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Decisione

9.2023.7

Istituzione curatela in via cautelare. Mandato per una perizia psichiatrica

26 ottobre 2023Italiano15 min

particolare ad una procedura di sfratto, conclusasi in quel periodo. Il servizio

Source ti.ch

Incarto n.

9.2023.7

9.2023.17

Lugano

26 ottobre 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il presidente della Camera di protezione del

Tribunale d'appello

Damiano

Bozzini

giudice

unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 9 e 48b cpv. 1 lett. a n. 2 LOG

assistito

dalla

vicecancelliera

Perucconi-Bernasconi

sedente

per statuire nella causa che oppone

RE

1

RE

2

RE

3

RE

4

all’

Autorità

regionale di protezione __________,

per

quanto riguarda l’istituzione di una curatela e il conferimento di un mandato

peritale;

giudicando

sui reclami dell’11 gennaio 2023 presentato da RE 1, RE 3 e RE 2 e 30 gennaio

2023 presentato da RE 1, RE 3, RE 2 e RE 4 contro le decisioni emesse il 19

dicembre 2022 dall'Autorità regionale di protezione __________;

letti ed esaminati gli atti,

ritenuto

in fatto

Fatti

A. RE 1 (1932) vive con

il figlio RE 3 a __________. La loro situazione è stata segnalata il 21 luglio

2022 all’Autorità regionale di protezione __________ (di seguito: Autorità di

protezione) dall’operatrice sociale del Comune di __________, in relazione in

particolare ad una procedura di sfratto, conclusasi in quel periodo. Il servizio

sociale ha descritto un contesto problematico, sia dal punto di vista personale

che economico, informando che il Comune aveva messo a disposizione di RE 1 e RE

3 un appartamento, nell’emergenza e temporaneamente.

B. Dopo aver sentito gli

interessati il 26 settembre 2022 e aver chiarito la situazione debitoria, l’Autorità

di protezione ha svolto un’ulteriore udienza il 14 novembre 2022, alla presenza

anche della figlia RE 3.

L’Autorità di prima

istanza ha quindi nuovamente citato RE 1 e RE 3 ad un incontro tenutosi il 19

dicembre 2022, al fine di illustrare l’esigenza di una misura di protezione, al

quale essi non hanno partecipato. A RE 3 è quindi stato assegnato un termine

fino al 13 gennaio 2023 per esprimersi. Durante l’udienza l’Autorità di

protezione ha quindi deciso in via cautelare l’istituzione di una curatela di

rappresentanza con gestione del reddito e del patrimonio, il blocco

dell’accesso ai conti bancari ad eccezione di un conto “per il cosiddetto

spillatico”, ed ha nominato il signor __________, persona conosciuta alle

parti, quale curatore. Nel merito, l’Autorità ha conferito un mandato al

Servizio psico-sociale di __________ per l’esecuzione di una perizia

psichiatrica “per determinare le misure di protezione eventualmente

necessarie, e se siano necessari limiti specifici, precisando l’eventuale

influenzabilità dell’interessata rispetto al figlio e la sua capacità di

giudizio in merito alla gestione finanziaria e alla sua situazione debitoria”.

La decisione è stata dichiarata immediatamente esecutiva.

C. Contro la decisione

cautelare sono insorti RE 1, RE 3 e sua nipote RE 2 con reclamo 11 gennaio

2023. Essi si oppongono all’istituzione di una curatela con la nomina di __________,

proponendo invece quale curatrice RE 4, figlia dell’interessata, che sarebbe

disposta ad assumere il mandato gratuitamente e in tempi più brevi.

D. __________ ha

presentato le osservazioni al reclamo il 20 gennaio 2023. Egli precisa di

essere stato proposto quale candidato curatore proprio da RE 3. Riferisce di

essersi già attivato per le “operazioni iniziali di curatela” e di aver

trovato collaborazione da parte sia di RE 1 che del figlio.

E. RE 1, RE 3 e RE 2

sono insorti anche contro la decisione di conferimento del mandato peritale,

con reclamo 30/31 gennaio 2023. Essi chiedono di attendere, per il suo

svolgimento, la decisione di questa Camera relativa alla procedura per

l’annullamento dell’istituzione della curatela. Con scritto 30 gennaio/2

febbraio 2023 anche la figlia RE 4 ha chiarito di ritenere opportuno attendere

l’esito della prima procedura, anziché procedere immediatamente con l’esecuzione

della perizia psichiatrica.

F. Con osservazioni 2

febbraio 2023 al reclamo 11 gennaio 2023 l’Autorità di protezione ha confermato

l’esigenza di una misura di protezione a favore di RE 1, ammettendo di dover

considerare “supercautelare” la decisione di istituzione della curatela,

“in difetto di un’intimazione ineccepibile” e in attesa di riconvocare

l’interessata. L’Autorità ha pure specificato che avrebbe verificato l’idoneità

della figlia RE 4 ad essere nominata curatrice.

G. Con osservazioni 9

febbraio 2023 al reclamo del 30 gennaio 2023, l’Autorità di protezione ne chiede

la reiezione nella misura in cui è ricevibile, ritenendo necessaria l’esecuzione

di una perizia per valutare l’esigenza di una misura di protezione, precisando

che i certificati medici prodotti non sarebbero sufficienti per determinarsi. Specificando

che il conferimento del mandato ha carattere incidentale, chiarisce che è impugnabile

esclusivamente ove arrechi all’interessata un danno non altrimenti riparabile,

ciò che l’Autorità di primo grado contesta.

H. Il 26 marzo 2023 RE 4

ha preso posizione alle osservazioni dell’Autorità di protezione, sostenendo di

essere in attesa di essere nominata curatrice della madre e di ritenere che la

perizia psichiatrica ordinata potrebbe arrecarle un danno, mentre le

informazioni mediche potrebbero essere assunte anche presso il suo medico

curante, per garantirle maggior serenità.

I. Con replica 30

marzo 2023 RE 1 e RE 3 hanno ribadito di ritenere necessario garantire serenità

all’anziana interessata e di considerare i provvedimenti emanati contrari al

suo bene.

J. Il 27 aprile 2023

l’Autorità di protezione ha indicato di aver esaminato le allegazioni di tutte

le parti e di ritenere preoccupanti le prese di posizione discordanti dei figli

di RE 1. Secondo l’Autorità di prime cure essa necessita di un sostegno e

pertanto di una verifica delle sue condizioni al fine di valutare quale sia la

misura di protezione più adeguata, visti i certificati prodotti, insufficienti.

Per quanto riguarda la perizia chiede quindi la reiezione del reclamo nella

misura in cui è ricevibile, considerando che la sua esecuzione non porterebbe

pregiudizio all’interessata. Precisa infine che la curatela è stata istituita

in via supercautelare e che sarà emanata quindi una nuova decisione, dopo aver

sentito RE 1.

K. Un’udienza è avvenuta

presso l’Autorità di protezione l’8 maggio 2023, alla presenza di RE 1 e della

figlia RE 4, accompagnata da un avvocato. Quest’ultima ha confermato la sua

disponibilità ad assumere il mandato di curatrice. In particolare in relazione

con l’adeguatezza della nomina, paragonata alla scelta di una persona estranea

alla famiglia, RE 4 ha precisato il suo accordo ad assumere la misura con il

compito di consegnare regolarmente i rendiconti finanziari annuali. Nel

frattempo __________ ha rassegnato le dimissioni e di conseguenza l’Autorità di

protezione ha deciso seduta stante la conferma della misura di protezione in

via cautelare, la revoca del mandato al curatore e la nomina di RE 4 a far

tempo dal 15 maggio 2023. La decisione è stata dichiarata immediatamente

esecutiva. L’Autorità di prima istanza ha inoltre confermato l’esigenza di

esperire la perizia per stabilire nel merito la misura più idonea. RE 1 ha

rifiutato di sottoscrivere il verbale.

L. Con scritto 10 luglio

2023 RE 4 ha precisato a questa Camera di aver assunto il mandato di curatrice

e di essersi subito attivata, trovando un appartamento consono per la madre e

stabilendo un piano di pagamento dei debiti. Ribadisce di non comprendere il

beneficio che porterebbe la perizia sulla madre, mentre la ritiene solo un

motivo di disturbo, vista la sua età.

Considerato

in diritto

Considerandi

1.

Le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del

Tribunale di appello, nella composizione di un giudice unico (art. 450 CC; art.

2.

cpv. 2 della Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di

protezione del minore e dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7 LOG). Riguardo

alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC

occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura

amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il

diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr.

Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la

modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle

disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).

I reclami, avendo il

medesimo fondamento di fatto, sono stati oggetto di un’istruttoria congiunta e

vengono evasi con una sola decisione (art. 76 LPAmm).

2.

Con la risoluzione

impugnata l’Autorità di protezione ha istituito a favore di RE 1 in via supercautelare

una curatela di rappresentanza con gestione del reddito e del patrimonio,

nominando il signor __________ quale curatore e ha conferito mandato al

Servizio psico-sociale di __________ per l’esecuzione di una perizia

psichiatrica.

3.

Nel primo reclamo,

presentato il 10 gennaio 2023, RE 1, il figlio RE 3 e la nipote RE 2 si

oppongono all’istituzione della curatela, proponendo quale curatrice RE 4,

figlia dell’interessata, disposta ad assumere il mandato gratuitamente,

permettendo alla madre un risparmio (inc. no. 9.2023.7). Nel secondo reclamo,

presentato il 30 gennaio 2023, i medesimi reclamanti, oltre alla figlia RE 4,

chiedono l’annullamento del mandato peritale (inc. no. 2023.17), ritenendo che

non sarebbe opportuno svolgerlo, in attesa di una decisione di questa Camera in

relazione alla prima procedura.

Pendenti i

procedimenti di reclamo, l’Autorità di protezione ha ammesso che effettivamente

la prima decisione, emanata senza che l’interessata abbia partecipato all’incontro

indetto per discuterla, aveva carattere supercautelare. Di conseguenza, durante

un’ulteriore udienza avvenuta l’8 maggio 2023 per sanare il vizio, l’Autorità

di protezione ha confermato in via cautelare la misura (disp. 1), revocando il

mandato al curatore precedente (disp. 2) e nominando RE 4 a far tempo dal 15

maggio 2023 (disp. 4). La decisione è stata dichiarata immediatamente esecutiva

(disp. 13). Nella medesima occasione, l’Autorità di prima istanza ha inoltre

confermato l’esigenza di esperire la perizia per stabilire nel merito la misura

più idonea. RE 1 ha rifiutato di sottoscrivere il verbale.

4.

Giusta l’art. 445 CC

l’autorità di protezione degli adulti prende, ad istanza di una persona che

partecipa al procedimento, oppure d’ufficio, tutti i provvedimenti cautelari

necessari per la durata del procedimento; può in particolare ordinare a titolo

cautelare una misura di protezione degli adulti (cpv. 1). In caso di

particolare urgenza, l’autorità di protezione può immediatamente prendere

provvedimenti cautelari senza sentire le persone che partecipano al

procedimento; nel contempo dà loro l’opportunità di presentare osservazioni; in

seguito prende una nuova decisione (cpv. 2). Le decisioni in materia di

provvedimenti cautelari possono essere impugnate con reclamo entro dieci giorni

dalla loro comunicazione (cpv. 3).

La nozione di

provvedimento cautelare comprende, come nel diritto previgente (art. 386 cpv. 1

vCC), tutte le misure necessarie alla protezione della persona in

questione, in particolare in ambito di assistenza personale, di gestione del

patrimonio o di rappresentanza verso i terzi. Il provvedimento cautelare, deve

essere preso per la durata della procedura, deve essere necessario (per

la durata del procedimento) e appropriato (art. 389 cpv. 2 CC).

Ulteriori condizioni sono l’urgenza della misura e la prognosi

favorevole del procedimento principale (cfr. Auer/Marti,

Balser Kommentar Erwachsenenschutz, ad art. 445 CC n. 6 segg; Steck, CommFam, Protection de l’adulte,

n. 7 pag. 848).

4.1

In concreto, la contestazione di cui al primo

reclamo presentato riguarda la decisione di istituzione della curatela e di

nomina di __________, che in corso di procedura l’Autorità di protezione ha

ammesso di aver emanato in via supercautelare. Occorre quindi precisare

che il Tribunale federale ha sancito l'irricevibilità dei reclami avverso le

decisioni adottate inaudita parte (supercautelari) anche in materia di

protezione dei minori e degli adulti (DTF 140 III 289). Peraltro, la richiesta formulata dai reclamanti di

nominare RE 4 è poi stata accolta con la decisione cautelare dell’8 maggio 2023

che non è stata impugnata, ciò che di fatto rende privo d’oggetto, nella misura

della sua ricevibilità, il primo reclamo (inc. no. 9.2023.7).

5.

Per

costante giurisprudenza le decisioni con cui un'autorità dispone l'assunzione

di prove – tra le quali vanno annoverate le perizie socio-ambientali, sulle

capacità genitoriali e sulle modalità delle parti di relazionarsi – sono

decisioni incidentali, poiché non mettono fine alla procedura (DTF 5P.350/2004

del 10 maggio 2005, cons. 2.1; Copma,

Guide pratique Protection de l’adulte, pag. 63 n. 1.158).

5.1

Giusta

l’art. 66 cpv. 2 lett. a) LPAmm questo genere di risoluzione è impugnabile

unicamente nella misura in cui arreca all'interessato un pregiudizio

irreparabile, ovvero un pregiudizio

cui non si potrà più verosimilmente rimediare appieno neppure con una decisione

finale favorevole (DTF 134 III 426 consid. 1.3.1; 133 III 629 consid. 2.3.1;

RtiD I-2005 pag. 783; sentenza CDP del 29 ottobre 2014, inc. 9.2014.175,

consid. 4).

Le decisioni incidentali possono pure essere impugnate a

titolo indipendente se l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente

una decisione finale, consentendo di evitare una procedura defatigante e

dispendiosa (art. 66 cpv. 2 lett. b LPAmm).

L’applicazione di tale norma presuppone quindi che l'autorità di ricorso,

giudicando in modo diverso dall'istanza inferiore, possa concludere

immediatamente il procedimento senza dover retrocedere la causa all'istanza

inferiore per ulteriori accertamenti e nuova decisione (cfr. Messaggio del

Consiglio di Stato 23 maggio 2012 [n. 6645] sulla revisione totale della legge di procedura per le cause amministrative

del 19 aprile 1966, pag. 40; sentenza CDP del 13 ottobre 2015, inc.

9.2015.170).

5.2

L’art. 446 CC definisce i principi procedurali applicabili nell’ambito

della protezione degli adulti. Ai sensi della norma, l’Autorità di protezione

esamina d’ufficio i fatti (cpv. 1). Essa raccoglie le informazioni occorrenti e

assume le prove necessarie; può incaricare degli accertamenti una persona o un

servizio idonei e, se necessario, ordina che uno specialista effettui una

perizia (cpv. 2). L’Autorità di protezione non è vincolata dalle conclusioni

delle persone che partecipano al procedimento (cpv. 3) e applica d’ufficio il

diritto (cpv. 4).

La norma

sancisce il principio inquisitorio illimitato, secondo il quale l’autorità è

perfettamente libera nell’accertamento dei fatti e nella valutazione delle

prove: secondo consolidata giurisprudenza, in base a tale principio l’Autorità

può assumere e ricercare delle prove – secondo il suo apprezzamento – anche

secondo delle modalità inabituali e procurarsi d’ufficio dei rapporti allestiti

da terzi (v. DTF 128 III 413 consid. 3.2.1; v. anche STF del 13 gennaio 2014,

inc. 5A_843/2013, consid. 4.1 e 4.2, e Messaggio, pag. 6465-6466).

Va ricordato che il

principio della massima inquisitoria non dispensa tuttavia le parti e i terzi

da una collaborazione attiva alla procedura (fra i tanti: DTF 128

III 411 consid. 3.2.1; STF 5A_360/2015 del 13 agosto 2015, consid. 3.2.2;

sentenza CDP del 13 agosto 2017, inc 9.2017.66, consid. 4.6); conformemente

all’art. 448 cpv. 1 CC, se necessario, l’Autorità di protezione

ordina l’esecuzione coattiva dell’obbligo di collaborare.

5.3

La decisione che conferisce mandato per l’esecuzione di una

perizia psichiatrica ai sensi dell’art. 446 cpv. 2 CC è una decisione

incidentale ordinatoria e come tale è pertanto impugnabile alle condizioni

restrittive menzionate al considerando 5.1.

In

concreto, nel secondo gravame (inc. no. 9.2023.17) i reclamanti non invocano un

danno non altrimenti riparabile derivante dallo svolgimento della valutazione

peritale, tesa a stabilire l’esigenza di una misura di protezione e alla scelta

del provvedimento più adeguato a protezione degli interessi di RE 1. Il

mandato conferito al Servizio psico-sociale di __________ precisa infatti che

la perizia dovrà “determinare le misure di protezione eventualmente

necessarie, e se siano necessari limiti specifici, precisando l’eventuale

influenzabilità dell’interessata rispetto al figlio e la sua capacità di

giudizio in merito alla gestione finanziaria e alla sua situazione debitoria”.

In tal senso non è credibile, e nemmeno i reclamanti hanno dimostrato il

contrario, che l’esame da parte di persone qualificate possa arrecare un

qualsivoglia danno o disagio a RE 1. A dimostrazione del contrario non è stato prodotto

alcun documento o certificato, nemmeno atto a consentire all’Autorità di primo

grado di decidere con cognizione della situazione concreta. In tal senso neanche

la scrivente Camera di protezione potrebbe procedere

all’annullamento della decisione impugnata concludendo il procedimento mediante

il presente giudizio (art. 66 cpv. 2 lett. b LPAmm).

Quand’anche

il reclamo potesse essere considerato ricevibile, sarebbe comunque da

respingere in quanto infondato, risultando a giusto titolo che l’Autorità di

protezione esiga una verifica specifica della situazione, indispensabile per

confermare o revocare la misura di protezione istituita in via cautelare, la

cui necessità non appare nemmeno contestata dai reclamanti. Infatti, malgrado

le indicazioni fornite dalla curatrice sul miglioramento della situazione

locativa ed economica, ancora non sono date risposte alla domanda specifica

formulata al Servizio psico-sociale, in particolare in relazione alle capacità

di giudizio e influenzabilità di RE 1.

6.

Gli oneri della

presente decisione seguirebbero la soccombenza. Tuttavia, in considerazione

delle circostanze concrete, si rinuncia al loro prelievo.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

1. Per quanto non divenuto

privo d’oggetto, il reclamo di cui alla procedura no. 9.2023.7 è irricevibile.

2. Il reclamo di cui

alla procedura no. 9.2023.17 è irricevibile.

3. Non si prelevano

tasse e spese di giustizia.

4. Notificazione:

-

-

-

-

Comunicazione:

-

-

Il

presidente

La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le

decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95

a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72

segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è

ammissibile solo se il valore litigioso

ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge

tale importo, il ricorso in materia

civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di

importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in

materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in

materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.

116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal

caso dall'art. 115 LTF.