9.2023.70
Sostituzione del curatore limitatamente ai compiti amministrativi e di rappresentanza
2 novembre 2023Italiano13 min
dicembre 2022 RE 1 è stata convocata per un incontro in data 11 gennaio 2023 presso
Source ti.ch
Incarto n.
9.2023.70
Lugano
2 novembre 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di protezione del
Tribunale d'appello
Damiano
Bozzini
giudice
unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG
assistito
dalla
segretaria
Scheurich
sedente
per statuire nella causa che oppone
RE
1
all’
Autorità
regionale di protezione __________,
per
quanto riguarda la sostituzione del curatore limitatamente ai compiti
amministrativi e di rappresentanza;
giudicando
sul reclamo del 12 maggio 2023 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il
25 aprile 2023 dall'Autorità regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto
Fatti
A. RE 1 è nata il 1986
ed è domiciliata a __________.
B. Con decisione 20
marzo 2014 l’Autorità regionale di protezione __________ (in seguito: Autorità
di protezione) ha istituito in favore di RE 1 una curatela di rappresentanza
con gestione del reddito e del patrimonio giusta gli art. 394 e 395 CC In
qualità di curatore è stato nominato __________.
C. Con decisione 10
febbraio 2020 l’Autorità di protezione ha nominato __________ quale sostituto
di __________ nel ruolo di curatore di RE 1.
D. Con scritto 27
dicembre 2022 RE 1 è stata convocata per un incontro in data 11 gennaio 2023 presso
l’Autorità di protezione per procedere alla sostituzione del curatore. Infatti,
__________ non avrebbe gestito in maniera idonea i mandati a lui affidati
relativamente a curatele con amministrazione del reddito e del patrimonio. La
fiducia in lui riposta per svolgere questi delicati compiti sarebbe pertanto
venuta a mancare. L’interessata non si è presentata, giustificando la sua
assenza.
E. Con scritto 9/10
gennaio 2023 RE 1 ha comunicato di non essere d’accordo con la sostituzione del
curatore. A suo dire, __________ sarebbe in grado di assolvere tutte le
incombenze amministrative e rappresenterebbe un enorme sostegno personale e un
punto di riferimento al quale l’interessata può rivolgersi per qualsiasi
necessità.
F. Con certificato
medico 11 gennaio 2023 il Dr. med. __________ ha espresso le sue perplessità sul
progetto di cambiamento del curatore amministrativo. Inoltre, egli ha potuto
verificare che __________ sarebbe diventato un punto di riferimento costante e
disponibile nel percorso di vita di RE 1 favorendo anche la buona evoluzione
della componente psichiatrica.
G. Con scritto 3 aprile
2023 RE 1 è stata nuovamente convocata per un incontro in data 13 aprile 2023 presso
l’Autorità di protezione. Quest’ultima ha indicato l’intenzione di suddividere
i compiti previsti dalla curatela tra due curatori. L’interessata non ha
presenziato a causa di non meglio precisati motivi personali.
H. Con decisione 25 aprile
2023 l’Autorità di protezione, in applicazione degli art. 394 e 395 CC in
relazione con l’art. 402 CC, ha nominato __________ e __________ quali curatori
di RE 1. Al primo sono stati attribuiti i compiti di: a) provvedere a una
situazione abitativa o a un alloggio adeguati e rappresentare RE 1 in tutti gli
atti necessari a questo proposito; b) provvedere alla sua salute e a una
sufficiente assistenza medica e rappresentarla in tutti provvedimenti necessari
a questo scopo; c) promuovere il suo benessere sociale e rappresentarla tutti
provvedimenti necessari a questo scopo. Alla seconda sono stati attribuiti i
compiti di: a) rappresentare RE 1 nel disbrigo degli affari amministrativi, in
particolare anche nelle relazioni con autorità, uffici, banche, Posta,
assicurazioni sociali e non, altri istituti e privati; b) rappresentare RE 1
nel disbrigo degli affari finanziari, in particolare amministrare con diligenza
il suo reddito e il suo patrimonio. __________ è stato quindi sostituito
limitatamente ai compiti amministrativi e di rappresentanza giusta l’art. 423
CC.
I. Con reclamo 12
maggio 2023 RE 1 ha impugnato la suddetta decisione chiedendo la conferma di __________
quale suo unico curatore. A suo dire, il curatore “si è sempre comportato in
maniera chiara e trasparente” ed “è sempre stato presente e leale”.
J. Con osservazioni 13
giugno 2023 l’Autorità di protezione ha ribadito la genesi e le motivazioni
alla base della soluzione di compromesso adottata mediante la decisione
impugnata, la quale permette alla curatelata di continuare a far riferimento a __________
per quanto attiene agli aspetti della curatela che non hanno connotazione
finanziaria.
K. Con osservazioni 13
giugno 2023 __________ è intervenuto criticando l’operato dell’Autorità di
protezione ritenendolo pregiudizievole per la stabilità psico-fisica della
curatelata.
L. Con replica 30 giugno
2023 RE 1 ha ribadito la sua soddisfazione riguardo l’agire di __________ nel
ruolo di curatore.
M. Con scritto 5 luglio
2023 l’Autorità di protezione si è limitata a riconfermare la decisione
impugnata e il contenuto delle osservazioni 13 giugno 2023.
Considerato
in diritto
Considerandi
1.
Le decisioni delle
Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni sono impugnabili
mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, che decide
nella composizione di un giudice unico (art. 450 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge
sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e
dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7 e 9 LOG). Riguardo alla procedura
applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre
riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in
particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di
competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del
Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut,
pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto
processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).
2.
L’art. 446 CC definisce i principi
procedurali applicabili nell’ambito della protezione degli adulti. Ai sensi
della norma, l’Autorità di protezione esamina d’ufficio i fatti (cpv. 1). Essa
raccoglie le informazioni occorrenti e assume le prove necessarie; può
incaricare degli accertamenti una persona o un servizio idonei e, se
necessario, ordina che uno specialista effettui una perizia (cpv. 2).
L’Autorità di protezione non è vincolata dalle conclusioni delle persone che
partecipano al procedimento (cpv. 3) e applica d’ufficio il diritto (cpv. 4).
La norma sancisce
il principio inquisitorio illimitato, secondo il quale l’Autorità è
perfettamente libera nell’accertamento dei fatti e nella valutazione delle
prove: secondo consolidata giurisprudenza, in base a tale principio l’Autorità
può assumere e ricercare delle prove – secondo il suo apprezzamento – anche
secondo delle modalità inabituali e procurarsi d’ufficio dei rapporti allestiti
da terzi (v. DTF 128 III 413 cosi. 3.2.1; v. anche STF del 13 gennaio 2014, in.
5A_843/2013, cosi. 4.1 e 4.2, e Messaggio, pag. 6465-6466).
3.
Con la decisione
impugnata l’Autorità di protezione ha conferito, a norma dell’art. 402 CC, il
mandato curatelare in favore di RE 1 a più persone, __________ e __________,
ripartendone i compiti. Con il suo gravame la reclamante chiede invece che __________
sia confermato quale suo unico curatore.
3.1
Ai sensi dell’art. 400
cpv. 1 CC l’Autorità di protezione nomina quale curatore una persona fisica che
sia idonea, dal profilo personale e delle competenze, ad adempiere i compiti
previsti, che disponga del tempo necessario e svolga personalmente i suoi
compiti. In circostanze particolari possono essere nominati più curatori. Può
segnatamente essere nominato un privato, uno specialista impiegato da un
servizio sociale privato o pubblico o un curatore professionale. La
disposizione rinuncia di proposito a stabilire una gerarchia tra i diversi
gruppi di persone che entrano in considerazione per l’ufficio e che non possono
comunque essere chiaramente delimitati visto che la condizione decisiva per la
nomina di una persona è la sua idoneità (Messaggio concernente la modifica del
Codice civile svizzero, Protezione degli adulti, diritto delle persone e
diritto della filiazione, del 28 giugno 2006, FF 2006 6391 pag. 6438).
La persona nominata
dovrà essere in misura di identificare e valutare il bisogno di aiuto della
persona interessata, di prestare, lei stessa o tramite terzi specializzati,
l’aiuto adeguato, con l’obbiettivo di preservare e sviluppare l’autonomia del
curatelato, e di gestire le risorse personali e materiali di quest’ultimo,
rappresentandolo quando necessario e previsto dal mandato (Meier, Droit de la
protection de l’adulte, 2022, N 941; BSK ZGB I-Reusser, art. 400 N 11 s.).
In ogni situazione
concreta dovranno, al momento della nomina, essere valutate le competenze
personali e professionali del curatore alfine di determinarne l’idoneità nella
fattispecie. Il curatore nominato deve inoltre disporre del tempo necessario
per svolgere il mandato. Infine, il curatore non deve trovarsi in una situazione
di conflitto di interessi (STF 5A_221/2007 del 28 agosto 2007 consid. 3).
3.2
Ai sensi dell’art. 402
cpv. 1 CC, in circostanze particolari l’autorità di protezione può conferire la
curatela a più persone: in tal caso essa stabilisce se la funzione va esercitata
congiuntamente o ne ripartisce i compiti fra i singoli curatori. L’esercizio
congiunto di una curatela è disposto soltanto con l’accordo delle persone alle
quali essa è conferita (art. 402 cpv. 2 CC). Questo s’impone in quanto
l’esercizio in comune di un mandato esige la disponibilità e la capacità di
collaborare strettamente (CommFam Protection de l’adulte, Häfeli, ad art. 402
CC n. 4).
3.3
Giusta l’art. 423 CC,
l’Autorità di protezione dimette il curatore se non è più idoneo ai compiti
conferitigli (n. 1) o se sussiste un altro motivo grave (n. 2).
Se il curatore
cessa di adempiere le condizioni previste all’art. 400 cpv. 1 CC per la sua
nomina, sussiste un motivo grave che ne causa la dimissione (Messaggio
concernente la modifica del Codice civile svizzero, Protezione degli adulti,
diritto delle persone e diritto della filiazione, del 28 giugno 2006, FF 2006
6391.
pag. 6449). Altri motivi gravi ai sensi dell’art. 423 cpv.1 n. 2 CC
possono consistere in delle negligenze gravi e ripetute, in degli abusi
nell’esercizio delle funzioni di curatore o nella rottura insormontabile del
rapporto di fiducia (Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et
de la protection de l’adulte, 2014, N 1267).
La norma permette la
dimissione del curatore indipendentemente (e persino contro) la sua volontà:
materialmente, più che una dimissione, si tratta di una revoca o di una
destituzione (Meier, Droit de la protection de l’adulte, 2022, N. 1147).
Determinante non è la colpa del curatore o l’insorgenza di un danno, bensì la
messa in pericolo astratta degli interessi della persona da proteggere (STF
5A_391/2016 del 4 ottobre 2016 consid. 5.2.1; sentenza CDP del 1° settembre 2020, inc. 9.2020.22, consid.
2.3; Vogel, in: BSK ZGB I, 6a ed. 2018, ad art. 421-424 CC n. 22;
Langenegger, in: Erwachsenenschutzrecht, 2a ed. 2015, ad art 421-425 CC N. 7;
Meier, Droit de la protection de l’adulte, 2022, N. 1147 nota 191;
Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de
l’adulte, 2014, N. 1267). L’autorità di protezione ingaggia la propria
responsabilità ex art. 454 CC se non destituisce il curatore quando ha
conoscenza delle inadempienze ricomperatigli e le condizioni dell’art. 423 CC
sono riunite (Meier, Droit de la protection de l’adulte, 2022, N. 1147).
I criteri per valutare se
il curatore sia ancora idoneo ai compiti conferitigli sono gli stessi da
prendere in considerazione al momento della nomina (Langenegger, in:
Erwachsenenschutzrecht, 2a ed. 2015, ad art 421-425 CC N. 7).
Non tutte le inadempienze
nell’espletamento del mandato giustificano tuttavia la dimissione del curatore:
la messa in pericolo degli interessi della persona da proteggere deve infatti
raggiungere un certo grado di gravità (COPMA, Guide pratique Protection de
l’adulte, N. 8.9-8.10). Possono in particolare essere presi in considerazioni i
motivi esplicitamente evocati nel diritto previgente, ovvero quando il curatore
si rende colpevole di una grave negligenza o di un abuso delle sue
attribuzioni, commette un’azione tale da dimostrarlo indegno della fiducia in
lui riposta od è diventato insolvente (cfr. art. 445 vCC; cfr. Vogel, in: BSK
ZGB I, ad art. 421-424 CC n. 24; COPMA, Droit de la protection de l’adulte,
Guide Pratique, n. 8.10 pag. 229). Si tratta di motivazioni legate alla fiducia
verso l’amministrazione e la funzione pubblica, come ad esempio il dovere di
fedeltà e lealtà nelle relazioni di servizio di diritto pubblico: questi motivi
valgono indipendentemente dalla questione relativa all’attitudine del
mandatario di esercitare il mandato in questione (sentenza CDP dell’11 gennaio
2022, inc. 9.2021.112, consid. 6.1).
Anche
qualora l’atto commesso dal curatore non abbia forzatamente un impatto sulla
gestione del mandato, va in ogni caso esaminato se il comportamento dello
stesso possa danneggiare la funzione pubblica e la reputazione della persona da
proteggere in misura tale da rendere non più opportuno il mantenimento del
mandato (Rosch, CommFam Protection de l’adulte, ad art. 423 CC, N. 8).
3.4
Nella fattispecie in
esame, la suddivisione della curatela decisa dall’Autorità di protezione appare
una soluzione necessaria e ragionevole. Le diverse criticità attestate nello
svolgimento delle pratiche di sua competenza hanno dimostrato l’inidoneità di __________
ad adempiere ai compiti relativi agli aspetti amministrativi e finanziari del
mandato curatelare in favore di RE 1. Ne discende che la fiducia in lui
risposta dall’Ente pubblico per espletare questi delicati compiti è
insormontabilmente venuta a mancare. Tuttavia, preso atto dell’inopportunità di
una completa destituzione del curatore, certificata dal medico psichiatra della
reclamante, l’Autorità di protezione ha prestato attenzione a questo aspetto e
ha optato per un compromesso assegnando i compiti legati alla rappresentanza e all’amministrazione
del patrimonio della curatelata a __________ e lasciando a __________ le mansioni
relative al benessere sociale a alla salute della reclamante.
Ad ogni modo, la
reclamante non adduce alcun mezzo probatorio rilevante per dimostrare l’erroneità
del giudizio dell’Autorità di protezione sul venir meno dell’idoneità di __________
a svolgere il ruolo di curatore amministrativo, ma si limita a ribadire
genericamente la sua soddisfazione riguardo l’espletamento del mandato
curatelare in suo favore. Inoltre, contrariamente a quanto allegato dal
curatore nelle sue osservazioni, non sembra plausibile che la stabilità
psico-fisica di RE 1 possa essere pregiudicata dalla suddivisione della
curatela pronunciata nella decisione litigiosa, proprio perché tale soluzione
permette all’interessata di continuare a fare riferimento a __________ per
quanto attiene agli aspetti della curatela che non hanno connotazione
finanziaria. Il gravame della reclamante va pertanto respinto e la decisione
impugnata confermata.
4.
Gli oneri giudiziari
seguono la soccombenza della reclamante (art. 47 e 49 LPAmm). Non si assegnano
ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. Il reclamo è
respinto.
2. Gli oneri del
reclamo consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 80.–
b) spese fr.
20.–
fr.
100.–
sono posti a carico RE 1.
Non si assegnano ripetibili.
3. Notificazione:
-
Comunicazione:
-
-
-
Il
presidente
La
segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95
a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72
segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è
ammissibile solo se il valore litigioso
ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge
tale importo, il ricorso in materia
civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di
importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in
materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in
materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.
116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal
caso dall'art. 115 LTF.