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Decisione

9.2023.74

Custodia parentale congiunta

18 settembre 2023Italiano24 min

unitamente al figlio PI 1 ed ai figli nati da una precedente unione, __________,

Source ti.ch

Incarto n.

9.2023.74

Lugano

18 settembre 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il presidente della Camera di protezione del

Tribunale d'appello

Damiano

Bozzini

giudice

unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG

assistito

dalla

segretaria

Squillace

sedente

per statuire nella causa che oppone

RE

1

patr.

da: PR 1

all’

Autorità

regionale di protezione __________,

per

quanto riguarda la custodia parentale

giudicando

sul reclamo del 30 maggio 2023 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il

10 maggio 2023 dall'Autorità regionale di protezione __________;

letti ed esaminati gli atti,

ritenuto

in fatto

Fatti

A. Il minore PI 1, nato

il 2017, domiciliato a __________, è figlio di PI 2, nata il 1983, domiciliata

a __________, e di RE 1, nato il 1974, domiciliato a __________. PI 1 soffre di

un disturbo dello spettro autistico.

B. In data 15 gennaio

2018 i genitori hanno sottoscritto il contratto per l’obbligo di mantenimento

del figlio PI 1 in caso di scioglimento della comunione domestica, senza

tuttavia regolamentare altri aspetti. Dal suddetto documento emerge pure che i

medesimi esercitano congiuntamente l’autorità parentale.

C. Dal mese di agosto

2019 i genitori del minore vivono separati; PI 2 si è trasferita a __________

unitamente al figlio PI 1 ed ai figli nati da una precedente unione, __________,

nato il 2002, e __________, nato il 2004.

D. L’Autorità di

protezione regionale __________ (in seguito Autorità di protezione) è stata

adita per la prima volta a gennaio 2020 e da allora i procedimenti si sono

succeduti nel corso del tempo (cf. inc. CDP 9.2021.21, 9.2021.73, 9.2021.83,

9.2021.104, 9.2021.114. 9.2021.163).

E. PI 2 detiene la custodia

del figlio. RE 1 gode dei diritti di visita paterni seguenti: mercoledì dalle

ore 11:15 a scuola alle 17:30; giovedì dalle ore 13:15 a scuola alle 17:30; a

settimane alterne dal sabato alle ore 10:00 alla domenica alle 17:30. CURA 1 ha

assunto il mandato di curatrice educativa del minore.

F. Con decisione 10

maggio 2023 l’Autorità di protezione ha respinto l’istanza di estensione dei

diritti di visita paterni/custodia congiunta datata 31 gennaio 2023

presentata da RE 1 tramite il suo legale il primo febbraio 2023. Secondo

l’Autorità di prime cure “la rilevante conflittualità genitoriale constatata

chiaramente anche in sede di udienze ARP e negli allegati delle parti, tuttora esistente,

e le attitudini educative non concordi dei genitori, osservate dalla rete, non

aiutano, perlomeno ora, ad attuare una simile custodia, in quanto ciò imporrebbe

al minore continue modifiche nell’assetto e nei ritmi di vita e

nell’educazione, oltre ad esporlo in modo accresciuto ai conflitti genitoriali”.

La custodia alternata appare inopportuna e contraria al bene del minore.

G. Mediante reclamo 30

maggio 2023 RE 1 ha impugnato la suddetta decisione chiedendone l’annullamento

e postulando la custodia congiunta. Secondo il reclamante “sulla scorta dei

rapporti degli specialisti così come del miglioramento del rapporto tra i

genitori sono date tutte le condizioni per l’estensione dei diritti di visita e

il passaggio alla custodia congiunta”. La decisione dell’Autorità di

protezione non può essere confermata “perché si basa su una conflittualità

ormai superata”. Inoltre il reclamante ha denunciato “un pregiudizio

esistente nei suoi confronti fin dall’apertura della procedura”.

H. Con osservazioni 5

giugno 2023 la curatrice di PI 1, CURA 1, si è espressa a sfavore della

custodia congiunta rilevando che “la permanenza di impostazioni educative

differenti tra i genitori, unitamente alla conflittualità esistente tra loro ancora

irrisolta, costituisce un grave problema e non lascia spazio alla possibilità

di modificare l’assetto in corso”.

I. Con osservazioni 9

giugno 2023 PI 2 ha chiesto la reiezione del reclamo 30 maggio 2023 e la

conferma della decisione 10 maggio 2023, sostenendo che “da tutti i rapporti

specialistici risulta che le difficoltà e la regressione del figlio sono una

conseguenza di stili educativi inappropriati e incoerenti” (ndr. del

padre). Ha addotto che “il signor RE 1 non solo non rispetti le linee

educative imposte dagli specialisti ma riferisca pure al figlio di mantenere il

segreto a proposito degli sgarri” (ndr. a proposito della visione di film e

all’acquisto di giochi sconsigliati dagli specialisti). Inoltre, ha contestato

che la conflittualità genitoriale non sia più presente visto che il padre

manifesta rabbia e aggressività nei suoi confronti (e anche nei confronti del

di lei compagno) in presenza del minore.

J. Mediante

osservazioni 14 giugno 2023 l’Autorità di protezione ha chiesto l’integrale

conferma della sua decisione 10 maggio 2023 e la contestuale reiezione del

reclamo 30 maggio 2023. Secondo l’Autorità di prime cure, “alla luce delle

circostanze, ben note anche al reclamante e al suo legale, il (…) reclamo

appare d’acchito ai limiti della ricevibilità”. “Al contrario di quanto

asserito dal padre reclamante, la situazione personale e famigliare del minore PI

1 (…) sta vistosamente peggiorando (…) soprattutto per la sempre alta conflittualità

genitoriale, la mancanza di collaborazione con la rete da parte del padre,

l’assenza di coerenza educativa da parte paterna (…)”. In particolare, RE 1

“non segue le indicazioni degli specialisti e della rete in merito

all’utilizzo di giochi non violenti e di un’alimentazione calibrata alle

esigenze e attitudini del minore”. Secondo l’Autorità di prime cure egli addirittura

“imporebbe (…) al figlio segreti non rilevabili alla curatrice”.

K. Mediante replica 28

giugno 2023 RE 1 ha ribadito che “i rapporti specialistici non riferiscono che

la regressione di PI 1 è dovuta allo stile educativo del padre”. L’Autorità

di protezione viene accusata di ritenere che sia solo il padre a sbagliare e a

fomentare la conflittualità, quando nei rapporti specialistici si parla sempre

di entrambi i genitori. Il reclamante ha anche contestato di aver permesso al

minore di guardare film sconsigliati dagli specialisti come pure di avergli

fornito giochi non adatti alla sua età o di averlo invitarlo a mantenere dei

segreti. Al contrario, ha asserito che la madre avrebbe imposto al figlio di

mantenere segreta una caduta in bicicletta con il di lei compagno. Inoltre ha

ribadito come l’assetto alimentare deciso con la rete sia rispettato

scrupolosamente. Infine, ha rimproverato all’Autorità di protezione “una

violazione del principio del contradditorio e della buona fede processuale”

per non avere notificato il rapporto 25/30 maggio 2023 della curatrice CURA 1,

ciò che configurerebbe una violazione del diritto di essere sentito. Per il

resto ha chiesto di giudicare come esposto nel reclamo 30 maggio 2023.

L. Con duplica 6 luglio

2023 PI 2 ha dichiarato di non avere osservazioni da formulare e ha richiamato

integralmente il contenuto delle osservazioni 9 giugno 2023.

M. Con duplica 12 luglio

2023 CURA 1 ha ribadito la sua esortazione in merito ad un “percorso di

mediazione tra adulti, capace di individuare i necessari canali di

comunicazione genitoriale, indispensabile ad una corretta crescita di PI 1”.

N. Con duplica 2 agosto

2023 l’Autorità di protezione si è riconfermata nella decisone impugnata e

nella reiezione del reclamo 30 maggio 2023 rinviando alle sue osservazioni 14

giugno 2023. Inoltre, ha contestato la critica del reclamante circa la mancata

notifica di atti, definendola infondata e ha invitato ancora una vola i

genitori “a migliorare la loro relazione al fine di dare la necessaria tranquillità

a PI 1 e conseguentemente poter ancora prevedere momenti sempre più estesi per

i diritti di visita paterni”.

O. Mediante osservazioni

spontanee 23 agosto 2023 il reclamante ha nuovamente lamentato una mancata

notifica del rapporto 25/30 maggio 2023 della curatrice CURA 1 da parte

dell’Autorità di protezione, definendo “accertata la grave violazione del

contraddittorio”. Per il resto, ha ribadito in sostanza le critiche

formulate nella replica 28 giugno 2023 e ha chiesto di giudicare come esposto

nel reclamo 30 maggio 2023.

Nessuna delle parti ha

preso posizione in merito alle suddette osservazioni.

Considerato

in diritto

Considerandi

1.

Le decisioni delle

Autorità regionali di protezione concernenti minorenni sono impugnabili

mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, nella

composizione di un giudice unico (art. 450 CC in relazione agli art. 314 cpv. 1

e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione e la procedura

in materia di protezione del minore e dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7

LOG). Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli

art. 450 segg. CC occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla

procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni

connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa (art.

99.

LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012

concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria,

alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).

2.

Nel suo

apprezzamento, l'Autorità – in virtù del principio inquisitorio illimitato che

governa il diritto di filiazione – non è vincolata né alle dichiarazioni delle

parti né alle prove da loro fornite (DTF 130 III 734, consid. 2.2.2-2.2.3; 129

III 417, consid. 2.1.1.-2.1.2; 128 III 411, consid. 3.2.1; 122 III 408, cons.

3d).

Il citato principio vale

anche per la regolamentazione delle relazioni personali (sentenze del Tribunale

federale 5A_69/2011 del 27 febbraio 2012 consid. 2.3; 5C.58/2004 del 14 giugno

2004.

cons. 2.1.2).

Esso impone all’autorità

di chiarire i fatti e prendere in considerazione d’ufficio tutti gli elementi

che possono essere importanti per rendere una decisione conforme al bene del

minore. L’Autorità può istruire la fattispecie secondo il proprio

apprezzamento, amministrando finanche le prove in modo inabituale (BSK ZPO,

Mazan/Steck, ad art. 296 CPC; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6° ed.,

2019, nota 1764 pag. 492; sentenza del Tribunale federale 5A_991/2015 del 29

settembre 2016, consid. 6.2, non pubblicato al DTF 142 III 612), sollecitare

rapporti, di propria iniziativa, anche se tale modo di procedere non è previsto

dal diritto di procedura cantonale (FamKomm Erwachsenenschutz, Steck, art. 446

CC n. 11; DTF 128 III 411, consid. 3.2.1). Questo principio non dispensa

tuttavia le parti dal dovere di collaborare attivamente alla procedura e di

esporre le proprie tesi (sentenza del Tribunale federale 5A_69/2011 del 27

febbraio 2012, consid. 2.3).

3.

Il reclamante

censura una violazione del diritto di essere sentito e del principio del

contraddittorio, lamentando che l’Autorità di protezione non gli avrebbe

notificato il rapporto 25/30 maggio 2023 della curatrice CURA 1.

3.1

Il diritto di essere

sentito è una garanzia costituzionale di natura formale, la cui violazione

comporta, di principio, l'annullamento della decisione impugnata,

indipendentemente dalle possibilità di successo nel merito (DTF 137 I 195

consid. 2.2; sentenza del Tribunale federale 5A_699/2013 del 29 novembre 2013

consid. 2.2). La giurisprudenza ha dedotto dall'art. 29 cpv. 2 della Costituzione

federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101) il

diritto dell'interessato di esprimersi prima che una decisione che lo concerne

sia presa, di fornire prove sui fatti suscettibili di influire sul

procedimento, di consultare gli atti di causa, di partecipare all'assunzione

delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi in merito (DTF 136 I 265

consid. 3.2; DTF 135 I 279 consid. 2.3; DTF 133 I 270 consid. 3.1; DTF 132 V

368.

consid. 3.1 con rinvii; sentenze del Tribunale federale 5A_540/2013 del 3

dicembre 2013 consid. 3.1.1, non pubblicato in DTF 140 III 1; 5A_299/2013 del 6

giugno 2013 consid. 5.1 non pubblicato in DTF 139 III 257) ma non garantisce di

per sé stesso il diritto di esprimersi oralmente (DTF 125 I 209 consid. 9b;

sentenze del Tribunale federale 5A_540/2013 del 3 dicembre 2013 consid. 3.1.1,

non pubblicato in DTF 140 III 1; 5A_863/2019 del 5 novembre 2019 consid. 5.2).

Ogni presa di posizione o nuovo documento versato agli atti deve essere

comunicato alle parti per permettere loro di decidere se vogliono o meno far

uso della loro facoltà di determinarsi (fra i tanti: DTF 138 I 484 consid. 2.1;

sentenza del Tribunale federale 5A_44/2017 del 15 marzo 2017 consid. 4). Tali

diritti sono ora ancorati nel titolo II° della LPAmm, entrata in vigore il 1°

marzo 2014 (art. 34 e seg. LPAmm).

3.2

Nella fattispecie, il

reclamante lamenta la mancata notificazione di un atto posteriore alla

decisione impugnata. La censura di una violazione del diritto di essere sentito

è dunque infondata.

Inoltre, nel suo gravame e

nelle successive osservazioni il reclamante adduce in maniera estremamente

confusa e superficiale una serie di violazioni del diritto di essere sentito e

del contraddittorio come la mancata notificazione di una email 3 maggio 2023

dell’ergoterapista del figlio PI 1 inerente alla crisi meltdown del minore

avvenuta il 2 maggio 2023 e un aggiornamento 23 maggio 2023 sempre

dell’ergoterapista. Tuttavia, come si evince inequivocabilmente dall’incarto

dell’Autorità di protezione, entrambi gli atti sono stati regolarmente

notificati al padre.

Ne consegue che la censura

di violazione del diritto di essere sentito è del tutto infondata e addirittura

al limite della temerarietà.

4.

Con il suo gravame,

il reclamante chiede di disporre la custodia parentale congiunta per il figlio PI

1, ai sensi dell’art. 298b cpv. 3ter CC.

4.1

In generale, la regola

di base per l'attribuzione dei diritti genitoriali è il bene del minore, mentre

gli interessi dei genitori passano in secondo piano. Tra i criteri essenziali

da considerare vi sono le relazioni personali tra genitori e figli, le

rispettive capacità educative dei genitori, la loro capacità di occuparsi

personalmente del bambino, di accudirlo e di promuovere i contatti con l'altro

genitore; deve essere scelta la soluzione che, alla luce dei fatti del caso,

sia in grado di fornire al bambino la stabilità delle relazioni necessaria per

un armonioso sviluppo affettivo, psicologico, morale e intellettuale. Nel caso

di genitori di pari capacità nell'educazione e nella cura del bambino, è

importante il criterio della stabilità delle relazioni, secondo il quale è

essenziale evitare inutili cambiamenti nell'ambiente locale e sociale dei

bambini che potrebbero disturbare il loro sviluppo armonioso (sentenza del

Tribunale federale 5A_46/2015 del 26 maggio 2015, consid. 4.4.2.; DTF 114 II

200, par. 5a).

4.2

Il diritto di

determinare il luogo di dimora dei figli è una componente dell’autorità

parentale ed è stabilita di principio congiuntamente ai genitori, fatta riserva

per gli accordi intervenuti tra le parti o per il disciplinamento disposto dal

giudice o dall’autorità di protezione a norma degli artt. 298a e 298b CC

(Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6°ed., 2019, N. 1110 pag. 731 e N.1116

pag. 736-737). Conformemente all’art. 298d CC, ad istanza di un genitore, del

figlio o d’ufficio, l’autorità di protezione dei minori modifica l’attribuzione

dell’autorità parentale se fatti nuovi importanti lo esigono per tutelare il

bene del figlio (cpv. 1); può anche limitarsi a disciplinare la custodia, le

relazioni personali o la partecipazione di ciascun genitore alla cura del

figlio (cpv. 2). Ciò è in particolare il caso della tolta della custodia quale misura

di protezione fondata sull’art. 310 CC (Meier/Stettler, op. cit., N. 1110 e N

2615.

pag. 731-732, N. 1116 e N. 2637 pag. 736-738).

Ai sensi dell’art. 301a

cpv. 1 CC, l’autorità parentale include il diritto di determinare il luogo di

dimora del figlio. Diversamente dal diritto previgente, secondo cui il diritto

di determinare il luogo di residenza del figlio era incluso nel diritto di

custodia (cfr. DTF 136 III 353), tale diritto rientra oggi nelle prerogative

dell’autorità parentale. Il concetto generico di “custodia” si esaurisce oramai

nella sola “custodia di fatto”, ovvero la gestione quotidiana del figlio e

l’esercizio dei doveri legati alla sua cura e alla sua educazione (DTF 142 III

17.

consid. 3.2.2). Dall’entrata in vigore della revisione del diritto

sull’autorità parentale, il 1° luglio 2014, tale nozione è stata sostituita dal

termine, più preciso, di “diritto di determinare il luogo di dimora del figlio”

(droit de déterminer le lieu de résidence, Aufenthaltsbestimmungsrechts;

cfr. titolo marginale dell’art. 310 CC; Meier/Stettler, Droit de filiation, n.

1291.

pag. 847). Il diritto di custodia comprende il diritto di determinare il

luogo di dimora e le modalità relative alla cura del figlio e appartiene ai

genitori (eventualmente al tutore del minore), essendo una componente

dell’autorità parentale (DTF 128 III 9 consid. 4a; BSK ZGB I, Breitschmid, ad

art. 310 CC n. 1; CR CC I, Meier, ad art. 310 CC n.1).

4.3

L’Autorità parentale

congiunta, che è ormai la regola (art. 296 cpv. 2 CC), non implica

necessariamente una custodia alternata. Contestualmente alla decisione

sull’autorità parentale, l’autorità di protezione disciplina anche le altre

questioni litigiose: per decidere sulla custodia, sulle relazioni personali o

la partecipazione alla cura, l’autorità tiene conto del diritto del figlio a

intrattenere regolari relazioni personali con entrambi i genitori (art. 298b

cpv. 3 e 3bis CC). In caso di esercizio congiunto dell’autorità parentale, ad

istanza di uno dei genitori o del figlio, l’autorità di protezione dei minori

valuta se, per il bene del figlio, sia opportuno disporre la custodia alternata

(art. 298b cpv. 3ter CC).

4.4

La custodia alternata

è la situazione nella quale i genitori esercitano in comune l’autorità

parentale, ma si dividono la custodia del figlio in maniera alternata per dei

periodi più o meno uguali fissati in giorni, settimane o ancora mesi (tra le

altre: sentenze del Tribunale federale 5A_844/2019 del 17 settembre 2020

consid. 3.2.2; 5A_821/2019 del 14 luglio 2020 consid. 4.1; 5A_200/2019 del 29

gennaio 2020 consid. 3.1.2 con riferimenti).

Chiamato a statuire

in proposito, il giudice deve nondimeno esaminare, nonostante e

indipendentemente dall’accordo dei genitori riguardo a una custodia alternata,

se questa sia possibile e compatibile con il bene del minore (DTF 142 III 617

consid. 3.2.3; 142 III 612 consid. 4.2). In effetti, il bene del minore costituisce

la regola fondamentale nell’ambito dell’attribuzione dei diritti genitoriali

(DTF 141 III 328 consid. 5.4), al quale gli interessi dei genitori devono

cedere il passo (DTF 142 III 617 consid. 3.2.3 con riferimenti). Essendo la

possibilità concreta di instaurare una custodia alternata e la sua

compatibilità con il bene del minore dipendenti dalla fattispecie, niente deve

essere dedotto dai diversi studi psicologici o psichiatrici sulla materia che

si pronunciano in maniera assoluta a favore o a sfavore della custodia

alternata, poiché quest’ultimi non prendono in considerazione tutti i parametri

che entrano in linea di conto nella pratica (cf. JOSEPH SALZGEBER, Die

Diskussion um die Einführung des Wechselmodells als Regelfall der

Kindesbetreuung getrennt lebender Eltern aus Sicht der Psychologie, Zeitschrift

für das gesamte Familienrecht [FamRZ] 2015 p. 2018 ss).

4.5

Il giudice deve

valutare alla luce delle situazioni di fatto attuale e previgente se una

custodia alternata appare effettivamente idonea a preservare il bene del

minore. A questo fine, deve in primo luogo esaminare se entrambi i genitori

dispongono di capacità educative e se esiste una buona capacità e volontà

comunicativa, essenziale viste le misure d’organizzazione e lo scambio regolare

di informazioni che un tale metodo di custodia richiede. A questo proposito,

non si può dedurre un’incapacità di cooperazione tra i genitori dal solo

rifiuto di una custodia alternata. Invece, un conflitto marcato e persistente

tra i genitori su delle questioni legate al figlio lascia presagire delle

difficoltà future di collaborazione e avrà, in principio, come conseguenza di

esporre ricorrentemente il minore a una situazione conflittuale, ciò che appare

manifestamente contrario al suo interesse (DTF 142 III 617 consid. 3.2.3;

sentenza del Tribunale federale 5A_11/2020 del 13 maggio 2020 consid. 3.3.3.1 e

le sentenze ci tate).

Se entrambi i

genitori dispongono di capacità educative, il giudice deve in secondo luogo

valutare gli altri criteri di apprezzamento pertinenti per l’attribuzione della

custodia a uno dei genitori. Entrano in linea di conto la situazione geografica

e la distanza che separa le abitazioni dei genitori, la capacità e la volontà

di ciascun genitore di favorire i contatti tra l’altro e il figlio, la

stabilità che può portare al minore il mantenimento della situazione anteriore,

nel senso che una custodia alternata sarà attribuita più facilmente quando i

due genitori si occupavano del minore in alternanza già prima della

separazione, la possibilità per ciascun genitore di occuparsi personalmente del

minore, la sua età, la sua appartenenza a una fratria o a un cerchio sociale,

oltre che il suo desiderio concernente la sua presa a carico anche se non

disponesse della capacità di discernimento a questo riguardo. Su questo punto,

il giudice, che esamina d’ufficio i fatti (art. 296 al. 1 CPC et art. 314 al. 1

CC in relazione con l'art. 446 CC, dovrà determinare in che misura l’intervento

di uno specialista sia necessario per interpretare il desiderio espresso dal

minore e discernere se corrisponde al suo desiderio reale.

Fatta riserva per

le capacità educative dei due genitori, evidentemente imprescindibili per

l’instaurazione della custodia alternata, tutti gli altri criteri sono

indipendenti e la loro importanza varia in funzione della fattispecie (DTF 142

III 617 consid. 3.2.3; sentenza del Tribunale federale 5A_11/2020 del 13 maggio

2020.

consid. 3.3.3.1 con riferimenti). I criteri della stabilità e della

possibilità di un genitore di occuparsi personalmente di un figlio avranno un

ruolo preminente in caso di lattanti e figli in bassa età mentre l’appartenenza

a un cerchio sociale sarà particolarmente importante per un adolescente. La

capacità di collaborazione dei genitori sarà di contro più importante quando il

figlio frequenta la scuola o quando la distanza fra i luoghi di residenza dei

genitori esige un’organizzazione più complessa (DTF 142 III 617 consid. 3.2.3;

sentenze del Tribunale federale 5A_66/2019 del 5 novembre 2019 consid. 4.1;

5A_34/2017 del 4 maggio 2017 consid. 5.1).

4.6

Se il giudice giunge

alla conclusione che una custodia alternata non è nell’interesse del minore, il

giudice attribuisce la custodia a uno dei genitori, prendendo in considerazione

essenzialmente i medesimi criteri, ai quali va aggiunto l’esame della capacità

di ognuno di loro di favorire i contatti del figlio con l’altro genitore (DTF

142.

III 617 consid. 3.2.4; sentenze del Tribunale federale 5A_66/2019 del 5

novembre 2019 consid. 4.1; 5A_34/2017 del 4 maggio 2017 consid. 5.1). Pertanto

i criteri da esaminare per l’attribuzione della custodia restano essenzialmente

quelli definiti dalla giurisprudenza, quali le capacità educative dei genitori,

le relazioni personali fra genitori e figlio, l’attitudine dei genitori a

prendersi cura dei figli personalmente e a occuparsene. Dovrà essere scelta la

soluzione che meglio potrà assicurare al minore la stabilità delle relazioni

necessarie ad uno sviluppo armonioso dal punto di vista affettivo, psichico,

morale e intellettuale. Nel caso di capacità educative e di cura equivalenti

fra i genitori dovrà essere privilegiata la “stabilità delle relazioni”

(evitare cambiamenti inutili). Pure importante è l’attitudine a favorire i

contatti fra il figlio e l’altro genitore (Meier/Stettler, op. cit., N. 1155

segg. pag. 764).

4.7

Nel caso in esame, le

capacità educative sono date per entrambi i genitori, nel senso che sia il

padre che la madre risultano in grado di assicurare la gestione quotidiana del

figlio e l’esercizio dei doveri legati alla sua cura e alla sua educazione. In

effetti, contrariamente a quanto ripetutamente affermato dall’Autorità di

protezione e dalla madre, dagli atti non è possibile concludere che le

difficoltà e la regressione del figlio siano una conseguenza di stili educativi

inappropriati e incoerenti attribuibili al padre. Nonostante le asserzioni

dell’Autorità di protezione, non sembra infatti plausibile che la crisi

meltdown di PI 1 avvenuta il 2 maggio 2023 sia riconducibile alla visione del

cartone animato Starwars dei Lego, come per altro confermato dal rapporto

dell’ergoterapista __________. Certamente, l’aggressività del padre nei

confronti di PI 2 e del di lei compagno contribuisce ad esacerbare la conflittualità

genitoriale e potrebbe incidere sullo stato di malessere di PI 1. Questo non è

tuttavia sufficiente per considerare che RE 1 non disponga delle necessarie capacità

educative.

Il nodo problematico della

fattispecie è senza dubbio la relazione tra i genitori, innegabilmente ancora

estremamente conflittuale. Questa conflittualità si manifesta in una totale

mancanza di capacità e volontà comunicativa e porta entrambi i genitori ad

accusarsi vicendevolmente di nuocere al bene del figlio. Basti pensare ai

reciproci rimproveri di voler imporre al figlio dei segreti da mantenere e

all’incapacità di trovare dei compromessi nonostante le svariate esortazioni in

tal senso giunte della rete. Il conflitto tra i genitori appare marcato e

persistente e lascia presagire delle difficoltà future di collaborazione e avrà

verosimilmente come conseguenza di esporre ricorrentemente il minore ad una

situazione di disagio, ciò che è manifestamente contrario al suo interesse.

In conclusione, a causa

dell’incapacità di relazionarsi e di comunicare dovuti ad una situazione di

grave conflitto nella quale versano i genitori da molti anni, l’instaurazione

di una custodia parentale alternata non è attualmente compatibile con il bene

del minore e il reclamo va dunque respinto.

5.

A titolo

abbondanziale, va rilevato che, nonostante la custodia alternata non sia idonea

a preservare il bene del minore, un’ulteriore estensione dei diritti di visita

paterni non sembra a primo acchito inconcepibile, sproporzionata e contraria al

bene del minore. In effetti, risulta dagli atti che tutte le parti considerano

la relazione padre-figlio buona e caratterizzata da sinceri sentimenti di

affetto reciproco. Inoltre, PI 1 manifesta entusiasmo all’idea di passare più

tempo con il padre, in particolare riguardo le vacanze all’estero.

La stessa Autorità

di protezione nella decisione impugnata rileva che la relazione padre-figlio va

preservata e coltivata e che i diritti di visita paterni potrebbero essere

estesi in maniera moderata e graduale, compatibilmente con il bene del minore.

A tal fine, sarebbe senza

dubbio utile conoscere il desiderio di PI 1 riguardo la sua presa a carico. L’intervento

di uno specialista per interpretare il suo desiderio espresso e discernere se

corrisponde al suo desiderio reale si impone vista l’età del minore e la sua

situazione psico-comportamentale.

Questo giudice invita

quindi l’Autorità di protezione a procedere con gli accertamenti del caso, per

valutare in quale misura i diritti di visita paterni possano essere

ulteriormente estesi.

6.

Il reclamante ha

chiesto di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito

patrocinio ai sensi dell’art. 117 CPC, applicabile su rinvio dell’art. 13 LAG.

Giusta l’art. 117 CPC ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto

dei mezzi necessari (lett. a) e la cui domanda non appaia priva di probabilità

di successo (lett. b). Essendo nel caso concreto adempiute le predette

condizioni, l’istanza di ammissione al beneficio del gratuito patrocinio del

reclamante merita accoglimento.

Gli oneri giudiziari

seguono la soccombenza del reclamante (art. 47 e 49 LPAmm). RE 1 è condannato a

rifondere a PI 2 un'equa indennità per ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

1. Il reclamo è

respinto.

2. Gli oneri del reclamo

consistenti in:

a) tassa di

giustizia fr. 450.–

b) spese fr.

100.–

fr.

550.–

sono posti a carico di RE

1, che rifonderà a PI 2 fr. 500.– a titolo di ripetibili.

3. La richiesta di

ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio

di RE 1 è accolta.

4. Notificazione:

-

-

Comunicazione:

-

-

Il

presidente

La

segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le

decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95

a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72

segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è

ammissibile solo se il valore litigioso

ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge

tale importo, il ricorso in materia

civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di

importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in

materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in

materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.

116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal

caso dall'art. 115 LTF.