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Decisione

9.2024.117

Mandato peritale, ricusa di un servizio

14 novembre 2024Italiano30 min

1 (1942), cittadino __________, risiede presso la casa di cura e riposo __________

Source ti.ch

Incarto n.

9.2024.117

Lugano

14 novembre 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di protezione del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Bozzini,

presidente,

Grisanti

e Giamboni

cancelliera:

Perucconi-Bernasconi

sedente

per statuire nella causa che oppone

RE

1

patr.

da: PR 1

all’

Autorità

regionale di protezione __________,

e

a

PI

1

patr.

da: PR 2

per

quanto riguarda la ricusa del Servizio psico-sociale e lo svolgimento del

mandato peritale

giudicando

sul reclamo del 9 luglio 2024 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 3

luglio 2024 dall'Autorità regionale di protezione __________;

letti ed esaminati gli atti,

ritenuto

in fatto

Fatti

A. RE

1 (1942), cittadino __________, risiede presso la casa di cura e riposo __________

di __________ dal 2019.

B. Il

10 maggio 2023 la figlia PI 1 ha presentato all’Autorità regionale di

protezione __________ (di seguito: Autorità di protezione) un’istanza per

l’adozione in via supercautelare di misure di protezione a favore del padre. Tale

richiesta è stata respinta il 17 maggio 2023 e le parti sono state sentite in

udienza il 26 luglio 2023.

C. Con

decisione 14 febbraio 2024 (ris. no. 147/2024) l’Autorità di protezione ha

incaricato il Servizio psico-sociale (di seguito SPS) di __________, nella

persona del Dr. med. __________, di procedere con una valutazione dello stato

psicofisico-psichiatrico e dello stato abitativo di RE 1 e di rispondere a una

serie di quesiti. L’Autorità di protezione ha ritenuto giustificato un grado

accresciuto di attenzione, in ragione dei dubbi sulla sua capacità di gestire

autonomamente il suo consistente patrimonio o sorvegliare adeguatamente chi è

incaricato di farlo, benché la capacità di intendere e volere apparirebbe

mantenuta.

Con

ulteriore risoluzione 29 marzo 2024 (ris. no. 219/2024), l’Autorità di

protezione ha escluso la presenza del rappresentante legale di RE 1 durante la “somministrazione”

dei test specifici da parte del SPS, a fronte dell’importanza di mantenere la

dovuta imparzialità e posto come “la valutazione dello stato

psicofisico-psichiatrico del signor RE 1 non è un procedimento giudiziario che

necessiti del rappresentante legale per la tutela dei suoi interessi”.

D. Con

scritto 6 aprile 2024 la Dr. med. __________, medico curante dell’interessato,

ha chiesto di posticipare gli incontri con il servizio che si occupava della

perizia, specificando che lo svolgimento degli accertamenti generava nell’interessato

un forte stress psicologico. Mediante comunicazione 12 aprile 2024 il SPS ha

notificato che le condizioni necessarie al proseguimento e al completamento

dell’incarico avevano smesso di sussistere e ha sospeso il mandato con effetto

immediato. Successivamente, con precisazione 17 maggio 2024, l’SPS ha

specificato l’”assenza dell’adeguata disponibilità da parte del peritando e

del suo entourage”, escludendo pertanto che fossero date le “condizioni

minime per procedere”. Invitato ad esprimersi con osservazioni sulle

precedenti comunicazioni, RE 1 ha chiesto, in data 3 giugno 2024, la ricusa del

SPS nell’ipotesi in cui al servizio fossero stati assegnati ulteriori mandati.

E. Tramite

osservazioni del 4 giugno 2024 all’Autorità di protezione, la figlia PI 1 ha

contestato al padre di non volersi sottoporre agli accertamenti, chiedendo di

procedere senza indugio con la perizia ordinata.

F. Con

comunicazione 17 giugno 2024 il SPS ha confermato la disponibilità alla

continuazione del mandato con l’indicazione di svolgere due incontri con la

possibilità per il peritando di avvalersi della presenza di una persona di

fiducia. Il 21 giugno 2024 RE 1 ha ribadito la richiesta di ricusa (punto 1).

In tale occasione ha espresso un’opposizione a qualsiasi misura (punto 2) e

indicato le condizioni alle quali subordinare un eventuale mandato ad un

secondo perito (punto 3). Mediante successive osservazioni 24 giugno 2024 la

figlia ha confermato la richiesta di mantenimento della valutazione peritale

senza la presenza del legale del padre, subordinatamente con l’ammissione della

presenza anche del proprio avvocato. RE 1 ha ulteriormente confermato la

richiesta di ricusa il 24 giugno 2024, informando della sua assenza all’estero

fino al 15 luglio 2024.

G. Mediante

decisione 3/4 luglio 2024 (ris. no. 456/2024), dichiarata immediatamente

esecutiva, l’Autorità di protezione ha respinto l’istanza di ricusa di RE 1

(1.), invitando il SPS “a riprendere il prima possibile la valutazione

ordinata” (2.), ammettendo la presenza di una persona di fiducia

dell’interessato, precisandone il ruolo e limitando la sua possibilità di

intervento (2.1., 2.2.), indicando inoltre che nella misura in cui la persona

di fiducia sarà il patrocinatore avv. PR 1, sarà ammessa la contemporanea presenza

dell’avv. PR 2, rappresentante della figlia (2.3).

H. Contro la suddetta

decisione è insorto RE 1 con reclamo 9 luglio 2024 chiedendone l’annullamento e

la restituzione dell’effetto sospensivo. Egli postula l’accoglimento

dell’istanza di ricusa nei confronti del SPS di __________ e che sia interrotta

qualsiasi ulteriore verifica peritale almeno finché PI 1 non presenterà

elementi tali da sovvertire le conclusioni di un rapporto del 5 luglio 2024 del

Dr. med. __________, Vice Primario di Geriatria presso l’Ospedale __________,

che produce, attestante il suo stato cognitivo. Subordinatamente, nell’ipotesi

in cui questa Camera ritenga che l’accertamento peritale non debba essere

interrotto, il reclamante chiede che il mandato sia assegnato a un altro

servizio, mentre “alle audizioni dovrà essere presente la Dr. med. __________,

persona di fiducia”. Il reclamante domanda infine che sia accertata una

denegata giustizia per quanto concerne le richieste formali avanzate con

scritto 21 giugno 2024 all’Autorità di protezione (ad eccezione del punto 1) e

che le sia fatto ordine di darvi seguito. I quesiti da lui formulati sono i

seguenti:

“1. si conferma la ricusa del SPS di __________;

2.

ci si oppone all’adozione

di qualsiasi misura di curatela, rispettivamente a qualsiasi obbligo di

informazione sul conto dell’ing. RE 1 cosi come a qualsiasi misura restrittiva

inerente i suddetti conti, già solo per manifesta incompetenza di codesta

lodevole Autorità, ma comunque per l’assenza di presupposti che giustifichino

dette misure;

3.

si chiede che un eventuale

mandato ad un secondo perito sia subordinato alle seguenti condizioni:

3.1. che sia impartito un termine di 10 giorni al

Servizio psico-sociale per indicare:

3.1.1. mediante

quali iniziative ed in che data il sottoscritto avrebbe condizionato lo

svolgimento della perizia affidata al suddetto Servizio;

3.1.2. da

quali persone sarebbe costituito il non meglio definito “entourage” e quali

iniziative queste persone avrebbero intrapreso per eventualmente condizionare

lo svolgimento della perizia affidata al suddetto Servizio;

3.1.3. quali

erano le condizioni minime necessarie per svolgere correttamente la perizia;

3.2. che venga data conferma alle parti

dell’avvenuta assunzione agli atti del rapporto (completo) del 10 ottobre 2023

del dr. med. __________ e che, in merito a detto referto, venga chiamato ad

esprimersi il perito incaricato dall’ARP __________;

3.3. che venga assegnato uno specifico mandato allo

scopo di valutare in che misura la signora PI 1 sia in grado di occuparsi degli

interessi del padre;

3.4. che all’ing. RE 1 sia data facoltà di esprimersi

in merito alla eventuale decisione di nomina di un secondo perito.”

I. Tramite

decisione 22 agosto 2024 questa Camera ha accolto la richiesta di restituzione

dell’effetto sospensivo al reclamo, intimata al reclamante e all’Autorità di

protezione. La decisione è stata comunicata anche a PI 1, in quanto parte al

procedimento di prima istanza.

J. Il

31 luglio 2024 l’Autorità di protezione ha presentato le osservazioni al

reclamo, precisando che la domanda di interrompere l’accertamento peritale

sarebbe inammissibile in quanto oggetto di una decisione cresciuta in giudicato,

ritenendo che l’unica richiesta ricevibile del reclamo sia quella relativa alla

decisione sull’istanza di ricusa. L’Autorità di prima sede osserva la mancata

intimazione del reclamo alla figlia del reclamante, che ritiene parte al

procedimento. Ribadendo che non vi sarebbero elementi per giustificare la

ricusa dell’intero servizio cantonale, si interroga in merito a chi assegnare

il mandato nel caso in cui fosse accolta. L’Autorità di prima sede reputa che

l’istanza di RE 1 sia volta a rallentare gli accertamenti, necessari per

decidere l’eventuale istituzione di una misura a protezione a suo favore,

precisando che si tratta di un atto probatorio che non genera un danno grave o

altrimenti irreparabile.

K. Il 4 settembre 2024

in replica RE 1 ribadisce le richieste formulate nel reclamo. Egli ritiene

irrita l’iniziativa dell’Autorità di protezione nell’insinuare che la figlia

avrebbe dovuto essere considerata parte al procedimento relativo alla sua

ricusa del SPS, ciò che lascerebbe sospettare una mancanza di neutralità. Il

reclamante conferma quindi la sua richiesta, criticando le modalità di

svolgimento della perizia da parte del Servizio, che non avrebbe dimostrato

disponibilità a rispettare le sue precarie condizioni di salute, che avrebbero

imposto di organizzare gli incontri presso l’istituto dove risiede e negli

orari a lui compatibili. RE 1, facendo ampio riferimento al rapporto medico

specialistico del 5 luglio 2024 del Dr. med. __________, attestante le sue

capacità cognitive, sostiene in particolare la fondatezza e ammissibilità di

tutte le sue richieste, ritenendo di aver sufficientemente dimostrato il suo

stato di salute.

L. Con duplica 20

settembre 2024 l’Autorità di protezione ha confermato il contenuto della

decisione e delle osservazioni. Essa ribadisce di ritenere necessario il

coinvolgimento attivo della figlia nel gravame, a salvaguardia della procedura,

affermando che con il suo reclamo RE 1 tenterebbe di far decidere all’istanza

superiore oltre quanto è chiamata a fare, in particolare la sospensione

definitiva di ogni accertamento, oggetto di una decisione non contestata. L’Autorità

di prima istanza ha ritenuto di trasmettere la propria duplica in copia per

conoscenza a PI 1.

M. Con scritto 25

settembre 2024 PI 1 ha chiesto a questa Camera l’intimazione degli atti

processuali di cui alla presente procedura e l’assegnazione di un termine per

prendere posizione sugli stessi. Essa ha precisato di agire in qualità di

persona vicina all’interessato ai sensi del diritto della protezione degli

adulti e di discendente diretta, con un interesse proprio degno di protezione

all’adozione delle misure utili e necessarie a tutela del padre e del

patrimonio di famiglia, come pure di aver partecipato in qualità di parte alla

procedura di primo grado dinnanzi all’Autorità di protezione.

N. Tramite osservazioni

al suddetto scritto, il 2 ottobre 2024 l’Autorità di protezione ha ribadito l’esigenza

di considerare PI 1 parte anche in sede di reclamo, ritenendo data una

violazione del suo diritto di essere sentita che renderebbe nulla la decisione

sull’effetto sospensivo così come la futura decisione di merito allorquando non

venisse sanata.

O. Mediante osservazioni

7 ottobre 2024 RE 1 ha rimarcato che la duplica era stata intimata a PI 1 dall’Autorità

di protezione, la quale si sarebbe fatta interprete spontaneamente dei di lei

interessi e si sarebbe presa la libertà di intimare atti di esclusiva

pertinenza del procedimento dinnanzi alla Camera di protezione. Ciò imponeva quindi

l’intervento di quest’ultima anche quale Autorità di vigilanza. RE 1 ha chiesto

per il resto di respingere l’istanza di PI 1, protestando tasse e spese di

giustizia supplementari provocate dalla sua iniziativa e ripetibili.

P. Chiamata a formulare

eventuali osservazioni in merito agli atti della procedura, il 16 ottobre 2024 PI

1 ha chiesto di giudicare irricevibile il reclamo sia in via principale che in

via subordinata. Ribadisce di avere partecipato dinnanzi all’Autorità di

protezione in qualità di parte e di avere quindi tale qualità pure in sede di

reclamo. Sostiene l’irricevibilità della richiesta di interrompere le verifiche

peritali in ragione dell’avvenuta crescita in giudicato della decisione che le

aveva disposte e considera irricevibili anche le altre richieste di RE 1, in

particolare la ricusa del SPS e la richiesta di accertamento di una denegata

giustizia in relazione alle richieste formali da lui avanzate dinnanzi

all’Autorità di protezione con scritto 21 giugno 2024. Per PI 1 le azioni del

padre sarebbero volte a sottrarsi alle verifiche che ella giudica necessarie

per valutare le conservate facoltà di gestire autonomamente il di lui

importante patrimonio.

Q. Nel frattempo, con

decisione supercautelare 9 ottobre 2024 l’Autorità di protezione, dando seguito

a una segnalazione urgente del Ministero pubblico, ha istituito una curatela di

rappresentanza con amministrazione dei beni e limitazione dell’esercizio dei

diritti civili a protezione di RE 1. Anche contro tale risoluzione è insorto l’interessato

con reclamo 10 ottobre 2024 e richiesta di restituzione dell’effetto sospensivo.

Il gravame è oggetto di una procedura separata (inc. 9.2024.174).

Considerato

in diritto

Considerandi

1.

Le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti

maggiorenni sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del

Tribunale di appello, nella composizione di un giudice unico (art. 450 CC; art.

2.

cpv. 2 della Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di

protezione del minore e dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7 LOG). La Camera

di

protezione, composta di tre membri giudica in seconda istanza i

reclami contro le decisioni sulle domande di ricusa contro le Autorità

regionali di protezione o suoi membri e i reclami per denegata o ritardata

giustizia (art. 48 lett. f n. 1 LOG, art. 450a cpv. 2 CC). Riguardo alla

procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC,

occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura

amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il

diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr.

Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la

modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle

disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).

2.

Nel

caso concreto a essere contestata è la decisione con la quale l’Autorità di

protezione ha respinto l’istanza di ricusa del SPS presentata da RE 1 (disp.

1). Essa ha inoltre precisato che a modifica della precedente decisione “la

presenza della persona di fiducia può essere ammessa”, ordinando la ripresa

della valutazione peritale con indicazioni sul suo svolgimento in presenza eventualmente

del patrocinatore dell’interessato e di quello della figlia, definendone il

ruolo (disp. 2), come meglio sarà spiegato in seguito.

In

nessun caso le contestazioni relative all’esperimento di una valutazione dello

stato psicofisico, psichiatrico e dello stato abitativo di RE 1 e le censure

riguardanti l’opportunità di inizialmente conferire mandato al SPS, decise con

risoluzione no. 147/2024 del 14 febbraio 2024 (regolarmente cresciuta in

giudicato) possono trovare spazio nella presente procedura. La disamina del

reclamo va quindi limitata rigorosamente alle censure inerenti alla decisione 3

luglio 2024 (ris. no. 456/2024), mentre è irricevibile ogni critica esulante

dai suoi oggetti. Di conseguenza, non si entrerà nel merito delle ampie argomentazioni

riguardanti i rapporti conflittuali tra RE 1 e la figlia o i pareri di terzi (posti

a fondamento dell’avvio della procedura di protezione e dell’attribuzione del

mandato peritale), in quanto estranei al presente giudizio. La doglianza di

denegata giustizia sarà trattata al considerando 5.

3.

Sulla

ricusazione:

3.1

Ai sensi

dell’art. 183 cpv. 2 CPC ai periti si applicano i motivi di ricusazione

previsti per chi opera in seno a un’autorità giudiziaria. Lo stesso vale per i periti designati da un’autorità regionale di

protezione (v. Michel/Gareus, in

Das Gutachten im Verfahren vor der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde, in

FamPra.ch 4/2016, pag. 896 e segg). In virtù di tale

rinvio agli art. 47 e segg. CPC, ai sensi dell’art. 50

cpv. 2 CPC la decisione con cui il giudice statuisce sulla domanda di

ricusazione è impugnabile mediante reclamo (art. 319 e seg. CPC). Giusta l’art. 31 cpv. 1 LPMA, per la ricusazione dei membri delle Autorità

regionali di protezione – e dei periti da essi designati – si applicano i

motivi previsti dal CPC federale. Competente a giudicare in seconda istanza reclami contro le decisioni

sulle domande di ricusa (lo stesso dovendo valere, per quanto testé illustrato,

anche per i periti designati da tali Autorità) è la Camera di protezione,

composta di tre membri (art. 48 lett. f n. 1 LOG). La competenza di questa

Camera è quindi pacifica.

3.2

L’art.

47.

cpv. 1 CPC enuncia i motivi di ricusazione alle lettere a-f. In particolare è

tenuto a ricusarsi chi ha un interesse personale nella causa (a); ha

partecipato alla medesima causa in altra veste, segnatamente come membro di

un’autorità, patrocinatore di una parte, perito, testimone o mediatore (b); è o

era unito in matrimonio, vive o viveva in unione domestica registrata oppure

convive di fatto con una parte, il suo rappresentante o una persona che ha

partecipato alla medesima causa come membro della giurisdizione inferiore (c); è

in rapporto di parentela o affinità in linea retta, o in linea collaterale fino

al terzo grado incluso, con una parte (d); è in rapporto di parentela o

affinità in linea retta, o in linea collaterale fino al secondo grado incluso,

con il rappresentante di una parte o con una persona che ha partecipato alla medesima

causa come membro della giurisdizione inferiore (e). La lettera f impone la

ricusa a chi per altri motivi, segnatamente a causa di rapporti di amicizia o

di inimicizia con una parte o con il suo patrocinatore, potrebbe avere una

prevenzione nella causa. Si tratta di una clausola generale nella quale

rientrano tutti i motivi di ricusazione non espressamente previsti nelle

lettere precedenti.

La

ricusazione di un perito non si esamina alla luce dell’art. 30 cpv. 1 Cost, che

concerne l’autorità giudiziaria, ma sotto l’angolo dell’art. 29 cpv. 1 Cost.,

che garantisce l’equità del processo. Tuttavia, l'art. 29 cpv. 1 Cost. assicura

in materia di indipendenza e imparzialità la medesima protezione dell'art. 30

cpv. 1 Cost. (cfr. Trezzini,

Commentario pratico al CPC, 2017, ad art. 183 CPC, n. 36 e rif). In

particolare, le parti possono esigere la ricusazione di un perito (come di un

giudice) in circostanze che da un punto di vista oggettivo siano suscettibili

di creare una parvenza di prevenzione e parzialità nella causa. Le impressioni

puramente soggettive non bastano a dimostrare la prevenzione del perito,

occorrendo che secondo un apprezzamento oggettivo le condizioni possano far

nascere dubbi sulla sua imparzialità.

3.3

Per prassi costante, la domanda di ricusazione di un intero corpo

giudicante è inammissibile: i motivi di ricusazione devono riferirsi al

rapporto fra una determinata persona facente parte di un'autorità ed una

determinata parte, ed essi vanno pertanto esposti individualmente con riferimento

ad ogni singolo ricusando (STF del 24 ottobre 2023, inc. 5A_379/2022, consid.

2.1

e riferimenti; v. anche sentenza CDP del 26 novembre 2014, inc.

9.2014.142, consid. 1, sentenza CDP del 17 luglio 2015, inc. 9.2015.116).

3.4

Tenuto conto della giurisprudenza

del Tribunale federale in materia, le parti possono esigere la ricusazione di

un perito dove si riscontrino nella situazione del caso concreto o nel

comportamento del perito medesimo elementi idonei ad alimentare sospetti di

parzialità. Non è necessaria la prova di una prevenzione effettiva, anche

perché la disposizione interna di un perito non può essere dimostrata. Ai fini

della ricusa è sufficiente che fondate apparenze di prevenzione facciano temere

un'attività non imparziale. Deve trattarsi però di apparenze oggettive,

impressioni soggettive di una parte al processo non essendo determinanti (DTF

136.

III 608 consid. 3.2.1, 134 I 21 consid. 4.2, STF 4A_155/2021 del 30

settembre 2021, consid. 5.2. con riferimenti). Di principio poi il perito si determina

sulla domanda (art. 49 cpv. 2 CPC, Fischer-Hulman,

La récusation des experts en procédure civile et pénale, in

Justice-Justiz-Giustizia, 2024/2, n. 45, pag. 13).

3.5

Nel caso concreto, il

reclamante ha chiesto all’Autorità di protezione di decidere la ricusa del SPS,

ribadendo la sua pretesa nel reclamo, senza definire precisamente i destinatari

della sua istanza. Di conseguenza, già per questo motivo la sua richiesta

risulta di per sé irricevibile. Non si disconosce che anche nella decisione

impugnata l’Autorità di protezione accenna al SPS in quanto tale. Sta di fatto

che la stessa decisione fa riferimento in particolare alla comunicazione 17

maggio 2024 del SPS in cui si lamentano interferenze da parte del legale del

peritando e la negata disponibilità di quest’ultimo e del suo “entourage”.

Dichiarazioni rese dal Dr. med. __________ e dal caposervizio Dr. med. __________,

sicché i motivi di ricusa andavano rivolti nei loro confronti. Ma anche a

prescindere da questa riserva formale, la richiesta va in ogni caso respinta

per le ragioni che seguono.

Concretamente, RE 1 ripropone

in questa sede gli argomenti già presentati davanti all’Autorità di protezione,

essenzialmente criticando le modalità di esecuzione dei primi accertamenti

peritali e lamentando che lo svolgimento delle valutazioni gli avrebbe generato

stress e malessere. Egli ripercorre i fatti, chiarendo che al primo incontro ha

presenziato anche il suo patrocinatore “espressamente autorizzato

dall’Autorità regionale di protezione con il consenso dello stesso SPS”,

mentre successivamente è stato sottoposto a test alla sola presenza dei periti,

“condotti in modo da irritarlo parecchio”, al punto da spingere il suo

medico curante, dr. Med. __________, a intervenire il 6 aprile 2024 chiedendo

l’annullamento degli ulteriori appuntamenti. RE 1, citando la ricordata

comunicazione da parte del SPS in relazione alla mancanza dei presupposti per

dar seguito al mandato, che sostiene sarebbe stata causata dall’ “asserita

indebita ingerenza” del suo patrocinatore, ritiene quindi giustificata la

ricusa del SPS. Lo scritto del 17 maggio 2024 che dovrebbe dimostrare la

prevenzione del suddetto servizio riporta che i motivi che “hanno impedito

di portare a termine il mandato peritale” sarebbero “riconducibili

all’interferenza sul nostro lavoro dell’avvocato del peritando, a riferita

tutela della sua condizione clinica, sulla quale la nostra valutazione sarebbe

risultata impattante. In assenza dell’adeguata disponibilità da parte del

peritando e del suo entourage sono quindi venute meno le condizioni minime per

procedere con il nostro lavoro, rendendo quindi necessaria la sospensione della

valutazione a voi comunicata nel precedente scritto”. RE 1, considerando

tali affermazioni talmente gravi da indurlo a “valutare l’avvio di un

procedimento penale per diffamazione” (di cui nulla è più dato di sapere,

in particolare se è stata sporta la querela), definisce “schizofrenico”

l’agire del SPS che in un secondo tempo si è poi dichiarato “di punto in bianco

disposto a riprendere l’esame peritale, se del caso anche alla sua presenza”

(cfr. reclamo, pag. 20). Tale modo di procedere, sommato “a quello di

imporre veri e propri interrogatori, a tratti inopportuni e aggressivi” avrebbe

minato la sua fiducia e la sua serenità. Il reclamante sostiene in particolare

che “il lavoro svolto sin qui è apparso non aderente alla realtà dei fatti,

inutilmente tendenzioso e assolutamente falso” e che la ricusa sarebbe

fondata in quanto “l’esame peritale, in relazione al quale inizialmente non

era nemmeno dato di comprendere quante sessioni implicasse, è stato condotto in

dispregio delle legittime richieste del peritando, correlate al suo fragile

stato di salute, rispettivamente all’inaccettabile ed inutile sua messa sotto

pressione. Dopo la terza sessione peritale, infatti, trovandosi a disagio e

messo inutilmente alle strette con domande inopportune e non attinenti

all’esame di cui SPS si è fatta carico, su mandato della ARP, ciò che non

dovrebbe accadere dal momento che ad avere necessità di protezione è semmai

l’ing. RE 1 e non chi cerca di mettere mani sul suo patrimonio, lo stesso si

era giustamente rivolto alla dr. med. __________, che sebbene oggetto di una

palese ed esecrabile mancanza di rispetto da parte dell’avv. PR 2, aveva

chiaramente indicato che le sessioni a seguire sarebbero state “… da

posticipare a data da stabilire …”, richiamata la necessità, nelle settimane

precedenti, di “…intervenire più volte per il signor RE 1 a causa

dell’insorgenza di importanti disturbi somatici, a tratti invalidanti, causati

dal forte stress psicologico a cui è attualmente sottoposto…”. L’interessato,

che ritiene quindi giustificato ricusare il SPS e “affidare il mandato a

terzi” in quanto avrebbe “dimostrato scarsa professionalità e inutile

prevenzione” oltre a “un’incoerenza allarmante” (pag. 23) produce

anche uno scritto redatto personalmente (doc. D) in cui lamenta un “grave

peso in termini psichici e fisici” a sottoporsi a “certi esami”

svolti in un clima che giudica non sereno.

Contrariamente a quanto

asserito da RE 1, la sospensione dello svolgimento della perizia in ragione

della mancata collaborazione dell’interessato o del suo “entourage” da

parte del servizio, rivalutata in un secondo tempo e dopo l’intervento

dell’Autorità incaricante, così come i contenuti e i toni delle comunicazioni o

le criticate modalità di svolgimento degli incontri e dell’accesso agli atti,

non dimostrati, non possono oggettivamente essere ritenuti suscettibili di creare

una parvenza di parzialità dei periti. In tal senso, la richiesta di

ricusazione si rivela infondata, siccome motivata esclusivamente da elementi

soggettivi che non trovano conferma agli atti. Non è inoltre ravvisabile un

arbitrio nelle scelte dell’Autorità di primo grado, che peraltro concretamente,

con la fissazione di nuove modalità di svolgimento della perizia, ha posto alcune

condizioni di partecipazione dell’interessato e delle persone di sua fiducia

proprio nel senso da lui richiesto.

Infine, in ragione della

genericità delle censure ai periti non si può rimproverare all’Autorità di

protezione di non averli sentiti. Anche questa Camera ha potuto prescindere da

interpellarli in merito, per motivi di economia processuale ed esigenze di

celerità.

In conclusione, visto

quanto precede, il reclamo sulla ricusa per quanto ammissibile è da respingere.

4.

Sulle modalità

di svolgimento della perizia

Come già precisato, le argomentazioni

relative all’esperimento della valutazione peritale non saranno oggetto di

disamina nel presente giudizio, in quanto estranee alla decisione impugnata, il

cui secondo tema riguarda esclusivamente le modalità di ripresa e svolgimento

della valutazione.

4.1

L’incarico originale,

non contestato, è stato conferito il 14 febbraio 2024 al SPS di __________,

nella persona del Dr. med. __________, con mandato di procedere con una

valutazione dello stato psicofisico-psichiatrico e dello stato abitativo di RE

1.

L’Autorità di protezione ha giustificato un’accresciuta attenzione nei suoi

confronti poiché, sebbene la sua facoltà di intendere e volere apparisse

mantenuta, sembrava dubbia la sua capacità di gestire autonomamente le

importanti risorse o sorvegliare adeguatamente chi era incaricato di farlo. Si

evidenzia abbondanzialmente che trattandosi di una decisione incidentale con

cui l’Autorità ha disposto l’assunzione di una prova sarebbe stata impugnabile

alle restrittive condizioni dell’art. 66 cpv. 2 lett a) LPAmm (solo in presenza

di un pregiudizio irreparabile).

Con ulteriore decisione

del 29 marzo 2024, anch’essa non contestata, l’Autorità di prime cure ha

escluso la presenza del rappresentante legale di RE 1 durante la

somministrazione dei test specifici da parte del SPS, onde salvaguardare

l’imparzialità e l’indipendenza durante la valutazione peritale ed evitare “risultati

falsati”, tanto più che la perizia ordinata “non è un procedimento

giudiziario che necessiti del rappresentante legale per la tutela dei suoi

interessi”.

A

seguito della sospensione della valutazione, giustificata dalla richiesta dell’SPS

e dalla successiva istanza di ricusa nei suoi confronti, con la decisione

impugnata l’Autorità di protezione ha quindi ordinato la sua ripresa, definendo

le “seguenti regole:

2.1

È ammessa la presenza di una persona di fiducia del signor RE 1, la quale non

dovrà sostituirsi al peritando nelle risposte né sostenerlo nel rispondere e

nell’esprimersi in occasione delle domande e dei test che i periti riterranno

di porre e fare;

2.2

Contestazioni circa le domande e i test saranno da formalizzare alla scrivente

autorità e non ai periti. In tal senso non è ammesso l’intervento della persona

di fiducia o dei legali nei confronti dei periti per modificare domande o test;

2.3

Nella misura in cui la persona di fiducia del signor RE 1 risulterà essere

l’avv. PR 1 (o suo sostituto) sarà ammessa la presenza dell’avv. PR 2, che

dovrà attenersi alle medesime regole di comportamento di cui ai punti

precedenti”.

4.2

Nel reclamo, RE 1

chiede l’annullamento della decisione e che sia “interrotta

qualsiasi

ulteriore verifica peritale, almeno sino a quando la signora PI 1 non

presenterà elementi tali da sovvertire le conclusioni del rapporto 5 luglio

2024.

del dr. med. __________, Vice Primario di Geriatria presso l’Ospedale

Regionale di __________” (petitum 4), come pure che “nella denegata

ipotesi in cui codesta Autorità ritenesse che l’accertamento peritale non debba

essere interrotto, lo stesso sarà assegnato ad altro Servizio e alle

audizioni dovrà essere presente la dr. med. __________, quale persona di

fiducia dell’ing. RE 1” (petitum 5).

4.3

L’Autorità

di protezione chiede nelle sue osservazioni del 31 luglio 2024 di considerare inammissibili

tali richieste, siccome inerenti alla decisione con la quale era stato deciso

il mandato per una valutazione peritale, che non può essere rimessa in

discussione in quanto cresciuta in giudicato. Se sulla necessità di una

valutazione peritale nelle modalità inizialmente definite tale tesi può essere

seguita, ciò non vale per contro per le modalità nuove stabilite, e meglio riguardo

alla partecipazione degli avvocati di RE 1 e della figlia, oggetto quindi di

disamina.

4.3.1

L’art. 446 CC definisce i principi procedurali applicabili nell’ambito

della protezione degli adulti. Ai sensi della norma, l’Autorità di protezione

esamina d’ufficio i fatti (cpv. 1). Essa raccoglie le informazioni occorrenti e

assume le prove necessarie; può incaricare degli accertamenti una persona o un

servizio idonei e, se necessario, ordina che uno specialista effettui una

perizia (cpv. 2). L’Autorità di protezione non è vincolata dalle conclusioni

delle persone che partecipano al procedimento (cpv. 3) e applica d’ufficio il

diritto (cpv. 4).

La norma

sancisce il principio inquisitorio illimitato, secondo il quale l’autorità è

perfettamente libera nell’accertamento dei fatti e nella valutazione delle

prove: secondo consolidata giurisprudenza, in base a tale principio l’Autorità

può assumere e ricercare delle prove – secondo il suo apprezzamento – anche

secondo delle modalità inabituali e procurarsi d’ufficio dei rapporti allestiti

da terzi (v. DTF 128 III 413 consid. 3.2.1; v. anche STF del 13 gennaio 2014,

inc. 5A_843/2013, consid. 4.1 e 4.2, e Messaggio, pag. 6465-6466).

Va ricordato che il

principio della massima inquisitoria non dispensa tuttavia le parti e i terzi

da una collaborazione attiva alla procedura (fra i tanti: DTF 128

III 411 consid. 3.2.1; STF 5A_360/2015 del 13 agosto 2015, consid. 3.2.2; sentenza

CDP del 13 agosto 2017, inc 9.2017.66, consid. 4.6); conformemente all’art. 448

cpv. 1 CC, se necessario, l’Autorità di protezione ordina

l’esecuzione coattiva dell’obbligo di collaborare.

4.3.2

La richiesta di RE 1 di

interrompere le valutazioni peritali finché la figlia non avrà recato elementi

tali da sovvertire le conclusioni della perizia di parte da lui prodotta è

irricevibile in quanto rimette in discussione l’ordine peritale deciso dall’Autorità,

di cui si è già ampiamente spiegato. Si rammenta peraltro che tale decisione ha

in parte ormai dispiegato i suoi effetti, nella misura in cui le valutazioni

sono già iniziate. Abbondanzialmente, si rileva come non appare necessario,

visto l’esito del presente giudizio, entrare nel merito di contestazioni sulla

conduzione del procedimento da parte dell’Autorità di protezione. Nemmeno

appare utile chiarire il valore probatorio della valutazione medica 5 luglio

2024.

del Dr. med __________ prodotta dall’interessato (doc. E), il quale pretende

a torto di non considerarla quale valutazione di parte per il solo motivo che

chi l’ha redatta non è il suo medico curante (sull’indipendenza e

imparzialità del perito cfr. per esempio DTF 142 II 355, consid. 6).

4.4

Alla luce dei

considerandi precedenti, nemmeno si giustifica di dilungarsi sulla richiesta di

conferimento del mandato a un servizio diverso da quello incaricato, che

peraltro segue l’esito della ricusa e va quindi respinta.

4.5

A mente di questa

Camera, merita invece disamina la novità introdotta nella decisione impugnata

relativa alla presenza di terze persone, nella misura in cui risulta contestata

nel reclamo. RE 1, postulando di poter essere accompagnato nelle valutazioni dalla

dr. Med. __________ sembra infatti criticare la scelta di ammettere la

partecipazione degli avvocati (“non si capisce perché adesso le cose siano

cambiate e addirittura possono presenziare gli avvocati, scomodando con ciò il

principio della parità delle armi, quasi che la perizia sia una sorta di

udienza formale”).

Va innanzitutto

evidenziato che il dispositivo 2.1 della decisione impugnata non esclude la

presenza di altre persone di fiducia a scelta dell’interessato e di conseguenza

pure del medico a cui egli fa riferimento. In tal senso la richiesta formulata

nel reclamo risulta quindi superflua. Non essendo peraltro

contestata la facoltà dell’Autorità di protezione di accertare i fatti, sono

invece da respingere le critiche sulle modalità di esecuzione della perizia. Ritenuta

l’esigenza dell’Autorità di prime cure di disporre delle necessarie valutazioni

(il cui valore probatorio, lo si rammenta nuovamente al reclamante, non può

essere giudicato pari a quello di una perizia di parte) risulta quindi

necessario e urgente concludere le verifiche e ciò nell’interesse esclusivo del

reclamante, con particolare riferimento all’evoluzione della situazione e all’adozione

di misure di protezione urgenti dipendenti dalla richiesta formulata dal

Ministero pubblico. Con riferimento alle modalità di svolgimento delle

valutazioni peritali, in definitiva sarà il perito a stabilire le condizioni di

partecipazione di terzi agli esami ancora da svolgere, nell’ambito del suo

mandato e in virtù dell’esigenza di concludere sollecitamente la valutazione

secondo le modalità che riterrà più idonee.

Nel caso concreto, non è

tuttavia ammissibile la presenza dei legali, ritenuto che la perizia deve poter

essere realizzata senza influenze esterne (Donzallaz,

Traité de droit médical, 2021, vol. II, p. 1710). Di conseguenza, il reclamo

merita parziale accoglimento per quanto riguarda la critica della possibilità concessa

agli avvocati di essere presenti agli incontri con il perito e il dispositivo

2.3

della decisione impugnata deve pertanto essere annullato.

5.

Sulla

denegata giustizia

5.1

Al petitum 6 del

reclamo, RE 1 chiede di accertare una denegata giustizia in relazione “alle

richieste formali da lui avanzate dinnanzi all’Autorità di protezione con

scritto 21 giugno 2024” (cfr. consid. H), che non riprende di fatto nel

reclamo e in replica.

Tali richieste, formulate

contestualmente alla ricusazione del SPS relativamente a precisazioni sullo

svolgimento della perizia e sulla partecipazione di terze persone, sono state

valutate e ampiamente chiarite proprio nella decisione impugnata. La pretesa di

accertare una denegata giustizia, espressa in termini generici e non motivata,

appare pertanto irricevibile, come pure sono irricevibili le domande che

esulano dall’oggetto della decisione impugnata e che non sono circostanziate né

giustificate nel reclamo e nei successivi allegati.

6.

Visto quanto

precede, nella misura della sua ammissibilità e ricevibilità il reclamo di RE 1

va parzialmente accolto nella limitata misura in cui il dispositivo 2.3 viene

annullato. Gli oneri del presente giudizio seguono la soccombenza pressoché

integrale del reclamante. Si giustifica quindi di condannare il medesimo al

versamento di congrue ripetibili a PI 1. La sua qualità di parte nel procedimento

in prima sede è stata riconosciuta e non vi è dunque motivo per non riconoscerla

come tale in questa sede.

7.

In uno scritto del 7

ottobre 2024 RE 1 ha chiesto l’intervento di questa Camera in qualità di

Autorità di vigilanza. La richiesta, irricevibile in questa sede, andrà se del

caso indirizzata debitamente motivata e nelle dovute forme alla Camera di

protezione nella sua funzione di Autorità di vigilanza, che ne valuterà

l’eventuale seguito.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

1. Nella

misura della sua ricevibilità il reclamo è parzialmente accolto nel senso che

il dispositivo 2.3. della decisione impugnata è annullato.

2. Gli

oneri del reclamo consistenti in:

a) tassa di

giustizia fr. 500.–

b) spese fr.

150.–

fr.

650.–

sono posti a carico di RE

1, che verserà a PI 1 fr. 1'000.– a titolo di ripetibili.

3. Notificazione:

-

-

-

Per la Camera di protezione del Tribunale d’appello

Il

Presidente La

cancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le

decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95

a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72

segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è

ammissibile solo se il valore litigioso

ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge

tale importo, il ricorso in materia

civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di

importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in

materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in

materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.

116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal

caso dall'art. 115 LTF.