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Decisione

9.2024.122

Limitazione delle relazioni personali e ripristino graduale dei ditti di visita in modalità sorvegliata

21 ottobre 2024Italiano24 min

novembre 2023 l’Autorità di protezione ha conferito mandato all’Ufficio dell’aiuto

Source ti.ch

Incarto n.

9.2024.122

9.2024.123

9.2024.136

Lugano

21 ottobre 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il presidente della Camera di protezione del

Tribunale d'appello

Damiano

Bozzini

giudice

unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG

assistito

dalla

cancelliera

Mecca

sedente

per statuire nella causa che oppone

RE

1

patr.

da: PR 1

all’

Autorità

regionale di protezione __________,

e

a

CO

2

patr.

da: PR 2

per

quanto riguarda le relazioni personali tra padre e figlio

giudicando

sul reclamo del 25 luglio 2024 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il

12/15 luglio 2024 dall'Autorità regionale di protezione __________;

letti ed esaminati gli atti,

ritenuto

in fatto

Fatti

A. PI 1 (nato il 2017) è

figlio di RE 1 e CO 2, genitori non coniugati che vivono separatamente.

L’autorità parentale è esercitata dai genitori congiuntamente, mentre PI 1 è

affidato alla madre.

B. L’Autorità regionale

di protezione __________ (in seguito Autorità di protezione) è stata chiamata a

intervenire a protezione di PI 1 sulla base del rapporto della Polizia

cantonale relativo all’intervento per violenza domenica in data 6 luglio 2023.

C. Sentiti i genitori in

data 15 settembre 2023 e poi in data 17 novembre 2023, l’Autorità ha proceduto

all’accertamento della situazione famigliare, raccogliendo delle informazioni

presso il medico pediatra del minore, l’istituto scolastico e l’ergoterapista.

D. Con decisione 20

novembre 2023 l’Autorità di protezione ha conferito mandato all’Ufficio dell’aiuto

e della protezione (in seguito UAP) di svolgere una valutazione

socio-ambientale del nucleo famigliare.

E. In seguito a un

peggioramento della conflittualità genitoriale nei primi mesi del 2024, la

madre ha lasciato l’abitazione famigliare unitamente al figlio.

F. Con istanza 21

febbraio 2024 la madre ha chiesto la custodia esclusiva del figlio e la

sospensione dei diritti di visita tra padre e figlio, così come l’audizione del

figlio e la raccolta d’informazione presso il suo medico pediatra. Inoltre, la

madre ha chiesto l’espletazione di una valutazione delle capacità genitoriali

del padre.

G. Con decisione

supercautelare 23 febbraio 2024, l’Autorità di protezione ha affidato PI 1 alla

custodia esclusiva della madre, sospendendo con effetto immediato le relazioni

personali tra padre e figlio.

H. Con decisione

supercautelare del 22 febbraio 2024 il Pretore della Giurisdizione di __________

ha fatto divieto al padre di prendere contatto o avvicinarsi nel raggio di 200 metri

dalla madre e dal figlio.

I. Con decisione 26

marzo 2024 l’Autorità di protezione ha affidato alla psicologa __________ un

mandato per svolgere una valutazione dello stato di salute psico-affettivo del

minore. Il relativo referto è stato presentato all’Autorità di protezione in

data 18 giugno 2024.

Nella stessa data

l’Autorità di protezione, con decisione 26 marzo/8 aprile 2024, ha altresì

conferito mandato al Servizio medico-psicologico di __________ di svolgere una

valutazione delle capacità genitoriali di entrambi i genitori.

J. Con decisione 12

luglio 2024 l’Autorità di protezione ha ripristinato le relazioni personali tra

padre e figlio con frequenza di un’ora alla settimana in forma sorvegliata

presso il Punto d’Incontro di __________.

K. Contro quest’ultima

decisione è insorta la madre mediante reclamo 25 luglio 2024, chiedendo, in via

principale, l’annullamento della decisione impugnata e, in via subordinata, il

ritorno degli atti all’Autorità di prime cure, affinché vengano svolti ulteriori

approfondimenti sull’opportunità di un ripristino delle relazioni personali tra

padre e figlio. Infine, la reclamante ha chiesto di essere posta a beneficio

dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio.

L. Con osservazioni 12

agosto 2024 il padre ha chiesto la reiezione del gravame e la conferma della

decisione impugnata, postulando inoltre la revoca dell’effetto sospensivo del

gravame. Il padre ha altresì chiesto di essere messo a beneficio

dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio.

M. In data 23 agosto

2024 l’Autorità di protezione ha dichiarato di astenersi di formulare

osservazioni e di rimettersi al giudizio della scrivente Camera di protezione.

N. Con replica 12

settembre 2024 la reclamante si è riconfermata nel gravame, ribadendo che non

sarebbero date le condizioni per un rispristino delle relazioni personali tra

padre e figlio, men che meno per una revoca dell’effetto sospensivo del

reclamo.

O. Con duplica 23

settembre 2024 il padre ha nuovamente postulato la reiezione del reclamo, riformulando

la richiesta di revoca dell’effetto sospensivo. Il padre ha sostenuto che non

vi sarebbero elementi sufficienti per mantenere una soppressione assoluta dei

diritti di visita, in quanto le visite settimanali sorvegliate rappresenterebbero

“un inizio” (diritto che andrebbe poi adeguato, esteso o limitato, a dipendenza

dello sviluppo della situazione).

P. L’Autorità di

protezione, in data 27 settembre 2024, ha rinunciato a formulare osservazioni

relative alla replica, rimettendosi nuovamente al giudizio dello scrivente

giudice.

Considerato

in diritto

Considerandi

1.

Le decisioni delle

Autorità regionali di protezione concernenti minorenni sono impugnabili

mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, nella

composizione di un giudice unico (art. 450 CC in relazione agli art. 314 cpv. 1

e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione e la procedura

in materia di protezione del minore e dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7

LOG). Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli

art. 450 segg. CC occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla

procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni

connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa (art.

99.

LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012

concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria,

alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).

2.

Con l’emanazione del

presente giudizio, la domanda del padre tendente alla revoca dell’effetto

sospensivo del gravame è priva d’oggetto in quanto superata.

3.

Giusta l'art. 273

cpv. 1 CC i genitori che non sono detentori dell'autorità parentale o della

custodia nonché il figlio minorenne hanno reciprocamente il diritto di

conservare le relazioni personali indicate dalle circostanze. Presupposto per

l'esercizio di tale diritto è l'esistenza giuridica di un legame di filiazione

(BSK ZGB I, Schwenzer ad art. 273

CC n. 7). Il diritto alle relazioni personali con entrambi i genitori è

essenziale non solo di per sé, ma anche per il ruolo decisivo che può svolgere

nel processo di identificazione. Nella fissazione del diritto di visita non

importa tanto trovare un equilibrio tra gli interessi dei genitori, quanto

disciplinare le relazioni tra genitori e figlio nell'interesse di quest'ultimo.

Determinante è sempre il bene del figlio, da valutare secondo le circostanze,

mentre gli interessi dei genitori passano in secondo piano (sentenza CDP del 2

maggio 2013, inc. 9.2013.46 consid. 3; DTF 127 III 295 consid. 4a, 123 III 451,

cons. 3b e 3c). Tra le circostanze da tenere in considerazione per fissare la

durata e la frequenza degli incontri si annoverano ad esempio l'età del figlio,

lo stato di salute di quest'ultimo e del genitore titolare del diritto alle

relazioni personali, la distanza dai rispettivi domicili, le esigenze del

figlio (frequentazione della scuola, di corsi ecc.), i desideri espressi dal

figlio capace di discernimento e così via (Hegnauer

in: RDT 1998 pag. 174 e Berner Kommentar, ad art. 273 CC note 65 segg.). Per il bene del figlio le relazioni personali di un

minorenne con il genitore privo di custodia parentale vanno commisurate – come

si è appena detto – anche allo sviluppo psicofisico del figlio stesso e

all'evolversi delle sue esigenze.

Il diritto di visita va

organizzato in base a criteri oggettivi e in modo durevole, ciò che presuppone

un'analisi attuale e in prospettiva futura della situazione. Si deve altresì

tener conto delle difficoltà organizzative di entrambi i genitori, evitando

soluzioni troppo complicate (Meier/Stettler,

Droit de la filiation, 5ª ed., Ginevra-Losanna 2014, n. 766).

3.1

Giusta l’art. 274 cpv.

2.

CC il diritto alle relazioni personali può essere negato o revocato se

pregiudica il bene del figlio, se i genitori se ne sono avvalsi in violazione

dei loro doveri o non si sono curati seriamente del figlio, ovvero per altri

gravi motivi.

La

norma menziona quattro situazioni nelle quali deve essere considerato il rifiuto,

la soppressione o la limitazione tramite decisione dell’Autorità: il primo caso

(messa in pericolo dello sviluppo e dunque del bene del minore) è compreso, in

modo implicito, negli altri tre casi enumerati. Le quattro situazioni sono in

sostanza il fatto che: le relazioni personali compromettono lo sviluppo del

minore; il beneficiario del diritto viola i suoi doveri o non si cura

seriamente del minore; sussistono altri “gravi motivi” (Meier/Stettler, op. cit, n. 778 segg.; CR

CC I, Leuba, art. 274 ch. 1 segg.

1720). La messa in pericolo può derivare dalla natura dei contatti stabiliti

tra il titolare del diritto ed il figlio (sospetto di abusi o maltrattamenti,

tossicodipendenza, alcolismo, disturbi psichici) o da una relazione perturbata

dei genitori, esasperata dalle visite; nel caso in cui i rapporti tra il

titolare del diritto e il figlio sono buoni, il conflitto tra i genitori non

deve in ogni caso condurre ad una restrizione importante o duratura delle

relazioni personali.

Il diritto di visita usuale

può essere limitato solo quando si deve ritenere, fondandosi su circostanze

concrete, che minaccia il bene del figlio. Il rifiuto o la revoca del diritto

alle relazioni personali ai sensi dell’art. 274 cpv. 2 CC necessita di indizi

concreti dell'esistenza di una minaccia per il bene del figlio. Il pericolo

astratto di un cattivo influsso sui figli non è sufficiente per giustificare un

diritto di visita accompagnato. Se è preteso che le visite in genere,

rispettivamente le visite senza accompagnamento presso il genitore titolare del

diritto di visita, nocciono al figlio, l’allestimento di una perizia sulla

questione del diritto di visita del genitore titolare che non ha la custodia

parentale si rivela, di regola, indispensabile. In questo caso, in virtù della

massima ufficiale, non è necessario che le parti abbiano inoltrato una

richiesta in tal senso (DTF 122 III 404, sentenza del TF 5A_377/2009 in

FamPra.ch 2010 pag. 209).

Tale rifiuto o revoca può

entrare in considerazione se il bene del minore lo esige imperativamente e se è

impossibile trovare una regolamentazione delle relazioni personali che ne

salvaguardi gli interessi: la norma ha per scopo di proteggere il minore e non

di punire il genitore (DTF 5A_398/2009 del 6 agosto 2009, cons. 2.1).

Secondo la giurisprudenza

il rifiuto o la revoca necessita di indizi concreti di messa in pericolo del

bene del figlio (DTF 131 III 209, cons. 5; 5P.131/2006 del 25

agosto 2006, cons. 3; Epiney-Colombo,

Le relazioni personali, 2006, pag. 7), ossia che lo sviluppo fisico, psichico e

morale del figlio sia minacciato dalla presenza, anche solo limitata, del

genitore beneficiario. Tra gli “altri gravi motivi” rientrano

negligenze, violenze fisiche o psichiche (DTF 122 III 407, cons. 3b), in

particolare abusi sessuali sul minore. La revoca delle relazioni personali è

pur sempre l’ultima ratio (DTF 5A_716/2010 del 23 febbraio 2011, cons.

4; 122 III 404 cons. 3b pag. 407) e sulla base del principio di proporzionalità

occorre valutare se le temute conseguenze possano essere sufficientemente

limitate con la presenza di una terza persona (diritto di visita sorvegliato;

DTF 5A_92/2009 del 22 aprile 2009).

La presenza di una terza

persona è una delle modalità previste per il diritto di visita, nei casi in cui

il minore è sotto pressione, ha dei timori, vi è il sospetto di abusi o di

violenza su di lui, di influenze negative di un genitore verso l’altro, oppure

sussiste il pericolo di rapimento, o ancora il genitore beneficiario ha

problemi di dipendenza o malattie psichiche (Bally,

Die Anordnung des begleiteten Besuchsrechts aus der Sicht der

Vormundschaftsbehörde, in RDT 2008 pag. 3, p.to 2.2.1; DTF 5A_377/2009

del 3 settembre 2009, cons. 5.2).

Di regola un diritto di

visita sorvegliato è una soluzione transitoria, limitata nel tempo (Wirz in: Schwenzer, Praxiskommentar Scheidungsrecht, Basilea

2000, ad art. 274 CC no. 22). L’istituzione di una curatela educativa

risulta utile per vigilare sull'esercizio del diritto di visita (art. 308 cpv.

2.

CC), per stabilirne i giorni e gli orari, per vegliare sull'evoluzione delle

relazioni personali fra padre e figli e per proporre gli opportuni adattamenti

(FamPra 2/2001 pag. 390).

3.2

In virtù dell’art. 274

cpv. 1 CC padre e madre devono astenersi da tutto ciò che alteri i rapporti del

figlio con l’altro genitore (o intralci il compito dell’educatore). Infatti, il

dovere di lealtà è posto a carico di entrambi i genitori e violazioni gravi di

questo dovere possono condurre l’autorità sia a limitare che a sopprimere il

diritto alle relazioni personali del genitore non affidatario sia a modificare

l’attribuzione dell’autorità parentale dell’altro (Meier/Stettler, op. cit., 5ª ed., n. 774).

Il dovere di lealtà è

reciproco: anche il genitore che detiene la custodia dovrà evitare di

influenzare negativamente il figlio e incoraggiare un’attitudine positiva verso

l’altro genitore, non solo in relazione ai diritti di visita, ma in modo

generale (evitando giudizi di valore). Gravi e ripetute violazioni di questi

doveri potrebbero costituire un motivo di modifica dei diritti parentali, anche

nel caso in cui l’autorità parentale fosse divenuta la regola; il genitore

detentore della custodia non presenterebbe infatti più le garanzie minime

richieste in termini di capacità educativa (Meier/Stettler,

op. cit., n. 775).

3.3

Tra le condizioni

particolari che possono essere fissate per lo svolgimento degli incontri –

sulla base di un’applicazione combinata degli art. 273 cpv. 2 e 274 cpv. 2 CC

vi sono: il divieto di lasciare la Svizzera col figlio; il deposito del

passaporto al fine di evitare il rischio di sequestro; l’obbligo per i genitori

di seguire una mediazione familiare; una terapia (eventualmente tramite il

gioco) durante i diritti di visita (DTF 5P.263/2005 del 27 settembre 2005,

cons. 2.2); la presenza di un terzo durante gli stessi; una curatela di

sorveglianza ai sensi dell’art. 308 cpv. 2 CC; lo svolgimento degli incontri in

un luogo neutro o in un luogo protetto specifico (Meier/Stettler, op. cit., n. 793).

3.4

Le relazioni personali

sono nell’interesse del minore. Il loro esercizio non è soggetto al consenso

del medesimo. Tuttavia, nella regolamentazione dei diritti di visita occorre

dare priorità ai desideri e alle opinioni del minore. Finché il bambino rifiuta

seriamente di incontrare l'altro genitore, non è possibile stabilire contatti

compatibili con l'interesse del bambino (BSK – ZGB I, Schwenzer ad art. 274 CC

n. 13; FamPra.ch 2002, 609 e segg.; BGE 126 III 219, 221 e segg; FamPra.ch

2007, 713 ss; FamPra.ch 2006, 751). Dal momento in cui il minore è capace di

discernimento, il suo rifiuto chiaro e formulato liberamente deve essere preso

in considerazione nell’ambito della fissazione dei diritti di visita, di

un’eventuale limitazione o soppressione del diritto ai sensi dell’art. 274 CC.

Anche l'opinione espressa da un bambino più piccolo non può ovviamente essere

ignorata, ma deve essere interpretata con attenzione. Più il bambino cresce,

più la sua volontà ("Kindeswille") prevale su una valutazione esterna

del suo bene ("Kindeswohl"). Non tenerne conto equivarrebbe a violare

i diritti della sua personalità. Tuttavia, la giurisprudenza tempera questo

approccio, sottolineando che la mancanza di relazioni personali può avere

effetti negativi sulla personalità del minore in termini di sviluppo, in

particolare perché gli viene impedito di affrontare il conflitto di lealtà con

cui si confronta e di cercare di risolverlo. Il bambino non si rende

necessariamente conto delle conseguenze psicologiche che una rottura del

rapporto può causare, o degli effetti che essa potrà avere una volta

maggiorenne (un difetto di questo tipo potrebbe, ad esempio, essere il motivo

per rifiutare un contributo di mantenimento). In ogni singolo caso occorre

tenere conto di diversi fattori. Nel valutare l’importanza che deve essere data

all'opinione del minore, la sua età e la sua capacità di formare una volontà

autonoma, che generalmente si verifica intorno ai 12 anni, così come la

coerenza della sua opinione, sono centrali. Qualora il minore adotta un

atteggiamento difensivo nei confronti del genitore non affidatario, è

necessario determinare le motivazioni del minore e se l'esercizio del diritto

di visita sia davvero suscettibile di ledere i suoi interessi. È unanimemente

riconosciuto che il rapporto del minore con entrambi i genitori è essenziale e

può svolgere un ruolo decisivo nel processo di ricerca della propria identità.

Resta tuttavia il fatto, che se un bambino capace di discernimento rifiuta

categoricamente e ripetutamente, sulla base delle proprie esperienze, di avere

contatti con uno dei suoi genitori, il contatto deve essere rifiutato per il

bene del bambino; di fronte a una forte opposizione, il contatto forzato è

incompatibile con lo scopo del contatto e con i diritti della personalità del

bambino (Meier/Stettler, op. cit.,

n. 970 e 971).

3.5

Tuttavia, non si può

privare completamente un genitore del diritto di visita senza che il giudice

abbia esaminato se una tale soluzione estrema non possa essere evitata con una

regolamentazione adeguata alle circostanze del caso, se necessario con

l'introduzione di un diritto di visita sorvegliato. In effetti, le

ripercussioni indirette di una sospensione anche temporanea o provvisoria del

diritto di visita possono risultare in contrasto con l'obiettivo di protezione;

c'è il rischio che i figli o il loro entourage interpretino la misura come una

forma di punizione in grado di accentuare l'immagine sfavorevole erroneamente

fattasi del genitore interessato. Il rischio di sminuire l'immagine dell’altro

genitore deve quindi essere preso in considerazione anche nella valutazione dei

vari elementi che costituiscono il benessere del bambino. L'esame di una tale

questione richiede una perizia (FamPra.ch 2022, pag. 609; DTF 122 111 404

consid. 4).

4.

Nel suo

apprezzamento, l'autorità – in virtù del principio inquisitorio illimitato che

governa il diritto di filiazione – non è vincolata né alle dichiarazioni delle

parti né alle prove da loro fornite (DTF 130 III 734, consid. 2.2.2-2.2.3; 129

III 417, consid. 2.1.1.-2.1.2; 128 III 411, consid. 3.2.1; 122 III 408, cons.

3d).

Il citato principio vale

anche per la regolamentazione delle relazioni personali (decisioni del Tribunale

federale 5A_69/2011 del 27 febbraio 2012 consid. 2.3; 5C.58/2004

del 14 giugno 2004 cons. 2.1.2).

Esso impone all’autorità

di chiarire i fatti e prendere in considerazione d’ufficio tutti gli elementi

che possono essere importanti per rendere una decisione conforme al bene del

minore. L’autorità può istruire la fattispecie secondo il proprio

apprezzamento, amministrando finanche le prove in modo inabituale, sollecitare

rapporti, di propria iniziativa, anche se tale modo di procedere non è previsto

dal diritto di procedura cantonale (FamKomm Erwachsenenschutz, Steck, art. 446 CC n. 11; DTF 128 III

411, consid. 3.2.1).

Questo principio non

dispensa tuttavia le parti dal dovere di collaborare attivamente alla procedura

e di esporre le proprie tesi (sentenza del Tribunale federale

5A_69/2011 del 27 febbraio 2012, consid. 2.3).

5.

In concreto, l’Autorità

di protezione ha proceduto al ripristino delle relazioni personali tra padre e

figlio (nella forma limitata di visite sorvegliate presso il Punto d’Incontro)

sulla base delle risultanze della valutazione psico-affettiva del minore

espletata dalla psicologa e psicoterapeuta __________ in data 18 giugno 2024. Da

quest’ultimo referto è emersa una difficoltà relazionale del minore nei

confronti del padre, avendo egli espresso di non volerlo incontrare (“Per

quanto concerne specificatamente la relazione con i propri genitori, il minore PI

1.

ha verbalizzato di non voler incontrare il padre”). La perita ha

nondimeno specificato che “dalla valutazione effettuata e dai testi

proiettivi somministrati non emerge specificatamente alcun elemento di

pregiudizio all’interno delle relazioni padre-figlio. A questo riguardo, con

gli elementi presentatisi all’interno della valutazione socio-ambientale in

corso, la scrivente può solo restituire, laddove possibile, il principio

generale, a protezione dell’interesse psicologico del minore, che auspica la

continuità delle relazioni di attaccamento con entrambi i genitori”). La

perita ha concluso che sarebbe utile sostenere e tutelare il minore mediante le

seguenti misure: “mantenere la presa in carico ergoterapeutica attualmente

vigente; prevedere un approfondimento logopedico, considerate le difficoltà di

linguaggio del minore; qualora l’ipotesi di un’implementazione di incontri assistiti

presso uno spazio neutro, atti al ripristino delle relazioni padre-figlio, venisse

sostenuta anche dalle risultanze della valutazione delle competenze genitoriali

e dalla valutazione socio-ambientale (al momento della redazione della presente

relazione, ancora in corso), sarebbe auspicabile anche l’istituzione di una

curatela educativa a favore del minore PI 1; garantire al minore uno spazio

individuale con una presa in carico psicoterapeutica individuale all’interno

della quale possano essere accolti i vissuti emotivi del minore”.

5.1

La reclamante ha

criticato il fatto che l’Autorità di protezione non avesse proceduto al

chiarimento sufficiente della fattispecie, essendosi limitata agli elementi

emersi dalla valutazione psico-affettiva del minore senza attendere le

risultanze della perizia sulle capacità genitoriali. A mente della reclamante

il ripristino prematuro delle relazioni personali potrebbe influire

negativamente sullo sviluppo psichico e sul benessere del figlio. Per contro,

il padre ha sostenuto che sarebbe semmai la soppressione totale del contatto

tra padre e figlio a nuocere al bene e all’equilibrio di quest’ultimo.

5.2

Invero, la decisione

impugnata è scarsamente motivata, essendosi l’Autorità di protezione sostanzialmente

limitata a richiamare brevemente le precedenti decisioni adottate e a indicare

che dalla valutazione sullo stato psico-affettivo del minore emergerebbe “la

fattibilità del disciplinamento dei diritti di visita padre-figlio in forma

sorvegliata”, senza fare alcun riferimento ad altri elementi agli atti o

ponderare le circostanze in vista del ripristino delle relazioni personali.

Tuttavia, sebbene non

citati nella decisione impugnata, al momento dell’emanazione della medesima,

l’Autorità di protezione disponeva già di vari rapporti e aggiornamenti (quali

in particolare il rapporto intermedio dell’UAP 29 aprile 2024, i rapporti 16

ottobre e 5 dicembre 2023 e 20 febbraio 2024 della scuola, l’aggiornamento 16

ottobre 2023 dell’ergoterapeuta __________, il referto 16 novembre 2023 della

pediatra Dr.ssa med. __________, i rapporti d’intervento della polizia, il

verbale d’udienza 12 marzo 2024 della Pretura di __________) e aveva anche

sentito i genitori in più occasioni (15 settembre 2023, 17 novembre 2023 e 15

marzo 2024). Da tutti quest’ultimi atti e verbali emerge che PI 1 risulta

effettivamente esposto a una situazione famigliare alquanto critica, avendo

egli dovuto assistere all’accesa conflittualità genitoriale, la quale si è già ripercossa

negativamente sul suo benessere e sulla sua relazione nei confronti del padre (cfr.

valutazione psico-affettiva 18 giugno 2024: ”non lo vedo da tanto tempo e

non voglio vederlo, sto bene senza vederlo; ha fatto brutte cose, tipo urlare o

rompere le cose, ha detto parolacce a me a alla mamma, ha detto bugie; ha

saltato sul balcone, voleva farmi piangere; ha fatto milioni di tante cose in

tani anni, cose brutte che non mi ricordo”). Inoltre, la perita ha anche

riferito del forte disagio riconosciuto nel minore, che ha espresso quanto

segue: “faccio sogni che il papà fa brutte cose, che spara alla mamma e va

al cimitero se muore; mi lega, mi mette sui binari e passa il treno e muoro,

non riesco a svegliarmi; quando sono in giro ho paura che lo vedo, guardo in

giro, sono spaventato che lo vedo, e mi metto a guardare in giro” (cfr. valutazione

psico-affettiva 18 giugno 2024).

Di fronte a tutti

quest’ultimi elementi è palese che le condizioni psico-emotive del minore vanno

ulteriormente monitorate e approfondite, e che le relazioni personali con il

padre devono essere ripristinate gradualmente e con un contemporaneo sostegno

professionale, così come preteso dalla madre. Ciononostante, mediante la

decisione impugnata, l’Autorità di protezione ha comunque proceduto con la

necessaria prudenza, reintroducendo le relazioni personali con un assetto sicuro

(disponendo una sorveglianza dei diritti di visita presso una struttura

specializzata), nonché limitato a livello della frequenza e della durata. In

questa maniera, la sicurezza del minore viene assicurata con la presenza degli

operatori, che potranno, da un lato, sorvegliare sia le reazioni emotive del

minore e il suo benessere generale durante le visite, e dall’altro lato,

controllare il comportamento del padre, affinché quest’ultimo risulti adeguato

rispetto ai bisogni del figlio. Ritenuto che nella fattispecie concreta, per

quanto si è già potuto accertare, risulta essere il conflitto genitoriale la

causa dei litigi e degli episodi di violenza domestica, ai quali il minore è

stato esposto (e non risultano atti di violenza diretta da parte del padre nei

confronti del figlio), sia la modalità sorvegliata, sia la frequenza

settimanale e la durata di una sola ora, appaiono adeguate e sufficientemente

tutelanti della situazione del minore.

Occorre infine ricordare,

che in sede di udienza 15 marzo 2024, la madre ha comunque acconsentito a un

ripristino delle relazioni personali padre-figlio in seguito a un relativo

avviso favorevole in tal senso da parte della perita incaricata con la

valutazione psico-affettiva del minore (cfr. verbale d’udienza). Di

conseguenza, viste le conclusioni della perita, ai fini di salvaguardare il

diritto del minore a intrattenere le relazioni personali con il genitore non

affidatario, che costituisce un elemento fondamentale per la sua sana crescita

e lo sviluppo della sua individualità, è quindi a giusto titolo che l’Autorità

di protezione ha regolamentato le relazioni personali tra padre e figlio nei

termini stabiliti.

6.

Per i suddetti

motivi, per la tutela degli interessi attuali del minore, segnatamente la salvaguardia

del rapporto padre-figlio, i diritti di visita sono da ripristinare nei termini

limitati stabiliti mediante la decisione impugnata, che merita conferma. Di

conseguenza, il reclamo va respinto.

7.

Tuttavia, occorre

sottolineare che in virtù dell’art. 313 CC, che stabilisce che in caso di

modificazione delle circostanze, le misure prese per proteggere il figlio sono

adattate alla nuova situazione, spetterà all’Autorità di protezione adeguare tempestivamente

le relazioni personali tra padre e figlio nelle modalità ritenute più opportune

rispetto a quanto accertato mediante gli ulteriori atti istruttori

eventualmente ancora in corso, in particolare alla luce delle risultanze della perizia

sulle capacità genitoriali.

8.

La

reclamante ha chiesto di beneficiare dell’assistenza giudiziaria e del gratuito

patrocinio ai sensi dell’art. 117 CPC, applicabile su rinvio dell’art. 13 LAG,

in base al quale ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei

mezzi necessari (lett. a), la cui domanda non appaia priva di probabilità di

successo (lett. b).

Essendo adempiute

le suddette condizioni, la sua domanda di ammissione al beneficio

dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio va accolta con

l’esenzione dalle spese processuali, mentre lo Stato provvederà alla retribuzione

del suo patrocinatore.

9.

Gli oneri

processuali seguono la soccombenza. In considerazione dell’ammissione di RE 1

all’assistenza giudiziaria si rinuncia al loro

prelievo. La reclamante non è per contro esentata dal pagamento delle ripetibili alla controparte

(art. 118 cpv. 3 CPC e art. 122 cpv. 1 lett. d CPC; Trezzini, CPC

Comm-2017, ad art. 118 CPC n. 36). Di conseguenza la

reclamante rifonderà a CO 2 un'equa indennità per ripetibili.

Visto l'esito del reclamo

e la rifusione di ripetibili la domanda di ammissione al beneficio

dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio formulata da CO 2 deve

essere considerata priva d'oggetto (cfr. STF 2C_182/2012 del 18

luglio 2012, consid. 6.3; STF 5A_389/2009 del 7 agosto 2009, consid. 7;

sentenza CDP dell’11 marzo 2014, inc. 9.2013.175, consid. 6).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

1. Il reclamo è

respinto.

2. La domanda di revoca

dell’effetto sospensivo di CO 2 è priva d’oggetto.

3. Non si prelevano né

spese né tasse di giustizia.

RE 1 rifonderà fr. 1’000.– a CO 2 a titoli di

ripetibili.

4. La

domanda di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito

patrocinio di RE 1 è accolta.

5. La

domanda di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito

patrocinio di CO 2 è priva d’oggetto.

6. Notificazione:

-

-

Comunicazione:

-

Il

presidente

La

cancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le

decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95

a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72

segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è

ammissibile solo se il valore litigioso

ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge

tale importo, il ricorso in materia

civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di

importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in

materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in

materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.

116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal

caso dall'art. 115 LTF.