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Decisione

9.2023.71

Convocazione a un’udienza e un ordine di comparsa personale

10 aprile 2024Italiano16 min

__________ ha presentato una segnalazione all’Autorità regionale di protezione __________

Source ti.ch

Incarto n.

9.2023.71

Lugano

10 aprile 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il presidente della Camera di protezione del

Tribunale d'appello

Damiano

Bozzini

giudice

unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG

assistito

dalla

segretaria

Scheurich

sedente

per statuire nella causa che oppone

RE

1

patr.

da: PR 1

all’

Autorità

regionale di protezione __________,

per

quanto riguarda il reclamo contro la convocazione a un’udienza e un ordine di

comparsa personale

giudicando

sul reclamo del 24 maggio 2023 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il

4 maggio 2023 dall'Autorità regionale di protezione __________;

letti ed esaminati gli atti,

ritenuto

in fatto

Fatti

A. In data 23 marzo 2023

__________ ha presentato una segnalazione all’Autorità regionale di protezione __________

(in seguito Autorità di protezione), richiedendo l’avvio di accertamenti

istruttori nei confronti di RE 1 siccome ritenuta in grande pericolo a motivo

di un rapporto di particolare dipendenza che la legherebbe a __________, suo

fratello. Quest’ultimo gestirebbe infatti personalmente e fattualmente una ditta

individuale di cui risulterebbe tuttavia titolare, pur non avendovi

all’apparenza nulla a che fare, la sorella. Il segnalante in questione, essendo

stato condannato in forza di una sentenza a pagare una somma di denaro molto

elevata alla reclamante, ha indicato di voler essere certo che a ricevere il

denaro fosse lei. Egli ha inoltre significato il timore che RE 1 non fosse cosciente

di essere la sola responsabile di un’asserita consegna di lavori grafici,

tuttora non avvenuta, a favore di __________.

B. Mediante convocazione

4 maggio 2023 l’Autorità di protezione ha ordinato la comparizione di RE 1 il

giorno 25 maggio 2023 alle ore 09.30, allo scopo di discutere della sua

situazione personale (art. 25 cpv. 2 LPMA). L’Autorità di prime cure ha altresì

invitato la reclamante a presentare un certificato medico aggiornato avente per

oggetto il suo stato di salute, le sue capacità di intendere e di volere come

pure la necessità o meno di procedere con l’attuazione di misure di protezione

a suo favore.

C. Con missiva 10 maggio

2023 RE 1 ha lamentato una lesione grave e ingiustificata dei diritti

fondamentali derivante dalla suddetta convocazione, negando segnatamente di

essere succube del fratello e/o di persone terze. La reclamante ha affermato che,

con la segnalazione, __________ persegue strumentalmente lo scopo di sottrarsi

all’esecuzione di numerose sentenze definitive a suo carico. Ella invita quindi

l’Autorità di protezione a sentire personalmente il segnalante, rispettivamente

ad annullare la convocazione.

D. In data 11 maggio

2023 l’Autorità di protezione ha comunicato in sostanza di confermare la

convocazione e la richiesta del certificato medico, evidenziando di applicare

il principio inquisitorio illimitato e di dover accertare ogni segnalazione

(art. 446 CC). La stessa ha spiegato di iniziare a chiedere un rapporto medico cercando

la collaborazione della persona interessata, in specie per una questione di

proporzionalità, riservandosi in difetto di ciò una perizia psichiatrica.

E. Con lettera 15 maggio

2023 RE 1 ha ribadito la contestazione alla convocazione 4 maggio 2023, deplorando

inoltre che quest’ultima, violando le prescrizioni legali applicabili, è stata

firmata unicamente dal segretario dell’Autorità di protezione. Pertanto, il

reclamante ha comunicato di ritenere nullo il contenuto della convocazione e

che non vi avrebbe perciò dato seguito.

F. In data 22 maggio

2023 l’Autorità di protezione ha rimarcato che la suddetta convocazione è stata

firmata dal segretario, ma per conto del collegio dell’autorità. Ha soggiunto,

inoltre, che un’eventuale assenza all’incontro previsto sarebbe stata ritenuta

arbitraria.

G. Con scritto 23 maggio

2023 la reclamante ha per l’essenziale riaffermato le proprie critiche rispetto

all’operato dell’Autorità di protezione.

H. Mediante reclamo 24

maggio 2023 RE 1 ha sostanzialmente chiesto la nullità o l’annullamento della

convocazione 4 maggio 2023, così come il suo successivo mantenimento. La

reclamante ha censurato in particolare l’infondatezza, l’inadeguatezza e la

sproporzionalità della decisione impugnata. A suo dire, la segnalazione di __________

sarebbe manifestamente inconsistente e strumentale all’obiettivo di svincolarlo

dalle sue responsabilità debitorie nei confronti di RE 1. In effetti, dalle

circostanze emergerebbe chiaramente che ella non è inferma di mente né succube

del fratello. L’Autorità di prime cure avrebbe dunque violato il principio della

proporzionalità, poiché a fronte di una simile segnalazione un ordine di

comparsa e di produrre un rapporto medico costituisce un’ingerenza eccessiva

nei diritti fondamentali. A detta di RE 1, la decisione andrebbe comunque dichiarata

nulla o annullabile siccome sottoscritta solo dal segretario dell’Autorità di

protezione. Del resto, lamenta che la firma apposta sullo scritto 22 maggio 2023

non sarebbe quella originale di __________, Presidente aggiunta.

I. Con osservazioni 15

giugno 2023 l’Autorità di prime cure ha eccepito l’irricevibilità del reclamo,

nella misura in cui non sarebbe diretto contro una decisione e sarebbe meramente

funzionale ad una manovra dilatoria. A suo dire, la reclamante non ha neppure

evocato un danno non altrimenti riparabile. Il segretario avrebbe agito per

ordine del collegio dell’Autorità di protezione, di modo che la convocazione 4

maggio 2023 risulta conforme a quanto stabilito dallo stesso e quindi regolare.

Eventuali firme digitalizzate sarebbero inoltre giustificate da ragioni

lavorative, ritenuto che la firma della Presidente aggiunta è a solo uso

esclusivo di quest’ultima. Nel merito, con particolare riferimento agli art.

446 e 448 CC, l’Autorità di prime cure ha rilevato di dover verificare ogni

segnalazione e che quanto ordinato a RE 1 risulta necessario a tale scopo. Il

reclamo, nella misura in cui ricevibile, andrebbe di conseguenza respinto.

L. Con replica 4 luglio

2023 RE 1 ha rimarcato che la convocazione 4 maggio 2023 costituisce una

decisione impugnabile e lesiva dei propri diritti fondamentali. Ella ha

contestato inoltre la ‘‘firma digitale’’ dello scritto 22 maggio 2023

dell’Autorità di protezione, così come che la segnalazione sia stata redatta in

__________.

M. Con duplica 20 luglio

2023 l’Autorità di protezione si è sostanzialmente riconfermata nelle sue posizioni

e conclusioni, asserendo che il reclamo sarebbe volto soltanto a procrastinare

gli accertamenti.

Considerato

in diritto

Considerandi

1.

Le decisioni delle

Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni sono impugnabili

mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, nella

composizione di un giudice unico (art. 450 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge

sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e

dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7 LOG). Riguardo alla procedura

applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre

riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in

particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di

competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del

Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut,

pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto

processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).

2.

Per costante

giurisprudenza le decisioni di procedura o d’istruzione sono decisioni

incidentali, che statuiscono su questioni formali o materiali e rappresentano

una tappa nel corso della procedura, senza mettere fine alla medesima. Vanno

distinte dalle decisioni parziali, che statuiscono, in maniera finale, su una o

più parti di una domanda, ma rinviano all’esame di uno o altri argomenti ad

un’ulteriore decisione (DTF 5P.350/2004 del 10 maggio 2005, cons. 2.1; Copma Guide pratique Protection de l’adulte, pag. 63 n.

1.158).

Per costante

giurisprudenza le decisioni con cui un'autorità dispone l'assunzione di prove

sono decisioni incidentali, poiché non mettono fine alla procedura (DTF

5P.350/2004 del 10 maggio 2005, cons. 2.1; Copma, Guide pratique Protection de

l’adulte, pag. 63 n. 1.158).

2.1

Giusta

l’art. 66 cpv. 2 lett. a) LPAmm questo genere di risoluzione è impugnabile

unicamente nella misura in cui arreca all'interessato un pregiudizio

irreparabile, ovvero un pregiudizio

cui non si potrà più verosimilmente rimediare appieno neppure con una decisione

finale favorevole (DTF 134 III 426 consid. 1.3.1; 133 III 629 consid. 2.3.1;

RtiD I-2005 pag. 783; sentenza CDP del 29 ottobre 2014, inc. 9.2014.175,

consid. 4).

Le decisioni incidentali possono pure essere impugnate a

titolo indipendente se l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente

una decisione finale, consentendo di evitare una procedura defatigante e

dispendiosa (art. 66 cpv. 2 lett. b LPAmm).

L’applicazione di tale norma presuppone quindi che l'autorità di ricorso,

giudicando in modo diverso dall'istanza inferiore, possa concludere

immediatamente il procedimento senza dover retrocedere la causa all'istanza

inferiore per ulteriori accertamenti e nuova decisione (cfr. Messaggio del

Consiglio di Stato 23 maggio 2012 [n. 6645] sulla revisione totale della legge di procedura per le cause amministrative

del 19 aprile 1966, pag. 40; sentenza CDP del 13 ottobre 2015, inc.

9.2015.170).

3.

L’art. 446 CC definisce i principi procedurali applicabili nell’ambito

della protezione degli adulti. Ai sensi della norma, l’Autorità di protezione

esamina d’ufficio i fatti (cpv. 1). Essa raccoglie le informazioni occorrenti e

assume le prove necessarie; può incaricare degli accertamenti una persona o un

servizio idonei e, se necessario, ordina che uno specialista effettui una

perizia (cpv. 2). L’Autorità di protezione non è vincolata dalle conclusioni

delle persone che partecipano al procedimento (cpv. 3) e applica d’ufficio il diritto

(cpv. 4).

La norma

sancisce il principio inquisitorio illimitato, secondo il quale l’autorità è

perfettamente libera nell’accertamento dei fatti e nella valutazione delle

prove: secondo consolidata giurisprudenza, in base a tale principio l’Autorità

può assumere e ricercare delle prove – secondo il suo apprezzamento – anche

secondo delle modalità inabituali e procurarsi d’ufficio dei rapporti allestiti

da terzi (v. DTF 128 III 413 consid. 3.2.1; v. anche STF del 13 gennaio 2014,

inc. 5A_843/2013, consid. 4.1 e 4.2, e Messaggio, pag. 6465-6466).

Va ricordato che il

principio della massima inquisitoria non dispensa tuttavia le parti e i terzi

da una collaborazione attiva alla procedura (fra i tanti: DTF 128

III 411 consid. 3.2.1; STF 5A_360/2015 del 13 agosto 2015, consid. 3.2.2;

sentenza CDP del 13 agosto 2017, inc 9.2017.66, consid. 4.6). Giusta l’art. 448

cpv. 1 CC, le persone che partecipano al procedimento e i terzi sono del resto

tenuti a collaborare all’accertamento dei fatti ritenuto che, se necessario,

l’Autorità di protezione ordina l’esecuzione coattiva

dell’obbligo di collaborare.

3.1

Come la procedura di

adozione di misure di protezione, anche il relativo procedimento probatorio è

parimenti soggetto ai principi di proporzionalità e sussidiarietà previsti

dagli artt. 5 e 36 della Costituzione federale nonché dall’art. 389 CC. Questi

principi riflettono in effetti le garanzie costituzionali sancite dall’ordinamento

giuridico dal momento che, conformemente agli art. 5 cpv. 2 e 36 cpv. 3 della

Costituzione federale, i diritti fondamentali della persona si vedono toccati

da una misura o da un atto dello Stato (Leuba,

in: Commentaire Romand, CC I, 2a ed., 2023, n. 1 ad art. 389.).

4.

Nella fattispecie,

la risoluzione impugnata ha ordinato la convocazione della reclamante a un

colloquio nonché invitato la stessa a presentare un rapporto medico ampio e

approfondito. Disponendo degli accertamenti istruttori e non mettendo fine alla

procedura, trattasi di una decisione incidentale ordinatoria che, in quanto

tale, è impugnabile alle condizioni suindicate al punto 2.1. Ne discende che

l’obbligo di produrre un simile certificato, nella misura in cui lede irreversibilmente

i diritti fondamentali della reclamante e viene assortito, in difetto della collaborazione

di quest’ultima, dall’eventualità di vedere ordinata una perizia psichiatrica (cfr.

scritto 10 maggio 2023 dell’Aurita di protezione), può essere suscettibile di

provocarle un pregiudizio irreparabile ai sensi dell’art. 66 cpv. 2 lett. a) LPAmm.

Ritenuto per giunta che, come si dirà in seguito, detta richiesta risulta

altresì sproporzionata, le circostanze del caso concreto depongono quindi a

favore di un’entrata nel merito dell’impugnativa.

5.

Ora, come a ragione

censurato dalla reclamante, la decisione impugnata non rispetta il principio

della proporzionalità.

5.1

Al proposito va

anzitutto osservato che la risoluzione dell’Autorità di protezione si basa unicamente

sulla segnalazione presentata da __________, persona che non intrattiene con RE

1.

alcun rapporto famigliare o di fiducia ma che risulta essere debitrice della

reclamante stessa. Nella segnalazione, a tratti invero scarsamente afferrabile

e concludente, non si può inoltre dedurre con chiarezza un bisogno di protezione

degno di nota. Semmai, la stessa si limita a richiamare genericamente questioni

di ordine commerciale e, senza ulteriori precisazioni, un indefinito rapporto

di dipendenza di RE 1 con il fratello. Una circostanza, quest’ultima, che è

stata oltretutto plausibilmente contestata anche nell’ambito dello scambio di

scritti precedente all’impugnativa, senza tuttavia che l’Autorità di prime cure

ne avesse tenuto debitamente conto. Ne deriva che, in ragione dell’apparente

inconsistenza della segnalazione, un avvio subitaneo e automatico degli

accertamenti paventati viola in modo eccessivo la libertà personale e la sfera

privata della reclamante (art. 10 cpv. 2 e 13 della Costituzione federale). Dall’agire

dell’Autorità di prime cure e dal corso degli eventi, del resto, non sono

neppure emersi elementi tali da giustificare una simile accelerazione e

intensificazione dell’istruttoria. L’ordine di presentare un certificato medico

risulta in quest’ottica specialmente sproporzionato, visti a maggior ragione

gli elementi che lo stesso dovrebbe indicare. In effetti, se da un lato la

richiesta di esprimersi a tutto tondo sullo stato di salute della reclamante

non è a questo stadio indispensabile, dall’altro un giudizio sulla necessità di

procedere con l’attuazione di misure di protezione travalica un mero apprezzamento

medico.

5.2

Se è vero, come

sostenuto dall’Autorità di prime cure, che quest’ultima deve raccogliere le

informazioni occorrenti e assumere le prove necessarie (art. 446 CC),

rispettivamente che le persone partecipanti al procedimento e i terzi sono

tenuti a collaborare all’accertamento dei fatti (art. 448 CC), va in ogni caso

rimarcato come la scelta degli atti istruttori da adottare deve sempre

rispondere al principio di proporzionalità e di sussidiarietà (cfr.

considerando 3.1). Ne consegue che l’Autorità di prime cure, dinanzi alla

segnalazione 23 marzo 2023, al posto di ordinare una comparizione personale e

la produzione di un rapporto medico avrebbe dovuto dapprima approfondire la

fattispecie presso il segnalante o, perlomeno, limitarsi a richiedere una meno

invasiva audizione personale della reclamante. È solo a seguito di questi primi

accertamenti che si sarebbe potuto ordinare, qualora ciò si fosse rivelato necessario,

la produzione di un certificato medico, anch’esso proporzionato alle esigenze

istruttorie. Alla luce di queste circostanze, non avendo rettamente scelto e

gradato gli atti istruttori ordinati, l’Autorità di protezione è incorsa in una

chiara violazione del principio di proporzionalità. Va da sé che la tesi

invocata secondo cui, qualora la segnalazione fosse stata realmente infondata, RE

1.

non avrebbe dovuto temere nulla dal fornire quanto richiesto, è destituita di

ogni fondamento.

6.

Infine, non meritano

accoglimento le censure sollevate dalla reclamante in relazione all’incompetenza

alla base della decisione impugnata. Quest’ultima, pur essendo stata

sottoscritta solo dal segretario __________, è stata infatti emanata – come

espressamente indicato in calce – per conto dell’Autorità di protezione. Ora,

vista anche la corrispondenza intrattenuta tra le parti, la scrivente Camera di

protezione non ha motivo di dubitare che la convocazione 4 maggio 2023 sia

stata stabilita collegialmente dall’Autorità di prime cure. Va peraltro

osservato che, giusta l’art. 14 LPMA, il segretario è tra l’altro abilitato ad

eseguire le istruzioni del presidente e a svolgere i compiti a lui delegati. In

questa prospettiva, la censura relativa alla firma dello scritto 22 maggio 2023

appare strumentale e comunque non dirimente. Per i motivi appena esposti, la

decisione impugnata non può quindi essere considerata nulla né annullabile.

7.

Tutto quanto

considerato la scrivente Camera di protezione non può che accogliere

parzialmente il reclamo e, sulla scorta dei considerandi di cui al punto 5,

riformare la decisione impugnata.

8.

Gli oneri giudiziari per il presente giudizio seguirebbero il principio

della soccombenza ma, viste le circostanze, si rinuncia all’addebito di tasse e

spese processuali, che non potrebbero peraltro essere addossate all’Autorità di

protezione (art. 47 cpv. 6 LPAmm).

Quanto

alle ripetibili, già in passato la giurisprudenza aveva sancito che le Autorità

di protezione risultate soccombenti possono essere tenute alla rifusione di

ripetibili a reclamanti vittoriosi ove abbiano partecipato alla lite quali

uniche antagoniste della parte che ha avuto successo, mentre ove esse abbiano

partecipato alla lite unitamente a privati cittadini, risultando sconfitte

insieme con questi ultimi, le ripetibili vanno addebitate di regola ai privati

che si sono battuti senza successo al loro fianco (sentenza ICCA del 24 agosto

2011, inc. 11.2011.60, consid. 4; sentenza ICCA del 19 aprile 2011, inc.

11.2009.188, consid. 3, pubblicata in: RtiD II–2011 n. 14c pag. 692). Non vi

sono motivi per scostarsi, oggi, da tali principi consolidati. Di conseguenza, l’Autorità

di protezione va condannata a rifondere alla reclamante una congrua indennità

per ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

1. Il reclamo è

parzialmente accolto.

Di conseguenza, la

decisione 4 maggio 2023 è riformata come segue:

1.

la convocazione ordinata dall’Autorità regionale di protezione __________

al fine di discutere della situazione personale di RE 1 è mantenuta in data e

ora da stabilire;

2.

l’ordine dell’Autorità regionale di protezione __________ a RE 1 di

presentare un certificato medico è annullato;

3. l’ordine di

presentare un rapporto medico è ammesso solo per quanto ritenuto indispensabile

a seguito del colloquio con RE 1 e dei chiarimenti ottenuti presso il

segnalante, posto che il contenuto del certificato richiesto dovrà limitarsi al

necessario.

2. Non si prelevano né

spese né tasse di giustizia.

L’Autorità

di protezione __________ rifonderà a RE 1 fr. 1’300.– a titolo di ripetibili.

3. Notificazione:

-

-

Il

presidente

La

segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le

decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95

a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72

segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è

ammissibile solo se il valore litigioso

ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge

tale importo, il ricorso in materia

civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di

importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in

materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in

materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.

116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal

caso dall'art. 115 LTF.