9.2023.49
Rapporto morale
24 gennaio 2024Italiano10 min
2021 RE 1 ha chiesto all’Autorità Autorità regionale di protezione di __________
Source ti.ch
Incarto n.
9.2023.49
Lugano
24 gennaio 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di protezione del
Tribunale d'appello
Damiano
Bozzini
giudice
unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG
assistito
dalla
cancelliera
Baggi
Fiala
sedente
per statuire nella causa che oppone
RE
1
all’
Autorità
regionale di protezione __________,
per
quanto riguarda l’approvazione del rapporto morale, del rendiconto
finanziario e della mercede della curatrice __________;
giudicando
sul reclamo del 21 marzo 2023 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 22
febbraio 2023 dall'Autorità regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto
Fatti
A. Con istanza 6 ottobre
2021 RE 1 ha chiesto all’Autorità Autorità regionale di protezione di __________
l’istituzione di una misura di curatela in suo favore, a fronte del suo stato
di salute precario e delle fragilità di salute, personali e difficoltà
amministrative (cfr. allegando vari rapporti medici).
B. Con decisione 20
gennaio 2022 l’Autorità di protezione di __________ ha istituito in favore di RE
1 una curatela di rappresentanza e amministrazione dei beni con limitazione
dell’esercizio dei diritti civili (art. 394 e 395 CC). Quale curatrice è stata
designata __________ e alla stessa è stata riconosciuto un compenso orario
lordo di fr. 40.– per un massimo di 75 ore mensili (che corrispondono ad un importo
complessivo annuo di fr. 3'000.–.
C. A seguito del
trasferimento di domicilio di RE 1, con decisione 17 marzo 2022 l’Autorità
regionale di protezione __________ (in seguito Autorità di protezione) ha assunto
la misura di curatela di rappresentanza con amministrazione dei beni con
limitazione dell’esercizio dei diritti civili istituita in favore
dell’interessata.
D. Con scritto 5 agosto
2022 RE 1 ha chiesto la disdetta della curatela volontaria (cfr. certificato
medico 19 ottobre 2022).
E. Mediante decisione 28
ottobre 2022 l’Autorità di protezione ha accordo l’istanza e revocato con
effetto al 15 dicembre 2022 la curatela di rappresentanza con amministrazione
dei beni istituita in favore di RE 1.
F. L’11 gennaio 2023 la
curatrice ha presentato il rapporto morale, il rendiconto finanziario e la
richiesta di mercede (fr. 2'016.40) per il periodo 1° aprile 2022 – 15 dicembre
2022.
G. Con decisione 22
febbraio 2023 l’Autorità di protezione ha approvato il rapporto morale e il
rendiconto finanziario e riconosciuto alla curatrice l’indennità richiesta,
pari a fr. 2'016.60, ponendola a carico del Comune di __________.
H. Con reclamo 21 marzo
2023 RE 1 si è rivolta alla Camera di protezione criticando l’operato della
curatrice e lamentando di non ritenere “corretto che il Comune saldi
l’intero onorario di un lavoro svolto così malamente”.
I. Mediante
osservazioni 27 marzo 2023 la curatrice ha risposto alle critiche rivolte dalla
reclamante.
Con osservazioni 7 aprile
2023 l’Autorità di protezione ha indicato che le censure della reclamante
sarebbero irricevibili e che la richiesta della stessa non sarebbe chiara.
Con replica 12 maggio 2023
RE 1 ha riconfermato i contenuti del proprio gravame.
Con dupliche 22
rispettivamente 25 maggio 2023 la curatrice e l’autorità di prime cure hanno
riconfermato le precedenti prese di posizione.
Considerato
in diritto
Considerandi
1.
Le decisioni delle
Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni sono impugnabili
mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, nella
composizione di un giudice unico (art. 450 CC in relazione agli art. 314 cpv. 1
e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione e la procedura
in materia di protezione del minore e dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7
LOG). Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli
art. 450 segg. CC, occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla
procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni
connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa (art.
99.
LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012
concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria,
alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).
2.
Con decisione 11
dicembre 2022 l’Autorità di protezione ha approvato il rapporto morale, il
rendiconto finanziario e riconosciuto alla curatrice un’indennità totale di fr.
2'016.60, per il periodo dal 1° aprile al 15 dicembre 2022.
3.
Ai sensi dell’art.
410.
cpv. 1 CC il curatore tiene la contabilità e la presenta per approvazione
all’autorità di protezione degli adulti alle scadenze da essa fissate, ma
almeno ogni due anni. Il curatore spiega la contabilità all’interessato e su
richiesta gliene fornisce una copia (cpv. 2).
Giusta l’art. 411
CC ogniqualvolta sia necessario, ma almeno ogni due anni, il curatore rimette
all’Autorità di protezione un rapporto sulla situazione dell’interessato e
sull’esercizio della curatela.
Ai sensi dell’art. 24
ROPMA ogni anno, entro la fine del mese di febbraio, il curatore deve
presentare all’Autorità di protezione il rapporto morale e/o il rendiconto
finanziario.
Il rapporto sull’esercizio
della curatela in generale persegue un duplice obiettivo: da una parte esso
permette all’autorità di protezione di controllare e vigilare l’attività del
curatore e dall’altra esso serve in particolare quale verifica della misura,
delle sue idoneità e necessità. A seconda della situazione può bastare un breve
rapporto sommario o può essere necessaria un’esaudiente descrizione dello
sviluppo e della condizione dell’interessato al momento della redazione del
rapporto. Un rapporto particolareggiato può essere opportuno per le situazioni
problematiche con una prognosi sfavorevole, soprattutto se sono proposte – o
non possono essere escluse in futuro – misure più incisive (Messaggio
concernente la modifica del Codice civile, protezione degli adulti, diritto
delle persone e diritto della filiazione, FF 2006 art. 411, pag. 6442).
La legge non specifica
quale debba essere il contenuto del rapporto, essendo esso in funzione del
mandato attribuito. A motivo delle misure mirate previste dal nuovo diritto di
protezione, il curatore deve chiedersi quali siano i punti sui quali l'autorità
di protezione si attende di essere informata e quali siano le questioni sulle
quali l'informazione è dovuta alla medesima – a motivo della natura e della
specificità del mandato – perché essa possa esercitare la vigilanza e il
controllo che le compete (sentenza CDP del 30 settembre 2020, inc. 9.2020.24,
consid. 2.4; sentenza CDP del 28 maggio 2020, inc. 9.2019.96, consid. 2.2;
sentenza CDP del 14 febbraio 2019, inc. 9.2018.104, consid. 4.2; CommFam
Protection de l'adulte, HÄFELI, ad art. 411 CC n. 8-9).
3.1
L’approvazione del
rapporto morale non dà scarico al curatore, il quale non è sollevato dalle
proprie responsabilità (BSK ZGB I, 4a ed. 2010, GEISER, ad. art. 423 vCC n. 6;
CommFam protection de l'adulte, BIDERBOST, n. 9 ad art. 415 CC; sentenza CDP
del 28 maggio 2020, inc. 9.2019.96, consid. 2.2): l’approvazione attesta
semplicemente che l’Autorità di protezione ha accertato la conformità del
rapporto morale ai requisiti di legge. In caso contrario, ravvisando
incompletezze o manchevolezze nell'esposto, essa nega l'approvazione in tutto o
in parte. La non approvazione di un rapporto non deve dunque essere confusa con
la censura dell’operato di un curatore: nella misura in cui l’esposto risulta
esaustivo lo stesso merita approvazione anche nell’ipotesi in cui emerga che il
curatore non svolga i suoi compiti in modo adeguato (sentenza CDP del 28 maggio
2020, inc. 9.2019.96, consid. 2.2). In tal caso, l’autorità adotterà i
necessari provvedimenti a protezione dell’interessato.
4.
In concreto con il
proprio gravame RE 1 non formula domande di causa particolari, ma si limita in
sostanza a contestare l’operato della curatrice, indicando che
dal rapporto morale “si capisce che non era minimamente interessata”. Sui
contenuti del rapporto morale lamenta unicamente il fatto
“non vengono menzionati i miei diversi obiettivi”.
Nel
caso in esame il contenuto del rapporto morale non si presta a critiche,
rispettando le caratteristiche di informazione atte a permettere all’Autorità
di protezione di valutare gli interventi eseguiti per raggiungere gli obiettivi
della curatela. La censura si rivela pertanto irricevibile siccome immotivata.
5.
Giusta l’art. 404
cpv. 1 CC il curatore ha diritto ad un compenso adeguato e al rimborso delle
spese necessarie, pagati con i beni dell’interessato. In merito all’accollo
delle spese, l’articolo 404 cpv. 1 CC prevede che il compenso adeguato – nel nostro
Cantone, fissato in applicazione degli art. 16 e 17 ROPMA – deve essere pagato
con i beni dell’interessato.
La remunerazione dei
curatori è calcolata sulla base delle disposizioni della Legge
sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e
dell’adulto e il relativo Regolamento, che dispone che i curatori hanno diritto
a un compenso commisurato al lavoro svolto e alla situazione patrimoniale del
pupillo (art. 49 LPMA). Al Consiglio di Stato è demandato il compito di concretizzare
quanto previsto all’art. 404 CC.
Giusta l'art. 16 del
Regolamento (ROPMA) i curatori hanno diritto per le loro prestazioni a un
compenso fissato dall’Autorità di nomina nonché al rimborso delle spese (cpv.
1); all’assunzione del mandato l’Autorità di protezione definisce con il
curatore la remunerazione oraria e il tempo presumibilmente necessario per
l’esecuzione del mandato (cpv. 2); la domanda di indennità ed il conteggio
delle spese vanno presentati per approvazione all’Autorità competente con il
rendiconto annuale (cpv. 3); il curatore può chiedere il rimborso delle spese o
un anticipo sull’indennità già nel corso dell’anno (cpv. 4). Giusta l’art. 17
ROPMA l’indennità è stabilita tenendo conto dell’estensione e della complessità
dei compiti conferiti (cpv. 1); è riconosciuta un’indennità compresa fra i fr.
40.– e i fr. 80.– l’ora (cpv.2); il curatore è tenuto ad informare
tempestivamente l’Autorità di protezione qualora l’impegno superi il tempo
lavoro concordato all’assunzione del mandato (cpv. 3); per le trasferte con
autoveicoli viene riconosciuta un’indennità di fr. 0.60/km; per le altre il
costo del biglietto di seconda classe dei mezzi di trasporto pubblici e, ove
indicato dal criterio di economicità, eventuali abbonamenti (cpv. 4).
6.
Il reclamante non
contesta la mercede approvata nella decisione, limitandosi a lamentare che il
Comune debba “saldare l’intero onorario di un lavoro
svolto così malamente”.
Senza che sia necessario
dilungarsi oltre anche tale censura va dichiarata irricevibile siccome
immotivata.
7.
Di conseguenza, il
reclamo, per quanto ricevibile, va respinto. La decisione dell’Autorità di
protezione di approvazione del rapporto morale della curatrice resiste alle
generiche critiche della reclamante e va pertanto confermata.
Gli oneri della presente decisione seguirebbero il
principio della soccombenza, ma viste le circostanze si rinuncia
eccezionalmente al prelievo di tasse e spese di giustizia.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. Il reclamo, per
quanto ricevibile, è respinto.
2. Non si prelevano né
spese né tasse di giustizia.
3. Notificazione:
-
Comunicazione:
-
-
Il
presidente
La
cancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95
a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72
segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è
ammissibile solo se il valore litigioso
ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge
tale importo, il ricorso in materia
civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di
importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in
materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in
materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.
116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal
caso dall'art. 115 LTF.