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Decisione

9.2024.104

Diritto dei genitori privati dell'autorità parentale a ottenere informazioni sui figli

14 febbraio 2025Italiano15 min

94 CP con cui ha fatto divieto ai genitori “di contattare, direttamente o tramite

Source ti.ch

Incarto n.

9.2024.104

Lugano

14 febbraio 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il presidente della Camera di protezione del

Tribunale d'appello

Damiano

Bozzini

giudice

unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG

assistito

dalla

cancelliera

Perucconi-Bernasconi

sedente

per statuire nella causa che oppone

RE

1

patr.

da: PR 1

all’

Autorità

regionale di protezione __________,

per

quanto riguarda i figli PI 1 e PI 2

giudicando

sul reclamo del 24 giugno 2024 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il

14 maggio 2024 dall'Autorità regionale di protezione __________;

letti ed esaminati gli atti,

ritenuto

in fatto

Fatti

A. PI 1 (2016) e PI 2

(2018) sono nati nel matrimonio tra RE 1 e __________. I genitori sono stati

privati dell’autorità parentale con decisione cautelare del 28 luglio 2021

dell’Autorità regionale di protezione __________ (di seguito: Autorità di

protezione o Autorità), che ha istituito una tutela ai sensi dell’art. 327a CC

a favore dei minori, nominando CURA 1, dell’Ufficio dell’aiuto e della

protezione, settore delle tutele e curatele, __________ (di seguito: UAP). In

una sentenza del 10 agosto 2022 il Tribunale penale cantonale ha giudicato RE 1

colpevole di ripetuta violazione del dovere di assistenza o educazione verso i

figli minorenni, lesioni semplici e vie di fatto reiterate nei loro confronti e

ha disposto per un periodo di due anni una norma di condotta ai sensi dell’art.

94 CP con cui ha fatto divieto ai genitori “di contattare, direttamente o tramite

terzi, visivamente oralmente o con qualsiasi altro mezzo, i figli minorenni”.

Con decisione 22 agosto 2022 la Pretura di __________ ha omologato una

convenzione tra i genitori che conferma la privazione dell’autorità parentale e

l’affidamento dei minori in famiglia affidataria family, con la sospensione

delle relazioni personali con entrambi i genitori. Con sentenza 15 febbraio

2023, la Corte di appello e di revisione penale ha confermato il giudizio del

10 agosto 2022 del Tribunale penale cantonale.

B. Con istanza 9/12

giugno 2023 RE 1 ha chiesto all’Autorità di protezione di ordinare all’Ufficio

dell’aiuto e della protezione di fornirle regolarmente – segnatamente almeno

ogni tre mesi – fotografie/filmini (aggiornati) dei figli, come pure di

informarla regolarmente e dettagliatamente – almeno quattro volte l’anno – in

merito allo sviluppo psicofisico dei figli nonché al loro rendimento

scolastico.

C. Dopo aver sentito

l’UAP, che ha dichiarato di aver fornito regolarmente a RE 1 aggiornamenti e

informazioni sui figli, tramite decisione 14 maggio 2024 l’Autorità di

protezione ha respinto la richiesta di regolamentare le modalità del dovere di

informazione della tutrice, definendo che CURA 1 stabilirà i contenuti, le

modalità e la frequenza delle informazioni concernenti lo stato e lo sviluppo

dei figli da riferire alla madre (disp. 1). Ha pure respinto la richiesta della

madre di ottenere regolarmente fotografie e filmati dei figli (disp. 2),

negandole il diritto incondizionato agli schiarimenti e indicandole che potrà

richiederli in relazione ai figli unicamente al rappresentante legale

(attualmente alla tutrice CURA 1) (disp. 3).

D. Contro il dispositivo

n. 2. della suddetta decisione è insorta RE 1 con reclamo 24 giugno 2024,

chiedendo che sia accolta la sua richiesta di ottenere regolarmente fotografie

e/o filmati dei figli. Ha inoltre chiesto di essere posta a beneficio

dell’assistenza giudiziaria.

E. In data 4 luglio 2024

CURA 1 ha trasmesso le osservazioni già presentate all’Autorità di protezione

in relazione all’istanza, confermando di ritenere che l’invio di fotografie e

video dei bambini non rispecchi l’interesse superiore del bene i PI 2 e PI 1 e

non permetta di garantirne la tutela, facendo riferimento a un episodio nel

quale il padre ha avvicinato i figli, malgrado il divieto.

F. L’Autorità di

protezione ha comunicato in data 16 luglio 2024 di confermarsi nella propria

decisione e di rinunciare a presentare osservazioni.

G. Con replica 29 luglio

2024 RE 1 ha precisato di non essere coinvolta nella fattispecie riferita a

episodi di pedinamenti dei figli da parte del padre, con il quale non ha più

contatti. Essa fa poi riferimento alla sua presa di coscienza riguardo alle

cause della separazione dai figli, conseguente al percorso terapeutico

intrapreso.

Considerato

in diritto

Considerandi

1.

Le decisioni delle

Autorità regionali di protezione concernenti minorenni sono impugnabili

mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, nella

composizione di un giudice unico (art. 450 CC in relazione agli art. 314 cpv. 1

e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione e la procedura

in materia di protezione del minore e dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7

LOG). Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli

art. 450 segg. CC occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla

procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni

connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa (art.

99.

LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012

concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria,

alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).

2.

L’art. 275a CC

prevede che i genitori senza autorità parentale devono essere informati sugli

avvenimenti particolari sopraggiunti nella vita del figlio e devono essere

sentiti prima di decisioni importanti per lo sviluppo del figlio (cpv. 1). Essi,

alla stregua del detentore dell’autorità parentale, possono chiedere ai terzi

che partecipano alle cure del figlio, segnatamente ai docenti e ai medici,

informazioni sullo stato e sullo sviluppo di costui (cpv. 2). Le disposizioni

sui limiti del diritto alle relazioni personali e sulla competenza si applicano

per analogia (cpv. 3).

La norma comprende

tre diritti distinti ma strettamente connessi tra di loro: un diritto spontaneo

all’informazione, un diritto di essere sentiti prima di decisioni importanti e

un diritto ad assumere informazioni presso terzi (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd.,

Genève-Zurich-Bâle 2019, n. 1079, p. 706, con riferimenti).

L'art. 275a CC cv. 1 CC prevede

per i genitori che non esercitano l'autorità parentale il diritto di essere

informati spontaneamente (e senza preventiva richiesta) di eventi particolari

che si verificano nella vita del figlio e di essere sentiti prima di decisioni

importanti per il loro sviluppo. La dottrina enumera quali tappe importanti

dello sviluppo del figlio camminare, parlare, malattie o incidenti di una certa

gravità, promozioni o ripetizioni scolastiche, risultati di esami professionali

o scolastici, eventi religiosi (battesimo, comunione o cresima, bar mitsvah,

ecc), competizioni sportive e artistiche importanti, infrazioni penali, reati

penali o il collocamento in una famiglia affidataria o istituto, convivenza con

un nuovo compagno/a del genitore affidatario, fuga, eredità o importante

vincita, ecc.. Le decisioni importanti per lo sviluppo del figlio riguardano in

particolare atti medici e assimilati (dieta alimentare specifica, alle

questioni scolastiche (scelta della scuola, promozione condizionale o

ripetizione, cambio di orientamento), religiosi o professionali (scelta

dell’impiego), progetti di cambiamento di domicilio (in particolare all’estero,

cfr. art. 301a CC), scelta di attività (per esempio perché sono particolarmente

pericolose o costose o quando rappresentano un momento particolarmente

importante nella vita del figlio: competizioni artistiche o sportive di alto

livello, ecc), acquisizione di una nazionalità straniera, richiesta di cambiamento

di nome (Meier/Stettler, op. cit.

n. 1080, p. 706, con riferimenti; Commentaire romand, CC I, 2a ed., 2023, n. 8 ad art. 275a).

Al genitore detentore

dell’autorità parentale incombe l’obbligo di informazione, ma anche al tutore

qualora il minore è posto a beneficio di una tutela, rispettivamente il

curatore se il genitore detentore del diritto non rispetta il suo dovere (Meier/Stettler, op. cit. n. 1080, p.

707, con riferimenti)

L'obbligo del genitore

detentore dell'autorità parentale di informare l'altro genitore secondo l'art. 275a cpv. 1 CC non

è imperativo. Esso non esiste allorquando il genitore privo dell'autorità

parentale non si preoccupa del benessere del figlio, in particolare se non

esercita o esercita poco il suo diritto di visita. A seconda delle circostanze,

e segnatamente in caso di conflitto grave e persistente tra i genitori, è

inoltre possibile che tale obbligo non possa essere imposto al genitore

titolare dell'autorità parentale. In virtù dell'art. 275a cpv. 2 CC al

genitore senza autorità parentale resta però riservato il diritto di informarsi

direttamente presso i terzi che partecipano alle cure del figlio e di ricevere

da essi gli schiarimenti dovuti al genitore titolare dell'autorità parentale (DTF 140 III 343 consid. 2.1

e citazioni, TF 5A_638 del 28 novembre 2017 consid. 5.1).

I diritti della

personalità del minore prevalgono sui diritti di cui all'art. 275a cpv. 1 CC. È

necessario rispettare il suo diritto all’autonomia e alla protezione della sua

sfera privata (Meier/Stettler, op.

cit. n. 1084, p. 709, con riferimenti).

Ai sensi dell'art. 275a cpv. 3 CC,

il bene del minore può esigere, secondo le circostanze, che il diritto del

genitore sia limitato o soppresso. Il rinvio espresso della legge alle norme

che disciplinano l’esercizio del diritto alle relazioni personali permette di

analizzare tutti i mezzi attuabili quando l’esercizio del diritto

all’informazione comprometta gli interessi del minore o impedisca al detentore

dell’autorità parentale di esercitare serenamente il suo ruolo (Commentaire

romand, CC I, 2° ed., 2023, n. 15 ad art. 275a, in relazione con l’art. 274).

L’art. 275a cpv. 3 CC

prevede che le disposizioni limitanti le relazioni personali e riguardanti la

competenza in materia siano applicabili per analogia. Ciò che vale sia nei

confronti dell’altro genitore che nei confronti di terzi. La soppressione delle

relazioni personali ai sensi dell’art. 274 CC non implica tuttavia

automaticamente la soppressione del diritto all’informazione (e viceversa): le

due misure sono in tale ambito indipendenti una dall’altra. Analogamente, la

privazione del diritto alla consultazione e all’informazione da parte dell’altro

genitore non deve necessariamente comportare la limitazione del diritto a

informarsi presso terzi (Meier/Stettler,

op. cit., n. 1085, p. 710, con riferimenti). L’esistenza di giusti motivi ai

sensi dell’art. 274 CC è ammessa di regola quando il genitore è incarcerato per

un delitto commesso nei confronti del minore o dell’altro genitore (STF

5A_638/2014, consid. 5.1.).

3.

Nel suo

apprezzamento, l'Autorità – in virtù del principio inquisitorio illimitato che

governa il diritto di filiazione – non è vincolata né alle dichiarazioni delle

parti né alle prove da loro fornite (DTF 130 III 734, consid. 2.2.2-2.2.3; 129

III 417, consid. 2.1.1.-2.1.2; 128 III 411, consid. 3.2.1; 122 III 408, cons.

3d).

Il citato principio vale

anche per la regolamentazione delle relazioni personali (STF 5A_69/2011 del 27

febbraio 2012 consid. 2.3; 5C.58/2004 del 14 giugno 2004 cons. 2.1.2).

Esso impone all’autorità

di chiarire i fatti e prendere in considerazione d’ufficio tutti gli elementi

che possono essere importanti per rendere una decisione conforme al bene del

minore. L’Autorità può istruire la fattispecie secondo il proprio

apprezzamento, amministrando finanche le prove in modo inabituale (BSK ZPO, Mazan/Steck, ad art. 296 CPC; Meier/Stettler, op. cit. nota 1764 pag.

492; STF 5A_991/2015 del 29 settembre 2016, consid. 6.2, non pubblicato al DTF

142.

III 612), sollecitare rapporti, di propria iniziativa, anche se tale modo

di procedere non è previsto dal diritto di procedura cantonale (FamKomm

Erwachsenenschutz, Steck, art. 446

CC, N. 11; DTF 128 III 411, consid. 3.2.1).

Questo principio non

dispensa tuttavia le parti dal dovere di collaborare attivamente alla procedura

e di esporre le proprie tesi (STF 5A_69/2011 del 27 febbraio

2012, consid. 2.3).

4.

Nel caso concreto,

l’Autorità di protezione, facendo riferimento a dottrina e giurisprudenza

relative all’art. 275a CC, non ha ritenuto nell’interesse prioritario dei

minori fornire loro immagini e video alla madre. Quest’ultima chiede quindi a

questa Camera di eseguire una ponderazione degli interessi, in considerazione

del suo diritto di informazione, riconoscendo i diritti fondamentali dei figli

e ritenendo che “sarebbero lesi unicamente in maniera limitata se non nulla”.

Precisa inoltre che la tutrice e l’operatore sociale che si occupano dei minori

avevano già dato seguito il 12 aprile 2022 alla sua richiesta di ottenere

fotografie dei bambini, che essa non ha più incontrato dal 5 aprile 2021,

quando a seguito di una violenta lite domestica entrambi i genitori sono stati

privati dell’autorità parentale e i figli affidati a una famiglia affidataria

family. La reclamante fa riferimento alla sentenza della Corte delle assise

correzionali del 10 agosto 2022, con la quale è stata condannata per vari

reati, tra cui la violazione del dovere di assistenza o di educazione, lesioni

semplici e vie di fatto reiterate a danno dei figli ed è stata espulsa per un

periodo di 5 anni dal territorio elvetico, come pure le sono stati vietati

contatti diretti e indiretti con i figli per un periodo di 2 anni e sostiene il

suo pentimento per quanto accaduto.

Dagli atti risulta che la

madre ha sempre ottenuto regolari informazioni sui suoi figli da parte di CURA

1, nel rispetto dei suoi diritti. La tutrice ha chiarito che gli aggiornamenti

avvengono mediante incontri e telefonate regolari in relazione alla situazione

dei figli “nei diversi ambiti di vita (salute, scuola, socialità, affido,

ecc)”. Essa ha ritenuto “doveroso precisare che durante i momenti con la

madre, le domande inerenti i minori erano poche e ridotte in quanto

prevaleva il suo bisogno di dichiararsi innocente in merito a quanto giudicato

dal Tribunale penale cantonale e quindi dell’ingiusto trattamento a lei riservato,

maggiori quindi erano le richieste e le pretese di poter riavere i suoi figli,

di non aver fatto male ai bambini, rivolgendo la colpa al padre dell’accaduto,

di voler sapere il loro luogo di vita e di aiutarla a non lasciare la Svizzera”

(cfr. osservazioni 11 agosto 2023). Sulla richiesta della madre di ricevere

fotografie e filmati, la tutrice ritiene non siano nell’interesse superiore dei

minori che “non chiedono alcuna informazione in merito ai genitori biologici”,

chiarendo che “in un caso in cui è stato necessario contestualizzare il

perdurare dell’affido di protezione, rievocando le figure genitoriali, la

reazione dei bambini è stata di paura e difesa, sia verbale che fisica, in

particolar modo PI 2 ha espresso la sua contrarietà e rifiuto alla tematica

genitoriale”. CURA 1 ha pure chiarito che i bambini non hanno mai chiesto

di ottenere fotografie dei genitori o condividere con loro fotografie o filmati

che li riguardano, ritenendo, a giusta ragione, che ciò renda sufficientemente

chiara l’espressione dei minori “al punto da diventare prioritaria rispetto

ai bisogni espressi dalla madre”. Anche nel presente procedimento, la

tutrice ribadisce di ritenere la richiesta contraria all’interesse dei minori,

facendo riferimento a un episodio avvenuto nel mese di ottobre 2022 quando il

padre, disattendendo il relativo divieto, ha avvicinato i bambini e si è reso

necessario l’intervento della polizia.

Come correttamente evidenziato

anche dall’Autorità di protezione nella decisione impugnata, l’ottenimento di

immagini fotografiche o video non appare necessario ai fini del diritto

all’informazione della madre e secondo quanto riportato dalla tutrice dei

minori non corrisponde nemmeno a un loro bisogno. Nelle circostanze descritte,

anche questa Camera ritiene quindi non siano dati presupposti per giustificare

la richiesta della reclamante, peraltro supportata da argomentazioni generiche e

che non dimostrano l’interesse dei figli alla trasmissione di loro immagini

audiovisive. L’esigenza di tutelare il benessere dei minori, prioritario a

quello della madre, giustifica pertanto la conferma della decisione impugnata e

la reiezione del gravame. Ciò che tuttavia, lo si rammenta abbondanzialmente, non

esclude un’evoluzione futura della situazione, naturalmente soggetta a uno

sviluppo conseguente a quello dei minori.

5.

Visto quanto

precede, il reclamo va pertanto respinto e la decisione impugnata confermata.

6.

Nel suo reclamo RE 1

postula la concessione dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio.

Ai sensi dell’art. 29 cpv.

3.

Cost., chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità della

procedura se la sua causa non sembra priva di probabilità di successo; ha

diritto al patrocinio gratuito qualora la presenza di un legale sia necessaria per

tutelare i suoi diritti. In virtù dell’art. 117 CPC,

applicabile su rinvio dell’art. 13 LAG, ha diritto al gratuito patrocinio

chiunque sia sprovvisto dei mezzi necessari (lett. a), la cui domanda non

appaia priva di probabilità di successo (lett. b). Essendo nel caso concreto

adempiute le predette condizioni, l’istanza di ammissione al beneficio

dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio della reclamante può

essere accolta.

7.

Gli

oneri processuali per il presente giudizio seguirebbero il principio della

soccombenza ma viste le concrete circostanze si prescinde dal loro

prelievo.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

1. Il reclamo è

respinto.

2. La domanda di

ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio

di RE 1 è accolta.

3. Non si prelevano né

tasse né spese di giustizia.

4. Notificazione:

-

Comunicazione:

-

-

Il

presidente

La

cancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le

decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95

a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72

segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è

ammissibile solo se il valore litigioso

ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge

tale importo, il ricorso in materia

civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di

importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in

materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in

materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.

116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal

caso dall'art. 115 LTF.