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Decisione

9.2023.6

Curatela di rappresentanza e blocco dei conti

21 luglio 2023Italiano26 min

acquisti compulsivi e vittima di richieste di denaro da parte di terzi”, comportamento

Source ti.ch

Incarto n.

9.2023.6

Lugano

21 luglio 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il presidente della Camera di protezione del

Tribunale d'appello

Damiano

Bozzini

giudice

unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG

assistito

dalla

vicecancelliera

Baggi

Fiala

sedente

per statuire nella causa che oppone

RE 1

patr. dall’ PR

1

all’

Autorità

regionale di protezione __________,

e

a

PI

1

patr.

dall’ PR 2

per

quanto riguarda l’istituzione di misure di protezione in favore di PI 1;

giudicando

sul reclamo del 9 gennaio 2023 presentato da RE 1 contro la decisione emessa

il 30 dicembre 2022 dall'Autorità regionale di protezione __________;

letti ed esaminati gli atti,

ritenuto

in fatto

Fatti

A. Mediante scritto 7

dicembre 2022 RE 1 ha segnalato all’Autorità regionale di protezione __________

(in seguito Autorità di protezione), la situazione personale e di salute della

madre PI 1, a suo dire “affetta da una sindrome depressiva, dedita ad

acquisti compulsivi e vittima di richieste di denaro da parte di terzi”, comportamento

causa di un’erosione importante del suo ingente patrimonio. A sostegno delle proprie

allegazioni il figlio allegava delle fotografie dell’appartamento della madre –

a dimostrazione dello stato di incuria e della presenza di alcune confezioni di

psicofarmaci – oltre a documentazione bancaria attestante una diminuzione del

capitale della madre, chiedendo l’emanazione di misure di protezione e di

opportune misure superprovvisionali (blocco dei conti bancari, nomina di un

curatore, richiamo di documenti medici).

B. Con decisione supercautelare

14 dicembre 2022 (ris. n. 414) l’Autorità di protezione ha fatto ordine a __________

di bloccare con effetto immediato tutti i conti (correnti e di risparmio),

investimenti, cassette di sicurezza e depositi bancari intestati o cointestati

a PI 1, consentendo a quest’ultima un prelievo settimanale massimo di fr. 800.–

e convocandola ad un’udienza, unitamente al figlio.

C. Durante l’udienza del

22 dicembre 2022 dinanzi all’Autorità di protezione PI 1 si è opposta al

provvedimento, chiedendone l’immediato annullamento in quanto pienamente in

grado di gestire e amministrare il suo patrimonio. L’interessata ha prodotto un

certificato medico (dr. med. __________ del 16 dicembre 2022) a comprova della

capacità di discernimento, dichiarando di essere in grado di gestirsi

autonomamente. Ha inoltre comunicato che il figlio RE 1 continua a pretendere

soldi da parte sua, dichiarando di avergli versato negli anni scorsi ingenti

somme di denaro. Ha quindi assicurato di disporre dei mezzi finanziari per

potersi permettere un tenore di vita elevato (dettagliando l’ammontare del

patrimonio e delle entrate) e di non essere più intenzionata a fare prestiti o

donazioni.

RE 1 ha ribadito di

essere preoccupato per la situazione della madre, per le ingenti uscite

finanziarie, negando di essere mosso da motivi egoistici. Ribadisce quindi la

necessità di una misura di protezione, vista la situazione di salute in cui

versa la madre.

D. Con scritto 23

dicembre 2022 RE 1 ha postulato che la misura di blocco in essere venisse

estesa anche alle relazioni bancarie esistenti in altri istituti e alle carte

di credito.

E. Con scritto 23

dicembre 2022 il medico curante dell’interessata, dr. med. __________, ha certificato

all’Autorità di protezione uno stato di “assoluta integrità cognitiva”

della paziente.

F. Con decisione 30

dicembre 2022 (ris. n. 448, che annulla e sostituisce la precedente adottata il

27 dicembre 2022, ris. 442) l’Autorità di protezione ha annullato la propria

decisione supercautelare, revocando con effetto immediato il blocco delle

relazioni bancarie ordinato in precedenza e denegando ad un eventuale reclamo

l’effetto sospensivo, ritenendo non sussistano i presupposti per l’adozione e

il mantenimento di misure di protezione in favore di PI 1.

G. Mediante reclamo 9

gennaio 2023 RE 1 è insorto contro tale decisione, postulando in via

preliminare la concessione dell’effetto sospensivo e in via supercautelare il

blocco delle ulteriori relazioni bancarie dell’interessata. Nel merito chiede,

oltre alla conferma del blocco di tutte le relazioni bancarie intestate alla

madre, l’istituzione in suo favore di una curatela amministrativa. Postula che

l’Autorità ordini una perizia per indagare più a fondo la portata dei

medicamenti assunti da PI 1, sostenendo che i certificati medici agli atti sarebbero

incompleti.

H. Con osservazioni di

merito 1° febbraio 2023 PI 1 postula la reiezione del gravame e la conferma

della decisione impugnata. Contesta le affermazioni del figlio in merito alla pretesa

incapacità, in quanto “infondate, prive di riscontri oggettivi e di indizi

concreti”. Nega di soffrire di patologie psichiatriche e di non essere in

grado di intendere e volere. In relazione alla propria situazione economica,

rileva che l’interesse del figlio è volto a preservare il patrimonio al fine di

tutelare le sue aspettative ereditarie e conferma altresì che la maggior parte

dei prelevamenti effettuati negli ultimi anni sono stati fatti a favore del

figlio e della sua compagna.

Con osservazioni 16

gennaio 2023 l’Autorità di protezione ha confermato le proprie motivazioni, indicando

di aver esperito gli accertamenti che il caso imponeva e non riscontrando i

motivi per ordinare una valutazione psichiatrica.

I. Mediante replica 13

marzo 2023 RE 1 conferma il proprio reclamo, contestando l’attendibilità delle

valutazioni del medico curante e i contenuti dei certificati, postulando che venga

ordinata una perizia. Lamenta che l’Autorità di protezione non avrebbe

approfondito la questione della capacità della madre, nonostante abbia accertato

l’esistenza di una turba psichica. Pur ammettendo l’esistenza di “elementi

successori da discutere”, nega che la preoccupazione per la situazione

della madre sia legata a questioni ereditarie. A suo parere, l’accumulo di

oggetti nell’abitazione e l’erosione del patrimonio “indiziano per

l’adozione di una misura di protezione” a tutela della madre.

J. Mediante duplica 14

marzo 2023 PI 1 si riconferma nelle proprie argomentazioni e ribadisce che i

certificati medici agli atti sono esaustivi e completi, opponendosi alla

richiesta di perizia.

L’Autorità di protezione

ha rinunciato a presentare l’allegato di duplica.

K. Nel frattempo, con

decisione 2 febbraio 2023, questo Giudice ha respinto sia la richiesta di

restituzione dell’effetto sospensivo formulata da RE 1, sia la richiesta di

adozione di provvedimenti supercautelari (inc. CDP 9.2023.6).

Considerato

in diritto

Considerandi

1.

Le

decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del

Tribunale di appello, nella composizione di un giudice unico (art. 450 CC; art.

2.

cpv. 2 della Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di

protezione del minore e dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7 LOG). Riguardo

alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC

occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura

amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il

diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr.

Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la

modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle

disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).

2.

Con la

decisione 30 dicembre 2022 l’Autorità di protezione ha annullato la

decisione supercautelare 14 dicembre 2022, revocando con effetto

immediato il blocco delle relazioni bancarie di PI 1 ordinato in precedenza.

Oltre a rilevare che PI 1 è affetta da turba psichica curata con l’assunzione

di medicamenti, l’Autorità ha precisato che tale turba non ha come conseguenza

un’incapacità di gestire il patrimonio secondo i propri interessi. L’interessata

avrebbe infatti dimostrato la completa capacità a tal riguardo e neppure

necessiterebbe di altro aiuto dal profilo personale. Dagli atti emergerebbe

inoltre che l’interesse del figlio sia piuttosto quello di preservare il

capitale della madre per poterne beneficiare quale erede. L’Autorità ha

concluso che nel caso in esame “non appaiono dati i presupposti per

l’adozione di misure di protezione” e puntualizzato che PI 1 può disporre

liberamente del proprio patrimonio senza dover rendere conto al figlio.

3.

Con il

proprio reclamo RE 1 si è opposto alla decisione postulando nel merito la

conferma del blocco di tutte le relazioni bancarie intestate a PI 1,

l’istituzione in suo favore di una curatela amministrativa e chiedendo che

venga ordinata da parte dell’Autorità di prime cure una perizia per indagare

sulla salute della madre. A mente del reclamante l’importante erosione del

patrimonio, l’uso di psicofarmaci e gli acquisti compulsivi confermano la

necessità di una misura di protezione. Il reclamante contesta che la madre

sarebbe in grado di gestirsi autonomamente, confermando di essere preoccupato

per la situazione.

4.

Nel

suo apprezzamento l'Autorità non è vincolata, in virtù del principio

inquisitorio illimitato che governa il diritto di filiazione, né alle

dichiarazioni delle parti né alle prove da loro fornite (DTF 122 III 408, cons.

3d).

Il citato

principio vale anche per la regolamentazione delle relazioni personali

(sentenze del Tribunale federale 5A_69/2011 del 27 febbraio 2012 consid. 2.3;

5C.58/2004 del 14 giugno 2004 cons. 2.1.2).

Esso impone all’autorità di chiarire i fatti e

prendere in considerazione d’ufficio tutti gli elementi che possono essere

importanti per rendere una decisione conforme al bene del minore. L’Autorità

può istruire la fattispecie secondo il proprio apprezzamento, amministrando

finanche le prove in modo inabituale (STF 5A_991/2015 del 29 settembre 2016

consid. 6.2; MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 6ª ed., nota 1764 pag. 492,

con riferimenti), di propria iniziativa, sollecitare rapporti, anche se tale maniera

di procedere non è prevista dal diritto di procedura cantonale (DTF 128 III

411, cons. 3.2.1, pag. 413).

Questo

principio non dispensa tuttavia le parti dal collaborare attivamente alla

procedura e di esporre le proprie tesi (sentenza del Tribunale federale

5A_69/2011 del 27 febbraio 2012, cons. 2.3).

5.

Ai

sensi dell’art. 388 CC le misure ufficiali di protezione degli adulti

salvaguardano il benessere delle persone bisognose di aiuto e ne assicurano la

protezione. Per quanto possibile conservano e promuovono l’autodeterminazione

dell’interessato.

Giusta l’art. 389 CC l’Autorità di protezione

degli adulti ordina una misura se il sostegno fornito della famiglia, da altre

persone vicine alla persona bisognosa di aiuto o da servizi privati o pubblici

è o appare a priori insufficiente (cpv. 1 n. 1), la persona bisognosa di aiuto

è incapace di discernimento, non aveva adottato misure precauzionali personali,

o non ne aveva adottate di sufficienti, e le misure applicabili per legge sono

insufficienti (cpv. 1 n. 2). Ogni misura ufficiale deve essere necessaria e

idonea.

L’obiettivo

principale del diritto di protezione degli adulti è il benessere e la

protezione delle persone bisognose di assistenza (“protezione dei deboli”,

espressamente sancita dalla legge, art. 388 CC). Di conseguenza le autorità

possono adottare un provvedimento solo se questo bene è in pericolo, il che

presuppone l’esistenza di uno specifico stato di debolezza. L’obiettivo,

tuttavia, non è quello di combattere comportamenti inappropriati, socialmente

inadeguati o simili (COPMA, Droit de la protection de l’adulte, Guide

pratique, n. 5.6 pag. 136).

5.1

L’art.

390.

CC elenca i presupposti per l’istituzione di una curatela. In particolare,

l’Autorità di protezione degli adulti istituisce una curatela se una persona

maggiorenne non è in grado di provvedere ai propri interessi, o lo è solo in

parte, a causa di una disabilità mentale, di una turba psichica o di un analogo

stato di debolezza inerente alla sua persona (art. 390 cpv. 1 n. 1 CC).

Conformemente

al principio della sussidiarietà, le misure ufficiali vanno ordinate soltanto

se l’assistenza alla persona bisognosa d’aiuto non può essere adeguatamente

garantita altrimenti (art. 389 cpv. 1 n. 1 CC; Messaggio del 28 giugno 2006,

pag. 6432; COPMA, Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique, n. 5.11

pag. 138). Ogni misura ufficiale deve inoltre essere necessaria e idonea (art.

389.

cpv. 2 CC), in ossequio del principio della proporzionalità (art. 5 cpv. 2

Cost.; COPMA, Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique, n. 5.11 pag.

138).

Cause della

curatela, ai sensi dell’art. 390 CC, possono dunque essere tre alternativi

stati di debolezza, ovvero una disabilità mentale, una turba psichica o un

analogo stato di debolezza; l’elenco è esaustivo (Sentenza CDP del 12 ottobre

2018, inc. 9.2018.108, consid. 4.1; Sentenza CDP del 31 marzo 2017, inc.

9.2017.118

consid. 4.1-4.3; CommFam Protection de l’adulte, Meier, ad art. 390 CC n.

25; Meier,

Les nouvelles curatelles; systématique, conditions et effets, in: Guillod/Bohnet, Le nouveau

droit de la protection de l’adulte, Neuchâtel 2012, n. 26-27, pag. 106-107).

Per quanto

riguarda l’ampia nozione di "analogo stato di debolezza”, la

dottrina sottolinea come essa vada interpretata restrittivamente (CommFam

Protection de l’adulte, Meier, ad art. 390 CC n.

17; Meier/Lukik, Introduction au nouveau droit de la protection de l’adulte, Ginevra

2011, n. 386, pag. 184; Meier, Les nouvelles curatelles; systématique, conditions et effets, n. 36,

pag. 110-111). Secondo gli esempi citati dal Messaggio del Consiglio federale,

tale nozione consente di proteggere, ad esempio, le persone anziane affette da

deficienze analoghe a quelle delle persone afflitte da una disabilità mentale o

da una turba psichica; compresi sono anche i casi estremi di inesperienza o di

cattiva gestione, nonché rari casi di disabilità fisiche, per esempio i casi di

paralisi grave o quelli di persone nel contempo cieche e sorde (Messaggio concernente

la modifica del CC, protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto

della filiazione del 28 giugno 2006, FF 2006 pag. 6391 e segg.; vedi in

particolare pag. 6432; v. anche Henkel, BSK Erwachsenenschutz, ad art. 390 CC n. 13; SCHMID, Erwachsenenschutz

Kommentar, Zurigo/San Gallo 2010, ad art. 390 CC n. 6; CommFam Protection de

l’adulte, Meier, ad art. 390 CC n. 17).

Come emerge

chiaramente dal testo legale italiano e tedesco, lo stato di debolezza deve

risiedere nella persona interessata (“inerente alla sua persona"; “in

der Person liegenden Schwächezustands”) e non essere ancorato a circostanze

esterne, tra cui rientrano origine sociale, disagio estremo, difficoltà

lavorative, solitudine, ecc. (Schmid,

Erwachsenenschutz Kommentar, ad art. 390 CC n. 8; CommFam Protection de

l’adulte, Meier, ad art. 390 CC n. 16; Meier, Les nouvelles curatelles;

systématique, conditions et effets, n. 36, pag. 110-111). In

effetti, obiettivo della misura è la protezione di persone in uno stato di

debolezza, non la lotta contro comportamenti socialmente o moralmente

inadeguati (Henkel, Basler Kommentar Erwachsenenschutz, ad art. 390 CC n. 3; COPMA, Droit

de la protection de l’adulte, Guide pratique, Zurigo/San Gallo 2012, n. 5.6,

pag. 136; CommFam Protection de l’adulte, Meier, ad art. 390 CC n. 17; Meier, Les nouvelles

curatelles; systématique, conditions et effets, n. 36, pag. 110-111).

L’istituzione di una misura è esclusa nei casi di semplice disagio finanziario,

nella misura in cui spetta all’assistenza sociale intervenire; se tuttavia

l'interessato omette di fare i passi necessari per ottenere prestazioni

assistenziali a causa di una deficienza caratteriale, l’adozione di una misura

protettiva può entrare in considerazione (Schmid, Erwachsenenschutz Kommentar, ad art.

390.

CC n. 8; Henkel, Basler Kommentar Erwachsenenschutz, Basilea 2012, ad art. 390 CC n.

18; Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l’adulte, n. 404, pag.

192-193).

L’esistenza

di uno stato di debolezza non è ancora sufficiente per giustificare l’adozione

di una misura: occorre inoltre che l’interessato non sia in grado di provvedere

ai propri affari né di designare rappresentanti che possano farlo (art. 390

cvp. 1 n. 2 CC; Messaggio del 28 giugno 2006, pag. 6432). Lo stato di debolezza

(causa della curatela) deve dunque avere come conseguenza un bisogno di

protezione e di assistenza dell’interessato (presupposto “sociale” della

curatela) (Schmid, Erwachsenenschutz Kommentar, ad art. 390 CC n. 1; Henkel, Basler Kommentar

Erwachsenenschutz, ad art. 390 CC n. 17; Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l’adulte, n. 405,

pag. 193; COPMA, Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique, n. 5.10

pag. 138). L’incapacità è una nozione relativa, da interpretare in funzione del

genere di affari che l’interessato è chiamato a gestire; la loro importanza non

è determinante in sé per l’istituzione di una curatela, ma avrà un ruolo nella

scelta del tipo di curatela e nel determinare le sfere di compiti affidate al

curatore (CommFam Protection de l’adulte, Meier, ad art. 390 CC n. 20).

In generale,

le condizioni previste all’art. 390 CC devono essere adempiute per

l’istituzione di qualsiasi tipo di curatela; secondo la dottrina, è ad ogni

modo innegabile che il tipo di curatela che si intende adottare influenzerà “a

ritroso” l’esame delle condizioni, l’Autorità potendosi mostrare meno

esigente nel verificare l’adempimento delle condizioni nel caso in cui scelga

una curatela di sostegno, rispetto ad esempio ad una curatela generale (cfr. Meier, Les nouvelles curatelles, op.

cit., n. 23, pag. 105; v. anche Meier/Lukic,

op. cit., n. 403, pag. 192; cfr. sentenza CDP dell’11 marzo 2014, inc.

9.2013.175).

6.

L’art.

446.

CC definisce i principi procedurali applicabili nell’ambito della

protezione degli adulti. Ai sensi della norma, l’autorità di protezione esamina

d’ufficio i fatti (cpv. 1). Essa raccoglie le informazioni occorrenti e assume

le prove necessarie; può incaricare degli accertamenti una persona o un

servizio idonei e, se necessario, ordina che uno specialista effettui una

perizia (cpv. 2). L’autorità di protezione non è vincolata dalle conclusioni

delle persone che partecipano al procedimento (cpv. 3) e applica d’ufficio il

diritto (cpv. 4).

La norma

sancisce il principio inquisitorio illimitato, secondo il quale l’autorità è

perfettamente libera nell’accertamento dei fatti e nella valutazione delle

prove: secondo consolidata giurisprudenza, in base a tale principio l’autorità

può assumere e ricercare delle prove – secondo il suo apprezzamento – anche

secondo delle modalità inabituali e procurarsi d’ufficio dei rapporti allestiti

da terzi (v. DTF 128 III 413 consid. 3.2.1; v. anche STF del 13 gennaio 2014,

5A_843/2013, consid. 4.1 e 4.2, e Messaggio, pag. 6465-6466).

7.

Nel

caso in esame l’Autorità di protezione ha annullato il precedente provvedimento

supercautelare (blocco dei conti), indicando che non vi sarebbero i presupposti

per l’adozione e il mantenimento di misure di protezione ai sensi degli artt.

388.

CC.

7.1

L’Autorità

ha innanzitutto constatato che PI 1 “soffre di una turba psichica con

assunzione di medicamenti”.

Dagli emerge

che con certificato medico 16 dicembre 2022 il dr. med. __________, che ha

dichiarato di avere in cura da anni la signora, ha accertato che essa “non

ha mai presentato patologie psichiatriche” e che è sempre “adeguata,

orientata e assolutamente in grado di intendere e volere e psichicamente

stabile”. Ha però confermato che “da pochi mesi ha iniziato ad accusare

una sindrome ansio-depressiva” e di conseguenza ha iniziato un trattamento

farmacologico, assicurando che questo “non compromette in maniera più assoluta

la sua capacità di agire, intendere e giudicare”. Su richiesta

dell’Autorità di prime cure, il 23 dicembre 2022 il dr. med. __________ ha

trasmesso un ulteriore certificato medico, dal quale risulta che PI 1 “assume

da sei anni degli antidepressivi basso-dosati e di categoria debole, che non

hanno alcun impatto negativo sulle sue capacità di intendere e volere”. Ha

inoltre indicato che da giugno 2022 il trattamento è stato modificato passando

a “due antidepressivi di categoria più efficace”, che neppure influiscono

sulle sue facoltà mentali e gestionali. Il medico ha altresì certificato che il

trattamento dato al bisogno quale ansiolitico “di urgenza” (Xanax

0.25

mg), non è mai stato assunto dalla paziente. Dal referto risulta altresì

che il medico ha visto tre volte la signora da giugno a fine anno 2022 e ha “confermato

un lento miglioramento dello stato psichico, in un quadro di assoluta integrità

cognitiva”.

La

circostanza secondo cui la madre soffra di una “turba psichica” non è

oggetto di contestazione, il reclamante avendo dibattuto nel dettaglio sul

genere di medicamenti assunti dall’interessata, circostanza di cui si dirà in

seguito.

Neppure la

convenuta si è di fatto espressa al riguardo, limitandosi a replicare che la

decisione dell’Autorità di protezione ha accertato che “non presenta e non

ha mai presentato patologie psichiatriche, che è adeguata, orientata ed in

grado di intendere e volere e di agire”.

In simili circostanze,

la prima condizione per l’istituzione di una misura, ossia la presenza

di uno stato di debolezza è stato appurato dall’Autorità di prime cure, che si

è basata sui certificati medici agli atti, non è stata contestata dalle parti e

non merita di essere in questa sede ulteriormente circostanziata.

7.2

In

discussione, in concreto è infatti il bisogno di protezione dell’interessata, la

seconda circostanza, ossia il “presupposto sociale” della misura

di protezione. Si ricorda che l’esistenza di una turba psichica o uno stato di debolezza

non è ancora sufficiente per giustificare l’adozione di una misura: occorre

infatti che l’interessato non sia in grado di provvedere ai propri affari né di

designare rappresentanti che possano farlo. Lo stato di debolezza deve infatti avere

come conseguenza un bisogno di protezione e di assistenza dell’interessato.

In concreto

l’Autorità di protezione ha escluso l’esistenza di tale bisogno di protezione,

precisando che la turba psichica di cui soffre PI 1 non “inficia in nessun

modo la corretta gestione del patrimonio” e neppure compromette le sue

capacità di agire e di tutelare i propri interessi (patrimoniali e personali).

L’Autorità

ha convocato l’interessata ad un’udienza di discussione, durante la quale la

stessa ha potuto precisare la sua situazione patrimoniale e personale,

rispondendo in modo puntuale a tutte le domande poste dal Presidente e dalle parti.

Come risulta

dai documenti medici agli atti, il dr. med. __________ ha attestato la piena

capacità di discernimento di PI 1, confermando che il trattamento farmacologico

prescritto per la sindrome ansio-depressiva di cui soffre non ha influito in

alcun modo sulle sue facoltà mentali e gestionali. Ha peraltro nel dettaglio

indicato ed elencato tutti i medicamenti prescritti (cfr. certificato medico 16

dicembre e 23 gennaio 2022).

Le

disquisizioni del reclamante in merito a possibili effetti collaterali di tali

medicamenti sono del tutto irrilevanti in relazione al caso in esame. Il

reclamante riporta infatti in modo del tutto generico e con una certa enfasi l’elenco

di tutti i possibili effetti collaterali e le molteplici patologie per le quali

tali medicamenti sarebbero indicati. Mal si comprende a quale scopo. Le censure

del reclamante sui medicamenti assunti dalla madre risultano pertanto

irrilevanti.

Al fine del

presente giudizio risulta infatti sufficiente il certificato del medico

curante, medico FMH, che attesta in modo dettagliato lo stato di salute di PI 1

e certifica la piena capacità di discernimento dell’interessata e la garanzia

che il trattamento farmacologico prescritto e assunto non ha influito sulle

facoltà di PI 1 e neppure ha inficiato la capacità di provvedere ai propri

interessi.

Al riguardo

va rilevato che il dr. med. __________ ha trasmesso un ulteriore scritto

(datato 18 gennaio 2023, agli atti) con “considerazioni su aspetti medici”

relativi a tutti i medicamenti prescritti alla paziente e ribadito

ulteriormente che “tutti i medicamenti a questi dosaggi non hanno

influenzato (da quando seguo la paziente, quindi dal 2016) assolutamente lo

stato di intendere e volere e discernere e gestirsi”.

Le

preoccupazioni espresse in modo generico dal figlio reclamante, così come le

sue obiezioni in merito alle attestazioni del medico curante, non sono atte a

rendere verosimile una diversa valutazione in merito all’esigenza di protezione

di PI 1.

La richiesta

formulata dal reclamante di esperire una “perizia per indagare più a fondo

la portata dei medicamenti assunti” va pertanto respinta siccome

irrilevante ai fini del giudizio.

L’istanza

del reclamante 16 maggio 2023 volta ad ottenere l’acquisizione della cartella

sanitaria della madre è pure da respingere, ritenuto che risultano sufficienti,

ai fini del giudizio, i referti del medico curante. In questo senso anche la

convocazione di un’udienza istruttoria, auspicata dal reclamante, è da ritenere

superflua.

7.3

Neppure

la situazione segnalata dal figlio in relazione “all’incuria

dell’appartamento” della madre giustifica il mantenimento o l’assunzione di

misure di protezione in suo favore.

Indipendentemente

dall’autenticità della documentazione fotografia trasmessa dal figlio, al riguardo

va rilevato quanto segue.

L’interessata

in sede d’udienza ha spiegato che “il disordine era connesso con il

rifacimento della facciata esterna dell’immobile, con conseguente necessità di

spostare i mobili dal terrazzo esterno all’interno”. PI 1 ha inoltre

dichiarato di aver depositato nel proprio appartamento parte dei mobili e

suppellettili a seguito della vendita dell’abitazione della madre e della zia.

In sede d’osservazione ha precisato che le due camere in discussione (ufficio e

camera ospiti) raffigurate nelle fotografie prodotte dal figlio, da cui si

dovrebbe desumere uno stato di incuria, erano chiuse a chiave. Nega di aver

causato il disordine raffigurato nelle fotografie, ipotizzando che sia stato

creato “da chi ha scattato tali fotografie”.

Va in ogni

caso rilevato che in sede d’osservazione PI 1 ha informato di aver provveduto a

mettere in ordine l’ufficio e la camera ospiti in questione, documentando

fotograficamente le proprie dichiarazioni (cfr. agli atti), a comprova della

sua capacità di gestire i propri interessi.

Al riguardo

l’Autorità di protezione ha correttamente dedotto che PI 1 non necessita di

aiuto a livello personale; confrontata con le fotografie prodotte dal figlio “ha

fornito le spiegazioni del caso” e dimostrato “che ciò non costituisce

quindi uno stato di incuria dell’abitazione”, peraltro regolarmente pulita

da un’addetta alle pulizie.

Anche tale

censura del reclamante va respinta siccome infondata.

7.4

L’Autorità

ha ritenuto e accertato che PI 1 è pienamente capace di gestire il patrimonio,

negando pertanto che lo stato di debolezza di cui soffre abbia conseguenze

sulla sua capacità di gestire il patrimonio secondo i suoi interessi.

Dopo aver provvisoriamente bloccato i conti di PI 1, su segnalazione

del figlio che lamentava un rischio di “erosione del patrimonio” della

madre, l’Autorità ha sentito l’interessata in sede d’udienza.

La reclamante ha quindi specificato di aver ereditato un’importante

somma di denaro e di avere ancora un patrimonio di fr. 1'200'000.–, oltre ad

entrate di circa fr. 80'000.– annui, tra i quali rientrano rendite AVS e LPP e

dividendi. Tale circostanza non è contestata dal reclamante.

Messo in

discussione dal figlio è infatti lo stile di vita della madre e la sua capacità

di gestire il proprio patrimonio. Il figlio si dichiara preoccupato per le

ingenti uscite finanziarie che causerebbero un’erosione costante e importante

del patrimonio. In sede d’udienza RE 1 ha dichiarato che la madre avrebbe speso

in un anno fr. 279'000.– (tra sue spese e spese di terzi). Ritenute le entrate

dichiarate dalla madre, a mente del figlio, sarebbe giustificato in concreto il

blocco dei conti e l’istituzione di una misura di protezione.

PI 1 ha dal

canto suo spiegato di avere un fabbisogno mensile di fr. 14'000.–, ha confermato

di aver prestato soldi e fatto donazioni varie (indicando di aver pure prestato

fr. 90'000.– “giustificati contrattualmente”) e precisato di avere elargito

al figlio e alla sua compagna ingenti somme di denaro. Solo nel corso del 2022

ha comunicato di aver versato loro complessivamente fr. 132'000.– (cfr. verbale

d’udienza). Ha altresì sottolineato di essere abituata a “vivere bene”,

ritenuto che dispone dei mezzi finanziari per potersi permettere un tale tenore

di vita.

Nella

decisione impugnata l’Autorità ha confermato che PI 1 ha dimostrato di poter

contare su entrate vita natural durante di fr. 72'214.– annui (fr. 6'000.–

mensili) e che tale cifra è sicuramente sufficiente a garantirle una dignitosa

sopravvivenza anche qualora il capitale a sua disposizione (di oltre fr. 1'000'000.–)

dovesse ulteriormente essere eroso.

Ha inoltre indicato

che il comportamento di PI 1 “ha dimostrato la sua completa capacità di

gestire in modo adeguato il suo patrimonio ed in generale i suoi interessi

finanziari”, in quanto, in occasione di importanti prestiti, ella si

premura di redigere un contratto e ottenere garanzie, come è stato il caso in

passato (prestito garantito da una cartella ipotecaria).

La decisione

resiste alle critiche del reclamante.

Dagli atti

risulta infatti che l’interessata ha sufficientemente comprovato di essere in

grado di gestire in modo adeguato il proprio patrimonio e i propri interessi

finanziari.

Ha

dimostrato entrate mensili di circa fr. 6'000.– (vita natural durante) e

un capitale superiore a fr. 1'000'000.–. Ha confermato di ricordare nel

dettaglio l’ammontare delle donazioni, dei prestiti e dei versamenti da lei effettuati

nell’ultimo anno. Ha dichiarato di avere un fabbisogno mensile di fr. 14'000.–

e dimostrato di conoscere nel dettaglio la propria situazione finanziaria. A

differenza di quanto pretesto dal figlio non è rilevante sapere quale

disponibilità avesse PI 1 negli anni passati, a quanto ammontasse il suo

patrimonio in precedenza e neppure la portata delle eredità di cui ha

beneficiato.

Quanto ai

versamenti effettuati negli anni, ci si limita ad osservare che dagli atti

emergono con ogni evidenza insistenti richieste di denaro da parte del figlio e

della sua compagna. Tale circostanza è stata dettagliatamente documentata (cfr.

scambio di email e sms) e debitamente riportata nella decisione impugnata.

Il

reclamante si limita ad indicare di non aver mai negato di aver ricevuto soldi

dalla madre, negando di essere mosso da motivi egoistici.

Diversamente

da quanto pretende il figlio, non è indispensabile in concreto avere contezza

della situazione economica della madre. Nella misura in cui è stato appurato

che ella è capace di gestire il proprio patrimonio e non versa in una

situazione di bisogno.

Pur

ammettendo che il figlio possa essere mosso da motivi benevoli e altruisti e non

negando che possa essere preoccupato per la madre, è in concreto significativo

che PI 1, con un’entrata annua di soli fr. 80'000.–, nel 2022 è stata in grado

di versare al figlio e alla compagna ben fr. 132'000.–. Appare evidente la

contraddizione tra la preoccupazione del figlio per la madre “che in un anno

avrebbe speso fr. 279'000.– tra sue spese e spese di terzi” (cfr. udienza)

e l’aver accettato senza alcuna remora di essere beneficiario di circa metà di

tale importo.

Come a

giusto titolo rilevato dall’Autorità di prime cure, l’interessata può disporre

liberamente del proprio patrimonio, senza dover rendere conto al figlio, che

peraltro ne ha ampiamente beneficiato.

7.5

Come

ammesso dallo stesso reclamante, le “questioni successorie” esulano

dalla presente procedura.

8.

Tutto

quanto considerato, la decisione, nella misura in cui revoca la precedente decisione

volta a bloccare tutti i conti della madre a titolo supercautelare (blocco dei

conti), resiste alle critiche del reclamante e va confermata. Il reclamo va

respinto e la decisione impugnata confermata.

Tasse e

spese di giustizia seguono la soccombenza e vanno poste a carico del

reclamante.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

1. Il reclamo è

respinto.

2. Gli oneri del

reclamo consistenti in:

a) tassa di

giustizia fr. 350.–

b) spese fr.

150.–

fr.

500.–

sono posti a carico di RE

1, che rifonderà a PI 1 fr. 1'500.– a titolo di ripetibili.

3. Notificazione:

-

Comunicazione:

-

-

Il

presidente

La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le

decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95

a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72

segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è

ammissibile solo se il valore litigioso

ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge

tale importo, il ricorso in materia

civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di

importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in

materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in

materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.

116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal

caso dall'art. 115 LTF.