9.2023.8
Tutore nella cerchia della famiglia
28 aprile 2023Italiano12 min
favore di PI 1, una tutela (art. 298b cpv. 4 CC), nominando la nonna materna __________
Source ti.ch
Incarto n.
9.2023.8
Lugano
28 aprile 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di protezione del
Tribunale d'appello
Damiano
Bozzini
giudice
unico ai sensi dell’art. 48 lett. f. n. 7 LOG
assistito
dalla
vicecancelliera
Baggi
Fiala
sedente
per statuire nella causa che oppone
RE
1
all’
Autorità
regionale di protezione __________,
e
a
PI
3
patr.
da: PR 2
per
quanto riguarda la minore PI 1;
giudicando
sul reclamo del 30 dicembre 2022 presentato da RE 1 contro la decisione emessa
il 23 novembre 2022 dall'Autorità regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto
Fatti
A. PI 1 (2019)
è figlia di PI 2 (2001) e di PI 3 (2002). Al momento della nascita entrambi i
genitori erano minorenni.
B. Mediante
decisione 19 giugno 2019 la __________ (all’ora competente) ha istituito in
favore di PI 1, una tutela (art. 298b cpv. 4 CC), nominando la nonna materna __________
quale tutrice della minore (“fino al compimento della maggiore età di PI 2).
C. Dopo
vicissitudini note alle parti, mediante decisione 17 ottobre 2019 l’Autorità
regionale di protezione __________ (in seguito Autorità di protezione) ha
nominato il signor __________ (UAP) quale tutore di PI 1, revocando il mandato
di tutrice attribuito alla nonna. Nel contempo ha privato PI 2 dell’autorità
parentale sulla figlia PI 1.
D. Nel frattempo, con
decisione 30 ottobre 2019 l’Autorità di protezione ha collocato madre e figlia
presso __________, fino al compimento della maggiore età della madre.
E. Con decisione 3
novembre 2020 ha istituito in favore di PI 2 una curatela generale (art. 398
CC), nominando la signora __________ quale curatrice generale.
F. Con decisione 16
luglio 2021 l’Autorità di protezione nominato l’avv. __________ quale curatrice
di rappresentanza di PI 1.
G. Dopo aver sentito le
parti ed esperito le necessarie valutazioni, mediante decisione 22 settembre
2021 l’Autorità di protezione ha confermato la privazione del diritto di
determinare il luogo di dimora dei genitori sulla figlia PI 1 e disposto il
collocamento della minore presso idonea famiglia affidataria “family”. L’Autorità
di prime cure ha deciso che “le relazioni personali fra PI 1 e i genitori
sono da discutere e stabilire nelle modalit e nei tempi più opportuni
unitamente alla rete e in funzione della nuova organizzazione di vita in
famiglia affidataria della minore”.
H. Mediante decisione
17 febbraio 2022 l’Autorità di protezione ha respinto l’istanza del padre volta
ad ottenere l’autorità parentale sulla figlia.
Con decisione 13
ottobre 2022 questa Camera ha parzialmente accolto il reclamo inoltrato da PI 3
avverso la predetta decisione e ritornato l’incarto all’Autorità di prime cure
per nuova decisione, da adottare sulla base di più approfondite valutazioni
(inc. CDP 9.2022.41).
I. Nel frattempo, con
istanza 2 giugno 2022 RE 1, nonno materno di PI 1, ha chiesto di essere
nominato quale tutore della nipote e che, di conseguenza, l’attuale tutore __________
venga sollevato dal suo incarico. In via subordinata, postula che la
tutela venga attribuita congiuntamente ad entrambi.
L. Con osservazioni 22
giugno 2022 la curatrice di rappresentanza della minore ha espresso la propria
contrarietà alle richieste di RE 1.
Anche PI 3 si è opposto
all’istanza del nonno di PI 1 (cfr. scritto 1° luglio 2022).
Con osservazioni 1° luglio
2022 PI 2, per il tramite della sua legale, ha dichiarato di essere d’accordo
con l’istanza del padre.
M. Il 9 novembre 2022
l’Autorità di protezione ha convocato i genitori, l’operatrice sociale UAP e il
tutore al fine di discutere fra le altre cose l’istanza del nonno materno.
N. Con decisione 20
dicembre 2022 l’Autorità di protezione ha respinto le istanze di RE 1 e
confermato __________ quale tutore di PI 1.
O. Con reclamo 30
dicembre 2022 RE 1 si è aggravato avverso la decisione 20 dicembre 2022,
ribadendo di poter svolgere il ruolo di tutore congiunto, reputando di essere
in grado di prendere delle decisioni in modo oggettivo per il bene della
minore.
P. Con osservazioni 18
gennaio 2022 la curatrice di rappresentanza avv. __________ ha chiesto che il
reclamo venga respinto.
Mediante osservazioni 1° febbraio
2023 l’Autorità di protezione ha chiesto la conferma della propria decisione.
Con osservazioni 3
febbraio 2023 PI 3 ha confermato la propria contrarietà all’istanza di RE 1, lamentando
che questi non sarebbe imparziale.
Mediante replica 3 marzo
2023 RE 1 ha confermato la propria richiesta.
Con distinte dupliche, la
curatrice di rappresentanza (9 marzo 2023), PI 3 (13 marzo 2023) e l’Autorità
di protezione (15 marzo 2023) postulano la reiezione del reclamo riconfermando
le conclusioni contenute nelle rispettive osservazioni.
Q. Nel frattempo, con
decisione 16 febbraio 2023 l’Autorità di protezione ha nominato __________
(UAP) quale curatrice generale di PI 2 (art. 398 CC) in sostituzione della
precedente dimissionaria.
Considerato
in diritto
Considerandi
1.
Le decisioni delle
Autorità regionali di protezione concernenti minorenni sono impugnabili
mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, nella
composizione di un giudice unico (art. 450 CC in relazione agli art. 314 cpv. 1
e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione e la procedura
in materia di protezione del minore e dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7
LOG). Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli
art. 450 segg. CC occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla
procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni
connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa (art.
99.
LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012
concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria,
alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).
2.
Nella decisione
impugnata l’Autorità di prime cure ha respinto le richieste di RE 1. Oltre a
rilevare che nel reclamo non sono contestate le qualità del tutore in carica,
l’Autorità conferma che è nell’interesse della minore mantenere un tutore
esterno alla cerchia famigliare. Lo stesso ha dato prova di essere adeguato e
di svolgere con competenza e professionalità il mandato attribuitogli,
tutelando adeguatamente gli interessi di PI 1.
3.
Nel suo reclamo RE 1
ha ribadito la richiesta di essere nominato tutore della nipote PI 1 e, in via
subordinata, “tutore congiunto” con __________. Rileva di essere la
persona idonea in qualità di nonno e di essere in grado di prendere “delle
decisioni in modo oggettivo per il bene della minore”. Lamenta di non
essere mai stato coinvolto dall’Autorità di prime cure, benché al momento della
nascita di PI 1 sua figlia fosse ancora minorenne.
4.
L’Autorità di
protezione nomina un tutore al minorenne che non è sotto autorità parentale
(art. 327a CC). Giusta l’art. 327c cpv. 2 CC sono applicabili per
analogia le disposizioni sulla protezione degli adulti (art. 405 segg. CC).
Giusta l’art. 400
CC l’autorità di protezione degli adulti nomina qua-le curatore una persona
fisica che sia idonea, dal profilo personale e delle competenze, ad adempiere i
compiti previsti, disponga del tempo necessario e svolga personalmente i suoi
compiti.
La persona nominata deve
essere idonea sia dal profilo personale che delle competenze a svolgere il
mandato affidatole. Per idoneità dal profilo personale e delle competenze si
intende un’idoneità globale che comprende competenze relazionali, metodologiche,
per-sonali e professionali (COPMA, Guide pratique Protection de l’adulte, pag.
181, n. 6.7 ss; CommFam Protection de l’adulte, HÄFELI, N. 10 ad art. 400 CC).
In ogni situazione concreta dovranno, al momento della nomina, essere valutate
le competenze personali e professionali del curatore alfine di determinarne
l’idoneità nella fattispecie. Infine, il curatore non deve trovarsi in una
situazione di conflitto di interessi. Secondo giurisprudenza, le questioni di
conflitto d’interesse per i curatori non possono trovare una risposta globale
ma devono essere analizzate in ogni situazione concreta, tenendo conto
dell’insieme di tutte le circostanze del caso in rassegna (STF 5A_221/2007 del
28.
agosto 2007 consid. 3).
Diversamente dalle
proposte dell’interessato stesso (art. 401 cpv. 1 CC), ai sensi dell’art. 401
cpv. 2 CC i desideri dei famigliari o di altre persone vicine all’interessato
devono essere presi in considerazione unicamente “per quanto possibile”
e assumono un’importanza maggiore solo nei casi in cui l’interessato stesso non
vuole o non può pronunciarsi rispettivamente se la persona proposta non possiede
le competenze necessarie (COMPA, Guide pratique Protection de l’adulte, loc.
cit.; CommFam, op. cit., 401 CC n. 2): l’Autorità di protezione dispone dunque
di un potere di apprezzamento più ampio e può, in particolare, nominare un
curatore che giudica più competente di quello suggerito dai famigliari o dalle
persone vicine all’interessato (STEINAUER/ FOUNTOULAKIS, Droit des personnes
physiques et de la protection de l’adulte, n. 1174 pag. 552). L’autorità di
protezione non è legata alle proposte di tali persone, né tanto meno al rifiuto
da loro opposto alla nomina di un determinato curatore, disponendo essa di un
ampio margine d’apprezzamento (CommFam, op. cit., ad art. 401 CC n. 4-5). Non
esiste peraltro neppure il diritto di preferenza dei parenti ai sensi dell’art.
380.
vCC (REUSSER, BSK Erwachsenenschutz, ad art. 401 CC n. 2; CommFam, op.
cit., ad art. 401 CC n. 2).
5.
Nel caso in esame, come
evidenziato dall’Autorità di prime cure, il reclamo sarebbe anzitutto da
considerare irricevibile siccome non sufficientemente motivato. RE 1, che
postula di essere nominato tutore o “tutore congiunto” della nipote, non
si confronta con le motivazioni alla base della decisione impugnata, ma si
limita a rilevare di essere una persona affidabile e onesta, di essersi sempre
occupato della famiglia e di sua nipote e che, in qualità di nonno, ritiene di poter
svolgere tale ruolo in modo “trasparente”. In sostanza, egli ribadisce genericamente
le richieste contenute nella propria istanza.
5.1
In concreto la
decisione di nomina del tutore, peraltro cresciuta in giudicato, non è oggetto
della presente vertenza. Il reclamante neppure contesta l’idoneità del tutore __________.
5.2
La decisione
dell’Autorità di protezione che respinge l’istanza di RE 1 chiedente di essere
nominato quale tutore o tutore congiunto di PI 1, resiste alle generiche
critiche del reclamante e va, in ogni caso, confermata.
La necessità che il tutore
nominato sia una persona estranea alla cerchia famigliare, così come deciso
dall’Autorità di protezione, appare in concreto nell’interesse della minore.
La situazione in esame è
piuttosto delicata. La minore è ora collocata presso una famiglia affidataria
“family” e vede regolarmente entrambi i genitori e le rispettive famiglie. Le
fragilità genitoriali e le tensioni famigliari emergono con ogni evidenza dagli
atti.
Tale circostanza, come
pure la necessità di nominare un tutore “neutro” e “super partes”
è confermata da più parti.
La curatrice di
rappresentanza ricorda come già in passato era stata nominata tutrice una
persona della famiglia, ovvero la nonna materna, che poi era stata sostituita
in quanto “la scelta non aveva avuto esito positivo” (cfr. osservazioni
22.
giugno 2022).
Anche il padre PI 3 ha
sollevato la questione della “parzialità” del reclamante, indicando che
sminuirebbe costantemente il ruolo del tutore.
In sede d’udienza (cfr.
verbale 9 novembre 2022) il tutore __________ ha ricordato che “le
conclusioni della perizia sulle capacità genitoriali si esprimevano in merito
alla necessità di un tutore esterno alle famiglie biologiche”.
Questo Giudice aveva
peraltro già confermato la scelta di un tutore esterno alla famiglia
considerandola
“la soluzione più idonea a garantire al meglio gli interessi di PI 1” (cfr.
sentenza CDP 9.2019.211 del 30 giugno 2020).
5.3
In concreto non sono
neppure adempiute le condizioni per un adattamento della misura, non essendo in
presenza di una “nuova situazione” ai sensi dell’art. 313 CC (modifica
delle circostanze).
5.4
Tutto quanto
considerato il reclamo, nella misura della sua ricevibilità, va respinto siccome
infondato.
6.
RE 1 ha chiesto di
essere ammesso al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito
patrocinio. Ai sensi dell’art. 117 CPC, applicabile su rinvio dell’art. 13 LAG,
ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi necessari
(lett. a), la cui domanda non appaia priva di probabilità di successo (lett.
b).
Ritenuto la rifusione di
adeguate ripetibili, che questo giudice quantifica in fr. 1'000.–, la domanda
di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria presentata da PI 3
diviene priva d’oggetto (cfr. STF 2C_182/2012 del 18 luglio 2012, consid. 6.3;
STF 5A_389/2009 del 7 agosto 2009, consid. 7; sentenza CDP del 10 maggio 2017,
inc. 9.2017.33 consid. 6; sentenza CDP del 20 novembre 2017, inc. 9.2017.166
consid. 5, sentenza CDP del 19 febbraio 2019, inc. 9.2018.195, consid. 6).
Le spese dell’attuale
giudizio seguono la soccombenza (art. 47 e 49 LPAmm) e vanno poste a carico del
reclamante.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. Il
reclamo è respinto.
2. Gli
oneri del reclamo consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 200.–
b) spese fr.
100.–
fr.
300.–
sono posti a carico di RE
1, che rifonderà a PI 3 fr. 1'000. – a titolo di ripetibili.
3. Notificazione:
-
Comunicazione:
-
-
-
-
-
Il
presidente
La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95
a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72
segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è
ammissibile solo se il valore litigioso
ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge
tale importo, il ricorso in materia
civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di
importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in
materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in
materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.
116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal
caso dall'art. 115 LTF.