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Decisione

9.2024.1

Decisione di nomina della moglie quale curatrice di rappresentanza del marito, avversata dai figli

24 ottobre 2024Italiano17 min

2022, affetto da Parkinson e con difficoltà cognitive di entità “severa-moderata”),

Source ti.ch

Incarto n.

9.2024.1

Lugano

24 ottobre 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il presidente della Camera di protezione del

Tribunale d'appello

Damiano

Bozzini

giudice

unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 9 LOG

assistito

dalla

cancelliera

Baggi

Fiala

sedente

per statuire nella causa che oppone

RE

1

RE

2

all’

Autorità

regionale di protezione __________,

e

a

PI

1

patr.

da: PR 1

per

quanto riguarda la misura di protezione in favore di PI 1;

giudicando

sul reclamo del 2 gennaio 2024 presentato da RE 1 e RE 2 contro la decisione

emessa il 19 dicembre 2023 dall'Autorità regionale di __________;

letti ed esaminati gli atti,

ritenuto

in fatto

Fatti

A. Con rapporto medico 1°settembre 2022 il Capo

clinica della Clinica __________ (dr. med. __________) ha segnalato

all’Autorità regionale di protezione __________ (in seguito Autorità di

protezione) la situazione di PI 1 (degente presso la Clinica dall’11 agosto

2022, affetto da Parkinson e con difficoltà cognitive di entità “severa-moderata”),

postulando che venga istituita una misura di protezione in suo favore.

B. Con

scritto 1° settembre 2022 l’avv. PR 1, in qualità di patrocinatore di PI 1,

moglie di PI 1, ha chiesto l’intervento dell’Autorità e la nomina “urgente”

di un curatore per il marito.

Con

scritto 6 settembre 2022 RE 2 e RE 1, figli di PI 1, hanno chiesto che venga

istituita una misura di protezione in favore del padre.

C. Mediante

decisione supercautelare 13 settembre 2022 l’Autorità di protezione ha

istituito in favore di PI 1 una curatela di rappresentanza con amministrazione

dei beni (art. 394 e 395 CC), limitandolo nell’esercizio dei diritti civili.

Quale curatore è stato nominato l’avv. __________.

Il

4 ottobre 2022 l’Autorità di prime cure ha convocato PI 1, la moglie e i figli

ad un’udienza di discussione, durante la quale l’interessato ha dichiarato di “essere

contento di avere un curatore” e di accettare la nomina dell’avv. __________.

Il presidente dell’Autorità ha ribadito che la situazione medica di PI 1 impone

una misura, precisando che “si rifarà una rivalutazione a fine anno”.

D. Con

decisione 11 ottobre 2022 l’Autorità di protezione ha confermato in via

definitiva la decisione supercautelare (disp. 1), l’istituzione in

favore di PI 1 di una curatela di rappresentanza con amministrazione dei beni e

privazione dell’accesso ai conti bancari e postali (disp. 2) e la nomina

dell’avv. __________ (cfr. compiti disp. 3). Tale decisione è stata confermata

da questa Camera (cfr. decisione 23 maggio 2023, inc. 9.2022.174).

E. Con

istanza 11 novembre 2022 PI 1 ha chiesto all’Autorità di protezione di nominare

la moglie __________ quale sua curatrice, in sostituzione dell’avv. __________,

o in via sussidiaria l’avv. PR 1.

Con

ulteriore istanza 14 giugno 2023 PI 1 ha chiesto la revoca della curatela,

allegando dei pareri del neurologo dr. med. __________.

F. Mediante

ordinanza 20 giugno 2023 l’Autorità di protezione ha incaricato il dr. med. __________

di svolgere una valutazione peritale su PI 1 (stato di salute, grado di

capacità di intendere e volere, sfere di salute integre).

G. Il

1° settembre 2023 il perito dr. med. __________ trasmesso all’Autorità di

protezione la valutazione peritale, dalla quale emerge la capacità di intendere

e volere di PI 1 e la necessità di una misura di protezione in suo favore.

Il

referto medico è stato trasmesso all’interessato e al curatore. Con osservazioni

6 ottobre, rispettivamente 27 ottobre 2023 hanno presentato le proprie

osservazioni. PI 1 ha ribadito la richiesta che la moglie venga nominata sua curatrice.

__________

ha chiesto la revoca della misura istituita in favore del marito o la nomina

quale curatrice (scritto 25 settembre 2023).

H. Con

decisione 19 dicembre 2023 l’Autorità di protezione, in accoglimento

dell’istanza di __________, ha dimesso il curatore avv. __________ e nominato

la moglie quale curatrice di rappresentanza di PI 1, in sostituzione del

precedente (art. 394 e 395 CC) (compiti cfr. disp. 4).

I. Mediante

reclamo 2 gennaio 2024 i figli RE 1 e RE 2, si sono aggravati avverso la

decisione, opponendosi alla nomina di __________ e chiedendo che la misura di

protezione venga assunta dall’attuale curatore, avv. __________.

L. Con

osservazioni 9 gennaio 2024 l’Autorità di prime cure si rimette al prudente

giudizio di questa Camera, indicando che le condizioni personali della moglie

permettono lo svolgimento dei compiti assegnati.

Con scritto 19 gennaio 2024 il curatore ha rinunciato

a presentare osservazioni al reclamo.

Mediante

osservazioni 26 gennaio 2024 __________ ha chiesto la conferma della decisione,

lamentando un accanimento nei suoi confronti. Conferma di essersi sempre

occupata del marito, sia sul piano amministrativo che personale, nonché della

gestione dell’economia domestica. Quanto ai presunti conflitti d’interessi in

relazioni alla gestione dei beni immobiliari, indica che vi sarebbe in ogni

caso la supervisione dell’Autorità di protezione.

Con

osservazioni 26 gennaio 2024 PI 1 ha chiesto che il reclamo dei figli venga respinto.

I

reclamanti hanno rinunciato a presentare l’allegato di replica.

Considerato

in diritto

Considerandi

1.

Le decisioni delle

Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni sono impugnabili

mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, nella

composizione di un giudice unico (art. 450 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge

sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e

dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7 LOG). Riguardo alla procedura

applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre

riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in

particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di

competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del

Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut,

pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto

processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).

2.

Con

la decisione in esame, l’Autorità di protezione, in accoglimento dell’istanza

di PI 1 e della moglie, ha nominato __________ quale curatrice di

rappresentanza del marito e dimesso il precedente curatore. La curatrice è

stata incaricata di rappresentare, gestire e amministrare le rendite e la

sostanza dell’interessato (cfr. disp. 4). L’Autorità ha precisato che benché “tutte

le vicende che avevano riguardato l’interessato e i membri della sua famiglia,

avevano portato alla conclusione che il curatore doveva essere persona esterna

alla cerchia famigliare per poter assicurare un intervento assolutamente privo dell’influenza

di interessi personali” in concreto vanno anche tenuti in debita

considerazione i desideri dell’interessato, come previsto dall’art. 401 CC.

L’Autorità è giunta alla conclusione che dovendo ponderare attentamente le due

differenti esigenze, la soluzione migliore è mantenere la misura, affidando l’incarico

alla moglie.

3.

Con

il proprio gravame i figli contestano la decisione nella misura in cui è

prevista la nomina di __________. La nomina della moglie non consente, a loro

avviso di tutelare al meglio la situazione del padre. Lamentano che la moglie

avrebbe problemi a gestire il marito e non disporrebbe delle necessarie

competenze per svolgere il mandato assegnatole (competenze relazionali,

metodologiche; rapporto della Clinica __________ del 1° settembre 2022). Vista

la conflittualità famigliare, i figli ritengono altresì che la nomina non

sarebbe opportuna a garantire un’amministrazione neutrale della sostanza

immobiliare data in usufrutto al padre.

4.

Ai

sensi dell’art. 374 CC, il coniuge o partner registrato che vive in comunione

domestica con una persona che diviene incapace di discernimento o le presta di

persona regolare assistenza ha per legge un diritto di rappresentanza se non

sussiste un mandato precauzionale né una corrispondente curatela (cpv. 1). Il

diritto di rappresentanza comprende tutti

gli atti giuridici abitualmente necessari al mantenimento, l’amministrazione

ordinaria del reddito e dei rimanenti beni e, se necessario, il potere di aprire

e sbrigare la corrispondenza (cpv. 2, n. 1-3). Per gli atti giuridici inerenti

all’amministrazione straordinaria dei beni il coniuge o il partner registrato

deve ottenere il consenso dell’autorità di protezione degli adulti (cpv. 3).

L’obiettivo

del diritto legale di rappresentanza è quello di garantire che i bisogni

fondamentali personali e materiali di una persona incapace di discernimento

possano essere soddisfatti senza l’intervento dell’autorità di protezione degli

adulti (Messaggio concernente la modifica

del Codice civile svizzero [Protezione degli adulti, diritto delle persone e

diritto della filiazione] del 28 giugno 2006, FF 2006 6391 pag. 6423).

L’applicazione

del principio di sussidiarietà implica che l’autorità di protezione istituisca

delle misure soltanto se l’aiuto di cui necessita l’interessato non può essere

fornito dalla sua famiglia, dalle persone vicine o dai servizi pubblici o

privati competenti (Messaggio, FF 2006 6391 pag. 6432; COPMA, Droit de la

protection de l’adulte, Guide pratique, 2012, n. 5.11 pag. 138).

Se l’autorità di protezione constata che l’assistenza

fornita da questa cerchia di persone non è sufficiente, deve ordinare una

misura che rispetti il principio di proporzionalità, ovvero che sia necessaria

e idonea (art. 389 cpv. 2 CC; art. 5 cpv. 2 Cost; COPMA, Droit de la protection

de l’adulte, Guide pratique, n. 5.11 pag. 138).

5.

Le condizioni per l’istituzione di una curatela sono

indicate dall’art. 390 CC.

Giusta l’art. 400 CC l’Autorità di protezione degli adulti

nomina quale curatore una persona fisica che sia idonea, dal profilo personale

e delle competenze, ad adempiere i compiti previsti, disponga del tempo

necessario e svolga personalmente i suoi compiti, con possibilità in

circostanze particolari di nominare più curatori (cpv. 1); la persona nominata

deve investirsi della curatela, salvo che motivi gravi vi si oppongano (cpv.

2).

La

persona nominata deve essere idonea sia dal profilo personale che delle

competenze a svolgere il mandato affidatole. Per idoneità dal profilo personale

e delle competenze si intende un’idoneità globale che comprende competenze

relazionali, metodologiche, personali e professionali (COPMA, Guide pratique

Protection de l’adulte, pag. 181, n. 6.7 ss; CommFam Protection de l’adulte,

HÄFELI, N. 10 ad art. 400 CC). In ogni situazione concreta dovranno, al momento

della nomina, essere valutate le competenze personali e professionali del

curatore alfine di determinarne l’idoneità nella fattispecie. Il curatore

nominato deve inoltre disporre del tempo necessario per svolgere il mandato.

Infine, il curatore non deve trovarsi in una situazione di conflitto di

interessi (STF 5A_221/2007 del 28 agosto 2007 consid. 3).

5.1

L’art. 401 CC prevede che quando l’interessato propone

quale curatore una persona di sua fiducia, l’Autorità di protezione degli

adulti vi acconsente se la persona proposta è idonea e disposta a investirsi

della curatela (cpv. 1). Se l’interessato non gradisce quale curatore una data

persona, per quanto possibile, l’Autorità gli dà soddisfazione (cpv. 2).

La

considerazione dei desideri dell’interessato consente di rispettare il suo

diritto all’autodeterminazione. Questo diritto di proposta è limitato

dall’eventuale non idoneità della persona proposta o dalla sua non disponibilità

a investirsi dell’ufficio (Messaggio concernente la modifica del CCS del 28

giugno 2006, FF 2006 6391, art. 401 pag. 6439).

5.2

Diversamente

dalle proposte dell’interessato stesso (art. 401 cpv. 1 CC), ai sensi dell’art.

401.

cpv. 2 CC i desideri dei famigliari o di altre persone vicine

all’interessato devono essere presi in considerazione unicamente “per quanto

possibile” e assumono un’importanza maggiore solo nei casi in cui

l’interessato stesso non vuole o non può pronunciarsi rispettivamente se la

persona proposta non possiede le competenze necessarie (COMPA, Guide pratique

Protection de l’adulte, loc. cit.; CommFam Protection de l’adulte, HÄFELI, art.

401.

CC n. 2). L’Autorità di protezione dispone dunque di un potere di apprezzamento

più ampio e può, in particolare, nominare un curatore che giudica più

competente di quello suggerito dai famigliari o dalle persone vicine

all’interessato (STEINAUER/ FOUNTOULAKIS, Droit des personnes physiques et de

la protection de l’adulte, n. 1174 pag. 552). L’autorità di protezione non è

legata alle proposte di tali persone, né tanto meno al rifiuto da loro opposto

alla nomina di un determinato curatore, disponendo essa di un ampio margine

d’apprezzamento (CommFam, op. cit., ad art. 401 CC n. 4-5). Non esiste peraltro

neppure il diritto di preferenza dei parenti ai sensi dell’art. 380 vCC

(REUSSER, BSK Erwachsenenschutz, ad art. 401 CC n. 2; CommFam, op. cit., ad

art. 401 CC n. 2).

6.

L’art. 446 CC definisce i principi procedurali

applicabili nell’ambito della protezione degli adulti. Ai sensi della norma,

l’Autorità di protezione esamina d’ufficio i fatti (cpv. 1). Essa raccoglie le

informazioni occorrenti e assume le prove necessarie; può incaricare degli

accertamenti una persona o un servizio idonei e, se necessario, ordina che uno

specialista effettui una perizia (cpv. 2). L’Autorità di protezione non è

vincolata dalle conclusioni delle persone che partecipano al procedimento (cpv.

3) e applica d’ufficio il diritto (cpv. 4).

La

norma sancisce il principio inquisitorio illimitato, secondo il quale

l’Autorità è perfettamente libera nell’accertamento dei fatti e nella

valutazione delle prove: secondo consolidata giurisprudenza, in base a tale

principio l’Autorità può assumere e ricercare delle prove – secondo il suo

apprezzamento – anche secondo delle modalità inabituali e procurarsi d’ufficio

dei rapporti allestiti da terzi (v. DTF 128 III 413 consid. 3.2.1; v. anche STF

del 13 gennaio 2014, inc. 5A_843/2013, consid. 4.1 e 4.2, e Messaggio, pag.

6465-6466).

7.

Come risulta dalla precedente decisione di questa

Camera del 23 maggio 2023 (cfr. inc. CDP 9.2022.174) a seguito del ricovero

presso di PI 1 presso la Clinica __________, l’Autorità di protezione aveva

istituito in via supercautelare una curatela di rappresentanza in suo

favore (decisione 13 settembre 2023). Ritenuto che in sede d’udienza (4 ottobre

2022) nessuno si era proposto per essere nominato curatore, l’Autorità di prime

cure aveva incaricato una persona esterna alla famiglia, indicando che la

situazione sarebbe stata “rivalutata” (cfr. decisione cautelare 11

ottobre 2022).

Tale risoluzione era stata confermata da questo

Giudice. Nella decisione veniva precisato che “a quel momento” PI 1 non

aveva “speso parola alcuna riguardo alla persona del curatore (avv. __________)”

e nemmeno messo in discussione l’idoneità dello stesso, limitandosi a chiedere,

“per la prima volta in questa sede, che venga nominata la moglie”. La

decisione cautelare, che aveva ritenuto “a quel momento e nell’urgenza”

opportuno nominare una persona esterna alla famiglia, era pertanto stata

confermata da questo Giudice.

7.1

È

solo in un secondo momento, a seguito della richiesta esplicita di PI 1, che

l’Autorità di protezione si è nuovamente chinata sulla questione, in

particolare ordinando una perizia che facesse luce sullo stato di salute e

sulle sfere di autonomia di PI 1.

Come

emerge dalla stessa, il perito dr. med. __________ ha osservato che “il

signor PI 1 è sicuramente migliorato sul piano generale e neurologico rispetto

ad un anno fa e le sue condizioni di salute sono piuttosto stabili”, “i deficit

cognitivi rimangono presenti e sono di entità moderata, principalmente a

livello mnesico e esecutivo attendivo”. Il perito conferma “quindi

l’assoluta necessità di una misura di curatela amministrativa e di

rappresentanza. Tuttavia se la capacità di intendere e di volere del paziente è

compromessa per le situazioni più complesse e articolate, la capacità di

intendere e di volere del paziente è mantenuta per questioni più semplici. Se

da una parte la necessità di una misura di curatela è confermata, il signor PI

1.

al momento attuale, ha la capacità di decidere chi dovrebbe essere il suo

curatore comprendendone l’importanza, argomentandola e comprendendo anche le

conseguenze”.

In

concreto, il bisogno di protezione è stato confermato dalla valutazione

peritale, che attesta che PI 1 è capace di intendere e di volere a tal riguardo,

ed in particolare ha la capacità proporre una persona di sua fiducia o un suo

eventuale curatore.

I

reclamanti dichiarano di “prenderne atto”, limitandosi ad auspicare che

le considerazioni contenute nel rapporto medico della Clinica __________ del 1°

settembre 2022 vengano tenute in considerazione.

Ora,

al riguardo si osserva che il rapporto a cui si riferiscono i reclamanti non è

una perizia ordinata dall’Autorità bensì un certificato medico, redatto al

momento del ricovero di PI 1, che richiedeva in modo generico l’istituzione di

una misura di protezione.

Il

medico riferiva dalle informazioni in “suo” possesso che l’assistenza al

domicilio era insufficiente, che la moglie “non sembrava in grado di fornire

tutta l’assistenza necessaria” e che “l’aspra conflittualità” fra la

moglie e figli di PI 1 rende impossibile qualunque accordo tra le parti. Con

ogni evidenza tale generico certificato, che neppure si esprime sulla facoltà

di intendere e volere dell’interessato, non confuta i contenuti della dettagliata

valutazione peritale su cui si basa l’Autorità di protezione.

7.2

Nel

caso in esame, l’Autorità di protezione, dopo attenta ponderazione della

situazione ed aver valutato se fosse sufficiente il diritto di rappresentanza

legale fissato dall’art. 374 CC, è giunta alla conclusione che “la soluzione

migliore” fosse mantenere la misura di protezione nella forma della

curatela di rappresentanza e di affidare l’incarico alla moglie.

L’Autorità,

fondandosi sulle conclusioni della valutazione peritale 1° settembre 2023 del

dr. med. __________ ha confermato che l’interessato, benché presenti marcati

deficit cognitivi sia in grado di proporre, ai sensi dell’art. 401 CC, una

persona di fiducia quale suo curatore. Seguendo il desiderio di PI 1,

l’Autorità ha pertanto nominato quale curatrice la moglie.

L’Autorità

ha precisato che in quanto curatrice la moglie dovrà tutelare gli interessi

dell’interessato entro i confini non solo dei doveri coniugali, ma anche

dell’obbligo di diligenza e di riservatezza previsti per i curatori dell’art.

413.

CC, nonché dover chiedere le autorizzazioni previste dall’art. 416 CC.

In

sede di replica ha altresì confermato che le condizioni personali della moglie

nominata curatrice permettano lo svolgimento dei compiti assegnati.

I

reclamanti non si confrontano con tale motivazione, limitandosi a lamentare genericamente

che __________ non avrebbe le qualità di curatrice e non dispone delle

necessarie competenze relazionali, metodologiche e personali.

Quanto

al potenziale conflitto di interesse in relazione all’amministrazione delle

spese di gestione degli immobili di proprietà dati in usufrutto al padre, si

osserva che tale contestazione, è inconsistente, nella misura in cui l’Autorità

di protezione ha deciso di mantenere la curatela.

7.3

A

titolo abbondanziale va osservato che la decisione non è stata avversata da PI

1.

e neppure dalla moglie __________, che hanno acconsentito al mantenimento

della misura di protezione, rinunciando a pretendere la revoca della stessa (sulla

base dell’art. 374 CC, che dispone che il

coniuge che vive in comunione domestica o che assicura personalmente

un’assistenza regolare alla persona divenuta incapace di discernimento

beneficia di un diritto di rappresentanza ex lege, a tutela dei bisogni

quotidiani di quest’ultimo, senza che occorra nominargli un curatore).

8.

La

decisione dell’Autorità di protezione appare dunque rispettosa della situazione

concreta dell’interessato e proporzionata.

Nel caso in cui le circostanze di fatto dovessero

mutare, e se gli interessi di PI 1 non apparissero più salvaguardati in maniera

ottimale dall’assetto attuale, l’Autorità di protezione potrà senz’altro

intervenire.

La

decisione impugnata va pertanto confermata e il reclamo di conseguenza respinto.

Tasse

e spese di giustizia seguono la soccombenza e vanno posti a carico dei

reclamanti, in solido, che rifonderanno a PI 1 congrue ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

1. Il

reclamo è respinto.

2. Gli

oneri del reclamo consistenti in:

a) tassa di

giustizia fr. 300.–

b) spese fr.

100.–

fr.

400.–

sono posti a carico di RE

1 e RE 2, in solido, che rifonderanno a PI 1 fr. 600.– a titolo di ripetibili.

3. Notificazione:

-

-

-

Comunicazione:

-

-

-

Il

presidente

La

cancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le

decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95

a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72

segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è

ammissibile solo se il valore litigioso

ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge

tale importo, il ricorso in materia

civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di

importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in

materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in

materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.

116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal

caso dall'art. 115 LTF.