9.2024.117
Mandato peritale, ricusa di un servizio
14 novembre 2024Italiano30 min
1 (1942), cittadino __________, risiede presso la casa di cura e riposo __________
Source ti.ch
Incarto n.
9.2024.117
Lugano
14 novembre 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di protezione del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Bozzini,
presidente,
Grisanti
e Giamboni
cancelliera:
Perucconi-Bernasconi
sedente
per statuire nella causa che oppone
RE
1
patr.
da: PR 1
all’
Autorità
regionale di protezione __________,
e
a
PI
1
patr.
da: PR 2
per
quanto riguarda la ricusa del Servizio psico-sociale e lo svolgimento del
mandato peritale
giudicando
sul reclamo del 9 luglio 2024 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 3
luglio 2024 dall'Autorità regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto
Fatti
A. RE
1 (1942), cittadino __________, risiede presso la casa di cura e riposo __________
di __________ dal 2019.
B. Il
10 maggio 2023 la figlia PI 1 ha presentato all’Autorità regionale di
protezione __________ (di seguito: Autorità di protezione) un’istanza per
l’adozione in via supercautelare di misure di protezione a favore del padre. Tale
richiesta è stata respinta il 17 maggio 2023 e le parti sono state sentite in
udienza il 26 luglio 2023.
C. Con
decisione 14 febbraio 2024 (ris. no. 147/2024) l’Autorità di protezione ha
incaricato il Servizio psico-sociale (di seguito SPS) di __________, nella
persona del Dr. med. __________, di procedere con una valutazione dello stato
psicofisico-psichiatrico e dello stato abitativo di RE 1 e di rispondere a una
serie di quesiti. L’Autorità di protezione ha ritenuto giustificato un grado
accresciuto di attenzione, in ragione dei dubbi sulla sua capacità di gestire
autonomamente il suo consistente patrimonio o sorvegliare adeguatamente chi è
incaricato di farlo, benché la capacità di intendere e volere apparirebbe
mantenuta.
Con
ulteriore risoluzione 29 marzo 2024 (ris. no. 219/2024), l’Autorità di
protezione ha escluso la presenza del rappresentante legale di RE 1 durante la “somministrazione”
dei test specifici da parte del SPS, a fronte dell’importanza di mantenere la
dovuta imparzialità e posto come “la valutazione dello stato
psicofisico-psichiatrico del signor RE 1 non è un procedimento giudiziario che
necessiti del rappresentante legale per la tutela dei suoi interessi”.
D. Con
scritto 6 aprile 2024 la Dr. med. __________, medico curante dell’interessato,
ha chiesto di posticipare gli incontri con il servizio che si occupava della
perizia, specificando che lo svolgimento degli accertamenti generava nell’interessato
un forte stress psicologico. Mediante comunicazione 12 aprile 2024 il SPS ha
notificato che le condizioni necessarie al proseguimento e al completamento
dell’incarico avevano smesso di sussistere e ha sospeso il mandato con effetto
immediato. Successivamente, con precisazione 17 maggio 2024, l’SPS ha
specificato l’”assenza dell’adeguata disponibilità da parte del peritando e
del suo entourage”, escludendo pertanto che fossero date le “condizioni
minime per procedere”. Invitato ad esprimersi con osservazioni sulle
precedenti comunicazioni, RE 1 ha chiesto, in data 3 giugno 2024, la ricusa del
SPS nell’ipotesi in cui al servizio fossero stati assegnati ulteriori mandati.
E. Tramite
osservazioni del 4 giugno 2024 all’Autorità di protezione, la figlia PI 1 ha
contestato al padre di non volersi sottoporre agli accertamenti, chiedendo di
procedere senza indugio con la perizia ordinata.
F. Con
comunicazione 17 giugno 2024 il SPS ha confermato la disponibilità alla
continuazione del mandato con l’indicazione di svolgere due incontri con la
possibilità per il peritando di avvalersi della presenza di una persona di
fiducia. Il 21 giugno 2024 RE 1 ha ribadito la richiesta di ricusa (punto 1).
In tale occasione ha espresso un’opposizione a qualsiasi misura (punto 2) e
indicato le condizioni alle quali subordinare un eventuale mandato ad un
secondo perito (punto 3). Mediante successive osservazioni 24 giugno 2024 la
figlia ha confermato la richiesta di mantenimento della valutazione peritale
senza la presenza del legale del padre, subordinatamente con l’ammissione della
presenza anche del proprio avvocato. RE 1 ha ulteriormente confermato la
richiesta di ricusa il 24 giugno 2024, informando della sua assenza all’estero
fino al 15 luglio 2024.
G. Mediante
decisione 3/4 luglio 2024 (ris. no. 456/2024), dichiarata immediatamente
esecutiva, l’Autorità di protezione ha respinto l’istanza di ricusa di RE 1
(1.), invitando il SPS “a riprendere il prima possibile la valutazione
ordinata” (2.), ammettendo la presenza di una persona di fiducia
dell’interessato, precisandone il ruolo e limitando la sua possibilità di
intervento (2.1., 2.2.), indicando inoltre che nella misura in cui la persona
di fiducia sarà il patrocinatore avv. PR 1, sarà ammessa la contemporanea presenza
dell’avv. PR 2, rappresentante della figlia (2.3).
H. Contro la suddetta
decisione è insorto RE 1 con reclamo 9 luglio 2024 chiedendone l’annullamento e
la restituzione dell’effetto sospensivo. Egli postula l’accoglimento
dell’istanza di ricusa nei confronti del SPS di __________ e che sia interrotta
qualsiasi ulteriore verifica peritale almeno finché PI 1 non presenterà
elementi tali da sovvertire le conclusioni di un rapporto del 5 luglio 2024 del
Dr. med. __________, Vice Primario di Geriatria presso l’Ospedale __________,
che produce, attestante il suo stato cognitivo. Subordinatamente, nell’ipotesi
in cui questa Camera ritenga che l’accertamento peritale non debba essere
interrotto, il reclamante chiede che il mandato sia assegnato a un altro
servizio, mentre “alle audizioni dovrà essere presente la Dr. med. __________,
persona di fiducia”. Il reclamante domanda infine che sia accertata una
denegata giustizia per quanto concerne le richieste formali avanzate con
scritto 21 giugno 2024 all’Autorità di protezione (ad eccezione del punto 1) e
che le sia fatto ordine di darvi seguito. I quesiti da lui formulati sono i
seguenti:
“1. si conferma la ricusa del SPS di __________;
2.
ci si oppone all’adozione
di qualsiasi misura di curatela, rispettivamente a qualsiasi obbligo di
informazione sul conto dell’ing. RE 1 cosi come a qualsiasi misura restrittiva
inerente i suddetti conti, già solo per manifesta incompetenza di codesta
lodevole Autorità, ma comunque per l’assenza di presupposti che giustifichino
dette misure;
3.
si chiede che un eventuale
mandato ad un secondo perito sia subordinato alle seguenti condizioni:
3.1. che sia impartito un termine di 10 giorni al
Servizio psico-sociale per indicare:
3.1.1. mediante
quali iniziative ed in che data il sottoscritto avrebbe condizionato lo
svolgimento della perizia affidata al suddetto Servizio;
3.1.2. da
quali persone sarebbe costituito il non meglio definito “entourage” e quali
iniziative queste persone avrebbero intrapreso per eventualmente condizionare
lo svolgimento della perizia affidata al suddetto Servizio;
3.1.3. quali
erano le condizioni minime necessarie per svolgere correttamente la perizia;
3.2. che venga data conferma alle parti
dell’avvenuta assunzione agli atti del rapporto (completo) del 10 ottobre 2023
del dr. med. __________ e che, in merito a detto referto, venga chiamato ad
esprimersi il perito incaricato dall’ARP __________;
3.3. che venga assegnato uno specifico mandato allo
scopo di valutare in che misura la signora PI 1 sia in grado di occuparsi degli
interessi del padre;
3.4. che all’ing. RE 1 sia data facoltà di esprimersi
in merito alla eventuale decisione di nomina di un secondo perito.”
I. Tramite
decisione 22 agosto 2024 questa Camera ha accolto la richiesta di restituzione
dell’effetto sospensivo al reclamo, intimata al reclamante e all’Autorità di
protezione. La decisione è stata comunicata anche a PI 1, in quanto parte al
procedimento di prima istanza.
J. Il
31 luglio 2024 l’Autorità di protezione ha presentato le osservazioni al
reclamo, precisando che la domanda di interrompere l’accertamento peritale
sarebbe inammissibile in quanto oggetto di una decisione cresciuta in giudicato,
ritenendo che l’unica richiesta ricevibile del reclamo sia quella relativa alla
decisione sull’istanza di ricusa. L’Autorità di prima sede osserva la mancata
intimazione del reclamo alla figlia del reclamante, che ritiene parte al
procedimento. Ribadendo che non vi sarebbero elementi per giustificare la
ricusa dell’intero servizio cantonale, si interroga in merito a chi assegnare
il mandato nel caso in cui fosse accolta. L’Autorità di prima sede reputa che
l’istanza di RE 1 sia volta a rallentare gli accertamenti, necessari per
decidere l’eventuale istituzione di una misura a protezione a suo favore,
precisando che si tratta di un atto probatorio che non genera un danno grave o
altrimenti irreparabile.
K. Il 4 settembre 2024
in replica RE 1 ribadisce le richieste formulate nel reclamo. Egli ritiene
irrita l’iniziativa dell’Autorità di protezione nell’insinuare che la figlia
avrebbe dovuto essere considerata parte al procedimento relativo alla sua
ricusa del SPS, ciò che lascerebbe sospettare una mancanza di neutralità. Il
reclamante conferma quindi la sua richiesta, criticando le modalità di
svolgimento della perizia da parte del Servizio, che non avrebbe dimostrato
disponibilità a rispettare le sue precarie condizioni di salute, che avrebbero
imposto di organizzare gli incontri presso l’istituto dove risiede e negli
orari a lui compatibili. RE 1, facendo ampio riferimento al rapporto medico
specialistico del 5 luglio 2024 del Dr. med. __________, attestante le sue
capacità cognitive, sostiene in particolare la fondatezza e ammissibilità di
tutte le sue richieste, ritenendo di aver sufficientemente dimostrato il suo
stato di salute.
L. Con duplica 20
settembre 2024 l’Autorità di protezione ha confermato il contenuto della
decisione e delle osservazioni. Essa ribadisce di ritenere necessario il
coinvolgimento attivo della figlia nel gravame, a salvaguardia della procedura,
affermando che con il suo reclamo RE 1 tenterebbe di far decidere all’istanza
superiore oltre quanto è chiamata a fare, in particolare la sospensione
definitiva di ogni accertamento, oggetto di una decisione non contestata. L’Autorità
di prima istanza ha ritenuto di trasmettere la propria duplica in copia per
conoscenza a PI 1.
M. Con scritto 25
settembre 2024 PI 1 ha chiesto a questa Camera l’intimazione degli atti
processuali di cui alla presente procedura e l’assegnazione di un termine per
prendere posizione sugli stessi. Essa ha precisato di agire in qualità di
persona vicina all’interessato ai sensi del diritto della protezione degli
adulti e di discendente diretta, con un interesse proprio degno di protezione
all’adozione delle misure utili e necessarie a tutela del padre e del
patrimonio di famiglia, come pure di aver partecipato in qualità di parte alla
procedura di primo grado dinnanzi all’Autorità di protezione.
N. Tramite osservazioni
al suddetto scritto, il 2 ottobre 2024 l’Autorità di protezione ha ribadito l’esigenza
di considerare PI 1 parte anche in sede di reclamo, ritenendo data una
violazione del suo diritto di essere sentita che renderebbe nulla la decisione
sull’effetto sospensivo così come la futura decisione di merito allorquando non
venisse sanata.
O. Mediante osservazioni
7 ottobre 2024 RE 1 ha rimarcato che la duplica era stata intimata a PI 1 dall’Autorità
di protezione, la quale si sarebbe fatta interprete spontaneamente dei di lei
interessi e si sarebbe presa la libertà di intimare atti di esclusiva
pertinenza del procedimento dinnanzi alla Camera di protezione. Ciò imponeva quindi
l’intervento di quest’ultima anche quale Autorità di vigilanza. RE 1 ha chiesto
per il resto di respingere l’istanza di PI 1, protestando tasse e spese di
giustizia supplementari provocate dalla sua iniziativa e ripetibili.
P. Chiamata a formulare
eventuali osservazioni in merito agli atti della procedura, il 16 ottobre 2024 PI
1 ha chiesto di giudicare irricevibile il reclamo sia in via principale che in
via subordinata. Ribadisce di avere partecipato dinnanzi all’Autorità di
protezione in qualità di parte e di avere quindi tale qualità pure in sede di
reclamo. Sostiene l’irricevibilità della richiesta di interrompere le verifiche
peritali in ragione dell’avvenuta crescita in giudicato della decisione che le
aveva disposte e considera irricevibili anche le altre richieste di RE 1, in
particolare la ricusa del SPS e la richiesta di accertamento di una denegata
giustizia in relazione alle richieste formali da lui avanzate dinnanzi
all’Autorità di protezione con scritto 21 giugno 2024. Per PI 1 le azioni del
padre sarebbero volte a sottrarsi alle verifiche che ella giudica necessarie
per valutare le conservate facoltà di gestire autonomamente il di lui
importante patrimonio.
Q. Nel frattempo, con
decisione supercautelare 9 ottobre 2024 l’Autorità di protezione, dando seguito
a una segnalazione urgente del Ministero pubblico, ha istituito una curatela di
rappresentanza con amministrazione dei beni e limitazione dell’esercizio dei
diritti civili a protezione di RE 1. Anche contro tale risoluzione è insorto l’interessato
con reclamo 10 ottobre 2024 e richiesta di restituzione dell’effetto sospensivo.
Il gravame è oggetto di una procedura separata (inc. 9.2024.174).
Considerato
in diritto
Considerandi
1.
Le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti
maggiorenni sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del
Tribunale di appello, nella composizione di un giudice unico (art. 450 CC; art.
2.
cpv. 2 della Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di
protezione del minore e dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7 LOG). La Camera
di
protezione, composta di tre membri giudica in seconda istanza i
reclami contro le decisioni sulle domande di ricusa contro le Autorità
regionali di protezione o suoi membri e i reclami per denegata o ritardata
giustizia (art. 48 lett. f n. 1 LOG, art. 450a cpv. 2 CC). Riguardo alla
procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC,
occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura
amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il
diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr.
Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la
modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle
disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).
2.
Nel
caso concreto a essere contestata è la decisione con la quale l’Autorità di
protezione ha respinto l’istanza di ricusa del SPS presentata da RE 1 (disp.
1). Essa ha inoltre precisato che a modifica della precedente decisione “la
presenza della persona di fiducia può essere ammessa”, ordinando la ripresa
della valutazione peritale con indicazioni sul suo svolgimento in presenza eventualmente
del patrocinatore dell’interessato e di quello della figlia, definendone il
ruolo (disp. 2), come meglio sarà spiegato in seguito.
In
nessun caso le contestazioni relative all’esperimento di una valutazione dello
stato psicofisico, psichiatrico e dello stato abitativo di RE 1 e le censure
riguardanti l’opportunità di inizialmente conferire mandato al SPS, decise con
risoluzione no. 147/2024 del 14 febbraio 2024 (regolarmente cresciuta in
giudicato) possono trovare spazio nella presente procedura. La disamina del
reclamo va quindi limitata rigorosamente alle censure inerenti alla decisione 3
luglio 2024 (ris. no. 456/2024), mentre è irricevibile ogni critica esulante
dai suoi oggetti. Di conseguenza, non si entrerà nel merito delle ampie argomentazioni
riguardanti i rapporti conflittuali tra RE 1 e la figlia o i pareri di terzi (posti
a fondamento dell’avvio della procedura di protezione e dell’attribuzione del
mandato peritale), in quanto estranei al presente giudizio. La doglianza di
denegata giustizia sarà trattata al considerando 5.
3.
Sulla
ricusazione:
3.1
Ai sensi
dell’art. 183 cpv. 2 CPC ai periti si applicano i motivi di ricusazione
previsti per chi opera in seno a un’autorità giudiziaria. Lo stesso vale per i periti designati da un’autorità regionale di
protezione (v. Michel/Gareus, in
Das Gutachten im Verfahren vor der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde, in
FamPra.ch 4/2016, pag. 896 e segg). In virtù di tale
rinvio agli art. 47 e segg. CPC, ai sensi dell’art. 50
cpv. 2 CPC la decisione con cui il giudice statuisce sulla domanda di
ricusazione è impugnabile mediante reclamo (art. 319 e seg. CPC). Giusta l’art. 31 cpv. 1 LPMA, per la ricusazione dei membri delle Autorità
regionali di protezione – e dei periti da essi designati – si applicano i
motivi previsti dal CPC federale. Competente a giudicare in seconda istanza reclami contro le decisioni
sulle domande di ricusa (lo stesso dovendo valere, per quanto testé illustrato,
anche per i periti designati da tali Autorità) è la Camera di protezione,
composta di tre membri (art. 48 lett. f n. 1 LOG). La competenza di questa
Camera è quindi pacifica.
3.2
L’art.
47.
cpv. 1 CPC enuncia i motivi di ricusazione alle lettere a-f. In particolare è
tenuto a ricusarsi chi ha un interesse personale nella causa (a); ha
partecipato alla medesima causa in altra veste, segnatamente come membro di
un’autorità, patrocinatore di una parte, perito, testimone o mediatore (b); è o
era unito in matrimonio, vive o viveva in unione domestica registrata oppure
convive di fatto con una parte, il suo rappresentante o una persona che ha
partecipato alla medesima causa come membro della giurisdizione inferiore (c); è
in rapporto di parentela o affinità in linea retta, o in linea collaterale fino
al terzo grado incluso, con una parte (d); è in rapporto di parentela o
affinità in linea retta, o in linea collaterale fino al secondo grado incluso,
con il rappresentante di una parte o con una persona che ha partecipato alla medesima
causa come membro della giurisdizione inferiore (e). La lettera f impone la
ricusa a chi per altri motivi, segnatamente a causa di rapporti di amicizia o
di inimicizia con una parte o con il suo patrocinatore, potrebbe avere una
prevenzione nella causa. Si tratta di una clausola generale nella quale
rientrano tutti i motivi di ricusazione non espressamente previsti nelle
lettere precedenti.
La
ricusazione di un perito non si esamina alla luce dell’art. 30 cpv. 1 Cost, che
concerne l’autorità giudiziaria, ma sotto l’angolo dell’art. 29 cpv. 1 Cost.,
che garantisce l’equità del processo. Tuttavia, l'art. 29 cpv. 1 Cost. assicura
in materia di indipendenza e imparzialità la medesima protezione dell'art. 30
cpv. 1 Cost. (cfr. Trezzini,
Commentario pratico al CPC, 2017, ad art. 183 CPC, n. 36 e rif). In
particolare, le parti possono esigere la ricusazione di un perito (come di un
giudice) in circostanze che da un punto di vista oggettivo siano suscettibili
di creare una parvenza di prevenzione e parzialità nella causa. Le impressioni
puramente soggettive non bastano a dimostrare la prevenzione del perito,
occorrendo che secondo un apprezzamento oggettivo le condizioni possano far
nascere dubbi sulla sua imparzialità.
3.3
Per prassi costante, la domanda di ricusazione di un intero corpo
giudicante è inammissibile: i motivi di ricusazione devono riferirsi al
rapporto fra una determinata persona facente parte di un'autorità ed una
determinata parte, ed essi vanno pertanto esposti individualmente con riferimento
ad ogni singolo ricusando (STF del 24 ottobre 2023, inc. 5A_379/2022, consid.
2.1
e riferimenti; v. anche sentenza CDP del 26 novembre 2014, inc.
9.2014.142, consid. 1, sentenza CDP del 17 luglio 2015, inc. 9.2015.116).
3.4
Tenuto conto della giurisprudenza
del Tribunale federale in materia, le parti possono esigere la ricusazione di
un perito dove si riscontrino nella situazione del caso concreto o nel
comportamento del perito medesimo elementi idonei ad alimentare sospetti di
parzialità. Non è necessaria la prova di una prevenzione effettiva, anche
perché la disposizione interna di un perito non può essere dimostrata. Ai fini
della ricusa è sufficiente che fondate apparenze di prevenzione facciano temere
un'attività non imparziale. Deve trattarsi però di apparenze oggettive,
impressioni soggettive di una parte al processo non essendo determinanti (DTF
136.
III 608 consid. 3.2.1, 134 I 21 consid. 4.2, STF 4A_155/2021 del 30
settembre 2021, consid. 5.2. con riferimenti). Di principio poi il perito si determina
sulla domanda (art. 49 cpv. 2 CPC, Fischer-Hulman,
La récusation des experts en procédure civile et pénale, in
Justice-Justiz-Giustizia, 2024/2, n. 45, pag. 13).
3.5
Nel caso concreto, il
reclamante ha chiesto all’Autorità di protezione di decidere la ricusa del SPS,
ribadendo la sua pretesa nel reclamo, senza definire precisamente i destinatari
della sua istanza. Di conseguenza, già per questo motivo la sua richiesta
risulta di per sé irricevibile. Non si disconosce che anche nella decisione
impugnata l’Autorità di protezione accenna al SPS in quanto tale. Sta di fatto
che la stessa decisione fa riferimento in particolare alla comunicazione 17
maggio 2024 del SPS in cui si lamentano interferenze da parte del legale del
peritando e la negata disponibilità di quest’ultimo e del suo “entourage”.
Dichiarazioni rese dal Dr. med. __________ e dal caposervizio Dr. med. __________,
sicché i motivi di ricusa andavano rivolti nei loro confronti. Ma anche a
prescindere da questa riserva formale, la richiesta va in ogni caso respinta
per le ragioni che seguono.
Concretamente, RE 1 ripropone
in questa sede gli argomenti già presentati davanti all’Autorità di protezione,
essenzialmente criticando le modalità di esecuzione dei primi accertamenti
peritali e lamentando che lo svolgimento delle valutazioni gli avrebbe generato
stress e malessere. Egli ripercorre i fatti, chiarendo che al primo incontro ha
presenziato anche il suo patrocinatore “espressamente autorizzato
dall’Autorità regionale di protezione con il consenso dello stesso SPS”,
mentre successivamente è stato sottoposto a test alla sola presenza dei periti,
“condotti in modo da irritarlo parecchio”, al punto da spingere il suo
medico curante, dr. Med. __________, a intervenire il 6 aprile 2024 chiedendo
l’annullamento degli ulteriori appuntamenti. RE 1, citando la ricordata
comunicazione da parte del SPS in relazione alla mancanza dei presupposti per
dar seguito al mandato, che sostiene sarebbe stata causata dall’ “asserita
indebita ingerenza” del suo patrocinatore, ritiene quindi giustificata la
ricusa del SPS. Lo scritto del 17 maggio 2024 che dovrebbe dimostrare la
prevenzione del suddetto servizio riporta che i motivi che “hanno impedito
di portare a termine il mandato peritale” sarebbero “riconducibili
all’interferenza sul nostro lavoro dell’avvocato del peritando, a riferita
tutela della sua condizione clinica, sulla quale la nostra valutazione sarebbe
risultata impattante. In assenza dell’adeguata disponibilità da parte del
peritando e del suo entourage sono quindi venute meno le condizioni minime per
procedere con il nostro lavoro, rendendo quindi necessaria la sospensione della
valutazione a voi comunicata nel precedente scritto”. RE 1, considerando
tali affermazioni talmente gravi da indurlo a “valutare l’avvio di un
procedimento penale per diffamazione” (di cui nulla è più dato di sapere,
in particolare se è stata sporta la querela), definisce “schizofrenico”
l’agire del SPS che in un secondo tempo si è poi dichiarato “di punto in bianco
disposto a riprendere l’esame peritale, se del caso anche alla sua presenza”
(cfr. reclamo, pag. 20). Tale modo di procedere, sommato “a quello di
imporre veri e propri interrogatori, a tratti inopportuni e aggressivi” avrebbe
minato la sua fiducia e la sua serenità. Il reclamante sostiene in particolare
che “il lavoro svolto sin qui è apparso non aderente alla realtà dei fatti,
inutilmente tendenzioso e assolutamente falso” e che la ricusa sarebbe
fondata in quanto “l’esame peritale, in relazione al quale inizialmente non
era nemmeno dato di comprendere quante sessioni implicasse, è stato condotto in
dispregio delle legittime richieste del peritando, correlate al suo fragile
stato di salute, rispettivamente all’inaccettabile ed inutile sua messa sotto
pressione. Dopo la terza sessione peritale, infatti, trovandosi a disagio e
messo inutilmente alle strette con domande inopportune e non attinenti
all’esame di cui SPS si è fatta carico, su mandato della ARP, ciò che non
dovrebbe accadere dal momento che ad avere necessità di protezione è semmai
l’ing. RE 1 e non chi cerca di mettere mani sul suo patrimonio, lo stesso si
era giustamente rivolto alla dr. med. __________, che sebbene oggetto di una
palese ed esecrabile mancanza di rispetto da parte dell’avv. PR 2, aveva
chiaramente indicato che le sessioni a seguire sarebbero state “… da
posticipare a data da stabilire …”, richiamata la necessità, nelle settimane
precedenti, di “…intervenire più volte per il signor RE 1 a causa
dell’insorgenza di importanti disturbi somatici, a tratti invalidanti, causati
dal forte stress psicologico a cui è attualmente sottoposto…”. L’interessato,
che ritiene quindi giustificato ricusare il SPS e “affidare il mandato a
terzi” in quanto avrebbe “dimostrato scarsa professionalità e inutile
prevenzione” oltre a “un’incoerenza allarmante” (pag. 23) produce
anche uno scritto redatto personalmente (doc. D) in cui lamenta un “grave
peso in termini psichici e fisici” a sottoporsi a “certi esami”
svolti in un clima che giudica non sereno.
Contrariamente a quanto
asserito da RE 1, la sospensione dello svolgimento della perizia in ragione
della mancata collaborazione dell’interessato o del suo “entourage” da
parte del servizio, rivalutata in un secondo tempo e dopo l’intervento
dell’Autorità incaricante, così come i contenuti e i toni delle comunicazioni o
le criticate modalità di svolgimento degli incontri e dell’accesso agli atti,
non dimostrati, non possono oggettivamente essere ritenuti suscettibili di creare
una parvenza di parzialità dei periti. In tal senso, la richiesta di
ricusazione si rivela infondata, siccome motivata esclusivamente da elementi
soggettivi che non trovano conferma agli atti. Non è inoltre ravvisabile un
arbitrio nelle scelte dell’Autorità di primo grado, che peraltro concretamente,
con la fissazione di nuove modalità di svolgimento della perizia, ha posto alcune
condizioni di partecipazione dell’interessato e delle persone di sua fiducia
proprio nel senso da lui richiesto.
Infine, in ragione della
genericità delle censure ai periti non si può rimproverare all’Autorità di
protezione di non averli sentiti. Anche questa Camera ha potuto prescindere da
interpellarli in merito, per motivi di economia processuale ed esigenze di
celerità.
In conclusione, visto
quanto precede, il reclamo sulla ricusa per quanto ammissibile è da respingere.
4.
Sulle modalità
di svolgimento della perizia
Come già precisato, le argomentazioni
relative all’esperimento della valutazione peritale non saranno oggetto di
disamina nel presente giudizio, in quanto estranee alla decisione impugnata, il
cui secondo tema riguarda esclusivamente le modalità di ripresa e svolgimento
della valutazione.
4.1
L’incarico originale,
non contestato, è stato conferito il 14 febbraio 2024 al SPS di __________,
nella persona del Dr. med. __________, con mandato di procedere con una
valutazione dello stato psicofisico-psichiatrico e dello stato abitativo di RE
1.
L’Autorità di protezione ha giustificato un’accresciuta attenzione nei suoi
confronti poiché, sebbene la sua facoltà di intendere e volere apparisse
mantenuta, sembrava dubbia la sua capacità di gestire autonomamente le
importanti risorse o sorvegliare adeguatamente chi era incaricato di farlo. Si
evidenzia abbondanzialmente che trattandosi di una decisione incidentale con
cui l’Autorità ha disposto l’assunzione di una prova sarebbe stata impugnabile
alle restrittive condizioni dell’art. 66 cpv. 2 lett a) LPAmm (solo in presenza
di un pregiudizio irreparabile).
Con ulteriore decisione
del 29 marzo 2024, anch’essa non contestata, l’Autorità di prime cure ha
escluso la presenza del rappresentante legale di RE 1 durante la
somministrazione dei test specifici da parte del SPS, onde salvaguardare
l’imparzialità e l’indipendenza durante la valutazione peritale ed evitare “risultati
falsati”, tanto più che la perizia ordinata “non è un procedimento
giudiziario che necessiti del rappresentante legale per la tutela dei suoi
interessi”.
A
seguito della sospensione della valutazione, giustificata dalla richiesta dell’SPS
e dalla successiva istanza di ricusa nei suoi confronti, con la decisione
impugnata l’Autorità di protezione ha quindi ordinato la sua ripresa, definendo
le “seguenti regole:
2.1
È ammessa la presenza di una persona di fiducia del signor RE 1, la quale non
dovrà sostituirsi al peritando nelle risposte né sostenerlo nel rispondere e
nell’esprimersi in occasione delle domande e dei test che i periti riterranno
di porre e fare;
2.2
Contestazioni circa le domande e i test saranno da formalizzare alla scrivente
autorità e non ai periti. In tal senso non è ammesso l’intervento della persona
di fiducia o dei legali nei confronti dei periti per modificare domande o test;
2.3
Nella misura in cui la persona di fiducia del signor RE 1 risulterà essere
l’avv. PR 1 (o suo sostituto) sarà ammessa la presenza dell’avv. PR 2, che
dovrà attenersi alle medesime regole di comportamento di cui ai punti
precedenti”.
4.2
Nel reclamo, RE 1
chiede l’annullamento della decisione e che sia “interrotta
qualsiasi
ulteriore verifica peritale, almeno sino a quando la signora PI 1 non
presenterà elementi tali da sovvertire le conclusioni del rapporto 5 luglio
2024.
del dr. med. __________, Vice Primario di Geriatria presso l’Ospedale
Regionale di __________” (petitum 4), come pure che “nella denegata
ipotesi in cui codesta Autorità ritenesse che l’accertamento peritale non debba
essere interrotto, lo stesso sarà assegnato ad altro Servizio e alle
audizioni dovrà essere presente la dr. med. __________, quale persona di
fiducia dell’ing. RE 1” (petitum 5).
4.3
L’Autorità
di protezione chiede nelle sue osservazioni del 31 luglio 2024 di considerare inammissibili
tali richieste, siccome inerenti alla decisione con la quale era stato deciso
il mandato per una valutazione peritale, che non può essere rimessa in
discussione in quanto cresciuta in giudicato. Se sulla necessità di una
valutazione peritale nelle modalità inizialmente definite tale tesi può essere
seguita, ciò non vale per contro per le modalità nuove stabilite, e meglio riguardo
alla partecipazione degli avvocati di RE 1 e della figlia, oggetto quindi di
disamina.
4.3.1
L’art. 446 CC definisce i principi procedurali applicabili nell’ambito
della protezione degli adulti. Ai sensi della norma, l’Autorità di protezione
esamina d’ufficio i fatti (cpv. 1). Essa raccoglie le informazioni occorrenti e
assume le prove necessarie; può incaricare degli accertamenti una persona o un
servizio idonei e, se necessario, ordina che uno specialista effettui una
perizia (cpv. 2). L’Autorità di protezione non è vincolata dalle conclusioni
delle persone che partecipano al procedimento (cpv. 3) e applica d’ufficio il
diritto (cpv. 4).
La norma
sancisce il principio inquisitorio illimitato, secondo il quale l’autorità è
perfettamente libera nell’accertamento dei fatti e nella valutazione delle
prove: secondo consolidata giurisprudenza, in base a tale principio l’Autorità
può assumere e ricercare delle prove – secondo il suo apprezzamento – anche
secondo delle modalità inabituali e procurarsi d’ufficio dei rapporti allestiti
da terzi (v. DTF 128 III 413 consid. 3.2.1; v. anche STF del 13 gennaio 2014,
inc. 5A_843/2013, consid. 4.1 e 4.2, e Messaggio, pag. 6465-6466).
Va ricordato che il
principio della massima inquisitoria non dispensa tuttavia le parti e i terzi
da una collaborazione attiva alla procedura (fra i tanti: DTF 128
III 411 consid. 3.2.1; STF 5A_360/2015 del 13 agosto 2015, consid. 3.2.2; sentenza
CDP del 13 agosto 2017, inc 9.2017.66, consid. 4.6); conformemente all’art. 448
cpv. 1 CC, se necessario, l’Autorità di protezione ordina
l’esecuzione coattiva dell’obbligo di collaborare.
4.3.2
La richiesta di RE 1 di
interrompere le valutazioni peritali finché la figlia non avrà recato elementi
tali da sovvertire le conclusioni della perizia di parte da lui prodotta è
irricevibile in quanto rimette in discussione l’ordine peritale deciso dall’Autorità,
di cui si è già ampiamente spiegato. Si rammenta peraltro che tale decisione ha
in parte ormai dispiegato i suoi effetti, nella misura in cui le valutazioni
sono già iniziate. Abbondanzialmente, si rileva come non appare necessario,
visto l’esito del presente giudizio, entrare nel merito di contestazioni sulla
conduzione del procedimento da parte dell’Autorità di protezione. Nemmeno
appare utile chiarire il valore probatorio della valutazione medica 5 luglio
2024.
del Dr. med __________ prodotta dall’interessato (doc. E), il quale pretende
a torto di non considerarla quale valutazione di parte per il solo motivo che
chi l’ha redatta non è il suo medico curante (sull’indipendenza e
imparzialità del perito cfr. per esempio DTF 142 II 355, consid. 6).
4.4
Alla luce dei
considerandi precedenti, nemmeno si giustifica di dilungarsi sulla richiesta di
conferimento del mandato a un servizio diverso da quello incaricato, che
peraltro segue l’esito della ricusa e va quindi respinta.
4.5
A mente di questa
Camera, merita invece disamina la novità introdotta nella decisione impugnata
relativa alla presenza di terze persone, nella misura in cui risulta contestata
nel reclamo. RE 1, postulando di poter essere accompagnato nelle valutazioni dalla
dr. Med. __________ sembra infatti criticare la scelta di ammettere la
partecipazione degli avvocati (“non si capisce perché adesso le cose siano
cambiate e addirittura possono presenziare gli avvocati, scomodando con ciò il
principio della parità delle armi, quasi che la perizia sia una sorta di
udienza formale”).
Va innanzitutto
evidenziato che il dispositivo 2.1 della decisione impugnata non esclude la
presenza di altre persone di fiducia a scelta dell’interessato e di conseguenza
pure del medico a cui egli fa riferimento. In tal senso la richiesta formulata
nel reclamo risulta quindi superflua. Non essendo peraltro
contestata la facoltà dell’Autorità di protezione di accertare i fatti, sono
invece da respingere le critiche sulle modalità di esecuzione della perizia. Ritenuta
l’esigenza dell’Autorità di prime cure di disporre delle necessarie valutazioni
(il cui valore probatorio, lo si rammenta nuovamente al reclamante, non può
essere giudicato pari a quello di una perizia di parte) risulta quindi
necessario e urgente concludere le verifiche e ciò nell’interesse esclusivo del
reclamante, con particolare riferimento all’evoluzione della situazione e all’adozione
di misure di protezione urgenti dipendenti dalla richiesta formulata dal
Ministero pubblico. Con riferimento alle modalità di svolgimento delle
valutazioni peritali, in definitiva sarà il perito a stabilire le condizioni di
partecipazione di terzi agli esami ancora da svolgere, nell’ambito del suo
mandato e in virtù dell’esigenza di concludere sollecitamente la valutazione
secondo le modalità che riterrà più idonee.
Nel caso concreto, non è
tuttavia ammissibile la presenza dei legali, ritenuto che la perizia deve poter
essere realizzata senza influenze esterne (Donzallaz,
Traité de droit médical, 2021, vol. II, p. 1710). Di conseguenza, il reclamo
merita parziale accoglimento per quanto riguarda la critica della possibilità concessa
agli avvocati di essere presenti agli incontri con il perito e il dispositivo
2.3
della decisione impugnata deve pertanto essere annullato.
5.
Sulla
denegata giustizia
5.1
Al petitum 6 del
reclamo, RE 1 chiede di accertare una denegata giustizia in relazione “alle
richieste formali da lui avanzate dinnanzi all’Autorità di protezione con
scritto 21 giugno 2024” (cfr. consid. H), che non riprende di fatto nel
reclamo e in replica.
Tali richieste, formulate
contestualmente alla ricusazione del SPS relativamente a precisazioni sullo
svolgimento della perizia e sulla partecipazione di terze persone, sono state
valutate e ampiamente chiarite proprio nella decisione impugnata. La pretesa di
accertare una denegata giustizia, espressa in termini generici e non motivata,
appare pertanto irricevibile, come pure sono irricevibili le domande che
esulano dall’oggetto della decisione impugnata e che non sono circostanziate né
giustificate nel reclamo e nei successivi allegati.
6.
Visto quanto
precede, nella misura della sua ammissibilità e ricevibilità il reclamo di RE 1
va parzialmente accolto nella limitata misura in cui il dispositivo 2.3 viene
annullato. Gli oneri del presente giudizio seguono la soccombenza pressoché
integrale del reclamante. Si giustifica quindi di condannare il medesimo al
versamento di congrue ripetibili a PI 1. La sua qualità di parte nel procedimento
in prima sede è stata riconosciuta e non vi è dunque motivo per non riconoscerla
come tale in questa sede.
7.
In uno scritto del 7
ottobre 2024 RE 1 ha chiesto l’intervento di questa Camera in qualità di
Autorità di vigilanza. La richiesta, irricevibile in questa sede, andrà se del
caso indirizzata debitamente motivata e nelle dovute forme alla Camera di
protezione nella sua funzione di Autorità di vigilanza, che ne valuterà
l’eventuale seguito.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. Nella
misura della sua ricevibilità il reclamo è parzialmente accolto nel senso che
il dispositivo 2.3. della decisione impugnata è annullato.
2. Gli
oneri del reclamo consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 500.–
b) spese fr.
150.–
fr.
650.–
sono posti a carico di RE
1, che verserà a PI 1 fr. 1'000.– a titolo di ripetibili.
3. Notificazione:
-
-
-
Per la Camera di protezione del Tribunale d’appello
Il
Presidente La
cancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95
a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72
segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è
ammissibile solo se il valore litigioso
ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge
tale importo, il ricorso in materia
civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di
importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in
materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in
materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.
116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal
caso dall'art. 115 LTF.