9.2023.74
Custodia parentale congiunta
18 settembre 2023Italiano24 min
unitamente al figlio PI 1 ed ai figli nati da una precedente unione, __________,
Source ti.ch
Incarto n.
9.2023.74
Lugano
18 settembre 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di protezione del
Tribunale d'appello
Damiano
Bozzini
giudice
unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG
assistito
dalla
segretaria
Squillace
sedente
per statuire nella causa che oppone
RE
1
patr.
da: PR 1
all’
Autorità
regionale di protezione __________,
per
quanto riguarda la custodia parentale
giudicando
sul reclamo del 30 maggio 2023 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il
10 maggio 2023 dall'Autorità regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto
Fatti
A. Il minore PI 1, nato
il 2017, domiciliato a __________, è figlio di PI 2, nata il 1983, domiciliata
a __________, e di RE 1, nato il 1974, domiciliato a __________. PI 1 soffre di
un disturbo dello spettro autistico.
B. In data 15 gennaio
2018 i genitori hanno sottoscritto il contratto per l’obbligo di mantenimento
del figlio PI 1 in caso di scioglimento della comunione domestica, senza
tuttavia regolamentare altri aspetti. Dal suddetto documento emerge pure che i
medesimi esercitano congiuntamente l’autorità parentale.
C. Dal mese di agosto
2019 i genitori del minore vivono separati; PI 2 si è trasferita a __________
unitamente al figlio PI 1 ed ai figli nati da una precedente unione, __________,
nato il 2002, e __________, nato il 2004.
D. L’Autorità di
protezione regionale __________ (in seguito Autorità di protezione) è stata
adita per la prima volta a gennaio 2020 e da allora i procedimenti si sono
succeduti nel corso del tempo (cf. inc. CDP 9.2021.21, 9.2021.73, 9.2021.83,
9.2021.104, 9.2021.114. 9.2021.163).
E. PI 2 detiene la custodia
del figlio. RE 1 gode dei diritti di visita paterni seguenti: mercoledì dalle
ore 11:15 a scuola alle 17:30; giovedì dalle ore 13:15 a scuola alle 17:30; a
settimane alterne dal sabato alle ore 10:00 alla domenica alle 17:30. CURA 1 ha
assunto il mandato di curatrice educativa del minore.
F. Con decisione 10
maggio 2023 l’Autorità di protezione ha respinto l’istanza di estensione dei
diritti di visita paterni/custodia congiunta datata 31 gennaio 2023
presentata da RE 1 tramite il suo legale il primo febbraio 2023. Secondo
l’Autorità di prime cure “la rilevante conflittualità genitoriale constatata
chiaramente anche in sede di udienze ARP e negli allegati delle parti, tuttora esistente,
e le attitudini educative non concordi dei genitori, osservate dalla rete, non
aiutano, perlomeno ora, ad attuare una simile custodia, in quanto ciò imporrebbe
al minore continue modifiche nell’assetto e nei ritmi di vita e
nell’educazione, oltre ad esporlo in modo accresciuto ai conflitti genitoriali”.
La custodia alternata appare inopportuna e contraria al bene del minore.
G. Mediante reclamo 30
maggio 2023 RE 1 ha impugnato la suddetta decisione chiedendone l’annullamento
e postulando la custodia congiunta. Secondo il reclamante “sulla scorta dei
rapporti degli specialisti così come del miglioramento del rapporto tra i
genitori sono date tutte le condizioni per l’estensione dei diritti di visita e
il passaggio alla custodia congiunta”. La decisione dell’Autorità di
protezione non può essere confermata “perché si basa su una conflittualità
ormai superata”. Inoltre il reclamante ha denunciato “un pregiudizio
esistente nei suoi confronti fin dall’apertura della procedura”.
H. Con osservazioni 5
giugno 2023 la curatrice di PI 1, CURA 1, si è espressa a sfavore della
custodia congiunta rilevando che “la permanenza di impostazioni educative
differenti tra i genitori, unitamente alla conflittualità esistente tra loro ancora
irrisolta, costituisce un grave problema e non lascia spazio alla possibilità
di modificare l’assetto in corso”.
I. Con osservazioni 9
giugno 2023 PI 2 ha chiesto la reiezione del reclamo 30 maggio 2023 e la
conferma della decisione 10 maggio 2023, sostenendo che “da tutti i rapporti
specialistici risulta che le difficoltà e la regressione del figlio sono una
conseguenza di stili educativi inappropriati e incoerenti” (ndr. del
padre). Ha addotto che “il signor RE 1 non solo non rispetti le linee
educative imposte dagli specialisti ma riferisca pure al figlio di mantenere il
segreto a proposito degli sgarri” (ndr. a proposito della visione di film e
all’acquisto di giochi sconsigliati dagli specialisti). Inoltre, ha contestato
che la conflittualità genitoriale non sia più presente visto che il padre
manifesta rabbia e aggressività nei suoi confronti (e anche nei confronti del
di lei compagno) in presenza del minore.
J. Mediante
osservazioni 14 giugno 2023 l’Autorità di protezione ha chiesto l’integrale
conferma della sua decisione 10 maggio 2023 e la contestuale reiezione del
reclamo 30 maggio 2023. Secondo l’Autorità di prime cure, “alla luce delle
circostanze, ben note anche al reclamante e al suo legale, il (…) reclamo
appare d’acchito ai limiti della ricevibilità”. “Al contrario di quanto
asserito dal padre reclamante, la situazione personale e famigliare del minore PI
1 (…) sta vistosamente peggiorando (…) soprattutto per la sempre alta conflittualità
genitoriale, la mancanza di collaborazione con la rete da parte del padre,
l’assenza di coerenza educativa da parte paterna (…)”. In particolare, RE 1
“non segue le indicazioni degli specialisti e della rete in merito
all’utilizzo di giochi non violenti e di un’alimentazione calibrata alle
esigenze e attitudini del minore”. Secondo l’Autorità di prime cure egli addirittura
“imporebbe (…) al figlio segreti non rilevabili alla curatrice”.
K. Mediante replica 28
giugno 2023 RE 1 ha ribadito che “i rapporti specialistici non riferiscono che
la regressione di PI 1 è dovuta allo stile educativo del padre”. L’Autorità
di protezione viene accusata di ritenere che sia solo il padre a sbagliare e a
fomentare la conflittualità, quando nei rapporti specialistici si parla sempre
di entrambi i genitori. Il reclamante ha anche contestato di aver permesso al
minore di guardare film sconsigliati dagli specialisti come pure di avergli
fornito giochi non adatti alla sua età o di averlo invitarlo a mantenere dei
segreti. Al contrario, ha asserito che la madre avrebbe imposto al figlio di
mantenere segreta una caduta in bicicletta con il di lei compagno. Inoltre ha
ribadito come l’assetto alimentare deciso con la rete sia rispettato
scrupolosamente. Infine, ha rimproverato all’Autorità di protezione “una
violazione del principio del contradditorio e della buona fede processuale”
per non avere notificato il rapporto 25/30 maggio 2023 della curatrice CURA 1,
ciò che configurerebbe una violazione del diritto di essere sentito. Per il
resto ha chiesto di giudicare come esposto nel reclamo 30 maggio 2023.
L. Con duplica 6 luglio
2023 PI 2 ha dichiarato di non avere osservazioni da formulare e ha richiamato
integralmente il contenuto delle osservazioni 9 giugno 2023.
M. Con duplica 12 luglio
2023 CURA 1 ha ribadito la sua esortazione in merito ad un “percorso di
mediazione tra adulti, capace di individuare i necessari canali di
comunicazione genitoriale, indispensabile ad una corretta crescita di PI 1”.
N. Con duplica 2 agosto
2023 l’Autorità di protezione si è riconfermata nella decisone impugnata e
nella reiezione del reclamo 30 maggio 2023 rinviando alle sue osservazioni 14
giugno 2023. Inoltre, ha contestato la critica del reclamante circa la mancata
notifica di atti, definendola infondata e ha invitato ancora una vola i
genitori “a migliorare la loro relazione al fine di dare la necessaria tranquillità
a PI 1 e conseguentemente poter ancora prevedere momenti sempre più estesi per
i diritti di visita paterni”.
O. Mediante osservazioni
spontanee 23 agosto 2023 il reclamante ha nuovamente lamentato una mancata
notifica del rapporto 25/30 maggio 2023 della curatrice CURA 1 da parte
dell’Autorità di protezione, definendo “accertata la grave violazione del
contraddittorio”. Per il resto, ha ribadito in sostanza le critiche
formulate nella replica 28 giugno 2023 e ha chiesto di giudicare come esposto
nel reclamo 30 maggio 2023.
Nessuna delle parti ha
preso posizione in merito alle suddette osservazioni.
Considerato
in diritto
Considerandi
1.
Le decisioni delle
Autorità regionali di protezione concernenti minorenni sono impugnabili
mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, nella
composizione di un giudice unico (art. 450 CC in relazione agli art. 314 cpv. 1
e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione e la procedura
in materia di protezione del minore e dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7
LOG). Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli
art. 450 segg. CC occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla
procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni
connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa (art.
99.
LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012
concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria,
alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).
2.
Nel suo
apprezzamento, l'Autorità – in virtù del principio inquisitorio illimitato che
governa il diritto di filiazione – non è vincolata né alle dichiarazioni delle
parti né alle prove da loro fornite (DTF 130 III 734, consid. 2.2.2-2.2.3; 129
III 417, consid. 2.1.1.-2.1.2; 128 III 411, consid. 3.2.1; 122 III 408, cons.
3d).
Il citato principio vale
anche per la regolamentazione delle relazioni personali (sentenze del Tribunale
federale 5A_69/2011 del 27 febbraio 2012 consid. 2.3; 5C.58/2004 del 14 giugno
2004.
cons. 2.1.2).
Esso impone all’autorità
di chiarire i fatti e prendere in considerazione d’ufficio tutti gli elementi
che possono essere importanti per rendere una decisione conforme al bene del
minore. L’Autorità può istruire la fattispecie secondo il proprio
apprezzamento, amministrando finanche le prove in modo inabituale (BSK ZPO,
Mazan/Steck, ad art. 296 CPC; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6° ed.,
2019, nota 1764 pag. 492; sentenza del Tribunale federale 5A_991/2015 del 29
settembre 2016, consid. 6.2, non pubblicato al DTF 142 III 612), sollecitare
rapporti, di propria iniziativa, anche se tale modo di procedere non è previsto
dal diritto di procedura cantonale (FamKomm Erwachsenenschutz, Steck, art. 446
CC n. 11; DTF 128 III 411, consid. 3.2.1). Questo principio non dispensa
tuttavia le parti dal dovere di collaborare attivamente alla procedura e di
esporre le proprie tesi (sentenza del Tribunale federale 5A_69/2011 del 27
febbraio 2012, consid. 2.3).
3.
Il reclamante
censura una violazione del diritto di essere sentito e del principio del
contraddittorio, lamentando che l’Autorità di protezione non gli avrebbe
notificato il rapporto 25/30 maggio 2023 della curatrice CURA 1.
3.1
Il diritto di essere
sentito è una garanzia costituzionale di natura formale, la cui violazione
comporta, di principio, l'annullamento della decisione impugnata,
indipendentemente dalle possibilità di successo nel merito (DTF 137 I 195
consid. 2.2; sentenza del Tribunale federale 5A_699/2013 del 29 novembre 2013
consid. 2.2). La giurisprudenza ha dedotto dall'art. 29 cpv. 2 della Costituzione
federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101) il
diritto dell'interessato di esprimersi prima che una decisione che lo concerne
sia presa, di fornire prove sui fatti suscettibili di influire sul
procedimento, di consultare gli atti di causa, di partecipare all'assunzione
delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi in merito (DTF 136 I 265
consid. 3.2; DTF 135 I 279 consid. 2.3; DTF 133 I 270 consid. 3.1; DTF 132 V
368.
consid. 3.1 con rinvii; sentenze del Tribunale federale 5A_540/2013 del 3
dicembre 2013 consid. 3.1.1, non pubblicato in DTF 140 III 1; 5A_299/2013 del 6
giugno 2013 consid. 5.1 non pubblicato in DTF 139 III 257) ma non garantisce di
per sé stesso il diritto di esprimersi oralmente (DTF 125 I 209 consid. 9b;
sentenze del Tribunale federale 5A_540/2013 del 3 dicembre 2013 consid. 3.1.1,
non pubblicato in DTF 140 III 1; 5A_863/2019 del 5 novembre 2019 consid. 5.2).
Ogni presa di posizione o nuovo documento versato agli atti deve essere
comunicato alle parti per permettere loro di decidere se vogliono o meno far
uso della loro facoltà di determinarsi (fra i tanti: DTF 138 I 484 consid. 2.1;
sentenza del Tribunale federale 5A_44/2017 del 15 marzo 2017 consid. 4). Tali
diritti sono ora ancorati nel titolo II° della LPAmm, entrata in vigore il 1°
marzo 2014 (art. 34 e seg. LPAmm).
3.2
Nella fattispecie, il
reclamante lamenta la mancata notificazione di un atto posteriore alla
decisione impugnata. La censura di una violazione del diritto di essere sentito
è dunque infondata.
Inoltre, nel suo gravame e
nelle successive osservazioni il reclamante adduce in maniera estremamente
confusa e superficiale una serie di violazioni del diritto di essere sentito e
del contraddittorio come la mancata notificazione di una email 3 maggio 2023
dell’ergoterapista del figlio PI 1 inerente alla crisi meltdown del minore
avvenuta il 2 maggio 2023 e un aggiornamento 23 maggio 2023 sempre
dell’ergoterapista. Tuttavia, come si evince inequivocabilmente dall’incarto
dell’Autorità di protezione, entrambi gli atti sono stati regolarmente
notificati al padre.
Ne consegue che la censura
di violazione del diritto di essere sentito è del tutto infondata e addirittura
al limite della temerarietà.
4.
Con il suo gravame,
il reclamante chiede di disporre la custodia parentale congiunta per il figlio PI
1, ai sensi dell’art. 298b cpv. 3ter CC.
4.1
In generale, la regola
di base per l'attribuzione dei diritti genitoriali è il bene del minore, mentre
gli interessi dei genitori passano in secondo piano. Tra i criteri essenziali
da considerare vi sono le relazioni personali tra genitori e figli, le
rispettive capacità educative dei genitori, la loro capacità di occuparsi
personalmente del bambino, di accudirlo e di promuovere i contatti con l'altro
genitore; deve essere scelta la soluzione che, alla luce dei fatti del caso,
sia in grado di fornire al bambino la stabilità delle relazioni necessaria per
un armonioso sviluppo affettivo, psicologico, morale e intellettuale. Nel caso
di genitori di pari capacità nell'educazione e nella cura del bambino, è
importante il criterio della stabilità delle relazioni, secondo il quale è
essenziale evitare inutili cambiamenti nell'ambiente locale e sociale dei
bambini che potrebbero disturbare il loro sviluppo armonioso (sentenza del
Tribunale federale 5A_46/2015 del 26 maggio 2015, consid. 4.4.2.; DTF 114 II
200, par. 5a).
4.2
Il diritto di
determinare il luogo di dimora dei figli è una componente dell’autorità
parentale ed è stabilita di principio congiuntamente ai genitori, fatta riserva
per gli accordi intervenuti tra le parti o per il disciplinamento disposto dal
giudice o dall’autorità di protezione a norma degli artt. 298a e 298b CC
(Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6°ed., 2019, N. 1110 pag. 731 e N.1116
pag. 736-737). Conformemente all’art. 298d CC, ad istanza di un genitore, del
figlio o d’ufficio, l’autorità di protezione dei minori modifica l’attribuzione
dell’autorità parentale se fatti nuovi importanti lo esigono per tutelare il
bene del figlio (cpv. 1); può anche limitarsi a disciplinare la custodia, le
relazioni personali o la partecipazione di ciascun genitore alla cura del
figlio (cpv. 2). Ciò è in particolare il caso della tolta della custodia quale misura
di protezione fondata sull’art. 310 CC (Meier/Stettler, op. cit., N. 1110 e N
2615.
pag. 731-732, N. 1116 e N. 2637 pag. 736-738).
Ai sensi dell’art. 301a
cpv. 1 CC, l’autorità parentale include il diritto di determinare il luogo di
dimora del figlio. Diversamente dal diritto previgente, secondo cui il diritto
di determinare il luogo di residenza del figlio era incluso nel diritto di
custodia (cfr. DTF 136 III 353), tale diritto rientra oggi nelle prerogative
dell’autorità parentale. Il concetto generico di “custodia” si esaurisce oramai
nella sola “custodia di fatto”, ovvero la gestione quotidiana del figlio e
l’esercizio dei doveri legati alla sua cura e alla sua educazione (DTF 142 III
17.
consid. 3.2.2). Dall’entrata in vigore della revisione del diritto
sull’autorità parentale, il 1° luglio 2014, tale nozione è stata sostituita dal
termine, più preciso, di “diritto di determinare il luogo di dimora del figlio”
(droit de déterminer le lieu de résidence, Aufenthaltsbestimmungsrechts;
cfr. titolo marginale dell’art. 310 CC; Meier/Stettler, Droit de filiation, n.
1291.
pag. 847). Il diritto di custodia comprende il diritto di determinare il
luogo di dimora e le modalità relative alla cura del figlio e appartiene ai
genitori (eventualmente al tutore del minore), essendo una componente
dell’autorità parentale (DTF 128 III 9 consid. 4a; BSK ZGB I, Breitschmid, ad
art. 310 CC n. 1; CR CC I, Meier, ad art. 310 CC n.1).
4.3
L’Autorità parentale
congiunta, che è ormai la regola (art. 296 cpv. 2 CC), non implica
necessariamente una custodia alternata. Contestualmente alla decisione
sull’autorità parentale, l’autorità di protezione disciplina anche le altre
questioni litigiose: per decidere sulla custodia, sulle relazioni personali o
la partecipazione alla cura, l’autorità tiene conto del diritto del figlio a
intrattenere regolari relazioni personali con entrambi i genitori (art. 298b
cpv. 3 e 3bis CC). In caso di esercizio congiunto dell’autorità parentale, ad
istanza di uno dei genitori o del figlio, l’autorità di protezione dei minori
valuta se, per il bene del figlio, sia opportuno disporre la custodia alternata
(art. 298b cpv. 3ter CC).
4.4
La custodia alternata
è la situazione nella quale i genitori esercitano in comune l’autorità
parentale, ma si dividono la custodia del figlio in maniera alternata per dei
periodi più o meno uguali fissati in giorni, settimane o ancora mesi (tra le
altre: sentenze del Tribunale federale 5A_844/2019 del 17 settembre 2020
consid. 3.2.2; 5A_821/2019 del 14 luglio 2020 consid. 4.1; 5A_200/2019 del 29
gennaio 2020 consid. 3.1.2 con riferimenti).
Chiamato a statuire
in proposito, il giudice deve nondimeno esaminare, nonostante e
indipendentemente dall’accordo dei genitori riguardo a una custodia alternata,
se questa sia possibile e compatibile con il bene del minore (DTF 142 III 617
consid. 3.2.3; 142 III 612 consid. 4.2). In effetti, il bene del minore costituisce
la regola fondamentale nell’ambito dell’attribuzione dei diritti genitoriali
(DTF 141 III 328 consid. 5.4), al quale gli interessi dei genitori devono
cedere il passo (DTF 142 III 617 consid. 3.2.3 con riferimenti). Essendo la
possibilità concreta di instaurare una custodia alternata e la sua
compatibilità con il bene del minore dipendenti dalla fattispecie, niente deve
essere dedotto dai diversi studi psicologici o psichiatrici sulla materia che
si pronunciano in maniera assoluta a favore o a sfavore della custodia
alternata, poiché quest’ultimi non prendono in considerazione tutti i parametri
che entrano in linea di conto nella pratica (cf. JOSEPH SALZGEBER, Die
Diskussion um die Einführung des Wechselmodells als Regelfall der
Kindesbetreuung getrennt lebender Eltern aus Sicht der Psychologie, Zeitschrift
für das gesamte Familienrecht [FamRZ] 2015 p. 2018 ss).
4.5
Il giudice deve
valutare alla luce delle situazioni di fatto attuale e previgente se una
custodia alternata appare effettivamente idonea a preservare il bene del
minore. A questo fine, deve in primo luogo esaminare se entrambi i genitori
dispongono di capacità educative e se esiste una buona capacità e volontà
comunicativa, essenziale viste le misure d’organizzazione e lo scambio regolare
di informazioni che un tale metodo di custodia richiede. A questo proposito,
non si può dedurre un’incapacità di cooperazione tra i genitori dal solo
rifiuto di una custodia alternata. Invece, un conflitto marcato e persistente
tra i genitori su delle questioni legate al figlio lascia presagire delle
difficoltà future di collaborazione e avrà, in principio, come conseguenza di
esporre ricorrentemente il minore a una situazione conflittuale, ciò che appare
manifestamente contrario al suo interesse (DTF 142 III 617 consid. 3.2.3;
sentenza del Tribunale federale 5A_11/2020 del 13 maggio 2020 consid. 3.3.3.1 e
le sentenze ci tate).
Se entrambi i
genitori dispongono di capacità educative, il giudice deve in secondo luogo
valutare gli altri criteri di apprezzamento pertinenti per l’attribuzione della
custodia a uno dei genitori. Entrano in linea di conto la situazione geografica
e la distanza che separa le abitazioni dei genitori, la capacità e la volontà
di ciascun genitore di favorire i contatti tra l’altro e il figlio, la
stabilità che può portare al minore il mantenimento della situazione anteriore,
nel senso che una custodia alternata sarà attribuita più facilmente quando i
due genitori si occupavano del minore in alternanza già prima della
separazione, la possibilità per ciascun genitore di occuparsi personalmente del
minore, la sua età, la sua appartenenza a una fratria o a un cerchio sociale,
oltre che il suo desiderio concernente la sua presa a carico anche se non
disponesse della capacità di discernimento a questo riguardo. Su questo punto,
il giudice, che esamina d’ufficio i fatti (art. 296 al. 1 CPC et art. 314 al. 1
CC in relazione con l'art. 446 CC, dovrà determinare in che misura l’intervento
di uno specialista sia necessario per interpretare il desiderio espresso dal
minore e discernere se corrisponde al suo desiderio reale.
Fatta riserva per
le capacità educative dei due genitori, evidentemente imprescindibili per
l’instaurazione della custodia alternata, tutti gli altri criteri sono
indipendenti e la loro importanza varia in funzione della fattispecie (DTF 142
III 617 consid. 3.2.3; sentenza del Tribunale federale 5A_11/2020 del 13 maggio
2020.
consid. 3.3.3.1 con riferimenti). I criteri della stabilità e della
possibilità di un genitore di occuparsi personalmente di un figlio avranno un
ruolo preminente in caso di lattanti e figli in bassa età mentre l’appartenenza
a un cerchio sociale sarà particolarmente importante per un adolescente. La
capacità di collaborazione dei genitori sarà di contro più importante quando il
figlio frequenta la scuola o quando la distanza fra i luoghi di residenza dei
genitori esige un’organizzazione più complessa (DTF 142 III 617 consid. 3.2.3;
sentenze del Tribunale federale 5A_66/2019 del 5 novembre 2019 consid. 4.1;
5A_34/2017 del 4 maggio 2017 consid. 5.1).
4.6
Se il giudice giunge
alla conclusione che una custodia alternata non è nell’interesse del minore, il
giudice attribuisce la custodia a uno dei genitori, prendendo in considerazione
essenzialmente i medesimi criteri, ai quali va aggiunto l’esame della capacità
di ognuno di loro di favorire i contatti del figlio con l’altro genitore (DTF
142.
III 617 consid. 3.2.4; sentenze del Tribunale federale 5A_66/2019 del 5
novembre 2019 consid. 4.1; 5A_34/2017 del 4 maggio 2017 consid. 5.1). Pertanto
i criteri da esaminare per l’attribuzione della custodia restano essenzialmente
quelli definiti dalla giurisprudenza, quali le capacità educative dei genitori,
le relazioni personali fra genitori e figlio, l’attitudine dei genitori a
prendersi cura dei figli personalmente e a occuparsene. Dovrà essere scelta la
soluzione che meglio potrà assicurare al minore la stabilità delle relazioni
necessarie ad uno sviluppo armonioso dal punto di vista affettivo, psichico,
morale e intellettuale. Nel caso di capacità educative e di cura equivalenti
fra i genitori dovrà essere privilegiata la “stabilità delle relazioni”
(evitare cambiamenti inutili). Pure importante è l’attitudine a favorire i
contatti fra il figlio e l’altro genitore (Meier/Stettler, op. cit., N. 1155
segg. pag. 764).
4.7
Nel caso in esame, le
capacità educative sono date per entrambi i genitori, nel senso che sia il
padre che la madre risultano in grado di assicurare la gestione quotidiana del
figlio e l’esercizio dei doveri legati alla sua cura e alla sua educazione. In
effetti, contrariamente a quanto ripetutamente affermato dall’Autorità di
protezione e dalla madre, dagli atti non è possibile concludere che le
difficoltà e la regressione del figlio siano una conseguenza di stili educativi
inappropriati e incoerenti attribuibili al padre. Nonostante le asserzioni
dell’Autorità di protezione, non sembra infatti plausibile che la crisi
meltdown di PI 1 avvenuta il 2 maggio 2023 sia riconducibile alla visione del
cartone animato Starwars dei Lego, come per altro confermato dal rapporto
dell’ergoterapista __________. Certamente, l’aggressività del padre nei
confronti di PI 2 e del di lei compagno contribuisce ad esacerbare la conflittualità
genitoriale e potrebbe incidere sullo stato di malessere di PI 1. Questo non è
tuttavia sufficiente per considerare che RE 1 non disponga delle necessarie capacità
educative.
Il nodo problematico della
fattispecie è senza dubbio la relazione tra i genitori, innegabilmente ancora
estremamente conflittuale. Questa conflittualità si manifesta in una totale
mancanza di capacità e volontà comunicativa e porta entrambi i genitori ad
accusarsi vicendevolmente di nuocere al bene del figlio. Basti pensare ai
reciproci rimproveri di voler imporre al figlio dei segreti da mantenere e
all’incapacità di trovare dei compromessi nonostante le svariate esortazioni in
tal senso giunte della rete. Il conflitto tra i genitori appare marcato e
persistente e lascia presagire delle difficoltà future di collaborazione e avrà
verosimilmente come conseguenza di esporre ricorrentemente il minore ad una
situazione di disagio, ciò che è manifestamente contrario al suo interesse.
In conclusione, a causa
dell’incapacità di relazionarsi e di comunicare dovuti ad una situazione di
grave conflitto nella quale versano i genitori da molti anni, l’instaurazione
di una custodia parentale alternata non è attualmente compatibile con il bene
del minore e il reclamo va dunque respinto.
5.
A titolo
abbondanziale, va rilevato che, nonostante la custodia alternata non sia idonea
a preservare il bene del minore, un’ulteriore estensione dei diritti di visita
paterni non sembra a primo acchito inconcepibile, sproporzionata e contraria al
bene del minore. In effetti, risulta dagli atti che tutte le parti considerano
la relazione padre-figlio buona e caratterizzata da sinceri sentimenti di
affetto reciproco. Inoltre, PI 1 manifesta entusiasmo all’idea di passare più
tempo con il padre, in particolare riguardo le vacanze all’estero.
La stessa Autorità
di protezione nella decisione impugnata rileva che la relazione padre-figlio va
preservata e coltivata e che i diritti di visita paterni potrebbero essere
estesi in maniera moderata e graduale, compatibilmente con il bene del minore.
A tal fine, sarebbe senza
dubbio utile conoscere il desiderio di PI 1 riguardo la sua presa a carico. L’intervento
di uno specialista per interpretare il suo desiderio espresso e discernere se
corrisponde al suo desiderio reale si impone vista l’età del minore e la sua
situazione psico-comportamentale.
Questo giudice invita
quindi l’Autorità di protezione a procedere con gli accertamenti del caso, per
valutare in quale misura i diritti di visita paterni possano essere
ulteriormente estesi.
6.
Il reclamante ha
chiesto di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito
patrocinio ai sensi dell’art. 117 CPC, applicabile su rinvio dell’art. 13 LAG.
Giusta l’art. 117 CPC ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto
dei mezzi necessari (lett. a) e la cui domanda non appaia priva di probabilità
di successo (lett. b). Essendo nel caso concreto adempiute le predette
condizioni, l’istanza di ammissione al beneficio del gratuito patrocinio del
reclamante merita accoglimento.
Gli oneri giudiziari
seguono la soccombenza del reclamante (art. 47 e 49 LPAmm). RE 1 è condannato a
rifondere a PI 2 un'equa indennità per ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. Il reclamo è
respinto.
2. Gli oneri del reclamo
consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 450.–
b) spese fr.
100.–
fr.
550.–
sono posti a carico di RE
1, che rifonderà a PI 2 fr. 500.– a titolo di ripetibili.
3. La richiesta di
ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio
di RE 1 è accolta.
4. Notificazione:
-
-
Comunicazione:
-
-
Il
presidente
La
segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95
a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72
segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è
ammissibile solo se il valore litigioso
ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge
tale importo, il ricorso in materia
civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di
importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in
materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in
materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.
116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal
caso dall'art. 115 LTF.