9.2023.98
Privazione del diritto di determinare il luogo di dimora, collocamento, relazioni personali
28 novembre 2023Italiano41 min
figli avevano il domicilio a __________ mentre il padre risiedeva prima a __________
Source ti.ch
Incarto n.
9.2023.98
Lugano
28 novembre 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di protezione del
Tribunale d'appello
Damiano
Bozzini
giudice
unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG
assistito
dalla
vicecancelliera
Decristophoris
sedente
per statuire nella causa che oppone
RE
1
RE
2
tutti
patr. da: PR 1
all’
Autorità
regionale di protezione __________,
per
quanto riguarda la privazione del diritto dei genitori di determinare il luogo
di dimora dei figli, il loro collocamento presso un CEM e la regolamentazione
delle relazioni personali;
giudicando
sul reclamo del 27 luglio 2023 presentato da RE 1 e RE 2 contro la decisione
emessa il 26 giugno 2023 dall'Autorità regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto
Fatti
A. PI 1 PI 2 e PI 3,
nati il 2019, sono figli gemelli di RE 1 e RE 2, genitori non coniugati.
L’autorità parentale e la custodia sono esercitate congiuntamente. La madre e i
figli avevano il domicilio a __________ mentre il padre risiedeva prima a __________
e poi, a far tempo dal 1 maggio 2020, a __________.
B. A seguito della
segnalazione di pericolo di data 27 maggio 2019 nei confronti dei bambini da
parte dell’ospedale universitario di __________, con decisione 7 giugno 2019
l’Autorità regionale di protezione __________ (di seguito Autorità di
Protezione __________), ha istituito una curatela educativa ex art. 308 cpv. 1
e 2 CC a favore dei trigemini. Con risoluzione 8 agosto 2019, in applicazione
dell’art. 307 cpv. 1 CC, ha disposto ulteriori misure di protezione a loro tutela.
Da ultimo, con
successiva decisione 1. novembre 2019, predetta Autorità, accertata la
collaborazione di RE 1, ha altresì stabilito la necessità che quest’ultima
soggiornasse assieme ai figli per la durata di 12 mesi in un istituto
materno-infantile __________ sito a __________.
C. Stante il rifiuto
della madre di stabilirsi presso la preposta struttura di __________ e il suo
contestuale trasferimento a __________ nell’abitazione del padre dei minori,
l’Autorità di protezione __________ ha chiesto l’intervento urgente da parte
dell’Autorità regionale di protezione __________ (di seguito Autorità di
protezione o Autorità). A tal proposito, con decisione 20 febbraio 2020
l’Autorità di protezione __________ ha stabilito che mamma e figli
soggiornassero presso __________ per la durata di 6 mesi a far tempo dal 24
febbraio 2020 (con rientro al domicilio in __________ nei week end per stare
con il padre dei bambini) e ciò in quanto “(…) Es
ist deshalb davon auszugehen, dass die Sicherstellung des kindeswohls nicht
mehr ausreichend gegeben ist. Die Mutter ist in ihrer physichen und psychische
Erschöpfung nicht in der Lage, kindesgerechte Tagesstrukturen, Sicherheit und
nötige Anreize und Erlebnissezu gewährleisten. Dadurch ist die aktuelle und
künftige Entwicklung der Knaben stark eingeschränkt und gefährdet (…)”, soggiorno poi prolungato di ulteriori sei mesi mediante risoluzione
20 agosto 2020.
D. Con
rapporto 19 gennaio 2021, l’Ufficio dell’aiuto e della protezione, Settore
delle famiglie e dei minorenni, __________ (di seguito UAP), ha riferito le
difficoltà della madre – che avrebbe concluso il suo soggiorno presso __________
a fine febbraio 2021 – nella gestione dei figli. In appoggio alla richiesta di
sostegno in __________, l’UAP ha pertanto valutato un progetto educativo
mamma-bambini a __________ (di seguito __________) e, sempre con l’accordo dei
genitori, una valutazione delle capacità genitoriali di RE 1 durante il suo
collocamento, come pure l’istituzione da parte dell’Autorità di protezione di
una misura di curatela amministrativa, stante la situazione economica precaria
e fragile della famiglia.
E. Frattanto, con il
trasferimento del domicilio della madre e dei gemelli a __________ a far tempo
dal 1. maggio 2020, con risoluzione 25 gennaio 2021 (ris. n. 123/2021) la
competenza è stata integralmente assunta dall’Autorità regionale di
riferimento.
Mediante successiva
decisione 4 aprile 2022 (ris. n. 518/2022), predetta Autorità ha: attribuito
l’autorità parentale congiunta ai genitori RE 1 e RE 2 (pto. 1 del
dispositivo), conferito un mandato di controllo e informazione all’UAP ex art.
307 CC (pto. 2 del dispositivo), nonché revocato la curatela educativa
istituita dall’Autorità di protezione __________ (pto. 5 del dispositivo).
F. Con scritto 25 luglio
2022, l’UAP ha informato l’Autorità di protezione che il collocamento
volontario della madre assieme ai tre minori presso la __________ si è
concretizzato il 20 maggio 2022. L’Ufficio ha segnalato altresì le grandi
difficoltà di ambientamento della madre, la quale presenta uno stato
psicologico e una stanchezza che interferiscono con le sue capacità di
occuparsi in modo adeguato e costante dei gemelli. Sulla base di ciò, l’UAP ha
concluso chiedendo una valutazione delle capacità genitoriali, l’istituzione di
una curatela educativa e il decreto di Autorità del collocamento, ritenuta l’incostante
adesione della madre al progetto, la quale, sovente, sparisce dalla struttura
senza dare spiegazioni.
G. A seguito dei
rapporti di aggiornamento dell’UAP 3 agosto 2022, 22 novembre 2022, 2 dicembre
2022, 30 dicembre 2022 e 30 gennaio 2023, come pure delle osservazioni di __________
26 settembre 2022, con risoluzione 31 gennaio 2023 (ris. n. 59/2023) l’Autorità
di protezione ha privato i genitori di determinare il luogo di dimora dei figli
PI 1, PI 2 e PI 3, collocandoli a far tempo dal 31 gennaio 2023 presso __________
(pto. 1 del dispositivo). Ha disposto altresì che i minori facessero rientro
presso il domicilio dei genitori ogni fine settimana dal venerdì alla domenica,
prevedendo la possibilità di altri congedi concordati con la struttura di
accoglienza da richiedere con preavviso (pto. 2 del dispositivo). Da ultimo,
alla psicologa __________ è stato conferito un mandato di valutazione delle
capacità genitoriali di RE 1 e RE 2 (pto. 3 del dispositivo). La decisione è
cresciuta in giudicato.
H. Frattanto, richiamate
le segnalazioni 10 marzo 2023 di __________, rispettivamente, dell’UAP, secondo
le quali la madre “(…) dichiara di avere troppa pressione, stress e
stanchezza. Ha innescato un’escalation di episodi in cui difficilmente riesce a
controllarsi con i suoi bambini (…) ha continuato con un atteggiamento
irritabile e imprevedibile. Chiedendo soldi, assumendo comportamenti
provocatori e minacciando il personale ausiliario (…) A volte ha degli scatti
dove rigetta i bambini. Ad esempio, ieri sera ha spinto PI 3 facendolo cadere a
terra (…)”, mediante risoluzione supercautelare 10 marzo 2023 (ris. n
359/2023) l’Autorità di protezione ha sospeso le relazioni personali dei
genitori con i gemelli ex art. 273 e 274 CC
Con ulteriore
decisione 21 marzo 2023 (ris. n. 402/2023) le relazioni personali di RE 1 e RE
2 con i figli sono state ripristinate con le seguenti modalità: un diritto di
visita ogni fine settimana con passaggio al punto d’incontro di __________ con
i genitori che vi si recheranno ogni sabato mattina per prendere i figli e li
riporteranno alla domenica sera (pto. 1 del dispositivo). L’Autorità di
protezione ha inoltre conferito all’UAP un mandato di valutazione del bisogno
di affidamento a terzi dei minori PI 1 PI 2 e PI 3 (pto. 3 del dispositivo).
I. Con risoluzione 26
giugno 2023 (ris. n. 919/2023), a fronte dell’espulsione di RE 1 da __________
come pure dell’intervenuto rapporto psicologico intermedio del 10 giugno 2023
della psicologa __________ da cui è emerso che “(…) questa madre, sul quale
non vi sono dubbi circa l’amore che lei nutre per i figlioletti, presenta a
livello personale una importante sensibilità agli stressor e difficoltà
relazionali tali che le impediscono di accogliere ed apprendere dagli aiuti
proposti e dagli altri. Come se non potesse nutrirsi di quanto gli altri le
offrono (…) Purtroppo è portata ad esternalizzare colpe e responsabilità,
mostra scarsa capacità di insight (comprensione profonda delle sue proprie
dinamiche interne e capacità nel trovare soluzioni differenziate) nonché
diffidenza ed oppositività nelle relazioni (…)”, l’Autorità di protezione
ha pertanto deciso di: modificare il luogo di collocamento dei minori PI 1, PI
2 e PI 3 da __________ all’istituto __________ a far tempo dal 26 giugno 2023 (pto.
1 del dispositivo); fissare le relazioni personali dei figli con i genitori
stabilendo un diritto di visita ogni fine settimana dal venerdì sera alla
domenica sera (pto. 2 del dispositivo); autorizzare RE 1 e RE 2 a trascorrere
dei periodi di vacanza con i minori (pto. 3 del dispositivo), nonché respingere
le loro istanze tese alla revoca del collocamento (pto. 4 del dispositivo). La
decisione è stata resa immediatamente esecutiva, denegando dunque ad un
eventuale reclamo l’effetto sospensivo (pto. 7 del dispositivo).
L. Avverso la suddetta
decisione sono insorti, tramite il loro patrocinatore, RE 1 e RE 2 con reclamo
27 luglio 2023, postulando il ripristino del loro diritto di determinare il
luogo di dimora dei figli, la revoca del collocamento dei minori e che
quest’ultimi vengano di conseguenza affidati ai genitori per la cura e l’educazione
presso il loro domicilio. Essi rimproverano l’Autorità di prime cure di aver adottato
la decisione qui impugnata unicamente sulla base della valutazione UAP
30.3.2023 e del rapporto intermedio sulle capacità genitoriali da parte della
psicologa __________, le cui considerazioni erano già state smentite e
puntualizzate attraverso il progetto familiare sottoposto all’Autorità di
protezione e con la relazione dello psichiatra di RE 1, dr. med. __________, il
quale smentiva quanto riportato dalla perita __________ (cfr. pag. 3 e 4 del
reclamo).
I reclamanti chiedono
altresì l’ammissione all’assistenza giudiziaria e al gratuito patrocinio.
M. Con osservazioni 11
agosto 2023 l’UAP ha osservato le grandi difficoltà di adattamento della madre
presso __________ e i suoi comportamenti irrispettosi, per i quali il personale
aveva dovuto far intervenire la polizia e l’ambulanza, nonché motivo della sua
espulsione dalla struttura di accoglienza. A fronte di questa situazione e
della conseguente necessità di collocare i gemelli da soli presso un CEM in __________,
ha ritenuto idoneo e rispondente ai bisogni di accudimento, di sicurezza e di
stabilità il collocamento dei minori presso l’istituto di accoglienza __________.
N. Con presa di
posizione 21 agosto 2023 l’Autorità di protezione si è riconfermata nella
propria decisione 26 giugno 2023 (ris. n. 919/2023) chiedendo pertanto la
reiezione del reclamo e sottolineando che “(…) i reclamanti omettono di
considerare che la decisione qui avversata non verteva sul collocamento dei
minori messo in discussione con gli scritti del 16/17 maggio 2023 e 22 giugno
2023 (la relativa procedura è ancora aperta) ma solo sulla modifica
dell’Istituto di accoglienza e sull’estensione delle relazioni personali. Il
trasferimento dei minori presso un altro Centro educativo minorile si era reso
necessario a seguito dell’espulsione della signora RE 1 da __________ a causa
dei suoi comportamenti” (cfr. pag. 2 osservazioni 21 agosto 2023).
O. Con replica 13
settembre 2023 i reclamanti si son riconfermati nelle loro critiche alla
decisione impugnata e nelle richieste di giudizio. Con duplica 3 ottobre 2023
l’Autorità regionale di protezione ha ribadito le motivazioni contenute nella
decisione avversata e nelle osservazioni presentate il 21 agosto 2023.
Considerato
in diritto
Considerandi
1.
Le decisioni delle
Autorità regionali di protezione concernenti minorenni sono impugnabili
mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, nella
composizione di un giudice unico (art. 450 CC in relazione agli art. 314 cpv. 1
e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione e la procedura
in materia di protezione del minore e dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7
LOG). Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli
art. 450 segg. CC occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla
procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni
connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa (art.
99.
LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012
concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria,
alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).
2.
Nella decisione
impugnata, l’Autorità di protezione ha respinto le richieste formulate dai
reclamanti con osservazioni 22 giugno 2023, ritenendo di dover confermare la
misura di privazione del diritto dei genitori di determinare il luogo di dimora
dei figli PI 1, PI 2 e PI 3 e il collocamento di quest’ultimi, modificandone il
luogo da __________ all’istituto __________ in quanto “(…) I signori RE 1 e RE
2.
faticano a confrontarsi con le risultanze agli atti in capo alla situazione
personale della madre che appare sempre in affanno nel reggere lo stress
inevitabilmente correlato alla gestione di tre figli della medesima età. Tale
difficoltà emerge non solo dalla storia famigliare (sin dalla nascita dei
gemelli) ma pure dalla valutazione della psicologa e psicoterapeuta __________.
PI 1, PI 2 e PI 3 devono continuare a beneficiare del supporto loro dato dalla
struttura di accoglienza nonché della presenza della famiglia nei fine
settimana, rispettivamente in altri momenti che verranno in seguito concordati”
(cfr. pag. 6 decisione impugnata e pti. 1 e 4 del dispositivo). Inoltre,
secondo l’Autorità di protezione, “(…) occorre mettere il focus sul
trasferimento dei gemelli da __________ all’istituto __________ che comprende
il bisogno, per i minori, di ambientarsi nella nuova struttura e instaurare
delle relazioni con i bambini del gruppo educativo __________”, circostanza
in base alla quale l’Autorità ha deciso di non accogliere le richieste in
merito alle vacanze estive nell’estensione richiesta dai genitori (cfr. decisione
impugnata, pag. 6 e pti. 2 e 3 del dispositivo).
3.
Nel proprio gravame,
così come nelle loro successive osservazioni 13 settembre 2023, i reclamanti
criticano la decisione di privarli del diritto di determinare il luogo di
dimora dei tre figli gemelli, contestando gli accertamenti dell’Autorità di
prime cure sui quali si è basata la risoluzione impugnata. Essi censurano i
rapporti dell’UAP e di __________, così come il rapporto intermedio redatto
dalla psicologa __________ sulle capacità genitoriali, osservando che tali sono
stati abbondantemente contestati e contestualizzati “(…) non solo e non
tanto con il progetto sottoposto all’autorità mediante il quale tutta la
famiglia (paterna e materna) si è messa a disposizione per sostenere nella
crescita dei minori, ma anche mediante il rapporto dello psichiatra della
signora RE 1, che smentiva quanto riportato dalla dottoressa __________” e
precisando altresì che l’UAP avrebbe intrapreso la via del collocamento dei
minori ancor prima che fosse pervenuta la valutazione sulle capacità
genitoriali (cfr. reclamo pag. 3). I reclamanti proseguono asseverando che nel
periodo in cui il padre era a casa in disoccupazione – da dicembre 2021 ad
aprile 2022 – la situazione familiare funzionava e i primi veri problemi sono
iniziati proprio con il collocamento presso il __________, luogo in cui il
personale manifestava incomprensioni e giudizi nei confronti della madre (cfr.
pag. 2 del reclamo). In questo senso richiamano lo scritto datato 20 marzo 2023
da parte di __________, secondo cui “(…) All’__________ gli operatori sono
stati molto attivi nel creare un ambiente di cura che rispondesse alle esigenze
di madre e bambini e che erano riusciti a creare un buon rapporto di
collaborazione (…) e che i bambini si sono sviluppati in modo ottimale in
questo processo. Ma che comunque questo processo e percorso deve essere
costruito passo dopo passo e che quindi l’allontanamento dei minori non sarebbe
rispondente al loro benessere” (cfr. pag. 2 del reclamo). Da ultimo, negano
che nel caso concreto vi sia una situazione di pericolo ai sensi dell’art. 310
CC, sottolineando che tale imprescindibile condizione non è mai stata
comprovata dall’Autorità inferiore, la quale non si è altresì soffermata sulle
ragioni per cui “(…) non ha ritenuto efficace l’intervento e sostegno
massiccio delle famiglie dei reclamanti, importanti punti di riferimento sia
per gli attuali reclamanti, sia per i minori (…)” (cfr. pag. 4 del
reclamo).
4.
Giusta l’art. 307
cpv. 1 CC, se il bene del figlio è minacciato e i genitori non vi rimediano o
non sono in grado di rimediarvi, l’Autorità di protezione dei minori ordina le
misure opportune per la protezione del figlio.
L'art. 310 cpv. 1
CC (privazione del diritto di determinare il luogo di dimora del figlio)
prevede che quando il figlio non possa essere altrimenti sottratto al pericolo,
l'Autorità di protezione deve toglierlo alla custodia dei genitori, o dei terzi
presso cui si trova, e ricoverarlo convenientemente.
La privazione del diritto
di determinare il luogo di dimora è dunque una misura che consiste nel togliere
ai genitori il diritto di determinare il luogo di residenza e le modalità di
cura del figlio, e nel collocare in modo adeguato il minorenne presso terzi o
in un istituto (Meier/ Stettler, Droit de la filiation, 6ͣ ed., 2019, n.
1173-1739 pag. 1129-1132).
Nel caso in cui i
genitori vengano privati di tale diritto, la sua titolarità passa all’Autorità
di protezione che, decidendone il collocamento, determina il luogo di dimora
del minore (DTF 128 III 9, consid. 4a; STF 5A_993/2016 del 19 giugno 2017
consid. 4.2.2; STF 5A_548/2015 del 15 ottobre 2015 consid. 4.3; STF 5A_335/2012
del 21 giugno 2012 consid. 3.1; Breitschmid, in: BSK ZGB I, 5ͣ ed. 2014,
ad art. 310 CC n. 6; Meier, in: CR CC I, ad art. 310 n. 7).
4.1
Nell'accezione di
“pericolo” rientra tutto quanto è suscettibile di pregiudicare lo sviluppo
fisico, intellettuale e morale del figlio sotto l'autorità parentale dei
genitori (STF 5A_993/2016 del 19 giugno 2017 consid. 4.2.2; STF 5A_875/2013 del
10.
aprile 2014 consid. 3.1; STF 5A_729/2013 dell’11 dicembre 2013 consid. 4.1; STF del 1° luglio 2002, inc. 5C.117/2002, consid. 3.1;
Breitschmid, in: BSK ZGB I, ad art. 310 CC n. 3; Hegnauer, Grundriss des
Kindesrechts, 5ª ed. 1999, n. 27.36 pag. 214; Meier/Stettler, op. cit. n. 1745
pag. 1138). Le cause della messa in pericolo sono ininfluenti
(circostanze oggettive, colpa del minore, dei genitori o dell’entourage
familiare): la misura non è una sanzione nei confronti dei genitori ma persegue
quale unico scopo la tutela del bene del minore (STF 5A_993/2016 del 19 giugno
2017.
consid. 4.2.2; STF 5A_875/2013 del 10 aprile 2014 consid. 3.1; STF
5A_729/2013 dell’11 dicembre 2013 consid. 4.1; STF 5A_835/2008 del 12 febbraio
2009.
consid. 4.1. e rif.; Breitschmid, in: BSK ZGB I, ad art. 310 CC n. 3,
Meier/Stettler, op. cit., n. 1742 pag. 1133-1134).
Il collocamento del
minorenne può avvenire presso terzi o un istituto e deve essere, secondo la
norma, “conveniente” (approprié; angemessen). Esso deve dunque corrispondente
alla personalità e ai bisogni del minore. I criteri da prendere in
considerazione sono in particolare l’età del minore, la sua personalità, i suoi
bisogni educativi o, più in generale, i bisogni relativi alla sua presa a
carico, la stabilità e la continuità del suo ambiente di vita, l’opinione dei
genitori e le relazioni di prossimità del bambino. Il diritto deve assicurare
al minore l’adeguata protezione e le possibilità di sviluppo di cui gode
normalmente nella propria famiglia (art. 302 CC), sia che il collocamento sia
messo in atto dai genitori che dall’Autorità. È l’ordinanza federale
sull’accoglimento di minori a scopo di affiliazione (Ordinanza
sull’affiliazione, OAMin) elaborata dal Consiglio federale in applicazione
dell’art. 316 cpv. 2 CC che ne fissa le modalità (Meier/ Stettler, op. cit., n.
1815, pag. 1188).
Il collocamento in
istituto non deve avere la priorità sul collocamento in famiglia affidataria
con la motivazione che esisterebbe un legame emozionale troppo forte tra il
minore e la famiglia affidataria che renderebbe in seguito difficile il ritorno
del minore nella sua famiglia naturale (Choffat, Du retrait du droit de garde
au retrait de l’autorité parentale: le choix de la mesure la plus adaptée, RMA
2014, p. 41 e rif.).
Decidendo il collocamento
del minore, l’Autorità di protezione non trasferisce il diritto di custodia –
di cui rimane titolare – ma unicamente la custodia di fatto del minore
(faktische Obhut, garde de fait); tale nozione comprende la cura quotidiana del
figlio e l’esercizio dei diritti e dei doveri legati a tali cure e
all’educazione quotidiana (Sentenza CDP del 21 febbraio 2020, inc. 9.2019.158,
consid. 3.3 e rif.; Sentenza CDP del 27 marzo 2015, inc. 9.2014.200-201,
consid. 6.3 e rif.).
4.2
Ai sensi dell’art. 313
cpv. 1 CC, in caso di modificazione delle circostanze le misure prese per
proteggere il figlio sono adattate alla nuova situazione. La norma concretizza
il principio di proporzionalità, che impone all’Autorità di protezione di
adattare le misure adottate quando le medesime si rivelano non (più) adeguate
in ragione dell’evoluzione della situazione (STF 5A_981/2018 del 29 gennaio
2019, consid. 3.3.2.1). Se una misura, nella sua forma attuale, si rivela non
più necessaria, deve infatti essere annullata o sostituita da una misura meno
severa (STF 5A_981/2018 del 29 gennaio 2019 consid. 3.3.2.1; STF 5A_736/2014
del 8 gennaio 2015 consid. 3.4.3). Una modifica delle misure di protezione
adottate in favore di un minore esige tuttavia un cambiamento duraturo e significativo
nelle circostanze che sono state all'origine della loro pronuncia: l'importanza
del nuovo fatto deve essere valutata secondo i principi di stabilità e
continuità della presa a carico del minore. Una modifica implica peraltro, in
una certa misura, una prognosi sull’evoluzione futura delle circostanze
determinanti; prognosi che dipende in larga misura dal comportamento precedente
delle persone interessate. Le misure di protezione dei minori mirano a
migliorare la situazione e devono pertanto essere "ottimizzate" a
intervalli regolari, fino a quando gli effetti da loro prodotti non le rendano
inutili (STF 5A_981/2018 del 29 gennaio 2019 consid. 3.3.2.1; STF 5A_715/2011
del 31 gennaio 2012 consid. 2 e cit.; Sentenza CDP del 25 febbraio 2021, inc. 9.2020.120,
consid. 3.3 e rif.; Sentenza CDP del 21 febbraio 2020, inc. 9.2019.158, consid.
3.4
e rif.).
Qualora il collocamento
non risulti più confacente alla personalità e ai bisogni del minore, l’Autorità
di protezione dovrà modificare la sua decisione in applicazione dell’art. 313
CC. In tal caso non entra in considerazione un’ulteriore decisione di ritiro
del diritto di determinare il luogo di dimora ai sensi dell’art. 310 cpv. 1 CC,
nella misura in cui, come visto, tale diritto è rimasto all’Autorità di protezione
e non è stato delegato ai terzi presso cui il minore è collocato per decisione
dell’autorità (detentori di una semplice custodia di fatto; Sentenza CDP del 21
febbraio 2020, inc. 9.2019.158, consid. 3.4 e rif.; Sentenza CDP del 27 marzo
2015, inc. 9.2014.200-201, consid. 6.4 e rif.).
5.
L’art. 446 CC
definisce i principi procedurali applicabili nell’ambito della protezione degli
adulti. Ai sensi della norma, l’Autorità di protezione esamina d’ufficio i
fatti (cpv. 1). Essa raccoglie le informazioni occorrenti e assume le prove
necessarie; può incaricare degli accertamenti una persona o un servizio idonei
e, se necessario, ordina che uno specialista effettui una perizia (cpv. 2).
L’autorità di protezione non è vincolata dalle conclusioni delle persone che
partecipano al procedimento (cpv. 3) e applica d’ufficio il diritto (cpv. 4).
5.1
La norma sancisce il
principio inquisitorio illimitato, secondo il quale l’Autorità è perfettamente
libera nell’accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove: secondo
consolidata giurisprudenza, in base a tale principio l’Autorità può assumere e
ricercare delle prove – secondo il suo apprezzamento – anche secondo delle
modalità inabituali (sulla possibilità di utilizzare mezzi di prova
“inabituali”, non previsti dall’art. 168 cpv. 1 CPC, v. STF 5A_991/2015 del 29
settembre 2016, consid. 6.2; Meier/Stettler, Droit de filiation, 6ͣ ed.
2019, nota 1764 pag. 492 e riferimenti) e procurarsi d’ufficio dei rapporti
allestiti da terzi (v. DTF 128 III 413 consid. 3.2.1; v. anche STF del 13
gennaio 2014, inc. 5A_843/2013, consid. 4.1 e 4.2, e Messaggio, pag.
6465-6466).
6.
Nella fattispecie, i
reclamanti contestano le motivazioni che l’Autorità di protezione ha posto alla
base della propria risoluzione, aderendo ai rapporti dell’UAP, di __________ e al
rapporto intermedio sulle capacità genitoriali. Condividendo le argomentazioni
dell’Autorità di prime cure, si rileva anzitutto che la decisione qui avversata
non verte sul collocamento dei trigemini – già istituito mediante risoluzione 31
gennaio 2023 (ris. n. 59/2023) e messa in discussione con gli scritti 16 maggio
2023.
e 22 giugno 2023 – bensì sul loro trasferimento in un altro CEM a seguito
dell’espulsione di RE 1 da __________. A mente di queste Camera occorre dunque
valutare se sussistono ancora gli elementi – fra cui, per l’appunto, una
situazione di pericolo ai sensi dell’art. 310 CC – che giustifichino di proseguire
con il collocamento di PI 1, PI 2 e PI 3 presso un istituto di accoglienza in
assenza della madre e la conseguente privazione di determinarne il loro luogo
di dimora da parte dei genitori.
6.1
Corrisponde al vero,
come sostenuto dai reclamanti, che RE 1 è stata confrontata con uno stress post
partum, che è in cura farmacologica presso lo psichiatra dr. med __________, che
il supporto presso l’Istituto __________ era più massiccio rispetto al __________
– luogo in cui le era affidata personalmente, e non attraverso le educatrici, la
cura dei figli – che necessita degli aiuti a casa e che, a tale scopo, ha
presentato un progetto di sostegno da parte della sua rete familiare per la
gestione dei bambini presso il domicilio dei genitori. Tali singoli elementi
non permettono tuttavia di rimettere in discussione la valutazione globale di
tutte le circostanze operata dall’Autorità di protezione, la quale fa emergere,
sia l’attuale inidoneità dei genitori ad occuparsi autonomamente dei minori, che
la conseguente sussistenza di una situazione di pericolo per quest’ultimi. I
reclamanti tralasciano infatti di indicare i numerosi rapporti dell’UAP e di __________
che testimoniano le difficoltà concrete e oggettive genitoriali di RE 1 nei
confronti dei suoi tre gemelli, la sua disforia come pure le difficoltà a
seguire le regole di __________. Fin dall’inizio è infatti emerso che “(…)
La signora ha spiegato di temere che il suo carattere (talvolta nervoso,
irascibile e impulsivo) non fosse compatibile con le regole del CEM (…)” (cfr.
rapporto UAP 22 dicembre 2021); “(…) la madre ha grandi difficoltà di
ambientamento e presenta uno stato psicologico che interferisce con le sue
capacità di occuparsi in modo adeguato e costante dei suoi figli. La signora
riferisce di una grandissima stanchezza, di dolori fisici, e di “pensieri nella
testa”, e di essere costantemente preoccupata che ai figli “succeda qualcosa di
brutto”. La madre tende a reagire in modo sproporzionato, ad esempio, uno dei
figli a casa si è fatto male, e lei ha chiamato l’ambulanza (è intervenuta
anche la polizia) (…) Sovente sparisce dal CEM e non si sa dove vada, tornando
a volte anche in piena notte. (…) La madre vuole essere dimessa con i figli, e
tornare a casa. Il padre è contrario. L’UAP ha espresso la propria contrarietà
ad un rientro, infatti, seppure il collocamento sia ad oggi volontario, l’UAP
non ritiene che la madre possa garantire sicurezza e benessere ai bambini,
considerando inoltre che il compagno lavora a turni anche fuori cantone e
quindi non può essere presente in settimana. (…) Lo stato psicologico della
madre è preoccupante (…) (cfr. rapporto UAP 25 luglio 2022).
6.2
In questa ottica, l’evoluzione
negativa verificatasi a far tempo degli ultimi mesi dell’anno 2022 e nei primi
mesi dell’anno 2023 ha evidenziato la necessità di continuare a garantire ai
minori un supporto residenziale protettivo adeguato ai loro bisogni. Come
infatti indicato nei successivi rapporti dell’UAP 2 dicembre 2022 e 30 gennaio
2023, RE 1 fatica a rispettare le regole e presenta una serie di atteggiamenti
aggressivi e provocatori nei confronti del personale del __________ tanto che
si è reso necessario un “(…) intervento di polizia e ambulanza perché la
madre si agita in maniera eccessiva e pericolosa (lancia le sedie, strappa le
tende) a __________ (…)” (cfr. rapporto UAP 2 dicembre 2022). Ella è risultata
molto altalenante nei suoi comportamenti e priva delle capacità di occuparsi dei
tre i bambini contemporaneamente, se non per poco tempo e con il supporto del
personale della struttura (cfr. rapporto UAP 2 dicembre 2022). Gli obbiettivi
principali del collocamento, quali quelli di “(…) aiutare la signora RE 1 a
lavorare sulla sua genitorialità, migliorandone le competenze, la sicurezza, la
comprensione dei bisogni dei figli e la sua capacità di attivarsi (…)”,
nonché “(…) di aiutarla a pianificare le giornate dei figli, spronarla a
fare delle attività con loro e migliorarne la gestione globale imparando delle
strategie che le permettano di gestirli assieme (…)” sono stati disattesi e
ciò non per causa di terze persone, come tentato di giustificare dai reclamanti,
ma unicamente per la condotta della madre la quale “(…) avrebbe dei
comportamenti bruschi nei confronti dei figli (che ci sono stati segnalati dal __________
in questi 8 mesi di collocamento) e che la stessa abbia delle difficoltà nel
“leggere” la realtà. È stata osservata anche una spiccata tendenza a delegare
la custodia dei figli alle educatrici, nonostante verbalmente esprima di non
avere nessuna fiducia nelle stesse (…)” (cfr. rapporto UAP 30 gennaio 2023 e
scritto __________ 30.11.2022). L’udienza 31 gennaio 2023 ha in particolare
evidenziato come l’accudimento dei figli in capo a RE 1 fosse deficitario e
come fosse altresì indispensabile un cambio di paradigma da parte di
quest’ultima per la proficua prosecuzione del collocamento, ritenuto anche che
dal suo ingresso presso __________ ella non è mai riuscita ad assumere il ruolo
di madre, delegando tale compito, con fare prepotente, al personale del CEM.
Sulla base di tutti gli elementi sopra menzionati, l’Autorità di protezione ha
pertanto decretato il collocamento mediante risoluzione 31 gennaio 2023,
avverso la quale, si ricorda, i reclamanti non hanno interposto reclamo. Ora,
come già indicato, la decisione avversata non verte sul collocamento dei minori,
bensì sulla modifica della struttura di accoglienza. Dalla successiva
documentazione versata agli atti risulta che – nonostante il professato impegno
da parte di RE 1 di mettere in atto un cambiamento nelle modalità di
accudimento dei figli – le circostanze alla base del collocamento non sono
mutate, anzi, si è assistito a una regressione degli obiettivi prefissati,
anche a causa dell’atteggiamento oppositivo dei reclamanti – in special modo della
madre – e della loro marcata assente consapevolezza in merito alle oggettive
lacune genitoriali.
6.3
Premesso che nel loro
memoriale ricorsuale RE 1 e RE 2 non si confrontano minimamente con le motivazioni
alla base del decretato trasferimento dei minori in un altro CEM (come
l’espulsione della madre a causa del suo atteggiamento) se non tentare, invano,
di mettere in dubbio e sminuire le numerose osservazioni di __________ e
dell’UAP, per questo Giudice non sussiste alcuna motivazione per dubitare della
veridicità delle conclusioni contenute nei rapporti in parola. Lo scritto 10
marzo 2023 di __________ attesta in modo chiaro un peggioramento dei
comportamenti di RE 1 nei confronti del personale della struttura e degli
stessi gemelli “(…) la signora è stata supportata maggiormente dalle
educatrici, tuttavia lei dichiara di avere troppa pressione, stress e
stanchezza. Ha innescato un’escalation di episodi in cui difficilmente riesce a
controllarsi con i suoi bambini e gli ospiti presenti sono sottoposti a urla,
sfuriate, insulti, disprezzo per gli spazi il personale tutto (…) a volte ha
degli scatti dove rigetta i bambini. Ad esempio, ieri sera ha spinto PI 3
facendolo cadere a terra nella sala TV, il quale piangendo si rialza e la
rincorre (…), atteggiamenti che si ripercuotono direttamente nei confronti
dei figli “(…) nei bambini osserviamo nuovi comportamenti distruttivi nei
confronti degli spazi (…) manifestano comportamenti violenti anche tra di loro
e sulla mamma che non è in grado di intervenire e sembra assente (…)” (cfr.
scritto __________ 10 marzo 2023).
Aggiungasi che neppure
risulta aderente alla realtà il fatto che “(…) i primi reali problemi a
causa di giudizi e incomprensioni con il personale della struttura (…)”
sarebbero cominciati con il collocamento dei minori e della madre presso __________,
posto come, dall’incartamento dell’Autorità di prime cure, risulta che
quest’ultima, nel corso degli anni, ha ripetutamente manifestato delle
difficoltà a relazionarsi con i terzi cui era parzialmente delegata la cura dei
figli (cfr. rapporti __________).
Già solo da questi
elementi può dunque essere considerata accertata una situazione di pericolo ai
danni di PI 1 PI 2 e PI 3 per il loro sano sviluppo psicofisico, situazione
che, come visto, si protrae sin da prima della loro nascita.
6.4
Risulta pure un
fattore di pericolo per i minori il fatto che i reclamanti, a fronte di tali
riscontri, abbiano sempre, in quale modo, sminuito e negato l’evidenza, non
riconoscendo le proprie difficoltà (sostenendo ad esempio di trovarsi al __________
solo per la stanchezza derivante dall’accudimento dei figli, che le
problematiche di RE 1 sono causate dal personale di __________ e di essere
perfettamente in grado di occuparsi dei gemelli presso il proprio domicilio con
l’aiuto della famiglia).
A questo proposito,
nemmeno può essere richiamato a favore del rientro dei trigemini presso i
genitori lo scritto 20 marzo 2023 di __________. Oltre ad essere superato dagli
eventi – ella riferisce infatti di quanto osservato in passato senza
confrontarsi con l’attuale situazione – si tratta di due realtà differenti, osservato
che nella struttura di accoglienza __________ la madre riceveva supporti e
aiuti continui e sicuramente, per tipo di struttura, maggiori rispetto a __________,
centro educativo in cui, per contro, le era stata lasciata una certa autonomia
nell’accudimento dei figli “(…) La Direttrice riferisce che __________
funziona diversamente da __________. A __________ l’accudimento dei figli viene
svolto principalmente dalle mamme e non dalle educatrici, poiché l’obiettivo è
il sostegno alla genitorialità al fine di ricomporre il nucleo famigliare al
domicilio e affrancarli dalla residenza presso la struttura. La signora RE 1
tuttavia delega la maggior parte dei compiti alle educatrici. __________ ha
dovuto riorganizzarsi al fine di garantire alla signora RE 1 un’educatrice che
si potesse occupare dei tre gemelli 24/h (…)” (cfr. udienza 31 gennaio
2023). Ciò ha permesso di porre ancora più in evidenza le oggettive difficoltà
di RE 1 nella contemporanea e costante cura dei gemelli, situazione che
rispecchierebbe pienamente il suo contesto di vita assieme ai figli a casa qualora
si decidesse per il ripristino del loro luogo di dimora presso i genitori.
6.5
A tali indicatori di
pericolo, già consistenti e tutt’altro che occasionali, si sommano i timori in
merito alla presa a carico psichiatrica e psicologica di RE 1. Nel proprio
gravame i reclamanti richiamano le osservazioni presentate il 22 giugno 2023,
invocando quando attestato da parte dello psichiatra della reclamante dr. med. __________
nel suo scritto 12 maggio 2023. Ora, premesso che questa Camera, nel suo giudizio,
non terrà conto del rapporto intermedio sulle capacità genitoriali 10 giugno
2023.
per le ragioni di cui si dirà in seguito, va altresì sottolineato che lo
psichiatra nulla indica (e pertanto nulla può smentire) sulle eventuali competenze
genitoriali di RE 1 se non limitarsi ad attestare che “(…) con il
trasferimento a __________ il quadro psichico della paziente ha evidenziato un
aumento della diforia, maggior irritabilità e impulsività e comparsa di
contenuti ideativi di tipo persecutorio (…)”, ragioni per la quale, con lo
scopo di contenerne l’impulsività e ridurre gli episodi disforici, alla
reclamante è stata prescritta una terapia antipsicotica. Tale condizione
clinica si allinea perfettamente con quanto accaduto presso __________,
rispettivamente con gli atteggiamenti aggressivi di RE 1 nei confronti del
personale e, in alcune occasioni, dei figli. Con scritto di __________ 10 marzo
2023.
(quindi solo due mesi prima del rapporto del dr. med. __________), è stato
segnalato proprio a quest’ultimo che la madre non assumeva la terapia medica
prescritta e ciò, nonostante le fosse stato spiegato che doveva collaborare e prendere
regolarmente i farmaci al fine di ridurre la propria reattività. Anche questo
elemento, seppur di gravità minore rispetto a quanto indicato nei precedenti
considerandi, si aggiunge alle altre numerose fonti di preoccupazione per la
situazione di PI 1, PI 2 e PI 3.
Risulta pertanto
essenziale che, prima di un eventuale rientro al domicilio dei minori, sia
accertata la costante e durevole aderenza di RE 1 agli incontri con lo psichiatra,
all’assunzione della cura farmacologica, nonché ad un percorso di sostegno alla
genitorialità.
6.6
Sebbene le misure che
permettono la conservazione della vita nel nucleo famigliare debbano rimanere
prioritarie, l’Autorità di protezione ha la facoltà di ordinare la privazione
del diritto di determinare il luogo di dimora sul figlio qualora altri
provvedimenti misure appaiano di primo acchito insufficienti o privi di chances
di successo, come nel caso concreto. L’UAP medesimo, segnala che, nonostante i
supporti messi a disposizione, la madre non riesce ad occuparsi adeguatamente
dei suoi figli, i quali necessitano invece di stabilità e, in assenza della
madre, si mostrano meno agitati e dormono meglio (rapporto UAP 30 marzo 2023).
Inoltre, come riassunto nei precedenti considerandi e sottolineato dall’UAP,
prima di valutare un rientro a casa dei minori è necessario, in particolare, il
mantenimento della presa a carico psicologica della madre, la conseguente
stabilizzazione tramite l’assunzione di una regolare terapia farmacologica, una
sua stabilità nel tempo nella conduzione della quotidianità, oltre che a un
miglioramento delle condizioni socio ambientali domiciliari (pulizie e
riorganizzazione dell’appartamento). Nelle attuali circostanze, una qualsiasi
altra misura – anche imposta d’ufficio – sarebbe stata verosimilmente destinata
a fallire non essendo possibile fare affidamento sulla quotidiana collaborazione
dei genitori e, in special modo, sulla stabilità emotiva e fisica della madre. L’atteggiamento
di chiusura da parte di RE 1 e RE 2, di sfiducia nei confronti dell’Autorità di
protezione, del CEM e dei servizi sociali e la loro incapacità di confrontarsi
con le risultanze agli atti in capo alle loro criticità genitoriali e alla
situazione personale della madre (che appare sempre in affanno a gestire lo
stress correlato alla gestione dei figli), impedisce di fatto la messa in atto
di altri provvedimenti protettivi che avrebbero potuto essere intrapresi, anche
meno incisivi. Sempre dagli atti dell’incarto emerge infatti la grande
difficoltà di RE 1 nel prendere atto delle sue oggettive difficoltà genitoriali
che, nuovamente, si traducono in una sua importante limitazione delle
competenze/capacità nel prendere adeguatamente cura dei figli. Il principio
della proporzionalità non risulta dunque violato dall’autorità di prime cure. In
tal senso, per quanto concerne il trasferimento dei minori presso un altro CEM
in assenza della madre (misura qui oggetto di impugnativa) si ricorda che tale
si è reso necessario a seguito dell’espulsione di RE 1 per i suoi comportamenti
aggressivi e irrispettosi delle regole all’interno di __________, nonostante
quest’ultima fosse stata più volte informata in merito a questa eventualità. Se
la reclamante fosse riuscita a investire concretamente nel progetto di sostegno
educativo delineato congiuntamente con la rete e fornito da __________, i figli
non avrebbero dovuto essere trasferiti in un altro istituto di accoglienza
infantile. L’impossibilità di proseguire il collocamento presso __________ non
può, di tutta evidenza, comportare il rientro dei minori presso il domicilio
dei genitori e neppure giustificare la messa in discussione del progetto
educativo.
6.7
Alla luce di tutto quanto
sopra, condividendo le conclusioni dell’Autorità di prime cure, nel caso in
disamina emerge in maniera evidente come le condizioni che avevano imposto il
collocamento dei minori presso una struttura adeguata ai loro bisogni e a tutela
del loro sviluppo psicofisico – fin dalla loro nascita – non sono mutate. Sono
tuttora presenti e concrete le difficoltà dei genitori, in special modo di RE 1,
ad occuparsi in modo adeguato e costante dei gemelli, nonostante i numerosi aiuti
e supporti avuti nel CEM e ricevuti da parte della sua rete di sostegno. Ciò
impone pertanto di respingere il reclamo presentato da RE 1 e RE 2 così come le
loro richieste contenute nelle osservazioni 22 giugno 2023.
Per le medesime ragioni,
allo stadio attuale della procedura, nemmeno può essere preso in considerazione
il progetto 16 maggio 2023 da loro presentato mirante al rientro dei gemelli
presso i genitori – i quali beneficerebbero del sostegno dei parenti
nell’accudimento dei figli – senza omettere poi che tale progetto è
estremamente vago e richiederebbe di essere meglio dettagliato.
7.
Pur non essendo
oggetto di reclamo, ma rilevabile quale obiezione sollevata con le loro
osservazioni 22 giugno 2023, corrisponde al vero che il rapporto intermedio
sulle capacità genitoriali 10 giugno 2023 da parte della psicologa __________
parrebbe essere stato eseguito in assenza di un interprete.
7.1
Il diritto di essere
sentito (art. 29 cpv. 2 Cost) è un diritto di ordine formale la cui violazione
implica l’annullamento della decisione impugnata, indipendentemente dalle
possibilità di successo nel merito del reclamo (DTF 137 I 195 consid. 2.2; DTF
5A_540/2013 del 3 dicembre 2013 consid. 3.1.1; sentenza CDP del 13 giugno 2013,
inc. 9.2013.160). Il diritto di essere sentito comprende varie facoltà,
segnatamente quella di esprimersi sugli elementi essenziali prima che una
decisione sia presa, di fornire prove sui fatti suscettibili di influire sul
procedimento, di consultare gli atti di causa, di partecipare all’assunzione
delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi in merito (DTF 133 I 270
consid. 3.1; STF del 3 dicembre 2013, inc. 5A_540/2013 consid. 3.1.1; DTF 132 V
368.
consid. 3.1 con rinvii) ma non garantisce di per sé stesso il diritto di
esprimersi oralmente (DTF 125 I 209 consid. 9b; STF del 3 dicembre 2013, inc.
5A_540/2013 consid. 3.1.1). Tali diritti sono ora ancorati anche nel titolo II°
della LPAmm, entrata in vigore il 1° marzo 2014 (art. 34 ss LPAmm).
7.2
Il diritto di essere
sentito comprende anche quello di essere assistiti da un interprete nel corso
delle udienze in caso di conoscenze insufficienti della lingua ufficiale
utilizzata davanti al tribunale (STF 5A_639/2014 dell’8 settembre 2015, consid.
4.2; STF 4P.26/2001 dell’8 giugno 2001, consid. 1a/aa). Il diritto alla
traduzione si estende agli elementi necessari affinché la parte interessata
possa seguire il corso del procedimento ed esercitare efficacemente i suoi
diritti. L’ampiezza dell’assistenza da offrire non deve tuttavia essere
valutata in maniera astratta ma in funzione dei bisogni effettivi della parte
interessata e delle circostanze concrete del caso (STF 5A_639/2014 dell’8
settembre 2015, consid. 4.2; STF 5A_797/2014 del 27 aprile 2015, consid. 2.2;
STF 6B_190/2008 del 20 maggio 2008, consid. 3.1; STF 1P.162/2005 del 12 maggio
2005, consid. 2).
7.3
Nella fattispecie,
mediante osservazioni 22 giugno 2023, i reclamanti hanno contestato la valutazione
intermedia sulle capacità genitoriali, chiedendone l’annullamento in quanto RE
1.
non avrebbe potuto beneficiare dell’ausilio di un interprete. Orbene, se da
una parte a questa Camera non è dato da sapere se alla reclamante era stato indicato
questo suo diritto e se quest’ultima abbia rifiutato, d’altra parte, dalla
documentazione agli atti, risulta che in occasione degli incontri dinnanzi
all’Autorità di prime cure i genitori si sono spesso avvalsi dell’intervento di
un interprete di lingua __________. Va inoltre segnalato che negli scritti
inviati da quest’ultimi sono evidenti le loro difficoltà linguistiche, in
particolare della madre, la quale, fino a pochi anni fa, risiedeva nella
Svizzera __________. La censura sollevata dai reclamanti nel corso del procedimento
di prime cure appare pertanto fondata e merita accoglimento. L’Autorità di
protezione sarà dunque tenuta a disporre al più presto una valutazione sulle
capacità genitoriali di RE 1 e RE 2 con l’ausilio di un interprete, in modo che
i genitori possano comprendere pienamente quanto indicato e richiesto dalla
perita ed esprimersi liberamente in assenza di barriere linguistiche, e per
poter essere riesaminato il luogo di vita più confacente al bene dei minori.
7.4
Ciò posto – anche per
i suddetti motivi – occorre tuttavia segnalare che nel proprio convincimento
questa Camera non si è fondata sulle conclusioni a cui è giunta la psicologa __________
Come riassunto nei precedenti considerandi, la copiosa documentazione che
compone il dossier di PI 1, PI 2 e PI 3 fin dalla loro nascita è più che
sufficiente per ritenere che, nonostante la messa in atto di numerosi sostegni
a favore della madre, quest’ultima non sia tuttora idonea a occuparsi dei figli
in modo autonomo e costante. Il sano sviluppo psicofisico dei minori appare
ancora esposto a serio pericolo e deve pertanto essere continuato e
approfondito il progetto di accoglimento messo in atto, così da garantire loro
in modo adeguato il soddisfacimento dei loro bisogni. Premesso che, qualora vi
sarà una modificazione delle circostanze a favore dei genitori (come, ad
esempio, una rivalutazione positiva delle loro capacità genitoriali congiunta
ad una loro proattiva collaborazione con la rete di sostegno), ai sensi
dell’art. 313 cpv. 1 CC, le misure prese per proteggere i gemelli saranno
adattate alla nuova situazione da parte dell’Autorità di protezione. Nel
frattempo, in previsione di un loro rientro definitivo al domicilio dei
genitori, RE 1 sarà tenuta a seguire e a mantenere un percorso psicologico e
farmacologico, come pure a ricorrere a una figura di sostegno che la possa
aiutare a raggiungere una stabilità duratura nella conduzione della sua vita
(cfr. rapporto UAP 30 marzo 2023). La madre, nel corso di oltre tre anni, non è
infatti stata in grado di lavorare e migliorare le differenti funzioni legate
alla genitorialità, così da dimostrare di possedere le capacità e uno spazio
autodinamico autonomo da attivare a favore dei figli nelle fasi della loro
crescita. E ciò, nonostante sia stata supportata alla genitorialità sin dai
primi mesi di vita dei figli. Neppure dai collocamenti ella ha, sino ad oggi,
saputo trarre beneficio. Al contrario si è limitata a riversare le
responsabilità sugli altri anziché accogliere l’intenso sostegno offertole da
tali strutture e a delegare a terzi l’accudimento dei gemelli. Si osserva al
riguardo che come già indicato, __________, per soddisfare le necessità di RE 1,
ha dovuto riorganizzarsi per mettere a disposizione di quest’ultima
un’educatrice a tempo pieno (cfr. udienza 31 gennaio 2023). Ciò nonostante, i
suoi ripetuti atteggiamenti aggressivi e oppositivi nei confronti del personale
e delle regole del CEM, hanno comportato l’espulsione di RE 1 e il
trasferimento dei gemelli in una struttura addetta ad accogliere unicamente i
minori. Si può pertanto affermare che la reclamante, in un certo senso, è stata
l’artefice dell’intervenuta modifica del luogo di collocamento di PI 1, PI 2 e PI
3.
qui oggetto di reclamo. Fino ad oggi, i vari rapporti allestiti dalle
strutture di accoglienza e dall’UAP riportano una situazione statica, senza
evoluzione significativa in capo alla genitorialità della madre, la quale è
risultata deficitaria nelle diverse sue funzioni (funzione protettiva, funzione
affettiva, funzione regolativa, funzione normativa, ecc). Tutti questi elementi
sommati assieme – a prescindere pertanto dall’esito del rapporto delle capacità
genitoriali datato 10 giugno 2023 – conducono a testimoniare la necessità del
proseguo dell’affidamento a terzi dei minori.
7.5
Per quanto riguarda la
richiesta dei reclamanti in merito alle vacanze estive, seppur ormai divenuta
priva di oggetto in quanto superata degli eventi, a titolo abbondanziale si
rileva che questa Camera, anche su tale punto, avrebbe appoggiato e condiviso
la decisione dell’Autorità di prime cure, in quanto l’obbiettivo principale
perseguito avente la priorità era l’inserimento e l’ambientamento di PI 1, PI 2
e PI 3 presso la nuova struttura di accoglienza minorile.
7.6
Ricordato nuovamente
che oggetto della presente procedura è unicamente il trasferimento dei minori
presso l’istituto __________ a causa dell’allontanamento di RE 1 da __________,
e non le contestazioni sollevate dai reclamanti nel corso della procedura
dinnanzi all’Autorità di prime cure che, se del caso, dovranno essere dirimate da
quest’ultima con separata decisione, sulla scorta di tutte le considerazioni di
cui sopra, la decisione dell’Autorità di protezione merita conferma, mentre il
reclamo di RE 1 e RE 2 deve essere respinto.
8.
I reclamanti
postulano infine l’ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del
gratuito patrocinio.
8.1
Ai sensi dell’art. 29
cpv. 3 Cost., chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità della
procedura se la sua causa non sembra priva di probabilità di successo; ha
diritto al patrocinio gratuito qualora la presenza di un legale sia necessaria
per tutelare i suoi diritti. In virtù dell’art. 117 CPC, applicabile su rinvio
dell’art. 13 LAG, ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei
mezzi necessari (lett. a), la cui domanda non appaia priva di probabilità di
successo (lett. b).
Alla luce della
documentazione agli atti e della pacifica situazione di indigenza dei
reclamanti, la domanda può essere accolta.
9.
Gli oneri
processuali seguirebbero la soccombenza (art. 47 e 49 LPAmm) ma viste le
circostanze si prescinde, eccezionalmente, dal prelievo di tasse e spese di
giustizia.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. Il reclamo è
respinto.
2. La domanda di
ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio
presentata da RE 1 e RE 2 è accolta.
3. Non si prelevano né
spese né tasse di giustizia.
4. Notificazione:
-
Comunicazione:
-
-
Il
presidente
La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95
a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72
segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è
ammissibile solo se il valore litigioso
ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge
tale importo, il ricorso in materia
civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di
importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in
materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in
materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.
116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal
caso dall'art. 115 LTF.