9.2023.64
SOSTITUZIONE CURATORE
5 dicembre 2023Italiano12 min
decisione dell’8 giugno 2015 dell’Autorità regionale di protezione __________ (ris.
Source ti.ch
Incarto n.
9.2023.64
Lugano
5 dicembre 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di protezione del
Tribunale d'appello
Damiano
Bozzini
giudice
unico ai sensi dell’art. 48 lett. f) n. 7 LOG
assistito
dalla
vicecancelliera
Decristophoris
sedente
per statuire nella causa che oppone
RE
1
all’
Autorità
regionale di protezione __________,
per
quanto riguarda la sostituzione della curatrice
giudicando
sul reclamo del 25 aprile 2023 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il
24 aprile 2023 dall'Autorità regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto
Fatti
A. RE 1, nato il 1989,
cittadino __________ inizialmente domiciliato a __________, è stato posto al
beneficio di una curatela di rappresentanza con amministrazione dei beni con
decisione dell’8 giugno 2015 dell’Autorità regionale di protezione __________ (ris.
no. 369). In occasione dell’udienza dell’8 giugno 2019 è stato altresì privato
dell’esercizio dei diritti civili per quanto riguarda l’amministrazione e l’uso
dei suoi redditi, della sostanza mobiliare e immobiliare, delle sue entrate e
delle sue uscite (art. 394 cpv. 2 in relazione all’art. 395 cpv. 1 e 3 CC). RE
1 è affetto da ritardo evolutivo nel linguaggio e da un ritardo cognitivo
congenito. Tale diagnosi ha comportato il riconoscimento di una rendita di
invalidità a suo favore.
B. A seguito delle
dimissioni del suo precedente curatore, __________, nonché del trasferimento
domiciliare di RE 1 a __________ presso la di lui compagna dal 1. luglio 2021,
è stata nominata quale nuova curatrice __________ con inizio del suo mandato
dal 10 agosto 2021 (ris. no. 367). In considerazione del cambio di domicilio di
cui sopra, la curatela è stata assunta dall’Autorità regionale di protezione __________
(di seguito Autorità regionale di protezione o Autorità).
C. Con scritto datato 2
dicembre 2022 RE 1 ha postulato presso l’Autorità di protezione la revoca della
propria curatela in quanto “Quest’anno mi sono sposato e ho una nuova
compagna di vita, mia moglie può occuparsi delle faccende amministrative e
gestire le mie entrate. Ritengo che la nostra famiglia è pronta a gestire
privatamente la nostra vita e i nostri conti bancari”. In occasione dell’udienza
13 dicembre 2022, egli si è tuttavia dichiarato d’accordo a mantenere l’attuale
misura, in attesa che la moglie acquisisse le capacità per, eventualmente,
assumere in futuro la sua curatela.
D. Mediante successivo
scritto 27 dicembre 2022, RE 1 ha chiesto la sostituzione della curatrice
poiché “non contento di come svolge i miei interessi. Anche perché non sono
mai al corrente dei miei conti da lei richiesti sempre. Anche perché ogni tanto
ricevo dei richiami per posta perché lei non arriva affare tutto”. Con
osservazioni 3 febbraio 2023 __________ ha precisato di avere un rapporto buono
e tranquillo con il curatelato, di essere sempre stata collaborativa, di aver
svolto il proprio lavoro in modo professionale e di non aver mai causato penali
per asseriti ritardi nel pagamento delle fatture.
E. In occasione
dell’udienza 11 aprile 2023 dinanzi all’Autorità di protezione, pur ribadendo
di non essere contento del lavoro della sua curatrice, responsabile di non fargli
“vedere regolarmente gli estratti conto”, RE 1 ha espresso il suo
consenso a continuare ad essere seguito da __________, riconoscendo, da una
parte, il grande aiuto fornito da quest’ultima, dall’altra la prospettiva che
la moglie potesse nel frattempo imparare dalla curatrice a gestire le sue pratiche
finanziarie e amministrative.
F. Ciò nonostante, con ulteriori
scritti 11 e 18 aprile 2023, RE 1 ha chiesto nuovamente la sostituzione della
propria curatrice. Quest’ultima gli causerebbe disagio e stress inutile,
essendoci continue e ripetitive discussioni sulla gestione delle sue “cose private”.
G. Con decisione 24
aprile 2023 (ris. no. 241) l’Autorità di protezione ha respinto l’istanza
presentata da RE 1 volta alla sostituzione di __________ (pto. 1 del
dispositivo) confermando pertanto quest’ultima nella sua carica di curatrice
(pto. 2 del dispositivo) ed osservando altresì che, visto il buon funzionamento
della curatela in essere, fatto riconosciuto dallo stesso RE 1, non si
giustifica una sostituzione per la sola esistenza di “discussioni”.
H. Avverso la suddetta
decisione è insorto davanti questa Camera RE 1 con reclamo 25 aprile 2023.
L’insorgente postula la sostituzione della curatrice, sostenendo di non essere
contento del suo lavoro. Lamenta di avere speso tanti soldi che non avrebbe
voluto spendere, ragione per la quale vorrebbe che i suoi conti fossero gestiti
diversamente. Aggiunge da ultimo che __________ non è stata in grado di
rispondere subito alle sue domande, dovendo prima “chiedere agli uffici le
risposte alle mie domande”.
I. Nelle proprie
osservazioni 27 aprile 2023, l’Autorità di protezione si è riconfermata con il
contenuto della risoluzione 24 aprile 2023, ricordando le problematiche
evolutive e cognitive diagnosticate al reclamante. Precisa che RE 1 non lamenta
nulla in particolare se non uno scontento generale per la sua situazione
finanziaria, ciò che non giustifica una sostituzione della curatrice, visto
anche come, durante l’udienza dell’11 aprile 2023, egli ha riconosciuto la
bontà del lavoro svolto da __________.
Con presa di posizione 28
aprile 2023 la curatrice si è dichiarata felice di proseguire il suo mandato e di
aiutare l’insorgente. Ribadisce di aver svolto il proprio lavoro con attenzione
e di avere un ottimo rapporto con il curatelato, al punto da averlo persino
aiutato a scrivere il reclamo qui in oggetto. Precisa altresì di non aver mai
dovuto pagare more per ritardi o disattenzioni a lei riconducibili, di aver assistito
anche la moglie di RE 1 nelle sue pratiche, come pure contattato gli uffici preposti
qualora non fosse a conoscenza delle informazioni richieste dal curatelato.
Conclude osservando che RE 1 “è molto arrabbiato con l’autorità di
protezione per non aver accolto la sua richiesta di revoca della misura di
protezione e in seguito di far fare da curatrice la moglie, e da quel momento
ha richiesto cambio di curatore perché non si è sentito supportato da me”.
L. Alle osservazioni
precitate RE 1 non ha replicato e di conseguenza lo scambio di allegati si è
concluso.
Considerato
in diritto
Considerandi
1.
Le decisioni delle
Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni sono impugnabili
mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, nella
composizione di un giudice unico (art. 450 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione
e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto [LPMA]; art.
48.
lett. f n. 7 LOG). Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già
regolato dagli art. 450 segg. CC, occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge
sulla procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni
connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa (art.
99.
LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012
concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria,
alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).
2.
Giusta l’art. 400
cpv. 1 CC, l’Autorità di protezione degli adulti nomina quale curatore una
persona fisica che sia idonea, dal profilo personale e delle competenze, ad
adempiere i compiti previsti, disponga del tempo necessario e svolga
personalmente i suoi compiti. In circostanze particolari possono essere
nominati più curatori.
3.
Ai sensi dell’art.
423.
cpv. 1 CC l’autorità di protezione degli adulti dimette il curatore se non
è più idoneo ai compiti conferitigli (n. 1) o se sussiste un altro motivo grave
(n. 2).
Se il curatore cessa di
adempiere le condizioni previste dall’art. 400 cpv. 1 CC per la sua nomina,
sussiste un motivo grave che ne causa la dimissione (Messaggio concernente la
modifica del CC, protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto di
filiazione del 28 giugno 2006, FF 2006 pag. 6391, pag. 6449).
3.1
La norma permette la
dimissione del curatore indipendentemente (e persino contro) la sua volontà:
materialmente, più che di una dimissione, si tratta di una revoca o di una
destituzione (Meier, Droit de la protection de l’adulte, 2016, N. 1147).
Determinante non è la colpa del curatore o l’insorgenza di un danno, bensì la
messa in pericolo (astratta) degli interessi della persona da proteggere (STF
5A_391/2016 del 4 ottobre 2016, consid. 5.2.1; sentenza CDP del 1° settembre
2020, inc. 9.2020.22, consid. 2.3; Vogel, in: BSK ZGB I, 6a ed. 2018, ad art.
421-424 CC n. 22; Langenegger, in: Erwachsenenschutzrecht, 2a ed. 2015, ad art.
421-425 CC n. 7; Meier, Droit de la protection de l'adulte, 2016, n. 1147 nota
191; Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection
de l'adulte, 2014, n. 1267). I criteri per valutare se il curatore sia ancora
idoneo ai compiti conferitigli sono gli stessi da prendere in considerazione al
momento della nomina (Langenegger, in: Erwachsenenschutzrecht, 2a ed. 2015, ad
art. 421-425 CC n. 7). Non tutte le inadempienze nell’espletamento del mandato
giustificano tuttavia la dimissione del curatore: la messa in pericolo degli
interessi della persona da proteggere deve infatti raggiungere un certo grado
di gravità (COPMA, Droit de la protection de l’adulte, Guide Pratique, n. 8.9
pag. 229).
3.2
Possono in particolare
essere presi in considerazioni i motivi esplicitamente evocati nel diritto
previgente, ovvero quando il curatore si rende colpevole di una grave
negligenza o di un abuso delle sue attribuzioni o commette un’azione tale da
dimostrarlo indegno della fiducia in lui riposta od è diventato insolvente
(cfr. art. 445 vCC; cfr. Vogel, in: BSK ZGB I, ad art. 421-424 CC n. 24; COPMA,
Droit de la protection de l’adulte, Guide Pratique, n. 8.10 pag. 229). Si
tratta di motivazioni legate alla fiducia verso l’amministrazione e la funzione
pubblica, come ad esempio il dovere di fedeltà e lealtà nelle relazioni di
servizio di diritto pubblico: questi motivi valgono indipendentemente dalla
questione relativa all’attitudine del mandatario di esercitare il mandato in
questione (sentenza CDP dell’11 gennaio 2022, inc. 9.2021.112, consid. 6.1).
Anche qualora l’atto
commesso dal curatore non abbia forzatamente un impatto sulla gestione del
mandato, va in ogni caso esaminato se il comportamento dello stesso possa
danneggiare la funzione pubblica e la reputazione della persona da proteggere
in misura tale da rendere non più opportuno il mantenimento del mandato (Rosch,
CommFam Protection de l’adulte, ad art. 423 CC, N. 8).
4.
In concreto, oggetto
di impugnazione è la mancata sostituzione della curatrice, soggetta a critiche
da parte di RE 1. A prescindere degli scarsi, se non inesistenti, argomenti del
reclamante (“non sono contento del suo lavoro”, “ho speso tanti soldi
che non volevo spendere”, “non ha saputo darmi delle risposte immediate”)
evocati sia nel corso della procedura dinanzi all’Autorità di prime cure che
nel proprio atto ricorsuale – la cui ricevibilità potrebbe anche essere posta
in discussione per insufficienza di motivazione – alla luce dei principi appena
esposti occorre ritenere che tali non sono affatto sufficienti per tentare di giustificare
la revoca del mandato conferito a __________. Dall’incarto non emergono infatti
né inadempienze nell’espletamento dell’incarico né concrete messe in pericolo
degli interessi della persona da proteggere, tali da giustificare una sua
destituzione. Al contrario, risulta che la curatrice sia sempre venuta incontro
ai desideri del reclamante, cercando di accontentarlo nelle sue richieste
personali e finanziarie, adoperandosi per rimuovere la multa nei suoi confronti
da parte dell’Ufficio della migrazione, provvedendo, ad esempio, a richiedere
l’assegno grandi invalidi a suo favore e supportando altresì la di lui consorte
nella gestione delle pratiche amministrative ed economiche. Ciò anche
nell’ottica che in futuro, quest’ultima, possa essere qualificata come idonea ad
assumere il ruolo di curatrice del marito.
5.
Condividendo le
conclusioni dell’Autorità di protezione, occorre inoltre evidenziare che
semplici discussioni in merito alla gestione delle pratiche amministrative sono
da ritenersi usuali nell’ambito di una misura di curatela, non essendo la
persona oggetto della misura in grado di provvedervi in modo adeguato in
autonomia, di modo che la sua opinione può senz’altro essere in contrasto con
la figura del curatore, chiamato ad amministrarne i beni in modo corretto e
previa decisione ragionata. Inoltre, dalla documentazione agli atti, emerge che
in passato RE 1 ha presentato più volte richieste volte alla revoca della
misura stessa come pure alla sostituzione della curatrice, per poi, dopo
riflessione e in occasione dell’udienze con l’Autorità di protezione, ritirare
le domande e chiedere di mantenere lo status quo, riconoscendo sia il suo bisogno
di aiuto – nonostante la presenza della moglie – che il buon operato della
curatrice. Non emerge dunque alcun motivo che permetta di giustificare una
rimozione di __________.
6.
Visto quanto
precede, nella misura della sua ricevibilità, il reclamo va respinto e la
decisione impugnata integralmente confermata. Gli oneri processuali
seguirebbero la soccombenza ma viste le circostanze si prescinde da loro
prelevamento.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. Il
reclamo, per quanto ricevibile, è respinto.
2. Non
si prelevano né tasse né spese di giustizia.
3. Notificazione:
-
Comunicazione:
-
-
Il
presidente
La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95
a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72
segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è
ammissibile solo se il valore litigioso
ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge
tale importo, il ricorso in materia
civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di
importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in
materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in
materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.
116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal
caso dall'art. 115 LTF.