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Decisione

9.2023.88

Le prestazioni fornite dal curatore non sono assoggettate all'IVA

19 dicembre 2023Italiano15 min

estratti dottrinali a sostegno della sua tesi, tra cui le raccomandazioni concernenti

Source ti.ch

Incarto n.

9.2023.88

Lugano

19 dicembre 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il presidente della Camera di protezione del

Tribunale d'appello

Damiano

Bozzini

giudice

unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG

assistito

dalla

vicecancelliera

Mecca

sedente

per statuire nella causa che oppone

RE

1

all’

Autorità

regionale di protezione __________,

per

quanto riguarda l’approvazione del rendiconto finale fu PI 1

giudicando

sul reclamo del 12 luglio 2023 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il

3/11 luglio 2023 dall'Autorità regionale di protezione __________;

letti ed esaminati gli atti,

ritenuto

in fatto

Fatti

A. Nel mese di settembre

2022 l’Autorità regionale di protezione __________ (in seguito Autorità di

protezione) è intervenuta a protezione di PI 1 (1940) a causa di un degrado

progressivo del suo stato psicofisico generale.

B. Con decisione

supercautelare 17 ottobre 2022 l’Autorità di protezione ha istituito a favore

di PI 1 una curatela di rappresentanza con amministrazione del reddito e del

patrimonio ex art. 394 e 395 CC Quale curatore è stato nominato RE 1.

C. L’interessato è stato

sentito in data 20 ottobre 2022 e mediante decisione 3/4 novembre 2022

l’Autorità di protezione ha confermato la suddetta misura di protezione.

D. PI 1 è deceduto in

data 2023.

E. Il 16 maggio 2023 il

curatore ha presentato all’Autorità di protezione il rapporto morale e il

rendiconto finanziario finale inerente il periodo di gestione dal 01.01.2023 al

06.05.2023.

Il curatore ha altresì

presentato la propria nota mercede per complessivi fr. 1’758.53.– (di cui fr.

1'537.– quale onorario per 30.75 ore, fr. 95.30 quale spese e diversi e fr.

125.73 quale IVA al 7,7%).

F. Con decisione 3/11

luglio 2023 l’Autorità di protezione ha approvato il rendiconto finanziario

finale (dispositivo n. 1) e il rapporto morale finale (dispositivo n. 2). Al

curatore è stato riconosciuto l’onorario preteso di fr. 1'537.50 e il rimborso

spese di fr. 95.30 per complessivi fr. 1'632.80 (dispositivo n. 3). La misura

di curatela è stata revocata (dispositivo n. 4) e il curatore è stato esonerato

dall’incarico (dispositivo n. 5). Sono state indicate le norme applicabili

inerenti la responsabilità del Cantone (dispositivo n. 6).

G. Contro quest’ultima

decisione è insorto RE 1 mediante reclamo 12 luglio 2023, contestando il

mancato riconoscimento dell’IVA. Il reclamante ha fatto valere di essere

assoggettato all’IVA in quanto il suo fatturato annuo supererebbe fr. 100'000.–

(allegando la copia della conferma dell’assoggettamento all’IVA da parte della

Divisione principale IVA del 28 aprile 2023), pretendendo quindi il diritto di

fatturarla e ottenere il rimborso. Il curatore ha citato e prodotto diversi

estratti dottrinali a sostegno della sua tesi, tra cui le raccomandazioni concernenti

le questioni di diritto delle assicurazioni sociali legate alla

remunerazione dei curatori emanate dalla COPMA il 6 febbraio 2023 (in

seguito raccomandazioni COPMA del 06.02.2023) e il Merkblatt Entschädigung

von Fachbeistandspersonen sowie Verfahrensvertretungen rilasciata dalla

Kindes-und Erwachsenenschutzbehörde del Distretto di Winterthur e

Adelfingen.

H. Con osservazioni 31

luglio 2023 l’Autorità di protezione ha comunicato di aver preso contatto con

la Divisione principale IVA di Berna, al fine di “chiarire la situazione e

di ottenere maggiori informazioni”, informando del fatto che le

raccomandazioni COPMA citate dal curatore a sostegno della sua pretesa sarebbero

sconosciute alla medesima autorità federale. L’Autorità di protezione ha quindi

citato le disposizioni presenti sul sito della Divisione principale IVA in

merito all’assoggettamento IVA del curatore, comunicando di non voler scostarsi

da tali “disposizioni ufficiali”, in quanto la situazione giuridica

attuale non sarebbe sufficientemente chiara e evidenziando che le raccomandazioni

della COPMA del 06.02.2023 sarebbero in contrasto con le disposizioni dell’Amministrazione

federale delle contribuzioni in materia di IVA. L’Autorità di protezione ha

infine dichiarato di rimettersi al giudizio della scrivente Camera di

protezione.

I. Con replica 3

agosto 2023 il curatore si è riconfermato nel reclamo, chiedendo che gli venga

riconosciuta l’IVA a partire dal 01.01.2022. Il reclamante ha rammentato che la

sua attività sarebbe imponibile all’IVA, specificando che l’Ordinanza

concernente l’IVA non menzionerebbe il lavoro del curatore quale attività

esente da tale imposta. Per quanto attiene alle disposizioni dell’Amministrazione

federale delle contribuzioni citate nelle osservazioni dell’Autorità di

protezione, esse farebbero riferimento ad articoli del Codice civile che non tratterebbero

l’argomento.

J. In data 8 agosto

2023 l’Autorità di protezione ha dichiarato di rinunciare a duplicare,

richiamando quanto esposto in sede di osservazioni e rimettendosi al giudizio

della Camera di protezione.

Considerato

in diritto

Considerandi

1.

Le decisioni

delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni sono impugnabili

mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, nella

composizione di un giudice unico (art. 450 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge

sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e

dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7 LOG). Riguardo alla procedura

applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre

riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in

particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di

competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del

Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut,

pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto

processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).

2.

Ai sensi dell'art.

400.

cpv. 1 CC, l'autorità di protezione nomina quale curatore una persona

fisica che sia idonea, dal profilo personale e delle competenze, ad adempiere i

compiti previsti, che disponga del tempo necessario e svolga personalmente i

suoi compiti.

Mentre la legge

menziona esplicitamente solo i curatori professionali (art. 404 cpv. 1 frase 2

CC, art. 421 cifra 3 CC, art. 424 frase 2 CC e art. 425 cpv. 1 frase 2 CC), di

fatto esistono tre categorie di curatori: si distingue tra i curatori privati

senza specifiche qualifiche professionali (“Privatbeistand”) e quelli

con specifiche qualifiche professionali (“Fachbeistand”) e i curatori

professionali (“Berufsbeistand”) (Reusser, BSK Erwachsenenschutz, art.

400.

CC n. 14 e segg.). Per legge, non c'è una distinzione

sostanziale o gerarchica tra queste categorie di curatori. Tutte le regole

concernenti il rapporto con la persona bisognosa valgono indistintamente per i

curatori privati che per quelli professionali. Per quanto riguarda la gestione

della curatela (artt. 405-414 CC) i curatori privati e quelli professionali

hanno gli stessi diritti e obblighi e sono soggetti allo stesso dovere di

diligenza e discrezione (art. 413 CC). In particolare, le disposizioni sulla

responsabilità (art. 454 e segg. CC), che prevedono la responsabilità primaria

dello Stato, si applicano sia alla nomina dei curatori professionali che a

quella dei titolari di mandati privati. Inoltre, tutti i curatori sono

parimenti sottoposti alla sorveglianza e alle istruzioni dell'autorità di

protezione (STF 9C_669/2019 del 7 aprile 2020, consid. 4.1.; Mauchle Mathias, Das

Rechtsverhältnis zwischen dem Beistand und der Erwachsenenschutzbehörde, 2019,

pag. 287-308).

3.

Come

per i compiti e le competenze, anche la retribuzione è regolata in modo

uniforme per tutte le categorie di curatori. Giusta l'art. 404 CC il curatore

ha diritto a un compenso adeguato e al rimborso delle spese necessarie, pagati

con i beni dell’interessato. Nel caso di un curatore professionale i relativi

importi sono corrisposti al datore di lavoro (cpv. 1). L’autorità di protezione

stabilisce l’importo del compenso, tenendo conto in particolare dell’estensione

e della complessità dei compiti conferiti al curatore (cpv. 2). I Cantoni

emanano le disposizioni d’esecuzione e disciplinano il compenso e il rimborso

delle spese per i casi in cui gli stessi non possano essere pagati con i beni

dell’interessato (cpv. 3).

Ai sensi dell'art.

49.

LPMA i curatori hanno diritto a un compenso commisurato al lavoro svolto e

alla situazione patrimoniale del pupillo. In base all'art. 16 ROPMA i curatori

hanno diritto per le loro prestazioni a un compenso fissato dall’autorità di

nomina, nonché al rimborso delle spese (cpv. 1); all’assunzione del mandato

l’autorità di protezione definisce con il curatore la remunerazione oraria e il

tempo presumibilmente necessario per l’esecuzione del mandato (cpv. 2); la

domanda di indennità ed il conteggio delle spese vanno presentati per

approvazione all’autorità competente con il rendiconto annuale (cpv. 3); il

curatore può chiedere il rimborso delle spese o un anticipo sull’indennità già

nel corso dell’anno (cpv. 4).

4.

Nella concreta

fattispecie, il curatore reclamante non contesta l’ammontare della mercede e del

rimborso spese approvati dall’Autorità di protezione con la decisione impugnata.

Egli si oppone unicamente al mancato riconoscimento dell’IVA (per fr. 125.73),

facendo valere che la sua attività di curatore sarebbe soggetta a tale imposta,

siccome il suo fatturato annuo supererebbe fr. 100'000.–. Il reclamante rileva

che l’attività del curatore non viene menzionata nell’OIVA quale attività

esente dall’imposta, contestando le disposizioni dell’Amministrazione federale

delle contribuzioni (MWST-Branchen-Infos 19 Gemeinwesen) citate

dall’Autorità di protezione.

4.1

L’IVA riscossa dalla

Confederazione ha lo scopo di tassare i consumi finali non professionali in Svizzera

(art. 1 cpv. 1 della Legge federale concernente l’imposta sul valore aggiunto:

LIVA). Essa comprende, tra l’altro, un’imposta sulle prestazioni che i

contribuenti effettuano a titolo oneroso sul territorio svizzero (art. 1 cpv. 2

lett. a LIVA), nella misura in cui le prestazioni non siano escluse (art. 21

cpv. 2 LIVA) o esenti dall’imposta (art. 23 cpv. 2 LIVA).

L’art. 18 LIVA descrive

l’oggetto dell’IVA: sono soggette all’IVA le prestazioni effettuate dietro

controprestazione (cpv. 1). In mancanza di prestazione non sono da considerare

quale controprestazioni, tra l’altro, i pagamenti ricevuti per attività sovrane

(cpv. 2 lett. l). Giusta l’art. 3 lett. g LIVA un’attività sovrana è definita

quale attività di una collettività pubblica, oppure di una persona o di

un’organizzazione designata da una collettività pubblica, che non è di natura

imprenditoriale, segnatamente non è commerciale e non è in concorrenza con le

attività di offerenti privati, anche se per la stessa sono riscossi emolumenti,

contributi o altre tasse. Se sussiste un’attività sovrana ai sensi dell’art. 3

lett. g LIVA, gli onorari, i contributi o altri pagamenti ricevuti per questa non

possono essere qualificati come controprestazioni (art. 18 cpv. 2 lett. l LIVA).

Secondo la prassi amministrativa, un servizio è considerato non imprenditoriale

e quindi sovrano se può essere fatto valere nei confronti di terzi, anche contro

la loro volontà, con una decisione che soddisfa i criteri dell’art. 5 della

Legge federale sulla procedura amministrativa. Ciò corrisponde alla

giurisprudenza del Tribunale federale, secondo cui l’azione sovrana è

generalmente caratterizzata dall’esistenza di un rapporto di subordinazione e

dall’applicazione di una norma di diritto pubblico che può essere fatta valere

nei confronti del cittadino. Tuttavia, l’emanazione di una decisione non è un

requisito essenziale per l’assunzione di un atto sovrano, ad esempio, sono

considerate attività sovrane anche l’emissione di estratti del registro di

commercio, il rilascio di estratti di registri ufficiali nel contesto di

informazioni individuali o il rilascio di protocolli (in caso di incidenti,

furto, etc.) da parte della polizia alle parti interessate o ai loro

assicuratori (sentenza del Kantonsgericht Luzern, 2. Abteilung, del 5 giugno

2020).

4.2

Alla stessa

conclusione giunge anche l’Amministrazione federale delle contribuzioni alla

cifra 1.2. delle Info IVA concernenti i settori 19. Inoltre, per quanto attiene

allo specifico settore delle curatele, l’Amministrazione federale delle

contribuzioni ha stabilito che “La mercede alla quale il tutore, assistente

o curatore eletto ha diritto (art. 416 segg. CC) in cambio delle sue

prestazioni di cura al tutelato o al curatelato non soggiace all’imposta (art.

3.

lett. g LIVA)” (https://www.gate.estv.admin.ch/mwst-webpublikationen/public/pages/sectorInfos/cipherDisplay.xhtml?publicationId=1004706&componentId=1017144).

La disposizione legale citata nella predetta pubblicazione deriva ancora dal

vecchio Codice civile ed è stata abrogata con l’entrata in vigore in data

01.01.2013

del nuovo diritto di protezione. L’art. 416 vCC (“Il tutore ha

diritto ad una mercede a carico del tutelato, l’importo della quale viene

fissato dall’autorità tutoria per ogni periodo amministrativo, e commisurato

alle cure occasionate dall’amministrazione ed alle rendite della sostanza”)

corrisponde all’attuale art. 404 CC (citato al consid. 3 sopra).

5.

In concreto, è in

virtù della decisione 4 novembre 2022 dell’Autorità di protezione che RE 1 è

stato nominato curatore di rappresentanza ai sensi dell’art. 394 e 395 CC di PI

1.

Egli è stato incaricato nella sua qualità di curatore privato (peraltro senza

una determinata qualifica professionale). L’attività svolta dal curatore sulla

base del relativo mandato conferitogli dall’Autorità di protezione, e pertanto

quale persona designata da un ente amministrativo pubblico, non è quindi di natura

imprenditoriale, segnatamente non commerciale e non in concorrenza con le

attività di offerenti privati (art. 3 lett. g LIVA). Il curatore, agendo sulla

base di un incarico ufficiale, disponeva di facoltà sovrane nei confronti del

curatelato (difatti, quale curatore di rappresentanza ex art. 394 CC era

autorizzato ad agire anche senza l’accordo dell’interessato e, trattasi di una

misura ufficiale, l’interessato non poteva rinunciare alla rappresentanza di

propria iniziativa). In questo senso va affermato un rapporto di subordinazione

tra il curatore e il curatelato, che va a sua volta considerata un’attività

sovrana. Tenuto conto della chiara posizione dell’Amministrazione federale

delle contribuzioni in merito alla natura dell’incarico dei curatori (privati o

professionali che siano), e vista l’analoga giurisprudenza della scrivente Camera

di protezione (sentenza del 12 maggio 2015 inc. n. 9.2014.133; sentenza del 8

febbraio 2013 inc. n. 9.2013.61, sentenza 8 aprile 2022 inc. n. 9.2021.175), nonché

quella sopracitata del Kantonsgericht Luzern, non si evincono nella fattispecie

elementi o motivi per scostarsi da questi principi consolidati.

5.1

Non si nega che

eventuali attività di consulenza e di rappresentanza indipendenti svolte da RE

1.

possano essere considerate imprenditoriali e come tali essere soggette

all’IVA. Tuttavia, l'attività sovrana esercitata in qualità di curatore

incaricato dall’Autorità di protezione, in virtù di una decisione

amministrativa come quella del 4 novembre 2022, non può essere qualificata quale

attività imprenditoriale (art. 18 cpv. 2 lett. l LIVA). L’indennità che il

curatore riceve per lo svolgimento di tale attività sovrana non rientra

nell’ambito di applicazione dell’IVA. È quindi a giusto titolo che l’Autorità

di protezione ha ritenuto che a RE 1 non poteva essere riconosciuto il rimborso

dell’IVA per le prestazioni fornite nella funzione di curatore di PI 1. Il

reclamo va pertanto respinto.

5.2

In questo senso va

osservato che, non essendo quest’ultima prestazione assoggettata all’IVA, il

curatore non ha diritto di fatturarla, ma d’altro canto non sarà nemmeno tenuto

a versarla e di conseguenza egli non subirà nessun pregiudizio economico dall’applicazione

dei suddetti principi.

6.

Va ad ogni modo

riconosciuto a RE 1 di aver documentato scrupolosamente la sua pretesa, producendo

copia della sua iscrizione nel registro dei contribuenti IVA del 28 aprile 2023

e citando diverse pubblicazioni ritenute rilevanti in merito all’assoggettamento

dei curatori all’IVA, tra cui le raccomandazioni COPMA del 06.02.2023. Ciononostante,

le disposizioni indicate dal reclamante non sono applicabili alla sua pretesa

retributiva quale curatore di PI 1.

In

particolare, nelle raccomandazioni COPMA del 06.02.2023, avente per oggetto il

diritto delle assicurazioni sociali nell’ambito della remunerazione dei

curatori privati e professionali, è indicato che “Les curateurs spécialisés

remettent à l'APEA une note d'honoraires pour leurs frais, qui fait office de

demande d'indemnisation. Dans la mesure où le curateur spécialisé fait

également valoir la TVA sur la note d'honoraires, celle-ci doit être acquittée

en sus. Il n'appartient toutefois pas à l'APEA de vérifier si le curateur

spécialisé est assujetti à la TVA ou non”, rispettivamente in lingua

tedesca: “Fachbeistandspersonen reichen der KESB für ihre Aufwendungen eine

Honorarnote ein, die als Entschädigungsantrag gilt. Sofern die Fachbeistandsperson mit der Honorarnote auch die MWST

geltend macht, ist diese zusätzlich zu entrichten. Es ist jedoch nicht Aufgabe

der KESB, zu prüfen, ob die Fachbeistandsperson MWST-pflichtig ist oder nicht». A prescindere dal fatto che quest’ultimo passaggio tratta la

retribuzione di curatori con specifiche qualifiche professionali (Fachbeistandsperson),

funzione la quale RE 1 non ha rivestito nella curatela a favore di PI 1

(essendo egli stato nominato quale curatore privato senza una determinata

qualifica professionale), la medesima regolamentazione non potrebbe in ogni

caso trovare applicazione. Dalle raccomandazioni COPMA del 06.02.2023 non si

evince peraltro il motivo per cui si giustificherebbe di assoggettare all’IVA

la remunerazione dei curatori con qualifiche professionali, a differenza di

quella degli altri curatori. Ma soprattutto a fronte alla sopracitata giurisprudenza

della scrivente Camera di protezione, nonché delle chiare disposizioni emanate

dall’Amministrazione federale delle contribuzioni in materia di curatele, al

curatore non può servire l’invocazione di opinioni dottrinali contradditorie e

neppure di una regolamentazione extra-cantonale (Merkblatt della Kindes-und

Erwachsenenschutzbehörde del Distretto di Winterthur e Adelfingen citato

dal reclamante). Anche per questo motivo il suo gravame va respinto.

7.

Tasse e spese di

giustizia seguono la soccombenza e sono quindi poste a carico di RE 1.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

1. Il reclamo è

respinto.

2. Gli oneri del

reclamo consistenti in:

a) tassa di

giustizia fr. 150.–

b) spese fr. 50.–

fr. 200.–

sono posti a carico di RE

1.

3. Notificazione:

-

Comunicazione:

-

Il

presidente

La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le

decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95

a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg.

LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è

ammissibile solo se il valore litigioso

ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge

tale importo, il ricorso in materia

civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di

importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in

materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in

materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116

LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso

dall'art. 115 LTF.