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Decisione

9.2023.83

Revoca curatela di rappresentanza e amministrazione dei beni e redditi, istituzione curatela generale e legittimazione al reclamo

11 luglio 2023Italiano20 min

ad __________ e attualmente residente a __________, ha vissuto presso l’abitazione

Source ti.ch

Incarto n.

9.2023.83

Lugano

11 luglio 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il presidente della Camera di protezione del

Tribunale d'appello

Damiano

Bozzini

giudice

unico ai sensi dell’art. 48 lett. f) n. 7

assistito

dalla

vicecancelliera

Decristophoris

sedente

per statuire nella causa che oppone

RE

1,

patr.

da: PR 1

all’

Autorità

regionale di protezione __________,

per

quanto riguarda la revoca della curatela di rappresentanza con

amministrazione dei beni e dei redditi ex art. 394 e 395 CC a favore di una

curatela generale ai sensi dell’art. 398 CC nei confronti di PI 1,

rispettivamente la nomina della curatrice CURA 1

giudicando

sul reclamo 22 giugno 2023 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 17

maggio 2023 dall'Autorità regionale di protezione __________ (ris. no.

136/17.05.2023) con contestuale richiesta di restituzione dell’effetto sospensivo

e l’adozione di provvedimenti supercautelari

letti ed esaminati gli atti,

ritenuto

in fatto

Fatti

A. PI 1, nato l’1960, domiciliato

ad __________ e attualmente residente a __________, ha vissuto presso l’abitazione

dei coniugi __________ e RE 1 dapprima a __________, dall’anno 2011 al 2018, e

in seguito ad __________ e __________ fino al 28 febbraio 2023. Con rogito no. __________,

PI 1 ha designato RE 1 quale sua mandataria ai sensi dell’art. 360 e segg. CC,

affinché quest’ultima potesse provvedere ai suoi interessi personali,

patrimoniali e a rappresentarlo nelle relazioni giuridiche.

B. Con decisione 17

febbraio 2021 dell’Autorità regionale di protezione __________ (di seguito

Autorità regionale di protezione), a favore di PI 1 è stata istituita una curatela

di rappresentanza e di amministrazione dei beni ai sensi degli art. 394 e 395

CC nominando __________ quale curatore (ris. no. 33/17.02.2021).

C. Con risoluzione

supercautelare 23 novembre 2022, l’Autorità regionale di protezione non ha

approvato il rendiconto finanziario e il rapporto morale relativi all’anno 2021

presentati dal curatore, esonerando pertanto l’incarico di __________ con

effetto immediato e nominando una nuova curatrice, CURA 1, a favore di PI 1.

Nel contempo, sono stati estesi i compiti nell’ambito della curatela secondo

quanto previsto dagli art. 394 e 395 CC I suddetti provvedimenti

supercautelari sono stati confermati con ulteriore decisione di predetta

Autorità datata 1. febbraio 2023 (ris. no. 11/01.02.2023).

D. A seguito dell’incarico

dell’8 febbraio 2023 conferito al Servizio psico-sociale, __________ di

presentare una perizia psichiatrica su PI 1, con decisione supercautelare 22

febbraio 2023, l’Autorità di prime cure ha altresì deciso di limitare il

curatelato nell’esercizio dei diritti civili ex art. 394 cpv. 2 CC per quanto

riguarda mandati a legali, fiduciarie, ad agenzie immobiliari, ad assicurazioni

e ogni altro contratto a titolo oneroso, quali contratti di locazione ecc…,

conferendo alla curatrice il potere di rappresentanza in tali ambiti (ris. no.

33/22.02.2023), misure supercautelari poi confermate con ulteriore decisione 22

marzo 2023 (ris. no. 54/22.03.2023). Nel frattempo, in data 12 aprile 2023,

l’Autorità regionale di protezione ha autorizzato la curatrice a dare mandato

ad un legale, al fine di verificare se l’agire e le eventuali omissioni del

precedente curatore, __________, potessero configurare gli estremi di un reato

penale (ris. no. 101/12.04.2023).

E. In data 17 maggio

2023 il Servizio psico-sociale, __________ ha inoltrato una perizia

psichiatrica, stilata il giorno precedente, dalla quale risulta che “l’analisi

della documentazione clinica in nostro possesso, unitamente al confronto con

l’attuale valutazione ci confronta con un peggioramento progressivo e

ingravescente della disabilità acquisita nel corso degli anni: tale

considerazione è indicativa anche a livello prognostico in quanto non vi è

possibilità di una restitutio in integrim, bensì ci si può aspettare un

graduale, ma ulteriore peggioramento psico-organico. Il peggioramento sarà più

aspro, rapido e invalidante se il signor PI 1 non potrà beneficiare di adeguati

presidi di cura e assistenza…il signor PI 1 è totalmente anosognosico del

quadro clinico di cui è affetto e, a livello comportamentale e funzionale è

totalmente dipendente da terzi…la natura della disabilità sovradescritta

compromette le capacità cognitive, volitive e comportamentali del peritando…il

signor PI 1 è totalmente incapace di provvedere ai propri interessi, sia da un

punto di vista gestionale, sia da un punto di vista personale…a nostro avviso

appare lecito proporvi di considerare l’istituzione di una curatela generale”,

ricordato come già in data 15 marzo 2023 la dr.ssa __________ aveva certificato

un funzionamento cognitivo e psichico compromesso in capo al curatelato che non

avrebbe reso possibile la sua audizione in relazione alla rispettiva

limitazione dell’esercizio dei diritti civili.

F. Alla luce di quanto

precede, con risoluzione 17 maggio 2023 (ris. no. 136/17.5.2023), l’Autorità

regionale di protezione ha dunque revocato la curatela di rappresentanza con

amministrazione dei beni istituita il 17 febbraio 2021 a favore di PI 1,

ordinando una curatela generale – per effetto della quale l’interessato è stato

privato dell’esercizio dei diritti civili – (cfr. punti 1 e 2), nominando nel

contempo quale curatrice CURA 1 (cfr. punto 2) e denegando ad un eventuale

reclamo l’effetto sospensivo ai sensi dell’art. 450 CC (cfr. punto 10).

G. Con scritto 6 giugno

2023, RE 1, per il tramite del suo legale, ha inoltrato all’Autorità di

protezione il mandato precauzionale sottoscritto in qualità di mandataria in

data 6 marzo 2017, chiedendo la sua accettazione ai sensi dell’art. 363 CC. Per

contro, con missiva 21 giugno 2023, l’Autorità di prime cure si è riconfermata

nella propria decisione 1. febbraio 2023 – relativa alla revoca del mandato di

curatore a favore di __________ – richiamandone il contenuto.

H. Con reclamo 22 giugno

2023 RE 1 è insorta contro la decisione 17 maggio 2023 (ris. no. 136/17.5.2023),

postulando in via preliminare e supercautelare la concessione dell’effetto

sospensivo, nonché la convalida da parte dell’Autorità regionale di protezione

del mandato precauzionale a suo favore ai sensi dell’art 363 CC. Nel merito, la

reclamante chiede, oltre alla conferma del mandato precauzionale,

l’annullamento della curatela generale istituita nei confronti di PI 1 e la sua

reintegrazione nell’esercizio dei diritti civili. L’impugnativa non è stata

oggetto di intimazione.

Considerato

in diritto

Considerandi

1.

Le decisioni delle

Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni

sono

impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di

appello, nella composizione di un giudice unico (art. 450 CC in relazione agli

art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione

e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto [LPMA]; art.

48.

lett. f n. 7 LOG). Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già

regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla

Legge sulla procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le

azioni connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità

amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611

del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora

più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art.

450f CC).

2.

Nel suo memoriale la

reclamante contesta sostanzialmente la curatela generale istituita nei

confronti di PI 1 e le decisioni di seguito adottate dalla curatrice CURA 1 e

meglio che “per ordine della curatrice amministrativa a partire dalla fine

di febbraio 2023 al curatelato è stato impedito di continuare a vivere presso i

coniugi __________; da quel momento, sempre per disposizioni date

arbitrariamente dalla signora CURA 1 alle badanti ingaggiate per occuparsi del

signor PI 1, la reclamante non ha mai potuto nemmeno rendergli una visita degna

di questo nome” e ciò soprattutto in forza del mandato precauzionale a suo

favore, segnatamente della sua mancata convalida/accettazione da parte dell’Autorità

regionale di protezione. In questo senso, non essendo RE 1 parte coinvolta in

nessuno dei procedimenti pendenti dinanzi all’Autorità di prime cure, occorre anzitutto

chinarsi sulla legittimazione a interporre reclamo avverso le misure adottate

con risoluzione no. 136/17.5.2023.

3.

Nel diritto di

protezione, la legittimazione al reclamo è disciplinata all’art. 450 cpv. 2 CC

ed è conferita alle persone che partecipano al procedimento (n. 1), alle

persone vicine all’interessato (n. 2) e alle persone che hanno un interesse

giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica della decisione

impugnata (n. 3). Vanno considerate parti alla procedura in primo luogo la

persona interessata, nel caso di una persona minorenne i genitori e, a

dipendenza della materia, anche il curatore. In ogni caso, sono considerate

parti anche tutte le altre persone che hanno di fatto (tatsächlich)

partecipato al procedimento di prima istanza presso l’Autorità di protezione o

alle quali è stata almeno notificata una sua decisione (SCHMID,

Erwachsenenschutz Kommentar, 2010, ad art. 419 CC n. 2 e ad art. 450 CC n.

20-21; STECK, BSK Erwachsenenschutz, ad art. 450 CC n. 29-30; STECK, CommFam

Protection de l’adulte, ad art. 450 CC n. 22; sentenza CDP del 21 febbraio

2020, inc. 9.2019.118, consid. 2.2). Per quanto attiene alla nozione di persone

vicine all'interessato ai sensi dell’art. 450 cpv. 2 n. 2 CC, ciò che potrebbe

trovare riscontro nella fattispecie, secondo la giurisprudenza possono essere

considerate tali non solo i parenti stretti e le persone conviventi (per i

quali sussiste una sorta di praesumtio hominis), ma addirittura

istituzioni quali una banca, a condizione che agiscano nell'interesse della

persona bisognosa (STF 5A_668/2016 del 27 ottobre 2016, consid. 2.1.1 e

rinvii). La dottrina ritiene che possono essere qualificate come persone vicine

all'interessato anche il medico, l’assistente sociale, l’educatore e i servizi

di protezione della gioventù, ma sempre a condizione che facciano valere una

lesione degli interessi dell’interessato (cfr. MEIER/STETTLER, Droit de la

filiation, 6a ed. 2019, n. 1807; MEIER/DE LUZE, Le recours des proches au

Tribunal fédéral en matière de protection de l’adulte – une

Prozessstandschaft?, in: Fankhauser/Widmer Lüchinger/Klingler/Seiler, Das Zivil-recht

und seine Durchsetzung, Festschrift für Professor Sutter-Somm, 2016, pag. 850,

852, 853 e nota 28; sentenza CDP del 21 febbraio 2020, inc. 9.2019.118, consid.

2.2).

4.

Sulla scorta

dell’art. 450 cpv. 2 n. 2 CC e dagli atti emergono indicazioni chiare sulla

vicinanza esistente tra il curatelato e RE 1, sul loro rapporto di amicizia e

sulle relazioni intrattenute, sia per quanto concerne il passato – ricordato

che l’interessato ha convissuto per 12 anni presso l’abitazione dei coniugi __________

i quali si sono occupati personalmente di lui – che per l’attuale situazione. Occorre

pertanto verificare che la persona vicina con il suo agire persegue gli interessi

della persona bisognosa di protezione. Con il suo memoriale, come già riassunto

nei precedenti considerandi, la reclamante censura la curatela generale di PI 1

chiedendo nel contempo la convalida del mandato precauzionale in modo da

poterne gestire la persona, gli interessi patrimoniali e rappresentarlo nelle

relazioni giuridiche. Tali richieste, nella situazione attuale, cozzano con il

bene e la salvaguardia degli interessi del curatelato, non solo in

considerazione del suo stato psico/fisico, rispettivamente degli esiti della

perizia psichiatrica ad opera del Servizio psico-sociale, __________ secondo

cui “il peggioramento sarà più aspro, rapido e invalidante se il signor PI 1

non potrà beneficiare di adeguati presidi di cura e assistenza…a nostro avviso

appare lecito proporvi di considerare l’istituzione di una curatela generale”

ma soprattutto ritenuto come, a mente di chi scrive, non si può nascondere, e

neppure può essere escluso, un interesse alla gestione finanziaria dei beni di PI

1.

da parte della reclamante e di suo marito. __________, coniuge della

reclamante, è stato infatti esonerato dal proprio incarico di curatore ex art.

394.

e 395 CC, in quanto l’Autorità di protezione non ha approvato il rendiconto

finanziario e il rapporto morale a causa di numerose ed ingenti posizioni

debitorie non pertinenti in capo al curatelato, di prelevamenti effettuati dal

curatore, nonché di bonifici bancari dal conto di PI 1 al conto personale del

curatore, e meglio con le seguenti motivazioni riassuntive: “la gestione

finanziaria del curatelato ha posto in evidenza gravi lacune, tant’è che l’ARP

non è in grado di stilare il rendiconto finanziario 2021. Inoltre PI 1 vive con

i coniugi __________;… che, aldilà del desiderio espresso dal curatelato circa

la nomina di RE 1, secondo l’ARP è indispensabile designare una persona

estranea al nucleo familiare, che assicuri indipendenza, imparzialità e

trasparenza, a protezione degli interessi di PI 1..” (ris. no.

11/01.01.2023). È pertanto da confermare la valutazione dell’Autorità di prime

cure, secondo la quale tale imparzialità deve essere mantenuta e garantita per

l’interesse del curatelato e che l’approvazione del mandato precauzionale in

parola a favore della reclamante – previa sempre dimostrazione della sua validità

giuridica – comporterebbe per forza di cose un coinvolgimento diretto di __________

in merito alla gestione finanziaria dei suoi beni. A titolo abbondanziale va

infatti sottolineato a che ai sensi della dottrina e giurisprudenza già

indicate nei precedenti considerandi, non vi è legittimazione al reclamo in

qualità di persona vicina nel caso in cui quest’ultima abbia un conflitto

d’interessi con l’interessato in relazione all’oggetto della decisione. Checché

ne dica la reclamante, questo giudice ritiene dunque che, oltre a non

salvaguardare gli interessi della persona bisognosa di protezione, la riforma

dei provvedimenti come richiesta nel petitum potrebbe anche costituire un

conflitto di interessi fra il curatelato e i coniugi __________.

5.

Qualora la persona

vicina non agisca nell’interesse dell’interessato, deve essere trattata come se

fosse un terzo ai sensi dell’art. 450 cpv. 2 n. 3 CC e deve dunque fondare la

sua legittimazione su un interesse giuridico proprio, specialmente protetto

(MEIER/DE LUZE, op. cit., pag. 852; sentenza CDP del 21 febbraio 2020, inc.

9.2019.118, consid. 2.2). Ai sensi dell’art. 450 cpv. 2 n. 3 CC sono

legittimati ad agire anche i terzi, purché abbiano un interesse giuridico che

deve essere tutelato dal diritto di protezione o che abbia un legame diretto

con la misura di protezione; un semplice interesse di fatto non basta

(Messaggio del 28 giugno 2006, FF 2006 pag. 6391, pag. 6471; MEIER/STETTLER,

Droit de la filiation, n. 1808; MEIER/DE LUZE, op. cit., pag. 851 e 853). Essi

sono quindi legittimati ad agire soltanto se fanno valere una violazione dei

propri diritti; non lo sono invece se pretendono di difendere gli interessi

della persona in causa non essendo in realtà a lei vicini (Messaggio, pag.

6471; sentenza CDP del 21 febbraio 2020, inc. 9.2019.118, consid. 2.2). L’interesse

giuridico fatto valere deve inoltre essere personale: i terzi sono legittimati

a presentare reclamo soltanto se fanno valere una violazione dei propri diritti.

Non lo sono, invece, se pretendono di difendere gli interessi della persona in

causa, a meno che non rientrino nella categoria, già descritta, delle persone

vicine ai sensi dell’art. 450 cpv. 2 n. 2 CC. Per contro, una persona con un

legame di vicinanza con l’interessato ma che non agisce nell’interesse di

quest’ultimo deve essere trattata come se fosse un terzo e deve dunque

giustificare la propria legittimazione al reclamo con un interesse giuridico

personale, specialmente protetto. Un simile interesse può essere di natura

economica o ideale: non è per contro sufficiente un interesse di mero fatto, di

natura pecuniaria, come neppure una semplice aspettativa senza portata

giuridica propria (CDP del 14 maggio 2020, inc. 9.2019.194, consid. 3.3, in

RtiD I-2021 n. 10c, pag. 641).

6.

Benché RE 1 non lo

evochi espressamente, ci si può dunque chiedere se una legittimazione ad agire

in qualità di terza persona possa essere data in concreto. Va anzitutto

rilevato che in questa sede la reclamante non ha motivato in alcun modo la sua

legittimazione attiva ai sensi dell’art. 450 cpv. 2 CC. Essa non allega un

interesse giuridico tutelato dal diritto di protezione o che abbia un legame

diretto con la misura di protezione istituita a favore di PI 1 se non quello di

aggrapparsi ad un mandato precauzionale datato 6 marzo 2017 e la cui validità –

tenendo conto della situazione psico/fisica del curatelato nonché del regime di

convivenza assieme ai coniugi __________ al momento della stesura dell’atto

notarile – risulta tutt’altro che scontata. In questi ultimi sei anni, la

reclamante non ha mai presentato, segnatamente richiesto all’Autorità di

protezione – o almeno dagli atti non traspare alcuna azione in questa ottica se

non l’inoltro dell’atto notarile unicamente in data 6 giugno 2023 – la

convalida del rogito istituito a suo favore. Nel caso concreto, mal si

comprende dunque se, e in caso di risposta affermativa, quali, sarebbero gli

interessi giuridici propri degni di protezione ascritti a RE 1. Aggiungasi che

i diritti e/o le pretese finanziare, amministrative e di rappresentanza descritti

nel mandato precauzionale da essa più volte richiamato nell’atto ricorsuale, non

sono di natura personale ma finalizzati all’interesse e alla tutela del

curatelato.

7.

In conclusione, nel

presente procedimento di protezione, seppure RE 1 può essere identificata come

persona vicina all’interessato, non si ravvisano elementi che permettano di

considerare che la medesima agisca in difesa degli interessi di PI 1. RE 1 non

può neppure essere legittimata ad agire in qualità di terza persona in quanto

non si ravvedono nel caso concreto interessi giuridici personali degni di

protezione tutelati dalle norme del diritto di protezione. La sua impugnativa

non può pertanto che essere respinta per difetto di legittimazione a reclamare

(cfr. Trezzini, Commentario pratico al CPC, 2017, ad art. 66 CPC, n. 21 e

rif.).

8.

In via abbondanziale,

anche nell’ipotesi in cui si volesse confermare la legittimazione attiva della

reclamante, le sue censure nel merito sarebbero da respingere. Infatti, allo

stadio attuale della procedura dinanzi all’Autorità regionale di protezione,

questa Camera non può che condividere i provvedimenti e le misure adottate da

predetta Autorità a tutela di PI 1 e ciò già solo in forza delle numerose incongruenze

riscontrate nei rendiconti finanziari ad opera dell’ex curatore, nonché marito

della reclamante, rimaste prive di qualsiasi giustificazione, tanto da indurre

l’Autorità a conferire mandato ad un legale affinché appuri la realizzazione di

una fattispecie penale. Come menzionato nei precedenti considerandi, l’istanza

in merito al riconoscimento del mandato precauzionale in capo a RE 1 – atto

giuridico la cui validità appare più che dubbia alla luce dei rapporti interpersonali

del curatelato con la reclamante e delle sue condizioni fisiche/mentali – coinvolgerebbe

in modo diretto __________, soprattutto per quanto riguarda gli interessi

giuridici e patrimoniali del curatelato, andando dunque ad inficiare, se non a rendere

nullo, l’agire adottato fino ad oggi dall’Autorità di prime cure per la

salvaguardia dei suoi interessi personali e finanziari; a maggior ragione alla

luce del reclamo di __________ in merito a tale aspetto pendente davanti a questo

Giudice.

9.

In particolare, per

quanto attiene la richiesta della reclamante alla reintegrazione dell’esercizio

dei diritti civili del curatelato, contrariamente da quanto preteso da

quest’ultima, questa Camera reputa corretta e proporzionale all’attuale situazione

in cui versa PI 1 la curatela generale istituita a suo favore. Ai sensi

dell’art. 398 cpv. 1 CC se una persona ha un particolare bisogno d’aiuto,

segnatamente a causa di durevole incapacità di discernimento, è istituita una

curatela generale. La curatela generale comprende tutto quanto concerne la cura

della persona e degli interessi patrimoniali e le relazioni giuridiche (cpv.

2). L’interessato è privato per legge dell’esercizio dei diritti civili (cpv.

3). Una curatela generale può essere istituita soltanto in presenza di un

bisogno di aiuto particolarmente pronunciato, segnatamente a causa di una

durevole incapacità di discernimento (cpv. 1): è soprattutto il caso delle

persone affette da gravi disabilità psichiche. La durevole incapacità di discernimento

è tuttavia citata a titolo di esempio per sottolineare come la curatela

generale possa essere ordinata soltanto come ultima ratio. Questa misura non va

applicata sistematicamente nemmeno ai disabili mentali; ciò non è infatti né

necessario né ragionevole dacché anche queste persone devono beneficiare di una

protezione adeguata ai loro bisogni specifici (Messaggio del 28 giugno 2006,

pag. 6437). In altre parole, lo stato della persona deve impedirle totalmente

di assumere (lei stessa) la salvaguardia dei suoi interessi (CommFam Protection

del l’adulte, Meier, ad art. 398 CC N. 6). La curatela di portata generale

dovrebbe dunque essere riservata prima di tutto ai casi nei quali

(cumulativamente): i) la persona soffre di un’incapacità durevole di discernimento;

ii) il bisogno d’assistenza personale e patrimoniale è generale; iii) esiste un

largo bisogno di rappresentanza nei confronti dei terzi e iv) la persona

rischia di agire contro il suo interesse o è esposta a essere sfruttata da

terzi negli intervalli di lucidità che non possono essere esclusi (CommFam

Protection del l’adulte, Meier, ad art. 398 CC N. 10). Questa misura potrebbe

inoltre essere pronunciata in caso di situazione estremamente evolutiva.

Nel caso che qui ci

occupa, le disabilità di cui è affetto PI 1 da diversi anni, che lo rendono

incapace di discernimento – sia per quanto concerne la sua sfera personale che

quella amministrativa – lo pongono in uno stato di debolezza che lo rende

bisognoso di protezione e di assistenza, come chiaramente confermato dagli

esiti della perizia psichiatrica secondo cui, riprendendone alcune

considerazioni, “è totalmente incapace di provvedere ai propri interessi sia

da un punto di vista gestionale, sia da un punto personale”. Viste altresì

le lacune dei rendiconti finanziari presentati dal precedente curatore, tutt’ora

oggetto di chiarimenti da parte dell’autorità preposte, sommate al durevole e

progressivo tracollo psico/organico del curatelato, l’unica misura che entra in

considerazione è pertanto la curatela generale ad opera di una terza persona in

qualità di curatrice, in modo da poter tutelare PI 1 in modo imparziale e

disinteressato. Condizioni queste imprescindibili che non sarebbero in alcun

modo adempiute con la nomina della reclamante. È sicché a giusto titolo che

l’Autorità di protezione ha istituito una curatela generale a favore di PI 1

unica misura che risulta in grado di tutelarne adeguatamente gli interessi. Di conseguenza,

anche se RE 1 fosse attivamente legittimata a interporre reclamo, le sue richieste

di giudizio sarebbero da respingere e le misure ordinate dall’Autorità di

protezione con ris. no. 136/17.5.2023 sono pertanto confermate.

10.

Gli oneri del

procedimento, già anticipati dalla reclamante, seguono la sua integrale soccombenza.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

1. Nella

misura della sua ricevibilità, il reclamo è respinto.

2. Gli

oneri del reclamo, già anticipati, consistenti in:

a) tassa di

giustizia fr. 500.–

b) spese fr.

100.–

fr.

600.–

sono posti a carico di RE

1.

3. Notificazione:

-

Comunicazione:

-

-

-

Il

presidente

La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le

decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95

a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72

segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è

ammissibile solo se il valore litigioso

ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge

tale importo, il ricorso in materia

civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di

importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in

materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in

materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.

116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal

caso dall'art. 115 LTF.