9.2023.71
Convocazione a un’udienza e un ordine di comparsa personale
10 aprile 2024Italiano16 min
__________ ha presentato una segnalazione all’Autorità regionale di protezione __________
Source ti.ch
Incarto n.
9.2023.71
Lugano
10 aprile 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di protezione del
Tribunale d'appello
Damiano
Bozzini
giudice
unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG
assistito
dalla
segretaria
Scheurich
sedente
per statuire nella causa che oppone
RE
1
patr.
da: PR 1
all’
Autorità
regionale di protezione __________,
per
quanto riguarda il reclamo contro la convocazione a un’udienza e un ordine di
comparsa personale
giudicando
sul reclamo del 24 maggio 2023 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il
4 maggio 2023 dall'Autorità regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto
Fatti
A. In data 23 marzo 2023
__________ ha presentato una segnalazione all’Autorità regionale di protezione __________
(in seguito Autorità di protezione), richiedendo l’avvio di accertamenti
istruttori nei confronti di RE 1 siccome ritenuta in grande pericolo a motivo
di un rapporto di particolare dipendenza che la legherebbe a __________, suo
fratello. Quest’ultimo gestirebbe infatti personalmente e fattualmente una ditta
individuale di cui risulterebbe tuttavia titolare, pur non avendovi
all’apparenza nulla a che fare, la sorella. Il segnalante in questione, essendo
stato condannato in forza di una sentenza a pagare una somma di denaro molto
elevata alla reclamante, ha indicato di voler essere certo che a ricevere il
denaro fosse lei. Egli ha inoltre significato il timore che RE 1 non fosse cosciente
di essere la sola responsabile di un’asserita consegna di lavori grafici,
tuttora non avvenuta, a favore di __________.
B. Mediante convocazione
4 maggio 2023 l’Autorità di protezione ha ordinato la comparizione di RE 1 il
giorno 25 maggio 2023 alle ore 09.30, allo scopo di discutere della sua
situazione personale (art. 25 cpv. 2 LPMA). L’Autorità di prime cure ha altresì
invitato la reclamante a presentare un certificato medico aggiornato avente per
oggetto il suo stato di salute, le sue capacità di intendere e di volere come
pure la necessità o meno di procedere con l’attuazione di misure di protezione
a suo favore.
C. Con missiva 10 maggio
2023 RE 1 ha lamentato una lesione grave e ingiustificata dei diritti
fondamentali derivante dalla suddetta convocazione, negando segnatamente di
essere succube del fratello e/o di persone terze. La reclamante ha affermato che,
con la segnalazione, __________ persegue strumentalmente lo scopo di sottrarsi
all’esecuzione di numerose sentenze definitive a suo carico. Ella invita quindi
l’Autorità di protezione a sentire personalmente il segnalante, rispettivamente
ad annullare la convocazione.
D. In data 11 maggio
2023 l’Autorità di protezione ha comunicato in sostanza di confermare la
convocazione e la richiesta del certificato medico, evidenziando di applicare
il principio inquisitorio illimitato e di dover accertare ogni segnalazione
(art. 446 CC). La stessa ha spiegato di iniziare a chiedere un rapporto medico cercando
la collaborazione della persona interessata, in specie per una questione di
proporzionalità, riservandosi in difetto di ciò una perizia psichiatrica.
E. Con lettera 15 maggio
2023 RE 1 ha ribadito la contestazione alla convocazione 4 maggio 2023, deplorando
inoltre che quest’ultima, violando le prescrizioni legali applicabili, è stata
firmata unicamente dal segretario dell’Autorità di protezione. Pertanto, il
reclamante ha comunicato di ritenere nullo il contenuto della convocazione e
che non vi avrebbe perciò dato seguito.
F. In data 22 maggio
2023 l’Autorità di protezione ha rimarcato che la suddetta convocazione è stata
firmata dal segretario, ma per conto del collegio dell’autorità. Ha soggiunto,
inoltre, che un’eventuale assenza all’incontro previsto sarebbe stata ritenuta
arbitraria.
G. Con scritto 23 maggio
2023 la reclamante ha per l’essenziale riaffermato le proprie critiche rispetto
all’operato dell’Autorità di protezione.
H. Mediante reclamo 24
maggio 2023 RE 1 ha sostanzialmente chiesto la nullità o l’annullamento della
convocazione 4 maggio 2023, così come il suo successivo mantenimento. La
reclamante ha censurato in particolare l’infondatezza, l’inadeguatezza e la
sproporzionalità della decisione impugnata. A suo dire, la segnalazione di __________
sarebbe manifestamente inconsistente e strumentale all’obiettivo di svincolarlo
dalle sue responsabilità debitorie nei confronti di RE 1. In effetti, dalle
circostanze emergerebbe chiaramente che ella non è inferma di mente né succube
del fratello. L’Autorità di prime cure avrebbe dunque violato il principio della
proporzionalità, poiché a fronte di una simile segnalazione un ordine di
comparsa e di produrre un rapporto medico costituisce un’ingerenza eccessiva
nei diritti fondamentali. A detta di RE 1, la decisione andrebbe comunque dichiarata
nulla o annullabile siccome sottoscritta solo dal segretario dell’Autorità di
protezione. Del resto, lamenta che la firma apposta sullo scritto 22 maggio 2023
non sarebbe quella originale di __________, Presidente aggiunta.
I. Con osservazioni 15
giugno 2023 l’Autorità di prime cure ha eccepito l’irricevibilità del reclamo,
nella misura in cui non sarebbe diretto contro una decisione e sarebbe meramente
funzionale ad una manovra dilatoria. A suo dire, la reclamante non ha neppure
evocato un danno non altrimenti riparabile. Il segretario avrebbe agito per
ordine del collegio dell’Autorità di protezione, di modo che la convocazione 4
maggio 2023 risulta conforme a quanto stabilito dallo stesso e quindi regolare.
Eventuali firme digitalizzate sarebbero inoltre giustificate da ragioni
lavorative, ritenuto che la firma della Presidente aggiunta è a solo uso
esclusivo di quest’ultima. Nel merito, con particolare riferimento agli art.
446 e 448 CC, l’Autorità di prime cure ha rilevato di dover verificare ogni
segnalazione e che quanto ordinato a RE 1 risulta necessario a tale scopo. Il
reclamo, nella misura in cui ricevibile, andrebbe di conseguenza respinto.
L. Con replica 4 luglio
2023 RE 1 ha rimarcato che la convocazione 4 maggio 2023 costituisce una
decisione impugnabile e lesiva dei propri diritti fondamentali. Ella ha
contestato inoltre la ‘‘firma digitale’’ dello scritto 22 maggio 2023
dell’Autorità di protezione, così come che la segnalazione sia stata redatta in
__________.
M. Con duplica 20 luglio
2023 l’Autorità di protezione si è sostanzialmente riconfermata nelle sue posizioni
e conclusioni, asserendo che il reclamo sarebbe volto soltanto a procrastinare
gli accertamenti.
Considerato
in diritto
Considerandi
1.
Le decisioni delle
Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni sono impugnabili
mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, nella
composizione di un giudice unico (art. 450 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge
sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e
dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7 LOG). Riguardo alla procedura
applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre
riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in
particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di
competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del
Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut,
pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto
processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).
2.
Per costante
giurisprudenza le decisioni di procedura o d’istruzione sono decisioni
incidentali, che statuiscono su questioni formali o materiali e rappresentano
una tappa nel corso della procedura, senza mettere fine alla medesima. Vanno
distinte dalle decisioni parziali, che statuiscono, in maniera finale, su una o
più parti di una domanda, ma rinviano all’esame di uno o altri argomenti ad
un’ulteriore decisione (DTF 5P.350/2004 del 10 maggio 2005, cons. 2.1; Copma Guide pratique Protection de l’adulte, pag. 63 n.
1.158).
Per costante
giurisprudenza le decisioni con cui un'autorità dispone l'assunzione di prove
sono decisioni incidentali, poiché non mettono fine alla procedura (DTF
5P.350/2004 del 10 maggio 2005, cons. 2.1; Copma, Guide pratique Protection de
l’adulte, pag. 63 n. 1.158).
2.1
Giusta
l’art. 66 cpv. 2 lett. a) LPAmm questo genere di risoluzione è impugnabile
unicamente nella misura in cui arreca all'interessato un pregiudizio
irreparabile, ovvero un pregiudizio
cui non si potrà più verosimilmente rimediare appieno neppure con una decisione
finale favorevole (DTF 134 III 426 consid. 1.3.1; 133 III 629 consid. 2.3.1;
RtiD I-2005 pag. 783; sentenza CDP del 29 ottobre 2014, inc. 9.2014.175,
consid. 4).
Le decisioni incidentali possono pure essere impugnate a
titolo indipendente se l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente
una decisione finale, consentendo di evitare una procedura defatigante e
dispendiosa (art. 66 cpv. 2 lett. b LPAmm).
L’applicazione di tale norma presuppone quindi che l'autorità di ricorso,
giudicando in modo diverso dall'istanza inferiore, possa concludere
immediatamente il procedimento senza dover retrocedere la causa all'istanza
inferiore per ulteriori accertamenti e nuova decisione (cfr. Messaggio del
Consiglio di Stato 23 maggio 2012 [n. 6645] sulla revisione totale della legge di procedura per le cause amministrative
del 19 aprile 1966, pag. 40; sentenza CDP del 13 ottobre 2015, inc.
9.2015.170).
3.
L’art. 446 CC definisce i principi procedurali applicabili nell’ambito
della protezione degli adulti. Ai sensi della norma, l’Autorità di protezione
esamina d’ufficio i fatti (cpv. 1). Essa raccoglie le informazioni occorrenti e
assume le prove necessarie; può incaricare degli accertamenti una persona o un
servizio idonei e, se necessario, ordina che uno specialista effettui una
perizia (cpv. 2). L’Autorità di protezione non è vincolata dalle conclusioni
delle persone che partecipano al procedimento (cpv. 3) e applica d’ufficio il diritto
(cpv. 4).
La norma
sancisce il principio inquisitorio illimitato, secondo il quale l’autorità è
perfettamente libera nell’accertamento dei fatti e nella valutazione delle
prove: secondo consolidata giurisprudenza, in base a tale principio l’Autorità
può assumere e ricercare delle prove – secondo il suo apprezzamento – anche
secondo delle modalità inabituali e procurarsi d’ufficio dei rapporti allestiti
da terzi (v. DTF 128 III 413 consid. 3.2.1; v. anche STF del 13 gennaio 2014,
inc. 5A_843/2013, consid. 4.1 e 4.2, e Messaggio, pag. 6465-6466).
Va ricordato che il
principio della massima inquisitoria non dispensa tuttavia le parti e i terzi
da una collaborazione attiva alla procedura (fra i tanti: DTF 128
III 411 consid. 3.2.1; STF 5A_360/2015 del 13 agosto 2015, consid. 3.2.2;
sentenza CDP del 13 agosto 2017, inc 9.2017.66, consid. 4.6). Giusta l’art. 448
cpv. 1 CC, le persone che partecipano al procedimento e i terzi sono del resto
tenuti a collaborare all’accertamento dei fatti ritenuto che, se necessario,
l’Autorità di protezione ordina l’esecuzione coattiva
dell’obbligo di collaborare.
3.1
Come la procedura di
adozione di misure di protezione, anche il relativo procedimento probatorio è
parimenti soggetto ai principi di proporzionalità e sussidiarietà previsti
dagli artt. 5 e 36 della Costituzione federale nonché dall’art. 389 CC. Questi
principi riflettono in effetti le garanzie costituzionali sancite dall’ordinamento
giuridico dal momento che, conformemente agli art. 5 cpv. 2 e 36 cpv. 3 della
Costituzione federale, i diritti fondamentali della persona si vedono toccati
da una misura o da un atto dello Stato (Leuba,
in: Commentaire Romand, CC I, 2a ed., 2023, n. 1 ad art. 389.).
4.
Nella fattispecie,
la risoluzione impugnata ha ordinato la convocazione della reclamante a un
colloquio nonché invitato la stessa a presentare un rapporto medico ampio e
approfondito. Disponendo degli accertamenti istruttori e non mettendo fine alla
procedura, trattasi di una decisione incidentale ordinatoria che, in quanto
tale, è impugnabile alle condizioni suindicate al punto 2.1. Ne discende che
l’obbligo di produrre un simile certificato, nella misura in cui lede irreversibilmente
i diritti fondamentali della reclamante e viene assortito, in difetto della collaborazione
di quest’ultima, dall’eventualità di vedere ordinata una perizia psichiatrica (cfr.
scritto 10 maggio 2023 dell’Aurita di protezione), può essere suscettibile di
provocarle un pregiudizio irreparabile ai sensi dell’art. 66 cpv. 2 lett. a) LPAmm.
Ritenuto per giunta che, come si dirà in seguito, detta richiesta risulta
altresì sproporzionata, le circostanze del caso concreto depongono quindi a
favore di un’entrata nel merito dell’impugnativa.
5.
Ora, come a ragione
censurato dalla reclamante, la decisione impugnata non rispetta il principio
della proporzionalità.
5.1
Al proposito va
anzitutto osservato che la risoluzione dell’Autorità di protezione si basa unicamente
sulla segnalazione presentata da __________, persona che non intrattiene con RE
1.
alcun rapporto famigliare o di fiducia ma che risulta essere debitrice della
reclamante stessa. Nella segnalazione, a tratti invero scarsamente afferrabile
e concludente, non si può inoltre dedurre con chiarezza un bisogno di protezione
degno di nota. Semmai, la stessa si limita a richiamare genericamente questioni
di ordine commerciale e, senza ulteriori precisazioni, un indefinito rapporto
di dipendenza di RE 1 con il fratello. Una circostanza, quest’ultima, che è
stata oltretutto plausibilmente contestata anche nell’ambito dello scambio di
scritti precedente all’impugnativa, senza tuttavia che l’Autorità di prime cure
ne avesse tenuto debitamente conto. Ne deriva che, in ragione dell’apparente
inconsistenza della segnalazione, un avvio subitaneo e automatico degli
accertamenti paventati viola in modo eccessivo la libertà personale e la sfera
privata della reclamante (art. 10 cpv. 2 e 13 della Costituzione federale). Dall’agire
dell’Autorità di prime cure e dal corso degli eventi, del resto, non sono
neppure emersi elementi tali da giustificare una simile accelerazione e
intensificazione dell’istruttoria. L’ordine di presentare un certificato medico
risulta in quest’ottica specialmente sproporzionato, visti a maggior ragione
gli elementi che lo stesso dovrebbe indicare. In effetti, se da un lato la
richiesta di esprimersi a tutto tondo sullo stato di salute della reclamante
non è a questo stadio indispensabile, dall’altro un giudizio sulla necessità di
procedere con l’attuazione di misure di protezione travalica un mero apprezzamento
medico.
5.2
Se è vero, come
sostenuto dall’Autorità di prime cure, che quest’ultima deve raccogliere le
informazioni occorrenti e assumere le prove necessarie (art. 446 CC),
rispettivamente che le persone partecipanti al procedimento e i terzi sono
tenuti a collaborare all’accertamento dei fatti (art. 448 CC), va in ogni caso
rimarcato come la scelta degli atti istruttori da adottare deve sempre
rispondere al principio di proporzionalità e di sussidiarietà (cfr.
considerando 3.1). Ne consegue che l’Autorità di prime cure, dinanzi alla
segnalazione 23 marzo 2023, al posto di ordinare una comparizione personale e
la produzione di un rapporto medico avrebbe dovuto dapprima approfondire la
fattispecie presso il segnalante o, perlomeno, limitarsi a richiedere una meno
invasiva audizione personale della reclamante. È solo a seguito di questi primi
accertamenti che si sarebbe potuto ordinare, qualora ciò si fosse rivelato necessario,
la produzione di un certificato medico, anch’esso proporzionato alle esigenze
istruttorie. Alla luce di queste circostanze, non avendo rettamente scelto e
gradato gli atti istruttori ordinati, l’Autorità di protezione è incorsa in una
chiara violazione del principio di proporzionalità. Va da sé che la tesi
invocata secondo cui, qualora la segnalazione fosse stata realmente infondata, RE
1.
non avrebbe dovuto temere nulla dal fornire quanto richiesto, è destituita di
ogni fondamento.
6.
Infine, non meritano
accoglimento le censure sollevate dalla reclamante in relazione all’incompetenza
alla base della decisione impugnata. Quest’ultima, pur essendo stata
sottoscritta solo dal segretario __________, è stata infatti emanata – come
espressamente indicato in calce – per conto dell’Autorità di protezione. Ora,
vista anche la corrispondenza intrattenuta tra le parti, la scrivente Camera di
protezione non ha motivo di dubitare che la convocazione 4 maggio 2023 sia
stata stabilita collegialmente dall’Autorità di prime cure. Va peraltro
osservato che, giusta l’art. 14 LPMA, il segretario è tra l’altro abilitato ad
eseguire le istruzioni del presidente e a svolgere i compiti a lui delegati. In
questa prospettiva, la censura relativa alla firma dello scritto 22 maggio 2023
appare strumentale e comunque non dirimente. Per i motivi appena esposti, la
decisione impugnata non può quindi essere considerata nulla né annullabile.
7.
Tutto quanto
considerato la scrivente Camera di protezione non può che accogliere
parzialmente il reclamo e, sulla scorta dei considerandi di cui al punto 5,
riformare la decisione impugnata.
8.
Gli oneri giudiziari per il presente giudizio seguirebbero il principio
della soccombenza ma, viste le circostanze, si rinuncia all’addebito di tasse e
spese processuali, che non potrebbero peraltro essere addossate all’Autorità di
protezione (art. 47 cpv. 6 LPAmm).
Quanto
alle ripetibili, già in passato la giurisprudenza aveva sancito che le Autorità
di protezione risultate soccombenti possono essere tenute alla rifusione di
ripetibili a reclamanti vittoriosi ove abbiano partecipato alla lite quali
uniche antagoniste della parte che ha avuto successo, mentre ove esse abbiano
partecipato alla lite unitamente a privati cittadini, risultando sconfitte
insieme con questi ultimi, le ripetibili vanno addebitate di regola ai privati
che si sono battuti senza successo al loro fianco (sentenza ICCA del 24 agosto
2011, inc. 11.2011.60, consid. 4; sentenza ICCA del 19 aprile 2011, inc.
11.2009.188, consid. 3, pubblicata in: RtiD II–2011 n. 14c pag. 692). Non vi
sono motivi per scostarsi, oggi, da tali principi consolidati. Di conseguenza, l’Autorità
di protezione va condannata a rifondere alla reclamante una congrua indennità
per ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. Il reclamo è
parzialmente accolto.
Di conseguenza, la
decisione 4 maggio 2023 è riformata come segue:
1.
la convocazione ordinata dall’Autorità regionale di protezione __________
al fine di discutere della situazione personale di RE 1 è mantenuta in data e
ora da stabilire;
2.
l’ordine dell’Autorità regionale di protezione __________ a RE 1 di
presentare un certificato medico è annullato;
3. l’ordine di
presentare un rapporto medico è ammesso solo per quanto ritenuto indispensabile
a seguito del colloquio con RE 1 e dei chiarimenti ottenuti presso il
segnalante, posto che il contenuto del certificato richiesto dovrà limitarsi al
necessario.
2. Non si prelevano né
spese né tasse di giustizia.
L’Autorità
di protezione __________ rifonderà a RE 1 fr. 1’300.– a titolo di ripetibili.
3. Notificazione:
-
-
Il
presidente
La
segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95
a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72
segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è
ammissibile solo se il valore litigioso
ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge
tale importo, il ricorso in materia
civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di
importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in
materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in
materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.
116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal
caso dall'art. 115 LTF.