9.2023.51
Misure di protezione a favore del figlio
21 giugno 2023Italiano20 min
l’espatrio per permetterle di recarsi in vacanza all’estero (in __________) con la famiglia affidataria. L’ordine è stato
Source ti.ch
Incarto n.
9.2023.51
Lugano
21 giugno 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di protezione del
Tribunale d'appello
Damiano
Bozzini
giudice
unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG
assistito
dalla
vicecancelliera
Perucconi-Bernasconi
sedente
per statuire nella causa che oppone
RE
1
RE
2
tutti
patr. da: PR 1
all’
Autorità
regionale di protezione __________,
per
quanto riguarda le misure di protezione disposte a favore della figlia
PI
1
giudicando
sul reclamo del 27 marzo 2023 presentato da RE 1 e RE 2 contro la decisione
emessa il 14 febbraio 2023 dall'Autorità regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto
Fatti
A. Dal matrimonio tra RE
1 e RE 2, celebrato in __________ 2009, sono nate __________ (2014) e PI 1
(2016). I coniugi vivono in Svizzera dal mese di agosto 2009 e sono stati posti
a favore di una curatela di rappresentanza con amministrazione dei beni ex art.
394-395 CC con decisione 2 maggio 2016 (ris. n. 73/2016). Dal 25 febbraio 2022
curatore della coppia è __________, (ris. n. 420/2022 del 23 febbraio 2022).
Dal 2018 la primogenita vive stabilmente presso i nonni paterni in __________.
B. Con decisione
supercautelare 28 ottobre 2022 (ris. n. 2529/2022), confermata il 15 novembre
2022 (ris. n. 2615/2022 dell’8 novembre 2022) l’Autorità regionale di
protezione __________ (di seguito: Autorità di protezione) ha privato RE 1 e RE
2 del diritto di determinare il luogo di dimora della figlia PI 1, collocandola
presso una famiglia SOS individuata dall’UAP, designato quale ente coordinatore
del progetto.
La
situazione della famiglia è nota alle parti e alla scrivente autorità, che con
decisione 2 febbraio 2023 (inc. no. 9.2022.179) ha confermato la suddetta
risoluzione, impugnata con reclamo 24 novembre 2022, ragione per la quale viene
qui evocato esclusivamente quanto necessario ai fini dell’evasione del presente
procedimento. Si rammenta che le misure a favore del nucleo famigliare sono
state adottate in un contesto di violenza domestica e con numerosi fattori di
rischio per la minore, accertati dai competenti servizi.
C. Tramite
decisione 7/13 febbraio 2023 l’Autorità di protezione ha nominato l’avv. CURA 1
quale curatrice di rappresentanza della minore.
D. L’Autorità
di protezione ha emanato un’ulteriore decisione 14/22 febbraio 2023 con la
quale ha stabilito delle misure opportune a favore di PI 1, facendo ordine ai
genitori di consegnare un documento di identità della figlia e autorizzandone
l’espatrio per permetterle di recarsi in vacanza all’estero (in __________) con la famiglia affidataria. L’ordine è stato
impartito con la comminatoria dell’art. 292 CP e la decisione dichiarata
immediatamente esecutiva.
E. Contro
la suddetta decisione sono insorti RE 1 e RE 2 con reclamo 28 marzo 2023. La
loro richiesta di restituzione dell’effetto sospensivo al reclamo è stata
respinta da questa Camera con decisione 12 aprile 2023.
I
genitori hanno postulato l’annullamento della decisione, sostenendo che non vi
sarebbe necessità per la figlia di trascorrere momenti “di svago”
all’estero, ritenendo che le vacanze in __________ sarebbero contrarie al suo bisogno di stabilità,
protezione e sicurezza, mentre i “rischi e pericoli” sarebbero
molteplici. Essi hanno chiesto pure la concessione del beneficio
dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio.
F. L’Autorità
di protezione ha presentato le proprie osservazioni al reclamo il 4/5 aprile
2023, postulandone la reiezione, sostenendo che la famiglia affidataria rappresenta
i genitori nell’esercizio dell’autorità parentale e decide autonomamente sulla
cura e l’educazione del minore affidato. L’Autorità di prime cure fa
riferimento in particolare ad affari quotidiani e urgenti, tra i quali si
annovererebbe la valutazione del soggiorno di vacanza purché la scelta della
meta non rientri nelle decisioni definite di grande portata, ad esempio verso
luoghi considerati a rischio. Precisando che in concreto la famiglia
affidataria ha rinunciato in precedenza a recarsi all’estero con PI 1 per
evitare difficoltà connesse alla mancanza di documenti, l’Autorità di
protezione ha chiarito che malgrado non vi sarebbe l’obbligo di esibire un
documento negli spostamenti all’interno dello spazio Schengen, ha impartito
l’ordine contestato per ovviare a qualsiasi difficoltà nell’accudimento. Ha
inoltre chiarito di ritenere che il possesso del documento della minore all’estero
agevolerebbe la tutela della minore e quindi sarebbe nel suo interesse.
G. L’avv. CURA 1 nelle proprie osservazioni del 19
aprile 2023 ha chiesto di confermare la decisione impugnata, ritenendola
nell’interesse della minore. Essa ha chiarito che malgrado il soggiorno
all’estero sia già avvenuto, le misure adottate meritino conferma in quanto la
problematica potrebbe riproporsi in futuro. A suo avviso la consegna del
documento di identità di PI 1 alla famiglia affidataria è giustificato, mentre
l’autorizzazione a svolgere una vacanza all’estero sarebbe conforme agli
obiettivi dell’affidamento e non comporterebbe particolari pericoli o disagi
per la bambina. Al contrario, un suo temporaneo affidamento a terze persone
mentre la famiglia affidataria si reca in vacanza non sarebbe nel suo
interesse. La curatrice ritiene inoltre giustificata la comminatoria ai sensi
dell’art. 292 CP, in quanto potrebbe favorire una maggior collaborazione da
parte dei genitori.
H. RE
1 e RE 2 hanno presentato una replica in data 12 maggio 2023. Essi ritengono
che l’interesse superiore di PI 1 a recarsi all’estero non sarebbe dimostrato e
che al proposito la bambina avrebbe dovuto essere sentita. Riportando un
episodio in cui è stata accompagnata al Pronto Soccorso per un malessere,
ritengono che l’integrità psico-fisica della bambina non sarebbe garantita
all’estero come in Svizzera. Chiedono quindi che sia riconosciuto “un valore
alla loro genitorialità” e che siano rispettati i loro diritti a tutela
della figlia. In relazione alle osservazioni della curatrice sostengono che i
documenti della minore debbano rimanere nelle loro mani, in considerazione
dell’autorità parentale di cui dispongono. Concludono ritenendo che non vi
sarebbero pareri specialistici che dimostrino che uno spostamento all’estero
non sarebbe destabilizzante per la bambina.
I. L’Autorità di protezione con duplica 26/30
maggio 2023 ha chiesto la conferma della propria decisione. Relativamente alle
preoccupazioni dei genitori in merito alla salute della figlia l’autorità di
prime cure conferma che in ragione dell’autorità parentale che compete loro devono
essere coinvolti dalla rete attiva. In base alle valutazioni in corso,
l’autorità di protezione precisa di aver richiesto all’UAP di intervenire affinché
vengano predisposte quanto prima le condizioni richieste affinché PI 1 possa
far rientro al domicilio, ciò che dipenderà anche dall’adesione dei genitori.
J. La curatrice CURA 1 il 1° giugno 2023 ha
riconfermato quanto già espresso nelle osservazioni e ribadito di ritenere che
l’autorizzazione dell’Autorità di protezione che ha permesso a PI 1 di recarsi
in vacanza sia nell’interesse della bambina. Precisa di aver parlato con lei
della vacanza svolta con la famiglia affidataria e che essa si è espressa in
termini positivi.
Considerato
in diritto
Considerandi
1.
Le decisioni delle
Autorità regionali di protezione concernenti minorenni sono impugnabili
mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, nella
composizione di un giudice unico (art. 450 CC in relazione agli art. 314 cpv. 1
e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione e la procedura
in materia di protezione del minore e dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7
LOG). Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli
art. 450 segg. CC occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla
procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni
connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa (art.
99.
LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012
concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria,
alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).
2.
Nella decisione impugnata l’Autorità di protezione ha stabilito delle
misure opportune a favore di PI 1. Ha fatto ordine ai genitori di consegnare un documento di identità della figlia e
autorizzarne l’espatrio per permetterle “di recarsi all’estero con la
famiglia affidataria o pr dei soggiorni all’estero nell’ambito del collocamento
in corso” (disp. 1). L’ordine è stato impartito con la comminatoria
dell’art. 292 CP (disp. 2), non sono state prelevate tasse di giustizia (disp.
3) e la decisione è stata dichiarata immediatamente esecutiva (disp. 4).
3.
Nel loro reclamo i
genitori ritengono che la decisione non rispetterebbe il bene della minore,
temendo per la sua “integrità psico-fisica” che a loro dire potrebbe non
essere garantita all’estero. Sostengono che la misura adottata non porrebbe al
primo posto le necessità e i bisogni della bambina e non sarebbe rispettosa del
principio di proporzionalità e sussidiarietà, dando seguito esclusivamente ad
un bisogno di svago della famiglia affidataria, che potrebbe essere soddisfatto
anche rimanendo in Svizzera. In definitiva ritengono che per garantire la
protezione e la tutela di PI 1 sia opportuno annullare la decisione.
In corso di procedura, sia
l’Autorità di protezione che la curatrice della bambina hanno espresso il loro
parere contrario, ritenendo dati i presupposti per una conferma della decisione
impugnata, a favore del benessere della minore.
4.
Giusta l’art. 307
cpv. 1 CC se il bene del figlio è minacciato e i genitori non vi rimediano o
non sono in grado di rimediarvi, l’autorità di protezione dei minori ordina le
misure opportune per la protezione del figlio.
Nell’esecuzione di questa incombenza, l’autorità di
protezione gode di un ampio potere d’apprezzamento quanto al modo di procedere
(MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 6ª ed., Losanna 2019, N. 1689, pag.
1101).
L’Autorità di protezione
può segnatamente ammonire i genitori, gli affilianti o il figlio, impartire
loro istruzioni per la cura, l’educazione o l’istruzione e designare una
persona o un ufficio idoneo che abbia diritto di controllo e informazione (art.
307.
cpv. 3 CC).
Le misure previste dagli
art. 307 segg. CC hanno lo scopo di proteggere il bambino da possibili minacce
al suo sviluppo fisico, psichico o morale (CR CC I, MEIER, art. 307 N. 5;
HEGNAUER/BREITSCHMID, Grundriss des Kindesrechts, 5ª edizione, pag. 206 n.
27.14). Esse sono volte dunque al bene del minorenne e non dipendono da
un'eventuale colpa dei genitori, né costituiscono una sanzione nei loro
confronti. L’eventuale colpa del padre o della madre non configura una
condizione di messa in atto della misura (CR CC I, MEIER, N. 28 ad Intro. art.
307–315b; BREITSCHMID in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, ZGB I,
6ͣ ed., Basilea 2018, N. 4 ad art. 307 CC). L’applicazione delle misure di
protezione è retta dal principio di proporzionalità che si traduce nella legge
in una gradualità degli interventi, che va dalla misura più leggera quella più
incisiva (MEIER/STETTLER, op. cit., N. 1681 pag. 1095).
Nel dettaglio l’art. 307
cpv. 3 prevede una lista non esaustiva delle misure che l’Autorità può ordinare
a protezione del minore.
Affinché rispetti il
principio della proporzionalità la misura deve essere necessaria e sufficiente
ad assicurare la protezione del minore. L’Autorità potrà in primo luogo
ammonire i genitori ai loro doveri, dare loro consigli in ambito di cura,
educazione e formazione del minore (ad esempio: pareri medici, frequentazioni a
corsi di cura, partecipazioni a corsi per genitori). L’Autorità potrà anche
consigliare i genitori ed orientarli verso i Servizi competenti o ancora
impartire loro istruzioni.
L’art. 307 CC funge pure
da base legale per il disciplinamento di misure d’indagine, volte a determinare
l’eventuale messa in pericolo del bene del minore e la necessità di adottare
misure più incisive (esami medici ambulatoriali, osservazioni di durata
limitata presso un Istituto, perizie psichiche dei genitori in caso di sospetti
di abusi).
L’Autorità potrà infine
designare una persona (ad esempio assistente sociale, psicologo) o un ufficio
idoneo (servizi per la protezione dei minori) che abbia facoltà di controllo e
d’informazione (CR CC I, MEIER, art. 307 CC, N. 11–15 pag. 1879 e segg.).
Benché tali misure (di
controllo e informazione) si trovino in basso alla scala delle misure di
protezione, anche in tal caso l’Autorità dovrà applicare il principio di
proporzionalità.
Tra le misure immaginabili
si può prevedere anche l’obbligo di accompagnare il minore dal medico per
sottoporlo a esami, di accompagnarlo periodicamente da un pediatra designato,
di collocarlo momentaneamente in una clinica o, brevemente, in un Istituto per
una perizia, di obbligarlo a seguire un corso di recupero scolastico, di
presentarlo al servizio psicologico scolastico, di accettare un intervento
esterno di natura sistemica, che permetta la sua permanenza al domicilio
piuttosto che il suo collocamento, di proteggerlo contro lo sfruttamento
commerciale di cui è vittima, di mantenere dei rapporti regolari con i
responsabili della formazione professionale, di proibire la modifica del suo
luogo di residenza, o ancora di adottare delle modalità di pubblicazione delle
fotografie del minore su internet rispettose del suo bene (MEIER/STETTLER, op.
cit., N. 1692 pag. 1102-1103).
5.
Nel suo
apprezzamento, l'Autorità – in virtù del principio inquisitorio illimitato che
governa il diritto di filiazione – non è vincolata né alle dichiarazioni delle
parti né alle prove da loro fornite (DTF 130 III 734, consid. 2.2.2-2.2.3; 129
III 417, consid. 2.1.1.-2.1.2; 128 III 411, consid. 3.2.1; 122 III 408, cons.
3d).
Il citato principio vale
anche per la regolamentazione delle relazioni personali (STF 5A_69/2011 del 27
febbraio 2012 consid. 2.3; 5C.58/2004 del 14 giugno 2004 cons. 2.1.2).
Esso impone all’autorità
di chiarire i fatti e prendere in considerazione d’ufficio tutti gli elementi
che possono essere importanti per rendere una decisione conforme al bene del
minore. L’Autorità può istruire la fattispecie secondo il proprio
apprezzamento, amministrando finanche le prove in modo inabituale (BSK ZPO,
MAZAN/STECK, ad art. 296 CPC; MEIER/STETTLER, op. cit. nota 1764 pag. 492; STF
5A_991/2015 del 29 settembre 2016, consid. 6.2, non pubblicato al DTF 142 III
612), sollecitare rapporti, di propria iniziativa, anche se tale modo di
procedere non è previsto dal diritto di procedura cantonale (FamKomm
Erwachsenenschutz, STECK, art. 446 CC, N. 11; DTF 128 III 411, consid. 3.2.1).
Questo principio non
dispensa tuttavia le parti dal dovere di collaborare attivamente alla procedura
e di esporre le proprie tesi (STF 5A_69/2011 del 27 febbraio 2012, consid.
2.3).
6.
La privazione del
diritto di determinare il luogo di dimora ai sensi dell’art. 310 CC è una
misura che consiste nel togliere ai genitori il diritto di determinare il luogo
di residenza e le modalità di cura del figlio, e nel collocare in modo adeguato
il minorenne presso terzi o in un istituto (Meier/
Stettler, op. cit., nota 1736-1739 pag. 1129 e segg). Nel caso in cui i
genitori vengano privati di tale diritto, la sua titolarità passa all’Autorità
di protezione che, decidendone il collocamento, determina il luogo di dimora
del minore (DTF 128 III 9, consid. 4a; STF 5A_993/2016 del 19 giugno 2017
consid. 4.2.2; STF 5A_548/2015 del 15 ottobre 2015 consid. 4.3; STF 5A_335/2012
del 21 giugno 2012 consid. 3.1; Breitschmid,
in: BSK ZGB I, 7a ed. 2022, ad art. 310 CC n. 6; Meier, in: CR CC I, ad art. 310 n. 7 pag. 1908).
Decidendo il
collocamento del minore, l’Autorità di protezione non trasferisce il diritto di
custodia – di cui rimane titolare – ma unicamente la custodia di fatto del
minore (faktische Obhut, garde de fait); tale
nozione comprende la cura quotidiana del figlio e l’esercizio dei diritti e dei
doveri legati a tali cure e all’educazione quotidiana (cfr. DTF 128 III
9.
consid. 4a e il commento di Stettler,
Garde de fait et droit de garde, in ZVW 2002, pag. 236 e seg.; Vez, CR CC I, 2010, ad art. 300 n. 1,
CDP 1° febbraio 2022, inc.
no. 9.2021.89).
Ai sensi dell’art.
300.
cpv. 1 CC i terzi cui è affidata la cura di un figlio rappresentano quindi
i genitori nell’esercizio dell’autorità parentale, per quanto ciò sia indicato
per il debito adempimento del loro compito e riservate misure diverse.
L’estensione del potere da
riconoscere ai genitori affidatari dipende da numerosi fattori, in particolare
del modo di presa a carico (giornaliero, settimanale o mensile), del suo
carattere temporaneo o durevole, dell’età, della salute e dello sviluppo del
minore, del contesto socio-culturale e degli usi locali. Trattandosi di
decisioni da prendere, si dovrà tener conto non solo della loro importanza ma
anche del grado di urgenza (MEIER/STETTLER, op. cit. nota 1327 pag. 1193). I
genitori affidatari rappresentano i genitori per quanto concerne le cure e
l’educazione quotidiana e scelgono il luogo, il modo e le persone con cui il
minore trascorrerà le sue vacanze o i fine settimana, addirittura la sua
scuola, per quanto si tratti di un esternato; sorvegliano le relazioni con i
terzi e li rappresentano giuridicamente per gli atti ordinari della vita (DTF
128.
III 9 consid. 4a, con riferimenti).
7.
Dopo che l’Autorità
di protezione ha impartito gli ordini contestati, pendente la presente procedura
i genitori affidatari si sono già recati insieme a PI 1 in __________ in
vacanza. Come ricordato anche dalla curatrice Avv. CURA 1 ciò non rende priva di
interesse l’emanazione di una decisione, ritenuto che il provvedimento
contestato riguarda genericamente la consegna di un documento e
l’autorizzazione a intraprendere soggiorni all’estero. A mente di questa
Camera, indipendentemente dal cambiamento delle circostanze e in una situazione
che appare in continua evoluzione, la decisione impugnata merita pertanto
conferma in considerazione dei suoi effetti concreti.
Come
precedentemente indicato, l’Autorità di protezione gode di un ampio potere di
apprezzamento nell’ordinare le misure che giudica opportune per la protezione
del minore, impartendo anche le istruzioni che considera necessarie. Nel caso
concreto, una decisione di autorizzazione dei genitori affidatari a recarsi con
la bambina all’estero non sarebbe neppure indispensabile, nella misura in cui essi
di fatto già rappresentano i genitori nella sua custodia e rientra quindi nei
loro compiti gestire la cura quotidiana, comprensiva anche dell’organizzazione
delle vacanze. Ricordando che la scelta della destinazione e delle attività da
svolgere durante le vacanze è una decisione corrente i sensi dell’art. 301 cpv.
1bis n. 1 CC, la valutazione compete quindi autonomamente al genitore che ha la
cura del figlio, fatta eccezione per i viaggi comportanti rischi particolari (COPMA,
Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique, 2017, n. 12.22, pag. 300). In
ogni caso, l’ordine impartito di consegnare un documento di legittimazione
della figlia alla famiglia affidataria e di autorizzarla a spostamenti all’estero
appare di sicuro interesse per la bambina, anche tenuto conto della
conformazione del territorio del Canton Ticino. È pure a giusta ragione che
l’Autorità di protezione ha impartito i suddetti ordini con la comminatoria ai
sensi dell’art. 292 CP, in considerazione della mancata collaborazione dei
genitori, constatata già nella precedente decisione emanata da questa Camera il
2.
febbraio 2023, a cui si rinvia. Al proposito, giova osservare che le critiche
sollevate nei confronti dell’Autorità di prime cure e della famiglia
affidataria in merito a un mancato coinvolgimento nelle scelte importanti
concernenti la figlia non trovano riscontri oggettivi, oltre a non essere
oggetto della presente procedura. Non possono quindi essere condivisi gli
argomenti dei reclamanti che, in modo del tutto generico, ritengono le misure
adottate contrarie al bene della bambina. Non sono oggettivamente fondati i
loro timori relativi ai maggiori rischi a cui sarebbe esposta la figlia all’estero,
che peraltro non chiariscono in alcun modo, limitandosi ad accennare a un
singolo episodio relativo al malore della bambina che ha reso necessario un
controllo presso il Pronto soccorso, in Svizzera. RE 1 e RE 2 nemmeno
dimostrano quale maggior pericolo o disagio concreto potrebbe subire PI 1 in
caso di bisogno di cure all’estero: essa risulta infatti in buona salute e non ha
particolari esigenze giustificanti la richiesta di non permetterle di lasciare
la Svizzera. Di conseguenza, anche secondo questo giudice la bambina può
soltanto trarre benefici dal trascorrere periodi di vacanza con la famiglia con
cui vive ormai da mesi, come indicato dall’Autorità di protezione e dalla
curatrice che ritengono sia a suo favore evitare di dover organizzare un suo
accudimento da parte di terze persone mentre la famiglia affidataria soggiorna in
un altro Paese. A giusta ragione, nessun motivo giustifica una rinuncia per
quest’ultima a recarsi all’estero, indipendentemente dai motivi di tale
esigenza e anche PI 1, sentita dalla curatrice, si è espressa positivamente in
relazione alla vacanza trascorsa in __________ (cfr. duplica 1 giugno 2023: “ha
riferito che la vacanza “è stata bella”, di aver fatto il bagno in piscina e di
aver visto “tante cose” (…) ha raccontato della vacanza sorridendo ed è parsa
serena”).
Contrariamente a
quanto pretendono i reclamanti, la decisione emanata dall’Autorità di
protezione va quindi integralmente confermata, apparendo a favore di PI 1, a
tutela dei suoi interessi e conforme al diritto e alla giurisprudenza.
8.
I reclamanti
postulano l’ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito
patrocinio.
Ai sensi dell’art. 29 cpv.
3.
Cost., chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità della
procedura se la sua causa non sembra priva di probabilità di successo; ha
diritto al patrocinio gratuito qualora la presenza di un legale sia necessaria
per tutelare i suoi diritti. In virtù dell’art. 117 CPC, applicabile su rinvio
dell’art. 13 LAG, ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei
mezzi necessari (lett. a), la cui domanda non appaia priva di probabilità di
successo (lett. b).
Alla luce della documentazione agli atti e della evidente
situazione di indigenza dei reclamanti, la domanda può essere accolta.
9.
Gli oneri processuali
seguono la soccombenza. In considerazione dell’ammissione di RE 1 e RE 2 al beneficio
dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio, tali oneri sono posti a
carico del Cantone (art. 118 cpv. 1 lett. b CPC e art. 122 cpv. 1 lett. b CPC).
Non si assegnano ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. Il reclamo è respinto.
2. La domanda di
ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio
presentata da RE 1 e da RE 2 è accolta.
3. Gli oneri del
reclamo, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr.
400.–
b) spese fr.
100.–
fr.
500.–
sono posti a carico dello
Stato del Canton Ticino.
Non si assegnano
ripetibili.
4. Notificazione:
-
5. Notificazione:
-
-
Il
presidente
La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95
a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72
segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è
ammissibile solo se il valore litigioso
ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge
tale importo, il ricorso in materia
civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di
importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in
materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in
materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.
116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal
caso dall'art. 115 LTF.