9.2024.104
Diritto dei genitori privati dell'autorità parentale a ottenere informazioni sui figli
14 febbraio 2025Italiano15 min
94 CP con cui ha fatto divieto ai genitori “di contattare, direttamente o tramite
Source ti.ch
Incarto n.
9.2024.104
Lugano
14 febbraio 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di protezione del
Tribunale d'appello
Damiano
Bozzini
giudice
unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG
assistito
dalla
cancelliera
Perucconi-Bernasconi
sedente
per statuire nella causa che oppone
RE
1
patr.
da: PR 1
all’
Autorità
regionale di protezione __________,
per
quanto riguarda i figli PI 1 e PI 2
giudicando
sul reclamo del 24 giugno 2024 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il
14 maggio 2024 dall'Autorità regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto
Fatti
A. PI 1 (2016) e PI 2
(2018) sono nati nel matrimonio tra RE 1 e __________. I genitori sono stati
privati dell’autorità parentale con decisione cautelare del 28 luglio 2021
dell’Autorità regionale di protezione __________ (di seguito: Autorità di
protezione o Autorità), che ha istituito una tutela ai sensi dell’art. 327a CC
a favore dei minori, nominando CURA 1, dell’Ufficio dell’aiuto e della
protezione, settore delle tutele e curatele, __________ (di seguito: UAP). In
una sentenza del 10 agosto 2022 il Tribunale penale cantonale ha giudicato RE 1
colpevole di ripetuta violazione del dovere di assistenza o educazione verso i
figli minorenni, lesioni semplici e vie di fatto reiterate nei loro confronti e
ha disposto per un periodo di due anni una norma di condotta ai sensi dell’art.
94 CP con cui ha fatto divieto ai genitori “di contattare, direttamente o tramite
terzi, visivamente oralmente o con qualsiasi altro mezzo, i figli minorenni”.
Con decisione 22 agosto 2022 la Pretura di __________ ha omologato una
convenzione tra i genitori che conferma la privazione dell’autorità parentale e
l’affidamento dei minori in famiglia affidataria family, con la sospensione
delle relazioni personali con entrambi i genitori. Con sentenza 15 febbraio
2023, la Corte di appello e di revisione penale ha confermato il giudizio del
10 agosto 2022 del Tribunale penale cantonale.
B. Con istanza 9/12
giugno 2023 RE 1 ha chiesto all’Autorità di protezione di ordinare all’Ufficio
dell’aiuto e della protezione di fornirle regolarmente – segnatamente almeno
ogni tre mesi – fotografie/filmini (aggiornati) dei figli, come pure di
informarla regolarmente e dettagliatamente – almeno quattro volte l’anno – in
merito allo sviluppo psicofisico dei figli nonché al loro rendimento
scolastico.
C. Dopo aver sentito
l’UAP, che ha dichiarato di aver fornito regolarmente a RE 1 aggiornamenti e
informazioni sui figli, tramite decisione 14 maggio 2024 l’Autorità di
protezione ha respinto la richiesta di regolamentare le modalità del dovere di
informazione della tutrice, definendo che CURA 1 stabilirà i contenuti, le
modalità e la frequenza delle informazioni concernenti lo stato e lo sviluppo
dei figli da riferire alla madre (disp. 1). Ha pure respinto la richiesta della
madre di ottenere regolarmente fotografie e filmati dei figli (disp. 2),
negandole il diritto incondizionato agli schiarimenti e indicandole che potrà
richiederli in relazione ai figli unicamente al rappresentante legale
(attualmente alla tutrice CURA 1) (disp. 3).
D. Contro il dispositivo
n. 2. della suddetta decisione è insorta RE 1 con reclamo 24 giugno 2024,
chiedendo che sia accolta la sua richiesta di ottenere regolarmente fotografie
e/o filmati dei figli. Ha inoltre chiesto di essere posta a beneficio
dell’assistenza giudiziaria.
E. In data 4 luglio 2024
CURA 1 ha trasmesso le osservazioni già presentate all’Autorità di protezione
in relazione all’istanza, confermando di ritenere che l’invio di fotografie e
video dei bambini non rispecchi l’interesse superiore del bene i PI 2 e PI 1 e
non permetta di garantirne la tutela, facendo riferimento a un episodio nel
quale il padre ha avvicinato i figli, malgrado il divieto.
F. L’Autorità di
protezione ha comunicato in data 16 luglio 2024 di confermarsi nella propria
decisione e di rinunciare a presentare osservazioni.
G. Con replica 29 luglio
2024 RE 1 ha precisato di non essere coinvolta nella fattispecie riferita a
episodi di pedinamenti dei figli da parte del padre, con il quale non ha più
contatti. Essa fa poi riferimento alla sua presa di coscienza riguardo alle
cause della separazione dai figli, conseguente al percorso terapeutico
intrapreso.
Considerato
in diritto
Considerandi
1.
Le decisioni delle
Autorità regionali di protezione concernenti minorenni sono impugnabili
mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, nella
composizione di un giudice unico (art. 450 CC in relazione agli art. 314 cpv. 1
e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione e la procedura
in materia di protezione del minore e dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7
LOG). Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli
art. 450 segg. CC occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla
procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni
connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa (art.
99.
LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012
concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria,
alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).
2.
L’art. 275a CC
prevede che i genitori senza autorità parentale devono essere informati sugli
avvenimenti particolari sopraggiunti nella vita del figlio e devono essere
sentiti prima di decisioni importanti per lo sviluppo del figlio (cpv. 1). Essi,
alla stregua del detentore dell’autorità parentale, possono chiedere ai terzi
che partecipano alle cure del figlio, segnatamente ai docenti e ai medici,
informazioni sullo stato e sullo sviluppo di costui (cpv. 2). Le disposizioni
sui limiti del diritto alle relazioni personali e sulla competenza si applicano
per analogia (cpv. 3).
La norma comprende
tre diritti distinti ma strettamente connessi tra di loro: un diritto spontaneo
all’informazione, un diritto di essere sentiti prima di decisioni importanti e
un diritto ad assumere informazioni presso terzi (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd.,
Genève-Zurich-Bâle 2019, n. 1079, p. 706, con riferimenti).
L'art. 275a CC cv. 1 CC prevede
per i genitori che non esercitano l'autorità parentale il diritto di essere
informati spontaneamente (e senza preventiva richiesta) di eventi particolari
che si verificano nella vita del figlio e di essere sentiti prima di decisioni
importanti per il loro sviluppo. La dottrina enumera quali tappe importanti
dello sviluppo del figlio camminare, parlare, malattie o incidenti di una certa
gravità, promozioni o ripetizioni scolastiche, risultati di esami professionali
o scolastici, eventi religiosi (battesimo, comunione o cresima, bar mitsvah,
ecc), competizioni sportive e artistiche importanti, infrazioni penali, reati
penali o il collocamento in una famiglia affidataria o istituto, convivenza con
un nuovo compagno/a del genitore affidatario, fuga, eredità o importante
vincita, ecc.. Le decisioni importanti per lo sviluppo del figlio riguardano in
particolare atti medici e assimilati (dieta alimentare specifica, alle
questioni scolastiche (scelta della scuola, promozione condizionale o
ripetizione, cambio di orientamento), religiosi o professionali (scelta
dell’impiego), progetti di cambiamento di domicilio (in particolare all’estero,
cfr. art. 301a CC), scelta di attività (per esempio perché sono particolarmente
pericolose o costose o quando rappresentano un momento particolarmente
importante nella vita del figlio: competizioni artistiche o sportive di alto
livello, ecc), acquisizione di una nazionalità straniera, richiesta di cambiamento
di nome (Meier/Stettler, op. cit.
n. 1080, p. 706, con riferimenti; Commentaire romand, CC I, 2a ed., 2023, n. 8 ad art. 275a).
Al genitore detentore
dell’autorità parentale incombe l’obbligo di informazione, ma anche al tutore
qualora il minore è posto a beneficio di una tutela, rispettivamente il
curatore se il genitore detentore del diritto non rispetta il suo dovere (Meier/Stettler, op. cit. n. 1080, p.
707, con riferimenti)
L'obbligo del genitore
detentore dell'autorità parentale di informare l'altro genitore secondo l'art. 275a cpv. 1 CC non
è imperativo. Esso non esiste allorquando il genitore privo dell'autorità
parentale non si preoccupa del benessere del figlio, in particolare se non
esercita o esercita poco il suo diritto di visita. A seconda delle circostanze,
e segnatamente in caso di conflitto grave e persistente tra i genitori, è
inoltre possibile che tale obbligo non possa essere imposto al genitore
titolare dell'autorità parentale. In virtù dell'art. 275a cpv. 2 CC al
genitore senza autorità parentale resta però riservato il diritto di informarsi
direttamente presso i terzi che partecipano alle cure del figlio e di ricevere
da essi gli schiarimenti dovuti al genitore titolare dell'autorità parentale (DTF 140 III 343 consid. 2.1
e citazioni, TF 5A_638 del 28 novembre 2017 consid. 5.1).
I diritti della
personalità del minore prevalgono sui diritti di cui all'art. 275a cpv. 1 CC. È
necessario rispettare il suo diritto all’autonomia e alla protezione della sua
sfera privata (Meier/Stettler, op.
cit. n. 1084, p. 709, con riferimenti).
Ai sensi dell'art. 275a cpv. 3 CC,
il bene del minore può esigere, secondo le circostanze, che il diritto del
genitore sia limitato o soppresso. Il rinvio espresso della legge alle norme
che disciplinano l’esercizio del diritto alle relazioni personali permette di
analizzare tutti i mezzi attuabili quando l’esercizio del diritto
all’informazione comprometta gli interessi del minore o impedisca al detentore
dell’autorità parentale di esercitare serenamente il suo ruolo (Commentaire
romand, CC I, 2° ed., 2023, n. 15 ad art. 275a, in relazione con l’art. 274).
L’art. 275a cpv. 3 CC
prevede che le disposizioni limitanti le relazioni personali e riguardanti la
competenza in materia siano applicabili per analogia. Ciò che vale sia nei
confronti dell’altro genitore che nei confronti di terzi. La soppressione delle
relazioni personali ai sensi dell’art. 274 CC non implica tuttavia
automaticamente la soppressione del diritto all’informazione (e viceversa): le
due misure sono in tale ambito indipendenti una dall’altra. Analogamente, la
privazione del diritto alla consultazione e all’informazione da parte dell’altro
genitore non deve necessariamente comportare la limitazione del diritto a
informarsi presso terzi (Meier/Stettler,
op. cit., n. 1085, p. 710, con riferimenti). L’esistenza di giusti motivi ai
sensi dell’art. 274 CC è ammessa di regola quando il genitore è incarcerato per
un delitto commesso nei confronti del minore o dell’altro genitore (STF
5A_638/2014, consid. 5.1.).
3.
Nel suo
apprezzamento, l'Autorità – in virtù del principio inquisitorio illimitato che
governa il diritto di filiazione – non è vincolata né alle dichiarazioni delle
parti né alle prove da loro fornite (DTF 130 III 734, consid. 2.2.2-2.2.3; 129
III 417, consid. 2.1.1.-2.1.2; 128 III 411, consid. 3.2.1; 122 III 408, cons.
3d).
Il citato principio vale
anche per la regolamentazione delle relazioni personali (STF 5A_69/2011 del 27
febbraio 2012 consid. 2.3; 5C.58/2004 del 14 giugno 2004 cons. 2.1.2).
Esso impone all’autorità
di chiarire i fatti e prendere in considerazione d’ufficio tutti gli elementi
che possono essere importanti per rendere una decisione conforme al bene del
minore. L’Autorità può istruire la fattispecie secondo il proprio
apprezzamento, amministrando finanche le prove in modo inabituale (BSK ZPO, Mazan/Steck, ad art. 296 CPC; Meier/Stettler, op. cit. nota 1764 pag.
492; STF 5A_991/2015 del 29 settembre 2016, consid. 6.2, non pubblicato al DTF
142.
III 612), sollecitare rapporti, di propria iniziativa, anche se tale modo
di procedere non è previsto dal diritto di procedura cantonale (FamKomm
Erwachsenenschutz, Steck, art. 446
CC, N. 11; DTF 128 III 411, consid. 3.2.1).
Questo principio non
dispensa tuttavia le parti dal dovere di collaborare attivamente alla procedura
e di esporre le proprie tesi (STF 5A_69/2011 del 27 febbraio
2012, consid. 2.3).
4.
Nel caso concreto,
l’Autorità di protezione, facendo riferimento a dottrina e giurisprudenza
relative all’art. 275a CC, non ha ritenuto nell’interesse prioritario dei
minori fornire loro immagini e video alla madre. Quest’ultima chiede quindi a
questa Camera di eseguire una ponderazione degli interessi, in considerazione
del suo diritto di informazione, riconoscendo i diritti fondamentali dei figli
e ritenendo che “sarebbero lesi unicamente in maniera limitata se non nulla”.
Precisa inoltre che la tutrice e l’operatore sociale che si occupano dei minori
avevano già dato seguito il 12 aprile 2022 alla sua richiesta di ottenere
fotografie dei bambini, che essa non ha più incontrato dal 5 aprile 2021,
quando a seguito di una violenta lite domestica entrambi i genitori sono stati
privati dell’autorità parentale e i figli affidati a una famiglia affidataria
family. La reclamante fa riferimento alla sentenza della Corte delle assise
correzionali del 10 agosto 2022, con la quale è stata condannata per vari
reati, tra cui la violazione del dovere di assistenza o di educazione, lesioni
semplici e vie di fatto reiterate a danno dei figli ed è stata espulsa per un
periodo di 5 anni dal territorio elvetico, come pure le sono stati vietati
contatti diretti e indiretti con i figli per un periodo di 2 anni e sostiene il
suo pentimento per quanto accaduto.
Dagli atti risulta che la
madre ha sempre ottenuto regolari informazioni sui suoi figli da parte di CURA
1, nel rispetto dei suoi diritti. La tutrice ha chiarito che gli aggiornamenti
avvengono mediante incontri e telefonate regolari in relazione alla situazione
dei figli “nei diversi ambiti di vita (salute, scuola, socialità, affido,
ecc)”. Essa ha ritenuto “doveroso precisare che durante i momenti con la
madre, le domande inerenti i minori erano poche e ridotte in quanto
prevaleva il suo bisogno di dichiararsi innocente in merito a quanto giudicato
dal Tribunale penale cantonale e quindi dell’ingiusto trattamento a lei riservato,
maggiori quindi erano le richieste e le pretese di poter riavere i suoi figli,
di non aver fatto male ai bambini, rivolgendo la colpa al padre dell’accaduto,
di voler sapere il loro luogo di vita e di aiutarla a non lasciare la Svizzera”
(cfr. osservazioni 11 agosto 2023). Sulla richiesta della madre di ricevere
fotografie e filmati, la tutrice ritiene non siano nell’interesse superiore dei
minori che “non chiedono alcuna informazione in merito ai genitori biologici”,
chiarendo che “in un caso in cui è stato necessario contestualizzare il
perdurare dell’affido di protezione, rievocando le figure genitoriali, la
reazione dei bambini è stata di paura e difesa, sia verbale che fisica, in
particolar modo PI 2 ha espresso la sua contrarietà e rifiuto alla tematica
genitoriale”. CURA 1 ha pure chiarito che i bambini non hanno mai chiesto
di ottenere fotografie dei genitori o condividere con loro fotografie o filmati
che li riguardano, ritenendo, a giusta ragione, che ciò renda sufficientemente
chiara l’espressione dei minori “al punto da diventare prioritaria rispetto
ai bisogni espressi dalla madre”. Anche nel presente procedimento, la
tutrice ribadisce di ritenere la richiesta contraria all’interesse dei minori,
facendo riferimento a un episodio avvenuto nel mese di ottobre 2022 quando il
padre, disattendendo il relativo divieto, ha avvicinato i bambini e si è reso
necessario l’intervento della polizia.
Come correttamente evidenziato
anche dall’Autorità di protezione nella decisione impugnata, l’ottenimento di
immagini fotografiche o video non appare necessario ai fini del diritto
all’informazione della madre e secondo quanto riportato dalla tutrice dei
minori non corrisponde nemmeno a un loro bisogno. Nelle circostanze descritte,
anche questa Camera ritiene quindi non siano dati presupposti per giustificare
la richiesta della reclamante, peraltro supportata da argomentazioni generiche e
che non dimostrano l’interesse dei figli alla trasmissione di loro immagini
audiovisive. L’esigenza di tutelare il benessere dei minori, prioritario a
quello della madre, giustifica pertanto la conferma della decisione impugnata e
la reiezione del gravame. Ciò che tuttavia, lo si rammenta abbondanzialmente, non
esclude un’evoluzione futura della situazione, naturalmente soggetta a uno
sviluppo conseguente a quello dei minori.
5.
Visto quanto
precede, il reclamo va pertanto respinto e la decisione impugnata confermata.
6.
Nel suo reclamo RE 1
postula la concessione dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio.
Ai sensi dell’art. 29 cpv.
3.
Cost., chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità della
procedura se la sua causa non sembra priva di probabilità di successo; ha
diritto al patrocinio gratuito qualora la presenza di un legale sia necessaria per
tutelare i suoi diritti. In virtù dell’art. 117 CPC,
applicabile su rinvio dell’art. 13 LAG, ha diritto al gratuito patrocinio
chiunque sia sprovvisto dei mezzi necessari (lett. a), la cui domanda non
appaia priva di probabilità di successo (lett. b). Essendo nel caso concreto
adempiute le predette condizioni, l’istanza di ammissione al beneficio
dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio della reclamante può
essere accolta.
7.
Gli
oneri processuali per il presente giudizio seguirebbero il principio della
soccombenza ma viste le concrete circostanze si prescinde dal loro
prelievo.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. Il reclamo è
respinto.
2. La domanda di
ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio
di RE 1 è accolta.
3. Non si prelevano né
tasse né spese di giustizia.
4. Notificazione:
-
Comunicazione:
-
-
Il
presidente
La
cancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95
a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72
segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è
ammissibile solo se il valore litigioso
ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge
tale importo, il ricorso in materia
civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di
importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in
materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in
materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.
116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal
caso dall'art. 115 LTF.