berner Kommentar, op. cit., n. 15 ad art. 274a CC;
analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2004.116 del 26 marzo 2007, consid. 5).
In concreto solo l'interesse del figlio è determinante, non quello della
persona con la quale costui può o deve intrattenere delle relazioni personali
(FamPra.ch 1/2004, pag. 159). Il diritto di visita dei terzi deve pertanto
servire positivamente al bene del minore, segnatamente deve contribuire
concretamente al suo benessere. Non è sufficiente che la relazione non gli
causi un pregiudizio. Il diritto alle relazioni personali sarà di principio
giudicato nell’interesse del minore qualora il medesimo (capace di
discernimento rispetto a tale questione) esprime chiaramente il bisogno di
restare in contatto con la persona in questione, la quale gli procura o
rafforza un sentimento di protezione, ciò tuttavia a condizione che non vi
siano da temere degli effetti pregiudizievoli (MEIER/STETTLER, Droit de la
filiation, 6. Edizione, pag. 631).
5.
Nel suo
apprezzamento, l'Autorità – in virtù del principio inquisitorio illimitato che
governa il diritto di filiazione – non è vincolata né alle dichiarazioni delle
parti né alle prove da loro fornite (DTF 130 III 734, consid. 2.2.2-2.2.3; 129
III 417, consid. 2.1.1.-2.1.2; 128 III 411, consid. 3.2.1; 122 III 408, cons.
3d). Il citato principio vale anche per la regolamentazione delle relazioni
personali (decisioni del Tribunale federale 5A_69/2011 del 27 febbraio 2012
consid. 2.3; 5C.58/2004 del 14 giugno 2004 cons. 2.1.2). Esso impone
all’Autorità di chiarire i fatti e prendere in considerazione d’ufficio tutti
gli elementi che possono essere importanti per rendere una decisione conforme al
bene del minore. L’Autorità può istruire la fattispecie secondo il proprio
apprezzamento, amministrando le prove finanche in modo inabituale, sollecitare
rapporti, di propria iniziativa, anche se tale modo di procedere non è previsto
dal diritto di procedura cantonale (FamKomm Erwachsenenschutz, STECK, art. 446
CC n. 11; DTF 128 III 411, consid. 3.2.1).
6.
Nel caso in esame,
come rilevato dall’Autorità di protezione e confermato dalla curatrice di
rappresentanza, la richiesta della nonna materna è da respingere siccome sproporzionata
e non nell’interesse prioritario del bene di PI 1.
La piccola, che ha appena
quattro anni, è collocata presso una famiglia family da luglio 2021. Da allora PI
1.
vede la madre e il padre ogni due settimane per poche ore. L’Autorità e la
Rete stanno valutando l’estensione di tali diritti di visita. Per il momento non
sono invece stati previsti diritti di visita con i nonni.
In simili circostanze è
pertanto a giusta ragione che l’Autorità abbia respinto l’istanza dei nonni
materni di poter portare in vacanza la nipote. Una vacanza all’estero di ben 18
giorni con i nonni e la madre, con la quale non ha più trascorso che alcune ore
consecutive con scadenza bisettimanale non appare con evidenza, al momento
attuale, nell’interesse della minore.
La circostanza secondo cui
la reclamante e la figlia non abbiano una situazione conflittuale, seppur
apprezzabile e indubbiamente positiva per tutte le parti, non muta in ogni caso
l’esito della presente vertenza.
In concreto, viste le
circostanze e indipendentemente dalla situazione famigliare, la decisione
dell’Autorità di prime cure resiste alle generiche critiche della reclamante,
che neppure si confronta con le motivazioni contenute nella decisione.
Nella misura della sua ricevibilità,
il reclamo va di conseguenza respinto.
7.
RE 1 ha chiesto di
essere ammesso al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito
patrocinio. Ai sensi dell’art. 117 CPC, applicabile su rinvio dell’art. 13 LAG,
ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi necessari
(lett. a), la cui domanda non appaia priva di probabilità di successo (lett.
b).
Ritenuto la rifusione di
adeguate ripetibili, che questo giudice quantifica in fr. 1'000.–, la domanda
di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria presentata da PI 3
diviene priva d’oggetto (cfr. STF 2C_182/2012 del 18 luglio 2012, consid. 6.3;
STF 5A_389/2009 del 7 agosto 2009, consid. 7; sentenza CDP del 10 maggio 2017,
inc. 9.2017.33 consid. 6; sentenza CDP del 20 novembre 2017, inc. 9.2017.166
consid. 5, sentenza CDP del 19 febbraio 2019, inc. 9.2018.195, consid. 6).
Le spese dell’attuale
giudizio seguono la soccombenza (art. 47 e 49 LPAmm) e vanno poste a carico della
reclamante.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. Il reclamo, nella
misura della sua ricevibilità, è respinto.
2. Gli oneri del
reclamo consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 350.–
b) spese fr.
50.–
fr.
400.–
sono posti a carico di RE
1, che rifonderà a PI 4 fr. 1'000.– a titolo di ripetibili.
3. L’istanza di
ammissione a beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio
presentata da PI 4 è respinta.
4. Notificazione:
-
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Comunicazione:
-
-
-
-
-
Il
presidente
La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95
a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72
segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è
ammissibile solo se il valore litigioso
ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge
tale importo, il ricorso in materia
civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di
importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in
materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in
materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.
116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal
caso dall'art. 115 LTF.