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Decisione

9.2023.70

Sostituzione del curatore limitatamente ai compiti amministrativi e di rappresentanza

2 novembre 2023Italiano13 min

dicembre 2022 RE 1 è stata convocata per un incontro in data 11 gennaio 2023 presso

Source ti.ch

Incarto n.

9.2023.70

Lugano

2 novembre 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il presidente della Camera di protezione del

Tribunale d'appello

Damiano

Bozzini

giudice

unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG

assistito

dalla

segretaria

Scheurich

sedente

per statuire nella causa che oppone

RE

1

all’

Autorità

regionale di protezione __________,

per

quanto riguarda la sostituzione del curatore limitatamente ai compiti

amministrativi e di rappresentanza;

giudicando

sul reclamo del 12 maggio 2023 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il

25 aprile 2023 dall'Autorità regionale di protezione __________;

letti ed esaminati gli atti,

ritenuto

in fatto

Fatti

A. RE 1 è nata il 1986

ed è domiciliata a __________.

B. Con decisione 20

marzo 2014 l’Autorità regionale di protezione __________ (in seguito: Autorità

di protezione) ha istituito in favore di RE 1 una curatela di rappresentanza

con gestione del reddito e del patrimonio giusta gli art. 394 e 395 CC In

qualità di curatore è stato nominato __________.

C. Con decisione 10

febbraio 2020 l’Autorità di protezione ha nominato __________ quale sostituto

di __________ nel ruolo di curatore di RE 1.

D. Con scritto 27

dicembre 2022 RE 1 è stata convocata per un incontro in data 11 gennaio 2023 presso

l’Autorità di protezione per procedere alla sostituzione del curatore. Infatti,

__________ non avrebbe gestito in maniera idonea i mandati a lui affidati

relativamente a curatele con amministrazione del reddito e del patrimonio. La

fiducia in lui riposta per svolgere questi delicati compiti sarebbe pertanto

venuta a mancare. L’interessata non si è presentata, giustificando la sua

assenza.

E. Con scritto 9/10

gennaio 2023 RE 1 ha comunicato di non essere d’accordo con la sostituzione del

curatore. A suo dire, __________ sarebbe in grado di assolvere tutte le

incombenze amministrative e rappresenterebbe un enorme sostegno personale e un

punto di riferimento al quale l’interessata può rivolgersi per qualsiasi

necessità.

F. Con certificato

medico 11 gennaio 2023 il Dr. med. __________ ha espresso le sue perplessità sul

progetto di cambiamento del curatore amministrativo. Inoltre, egli ha potuto

verificare che __________ sarebbe diventato un punto di riferimento costante e

disponibile nel percorso di vita di RE 1 favorendo anche la buona evoluzione

della componente psichiatrica.

G. Con scritto 3 aprile

2023 RE 1 è stata nuovamente convocata per un incontro in data 13 aprile 2023 presso

l’Autorità di protezione. Quest’ultima ha indicato l’intenzione di suddividere

i compiti previsti dalla curatela tra due curatori. L’interessata non ha

presenziato a causa di non meglio precisati motivi personali.

H. Con decisione 25 aprile

2023 l’Autorità di protezione, in applicazione degli art. 394 e 395 CC in

relazione con l’art. 402 CC, ha nominato __________ e __________ quali curatori

di RE 1. Al primo sono stati attribuiti i compiti di: a) provvedere a una

situazione abitativa o a un alloggio adeguati e rappresentare RE 1 in tutti gli

atti necessari a questo proposito; b) provvedere alla sua salute e a una

sufficiente assistenza medica e rappresentarla in tutti provvedimenti necessari

a questo scopo; c) promuovere il suo benessere sociale e rappresentarla tutti

provvedimenti necessari a questo scopo. Alla seconda sono stati attribuiti i

compiti di: a) rappresentare RE 1 nel disbrigo degli affari amministrativi, in

particolare anche nelle relazioni con autorità, uffici, banche, Posta,

assicurazioni sociali e non, altri istituti e privati; b) rappresentare RE 1

nel disbrigo degli affari finanziari, in particolare amministrare con diligenza

il suo reddito e il suo patrimonio. __________ è stato quindi sostituito

limitatamente ai compiti amministrativi e di rappresentanza giusta l’art. 423

CC.

I. Con reclamo 12

maggio 2023 RE 1 ha impugnato la suddetta decisione chiedendo la conferma di __________

quale suo unico curatore. A suo dire, il curatore “si è sempre comportato in

maniera chiara e trasparente” ed “è sempre stato presente e leale”.

J. Con osservazioni 13

giugno 2023 l’Autorità di protezione ha ribadito la genesi e le motivazioni

alla base della soluzione di compromesso adottata mediante la decisione

impugnata, la quale permette alla curatelata di continuare a far riferimento a __________

per quanto attiene agli aspetti della curatela che non hanno connotazione

finanziaria.

K. Con osservazioni 13

giugno 2023 __________ è intervenuto criticando l’operato dell’Autorità di

protezione ritenendolo pregiudizievole per la stabilità psico-fisica della

curatelata.

L. Con replica 30 giugno

2023 RE 1 ha ribadito la sua soddisfazione riguardo l’agire di __________ nel

ruolo di curatore.

M. Con scritto 5 luglio

2023 l’Autorità di protezione si è limitata a riconfermare la decisione

impugnata e il contenuto delle osservazioni 13 giugno 2023.

Considerato

in diritto

Considerandi

1.

Le decisioni delle

Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni sono impugnabili

mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, che decide

nella composizione di un giudice unico (art. 450 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge

sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e

dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7 e 9 LOG). Riguardo alla procedura

applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre

riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in

particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di

competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del

Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut,

pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto

processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).

2.

L’art. 446 CC definisce i principi

procedurali applicabili nell’ambito della protezione degli adulti. Ai sensi

della norma, l’Autorità di protezione esamina d’ufficio i fatti (cpv. 1). Essa

raccoglie le informazioni occorrenti e assume le prove necessarie; può

incaricare degli accertamenti una persona o un servizio idonei e, se

necessario, ordina che uno specialista effettui una perizia (cpv. 2).

L’Autorità di protezione non è vincolata dalle conclusioni delle persone che

partecipano al procedimento (cpv. 3) e applica d’ufficio il diritto (cpv. 4).

La norma sancisce

il principio inquisitorio illimitato, secondo il quale l’Autorità è

perfettamente libera nell’accertamento dei fatti e nella valutazione delle

prove: secondo consolidata giurisprudenza, in base a tale principio l’Autorità

può assumere e ricercare delle prove – secondo il suo apprezzamento – anche

secondo delle modalità inabituali e procurarsi d’ufficio dei rapporti allestiti

da terzi (v. DTF 128 III 413 cosi. 3.2.1; v. anche STF del 13 gennaio 2014, in.

5A_843/2013, cosi. 4.1 e 4.2, e Messaggio, pag. 6465-6466).

3.

Con la decisione

impugnata l’Autorità di protezione ha conferito, a norma dell’art. 402 CC, il

mandato curatelare in favore di RE 1 a più persone, __________ e __________,

ripartendone i compiti. Con il suo gravame la reclamante chiede invece che __________

sia confermato quale suo unico curatore.

3.1

Ai sensi dell’art. 400

cpv. 1 CC l’Autorità di protezione nomina quale curatore una persona fisica che

sia idonea, dal profilo personale e delle competenze, ad adempiere i compiti

previsti, che disponga del tempo necessario e svolga personalmente i suoi

compiti. In circostanze particolari possono essere nominati più curatori. Può

segnatamente essere nominato un privato, uno specialista impiegato da un

servizio sociale privato o pubblico o un curatore professionale. La

disposizione rinuncia di proposito a stabilire una gerarchia tra i diversi

gruppi di persone che entrano in considerazione per l’ufficio e che non possono

comunque essere chiaramente delimitati visto che la condizione decisiva per la

nomina di una persona è la sua idoneità (Messaggio concernente la modifica del

Codice civile svizzero, Protezione degli adulti, diritto delle persone e

diritto della filiazione, del 28 giugno 2006, FF 2006 6391 pag. 6438).

La persona nominata

dovrà essere in misura di identificare e valutare il bisogno di aiuto della

persona interessata, di prestare, lei stessa o tramite terzi specializzati,

l’aiuto adeguato, con l’obbiettivo di preservare e sviluppare l’autonomia del

curatelato, e di gestire le risorse personali e materiali di quest’ultimo,

rappresentandolo quando necessario e previsto dal mandato (Meier, Droit de la

protection de l’adulte, 2022, N 941; BSK ZGB I-Reusser, art. 400 N 11 s.).

In ogni situazione

concreta dovranno, al momento della nomina, essere valutate le competenze

personali e professionali del curatore alfine di determinarne l’idoneità nella

fattispecie. Il curatore nominato deve inoltre disporre del tempo necessario

per svolgere il mandato. Infine, il curatore non deve trovarsi in una situazione

di conflitto di interessi (STF 5A_221/2007 del 28 agosto 2007 consid. 3).

3.2

Ai sensi dell’art. 402

cpv. 1 CC, in circostanze particolari l’autorità di protezione può conferire la

curatela a più persone: in tal caso essa stabilisce se la funzione va esercitata

congiuntamente o ne ripartisce i compiti fra i singoli curatori. L’esercizio

congiunto di una curatela è disposto soltanto con l’accordo delle persone alle

quali essa è conferita (art. 402 cpv. 2 CC). Questo s’impone in quanto

l’esercizio in comune di un mandato esige la disponibilità e la capacità di

collaborare strettamente (CommFam Protection de l’adulte, Häfeli, ad art. 402

CC n. 4).

3.3

Giusta l’art. 423 CC,

l’Autorità di protezione dimette il curatore se non è più idoneo ai compiti

conferitigli (n. 1) o se sussiste un altro motivo grave (n. 2).

Se il curatore

cessa di adempiere le condizioni previste all’art. 400 cpv. 1 CC per la sua

nomina, sussiste un motivo grave che ne causa la dimissione (Messaggio

concernente la modifica del Codice civile svizzero, Protezione degli adulti,

diritto delle persone e diritto della filiazione, del 28 giugno 2006, FF 2006

6391.

pag. 6449). Altri motivi gravi ai sensi dell’art. 423 cpv.1 n. 2 CC

possono consistere in delle negligenze gravi e ripetute, in degli abusi

nell’esercizio delle funzioni di curatore o nella rottura insormontabile del

rapporto di fiducia (Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et

de la protection de l’adulte, 2014, N 1267).

La norma permette la

dimissione del curatore indipendentemente (e persino contro) la sua volontà:

materialmente, più che una dimissione, si tratta di una revoca o di una

destituzione (Meier, Droit de la protection de l’adulte, 2022, N. 1147).

Determinante non è la colpa del curatore o l’insorgenza di un danno, bensì la

messa in pericolo astratta degli interessi della persona da proteggere (STF

5A_391/2016 del 4 ottobre 2016 consid. 5.2.1; sentenza CDP del 1° settembre 2020, inc. 9.2020.22, consid.

2.3; Vogel, in: BSK ZGB I, 6a ed. 2018, ad art. 421-424 CC n. 22;

Langenegger, in: Erwachsenenschutzrecht, 2a ed. 2015, ad art 421-425 CC N. 7;

Meier, Droit de la protection de l’adulte, 2022, N. 1147 nota 191;

Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de

l’adulte, 2014, N. 1267). L’autorità di protezione ingaggia la propria

responsabilità ex art. 454 CC se non destituisce il curatore quando ha

conoscenza delle inadempienze ricomperatigli e le condizioni dell’art. 423 CC

sono riunite (Meier, Droit de la protection de l’adulte, 2022, N. 1147).

I criteri per valutare se

il curatore sia ancora idoneo ai compiti conferitigli sono gli stessi da

prendere in considerazione al momento della nomina (Langenegger, in:

Erwachsenenschutzrecht, 2a ed. 2015, ad art 421-425 CC N. 7).

Non tutte le inadempienze

nell’espletamento del mandato giustificano tuttavia la dimissione del curatore:

la messa in pericolo degli interessi della persona da proteggere deve infatti

raggiungere un certo grado di gravità (COPMA, Guide pratique Protection de

l’adulte, N. 8.9-8.10). Possono in particolare essere presi in considerazioni i

motivi esplicitamente evocati nel diritto previgente, ovvero quando il curatore

si rende colpevole di una grave negligenza o di un abuso delle sue

attribuzioni, commette un’azione tale da dimostrarlo indegno della fiducia in

lui riposta od è diventato insolvente (cfr. art. 445 vCC; cfr. Vogel, in: BSK

ZGB I, ad art. 421-424 CC n. 24; COPMA, Droit de la protection de l’adulte,

Guide Pratique, n. 8.10 pag. 229). Si tratta di motivazioni legate alla fiducia

verso l’amministrazione e la funzione pubblica, come ad esempio il dovere di

fedeltà e lealtà nelle relazioni di servizio di diritto pubblico: questi motivi

valgono indipendentemente dalla questione relativa all’attitudine del

mandatario di esercitare il mandato in questione (sentenza CDP dell’11 gennaio

2022, inc. 9.2021.112, consid. 6.1).

Anche

qualora l’atto commesso dal curatore non abbia forzatamente un impatto sulla

gestione del mandato, va in ogni caso esaminato se il comportamento dello

stesso possa danneggiare la funzione pubblica e la reputazione della persona da

proteggere in misura tale da rendere non più opportuno il mantenimento del

mandato (Rosch, CommFam Protection de l’adulte, ad art. 423 CC, N. 8).

3.4

Nella fattispecie in

esame, la suddivisione della curatela decisa dall’Autorità di protezione appare

una soluzione necessaria e ragionevole. Le diverse criticità attestate nello

svolgimento delle pratiche di sua competenza hanno dimostrato l’inidoneità di __________

ad adempiere ai compiti relativi agli aspetti amministrativi e finanziari del

mandato curatelare in favore di RE 1. Ne discende che la fiducia in lui

risposta dall’Ente pubblico per espletare questi delicati compiti è

insormontabilmente venuta a mancare. Tuttavia, preso atto dell’inopportunità di

una completa destituzione del curatore, certificata dal medico psichiatra della

reclamante, l’Autorità di protezione ha prestato attenzione a questo aspetto e

ha optato per un compromesso assegnando i compiti legati alla rappresentanza e all’amministrazione

del patrimonio della curatelata a __________ e lasciando a __________ le mansioni

relative al benessere sociale a alla salute della reclamante.

Ad ogni modo, la

reclamante non adduce alcun mezzo probatorio rilevante per dimostrare l’erroneità

del giudizio dell’Autorità di protezione sul venir meno dell’idoneità di __________

a svolgere il ruolo di curatore amministrativo, ma si limita a ribadire

genericamente la sua soddisfazione riguardo l’espletamento del mandato

curatelare in suo favore. Inoltre, contrariamente a quanto allegato dal

curatore nelle sue osservazioni, non sembra plausibile che la stabilità

psico-fisica di RE 1 possa essere pregiudicata dalla suddivisione della

curatela pronunciata nella decisione litigiosa, proprio perché tale soluzione

permette all’interessata di continuare a fare riferimento a __________ per

quanto attiene agli aspetti della curatela che non hanno connotazione

finanziaria. Il gravame della reclamante va pertanto respinto e la decisione

impugnata confermata.

4.

Gli oneri giudiziari

seguono la soccombenza della reclamante (art. 47 e 49 LPAmm). Non si assegnano

ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

1. Il reclamo è

respinto.

2. Gli oneri del

reclamo consistenti in:

a) tassa di

giustizia fr. 80.–

b) spese fr.

20.–

fr.

100.–

sono posti a carico RE 1.

Non si assegnano ripetibili.

3. Notificazione:

-

Comunicazione:

-

-

-

Il

presidente

La

segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le

decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95

a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72

segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è

ammissibile solo se il valore litigioso

ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge

tale importo, il ricorso in materia

civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di

importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in

materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in

materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.

116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal

caso dall'art. 115 LTF.