9.2023.72
Trasferimento della custodia all'altro genitore: necessità di ponderare i rischi concreti per il figlio e espletare gli accertamenti necessari per concludere quale luogo di vita è più idoneo
19 settembre 2023Italiano25 min
stato impartito l’ordine (con la comminatoria penale ex art. 292 CP) di collaborare
Source ti.ch
Incarto n.
9.2023.72
Lugano
19 settembre 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di protezione del
Tribunale d'appello
Damiano
Bozzini
giudice
unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG
assistito
dalla
vicecancelliera
Mecca
sedente
per statuire nella causa che oppone
RE
1
patr.
da: PR 1
all’
Autorità
regionale di protezione __________,
e
a
CO
2
patr.
da: PR 2
per
quanto riguarda la custodia del figlio
giudicando
sul reclamo del 25 maggio 2022 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il
8/11 maggio 2023 dall'Autorità regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto
Fatti
A. PI
1 (2017) è figlio di RE 1 e CO 2, genitori non coniugati e separati. I genitori
esercitano congiuntamente l’autorità parentale, mentre PI 1 è affidato alla
madre.
B. Dalla
valutazione socio-familiare 7/8 marzo 2019 dell’Ufficio dell’aiuto e della
protezione (in seguito UAP) è emersa una difficoltà comunicativa tra i
genitori, ragione per cui, con decisione 10 luglio 2019, l’Autorità regionale
di protezione __________ (in seguito Autorità di protezione) ha istituito una
curatela educativa ex art. 308 CC a favore di PI 1. In veste di curatrice è
stata nominata __________.
C. Vista
la mancanza di collaborazione della madre con la rete di protezione attiva in
favore del minore, con decisione 16 giugno 2020, l’Autorità di protezione ha
designato l’UAP quale ufficio di controllo e di informazione ai sensi dell’art.
307 cpv. 3 CC. Sono stati previsti colloqui regolari con i genitori per
verificare la loro situazione personale, mentre gli operatori sono stati
autorizzati a effettuare visite a domicilio e a raccogliere informazioni
direttamente presso enti o servizi che si occupano del minore. Alla madre è
stato impartito l’ordine (con la comminatoria penale ex art. 292 CP) di collaborare
con l’UAP e con la rete di protezione e di presentarsi puntualmente alle
convocazioni.
D. Con
il rapporto di aggiornamento 20 agosto 2021 dell’UAP, presentato nell’ambito
del suddetto mandato di controllo e informazione, è stata evidenziata la difficoltà
della madre relativa alla gestione autonoma delle questioni amministrative e
organizzative inerenti al figlio, nonché la continua irreperibilità della
genitrice. È stato rilevato come in occasione dell’incontro avuto con la madre,
quest’ultima si fosse mostrata “collaborativa e adeguata nei confronti di PI
1”.
E. In
data 22 settembre 2021, il padre ha comunicato che la madre, unitamente al
figlio, si sarebbe trasferita in Svizzera __________ (presso la nonna materna)
senza averlo interpellato e malgrado l’avvenuta scolarizzazione del minore in
Ticino. Il padre ha altresì dichiarato di essere contrario al trasferimento.
F. In
data 25 novembre 2021 la curatrice educativa ha presentato le sue dimissioni a
causa dell’impossibilità di avere un contatto con la madre.
G. Con
decisione 10 dicembre 2021 dell’Autorità di protezione è stato fatto divieto
alla madre di modificare il luogo di dimora del figlio da __________, ordine
impartito nuovamente con la comminatoria penale ex art. 292 CP.
H. Con
istanza 31 gennaio 2022 il padre ha chiesto l’attribuzione in via esclusiva
dell’autorità parentale con attribuzione degli accrediti per compiti educativi
di PI 1. Sebbene non postulato nel petitum dell’istanza, il padre ha domandato
che venisse modificata anche la custodia sul figlio. La madre si è opposta
all’istanza.
I. PI
1 è stato sentito da parte del membro permanente dell’Autorità di protezione in
data 7 giugno 2022. Il contenuto dell’ascolto del minore è stato riportato ai
genitori in occasione dell’incontro 7 luglio 2022.
J. A
causa dell’instabilità della situazione abitativa di madre e figlio (cfr.
rapporti di aggiornamento dell’UAP del 1° febbraio 2022 e 31 maggio 2022), e in
vista del successivo anno scolastico, con decisione cautelare 28 luglio 2022,
l’Autorità di protezione ha regolamentato le relazioni personali tra padre e
figlio con una frequenza minima di almeno un fine settimana ogni 15 giorni
oltre che un pomeriggio intrasettimanale con pernottamento, mentre a far tempo
dal 30 agosto 2022 le relazioni personali tra padre e figlio sono state fissate
anche “dal lunedì al venerdì nei periodi di frequenza della scuola
dell’infanzia in cui la madre non sarà presente in Ticino e ciò sino a diversa
decisione”. È stata nominata CURA 1 dell’UAP quale nuova curatrice
educativa, alla quale è stato affidato un mansionario di compiti più esteso. Inoltre,
è stato conferito alla dott.ssa __________ un mandato per una valutazione
psicodiagnostica a favore di PI 1 comprensiva di consulto pedopsichiatrico e di
valutazione cognitiva.
K. Nell’autunno
2022 madre e figlio hanno soggiornato per una breve durata presso l’abitazione
del padre al fine di poter garantire al bambino una frequentazione regolare
presso la scuola dell’infanzia. La convivenza si è interrotta prima delle
vacanze natalizie e la madre, unitamente al figlio, è tornata a vivere presso la
nonna materna a __________, asserendo di non riuscire a trovare un impiego o una
soluzione abitativa in Ticino.
L. In
data 28 aprile 2023 la curatrice educativa ha chiesto all’Autorità di
protezione di poter affiancare la madre nella gestione delle pratiche inerenti
le prestazioni assistenziali, sostegno senza il quale il minore non potrebbe
mai trovare una stabilità abitativa. L’Autorità di protezione ha comunicato in
data 11 maggio 2023 di non entrare in merito alla richiesta, essendo la madre
patrocinata e quindi capace di avvalersi autonomamente dei servizi territoriali
per un sostegno amministrativo.
M. Con
rapporto di aggiornamento 25 aprile 2023 dell’UAP è stata ulteriormente
evidenziata la precaria situazione personale della madre, la quale si
troverebbe “in balìa degli eventi e dimostra, nei fatti, di non possedere
gli strumenti e le risorse necessarie per gestire i diversi aspetti della sua
vita senza provocare delle ripercussioni anche sul figlio PI 1”. Il mandato
di valutazione conferito con decisione 28 luglio 2022 non avrebbe ancora potuto
essere eseguito a causa dell’ulteriore irraggiungibilità della madre. In merito
alla prospettata possibilità di un affidamento del minore al padre, l’UAP ha
evidenziato come il bambino non avrebbe mai vissuto con il genitore e neppure
avrebbe potuto, negli ultimi due anni, intrattenere dei diritti di visita
regolari e costanti, ragione per la quale, secondo l’UAP, prima di un
accudimento completo del figlio al padre, sarebbe necessario valutarne
l’idoneità e provvedere a un riavvicinamento graduale. L’UAP ha inoltre
ritenuto doveroso che venisse espletata una perizia sulle capacità genitoriali
di entrambi i genitori ai fini di valutare quale luogo di vita risponde meglio
ai bisogni di PI 1.
N. Con
scritto 4 maggio 2023 il padre ha dichiarato di poter garantire, entro 30
giorni, il trasferimento del figlio presso il proprio domicilio, chiedendo che
il medesimo avvenga mediante ordine esecutivo.
O. Con
scritto 4 maggio 2023 la madre si è opposta a un affidamento del figlio al
padre il quale, a suo dire, a fine dicembre 2022 avrebbe messo alla porta madre
e figlio, rilevando come da allora il padre si sarebbe disinteressato alla vita
del figlio, non avendo più alcun contatto con il bambino da oltre 5 mesi
(nemmeno per il compleanno del figlio). La madre ha ribadito che un affidamento
al padre sarebbe contrario agli interessi del minore e promesso di fargli
frequentare la scuola dell’infanzia a partire dalla settimana successiva.
P. Con
decisione cautelare 11 maggio 2023 l’Autorità di protezione ha affidato PI 1 al
padre a far tempo dal 5 giugno 2023, stabilendo che “i genitori garantiranno
adeguate relazioni personali tra il figlio e la madre, ricordato che
l’organizzazione e calendarizzazione dei diritti di visita competono alla
curatrice educativa” (dispositivo n. 1). Alla madre è stato fatto ordine di
dar seguito al provvedimento cautelare, ordine impartito con la comminatoria
penale ex art. 292 CP (dispositivo n. 2). La decisione è stata dichiarata
immediatamente esecutiva e a un eventuale reclamo è stato denegato l’effetto
sospensivo (dispositivo n. 5).
Q. Contro
la predetta decisione è insorta la madre mediante reclamo 25 maggio 2023,
chiedendo in via preliminare la restituzione dell’effetto sospensivo e, in via
principale, l’annullamento della decisione impugnata. La reclamante ha ritenuto
che un trasferimento del figlio dal padre (che non vede e neppure sente da
cinque mesi e che quindi non avrebbe esperienza con il bambino) possa creare a
quest’ultimo un profondo trauma psicologico, ciò che dovrebbe essere, a suo
dire, preponderante nell’ambito della decisione cautelare, così come nel
giudizio sulla concessione dell’effetto sospensivo al reclamo. La messa in
pericolo del benessere del figlio nell’attuale situazione accuditiva presso la
madre non sarebbe comprovata da alcuna documentazione o da alcun rapporto della
curatrice educativa e non vi sarebbe alcun indizio circa una carenza di capacità
genitoriale della madre. L’Autorità di protezione non avrebbe considerato quanto
espresso dal minore durante il suo ascolto, da cui non emergerebbe la
necessaria serenità del figlio di fronte all’ipotesi di vivere con il padre,
mentre con la misura impugnata la madre verrebbe ingiustamente punita per
essere partita dal Ticino per il solo motivo di non disporre di un luogo dove
alloggiare. La madre ha in fine chiesto di essere posta al beneficio
dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio.
R. Con
scritto 31 maggio 2023 la curatrice educativa ha osservato di non avere nulla da
aggiungere rispetto a quanto già presente nel dossier dell’Autorità di
protezione.
S. Con
osservazioni 2 giugno 2023 l’Autorità di protezione ha chiesto che la domanda
di restituzione dell’effetto sospensivo venga respinta, riconfermandosi nella
decisione impugnata. Secondo l’Autorità di protezione, la madre non sarebbe
garante dei bisogni primari di PI 1, sia dal punto di vista materiale, sia rispetto
a una condizione di domicilio stabile e per quanto attiene a una frequenza
scolastica regolare. Non sarebbe noto come la madre provveda al proprio
sostentamento e a quello del figlio e quale sia il suo effettivo domicilio.
L’affidamento al padre sarebbe quindi indispensabile in quanto PI 1 richiede “stabilità
rispetto al domicilio, a garanzia inoltre di una frequenza scolastica”.
Secondo l’Autorità di protezione il provvedimento cautelare risulterebbe
conforme rispetto a una prognosi relativa all’esito del procedimento
principale, considerato che nel caso in cui persistesse la condizione di
attuale incertezza nelle condizioni della madre (in particolare rispetto alla
situazione abitativa e all’assenza di un permesso di soggiorno valido), appare
verosimile la necessità di confermare l’affidamento del minore al padre. Il
provvedimento rispecchierebbe quindi i requisiti dell’urgenza e della
proporzionalità.
T. Con
osservazioni 5 giugno 2023 il padre ha dichiarato di non opporsi, di principio,
alla concessione dell’effetto sospensivo, ma non di poter accettare che il
figlio non venga regolarmente scolarizzato per il prossimo anno scolastico. Il
padre ha pertanto chiesto alla scrivente Camera di adottare la decisione
sull’effetto sospensivo solo dopo aver preso conoscenza di tutti gli atti
presenti nell’incarto dell’Autorità di protezione, concludendo di rimettersi al
relativo giudizio di codesto giudice. Il padre ha infine chiesto di essere
posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio.
U. Con
decreto 9 giugno 2023 la scrivente Camera di protezione ha accolto la domanda
di restituzione dell’effetto sospensivo presentata dalla reclamante.
V. Con
osservazioni 20 giugno 2023 l’Autorità di protezione si è nuovamente
riconfermata nella decisione impugnata, evidenziando che il luogo di dimora di
madre e figlio sarebbe tutt’ora ignoto, essendo la madre rimasta silente anche
in seguito alle relative richieste di informazione inviatele. La promessa fatta
dalla madre inerente la ripresa della frequentazione scolastica non è stata
mantenuta nei termini stabiliti e il permesso di soggiorno della madre sarebbe nel
frattempo scaduto. Inoltre, sarebbe ancora in corso l’espletazione della
valutazione psicodiagnostica del minore, così come un “possibile”
mandato di perizia delle capacità genitoriali.
W. Con
osservazioni 10 luglio 2023 il padre ha chiesto la conferma della decisione
impugnata. Egli ha sottolineato l’asserita incapacità della madre di far fronte
ai propri obblighi verso le istituzioni e verso il figlio, in particolare il
mancato rispetto delle decisioni delle autorità e la sistematica interruzione
della permanenza in Ticino, ciò che impedisce al figlio una regolare frequenza
scolastica. Il padre ha chiesto di essere messo a beneficio dell’assistenza
giudiziaria e del gratuito patrocinio.
X. La
madre non ha presentato una replica. Con scritto 23 agosto 2023 il padre ha
sollecitato l’evasione del reclamo.
Considerato
in diritto
Considerandi
1.
Le
decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti minorenni sono
impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello,
nella composizione di un giudice unico (art. 450 CC in relazione agli art. 314
cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione e la
procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto [LPMA]; art. 48
lett. f n. 7 LOG). Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già
regolato dagli art. 450 segg. CC, occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla
Legge sulla procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le
azioni connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità
amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611
del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora
più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art.
450f CC).
2.
L'art.
445.
CC prevede che l’Autorità di protezione prende, ad istanza di
una persona che partecipa al procedimento o d’ufficio,
tutti i provvedimenti cautelari necessari per la durata del procedimento. Può
in particolare ordinare a titolo cautelare una misura di protezione (cpv. 1) e
in caso di particolare urgenza, l’Autorità di protezione può immediatamente
prendere provvedimenti cautelari senza sentire le persone che partecipano al
procedimento. Nel contempo dà loro l’opportunità di presentare osservazioni,
emanando in seguito una nuova decisione (cpv. 2). Le decisioni in materia di
provvedimenti cautelari possono essere impugnate con reclamo entro dieci giorni
dalla loro comunicazione (cpv. 3).
2.1
I
presupposti per l’emanazione di una decisione cautelare sono: la prognosi
favorevole del procedimento principale (il cosiddetto fumus boni iuris),
l’urgenza della misura e la sua proporzionalità (cfr. art. 389 cpv. 2 CC: la
misura deve essere necessaria e idonea; BSK Erw.Schutz, Auer/Marti, ad art. 445 CC n. 6 e segg; sentenza CDP del 21
maggio 2014, inc. 9.2013.218, consid. 5.2). Il reclamante può pertanto invocare
unicamente il fatto che la misura non sarebbe necessaria e che essa sarebbe
illecita o sproporzionata (COPMA – Guide pratique Protection de d’adulte,
N1.187 pag. 75).
Nel suo esame, trattandosi di una procedura sfociante in una misura
provvisionale, l’autorità può limitarsi ad una verifica sommaria dei fatti. Un
esame approfondito delle circostanze non è possibile proprio a causa
dell’urgenza con la quale l’autorità è chiamata ad intervenire in pendenza
della causa. Per l’adozione di un provvedimento cautelare è sufficiente che la
situazione di pericolo venga resa verosimile, senza che quest’ultima debba
essere comprovata (BSK Erw.Schutz, Auer/Marti,
ad art. 445 CC n. 27 e segg).
3.
Giusta l'art. 307 cpv. 1 CC, se il bene del figlio è minacciato e i
genitori non vi rimediano o non sono in grado di rimediarvi, l'Autorità di
protezione ordina le misure opportune per la protezione del figlio.
3.1
Ai
sensi dell'art. 310 cpv. 1 CC, quando il figlio non possa essere altrimenti
sottratto al pericolo, l'Autorità di protezione deve toglierlo alla custodia
dei genitori, o dei terzi presso cui si trova, e ricoverarlo convenientemente.
Nell'accezione di “pericolo” rientra tutto quanto è suscettibile di
pregiudicare lo sviluppo fisico, intellettuale e morale del figlio sotto
l'autorità parentale dei genitori (BSK ZGB I, Breitschmid, ad art. 310 CC n. 3; Hegnauer, Grundriss
des Kindesrechts, n. 27.36 pag. 214; Meier/Stettler,
Droit de filiation, 6ͣ ed., Losanna 2019, n. 1742 pag. 1133-1134; STF del
1° luglio 2002, inc. 5C.117/2002, consid. 3.1).
3.2
Le
cause della messa in pericolo sono ininfluenti (circostanze oggettive, colpa
del minore, dei genitori o dell’entourage familiare): la misura non è
una sanzione nei confronti dei genitori ma persegue quale unico scopo la tutela
del bene del minore (STF 5A_993/2016 del 19 giugno 2017 consid. 4.2.2; STF
5A_875/2013 del 10 aprile 2014 consid. 3.1; STF
5A_729/2013 dell’11 dicembre 2013 consid. 4.1; STF 5A_835/2008 del 12 febbraio
2009.
consid. 4.1. e rif.; Breitschmid,
in: BSK ZGB I, ad art. 310 CC n.
3; Meier/Stettler, op. cit, n.
1742.
pag. 1133-1134).
3.3
L'Autorità
di protezione revoca la custodia “quando il figlio non possa essere
altrimenti sottratto al pericolo” (art. 310 cpv. 1 CC): le decisioni di
privazione devono infatti rispettare i principi di sussidiarietà e
proporzionalità (Meier, in: CR CC
I, ad art. 310 CC n. 2). La revoca della custodia è infatti una misura
nettamente più incisiva di quelle previste agli articoli 307 e 308 CC e può
essere ammessa unicamente quando gli altri provvedimenti sono falliti o
appaiono di primo acchito insufficienti (STF 5A_993/2016 del 19 giugno 2017
consid. 4.2.2; STF 5A_404/2016 del 10 novembre 2016 consid. 3; STF 5A_724/2015
del 2 giugno 2016 consid. 6.3 non pubblicato in DTF 142 I 88).
Le
misure che permettono la conservazione della vita nel nucleo famigliare (“communauté
familiale”) devono di conseguenza rimanere prioritarie (Meier, in: CR CC I, ad art. 310 CC n.
14). Considerata la gravità della misura, ma anche il rischio che una revoca
inappropriata farebbe correre al minore, la privazione del diritto di
determinare il luogo di dimora del figlio deve di principio essere preceduta da
un rapporto o una perizia di un professionista (osservazione in ambulatorio,
affidamento in prova di breve durata, esame effettuato da un gruppo
interdisciplinare specializzato in protezione dei minori; Meier, in: CR CC I, ad art. 310 n. 16).
3.4
Qualora
il collocamento del minore non risulti più confacente alla personalità e ai
bisogni del minore, l’Autorità di protezione dovrà modificare la sua decisione
in applicazione dell’art. 313 cpv. 1 CC, secondo cui la modifica delle
circostanze comporta l’adattamento delle misure di protezione alla nuova
situazione (Breitschmid, in: BSK
ZGB I, ad art. 310 CC n. 9; Meier,
in: CR CC I, ad art. 310 CC n. 22).
4.
L’art. 446 CC definisce i principi procedurali
applicabili nell’ambito della protezione degli adulti. Ai sensi della norma,
l’Autorità di protezione esamina d’ufficio i fatti (cpv. 1). Essa raccoglie le
informazioni occorrenti e assume le prove necessarie; può incaricare degli
accertamenti una persona o un servizio idonei e, se necessario, ordina che uno
specialista effettui una perizia (cpv. 2). L’Autorità di protezione non è
vincolata dalle conclusioni delle persone che partecipano al procedimento (cpv.
3) e applica d’ufficio il diritto (cpv. 4).
La
norma sancisce il principio inquisitorio illimitato, secondo il quale
l’Autorità è perfettamente libera nell’accertamento dei fatti e nella
valutazione delle prove: secondo consolidata giurisprudenza, in base a tale
principio l’Autorità può assumere e ricercare delle prove – secondo il suo
apprezzamento – anche secondo delle modalità inabituali e procurarsi d’ufficio dei
rapporti allestiti da terzi (v. DTF 128 III 413 consid. 3.2.1; v. anche STF del
13.
gennaio 2014, inc. 5A_843/2013, consid. 4.1 e 4.2, e Messaggio, pag.
6465-6466).
5.
Nel
caso in esame, emerge palesemente l’instabilità accuditiva alla quale è esposto
PI 1. È da diverso tempo che la madre non dispone di una dimora fissa, mancando
di fornire all’Autorità di protezione e alla rete di protezione informazioni e
aggiornamenti in merito ed evitando di dare seguito alle relative richieste. La
madre si è allontanata più volte per periodi prolungati dal Cantone Ticino
senza avvisare nessuno, violando così ripetutamente il suo obbligo di
scolarizzare il figlio (per ora con riferimento alla scuola dell’infanzia e,
perlomeno da settembre 2023, al primo ciclo della scuola elementare). È
soprattutto alla luce di quest’ultima lacuna educativa della madre e ai fini di
garantire al figlio una scolarizzazione regolare che il padre di PI 1, mediante
istanza 31 gennaio 2022, ha chiesto l’autorità parentale congiunta nonché la
custodia esclusiva del figlio. La situazione d’accudimento del piccolo PI 1 è
indubbiamente precaria e va risolta urgentemente mediante l’adozione di adeguate
misure di protezione. Tuttavia, mancando agli atti (al momento dell’emanazione
della decisione impugnata ma ancora tutt’oggi) gli accertamenti necessari
inerenti lo stato psico-emotivo del minore, ma soprattutto delle verifiche
relative alle capacità genitoriali di entrambi i genitori, una modifica della
custodia con un affidamento esclusivo del figlio al padre appare prematura, e
quindi al momento inadeguata. L’Autorità di protezione ha basato la decisione
impugnata sui vari rapporti dell’UAP, della curatrice educativa e dell’istituto
scolastico e su quanto emerso dai vari incontri di rete e dall’audizione di PI
1, tutti elementi atti a destare dei forti dubbi sull’idoneità della madre di
garantire il bene del figlio. Nondimeno, dal più recente rapporto di
aggiornamento dell’UAP del 25 aprile 2023 si evince altresì una chiara incertezza
rispetto all’opportunità di un affidamento esclusivo al padre, avendo gli
operatori osservato che “Il padre, la cui attitudine collaborativa rende possibile
un contatto sicuramente più regolare, si dice preoccupato per il figlio anche
se non è chiaro se la sua intenzione di occuparsene, con la custodia esclusiva,
sia fondata su una reale e integra assunzione di responsabilità e volontà. Il
padre spiega infatti di essere molto impegnato sul lavoro e di non essere certo
di potersi occupare del figlio quotidianamente come necessario”. È stato inoltre
rilevato che “Per quanto attiene la possibilità che PI 1 possa essere
affidato al padre, che come detto dimostra sicuramente una modalità più
collaborativa e consapevole delle decisioni assunte dall’Autorità, facciamo
presente il fatto che il bambino non ha mai vissuto con il padre e neppure ha
potuto, da circa due anni a questa parte, intrattenere con il medesimo dei
diritti di visita regolari e costanti. Pur potendo il padre, eventualmente,
garantire un contesto di vita più stabile e sicuro, riteniamo doveroso che sia
anzitutto chiarita la sua reale intenzione di voler assumere la totale custodia
del figlio, secondariamente che ne venga valutata la sua idoneità quantomeno da
un punto di vista socio-ambientale (…). In considerazione della distanza che
attualmente sussiste nella relazione tra PI 1 e il padre, sarà necessario
prevedere una gradualità e un tempo di transizione che permetta al bambino di
riavvicinarsi anche affettivamente alla figura paterna.” Per finire l’UAP
ha concluso che “aldilà della necessità di comprendere anzitutto quale luogo
di vita è più idonea a rispondere meglio ai bisogni di PI 1, si ritiene
estremamente importante che la valutazione psico-affettiva sul minore possa
essere portata avanti e che una perizia sulle capacità genitoriali venga svolta
sui signori __________ e RE 1. Il mandato di controllo e informazione ai sensi
dell’art. 307 cpv. 3 CC, alle condizioni di cui sopra e alla luce degli
elementi raccolti e osservati in questi anni, si rivela una misura di
protezione insufficiente a garantire la protezione di PI 1.”
Alla
luce di questa chiara presa di posizione dei professionisti dell’UAP, in
assenza di una valutazione specialistica inerente il rapporto tra padre e
figlio e in merito alle capacità genitoriali soprattutto del padre, un’attribuzione
della custodia esclusiva a quest’ultimo appare effettivamente una misura sproporzionata,
sebbene presa a titolo cautelare. Infatti, come considerato nel rapporto
dell’UAP 25 aprile 2023, l’Autorità di protezione ha omesso di adeguatamente considerare
il lungo tempo durante il quale il padre non ha più visto il figlio e il fatto
che è da diversi anni che i diritti di visita padre-figlio non sono stati
esercitati regolarmente. Inoltre, non è nemmeno stato appurato in che misura e
con quali modalità il padre (che lavora a tempo pieno) potrà effettivamente
garantire l’accudimento esclusivo del figlio. Togliere il bambino (di soli 6
anni) dalla custodia materna, l’unica figura genitoriale che conosce bene, e
imporre un suo trasferimento al padre, senza alcun riavvicinamento graduale con
il genitore (come consigliato dall’UAP), appare un procedere alquanto estremo e
non privo di rischio per il benessere del bambino, a maggior ragione
trattandosi di una misura provvisionale. Occorre pertanto ponderare i rischi
concreti ai quali è ora esposto PI 1 presso la madre e gli eventuali disagi e
traumi che un suo trasferimento immediato e senza ulteriori misure di sostegno presso
il domicilio del padre potrebbe causargli. Malgrado le evidenti difficoltà
della madre, una modifica della custodia nei termini imposti dalla decisione
impugnata, ossia un trasferimento esclusivo del minore presso il padre, risulta
quindi sproporzionata proprio di fronte alle possibili conseguenze emotive negative
per il bambino. Inoltre, visti i lunghi tempi d’intervento dell’Autorità di
protezione nella raccolta degli accertamenti peritali necessari per concludere
quale sia il luogo di vita più confacente al bene di PI 1, risulta mancante
anche il presupposto dell’urgenza della misura. Infatti, è soltanto in seguito
all’emanazione della decisione impugnata che l’Autorità di protezione ha poi esteso
il mandato conferito alla perita dott.ssa. __________ (sebbene non formalmente
e senza una relativa decisione) anche a una valutazione sulle capacità
genitoriali (cfr. lettera 21 giugno 2023). Ancora in sede di duplica 20 giugno
2023.
l’Autorità di protezione ha indicato che l’espletamento della perizia sulle
capacità genitoriali resta ancora incerto (si cita: “possibile”
mandato). Agli atti manca peraltro una conferma della perita sull’accettazione
di un tale incarico.
6.
Ritenuto
che PI 1 non si è presentato presso la scuola elementare della __________ all’inizio
dell’anno scolastico 2023/2024 (al quale era stato iscritto) e di fronte all’atteggiamento
tutt’ora poco collaborativo della madre, è evidente che la situazione non è nemmeno
migliorata procedura pendente, ciò a ulteriore dimostrazione delle difficoltà
genitoriali della madre. Ritenute le considerazioni di cui al punto 5 e la
necessità di appurare lo stato della relazione padre-figlio e procedere ad un
riavvicinamento, l’Autorità di protezione viene invitata a adottare, al più
presto, le relative misure.
7.
Visto
quanto precede, non essendo adempiute le condizioni per giustificare la misura
cautelare contestata in quanto mancano i presupposti dell’urgenza e della
proporzionalità, il reclamo va accolto e la decisione impugnata annullata.
8.
Gli oneri giudiziari per il presente giudizio seguirebbero il principio
della soccombenza, ma viste le concrete circostanze, si rinuncia all’addebito
di tasse e spese processuali, che non potrebbero per altro essere caricate
all’Autorità di protezione (art. 47 cpv. 6 LPAmm).
Quanto
alle ripetibili, già in passato la giurisprudenza aveva sancito che le Autorità
di protezione risultate soccombenti possono essere tenute alla rifusione di
ripetibili a reclamanti vittoriosi ove abbiano partecipato alla lite quali
uniche antagoniste della parte che ha avuto successo, mentre ove esse abbiano
partecipato alla lite unitamente a privati cittadini, risultando sconfitte
insieme con questi ultimi, le ripetibili vanno addebitate di regola ai privati
che si sono battuti senza successo al loro fianco (sentenza ICCA del 24 agosto
2011, inc. 11.2011.60, consid. 4; sentenza ICCA del 19 aprile 2011, inc.
11.2009.188, consid. 3, pubblicata in: RtiD II–2011 n. 14c pag. 692). Nella concreta
fattispecie, __________ ha fiancheggiato l’Autorità di protezione nella
proposta di respingere il reclamo, ma la sua richiesta iniziale risultava
senz’altro giustificata alla luce dell’oggettivo bisogno di protezione del
figlio. L’accoglimento del reclamo è quindi principalmente da imputare alla
decisione adottata in via cautelare dall’Autorità di protezione senza necessari
approfondimenti e pertanto in modo prematuro e inadeguato. Per equità non si
giustifica pertanto di condannare il padre resistente alla rifusione di
ripetibili.
9.
Entrambi
i genitori hanno chiesto di beneficiare dell’assistenza giudiziaria e del
gratuito patrocinio ai sensi dell’art. 117 CPC, applicabile su rinvio dell’art.
13.
LAG, in base al quale ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia
sprovvisto dei mezzi necessari (lett. a), la cui domanda non appaia priva di
probabilità di successo (lett. b).
Essendo adempiute
le suddette condizioni, le loro domande di ammissione al beneficio
dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio vanno accolte con
l’esenzione dalle spese processuali, mentre lo Stato provvederà alla
retribuzione dei rispettivi patrocinatori.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. Il
reclamo è accolto.
1.1. Di
conseguenza, la decisione cautelare 11 maggio 2023 dell’Autorità regionale di
protezione __________ è annullata.
2. Non si prelevano né spese né tasse di giustizia. Non si assegnano
ripetibili.
3. La
domanda di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito
patrocinio di RE 1 è accolta.
4. La
domanda di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito
patrocinio di CO 2 è accolta.
5. Notificazione:
-
-
Comunicazione:
-
-
Il
presidente
La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95
a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72
segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è
ammissibile solo se il valore litigioso
ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge
tale importo, il ricorso in materia
civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di
importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in
materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in
materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.
116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal
caso dall'art. 115 LTF.