9.2023.88
Le prestazioni fornite dal curatore non sono assoggettate all'IVA
19 dicembre 2023Italiano15 min
estratti dottrinali a sostegno della sua tesi, tra cui le raccomandazioni concernenti
Source ti.ch
Incarto n.
9.2023.88
Lugano
19 dicembre 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di protezione del
Tribunale d'appello
Damiano
Bozzini
giudice
unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG
assistito
dalla
vicecancelliera
Mecca
sedente
per statuire nella causa che oppone
RE
1
all’
Autorità
regionale di protezione __________,
per
quanto riguarda l’approvazione del rendiconto finale fu PI 1
giudicando
sul reclamo del 12 luglio 2023 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il
3/11 luglio 2023 dall'Autorità regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto
Fatti
A. Nel mese di settembre
2022 l’Autorità regionale di protezione __________ (in seguito Autorità di
protezione) è intervenuta a protezione di PI 1 (1940) a causa di un degrado
progressivo del suo stato psicofisico generale.
B. Con decisione
supercautelare 17 ottobre 2022 l’Autorità di protezione ha istituito a favore
di PI 1 una curatela di rappresentanza con amministrazione del reddito e del
patrimonio ex art. 394 e 395 CC Quale curatore è stato nominato RE 1.
C. L’interessato è stato
sentito in data 20 ottobre 2022 e mediante decisione 3/4 novembre 2022
l’Autorità di protezione ha confermato la suddetta misura di protezione.
D. PI 1 è deceduto in
data 2023.
E. Il 16 maggio 2023 il
curatore ha presentato all’Autorità di protezione il rapporto morale e il
rendiconto finanziario finale inerente il periodo di gestione dal 01.01.2023 al
06.05.2023.
Il curatore ha altresì
presentato la propria nota mercede per complessivi fr. 1’758.53.– (di cui fr.
1'537.– quale onorario per 30.75 ore, fr. 95.30 quale spese e diversi e fr.
125.73 quale IVA al 7,7%).
F. Con decisione 3/11
luglio 2023 l’Autorità di protezione ha approvato il rendiconto finanziario
finale (dispositivo n. 1) e il rapporto morale finale (dispositivo n. 2). Al
curatore è stato riconosciuto l’onorario preteso di fr. 1'537.50 e il rimborso
spese di fr. 95.30 per complessivi fr. 1'632.80 (dispositivo n. 3). La misura
di curatela è stata revocata (dispositivo n. 4) e il curatore è stato esonerato
dall’incarico (dispositivo n. 5). Sono state indicate le norme applicabili
inerenti la responsabilità del Cantone (dispositivo n. 6).
G. Contro quest’ultima
decisione è insorto RE 1 mediante reclamo 12 luglio 2023, contestando il
mancato riconoscimento dell’IVA. Il reclamante ha fatto valere di essere
assoggettato all’IVA in quanto il suo fatturato annuo supererebbe fr. 100'000.–
(allegando la copia della conferma dell’assoggettamento all’IVA da parte della
Divisione principale IVA del 28 aprile 2023), pretendendo quindi il diritto di
fatturarla e ottenere il rimborso. Il curatore ha citato e prodotto diversi
estratti dottrinali a sostegno della sua tesi, tra cui le raccomandazioni concernenti
le questioni di diritto delle assicurazioni sociali legate alla
remunerazione dei curatori emanate dalla COPMA il 6 febbraio 2023 (in
seguito raccomandazioni COPMA del 06.02.2023) e il Merkblatt Entschädigung
von Fachbeistandspersonen sowie Verfahrensvertretungen rilasciata dalla
Kindes-und Erwachsenenschutzbehörde del Distretto di Winterthur e
Adelfingen.
H. Con osservazioni 31
luglio 2023 l’Autorità di protezione ha comunicato di aver preso contatto con
la Divisione principale IVA di Berna, al fine di “chiarire la situazione e
di ottenere maggiori informazioni”, informando del fatto che le
raccomandazioni COPMA citate dal curatore a sostegno della sua pretesa sarebbero
sconosciute alla medesima autorità federale. L’Autorità di protezione ha quindi
citato le disposizioni presenti sul sito della Divisione principale IVA in
merito all’assoggettamento IVA del curatore, comunicando di non voler scostarsi
da tali “disposizioni ufficiali”, in quanto la situazione giuridica
attuale non sarebbe sufficientemente chiara e evidenziando che le raccomandazioni
della COPMA del 06.02.2023 sarebbero in contrasto con le disposizioni dell’Amministrazione
federale delle contribuzioni in materia di IVA. L’Autorità di protezione ha
infine dichiarato di rimettersi al giudizio della scrivente Camera di
protezione.
I. Con replica 3
agosto 2023 il curatore si è riconfermato nel reclamo, chiedendo che gli venga
riconosciuta l’IVA a partire dal 01.01.2022. Il reclamante ha rammentato che la
sua attività sarebbe imponibile all’IVA, specificando che l’Ordinanza
concernente l’IVA non menzionerebbe il lavoro del curatore quale attività
esente da tale imposta. Per quanto attiene alle disposizioni dell’Amministrazione
federale delle contribuzioni citate nelle osservazioni dell’Autorità di
protezione, esse farebbero riferimento ad articoli del Codice civile che non tratterebbero
l’argomento.
J. In data 8 agosto
2023 l’Autorità di protezione ha dichiarato di rinunciare a duplicare,
richiamando quanto esposto in sede di osservazioni e rimettendosi al giudizio
della Camera di protezione.
Considerato
in diritto
Considerandi
1.
Le decisioni
delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni sono impugnabili
mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, nella
composizione di un giudice unico (art. 450 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge
sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e
dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7 LOG). Riguardo alla procedura
applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre
riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in
particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di
competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del
Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut,
pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto
processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).
2.
Ai sensi dell'art.
400.
cpv. 1 CC, l'autorità di protezione nomina quale curatore una persona
fisica che sia idonea, dal profilo personale e delle competenze, ad adempiere i
compiti previsti, che disponga del tempo necessario e svolga personalmente i
suoi compiti.
Mentre la legge
menziona esplicitamente solo i curatori professionali (art. 404 cpv. 1 frase 2
CC, art. 421 cifra 3 CC, art. 424 frase 2 CC e art. 425 cpv. 1 frase 2 CC), di
fatto esistono tre categorie di curatori: si distingue tra i curatori privati
senza specifiche qualifiche professionali (“Privatbeistand”) e quelli
con specifiche qualifiche professionali (“Fachbeistand”) e i curatori
professionali (“Berufsbeistand”) (Reusser, BSK Erwachsenenschutz, art.
400.
CC n. 14 e segg.). Per legge, non c'è una distinzione
sostanziale o gerarchica tra queste categorie di curatori. Tutte le regole
concernenti il rapporto con la persona bisognosa valgono indistintamente per i
curatori privati che per quelli professionali. Per quanto riguarda la gestione
della curatela (artt. 405-414 CC) i curatori privati e quelli professionali
hanno gli stessi diritti e obblighi e sono soggetti allo stesso dovere di
diligenza e discrezione (art. 413 CC). In particolare, le disposizioni sulla
responsabilità (art. 454 e segg. CC), che prevedono la responsabilità primaria
dello Stato, si applicano sia alla nomina dei curatori professionali che a
quella dei titolari di mandati privati. Inoltre, tutti i curatori sono
parimenti sottoposti alla sorveglianza e alle istruzioni dell'autorità di
protezione (STF 9C_669/2019 del 7 aprile 2020, consid. 4.1.; Mauchle Mathias, Das
Rechtsverhältnis zwischen dem Beistand und der Erwachsenenschutzbehörde, 2019,
pag. 287-308).
3.
Come
per i compiti e le competenze, anche la retribuzione è regolata in modo
uniforme per tutte le categorie di curatori. Giusta l'art. 404 CC il curatore
ha diritto a un compenso adeguato e al rimborso delle spese necessarie, pagati
con i beni dell’interessato. Nel caso di un curatore professionale i relativi
importi sono corrisposti al datore di lavoro (cpv. 1). L’autorità di protezione
stabilisce l’importo del compenso, tenendo conto in particolare dell’estensione
e della complessità dei compiti conferiti al curatore (cpv. 2). I Cantoni
emanano le disposizioni d’esecuzione e disciplinano il compenso e il rimborso
delle spese per i casi in cui gli stessi non possano essere pagati con i beni
dell’interessato (cpv. 3).
Ai sensi dell'art.
49.
LPMA i curatori hanno diritto a un compenso commisurato al lavoro svolto e
alla situazione patrimoniale del pupillo. In base all'art. 16 ROPMA i curatori
hanno diritto per le loro prestazioni a un compenso fissato dall’autorità di
nomina, nonché al rimborso delle spese (cpv. 1); all’assunzione del mandato
l’autorità di protezione definisce con il curatore la remunerazione oraria e il
tempo presumibilmente necessario per l’esecuzione del mandato (cpv. 2); la
domanda di indennità ed il conteggio delle spese vanno presentati per
approvazione all’autorità competente con il rendiconto annuale (cpv. 3); il
curatore può chiedere il rimborso delle spese o un anticipo sull’indennità già
nel corso dell’anno (cpv. 4).
4.
Nella concreta
fattispecie, il curatore reclamante non contesta l’ammontare della mercede e del
rimborso spese approvati dall’Autorità di protezione con la decisione impugnata.
Egli si oppone unicamente al mancato riconoscimento dell’IVA (per fr. 125.73),
facendo valere che la sua attività di curatore sarebbe soggetta a tale imposta,
siccome il suo fatturato annuo supererebbe fr. 100'000.–. Il reclamante rileva
che l’attività del curatore non viene menzionata nell’OIVA quale attività
esente dall’imposta, contestando le disposizioni dell’Amministrazione federale
delle contribuzioni (MWST-Branchen-Infos 19 Gemeinwesen) citate
dall’Autorità di protezione.
4.1
L’IVA riscossa dalla
Confederazione ha lo scopo di tassare i consumi finali non professionali in Svizzera
(art. 1 cpv. 1 della Legge federale concernente l’imposta sul valore aggiunto:
LIVA). Essa comprende, tra l’altro, un’imposta sulle prestazioni che i
contribuenti effettuano a titolo oneroso sul territorio svizzero (art. 1 cpv. 2
lett. a LIVA), nella misura in cui le prestazioni non siano escluse (art. 21
cpv. 2 LIVA) o esenti dall’imposta (art. 23 cpv. 2 LIVA).
L’art. 18 LIVA descrive
l’oggetto dell’IVA: sono soggette all’IVA le prestazioni effettuate dietro
controprestazione (cpv. 1). In mancanza di prestazione non sono da considerare
quale controprestazioni, tra l’altro, i pagamenti ricevuti per attività sovrane
(cpv. 2 lett. l). Giusta l’art. 3 lett. g LIVA un’attività sovrana è definita
quale attività di una collettività pubblica, oppure di una persona o di
un’organizzazione designata da una collettività pubblica, che non è di natura
imprenditoriale, segnatamente non è commerciale e non è in concorrenza con le
attività di offerenti privati, anche se per la stessa sono riscossi emolumenti,
contributi o altre tasse. Se sussiste un’attività sovrana ai sensi dell’art. 3
lett. g LIVA, gli onorari, i contributi o altri pagamenti ricevuti per questa non
possono essere qualificati come controprestazioni (art. 18 cpv. 2 lett. l LIVA).
Secondo la prassi amministrativa, un servizio è considerato non imprenditoriale
e quindi sovrano se può essere fatto valere nei confronti di terzi, anche contro
la loro volontà, con una decisione che soddisfa i criteri dell’art. 5 della
Legge federale sulla procedura amministrativa. Ciò corrisponde alla
giurisprudenza del Tribunale federale, secondo cui l’azione sovrana è
generalmente caratterizzata dall’esistenza di un rapporto di subordinazione e
dall’applicazione di una norma di diritto pubblico che può essere fatta valere
nei confronti del cittadino. Tuttavia, l’emanazione di una decisione non è un
requisito essenziale per l’assunzione di un atto sovrano, ad esempio, sono
considerate attività sovrane anche l’emissione di estratti del registro di
commercio, il rilascio di estratti di registri ufficiali nel contesto di
informazioni individuali o il rilascio di protocolli (in caso di incidenti,
furto, etc.) da parte della polizia alle parti interessate o ai loro
assicuratori (sentenza del Kantonsgericht Luzern, 2. Abteilung, del 5 giugno
2020).
4.2
Alla stessa
conclusione giunge anche l’Amministrazione federale delle contribuzioni alla
cifra 1.2. delle Info IVA concernenti i settori 19. Inoltre, per quanto attiene
allo specifico settore delle curatele, l’Amministrazione federale delle
contribuzioni ha stabilito che “La mercede alla quale il tutore, assistente
o curatore eletto ha diritto (art. 416 segg. CC) in cambio delle sue
prestazioni di cura al tutelato o al curatelato non soggiace all’imposta (art.
3.
lett. g LIVA)” (https://www.gate.estv.admin.ch/mwst-webpublikationen/public/pages/sectorInfos/cipherDisplay.xhtml?publicationId=1004706&componentId=1017144).
La disposizione legale citata nella predetta pubblicazione deriva ancora dal
vecchio Codice civile ed è stata abrogata con l’entrata in vigore in data
01.01.2013
del nuovo diritto di protezione. L’art. 416 vCC (“Il tutore ha
diritto ad una mercede a carico del tutelato, l’importo della quale viene
fissato dall’autorità tutoria per ogni periodo amministrativo, e commisurato
alle cure occasionate dall’amministrazione ed alle rendite della sostanza”)
corrisponde all’attuale art. 404 CC (citato al consid. 3 sopra).
5.
In concreto, è in
virtù della decisione 4 novembre 2022 dell’Autorità di protezione che RE 1 è
stato nominato curatore di rappresentanza ai sensi dell’art. 394 e 395 CC di PI
1.
Egli è stato incaricato nella sua qualità di curatore privato (peraltro senza
una determinata qualifica professionale). L’attività svolta dal curatore sulla
base del relativo mandato conferitogli dall’Autorità di protezione, e pertanto
quale persona designata da un ente amministrativo pubblico, non è quindi di natura
imprenditoriale, segnatamente non commerciale e non in concorrenza con le
attività di offerenti privati (art. 3 lett. g LIVA). Il curatore, agendo sulla
base di un incarico ufficiale, disponeva di facoltà sovrane nei confronti del
curatelato (difatti, quale curatore di rappresentanza ex art. 394 CC era
autorizzato ad agire anche senza l’accordo dell’interessato e, trattasi di una
misura ufficiale, l’interessato non poteva rinunciare alla rappresentanza di
propria iniziativa). In questo senso va affermato un rapporto di subordinazione
tra il curatore e il curatelato, che va a sua volta considerata un’attività
sovrana. Tenuto conto della chiara posizione dell’Amministrazione federale
delle contribuzioni in merito alla natura dell’incarico dei curatori (privati o
professionali che siano), e vista l’analoga giurisprudenza della scrivente Camera
di protezione (sentenza del 12 maggio 2015 inc. n. 9.2014.133; sentenza del 8
febbraio 2013 inc. n. 9.2013.61, sentenza 8 aprile 2022 inc. n. 9.2021.175), nonché
quella sopracitata del Kantonsgericht Luzern, non si evincono nella fattispecie
elementi o motivi per scostarsi da questi principi consolidati.
5.1
Non si nega che
eventuali attività di consulenza e di rappresentanza indipendenti svolte da RE
1.
possano essere considerate imprenditoriali e come tali essere soggette
all’IVA. Tuttavia, l'attività sovrana esercitata in qualità di curatore
incaricato dall’Autorità di protezione, in virtù di una decisione
amministrativa come quella del 4 novembre 2022, non può essere qualificata quale
attività imprenditoriale (art. 18 cpv. 2 lett. l LIVA). L’indennità che il
curatore riceve per lo svolgimento di tale attività sovrana non rientra
nell’ambito di applicazione dell’IVA. È quindi a giusto titolo che l’Autorità
di protezione ha ritenuto che a RE 1 non poteva essere riconosciuto il rimborso
dell’IVA per le prestazioni fornite nella funzione di curatore di PI 1. Il
reclamo va pertanto respinto.
5.2
In questo senso va
osservato che, non essendo quest’ultima prestazione assoggettata all’IVA, il
curatore non ha diritto di fatturarla, ma d’altro canto non sarà nemmeno tenuto
a versarla e di conseguenza egli non subirà nessun pregiudizio economico dall’applicazione
dei suddetti principi.
6.
Va ad ogni modo
riconosciuto a RE 1 di aver documentato scrupolosamente la sua pretesa, producendo
copia della sua iscrizione nel registro dei contribuenti IVA del 28 aprile 2023
e citando diverse pubblicazioni ritenute rilevanti in merito all’assoggettamento
dei curatori all’IVA, tra cui le raccomandazioni COPMA del 06.02.2023. Ciononostante,
le disposizioni indicate dal reclamante non sono applicabili alla sua pretesa
retributiva quale curatore di PI 1.
In
particolare, nelle raccomandazioni COPMA del 06.02.2023, avente per oggetto il
diritto delle assicurazioni sociali nell’ambito della remunerazione dei
curatori privati e professionali, è indicato che “Les curateurs spécialisés
remettent à l'APEA une note d'honoraires pour leurs frais, qui fait office de
demande d'indemnisation. Dans la mesure où le curateur spécialisé fait
également valoir la TVA sur la note d'honoraires, celle-ci doit être acquittée
en sus. Il n'appartient toutefois pas à l'APEA de vérifier si le curateur
spécialisé est assujetti à la TVA ou non”, rispettivamente in lingua
tedesca: “Fachbeistandspersonen reichen der KESB für ihre Aufwendungen eine
Honorarnote ein, die als Entschädigungsantrag gilt. Sofern die Fachbeistandsperson mit der Honorarnote auch die MWST
geltend macht, ist diese zusätzlich zu entrichten. Es ist jedoch nicht Aufgabe
der KESB, zu prüfen, ob die Fachbeistandsperson MWST-pflichtig ist oder nicht». A prescindere dal fatto che quest’ultimo passaggio tratta la
retribuzione di curatori con specifiche qualifiche professionali (Fachbeistandsperson),
funzione la quale RE 1 non ha rivestito nella curatela a favore di PI 1
(essendo egli stato nominato quale curatore privato senza una determinata
qualifica professionale), la medesima regolamentazione non potrebbe in ogni
caso trovare applicazione. Dalle raccomandazioni COPMA del 06.02.2023 non si
evince peraltro il motivo per cui si giustificherebbe di assoggettare all’IVA
la remunerazione dei curatori con qualifiche professionali, a differenza di
quella degli altri curatori. Ma soprattutto a fronte alla sopracitata giurisprudenza
della scrivente Camera di protezione, nonché delle chiare disposizioni emanate
dall’Amministrazione federale delle contribuzioni in materia di curatele, al
curatore non può servire l’invocazione di opinioni dottrinali contradditorie e
neppure di una regolamentazione extra-cantonale (Merkblatt della Kindes-und
Erwachsenenschutzbehörde del Distretto di Winterthur e Adelfingen citato
dal reclamante). Anche per questo motivo il suo gravame va respinto.
7.
Tasse e spese di
giustizia seguono la soccombenza e sono quindi poste a carico di RE 1.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. Il reclamo è
respinto.
2. Gli oneri del
reclamo consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 150.–
b) spese fr. 50.–
fr. 200.–
sono posti a carico di RE
1.
3. Notificazione:
-
Comunicazione:
-
Il
presidente
La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95
a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg.
LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è
ammissibile solo se il valore litigioso
ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge
tale importo, il ricorso in materia
civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di
importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in
materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in
materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116
LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso
dall'art. 115 LTF.