9.2024.1
Decisione di nomina della moglie quale curatrice di rappresentanza del marito, avversata dai figli
24 ottobre 2024Italiano17 min
2022, affetto da Parkinson e con difficoltà cognitive di entità “severa-moderata”),
Source ti.ch
Incarto n.
9.2024.1
Lugano
24 ottobre 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di protezione del
Tribunale d'appello
Damiano
Bozzini
giudice
unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 9 LOG
assistito
dalla
cancelliera
Baggi
Fiala
sedente
per statuire nella causa che oppone
RE
1
RE
2
all’
Autorità
regionale di protezione __________,
e
a
PI
1
patr.
da: PR 1
per
quanto riguarda la misura di protezione in favore di PI 1;
giudicando
sul reclamo del 2 gennaio 2024 presentato da RE 1 e RE 2 contro la decisione
emessa il 19 dicembre 2023 dall'Autorità regionale di __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto
Fatti
A. Con rapporto medico 1°settembre 2022 il Capo
clinica della Clinica __________ (dr. med. __________) ha segnalato
all’Autorità regionale di protezione __________ (in seguito Autorità di
protezione) la situazione di PI 1 (degente presso la Clinica dall’11 agosto
2022, affetto da Parkinson e con difficoltà cognitive di entità “severa-moderata”),
postulando che venga istituita una misura di protezione in suo favore.
B. Con
scritto 1° settembre 2022 l’avv. PR 1, in qualità di patrocinatore di PI 1,
moglie di PI 1, ha chiesto l’intervento dell’Autorità e la nomina “urgente”
di un curatore per il marito.
Con
scritto 6 settembre 2022 RE 2 e RE 1, figli di PI 1, hanno chiesto che venga
istituita una misura di protezione in favore del padre.
C. Mediante
decisione supercautelare 13 settembre 2022 l’Autorità di protezione ha
istituito in favore di PI 1 una curatela di rappresentanza con amministrazione
dei beni (art. 394 e 395 CC), limitandolo nell’esercizio dei diritti civili.
Quale curatore è stato nominato l’avv. __________.
Il
4 ottobre 2022 l’Autorità di prime cure ha convocato PI 1, la moglie e i figli
ad un’udienza di discussione, durante la quale l’interessato ha dichiarato di “essere
contento di avere un curatore” e di accettare la nomina dell’avv. __________.
Il presidente dell’Autorità ha ribadito che la situazione medica di PI 1 impone
una misura, precisando che “si rifarà una rivalutazione a fine anno”.
D. Con
decisione 11 ottobre 2022 l’Autorità di protezione ha confermato in via
definitiva la decisione supercautelare (disp. 1), l’istituzione in
favore di PI 1 di una curatela di rappresentanza con amministrazione dei beni e
privazione dell’accesso ai conti bancari e postali (disp. 2) e la nomina
dell’avv. __________ (cfr. compiti disp. 3). Tale decisione è stata confermata
da questa Camera (cfr. decisione 23 maggio 2023, inc. 9.2022.174).
E. Con
istanza 11 novembre 2022 PI 1 ha chiesto all’Autorità di protezione di nominare
la moglie __________ quale sua curatrice, in sostituzione dell’avv. __________,
o in via sussidiaria l’avv. PR 1.
Con
ulteriore istanza 14 giugno 2023 PI 1 ha chiesto la revoca della curatela,
allegando dei pareri del neurologo dr. med. __________.
F. Mediante
ordinanza 20 giugno 2023 l’Autorità di protezione ha incaricato il dr. med. __________
di svolgere una valutazione peritale su PI 1 (stato di salute, grado di
capacità di intendere e volere, sfere di salute integre).
G. Il
1° settembre 2023 il perito dr. med. __________ trasmesso all’Autorità di
protezione la valutazione peritale, dalla quale emerge la capacità di intendere
e volere di PI 1 e la necessità di una misura di protezione in suo favore.
Il
referto medico è stato trasmesso all’interessato e al curatore. Con osservazioni
6 ottobre, rispettivamente 27 ottobre 2023 hanno presentato le proprie
osservazioni. PI 1 ha ribadito la richiesta che la moglie venga nominata sua curatrice.
__________
ha chiesto la revoca della misura istituita in favore del marito o la nomina
quale curatrice (scritto 25 settembre 2023).
H. Con
decisione 19 dicembre 2023 l’Autorità di protezione, in accoglimento
dell’istanza di __________, ha dimesso il curatore avv. __________ e nominato
la moglie quale curatrice di rappresentanza di PI 1, in sostituzione del
precedente (art. 394 e 395 CC) (compiti cfr. disp. 4).
I. Mediante
reclamo 2 gennaio 2024 i figli RE 1 e RE 2, si sono aggravati avverso la
decisione, opponendosi alla nomina di __________ e chiedendo che la misura di
protezione venga assunta dall’attuale curatore, avv. __________.
L. Con
osservazioni 9 gennaio 2024 l’Autorità di prime cure si rimette al prudente
giudizio di questa Camera, indicando che le condizioni personali della moglie
permettono lo svolgimento dei compiti assegnati.
Con scritto 19 gennaio 2024 il curatore ha rinunciato
a presentare osservazioni al reclamo.
Mediante
osservazioni 26 gennaio 2024 __________ ha chiesto la conferma della decisione,
lamentando un accanimento nei suoi confronti. Conferma di essersi sempre
occupata del marito, sia sul piano amministrativo che personale, nonché della
gestione dell’economia domestica. Quanto ai presunti conflitti d’interessi in
relazioni alla gestione dei beni immobiliari, indica che vi sarebbe in ogni
caso la supervisione dell’Autorità di protezione.
Con
osservazioni 26 gennaio 2024 PI 1 ha chiesto che il reclamo dei figli venga respinto.
I
reclamanti hanno rinunciato a presentare l’allegato di replica.
Considerato
in diritto
Considerandi
1.
Le decisioni delle
Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni sono impugnabili
mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, nella
composizione di un giudice unico (art. 450 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge
sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e
dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7 LOG). Riguardo alla procedura
applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre
riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in
particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di
competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del
Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut,
pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto
processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).
2.
Con
la decisione in esame, l’Autorità di protezione, in accoglimento dell’istanza
di PI 1 e della moglie, ha nominato __________ quale curatrice di
rappresentanza del marito e dimesso il precedente curatore. La curatrice è
stata incaricata di rappresentare, gestire e amministrare le rendite e la
sostanza dell’interessato (cfr. disp. 4). L’Autorità ha precisato che benché “tutte
le vicende che avevano riguardato l’interessato e i membri della sua famiglia,
avevano portato alla conclusione che il curatore doveva essere persona esterna
alla cerchia famigliare per poter assicurare un intervento assolutamente privo dell’influenza
di interessi personali” in concreto vanno anche tenuti in debita
considerazione i desideri dell’interessato, come previsto dall’art. 401 CC.
L’Autorità è giunta alla conclusione che dovendo ponderare attentamente le due
differenti esigenze, la soluzione migliore è mantenere la misura, affidando l’incarico
alla moglie.
3.
Con
il proprio gravame i figli contestano la decisione nella misura in cui è
prevista la nomina di __________. La nomina della moglie non consente, a loro
avviso di tutelare al meglio la situazione del padre. Lamentano che la moglie
avrebbe problemi a gestire il marito e non disporrebbe delle necessarie
competenze per svolgere il mandato assegnatole (competenze relazionali,
metodologiche; rapporto della Clinica __________ del 1° settembre 2022). Vista
la conflittualità famigliare, i figli ritengono altresì che la nomina non
sarebbe opportuna a garantire un’amministrazione neutrale della sostanza
immobiliare data in usufrutto al padre.
4.
Ai
sensi dell’art. 374 CC, il coniuge o partner registrato che vive in comunione
domestica con una persona che diviene incapace di discernimento o le presta di
persona regolare assistenza ha per legge un diritto di rappresentanza se non
sussiste un mandato precauzionale né una corrispondente curatela (cpv. 1). Il
diritto di rappresentanza comprende tutti
gli atti giuridici abitualmente necessari al mantenimento, l’amministrazione
ordinaria del reddito e dei rimanenti beni e, se necessario, il potere di aprire
e sbrigare la corrispondenza (cpv. 2, n. 1-3). Per gli atti giuridici inerenti
all’amministrazione straordinaria dei beni il coniuge o il partner registrato
deve ottenere il consenso dell’autorità di protezione degli adulti (cpv. 3).
L’obiettivo
del diritto legale di rappresentanza è quello di garantire che i bisogni
fondamentali personali e materiali di una persona incapace di discernimento
possano essere soddisfatti senza l’intervento dell’autorità di protezione degli
adulti (Messaggio concernente la modifica
del Codice civile svizzero [Protezione degli adulti, diritto delle persone e
diritto della filiazione] del 28 giugno 2006, FF 2006 6391 pag. 6423).
L’applicazione
del principio di sussidiarietà implica che l’autorità di protezione istituisca
delle misure soltanto se l’aiuto di cui necessita l’interessato non può essere
fornito dalla sua famiglia, dalle persone vicine o dai servizi pubblici o
privati competenti (Messaggio, FF 2006 6391 pag. 6432; COPMA, Droit de la
protection de l’adulte, Guide pratique, 2012, n. 5.11 pag. 138).
Se l’autorità di protezione constata che l’assistenza
fornita da questa cerchia di persone non è sufficiente, deve ordinare una
misura che rispetti il principio di proporzionalità, ovvero che sia necessaria
e idonea (art. 389 cpv. 2 CC; art. 5 cpv. 2 Cost; COPMA, Droit de la protection
de l’adulte, Guide pratique, n. 5.11 pag. 138).
5.
Le condizioni per l’istituzione di una curatela sono
indicate dall’art. 390 CC.
Giusta l’art. 400 CC l’Autorità di protezione degli adulti
nomina quale curatore una persona fisica che sia idonea, dal profilo personale
e delle competenze, ad adempiere i compiti previsti, disponga del tempo
necessario e svolga personalmente i suoi compiti, con possibilità in
circostanze particolari di nominare più curatori (cpv. 1); la persona nominata
deve investirsi della curatela, salvo che motivi gravi vi si oppongano (cpv.
2).
La
persona nominata deve essere idonea sia dal profilo personale che delle
competenze a svolgere il mandato affidatole. Per idoneità dal profilo personale
e delle competenze si intende un’idoneità globale che comprende competenze
relazionali, metodologiche, personali e professionali (COPMA, Guide pratique
Protection de l’adulte, pag. 181, n. 6.7 ss; CommFam Protection de l’adulte,
HÄFELI, N. 10 ad art. 400 CC). In ogni situazione concreta dovranno, al momento
della nomina, essere valutate le competenze personali e professionali del
curatore alfine di determinarne l’idoneità nella fattispecie. Il curatore
nominato deve inoltre disporre del tempo necessario per svolgere il mandato.
Infine, il curatore non deve trovarsi in una situazione di conflitto di
interessi (STF 5A_221/2007 del 28 agosto 2007 consid. 3).
5.1
L’art. 401 CC prevede che quando l’interessato propone
quale curatore una persona di sua fiducia, l’Autorità di protezione degli
adulti vi acconsente se la persona proposta è idonea e disposta a investirsi
della curatela (cpv. 1). Se l’interessato non gradisce quale curatore una data
persona, per quanto possibile, l’Autorità gli dà soddisfazione (cpv. 2).
La
considerazione dei desideri dell’interessato consente di rispettare il suo
diritto all’autodeterminazione. Questo diritto di proposta è limitato
dall’eventuale non idoneità della persona proposta o dalla sua non disponibilità
a investirsi dell’ufficio (Messaggio concernente la modifica del CCS del 28
giugno 2006, FF 2006 6391, art. 401 pag. 6439).
5.2
Diversamente
dalle proposte dell’interessato stesso (art. 401 cpv. 1 CC), ai sensi dell’art.
401.
cpv. 2 CC i desideri dei famigliari o di altre persone vicine
all’interessato devono essere presi in considerazione unicamente “per quanto
possibile” e assumono un’importanza maggiore solo nei casi in cui
l’interessato stesso non vuole o non può pronunciarsi rispettivamente se la
persona proposta non possiede le competenze necessarie (COMPA, Guide pratique
Protection de l’adulte, loc. cit.; CommFam Protection de l’adulte, HÄFELI, art.
401.
CC n. 2). L’Autorità di protezione dispone dunque di un potere di apprezzamento
più ampio e può, in particolare, nominare un curatore che giudica più
competente di quello suggerito dai famigliari o dalle persone vicine
all’interessato (STEINAUER/ FOUNTOULAKIS, Droit des personnes physiques et de
la protection de l’adulte, n. 1174 pag. 552). L’autorità di protezione non è
legata alle proposte di tali persone, né tanto meno al rifiuto da loro opposto
alla nomina di un determinato curatore, disponendo essa di un ampio margine
d’apprezzamento (CommFam, op. cit., ad art. 401 CC n. 4-5). Non esiste peraltro
neppure il diritto di preferenza dei parenti ai sensi dell’art. 380 vCC
(REUSSER, BSK Erwachsenenschutz, ad art. 401 CC n. 2; CommFam, op. cit., ad
art. 401 CC n. 2).
6.
L’art. 446 CC definisce i principi procedurali
applicabili nell’ambito della protezione degli adulti. Ai sensi della norma,
l’Autorità di protezione esamina d’ufficio i fatti (cpv. 1). Essa raccoglie le
informazioni occorrenti e assume le prove necessarie; può incaricare degli
accertamenti una persona o un servizio idonei e, se necessario, ordina che uno
specialista effettui una perizia (cpv. 2). L’Autorità di protezione non è
vincolata dalle conclusioni delle persone che partecipano al procedimento (cpv.
3) e applica d’ufficio il diritto (cpv. 4).
La
norma sancisce il principio inquisitorio illimitato, secondo il quale
l’Autorità è perfettamente libera nell’accertamento dei fatti e nella
valutazione delle prove: secondo consolidata giurisprudenza, in base a tale
principio l’Autorità può assumere e ricercare delle prove – secondo il suo
apprezzamento – anche secondo delle modalità inabituali e procurarsi d’ufficio
dei rapporti allestiti da terzi (v. DTF 128 III 413 consid. 3.2.1; v. anche STF
del 13 gennaio 2014, inc. 5A_843/2013, consid. 4.1 e 4.2, e Messaggio, pag.
6465-6466).
7.
Come risulta dalla precedente decisione di questa
Camera del 23 maggio 2023 (cfr. inc. CDP 9.2022.174) a seguito del ricovero
presso di PI 1 presso la Clinica __________, l’Autorità di protezione aveva
istituito in via supercautelare una curatela di rappresentanza in suo
favore (decisione 13 settembre 2023). Ritenuto che in sede d’udienza (4 ottobre
2022) nessuno si era proposto per essere nominato curatore, l’Autorità di prime
cure aveva incaricato una persona esterna alla famiglia, indicando che la
situazione sarebbe stata “rivalutata” (cfr. decisione cautelare 11
ottobre 2022).
Tale risoluzione era stata confermata da questo
Giudice. Nella decisione veniva precisato che “a quel momento” PI 1 non
aveva “speso parola alcuna riguardo alla persona del curatore (avv. __________)”
e nemmeno messo in discussione l’idoneità dello stesso, limitandosi a chiedere,
“per la prima volta in questa sede, che venga nominata la moglie”. La
decisione cautelare, che aveva ritenuto “a quel momento e nell’urgenza”
opportuno nominare una persona esterna alla famiglia, era pertanto stata
confermata da questo Giudice.
7.1
È
solo in un secondo momento, a seguito della richiesta esplicita di PI 1, che
l’Autorità di protezione si è nuovamente chinata sulla questione, in
particolare ordinando una perizia che facesse luce sullo stato di salute e
sulle sfere di autonomia di PI 1.
Come
emerge dalla stessa, il perito dr. med. __________ ha osservato che “il
signor PI 1 è sicuramente migliorato sul piano generale e neurologico rispetto
ad un anno fa e le sue condizioni di salute sono piuttosto stabili”, “i deficit
cognitivi rimangono presenti e sono di entità moderata, principalmente a
livello mnesico e esecutivo attendivo”. Il perito conferma “quindi
l’assoluta necessità di una misura di curatela amministrativa e di
rappresentanza. Tuttavia se la capacità di intendere e di volere del paziente è
compromessa per le situazioni più complesse e articolate, la capacità di
intendere e di volere del paziente è mantenuta per questioni più semplici. Se
da una parte la necessità di una misura di curatela è confermata, il signor PI
1.
al momento attuale, ha la capacità di decidere chi dovrebbe essere il suo
curatore comprendendone l’importanza, argomentandola e comprendendo anche le
conseguenze”.
In
concreto, il bisogno di protezione è stato confermato dalla valutazione
peritale, che attesta che PI 1 è capace di intendere e di volere a tal riguardo,
ed in particolare ha la capacità proporre una persona di sua fiducia o un suo
eventuale curatore.
I
reclamanti dichiarano di “prenderne atto”, limitandosi ad auspicare che
le considerazioni contenute nel rapporto medico della Clinica __________ del 1°
settembre 2022 vengano tenute in considerazione.
Ora,
al riguardo si osserva che il rapporto a cui si riferiscono i reclamanti non è
una perizia ordinata dall’Autorità bensì un certificato medico, redatto al
momento del ricovero di PI 1, che richiedeva in modo generico l’istituzione di
una misura di protezione.
Il
medico riferiva dalle informazioni in “suo” possesso che l’assistenza al
domicilio era insufficiente, che la moglie “non sembrava in grado di fornire
tutta l’assistenza necessaria” e che “l’aspra conflittualità” fra la
moglie e figli di PI 1 rende impossibile qualunque accordo tra le parti. Con
ogni evidenza tale generico certificato, che neppure si esprime sulla facoltà
di intendere e volere dell’interessato, non confuta i contenuti della dettagliata
valutazione peritale su cui si basa l’Autorità di protezione.
7.2
Nel
caso in esame, l’Autorità di protezione, dopo attenta ponderazione della
situazione ed aver valutato se fosse sufficiente il diritto di rappresentanza
legale fissato dall’art. 374 CC, è giunta alla conclusione che “la soluzione
migliore” fosse mantenere la misura di protezione nella forma della
curatela di rappresentanza e di affidare l’incarico alla moglie.
L’Autorità,
fondandosi sulle conclusioni della valutazione peritale 1° settembre 2023 del
dr. med. __________ ha confermato che l’interessato, benché presenti marcati
deficit cognitivi sia in grado di proporre, ai sensi dell’art. 401 CC, una
persona di fiducia quale suo curatore. Seguendo il desiderio di PI 1,
l’Autorità ha pertanto nominato quale curatrice la moglie.
L’Autorità
ha precisato che in quanto curatrice la moglie dovrà tutelare gli interessi
dell’interessato entro i confini non solo dei doveri coniugali, ma anche
dell’obbligo di diligenza e di riservatezza previsti per i curatori dell’art.
413.
CC, nonché dover chiedere le autorizzazioni previste dall’art. 416 CC.
In
sede di replica ha altresì confermato che le condizioni personali della moglie
nominata curatrice permettano lo svolgimento dei compiti assegnati.
I
reclamanti non si confrontano con tale motivazione, limitandosi a lamentare genericamente
che __________ non avrebbe le qualità di curatrice e non dispone delle
necessarie competenze relazionali, metodologiche e personali.
Quanto
al potenziale conflitto di interesse in relazione all’amministrazione delle
spese di gestione degli immobili di proprietà dati in usufrutto al padre, si
osserva che tale contestazione, è inconsistente, nella misura in cui l’Autorità
di protezione ha deciso di mantenere la curatela.
7.3
A
titolo abbondanziale va osservato che la decisione non è stata avversata da PI
1.
e neppure dalla moglie __________, che hanno acconsentito al mantenimento
della misura di protezione, rinunciando a pretendere la revoca della stessa (sulla
base dell’art. 374 CC, che dispone che il
coniuge che vive in comunione domestica o che assicura personalmente
un’assistenza regolare alla persona divenuta incapace di discernimento
beneficia di un diritto di rappresentanza ex lege, a tutela dei bisogni
quotidiani di quest’ultimo, senza che occorra nominargli un curatore).
8.
La
decisione dell’Autorità di protezione appare dunque rispettosa della situazione
concreta dell’interessato e proporzionata.
Nel caso in cui le circostanze di fatto dovessero
mutare, e se gli interessi di PI 1 non apparissero più salvaguardati in maniera
ottimale dall’assetto attuale, l’Autorità di protezione potrà senz’altro
intervenire.
La
decisione impugnata va pertanto confermata e il reclamo di conseguenza respinto.
Tasse
e spese di giustizia seguono la soccombenza e vanno posti a carico dei
reclamanti, in solido, che rifonderanno a PI 1 congrue ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. Il
reclamo è respinto.
2. Gli
oneri del reclamo consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 300.–
b) spese fr.
100.–
fr.
400.–
sono posti a carico di RE
1 e RE 2, in solido, che rifonderanno a PI 1 fr. 600.– a titolo di ripetibili.
3. Notificazione:
-
-
-
Comunicazione:
-
-
-
Il
presidente
La
cancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95
a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72
segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è
ammissibile solo se il valore litigioso
ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge
tale importo, il ricorso in materia
civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di
importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in
materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in
materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.
116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal
caso dall'art. 115 LTF.