9.2024.122
Limitazione delle relazioni personali e ripristino graduale dei ditti di visita in modalità sorvegliata
21 ottobre 2024Italiano24 min
novembre 2023 l’Autorità di protezione ha conferito mandato all’Ufficio dell’aiuto
Source ti.ch
Incarto n.
9.2024.122
9.2024.123
9.2024.136
Lugano
21 ottobre 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di protezione del
Tribunale d'appello
Damiano
Bozzini
giudice
unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG
assistito
dalla
cancelliera
Mecca
sedente
per statuire nella causa che oppone
RE
1
patr.
da: PR 1
all’
Autorità
regionale di protezione __________,
e
a
CO
2
patr.
da: PR 2
per
quanto riguarda le relazioni personali tra padre e figlio
giudicando
sul reclamo del 25 luglio 2024 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il
12/15 luglio 2024 dall'Autorità regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto
Fatti
A. PI 1 (nato il 2017) è
figlio di RE 1 e CO 2, genitori non coniugati che vivono separatamente.
L’autorità parentale è esercitata dai genitori congiuntamente, mentre PI 1 è
affidato alla madre.
B. L’Autorità regionale
di protezione __________ (in seguito Autorità di protezione) è stata chiamata a
intervenire a protezione di PI 1 sulla base del rapporto della Polizia
cantonale relativo all’intervento per violenza domenica in data 6 luglio 2023.
C. Sentiti i genitori in
data 15 settembre 2023 e poi in data 17 novembre 2023, l’Autorità ha proceduto
all’accertamento della situazione famigliare, raccogliendo delle informazioni
presso il medico pediatra del minore, l’istituto scolastico e l’ergoterapista.
D. Con decisione 20
novembre 2023 l’Autorità di protezione ha conferito mandato all’Ufficio dell’aiuto
e della protezione (in seguito UAP) di svolgere una valutazione
socio-ambientale del nucleo famigliare.
E. In seguito a un
peggioramento della conflittualità genitoriale nei primi mesi del 2024, la
madre ha lasciato l’abitazione famigliare unitamente al figlio.
F. Con istanza 21
febbraio 2024 la madre ha chiesto la custodia esclusiva del figlio e la
sospensione dei diritti di visita tra padre e figlio, così come l’audizione del
figlio e la raccolta d’informazione presso il suo medico pediatra. Inoltre, la
madre ha chiesto l’espletazione di una valutazione delle capacità genitoriali
del padre.
G. Con decisione
supercautelare 23 febbraio 2024, l’Autorità di protezione ha affidato PI 1 alla
custodia esclusiva della madre, sospendendo con effetto immediato le relazioni
personali tra padre e figlio.
H. Con decisione
supercautelare del 22 febbraio 2024 il Pretore della Giurisdizione di __________
ha fatto divieto al padre di prendere contatto o avvicinarsi nel raggio di 200 metri
dalla madre e dal figlio.
I. Con decisione 26
marzo 2024 l’Autorità di protezione ha affidato alla psicologa __________ un
mandato per svolgere una valutazione dello stato di salute psico-affettivo del
minore. Il relativo referto è stato presentato all’Autorità di protezione in
data 18 giugno 2024.
Nella stessa data
l’Autorità di protezione, con decisione 26 marzo/8 aprile 2024, ha altresì
conferito mandato al Servizio medico-psicologico di __________ di svolgere una
valutazione delle capacità genitoriali di entrambi i genitori.
J. Con decisione 12
luglio 2024 l’Autorità di protezione ha ripristinato le relazioni personali tra
padre e figlio con frequenza di un’ora alla settimana in forma sorvegliata
presso il Punto d’Incontro di __________.
K. Contro quest’ultima
decisione è insorta la madre mediante reclamo 25 luglio 2024, chiedendo, in via
principale, l’annullamento della decisione impugnata e, in via subordinata, il
ritorno degli atti all’Autorità di prime cure, affinché vengano svolti ulteriori
approfondimenti sull’opportunità di un ripristino delle relazioni personali tra
padre e figlio. Infine, la reclamante ha chiesto di essere posta a beneficio
dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio.
L. Con osservazioni 12
agosto 2024 il padre ha chiesto la reiezione del gravame e la conferma della
decisione impugnata, postulando inoltre la revoca dell’effetto sospensivo del
gravame. Il padre ha altresì chiesto di essere messo a beneficio
dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio.
M. In data 23 agosto
2024 l’Autorità di protezione ha dichiarato di astenersi di formulare
osservazioni e di rimettersi al giudizio della scrivente Camera di protezione.
N. Con replica 12
settembre 2024 la reclamante si è riconfermata nel gravame, ribadendo che non
sarebbero date le condizioni per un rispristino delle relazioni personali tra
padre e figlio, men che meno per una revoca dell’effetto sospensivo del
reclamo.
O. Con duplica 23
settembre 2024 il padre ha nuovamente postulato la reiezione del reclamo, riformulando
la richiesta di revoca dell’effetto sospensivo. Il padre ha sostenuto che non
vi sarebbero elementi sufficienti per mantenere una soppressione assoluta dei
diritti di visita, in quanto le visite settimanali sorvegliate rappresenterebbero
“un inizio” (diritto che andrebbe poi adeguato, esteso o limitato, a dipendenza
dello sviluppo della situazione).
P. L’Autorità di
protezione, in data 27 settembre 2024, ha rinunciato a formulare osservazioni
relative alla replica, rimettendosi nuovamente al giudizio dello scrivente
giudice.
Considerato
in diritto
Considerandi
1.
Le decisioni delle
Autorità regionali di protezione concernenti minorenni sono impugnabili
mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, nella
composizione di un giudice unico (art. 450 CC in relazione agli art. 314 cpv. 1
e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione e la procedura
in materia di protezione del minore e dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7
LOG). Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli
art. 450 segg. CC occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla
procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni
connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa (art.
99.
LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012
concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria,
alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).
2.
Con l’emanazione del
presente giudizio, la domanda del padre tendente alla revoca dell’effetto
sospensivo del gravame è priva d’oggetto in quanto superata.
3.
Giusta l'art. 273
cpv. 1 CC i genitori che non sono detentori dell'autorità parentale o della
custodia nonché il figlio minorenne hanno reciprocamente il diritto di
conservare le relazioni personali indicate dalle circostanze. Presupposto per
l'esercizio di tale diritto è l'esistenza giuridica di un legame di filiazione
(BSK ZGB I, Schwenzer ad art. 273
CC n. 7). Il diritto alle relazioni personali con entrambi i genitori è
essenziale non solo di per sé, ma anche per il ruolo decisivo che può svolgere
nel processo di identificazione. Nella fissazione del diritto di visita non
importa tanto trovare un equilibrio tra gli interessi dei genitori, quanto
disciplinare le relazioni tra genitori e figlio nell'interesse di quest'ultimo.
Determinante è sempre il bene del figlio, da valutare secondo le circostanze,
mentre gli interessi dei genitori passano in secondo piano (sentenza CDP del 2
maggio 2013, inc. 9.2013.46 consid. 3; DTF 127 III 295 consid. 4a, 123 III 451,
cons. 3b e 3c). Tra le circostanze da tenere in considerazione per fissare la
durata e la frequenza degli incontri si annoverano ad esempio l'età del figlio,
lo stato di salute di quest'ultimo e del genitore titolare del diritto alle
relazioni personali, la distanza dai rispettivi domicili, le esigenze del
figlio (frequentazione della scuola, di corsi ecc.), i desideri espressi dal
figlio capace di discernimento e così via (Hegnauer
in: RDT 1998 pag. 174 e Berner Kommentar, ad art. 273 CC note 65 segg.). Per il bene del figlio le relazioni personali di un
minorenne con il genitore privo di custodia parentale vanno commisurate – come
si è appena detto – anche allo sviluppo psicofisico del figlio stesso e
all'evolversi delle sue esigenze.
Il diritto di visita va
organizzato in base a criteri oggettivi e in modo durevole, ciò che presuppone
un'analisi attuale e in prospettiva futura della situazione. Si deve altresì
tener conto delle difficoltà organizzative di entrambi i genitori, evitando
soluzioni troppo complicate (Meier/Stettler,
Droit de la filiation, 5ª ed., Ginevra-Losanna 2014, n. 766).
3.1
Giusta l’art. 274 cpv.
2.
CC il diritto alle relazioni personali può essere negato o revocato se
pregiudica il bene del figlio, se i genitori se ne sono avvalsi in violazione
dei loro doveri o non si sono curati seriamente del figlio, ovvero per altri
gravi motivi.
La
norma menziona quattro situazioni nelle quali deve essere considerato il rifiuto,
la soppressione o la limitazione tramite decisione dell’Autorità: il primo caso
(messa in pericolo dello sviluppo e dunque del bene del minore) è compreso, in
modo implicito, negli altri tre casi enumerati. Le quattro situazioni sono in
sostanza il fatto che: le relazioni personali compromettono lo sviluppo del
minore; il beneficiario del diritto viola i suoi doveri o non si cura
seriamente del minore; sussistono altri “gravi motivi” (Meier/Stettler, op. cit, n. 778 segg.; CR
CC I, Leuba, art. 274 ch. 1 segg.
1720). La messa in pericolo può derivare dalla natura dei contatti stabiliti
tra il titolare del diritto ed il figlio (sospetto di abusi o maltrattamenti,
tossicodipendenza, alcolismo, disturbi psichici) o da una relazione perturbata
dei genitori, esasperata dalle visite; nel caso in cui i rapporti tra il
titolare del diritto e il figlio sono buoni, il conflitto tra i genitori non
deve in ogni caso condurre ad una restrizione importante o duratura delle
relazioni personali.
Il diritto di visita usuale
può essere limitato solo quando si deve ritenere, fondandosi su circostanze
concrete, che minaccia il bene del figlio. Il rifiuto o la revoca del diritto
alle relazioni personali ai sensi dell’art. 274 cpv. 2 CC necessita di indizi
concreti dell'esistenza di una minaccia per il bene del figlio. Il pericolo
astratto di un cattivo influsso sui figli non è sufficiente per giustificare un
diritto di visita accompagnato. Se è preteso che le visite in genere,
rispettivamente le visite senza accompagnamento presso il genitore titolare del
diritto di visita, nocciono al figlio, l’allestimento di una perizia sulla
questione del diritto di visita del genitore titolare che non ha la custodia
parentale si rivela, di regola, indispensabile. In questo caso, in virtù della
massima ufficiale, non è necessario che le parti abbiano inoltrato una
richiesta in tal senso (DTF 122 III 404, sentenza del TF 5A_377/2009 in
FamPra.ch 2010 pag. 209).
Tale rifiuto o revoca può
entrare in considerazione se il bene del minore lo esige imperativamente e se è
impossibile trovare una regolamentazione delle relazioni personali che ne
salvaguardi gli interessi: la norma ha per scopo di proteggere il minore e non
di punire il genitore (DTF 5A_398/2009 del 6 agosto 2009, cons. 2.1).
Secondo la giurisprudenza
il rifiuto o la revoca necessita di indizi concreti di messa in pericolo del
bene del figlio (DTF 131 III 209, cons. 5; 5P.131/2006 del 25
agosto 2006, cons. 3; Epiney-Colombo,
Le relazioni personali, 2006, pag. 7), ossia che lo sviluppo fisico, psichico e
morale del figlio sia minacciato dalla presenza, anche solo limitata, del
genitore beneficiario. Tra gli “altri gravi motivi” rientrano
negligenze, violenze fisiche o psichiche (DTF 122 III 407, cons. 3b), in
particolare abusi sessuali sul minore. La revoca delle relazioni personali è
pur sempre l’ultima ratio (DTF 5A_716/2010 del 23 febbraio 2011, cons.
4; 122 III 404 cons. 3b pag. 407) e sulla base del principio di proporzionalità
occorre valutare se le temute conseguenze possano essere sufficientemente
limitate con la presenza di una terza persona (diritto di visita sorvegliato;
DTF 5A_92/2009 del 22 aprile 2009).
La presenza di una terza
persona è una delle modalità previste per il diritto di visita, nei casi in cui
il minore è sotto pressione, ha dei timori, vi è il sospetto di abusi o di
violenza su di lui, di influenze negative di un genitore verso l’altro, oppure
sussiste il pericolo di rapimento, o ancora il genitore beneficiario ha
problemi di dipendenza o malattie psichiche (Bally,
Die Anordnung des begleiteten Besuchsrechts aus der Sicht der
Vormundschaftsbehörde, in RDT 2008 pag. 3, p.to 2.2.1; DTF 5A_377/2009
del 3 settembre 2009, cons. 5.2).
Di regola un diritto di
visita sorvegliato è una soluzione transitoria, limitata nel tempo (Wirz in: Schwenzer, Praxiskommentar Scheidungsrecht, Basilea
2000, ad art. 274 CC no. 22). L’istituzione di una curatela educativa
risulta utile per vigilare sull'esercizio del diritto di visita (art. 308 cpv.
2.
CC), per stabilirne i giorni e gli orari, per vegliare sull'evoluzione delle
relazioni personali fra padre e figli e per proporre gli opportuni adattamenti
(FamPra 2/2001 pag. 390).
3.2
In virtù dell’art. 274
cpv. 1 CC padre e madre devono astenersi da tutto ciò che alteri i rapporti del
figlio con l’altro genitore (o intralci il compito dell’educatore). Infatti, il
dovere di lealtà è posto a carico di entrambi i genitori e violazioni gravi di
questo dovere possono condurre l’autorità sia a limitare che a sopprimere il
diritto alle relazioni personali del genitore non affidatario sia a modificare
l’attribuzione dell’autorità parentale dell’altro (Meier/Stettler, op. cit., 5ª ed., n. 774).
Il dovere di lealtà è
reciproco: anche il genitore che detiene la custodia dovrà evitare di
influenzare negativamente il figlio e incoraggiare un’attitudine positiva verso
l’altro genitore, non solo in relazione ai diritti di visita, ma in modo
generale (evitando giudizi di valore). Gravi e ripetute violazioni di questi
doveri potrebbero costituire un motivo di modifica dei diritti parentali, anche
nel caso in cui l’autorità parentale fosse divenuta la regola; il genitore
detentore della custodia non presenterebbe infatti più le garanzie minime
richieste in termini di capacità educativa (Meier/Stettler,
op. cit., n. 775).
3.3
Tra le condizioni
particolari che possono essere fissate per lo svolgimento degli incontri –
sulla base di un’applicazione combinata degli art. 273 cpv. 2 e 274 cpv. 2 CC –
vi sono: il divieto di lasciare la Svizzera col figlio; il deposito del
passaporto al fine di evitare il rischio di sequestro; l’obbligo per i genitori
di seguire una mediazione familiare; una terapia (eventualmente tramite il
gioco) durante i diritti di visita (DTF 5P.263/2005 del 27 settembre 2005,
cons. 2.2); la presenza di un terzo durante gli stessi; una curatela di
sorveglianza ai sensi dell’art. 308 cpv. 2 CC; lo svolgimento degli incontri in
un luogo neutro o in un luogo protetto specifico (Meier/Stettler, op. cit., n. 793).
3.4
Le relazioni personali
sono nell’interesse del minore. Il loro esercizio non è soggetto al consenso
del medesimo. Tuttavia, nella regolamentazione dei diritti di visita occorre
dare priorità ai desideri e alle opinioni del minore. Finché il bambino rifiuta
seriamente di incontrare l'altro genitore, non è possibile stabilire contatti
compatibili con l'interesse del bambino (BSK – ZGB I, Schwenzer ad art. 274 CC
n. 13; FamPra.ch 2002, 609 e segg.; BGE 126 III 219, 221 e segg; FamPra.ch
2007, 713 ss; FamPra.ch 2006, 751). Dal momento in cui il minore è capace di
discernimento, il suo rifiuto chiaro e formulato liberamente deve essere preso
in considerazione nell’ambito della fissazione dei diritti di visita, di
un’eventuale limitazione o soppressione del diritto ai sensi dell’art. 274 CC.
Anche l'opinione espressa da un bambino più piccolo non può ovviamente essere
ignorata, ma deve essere interpretata con attenzione. Più il bambino cresce,
più la sua volontà ("Kindeswille") prevale su una valutazione esterna
del suo bene ("Kindeswohl"). Non tenerne conto equivarrebbe a violare
i diritti della sua personalità. Tuttavia, la giurisprudenza tempera questo
approccio, sottolineando che la mancanza di relazioni personali può avere
effetti negativi sulla personalità del minore in termini di sviluppo, in
particolare perché gli viene impedito di affrontare il conflitto di lealtà con
cui si confronta e di cercare di risolverlo. Il bambino non si rende
necessariamente conto delle conseguenze psicologiche che una rottura del
rapporto può causare, o degli effetti che essa potrà avere una volta
maggiorenne (un difetto di questo tipo potrebbe, ad esempio, essere il motivo
per rifiutare un contributo di mantenimento). In ogni singolo caso occorre
tenere conto di diversi fattori. Nel valutare l’importanza che deve essere data
all'opinione del minore, la sua età e la sua capacità di formare una volontà
autonoma, che generalmente si verifica intorno ai 12 anni, così come la
coerenza della sua opinione, sono centrali. Qualora il minore adotta un
atteggiamento difensivo nei confronti del genitore non affidatario, è
necessario determinare le motivazioni del minore e se l'esercizio del diritto
di visita sia davvero suscettibile di ledere i suoi interessi. È unanimemente
riconosciuto che il rapporto del minore con entrambi i genitori è essenziale e
può svolgere un ruolo decisivo nel processo di ricerca della propria identità.
Resta tuttavia il fatto, che se un bambino capace di discernimento rifiuta
categoricamente e ripetutamente, sulla base delle proprie esperienze, di avere
contatti con uno dei suoi genitori, il contatto deve essere rifiutato per il
bene del bambino; di fronte a una forte opposizione, il contatto forzato è
incompatibile con lo scopo del contatto e con i diritti della personalità del
bambino (Meier/Stettler, op. cit.,
n. 970 e 971).
3.5
Tuttavia, non si può
privare completamente un genitore del diritto di visita senza che il giudice
abbia esaminato se una tale soluzione estrema non possa essere evitata con una
regolamentazione adeguata alle circostanze del caso, se necessario con
l'introduzione di un diritto di visita sorvegliato. In effetti, le
ripercussioni indirette di una sospensione anche temporanea o provvisoria del
diritto di visita possono risultare in contrasto con l'obiettivo di protezione;
c'è il rischio che i figli o il loro entourage interpretino la misura come una
forma di punizione in grado di accentuare l'immagine sfavorevole erroneamente
fattasi del genitore interessato. Il rischio di sminuire l'immagine dell’altro
genitore deve quindi essere preso in considerazione anche nella valutazione dei
vari elementi che costituiscono il benessere del bambino. L'esame di una tale
questione richiede una perizia (FamPra.ch 2022, pag. 609; DTF 122 111 404
consid. 4).
4.
Nel suo
apprezzamento, l'autorità – in virtù del principio inquisitorio illimitato che
governa il diritto di filiazione – non è vincolata né alle dichiarazioni delle
parti né alle prove da loro fornite (DTF 130 III 734, consid. 2.2.2-2.2.3; 129
III 417, consid. 2.1.1.-2.1.2; 128 III 411, consid. 3.2.1; 122 III 408, cons.
3d).
Il citato principio vale
anche per la regolamentazione delle relazioni personali (decisioni del Tribunale
federale 5A_69/2011 del 27 febbraio 2012 consid. 2.3; 5C.58/2004
del 14 giugno 2004 cons. 2.1.2).
Esso impone all’autorità
di chiarire i fatti e prendere in considerazione d’ufficio tutti gli elementi
che possono essere importanti per rendere una decisione conforme al bene del
minore. L’autorità può istruire la fattispecie secondo il proprio
apprezzamento, amministrando finanche le prove in modo inabituale, sollecitare
rapporti, di propria iniziativa, anche se tale modo di procedere non è previsto
dal diritto di procedura cantonale (FamKomm Erwachsenenschutz, Steck, art. 446 CC n. 11; DTF 128 III
411, consid. 3.2.1).
Questo principio non
dispensa tuttavia le parti dal dovere di collaborare attivamente alla procedura
e di esporre le proprie tesi (sentenza del Tribunale federale
5A_69/2011 del 27 febbraio 2012, consid. 2.3).
5.
In concreto, l’Autorità
di protezione ha proceduto al ripristino delle relazioni personali tra padre e
figlio (nella forma limitata di visite sorvegliate presso il Punto d’Incontro)
sulla base delle risultanze della valutazione psico-affettiva del minore
espletata dalla psicologa e psicoterapeuta __________ in data 18 giugno 2024. Da
quest’ultimo referto è emersa una difficoltà relazionale del minore nei
confronti del padre, avendo egli espresso di non volerlo incontrare (“Per
quanto concerne specificatamente la relazione con i propri genitori, il minore PI
1.
ha verbalizzato di non voler incontrare il padre”). La perita ha
nondimeno specificato che “dalla valutazione effettuata e dai testi
proiettivi somministrati non emerge specificatamente alcun elemento di
pregiudizio all’interno delle relazioni padre-figlio. A questo riguardo, con
gli elementi presentatisi all’interno della valutazione socio-ambientale in
corso, la scrivente può solo restituire, laddove possibile, il principio
generale, a protezione dell’interesse psicologico del minore, che auspica la
continuità delle relazioni di attaccamento con entrambi i genitori”). La
perita ha concluso che sarebbe utile sostenere e tutelare il minore mediante le
seguenti misure: “mantenere la presa in carico ergoterapeutica attualmente
vigente; prevedere un approfondimento logopedico, considerate le difficoltà di
linguaggio del minore; qualora l’ipotesi di un’implementazione di incontri assistiti
presso uno spazio neutro, atti al ripristino delle relazioni padre-figlio, venisse
sostenuta anche dalle risultanze della valutazione delle competenze genitoriali
e dalla valutazione socio-ambientale (al momento della redazione della presente
relazione, ancora in corso), sarebbe auspicabile anche l’istituzione di una
curatela educativa a favore del minore PI 1; garantire al minore uno spazio
individuale con una presa in carico psicoterapeutica individuale all’interno
della quale possano essere accolti i vissuti emotivi del minore”.
5.1
La reclamante ha
criticato il fatto che l’Autorità di protezione non avesse proceduto al
chiarimento sufficiente della fattispecie, essendosi limitata agli elementi
emersi dalla valutazione psico-affettiva del minore senza attendere le
risultanze della perizia sulle capacità genitoriali. A mente della reclamante
il ripristino prematuro delle relazioni personali potrebbe influire
negativamente sullo sviluppo psichico e sul benessere del figlio. Per contro,
il padre ha sostenuto che sarebbe semmai la soppressione totale del contatto
tra padre e figlio a nuocere al bene e all’equilibrio di quest’ultimo.
5.2
Invero, la decisione
impugnata è scarsamente motivata, essendosi l’Autorità di protezione sostanzialmente
limitata a richiamare brevemente le precedenti decisioni adottate e a indicare
che dalla valutazione sullo stato psico-affettivo del minore emergerebbe “la
fattibilità del disciplinamento dei diritti di visita padre-figlio in forma
sorvegliata”, senza fare alcun riferimento ad altri elementi agli atti o
ponderare le circostanze in vista del ripristino delle relazioni personali.
Tuttavia, sebbene non
citati nella decisione impugnata, al momento dell’emanazione della medesima,
l’Autorità di protezione disponeva già di vari rapporti e aggiornamenti (quali
in particolare il rapporto intermedio dell’UAP 29 aprile 2024, i rapporti 16
ottobre e 5 dicembre 2023 e 20 febbraio 2024 della scuola, l’aggiornamento 16
ottobre 2023 dell’ergoterapeuta __________, il referto 16 novembre 2023 della
pediatra Dr.ssa med. __________, i rapporti d’intervento della polizia, il
verbale d’udienza 12 marzo 2024 della Pretura di __________) e aveva anche
sentito i genitori in più occasioni (15 settembre 2023, 17 novembre 2023 e 15
marzo 2024). Da tutti quest’ultimi atti e verbali emerge che PI 1 risulta
effettivamente esposto a una situazione famigliare alquanto critica, avendo
egli dovuto assistere all’accesa conflittualità genitoriale, la quale si è già ripercossa
negativamente sul suo benessere e sulla sua relazione nei confronti del padre (cfr.
valutazione psico-affettiva 18 giugno 2024: ”non lo vedo da tanto tempo e
non voglio vederlo, sto bene senza vederlo; ha fatto brutte cose, tipo urlare o
rompere le cose, ha detto parolacce a me a alla mamma, ha detto bugie; ha
saltato sul balcone, voleva farmi piangere; ha fatto milioni di tante cose in
tani anni, cose brutte che non mi ricordo”). Inoltre, la perita ha anche
riferito del forte disagio riconosciuto nel minore, che ha espresso quanto
segue: “faccio sogni che il papà fa brutte cose, che spara alla mamma e va
al cimitero se muore; mi lega, mi mette sui binari e passa il treno e muoro,
non riesco a svegliarmi; quando sono in giro ho paura che lo vedo, guardo in
giro, sono spaventato che lo vedo, e mi metto a guardare in giro” (cfr. valutazione
psico-affettiva 18 giugno 2024).
Di fronte a tutti
quest’ultimi elementi è palese che le condizioni psico-emotive del minore vanno
ulteriormente monitorate e approfondite, e che le relazioni personali con il
padre devono essere ripristinate gradualmente e con un contemporaneo sostegno
professionale, così come preteso dalla madre. Ciononostante, mediante la
decisione impugnata, l’Autorità di protezione ha comunque proceduto con la
necessaria prudenza, reintroducendo le relazioni personali con un assetto sicuro
(disponendo una sorveglianza dei diritti di visita presso una struttura
specializzata), nonché limitato a livello della frequenza e della durata. In
questa maniera, la sicurezza del minore viene assicurata con la presenza degli
operatori, che potranno, da un lato, sorvegliare sia le reazioni emotive del
minore e il suo benessere generale durante le visite, e dall’altro lato,
controllare il comportamento del padre, affinché quest’ultimo risulti adeguato
rispetto ai bisogni del figlio. Ritenuto che nella fattispecie concreta, per
quanto si è già potuto accertare, risulta essere il conflitto genitoriale la
causa dei litigi e degli episodi di violenza domestica, ai quali il minore è
stato esposto (e non risultano atti di violenza diretta da parte del padre nei
confronti del figlio), sia la modalità sorvegliata, sia la frequenza
settimanale e la durata di una sola ora, appaiono adeguate e sufficientemente
tutelanti della situazione del minore.
Occorre infine ricordare,
che in sede di udienza 15 marzo 2024, la madre ha comunque acconsentito a un
ripristino delle relazioni personali padre-figlio in seguito a un relativo
avviso favorevole in tal senso da parte della perita incaricata con la
valutazione psico-affettiva del minore (cfr. verbale d’udienza). Di
conseguenza, viste le conclusioni della perita, ai fini di salvaguardare il
diritto del minore a intrattenere le relazioni personali con il genitore non
affidatario, che costituisce un elemento fondamentale per la sua sana crescita
e lo sviluppo della sua individualità, è quindi a giusto titolo che l’Autorità
di protezione ha regolamentato le relazioni personali tra padre e figlio nei
termini stabiliti.
6.
Per i suddetti
motivi, per la tutela degli interessi attuali del minore, segnatamente la salvaguardia
del rapporto padre-figlio, i diritti di visita sono da ripristinare nei termini
limitati stabiliti mediante la decisione impugnata, che merita conferma. Di
conseguenza, il reclamo va respinto.
7.
Tuttavia, occorre
sottolineare che in virtù dell’art. 313 CC, che stabilisce che in caso di
modificazione delle circostanze, le misure prese per proteggere il figlio sono
adattate alla nuova situazione, spetterà all’Autorità di protezione adeguare tempestivamente
le relazioni personali tra padre e figlio nelle modalità ritenute più opportune
rispetto a quanto accertato mediante gli ulteriori atti istruttori
eventualmente ancora in corso, in particolare alla luce delle risultanze della perizia
sulle capacità genitoriali.
8.
La
reclamante ha chiesto di beneficiare dell’assistenza giudiziaria e del gratuito
patrocinio ai sensi dell’art. 117 CPC, applicabile su rinvio dell’art. 13 LAG,
in base al quale ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei
mezzi necessari (lett. a), la cui domanda non appaia priva di probabilità di
successo (lett. b).
Essendo adempiute
le suddette condizioni, la sua domanda di ammissione al beneficio
dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio va accolta con
l’esenzione dalle spese processuali, mentre lo Stato provvederà alla retribuzione
del suo patrocinatore.
9.
Gli oneri
processuali seguono la soccombenza. In considerazione dell’ammissione di RE 1
all’assistenza giudiziaria si rinuncia al loro
prelievo. La reclamante non è per contro esentata dal pagamento delle ripetibili alla controparte
(art. 118 cpv. 3 CPC e art. 122 cpv. 1 lett. d CPC; Trezzini, CPC
Comm-2017, ad art. 118 CPC n. 36). Di conseguenza la
reclamante rifonderà a CO 2 un'equa indennità per ripetibili.
Visto l'esito del reclamo
e la rifusione di ripetibili la domanda di ammissione al beneficio
dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio formulata da CO 2 deve
essere considerata priva d'oggetto (cfr. STF 2C_182/2012 del 18
luglio 2012, consid. 6.3; STF 5A_389/2009 del 7 agosto 2009, consid. 7;
sentenza CDP dell’11 marzo 2014, inc. 9.2013.175, consid. 6).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. Il reclamo è
respinto.
2. La domanda di revoca
dell’effetto sospensivo di CO 2 è priva d’oggetto.
3. Non si prelevano né
spese né tasse di giustizia.
RE 1 rifonderà fr. 1’000.– a CO 2 a titoli di
ripetibili.
4. La
domanda di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito
patrocinio di RE 1 è accolta.
5. La
domanda di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito
patrocinio di CO 2 è priva d’oggetto.
6. Notificazione:
-
-
Comunicazione:
-
Il
presidente
La
cancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95
a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72
segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è
ammissibile solo se il valore litigioso
ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge
tale importo, il ricorso in materia
civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di
importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in
materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in
materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.
116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal
caso dall'art. 115 LTF.