9.2024.11
Sospensione provvisoria delle relazioni personali, audizione del minore, misure di protezione
26 giugno 2024Italiano26 min
ricoverato volontariamente e con l’accordo dei genitori presso l’Ospedale __________
Source ti.ch
Incarto n.
9.2024.11
9.2024.12
Lugano
26 giugno 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di protezione del
Tribunale d'appello
Damiano
Bozzini
giudice
unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG
assistito
dalla
cancelliera
Perucconi-Bernasconi
sedente
per statuire nella causa che oppone
RE
1
RE
2
tutti
patr. da: PR 1
all’
Autorità
regionale di protezione __________,
per
quanto riguarda le misure di protezione a favore del figlio
giudicando
sul reclamo del 19 gennaio 2024 presentato da RE 1 e RE 2 contro la decisione
emessa il 20 dicembre 2023 dall'Autorità regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto
Fatti
A. PI 1 (2007) è figlio
di RE 1 e RE 2. I coniugi hanno anche un’altra figlia, __________ (2011).
B. L’Autorità regionale
di protezione __________ (di seguito: Autorità di protezione) si occupa del
minore dal settembre 2019, a seguito di un suo allontanamento da casa, che egli
attribuiva a una situazione di disagio con i genitori. Da subito è stata
attivata la __________ e con decisione 15 ottobre 2019 l’Autorità di protezione
ha conferito all’Ufficio dell’aiuto e della protezione di __________ (di
seguito: UAP) un mandato di controllo e informazione per monitorare la
situazione familiare, con incarico di attivare il supporto del Servizio di
sostegno e accompagnamento educativo (di seguito: SAE) a domicilio.
C. PI 1 è stato
ricoverato volontariamente e con l’accordo dei genitori presso l’Ospedale __________
nella primavera del 2020. Con decisione 2 luglio 2020 l’Autorità di protezione
ha conferito un mandato per una valutazione dello stato psicologico del minore
al Dr. med. __________ del servizio medico psicologico di __________.
L’Autorità ha pure assegnato un mandato per la valutazione delle capacità
genitoriali di RE 1 e RE 2 allo psicologo __________, poi allestita il 18 marzo
2021.
D. A seguito di un
ulteriore allontanamento da parte di PI 1 e della sua richiesta di intervento
tramite la Polizia, insieme alla rete i genitori hanno concordato un “time-out”
di 72 ore e un collocamento del minore. Con decisione supercautelare 4 agosto
2023 l’Autorità di protezione ha poi privato i genitori del diritto di
determinare il luogo di dimora di PI 1, collocandolo al Centro __________ e
sospendendo le relazioni personali, comprese quelle telefoniche. RE 1 e RE 2
hanno quindi chiesto la revoca della privazione del diritto di determinare il
luogo di dimora del figlio e della sospensione delle relazioni personali,
manifestando il loro accordo al collocamento al __________ per una valutazione
e chiedendo una presa a carico terapeutica e dei regolari controlli per
verificare l’astensione dal consumo di sostanze illecite.
E. Dopo accertamenti e aver
sentito tutte le parti in causa, il 4 ottobre 2023 la medesima autorità ha
confermato la decisione supercautelare, ordinando una valutazione dello stato
psicofisico del minore e assegnando l’incarico alla psicologa __________, con
facoltà di delega. Ha pure conferito mandato di presa a carico psicologica di PI
1, presso uno specialista da definire, e un mandato all’Ospedale __________ di
svolgere controlli a sorpresa per verificare l’eventuale assunzione di sostanze
stupefacenti. Ai genitori è stato fatto obbligo di collaborare con gli
specialisti incaricati. La decisione è stata dichiarata immediatamente esecutiva.
F. Con decisione 20/21
dicembre 2023 l’Autorità di protezione ha sospeso momentaneamente le relazioni
personali tra i genitori e il figlio (disp. 1). A favore del minore è stata
istituita una curatela di rappresentanza e nominata quale curatrice l’avv. CURA
1 (disp. 2) con il compito di rappresentarlo nelle procedure avviate presso
l’Autorità di protezione e a vegliare e tutelare i diritti di PI 1 e garantirli
se del caso con le azioni legali necessarie (disp. 3). L’Autorità di prima sede
ha pure autorizzato l’avvio del percorso di avvicinamento del ragazzo al Foyer __________
(disp. 9). Ai genitori è stato fatto ordine di astenersi dal contattare e
avvicinare il figlio e di cessare con il suo controllo tramite
geolocalizzazione del cellulare o altri dispositivi (disp. 10). La decisione è
stata dichiarata immediatamente esecutiva.
G. Contro la suddetta
decisione sono insorti RE 1 e RE 2 con reclamo 19 gennaio 2024. Essi chiedono
l’annullamento dei dispositivi 1 e 10, l’ordine di un nuovo ascolto del minore
e di “un incarico a uno specialista in materia di adolescenza di valutare
quali misure/terapie si impongono per aiutare i genitori ad assumere meglio il
loro compito educativo e condurli a comprendere meglio i bisogni del figlio,
alfine di contribuire alla sua protezione e sviluppo armonioso, facilitare la
collaborazione con le autorità e la rete, tutto finalizzato a ricucire per
quanto possibile i rapporti tra i genitori e il figlio”. Contestando il
buon andamento del collocamento, i reclamanti precisano che gli interventi da
loro attuati avrebbero avuto come unico scopo la protezione del figlio da
comportamenti che ritengono inadeguati. I genitori affermano che l’efficacia
della protezione del figlio dipenderebbe anche dalla loro collaborazione e dal
loro coinvolgimento, mentre un riavvicinamento necessiterebbe dell’aiuto di
specialisti che possano sostenerli nell’affrontare adeguatamente la situazione,
contrariamente all’allontanamento deciso dall’Autorità di protezione. RE 1 e RE
2 sostengono che la fragilità del figlio sarebbe legata esclusivamente al
consumo di sostanze stupefacenti e alcool, che avverrebbe in quanto egli non
rispetterebbe gli orari posti dagli educatori e non riferirebbe dei suoi
spostamenti, diversamente dalle regole imposte dai genitori.
H. Con osservazioni 14
febbraio 2024 la curatrice di rappresentanza di PI 1 avv. CURA 1 sostiene che
il resoconto fornito dai reclamanti sia poco oggettivo e divergente da quanto
emerge dagli atti, rimandando alla decisione impugnata per il chiarimento dei
fatti, che ritiene riportati esaustivamente e correttamente. Essa chiede che il
reclamo sia integralmente respinto per quanto ricevibile e che la decisione
dell’Autorità di protezione sia confermata. Precisa che l’atteggiamento dei
genitori, ostruzionista nei confronti delle autorità e del figlio,
esacerberebbe le sue fragilità e sarebbe fonte di pericolo per il suo sviluppo.
Trattandosi di un giovane adulto di 17 anni, il suo desiderio di interrompere i
contatti con i genitori (in quanto per lui fonte di grande sofferenza) sarebbe
da tutelare, essendo peraltro condiviso da tutti gli operatori della rete. Per
preservare il bene di PI 1 CURA 1 rispettarne la volontà, accolta dall’Autorità
di protezione.
I. Tramite osservazioni
14 marzo 2024 l’Autorità di prime cure ha chiesto di respingere il reclamo di RE
1 e RE 2 e di confermare la decisione contestata. L’Autorità di protezione
precisa che essendo i genitori privati del diritto di determinare il luogo di
dimora del figlio ed essendo egli collocato in un istituto, spetta agli
educatori a cui è affidato impostare le regole educative. L’intervento dei
genitori ostacolerebbe il lavoro educativo e sarebbe contrario all’interesse
del minore. La decisione di sospensione delle relazioni personali tra il figlio
e i genitori è quindi considerata proporzionale e adeguata, viste le
preoccupazioni in relazione alla conflittualità dei loro rapporti. L’Autorità
di protezione precisa inoltre di ritenere di competenza dei reclamanti un’eventuale
attivazione di una loro presa a carico.
J. Con decisione 20
marzo 2024 l’Autorità di protezione ha revocato il mandato di controllo e
informazione assegnato in applicazione dell’art. 307 cpv. 3 CC all’Ufficio
dell’aiuto e della protezione, settore famiglie e minorenni. Ha inoltre modificato
con effetto 14 gennaio 2024 il collocamento di PI 1 al Centro di __________,
collocandolo al Foyer __________.
K. RE 1 e RE 2 hanno
presentato la loro replica il 2 aprile 2024, nella quale confermano gli argomenti
del reclamo, ribadendo le loro preoccupazioni per il benessere del figlio e la
richiesta di un cambiamento di strategia di intervento, prevedendo un loro
maggior coinvolgimento. Sostengono di non ricevere le informazioni relative al
figlio e di aver agito sempre a tutela del suo bene, mentre non sarebbe nel suo
interesse un’interruzione delle relazioni con i genitori, organizzabile semmai anche
in un contesto protetto e con la supervisione degli educatori.
Con invio 4 aprile 2024 i
reclamanti hanno prodotto copia delle osservazioni del 3 aprile 2024 a uno
scritto dell’avv. CURA 1 del 6 marzo 2024 e uno scritto del 4 aprile 2024,
entrambi all’indirizzo dell’Autorità di protezione.
L. CURA 1 ha presentato la
duplica il 19 aprile 2024, riconfermandosi nelle precedenti osservazioni e
ribadendo di ritenere controllanti e stalkerizzanti gli atteggiamenti dei
genitori nei confronti del figlio, generando in lui una grande sofferenza. I
timori dei reclamanti relativamente alla sua situazione personale non sarebbero
confermati, in particolare relativamente al consumo di stupefacenti e alcool. PI
1 ottiene buoni risultati scolastici e professionali, mentre da parte dei
genitori mancherebbe una presa di coscienza dei motivi addotti dal minore per
rifiutare i contatti con loro e l’ascolto della sua volontà. Allegata alla
duplica l’avv. CURA 1 ha trasmesso la risposta 2 aprile 2024 inviata
all’Autorità di protezione relativamente alle osservazioni 15/25 marzo 2024 al
rapporto 26 febbraio 2024 dell’Ufficio dell’aiuto e della protezione.
M. Lo scambio di
allegati è stato dichiarato concluso il 24 aprile 2024.
Considerato
in diritto
Considerandi
1.
Le
decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti minorenni sono
impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di
appello, nella composizione di un giudice unico (art. 450 CC in
relazione agli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2
della Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del
minore e dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7 LOG). Riguardo alla procedura
applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre
riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in
particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di
competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del
Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut,
pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto
processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).
2.
I reclamanti
chiedono di annullare i dispositivi 1 e 10 della decisione, tramite i quali
l’Autorità di protezione ha sospeso momentaneamente le relazioni personali tra
i genitori e il figlio (disp. 1) e ha ordinato loro di astenersi dal contattare
e avvicinare PI 1 e di cessare con il suo controllo tramite geolocalizzazione
del cellulare o altri dispositivi (disp. 10). Essi chiedono inoltre “un
nuovo ascolto del minore con la presentazione di un verbale che adempie i
requisiti minimi posti dall’art. 314a CC” e che sia “ordinato un
incarico a uno specialista in materia di adolescenza di valutare quali
misure/terapie si impongono per aiutare i genitori ad assumere meglio il loro
compito educativo e condurli a comprendere meglio i bisogni del figlio, alfine
di contribuire alla sua protezione e sviluppo armonioso, facilitare la
collaborazione con le autorità e la rete, tutto finalizzato a ricucire per
quanto possibile i rapporti tra i genitori e il figlio”.
Dopo la conclusione
dell’istruttoria, RE 1, rappresentata da “____________________” ha inoltrato
alcuni scritti, tra cui una “replica spontanea”, che non sono stati
tuttavia intimati, in quanto tardivi. La questione della capacità di
rappresentanza da parte di __________ è già stata risolta in passato da questa
Camera (cfr. inc. no. 9.2017.220) e in ogni caso è ininfluente nel presente
giudizio, siccome gli scritti trasmessi non vengono presi in considerazione
nella procedura.
L’Autorità di
protezione e la curatrice di rappresentanza del minore hanno chiesto la
reiezione del reclamo, asserendo sostanzialmente che le misure contestate hanno
quale unico scopo la tutela e il rispetto del bene e della volontà del minore.
Il contatto con i suoi genitori gli causerebbe sofferenza e gli interventi da
loro attuati ostacolerebbero il lavoro educativo svolto dalla rete e dagli
operatori dell’istituto in cui è collocato, risultando pertanto contrari al suo
interesse.
3.
Giusta l'art. 273
cpv. 1 CC i genitori che non sono detentori dell'autorità parentale o della
custodia nonché il figlio minorenne hanno reciprocamente il diritto di
conservare le relazioni personali indicate dalle circostanze. Il diritto alle
relazioni personali con entrambi i genitori è essenziale non solo di per sé, ma
anche per il ruolo decisivo che può svolgere nel processo di identificazione. Nella
fissazione del diritto di visita non importa tanto trovare un equilibrio tra
gli interessi dei genitori, quanto disciplinare le relazioni tra genitori e
figlio nell'interesse di quest'ultimo. Determinante è sempre il bene del
figlio, da valutare secondo le circostanze, mentre gli interessi dei genitori
passano in secondo piano (sentenza CDP 7 agosto 2018, inc. 9.2018.42; DTF 127
III 295 consid. 4a).
3.1
Giusta l’art. 274 cpv.
2.
CC il diritto alle relazioni personali può essere negato o revocato se
pregiudica il bene del figlio, se i genitori se ne sono avvalsi in violazione
dei loro doveri o non si sono curati seriamente del figlio, ovvero per altri
gravi motivi.
La
norma menziona quattro situazioni nelle quali deve essere considerato il
rifiuto, la soppressione o la limitazione tramite decisione dell’Autorità: il
primo caso (messa in pericolo dello sviluppo e dunque del bene del minore) è
compreso, in modo implicito, negli altri tre casi enumerati. Le quattro
situazioni sono in sostanza il fatto che: le relazioni personali compromettono
lo sviluppo del minore; il beneficiario del diritto viola i suoi doveri o non
si cura seriamente del minore; sussistono altri “gravi motivi” (Meier/Stettler, Droit de la
filiation, 6° ed., 2019, n. 1102 segg.; CR CC I, Leuba, art. 274 ch. 1 segg. 1720).
La messa in pericolo può
derivare dalla natura dei contatti stabiliti tra il titolare del diritto e il
figlio (sospetto di abusi o maltrattamenti, tossicodipendenza, alcolismo,
disturbi psichici) o da una relazione perturbata dei genitori, esasperata dalle
visite; nel caso in cui i rapporti tra il titolare del diritto e il figlio
siano buoni, il conflitto tra i genitori non deve in ogni caso condurre ad una
restrizione importante o duratura delle relazioni personali.
Il diritto di visita
usuale può essere limitato solo quando si deve ritenere, fondandosi su
circostanze concrete, che minaccia il bene del figlio. Il rifiuto o la revoca
del diritto alle prestazioni personali ai sensi dell’art. 274 cpv. 2 CC
necessita di indizi concreti dell'esistenza di una minaccia per il bene del
figlio. Il pericolo astratto di un cattivo influsso sui figli non è sufficiente
per giustificare un diritto di visita accompagnato. Se è preteso che le visite
in genere, rispettivamente le visite senza accompagnamento presso il genitore
titolare del diritto di visita, nocciono al figlio, l’allestimento di una
perizia sulla questione del diritto di visita del genitore titolare che non ha
la custodia parentale si rivela, di regola, indispensabile. In questo caso, in
virtù della massima ufficiale, non è necessario che le parti abbiano inoltrato
una richiesta in tal senso (DTF 122 III 404, sentenza del TF 5A_377/2009 in
FamPra.ch 2010 pag. 209).
Tale rifiuto o revoca può
entrare in considerazione se il bene del minore lo esige imperativamente e se è
impossibile trovare una regolamentazione delle relazioni personali che ne
salvaguardi gli interessi: la norma ha per scopo di proteggere il minore e non
di punire il genitore (DTF 5A_398/2009 del 6 agosto 2009, cons. 2.1).
Secondo la giurisprudenza
il rifiuto o la revoca necessita di indizi concreti di messa in pericolo del
bene del figlio (DTF 131 III 209, cons. 5; 5P.131/2006 del 25
agosto 2006, cons. 3), ossia che lo sviluppo fisico, psichico e morale
del figlio sia minacciato dalla presenza, anche solo limitata, del genitore
beneficiario. Tra gli “altri gravi motivi” rientrano negligenze,
violenze fisiche o psichiche (DTF 122 III 407, cons. 3b), in particolare abusi
sessuali sul minore. La revoca delle relazioni personali è pur sempre l’ultima
ratio (DTF 5A_716/2010 del 23 febbraio 2011, cons. 4; 122 III 404 cons. 3b
pag. 407) e sulla base del principio di proporzionalità occorre valutare se le
temute conseguenze possano essere sufficientemente limitate con la presenza di
una terza persona (diritto di visita sorvegliato; DTF 5A_92/2009 del 22 aprile
2009).
4.
Nel suo
apprezzamento, l'autorità – in virtù del principio inquisitorio illimitato che
governa il diritto di filiazione – non è vincolata né alle dichiarazioni delle
parti né alle prove da loro fornite (DTF 130 III 734, consid. 2.2.2-2.2.3; 129
III 417, consid. 2.1.1.-2.1.2; 128 III 411, consid. 3.2.1; 122 III 408, cons.
3d).
Il citato principio vale
anche per la regolamentazione delle relazioni personali (decisioni del
Tribunale federale 5A_69/2011 del 27 febbraio 2012 consid. 2.3; 5C.58/2004
del 14 giugno 2004 cons. 2.1.2).
Esso impone all’autorità
di chiarire i fatti e prendere in considerazione d’ufficio tutti gli elementi
che possono essere importanti per rendere una decisione conforme al bene del
minore. L’autorità può istruire la fattispecie secondo il proprio
apprezzamento, amministrando finanche le prove in modo inabituale, sollecitare
rapporti, di propria iniziativa, anche se tale modo di procedere non è previsto
dal diritto di procedura cantonale (FamKomm Erwachsenenschutz, Steck, art. 446 CC n. 11; DTF 128 III
411, consid. 3.2.1).
Questo principio non
dispensa tuttavia le parti dal dovere di collaborare attivamente alla procedura
e di esporre le proprie tesi (sentenza del Tribunale federale
5A_69/2011 del 27 febbraio 2012, consid. 2.3).
5.
Nel caso in esame, PI
1.
è seguito dall’Autorità di protezione da settembre 2019, quando egli si è
allontanato una prima volta dal domicilio, esprimendo un disagio che ha
giustificato l’intervento delle forze dell’ordine, della __________ e il
conferimento di un mandato di controllo e informazione all’UAP. Nell’estate del
2020.
PI 1 è stato ricoverato alcune settimane presso l’Ospedale __________,
manifestando il rifiuto di rimanere al suo domicilio. Il 2 agosto 2023, dopo un
diverbio con i genitori, il ragazzo si è nuovamente allontanato, chiedendo
l’aiuto della Polizia e rifiutando di far rientro a casa. A quel momento i
genitori hanno accettato un “time out” di 72 ore. Preso atto della
sofferenza del minore e del parere della rete, l’Autorità di protezione ha quindi
disposto il suo collocamento in via supercautelare il 4 agosto 2023, con la
sospensione di ogni relazione personale con i genitori. Nei mesi successivi, l’Autorità
di primo grado ha sentito sia i genitori che il figlio, come pure gli operatori
della rete e con risoluzione 4 ottobre 2023 ha quindi confermato la decisione
di collocamento, ordinando la valutazione dello stato psicofisico e di presa a
carico psicologica di PI 1, oltre allo svolgimento di controlli a sorpresa per
verificare l’eventuale assunzione di sostanze stupefacenti. Esperiti tali
accertamenti e sentite nuovamente le parti, l’Autorità di protezione ha emanato
la decisione 21 dicembre 2023, che, come già precisato, è qui contestata dai
genitori esclusivamente relativamente alla momentanea sospensione delle
relazioni personali tra i genitori e il figlio (disp. 1) e all’ordine di
astenersi dal contattare e avvicinare il figlio e di cessare con il suo
controllo tramite geolocalizzazione del cellulare o altri dispositivi (disp.
10).
5.1
I genitori chiedono che
sia organizzata una nuova audizione di PI 1, con la presentazione di un verbale
che “adempie ai requisiti dell’art. 314a CC”. Essi sostengono infatti
che l’ascolto del figlio da parte dell’Autorità di prime cure non rispetti i presupposti
minimi richiesti dalla legge, poiché non permetterebbe di comprendere i motivi
del suo rifiuto ad intrattenere relazioni con loro. Tale critica non appare
giustificata e non trova conferma negli atti. Ai sensi della normativa citata,
il figlio è sentito personalmente e in maniera adeguata dall’autorità di
protezione dei minori o da un terzo incaricato (eccetto che la sua età o altri
motivi gravi vi si oppongano), ciò che è correttamente avvenuto, in relazione
alla decisione impugnata, il 23 novembre 2023. Le risultanze dell’ascolto sono
state oggetto di discussione durante un’udienza con i genitori il 30 novembre
2023.
In virtù dell’art. 314a cpv. 2 CC “nel verbale dell’audizione sono
registrate soltanto le risultanze essenziali per la decisione. I genitori
vengono informati su tali risultanze”. Non è quindi necessario che venga restituito
ai genitori un resoconto completo e dettagliato, ma è sufficiente che essi
siano informati attraverso un riassunto che attesti il contenuto essenziale,
tenuto conto del diritto del minore di scegliere quali elementi possono
rimanere confidenziali (Copma, Droit
de la protection de l’enfant Guide pratique, pag. 222, n. 37).
Per i motivi che
precedono, la richiesta dei reclamanti di un nuovo ascolto di PI 1 non può
quindi trovare accoglimento in quanto infondata. Inoltre, in considerazione di
tutti gli elementi agli atti e delle argomentazioni che seguono, un’ulteriore
audizione del minore non porterebbe alcun elemento a favore dell’opposizione
dei genitori alle misure adottate.
5.2
Contrariamente a
quanto sostenuto dai reclamanti, i motivi della sospensione delle relazioni
personali e dell’ordine di cui al dispositivo 10 della decisione impugnata
emergono chiaramente dagli atti e dalla decisione impugnata e la volontà del
minore risulta essere stata manifestata esplicitamente, oltre che nelle sue
audizioni da parte dell’Autorità di protezione, a tutte le persone intervenute
in suo sostegno. In concreto, il chiarimento della situazione e dei bisogni di PI
1.
è avvenuto quindi non solo tramite il suo ascolto da parte dell’Autorità (svoltosi
come visto in particolare in relazione alla decisione impugnata il 23 novembre
2023), ma anche grazie alle numerose comunicazioni di tutti gli operatori della
rete. Nei molteplici contatti con i genitori, questi hanno illustrato il
malessere e la sofferenza esternata dal minore e l’espressione delle sue
difficoltà, concordi nella necessità di rispettare la sua posizione e la sua
volontà al fine di salvaguardarne il benessere. Di diverso avviso sono invece i
reclamanti, che reputano che il figlio non possa “autodeterminarsi come se
fosse maggiorenne” (cfr. reclamo, pag. 8). Occorre evidenziare al
proposito, che nella procedura che lo riguarda il minore è un soggetto
competente, dotato di una personalità propria e i cui bisogni specifici vanno
tenuti in considerazione (Copma, Droit
de la protection de l’enfant Guide pratique, pag. 211, n. 7.1). In concreto, PI
1.
risulta essere un ragazzo “maturo”, “in buona salute”, “con
una facilità a relazionarsi con gli altri”, che “ha delle qualità e
delle risorse non indifferenti” (cfr. rapporto di osservazione del Centro __________
del 18 marzo 2024). Pure la curatrice di rappresentanza avv. CURA 1 ha chiarito
che, anche per la sua età e maturità, il minore è in grado di esprimere la sua
volontà e di interrompere ogni contatto con i genitori a tutela della sua
salute e del suo sviluppo. Ciò che emerge anche dal citato rapporto di
osservazione del __________, da cui si evince che “la decisione di
collocamento (…) era l’unica opzione percorribile in questo momento e in questa
situazione. I vantaggi per il benessere di PI 1 in una situazione di vita
alternativa al proprio domicilio sono stati evidenti in questi mesi” (pag.
9), mentre “in merito alle relazioni personali tra PI 1 e la sua famiglia,
la situazione, come già ampiamento descritto, è molto chiara: non desidera
alcun contatto con i propri genitori (pag. 6) (…); le tensioni attuali e
gli agiti rispettivi non permettono di immaginare un riavvicinamento tra le
parti a breve (pag. 7)”. Diversamente da quanto preteso dai reclamanti, la
decisione di sospensione provvisoria delle relazioni personali rispetta quindi
il principio di proporzionalità e nelle circostanze descritte non può che
essere confermata. Pur comprendendo la situazione famigliare e relazionale
complessa e la difficile posizione dei genitori, non si può non rilevare che
essi non sono stati in grado di dimostrare che i provvedimenti da loro
contestati non siano idonei a tutelare il bene di PI 1 e nemmeno che altre
misure (quale per esempio l’esecuzione forzata degli incontri) sarebbero state
più adeguate. Si rammenta peraltro che dal momento in cui il minore è capace di
discernimento (ciò che è innegabile e nemmeno contestato nella fattispecie), il
suo rifiuto chiaro e formulato liberamente deve essere preso in considerazione
nell’ambito della fissazione dei diritti di visita, di un’eventuale limitazione
o soppressione del diritto ai sensi dell’art. 274 CC. Non tenere conto della
volontà del minore equivarrebbe a violare i diritti della sua personalità (Meier/Stettler, op. cit., n. 970 e ss,
con riferimenti). Di fronte a una forte opposizione, l’esecuzione forzata delle
relazioni personali appare inoltre incompatibile con la proibizione di
esercitare sul minore delle pressioni fisiche e morali, nel rispetto dei
diritti della personalità e dei principi enunciati all’art. 272 CC (secondo cui
“i genitori ed i figli si devono vicendevolmente l’assistenza, i riguardi e
il rispetto che il bene della comunione richiede”). (Meier/Stettler, op. cit., n. 1073 e ss,
con riferimenti). Nelle circostanze descritte, non appaiono elementi per
giudicare che l’eventuale esecuzione forzata di incontri tra i genitori e il
minore, anche ad esempio come da loro postulato in forma sorvegliata, possano
quindi portare benefici.
5.3
Secondo i genitori, la
posizione assunta dal figlio avrebbe esclusivamente quale scopo quello di
sottrarsi alle loro regole educative e alla loro sorveglianza, messa in atto
quale risposta al suo “comportamento ribelle e trasgressivo”. I
reclamanti ritengono pertanto che il solo modo per tutelare il suo bene sarebbe
quello di “sorvegliarlo da vicino, in particolare la sua salute, le sue
amicizie e soprattutto andare a prenderlo quando non rientra all’orario
stabilito”, ragione per la quale si servono della geolocalizzazione (cfr.
reclamo, pag. 4). A loro avviso, la decisione di cessare il controllo del
figlio non sarebbe pertanto adatta a salvaguardare il suo benessere, in quanto
in sostanza gli concederebbe troppa libertà. Anche tale opinione dei reclamanti
non può essere condivisa e va quindi tutelata la posizione del minore. Risulta
evidente che
i genitori nutrono aspettative in relazione agli interventi
dell’Autorità e della rete, che criticano in quanto (almeno apparentemente)
distanti dai loro metodi educativi. Tuttavia, occorre rammentare che gli
strumenti a disposizione e le modalità di intervento dipendono anche dalla
possibilità concreta di attuazione di ogni misura, ragione per la quale spetta
all’Autorità valutare, insieme agli operatori e agli specialisti, i
provvedimenti da adottare. Il controllo sistematico di un figlio di 17 anni,
che svolge con profitto un tirocinio e delle attività consone alla sua età,
risulta quindi lesivo della sua personalità (oltre ad essere discutibile per
quanto riguarda la sua concreta attuabilità). Anche relativamente al
dispositivo 10, la decisione impugnata non può pertanto che meritare conferma e
il reclamo va respinto.
6.
RE 1 e RE 2 chiedono
di potersi avvalere di specialisti che li aiutino a riavvicinarsi al figlio e
in particolare a questa Camera di ordinare una presa a carico in tal senso.
Essi riconoscono che l’Autorità di primo grado li ha esortati ad avviare al più
presto un percorso di sostegno per affrontare con gli strumenti adeguati
l’attuale situazione, sostenendo tuttavia di non potersi “rivolgere ai
propri psicoterapeuti, perché questi potrebbero perdere il legame di fiducia
con loro”. Considerazione che, oltre ad apparire del tutto incomprensibile,
non conferma in alcun modo un’eventuale esigenza dell’adozione da parte
dell’Autorità di protezione di provvedimenti di presa a carico nei loro
confronti. Come ricordato anche dall’Autorità di primo grado, i genitori
risultano infatti in grado di farsi parte attiva nell’avvio di un simile
supporto, che presuppone pure una collaborazione concreta e non soltanto
espressa. Si evince infatti dagli atti e da quanto osservato dagli operatori
che si stanno occupando del minore, che sebbene i genitori affermino il loro
desiderio di collaborare nell’interesse del figlio, concretamente con le loro
azioni dimostrano di non essere in grado di comprenderlo. Dall’incarto risulta
che da anni il figlio manifesta una crescente sofferenza, che ha causato il suo
allontanamento dai genitori e il suo bisogno di un aiuto che non è
adeguatamente fornito dai genitori. L’obiettivo di protezione perseguito dalle
misure in atto appare quindi raggiunto e confermato da parte di tutta la rete,
con opinioni positive sullo sviluppo e sull’evoluzione della situazione del
ragazzo. Anche i genitori osservano peraltro che la valutazione psicoaffettiva
eseguita conferma che “PI 1 ha un buon equilibrio e non soffre di disturbi
mentali (…) lavora, studia, suona uno strumento, ha amici e una ragazza, ritenendo
che ciò confermi che egli ha ricevuto da loro educazione, cura e attenzioni
adeguate.
In definitiva, emerge
dalla presente procedura che il figlio ha delle esigenze ed è in grado di
chiedere aiuto, mentre i genitori negano che l’obiettivo delle Autorità e della
rete sia quello di sostenerlo nel suo sviluppo fornendogli gli strumenti
necessari per salvaguardare il suo benessere, ritenendo invece che lo scopo
sarebbe esclusivamente di allontanarlo da loro. Si osserva invece che un
riavvicinamento appare possibile soltanto con la collaborazione concreta e
adeguata da parte dei reclamanti, con gli aiuti che sapranno richiedere e
accettare. Al proposito, non si può non evidenziare come dagli atti emerga
anche la disponibilità e l’offerta degli operatori a fornire un sostegno ai
genitori, al quale essi non hanno voluto aderire. In tal senso si veda anche
l’osservazione della curatrice di rappresentanza avv. CURA 1 nella sua duplica
19.
aprile 2024, che ha esplicitato “la possibilità e volontà di incontro con
i genitori e il loro legale (senza PI 1) al fine di aggiornarli verbalmente sul
ragazzo e sul nuovo assetto di comunicazione”, precisando che la richiesta
non è stata accolta, inspiegabilmente e in contrasto con l’asserita volontà di
un riavvicinamento al figlio.
7.
I reclamanti
chiedono di beneficiare dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio
ai sensi dell’art. 117 CPC, applicabile su rinvio dell’art. 13 LAG, in base al
quale ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi
necessari (lett. a), la cui domanda non appaia priva di probabilità di successo
(lett. b). Essendo adempiute le predette condizioni, la domanda di ammissione
al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio va accolta.
8.
Gli
oneri giudiziari per il presente giudizio seguirebbero il principio della
soccombenza, ma viste le concrete circostanze, si rinuncia all’addebito di
tasse e spese processuali.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. Il reclamo è
respinto.
2. L’istanza di
ammissione al beneficio del gratuito patrocinio di RE 1 e RE 2 è accolta.
3. Non si prelevano né
tasse né spese di giustizia.
4. Notificazione:
-
Comunicazione:
-
-
Il
presidente
La
cancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95
a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72
segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è
ammissibile solo se il valore litigioso
ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge
tale importo, il ricorso in materia
civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di
importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in
materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in
materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.
116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal
caso dall'art. 115 LTF.