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Decisione

9.2023.72

Trasferimento della custodia all'altro genitore: necessità di ponderare i rischi concreti per il figlio e espletare gli accertamenti necessari per concludere quale luogo di vita è più idoneo

19 settembre 2023Italiano25 min

stato impartito l’ordine (con la comminatoria penale ex art. 292 CP) di collaborare

Source ti.ch

Incarto n.

9.2023.72

Lugano

19 settembre 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il presidente della Camera di protezione del

Tribunale d'appello

Damiano

Bozzini

giudice

unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG

assistito

dalla

vicecancelliera

Mecca

sedente

per statuire nella causa che oppone

RE

1

patr.

da: PR 1

all’

Autorità

regionale di protezione __________,

e

a

CO

2

patr.

da: PR 2

per

quanto riguarda la custodia del figlio

giudicando

sul reclamo del 25 maggio 2022 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il

8/11 maggio 2023 dall'Autorità regionale di protezione __________;

letti ed esaminati gli atti,

ritenuto

in fatto

Fatti

A. PI

1 (2017) è figlio di RE 1 e CO 2, genitori non coniugati e separati. I genitori

esercitano congiuntamente l’autorità parentale, mentre PI 1 è affidato alla

madre.

B. Dalla

valutazione socio-familiare 7/8 marzo 2019 dell’Ufficio dell’aiuto e della

protezione (in seguito UAP) è emersa una difficoltà comunicativa tra i

genitori, ragione per cui, con decisione 10 luglio 2019, l’Autorità regionale

di protezione __________ (in seguito Autorità di protezione) ha istituito una

curatela educativa ex art. 308 CC a favore di PI 1. In veste di curatrice è

stata nominata __________.

C. Vista

la mancanza di collaborazione della madre con la rete di protezione attiva in

favore del minore, con decisione 16 giugno 2020, l’Autorità di protezione ha

designato l’UAP quale ufficio di controllo e di informazione ai sensi dell’art.

307 cpv. 3 CC. Sono stati previsti colloqui regolari con i genitori per

verificare la loro situazione personale, mentre gli operatori sono stati

autorizzati a effettuare visite a domicilio e a raccogliere informazioni

direttamente presso enti o servizi che si occupano del minore. Alla madre è

stato impartito l’ordine (con la comminatoria penale ex art. 292 CP) di collaborare

con l’UAP e con la rete di protezione e di presentarsi puntualmente alle

convocazioni.

D. Con

il rapporto di aggiornamento 20 agosto 2021 dell’UAP, presentato nell’ambito

del suddetto mandato di controllo e informazione, è stata evidenziata la difficoltà

della madre relativa alla gestione autonoma delle questioni amministrative e

organizzative inerenti al figlio, nonché la continua irreperibilità della

genitrice. È stato rilevato come in occasione dell’incontro avuto con la madre,

quest’ultima si fosse mostrata “collaborativa e adeguata nei confronti di PI

1”.

E. In

data 22 settembre 2021, il padre ha comunicato che la madre, unitamente al

figlio, si sarebbe trasferita in Svizzera __________ (presso la nonna materna)

senza averlo interpellato e malgrado l’avvenuta scolarizzazione del minore in

Ticino. Il padre ha altresì dichiarato di essere contrario al trasferimento.

F. In

data 25 novembre 2021 la curatrice educativa ha presentato le sue dimissioni a

causa dell’impossibilità di avere un contatto con la madre.

G. Con

decisione 10 dicembre 2021 dell’Autorità di protezione è stato fatto divieto

alla madre di modificare il luogo di dimora del figlio da __________, ordine

impartito nuovamente con la comminatoria penale ex art. 292 CP.

H. Con

istanza 31 gennaio 2022 il padre ha chiesto l’attribuzione in via esclusiva

dell’autorità parentale con attribuzione degli accrediti per compiti educativi

di PI 1. Sebbene non postulato nel petitum dell’istanza, il padre ha domandato

che venisse modificata anche la custodia sul figlio. La madre si è opposta

all’istanza.

I. PI

1 è stato sentito da parte del membro permanente dell’Autorità di protezione in

data 7 giugno 2022. Il contenuto dell’ascolto del minore è stato riportato ai

genitori in occasione dell’incontro 7 luglio 2022.

J. A

causa dell’instabilità della situazione abitativa di madre e figlio (cfr.

rapporti di aggiornamento dell’UAP del 1° febbraio 2022 e 31 maggio 2022), e in

vista del successivo anno scolastico, con decisione cautelare 28 luglio 2022,

l’Autorità di protezione ha regolamentato le relazioni personali tra padre e

figlio con una frequenza minima di almeno un fine settimana ogni 15 giorni

oltre che un pomeriggio intrasettimanale con pernottamento, mentre a far tempo

dal 30 agosto 2022 le relazioni personali tra padre e figlio sono state fissate

anche “dal lunedì al venerdì nei periodi di frequenza della scuola

dell’infanzia in cui la madre non sarà presente in Ticino e ciò sino a diversa

decisione”. È stata nominata CURA 1 dell’UAP quale nuova curatrice

educativa, alla quale è stato affidato un mansionario di compiti più esteso. Inoltre,

è stato conferito alla dott.ssa __________ un mandato per una valutazione

psicodiagnostica a favore di PI 1 comprensiva di consulto pedopsichiatrico e di

valutazione cognitiva.

K. Nell’autunno

2022 madre e figlio hanno soggiornato per una breve durata presso l’abitazione

del padre al fine di poter garantire al bambino una frequentazione regolare

presso la scuola dell’infanzia. La convivenza si è interrotta prima delle

vacanze natalizie e la madre, unitamente al figlio, è tornata a vivere presso la

nonna materna a __________, asserendo di non riuscire a trovare un impiego o una

soluzione abitativa in Ticino.

L. In

data 28 aprile 2023 la curatrice educativa ha chiesto all’Autorità di

protezione di poter affiancare la madre nella gestione delle pratiche inerenti

le prestazioni assistenziali, sostegno senza il quale il minore non potrebbe

mai trovare una stabilità abitativa. L’Autorità di protezione ha comunicato in

data 11 maggio 2023 di non entrare in merito alla richiesta, essendo la madre

patrocinata e quindi capace di avvalersi autonomamente dei servizi territoriali

per un sostegno amministrativo.

M. Con

rapporto di aggiornamento 25 aprile 2023 dell’UAP è stata ulteriormente

evidenziata la precaria situazione personale della madre, la quale si

troverebbe “in balìa degli eventi e dimostra, nei fatti, di non possedere

gli strumenti e le risorse necessarie per gestire i diversi aspetti della sua

vita senza provocare delle ripercussioni anche sul figlio PI 1”. Il mandato

di valutazione conferito con decisione 28 luglio 2022 non avrebbe ancora potuto

essere eseguito a causa dell’ulteriore irraggiungibilità della madre. In merito

alla prospettata possibilità di un affidamento del minore al padre, l’UAP ha

evidenziato come il bambino non avrebbe mai vissuto con il genitore e neppure

avrebbe potuto, negli ultimi due anni, intrattenere dei diritti di visita

regolari e costanti, ragione per la quale, secondo l’UAP, prima di un

accudimento completo del figlio al padre, sarebbe necessario valutarne

l’idoneità e provvedere a un riavvicinamento graduale. L’UAP ha inoltre

ritenuto doveroso che venisse espletata una perizia sulle capacità genitoriali

di entrambi i genitori ai fini di valutare quale luogo di vita risponde meglio

ai bisogni di PI 1.

N. Con

scritto 4 maggio 2023 il padre ha dichiarato di poter garantire, entro 30

giorni, il trasferimento del figlio presso il proprio domicilio, chiedendo che

il medesimo avvenga mediante ordine esecutivo.

O. Con

scritto 4 maggio 2023 la madre si è opposta a un affidamento del figlio al

padre il quale, a suo dire, a fine dicembre 2022 avrebbe messo alla porta madre

e figlio, rilevando come da allora il padre si sarebbe disinteressato alla vita

del figlio, non avendo più alcun contatto con il bambino da oltre 5 mesi

(nemmeno per il compleanno del figlio). La madre ha ribadito che un affidamento

al padre sarebbe contrario agli interessi del minore e promesso di fargli

frequentare la scuola dell’infanzia a partire dalla settimana successiva.

P. Con

decisione cautelare 11 maggio 2023 l’Autorità di protezione ha affidato PI 1 al

padre a far tempo dal 5 giugno 2023, stabilendo che “i genitori garantiranno

adeguate relazioni personali tra il figlio e la madre, ricordato che

l’organizzazione e calendarizzazione dei diritti di visita competono alla

curatrice educativa” (dispositivo n. 1). Alla madre è stato fatto ordine di

dar seguito al provvedimento cautelare, ordine impartito con la comminatoria

penale ex art. 292 CP (dispositivo n. 2). La decisione è stata dichiarata

immediatamente esecutiva e a un eventuale reclamo è stato denegato l’effetto

sospensivo (dispositivo n. 5).

Q. Contro

la predetta decisione è insorta la madre mediante reclamo 25 maggio 2023,

chiedendo in via preliminare la restituzione dell’effetto sospensivo e, in via

principale, l’annullamento della decisione impugnata. La reclamante ha ritenuto

che un trasferimento del figlio dal padre (che non vede e neppure sente da

cinque mesi e che quindi non avrebbe esperienza con il bambino) possa creare a

quest’ultimo un profondo trauma psicologico, ciò che dovrebbe essere, a suo

dire, preponderante nell’ambito della decisione cautelare, così come nel

giudizio sulla concessione dell’effetto sospensivo al reclamo. La messa in

pericolo del benessere del figlio nell’attuale situazione accuditiva presso la

madre non sarebbe comprovata da alcuna documentazione o da alcun rapporto della

curatrice educativa e non vi sarebbe alcun indizio circa una carenza di capacità

genitoriale della madre. L’Autorità di protezione non avrebbe considerato quanto

espresso dal minore durante il suo ascolto, da cui non emergerebbe la

necessaria serenità del figlio di fronte all’ipotesi di vivere con il padre,

mentre con la misura impugnata la madre verrebbe ingiustamente punita per

essere partita dal Ticino per il solo motivo di non disporre di un luogo dove

alloggiare. La madre ha in fine chiesto di essere posta al beneficio

dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio.

R. Con

scritto 31 maggio 2023 la curatrice educativa ha osservato di non avere nulla da

aggiungere rispetto a quanto già presente nel dossier dell’Autorità di

protezione.

S. Con

osservazioni 2 giugno 2023 l’Autorità di protezione ha chiesto che la domanda

di restituzione dell’effetto sospensivo venga respinta, riconfermandosi nella

decisione impugnata. Secondo l’Autorità di protezione, la madre non sarebbe

garante dei bisogni primari di PI 1, sia dal punto di vista materiale, sia rispetto

a una condizione di domicilio stabile e per quanto attiene a una frequenza

scolastica regolare. Non sarebbe noto come la madre provveda al proprio

sostentamento e a quello del figlio e quale sia il suo effettivo domicilio.

L’affidamento al padre sarebbe quindi indispensabile in quanto PI 1 richiede “stabilità

rispetto al domicilio, a garanzia inoltre di una frequenza scolastica”.

Secondo l’Autorità di protezione il provvedimento cautelare risulterebbe

conforme rispetto a una prognosi relativa all’esito del procedimento

principale, considerato che nel caso in cui persistesse la condizione di

attuale incertezza nelle condizioni della madre (in particolare rispetto alla

situazione abitativa e all’assenza di un permesso di soggiorno valido), appare

verosimile la necessità di confermare l’affidamento del minore al padre. Il

provvedimento rispecchierebbe quindi i requisiti dell’urgenza e della

proporzionalità.

T. Con

osservazioni 5 giugno 2023 il padre ha dichiarato di non opporsi, di principio,

alla concessione dell’effetto sospensivo, ma non di poter accettare che il

figlio non venga regolarmente scolarizzato per il prossimo anno scolastico. Il

padre ha pertanto chiesto alla scrivente Camera di adottare la decisione

sull’effetto sospensivo solo dopo aver preso conoscenza di tutti gli atti

presenti nell’incarto dell’Autorità di protezione, concludendo di rimettersi al

relativo giudizio di codesto giudice. Il padre ha infine chiesto di essere

posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio.

U. Con

decreto 9 giugno 2023 la scrivente Camera di protezione ha accolto la domanda

di restituzione dell’effetto sospensivo presentata dalla reclamante.

V. Con

osservazioni 20 giugno 2023 l’Autorità di protezione si è nuovamente

riconfermata nella decisione impugnata, evidenziando che il luogo di dimora di

madre e figlio sarebbe tutt’ora ignoto, essendo la madre rimasta silente anche

in seguito alle relative richieste di informazione inviatele. La promessa fatta

dalla madre inerente la ripresa della frequentazione scolastica non è stata

mantenuta nei termini stabiliti e il permesso di soggiorno della madre sarebbe nel

frattempo scaduto. Inoltre, sarebbe ancora in corso l’espletazione della

valutazione psicodiagnostica del minore, così come un “possibile”

mandato di perizia delle capacità genitoriali.

W. Con

osservazioni 10 luglio 2023 il padre ha chiesto la conferma della decisione

impugnata. Egli ha sottolineato l’asserita incapacità della madre di far fronte

ai propri obblighi verso le istituzioni e verso il figlio, in particolare il

mancato rispetto delle decisioni delle autorità e la sistematica interruzione

della permanenza in Ticino, ciò che impedisce al figlio una regolare frequenza

scolastica. Il padre ha chiesto di essere messo a beneficio dell’assistenza

giudiziaria e del gratuito patrocinio.

X. La

madre non ha presentato una replica. Con scritto 23 agosto 2023 il padre ha

sollecitato l’evasione del reclamo.

Considerato

in diritto

Considerandi

1.

Le

decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti minorenni sono

impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello,

nella composizione di un giudice unico (art. 450 CC in relazione agli art. 314

cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione e la

procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto [LPMA]; art. 48

lett. f n. 7 LOG). Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già

regolato dagli art. 450 segg. CC, occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla

Legge sulla procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le

azioni connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità

amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611

del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora

più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art.

450f CC).

2.

L'art.

445.

CC prevede che l’Autorità di protezione prende, ad istanza di

una persona che partecipa al procedimento o d’ufficio,

tutti i provvedimenti cautelari necessari per la durata del procedimento. Può

in particolare ordinare a titolo cautelare una misura di protezione (cpv. 1) e

in caso di particolare urgenza, l’Autorità di protezione può immediatamente

prendere provvedimenti cautelari senza sentire le persone che partecipano al

procedimento. Nel contempo dà loro l’opportunità di presentare osservazioni,

emanando in seguito una nuova decisione (cpv. 2). Le decisioni in materia di

provvedimenti cautelari possono essere impugnate con reclamo entro dieci giorni

dalla loro comunicazione (cpv. 3).

2.1

I

presupposti per l’emanazione di una decisione cautelare sono: la prognosi

favorevole del procedimento principale (il cosiddetto fumus boni iuris),

l’urgenza della misura e la sua proporzionalità (cfr. art. 389 cpv. 2 CC: la

misura deve essere necessaria e idonea; BSK Erw.Schutz, Auer/Marti, ad art. 445 CC n. 6 e segg; sentenza CDP del 21

maggio 2014, inc. 9.2013.218, consid. 5.2). Il reclamante può pertanto invocare

unicamente il fatto che la misura non sarebbe necessaria e che essa sarebbe

illecita o sproporzionata (COPMA – Guide pratique Protection de d’adulte,

N1.187 pag. 75).

Nel suo esame, trattandosi di una procedura sfociante in una misura

provvisionale, l’autorità può limitarsi ad una verifica sommaria dei fatti. Un

esame approfondito delle circostanze non è possibile proprio a causa

dell’urgenza con la quale l’autorità è chiamata ad intervenire in pendenza

della causa. Per l’adozione di un provvedimento cautelare è sufficiente che la

situazione di pericolo venga resa verosimile, senza che quest’ultima debba

essere comprovata (BSK Erw.Schutz, Auer/Marti,

ad art. 445 CC n. 27 e segg).

3.

Giusta l'art. 307 cpv. 1 CC, se il bene del figlio è minacciato e i

genitori non vi rimediano o non sono in grado di rimediarvi, l'Autorità di

protezione ordina le misure opportune per la protezione del figlio.

3.1

Ai

sensi dell'art. 310 cpv. 1 CC, quando il figlio non possa essere altrimenti

sottratto al pericolo, l'Autorità di protezione deve toglierlo alla custodia

dei genitori, o dei terzi presso cui si trova, e ricoverarlo convenientemente.

Nell'accezione di “pericolo” rientra tutto quanto è suscettibile di

pregiudicare lo sviluppo fisico, intellettuale e morale del figlio sotto

l'autorità parentale dei genitori (BSK ZGB I, Breitschmid, ad art. 310 CC n. 3; Hegnauer, Grundriss

des Kindesrechts, n. 27.36 pag. 214; Meier/Stettler,

Droit de filiation, 6ͣ ed., Losanna 2019, n. 1742 pag. 1133-1134; STF del

1° luglio 2002, inc. 5C.117/2002, consid. 3.1).

3.2

Le

cause della messa in pericolo sono ininfluenti (circostanze oggettive, colpa

del minore, dei genitori o dell’entourage familiare): la misura non è

una sanzione nei confronti dei genitori ma persegue quale unico scopo la tutela

del bene del minore (STF 5A_993/2016 del 19 giugno 2017 consid. 4.2.2; STF

5A_875/2013 del 10 aprile 2014 consid. 3.1; STF

5A_729/2013 dell’11 dicembre 2013 consid. 4.1; STF 5A_835/2008 del 12 febbraio

2009.

consid. 4.1. e rif.; Breitschmid,

in: BSK ZGB I, ad art. 310 CC n.

3; Meier/Stettler, op. cit, n.

1742.

pag. 1133-1134).

3.3

L'Autorità

di protezione revoca la custodia “quando il figlio non possa essere

altrimenti sottratto al pericolo” (art. 310 cpv. 1 CC): le decisioni di

privazione devono infatti rispettare i principi di sussidiarietà e

proporzionalità (Meier, in: CR CC

I, ad art. 310 CC n. 2). La revoca della custodia è infatti una misura

nettamente più incisiva di quelle previste agli articoli 307 e 308 CC e può

essere ammessa unicamente quando gli altri provvedimenti sono falliti o

appaiono di primo acchito insufficienti (STF 5A_993/2016 del 19 giugno 2017

consid. 4.2.2; STF 5A_404/2016 del 10 novembre 2016 consid. 3; STF 5A_724/2015

del 2 giugno 2016 consid. 6.3 non pubblicato in DTF 142 I 88).

Le

misure che permettono la conservazione della vita nel nucleo famigliare (“communauté

familiale”) devono di conseguenza rimanere prioritarie (Meier, in: CR CC I, ad art. 310 CC n.

14). Considerata la gravità della misura, ma anche il rischio che una revoca

inappropriata farebbe correre al minore, la privazione del diritto di

determinare il luogo di dimora del figlio deve di principio essere preceduta da

un rapporto o una perizia di un professionista (osservazione in ambulatorio,

affidamento in prova di breve durata, esame effettuato da un gruppo

interdisciplinare specializzato in protezione dei minori; Meier, in: CR CC I, ad art. 310 n. 16).

3.4

Qualora

il collocamento del minore non risulti più confacente alla personalità e ai

bisogni del minore, l’Autorità di protezione dovrà modificare la sua decisione

in applicazione dell’art. 313 cpv. 1 CC, secondo cui la modifica delle

circostanze comporta l’adattamento delle misure di protezione alla nuova

situazione (Breitschmid, in: BSK

ZGB I, ad art. 310 CC n. 9; Meier,

in: CR CC I, ad art. 310 CC n. 22).

4.

L’art. 446 CC definisce i principi procedurali

applicabili nell’ambito della protezione degli adulti. Ai sensi della norma,

l’Autorità di protezione esamina d’ufficio i fatti (cpv. 1). Essa raccoglie le

informazioni occorrenti e assume le prove necessarie; può incaricare degli

accertamenti una persona o un servizio idonei e, se necessario, ordina che uno

specialista effettui una perizia (cpv. 2). L’Autorità di protezione non è

vincolata dalle conclusioni delle persone che partecipano al procedimento (cpv.

3) e applica d’ufficio il diritto (cpv. 4).

La

norma sancisce il principio inquisitorio illimitato, secondo il quale

l’Autorità è perfettamente libera nell’accertamento dei fatti e nella

valutazione delle prove: secondo consolidata giurisprudenza, in base a tale

principio l’Autorità può assumere e ricercare delle prove – secondo il suo

apprezzamento – anche secondo delle modalità inabituali e procurarsi d’ufficio dei

rapporti allestiti da terzi (v. DTF 128 III 413 consid. 3.2.1; v. anche STF del

13.

gennaio 2014, inc. 5A_843/2013, consid. 4.1 e 4.2, e Messaggio, pag.

6465-6466).

5.

Nel

caso in esame, emerge palesemente l’instabilità accuditiva alla quale è esposto

PI 1. È da diverso tempo che la madre non dispone di una dimora fissa, mancando

di fornire all’Autorità di protezione e alla rete di protezione informazioni e

aggiornamenti in merito ed evitando di dare seguito alle relative richieste. La

madre si è allontanata più volte per periodi prolungati dal Cantone Ticino

senza avvisare nessuno, violando così ripetutamente il suo obbligo di

scolarizzare il figlio (per ora con riferimento alla scuola dell’infanzia e,

perlomeno da settembre 2023, al primo ciclo della scuola elementare). È

soprattutto alla luce di quest’ultima lacuna educativa della madre e ai fini di

garantire al figlio una scolarizzazione regolare che il padre di PI 1, mediante

istanza 31 gennaio 2022, ha chiesto l’autorità parentale congiunta nonché la

custodia esclusiva del figlio. La situazione d’accudimento del piccolo PI 1 è

indubbiamente precaria e va risolta urgentemente mediante l’adozione di adeguate

misure di protezione. Tuttavia, mancando agli atti (al momento dell’emanazione

della decisione impugnata ma ancora tutt’oggi) gli accertamenti necessari

inerenti lo stato psico-emotivo del minore, ma soprattutto delle verifiche

relative alle capacità genitoriali di entrambi i genitori, una modifica della

custodia con un affidamento esclusivo del figlio al padre appare prematura, e

quindi al momento inadeguata. L’Autorità di protezione ha basato la decisione

impugnata sui vari rapporti dell’UAP, della curatrice educativa e dell’istituto

scolastico e su quanto emerso dai vari incontri di rete e dall’audizione di PI

1, tutti elementi atti a destare dei forti dubbi sull’idoneità della madre di

garantire il bene del figlio. Nondimeno, dal più recente rapporto di

aggiornamento dell’UAP del 25 aprile 2023 si evince altresì una chiara incertezza

rispetto all’opportunità di un affidamento esclusivo al padre, avendo gli

operatori osservato che “Il padre, la cui attitudine collaborativa rende possibile

un contatto sicuramente più regolare, si dice preoccupato per il figlio anche

se non è chiaro se la sua intenzione di occuparsene, con la custodia esclusiva,

sia fondata su una reale e integra assunzione di responsabilità e volontà. Il

padre spiega infatti di essere molto impegnato sul lavoro e di non essere certo

di potersi occupare del figlio quotidianamente come necessario”. È stato inoltre

rilevato che “Per quanto attiene la possibilità che PI 1 possa essere

affidato al padre, che come detto dimostra sicuramente una modalità più

collaborativa e consapevole delle decisioni assunte dall’Autorità, facciamo

presente il fatto che il bambino non ha mai vissuto con il padre e neppure ha

potuto, da circa due anni a questa parte, intrattenere con il medesimo dei

diritti di visita regolari e costanti. Pur potendo il padre, eventualmente,

garantire un contesto di vita più stabile e sicuro, riteniamo doveroso che sia

anzitutto chiarita la sua reale intenzione di voler assumere la totale custodia

del figlio, secondariamente che ne venga valutata la sua idoneità quantomeno da

un punto di vista socio-ambientale (…). In considerazione della distanza che

attualmente sussiste nella relazione tra PI 1 e il padre, sarà necessario

prevedere una gradualità e un tempo di transizione che permetta al bambino di

riavvicinarsi anche affettivamente alla figura paterna.” Per finire l’UAP

ha concluso che “aldilà della necessità di comprendere anzitutto quale luogo

di vita è più idonea a rispondere meglio ai bisogni di PI 1, si ritiene

estremamente importante che la valutazione psico-affettiva sul minore possa

essere portata avanti e che una perizia sulle capacità genitoriali venga svolta

sui signori __________ e RE 1. Il mandato di controllo e informazione ai sensi

dell’art. 307 cpv. 3 CC, alle condizioni di cui sopra e alla luce degli

elementi raccolti e osservati in questi anni, si rivela una misura di

protezione insufficiente a garantire la protezione di PI 1.”

Alla

luce di questa chiara presa di posizione dei professionisti dell’UAP, in

assenza di una valutazione specialistica inerente il rapporto tra padre e

figlio e in merito alle capacità genitoriali soprattutto del padre, un’attribuzione

della custodia esclusiva a quest’ultimo appare effettivamente una misura sproporzionata,

sebbene presa a titolo cautelare. Infatti, come considerato nel rapporto

dell’UAP 25 aprile 2023, l’Autorità di protezione ha omesso di adeguatamente considerare

il lungo tempo durante il quale il padre non ha più visto il figlio e il fatto

che è da diversi anni che i diritti di visita padre-figlio non sono stati

esercitati regolarmente. Inoltre, non è nemmeno stato appurato in che misura e

con quali modalità il padre (che lavora a tempo pieno) potrà effettivamente

garantire l’accudimento esclusivo del figlio. Togliere il bambino (di soli 6

anni) dalla custodia materna, l’unica figura genitoriale che conosce bene, e

imporre un suo trasferimento al padre, senza alcun riavvicinamento graduale con

il genitore (come consigliato dall’UAP), appare un procedere alquanto estremo e

non privo di rischio per il benessere del bambino, a maggior ragione

trattandosi di una misura provvisionale. Occorre pertanto ponderare i rischi

concreti ai quali è ora esposto PI 1 presso la madre e gli eventuali disagi e

traumi che un suo trasferimento immediato e senza ulteriori misure di sostegno presso

il domicilio del padre potrebbe causargli. Malgrado le evidenti difficoltà

della madre, una modifica della custodia nei termini imposti dalla decisione

impugnata, ossia un trasferimento esclusivo del minore presso il padre, risulta

quindi sproporzionata proprio di fronte alle possibili conseguenze emotive negative

per il bambino. Inoltre, visti i lunghi tempi d’intervento dell’Autorità di

protezione nella raccolta degli accertamenti peritali necessari per concludere

quale sia il luogo di vita più confacente al bene di PI 1, risulta mancante

anche il presupposto dell’urgenza della misura. Infatti, è soltanto in seguito

all’emanazione della decisione impugnata che l’Autorità di protezione ha poi esteso

il mandato conferito alla perita dott.ssa. __________ (sebbene non formalmente

e senza una relativa decisione) anche a una valutazione sulle capacità

genitoriali (cfr. lettera 21 giugno 2023). Ancora in sede di duplica 20 giugno

2023.

l’Autorità di protezione ha indicato che l’espletamento della perizia sulle

capacità genitoriali resta ancora incerto (si cita: “possibile”

mandato). Agli atti manca peraltro una conferma della perita sull’accettazione

di un tale incarico.

6.

Ritenuto

che PI 1 non si è presentato presso la scuola elementare della __________ all’inizio

dell’anno scolastico 2023/2024 (al quale era stato iscritto) e di fronte all’atteggiamento

tutt’ora poco collaborativo della madre, è evidente che la situazione non è nemmeno

migliorata procedura pendente, ciò a ulteriore dimostrazione delle difficoltà

genitoriali della madre. Ritenute le considerazioni di cui al punto 5 e la

necessità di appurare lo stato della relazione padre-figlio e procedere ad un

riavvicinamento, l’Autorità di protezione viene invitata a adottare, al più

presto, le relative misure.

7.

Visto

quanto precede, non essendo adempiute le condizioni per giustificare la misura

cautelare contestata in quanto mancano i presupposti dell’urgenza e della

proporzionalità, il reclamo va accolto e la decisione impugnata annullata.

8.

Gli oneri giudiziari per il presente giudizio seguirebbero il principio

della soccombenza, ma viste le concrete circostanze, si rinuncia all’addebito

di tasse e spese processuali, che non potrebbero per altro essere caricate

all’Autorità di protezione (art. 47 cpv. 6 LPAmm).

Quanto

alle ripetibili, già in passato la giurisprudenza aveva sancito che le Autorità

di protezione risultate soccombenti possono essere tenute alla rifusione di

ripetibili a reclamanti vittoriosi ove abbiano partecipato alla lite quali

uniche antagoniste della parte che ha avuto successo, mentre ove esse abbiano

partecipato alla lite unitamente a privati cittadini, risultando sconfitte

insieme con questi ultimi, le ripetibili vanno addebitate di regola ai privati

che si sono battuti senza successo al loro fianco (sentenza ICCA del 24 agosto

2011, inc. 11.2011.60, consid. 4; sentenza ICCA del 19 aprile 2011, inc.

11.2009.188, consid. 3, pubblicata in: RtiD II–2011 n. 14c pag. 692). Nella concreta

fattispecie, __________ ha fiancheggiato l’Autorità di protezione nella

proposta di respingere il reclamo, ma la sua richiesta iniziale risultava

senz’altro giustificata alla luce dell’oggettivo bisogno di protezione del

figlio. L’accoglimento del reclamo è quindi principalmente da imputare alla

decisione adottata in via cautelare dall’Autorità di protezione senza necessari

approfondimenti e pertanto in modo prematuro e inadeguato. Per equità non si

giustifica pertanto di condannare il padre resistente alla rifusione di

ripetibili.

9.

Entrambi

i genitori hanno chiesto di beneficiare dell’assistenza giudiziaria e del

gratuito patrocinio ai sensi dell’art. 117 CPC, applicabile su rinvio dell’art.

13.

LAG, in base al quale ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia

sprovvisto dei mezzi necessari (lett. a), la cui domanda non appaia priva di

probabilità di successo (lett. b).

Essendo adempiute

le suddette condizioni, le loro domande di ammissione al beneficio

dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio vanno accolte con

l’esenzione dalle spese processuali, mentre lo Stato provvederà alla

retribuzione dei rispettivi patrocinatori.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

1. Il

reclamo è accolto.

1.1. Di

conseguenza, la decisione cautelare 11 maggio 2023 dell’Autorità regionale di

protezione __________ è annullata.

2. Non si prelevano né spese né tasse di giustizia. Non si assegnano

ripetibili.

3. La

domanda di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito

patrocinio di RE 1 è accolta.

4. La

domanda di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito

patrocinio di CO 2 è accolta.

5. Notificazione:

-

-

Comunicazione:

-

-

Il

presidente

La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le

decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95

a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72

segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è

ammissibile solo se il valore litigioso

ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge

tale importo, il ricorso in materia

civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di

importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in

materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in

materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.

116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal

caso dall'art. 115 LTF.