9.2023.73
Superamento del limite delle ore stabilite per la mercede della curatrice
22 novembre 2023Italiano15 min
ulteriore decisione del 17 ottobre 2019 dell’Autorità regionale di protezione __________,
Source ti.ch
Incarto n.
9.2023.73
Lugano
22 novembre 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di protezione del
Tribunale d'appello
Damiano
Bozzini
giudice
unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG
assistito
dalla
vicecancelliera
Perucconi-Bernasconi
sedente
per statuire nella causa che oppone
RE
1
all’
Autorità
regionale di protezione __________,
per
quanto riguarda la mercede e il rimborso spese della curatela relativa a PI 1
giudicando
sul reclamo del 25 maggio 2023 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il
12 aprile 2023 dall'Autorità regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto
Fatti
A. PI 1 è stata posta a
beneficio di una curatela di rappresentanza e amministrazione dei beni con
decisione 25 marzo 2013 dell’Autorità regionale di protezione __________, a
quel momento competente, che aveva nominato quale curatrice __________. Con
ulteriore decisione del 17 ottobre 2019 dell’Autorità regionale di protezione __________,
in seguito divenuta competente, è stata pure istituita una curatela di
cooperazione. Durante l’udienza del 19 maggio 2020 la suddetta Autorità ha
sostituito la curatrice con RE 1, alla quale sono stati confermati i compiti
della precedente ed è stata riconosciuta un’indennità oraria di fr. 60.– per un
dispendio mensile di 6 ore, corrispondenti a un importo complessivo annuale di
fr. 4'320.–.
B. Con decisione 8
ottobre 2020 l’Autorità regionale di protezione __________ (di seguito:
Autorità di protezione) ha assunto le misure di protezione a favore di PI 1 a
decorrere dal 1 agosto 2020, confermando il mandato assegnato alla curatrice RE
1.
C. Il 12 aprile 2022
l’Autorità di protezione ha emanato una decisione con la quale ha adeguato le
misure di protezione a favore di PI 1, revocando la curatela di cooperazione e modificando
la curatela di rappresentanza con amministrazione dei beni con una limitazione
dell’esercizio dei diritti civili dell’interessata. Per il mandato alla
curatrice RE 1 è stato riconosciuto un compenso di fr. 60.– l’ora per un
massimo di fr. 2'400.– annui, riservati eventuali futuri adeguamenti necessari.
D. Tramite decisione 13
marzo 2023 l’Autorità di protezione ha respinto una richiesta formulata l’11
gennaio 2023 da RE 1, tendente all’adeguamento dell’indennità quale curatrice
di PI 1, riconoscendole tuttavia 20 ore supplementari richieste. L’Autorità di
protezione ha precisato che tale decisione non era da considerare vincolante ai
fini del calcolo dell’indennità definitiva che sarebbe stata riconosciuta con
la successiva decisione di merito, sulla base del dettaglio delle prestazioni
presentato con il rapporto morale e il rendiconto finanziario.
E. Con decisione 26
aprile 2023 l’Autorità di protezione ha approvato il rendiconto finanziario, il
rapporto morale e l’indennità di rimborso per l’anno 2022 presentati dalla
curatrice RE 1, eseguendo alcune correzioni. Ha quindi respinto parzialmente la
richiesta per la mercede e il rimborso spese, giudicando eccessive le
prestazioni fornite.
F. Contro la suddetta
decisione è insorta RE 1 con reclamo 25/30 maggio 2023. Essa ritiene dovuta
anche la quota delle ore svolte e fatturate che non le è stata riconosciuta,
pari a fr. 1'020.–. Chiede a questa Camera che la decisione 12 aprile 2022 sia
modificata in modo da riconoscerle un “numero massimo di ore pari a 72”,
come pure l’autorizzazione a indicare le spese telefoniche in modo forfettario.
Infine chiede la modifica della decisione 26 aprile 2023 nel senso di accettare
di retribuirle l’intero importo richiesto di 85 ore per un compenso orario di
fr. 60.–, pari a un totale di fr. 5'100.–.
G. Nelle osservazioni 28
giugno 2023 l’Autorità di protezione ha chiesto a questa Camera di respingere
il reclamo di RE 1. Ripercorrendo l’evoluzione delle misure di protezione
adottate a favore di PI 1 dal 2013, l’Autorità di prime cure chiarisce di
ritenere indispensabile limitare le prestazioni allo stretto necessario e
compatibilmente con una ragionevole conduzione del mandato, in considerazione
pure della situazione sociale ed economica della curatelata. L’Autorità di
prima istanza evidenzia che la decisione del 14 aprile 2022 è ampiamente
cresciuta in giudicato e osserva che la richiesta della reclamante di superare
il limite di 20 ore riconosciutele per il 2022 è giunta tardivamente e in ogni
caso è stata in parte riconosciuta. Precisa inoltre che l’importo massimo
indicato nella medesima decisione è stato calcolato erroneamente e va corretto
da fr. 2'400.– a 2'880.–, come già segnalato alla curatrice in uno scritto del
1. marzo 2023. L’Autorità di protezione giudica infondata la richiesta di RE 1 di
indicare un forfait per le spese telefoniche e di fax, considerando che lo “sforzo
di approssimare la durata delle telefonate e fax per riportare in maniera
veritiera il carico di lavoro del mandato può ritenersi minimo e risulta
commisurato ad una dimostrazione di buona fede che ci si può legittimamente
attendere dalla curatrice”.
H. RE 1 ha presentato la
propria replica il 27 luglio 2023, ribadendo le richieste formulate nel reclamo.
Essa chiarisce di aver chiesto il riconoscimento di prestazioni supplementari
soltanto all’inizio del mese di gennaio 2023 in quanto il superamento delle ore
si è verificato improvvisamente e inaspettatamente quando PI 1 è stata dimessa dalla
Clinica psichiatrica cantonale e si sono resi necessari interventi urgenti nel
mese di dicembre 2022. La reclamante ammette di non essersi accorta che nella
decisione del 14 aprile 2022 era stato modificato il limite massimo delle ore
riconosciutele, ragione per la quale pensava di disporre ancora di 72 ore e non
di 48 annue. Sostiene che una simile correzione sarebbe semmai dovuta essere
discussa, ritenendo peraltro che la complessità del mandato non era diminuita e
affermando di aver svolto in ogni caso prestazioni proporzionate, congrue e
commisurate all’ampiezza del mandato. Quanto al forfait per telefonate e fax
ribadisce di non poter registrare ogni singola chiamata per ciascuna delle quasi
40 persone di cui è curatrice. Quanto alle prestazioni eseguite, ritiene che le
85 ore esposte coincidano ad un lieve superamento delle 72 ore che pensava di
poter impiegare. Avendone l’Autorità di protezione riconosciute 68,
mancherebbero invece 17 ore, per un totale, non trascurabile, di fr. 1'020.–.
I. Con duplica 7
agosto 2023 l’Autorità di protezione ha ribadito la propria posizione e la
richiesta di respingere il reclamo. Essa precisa che nella decisione 14 aprile
2022 la misura di protezione a favore di PI 1 è stata modificata, ragione per
la quale è stato adeguato anche il monte-ore massimo riconosciuto alla
curatrice. Malgrado RE 1 riconosca di non aver notato tale modifica e di essere
convinta di disporre di un limite superiore di ore, l’Autorità di protezione
osserva di averle riconosciuto in ogni caso un superamento di 20 ore, che
reputa conforme all’estensione e alla complessità del mandato. L’Autorità di
primo grado specifica pure di aver chiaramente indicato nella decisione 14
aprile 2022 che non sarebbero state riconosciute in alcun modo richieste di
indennità o di rimborsi spese forfettari.
Considerato
in diritto
Considerandi
1.
Le decisioni delle
Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni sono impugnabili
mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, nella
composizione di un giudice unico (art. 450 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge
sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e
dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7 LOG). Riguardo alla procedura
applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre
riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in
particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di
competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del
Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut,
pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto
processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).
2.
Giusta l'art. 404 CC
il curatore ha diritto a un compenso adeguato e al rimborso delle spese
necessarie, pagati con i beni dell’interessato. In caso di curatore
professionale i relativi importi sono corrisposti al datore di lavoro (cpv. 1);
l’autorità di protezione degli adulti stabilisce l’importo del compenso. A tal
fine tiene conto in particolare dell’estensione e della complessità dei compiti
conferiti al curatore (cpv. 2); i Cantoni emanano le disposizioni d’esecuzione
e disciplinano il compenso e il rimborso delle spese per i casi in cui gli
stessi non possano essere pagati con i beni dell’interessato.
2.1
Ai sensi dell'art. 49
LPMA i curatori hanno diritto a un compenso commisurato al lavoro svolto e alla
situazione patrimoniale del pupillo. In base all'art. 16 ROPMA i curatori hanno
diritto per le loro prestazioni a un compenso fissato dall’autorità di nomina,
nonché al rimborso delle spese (cpv. 1); all’assunzione del mandato l’autorità
di protezione definisce con il curatore la remunerazione oraria e il tempo
presumibilmente necessario per l’esecuzione del mandato (cpv. 2); la domanda di
indennità ed il conteggio delle spese vanno presentati per approvazione
all’autorità competente con il rendiconto annuale (cpv. 3); il curatore può
chiedere il rimborso delle spese o un anticipo sull’indennità già nel corso
dell’anno (cpv. 4).
2.2
In virtù dell'art. 17 ROPMA
l’indennità è stabilita tenendo conto dell’estensione e della complessità dei
compiti conferiti (cpv. 1); è riconosciuta un’indennità compresa fra i fr. 40.–
e i fr. 80.– l’ora (cpv. 3); il curatore è tenuto ad informare tempestivamente
l’autorità di protezione qualora l’impegno superi il tempo lavoro concordato
all’assunzione del mandato (cpv. 3); per le trasferte con autoveicoli viene
riconosciuta un’indennità di fr. 0.60/km; per le altre il costo del biglietto
di seconda classe dei mezzi di trasporto pubblici e, ove indicato dal criterio
di economicità, eventuali abbonamenti (cpv. 4).
2.3
Le spese (ad esempio
per telefono, veicolo, spese postali, pasti, ecc.) non sono incluse nel
compenso forfettario o nell’orario, ma devono essere rimborsate separatamente,
dietro presentazione di giustificativi, oppure anche in forma forfettaria
(COPMA, Guide pratique Protection de l’adulte, n. 6.45, pag. 194).
3.
Nel caso concreto,
la retribuzione della curatrice era stata stabilita nella decisione di istituzione
della misura di protezione, del 25 marzo 2014 dall’Autorità di protezione
precedentemente competente con un limite massimo di 72 ore. In seguito era
stata confermata dalla medesima autorità al momento della sostituzione della
curatrice, e quindi con la nomina di RE 1, il 19 maggio 2020. Dopo l’assunzione
dell’incarto da parte dell’Autorità regionale di protezione __________ (nel
frattempo divenuta competente a seguito del trasferimento dell’interessata), la
misura di protezione è stata adeguata con decisione 14 aprile 2022.
Contestualmente l’Autorità di protezione ha pure modificato il limite del
compenso riconosciuto alla curatrice, fissandolo in 48 ore e mantenendo
invariata la retribuzione oraria di fr. 60.–.
La curatrice rimprovera
all’Autorità di protezione di aver cambiato il limite massimo di ore
riconosciutele per lo svolgimento del suo mandato senza previa discussione. Ammettendo
di non aver prestato sufficiente attenzione alla decisione 14 aprile 2022 nella
quale la curatela è stata modificata e la sua retribuzione annua ridotta da 72
a 48, chiede a questa Camera di assumere nuovamente tale limite, come pure di
autorizzarla a indicare le spese telefoniche in modo forfettario.
Come correttamente
sostenuto dall’Autorità di protezione, la decisione 14 aprile 2022 è ampiamente
cresciuta in giudicato, essendo rimasta incontestata. Una sua impugnazione, e
di conseguenza la richiesta a questa Camera di riportare a 72 il limite massimo
di ore retribuite, risulta pertanto irricevibile in quanto tardiva. Nemmeno può
entrare in linea di conto una decisione di questa Camera su un’istanza di RE 1
tendente alla modifica della retribuzione, che spetta invece all’Autorità di
primo grado, competente per la valutazione della situazione e il grado di
difficoltà del mandato che ha attribuito. Per i medesimi motivi risulta
irricevibile anche la richiesta formulata nel reclamo di autorizzare
genericamente la curatrice a indicare le spese telefoniche in modo forfettario,
in quanto tale modalità è stata esclusa esplicitamente dall’Autorità di
protezione al dispositivo n. 8 della decisione 14 aprile 2022, che, come detto,
è cresciuta in giudicato. Si rammenta peraltro alla reclamante che esprimendosi
sulle predette richieste, questo giudice violerebbe il principio del doppio
grado di giudizio. Detto altrimenti, le richieste formulate nel reclamo
dovranno semmai essere valutate con l’Autorità di primo grado, competente per
ogni adeguamento necessario e giustificato del mandato e della sua
retribuzione.
4.
Per quanto riguarda
la decisione del 26 aprile 2023, impugnata tempestivamente, RE 1 ne chiede la
modifica nel senso di accogliere la retribuzione di tutte le ore richieste, per
un totale di 85 ore invece delle 68 ammesse dall’Autorità di protezione. Essa,
facendo riferimento al fatto di aver ignorato il limite massimo di 48 ore annue
e di aver quindi pensato a torto di poterne fatturare 72, specifica di aver
registrato una perdita di fr. 1'020.– (fr. 60.– x 17 ore), mentre non le era
possibile prevedere un impegno supplementare, generato dall’improvvisa
dimissione dalla clinica e dalla conseguente esigenza di reperire un alloggio
alla curatelata, in dicembre 2022. La reclamante insiste peraltro sulla
difficoltà del mandato, che ritiene non essere diversa dal momento della sua
assunzione (se non addirittura accresciuta). Dagli atti e dalle osservazioni
dell’Autorità di protezione risulta che la valutazione dell’onere di lavoro
richiesto sia stata svolta al momento dell’adeguamento della misura di
protezione e della conseguente fissazione del limite della retribuzione, di cui
si è già detto in precedenza. Inoltre, emerge che l’Autorità di prime cure abbia
tenuto conto delle circostanze specifiche e quindi del superamento delle ore
impiegate accogliendo un supplemento di 20 ore, per un totale di 68. Come
correttamente rilevato dall’Autorità, in gennaio 2023, al momento della
richiesta, il risultato del superamento era stato stimato dalla curatrice in 92
ore (ritenuto che essa immaginava di disporne di 72), mentre nella
presentazione del rendiconto la pretesa effettiva è stata di 85. Malgrado abbia
giudicato “eccessivo in rapporto alla situazione dell’interessata” il
sorpasso del tempo impiegato, l’Autorità ha comunque accolto la remunerazione
di 20 ore supplementari rispetto a quanto stabilito nella decisione 14 aprile
2022, riconoscendo alla curatrice “gli sforzi notevoli nel condurre il
mandato”. Va peraltro rilevato che la nota dettagliata presentata dalla reclamante
in sede di replica non permette a questa Camera di seguire le sue tesi, quando sostiene
di aver superato il tempo definito soprattutto a causa degli imprevisti di fine
2022.
Si rileva infatti che dalla stessa emerge un dispendio totale di 60 ore
da inizio anno fino a fine novembre 2022 (42 ore per lavori amministrativi, 18
per contatti personali, con terzi e trasferte), fr. 317.30 per spese di
telefono e fax e fr. 252.– per trasferte, per un totale di fr. 4'169.30.
Riconoscerne 85 a fine anno significherebbe pertanto accettare che la curatrice
nel mese di dicembre abbia investito a favore di PI 1 25 ore, ciò che anche
questo giudice ritiene sproporzionato e non consono alla situazione. Il calcolo
eseguito dall’Autorità di protezione, che ha comunque accolto 68 ore a fr. 60.–
per fr. 4'080.– e spese per fr 766.20 (invece di fr. 5'866.20, pari a fr.
5'100.– di onorario e fr. 766.20 di spese) appare quindi concretamente
adeguato. Abbondanzialmente si osserva che alcune richieste della suddetta nota
che non risultano contestate dall’Autorità di prime cure appaiono a questo
giudice piuttosto esagerate (a titolo di esempio, in una situazione come quella
della curatelata che dispone esclusivamente di una rendita di invalidità,
l’impiego di 120 minuti al mese per “registrazioni contabili e
classificazione”). L’Autorità di protezione nelle proprie osservazioni ha
pure evidenziato che sebbene nei compiti della curatrice risultasse anche il “vegliare
al benessere anche sociale”, essa non poteva sostituirsi ad un assistente
sociale o psicologo e in tal senso ha quindi invitato RE 1 a contenere le
prestazioni allo stretto necessario. Anche in duplica, l’Autorità, pur
riconoscendo l’attività e gli sforzi della curatrice, ha evidenziato l’esigenza
di stabilire un limite remunerativo, in considerazione della situazione
economica dell’interessata. Ciò che, visto quanto precede, può essere condiviso
anche da questo giudice. Di conseguenza, la decisione 26 aprile 2023 va
integralmente confermata e il reclamo respinto.
5.
Visto quanto
precede, il reclamo va respinto nella misura in cui è ricevibile. Tasse e spese
di giustizia seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico della
reclamante.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. Nella
misura in cui è ricevibile il reclamo è respinto.
2. Gli
oneri del reclamo consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 100.–
b) spese fr.
50.–
fr.
150.–
sono
posti a carico di RE 1.
3. Notificazione:
-
Comunicazione:
-
-
Il
presidente
La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95
a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72
segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è
ammissibile solo se il valore litigioso
ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge
tale importo, il ricorso in materia
civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di
importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in
materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in
materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.
116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal
caso dall'art. 115 LTF.