9.2023.65
Revoca curatela
5 ottobre 2023Italiano12 min
amministrazione del reddito e del patrimonio e nominato la signora __________ quale
Source ti.ch
Incarto n.
9.2023.65
Lugano
5 ottobre 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di protezione del
Tribunale d'appello
Damiano
Bozzini
giudice
unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG
assistito
dalla
vicecancelliera
Perucconi-Bernasconi
sedente
per statuire nella causa che oppone
RE
1
patr.
da: PR 1
all’
Autorità
regionale di protezione __________,
per
quanto riguarda la curatela di rappresentanza con amministrazione dei beni
giudicando
sul reclamo del 2 maggio 2023 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 31
marzo 2023 dall'Autorità regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto
Fatti
A. Con decisione 15
gennaio/3 maggio 2021 l’Autorità regionale di protezione __________ ha
istituito a favore di RE 1 (1972) una curatela di rappresentanza con
amministrazione del reddito e del patrimonio e nominato la signora __________ quale
curatrice.
B. Il 31 marzo/ 1 aprile
2023 l’Autorità regionale di protezione __________ (di seguito: Autorità di
protezione) ha assunto la misura di protezione trasferita dall’Autorità
regionale di protezione __________, respinto la richiesta di RE 1 di revoca
della curatela e sostituito la curatrice, nominando il __________, con effetto
dal 1° aprile 2023. La
decisione è stata dichiarata immediatamente esecutiva.
C. Contro la suddetta
decisione è insorta RE 1 con reclamo 2/3 maggio 2023. Essa ne chiede l’annullamento
e postula la revoca della curatela, ritenendo inesatto l’accertamento dei fatti
e non sufficientemente motivata la decisione, che non terrebbe conto di un
certificato medico dal quale risulterebbe che la misura non sia più necessaria.
L’interessata chiede infine di essere ammessa al beneficio dell’assistenza
giudiziaria e del gratuito patrocinio.
D. Tramite osservazioni
10/11 maggio 2023 il curatore CURA 1 ha chiarito di aver conosciuto RE 1 in
occasione di un’udienza indetta prima della decisione impugnata. Egli si dice
sorpreso delle spese che deve sostenere RE 1 a fronte delle sue entrate e
ritiene che la misura di protezione andrebbe incrementata, in ragione della sua
situazione psichica.
E. L’Autorità di
protezione ha presentato le osservazioni il 17/22 maggio 2023, chiedendo di
respingere il reclamo. Chiarisce di non ritenere che il certificato medico
presentato dall’interessata sia sufficiente per giustificare la revoca della
misura di protezione, mentre la situazione concreta e l’assenza di
miglioramenti dal momento della sua istituzione ne motiverebbe il mantenimento.
F. Con replica 19/20
giugno 2023 RE 1 precisa che le difficoltà sarebbero conseguenti all’improvviso
decesso del suo compagno, avvenuto in circostanze violente e che è stato
oggetto di articoli sui mass media. Sostanzialmente ritiene ingiustificato che
l’Autorità di protezione non abbia tenuto conto del parere della sua psichiatra
curante, dottoressa __________, espresso nel certificato medico prodotto.
G. L’Autorità di protezione
non ha presentato alcuna duplica.
H. A complemento
dell’istanza di ammissione al beneficio del gratuito patrocinio e
dell’assistenza giudiziaria, in data 18/21 agosto 2023 l’avv. PR 1 ha
presentato la propria nota d’onorario per prestazioni dal 20 marzo al 1° agosto 2023.
Considerato
in diritto
Considerandi
1.
Le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del
Tribunale di appello, nella composizione di un giudice unico (art. 450 CC; art.
2.
cpv. 2 della Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di
protezione del minore e dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7 LOG). Riguardo
alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC
occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura
amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il
diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr.
Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la
modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle
disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).
2.
Con la decisione 12
gennaio 2023 l’Autorità di protezione ha assunto la curatela istituita
dall’Autorità regionale di protezione __________ (disp. 1), respinto la
richiesta di revoca presentata da RE 1 l’8 marzo 2023 (disp. 2), revocato il
mandato alla precedente curatrice assegnandole un termine per presentare il
rendiconto e rapporto morale (disp. 3 e 4 e 5), nominato CURA 1 quale nuovo
curatore a partire dal 1 aprile 2023 (disp. 6), limitato i diritti di RE 1
quanto all’accesso a un conto che verrà aperto a suo favore e relativamente
all’apertura della corrispondenza relativa al mandato (disp. 7). La decisione è
stata dichiarata immediatamente esecutiva (disp. 11).
3.
RE 1
si oppone alla decisione, chiedendo anche a questo giudice di decidere la
revoca della curatela, ritenendo che l’Autorità di protezione non avrebbe
tenuto conto di tutti gli elementi per la valutazione delle sue condizioni, in
particolare di un certificato medico della dr. med. __________, prodotto a
dimostrazione della sua situazione, secondo il quale non necessiterebbe più di
una misura di protezione. In sede di replica sostiene che il disagio che ha
giustificato l’istituzione della curatela sarebbe stato causato dall’improvviso
decesso in circostanze violente del suo compagno, ma che attualmente non
sarebbero più dati motivi per mantenere la misura. RE 1 non ha chiesto la
restituzione dell’effetto sospensivo al reclamo e di conseguenza nel frattempo
la decisione ha esplicato i suoi effetti.
4.
L’art. 390 CC elenca i presupposti per l’istituzione di una
curatela. In particolare, l’Autorità di protezione degli adulti la istituisce
se una persona maggiorenne non è in grado di provvedere ai propri interessi, o
lo è solo in parte, a causa di una disabilità mentale, di una turba psichica o
di un analogo stato di debolezza inerente alla sua persona (art. 390 cpv. 1 n.
1.
CC).
Conformemente al
principio della sussidiarietà, le misure ufficiali vanno ordinate soltanto se
l’assistenza alla persona bisognosa d’aiuto non può essere adeguatamente
garantita altrimenti (art. 389 cpv. 1 n. 1 CC; Messaggio del 28 giugno 2006,
pag. 6432; COPMA, Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique, n. 5.11
pag. 138). Ogni misura ufficiale deve inoltre essere necessaria e idonea (art.
389.
cpv. 2 CC), in ossequio del principio della proporzionalità (art. 5 cpv. 2
Cost.; COPMA, Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique, n. 5.11 pag.
138).
Ai sensi dell’art. 399
cpv. 2 CC l’autorità di protezione degli adulti revoca la curatela su domanda
dell’interessato, di una persona a lui vicina o d’ufficio appena non vi sia più
motivo di mantenerla. La misura dev’essere tolta quando non appare più
necessaria, in applicazione del principio di proporzionalità, ciò che può
dipendere da circostanze di fatto ma pure da un apprezzamento diverso da parte
dell’Autorità (Meier, CommFam
Protection de l'adulte, n° 15 ad. art. 399 CC; Steinauer/Fontoulakis, Droit des personnes physiques et de la
protection de l'adulte, pag. 555 no. 1258).
5.
L’art. 446 CC definisce i principi procedurali applicabili nell’ambito
della protezione degli adulti. Ai sensi della norma, l’Autorità di protezione
esamina d’ufficio i fatti (cpv. 1). Essa raccoglie le informazioni occorrenti e
assume le prove necessarie; può incaricare degli accertamenti una persona o un
servizio idonei e, se necessario, ordina che uno specialista effettui una
perizia (cpv. 2). L’Autorità di protezione non è vincolata dalle conclusioni
delle persone che partecipano al procedimento (cpv. 3) e applica d’ufficio il
diritto (cpv. 4).
La norma
sancisce il principio inquisitorio illimitato, secondo il quale l’autorità è
perfettamente libera nell’accertamento dei fatti e nella valutazione delle
prove: secondo consolidata giurisprudenza, in base a tale principio l’Autorità
può assumere e ricercare delle prove – secondo il suo apprezzamento – anche
secondo delle modalità inabituali e procurarsi d’ufficio dei rapporti allestiti
da terzi (v. DTF 128 III 413 consid. 3.2.1; v. anche STF del 13 gennaio 2014,
inc. 5A_843/2013, consid. 4.1 e 4.2, e Messaggio, pag. 6465-6466).
6.
L’istituzione della
curatela, il 15 gennaio 2021 da parte dell’Autorità regionale di protezione __________
è stata richiesta da RE 1, in considerazione di una difficile situazione
economica e di un disagio personale. Il 7 ottobre 2022 la suddetta Autorità ha
chiesto all’Autorità regionale di protezione __________ l’assunzione della
misura, in considerazione del trasferimento dell’interessata da __________ a __________,
con la precisazione che la curatrice non era disposta a mantenere il mandato.
Dopo aver verificato la situazione economica dell’interessata e aver cercato un
nuovo curatore, l’Autorità di protezione __________ ha quindi assunto l’incarto
con la decisione impugnata, nominando CURA 1. Nella medesima, ha pure respinto
la richiesta di revoca della misura, formulata da RE 1 durante l’udienza svolta
l’8 marzo 2023 per presentarle il candidato curatore.
La revoca di una misura di
protezione presuppone che le cause che l’hanno giustificata non siano più date.
Nel caso concreto, dagli atti risulta che l’Autorità di protezione ha accertato
le condizioni di RE 1 e valutato in che misura siano cambiate dal momento
dell’istituzione della curatela. La sua situazione economica presentava, il 19
ottobre 2022, 34 attestati di carenza beni per un totale di fr. 48'217.35, ciò
che nel reclamo non è contestato. Anzi l’interessata, per giustificare la sua richiesta
di ammissione all’assistenza giudiziaria, precisa di essere “completamente a
carico dello Stato”. Al proposito, CURA 1 nelle osservazioni al reclamo si
dice sorpreso degli oneri che deve sopportare RE 1 per la locazione, gli
abbonamenti telefonici, l’auto e il possesso di due cani. Quanto alla
situazione personale, dagli atti emerge che, contrariamente a quanto sostiene
l’interessata in replica, la curatela non è stata istituita esclusivamente a
seguito del grave lutto che l’ha colpita, bensì anche per una situazione medica
che non era nuova. Nella relazione presentata il 29 novembre 2020
contestualmente all’istituzione della curatela dalla dr. med. __________ (psichiatra
curante dell’interessata) risulta che essa “è affetta da una sindrome
depressiva ricorrente (…), il disturbo depressivo e la sintomatologia ansiosa
connessa la limita nell’occuparsi delle questioni burocratiche amministrative e
spesso anche delle situazioni inerenti le sue condizioni di salute”. Per
giustificare la propria richiesta di revoca della curatela RE 1 ha poi prodotto
uno scritto del 1 febbraio 2023 nel quale la medesima psichiatra si limita
succintamente a certificare “che, dal profilo medico-psichiatrico, per la
summenzionata paziente non esiste alcuna controindicazioni alla sospensione
misure curatelare”. Secondo l’Autorità di protezione tale dichiarazione non
è sufficiente a dimostrare un sostanziale cambiamento delle condizioni dell’interessata
dal momento dell’istituzione della misura di protezione. In particolare fa riferimento
a quanto accertato durante un’udienza nella quale RE 1 avrebbe avuto un
atteggiamento inadeguato, come pure in relazione alla corrispondenza agli atti.
L’Autorità di primo grado ritiene quindi che “la revoca (…) della misura di
protezione adottata da altra autorità in concomitanza di una procedura si
sostituzione in assenza di elementi seri che indichino un miglioramento della
situazione e confrontata con un atteggiamento dell’interessata che lascia
trasparire con evidenza un’inadeguatezza della stessa, sarebbe un gesto
irresponsabile che non si è voluto compiere” (cfr. osservazioni 17 maggio
2023). Dal canto suo, la reclamante ritiene che tale scelta sia carente di
motivazione, criticando all’Autorità di primo grado di non aver eseguito
sufficienti accertamenti per valutare se fossero ancora dati elementi per
l’istituzione della curatela. A torto, in quanto l’esame svolto dall’Autorità
che ha assunto la misura e che è stata chiamata a valutare un’eventuale sua
revoca era correttamente limitato alla modifica delle condizioni che ne avevano
giustificato l’istituzione. Nelle circostanze descritte, non si ravvisano pertanto
elementi per discostarsi dalla decisione dell’Autorità di prima sede, non avendo
RE 1, con il solo certificato prodotto, dimostrato un cambiamento sostanziale
della sua situazione a favore della revoca della curatela. La decisione
impugnata va pertanto confermata, tenuto conto in ogni caso che rientra nei
compiti dell’Autorità di protezione una rivalutazione regolare (anche
attraverso i rapporti del curatore e ad aggiornamenti sullo stato di salute ad
opera dei medici curanti) volta a eventualmente modificare o revocare la misura.
Ciò che andrà quindi svolto periodicamente e concretamente in base a tutte le
circostanze.
7.
RE 1 ha chiesto di
essere posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito
patrocinio. Ai sensi dell’art. 29 cpv. 3 Cost., chi non dispone dei mezzi
necessari ha diritto alla gratuità della procedura se la sua causa non sembra
priva di probabilità di successo; ha diritto al patrocinio gratuito qualora la
presenza di un legale sia necessaria per tutelare i suoi diritti. In virtù dell’art. 117 CPC, applicabile su rinvio dell’art. 13 LAG,
ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi necessari
(lett. a), la cui domanda non appaia priva di probabilità di successo (lett.
b).
In concreto l’istante non ha presentato alcun
giustificativo, indicando nel reclamo di aver
provveduto a richiedere la documentazione che sarebbe stata inviata in seguito.
Ha invece trasmesso esclusivamente la “fattura proforma datata 16 agosto
2023.
relativa alle prestazioni svolte dal 20 marzo 2023 sino al 1 agosto 2023”.
In concreto la situazione economica della richiedente risulta comunque chiara e
permette eccezionalmente di accogliere l’istanza pur in assenza della relativa
documentazione. La tassazione della nota d’onorario avverrà con
decisione separata.
8.
Gli oneri
processuali seguirebbero la soccombenza. In considerazione della particolarità
del caso si prescinde tuttavia dal prelievo di tasse e spese di giustizia.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. Il reclamo è
respinto.
2. La domanda di
ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio
presentata da RE 1 è accolta.
3. Non si prelevano né
spese né tasse di giustizia
4. Notificazione:
-
Comunicazione:
-
-
-
Il
presidente
La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95
a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72
segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è
ammissibile solo se il valore litigioso
ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge
tale importo, il ricorso in materia
civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di
importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in
materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in
materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.
116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal
caso dall'art. 115 LTF.