9.2023.82
Relazioni personali padre-figlio. Rifiuto del minore. Necessità di determinare la reale volontà del minore
26 ottobre 2023Italiano31 min
note alle parti, l’8 luglio 2019 il Ministero Pubblico ha emanato un decreto d’abbandono
Source ti.ch
Incarto n.
9.2023.82
Lugano
26 ottobre 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di protezione del
Tribunale d'appello
Damiano
Bozzini
giudice
unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 9 LOG
assistito
dalla
vicecancelliera
Baggi
Fiala
sedente
per statuire nella causa che oppone
RE
1
patr.
da: PR 1
all’
Autorità
regionale di protezione __________,
e
a
CO
2
patr.
da: PR 2
per
quanto riguarda la regolamentazione delle relazioni personali con il figlio PI
1;
giudicando
sul reclamo del 21 giugno 2023 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il
7 giugno 2023 dall'Autorità regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto
Fatti
A. PI 1 (2012) è figlio
di CO 2 e di RE 1. Il padre ha riconosciuto il figlio il 9 marzo 2012.
B. Il 9 agosto 2012 CO 2
e RE 1 hanno sottoscritto un “contratto per la regolamentazione dell’obbligo
del mantenimento di minore, dell’autorità parentale e del diritto alle
relazioni personali” (ris. CTR 365/12) – che prevedeva in particolare,
l’esercizio dell’autorità parentale congiunta, l’attribuzione della custodia
alla madre ed ampie relazioni personali per il padre, come pure in caso di
disaccordo:
“un fine settimana ogni
due da venerdì alle ore 16.30 alla domenica fino alle 17.00, un mercoledì ogni
due, dalle 12.00 alle 18.00, Natale e Pasqua alternati e quattro settimane di
vacanza all’anno, di cui due durante le vacanze estive e due durante il resto
dell’anno compatibilmente con gli impegni scolastici del figlio”.
C. Mediante decisione cautelare
13 luglio 2016 l’Autorità di protezione __________ (in seguito Autorità di
protezione) ha riformato con effetto immediato il diritto di visita
padre-figlio stabilendo il seguente assetto: un fine settimana ogni due, dal
sabato mattina (ore 10.00) alla domenica (ore 17.00) (1.1); il giorno di Natale
e Pasqua alternati tra i genitori (1.2); un contatto telefonico alla settimana
(1.3). Con decisione del 23 giugno 2017 (inc. CDP 9.2016.140) questo giudice ha
accolto il reclamo inoltrato da RE 1, annullato la decisione del 13 luglio 2016
e ritornato l’incarto all’Autorità di protezione per una nuova decisione.
D. A seguito “dell’avvio
di un procedimento penale” nei confronti di RE 1 (per il reato di atti
sessuali con fanciulli su denuncia di CO 2) con decisione supercautelare
del 5 luglio 2017 l’Autorità di protezione ha sospeso le relazioni personali
padre-figlio.
E. Dopo vicissitudini
note alle parti, l’8 luglio 2019 il Ministero Pubblico ha emanato un decreto d’abbandono
del procedimento nei confronti di RE 1, accordandogli l’importo di fr. 1'500.–
a titolo di riparazione del torto morale.
F. Durante l’udienza cautelare
13 settembre 2019 in re all’istanza cautelare 21 giugno 2019, RE 1 ha
chiesto che i diritti di visita vengano ampliati gradualmente, passando da
subito alla forma libera (prima un giorno alla settimana e poi sull’arco del
fine settimana, senza pernottamento). La madre si è opposta.
G. Mediante decisione 14
ottobre 2019 l’Autorità di protezione ha respinto l’istanza di RE 1 e
confermato le relazioni personali padre-figlio, in forma sorvegliata con
frequenza quindicinale, ordinando nel contempo un seguito terapeutico di PI 1, “finalizzato
ad affrontare lo stato di sofferenza che emerge dagli atti di causa”.
H. Con decisione 15
novembre 2019 la Corte dei reclami penali del Tribunale d’appello ha
parzialmente accolto il reclamo di RE 1 avverso il decreto d’abbandono e
accordato allo stesso un indennizzo, oltre all’importo di fr. 12'800.– a titolo
di riparazione del torto morale. La Camera dei ricorsi penali ha appurato la
natura esclusivamente strumentale delle azioni giudiziarie nonché censurato
l’attività del procuratore pubblico e la lunghezza eccessiva del procedimento
penale (consid. 2.5.3 pag. 20).
I. Con decisione 9
aprile 2020 l’Autorità di protezione, ha parzialmente accolto l’istanza 18
dicembre 2019 di RE 1, e disposto che:
1.1.
resta in vigore il diritto
di visita in videochiamata sorvegliata “fintanto che non sarà possibile il
ripristino del diritto di visita in forma sorvegliata presso il Punto
d’incontro”;
1.2.
alla ripresa del diritto di
visita mediante incontro personale verranno effettuati tre incontri in forma
sorvegliata della durata di un’ora presso il PI, con scadenza quindicinale;
1.3.
dal quarto incontro
incluso, il diritto di visita verrà esercitato nella forma libera, con
passaggio presso il PI (diritto di visita quindicinale della durata di tre ore,
esclusivamente su suolo elvetico);
1.4.
dopo l’ottavo diritto di
visita (indicativamente dopo quattro mesi) l’ARP rivaluterà le modalità di
estensione del diritto di visita sulla base dell’evoluzione della situazione e
dei rapporti del PI.
J. Con decisione 23
luglio 2020 questa Camera ha respinto il reclamo inoltrato da RE 1 avverso la
predetta decisione e trasmesso l’incarto all’Autorità di prime cure perché
rivaluti la situazione e si esprima sui diritti di visita a seguire. Ha inoltre
reso attenti che “la disposizione in questione, così come formulata potrebbe
infatti portare ad un’ulteriore interruzione anche duratura dei diritti di
visita, così come successo in passato” (cfr. consid. 7.5). L’Autorità di
protezione è quindi stata invitata a nominare uno specialista neutro, che potesse
al più presto iniziare una presa a carico del minore. Al riguardo ha precisato
che la necessità e l’urgenza di un simile sostegno emergono da oramai un paio
d’anni dagli atti.
K. Con decisione 21
agosto 2020 l’Autorità di protezione ha nominato quale terapeuta per il minore
lo psicologo __________. La decisione è stata confermata da questa Camera (cfr.
decisione CDP 9.2020.102 del 1° dicembre 2020).
L. Con decisione 12
febbraio 2021 l’Autorità di protezione ha previsto sette diritti di visita, per
il periodo febbraio-marzo 2021, in forma libera con scambio presso il Punto
d’incontro (dalle 9.00 alle 16.00). Con ulteriore decisione 21 aprile 2021
l’Autorità di prime cure ha disposto simili diritti di visita per aprile e
maggio 2021.
M. Con decisione 1°
ottobre 2021 l’Autorità di protezione ha respinto la richiesta del padre di
ripristinare i diritti di visita “secondo contratto di mantenimento 9 agosto
2012”.
Il 27 agosto 2021
l’Autorità di protezione ha sentito il minore.
N. Con decisione 27
ottobre 2021 l’Autorità di protezione ha previsto un diritto di visita
supplementare da sabato 30 ottobre a martedì 2 novembre.
Con decisione 1° dicembre
2021 è stato disciplinato un diritto di visita per le vacanze natalizie (dal 24
dicembre al 28 dicembre).
O. Con rapporto 4
dicembre 2021 __________, indicata in basa a questa funzione, ha informato che
in occasione del diritto di visita previsto per il 4/5 dicembre 2021 PI 1 ha “opposto
un rifiuto categorico e irremovibile nel vedere il padre” e recarsi dallo
stesso per il diritto di visita previsto con pernottamento, rifiuto che ha
permesso solo una breve passeggiata di 10 minuti con il padre e una telefonata
con la nonna paterna.
Con ulteriore rapporto 20
dicembre 2021 __________ ha rilevato che PI 1 si è pure opposto al
pernottamento dal padre.
P. Mediante decisione 20
dicembre 2021 l’Autorità di protezione ha revocato il diritto di visita
precedentemente previsto e, in sostituzione, ha concesso un diritto di visita
il 28 dicembre dalle 9.30 alle 16.00. Ha inoltre disposto la riduzione della
durata del diritto di visita quindicinale (sabato dalle 9.30 alle 18.00).
Q. Con rapporto 14
febbraio 2022 __________ ha riferito che durante il diritto di visita del 12
febbraio PI 1 ha chiesto di poter tornare dalla madre.
Il 9 giugno 2022 __________
ha presentato un aggiornamento sui diritti di visita. Ha confermato che i diritti
di visita si svolgono sempre per la durata di un’ora ogni quindici giorni. La
prima mezz’ora si svolge tranquillamente, poi la seconda mezz’ora il minore
chiede di poter andare a casa dalla madre.
R. Con decisione 10
agosto 2022 l’Autorità di protezione ha istituito in favore del minore una
curatela educativa, designando quale curatore __________, con il compito di
sostenere e assistere i genitori nei loro compiti educativi, mediare la comunicazione
tra i genitori e occuparsi dell’organizzazione delle relazioni personali
padre-figlio.
S. Con rapporto 2
gennaio 2023 il curatore __________, ha riferito che la relazione tra il minore
e il padre è minima, e che “vista la delicata situazione si è deciso di
procedere in maniera graduale”.
T. Il 26 maggio 2023
l’Autorità di protezione ha convocato i genitori, la curatrice di
rappresentanza dei minori e __________ ad un’udienza di discussione, durante la
quale è emersa una resistenza di PI 1 ai tentativi di estensione delle
relazioni personali, nonché la necessità di lavorare sul piano terapeutico sul
conflitto di lealtà del minore. L’Autorità ha riferito l’intenzione di chiedere
un rapporto aggiornato allo psicoterapeuta __________ sul seguito terapeutico e
di pronunciarsi sul diritto di visita, sulla modifica del mandato assegnato al
terapeuta e sulla richiesta di mediazione tra i genitori.
U. Con decisione 7
giugno 2023 l’Autorità di protezione ha previsto un diritto di visita
quindicinale sorvegliato presso il Punto d’incontro della durata di tre ore.
L’Autorità ha ricordato che l’ultimo ascolto del minore è avvenuto il 27
ottobre 2021 e affermato che al momento “la questione a sapere se vi sai un
responsabile dell’irrigidimento del minore non è importate”. Pur ammettendo
che è necessario riprendere l’iter del riavvicinamento a suo tempo interrotto,
ha indicato che va tenuto conto del disagio del minore e della resistenza
manifestata al terapeuta a fronte dei tentativi di normalizzare le relazioni.
Ha inoltre precisato che sulle restanti questioni si deciderà con separata
decisione.
V. Mediante rapporto 5
giugno 2023 (non menzionato nella sentenza impugnata) lo psicoterapeuta __________
ha informato di seguire PI 1 da agosto 2021, con sedute ogni tre settimane. Ha
riferito che “PI 1 considera i pensieri brutti motivo per non voler
approfondire la relazione con il padre. Nonostante i vari interventi
chiarificatori PI 1 sembra deciso al momento a mantenere purtroppo in toto
questa posizione”. Il terapeuta considera “difficile formulare
un’indicazione”, ritenendo indicato rispettare i tempi e i vissuti del
minore. Propone di mantenere sotto osservazione l’evolversi della relazione
figlio-padre con la Rete, per adattare di conseguenza il diritto di visita.
Quanto ai colloqui con i
genitori ha concluso che “il prosieguo – grazie anche alla curatela
educativa – dipenderà soprattutto ora dalle opzioni pedagogico – educative
possibili con PI 1”.
W. Con reclamo 21 giugno
2023 RE 1 si è aggravato avverso la predetta decisione postulando che venga
annullata e l’incarto ritornato all’autorità di protezione per nuova decisione.
Chiede che l’Autorità preveda una durata minima delle relazioni personali
padre-figlio da ampliare gradualmente con l’accompagnamento, se necessario di __________.
Il reclamante indica che l’Autorità avrebbe dovuto intervenire con estrema
urgenza per sbloccare la situazione e chinarsi sul conflitto di lealtà, con
l’intervento di uno psicoterapeuta indipendente e specializzato. Il padre
auspica che al figlio venga comunicato l’esito del procedimento penale affinché
prenda consapevolezza della realtà. L’Autorità avrebbe inoltre dovuto dare
indicazioni vincolanti ai genitori prevendendo una mediazione o un incontro durante
lo scambio di PI 1.
X. Mediante osservazioni
22 giugno 2023 il curatore ha precisato che la modalità proposta è orientata ad
un incremento graduale.
Con scritto 20 luglio 2023
__________ ha riferito che negli ultimi mesi è stata osservata una regressione
nella relazione tra il minore e il padre.
Mediante osservazioni 21
luglio 2023 la curatrice di rappresentanza del minore ha chiesto che il reclamo
venga accolto, indicando che l’Autorità dovrebbe “indagare sulla natura e
origine del disagio” del minore e sulle cause della resistenza manifestata da
PI 1 al terapeuta di normalizzare le relazioni. La curatrice lamenta che la
decisione impugnata non sarebbe sufficientemente motivata, ritenuto che l’Autorità
avrebbe sostituito un precedente diritto di visita con scambio presso il punto
d’incontro con un diritto di visita sorvegliato. Lamenta che l’Autorità non ha
deciso sulle “altre questioni sollevate alla sua attenzione” (conflitto
di lealtà, mediazione). Il diritto di visita sorvegliato non si giustificherebbe
per i soli conflitti che oppongono i genitori.
Con osservazioni 27 luglio
2023 CO 2 chiede che il reclamo venga respinto, confermando il rifiuto del
figlio di vedere il padre.
RE 1 ha rinunciato a
presentare l’allegato di replica.
Considerato
in diritto
Considerandi
1.
Le decisioni delle
Autorità regionali di protezione concernenti minorenni sono impugnabili
mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, nella
composizione di un giudice unico (art. 450 CC in relazione agli art. 314 cpv. 1
e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione e la procedura
in materia di protezione del minore e dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7
LOG). Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art.
450.
segg. CC occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura
amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il
diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr.
Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la
modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle
disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).
2.
Giusta l'art. 273
cpv. 1 CC i genitori che non sono detentori dell'autorità parentale o della
custodia nonché il figlio minorenne hanno reciprocamente il diritto di
conservare le relazioni personali indicate dalle circostanze. Presupposto per
l'esercizio di tale diritto è l'esistenza giuridica di un legame di filiazione
(BSK ZGB I, Schwenzer ad art. 273
CC n. 7). Il diritto alle relazioni personali con entrambi i genitori è
essenziale non solo di per sé, ma anche per il ruolo decisivo che può svolgere
nel processo di identificazione. Nella fissazione del diritto di visita non
importa tanto trovare un equilibrio tra gli interessi dei genitori, quanto
disciplinare le relazioni tra genitori e figlio nell'interesse di quest'ultimo.
Determinante è sempre il bene del figlio, da valutare secondo le circostanze,
mentre gli interessi dei genitori passano in secondo piano (sentenza CDP del 2
maggio 2013, inc. 9.2013.46 consid. 3; DTF 127 III 295 consid. 4a, 123 III 451,
cons. 3b e 3c). Tra le circostanze da tenere in considerazione per fissare la
durata e la frequenza degli incontri si annoverano ad esempio l'età del figlio,
lo stato di salute di quest'ultimo e del genitore titolare del diritto alle
relazioni personali, la distanza dai rispettivi domicili, le esigenze del
figlio (frequentazione della scuola, di corsi ecc.), i desideri espressi dal
figlio capace di discernimento e così via (Hegnauer
in: RDT 1998 pag. 174 e Berner Kommentar, ad art. 273 CC note 65 segg.). Per il bene del figlio le relazioni personali di un
minorenne con il genitore privo di custodia parentale vanno commisurate – come
si è appena detto – anche allo sviluppo psicofisico del figlio stesso e
all'evolversi delle sue esigenze.
Il
diritto di visita va organizzato in base a criteri oggettivi e in modo
durevole, ciò che presuppone un'analisi attuale e in prospettiva futura della
situazione. Si deve altresì tener conto delle difficoltà organizzative di
entrambi i genitori, evitando soluzioni troppo complicate (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5ª ed., Ginevra-Losanna 2014, n. 766).
2.1
Giusta l’art. 274 cpv.
2.
CC il diritto alle relazioni personali può essere negato o revocato se
pregiudica il bene del figlio, se i genitori se ne sono avvalsi in violazione
dei loro doveri o non si sono curati seriamente del figlio, ovvero per altri
gravi motivi.
La
norma menziona quattro situazioni nelle quali deve essere considerato il
rifiuto, la soppressione o la limitazione tramite decisione dell’Autorità: il
primo caso (messa in pericolo dello sviluppo e dunque del bene del minore) è
compreso, in modo implicito, negli altri tre casi enumerati. Le quattro
situazioni sono in sostanza il fatto che: le relazioni personali compromettono
lo sviluppo del minore; il beneficiario del diritto viola i suoi doveri o non
si cura seriamente del minore; sussistono altri “gravi motivi” (Meier/Stettler, op. cit, n. 778
segg.; CR CC I, Leuba, art. 274
ch. 1 segg. 1720). La messa in pericolo può derivare dalla natura dei contatti
stabiliti tra il titolare del diritto ed il figlio (sospetto di abusi o
maltrattamenti, tossicodipendenza, alcolismo, disturbi psichici) o da una
relazione perturbata dei genitori, esasperata dalle visite; nel caso in cui i
rapporti tra il titolare del diritto e il figlio sono buoni, il conflitto tra i
genitori non deve in ogni caso condurre ad una restrizione importante o
duratura delle relazioni personali.
Il diritto di visita
usuale può essere limitato solo quando si deve ritenere, fondandosi su
circostanze concrete, che minaccia il bene del figlio. Il rifiuto o la revoca
del diritto alle relazioni personali ai sensi dell’art. 274 cpv. 2 CC necessita
di indizi concreti dell'esistenza di una minaccia per il bene del figlio. Il
pericolo astratto di un cattivo influsso sui figli non è sufficiente per
giustificare un diritto di visita accompagnato. Se è preteso che le visite in
genere, rispettivamente le visite senza accompagnamento presso il genitore
titolare del diritto di visita, nocciono al figlio, l’allestimento di una
perizia sulla questione del diritto di visita del genitore titolare che non ha
la custodia parentale si rivela, di regola, indispensabile. In questo caso, in
virtù della massima ufficiale, non è necessario che le parti abbiano inoltrato
una richiesta in tal senso (DTF 122 III 404, sentenza del TF 5A_377/2009 in
FamPra.ch 2010 pag. 209).
Tale rifiuto o revoca può
entrare in considerazione se il bene del minore lo esige imperativamente e se è
impossibile trovare una regolamentazione delle relazioni personali che ne
salvaguardi gli interessi: la norma ha per scopo di proteggere il minore e non
di punire il genitore (DTF 5A_398/2009 del 6 agosto 2009, cons. 2.1).
Secondo la giurisprudenza
il rifiuto o la revoca necessita di indizi concreti di messa in pericolo del
bene del figlio (DTF 131 III 209, cons. 5; 5P.131/2006 del 25
agosto 2006, cons. 3; Epiney-Colombo,
Le relazioni personali, 2006, pag. 7), ossia che lo sviluppo fisico, psichico e
morale del figlio sia minacciato dalla presenza, anche solo limitata, del
genitore beneficiario. Tra gli “altri gravi motivi” rientrano
negligenze, violenze fisiche o psichiche (DTF 122 III 407, cons. 3b), in
particolare abusi sessuali sul minore. La revoca delle relazioni personali è
pur sempre l’ultima ratio (DTF 5A_716/2010 del 23 febbraio 2011, cons.
4; 122 III 404 cons. 3b pag. 407) e sulla base del principio di proporzionalità
occorre valutare se le temute conseguenze possano essere sufficientemente
limitate con la presenza di una terza persona (diritto di visita sorvegliato;
DTF 5A_92/2009 del 22 aprile 2009).
La presenza di una terza
persona è una delle modalità previste per il diritto di visita, nei casi in cui
il minore è sotto pressione, ha dei timori, vi è il sospetto di abusi o di
violenza su di lui, di influenze negative di un genitore verso l’altro, oppure sussiste
il pericolo di rapimento, o ancora il genitore beneficiario ha problemi di
dipendenza o malattie psichiche (Bally,
Die Anordnung des begleiteten Besuchsrechts aus der Sicht der
Vormundschaftsbehörde, in RDT 2008 pag. 3, p.to 2.2.1; DTF 5A_377/2009
del 3 settembre 2009, cons. 5.2).
Di regola un diritto di
visita sorvegliato è una soluzione transitoria, limitata nel tempo (Wirz in: Schwenzer, Praxiskommentar Scheidungsrecht, Basilea
2000, ad art. 274 CC no. 22). L’istituzione di una curatela educativa
risulta utile per vigilare sull'esercizio del diritto di visita (art. 308 cpv.
2.
CC), per stabilirne i giorni e gli orari, per vegliare sull'evoluzione delle
relazioni personali fra padre e figli e per proporre gli opportuni adattamenti
(FamPra 2/2001 pag. 390).
2.2
In virtù dell’art. 274
cpv. 1 CC padre e madre devono astenersi da tutto ciò che alteri i rapporti del
figlio con l’altro genitore (o intralci il compito dell’educatore). Infatti, il
dovere di lealtà è posto a carico di entrambi i genitori e violazioni gravi di
questo dovere possono condurre l’autorità sia a limitare che a sopprimere il
diritto alle relazioni personali del genitore non affidatario sia a modificare
l’attribuzione dell’autorità parentale dell’altro (Meier/Stettler, op. cit., 5ª ed., n. 774).
Il dovere di lealtà è
reciproco: anche il genitore che detiene la custodia dovrà evitare di
influenzare negativamente il figlio e incoraggiare un’attitudine positiva verso
l’altro genitore, non solo in relazione ai diritti di visita, ma in modo
generale (evitando giudizi di valore). Gravi e ripetute violazioni di questi
doveri potrebbero costituire un motivo di modifica dei diritti parentali, anche
nel caso in cui l’autorità parentale fosse divenuta la regola; il genitore
detentore della custodia non presenterebbe infatti più le garanzie minime
richieste in termini di capacità educativa (Meier/Stettler,
op. cit., n. 775).
2.3
Tra le condizioni
particolari che possono essere fissate per lo svolgimento degli incontri –
sulla base di un’applicazione combinata degli art. 273 cpv. 2 e 274 cpv. 2 CC –
vi sono: il divieto di lasciare la Svizzera col figlio; il deposito del
passaporto al fine di evitare il rischio di sequestro; l’obbligo per i genitori
di seguire una mediazione familiare; una terapia (eventualmente tramite il
gioco) durante i diritti di visita (DTF 5P.263/2005 del 27 settembre 2005,
cons. 2.2); la presenza di un terzo durante gli stessi; una curatela di
sorveglianza ai sensi dell’art. 308 cpv. 2 CC; lo svolgimento degli incontri in
un luogo neutro o in un luogo protetto specifico (Meier/Stettler, op. cit., n. 793).
2.4
Le relazioni personali
sono nell’interesse del minore. Il loro esercizio non è soggetto al consenso
del medesimo. Tuttavia, nella regolamentazione dei diritti di visita occorre
dare priorità ai desideri e alle opinioni del minore. Finché il bambino rifiuta
seriamente di incontrare l'altro genitore, non è possibile stabilire contatti
compatibili con l'interesse del bambino (BSK – ZGB I, Schwenzer ad art. 274 CC
n. 13; FamPra.ch 2002, 609 e segg.; BGE 126 III 219, 221 e segg; FamPra.ch
2007, 713 ss; FamPra.ch 2006, 751). Dal momento in cui il minore è capace di
discernimento, il suo rifiuto chiaro e formulato liberamente deve essere preso
in considerazione nell’ambito della fissazione dei diritti di visita, di
un’eventuale limitazione o soppressione del diritto ai sensi dell’art. 274 CC.
Anche l'opinione espressa da un bambino più piccolo non può ovviamente essere
ignorata, ma deve essere interpretata con attenzione. Più il bambino cresce,
più la sua volontà ("Kindeswille") prevale su una valutazione esterna
del suo bene ("Kindeswohl"). Non tenerne conto equivarrebbe a violare
i diritti della sua personalità. Tuttavia, la giurisprudenza tempera questo
approccio, sottolineando che la mancanza di relazioni personali può avere
effetti negativi sulla personalità del minore in termini di sviluppo, in
particolare perché gli viene impedito di affrontare il conflitto di lealtà con
cui si confronta e di cercare di risolverlo. Il bambino non si rende
necessariamente conto delle conseguenze psicologiche che una rottura del
rapporto può causare, o degli effetti che essa potrà avere una volta
maggiorenne (un difetto di questo tipo potrebbe, ad esempio, essere il motivo
per rifiutare un contributo di mantenimento). In ogni singolo caso occorre
tenere conto di diversi fattori. Nel valutare l’importanza che deve essere data
all'opinione del minore, la sua età e la sua capacità di formare una volontà
autonoma, che generalmente si verifica intorno ai 12 anni, così come la
coerenza della sua opinione, sono centrali. Qualora il minore adotta un
atteggiamento difensivo nei confronti del genitore non affidatario, è
necessario determinare le motivazioni del minore e se l'esercizio del diritto di
visita sia davvero suscettibile di ledere i suoi interessi. È unanimemente
riconosciuto che il rapporto del minore con entrambi i genitori è essenziale e
può svolgere un ruolo decisivo nel processo di ricerca della propria identità.
Resta tuttavia il fatto, che se un bambino capace di discernimento rifiuta
categoricamente e ripetutamente, sulla base delle proprie esperienze, di avere
contatti con uno dei suoi genitori, il contatto deve essere rifiutato per il
bene del bambino; di fronte a una forte opposizione, il contatto forzato è
incompatibile con lo scopo del contatto e con i diritti della personalità del
bambino (Meier/Stettler, op. cit.,
n. 970 e 971).
2.5
Tuttavia, non si può
privare completamente un genitore del diritto di visita senza che il giudice
abbia esaminato se una tale soluzione estrema non possa essere evitata con una
regolamentazione adeguata alle circostanze del caso, se necessario con
l'introduzione di un diritto di visita sorvegliato. In effetti, le
ripercussioni indirette di una sospensione anche temporanea o provvisoria del
diritto di visita possono risultare in contrasto con l'obiettivo di protezione;
c'è il rischio che i figli o il loro entourage interpretino la misura come una
forma di punizione in grado di accentuare l'immagine sfavorevole erroneamente
fattasi del genitore interessato. Il rischio di sminuire l'immagine dell’altro
genitore deve quindi essere preso in considerazione anche nella valutazione dei
vari elementi che costituiscono il benessere del bambino. L'esame di una tale
questione richiede una perizia (FamPra.ch 2022, pag. 609; DTF 122 111 404
consid. 4).
3.
Nel suo
apprezzamento, l'autorità – in virtù del principio inquisitorio illimitato che
governa il diritto di filiazione – non è vincolata né alle dichiarazioni delle
parti né alle prove da loro fornite (DTF 130 III 734, consid. 2.2.2-2.2.3; 129
III 417, consid. 2.1.1.-2.1.2; 128 III 411, consid. 3.2.1; 122 III 408, cons.
3d).
Il citato principio vale
anche per la regolamentazione delle relazioni personali (decisioni del
Tribunale federale 5A_69/2011 del 27 febbraio 2012 consid. 2.3; 5C.58/2004
del 14 giugno 2004 cons. 2.1.2).
Esso impone all’autorità
di chiarire i fatti e prendere in considerazione d’ufficio tutti gli elementi
che possono essere importanti per rendere una decisione conforme al bene del
minore. L’autorità può istruire la fattispecie secondo il proprio
apprezzamento, amministrando finanche le prove in modo inabituale, sollecitare
rapporti, di propria iniziativa, anche se tale modo di procedere non è previsto
dal diritto di procedura cantonale (FamKomm Erwachsenenschutz, Steck, art. 446 CC n. 11; DTF 128 III
411, consid. 3.2.1).
Questo principio non
dispensa tuttavia le parti dal dovere di collaborare attivamente alla procedura
e di esporre le proprie tesi (sentenza del Tribunale federale
5A_69/2011 del 27 febbraio 2012, consid. 2.3).
4.
Nel caso in esame, dagli
atti emerge che i diritti di visita padre-figlio precedentemente liberi, sono
stati sospesi per quasi un anno a seguito della denuncia penale “strumentale”
della madre, per poi essere ripristinati in forma sorvegliata per la durata di
una sola ora e da aprile 2021 estesi in forma libera.
A fine dicembre
2021.
il figlio ha cambiato il suo atteggiamento nei confronti del padre,
rifiutandosi di uscire dal Punto d’incontro. Da allora gli incontri, benché previsti
per una giornata ogni due settimane e con scambio presso il Punto d’incontro
(cfr. decisione Autorità di protezione 10 dicembre 2021) nella realtà, ritenuta
la resistenza del minore, sono sempre durati al massimo un’ora.
Due anni dopo, con
rapporto 2 gennaio 2023 il curatore educativo __________, ha informato
l’Autorità di prime cure della chiusura di PI 1 nei confronti del padre,
precisando che il minore “non ha tuttavia saputo argomentare i motivi che lo
spingono a non voler passare più tempo col padre col quale conferma di
comunque trascorrere momenti conviviali e piacevoli”. Dal rapporto emerge
che “il diritto di visita in presenza si svolge regolarmente e all’arrivo PI
1.
si presenta molto chiuso e poco propenso alla relazione; solo dopo alcuni
istanti quando rimane solo con il padre il minore si “sblocca” ed inizia ad
interagire con la figura paterna. Il dialogo è aperto, sereno e riescono a
svolgere delle attività insieme”.
Dopo essersi consultato
con lo psicoterapeuta __________ e la signora __________, responsabile del
Punto d’incontro, il curatore ha proposto di prevedere “dei momenti diversi in
presenza del padre” e informato di aver accordato nel mese di gennaio di “permettere
a padre e figlio di fare un’uscita sempre sorvegliata, con il fine di andare a
visitare un museo”. Il curatore ha riferito che la relazione tra il minore
e il padre è minima, ma vista la delicata situazione si è deciso di procedere
in maniera graduale.
Il 26 maggio 2023
l’Autorità di protezione ha convocato i genitori, la curatrice di
rappresentanza dei minori e __________ ad un’udienza di discussione, durante la
quale è emerso che “PI 1 al momento resiste ai tentativi di estensione delle
relazioni personali paterne, manifestando un atteggiamento differente a
dipendenza che si trovi con la madre o con il padre”. Dall’incontro è
emersa la necessità di lavorare sul piano terapeutico “sul conflitto di
lealtà del bambino” con delle sedute continuative nel tempo e di lavorare
affinché “la distanza fra i genitori” venga ridotta. È stata ribadita la
necessità di una mediazione fra i genitori. Il curatore educativo ha proposto
un’estensione graduale del diritto di visita, facendo il bilancio dopo un paio
di diritti di visita con i genitori. L’Autorità ha riferito che chiederà un
rapporto aggiornato allo psicoterapeuta __________ sul seguito terapeutico,
concluso che si pronuncerà sul diritto di visita, sulla modifica del mandato
assegnato al terapeuta e sulla richiesta di mediazione tra i genitori. Il padre
ha dato piena disponibilità ad ogni tentativo di incontro e mediazione anche
con il terapeuta __________ e la madre, dal canto suo, ha chiesto che si prenda
atto della volontà e dell’esigenza di PI 1.
Con la decisione ora in
esame l’Autorità di protezione ha previsto un diritto di visita quindicinale
sorvegliato della durata di tre ore. Ha ricordato che l’ultimo ascolto del
minore è avvenuto il 27 ottobre 2021 e affermato che al momento “la
questione a sapere se vi sia un responsabile dell’irrigidimento del minore non
è importate”. Pur ammettendo che è necessario riprendere l’iter del
riavvicinamento a suo tempo interrotto, ha indicato che va tenuto conto del
disagio del minore e della resistenza manifestata al terapeuta di normalizzare
le relazioni. Ha inoltre informato che sulle restanti questioni si deciderà con
separata decisione.
5.
In concreto, come
sollevato dalla curatrice di rappresentanza, la decisione impugnata è carente
di motivazione.
Benché in sede
d’udienza (cfr. verbale 26 maggio 2023) la Rete abbia proposto un’estensione
graduale delle relazioni personali padre-figlio, l’Autorità ha invece disposto,
senza motivazione alcuna, un diritto di visita sorvegliato di tre ore ogni
quindici giorni. Non ha invece previsto, come ampiamente auspicato dalla Rete e
dagli specialisti, un “piano terapeutico
sul conflitto di lealtà del
bambino” e neppure una mediazione fra i genitori. L’Autorità si è infatti limitata
ad indicare che avrebbe deciso in un secondo momento, ma non risulta che questo
sia avvenuto.
5.1
Ora, nel caso in esame,
la conflittualità genitoriale e il disagio del minore sono evidenti e si
protraggono da troppi anni.
Tali circostanze sono già
state ampiamente esaminate da questa Camera tre anni orsono. La problematica
dell’alta conflittualità genitoriale, dei lunghi tempi della procedura, delle
continue interruzioni era già emersa in una precedente procedura e già
censurata da questa Camera (cfr. sentenza 23 luglio 2020 inc. CDP 9.2020.39).
Già allora era stato indicato che non poteva essere tollerato che l’Autorità “tardi
nuovamente a valutare la situazione” neppure potevano essere tollerate “ulteriori
interruzioni dei diritti di visita”, ritenuto essere “nell’interesse del
minore che si possa instaurare una regolarità e una certa continuità nelle
relazioni personali”.
5.2
In concreto l’Autorità
di prime cure non ha quindi adeguatamente valutato gli effettivi bisogni del
minore. Agli atti non è presente alcuna valutazione recente sul minore da parte
di una figura neutra. L’ultimo ascolto dello stesso risale al 2021, quando il
minore aveva 9 anni e ben prima dell’acutizzarsi della questione.
La decisione conferisce
quindi un peso determinante al “rifiuto categorico” manifesto dal minore
ad un ampliamento delle relazioni personali con il padre, senza che nulla sia
stato intrapreso per accettare tale circostanza e valutarla adeguatamente.
Ora, pur assecondando il
minore nella sua sofferenza, è però nel contempo necessario dare allo stesso
gli strumenti per sostenerlo, adottando le misure per permettergli di capire la
situazione e di determinarsi in modo del tutto autonomo. Questo anche in
considerazione della forte conflittualità genitoriale.
Solo dopo aver fornito al
minore tutti gli strumenti e aiuti necessari, potrà essere valutata la sua reale
volontà e il motivo di un suo eventuale ulteriore rifiuto di vedere il padre.
Dagli atti risulta infatti
che PI 1 si oppone ad incontrare il padre ma non è in grado di motivare la sua
posizione (“non ha saputo argomentare i motivi che lo spingono a non volerlo
incontrare”: rapporto curatore educativo 2 gennaio 2023; “PI 1 considera
i pensieri brutti motivo per non voler approfondire la relazione con il padre”:
rapporto psicoterapeuta 5 giugno 2023). Tale rifiuto, benché apparentemente
categorico, non può con ogni evidenza essere considerato chiaro. I veri motivi
di tale disagio esigono pertanto di essere chiariti.
È importante che il minore
possa determinarsi in maniera autonoma e solo a quel momento si potrà dare il
giusto peso alla sua opinione sullo svolgimento delle relazioni personali.
Un’indagine al riguardo è
totalmente mancata nel giudizio dell’Autorità di prime cure.
L’Autorità ha
inspiegabilmente omesso di confrontarsi con le richieste delle persone vicine
al minore.
Come suggerito già in
precedenza dalla Rete la curatrice di rappresentanza del minore ha indicato
come necessario che PI 1 possa essere affiancato sul piano terapeutico per
affrontare il conflitto di lealtà.
La stessa curatrice
lamenta che l’Autorità di protezione abbia stabilito un diritto di visita
limitato e sorvegliato “unicamente sulla base” del citato disagio del
minore, “senza nemmeno provare ad indagare sulla natura e origine di tale
“disagio””.
Va inoltre precisato che
chi aiuterà il minore sul piano terapeutico ad affrontare il conflitto di
lealtà vissuto dal minore dovrà inoltre esprimersi sugli effetti negativi di
questi continui cambiamenti, interferenze e interruzioni nelle relazioni
personali. La figura professionale neutra che aiuterà il minore in questo
processo potrà dare indicazioni all’Autorità che permettano di valutare il suo
eventuale rifiuto.
5.3
Tutto quanto
considerato, il reclamo va parzialmente accolto e l’incarto va ritornato
all’Autorità di protezione perché rivaluti, al più presto, senza ulteriore
indugio, la situazione e si esprima di nuovo sui diritti di visita dopo aver
conferito mandato ad uno specialista neutro che possa indagare sul conflitto di
lealtà del minore e trasmettere una valutazione neutra sullo stesso.
5.4
A titolo abbondanziale
va rilevato che l’ulteriore decisione 11 ottobre 2023, trasmessa a questa
Camera, con la quale l’Autorità di prime cure ha sospeso le relazioni personali
padre-figlio non è oggetto del presente giudizio. Non si entra pertanto nella
valutazione dell’opportunità della stessa e neppure della portata del certificato
medico, prodotto da una delle parti, sulla quale la stessa si è fondata.
6.
L’accoglimento del
gravame comporta che l’Autorità di protezione sia considerata soccombente. Ai
sensi dell’art. 47 cpv. 6 LPAmm non possono esserle addossate spese processuali.
In considerazione
dell’esito della procedura si giustifica tuttavia di porre a carico di
quest’ultima l’obbligo di versare al reclamante una congrua indennità per
ripetibili, ciò che rende priva d’oggetto la domanda di assistenza giudiziaria
di RE 1 e che deve dunque essere oggetto di stralcio (cfr. STF 2C_182/2012 del
18.
luglio 2012, consid. 6.3; STF 5A_389/2009 del 7 agosto 2009, consid. 7;
sentenza CDP del 10 maggio 2017, inc. 9.2017.33, consid. 6).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. Il reclamo è
accolto. L’incarto è trasmesso all’Autorità regionale di protezione __________,
perché proceda alla decisione di sua competenza ai sensi dei considerandi.
2. Non si prelevano né
spese né tasse di giustizia.
L’Autorità regionale di
protezione __________ rifonderà a RE 1 fr. 2’000.– a titolo di ripetibili.
3. L’istanza di
ammissione al beneficio del gratuito patrocinio di RE 1 è respinta.
4. Notificazione:
-
-
Comunicazione:
-
-
-
-
Il
presidente
La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95
a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72
segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è
ammissibile solo se il valore litigioso
ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge
tale importo, il ricorso in materia
civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di
importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in
materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in
materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.
116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal
caso dall'art. 115 LTF.