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Decisione

9.2024.11

Sospensione provvisoria delle relazioni personali, audizione del minore, misure di protezione

26 giugno 2024Italiano26 min

ricoverato volontariamente e con l’accordo dei genitori presso l’Ospedale __________

Source ti.ch

Incarto n.

9.2024.11

9.2024.12

Lugano

26 giugno 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il presidente della Camera di protezione del

Tribunale d'appello

Damiano

Bozzini

giudice

unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG

assistito

dalla

cancelliera

Perucconi-Bernasconi

sedente

per statuire nella causa che oppone

RE

1

RE

2

tutti

patr. da: PR 1

all’

Autorità

regionale di protezione __________,

per

quanto riguarda le misure di protezione a favore del figlio

giudicando

sul reclamo del 19 gennaio 2024 presentato da RE 1 e RE 2 contro la decisione

emessa il 20 dicembre 2023 dall'Autorità regionale di protezione __________;

letti ed esaminati gli atti,

ritenuto

in fatto

Fatti

A. PI 1 (2007) è figlio

di RE 1 e RE 2. I coniugi hanno anche un’altra figlia, __________ (2011).

B. L’Autorità regionale

di protezione __________ (di seguito: Autorità di protezione) si occupa del

minore dal settembre 2019, a seguito di un suo allontanamento da casa, che egli

attribuiva a una situazione di disagio con i genitori. Da subito è stata

attivata la __________ e con decisione 15 ottobre 2019 l’Autorità di protezione

ha conferito all’Ufficio dell’aiuto e della protezione di __________ (di

seguito: UAP) un mandato di controllo e informazione per monitorare la

situazione familiare, con incarico di attivare il supporto del Servizio di

sostegno e accompagnamento educativo (di seguito: SAE) a domicilio.

C. PI 1 è stato

ricoverato volontariamente e con l’accordo dei genitori presso l’Ospedale __________

nella primavera del 2020. Con decisione 2 luglio 2020 l’Autorità di protezione

ha conferito un mandato per una valutazione dello stato psicologico del minore

al Dr. med. __________ del servizio medico psicologico di __________.

L’Autorità ha pure assegnato un mandato per la valutazione delle capacità

genitoriali di RE 1 e RE 2 allo psicologo __________, poi allestita il 18 marzo

2021.

D. A seguito di un

ulteriore allontanamento da parte di PI 1 e della sua richiesta di intervento

tramite la Polizia, insieme alla rete i genitori hanno concordato un “time-out”

di 72 ore e un collocamento del minore. Con decisione supercautelare 4 agosto

2023 l’Autorità di protezione ha poi privato i genitori del diritto di

determinare il luogo di dimora di PI 1, collocandolo al Centro __________ e

sospendendo le relazioni personali, comprese quelle telefoniche. RE 1 e RE 2

hanno quindi chiesto la revoca della privazione del diritto di determinare il

luogo di dimora del figlio e della sospensione delle relazioni personali,

manifestando il loro accordo al collocamento al __________ per una valutazione

e chiedendo una presa a carico terapeutica e dei regolari controlli per

verificare l’astensione dal consumo di sostanze illecite.

E. Dopo accertamenti e aver

sentito tutte le parti in causa, il 4 ottobre 2023 la medesima autorità ha

confermato la decisione supercautelare, ordinando una valutazione dello stato

psicofisico del minore e assegnando l’incarico alla psicologa __________, con

facoltà di delega. Ha pure conferito mandato di presa a carico psicologica di PI

1, presso uno specialista da definire, e un mandato all’Ospedale __________ di

svolgere controlli a sorpresa per verificare l’eventuale assunzione di sostanze

stupefacenti. Ai genitori è stato fatto obbligo di collaborare con gli

specialisti incaricati. La decisione è stata dichiarata immediatamente esecutiva.

F. Con decisione 20/21

dicembre 2023 l’Autorità di protezione ha sospeso momentaneamente le relazioni

personali tra i genitori e il figlio (disp. 1). A favore del minore è stata

istituita una curatela di rappresentanza e nominata quale curatrice l’avv. CURA

1 (disp. 2) con il compito di rappresentarlo nelle procedure avviate presso

l’Autorità di protezione e a vegliare e tutelare i diritti di PI 1 e garantirli

se del caso con le azioni legali necessarie (disp. 3). L’Autorità di prima sede

ha pure autorizzato l’avvio del percorso di avvicinamento del ragazzo al Foyer __________

(disp. 9). Ai genitori è stato fatto ordine di astenersi dal contattare e

avvicinare il figlio e di cessare con il suo controllo tramite

geolocalizzazione del cellulare o altri dispositivi (disp. 10). La decisione è

stata dichiarata immediatamente esecutiva.

G. Contro la suddetta

decisione sono insorti RE 1 e RE 2 con reclamo 19 gennaio 2024. Essi chiedono

l’annullamento dei dispositivi 1 e 10, l’ordine di un nuovo ascolto del minore

e di “un incarico a uno specialista in materia di adolescenza di valutare

quali misure/terapie si impongono per aiutare i genitori ad assumere meglio il

loro compito educativo e condurli a comprendere meglio i bisogni del figlio,

alfine di contribuire alla sua protezione e sviluppo armonioso, facilitare la

collaborazione con le autorità e la rete, tutto finalizzato a ricucire per

quanto possibile i rapporti tra i genitori e il figlio”. Contestando il

buon andamento del collocamento, i reclamanti precisano che gli interventi da

loro attuati avrebbero avuto come unico scopo la protezione del figlio da

comportamenti che ritengono inadeguati. I genitori affermano che l’efficacia

della protezione del figlio dipenderebbe anche dalla loro collaborazione e dal

loro coinvolgimento, mentre un riavvicinamento necessiterebbe dell’aiuto di

specialisti che possano sostenerli nell’affrontare adeguatamente la situazione,

contrariamente all’allontanamento deciso dall’Autorità di protezione. RE 1 e RE

2 sostengono che la fragilità del figlio sarebbe legata esclusivamente al

consumo di sostanze stupefacenti e alcool, che avverrebbe in quanto egli non

rispetterebbe gli orari posti dagli educatori e non riferirebbe dei suoi

spostamenti, diversamente dalle regole imposte dai genitori.

H. Con osservazioni 14

febbraio 2024 la curatrice di rappresentanza di PI 1 avv. CURA 1 sostiene che

il resoconto fornito dai reclamanti sia poco oggettivo e divergente da quanto

emerge dagli atti, rimandando alla decisione impugnata per il chiarimento dei

fatti, che ritiene riportati esaustivamente e correttamente. Essa chiede che il

reclamo sia integralmente respinto per quanto ricevibile e che la decisione

dell’Autorità di protezione sia confermata. Precisa che l’atteggiamento dei

genitori, ostruzionista nei confronti delle autorità e del figlio,

esacerberebbe le sue fragilità e sarebbe fonte di pericolo per il suo sviluppo.

Trattandosi di un giovane adulto di 17 anni, il suo desiderio di interrompere i

contatti con i genitori (in quanto per lui fonte di grande sofferenza) sarebbe

da tutelare, essendo peraltro condiviso da tutti gli operatori della rete. Per

preservare il bene di PI 1 CURA 1 rispettarne la volontà, accolta dall’Autorità

di protezione.

I. Tramite osservazioni

14 marzo 2024 l’Autorità di prime cure ha chiesto di respingere il reclamo di RE

1 e RE 2 e di confermare la decisione contestata. L’Autorità di protezione

precisa che essendo i genitori privati del diritto di determinare il luogo di

dimora del figlio ed essendo egli collocato in un istituto, spetta agli

educatori a cui è affidato impostare le regole educative. L’intervento dei

genitori ostacolerebbe il lavoro educativo e sarebbe contrario all’interesse

del minore. La decisione di sospensione delle relazioni personali tra il figlio

e i genitori è quindi considerata proporzionale e adeguata, viste le

preoccupazioni in relazione alla conflittualità dei loro rapporti. L’Autorità

di protezione precisa inoltre di ritenere di competenza dei reclamanti un’eventuale

attivazione di una loro presa a carico.

J. Con decisione 20

marzo 2024 l’Autorità di protezione ha revocato il mandato di controllo e

informazione assegnato in applicazione dell’art. 307 cpv. 3 CC all’Ufficio

dell’aiuto e della protezione, settore famiglie e minorenni. Ha inoltre modificato

con effetto 14 gennaio 2024 il collocamento di PI 1 al Centro di __________,

collocandolo al Foyer __________.

K. RE 1 e RE 2 hanno

presentato la loro replica il 2 aprile 2024, nella quale confermano gli argomenti

del reclamo, ribadendo le loro preoccupazioni per il benessere del figlio e la

richiesta di un cambiamento di strategia di intervento, prevedendo un loro

maggior coinvolgimento. Sostengono di non ricevere le informazioni relative al

figlio e di aver agito sempre a tutela del suo bene, mentre non sarebbe nel suo

interesse un’interruzione delle relazioni con i genitori, organizzabile semmai anche

in un contesto protetto e con la supervisione degli educatori.

Con invio 4 aprile 2024 i

reclamanti hanno prodotto copia delle osservazioni del 3 aprile 2024 a uno

scritto dell’avv. CURA 1 del 6 marzo 2024 e uno scritto del 4 aprile 2024,

entrambi all’indirizzo dell’Autorità di protezione.

L. CURA 1 ha presentato la

duplica il 19 aprile 2024, riconfermandosi nelle precedenti osservazioni e

ribadendo di ritenere controllanti e stalkerizzanti gli atteggiamenti dei

genitori nei confronti del figlio, generando in lui una grande sofferenza. I

timori dei reclamanti relativamente alla sua situazione personale non sarebbero

confermati, in particolare relativamente al consumo di stupefacenti e alcool. PI

1 ottiene buoni risultati scolastici e professionali, mentre da parte dei

genitori mancherebbe una presa di coscienza dei motivi addotti dal minore per

rifiutare i contatti con loro e l’ascolto della sua volontà. Allegata alla

duplica l’avv. CURA 1 ha trasmesso la risposta 2 aprile 2024 inviata

all’Autorità di protezione relativamente alle osservazioni 15/25 marzo 2024 al

rapporto 26 febbraio 2024 dell’Ufficio dell’aiuto e della protezione.

M. Lo scambio di

allegati è stato dichiarato concluso il 24 aprile 2024.

Considerato

in diritto

Considerandi

1.

Le

decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti minorenni sono

impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di

appello, nella composizione di un giudice unico (art. 450 CC in

relazione agli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2

della Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del

minore e dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7 LOG). Riguardo alla procedura

applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre

riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in

particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di

competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del

Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut,

pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto

processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).

2.

I reclamanti

chiedono di annullare i dispositivi 1 e 10 della decisione, tramite i quali

l’Autorità di protezione ha sospeso momentaneamente le relazioni personali tra

i genitori e il figlio (disp. 1) e ha ordinato loro di astenersi dal contattare

e avvicinare PI 1 e di cessare con il suo controllo tramite geolocalizzazione

del cellulare o altri dispositivi (disp. 10). Essi chiedono inoltre “un

nuovo ascolto del minore con la presentazione di un verbale che adempie i

requisiti minimi posti dall’art. 314a CC” e che sia “ordinato un

incarico a uno specialista in materia di adolescenza di valutare quali

misure/terapie si impongono per aiutare i genitori ad assumere meglio il loro

compito educativo e condurli a comprendere meglio i bisogni del figlio, alfine

di contribuire alla sua protezione e sviluppo armonioso, facilitare la

collaborazione con le autorità e la rete, tutto finalizzato a ricucire per

quanto possibile i rapporti tra i genitori e il figlio”.

Dopo la conclusione

dell’istruttoria, RE 1, rappresentata da “____________________” ha inoltrato

alcuni scritti, tra cui una “replica spontanea”, che non sono stati

tuttavia intimati, in quanto tardivi. La questione della capacità di

rappresentanza da parte di __________ è già stata risolta in passato da questa

Camera (cfr. inc. no. 9.2017.220) e in ogni caso è ininfluente nel presente

giudizio, siccome gli scritti trasmessi non vengono presi in considerazione

nella procedura.

L’Autorità di

protezione e la curatrice di rappresentanza del minore hanno chiesto la

reiezione del reclamo, asserendo sostanzialmente che le misure contestate hanno

quale unico scopo la tutela e il rispetto del bene e della volontà del minore.

Il contatto con i suoi genitori gli causerebbe sofferenza e gli interventi da

loro attuati ostacolerebbero il lavoro educativo svolto dalla rete e dagli

operatori dell’istituto in cui è collocato, risultando pertanto contrari al suo

interesse.

3.

Giusta l'art. 273

cpv. 1 CC i genitori che non sono detentori dell'autorità parentale o della

custodia nonché il figlio minorenne hanno reciprocamente il diritto di

conservare le relazioni personali indicate dalle circostanze. Il diritto alle

relazioni personali con entrambi i genitori è essenziale non solo di per sé, ma

anche per il ruolo decisivo che può svolgere nel processo di identificazione. Nella

fissazione del diritto di visita non importa tanto trovare un equilibrio tra

gli interessi dei genitori, quanto disciplinare le relazioni tra genitori e

figlio nell'interesse di quest'ultimo. Determinante è sempre il bene del

figlio, da valutare secondo le circostanze, mentre gli interessi dei genitori

passano in secondo piano (sentenza CDP 7 agosto 2018, inc. 9.2018.42; DTF 127

III 295 consid. 4a).

3.1

Giusta l’art. 274 cpv.

2.

CC il diritto alle relazioni personali può essere negato o revocato se

pregiudica il bene del figlio, se i genitori se ne sono avvalsi in violazione

dei loro doveri o non si sono curati seriamente del figlio, ovvero per altri

gravi motivi.

La

norma menziona quattro situazioni nelle quali deve essere considerato il

rifiuto, la soppressione o la limitazione tramite decisione dell’Autorità: il

primo caso (messa in pericolo dello sviluppo e dunque del bene del minore) è

compreso, in modo implicito, negli altri tre casi enumerati. Le quattro

situazioni sono in sostanza il fatto che: le relazioni personali compromettono

lo sviluppo del minore; il beneficiario del diritto viola i suoi doveri o non

si cura seriamente del minore; sussistono altri “gravi motivi” (Meier/Stettler, Droit de la

filiation, 6° ed., 2019, n. 1102 segg.; CR CC I, Leuba, art. 274 ch. 1 segg. 1720).

La messa in pericolo può

derivare dalla natura dei contatti stabiliti tra il titolare del diritto e il

figlio (sospetto di abusi o maltrattamenti, tossicodipendenza, alcolismo,

disturbi psichici) o da una relazione perturbata dei genitori, esasperata dalle

visite; nel caso in cui i rapporti tra il titolare del diritto e il figlio

siano buoni, il conflitto tra i genitori non deve in ogni caso condurre ad una

restrizione importante o duratura delle relazioni personali.

Il diritto di visita

usuale può essere limitato solo quando si deve ritenere, fondandosi su

circostanze concrete, che minaccia il bene del figlio. Il rifiuto o la revoca

del diritto alle prestazioni personali ai sensi dell’art. 274 cpv. 2 CC

necessita di indizi concreti dell'esistenza di una minaccia per il bene del

figlio. Il pericolo astratto di un cattivo influsso sui figli non è sufficiente

per giustificare un diritto di visita accompagnato. Se è preteso che le visite

in genere, rispettivamente le visite senza accompagnamento presso il genitore

titolare del diritto di visita, nocciono al figlio, l’allestimento di una

perizia sulla questione del diritto di visita del genitore titolare che non ha

la custodia parentale si rivela, di regola, indispensabile. In questo caso, in

virtù della massima ufficiale, non è necessario che le parti abbiano inoltrato

una richiesta in tal senso (DTF 122 III 404, sentenza del TF 5A_377/2009 in

FamPra.ch 2010 pag. 209).

Tale rifiuto o revoca può

entrare in considerazione se il bene del minore lo esige imperativamente e se è

impossibile trovare una regolamentazione delle relazioni personali che ne

salvaguardi gli interessi: la norma ha per scopo di proteggere il minore e non

di punire il genitore (DTF 5A_398/2009 del 6 agosto 2009, cons. 2.1).

Secondo la giurisprudenza

il rifiuto o la revoca necessita di indizi concreti di messa in pericolo del

bene del figlio (DTF 131 III 209, cons. 5; 5P.131/2006 del 25

agosto 2006, cons. 3), ossia che lo sviluppo fisico, psichico e morale

del figlio sia minacciato dalla presenza, anche solo limitata, del genitore

beneficiario. Tra gli “altri gravi motivi” rientrano negligenze,

violenze fisiche o psichiche (DTF 122 III 407, cons. 3b), in particolare abusi

sessuali sul minore. La revoca delle relazioni personali è pur sempre l’ultima

ratio (DTF 5A_716/2010 del 23 febbraio 2011, cons. 4; 122 III 404 cons. 3b

pag. 407) e sulla base del principio di proporzionalità occorre valutare se le

temute conseguenze possano essere sufficientemente limitate con la presenza di

una terza persona (diritto di visita sorvegliato; DTF 5A_92/2009 del 22 aprile

2009).

4.

Nel suo

apprezzamento, l'autorità – in virtù del principio inquisitorio illimitato che

governa il diritto di filiazione – non è vincolata né alle dichiarazioni delle

parti né alle prove da loro fornite (DTF 130 III 734, consid. 2.2.2-2.2.3; 129

III 417, consid. 2.1.1.-2.1.2; 128 III 411, consid. 3.2.1; 122 III 408, cons.

3d).

Il citato principio vale

anche per la regolamentazione delle relazioni personali (decisioni del

Tribunale federale 5A_69/2011 del 27 febbraio 2012 consid. 2.3; 5C.58/2004

del 14 giugno 2004 cons. 2.1.2).

Esso impone all’autorità

di chiarire i fatti e prendere in considerazione d’ufficio tutti gli elementi

che possono essere importanti per rendere una decisione conforme al bene del

minore. L’autorità può istruire la fattispecie secondo il proprio

apprezzamento, amministrando finanche le prove in modo inabituale, sollecitare

rapporti, di propria iniziativa, anche se tale modo di procedere non è previsto

dal diritto di procedura cantonale (FamKomm Erwachsenenschutz, Steck, art. 446 CC n. 11; DTF 128 III

411, consid. 3.2.1).

Questo principio non

dispensa tuttavia le parti dal dovere di collaborare attivamente alla procedura

e di esporre le proprie tesi (sentenza del Tribunale federale

5A_69/2011 del 27 febbraio 2012, consid. 2.3).

5.

Nel caso in esame, PI

1.

è seguito dall’Autorità di protezione da settembre 2019, quando egli si è

allontanato una prima volta dal domicilio, esprimendo un disagio che ha

giustificato l’intervento delle forze dell’ordine, della __________ e il

conferimento di un mandato di controllo e informazione all’UAP. Nell’estate del

2020.

PI 1 è stato ricoverato alcune settimane presso l’Ospedale __________,

manifestando il rifiuto di rimanere al suo domicilio. Il 2 agosto 2023, dopo un

diverbio con i genitori, il ragazzo si è nuovamente allontanato, chiedendo

l’aiuto della Polizia e rifiutando di far rientro a casa. A quel momento i

genitori hanno accettato un “time out” di 72 ore. Preso atto della

sofferenza del minore e del parere della rete, l’Autorità di protezione ha quindi

disposto il suo collocamento in via supercautelare il 4 agosto 2023, con la

sospensione di ogni relazione personale con i genitori. Nei mesi successivi, l’Autorità

di primo grado ha sentito sia i genitori che il figlio, come pure gli operatori

della rete e con risoluzione 4 ottobre 2023 ha quindi confermato la decisione

di collocamento, ordinando la valutazione dello stato psicofisico e di presa a

carico psicologica di PI 1, oltre allo svolgimento di controlli a sorpresa per

verificare l’eventuale assunzione di sostanze stupefacenti. Esperiti tali

accertamenti e sentite nuovamente le parti, l’Autorità di protezione ha emanato

la decisione 21 dicembre 2023, che, come già precisato, è qui contestata dai

genitori esclusivamente relativamente alla momentanea sospensione delle

relazioni personali tra i genitori e il figlio (disp. 1) e all’ordine di

astenersi dal contattare e avvicinare il figlio e di cessare con il suo

controllo tramite geolocalizzazione del cellulare o altri dispositivi (disp.

10).

5.1

I genitori chiedono che

sia organizzata una nuova audizione di PI 1, con la presentazione di un verbale

che “adempie ai requisiti dell’art. 314a CC”. Essi sostengono infatti

che l’ascolto del figlio da parte dell’Autorità di prime cure non rispetti i presupposti

minimi richiesti dalla legge, poiché non permetterebbe di comprendere i motivi

del suo rifiuto ad intrattenere relazioni con loro. Tale critica non appare

giustificata e non trova conferma negli atti. Ai sensi della normativa citata,

il figlio è sentito personalmente e in maniera adeguata dall’autorità di

protezione dei minori o da un terzo incaricato (eccetto che la sua età o altri

motivi gravi vi si oppongano), ciò che è correttamente avvenuto, in relazione

alla decisione impugnata, il 23 novembre 2023. Le risultanze dell’ascolto sono

state oggetto di discussione durante un’udienza con i genitori il 30 novembre

2023.

In virtù dell’art. 314a cpv. 2 CC “nel verbale dell’audizione sono

registrate soltanto le risultanze essenziali per la decisione. I genitori

vengono informati su tali risultanze”. Non è quindi necessario che venga restituito

ai genitori un resoconto completo e dettagliato, ma è sufficiente che essi

siano informati attraverso un riassunto che attesti il contenuto essenziale,

tenuto conto del diritto del minore di scegliere quali elementi possono

rimanere confidenziali (Copma, Droit

de la protection de l’enfant Guide pratique, pag. 222, n. 37).

Per i motivi che

precedono, la richiesta dei reclamanti di un nuovo ascolto di PI 1 non può

quindi trovare accoglimento in quanto infondata. Inoltre, in considerazione di

tutti gli elementi agli atti e delle argomentazioni che seguono, un’ulteriore

audizione del minore non porterebbe alcun elemento a favore dell’opposizione

dei genitori alle misure adottate.

5.2

Contrariamente a

quanto sostenuto dai reclamanti, i motivi della sospensione delle relazioni

personali e dell’ordine di cui al dispositivo 10 della decisione impugnata

emergono chiaramente dagli atti e dalla decisione impugnata e la volontà del

minore risulta essere stata manifestata esplicitamente, oltre che nelle sue

audizioni da parte dell’Autorità di protezione, a tutte le persone intervenute

in suo sostegno. In concreto, il chiarimento della situazione e dei bisogni di PI

1.

è avvenuto quindi non solo tramite il suo ascolto da parte dell’Autorità (svoltosi

come visto in particolare in relazione alla decisione impugnata il 23 novembre

2023), ma anche grazie alle numerose comunicazioni di tutti gli operatori della

rete. Nei molteplici contatti con i genitori, questi hanno illustrato il

malessere e la sofferenza esternata dal minore e l’espressione delle sue

difficoltà, concordi nella necessità di rispettare la sua posizione e la sua

volontà al fine di salvaguardarne il benessere. Di diverso avviso sono invece i

reclamanti, che reputano che il figlio non possa “autodeterminarsi come se

fosse maggiorenne” (cfr. reclamo, pag. 8). Occorre evidenziare al

proposito, che nella procedura che lo riguarda il minore è un soggetto

competente, dotato di una personalità propria e i cui bisogni specifici vanno

tenuti in considerazione (Copma, Droit

de la protection de l’enfant Guide pratique, pag. 211, n. 7.1). In concreto, PI

1.

risulta essere un ragazzo “maturo”, “in buona salute”, “con

una facilità a relazionarsi con gli altri”, che “ha delle qualità e

delle risorse non indifferenti” (cfr. rapporto di osservazione del Centro __________

del 18 marzo 2024). Pure la curatrice di rappresentanza avv. CURA 1 ha chiarito

che, anche per la sua età e maturità, il minore è in grado di esprimere la sua

volontà e di interrompere ogni contatto con i genitori a tutela della sua

salute e del suo sviluppo. Ciò che emerge anche dal citato rapporto di

osservazione del __________, da cui si evince che “la decisione di

collocamento (…) era l’unica opzione percorribile in questo momento e in questa

situazione. I vantaggi per il benessere di PI 1 in una situazione di vita

alternativa al proprio domicilio sono stati evidenti in questi mesi” (pag.

9), mentre “in merito alle relazioni personali tra PI 1 e la sua famiglia,

la situazione, come già ampiamento descritto, è molto chiara: non desidera

alcun contatto con i propri genitori (pag. 6) (…); le tensioni attuali e

gli agiti rispettivi non permettono di immaginare un riavvicinamento tra le

parti a breve (pag. 7)”. Diversamente da quanto preteso dai reclamanti, la

decisione di sospensione provvisoria delle relazioni personali rispetta quindi

il principio di proporzionalità e nelle circostanze descritte non può che

essere confermata. Pur comprendendo la situazione famigliare e relazionale

complessa e la difficile posizione dei genitori, non si può non rilevare che

essi non sono stati in grado di dimostrare che i provvedimenti da loro

contestati non siano idonei a tutelare il bene di PI 1 e nemmeno che altre

misure (quale per esempio l’esecuzione forzata degli incontri) sarebbero state

più adeguate. Si rammenta peraltro che dal momento in cui il minore è capace di

discernimento (ciò che è innegabile e nemmeno contestato nella fattispecie), il

suo rifiuto chiaro e formulato liberamente deve essere preso in considerazione

nell’ambito della fissazione dei diritti di visita, di un’eventuale limitazione

o soppressione del diritto ai sensi dell’art. 274 CC. Non tenere conto della

volontà del minore equivarrebbe a violare i diritti della sua personalità (Meier/Stettler, op. cit., n. 970 e ss,

con riferimenti). Di fronte a una forte opposizione, l’esecuzione forzata delle

relazioni personali appare inoltre incompatibile con la proibizione di

esercitare sul minore delle pressioni fisiche e morali, nel rispetto dei

diritti della personalità e dei principi enunciati all’art. 272 CC (secondo cui

“i genitori ed i figli si devono vicendevolmente l’assistenza, i riguardi e

il rispetto che il bene della comunione richiede”). (Meier/Stettler, op. cit., n. 1073 e ss,

con riferimenti). Nelle circostanze descritte, non appaiono elementi per

giudicare che l’eventuale esecuzione forzata di incontri tra i genitori e il

minore, anche ad esempio come da loro postulato in forma sorvegliata, possano

quindi portare benefici.

5.3

Secondo i genitori, la

posizione assunta dal figlio avrebbe esclusivamente quale scopo quello di

sottrarsi alle loro regole educative e alla loro sorveglianza, messa in atto

quale risposta al suo “comportamento ribelle e trasgressivo”. I

reclamanti ritengono pertanto che il solo modo per tutelare il suo bene sarebbe

quello di “sorvegliarlo da vicino, in particolare la sua salute, le sue

amicizie e soprattutto andare a prenderlo quando non rientra all’orario

stabilito”, ragione per la quale si servono della geolocalizzazione (cfr.

reclamo, pag. 4). A loro avviso, la decisione di cessare il controllo del

figlio non sarebbe pertanto adatta a salvaguardare il suo benessere, in quanto

in sostanza gli concederebbe troppa libertà. Anche tale opinione dei reclamanti

non può essere condivisa e va quindi tutelata la posizione del minore. Risulta

evidente che

i genitori nutrono aspettative in relazione agli interventi

dell’Autorità e della rete, che criticano in quanto (almeno apparentemente)

distanti dai loro metodi educativi. Tuttavia, occorre rammentare che gli

strumenti a disposizione e le modalità di intervento dipendono anche dalla

possibilità concreta di attuazione di ogni misura, ragione per la quale spetta

all’Autorità valutare, insieme agli operatori e agli specialisti, i

provvedimenti da adottare. Il controllo sistematico di un figlio di 17 anni,

che svolge con profitto un tirocinio e delle attività consone alla sua età,

risulta quindi lesivo della sua personalità (oltre ad essere discutibile per

quanto riguarda la sua concreta attuabilità). Anche relativamente al

dispositivo 10, la decisione impugnata non può pertanto che meritare conferma e

il reclamo va respinto.

6.

RE 1 e RE 2 chiedono

di potersi avvalere di specialisti che li aiutino a riavvicinarsi al figlio e

in particolare a questa Camera di ordinare una presa a carico in tal senso.

Essi riconoscono che l’Autorità di primo grado li ha esortati ad avviare al più

presto un percorso di sostegno per affrontare con gli strumenti adeguati

l’attuale situazione, sostenendo tuttavia di non potersi “rivolgere ai

propri psicoterapeuti, perché questi potrebbero perdere il legame di fiducia

con loro”. Considerazione che, oltre ad apparire del tutto incomprensibile,

non conferma in alcun modo un’eventuale esigenza dell’adozione da parte

dell’Autorità di protezione di provvedimenti di presa a carico nei loro

confronti. Come ricordato anche dall’Autorità di primo grado, i genitori

risultano infatti in grado di farsi parte attiva nell’avvio di un simile

supporto, che presuppone pure una collaborazione concreta e non soltanto

espressa. Si evince infatti dagli atti e da quanto osservato dagli operatori

che si stanno occupando del minore, che sebbene i genitori affermino il loro

desiderio di collaborare nell’interesse del figlio, concretamente con le loro

azioni dimostrano di non essere in grado di comprenderlo. Dall’incarto risulta

che da anni il figlio manifesta una crescente sofferenza, che ha causato il suo

allontanamento dai genitori e il suo bisogno di un aiuto che non è

adeguatamente fornito dai genitori. L’obiettivo di protezione perseguito dalle

misure in atto appare quindi raggiunto e confermato da parte di tutta la rete,

con opinioni positive sullo sviluppo e sull’evoluzione della situazione del

ragazzo. Anche i genitori osservano peraltro che la valutazione psicoaffettiva

eseguita conferma che “PI 1 ha un buon equilibrio e non soffre di disturbi

mentali (…) lavora, studia, suona uno strumento, ha amici e una ragazza, ritenendo

che ciò confermi che egli ha ricevuto da loro educazione, cura e attenzioni

adeguate.

In definitiva, emerge

dalla presente procedura che il figlio ha delle esigenze ed è in grado di

chiedere aiuto, mentre i genitori negano che l’obiettivo delle Autorità e della

rete sia quello di sostenerlo nel suo sviluppo fornendogli gli strumenti

necessari per salvaguardare il suo benessere, ritenendo invece che lo scopo

sarebbe esclusivamente di allontanarlo da loro. Si osserva invece che un

riavvicinamento appare possibile soltanto con la collaborazione concreta e

adeguata da parte dei reclamanti, con gli aiuti che sapranno richiedere e

accettare. Al proposito, non si può non evidenziare come dagli atti emerga

anche la disponibilità e l’offerta degli operatori a fornire un sostegno ai

genitori, al quale essi non hanno voluto aderire. In tal senso si veda anche

l’osservazione della curatrice di rappresentanza avv. CURA 1 nella sua duplica

19.

aprile 2024, che ha esplicitato “la possibilità e volontà di incontro con

i genitori e il loro legale (senza PI 1) al fine di aggiornarli verbalmente sul

ragazzo e sul nuovo assetto di comunicazione”, precisando che la richiesta

non è stata accolta, inspiegabilmente e in contrasto con l’asserita volontà di

un riavvicinamento al figlio.

7.

I reclamanti

chiedono di beneficiare dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio

ai sensi dell’art. 117 CPC, applicabile su rinvio dell’art. 13 LAG, in base al

quale ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi

necessari (lett. a), la cui domanda non appaia priva di probabilità di successo

(lett. b). Essendo adempiute le predette condizioni, la domanda di ammissione

al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio va accolta.

8.

Gli

oneri giudiziari per il presente giudizio seguirebbero il principio della

soccombenza, ma viste le concrete circostanze, si rinuncia all’addebito di

tasse e spese processuali.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

1. Il reclamo è

respinto.

2. L’istanza di

ammissione al beneficio del gratuito patrocinio di RE 1 e RE 2 è accolta.

3. Non si prelevano né

tasse né spese di giustizia.

4. Notificazione:

-

Comunicazione:

-

-

Il

presidente

La

cancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le

decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95

a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72

segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è

ammissibile solo se il valore litigioso

ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge

tale importo, il ricorso in materia

civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di

importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in

materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in

materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.

116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal

caso dall'art. 115 LTF.