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Decisione

9.2023.73

Superamento del limite delle ore stabilite per la mercede della curatrice

22 novembre 2023Italiano15 min

ulteriore decisione del 17 ottobre 2019 dell’Autorità regionale di protezione __________,

Source ti.ch

Incarto n.

9.2023.73

Lugano

22 novembre 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il presidente della Camera di protezione del

Tribunale d'appello

Damiano

Bozzini

giudice

unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG

assistito

dalla

vicecancelliera

Perucconi-Bernasconi

sedente

per statuire nella causa che oppone

RE

1

all’

Autorità

regionale di protezione __________,

per

quanto riguarda la mercede e il rimborso spese della curatela relativa a PI 1

giudicando

sul reclamo del 25 maggio 2023 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il

12 aprile 2023 dall'Autorità regionale di protezione __________;

letti ed esaminati gli atti,

ritenuto

in fatto

Fatti

A. PI 1 è stata posta a

beneficio di una curatela di rappresentanza e amministrazione dei beni con

decisione 25 marzo 2013 dell’Autorità regionale di protezione __________, a

quel momento competente, che aveva nominato quale curatrice __________. Con

ulteriore decisione del 17 ottobre 2019 dell’Autorità regionale di protezione __________,

in seguito divenuta competente, è stata pure istituita una curatela di

cooperazione. Durante l’udienza del 19 maggio 2020 la suddetta Autorità ha

sostituito la curatrice con RE 1, alla quale sono stati confermati i compiti

della precedente ed è stata riconosciuta un’indennità oraria di fr. 60.– per un

dispendio mensile di 6 ore, corrispondenti a un importo complessivo annuale di

fr. 4'320.–.

B. Con decisione 8

ottobre 2020 l’Autorità regionale di protezione __________ (di seguito:

Autorità di protezione) ha assunto le misure di protezione a favore di PI 1 a

decorrere dal 1 agosto 2020, confermando il mandato assegnato alla curatrice RE

1.

C. Il 12 aprile 2022

l’Autorità di protezione ha emanato una decisione con la quale ha adeguato le

misure di protezione a favore di PI 1, revocando la curatela di cooperazione e modificando

la curatela di rappresentanza con amministrazione dei beni con una limitazione

dell’esercizio dei diritti civili dell’interessata. Per il mandato alla

curatrice RE 1 è stato riconosciuto un compenso di fr. 60.– l’ora per un

massimo di fr. 2'400.– annui, riservati eventuali futuri adeguamenti necessari.

D. Tramite decisione 13

marzo 2023 l’Autorità di protezione ha respinto una richiesta formulata l’11

gennaio 2023 da RE 1, tendente all’adeguamento dell’indennità quale curatrice

di PI 1, riconoscendole tuttavia 20 ore supplementari richieste. L’Autorità di

protezione ha precisato che tale decisione non era da considerare vincolante ai

fini del calcolo dell’indennità definitiva che sarebbe stata riconosciuta con

la successiva decisione di merito, sulla base del dettaglio delle prestazioni

presentato con il rapporto morale e il rendiconto finanziario.

E. Con decisione 26

aprile 2023 l’Autorità di protezione ha approvato il rendiconto finanziario, il

rapporto morale e l’indennità di rimborso per l’anno 2022 presentati dalla

curatrice RE 1, eseguendo alcune correzioni. Ha quindi respinto parzialmente la

richiesta per la mercede e il rimborso spese, giudicando eccessive le

prestazioni fornite.

F. Contro la suddetta

decisione è insorta RE 1 con reclamo 25/30 maggio 2023. Essa ritiene dovuta

anche la quota delle ore svolte e fatturate che non le è stata riconosciuta,

pari a fr. 1'020.–. Chiede a questa Camera che la decisione 12 aprile 2022 sia

modificata in modo da riconoscerle un “numero massimo di ore pari a 72”,

come pure l’autorizzazione a indicare le spese telefoniche in modo forfettario.

Infine chiede la modifica della decisione 26 aprile 2023 nel senso di accettare

di retribuirle l’intero importo richiesto di 85 ore per un compenso orario di

fr. 60.–, pari a un totale di fr. 5'100.–.

G. Nelle osservazioni 28

giugno 2023 l’Autorità di protezione ha chiesto a questa Camera di respingere

il reclamo di RE 1. Ripercorrendo l’evoluzione delle misure di protezione

adottate a favore di PI 1 dal 2013, l’Autorità di prime cure chiarisce di

ritenere indispensabile limitare le prestazioni allo stretto necessario e

compatibilmente con una ragionevole conduzione del mandato, in considerazione

pure della situazione sociale ed economica della curatelata. L’Autorità di

prima istanza evidenzia che la decisione del 14 aprile 2022 è ampiamente

cresciuta in giudicato e osserva che la richiesta della reclamante di superare

il limite di 20 ore riconosciutele per il 2022 è giunta tardivamente e in ogni

caso è stata in parte riconosciuta. Precisa inoltre che l’importo massimo

indicato nella medesima decisione è stato calcolato erroneamente e va corretto

da fr. 2'400.– a 2'880.–, come già segnalato alla curatrice in uno scritto del

1. marzo 2023. L’Autorità di protezione giudica infondata la richiesta di RE 1 di

indicare un forfait per le spese telefoniche e di fax, considerando che lo “sforzo

di approssimare la durata delle telefonate e fax per riportare in maniera

veritiera il carico di lavoro del mandato può ritenersi minimo e risulta

commisurato ad una dimostrazione di buona fede che ci si può legittimamente

attendere dalla curatrice”.

H. RE 1 ha presentato la

propria replica il 27 luglio 2023, ribadendo le richieste formulate nel reclamo.

Essa chiarisce di aver chiesto il riconoscimento di prestazioni supplementari

soltanto all’inizio del mese di gennaio 2023 in quanto il superamento delle ore

si è verificato improvvisamente e inaspettatamente quando PI 1 è stata dimessa dalla

Clinica psichiatrica cantonale e si sono resi necessari interventi urgenti nel

mese di dicembre 2022. La reclamante ammette di non essersi accorta che nella

decisione del 14 aprile 2022 era stato modificato il limite massimo delle ore

riconosciutele, ragione per la quale pensava di disporre ancora di 72 ore e non

di 48 annue. Sostiene che una simile correzione sarebbe semmai dovuta essere

discussa, ritenendo peraltro che la complessità del mandato non era diminuita e

affermando di aver svolto in ogni caso prestazioni proporzionate, congrue e

commisurate all’ampiezza del mandato. Quanto al forfait per telefonate e fax

ribadisce di non poter registrare ogni singola chiamata per ciascuna delle quasi

40 persone di cui è curatrice. Quanto alle prestazioni eseguite, ritiene che le

85 ore esposte coincidano ad un lieve superamento delle 72 ore che pensava di

poter impiegare. Avendone l’Autorità di protezione riconosciute 68,

mancherebbero invece 17 ore, per un totale, non trascurabile, di fr. 1'020.–.

I. Con duplica 7

agosto 2023 l’Autorità di protezione ha ribadito la propria posizione e la

richiesta di respingere il reclamo. Essa precisa che nella decisione 14 aprile

2022 la misura di protezione a favore di PI 1 è stata modificata, ragione per

la quale è stato adeguato anche il monte-ore massimo riconosciuto alla

curatrice. Malgrado RE 1 riconosca di non aver notato tale modifica e di essere

convinta di disporre di un limite superiore di ore, l’Autorità di protezione

osserva di averle riconosciuto in ogni caso un superamento di 20 ore, che

reputa conforme all’estensione e alla complessità del mandato. L’Autorità di

primo grado specifica pure di aver chiaramente indicato nella decisione 14

aprile 2022 che non sarebbero state riconosciute in alcun modo richieste di

indennità o di rimborsi spese forfettari.

Considerato

in diritto

Considerandi

1.

Le decisioni delle

Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni sono impugnabili

mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, nella

composizione di un giudice unico (art. 450 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge

sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e

dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7 LOG). Riguardo alla procedura

applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre

riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in

particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di

competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del

Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut,

pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto

processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).

2.

Giusta l'art. 404 CC

il curatore ha diritto a un compenso adeguato e al rimborso delle spese

necessarie, pagati con i beni dell’interessato. In caso di curatore

professionale i relativi importi sono corrisposti al datore di lavoro (cpv. 1);

l’autorità di protezione degli adulti stabilisce l’importo del compenso. A tal

fine tiene conto in particolare dell’estensione e della complessità dei compiti

conferiti al curatore (cpv. 2); i Cantoni emanano le disposizioni d’esecuzione

e disciplinano il compenso e il rimborso delle spese per i casi in cui gli

stessi non possano essere pagati con i beni dell’interessato.

2.1

Ai sensi dell'art. 49

LPMA i curatori hanno diritto a un compenso commisurato al lavoro svolto e alla

situazione patrimoniale del pupillo. In base all'art. 16 ROPMA i curatori hanno

diritto per le loro prestazioni a un compenso fissato dall’autorità di nomina,

nonché al rimborso delle spese (cpv. 1); all’assunzione del mandato l’autorità

di protezione definisce con il curatore la remunerazione oraria e il tempo

presumibilmente necessario per l’esecuzione del mandato (cpv. 2); la domanda di

indennità ed il conteggio delle spese vanno presentati per approvazione

all’autorità competente con il rendiconto annuale (cpv. 3); il curatore può

chiedere il rimborso delle spese o un anticipo sull’indennità già nel corso

dell’anno (cpv. 4).

2.2

In virtù dell'art. 17 ROPMA

l’indennità è stabilita tenendo conto dell’estensione e della complessità dei

compiti conferiti (cpv. 1); è riconosciuta un’indennità compresa fra i fr. 40.–

e i fr. 80.– l’ora (cpv. 3); il curatore è tenuto ad informare tempestivamente

l’autorità di protezione qualora l’impegno superi il tempo lavoro concordato

all’assunzione del mandato (cpv. 3); per le trasferte con autoveicoli viene

riconosciuta un’indennità di fr. 0.60/km; per le altre il costo del biglietto

di seconda classe dei mezzi di trasporto pubblici e, ove indicato dal criterio

di economicità, eventuali abbonamenti (cpv. 4).

2.3

Le spese (ad esempio

per telefono, veicolo, spese postali, pasti, ecc.) non sono incluse nel

compenso forfettario o nell’orario, ma devono essere rimborsate separatamente,

dietro presentazione di giustificativi, oppure anche in forma forfettaria

(COPMA, Guide pratique Protection de l’adulte, n. 6.45, pag. 194).

3.

Nel caso concreto,

la retribuzione della curatrice era stata stabilita nella decisione di istituzione

della misura di protezione, del 25 marzo 2014 dall’Autorità di protezione

precedentemente competente con un limite massimo di 72 ore. In seguito era

stata confermata dalla medesima autorità al momento della sostituzione della

curatrice, e quindi con la nomina di RE 1, il 19 maggio 2020. Dopo l’assunzione

dell’incarto da parte dell’Autorità regionale di protezione __________ (nel

frattempo divenuta competente a seguito del trasferimento dell’interessata), la

misura di protezione è stata adeguata con decisione 14 aprile 2022.

Contestualmente l’Autorità di protezione ha pure modificato il limite del

compenso riconosciuto alla curatrice, fissandolo in 48 ore e mantenendo

invariata la retribuzione oraria di fr. 60.–.

La curatrice rimprovera

all’Autorità di protezione di aver cambiato il limite massimo di ore

riconosciutele per lo svolgimento del suo mandato senza previa discussione. Ammettendo

di non aver prestato sufficiente attenzione alla decisione 14 aprile 2022 nella

quale la curatela è stata modificata e la sua retribuzione annua ridotta da 72

a 48, chiede a questa Camera di assumere nuovamente tale limite, come pure di

autorizzarla a indicare le spese telefoniche in modo forfettario.

Come correttamente

sostenuto dall’Autorità di protezione, la decisione 14 aprile 2022 è ampiamente

cresciuta in giudicato, essendo rimasta incontestata. Una sua impugnazione, e

di conseguenza la richiesta a questa Camera di riportare a 72 il limite massimo

di ore retribuite, risulta pertanto irricevibile in quanto tardiva. Nemmeno può

entrare in linea di conto una decisione di questa Camera su un’istanza di RE 1

tendente alla modifica della retribuzione, che spetta invece all’Autorità di

primo grado, competente per la valutazione della situazione e il grado di

difficoltà del mandato che ha attribuito. Per i medesimi motivi risulta

irricevibile anche la richiesta formulata nel reclamo di autorizzare

genericamente la curatrice a indicare le spese telefoniche in modo forfettario,

in quanto tale modalità è stata esclusa esplicitamente dall’Autorità di

protezione al dispositivo n. 8 della decisione 14 aprile 2022, che, come detto,

è cresciuta in giudicato. Si rammenta peraltro alla reclamante che esprimendosi

sulle predette richieste, questo giudice violerebbe il principio del doppio

grado di giudizio. Detto altrimenti, le richieste formulate nel reclamo

dovranno semmai essere valutate con l’Autorità di primo grado, competente per

ogni adeguamento necessario e giustificato del mandato e della sua

retribuzione.

4.

Per quanto riguarda

la decisione del 26 aprile 2023, impugnata tempestivamente, RE 1 ne chiede la

modifica nel senso di accogliere la retribuzione di tutte le ore richieste, per

un totale di 85 ore invece delle 68 ammesse dall’Autorità di protezione. Essa,

facendo riferimento al fatto di aver ignorato il limite massimo di 48 ore annue

e di aver quindi pensato a torto di poterne fatturare 72, specifica di aver

registrato una perdita di fr. 1'020.– (fr. 60.– x 17 ore), mentre non le era

possibile prevedere un impegno supplementare, generato dall’improvvisa

dimissione dalla clinica e dalla conseguente esigenza di reperire un alloggio

alla curatelata, in dicembre 2022. La reclamante insiste peraltro sulla

difficoltà del mandato, che ritiene non essere diversa dal momento della sua

assunzione (se non addirittura accresciuta). Dagli atti e dalle osservazioni

dell’Autorità di protezione risulta che la valutazione dell’onere di lavoro

richiesto sia stata svolta al momento dell’adeguamento della misura di

protezione e della conseguente fissazione del limite della retribuzione, di cui

si è già detto in precedenza. Inoltre, emerge che l’Autorità di prime cure abbia

tenuto conto delle circostanze specifiche e quindi del superamento delle ore

impiegate accogliendo un supplemento di 20 ore, per un totale di 68. Come

correttamente rilevato dall’Autorità, in gennaio 2023, al momento della

richiesta, il risultato del superamento era stato stimato dalla curatrice in 92

ore (ritenuto che essa immaginava di disporne di 72), mentre nella

presentazione del rendiconto la pretesa effettiva è stata di 85. Malgrado abbia

giudicato “eccessivo in rapporto alla situazione dell’interessata” il

sorpasso del tempo impiegato, l’Autorità ha comunque accolto la remunerazione

di 20 ore supplementari rispetto a quanto stabilito nella decisione 14 aprile

2022, riconoscendo alla curatrice “gli sforzi notevoli nel condurre il

mandato”. Va peraltro rilevato che la nota dettagliata presentata dalla reclamante

in sede di replica non permette a questa Camera di seguire le sue tesi, quando sostiene

di aver superato il tempo definito soprattutto a causa degli imprevisti di fine

2022.

Si rileva infatti che dalla stessa emerge un dispendio totale di 60 ore

da inizio anno fino a fine novembre 2022 (42 ore per lavori amministrativi, 18

per contatti personali, con terzi e trasferte), fr. 317.30 per spese di

telefono e fax e fr. 252.– per trasferte, per un totale di fr. 4'169.30.

Riconoscerne 85 a fine anno significherebbe pertanto accettare che la curatrice

nel mese di dicembre abbia investito a favore di PI 1 25 ore, ciò che anche

questo giudice ritiene sproporzionato e non consono alla situazione. Il calcolo

eseguito dall’Autorità di protezione, che ha comunque accolto 68 ore a fr. 60.–

per fr. 4'080.– e spese per fr 766.20 (invece di fr. 5'866.20, pari a fr.

5'100.– di onorario e fr. 766.20 di spese) appare quindi concretamente

adeguato. Abbondanzialmente si osserva che alcune richieste della suddetta nota

che non risultano contestate dall’Autorità di prime cure appaiono a questo

giudice piuttosto esagerate (a titolo di esempio, in una situazione come quella

della curatelata che dispone esclusivamente di una rendita di invalidità,

l’impiego di 120 minuti al mese per “registrazioni contabili e

classificazione”). L’Autorità di protezione nelle proprie osservazioni ha

pure evidenziato che sebbene nei compiti della curatrice risultasse anche il “vegliare

al benessere anche sociale”, essa non poteva sostituirsi ad un assistente

sociale o psicologo e in tal senso ha quindi invitato RE 1 a contenere le

prestazioni allo stretto necessario. Anche in duplica, l’Autorità, pur

riconoscendo l’attività e gli sforzi della curatrice, ha evidenziato l’esigenza

di stabilire un limite remunerativo, in considerazione della situazione

economica dell’interessata. Ciò che, visto quanto precede, può essere condiviso

anche da questo giudice. Di conseguenza, la decisione 26 aprile 2023 va

integralmente confermata e il reclamo respinto.

5.

Visto quanto

precede, il reclamo va respinto nella misura in cui è ricevibile. Tasse e spese

di giustizia seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico della

reclamante.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

1. Nella

misura in cui è ricevibile il reclamo è respinto.

2. Gli

oneri del reclamo consistenti in:

a) tassa di

giustizia fr. 100.–

b) spese fr.

50.–

fr.

150.–

sono

posti a carico di RE 1.

3. Notificazione:

-

Comunicazione:

-

-

Il

presidente

La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le

decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95

a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72

segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è

ammissibile solo se il valore litigioso

ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge

tale importo, il ricorso in materia

civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di

importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in

materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in

materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.

116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal

caso dall'art. 115 LTF.