9.2023.6
Curatela di rappresentanza e blocco dei conti
21 luglio 2023Italiano26 min
acquisti compulsivi e vittima di richieste di denaro da parte di terzi”, comportamento
Source ti.ch
Incarto n.
9.2023.6
Lugano
21 luglio 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di protezione del
Tribunale d'appello
Damiano
Bozzini
giudice
unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG
assistito
dalla
vicecancelliera
Baggi
Fiala
sedente
per statuire nella causa che oppone
RE 1
patr. dall’ PR
1
all’
Autorità
regionale di protezione __________,
e
a
PI
1
patr.
dall’ PR 2
per
quanto riguarda l’istituzione di misure di protezione in favore di PI 1;
giudicando
sul reclamo del 9 gennaio 2023 presentato da RE 1 contro la decisione emessa
il 30 dicembre 2022 dall'Autorità regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto
Fatti
A. Mediante scritto 7
dicembre 2022 RE 1 ha segnalato all’Autorità regionale di protezione __________
(in seguito Autorità di protezione), la situazione personale e di salute della
madre PI 1, a suo dire “affetta da una sindrome depressiva, dedita ad
acquisti compulsivi e vittima di richieste di denaro da parte di terzi”, comportamento
causa di un’erosione importante del suo ingente patrimonio. A sostegno delle proprie
allegazioni il figlio allegava delle fotografie dell’appartamento della madre –
a dimostrazione dello stato di incuria e della presenza di alcune confezioni di
psicofarmaci – oltre a documentazione bancaria attestante una diminuzione del
capitale della madre, chiedendo l’emanazione di misure di protezione e di
opportune misure superprovvisionali (blocco dei conti bancari, nomina di un
curatore, richiamo di documenti medici).
B. Con decisione supercautelare
14 dicembre 2022 (ris. n. 414) l’Autorità di protezione ha fatto ordine a __________
di bloccare con effetto immediato tutti i conti (correnti e di risparmio),
investimenti, cassette di sicurezza e depositi bancari intestati o cointestati
a PI 1, consentendo a quest’ultima un prelievo settimanale massimo di fr. 800.–
e convocandola ad un’udienza, unitamente al figlio.
C. Durante l’udienza del
22 dicembre 2022 dinanzi all’Autorità di protezione PI 1 si è opposta al
provvedimento, chiedendone l’immediato annullamento in quanto pienamente in
grado di gestire e amministrare il suo patrimonio. L’interessata ha prodotto un
certificato medico (dr. med. __________ del 16 dicembre 2022) a comprova della
capacità di discernimento, dichiarando di essere in grado di gestirsi
autonomamente. Ha inoltre comunicato che il figlio RE 1 continua a pretendere
soldi da parte sua, dichiarando di avergli versato negli anni scorsi ingenti
somme di denaro. Ha quindi assicurato di disporre dei mezzi finanziari per
potersi permettere un tenore di vita elevato (dettagliando l’ammontare del
patrimonio e delle entrate) e di non essere più intenzionata a fare prestiti o
donazioni.
RE 1 ha ribadito di
essere preoccupato per la situazione della madre, per le ingenti uscite
finanziarie, negando di essere mosso da motivi egoistici. Ribadisce quindi la
necessità di una misura di protezione, vista la situazione di salute in cui
versa la madre.
D. Con scritto 23
dicembre 2022 RE 1 ha postulato che la misura di blocco in essere venisse
estesa anche alle relazioni bancarie esistenti in altri istituti e alle carte
di credito.
E. Con scritto 23
dicembre 2022 il medico curante dell’interessata, dr. med. __________, ha certificato
all’Autorità di protezione uno stato di “assoluta integrità cognitiva”
della paziente.
F. Con decisione 30
dicembre 2022 (ris. n. 448, che annulla e sostituisce la precedente adottata il
27 dicembre 2022, ris. 442) l’Autorità di protezione ha annullato la propria
decisione supercautelare, revocando con effetto immediato il blocco delle
relazioni bancarie ordinato in precedenza e denegando ad un eventuale reclamo
l’effetto sospensivo, ritenendo non sussistano i presupposti per l’adozione e
il mantenimento di misure di protezione in favore di PI 1.
G. Mediante reclamo 9
gennaio 2023 RE 1 è insorto contro tale decisione, postulando in via
preliminare la concessione dell’effetto sospensivo e in via supercautelare il
blocco delle ulteriori relazioni bancarie dell’interessata. Nel merito chiede,
oltre alla conferma del blocco di tutte le relazioni bancarie intestate alla
madre, l’istituzione in suo favore di una curatela amministrativa. Postula che
l’Autorità ordini una perizia per indagare più a fondo la portata dei
medicamenti assunti da PI 1, sostenendo che i certificati medici agli atti sarebbero
incompleti.
H. Con osservazioni di
merito 1° febbraio 2023 PI 1 postula la reiezione del gravame e la conferma
della decisione impugnata. Contesta le affermazioni del figlio in merito alla pretesa
incapacità, in quanto “infondate, prive di riscontri oggettivi e di indizi
concreti”. Nega di soffrire di patologie psichiatriche e di non essere in
grado di intendere e volere. In relazione alla propria situazione economica,
rileva che l’interesse del figlio è volto a preservare il patrimonio al fine di
tutelare le sue aspettative ereditarie e conferma altresì che la maggior parte
dei prelevamenti effettuati negli ultimi anni sono stati fatti a favore del
figlio e della sua compagna.
Con osservazioni 16
gennaio 2023 l’Autorità di protezione ha confermato le proprie motivazioni, indicando
di aver esperito gli accertamenti che il caso imponeva e non riscontrando i
motivi per ordinare una valutazione psichiatrica.
I. Mediante replica 13
marzo 2023 RE 1 conferma il proprio reclamo, contestando l’attendibilità delle
valutazioni del medico curante e i contenuti dei certificati, postulando che venga
ordinata una perizia. Lamenta che l’Autorità di protezione non avrebbe
approfondito la questione della capacità della madre, nonostante abbia accertato
l’esistenza di una turba psichica. Pur ammettendo l’esistenza di “elementi
successori da discutere”, nega che la preoccupazione per la situazione
della madre sia legata a questioni ereditarie. A suo parere, l’accumulo di
oggetti nell’abitazione e l’erosione del patrimonio “indiziano per
l’adozione di una misura di protezione” a tutela della madre.
J. Mediante duplica 14
marzo 2023 PI 1 si riconferma nelle proprie argomentazioni e ribadisce che i
certificati medici agli atti sono esaustivi e completi, opponendosi alla
richiesta di perizia.
L’Autorità di protezione
ha rinunciato a presentare l’allegato di duplica.
K. Nel frattempo, con
decisione 2 febbraio 2023, questo Giudice ha respinto sia la richiesta di
restituzione dell’effetto sospensivo formulata da RE 1, sia la richiesta di
adozione di provvedimenti supercautelari (inc. CDP 9.2023.6).
Considerato
in diritto
Considerandi
1.
Le
decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del
Tribunale di appello, nella composizione di un giudice unico (art. 450 CC; art.
2.
cpv. 2 della Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di
protezione del minore e dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7 LOG). Riguardo
alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC
occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura
amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il
diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr.
Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la
modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle
disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).
2.
Con la
decisione 30 dicembre 2022 l’Autorità di protezione ha annullato la
decisione supercautelare 14 dicembre 2022, revocando con effetto
immediato il blocco delle relazioni bancarie di PI 1 ordinato in precedenza.
Oltre a rilevare che PI 1 è affetta da turba psichica curata con l’assunzione
di medicamenti, l’Autorità ha precisato che tale turba non ha come conseguenza
un’incapacità di gestire il patrimonio secondo i propri interessi. L’interessata
avrebbe infatti dimostrato la completa capacità a tal riguardo e neppure
necessiterebbe di altro aiuto dal profilo personale. Dagli atti emergerebbe
inoltre che l’interesse del figlio sia piuttosto quello di preservare il
capitale della madre per poterne beneficiare quale erede. L’Autorità ha
concluso che nel caso in esame “non appaiono dati i presupposti per
l’adozione di misure di protezione” e puntualizzato che PI 1 può disporre
liberamente del proprio patrimonio senza dover rendere conto al figlio.
3.
Con il
proprio reclamo RE 1 si è opposto alla decisione postulando nel merito la
conferma del blocco di tutte le relazioni bancarie intestate a PI 1,
l’istituzione in suo favore di una curatela amministrativa e chiedendo che
venga ordinata da parte dell’Autorità di prime cure una perizia per indagare
sulla salute della madre. A mente del reclamante l’importante erosione del
patrimonio, l’uso di psicofarmaci e gli acquisti compulsivi confermano la
necessità di una misura di protezione. Il reclamante contesta che la madre
sarebbe in grado di gestirsi autonomamente, confermando di essere preoccupato
per la situazione.
4.
Nel
suo apprezzamento l'Autorità non è vincolata, in virtù del principio
inquisitorio illimitato che governa il diritto di filiazione, né alle
dichiarazioni delle parti né alle prove da loro fornite (DTF 122 III 408, cons.
3d).
Il citato
principio vale anche per la regolamentazione delle relazioni personali
(sentenze del Tribunale federale 5A_69/2011 del 27 febbraio 2012 consid. 2.3;
5C.58/2004 del 14 giugno 2004 cons. 2.1.2).
Esso impone all’autorità di chiarire i fatti e
prendere in considerazione d’ufficio tutti gli elementi che possono essere
importanti per rendere una decisione conforme al bene del minore. L’Autorità
può istruire la fattispecie secondo il proprio apprezzamento, amministrando
finanche le prove in modo inabituale (STF 5A_991/2015 del 29 settembre 2016
consid. 6.2; MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 6ª ed., nota 1764 pag. 492,
con riferimenti), di propria iniziativa, sollecitare rapporti, anche se tale maniera
di procedere non è prevista dal diritto di procedura cantonale (DTF 128 III
411, cons. 3.2.1, pag. 413).
Questo
principio non dispensa tuttavia le parti dal collaborare attivamente alla
procedura e di esporre le proprie tesi (sentenza del Tribunale federale
5A_69/2011 del 27 febbraio 2012, cons. 2.3).
5.
Ai
sensi dell’art. 388 CC le misure ufficiali di protezione degli adulti
salvaguardano il benessere delle persone bisognose di aiuto e ne assicurano la
protezione. Per quanto possibile conservano e promuovono l’autodeterminazione
dell’interessato.
Giusta l’art. 389 CC l’Autorità di protezione
degli adulti ordina una misura se il sostegno fornito della famiglia, da altre
persone vicine alla persona bisognosa di aiuto o da servizi privati o pubblici
è o appare a priori insufficiente (cpv. 1 n. 1), la persona bisognosa di aiuto
è incapace di discernimento, non aveva adottato misure precauzionali personali,
o non ne aveva adottate di sufficienti, e le misure applicabili per legge sono
insufficienti (cpv. 1 n. 2). Ogni misura ufficiale deve essere necessaria e
idonea.
L’obiettivo
principale del diritto di protezione degli adulti è il benessere e la
protezione delle persone bisognose di assistenza (“protezione dei deboli”,
espressamente sancita dalla legge, art. 388 CC). Di conseguenza le autorità
possono adottare un provvedimento solo se questo bene è in pericolo, il che
presuppone l’esistenza di uno specifico stato di debolezza. L’obiettivo,
tuttavia, non è quello di combattere comportamenti inappropriati, socialmente
inadeguati o simili (COPMA, Droit de la protection de l’adulte, Guide
pratique, n. 5.6 pag. 136).
5.1
L’art.
390.
CC elenca i presupposti per l’istituzione di una curatela. In particolare,
l’Autorità di protezione degli adulti istituisce una curatela se una persona
maggiorenne non è in grado di provvedere ai propri interessi, o lo è solo in
parte, a causa di una disabilità mentale, di una turba psichica o di un analogo
stato di debolezza inerente alla sua persona (art. 390 cpv. 1 n. 1 CC).
Conformemente
al principio della sussidiarietà, le misure ufficiali vanno ordinate soltanto
se l’assistenza alla persona bisognosa d’aiuto non può essere adeguatamente
garantita altrimenti (art. 389 cpv. 1 n. 1 CC; Messaggio del 28 giugno 2006,
pag. 6432; COPMA, Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique, n. 5.11
pag. 138). Ogni misura ufficiale deve inoltre essere necessaria e idonea (art.
389.
cpv. 2 CC), in ossequio del principio della proporzionalità (art. 5 cpv. 2
Cost.; COPMA, Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique, n. 5.11 pag.
138).
Cause della
curatela, ai sensi dell’art. 390 CC, possono dunque essere tre alternativi
stati di debolezza, ovvero una disabilità mentale, una turba psichica o un
analogo stato di debolezza; l’elenco è esaustivo (Sentenza CDP del 12 ottobre
2018, inc. 9.2018.108, consid. 4.1; Sentenza CDP del 31 marzo 2017, inc.
9.2017.118
consid. 4.1-4.3; CommFam Protection de l’adulte, Meier, ad art. 390 CC n.
25; Meier,
Les nouvelles curatelles; systématique, conditions et effets, in: Guillod/Bohnet, Le nouveau
droit de la protection de l’adulte, Neuchâtel 2012, n. 26-27, pag. 106-107).
Per quanto
riguarda l’ampia nozione di "analogo stato di debolezza”, la
dottrina sottolinea come essa vada interpretata restrittivamente (CommFam
Protection de l’adulte, Meier, ad art. 390 CC n.
17; Meier/Lukik, Introduction au nouveau droit de la protection de l’adulte, Ginevra
2011, n. 386, pag. 184; Meier, Les nouvelles curatelles; systématique, conditions et effets, n. 36,
pag. 110-111). Secondo gli esempi citati dal Messaggio del Consiglio federale,
tale nozione consente di proteggere, ad esempio, le persone anziane affette da
deficienze analoghe a quelle delle persone afflitte da una disabilità mentale o
da una turba psichica; compresi sono anche i casi estremi di inesperienza o di
cattiva gestione, nonché rari casi di disabilità fisiche, per esempio i casi di
paralisi grave o quelli di persone nel contempo cieche e sorde (Messaggio concernente
la modifica del CC, protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto
della filiazione del 28 giugno 2006, FF 2006 pag. 6391 e segg.; vedi in
particolare pag. 6432; v. anche Henkel, BSK Erwachsenenschutz, ad art. 390 CC n. 13; SCHMID, Erwachsenenschutz
Kommentar, Zurigo/San Gallo 2010, ad art. 390 CC n. 6; CommFam Protection de
l’adulte, Meier, ad art. 390 CC n. 17).
Come emerge
chiaramente dal testo legale italiano e tedesco, lo stato di debolezza deve
risiedere nella persona interessata (“inerente alla sua persona"; “in
der Person liegenden Schwächezustands”) e non essere ancorato a circostanze
esterne, tra cui rientrano origine sociale, disagio estremo, difficoltà
lavorative, solitudine, ecc. (Schmid,
Erwachsenenschutz Kommentar, ad art. 390 CC n. 8; CommFam Protection de
l’adulte, Meier, ad art. 390 CC n. 16; Meier, Les nouvelles curatelles;
systématique, conditions et effets, n. 36, pag. 110-111). In
effetti, obiettivo della misura è la protezione di persone in uno stato di
debolezza, non la lotta contro comportamenti socialmente o moralmente
inadeguati (Henkel, Basler Kommentar Erwachsenenschutz, ad art. 390 CC n. 3; COPMA, Droit
de la protection de l’adulte, Guide pratique, Zurigo/San Gallo 2012, n. 5.6,
pag. 136; CommFam Protection de l’adulte, Meier, ad art. 390 CC n. 17; Meier, Les nouvelles
curatelles; systématique, conditions et effets, n. 36, pag. 110-111).
L’istituzione di una misura è esclusa nei casi di semplice disagio finanziario,
nella misura in cui spetta all’assistenza sociale intervenire; se tuttavia
l'interessato omette di fare i passi necessari per ottenere prestazioni
assistenziali a causa di una deficienza caratteriale, l’adozione di una misura
protettiva può entrare in considerazione (Schmid, Erwachsenenschutz Kommentar, ad art.
390.
CC n. 8; Henkel, Basler Kommentar Erwachsenenschutz, Basilea 2012, ad art. 390 CC n.
18; Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l’adulte, n. 404, pag.
192-193).
L’esistenza
di uno stato di debolezza non è ancora sufficiente per giustificare l’adozione
di una misura: occorre inoltre che l’interessato non sia in grado di provvedere
ai propri affari né di designare rappresentanti che possano farlo (art. 390
cvp. 1 n. 2 CC; Messaggio del 28 giugno 2006, pag. 6432). Lo stato di debolezza
(causa della curatela) deve dunque avere come conseguenza un bisogno di
protezione e di assistenza dell’interessato (presupposto “sociale” della
curatela) (Schmid, Erwachsenenschutz Kommentar, ad art. 390 CC n. 1; Henkel, Basler Kommentar
Erwachsenenschutz, ad art. 390 CC n. 17; Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l’adulte, n. 405,
pag. 193; COPMA, Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique, n. 5.10
pag. 138). L’incapacità è una nozione relativa, da interpretare in funzione del
genere di affari che l’interessato è chiamato a gestire; la loro importanza non
è determinante in sé per l’istituzione di una curatela, ma avrà un ruolo nella
scelta del tipo di curatela e nel determinare le sfere di compiti affidate al
curatore (CommFam Protection de l’adulte, Meier, ad art. 390 CC n. 20).
In generale,
le condizioni previste all’art. 390 CC devono essere adempiute per
l’istituzione di qualsiasi tipo di curatela; secondo la dottrina, è ad ogni
modo innegabile che il tipo di curatela che si intende adottare influenzerà “a
ritroso” l’esame delle condizioni, l’Autorità potendosi mostrare meno
esigente nel verificare l’adempimento delle condizioni nel caso in cui scelga
una curatela di sostegno, rispetto ad esempio ad una curatela generale (cfr. Meier, Les nouvelles curatelles, op.
cit., n. 23, pag. 105; v. anche Meier/Lukic,
op. cit., n. 403, pag. 192; cfr. sentenza CDP dell’11 marzo 2014, inc.
9.2013.175).
6.
L’art.
446.
CC definisce i principi procedurali applicabili nell’ambito della
protezione degli adulti. Ai sensi della norma, l’autorità di protezione esamina
d’ufficio i fatti (cpv. 1). Essa raccoglie le informazioni occorrenti e assume
le prove necessarie; può incaricare degli accertamenti una persona o un
servizio idonei e, se necessario, ordina che uno specialista effettui una
perizia (cpv. 2). L’autorità di protezione non è vincolata dalle conclusioni
delle persone che partecipano al procedimento (cpv. 3) e applica d’ufficio il
diritto (cpv. 4).
La norma
sancisce il principio inquisitorio illimitato, secondo il quale l’autorità è
perfettamente libera nell’accertamento dei fatti e nella valutazione delle
prove: secondo consolidata giurisprudenza, in base a tale principio l’autorità
può assumere e ricercare delle prove – secondo il suo apprezzamento – anche
secondo delle modalità inabituali e procurarsi d’ufficio dei rapporti allestiti
da terzi (v. DTF 128 III 413 consid. 3.2.1; v. anche STF del 13 gennaio 2014,
5A_843/2013, consid. 4.1 e 4.2, e Messaggio, pag. 6465-6466).
7.
Nel
caso in esame l’Autorità di protezione ha annullato il precedente provvedimento
supercautelare (blocco dei conti), indicando che non vi sarebbero i presupposti
per l’adozione e il mantenimento di misure di protezione ai sensi degli artt.
388.
CC.
7.1
L’Autorità
ha innanzitutto constatato che PI 1 “soffre di una turba psichica con
assunzione di medicamenti”.
Dagli emerge
che con certificato medico 16 dicembre 2022 il dr. med. __________, che ha
dichiarato di avere in cura da anni la signora, ha accertato che essa “non
ha mai presentato patologie psichiatriche” e che è sempre “adeguata,
orientata e assolutamente in grado di intendere e volere e psichicamente
stabile”. Ha però confermato che “da pochi mesi ha iniziato ad accusare
una sindrome ansio-depressiva” e di conseguenza ha iniziato un trattamento
farmacologico, assicurando che questo “non compromette in maniera più assoluta
la sua capacità di agire, intendere e giudicare”. Su richiesta
dell’Autorità di prime cure, il 23 dicembre 2022 il dr. med. __________ ha
trasmesso un ulteriore certificato medico, dal quale risulta che PI 1 “assume
da sei anni degli antidepressivi basso-dosati e di categoria debole, che non
hanno alcun impatto negativo sulle sue capacità di intendere e volere”. Ha
inoltre indicato che da giugno 2022 il trattamento è stato modificato passando
a “due antidepressivi di categoria più efficace”, che neppure influiscono
sulle sue facoltà mentali e gestionali. Il medico ha altresì certificato che il
trattamento dato al bisogno quale ansiolitico “di urgenza” (Xanax
0.25
mg), non è mai stato assunto dalla paziente. Dal referto risulta altresì
che il medico ha visto tre volte la signora da giugno a fine anno 2022 e ha “confermato
un lento miglioramento dello stato psichico, in un quadro di assoluta integrità
cognitiva”.
La
circostanza secondo cui la madre soffra di una “turba psichica” non è
oggetto di contestazione, il reclamante avendo dibattuto nel dettaglio sul
genere di medicamenti assunti dall’interessata, circostanza di cui si dirà in
seguito.
Neppure la
convenuta si è di fatto espressa al riguardo, limitandosi a replicare che la
decisione dell’Autorità di protezione ha accertato che “non presenta e non
ha mai presentato patologie psichiatriche, che è adeguata, orientata ed in
grado di intendere e volere e di agire”.
In simili circostanze,
la prima condizione per l’istituzione di una misura, ossia la presenza
di uno stato di debolezza è stato appurato dall’Autorità di prime cure, che si
è basata sui certificati medici agli atti, non è stata contestata dalle parti e
non merita di essere in questa sede ulteriormente circostanziata.
7.2
In
discussione, in concreto è infatti il bisogno di protezione dell’interessata, la
seconda circostanza, ossia il “presupposto sociale” della misura
di protezione. Si ricorda che l’esistenza di una turba psichica o uno stato di debolezza
non è ancora sufficiente per giustificare l’adozione di una misura: occorre
infatti che l’interessato non sia in grado di provvedere ai propri affari né di
designare rappresentanti che possano farlo. Lo stato di debolezza deve infatti avere
come conseguenza un bisogno di protezione e di assistenza dell’interessato.
In concreto
l’Autorità di protezione ha escluso l’esistenza di tale bisogno di protezione,
precisando che la turba psichica di cui soffre PI 1 non “inficia in nessun
modo la corretta gestione del patrimonio” e neppure compromette le sue
capacità di agire e di tutelare i propri interessi (patrimoniali e personali).
L’Autorità
ha convocato l’interessata ad un’udienza di discussione, durante la quale la
stessa ha potuto precisare la sua situazione patrimoniale e personale,
rispondendo in modo puntuale a tutte le domande poste dal Presidente e dalle parti.
Come risulta
dai documenti medici agli atti, il dr. med. __________ ha attestato la piena
capacità di discernimento di PI 1, confermando che il trattamento farmacologico
prescritto per la sindrome ansio-depressiva di cui soffre non ha influito in
alcun modo sulle sue facoltà mentali e gestionali. Ha peraltro nel dettaglio
indicato ed elencato tutti i medicamenti prescritti (cfr. certificato medico 16
dicembre e 23 gennaio 2022).
Le
disquisizioni del reclamante in merito a possibili effetti collaterali di tali
medicamenti sono del tutto irrilevanti in relazione al caso in esame. Il
reclamante riporta infatti in modo del tutto generico e con una certa enfasi l’elenco
di tutti i possibili effetti collaterali e le molteplici patologie per le quali
tali medicamenti sarebbero indicati. Mal si comprende a quale scopo. Le censure
del reclamante sui medicamenti assunti dalla madre risultano pertanto
irrilevanti.
Al fine del
presente giudizio risulta infatti sufficiente il certificato del medico
curante, medico FMH, che attesta in modo dettagliato lo stato di salute di PI 1
e certifica la piena capacità di discernimento dell’interessata e la garanzia
che il trattamento farmacologico prescritto e assunto non ha influito sulle
facoltà di PI 1 e neppure ha inficiato la capacità di provvedere ai propri
interessi.
Al riguardo
va rilevato che il dr. med. __________ ha trasmesso un ulteriore scritto
(datato 18 gennaio 2023, agli atti) con “considerazioni su aspetti medici”
relativi a tutti i medicamenti prescritti alla paziente e ribadito
ulteriormente che “tutti i medicamenti a questi dosaggi non hanno
influenzato (da quando seguo la paziente, quindi dal 2016) assolutamente lo
stato di intendere e volere e discernere e gestirsi”.
Le
preoccupazioni espresse in modo generico dal figlio reclamante, così come le
sue obiezioni in merito alle attestazioni del medico curante, non sono atte a
rendere verosimile una diversa valutazione in merito all’esigenza di protezione
di PI 1.
La richiesta
formulata dal reclamante di esperire una “perizia per indagare più a fondo
la portata dei medicamenti assunti” va pertanto respinta siccome
irrilevante ai fini del giudizio.
L’istanza
del reclamante 16 maggio 2023 volta ad ottenere l’acquisizione della cartella
sanitaria della madre è pure da respingere, ritenuto che risultano sufficienti,
ai fini del giudizio, i referti del medico curante. In questo senso anche la
convocazione di un’udienza istruttoria, auspicata dal reclamante, è da ritenere
superflua.
7.3
Neppure
la situazione segnalata dal figlio in relazione “all’incuria
dell’appartamento” della madre giustifica il mantenimento o l’assunzione di
misure di protezione in suo favore.
Indipendentemente
dall’autenticità della documentazione fotografia trasmessa dal figlio, al riguardo
va rilevato quanto segue.
L’interessata
in sede d’udienza ha spiegato che “il disordine era connesso con il
rifacimento della facciata esterna dell’immobile, con conseguente necessità di
spostare i mobili dal terrazzo esterno all’interno”. PI 1 ha inoltre
dichiarato di aver depositato nel proprio appartamento parte dei mobili e
suppellettili a seguito della vendita dell’abitazione della madre e della zia.
In sede d’osservazione ha precisato che le due camere in discussione (ufficio e
camera ospiti) raffigurate nelle fotografie prodotte dal figlio, da cui si
dovrebbe desumere uno stato di incuria, erano chiuse a chiave. Nega di aver
causato il disordine raffigurato nelle fotografie, ipotizzando che sia stato
creato “da chi ha scattato tali fotografie”.
Va in ogni
caso rilevato che in sede d’osservazione PI 1 ha informato di aver provveduto a
mettere in ordine l’ufficio e la camera ospiti in questione, documentando
fotograficamente le proprie dichiarazioni (cfr. agli atti), a comprova della
sua capacità di gestire i propri interessi.
Al riguardo
l’Autorità di protezione ha correttamente dedotto che PI 1 non necessita di
aiuto a livello personale; confrontata con le fotografie prodotte dal figlio “ha
fornito le spiegazioni del caso” e dimostrato “che ciò non costituisce
quindi uno stato di incuria dell’abitazione”, peraltro regolarmente pulita
da un’addetta alle pulizie.
Anche tale
censura del reclamante va respinta siccome infondata.
7.4
L’Autorità
ha ritenuto e accertato che PI 1 è pienamente capace di gestire il patrimonio,
negando pertanto che lo stato di debolezza di cui soffre abbia conseguenze
sulla sua capacità di gestire il patrimonio secondo i suoi interessi.
Dopo aver provvisoriamente bloccato i conti di PI 1, su segnalazione
del figlio che lamentava un rischio di “erosione del patrimonio” della
madre, l’Autorità ha sentito l’interessata in sede d’udienza.
La reclamante ha quindi specificato di aver ereditato un’importante
somma di denaro e di avere ancora un patrimonio di fr. 1'200'000.–, oltre ad
entrate di circa fr. 80'000.– annui, tra i quali rientrano rendite AVS e LPP e
dividendi. Tale circostanza non è contestata dal reclamante.
Messo in
discussione dal figlio è infatti lo stile di vita della madre e la sua capacità
di gestire il proprio patrimonio. Il figlio si dichiara preoccupato per le
ingenti uscite finanziarie che causerebbero un’erosione costante e importante
del patrimonio. In sede d’udienza RE 1 ha dichiarato che la madre avrebbe speso
in un anno fr. 279'000.– (tra sue spese e spese di terzi). Ritenute le entrate
dichiarate dalla madre, a mente del figlio, sarebbe giustificato in concreto il
blocco dei conti e l’istituzione di una misura di protezione.
PI 1 ha dal
canto suo spiegato di avere un fabbisogno mensile di fr. 14'000.–, ha confermato
di aver prestato soldi e fatto donazioni varie (indicando di aver pure prestato
fr. 90'000.– “giustificati contrattualmente”) e precisato di avere elargito
al figlio e alla sua compagna ingenti somme di denaro. Solo nel corso del 2022
ha comunicato di aver versato loro complessivamente fr. 132'000.– (cfr. verbale
d’udienza). Ha altresì sottolineato di essere abituata a “vivere bene”,
ritenuto che dispone dei mezzi finanziari per potersi permettere un tale tenore
di vita.
Nella
decisione impugnata l’Autorità ha confermato che PI 1 ha dimostrato di poter
contare su entrate vita natural durante di fr. 72'214.– annui (fr. 6'000.–
mensili) e che tale cifra è sicuramente sufficiente a garantirle una dignitosa
sopravvivenza anche qualora il capitale a sua disposizione (di oltre fr. 1'000'000.–)
dovesse ulteriormente essere eroso.
Ha inoltre indicato
che il comportamento di PI 1 “ha dimostrato la sua completa capacità di
gestire in modo adeguato il suo patrimonio ed in generale i suoi interessi
finanziari”, in quanto, in occasione di importanti prestiti, ella si
premura di redigere un contratto e ottenere garanzie, come è stato il caso in
passato (prestito garantito da una cartella ipotecaria).
La decisione
resiste alle critiche del reclamante.
Dagli atti
risulta infatti che l’interessata ha sufficientemente comprovato di essere in
grado di gestire in modo adeguato il proprio patrimonio e i propri interessi
finanziari.
Ha
dimostrato entrate mensili di circa fr. 6'000.– (vita natural durante) e
un capitale superiore a fr. 1'000'000.–. Ha confermato di ricordare nel
dettaglio l’ammontare delle donazioni, dei prestiti e dei versamenti da lei effettuati
nell’ultimo anno. Ha dichiarato di avere un fabbisogno mensile di fr. 14'000.–
e dimostrato di conoscere nel dettaglio la propria situazione finanziaria. A
differenza di quanto pretesto dal figlio non è rilevante sapere quale
disponibilità avesse PI 1 negli anni passati, a quanto ammontasse il suo
patrimonio in precedenza e neppure la portata delle eredità di cui ha
beneficiato.
Quanto ai
versamenti effettuati negli anni, ci si limita ad osservare che dagli atti
emergono con ogni evidenza insistenti richieste di denaro da parte del figlio e
della sua compagna. Tale circostanza è stata dettagliatamente documentata (cfr.
scambio di email e sms) e debitamente riportata nella decisione impugnata.
Il
reclamante si limita ad indicare di non aver mai negato di aver ricevuto soldi
dalla madre, negando di essere mosso da motivi egoistici.
Diversamente
da quanto pretende il figlio, non è indispensabile in concreto avere contezza
della situazione economica della madre. Nella misura in cui è stato appurato
che ella è capace di gestire il proprio patrimonio e non versa in una
situazione di bisogno.
Pur
ammettendo che il figlio possa essere mosso da motivi benevoli e altruisti e non
negando che possa essere preoccupato per la madre, è in concreto significativo
che PI 1, con un’entrata annua di soli fr. 80'000.–, nel 2022 è stata in grado
di versare al figlio e alla compagna ben fr. 132'000.–. Appare evidente la
contraddizione tra la preoccupazione del figlio per la madre “che in un anno
avrebbe speso fr. 279'000.– tra sue spese e spese di terzi” (cfr. udienza)
e l’aver accettato senza alcuna remora di essere beneficiario di circa metà di
tale importo.
Come a
giusto titolo rilevato dall’Autorità di prime cure, l’interessata può disporre
liberamente del proprio patrimonio, senza dover rendere conto al figlio, che
peraltro ne ha ampiamente beneficiato.
7.5
Come
ammesso dallo stesso reclamante, le “questioni successorie” esulano
dalla presente procedura.
8.
Tutto
quanto considerato, la decisione, nella misura in cui revoca la precedente decisione
volta a bloccare tutti i conti della madre a titolo supercautelare (blocco dei
conti), resiste alle critiche del reclamante e va confermata. Il reclamo va
respinto e la decisione impugnata confermata.
Tasse e
spese di giustizia seguono la soccombenza e vanno poste a carico del
reclamante.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. Il reclamo è
respinto.
2. Gli oneri del
reclamo consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 350.–
b) spese fr.
150.–
fr.
500.–
sono posti a carico di RE
1, che rifonderà a PI 1 fr. 1'500.– a titolo di ripetibili.
3. Notificazione:
-
Comunicazione:
-
-
Il
presidente
La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95
a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72
segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è
ammissibile solo se il valore litigioso
ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge
tale importo, il ricorso in materia
civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di
importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in
materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in
materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.
116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal
caso dall'art. 115 LTF.