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Decisione

9.2023.49

Rapporto morale

24 gennaio 2024Italiano10 min

2021 RE 1 ha chiesto all’Autorità Autorità regionale di protezione di __________

Source ti.ch

Incarto n.

9.2023.49

Lugano

24 gennaio 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il presidente della Camera di protezione del

Tribunale d'appello

Damiano

Bozzini

giudice

unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG

assistito

dalla

cancelliera

Baggi

Fiala

sedente

per statuire nella causa che oppone

RE

1

all’

Autorità

regionale di protezione __________,

per

quanto riguarda l’approvazione del rapporto morale, del rendiconto

finanziario e della mercede della curatrice __________;

giudicando

sul reclamo del 21 marzo 2023 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 22

febbraio 2023 dall'Autorità regionale di protezione __________;

letti ed esaminati gli atti,

ritenuto

in fatto

Fatti

A. Con istanza 6 ottobre

2021 RE 1 ha chiesto all’Autorità Autorità regionale di protezione di __________

l’istituzione di una misura di curatela in suo favore, a fronte del suo stato

di salute precario e delle fragilità di salute, personali e difficoltà

amministrative (cfr. allegando vari rapporti medici).

B. Con decisione 20

gennaio 2022 l’Autorità di protezione di __________ ha istituito in favore di RE

1 una curatela di rappresentanza e amministrazione dei beni con limitazione

dell’esercizio dei diritti civili (art. 394 e 395 CC). Quale curatrice è stata

designata __________ e alla stessa è stata riconosciuto un compenso orario

lordo di fr. 40.– per un massimo di 75 ore mensili (che corrispondono ad un importo

complessivo annuo di fr. 3'000.–.

C. A seguito del

trasferimento di domicilio di RE 1, con decisione 17 marzo 2022 l’Autorità

regionale di protezione __________ (in seguito Autorità di protezione) ha assunto

la misura di curatela di rappresentanza con amministrazione dei beni con

limitazione dell’esercizio dei diritti civili istituita in favore

dell’interessata.

D. Con scritto 5 agosto

2022 RE 1 ha chiesto la disdetta della curatela volontaria (cfr. certificato

medico 19 ottobre 2022).

E. Mediante decisione 28

ottobre 2022 l’Autorità di protezione ha accordo l’istanza e revocato con

effetto al 15 dicembre 2022 la curatela di rappresentanza con amministrazione

dei beni istituita in favore di RE 1.

F. L’11 gennaio 2023 la

curatrice ha presentato il rapporto morale, il rendiconto finanziario e la

richiesta di mercede (fr. 2'016.40) per il periodo 1° aprile 2022 – 15 dicembre

2022.

G. Con decisione 22

febbraio 2023 l’Autorità di protezione ha approvato il rapporto morale e il

rendiconto finanziario e riconosciuto alla curatrice l’indennità richiesta,

pari a fr. 2'016.60, ponendola a carico del Comune di __________.

H. Con reclamo 21 marzo

2023 RE 1 si è rivolta alla Camera di protezione criticando l’operato della

curatrice e lamentando di non ritenere “corretto che il Comune saldi

l’intero onorario di un lavoro svolto così malamente”.

I. Mediante

osservazioni 27 marzo 2023 la curatrice ha risposto alle critiche rivolte dalla

reclamante.

Con osservazioni 7 aprile

2023 l’Autorità di protezione ha indicato che le censure della reclamante

sarebbero irricevibili e che la richiesta della stessa non sarebbe chiara.

Con replica 12 maggio 2023

RE 1 ha riconfermato i contenuti del proprio gravame.

Con dupliche 22

rispettivamente 25 maggio 2023 la curatrice e l’autorità di prime cure hanno

riconfermato le precedenti prese di posizione.

Considerato

in diritto

Considerandi

1.

Le decisioni delle

Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni sono impugnabili

mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, nella

composizione di un giudice unico (art. 450 CC in relazione agli art. 314 cpv. 1

e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione e la procedura

in materia di protezione del minore e dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7

LOG). Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli

art. 450 segg. CC, occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla

procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni

connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa (art.

99.

LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012

concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria,

alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).

2.

Con decisione 11

dicembre 2022 l’Autorità di protezione ha approvato il rapporto morale, il

rendiconto finanziario e riconosciuto alla curatrice un’indennità totale di fr.

2'016.60, per il periodo dal 1° aprile al 15 dicembre 2022.

3.

Ai sensi dell’art.

410.

cpv. 1 CC il curatore tiene la contabilità e la presenta per approvazione

all’autorità di protezione degli adulti alle scadenze da essa fissate, ma

almeno ogni due anni. Il curatore spiega la contabilità all’interessato e su

richiesta gliene fornisce una copia (cpv. 2).

Giusta l’art. 411

CC ogniqualvolta sia necessario, ma almeno ogni due anni, il curatore rimette

all’Autorità di protezione un rapporto sulla situazione dell’interessato e

sull’esercizio della curatela.

Ai sensi dell’art. 24

ROPMA ogni anno, entro la fine del mese di febbraio, il curatore deve

presentare all’Autorità di protezione il rapporto morale e/o il rendiconto

finanziario.

Il rapporto sull’esercizio

della curatela in generale persegue un duplice obiettivo: da una parte esso

permette all’autorità di protezione di controllare e vigilare l’attività del

curatore e dall’altra esso serve in particolare quale verifica della misura,

delle sue idoneità e necessità. A seconda della situazione può bastare un breve

rapporto sommario o può essere necessaria un’esaudiente descrizione dello

sviluppo e della condizione dell’interessato al momento della redazione del

rapporto. Un rapporto particolareggiato può essere opportuno per le situazioni

problematiche con una prognosi sfavorevole, soprattutto se sono proposte – o

non possono essere escluse in futuro – misure più incisive (Messaggio

concernente la modifica del Codice civile, protezione degli adulti, diritto

delle persone e diritto della filiazione, FF 2006 art. 411, pag. 6442).

La legge non specifica

quale debba essere il contenuto del rapporto, essendo esso in funzione del

mandato attribuito. A motivo delle misure mirate previste dal nuovo diritto di

protezione, il curatore deve chiedersi quali siano i punti sui quali l'autorità

di protezione si attende di essere informata e quali siano le questioni sulle

quali l'informazione è dovuta alla medesima – a motivo della natura e della

specificità del mandato – perché essa possa esercitare la vigilanza e il

controllo che le compete (sentenza CDP del 30 settembre 2020, inc. 9.2020.24,

consid. 2.4; sentenza CDP del 28 maggio 2020, inc. 9.2019.96, consid. 2.2;

sentenza CDP del 14 febbraio 2019, inc. 9.2018.104, consid. 4.2; CommFam

Protection de l'adulte, HÄFELI, ad art. 411 CC n. 8-9).

3.1

L’approvazione del

rapporto morale non dà scarico al curatore, il quale non è sollevato dalle

proprie responsabilità (BSK ZGB I, 4a ed. 2010, GEISER, ad. art. 423 vCC n. 6;

CommFam protection de l'adulte, BIDERBOST, n. 9 ad art. 415 CC; sentenza CDP

del 28 maggio 2020, inc. 9.2019.96, consid. 2.2): l’approvazione attesta

semplicemente che l’Autorità di protezione ha accertato la conformità del

rapporto morale ai requisiti di legge. In caso contrario, ravvisando

incompletezze o manchevolezze nell'esposto, essa nega l'approvazione in tutto o

in parte. La non approvazione di un rapporto non deve dunque essere confusa con

la censura dell’operato di un curatore: nella misura in cui l’esposto risulta

esaustivo lo stesso merita approvazione anche nell’ipotesi in cui emerga che il

curatore non svolga i suoi compiti in modo adeguato (sentenza CDP del 28 maggio

2020, inc. 9.2019.96, consid. 2.2). In tal caso, l’autorità adotterà i

necessari provvedimenti a protezione dell’interessato.

4.

In concreto con il

proprio gravame RE 1 non formula domande di causa particolari, ma si limita in

sostanza a contestare l’operato della curatrice, indicando che

dal rapporto morale “si capisce che non era minimamente interessata”. Sui

contenuti del rapporto morale lamenta unicamente il fatto

“non vengono menzionati i miei diversi obiettivi”.

Nel

caso in esame il contenuto del rapporto morale non si presta a critiche,

rispettando le caratteristiche di informazione atte a permettere all’Autorità

di protezione di valutare gli interventi eseguiti per raggiungere gli obiettivi

della curatela. La censura si rivela pertanto irricevibile siccome immotivata.

5.

Giusta l’art. 404

cpv. 1 CC il curatore ha diritto ad un compenso adeguato e al rimborso delle

spese necessarie, pagati con i beni dell’interessato. In merito all’accollo

delle spese, l’articolo 404 cpv. 1 CC prevede che il compenso adeguato – nel nostro

Cantone, fissato in applicazione degli art. 16 e 17 ROPMA – deve essere pagato

con i beni dell’interessato.

La remunerazione dei

curatori è calcolata sulla base delle disposizioni della Legge

sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e

dell’adulto e il relativo Regolamento, che dispone che i curatori hanno diritto

a un compenso commisurato al lavoro svolto e alla situazione patrimoniale del

pupillo (art. 49 LPMA). Al Consiglio di Stato è demandato il compito di concretizzare

quanto previsto all’art. 404 CC.

Giusta l'art. 16 del

Regolamento (ROPMA) i curatori hanno diritto per le loro prestazioni a un

compenso fissato dall’Autorità di nomina nonché al rimborso delle spese (cpv.

1); all’assunzione del mandato l’Autorità di protezione definisce con il

curatore la remunerazione oraria e il tempo presumibilmente necessario per

l’esecuzione del mandato (cpv. 2); la domanda di indennità ed il conteggio

delle spese vanno presentati per approvazione all’Autorità competente con il

rendiconto annuale (cpv. 3); il curatore può chiedere il rimborso delle spese o

un anticipo sull’indennità già nel corso dell’anno (cpv. 4). Giusta l’art. 17

ROPMA l’indennità è stabilita tenendo conto dell’estensione e della complessità

dei compiti conferiti (cpv. 1); è riconosciuta un’indennità compresa fra i fr.

40.– e i fr. 80.– l’ora (cpv.2); il curatore è tenuto ad informare

tempestivamente l’Autorità di protezione qualora l’impegno superi il tempo

lavoro concordato all’assunzione del mandato (cpv. 3); per le trasferte con

autoveicoli viene riconosciuta un’indennità di fr. 0.60/km; per le altre il

costo del biglietto di seconda classe dei mezzi di trasporto pubblici e, ove

indicato dal criterio di economicità, eventuali abbonamenti (cpv. 4).

6.

Il reclamante non

contesta la mercede approvata nella decisione, limitandosi a lamentare che il

Comune debba “saldare l’intero onorario di un lavoro

svolto così malamente”.

Senza che sia necessario

dilungarsi oltre anche tale censura va dichiarata irricevibile siccome

immotivata.

7.

Di conseguenza, il

reclamo, per quanto ricevibile, va respinto. La decisione dell’Autorità di

protezione di approvazione del rapporto morale della curatrice resiste alle

generiche critiche della reclamante e va pertanto confermata.

Gli oneri della presente decisione seguirebbero il

principio della soccombenza, ma viste le circostanze si rinuncia

eccezionalmente al prelievo di tasse e spese di giustizia.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

1. Il reclamo, per

quanto ricevibile, è respinto.

2. Non si prelevano né

spese né tasse di giustizia.

3. Notificazione:

-

Comunicazione:

-

-

Il

presidente

La

cancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le

decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95

a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72

segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è

ammissibile solo se il valore litigioso

ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge

tale importo, il ricorso in materia

civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di

importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in

materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in

materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.

116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal

caso dall'art. 115 LTF.