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Decisione

9.2023.98

Privazione del diritto di determinare il luogo di dimora, collocamento, relazioni personali

28 novembre 2023Italiano41 min

figli avevano il domicilio a __________ mentre il padre risiedeva prima a __________

Source ti.ch

Incarto n.

9.2023.98

Lugano

28 novembre 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il presidente della Camera di protezione del

Tribunale d'appello

Damiano

Bozzini

giudice

unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG

assistito

dalla

vicecancelliera

Decristophoris

sedente

per statuire nella causa che oppone

RE

1

RE

2

tutti

patr. da: PR 1

all’

Autorità

regionale di protezione __________,

per

quanto riguarda la privazione del diritto dei genitori di determinare il luogo

di dimora dei figli, il loro collocamento presso un CEM e la regolamentazione

delle relazioni personali;

giudicando

sul reclamo del 27 luglio 2023 presentato da RE 1 e RE 2 contro la decisione

emessa il 26 giugno 2023 dall'Autorità regionale di protezione __________;

letti ed esaminati gli atti,

ritenuto

in fatto

Fatti

A. PI 1 PI 2 e PI 3,

nati il 2019, sono figli gemelli di RE 1 e RE 2, genitori non coniugati.

L’autorità parentale e la custodia sono esercitate congiuntamente. La madre e i

figli avevano il domicilio a __________ mentre il padre risiedeva prima a __________

e poi, a far tempo dal 1 maggio 2020, a __________.

B. A seguito della

segnalazione di pericolo di data 27 maggio 2019 nei confronti dei bambini da

parte dell’ospedale universitario di __________, con decisione 7 giugno 2019

l’Autorità regionale di protezione __________ (di seguito Autorità di

Protezione __________), ha istituito una curatela educativa ex art. 308 cpv. 1

e 2 CC a favore dei trigemini. Con risoluzione 8 agosto 2019, in applicazione

dell’art. 307 cpv. 1 CC, ha disposto ulteriori misure di protezione a loro tutela.

Da ultimo, con

successiva decisione 1. novembre 2019, predetta Autorità, accertata la

collaborazione di RE 1, ha altresì stabilito la necessità che quest’ultima

soggiornasse assieme ai figli per la durata di 12 mesi in un istituto

materno-infantile __________ sito a __________.

C. Stante il rifiuto

della madre di stabilirsi presso la preposta struttura di __________ e il suo

contestuale trasferimento a __________ nell’abitazione del padre dei minori,

l’Autorità di protezione __________ ha chiesto l’intervento urgente da parte

dell’Autorità regionale di protezione __________ (di seguito Autorità di

protezione o Autorità). A tal proposito, con decisione 20 febbraio 2020

l’Autorità di protezione __________ ha stabilito che mamma e figli

soggiornassero presso __________ per la durata di 6 mesi a far tempo dal 24

febbraio 2020 (con rientro al domicilio in __________ nei week end per stare

con il padre dei bambini) e ciò in quanto “(…) Es

ist deshalb davon auszugehen, dass die Sicherstellung des kindeswohls nicht

mehr ausreichend gegeben ist. Die Mutter ist in ihrer physichen und psychische

Erschöpfung nicht in der Lage, kindesgerechte Tagesstrukturen, Sicherheit und

nötige Anreize und Erlebnissezu gewährleisten. Dadurch ist die aktuelle und

künftige Entwicklung der Knaben stark eingeschränkt und gefährdet (…)”, soggiorno poi prolungato di ulteriori sei mesi mediante risoluzione

20 agosto 2020.

D. Con

rapporto 19 gennaio 2021, l’Ufficio dell’aiuto e della protezione, Settore

delle famiglie e dei minorenni, __________ (di seguito UAP), ha riferito le

difficoltà della madre – che avrebbe concluso il suo soggiorno presso __________

a fine febbraio 2021 – nella gestione dei figli. In appoggio alla richiesta di

sostegno in __________, l’UAP ha pertanto valutato un progetto educativo

mamma-bambini a __________ (di seguito __________) e, sempre con l’accordo dei

genitori, una valutazione delle capacità genitoriali di RE 1 durante il suo

collocamento, come pure l’istituzione da parte dell’Autorità di protezione di

una misura di curatela amministrativa, stante la situazione economica precaria

e fragile della famiglia.

E. Frattanto, con il

trasferimento del domicilio della madre e dei gemelli a __________ a far tempo

dal 1. maggio 2020, con risoluzione 25 gennaio 2021 (ris. n. 123/2021) la

competenza è stata integralmente assunta dall’Autorità regionale di

riferimento.

Mediante successiva

decisione 4 aprile 2022 (ris. n. 518/2022), predetta Autorità ha: attribuito

l’autorità parentale congiunta ai genitori RE 1 e RE 2 (pto. 1 del

dispositivo), conferito un mandato di controllo e informazione all’UAP ex art.

307 CC (pto. 2 del dispositivo), nonché revocato la curatela educativa

istituita dall’Autorità di protezione __________ (pto. 5 del dispositivo).

F. Con scritto 25 luglio

2022, l’UAP ha informato l’Autorità di protezione che il collocamento

volontario della madre assieme ai tre minori presso la __________ si è

concretizzato il 20 maggio 2022. L’Ufficio ha segnalato altresì le grandi

difficoltà di ambientamento della madre, la quale presenta uno stato

psicologico e una stanchezza che interferiscono con le sue capacità di

occuparsi in modo adeguato e costante dei gemelli. Sulla base di ciò, l’UAP ha

concluso chiedendo una valutazione delle capacità genitoriali, l’istituzione di

una curatela educativa e il decreto di Autorità del collocamento, ritenuta l’incostante

adesione della madre al progetto, la quale, sovente, sparisce dalla struttura

senza dare spiegazioni.

G. A seguito dei

rapporti di aggiornamento dell’UAP 3 agosto 2022, 22 novembre 2022, 2 dicembre

2022, 30 dicembre 2022 e 30 gennaio 2023, come pure delle osservazioni di __________

26 settembre 2022, con risoluzione 31 gennaio 2023 (ris. n. 59/2023) l’Autorità

di protezione ha privato i genitori di determinare il luogo di dimora dei figli

PI 1, PI 2 e PI 3, collocandoli a far tempo dal 31 gennaio 2023 presso __________

(pto. 1 del dispositivo). Ha disposto altresì che i minori facessero rientro

presso il domicilio dei genitori ogni fine settimana dal venerdì alla domenica,

prevedendo la possibilità di altri congedi concordati con la struttura di

accoglienza da richiedere con preavviso (pto. 2 del dispositivo). Da ultimo,

alla psicologa __________ è stato conferito un mandato di valutazione delle

capacità genitoriali di RE 1 e RE 2 (pto. 3 del dispositivo). La decisione è

cresciuta in giudicato.

H. Frattanto, richiamate

le segnalazioni 10 marzo 2023 di __________, rispettivamente, dell’UAP, secondo

le quali la madre “(…) dichiara di avere troppa pressione, stress e

stanchezza. Ha innescato un’escalation di episodi in cui difficilmente riesce a

controllarsi con i suoi bambini (…) ha continuato con un atteggiamento

irritabile e imprevedibile. Chiedendo soldi, assumendo comportamenti

provocatori e minacciando il personale ausiliario (…) A volte ha degli scatti

dove rigetta i bambini. Ad esempio, ieri sera ha spinto PI 3 facendolo cadere a

terra (…)”, mediante risoluzione supercautelare 10 marzo 2023 (ris. n

359/2023) l’Autorità di protezione ha sospeso le relazioni personali dei

genitori con i gemelli ex art. 273 e 274 CC

Con ulteriore

decisione 21 marzo 2023 (ris. n. 402/2023) le relazioni personali di RE 1 e RE

2 con i figli sono state ripristinate con le seguenti modalità: un diritto di

visita ogni fine settimana con passaggio al punto d’incontro di __________ con

i genitori che vi si recheranno ogni sabato mattina per prendere i figli e li

riporteranno alla domenica sera (pto. 1 del dispositivo). L’Autorità di

protezione ha inoltre conferito all’UAP un mandato di valutazione del bisogno

di affidamento a terzi dei minori PI 1 PI 2 e PI 3 (pto. 3 del dispositivo).

I. Con risoluzione 26

giugno 2023 (ris. n. 919/2023), a fronte dell’espulsione di RE 1 da __________

come pure dell’intervenuto rapporto psicologico intermedio del 10 giugno 2023

della psicologa __________ da cui è emerso che “(…) questa madre, sul quale

non vi sono dubbi circa l’amore che lei nutre per i figlioletti, presenta a

livello personale una importante sensibilità agli stressor e difficoltà

relazionali tali che le impediscono di accogliere ed apprendere dagli aiuti

proposti e dagli altri. Come se non potesse nutrirsi di quanto gli altri le

offrono (…) Purtroppo è portata ad esternalizzare colpe e responsabilità,

mostra scarsa capacità di insight (comprensione profonda delle sue proprie

dinamiche interne e capacità nel trovare soluzioni differenziate) nonché

diffidenza ed oppositività nelle relazioni (…)”, l’Autorità di protezione

ha pertanto deciso di: modificare il luogo di collocamento dei minori PI 1, PI

2 e PI 3 da __________ all’istituto __________ a far tempo dal 26 giugno 2023 (pto.

1 del dispositivo); fissare le relazioni personali dei figli con i genitori

stabilendo un diritto di visita ogni fine settimana dal venerdì sera alla

domenica sera (pto. 2 del dispositivo); autorizzare RE 1 e RE 2 a trascorrere

dei periodi di vacanza con i minori (pto. 3 del dispositivo), nonché respingere

le loro istanze tese alla revoca del collocamento (pto. 4 del dispositivo). La

decisione è stata resa immediatamente esecutiva, denegando dunque ad un

eventuale reclamo l’effetto sospensivo (pto. 7 del dispositivo).

L. Avverso la suddetta

decisione sono insorti, tramite il loro patrocinatore, RE 1 e RE 2 con reclamo

27 luglio 2023, postulando il ripristino del loro diritto di determinare il

luogo di dimora dei figli, la revoca del collocamento dei minori e che

quest’ultimi vengano di conseguenza affidati ai genitori per la cura e l’educazione

presso il loro domicilio. Essi rimproverano l’Autorità di prime cure di aver adottato

la decisione qui impugnata unicamente sulla base della valutazione UAP

30.3.2023 e del rapporto intermedio sulle capacità genitoriali da parte della

psicologa __________, le cui considerazioni erano già state smentite e

puntualizzate attraverso il progetto familiare sottoposto all’Autorità di

protezione e con la relazione dello psichiatra di RE 1, dr. med. __________, il

quale smentiva quanto riportato dalla perita __________ (cfr. pag. 3 e 4 del

reclamo).

I reclamanti chiedono

altresì l’ammissione all’assistenza giudiziaria e al gratuito patrocinio.

M. Con osservazioni 11

agosto 2023 l’UAP ha osservato le grandi difficoltà di adattamento della madre

presso __________ e i suoi comportamenti irrispettosi, per i quali il personale

aveva dovuto far intervenire la polizia e l’ambulanza, nonché motivo della sua

espulsione dalla struttura di accoglienza. A fronte di questa situazione e

della conseguente necessità di collocare i gemelli da soli presso un CEM in __________,

ha ritenuto idoneo e rispondente ai bisogni di accudimento, di sicurezza e di

stabilità il collocamento dei minori presso l’istituto di accoglienza __________.

N. Con presa di

posizione 21 agosto 2023 l’Autorità di protezione si è riconfermata nella

propria decisione 26 giugno 2023 (ris. n. 919/2023) chiedendo pertanto la

reiezione del reclamo e sottolineando che “(…) i reclamanti omettono di

considerare che la decisione qui avversata non verteva sul collocamento dei

minori messo in discussione con gli scritti del 16/17 maggio 2023 e 22 giugno

2023 (la relativa procedura è ancora aperta) ma solo sulla modifica

dell’Istituto di accoglienza e sull’estensione delle relazioni personali. Il

trasferimento dei minori presso un altro Centro educativo minorile si era reso

necessario a seguito dell’espulsione della signora RE 1 da __________ a causa

dei suoi comportamenti” (cfr. pag. 2 osservazioni 21 agosto 2023).

O. Con replica 13

settembre 2023 i reclamanti si son riconfermati nelle loro critiche alla

decisione impugnata e nelle richieste di giudizio. Con duplica 3 ottobre 2023

l’Autorità regionale di protezione ha ribadito le motivazioni contenute nella

decisione avversata e nelle osservazioni presentate il 21 agosto 2023.

Considerato

in diritto

Considerandi

1.

Le decisioni delle

Autorità regionali di protezione concernenti minorenni sono impugnabili

mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, nella

composizione di un giudice unico (art. 450 CC in relazione agli art. 314 cpv. 1

e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione e la procedura

in materia di protezione del minore e dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7

LOG). Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli

art. 450 segg. CC occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla

procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni

connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa (art.

99.

LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012

concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria,

alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).

2.

Nella decisione

impugnata, l’Autorità di protezione ha respinto le richieste formulate dai

reclamanti con osservazioni 22 giugno 2023, ritenendo di dover confermare la

misura di privazione del diritto dei genitori di determinare il luogo di dimora

dei figli PI 1, PI 2 e PI 3 e il collocamento di quest’ultimi, modificandone il

luogo da __________ all’istituto __________ in quanto “(…) I signori RE 1 e RE

2.

faticano a confrontarsi con le risultanze agli atti in capo alla situazione

personale della madre che appare sempre in affanno nel reggere lo stress

inevitabilmente correlato alla gestione di tre figli della medesima età. Tale

difficoltà emerge non solo dalla storia famigliare (sin dalla nascita dei

gemelli) ma pure dalla valutazione della psicologa e psicoterapeuta __________.

PI 1, PI 2 e PI 3 devono continuare a beneficiare del supporto loro dato dalla

struttura di accoglienza nonché della presenza della famiglia nei fine

settimana, rispettivamente in altri momenti che verranno in seguito concordati”

(cfr. pag. 6 decisione impugnata e pti. 1 e 4 del dispositivo). Inoltre,

secondo l’Autorità di protezione, “(…) occorre mettere il focus sul

trasferimento dei gemelli da __________ all’istituto __________ che comprende

il bisogno, per i minori, di ambientarsi nella nuova struttura e instaurare

delle relazioni con i bambini del gruppo educativo __________”, circostanza

in base alla quale l’Autorità ha deciso di non accogliere le richieste in

merito alle vacanze estive nell’estensione richiesta dai genitori (cfr. decisione

impugnata, pag. 6 e pti. 2 e 3 del dispositivo).

3.

Nel proprio gravame,

così come nelle loro successive osservazioni 13 settembre 2023, i reclamanti

criticano la decisione di privarli del diritto di determinare il luogo di

dimora dei tre figli gemelli, contestando gli accertamenti dell’Autorità di

prime cure sui quali si è basata la risoluzione impugnata. Essi censurano i

rapporti dell’UAP e di __________, così come il rapporto intermedio redatto

dalla psicologa __________ sulle capacità genitoriali, osservando che tali sono

stati abbondantemente contestati e contestualizzati “(…) non solo e non

tanto con il progetto sottoposto all’autorità mediante il quale tutta la

famiglia (paterna e materna) si è messa a disposizione per sostenere nella

crescita dei minori, ma anche mediante il rapporto dello psichiatra della

signora RE 1, che smentiva quanto riportato dalla dottoressa __________” e

precisando altresì che l’UAP avrebbe intrapreso la via del collocamento dei

minori ancor prima che fosse pervenuta la valutazione sulle capacità

genitoriali (cfr. reclamo pag. 3). I reclamanti proseguono asseverando che nel

periodo in cui il padre era a casa in disoccupazione – da dicembre 2021 ad

aprile 2022 – la situazione familiare funzionava e i primi veri problemi sono

iniziati proprio con il collocamento presso il __________, luogo in cui il

personale manifestava incomprensioni e giudizi nei confronti della madre (cfr.

pag. 2 del reclamo). In questo senso richiamano lo scritto datato 20 marzo 2023

da parte di __________, secondo cui “(…) All’__________ gli operatori sono

stati molto attivi nel creare un ambiente di cura che rispondesse alle esigenze

di madre e bambini e che erano riusciti a creare un buon rapporto di

collaborazione (…) e che i bambini si sono sviluppati in modo ottimale in

questo processo. Ma che comunque questo processo e percorso deve essere

costruito passo dopo passo e che quindi l’allontanamento dei minori non sarebbe

rispondente al loro benessere” (cfr. pag. 2 del reclamo). Da ultimo, negano

che nel caso concreto vi sia una situazione di pericolo ai sensi dell’art. 310

CC, sottolineando che tale imprescindibile condizione non è mai stata

comprovata dall’Autorità inferiore, la quale non si è altresì soffermata sulle

ragioni per cui “(…) non ha ritenuto efficace l’intervento e sostegno

massiccio delle famiglie dei reclamanti, importanti punti di riferimento sia

per gli attuali reclamanti, sia per i minori (…)” (cfr. pag. 4 del

reclamo).

4.

Giusta l’art. 307

cpv. 1 CC, se il bene del figlio è minacciato e i genitori non vi rimediano o

non sono in grado di rimediarvi, l’Autorità di protezione dei minori ordina le

misure opportune per la protezione del figlio.

L'art. 310 cpv. 1

CC (privazione del diritto di determinare il luogo di dimora del figlio)

prevede che quando il figlio non possa essere altrimenti sottratto al pericolo,

l'Autorità di protezione deve toglierlo alla custodia dei genitori, o dei terzi

presso cui si trova, e ricoverarlo convenientemente.

La privazione del diritto

di determinare il luogo di dimora è dunque una misura che consiste nel togliere

ai genitori il diritto di determinare il luogo di residenza e le modalità di

cura del figlio, e nel collocare in modo adeguato il minorenne presso terzi o

in un istituto (Meier/ Stettler, Droit de la filiation, 6ͣ ed., 2019, n.

1173-1739 pag. 1129-1132).

Nel caso in cui i

genitori vengano privati di tale diritto, la sua titolarità passa all’Autorità

di protezione che, decidendone il collocamento, determina il luogo di dimora

del minore (DTF 128 III 9, consid. 4a; STF 5A_993/2016 del 19 giugno 2017

consid. 4.2.2; STF 5A_548/2015 del 15 ottobre 2015 consid. 4.3; STF 5A_335/2012

del 21 giugno 2012 consid. 3.1; Breitschmid, in: BSK ZGB I, 5ͣ ed. 2014,

ad art. 310 CC n. 6; Meier, in: CR CC I, ad art. 310 n. 7).

4.1

Nell'accezione di

“pericolo” rientra tutto quanto è suscettibile di pregiudicare lo sviluppo

fisico, intellettuale e morale del figlio sotto l'autorità parentale dei

genitori (STF 5A_993/2016 del 19 giugno 2017 consid. 4.2.2; STF 5A_875/2013 del

10.

aprile 2014 consid. 3.1; STF 5A_729/2013 dell’11 dicembre 2013 consid. 4.1; STF del 1° luglio 2002, inc. 5C.117/2002, consid. 3.1;

Breitschmid, in: BSK ZGB I, ad art. 310 CC n. 3; Hegnauer, Grundriss des

Kindesrechts, 5ª ed. 1999, n. 27.36 pag. 214; Meier/Stettler, op. cit. n. 1745

pag. 1138). Le cause della messa in pericolo sono ininfluenti

(circostanze oggettive, colpa del minore, dei genitori o dell’entourage

familiare): la misura non è una sanzione nei confronti dei genitori ma persegue

quale unico scopo la tutela del bene del minore (STF 5A_993/2016 del 19 giugno

2017.

consid. 4.2.2; STF 5A_875/2013 del 10 aprile 2014 consid. 3.1; STF

5A_729/2013 dell’11 dicembre 2013 consid. 4.1; STF 5A_835/2008 del 12 febbraio

2009.

consid. 4.1. e rif.; Breitschmid, in: BSK ZGB I, ad art. 310 CC n. 3,

Meier/Stettler, op. cit., n. 1742 pag. 1133-1134).

Il collocamento del

minorenne può avvenire presso terzi o un istituto e deve essere, secondo la

norma, “conveniente” (approprié; angemessen). Esso deve dunque corrispondente

alla personalità e ai bisogni del minore. I criteri da prendere in

considerazione sono in particolare l’età del minore, la sua personalità, i suoi

bisogni educativi o, più in generale, i bisogni relativi alla sua presa a

carico, la stabilità e la continuità del suo ambiente di vita, l’opinione dei

genitori e le relazioni di prossimità del bambino. Il diritto deve assicurare

al minore l’adeguata protezione e le possibilità di sviluppo di cui gode

normalmente nella propria famiglia (art. 302 CC), sia che il collocamento sia

messo in atto dai genitori che dall’Autorità. È l’ordinanza federale

sull’accoglimento di minori a scopo di affiliazione (Ordinanza

sull’affiliazione, OAMin) elaborata dal Consiglio federale in applicazione

dell’art. 316 cpv. 2 CC che ne fissa le modalità (Meier/ Stettler, op. cit., n.

1815, pag. 1188).

Il collocamento in

istituto non deve avere la priorità sul collocamento in famiglia affidataria

con la motivazione che esisterebbe un legame emozionale troppo forte tra il

minore e la famiglia affidataria che renderebbe in seguito difficile il ritorno

del minore nella sua famiglia naturale (Choffat, Du retrait du droit de garde

au retrait de l’autorité parentale: le choix de la mesure la plus adaptée, RMA

2014, p. 41 e rif.).

Decidendo il collocamento

del minore, l’Autorità di protezione non trasferisce il diritto di custodia –

di cui rimane titolare – ma unicamente la custodia di fatto del minore

(faktische Obhut, garde de fait); tale nozione comprende la cura quotidiana del

figlio e l’esercizio dei diritti e dei doveri legati a tali cure e

all’educazione quotidiana (Sentenza CDP del 21 febbraio 2020, inc. 9.2019.158,

consid. 3.3 e rif.; Sentenza CDP del 27 marzo 2015, inc. 9.2014.200-201,

consid. 6.3 e rif.).

4.2

Ai sensi dell’art. 313

cpv. 1 CC, in caso di modificazione delle circostanze le misure prese per

proteggere il figlio sono adattate alla nuova situazione. La norma concretizza

il principio di proporzionalità, che impone all’Autorità di protezione di

adattare le misure adottate quando le medesime si rivelano non (più) adeguate

in ragione dell’evoluzione della situazione (STF 5A_981/2018 del 29 gennaio

2019, consid. 3.3.2.1). Se una misura, nella sua forma attuale, si rivela non

più necessaria, deve infatti essere annullata o sostituita da una misura meno

severa (STF 5A_981/2018 del 29 gennaio 2019 consid. 3.3.2.1; STF 5A_736/2014

del 8 gennaio 2015 consid. 3.4.3). Una modifica delle misure di protezione

adottate in favore di un minore esige tuttavia un cambiamento duraturo e significativo

nelle circostanze che sono state all'origine della loro pronuncia: l'importanza

del nuovo fatto deve essere valutata secondo i principi di stabilità e

continuità della presa a carico del minore. Una modifica implica peraltro, in

una certa misura, una prognosi sull’evoluzione futura delle circostanze

determinanti; prognosi che dipende in larga misura dal comportamento precedente

delle persone interessate. Le misure di protezione dei minori mirano a

migliorare la situazione e devono pertanto essere "ottimizzate" a

intervalli regolari, fino a quando gli effetti da loro prodotti non le rendano

inutili (STF 5A_981/2018 del 29 gennaio 2019 consid. 3.3.2.1; STF 5A_715/2011

del 31 gennaio 2012 consid. 2 e cit.; Sentenza CDP del 25 febbraio 2021, inc. 9.2020.120,

consid. 3.3 e rif.; Sentenza CDP del 21 febbraio 2020, inc. 9.2019.158, consid.

3.4

e rif.).

Qualora il collocamento

non risulti più confacente alla personalità e ai bisogni del minore, l’Autorità

di protezione dovrà modificare la sua decisione in applicazione dell’art. 313

CC. In tal caso non entra in considerazione un’ulteriore decisione di ritiro

del diritto di determinare il luogo di dimora ai sensi dell’art. 310 cpv. 1 CC,

nella misura in cui, come visto, tale diritto è rimasto all’Autorità di protezione

e non è stato delegato ai terzi presso cui il minore è collocato per decisione

dell’autorità (detentori di una semplice custodia di fatto; Sentenza CDP del 21

febbraio 2020, inc. 9.2019.158, consid. 3.4 e rif.; Sentenza CDP del 27 marzo

2015, inc. 9.2014.200-201, consid. 6.4 e rif.).

5.

L’art. 446 CC

definisce i principi procedurali applicabili nell’ambito della protezione degli

adulti. Ai sensi della norma, l’Autorità di protezione esamina d’ufficio i

fatti (cpv. 1). Essa raccoglie le informazioni occorrenti e assume le prove

necessarie; può incaricare degli accertamenti una persona o un servizio idonei

e, se necessario, ordina che uno specialista effettui una perizia (cpv. 2).

L’autorità di protezione non è vincolata dalle conclusioni delle persone che

partecipano al procedimento (cpv. 3) e applica d’ufficio il diritto (cpv. 4).

5.1

La norma sancisce il

principio inquisitorio illimitato, secondo il quale l’Autorità è perfettamente

libera nell’accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove: secondo

consolidata giurisprudenza, in base a tale principio l’Autorità può assumere e

ricercare delle prove – secondo il suo apprezzamento – anche secondo delle

modalità inabituali (sulla possibilità di utilizzare mezzi di prova

“inabituali”, non previsti dall’art. 168 cpv. 1 CPC, v. STF 5A_991/2015 del 29

settembre 2016, consid. 6.2; Meier/Stettler, Droit de filiation, 6ͣ ed.

2019, nota 1764 pag. 492 e riferimenti) e procurarsi d’ufficio dei rapporti

allestiti da terzi (v. DTF 128 III 413 consid. 3.2.1; v. anche STF del 13

gennaio 2014, inc. 5A_843/2013, consid. 4.1 e 4.2, e Messaggio, pag.

6465-6466).

6.

Nella fattispecie, i

reclamanti contestano le motivazioni che l’Autorità di protezione ha posto alla

base della propria risoluzione, aderendo ai rapporti dell’UAP, di __________ e al

rapporto intermedio sulle capacità genitoriali. Condividendo le argomentazioni

dell’Autorità di prime cure, si rileva anzitutto che la decisione qui avversata

non verte sul collocamento dei trigemini – già istituito mediante risoluzione 31

gennaio 2023 (ris. n. 59/2023) e messa in discussione con gli scritti 16 maggio

2023.

e 22 giugno 2023 – bensì sul loro trasferimento in un altro CEM a seguito

dell’espulsione di RE 1 da __________. A mente di queste Camera occorre dunque

valutare se sussistono ancora gli elementi – fra cui, per l’appunto, una

situazione di pericolo ai sensi dell’art. 310 CC – che giustifichino di proseguire

con il collocamento di PI 1, PI 2 e PI 3 presso un istituto di accoglienza in

assenza della madre e la conseguente privazione di determinarne il loro luogo

di dimora da parte dei genitori.

6.1

Corrisponde al vero,

come sostenuto dai reclamanti, che RE 1 è stata confrontata con uno stress post

partum, che è in cura farmacologica presso lo psichiatra dr. med __________, che

il supporto presso l’Istituto __________ era più massiccio rispetto al __________

– luogo in cui le era affidata personalmente, e non attraverso le educatrici, la

cura dei figli – che necessita degli aiuti a casa e che, a tale scopo, ha

presentato un progetto di sostegno da parte della sua rete familiare per la

gestione dei bambini presso il domicilio dei genitori. Tali singoli elementi

non permettono tuttavia di rimettere in discussione la valutazione globale di

tutte le circostanze operata dall’Autorità di protezione, la quale fa emergere,

sia l’attuale inidoneità dei genitori ad occuparsi autonomamente dei minori, che

la conseguente sussistenza di una situazione di pericolo per quest’ultimi. I

reclamanti tralasciano infatti di indicare i numerosi rapporti dell’UAP e di __________

che testimoniano le difficoltà concrete e oggettive genitoriali di RE 1 nei

confronti dei suoi tre gemelli, la sua disforia come pure le difficoltà a

seguire le regole di __________. Fin dall’inizio è infatti emerso che “(…)

La signora ha spiegato di temere che il suo carattere (talvolta nervoso,

irascibile e impulsivo) non fosse compatibile con le regole del CEM (…)” (cfr.

rapporto UAP 22 dicembre 2021); “(…) la madre ha grandi difficoltà di

ambientamento e presenta uno stato psicologico che interferisce con le sue

capacità di occuparsi in modo adeguato e costante dei suoi figli. La signora

riferisce di una grandissima stanchezza, di dolori fisici, e di “pensieri nella

testa”, e di essere costantemente preoccupata che ai figli “succeda qualcosa di

brutto”. La madre tende a reagire in modo sproporzionato, ad esempio, uno dei

figli a casa si è fatto male, e lei ha chiamato l’ambulanza (è intervenuta

anche la polizia) (…) Sovente sparisce dal CEM e non si sa dove vada, tornando

a volte anche in piena notte. (…) La madre vuole essere dimessa con i figli, e

tornare a casa. Il padre è contrario. L’UAP ha espresso la propria contrarietà

ad un rientro, infatti, seppure il collocamento sia ad oggi volontario, l’UAP

non ritiene che la madre possa garantire sicurezza e benessere ai bambini,

considerando inoltre che il compagno lavora a turni anche fuori cantone e

quindi non può essere presente in settimana. (…) Lo stato psicologico della

madre è preoccupante (…) (cfr. rapporto UAP 25 luglio 2022).

6.2

In questa ottica, l’evoluzione

negativa verificatasi a far tempo degli ultimi mesi dell’anno 2022 e nei primi

mesi dell’anno 2023 ha evidenziato la necessità di continuare a garantire ai

minori un supporto residenziale protettivo adeguato ai loro bisogni. Come

infatti indicato nei successivi rapporti dell’UAP 2 dicembre 2022 e 30 gennaio

2023, RE 1 fatica a rispettare le regole e presenta una serie di atteggiamenti

aggressivi e provocatori nei confronti del personale del __________ tanto che

si è reso necessario un “(…) intervento di polizia e ambulanza perché la

madre si agita in maniera eccessiva e pericolosa (lancia le sedie, strappa le

tende) a __________ (…)” (cfr. rapporto UAP 2 dicembre 2022). Ella è risultata

molto altalenante nei suoi comportamenti e priva delle capacità di occuparsi dei

tre i bambini contemporaneamente, se non per poco tempo e con il supporto del

personale della struttura (cfr. rapporto UAP 2 dicembre 2022). Gli obbiettivi

principali del collocamento, quali quelli di “(…) aiutare la signora RE 1 a

lavorare sulla sua genitorialità, migliorandone le competenze, la sicurezza, la

comprensione dei bisogni dei figli e la sua capacità di attivarsi (…)”,

nonché “(…) di aiutarla a pianificare le giornate dei figli, spronarla a

fare delle attività con loro e migliorarne la gestione globale imparando delle

strategie che le permettano di gestirli assieme (…)” sono stati disattesi e

ciò non per causa di terze persone, come tentato di giustificare dai reclamanti,

ma unicamente per la condotta della madre la quale “(…) avrebbe dei

comportamenti bruschi nei confronti dei figli (che ci sono stati segnalati dal __________

in questi 8 mesi di collocamento) e che la stessa abbia delle difficoltà nel

“leggere” la realtà. È stata osservata anche una spiccata tendenza a delegare

la custodia dei figli alle educatrici, nonostante verbalmente esprima di non

avere nessuna fiducia nelle stesse (…)” (cfr. rapporto UAP 30 gennaio 2023 e

scritto __________ 30.11.2022). L’udienza 31 gennaio 2023 ha in particolare

evidenziato come l’accudimento dei figli in capo a RE 1 fosse deficitario e

come fosse altresì indispensabile un cambio di paradigma da parte di

quest’ultima per la proficua prosecuzione del collocamento, ritenuto anche che

dal suo ingresso presso __________ ella non è mai riuscita ad assumere il ruolo

di madre, delegando tale compito, con fare prepotente, al personale del CEM.

Sulla base di tutti gli elementi sopra menzionati, l’Autorità di protezione ha

pertanto decretato il collocamento mediante risoluzione 31 gennaio 2023,

avverso la quale, si ricorda, i reclamanti non hanno interposto reclamo. Ora,

come già indicato, la decisione avversata non verte sul collocamento dei minori,

bensì sulla modifica della struttura di accoglienza. Dalla successiva

documentazione versata agli atti risulta che – nonostante il professato impegno

da parte di RE 1 di mettere in atto un cambiamento nelle modalità di

accudimento dei figli – le circostanze alla base del collocamento non sono

mutate, anzi, si è assistito a una regressione degli obiettivi prefissati,

anche a causa dell’atteggiamento oppositivo dei reclamanti – in special modo della

madre – e della loro marcata assente consapevolezza in merito alle oggettive

lacune genitoriali.

6.3

Premesso che nel loro

memoriale ricorsuale RE 1 e RE 2 non si confrontano minimamente con le motivazioni

alla base del decretato trasferimento dei minori in un altro CEM (come

l’espulsione della madre a causa del suo atteggiamento) se non tentare, invano,

di mettere in dubbio e sminuire le numerose osservazioni di __________ e

dell’UAP, per questo Giudice non sussiste alcuna motivazione per dubitare della

veridicità delle conclusioni contenute nei rapporti in parola. Lo scritto 10

marzo 2023 di __________ attesta in modo chiaro un peggioramento dei

comportamenti di RE 1 nei confronti del personale della struttura e degli

stessi gemelli “(…) la signora è stata supportata maggiormente dalle

educatrici, tuttavia lei dichiara di avere troppa pressione, stress e

stanchezza. Ha innescato un’escalation di episodi in cui difficilmente riesce a

controllarsi con i suoi bambini e gli ospiti presenti sono sottoposti a urla,

sfuriate, insulti, disprezzo per gli spazi il personale tutto (…) a volte ha

degli scatti dove rigetta i bambini. Ad esempio, ieri sera ha spinto PI 3

facendolo cadere a terra nella sala TV, il quale piangendo si rialza e la

rincorre (…), atteggiamenti che si ripercuotono direttamente nei confronti

dei figli “(…) nei bambini osserviamo nuovi comportamenti distruttivi nei

confronti degli spazi (…) manifestano comportamenti violenti anche tra di loro

e sulla mamma che non è in grado di intervenire e sembra assente (…)” (cfr.

scritto __________ 10 marzo 2023).

Aggiungasi che neppure

risulta aderente alla realtà il fatto che “(…) i primi reali problemi a

causa di giudizi e incomprensioni con il personale della struttura (…)”

sarebbero cominciati con il collocamento dei minori e della madre presso __________,

posto come, dall’incartamento dell’Autorità di prime cure, risulta che

quest’ultima, nel corso degli anni, ha ripetutamente manifestato delle

difficoltà a relazionarsi con i terzi cui era parzialmente delegata la cura dei

figli (cfr. rapporti __________).

Già solo da questi

elementi può dunque essere considerata accertata una situazione di pericolo ai

danni di PI 1 PI 2 e PI 3 per il loro sano sviluppo psicofisico, situazione

che, come visto, si protrae sin da prima della loro nascita.

6.4

Risulta pure un

fattore di pericolo per i minori il fatto che i reclamanti, a fronte di tali

riscontri, abbiano sempre, in quale modo, sminuito e negato l’evidenza, non

riconoscendo le proprie difficoltà (sostenendo ad esempio di trovarsi al __________

solo per la stanchezza derivante dall’accudimento dei figli, che le

problematiche di RE 1 sono causate dal personale di __________ e di essere

perfettamente in grado di occuparsi dei gemelli presso il proprio domicilio con

l’aiuto della famiglia).

A questo proposito,

nemmeno può essere richiamato a favore del rientro dei trigemini presso i

genitori lo scritto 20 marzo 2023 di __________. Oltre ad essere superato dagli

eventi – ella riferisce infatti di quanto osservato in passato senza

confrontarsi con l’attuale situazione – si tratta di due realtà differenti, osservato

che nella struttura di accoglienza __________ la madre riceveva supporti e

aiuti continui e sicuramente, per tipo di struttura, maggiori rispetto a __________,

centro educativo in cui, per contro, le era stata lasciata una certa autonomia

nell’accudimento dei figli “(…) La Direttrice riferisce che __________

funziona diversamente da __________. A __________ l’accudimento dei figli viene

svolto principalmente dalle mamme e non dalle educatrici, poiché l’obiettivo è

il sostegno alla genitorialità al fine di ricomporre il nucleo famigliare al

domicilio e affrancarli dalla residenza presso la struttura. La signora RE 1

tuttavia delega la maggior parte dei compiti alle educatrici. __________ ha

dovuto riorganizzarsi al fine di garantire alla signora RE 1 un’educatrice che

si potesse occupare dei tre gemelli 24/h (…)” (cfr. udienza 31 gennaio

2023). Ciò ha permesso di porre ancora più in evidenza le oggettive difficoltà

di RE 1 nella contemporanea e costante cura dei gemelli, situazione che

rispecchierebbe pienamente il suo contesto di vita assieme ai figli a casa qualora

si decidesse per il ripristino del loro luogo di dimora presso i genitori.

6.5

A tali indicatori di

pericolo, già consistenti e tutt’altro che occasionali, si sommano i timori in

merito alla presa a carico psichiatrica e psicologica di RE 1. Nel proprio

gravame i reclamanti richiamano le osservazioni presentate il 22 giugno 2023,

invocando quando attestato da parte dello psichiatra della reclamante dr. med. __________

nel suo scritto 12 maggio 2023. Ora, premesso che questa Camera, nel suo giudizio,

non terrà conto del rapporto intermedio sulle capacità genitoriali 10 giugno

2023.

per le ragioni di cui si dirà in seguito, va altresì sottolineato che lo

psichiatra nulla indica (e pertanto nulla può smentire) sulle eventuali competenze

genitoriali di RE 1 se non limitarsi ad attestare che “(…) con il

trasferimento a __________ il quadro psichico della paziente ha evidenziato un

aumento della diforia, maggior irritabilità e impulsività e comparsa di

contenuti ideativi di tipo persecutorio (…)”, ragioni per la quale, con lo

scopo di contenerne l’impulsività e ridurre gli episodi disforici, alla

reclamante è stata prescritta una terapia antipsicotica. Tale condizione

clinica si allinea perfettamente con quanto accaduto presso __________,

rispettivamente con gli atteggiamenti aggressivi di RE 1 nei confronti del

personale e, in alcune occasioni, dei figli. Con scritto di __________ 10 marzo

2023.

(quindi solo due mesi prima del rapporto del dr. med. __________), è stato

segnalato proprio a quest’ultimo che la madre non assumeva la terapia medica

prescritta e ciò, nonostante le fosse stato spiegato che doveva collaborare e prendere

regolarmente i farmaci al fine di ridurre la propria reattività. Anche questo

elemento, seppur di gravità minore rispetto a quanto indicato nei precedenti

considerandi, si aggiunge alle altre numerose fonti di preoccupazione per la

situazione di PI 1, PI 2 e PI 3.

Risulta pertanto

essenziale che, prima di un eventuale rientro al domicilio dei minori, sia

accertata la costante e durevole aderenza di RE 1 agli incontri con lo psichiatra,

all’assunzione della cura farmacologica, nonché ad un percorso di sostegno alla

genitorialità.

6.6

Sebbene le misure che

permettono la conservazione della vita nel nucleo famigliare debbano rimanere

prioritarie, l’Autorità di protezione ha la facoltà di ordinare la privazione

del diritto di determinare il luogo di dimora sul figlio qualora altri

provvedimenti misure appaiano di primo acchito insufficienti o privi di chances

di successo, come nel caso concreto. L’UAP medesimo, segnala che, nonostante i

supporti messi a disposizione, la madre non riesce ad occuparsi adeguatamente

dei suoi figli, i quali necessitano invece di stabilità e, in assenza della

madre, si mostrano meno agitati e dormono meglio (rapporto UAP 30 marzo 2023).

Inoltre, come riassunto nei precedenti considerandi e sottolineato dall’UAP,

prima di valutare un rientro a casa dei minori è necessario, in particolare, il

mantenimento della presa a carico psicologica della madre, la conseguente

stabilizzazione tramite l’assunzione di una regolare terapia farmacologica, una

sua stabilità nel tempo nella conduzione della quotidianità, oltre che a un

miglioramento delle condizioni socio ambientali domiciliari (pulizie e

riorganizzazione dell’appartamento). Nelle attuali circostanze, una qualsiasi

altra misura – anche imposta d’ufficio – sarebbe stata verosimilmente destinata

a fallire non essendo possibile fare affidamento sulla quotidiana collaborazione

dei genitori e, in special modo, sulla stabilità emotiva e fisica della madre. L’atteggiamento

di chiusura da parte di RE 1 e RE 2, di sfiducia nei confronti dell’Autorità di

protezione, del CEM e dei servizi sociali e la loro incapacità di confrontarsi

con le risultanze agli atti in capo alle loro criticità genitoriali e alla

situazione personale della madre (che appare sempre in affanno a gestire lo

stress correlato alla gestione dei figli), impedisce di fatto la messa in atto

di altri provvedimenti protettivi che avrebbero potuto essere intrapresi, anche

meno incisivi. Sempre dagli atti dell’incarto emerge infatti la grande

difficoltà di RE 1 nel prendere atto delle sue oggettive difficoltà genitoriali

che, nuovamente, si traducono in una sua importante limitazione delle

competenze/capacità nel prendere adeguatamente cura dei figli. Il principio

della proporzionalità non risulta dunque violato dall’autorità di prime cure. In

tal senso, per quanto concerne il trasferimento dei minori presso un altro CEM

in assenza della madre (misura qui oggetto di impugnativa) si ricorda che tale

si è reso necessario a seguito dell’espulsione di RE 1 per i suoi comportamenti

aggressivi e irrispettosi delle regole all’interno di __________, nonostante

quest’ultima fosse stata più volte informata in merito a questa eventualità. Se

la reclamante fosse riuscita a investire concretamente nel progetto di sostegno

educativo delineato congiuntamente con la rete e fornito da __________, i figli

non avrebbero dovuto essere trasferiti in un altro istituto di accoglienza

infantile. L’impossibilità di proseguire il collocamento presso __________ non

può, di tutta evidenza, comportare il rientro dei minori presso il domicilio

dei genitori e neppure giustificare la messa in discussione del progetto

educativo.

6.7

Alla luce di tutto quanto

sopra, condividendo le conclusioni dell’Autorità di prime cure, nel caso in

disamina emerge in maniera evidente come le condizioni che avevano imposto il

collocamento dei minori presso una struttura adeguata ai loro bisogni e a tutela

del loro sviluppo psicofisico – fin dalla loro nascita – non sono mutate. Sono

tuttora presenti e concrete le difficoltà dei genitori, in special modo di RE 1,

ad occuparsi in modo adeguato e costante dei gemelli, nonostante i numerosi aiuti

e supporti avuti nel CEM e ricevuti da parte della sua rete di sostegno. Ciò

impone pertanto di respingere il reclamo presentato da RE 1 e RE 2 così come le

loro richieste contenute nelle osservazioni 22 giugno 2023.

Per le medesime ragioni,

allo stadio attuale della procedura, nemmeno può essere preso in considerazione

il progetto 16 maggio 2023 da loro presentato mirante al rientro dei gemelli

presso i genitori – i quali beneficerebbero del sostegno dei parenti

nell’accudimento dei figli – senza omettere poi che tale progetto è

estremamente vago e richiederebbe di essere meglio dettagliato.

7.

Pur non essendo

oggetto di reclamo, ma rilevabile quale obiezione sollevata con le loro

osservazioni 22 giugno 2023, corrisponde al vero che il rapporto intermedio

sulle capacità genitoriali 10 giugno 2023 da parte della psicologa __________

parrebbe essere stato eseguito in assenza di un interprete.

7.1

Il diritto di essere

sentito (art. 29 cpv. 2 Cost) è un diritto di ordine formale la cui violazione

implica l’annullamento della decisione impugnata, indipendentemente dalle

possibilità di successo nel merito del reclamo (DTF 137 I 195 consid. 2.2; DTF

5A_540/2013 del 3 dicembre 2013 consid. 3.1.1; sentenza CDP del 13 giugno 2013,

inc. 9.2013.160). Il diritto di essere sentito comprende varie facoltà,

segnatamente quella di esprimersi sugli elementi essenziali prima che una

decisione sia presa, di fornire prove sui fatti suscettibili di influire sul

procedimento, di consultare gli atti di causa, di partecipare all’assunzione

delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi in merito (DTF 133 I 270

consid. 3.1; STF del 3 dicembre 2013, inc. 5A_540/2013 consid. 3.1.1; DTF 132 V

368.

consid. 3.1 con rinvii) ma non garantisce di per sé stesso il diritto di

esprimersi oralmente (DTF 125 I 209 consid. 9b; STF del 3 dicembre 2013, inc.

5A_540/2013 consid. 3.1.1). Tali diritti sono ora ancorati anche nel titolo II°

della LPAmm, entrata in vigore il 1° marzo 2014 (art. 34 ss LPAmm).

7.2

Il diritto di essere

sentito comprende anche quello di essere assistiti da un interprete nel corso

delle udienze in caso di conoscenze insufficienti della lingua ufficiale

utilizzata davanti al tribunale (STF 5A_639/2014 dell’8 settembre 2015, consid.

4.2; STF 4P.26/2001 dell’8 giugno 2001, consid. 1a/aa). Il diritto alla

traduzione si estende agli elementi necessari affinché la parte interessata

possa seguire il corso del procedimento ed esercitare efficacemente i suoi

diritti. L’ampiezza dell’assistenza da offrire non deve tuttavia essere

valutata in maniera astratta ma in funzione dei bisogni effettivi della parte

interessata e delle circostanze concrete del caso (STF 5A_639/2014 dell’8

settembre 2015, consid. 4.2; STF 5A_797/2014 del 27 aprile 2015, consid. 2.2;

STF 6B_190/2008 del 20 maggio 2008, consid. 3.1; STF 1P.162/2005 del 12 maggio

2005, consid. 2).

7.3

Nella fattispecie,

mediante osservazioni 22 giugno 2023, i reclamanti hanno contestato la valutazione

intermedia sulle capacità genitoriali, chiedendone l’annullamento in quanto RE

1.

non avrebbe potuto beneficiare dell’ausilio di un interprete. Orbene, se da

una parte a questa Camera non è dato da sapere se alla reclamante era stato indicato

questo suo diritto e se quest’ultima abbia rifiutato, d’altra parte, dalla

documentazione agli atti, risulta che in occasione degli incontri dinnanzi

all’Autorità di prime cure i genitori si sono spesso avvalsi dell’intervento di

un interprete di lingua __________. Va inoltre segnalato che negli scritti

inviati da quest’ultimi sono evidenti le loro difficoltà linguistiche, in

particolare della madre, la quale, fino a pochi anni fa, risiedeva nella

Svizzera __________. La censura sollevata dai reclamanti nel corso del procedimento

di prime cure appare pertanto fondata e merita accoglimento. L’Autorità di

protezione sarà dunque tenuta a disporre al più presto una valutazione sulle

capacità genitoriali di RE 1 e RE 2 con l’ausilio di un interprete, in modo che

i genitori possano comprendere pienamente quanto indicato e richiesto dalla

perita ed esprimersi liberamente in assenza di barriere linguistiche, e per

poter essere riesaminato il luogo di vita più confacente al bene dei minori.

7.4

Ciò posto – anche per

i suddetti motivi – occorre tuttavia segnalare che nel proprio convincimento

questa Camera non si è fondata sulle conclusioni a cui è giunta la psicologa __________

Come riassunto nei precedenti considerandi, la copiosa documentazione che

compone il dossier di PI 1, PI 2 e PI 3 fin dalla loro nascita è più che

sufficiente per ritenere che, nonostante la messa in atto di numerosi sostegni

a favore della madre, quest’ultima non sia tuttora idonea a occuparsi dei figli

in modo autonomo e costante. Il sano sviluppo psicofisico dei minori appare

ancora esposto a serio pericolo e deve pertanto essere continuato e

approfondito il progetto di accoglimento messo in atto, così da garantire loro

in modo adeguato il soddisfacimento dei loro bisogni. Premesso che, qualora vi

sarà una modificazione delle circostanze a favore dei genitori (come, ad

esempio, una rivalutazione positiva delle loro capacità genitoriali congiunta

ad una loro proattiva collaborazione con la rete di sostegno), ai sensi

dell’art. 313 cpv. 1 CC, le misure prese per proteggere i gemelli saranno

adattate alla nuova situazione da parte dell’Autorità di protezione. Nel

frattempo, in previsione di un loro rientro definitivo al domicilio dei

genitori, RE 1 sarà tenuta a seguire e a mantenere un percorso psicologico e

farmacologico, come pure a ricorrere a una figura di sostegno che la possa

aiutare a raggiungere una stabilità duratura nella conduzione della sua vita

(cfr. rapporto UAP 30 marzo 2023). La madre, nel corso di oltre tre anni, non è

infatti stata in grado di lavorare e migliorare le differenti funzioni legate

alla genitorialità, così da dimostrare di possedere le capacità e uno spazio

autodinamico autonomo da attivare a favore dei figli nelle fasi della loro

crescita. E ciò, nonostante sia stata supportata alla genitorialità sin dai

primi mesi di vita dei figli. Neppure dai collocamenti ella ha, sino ad oggi,

saputo trarre beneficio. Al contrario si è limitata a riversare le

responsabilità sugli altri anziché accogliere l’intenso sostegno offertole da

tali strutture e a delegare a terzi l’accudimento dei gemelli. Si osserva al

riguardo che come già indicato, __________, per soddisfare le necessità di RE 1,

ha dovuto riorganizzarsi per mettere a disposizione di quest’ultima

un’educatrice a tempo pieno (cfr. udienza 31 gennaio 2023). Ciò nonostante, i

suoi ripetuti atteggiamenti aggressivi e oppositivi nei confronti del personale

e delle regole del CEM, hanno comportato l’espulsione di RE 1 e il

trasferimento dei gemelli in una struttura addetta ad accogliere unicamente i

minori. Si può pertanto affermare che la reclamante, in un certo senso, è stata

l’artefice dell’intervenuta modifica del luogo di collocamento di PI 1, PI 2 e PI

3.

qui oggetto di reclamo. Fino ad oggi, i vari rapporti allestiti dalle

strutture di accoglienza e dall’UAP riportano una situazione statica, senza

evoluzione significativa in capo alla genitorialità della madre, la quale è

risultata deficitaria nelle diverse sue funzioni (funzione protettiva, funzione

affettiva, funzione regolativa, funzione normativa, ecc). Tutti questi elementi

sommati assieme – a prescindere pertanto dall’esito del rapporto delle capacità

genitoriali datato 10 giugno 2023 – conducono a testimoniare la necessità del

proseguo dell’affidamento a terzi dei minori.

7.5

Per quanto riguarda la

richiesta dei reclamanti in merito alle vacanze estive, seppur ormai divenuta

priva di oggetto in quanto superata degli eventi, a titolo abbondanziale si

rileva che questa Camera, anche su tale punto, avrebbe appoggiato e condiviso

la decisione dell’Autorità di prime cure, in quanto l’obbiettivo principale

perseguito avente la priorità era l’inserimento e l’ambientamento di PI 1, PI 2

e PI 3 presso la nuova struttura di accoglienza minorile.

7.6

Ricordato nuovamente

che oggetto della presente procedura è unicamente il trasferimento dei minori

presso l’istituto __________ a causa dell’allontanamento di RE 1 da __________,

e non le contestazioni sollevate dai reclamanti nel corso della procedura

dinnanzi all’Autorità di prime cure che, se del caso, dovranno essere dirimate da

quest’ultima con separata decisione, sulla scorta di tutte le considerazioni di

cui sopra, la decisione dell’Autorità di protezione merita conferma, mentre il

reclamo di RE 1 e RE 2 deve essere respinto.

8.

I reclamanti

postulano infine l’ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del

gratuito patrocinio.

8.1

Ai sensi dell’art. 29

cpv. 3 Cost., chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità della

procedura se la sua causa non sembra priva di probabilità di successo; ha

diritto al patrocinio gratuito qualora la presenza di un legale sia necessaria

per tutelare i suoi diritti. In virtù dell’art. 117 CPC, applicabile su rinvio

dell’art. 13 LAG, ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei

mezzi necessari (lett. a), la cui domanda non appaia priva di probabilità di

successo (lett. b).

Alla luce della

documentazione agli atti e della pacifica situazione di indigenza dei

reclamanti, la domanda può essere accolta.

9.

Gli oneri

processuali seguirebbero la soccombenza (art. 47 e 49 LPAmm) ma viste le

circostanze si prescinde, eccezionalmente, dal prelievo di tasse e spese di

giustizia.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

1. Il reclamo è

respinto.

2. La domanda di

ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio

presentata da RE 1 e RE 2 è accolta.

3. Non si prelevano né

spese né tasse di giustizia.

4. Notificazione:

-

Comunicazione:

-

-

Il

presidente

La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le

decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95

a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72

segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è

ammissibile solo se il valore litigioso

ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge

tale importo, il ricorso in materia

civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di

importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in

materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in

materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.

116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal

caso dall'art. 115 LTF.