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Decisione

9.2023.8

Tutore nella cerchia della famiglia

28 aprile 2023Italiano12 min

favore di PI 1, una tutela (art. 298b cpv. 4 CC), nominando la nonna materna __________

Source ti.ch

Incarto n.

9.2023.8

Lugano

28 aprile 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il presidente della Camera di protezione del

Tribunale d'appello

Damiano

Bozzini

giudice

unico ai sensi dell’art. 48 lett. f. n. 7 LOG

assistito

dalla

vicecancelliera

Baggi

Fiala

sedente

per statuire nella causa che oppone

RE

1

all’

Autorità

regionale di protezione __________,

e

a

PI

3

patr.

da: PR 2

per

quanto riguarda la minore PI 1;

giudicando

sul reclamo del 30 dicembre 2022 presentato da RE 1 contro la decisione emessa

il 23 novembre 2022 dall'Autorità regionale di protezione __________;

letti ed esaminati gli atti,

ritenuto

in fatto

Fatti

A. PI 1 (2019)

è figlia di PI 2 (2001) e di PI 3 (2002). Al momento della nascita entrambi i

genitori erano minorenni.

B. Mediante

decisione 19 giugno 2019 la __________ (all’ora competente) ha istituito in

favore di PI 1, una tutela (art. 298b cpv. 4 CC), nominando la nonna materna __________

quale tutrice della minore (“fino al compimento della maggiore età di PI 2).

C. Dopo

vicissitudini note alle parti, mediante decisione 17 ottobre 2019 l’Autorità

regionale di protezione __________ (in seguito Autorità di protezione) ha

nominato il signor __________ (UAP) quale tutore di PI 1, revocando il mandato

di tutrice attribuito alla nonna. Nel contempo ha privato PI 2 dell’autorità

parentale sulla figlia PI 1.

D. Nel frattempo, con

decisione 30 ottobre 2019 l’Autorità di protezione ha collocato madre e figlia

presso __________, fino al compimento della maggiore età della madre.

E. Con decisione 3

novembre 2020 ha istituito in favore di PI 2 una curatela generale (art. 398

CC), nominando la signora __________ quale curatrice generale.

F. Con decisione 16

luglio 2021 l’Autorità di protezione nominato l’avv. __________ quale curatrice

di rappresentanza di PI 1.

G. Dopo aver sentito le

parti ed esperito le necessarie valutazioni, mediante decisione 22 settembre

2021 l’Autorità di protezione ha confermato la privazione del diritto di

determinare il luogo di dimora dei genitori sulla figlia PI 1 e disposto il

collocamento della minore presso idonea famiglia affidataria “family”. L’Autorità

di prime cure ha deciso che “le relazioni personali fra PI 1 e i genitori

sono da discutere e stabilire nelle modalit e nei tempi più opportuni

unitamente alla rete e in funzione della nuova organizzazione di vita in

famiglia affidataria della minore”.

H. Mediante decisione

17 febbraio 2022 l’Autorità di protezione ha respinto l’istanza del padre volta

ad ottenere l’autorità parentale sulla figlia.

Con decisione 13

ottobre 2022 questa Camera ha parzialmente accolto il reclamo inoltrato da PI 3

avverso la predetta decisione e ritornato l’incarto all’Autorità di prime cure

per nuova decisione, da adottare sulla base di più approfondite valutazioni

(inc. CDP 9.2022.41).

I. Nel frattempo, con

istanza 2 giugno 2022 RE 1, nonno materno di PI 1, ha chiesto di essere

nominato quale tutore della nipote e che, di conseguenza, l’attuale tutore __________

venga sollevato dal suo incarico. In via subordinata, postula che la

tutela venga attribuita congiuntamente ad entrambi.

L. Con osservazioni 22

giugno 2022 la curatrice di rappresentanza della minore ha espresso la propria

contrarietà alle richieste di RE 1.

Anche PI 3 si è opposto

all’istanza del nonno di PI 1 (cfr. scritto 1° luglio 2022).

Con osservazioni 1° luglio

2022 PI 2, per il tramite della sua legale, ha dichiarato di essere d’accordo

con l’istanza del padre.

M. Il 9 novembre 2022

l’Autorità di protezione ha convocato i genitori, l’operatrice sociale UAP e il

tutore al fine di discutere fra le altre cose l’istanza del nonno materno.

N. Con decisione 20

dicembre 2022 l’Autorità di protezione ha respinto le istanze di RE 1 e

confermato __________ quale tutore di PI 1.

O. Con reclamo 30

dicembre 2022 RE 1 si è aggravato avverso la decisione 20 dicembre 2022,

ribadendo di poter svolgere il ruolo di tutore congiunto, reputando di essere

in grado di prendere delle decisioni in modo oggettivo per il bene della

minore.

P. Con osservazioni 18

gennaio 2022 la curatrice di rappresentanza avv. __________ ha chiesto che il

reclamo venga respinto.

Mediante osservazioni 1° febbraio

2023 l’Autorità di protezione ha chiesto la conferma della propria decisione.

Con osservazioni 3

febbraio 2023 PI 3 ha confermato la propria contrarietà all’istanza di RE 1, lamentando

che questi non sarebbe imparziale.

Mediante replica 3 marzo

2023 RE 1 ha confermato la propria richiesta.

Con distinte dupliche, la

curatrice di rappresentanza (9 marzo 2023), PI 3 (13 marzo 2023) e l’Autorità

di protezione (15 marzo 2023) postulano la reiezione del reclamo riconfermando

le conclusioni contenute nelle rispettive osservazioni.

Q. Nel frattempo, con

decisione 16 febbraio 2023 l’Autorità di protezione ha nominato __________

(UAP) quale curatrice generale di PI 2 (art. 398 CC) in sostituzione della

precedente dimissionaria.

Considerato

in diritto

Considerandi

1.

Le decisioni delle

Autorità regionali di protezione concernenti minorenni sono impugnabili

mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, nella

composizione di un giudice unico (art. 450 CC in relazione agli art. 314 cpv. 1

e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione e la procedura

in materia di protezione del minore e dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7

LOG). Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli

art. 450 segg. CC occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla

procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni

connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa (art.

99.

LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012

concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria,

alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).

2.

Nella decisione

impugnata l’Autorità di prime cure ha respinto le richieste di RE 1. Oltre a

rilevare che nel reclamo non sono contestate le qualità del tutore in carica,

l’Autorità conferma che è nell’interesse della minore mantenere un tutore

esterno alla cerchia famigliare. Lo stesso ha dato prova di essere adeguato e

di svolgere con competenza e professionalità il mandato attribuitogli,

tutelando adeguatamente gli interessi di PI 1.

3.

Nel suo reclamo RE 1

ha ribadito la richiesta di essere nominato tutore della nipote PI 1 e, in via

subordinata, “tutore congiunto” con __________. Rileva di essere la

persona idonea in qualità di nonno e di essere in grado di prendere “delle

decisioni in modo oggettivo per il bene della minore”. Lamenta di non

essere mai stato coinvolto dall’Autorità di prime cure, benché al momento della

nascita di PI 1 sua figlia fosse ancora minorenne.

4.

L’Autorità di

protezione nomina un tutore al minorenne che non è sotto autorità parentale

(art. 327a CC). Giusta l’art. 327c cpv. 2 CC sono applicabili per

analogia le disposizioni sulla protezione degli adulti (art. 405 segg. CC).

Giusta l’art. 400

CC l’autorità di protezione degli adulti nomina qua-le curatore una persona

fisica che sia idonea, dal profilo personale e delle competenze, ad adempiere i

compiti previsti, disponga del tempo necessario e svolga personalmente i suoi

compiti.

La persona nominata deve

essere idonea sia dal profilo personale che delle competenze a svolgere il

mandato affidatole. Per idoneità dal profilo personale e delle competenze si

intende un’idoneità globale che comprende competenze relazionali, metodologiche,

per-sonali e professionali (COPMA, Guide pratique Protection de l’adulte, pag.

181, n. 6.7 ss; CommFam Protection de l’adulte, HÄFELI, N. 10 ad art. 400 CC).

In ogni situazione concreta dovranno, al momento della nomina, essere valutate

le competenze personali e professionali del curatore alfine di determinarne

l’idoneità nella fattispecie. Infine, il curatore non deve trovarsi in una

situazione di conflitto di interessi. Secondo giurisprudenza, le questioni di

conflitto d’interesse per i curatori non possono trovare una risposta globale

ma devono essere analizzate in ogni situazione concreta, tenendo conto

dell’insieme di tutte le circostanze del caso in rassegna (STF 5A_221/2007 del

28.

agosto 2007 consid. 3).

Diversamente dalle

proposte dell’interessato stesso (art. 401 cpv. 1 CC), ai sensi dell’art. 401

cpv. 2 CC i desideri dei famigliari o di altre persone vicine all’interessato

devono essere presi in considerazione unicamente “per quanto possibile”

e assumono un’importanza maggiore solo nei casi in cui l’interessato stesso non

vuole o non può pronunciarsi rispettivamente se la persona proposta non possiede

le competenze necessarie (COMPA, Guide pratique Protection de l’adulte, loc.

cit.; CommFam, op. cit., 401 CC n. 2): l’Autorità di protezione dispone dunque

di un potere di apprezzamento più ampio e può, in particolare, nominare un

curatore che giudica più competente di quello suggerito dai famigliari o dalle

persone vicine all’interessato (STEINAUER/ FOUNTOULAKIS, Droit des personnes

physiques et de la protection de l’adulte, n. 1174 pag. 552). L’autorità di

protezione non è legata alle proposte di tali persone, né tanto meno al rifiuto

da loro opposto alla nomina di un determinato curatore, disponendo essa di un

ampio margine d’apprezzamento (CommFam, op. cit., ad art. 401 CC n. 4-5). Non

esiste peraltro neppure il diritto di preferenza dei parenti ai sensi dell’art.

380.

vCC (REUSSER, BSK Erwachsenenschutz, ad art. 401 CC n. 2; CommFam, op.

cit., ad art. 401 CC n. 2).

5.

Nel caso in esame, come

evidenziato dall’Autorità di prime cure, il reclamo sarebbe anzitutto da

considerare irricevibile siccome non sufficientemente motivato. RE 1, che

postula di essere nominato tutore o “tutore congiunto” della nipote, non

si confronta con le motivazioni alla base della decisione impugnata, ma si

limita a rilevare di essere una persona affidabile e onesta, di essersi sempre

occupato della famiglia e di sua nipote e che, in qualità di nonno, ritiene di poter

svolgere tale ruolo in modo “trasparente”. In sostanza, egli ribadisce genericamente

le richieste contenute nella propria istanza.

5.1

In concreto la

decisione di nomina del tutore, peraltro cresciuta in giudicato, non è oggetto

della presente vertenza. Il reclamante neppure contesta l’idoneità del tutore __________.

5.2

La decisione

dell’Autorità di protezione che respinge l’istanza di RE 1 chiedente di essere

nominato quale tutore o tutore congiunto di PI 1, resiste alle generiche

critiche del reclamante e va, in ogni caso, confermata.

La necessità che il tutore

nominato sia una persona estranea alla cerchia famigliare, così come deciso

dall’Autorità di protezione, appare in concreto nell’interesse della minore.

La situazione in esame è

piuttosto delicata. La minore è ora collocata presso una famiglia affidataria

“family” e vede regolarmente entrambi i genitori e le rispettive famiglie. Le

fragilità genitoriali e le tensioni famigliari emergono con ogni evidenza dagli

atti.

Tale circostanza, come

pure la necessità di nominare un tutore “neutro” e “super partes”

è confermata da più parti.

La curatrice di

rappresentanza ricorda come già in passato era stata nominata tutrice una

persona della famiglia, ovvero la nonna materna, che poi era stata sostituita

in quanto “la scelta non aveva avuto esito positivo” (cfr. osservazioni

22.

giugno 2022).

Anche il padre PI 3 ha

sollevato la questione della “parzialità” del reclamante, indicando che

sminuirebbe costantemente il ruolo del tutore.

In sede d’udienza (cfr.

verbale 9 novembre 2022) il tutore __________ ha ricordato che “le

conclusioni della perizia sulle capacità genitoriali si esprimevano in merito

alla necessità di un tutore esterno alle famiglie biologiche”.

Questo Giudice aveva

peraltro già confermato la scelta di un tutore esterno alla famiglia

considerandola

“la soluzione più idonea a garantire al meglio gli interessi di PI 1” (cfr.

sentenza CDP 9.2019.211 del 30 giugno 2020).

5.3

In concreto non sono

neppure adempiute le condizioni per un adattamento della misura, non essendo in

presenza di una “nuova situazione” ai sensi dell’art. 313 CC (modifica

delle circostanze).

5.4

Tutto quanto

considerato il reclamo, nella misura della sua ricevibilità, va respinto siccome

infondato.

6.

RE 1 ha chiesto di

essere ammesso al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito

patrocinio. Ai sensi dell’art. 117 CPC, applicabile su rinvio dell’art. 13 LAG,

ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi necessari

(lett. a), la cui domanda non appaia priva di probabilità di successo (lett.

b).

Ritenuto la rifusione di

adeguate ripetibili, che questo giudice quantifica in fr. 1'000.–, la domanda

di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria presentata da PI 3

diviene priva d’oggetto (cfr. STF 2C_182/2012 del 18 luglio 2012, consid. 6.3;

STF 5A_389/2009 del 7 agosto 2009, consid. 7; sentenza CDP del 10 maggio 2017,

inc. 9.2017.33 consid. 6; sentenza CDP del 20 novembre 2017, inc. 9.2017.166

consid. 5, sentenza CDP del 19 febbraio 2019, inc. 9.2018.195, consid. 6).

Le spese dell’attuale

giudizio seguono la soccombenza (art. 47 e 49 LPAmm) e vanno poste a carico del

reclamante.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

1. Il

reclamo è respinto.

2. Gli

oneri del reclamo consistenti in:

a) tassa di

giustizia fr. 200.–

b) spese fr.

100.–

fr.

300.–

sono posti a carico di RE

1, che rifonderà a PI 3 fr. 1'000. – a titolo di ripetibili.

3. Notificazione:

-

Comunicazione:

-

-

-

-

-

Il

presidente

La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le

decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95

a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72

segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è

ammissibile solo se il valore litigioso

ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge

tale importo, il ricorso in materia

civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di

importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in

materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in

materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.

116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal

caso dall'art. 115 LTF.