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Decisione

9.2023.64

SOSTITUZIONE CURATORE

5 dicembre 2023Italiano12 min

decisione dell’8 giugno 2015 dell’Autorità regionale di protezione __________ (ris.

Source ti.ch

Incarto n.

9.2023.64

Lugano

5 dicembre 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il presidente della Camera di protezione del

Tribunale d'appello

Damiano

Bozzini

giudice

unico ai sensi dell’art. 48 lett. f) n. 7 LOG

assistito

dalla

vicecancelliera

Decristophoris

sedente

per statuire nella causa che oppone

RE

1

all’

Autorità

regionale di protezione __________,

per

quanto riguarda la sostituzione della curatrice

giudicando

sul reclamo del 25 aprile 2023 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il

24 aprile 2023 dall'Autorità regionale di protezione __________;

letti ed esaminati gli atti,

ritenuto

in fatto

Fatti

A. RE 1, nato il 1989,

cittadino __________ inizialmente domiciliato a __________, è stato posto al

beneficio di una curatela di rappresentanza con amministrazione dei beni con

decisione dell’8 giugno 2015 dell’Autorità regionale di protezione __________ (ris.

no. 369). In occasione dell’udienza dell’8 giugno 2019 è stato altresì privato

dell’esercizio dei diritti civili per quanto riguarda l’amministrazione e l’uso

dei suoi redditi, della sostanza mobiliare e immobiliare, delle sue entrate e

delle sue uscite (art. 394 cpv. 2 in relazione all’art. 395 cpv. 1 e 3 CC). RE

1 è affetto da ritardo evolutivo nel linguaggio e da un ritardo cognitivo

congenito. Tale diagnosi ha comportato il riconoscimento di una rendita di

invalidità a suo favore.

B. A seguito delle

dimissioni del suo precedente curatore, __________, nonché del trasferimento

domiciliare di RE 1 a __________ presso la di lui compagna dal 1. luglio 2021,

è stata nominata quale nuova curatrice __________ con inizio del suo mandato

dal 10 agosto 2021 (ris. no. 367). In considerazione del cambio di domicilio di

cui sopra, la curatela è stata assunta dall’Autorità regionale di protezione __________

(di seguito Autorità regionale di protezione o Autorità).

C. Con scritto datato 2

dicembre 2022 RE 1 ha postulato presso l’Autorità di protezione la revoca della

propria curatela in quanto “Quest’anno mi sono sposato e ho una nuova

compagna di vita, mia moglie può occuparsi delle faccende amministrative e

gestire le mie entrate. Ritengo che la nostra famiglia è pronta a gestire

privatamente la nostra vita e i nostri conti bancari”. In occasione dell’udienza

13 dicembre 2022, egli si è tuttavia dichiarato d’accordo a mantenere l’attuale

misura, in attesa che la moglie acquisisse le capacità per, eventualmente,

assumere in futuro la sua curatela.

D. Mediante successivo

scritto 27 dicembre 2022, RE 1 ha chiesto la sostituzione della curatrice

poiché “non contento di come svolge i miei interessi. Anche perché non sono

mai al corrente dei miei conti da lei richiesti sempre. Anche perché ogni tanto

ricevo dei richiami per posta perché lei non arriva affare tutto”. Con

osservazioni 3 febbraio 2023 __________ ha precisato di avere un rapporto buono

e tranquillo con il curatelato, di essere sempre stata collaborativa, di aver

svolto il proprio lavoro in modo professionale e di non aver mai causato penali

per asseriti ritardi nel pagamento delle fatture.

E. In occasione

dell’udienza 11 aprile 2023 dinanzi all’Autorità di protezione, pur ribadendo

di non essere contento del lavoro della sua curatrice, responsabile di non fargli

“vedere regolarmente gli estratti conto”, RE 1 ha espresso il suo

consenso a continuare ad essere seguito da __________, riconoscendo, da una

parte, il grande aiuto fornito da quest’ultima, dall’altra la prospettiva che

la moglie potesse nel frattempo imparare dalla curatrice a gestire le sue pratiche

finanziarie e amministrative.

F. Ciò nonostante, con ulteriori

scritti 11 e 18 aprile 2023, RE 1 ha chiesto nuovamente la sostituzione della

propria curatrice. Quest’ultima gli causerebbe disagio e stress inutile,

essendoci continue e ripetitive discussioni sulla gestione delle sue “cose private”.

G. Con decisione 24

aprile 2023 (ris. no. 241) l’Autorità di protezione ha respinto l’istanza

presentata da RE 1 volta alla sostituzione di __________ (pto. 1 del

dispositivo) confermando pertanto quest’ultima nella sua carica di curatrice

(pto. 2 del dispositivo) ed osservando altresì che, visto il buon funzionamento

della curatela in essere, fatto riconosciuto dallo stesso RE 1, non si

giustifica una sostituzione per la sola esistenza di “discussioni”.

H. Avverso la suddetta

decisione è insorto davanti questa Camera RE 1 con reclamo 25 aprile 2023.

L’insorgente postula la sostituzione della curatrice, sostenendo di non essere

contento del suo lavoro. Lamenta di avere speso tanti soldi che non avrebbe

voluto spendere, ragione per la quale vorrebbe che i suoi conti fossero gestiti

diversamente. Aggiunge da ultimo che __________ non è stata in grado di

rispondere subito alle sue domande, dovendo prima “chiedere agli uffici le

risposte alle mie domande”.

I. Nelle proprie

osservazioni 27 aprile 2023, l’Autorità di protezione si è riconfermata con il

contenuto della risoluzione 24 aprile 2023, ricordando le problematiche

evolutive e cognitive diagnosticate al reclamante. Precisa che RE 1 non lamenta

nulla in particolare se non uno scontento generale per la sua situazione

finanziaria, ciò che non giustifica una sostituzione della curatrice, visto

anche come, durante l’udienza dell’11 aprile 2023, egli ha riconosciuto la

bontà del lavoro svolto da __________.

Con presa di posizione 28

aprile 2023 la curatrice si è dichiarata felice di proseguire il suo mandato e di

aiutare l’insorgente. Ribadisce di aver svolto il proprio lavoro con attenzione

e di avere un ottimo rapporto con il curatelato, al punto da averlo persino

aiutato a scrivere il reclamo qui in oggetto. Precisa altresì di non aver mai

dovuto pagare more per ritardi o disattenzioni a lei riconducibili, di aver assistito

anche la moglie di RE 1 nelle sue pratiche, come pure contattato gli uffici preposti

qualora non fosse a conoscenza delle informazioni richieste dal curatelato.

Conclude osservando che RE 1 “è molto arrabbiato con l’autorità di

protezione per non aver accolto la sua richiesta di revoca della misura di

protezione e in seguito di far fare da curatrice la moglie, e da quel momento

ha richiesto cambio di curatore perché non si è sentito supportato da me”.

L. Alle osservazioni

precitate RE 1 non ha replicato e di conseguenza lo scambio di allegati si è

concluso.

Considerato

in diritto

Considerandi

1.

Le decisioni delle

Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni sono impugnabili

mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, nella

composizione di un giudice unico (art. 450 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione

e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto [LPMA]; art.

48.

lett. f n. 7 LOG). Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già

regolato dagli art. 450 segg. CC, occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge

sulla procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni

connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa (art.

99.

LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012

concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria,

alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).

2.

Giusta l’art. 400

cpv. 1 CC, l’Autorità di protezione degli adulti nomina quale curatore una

persona fisica che sia idonea, dal profilo personale e delle competenze, ad

adempiere i compiti previsti, disponga del tempo necessario e svolga

personalmente i suoi compiti. In circostanze particolari possono essere

nominati più curatori.

3.

Ai sensi dell’art.

423.

cpv. 1 CC l’autorità di protezione degli adulti dimette il curatore se non

è più idoneo ai compiti conferitigli (n. 1) o se sussiste un altro motivo grave

(n. 2).

Se il curatore cessa di

adempiere le condizioni previste dall’art. 400 cpv. 1 CC per la sua nomina,

sussiste un motivo grave che ne causa la dimissione (Messaggio concernente la

modifica del CC, protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto di

filiazione del 28 giugno 2006, FF 2006 pag. 6391, pag. 6449).

3.1

La norma permette la

dimissione del curatore indipendentemente (e persino contro) la sua volontà:

materialmente, più che di una dimissione, si tratta di una revoca o di una

destituzione (Meier, Droit de la protection de l’adulte, 2016, N. 1147).

Determinante non è la colpa del curatore o l’insorgenza di un danno, bensì la

messa in pericolo (astratta) degli interessi della persona da proteggere (STF

5A_391/2016 del 4 ottobre 2016, consid. 5.2.1; sentenza CDP del 1° settembre

2020, inc. 9.2020.22, consid. 2.3; Vogel, in: BSK ZGB I, 6a ed. 2018, ad art.

421-424 CC n. 22; Langenegger, in: Erwachsenenschutzrecht, 2a ed. 2015, ad art.

421-425 CC n. 7; Meier, Droit de la protection de l'adulte, 2016, n. 1147 nota

191; Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection

de l'adulte, 2014, n. 1267). I criteri per valutare se il curatore sia ancora

idoneo ai compiti conferitigli sono gli stessi da prendere in considerazione al

momento della nomina (Langenegger, in: Erwachsenenschutzrecht, 2a ed. 2015, ad

art. 421-425 CC n. 7). Non tutte le inadempienze nell’espletamento del mandato

giustificano tuttavia la dimissione del curatore: la messa in pericolo degli

interessi della persona da proteggere deve infatti raggiungere un certo grado

di gravità (COPMA, Droit de la protection de l’adulte, Guide Pratique, n. 8.9

pag. 229).

3.2

Possono in particolare

essere presi in considerazioni i motivi esplicitamente evocati nel diritto

previgente, ovvero quando il curatore si rende colpevole di una grave

negligenza o di un abuso delle sue attribuzioni o commette un’azione tale da

dimostrarlo indegno della fiducia in lui riposta od è diventato insolvente

(cfr. art. 445 vCC; cfr. Vogel, in: BSK ZGB I, ad art. 421-424 CC n. 24; COPMA,

Droit de la protection de l’adulte, Guide Pratique, n. 8.10 pag. 229). Si

tratta di motivazioni legate alla fiducia verso l’amministrazione e la funzione

pubblica, come ad esempio il dovere di fedeltà e lealtà nelle relazioni di

servizio di diritto pubblico: questi motivi valgono indipendentemente dalla

questione relativa all’attitudine del mandatario di esercitare il mandato in

questione (sentenza CDP dell’11 gennaio 2022, inc. 9.2021.112, consid. 6.1).

Anche qualora l’atto

commesso dal curatore non abbia forzatamente un impatto sulla gestione del

mandato, va in ogni caso esaminato se il comportamento dello stesso possa

danneggiare la funzione pubblica e la reputazione della persona da proteggere

in misura tale da rendere non più opportuno il mantenimento del mandato (Rosch,

CommFam Protection de l’adulte, ad art. 423 CC, N. 8).

4.

In concreto, oggetto

di impugnazione è la mancata sostituzione della curatrice, soggetta a critiche

da parte di RE 1. A prescindere degli scarsi, se non inesistenti, argomenti del

reclamante (“non sono contento del suo lavoro”, “ho speso tanti soldi

che non volevo spendere”, “non ha saputo darmi delle risposte immediate”)

evocati sia nel corso della procedura dinanzi all’Autorità di prime cure che

nel proprio atto ricorsuale – la cui ricevibilità potrebbe anche essere posta

in discussione per insufficienza di motivazione – alla luce dei principi appena

esposti occorre ritenere che tali non sono affatto sufficienti per tentare di giustificare

la revoca del mandato conferito a __________. Dall’incarto non emergono infatti

né inadempienze nell’espletamento dell’incarico né concrete messe in pericolo

degli interessi della persona da proteggere, tali da giustificare una sua

destituzione. Al contrario, risulta che la curatrice sia sempre venuta incontro

ai desideri del reclamante, cercando di accontentarlo nelle sue richieste

personali e finanziarie, adoperandosi per rimuovere la multa nei suoi confronti

da parte dell’Ufficio della migrazione, provvedendo, ad esempio, a richiedere

l’assegno grandi invalidi a suo favore e supportando altresì la di lui consorte

nella gestione delle pratiche amministrative ed economiche. Ciò anche

nell’ottica che in futuro, quest’ultima, possa essere qualificata come idonea ad

assumere il ruolo di curatrice del marito.

5.

Condividendo le

conclusioni dell’Autorità di protezione, occorre inoltre evidenziare che

semplici discussioni in merito alla gestione delle pratiche amministrative sono

da ritenersi usuali nell’ambito di una misura di curatela, non essendo la

persona oggetto della misura in grado di provvedervi in modo adeguato in

autonomia, di modo che la sua opinione può senz’altro essere in contrasto con

la figura del curatore, chiamato ad amministrarne i beni in modo corretto e

previa decisione ragionata. Inoltre, dalla documentazione agli atti, emerge che

in passato RE 1 ha presentato più volte richieste volte alla revoca della

misura stessa come pure alla sostituzione della curatrice, per poi, dopo

riflessione e in occasione dell’udienze con l’Autorità di protezione, ritirare

le domande e chiedere di mantenere lo status quo, riconoscendo sia il suo bisogno

di aiuto – nonostante la presenza della moglie – che il buon operato della

curatrice. Non emerge dunque alcun motivo che permetta di giustificare una

rimozione di __________.

6.

Visto quanto

precede, nella misura della sua ricevibilità, il reclamo va respinto e la

decisione impugnata integralmente confermata. Gli oneri processuali

seguirebbero la soccombenza ma viste le circostanze si prescinde da loro

prelevamento.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

1. Il

reclamo, per quanto ricevibile, è respinto.

2. Non

si prelevano né tasse né spese di giustizia.

3. Notificazione:

-

Comunicazione:

-

-

Il

presidente

La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le

decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95

a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72

segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è

ammissibile solo se il valore litigioso

ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge

tale importo, il ricorso in materia

civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di

importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in

materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in

materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.

116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal

caso dall'art. 115 LTF.