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Decisione

9.2023.65

Revoca curatela

5 ottobre 2023Italiano12 min

amministrazione del reddito e del patrimonio e nominato la signora __________ quale

Source ti.ch

Incarto n.

9.2023.65

Lugano

5 ottobre 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il presidente della Camera di protezione del

Tribunale d'appello

Damiano

Bozzini

giudice

unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG

assistito

dalla

vicecancelliera

Perucconi-Bernasconi

sedente

per statuire nella causa che oppone

RE

1

patr.

da: PR 1

all’

Autorità

regionale di protezione __________,

per

quanto riguarda la curatela di rappresentanza con amministrazione dei beni

giudicando

sul reclamo del 2 maggio 2023 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 31

marzo 2023 dall'Autorità regionale di protezione __________;

letti ed esaminati gli atti,

ritenuto

in fatto

Fatti

A. Con decisione 15

gennaio/3 maggio 2021 l’Autorità regionale di protezione __________ ha

istituito a favore di RE 1 (1972) una curatela di rappresentanza con

amministrazione del reddito e del patrimonio e nominato la signora __________ quale

curatrice.

B. Il 31 marzo/ 1 aprile

2023 l’Autorità regionale di protezione __________ (di seguito: Autorità di

protezione) ha assunto la misura di protezione trasferita dall’Autorità

regionale di protezione __________, respinto la richiesta di RE 1 di revoca

della curatela e sostituito la curatrice, nominando il __________, con effetto

dal 1° aprile 2023. La

decisione è stata dichiarata immediatamente esecutiva.

C. Contro la suddetta

decisione è insorta RE 1 con reclamo 2/3 maggio 2023. Essa ne chiede l’annullamento

e postula la revoca della curatela, ritenendo inesatto l’accertamento dei fatti

e non sufficientemente motivata la decisione, che non terrebbe conto di un

certificato medico dal quale risulterebbe che la misura non sia più necessaria.

L’interessata chiede infine di essere ammessa al beneficio dell’assistenza

giudiziaria e del gratuito patrocinio.

D. Tramite osservazioni

10/11 maggio 2023 il curatore CURA 1 ha chiarito di aver conosciuto RE 1 in

occasione di un’udienza indetta prima della decisione impugnata. Egli si dice

sorpreso delle spese che deve sostenere RE 1 a fronte delle sue entrate e

ritiene che la misura di protezione andrebbe incrementata, in ragione della sua

situazione psichica.

E. L’Autorità di

protezione ha presentato le osservazioni il 17/22 maggio 2023, chiedendo di

respingere il reclamo. Chiarisce di non ritenere che il certificato medico

presentato dall’interessata sia sufficiente per giustificare la revoca della

misura di protezione, mentre la situazione concreta e l’assenza di

miglioramenti dal momento della sua istituzione ne motiverebbe il mantenimento.

F. Con replica 19/20

giugno 2023 RE 1 precisa che le difficoltà sarebbero conseguenti all’improvviso

decesso del suo compagno, avvenuto in circostanze violente e che è stato

oggetto di articoli sui mass media. Sostanzialmente ritiene ingiustificato che

l’Autorità di protezione non abbia tenuto conto del parere della sua psichiatra

curante, dottoressa __________, espresso nel certificato medico prodotto.

G. L’Autorità di protezione

non ha presentato alcuna duplica.

H. A complemento

dell’istanza di ammissione al beneficio del gratuito patrocinio e

dell’assistenza giudiziaria, in data 18/21 agosto 2023 l’avv. PR 1 ha

presentato la propria nota d’onorario per prestazioni dal 20 marzo al 1° agosto 2023.

Considerato

in diritto

Considerandi

1.

Le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del

Tribunale di appello, nella composizione di un giudice unico (art. 450 CC; art.

2.

cpv. 2 della Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di

protezione del minore e dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7 LOG). Riguardo

alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC

occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura

amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il

diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr.

Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la

modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle

disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).

2.

Con la decisione 12

gennaio 2023 l’Autorità di protezione ha assunto la curatela istituita

dall’Autorità regionale di protezione __________ (disp. 1), respinto la

richiesta di revoca presentata da RE 1 l’8 marzo 2023 (disp. 2), revocato il

mandato alla precedente curatrice assegnandole un termine per presentare il

rendiconto e rapporto morale (disp. 3 e 4 e 5), nominato CURA 1 quale nuovo

curatore a partire dal 1 aprile 2023 (disp. 6), limitato i diritti di RE 1

quanto all’accesso a un conto che verrà aperto a suo favore e relativamente

all’apertura della corrispondenza relativa al mandato (disp. 7). La decisione è

stata dichiarata immediatamente esecutiva (disp. 11).

3.

RE 1

si oppone alla decisione, chiedendo anche a questo giudice di decidere la

revoca della curatela, ritenendo che l’Autorità di protezione non avrebbe

tenuto conto di tutti gli elementi per la valutazione delle sue condizioni, in

particolare di un certificato medico della dr. med. __________, prodotto a

dimostrazione della sua situazione, secondo il quale non necessiterebbe più di

una misura di protezione. In sede di replica sostiene che il disagio che ha

giustificato l’istituzione della curatela sarebbe stato causato dall’improvviso

decesso in circostanze violente del suo compagno, ma che attualmente non

sarebbero più dati motivi per mantenere la misura. RE 1 non ha chiesto la

restituzione dell’effetto sospensivo al reclamo e di conseguenza nel frattempo

la decisione ha esplicato i suoi effetti.

4.

L’art. 390 CC elenca i presupposti per l’istituzione di una

curatela. In particolare, l’Autorità di protezione degli adulti la istituisce

se una persona maggiorenne non è in grado di provvedere ai propri interessi, o

lo è solo in parte, a causa di una disabilità mentale, di una turba psichica o

di un analogo stato di debolezza inerente alla sua persona (art. 390 cpv. 1 n.

1.

CC).

Conformemente al

principio della sussidiarietà, le misure ufficiali vanno ordinate soltanto se

l’assistenza alla persona bisognosa d’aiuto non può essere adeguatamente

garantita altrimenti (art. 389 cpv. 1 n. 1 CC; Messaggio del 28 giugno 2006,

pag. 6432; COPMA, Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique, n. 5.11

pag. 138). Ogni misura ufficiale deve inoltre essere necessaria e idonea (art.

389.

cpv. 2 CC), in ossequio del principio della proporzionalità (art. 5 cpv. 2

Cost.; COPMA, Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique, n. 5.11 pag.

138).

Ai sensi dell’art. 399

cpv. 2 CC l’autorità di protezione degli adulti revoca la curatela su domanda

dell’interessato, di una persona a lui vicina o d’ufficio appena non vi sia più

motivo di mantenerla. La misura dev’essere tolta quando non appare più

necessaria, in applicazione del principio di proporzionalità, ciò che può

dipendere da circostanze di fatto ma pure da un apprezzamento diverso da parte

dell’Autorità (Meier, CommFam

Protection de l'adulte, n° 15 ad. art. 399 CC; Steinauer/Fontoulakis, Droit des personnes physiques et de la

protection de l'adulte, pag. 555 no. 1258).

5.

L’art. 446 CC definisce i principi procedurali applicabili nell’ambito

della protezione degli adulti. Ai sensi della norma, l’Autorità di protezione

esamina d’ufficio i fatti (cpv. 1). Essa raccoglie le informazioni occorrenti e

assume le prove necessarie; può incaricare degli accertamenti una persona o un

servizio idonei e, se necessario, ordina che uno specialista effettui una

perizia (cpv. 2). L’Autorità di protezione non è vincolata dalle conclusioni

delle persone che partecipano al procedimento (cpv. 3) e applica d’ufficio il

diritto (cpv. 4).

La norma

sancisce il principio inquisitorio illimitato, secondo il quale l’autorità è

perfettamente libera nell’accertamento dei fatti e nella valutazione delle

prove: secondo consolidata giurisprudenza, in base a tale principio l’Autorità

può assumere e ricercare delle prove – secondo il suo apprezzamento – anche

secondo delle modalità inabituali e procurarsi d’ufficio dei rapporti allestiti

da terzi (v. DTF 128 III 413 consid. 3.2.1; v. anche STF del 13 gennaio 2014,

inc. 5A_843/2013, consid. 4.1 e 4.2, e Messaggio, pag. 6465-6466).

6.

L’istituzione della

curatela, il 15 gennaio 2021 da parte dell’Autorità regionale di protezione __________

è stata richiesta da RE 1, in considerazione di una difficile situazione

economica e di un disagio personale. Il 7 ottobre 2022 la suddetta Autorità ha

chiesto all’Autorità regionale di protezione __________ l’assunzione della

misura, in considerazione del trasferimento dell’interessata da __________ a __________,

con la precisazione che la curatrice non era disposta a mantenere il mandato.

Dopo aver verificato la situazione economica dell’interessata e aver cercato un

nuovo curatore, l’Autorità di protezione __________ ha quindi assunto l’incarto

con la decisione impugnata, nominando CURA 1. Nella medesima, ha pure respinto

la richiesta di revoca della misura, formulata da RE 1 durante l’udienza svolta

l’8 marzo 2023 per presentarle il candidato curatore.

La revoca di una misura di

protezione presuppone che le cause che l’hanno giustificata non siano più date.

Nel caso concreto, dagli atti risulta che l’Autorità di protezione ha accertato

le condizioni di RE 1 e valutato in che misura siano cambiate dal momento

dell’istituzione della curatela. La sua situazione economica presentava, il 19

ottobre 2022, 34 attestati di carenza beni per un totale di fr. 48'217.35, ciò

che nel reclamo non è contestato. Anzi l’interessata, per giustificare la sua richiesta

di ammissione all’assistenza giudiziaria, precisa di essere “completamente a

carico dello Stato”. Al proposito, CURA 1 nelle osservazioni al reclamo si

dice sorpreso degli oneri che deve sopportare RE 1 per la locazione, gli

abbonamenti telefonici, l’auto e il possesso di due cani. Quanto alla

situazione personale, dagli atti emerge che, contrariamente a quanto sostiene

l’interessata in replica, la curatela non è stata istituita esclusivamente a

seguito del grave lutto che l’ha colpita, bensì anche per una situazione medica

che non era nuova. Nella relazione presentata il 29 novembre 2020

contestualmente all’istituzione della curatela dalla dr. med. __________ (psichiatra

curante dell’interessata) risulta che essa “è affetta da una sindrome

depressiva ricorrente (…), il disturbo depressivo e la sintomatologia ansiosa

connessa la limita nell’occuparsi delle questioni burocratiche amministrative e

spesso anche delle situazioni inerenti le sue condizioni di salute”. Per

giustificare la propria richiesta di revoca della curatela RE 1 ha poi prodotto

uno scritto del 1 febbraio 2023 nel quale la medesima psichiatra si limita

succintamente a certificare “che, dal profilo medico-psichiatrico, per la

summenzionata paziente non esiste alcuna controindicazioni alla sospensione

misure curatelare”. Secondo l’Autorità di protezione tale dichiarazione non

è sufficiente a dimostrare un sostanziale cambiamento delle condizioni dell’interessata

dal momento dell’istituzione della misura di protezione. In particolare fa riferimento

a quanto accertato durante un’udienza nella quale RE 1 avrebbe avuto un

atteggiamento inadeguato, come pure in relazione alla corrispondenza agli atti.

L’Autorità di primo grado ritiene quindi che “la revoca (…) della misura di

protezione adottata da altra autorità in concomitanza di una procedura si

sostituzione in assenza di elementi seri che indichino un miglioramento della

situazione e confrontata con un atteggiamento dell’interessata che lascia

trasparire con evidenza un’inadeguatezza della stessa, sarebbe un gesto

irresponsabile che non si è voluto compiere” (cfr. osservazioni 17 maggio

2023). Dal canto suo, la reclamante ritiene che tale scelta sia carente di

motivazione, criticando all’Autorità di primo grado di non aver eseguito

sufficienti accertamenti per valutare se fossero ancora dati elementi per

l’istituzione della curatela. A torto, in quanto l’esame svolto dall’Autorità

che ha assunto la misura e che è stata chiamata a valutare un’eventuale sua

revoca era correttamente limitato alla modifica delle condizioni che ne avevano

giustificato l’istituzione. Nelle circostanze descritte, non si ravvisano pertanto

elementi per discostarsi dalla decisione dell’Autorità di prima sede, non avendo

RE 1, con il solo certificato prodotto, dimostrato un cambiamento sostanziale

della sua situazione a favore della revoca della curatela. La decisione

impugnata va pertanto confermata, tenuto conto in ogni caso che rientra nei

compiti dell’Autorità di protezione una rivalutazione regolare (anche

attraverso i rapporti del curatore e ad aggiornamenti sullo stato di salute ad

opera dei medici curanti) volta a eventualmente modificare o revocare la misura.

Ciò che andrà quindi svolto periodicamente e concretamente in base a tutte le

circostanze.

7.

RE 1 ha chiesto di

essere posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito

patrocinio. Ai sensi dell’art. 29 cpv. 3 Cost., chi non dispone dei mezzi

necessari ha diritto alla gratuità della procedura se la sua causa non sembra

priva di probabilità di successo; ha diritto al patrocinio gratuito qualora la

presenza di un legale sia necessaria per tutelare i suoi diritti. In virtù dell’art. 117 CPC, applicabile su rinvio dell’art. 13 LAG,

ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi necessari

(lett. a), la cui domanda non appaia priva di probabilità di successo (lett.

b).

In concreto l’istante non ha presentato alcun

giustificativo, indicando nel reclamo di aver

provveduto a richiedere la documentazione che sarebbe stata inviata in seguito.

Ha invece trasmesso esclusivamente la “fattura proforma datata 16 agosto

2023.

relativa alle prestazioni svolte dal 20 marzo 2023 sino al 1 agosto 2023”.

In concreto la situazione economica della richiedente risulta comunque chiara e

permette eccezionalmente di accogliere l’istanza pur in assenza della relativa

documentazione. La tassazione della nota d’onorario avverrà con

decisione separata.

8.

Gli oneri

processuali seguirebbero la soccombenza. In considerazione della particolarità

del caso si prescinde tuttavia dal prelievo di tasse e spese di giustizia.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

1. Il reclamo è

respinto.

2. La domanda di

ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio

presentata da RE 1 è accolta.

3. Non si prelevano né

spese né tasse di giustizia

4. Notificazione:

-

Comunicazione:

-

-

-

Il

presidente

La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le

decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95

a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72

segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è

ammissibile solo se il valore litigioso

ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge

tale importo, il ricorso in materia

civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di

importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in

materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in

materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.

116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal

caso dall'art. 115 LTF.