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Decisione

9.2023.51

Misure di protezione a favore del figlio

21 giugno 2023Italiano20 min

l’espatrio per permetterle di recarsi in vacanza all’estero (in __________) con la famiglia affidataria. L’ordine è stato

Source ti.ch

Incarto n.

9.2023.51

Lugano

21 giugno 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il presidente della Camera di protezione del

Tribunale d'appello

Damiano

Bozzini

giudice

unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG

assistito

dalla

vicecancelliera

Perucconi-Bernasconi

sedente

per statuire nella causa che oppone

RE

1

RE

2

tutti

patr. da: PR 1

all’

Autorità

regionale di protezione __________,

per

quanto riguarda le misure di protezione disposte a favore della figlia

PI

1

giudicando

sul reclamo del 27 marzo 2023 presentato da RE 1 e RE 2 contro la decisione

emessa il 14 febbraio 2023 dall'Autorità regionale di protezione __________;

letti ed esaminati gli atti,

ritenuto

in fatto

Fatti

A. Dal matrimonio tra RE

1 e RE 2, celebrato in __________ 2009, sono nate __________ (2014) e PI 1

(2016). I coniugi vivono in Svizzera dal mese di agosto 2009 e sono stati posti

a favore di una curatela di rappresentanza con amministrazione dei beni ex art.

394-395 CC con decisione 2 maggio 2016 (ris. n. 73/2016). Dal 25 febbraio 2022

curatore della coppia è __________, (ris. n. 420/2022 del 23 febbraio 2022).

Dal 2018 la primogenita vive stabilmente presso i nonni paterni in __________.

B. Con decisione

supercautelare 28 ottobre 2022 (ris. n. 2529/2022), confermata il 15 novembre

2022 (ris. n. 2615/2022 dell’8 novembre 2022) l’Autorità regionale di

protezione __________ (di seguito: Autorità di protezione) ha privato RE 1 e RE

2 del diritto di determinare il luogo di dimora della figlia PI 1, collocandola

presso una famiglia SOS individuata dall’UAP, designato quale ente coordinatore

del progetto.

La

situazione della famiglia è nota alle parti e alla scrivente autorità, che con

decisione 2 febbraio 2023 (inc. no. 9.2022.179) ha confermato la suddetta

risoluzione, impugnata con reclamo 24 novembre 2022, ragione per la quale viene

qui evocato esclusivamente quanto necessario ai fini dell’evasione del presente

procedimento. Si rammenta che le misure a favore del nucleo famigliare sono

state adottate in un contesto di violenza domestica e con numerosi fattori di

rischio per la minore, accertati dai competenti servizi.

C. Tramite

decisione 7/13 febbraio 2023 l’Autorità di protezione ha nominato l’avv. CURA 1

quale curatrice di rappresentanza della minore.

D. L’Autorità

di protezione ha emanato un’ulteriore decisione 14/22 febbraio 2023 con la

quale ha stabilito delle misure opportune a favore di PI 1, facendo ordine ai

genitori di consegnare un documento di identità della figlia e autorizzandone

l’espatrio per permetterle di recarsi in vacanza all’estero (in __________) con la famiglia affidataria. L’ordine è stato

impartito con la comminatoria dell’art. 292 CP e la decisione dichiarata

immediatamente esecutiva.

E. Contro

la suddetta decisione sono insorti RE 1 e RE 2 con reclamo 28 marzo 2023. La

loro richiesta di restituzione dell’effetto sospensivo al reclamo è stata

respinta da questa Camera con decisione 12 aprile 2023.

I

genitori hanno postulato l’annullamento della decisione, sostenendo che non vi

sarebbe necessità per la figlia di trascorrere momenti “di svago”

all’estero, ritenendo che le vacanze in __________ sarebbero contrarie al suo bisogno di stabilità,

protezione e sicurezza, mentre i “rischi e pericoli” sarebbero

molteplici. Essi hanno chiesto pure la concessione del beneficio

dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio.

F. L’Autorità

di protezione ha presentato le proprie osservazioni al reclamo il 4/5 aprile

2023, postulandone la reiezione, sostenendo che la famiglia affidataria rappresenta

i genitori nell’esercizio dell’autorità parentale e decide autonomamente sulla

cura e l’educazione del minore affidato. L’Autorità di prime cure fa

riferimento in particolare ad affari quotidiani e urgenti, tra i quali si

annovererebbe la valutazione del soggiorno di vacanza purché la scelta della

meta non rientri nelle decisioni definite di grande portata, ad esempio verso

luoghi considerati a rischio. Precisando che in concreto la famiglia

affidataria ha rinunciato in precedenza a recarsi all’estero con PI 1 per

evitare difficoltà connesse alla mancanza di documenti, l’Autorità di

protezione ha chiarito che malgrado non vi sarebbe l’obbligo di esibire un

documento negli spostamenti all’interno dello spazio Schengen, ha impartito

l’ordine contestato per ovviare a qualsiasi difficoltà nell’accudimento. Ha

inoltre chiarito di ritenere che il possesso del documento della minore all’estero

agevolerebbe la tutela della minore e quindi sarebbe nel suo interesse.

G. L’avv. CURA 1 nelle proprie osservazioni del 19

aprile 2023 ha chiesto di confermare la decisione impugnata, ritenendola

nell’interesse della minore. Essa ha chiarito che malgrado il soggiorno

all’estero sia già avvenuto, le misure adottate meritino conferma in quanto la

problematica potrebbe riproporsi in futuro. A suo avviso la consegna del

documento di identità di PI 1 alla famiglia affidataria è giustificato, mentre

l’autorizzazione a svolgere una vacanza all’estero sarebbe conforme agli

obiettivi dell’affidamento e non comporterebbe particolari pericoli o disagi

per la bambina. Al contrario, un suo temporaneo affidamento a terze persone

mentre la famiglia affidataria si reca in vacanza non sarebbe nel suo

interesse. La curatrice ritiene inoltre giustificata la comminatoria ai sensi

dell’art. 292 CP, in quanto potrebbe favorire una maggior collaborazione da

parte dei genitori.

H. RE

1 e RE 2 hanno presentato una replica in data 12 maggio 2023. Essi ritengono

che l’interesse superiore di PI 1 a recarsi all’estero non sarebbe dimostrato e

che al proposito la bambina avrebbe dovuto essere sentita. Riportando un

episodio in cui è stata accompagnata al Pronto Soccorso per un malessere,

ritengono che l’integrità psico-fisica della bambina non sarebbe garantita

all’estero come in Svizzera. Chiedono quindi che sia riconosciuto “un valore

alla loro genitorialità” e che siano rispettati i loro diritti a tutela

della figlia. In relazione alle osservazioni della curatrice sostengono che i

documenti della minore debbano rimanere nelle loro mani, in considerazione

dell’autorità parentale di cui dispongono. Concludono ritenendo che non vi

sarebbero pareri specialistici che dimostrino che uno spostamento all’estero

non sarebbe destabilizzante per la bambina.

I. L’Autorità di protezione con duplica 26/30

maggio 2023 ha chiesto la conferma della propria decisione. Relativamente alle

preoccupazioni dei genitori in merito alla salute della figlia l’autorità di

prime cure conferma che in ragione dell’autorità parentale che compete loro devono

essere coinvolti dalla rete attiva. In base alle valutazioni in corso,

l’autorità di protezione precisa di aver richiesto all’UAP di intervenire affinché

vengano predisposte quanto prima le condizioni richieste affinché PI 1 possa

far rientro al domicilio, ciò che dipenderà anche dall’adesione dei genitori.

J. La curatrice CURA 1 il 1° giugno 2023 ha

riconfermato quanto già espresso nelle osservazioni e ribadito di ritenere che

l’autorizzazione dell’Autorità di protezione che ha permesso a PI 1 di recarsi

in vacanza sia nell’interesse della bambina. Precisa di aver parlato con lei

della vacanza svolta con la famiglia affidataria e che essa si è espressa in

termini positivi.

Considerato

in diritto

Considerandi

1.

Le decisioni delle

Autorità regionali di protezione concernenti minorenni sono impugnabili

mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, nella

composizione di un giudice unico (art. 450 CC in relazione agli art. 314 cpv. 1

e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione e la procedura

in materia di protezione del minore e dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7

LOG). Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli

art. 450 segg. CC occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla

procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni

connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa (art.

99.

LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012

concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria,

alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).

2.

Nella decisione impugnata l’Autorità di protezione ha stabilito delle

misure opportune a favore di PI 1. Ha fatto ordine ai genitori di consegnare un documento di identità della figlia e

autorizzarne l’espatrio per permetterle “di recarsi all’estero con la

famiglia affidataria o pr dei soggiorni all’estero nell’ambito del collocamento

in corso” (disp. 1). L’ordine è stato impartito con la comminatoria

dell’art. 292 CP (disp. 2), non sono state prelevate tasse di giustizia (disp.

3) e la decisione è stata dichiarata immediatamente esecutiva (disp. 4).

3.

Nel loro reclamo i

genitori ritengono che la decisione non rispetterebbe il bene della minore,

temendo per la sua “integrità psico-fisica” che a loro dire potrebbe non

essere garantita all’estero. Sostengono che la misura adottata non porrebbe al

primo posto le necessità e i bisogni della bambina e non sarebbe rispettosa del

principio di proporzionalità e sussidiarietà, dando seguito esclusivamente ad

un bisogno di svago della famiglia affidataria, che potrebbe essere soddisfatto

anche rimanendo in Svizzera. In definitiva ritengono che per garantire la

protezione e la tutela di PI 1 sia opportuno annullare la decisione.

In corso di procedura, sia

l’Autorità di protezione che la curatrice della bambina hanno espresso il loro

parere contrario, ritenendo dati i presupposti per una conferma della decisione

impugnata, a favore del benessere della minore.

4.

Giusta l’art. 307

cpv. 1 CC se il bene del figlio è minacciato e i genitori non vi rimediano o

non sono in grado di rimediarvi, l’autorità di protezione dei minori ordina le

misure opportune per la protezione del figlio.

Nell’esecuzione di questa incombenza, l’autorità di

protezione gode di un ampio potere d’apprezzamento quanto al modo di procedere

(MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 6ª ed., Losanna 2019, N. 1689, pag.

1101).

L’Autorità di protezione

può segnatamente ammonire i genitori, gli affilianti o il figlio, impartire

loro istruzioni per la cura, l’educazione o l’istruzione e designare una

persona o un ufficio idoneo che abbia diritto di controllo e informazione (art.

307.

cpv. 3 CC).

Le misure previste dagli

art. 307 segg. CC hanno lo scopo di proteggere il bambino da possibili minacce

al suo sviluppo fisico, psichico o morale (CR CC I, MEIER, art. 307 N. 5;

HEGNAUER/BREITSCHMID, Grundriss des Kindesrechts, 5ª edizione, pag. 206 n.

27.14). Esse sono volte dunque al bene del minorenne e non dipendono da

un'eventuale colpa dei genitori, né costituiscono una sanzione nei loro

confronti. L’eventuale colpa del padre o della madre non configura una

condizione di messa in atto della misura (CR CC I, MEIER, N. 28 ad Intro. art.

307–315b; BREITSCHMID in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, ZGB I,

6ͣ ed., Basilea 2018, N. 4 ad art. 307 CC). L’applicazione delle misure di

protezione è retta dal principio di proporzionalità che si traduce nella legge

in una gradualità degli interventi, che va dalla misura più leggera quella più

incisiva (MEIER/STETTLER, op. cit., N. 1681 pag. 1095).

Nel dettaglio l’art. 307

cpv. 3 prevede una lista non esaustiva delle misure che l’Autorità può ordinare

a protezione del minore.

Affinché rispetti il

principio della proporzionalità la misura deve essere necessaria e sufficiente

ad assicurare la protezione del minore. L’Autorità potrà in primo luogo

ammonire i genitori ai loro doveri, dare loro consigli in ambito di cura,

educazione e formazione del minore (ad esempio: pareri medici, frequentazioni a

corsi di cura, partecipazioni a corsi per genitori). L’Autorità potrà anche

consigliare i genitori ed orientarli verso i Servizi competenti o ancora

impartire loro istruzioni.

L’art. 307 CC funge pure

da base legale per il disciplinamento di misure d’indagine, volte a determinare

l’eventuale messa in pericolo del bene del minore e la necessità di adottare

misure più incisive (esami medici ambulatoriali, osservazioni di durata

limitata presso un Istituto, perizie psichiche dei genitori in caso di sospetti

di abusi).

L’Autorità potrà infine

designare una persona (ad esempio assistente sociale, psicologo) o un ufficio

idoneo (servizi per la protezione dei minori) che abbia facoltà di controllo e

d’informazione (CR CC I, MEIER, art. 307 CC, N. 11–15 pag. 1879 e segg.).

Benché tali misure (di

controllo e informazione) si trovino in basso alla scala delle misure di

protezione, anche in tal caso l’Autorità dovrà applicare il principio di

proporzionalità.

Tra le misure immaginabili

si può prevedere anche l’obbligo di accompagnare il minore dal medico per

sottoporlo a esami, di accompagnarlo periodicamente da un pediatra designato,

di collocarlo momentaneamente in una clinica o, brevemente, in un Istituto per

una perizia, di obbligarlo a seguire un corso di recupero scolastico, di

presentarlo al servizio psicologico scolastico, di accettare un intervento

esterno di natura sistemica, che permetta la sua permanenza al domicilio

piuttosto che il suo collocamento, di proteggerlo contro lo sfruttamento

commerciale di cui è vittima, di mantenere dei rapporti regolari con i

responsabili della formazione professionale, di proibire la modifica del suo

luogo di residenza, o ancora di adottare delle modalità di pubblicazione delle

fotografie del minore su internet rispettose del suo bene (MEIER/STETTLER, op.

cit., N. 1692 pag. 1102-1103).

5.

Nel suo

apprezzamento, l'Autorità – in virtù del principio inquisitorio illimitato che

governa il diritto di filiazione – non è vincolata né alle dichiarazioni delle

parti né alle prove da loro fornite (DTF 130 III 734, consid. 2.2.2-2.2.3; 129

III 417, consid. 2.1.1.-2.1.2; 128 III 411, consid. 3.2.1; 122 III 408, cons.

3d).

Il citato principio vale

anche per la regolamentazione delle relazioni personali (STF 5A_69/2011 del 27

febbraio 2012 consid. 2.3; 5C.58/2004 del 14 giugno 2004 cons. 2.1.2).

Esso impone all’autorità

di chiarire i fatti e prendere in considerazione d’ufficio tutti gli elementi

che possono essere importanti per rendere una decisione conforme al bene del

minore. L’Autorità può istruire la fattispecie secondo il proprio

apprezzamento, amministrando finanche le prove in modo inabituale (BSK ZPO,

MAZAN/STECK, ad art. 296 CPC; MEIER/STETTLER, op. cit. nota 1764 pag. 492; STF

5A_991/2015 del 29 settembre 2016, consid. 6.2, non pubblicato al DTF 142 III

612), sollecitare rapporti, di propria iniziativa, anche se tale modo di

procedere non è previsto dal diritto di procedura cantonale (FamKomm

Erwachsenenschutz, STECK, art. 446 CC, N. 11; DTF 128 III 411, consid. 3.2.1).

Questo principio non

dispensa tuttavia le parti dal dovere di collaborare attivamente alla procedura

e di esporre le proprie tesi (STF 5A_69/2011 del 27 febbraio 2012, consid.

2.3).

6.

La privazione del

diritto di determinare il luogo di dimora ai sensi dell’art. 310 CC è una

misura che consiste nel togliere ai genitori il diritto di determinare il luogo

di residenza e le modalità di cura del figlio, e nel collocare in modo adeguato

il minorenne presso terzi o in un istituto (Meier/

Stettler, op. cit., nota 1736-1739 pag. 1129 e segg). Nel caso in cui i

genitori vengano privati di tale diritto, la sua titolarità passa all’Autorità

di protezione che, decidendone il collocamento, determina il luogo di dimora

del minore (DTF 128 III 9, consid. 4a; STF 5A_993/2016 del 19 giugno 2017

consid. 4.2.2; STF 5A_548/2015 del 15 ottobre 2015 consid. 4.3; STF 5A_335/2012

del 21 giugno 2012 consid. 3.1; Breitschmid,

in: BSK ZGB I, 7a ed. 2022, ad art. 310 CC n. 6; Meier, in: CR CC I, ad art. 310 n. 7 pag. 1908).

Decidendo il

collocamento del minore, l’Autorità di protezione non trasferisce il diritto di

custodia – di cui rimane titolare – ma unicamente la custodia di fatto del

minore (faktische Obhut, garde de fait); tale

nozione comprende la cura quotidiana del figlio e l’esercizio dei diritti e dei

doveri legati a tali cure e all’educazione quotidiana (cfr. DTF 128 III

9.

consid. 4a e il commento di Stettler,

Garde de fait et droit de garde, in ZVW 2002, pag. 236 e seg.; Vez, CR CC I, 2010, ad art. 300 n. 1,

CDP 1° febbraio 2022, inc.

no. 9.2021.89).

Ai sensi dell’art.

300.

cpv. 1 CC i terzi cui è affidata la cura di un figlio rappresentano quindi

i genitori nell’esercizio dell’autorità parentale, per quanto ciò sia indicato

per il debito adempimento del loro compito e riservate misure diverse.

L’estensione del potere da

riconoscere ai genitori affidatari dipende da numerosi fattori, in particolare

del modo di presa a carico (giornaliero, settimanale o mensile), del suo

carattere temporaneo o durevole, dell’età, della salute e dello sviluppo del

minore, del contesto socio-culturale e degli usi locali. Trattandosi di

decisioni da prendere, si dovrà tener conto non solo della loro importanza ma

anche del grado di urgenza (MEIER/STETTLER, op. cit. nota 1327 pag. 1193). I

genitori affidatari rappresentano i genitori per quanto concerne le cure e

l’educazione quotidiana e scelgono il luogo, il modo e le persone con cui il

minore trascorrerà le sue vacanze o i fine settimana, addirittura la sua

scuola, per quanto si tratti di un esternato; sorvegliano le relazioni con i

terzi e li rappresentano giuridicamente per gli atti ordinari della vita (DTF

128.

III 9 consid. 4a, con riferimenti).

7.

Dopo che l’Autorità

di protezione ha impartito gli ordini contestati, pendente la presente procedura

i genitori affidatari si sono già recati insieme a PI 1 in __________ in

vacanza. Come ricordato anche dalla curatrice Avv. CURA 1 ciò non rende priva di

interesse l’emanazione di una decisione, ritenuto che il provvedimento

contestato riguarda genericamente la consegna di un documento e

l’autorizzazione a intraprendere soggiorni all’estero. A mente di questa

Camera, indipendentemente dal cambiamento delle circostanze e in una situazione

che appare in continua evoluzione, la decisione impugnata merita pertanto

conferma in considerazione dei suoi effetti concreti.

Come

precedentemente indicato, l’Autorità di protezione gode di un ampio potere di

apprezzamento nell’ordinare le misure che giudica opportune per la protezione

del minore, impartendo anche le istruzioni che considera necessarie. Nel caso

concreto, una decisione di autorizzazione dei genitori affidatari a recarsi con

la bambina all’estero non sarebbe neppure indispensabile, nella misura in cui essi

di fatto già rappresentano i genitori nella sua custodia e rientra quindi nei

loro compiti gestire la cura quotidiana, comprensiva anche dell’organizzazione

delle vacanze. Ricordando che la scelta della destinazione e delle attività da

svolgere durante le vacanze è una decisione corrente i sensi dell’art. 301 cpv.

1bis n. 1 CC, la valutazione compete quindi autonomamente al genitore che ha la

cura del figlio, fatta eccezione per i viaggi comportanti rischi particolari (COPMA,

Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique, 2017, n. 12.22, pag. 300). In

ogni caso, l’ordine impartito di consegnare un documento di legittimazione

della figlia alla famiglia affidataria e di autorizzarla a spostamenti all’estero

appare di sicuro interesse per la bambina, anche tenuto conto della

conformazione del territorio del Canton Ticino. È pure a giusta ragione che

l’Autorità di protezione ha impartito i suddetti ordini con la comminatoria ai

sensi dell’art. 292 CP, in considerazione della mancata collaborazione dei

genitori, constatata già nella precedente decisione emanata da questa Camera il

2.

febbraio 2023, a cui si rinvia. Al proposito, giova osservare che le critiche

sollevate nei confronti dell’Autorità di prime cure e della famiglia

affidataria in merito a un mancato coinvolgimento nelle scelte importanti

concernenti la figlia non trovano riscontri oggettivi, oltre a non essere

oggetto della presente procedura. Non possono quindi essere condivisi gli

argomenti dei reclamanti che, in modo del tutto generico, ritengono le misure

adottate contrarie al bene della bambina. Non sono oggettivamente fondati i

loro timori relativi ai maggiori rischi a cui sarebbe esposta la figlia all’estero,

che peraltro non chiariscono in alcun modo, limitandosi ad accennare a un

singolo episodio relativo al malore della bambina che ha reso necessario un

controllo presso il Pronto soccorso, in Svizzera. RE 1 e RE 2 nemmeno

dimostrano quale maggior pericolo o disagio concreto potrebbe subire PI 1 in

caso di bisogno di cure all’estero: essa risulta infatti in buona salute e non ha

particolari esigenze giustificanti la richiesta di non permetterle di lasciare

la Svizzera. Di conseguenza, anche secondo questo giudice la bambina può

soltanto trarre benefici dal trascorrere periodi di vacanza con la famiglia con

cui vive ormai da mesi, come indicato dall’Autorità di protezione e dalla

curatrice che ritengono sia a suo favore evitare di dover organizzare un suo

accudimento da parte di terze persone mentre la famiglia affidataria soggiorna in

un altro Paese. A giusta ragione, nessun motivo giustifica una rinuncia per

quest’ultima a recarsi all’estero, indipendentemente dai motivi di tale

esigenza e anche PI 1, sentita dalla curatrice, si è espressa positivamente in

relazione alla vacanza trascorsa in __________ (cfr. duplica 1 giugno 2023: “ha

riferito che la vacanza “è stata bella”, di aver fatto il bagno in piscina e di

aver visto “tante cose” (…) ha raccontato della vacanza sorridendo ed è parsa

serena”).

Contrariamente a

quanto pretendono i reclamanti, la decisione emanata dall’Autorità di

protezione va quindi integralmente confermata, apparendo a favore di PI 1, a

tutela dei suoi interessi e conforme al diritto e alla giurisprudenza.

8.

I reclamanti

postulano l’ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito

patrocinio.

Ai sensi dell’art. 29 cpv.

3.

Cost., chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità della

procedura se la sua causa non sembra priva di probabilità di successo; ha

diritto al patrocinio gratuito qualora la presenza di un legale sia necessaria

per tutelare i suoi diritti. In virtù dell’art. 117 CPC, applicabile su rinvio

dell’art. 13 LAG, ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei

mezzi necessari (lett. a), la cui domanda non appaia priva di probabilità di

successo (lett. b).

Alla luce della documentazione agli atti e della evidente

situazione di indigenza dei reclamanti, la domanda può essere accolta.

9.

Gli oneri processuali

seguono la soccombenza. In considerazione dell’ammissione di RE 1 e RE 2 al beneficio

dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio, tali oneri sono posti a

carico del Cantone (art. 118 cpv. 1 lett. b CPC e art. 122 cpv. 1 lett. b CPC).

Non si assegnano ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

1. Il reclamo è respinto.

2. La domanda di

ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio

presentata da RE 1 e da RE 2 è accolta.

3. Gli oneri del

reclamo, consistenti in:

a) tassa di giustizia fr.

400.–

b) spese fr.

100.–

fr.

500.–

sono posti a carico dello

Stato del Canton Ticino.

Non si assegnano

ripetibili.

4. Notificazione:

-

5. Notificazione:

-

-

Il

presidente

La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le

decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95

a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72

segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è

ammissibile solo se il valore litigioso

ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge

tale importo, il ricorso in materia

civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di

importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in

materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in

materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.

116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal

caso dall'art. 115 LTF.